Archivio di Stato di Palermo Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica Quaderni Studi e strumenti VII Palermo 2009 CLAUDIO TORRISI PER UNA STORIA DEL “GRANDE ARCHIVIO” DI PALERMO Palermo 2009 In quarta di copertina: sigillo pendente di cera rossa recante l’immagine di Costanza d’Altavilla, imperatrice e regina di Sicilia (1194-1198), coronata e assisa in trono con lo scettro gigliato nella mano destra (Palermo, Archivio di Stato, Raccolta dei sigilli n. 2). INTRODUZIONE 1.1 Affrontare la storia di un Istituto archivistico significa confrontarsi con un insieme di tematiche e di riflessioni, alcune di specifica pertinenza archivistica, altre rientranti nel più ampio contesto dei processi storici, sociali e culturali. La storia di un archivio/luogo di conservazione entra in sinergia dinamica con le vicende politiche, istituzionali che ne hanno determinato formazione, modificazioni, variazioni. Di contro le vicende politiche ed istituzionali non possono non essere contestualizzate all’interno dei processi storici. Ed ancora, i processi storici locali, pur nella significativa e significante peculiarità, si correlano ai grandi processi storici che hanno finito con il qualificare le epoche. La storia del Grande Archivio di Palermo contribuisce, nella sua specificità, ad arricchire le vicende politiche e culturali del secolo dei lumi. È il Settecento l’epoca della determinazione, in Europa, dei processi di conservazione della memoria documentaria, mediante l’avvio della concentrazione; è l’età che vede compiutamente definirsi la costruzione di una struttura organizzativa e funzionale preposta alla conservazione – ed all’uso – del patrimonio documentario. Un processo complesso, spesso contraddittorio, avviatosi nella seconda metà del XVIII secolo e di cui si ritrovano tracce tangibili nel contesto europeo. Il secolo XVIII, che avrebbe vissuto l’affermarsi, in Europa, di processi “riformatori” in termini politici, istituzionali e sociali, avrebbe potuto registrare, nella sua fase terminale, momenti e manifestazioni nuovi delle forme e della sostanza della politica. Dal 1789 significative modificazioni sarebbero intervenute dalla Francia in Europa. Alcune di esse avrebbero fatto registrare elementi essenziali nella azione di conservazione – e della sua fruizione, come oggi si direbbe – del patrimonio documentario. Per restare allo specifico del mondo degli archivi, potremmo in sintesi evidenziare che, nel corso del secolo XVIII, si avviava in modo netto il superamento dell’archivio quale memoria autodocumentazione – nell’accezione più conosciuta dell’archivio del re – capace di implicare in sé il concetto di selezione, interessata o meno, della documentazione. Nel contempo si affermava la accezione della memoria/fonte. Dal che derivava, in termini sinergici, la necessità della definizione di una struttura, di un soggetto funzionalmente preposto alla conservazione. 6 Introduzione La conservazione del patrimonio documentario, inteso quale memoria/fonte, poneva alla valutazione, sia speculativa che organizzativa, un ulteriore elemento di riflessione. Quale, e in che termini, avrebbe dovuto essere il rapporto fra la fase dell’amministrazione, alias della memoria/fonte occorrente in termini di funzionalità ed efficacia dell’azione intrapresa, e la fase della “storicizzazione” della stessa, ovvero della memoria/fonte “storicizzata”. Si tratta del tema centrale dell’archivistica ottocentesca in Europa, che ha visto il ruolo incisivo dell’archivistica italiana. Superata la forma particolare di autodocumentazione dei Monumenta e degli Exempla, che avevano raggiunto significativi risultati, specie nella seconda metà del Settecento, nell’ottica di una ricerca storiografica che, anche in altri settori, si è affermata quale antiquaria, e che avrebbero registrato in seguito il ruolo di epigoni di tanti costruttori di “memoria” oggettivizzata1, si trattava di affrontare il tema di fondo del concetto di archivio. In tale contesto si è affermato, nell’intento di superare il tentativo di separatezza fra il prima ed il dopo, fra l’antecedente ed il successivo, il concetto di “archivio” quale sintesi fra l’azione in fieri, la stratificazione documentaria dell’azione e la conservazione degli atti correlati, quali elementi residuali dell’azione stessa. L’archivio quale elemento dinamico di correlazione fra le azioni intervenute e le relative memorie documentarie (fonte dell’operato). Conseguentemente, la conservazione degli “antichi archivi” non avrebbe dovuto essere vista quale elemento altro rispetto alla necessità di affrontare il tema delle modalità – e delle risorse – della conservazione degli archivi in formazione. A tale processo apparentemente duale – produrre memoria, conservare memoria – si sarebbe aggiunto, a far data dalla fine del secolo XVIII, un ulteriore elemento inevitabilmente dinamico che avrebbe inciso anche sulle modalità di conservazione2. Il 25 giugno del 1794, a Parigi, si affermava un principio fondamentale, che sarebbe divenuto, dall’Ottocento, un principio di democrazia. La “legge 1 Leopoldo Sandri ha opportunamente parlato, riferendosi alle mutazioni intervenute fra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX secolo, di “sbandamento” degli archivisti «[…] di fronte al fatto nuovo dell’apertura al pubblico degli archivi, con i conseguenti tentativi di riordinamenti “per materia”, nella illusione che questa fittizia ristrutturazione dell’archivio potesse meglio favorire il tipo di ricerca nuovo imposto dal cliente nuovo, lo studioso libero». Cfr. L. SANDRI, La storia degli archivi, in “Archivum”, vol. XVIII, 1968, p.105. 2 Adolf Brenneke ha saputo sintetizzare nel suo manuale la fase della storia degli archivi conseguente alla Rivoluzione francese: «La Rivoluzione francese aprì una breccia verso un nuovo mondo anche nel campo della storia degli archivi. Essa creò i presupposti per ciò che noi possiamo considerare l’impronta caratteristica del nuovo periodo archivistico: la raccolta degli atti di archivio nel medesimo archivio di concentramento, l’autonomizzazione dell’amministrazione archivistica, costituita in ramo amministrativo specifico, la pubblicità degli archivi ed il loro organico collegamento con gli uffici e con la loro registratura, nonché l’organizzazione della loro utilizzazione per fini scientifici». Cfr. A. BRENNEKE, Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea, ed. italiana Milano, 1968, p.211. Si rimanda altresì al mio Dalla Rivoluzione…gli archivi, nel volume collettaneo Ripensare la Rivoluzione francese. Gli echi in Sicilia, a cura di G. MILAZZO e C. TORRISI, Caltanissetta-Roma,1991. Introduzione 7 del 7 messidoro”, infatti, sanciva la cosiddetta “pubblicità” degli archivi. All’articolo 37 della stessa legge si affermava: «Tout citoyen pourra demander dans tous les dépots aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment: elle leur sera donnée sans frais e sans deplacement, et avec la precaution convenable de surveillance»3. Tale diritto alla fruizione sottintende più incisivamente il diritto all’accesso, alla conoscenza della documentazione. La norma compiutamente sembra riferirsi, infatti, alla fase della formazione della documentazione, di converso delle funzioni e delle azioni correlate – alla fase dell’amministrazione, volendo ricorrere a terminologia ottocentesca – piuttosto che alla fase della fruizione della memoria documentaria quale traccia di civiltà. 1.2 Nel corso della seconda metà del secolo XVIII anche a Palermo si poneva in modo pressante la necessità di aggregare, per conservare, le carte di vari “soggetti produttori”, diremmo oggi, al fine di evitare il rischio della dispersione delle stesse che, come era stato segnalato già nel 1762, giacevano alcune in «luoghi umidi ed oscuri», altre «separate in diversi luoghi del palazzo», altre «trovansi in case di particolari persone situate». Infatti, in Sicilia, l’affidamento alias la “vendita”, consolidatasi nel corso dei lustri, di determinate funzioni ai “particolari” contribuiva in modo incisivo alla dispersione del patrimonio documentario. Muovendo dalla considerazione del non ottimale stato di conservazione sorgeva la necessità di individuare ovvero realizzare ex novo idonei locali all’interno dei quali potere concentrare e conservare i tanti archivi antichi e dispersi. Fra il 1786 ed il 1790 il Viceré Caramanico stabiliva di ricavare, nel palazzo reale, un nuovo locale destinato alla conservazione del Tribunale del Real Patrimonio, uno fra i più importanti e consistenti dei complessi documentari che si conservano, ancora oggi, all’interno dell’Istituto archivistico palermitano4. Rosario Gregorio, nelle sue Considerazioni sopra la storia di Sicilia, ricostruiva le attività ed il cerimoniale dei “tribunali” d’età moderna evidenziando che tali istituzioni del Regnum Siciliae, dopo avere trovato sede fisica, in una con il vicerè, sin dal 1516, presso lo Steri, successivamente trasferirono «la lor residenza nel Castellamare, come in un più munito luogo. Giovanni de Vega presso al 1556 fu il primo che pose ad abitare nel real palazzo, ch’era stato fino a quel tempo stanza degl’inquisitori, i quali indi passarono in Castellammare. Sebbene il vicerè Colonna nel 1583 avesse ordinato che la gran corte si reggesse nel palazzo dell’Ostieri, e nel 1595 il vicerè conte de Olivares 3 La citazione in Manuel d’archivistique, Parigi, 1970, p. 39 Romualdo Giuffrida ha ritenuto di potere individuare proprio nel Tribunal del Real Patrimonio il primo nucleo dell’archivio di concentrazione che, nel corso del sec. XVIII, si sarebbe definito anche in Sicilia. Cfr. R. GIUFFRIDA, L’Archivio del Tribunale del Real Patrimonio e le sue funzioni di Archivio Centrale del Regno di Sicilia alla fine del secolo XVIII, in “Archivio Storico Siciliano”, (s.3), 8, 1956. Tesi ripresa anche da Adelaide BAVIERA ALBANESE nel suo Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti, Roma, 1974, passim. 4 8 Introduzione avesse provveduto che i tribunali di giustizia si radunassero nel grande edificio della vicaria; tuttavia la più parte de’ magistrati e degli ufficiali rimaneansi a negoziare in casa; ed essendo perciò separati ed in più luoghi dispersi, non può esprimersi l’incomodo e la difficoltà che arrecavano alla spedizione degli affari. Il duca di Macqueda nel 1600 ridusse tutti i tribunali in un luogo, e raccolsele nel real palazzo, ove edificato e cinto di colonne un ampio cortile, disposevi, sopra ben grandi sale e numerose camere, non solo per comoda sede propria de’ tribunali della gran corte del patrimonio, e del concistoro, e per gli ufficii tutti, ma pe’ regii archivii e per tutte le subalterne officine»5. A quasi due secoli di distanza, rispetto alle disposizioni del Maqueda, il nodo della conservazione degli uffici, dei tribunali, in primis del Tribunale del Real Patrimonio, restava non risolto, se, come abbiamo accennato, il Caramanico nel 1786 tornava a riproporre la necessità della costruzione di un idoneo spazio per la conservazione dell’archivio del Tribunal del Real Patrimonio. Infatti, «si conobbe sin dall’anno 1762 che l’archivio del Tribunale del Real Patrimonio e tutte le scritture alla Real Azienda e al Real Erario appartenenti erano in pessimo stato e mal situate; alcune perché in luoghi umidi ed oscuri, altre perché separate in diversi luoghi del Palazzo, ed altre finalmente che trovansi in case di particolari persone situate»6. A fronte della decisione assunta, il problema della efficace realizzazione del luogo di conservazione, all’interno del palazzo reale, poneva nuovi ed ulteriori aspetti. Non si trattava solamente dell’archivio antico del Tribunale del Real Patrimonio quanto del fatto che presso quest’ultimo, a seguito di nuove disposizioni viceregie, trovavano ricezione nuovi archivi. Inoltre, altri organi detentori del proprio archivio, seppure nello stato di disarticolazione, testimoniataci dal Gregorio e dalla documentazione coeva, pressavano per individuare un idoneo luogo di conservazione delle carte prodotte. Significativamente, il Maestro Portulano, a seguito di un dispaccio del 17 gennaio 1787, era impegnato a trasferire «le carte delle cose finite» relative ai Regii Caricadori «nella camera del real palazzo e la corrente scrittura resti in casa del Maestro Portulano per l’uso prontuario». Ed ancora, «nell’anno 1778, quando abolì la Giunta Gesuitica ordinò la M.S. con reale dispaccio del 1 agosto 1778 fra gli altri capitoli che resti a cura del Tribunale del Real Patrimonio trovare nel real palazzo un luogo dove potessero situarsi ed unirsi alle sue officine tutte le carte e scritture della Segreteria, Archivio, Contadoria. Tesoreria, Percettoria e di Maestro Notaro 5 R. GREGORIO, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino a’ presenti, Palermo, 1805-1826, in IDEM, Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia, Palermo, 1873 (rist. anast., Bologna, 1977), p. 554. 6 Archivio di Stato di Palermo, (d’ora in poi ASPa), Real Segreteria, Rappresentanze Palermo, Incartamenti, b. 1166, Memoria riguardante la costruzione dell’intero Archivio reale, Palermo, 1792, aprile 5. Il documento è integralmente riprodotto in R. GIUFFRIDA, L’amministrazione degli archivi in Sicilia dalla fine del secolo decimottavo al 1843, in “Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa”, IV, Miscellanea I, Milano, 1966, pp. 29-32 Introduzione 9 delli beni dell’Azienda Gesuitica»7. L’archivio del Tribunale del Real Patrimonio finiva sempre più per aggregare, alla fine del Settecento, archivi prodotti da soggetti produttori diversi8. La relazione dell’ingegnere camerale don Salvatore Attinelli del 13 dicembre 1791, alla luce della effettiva consistenza delle carte conservate ovvero da conservare, riteneva del tutto insufficiente la soluzione originariamente progettata di locali, in numero di dodici stanze, da realizzarsi «nella cortina del palazzo reale» ed auspicava l’adozione di un progetto più ampio9. La soluzione prospettata, per esigenze e per motivazioni diverse, non ebbe esito positivo se, ancora negli anni successivi, si sarebbe riproposto in termini pressoché simili il nodo della conservazione delle carte prodotte, nel corso dei secoli, dalle varie amministrazioni facenti capo al Regno di Sicilia. 1.3 Nel corso del secolo XIX, muovendo dai principi e dagli effetti della Rivoluzione, come accennato, si definivano i processi di formazione degli archivi di concentrazione. Relativamente alla Sicilia occorre muovere dalla consapevolezza, acclarata dai processi storici ed istituzionali intervenuti, che la definizione delle scelte di conservazione documentaria vada opportunamente contestualizzata, in un’ottica di relazione sinergica, con le vicende della parte continentale del futuro Regno delle Due Sicilie. Invero, nel contesto dell’età murattiana, a Napoli furono introdotti principi e norme che risulteranno incisivi e determinanti, seppure negli anni successivi, anche per le vicende archivistiche siciliane. Va ricordato che nel 1808 Gioacchino Murat adottava una nuova disposizione legislativa che muoveva dalla «necessità di rettificare l’ordine degli antichi archivi e di renderne utile l’uso non meno ai vari rami della amministrazione pubblica che alla storia ed alla diplomatica del Regno» nonché si poneva l’obiettivo di «volere nello stesso tempo provvedere alla sicurezza dei processi e delle scritture pubbliche e dei registri che sono stati finora dispersi negli archivi, nelle segreterie e presso i subalterni dei vecchi Tribunali». Sulla base di tali argomentazioni il Murat disponeva la riunione in un medesimo locale degli «antichi archivi», cioè la realizzazione di un vero e proprio archivio generale nonché il riordino degli archivi giudiziari. Tale archivio ge7 ASPa, ibidem; vedilo in R. GIUFFRIDA, L’amministrazione…, cit. p. 30. Merita attenzione al riguardo quanto sostenuto dal Giuffrida: «L’attuale composizione dell’archivio detto del “Regio Patrimonio”, conservato nell’Archivio di Stato di Palermo in cui coesistono, con gli atti propri del ‘Tribunale del Regio Patrimonio’, quelli del Maetro Portulano riguardanti i regi Caricadori, dell’Azienda di Monreale e di quella Gesuitica, dimostra che il progettato concentramento degli archivi fu realmente effettuato a cura del ‘Tribunale del Regio Patrimonio’ cui continuò ad essere attribuita la funzione di Archivio centrale, come si rileva da un dispaccio del 14 ottobre 1797 con il quale si dispose di sistemare le carte della Real Conservadoria nell’archivio del medesimo tribunale “con la dovuta custodia, distinzione, separazione”». Cfr. R. GIUFFRIDA, L’amministrazione…, cit., p. 11. Una analitica attività di descrizione del complesso documentario potrebbe consentire di esplicitarne la reale composizione: un unico, seppur articolato, complesso documentario ovvero un archivio di aggregazione, a seguito delle scelte intervenute di aggiungere all’archivio antico preesistente nuovi elementi archivistici. 9 Ibidem, p. 31. 8 10 Introduzione nerale sarebbe rimasto nelle competenze del Ministero dell’Interno per quanto venisse rimarcato che «l’uso dell’archivio fosse sotto la disposizione di tutti gli altri Ministeri, secondo i rispettivi Ripartimenti» (art.9). L’eco della Rivoluzione, nella fattispecie il principio fondamentale introdotto dal 7 messidoro, in materia di pubblicità degli archivi, risultava compiutamente presente nel testo murattiano. All’art. 10, infatti, si leggeva: «L’uso di tutti gli archivi è pubblico e ciascuno potrà chiedere copia delle carte che vi si conservano. Le copie delle carte che riguardano i regi demani, le amministrazioni pubbliche ed i comuni, quando vengono richieste dal direttore dei regi Demani, dai procuratori regi e dagli intendenti saranno date gratis. Le carte originali non potranno essere estratte dagli archivi, se non per casi urgenti, giudicati tali dai ministri, al ripartimento dei quali appartiene l’affare a cui le carte si riferiscono»10. Successivamente, nel 1811, Murat provvedeva alla istituzione di una specifica «Commissione generale degli archivi» la quale avrebbe esteso la propria giurisdizione su «tutti i depositi delle carte dello Stato e le loro particolari direzioni ed amministrazioni». Con il R.D. 3 dicembre 1811 n. 1150 «era ormai maturo nella mente governativa il vasto concetto di una legge destinata ad accogliere e a fecondare i germi preziosi sparsi qua e là» nei precedenti decreti adottati. Un merito particolare, secondo la acuta osservazione di Francesco Trinchera, la nuova legge “archivistica” raggiungeva: «l’aver posto da parte ogni distinzione tra Archivii storici ed Archivii amministrativi: distinzione la quale, fuorviando dai naturali termini il criterio fondamentale de’ medesimi, serve solo a confondere e ad alterare il loro organismo, intanto che ne falsa l’indirizzo»11. Si definiva, pertanto, la istituzione dell’Archivio generale e se ne fissava l’articolazione del patrimonio documentario «in tre divisioni denominate: 1° Legislazione e Diplomatica; 2° Finanza, demani e comunale; 3° Giudiziario»12. Conseguentemente l’archivio generale fu «diviso in quattro Sezioni, che si misero alla dipendenza de’ quattro Ispettori innanzi ricordati [affiancavano il Direttore e formavano con lui il Consiglio d’amministrazione]. La prima di esse si disse Sezione delle carte relative alla costituzione ed alla Storia dello Stato, con a capo un primo Ispettore. La seconda si nominò Sezione delle carte di amministrazione interna e comunale e de’ libri dello stato civile. La terza ebbe nome di Sezione delle carte di finanza e di amministrazione de’ demanii dello Stato. L’ultima si disse Sezione delle carte giudiziarie». Con provvedimenti successivi si sarebbe prevista l’attivazione di una classe di dieci Alunni «esclusivamente addetta ai lavori della Sezione Prima o Diplomatica» 10 Cfr. R.D. 22 dicembre 1808, n. 246. F. TRINCHERA, Degli archivi napoletani, Napoli, 1872, (rist. anast., Archivio di Stato, Napoli, 1995), p. 22. 12 Ibidem, p. 22 11 Introduzione 11 nonché (R.D. 22 ottobre 1812) la fissazione in ciascuna provincia di «un Archivio che vi tenesse luogo di quello generale». Una riflessione particolare merita l’ulteriore considerazione del Trinchera che, completando l’analisi ricognitoria dei provvedimenti normativi in materia archivistica assunti al «tempo dell’occupazione militare francese» così precisava: «noi non diremo, come altri scrisse [Angelo Granito, principe di Belmonte], che tutte coteste leggi relative agli Archivii nel tempo della occupazione francese fossero rimaste senza effetto, perocchè mancheremmo alla verità storica; ma non intendiamo neanche affermare ch’esse si ebbero piena ed intiera esecuzione, massime quelle che furon promulgate nel 1808»13. Le parole dell’archivista napoletano trovano conferma, invero, nei processi storici successivi. Conclusosi il decennio francese, infatti, il ritorno dei Borboni dovette misurarsi con le innovazioni sostanziali e non meramente formali intervenute a livello istituzionale e politico. Il nuovo Regno delle Due Sicilie, che vedeva la propria formalizzazione l’8 dicembre del 1816, dava immediatamente vita alla nuova «legge organica dell’amministrazione civile» introdotta, relativamente alla parte continentale del Regno, in data 12 dicembre 1816. L’amministrazione civile di stampo borbonico si fondava sull’articolazione del potere statuale che dagli organi centrali si dipanava nel territorio attraverso le Intendenze, le Sottointendenze, i Comuni. Le Intendenze, nella nuova e dinamica articolazione centro-periferia, finivano per costituire, al nuovo livello provinciale, la punta avanzata dell’amministrazione statale sì che l’Intendente era, sul territorio provinciale, l’unico rappresentante dello Stato14. Relativamente agli archivi, va evidenziato come già la nuova «legge organica dell’amministrazione civile» fissava, all’art. 28, la individuazione presso la sede dell’Intendenza di un «archivio provinciale» cui era assegnato, secondo il modello centrale di archivio generale, il compito della conservazione «delle carte di tutte le amministrazioni della provincia». Fu successivamente la «legge organica degli archivi» del 12 novembre 1818 a fissare norme omogenee sull’organizzazione archivistica nel presupposto di salvaguardare «il bene dello Stato e la sicurezza dei particolari interessi e le nostre sovrane cure nella buona conservazione delle carte destinate al pubblico uso ed alle notizie utili per la storia patria» ed inoltre «volendo stabilire una norma costante ed uniforme per raccogliere e classificare, sì in Napoli, che nelle provincie, tutte le carte che interessano lo Stato ed i particolari». Per dirla ancora con Trinchera, con la nuova legge archivistica «in generale si riprodussero quasi gli stessi provvedimenti sanciti dall’antece13 Ibidem, p. 26 Sui temi della “monarchia amministrativa” e del Mezzogiorno preunitario, ci si limita a rinviare a Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni, a cura di A. MASSAFRA, Bari, 1988, ed a Città capovalli nell’Ottocento borbonico, a cura di C. TORRISI, Caltanissetta-Roma, 1996; per una lettura d’insieme vedi A. SPAGNOLETTI, Storia del Regno delle Due Sicilie, Bologna, 1997. Sulle istituzioni del Regno delle Due Sicilie si rimanda a G. LANDI, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, Milano, 1977. 14 12 Introduzione dente caduto governo, non esclusa la illimitata pubblicità degli Archivii. Infatti nell’articolo 18 trovasi scritto: “Il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano e chiederne copia…pagandone i diritti, che saranno indicati nella tariffa”». Va precisato che il principio della pubblicità era esteso, all’art. 43, anche agli archivi provinciali. La innovazione rispetto al testo murattiano consisteva nel superamento dell’archivio generale e della «Commissione generale degli Archivi» a fronte della istituzione del “Grande Archivio” di Napoli nonché di un archivio provinciale in ogni articolazione territoriale periferica del Regno, relativamente alla parte continentale dello stesso. Fu inoltre prevista l’istituzione di un Sovrintendente generale degli archivi, alle dirette dipendenze del ministro dell’interno, con compiti di «ispezione superiore» su tutti gli archivi e depositi della documentazione statale. Lo stesso archivio provinciale era posto alle dirette dipendenza della Segreteria dell’Intendente e avrebbe dovuto trovare luogo fisico presso «un locale il più contiguo». Proprio in relazione agli archivi provinciali emerge un dato di continuità significativa in merito al voluto superamento della separatezza fra archivio amministrativo ed archivio storico. Infatti, era compito degli archivi provinciali «raccogliere e conservare, secondo l’ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della provincia». Grande Archivio e non più archivio generale nell’intento di mettere in rilievo l’accrescimento di funzioni e, ancora una volta, la coesistenza fra “antichi archivi” e archivi amministrativi: « […] Grande Archivio del Regno, addetto a raccogliere così gli antichi pubblici archivii insieme con tutte le scritture delle antiche giurisdizioni abolite, come ancora l’Archivio reale moderno, cioè gli atti sovrani, le carte delle Reali Segreterie di Stato e delle generali amministrazioni dipendenti da esse, divise in cinque separati ordini, detti Uffizii»15. 1.4 Nel riprendere ad analizzare le vicende archivistiche siciliane, torneremo a valutare gli elementi peculiari della vicenda siciliana correlandola ai processi intervenuti nel Napoletano. Alla fine del Settecento a fronte della scelta di procedere, per esigenze oggettive di conservazione e nell’intento di superare la parcellizzazione della memoria documentaria a motivo della detenzione della stessa da parte dei “particolari”, a processi di concentrazione – è il caso del palazzo reale, sopra accennato – restava tuttavia pressante la carenza degli spazi idonei, recuperati ovvero di nuova realizzazione, per potere soddisfare la scelta confermata nel corso dei lustri. Inoltre, gli effetti della costituzione del 1812, in particolare circa la abolizione di uffici pubblici detenuti da privati a titolo oneroso, rendevano più marcata la inderogabilità della attivazione di un “archivio generale”. 15 Cfr. F. TRINCHERA, op.cit., p. 30. Introduzione 13 Muovendo da tali necessità funzionali il dispaccio dell’11 febbraio 1814 definiva la istituzione in Palermo di un archivio generale alle dipendenze del Ripartimento delle Finanze del Ministero e Real Segreteria presso il Luogotenente Generale. Leggiamone il testo, a firma di Gaetano Bonanno, ministro segretario di Stato, ed indirizzato a D. Gaetano Rutè al quale con lo stesso provvedimento si comunicava la nomina ad archivario generale: Le continue premure, che arrivano al Governo di tutti coloro che conservano gli archivi delle particolari Amministrazioni, onde venir esentati da quella gelosa interessante custodia, a cui sono obbligati; le replicate istanze di molti particolari a’quali fa di bisogno l’estrazione di alcune scritture, che si trovano custodite, e serrate con grave loro interesse; ed il desiderio universalmente spiegato della Nazione di voler riuniti tutti i diversj Archivj ed Uffizi in un solo luogo, per cui S.A.R. il Principe Vicario Generale sanzionando il paragrafo 32 del capitolo 3° del potere esecutivo, si riservò di far questi stabilimenti che crederebbe più confacenti alla buona amministrazione delle Finanze; e finalmente la semplicità della nuova Costituzionale Organizzazione, che avendo ridotto tutta la Contadoria della rendita pubblica in un’Officina, qual è quella del Conservatore Generale; e tutte le scritture di cassa in altra unica Officina, qual è quella del Tesoriere Generale; queste considerazioni hanno determinato S.A.R. ad ordinare la riunione di tutti gli Archivi in altra unica Officina sotto l’ispezione e la direzione di un Ufficiale, il quale come Archivario Generale raccolga tutte le scritture, le riunisca e le disponga in modo quanto sia facile ad ognuno di aver quelle notizie che gli sono necessarie. Il Palazzo de’ Tribunali è troppo angusto per apprestare un locale sufficiente a questo Archivio, perciò S.A.R. al tempo stesso che mi ha ordinato di trovare questo locale comodo ed accessibile e la di cui costruzione non sia tanto dispendiosa, attese le attuali ristrettezze dell’Erario, mi ha ugualmente ordinato di avvalermi per ora, attesa l’urgenza, di un appartamento del Palazzo Arcivescovile, che opportunamente è vuoto. Devesi però scegliere un soggetto, il quale come archivario generale regoli questa interessante operazione, ed informato di tutte le differenti Officine, possa egli prestare alla Nazione il necessario servizio di trattenere ben disposte e regolate tutte le scritture, dividendo le inutili dalle necessarie, quelle che devono conservarsi a perpetua memoria, da quelle che devono servire alle giornaliere operazioni, facendo insomma tutto ciò che nei ben regolati Archivj si deve praticare. Una così estesa perizia l’ha ritrovata S.A.R. nella degna persona di V.S., che unisce all’esattezza nel disimpegno delle sue incombenze l’onestà ed il disinteresse e perciò è venuta ad eleggerla Archivario Generale col soldo per ora di onze 25 al mese da corrispondersi sul fondo del 5 per 100 assignato al Ministro delle Finanze per le spese dell’Amministrazione, da doversi rettificare poi secondo il risultato a tenore della costituzione. Ha considerato poi S.A.R. che bisognano a V.S. degli Ufficiali che l’assistano, e precisamente quelli i quali sono informati dei diversi particolari Archivj, e perciò troverà V.S. racchiusa una nota degli Ufficiali che devono assisterla coi loro soldi rispettivamente assegnati, colla prevenzione però che non vi sieno più propine né diritti di ricerca di scritture, di estrazioni, di chiavi od altra qualunque siasi propina, fuori che le copie quali sarà in libertà delle parti, se vogliono farsele da loro, ma che tutto deve essere franco, nella prevenzione pure che fra questi Ufficiali assegnati non vi debba essere dritto di prelazione, anzianità, adozione ma tutti 14 Introduzione amovibili a beneplacito di S.A.R. debbano accettare quei carichi che faranno loro da V.S. dati. Comunico con sommo mio piacere nel Real Nome questa elezione a V.S. per sua intelligenza ed uso che convenga di sua parte. Palazzo 11 febbraio 181416. L’analisi del provvedimento del 1814 ci riporta nel merito delle problematiche che, anche da Napoli, abbiamo visto essere al centro delle valutazioni e dei provvedimenti assunti a cavallo fra i secoli XVIII e XIX. È netto il richiamo al problema costituito, anche in termini fattuali, dalla detenzione della memoria documentaria da parte dei “particolari” con il correlato aggravio della non disponibilità del patrimonio documentario in termini di accesso e di “uso” dello stesso. Risulta altrettanto confermata la ineluttabilità della scelta riguardante la concentrazione dei vari archivi «in un solo luogo». Gli effetti del provvedimento del 1814 portarono alla formalizzazione dell’istituzione dell’archivio generale alle dipendenze del Ripartimento Finanze del Ministero e Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale nonché alla definizione dell’archivario generale, quale figura apicale dell’istituzione archivistica. Restava del tutto irrisolto il nodo della individuazione del luogo fisico da destinare a sede dell’archivio, in considerazione della carenza di idonei locali pubblici da adibire alle necessità intervenute nonché delle sempre presenti e pressanti «attuali ristrettezze dell’Erario». All’archivario don Gaetano Rutè, in una con la gravosa incombenza di organizzare la nuova istituzione archivistica, veniva assegnata una serie di «uffiziali […] informati dei diversi particolari archivi». Nel decennio successivo il nuovo Archivario generale, Pietro Di Maio, assegnato all’incarico nel 1824, si ritrovava a dovere ancora affrontare la difficoltà del reperimento dei locali da destinare a sede dell’archivio. Tuttavia, sembrava assumere contorni di maggiore nettezza la ratio istitutiva dell’archivio generale ovvero di concentrazione costituito da istituzioni cessate ovvero in fase di cessazione. Il Luogotenente Generale del Regno Marchese delle Favare, infatti, rivolgendosi, nel novembre del 1824, all’Archivario generale Di Maio, a fronte della ribadita propensione a favore della concentrazione dei vari archivi, finiva con il rappresentare la oggettiva condizione di “disarticolazione” degli stessi. La nota della Real Segreteria di Stato e Luogotenenza Generale in Sicilia. Dipartimento delle Finanze. Bilancio. n. 2218, nell’informarci che da quella data venivano consegnate alla responsabilità del Di Majo «le chiavi e le scritture» ci fornisce un aggiornato prospetto degli «Officj» interessati alla ricognizione proiettata verso la soluzione della concentrazione, seppure modulata nel tempo e nei modi: Per quanto si è da Lei rappresentato con rapporto de’ 25 dello scorso mese di Settembre ho io conosciuto che nell’atto in cui S. M. istituì l’Archivio generale per 16 ASPa, Ministero e R. Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso S. M., Ripartimento interno, b. 313, fasc. Grande Archivio Sua organizzazione, Vol. primo, cc. 12-14. Introduzione 15 l’unico oggetto di conservarsi, custodirsi e coordinarsi nel medesimo tutte le scritture degli Offici ed Archivi aboliti, che sarebbero andati a cessare, onde trovansi sempre pronti alle ricerche di tutte le autorità sì amministrative che giudiziarie, ed a quelle ancora de’ particolari, restano tutt’ora alquanti Archivj in potere di tanti soggetti, i quali senza alcuna responsabilità diretta li rendono venali in pregiudizio dei particolari, estraendo delle copie abusivamente. Quindi ad evitare questi disordini ho conformemente alla proposizione da Lei inoltrata risoluto che siano a Lei medesimo passate le chiavi e le scritture tutte de’ seguenti Officj cioè: degli interi Archivij dell’abolito Tribunale del Real Patrimonio riguardanti tanto il ramo Amministrativo quanto il giudiziario; della Segreteria di esso abolito Tribunale; dell’Ufficio del Luogotenente di Protonotaro; dell’Archivio di Protonotaro; dell’Ufficio di Protonotaro della Camera Reginale; dell’Archivio del Catasto; della scrittura degli aboliti grandi Camerarj; dell’abolito Officio della mezz’annata; dell’Archivio dell’abolito Tribunale del Concistoro; dell’Officio di Maestro Notaro dell’Udienza Generale; dell’Archivio del Tribunale della Regia Gran Corte; dell’Archivio della Giunta de’ Presidenti e Consultore in una colle carte appartenenti alla Segreteria della medesima; dell’Officio di Maestro Segreto che possedevasi dal Marchese Buglio. E dell’Archivio de’ Notari defunti affinché messi in sicuro, e sotto la di Lei custodia, a tenore de’ Reali Stabilimenti, Ella disponga che in tutti quelli che possano per ora restare nelli stessi locali ove esistono vi si destinassero gli Ufficiali che saranno necessari, per coordinarli nelli medesimi e per quelli che non possano o non debbano restare nei locali, ove attualmente esistono, si procurasse di trasportarli nello Archivio Generale colla massima economia e risparmio del Regio Erario. Quindi lo partecipo a Lei per sua intelligenza ed uso di risulta di sua parte; nella prevenzione di essersi espressamente incaricato il Regio Procuratore Generale presso la Gran Corte de’ Conti di dare tutte quelle disposizioni, che risulteranno necessarie per lo adempimento di siffatta mia determinazione nella parte che riguarda le consegna delle chiavi e delle scritture de’ suddivisati Archivi e di questi fatto ciò conoscere al Regio Procuratore Generale presso questa Gran Corte ed al Regio Procuratore presso questo Tribunale Civile per l’uso conveniente di loro parte. Palazzo 13 Novembre 182417. Dal novembre 1824, pur in mancanza di un unico idoneo e bastevole luogo di concentrazione, come era nella volontà sovrana e come indicato dalla norma archivistica “napoletana” del 1818, si provvedeva alla conservazione secondo le indicazioni e le direttive di un unico responsabile seppure, in alcuni casi, negli stessi e diversificati locali che risultavano utilizzati a quella data. Infatti, stante le ristrettezze fisiche dell’archivio generale, in esso si potevano condurre esclusivamente quegli archivi che non potessero continua17 ASPa, Ministero e R. Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso S.M., Ripartimento interno, b. 313, fasc. Grande Archivio Sua organizzazione, Vol. quarto, cc. 60-62. 16 Introduzione re ad essere conservati presso i locali originari a motivo di effettive carenze. Di fatto, dal 1824, si dava vita ad una sorta di archivio di concentrazione a rete che restava unificato dalla dipendenza dei vari luoghi fisici di conservazione da un’unica autorità. A fronte delle difficoltà che si registravano, in termini logistici e fors’anche istituzionali oltre che finanziari, il processo di interazione fra le due aree territoriali costituenti il nuovo Regno delle Due Sicilie, la parte “continentale” e quella insulare, fra i territori già appartenenti all’ex Regno di Napoli e l’ex Regno di Sicilia, tuttavia, continuava. Risulta al riguardo di rilevante valenza, a seguito del recepimento normativo, l’estensione alla Sicilia dei criteri generali di cui alla legge organica dell’amministrazione civile del 12 dicembre 1816. Fu il R.D. 11 ottobre 1817, n. 932 capace di determinare effetti innovativi nella struttura istituzionale della parte insulare del Regno nonché per le stesse vicende archivistiche siciliane. La nuova legge sull’amministrazione civile estendeva anche alla Sicilia la strutturazione amministrativa e territoriale fissata dalla legge del 1816 per la parte continentale del Regno. Ne conseguì il superamento della divisione tradizionale, che non era amministrativa, della Sicilia nei tre Valli di Mazara, Demone e Noto e l’articolazione dell’isola in Sette Intendenze, altrimenti dette Valli minori – Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta –. Ogni Intendenza si sarebbe ulteriormente articolata in Sotto Intendenze – furono formalizzati 23 distretti amministrativi, invero gli stessi individuati nel 1812 – funzionalmente dipendenti dalla Intendenza di riferimento. Le Sotto Intendenze avrebbero visto l’articolazione territoriale svilupparsi attorno ai Comuni, che, con tale dizione, assumevano la funzione di articolazione periferica del sistema statuale. Le città capovalli, tutte, compresa l’antica capitale Palermo, assumevano pari dignità istituzionale. Presso ognuna di esse operava l’Intendente quale «prima autorità» dello stato a capo di una struttura burocratica da lui dipendente. Il Sotto Intendente, per filiazione funzionale, costituiva la «prima autorità» statuale nell’ambito dell’articolazione territoriale succedanea rispetto alla primaria. Altrettanto dicasi nell’ambito del singolo Comune. Qui sarebbe stato il “Sindaco”, eletto dall’intendente all’interno di una terna di nomi, a rappresentare sul territorio comunale la «prima autorità» amministrativa e statuale. È opportuno ricordare che, nel giro di pochi anni, il nuovo Regno, anche nella porzione Ultra Pharum, introduceva una nuova organizzazione giudiziaria che trovava riferimento e norma nel Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Invero, il suddetto Codice recepiva e vivificava di nuova linfa istituzionale il Codice Napoleone in quanto il Codice borbonico finiva con tenere conto in termini sostanziali dell’ordinamento giudiziario introdotto nel 1808 da Giuseppe Bonaparte nei territori del già Regno di Napoli; è opportuno ricordare come quest’ultimo avesse trovato modello esplicativo nel Codice Napoleone. Emblematicamente, la Legge organica dell’Ordine giudiziario del Introduzione 17 29 maggio 1817, che recepiva l’ordinamento del 1808, fu estesa anche ai domini al di là del Faro18. I nuovi istituti giuridici e le funzioni giudisdizionali trovarono sinergica funzionalità nell’articolazione territoriale amministrativa. Presso le sedi di Intendenza si stabiliva il Tribunale civile e la Gran Corte criminale, oltre che il Giudicato circondariale. Quest’ultima articolazione giudiziaria sarebbe stata presente anche in altri Comuni afferenti alle Sotto Intendenze ed alle Intendenze. A fronte della ampia articolazione territoriale risultava evidente, nel nuovo sistema amministrativo di stampo francese, la definizione di una soluzione accentrata della forma statuale capace di superare i particolarismi locali, i municipalismi, le tante giurisdizioni. I nuovi sistemi amministrativo e giudiziario, di riferimento murattiano, determinavano l’attacco alle fondamenta del sistema feudale. Non solo e non tanto in termini costituzionali e formali – come per il 1812 – quanto in termini sostanziali, con profondi intrecci di natura sociale ed economica. E’ il tema dell’abolizione del maggiorascato e del fidecommesso. E’ il tema dello scioglimento delle soggiogazioni e degli usi civici. Il feudo diventava latifondo, con tutte le implicazioni che ne conseguono. Si modificava lo status nobiliare, che sempre più abbisognava di una nuova identità: i prospetti per la individuazione delle nuove funzioni amministrative (intendente, sottointendente, segretario) registrano la presenza significativa di tanti rampolli nobiliari, anche della nobiltà di più antico lignaggio. L’accentramento statale, capace di introdurre dall’alto criteri di omogeneità in grado di superare i particolarismi ma altresì di ricercare il consenso della classe dirigente anche attraverso la definizione del notabilato di nuova forma, introiettava tuttavia forme di sostanziale decentramento. La Sicilia, in sintesi, agli albori del Regno delle Due Sicilie, seppur in ritardo rispetto alla parte continentale del Regno, risultava protagonista di un incisivo processo di verticalizzazione territoriale che finiva con il coincidere con un altrettanto incisivo processo di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa. Per quanto attiene alle vicende archivistiche siciliane, va ricordato che anche la legge organica dell’amministrazione civile relativa alla Sicilia del 1817 prevedeva, in modo analogo rispetto alla omologa norma presente nella parte continentale del Regno, che presso le sedi dell’Intendenza doveva essere individuato un «archivio provinciale» cui era assegnato, secondo il modello centrale di archivio generale, il compito della conservazione della produzione documentaria del territorio provinciale di riferimento. Trascorsi infruttuosamente gli anni Venti del XIX secolo, la Sicilia, dopo la legge organica sull’amministrazione civile (1817), attendeva la estensione anche dell’organizzazione archivistica introdotta a Napoli nel 1818. Se, come abbiamo visto, il processo di estensione delle norme organizzative dalla parte continentale a quella insulare si concluse, in alcuni casi, in tempi assai 18 Legge organica dell’ordine giudiziario pe’ reali dominj oltre il Faro del 7 giugno 1819. 18 Introduzione rapidi – amministrazione civile, amministrazione giudiziaria – altrettanto non può dirsi per l’organizzazione archivistica19. Nel decennio successivo l’apposita Commissione istituita per accertare lo stato di formazione degli archivi, composta dal Presidente della Gran Corte civile di Palermo, Giovanni Mancuso, e dall’Avvocato generale della Gran Corte dei Conti, Mauro Tumminelli, in una relazione illustrativa – Ragionamento motivato sul Progetto – in merito allo stato di attuazione delle direttive già emanate a far data dal 1814, prendeva atto che l’indicazione ministeriale impartita in data 13 novembre 182420, «in difetto però di un ampio locale adatto all’ordinata riunione», era rimasta «ineseguita per la parte del trasferimento delle carte delle quali alcune oggidì si conservano nell’edificio dell’antica casa de’ PP. Teatini denominata la Catena, ed altre in diverse stanze del Palazzo de’ Tribunali, ed in altri locali disadatti e divisi. «Egli è pur vero che qualche travaglio utile si è fatto dagli ufficiali dell’Archivio generale per l’oggetto di raccogliersi e salvarsi le carte dalla dispersione e dal devastamento ed altresì per quello di classificarsi e coordinarsi; ma molto ancora rimane a farsi giacendo tuttora in confuso un’immensa quantità delle stesse. È quindi necessario di occorrere con un pronto e sostenuto indefesso travaglio a prevenirne la perdita, trattandosi d’innumerevoli materiali, che costituiscono i documenti su’ quali poggiano gl’interessi pubblici e de’ privati. «A conseguire poi siffatto grande oggetto esigendosi grave ed assiduo travaglio si rende di gran lunga sproporzionato il picciol numero degli ufficiali dell’Archivio generale oggi ridotto a soli nove con isparutissimi soldi». Dal che la conferma che già in data antecedente al 1838 porzioni dell’archivio generale in fieri occupavano quella che sarebbe stata la prima sede dello stesso, la Casa dei Teatini di S. Maria della Catena dove ancora oggi ha sede, in parte, l’archivio di Stato di Palermo21. La Commissione sollecitava per gli archivi siciliani una differenziazione rispetto al regolamento per gli archivi del 1818, relativo al territorio continentale del regno, nella parte che indicava la data dell’8 dicembre 1816 quale discrimine fra la documentazione di età antica e quella di età moderna ovvero, diremmo meglio, fra archivi storici e archivi amministrativi. Infatti, si riteneva, anche in relazione all’ordinamento giudiziario introdotto in Sicilia 19 Giuseppe Silvestri nella sua Relazione parlava di «politica dell’altalena, che a riguardo della Sicilia erasi seguita dopo soppressa la sua Costituzione». Ai primi decenni del XIX secolo egli faceva risalire l’urgenza dell’istituzione dell’archivio generale: «e a quest’epoca, scomparsa già ogni traccia degli antichi ordinamenti costituzionali, sentiasi dai privati come dallo Stato pungentissima l’urgenza di avere alle mani riuniti in un sol luogo gli atti qua e là disseminati delle cessate amministrazioni». Cfr. Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1866 al 1874. Relazione di Giuseppe Silvestri Capo Sezione della Soprintendenza agli Archivi siciliani, Palermo, 1875, p. 26. 20 Vedila infra. 21 ASPa, Ministero e R. Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso S. M., Ripartimento interno, b. 313, fasc. Grande Archivio Sua organizzazione, Vol. secondo, cc. 24 e sgg. Il Ragionamento motivato sul Progetto vi si conserva in copia, a firma dell’Archivario Generale Pietro Di Majo, da c. 27 a c. 52. Introduzione 19 nel giugno del 1819, che la data di demarcazione fra le due epoche dovesse essere il 31 agosto 1819 così che la datazione della documentazione moderna decorresse dal 1° settembre 1819, in tal modo mantenendo altresì l’antica datazione indizionale tipica della documentazione siciliana. Solo il 30 giugno 1842 la Consulta dei Reali Domini al di là del Faro, relatore il Consultore Cassisi, esprimeva il proprio parere in merito al progetto elaborato dalla Commissione Mancuso-Tumminelli. Il vaglio successivo fu quello del Consiglio dei Ministri, che, solo nell’agosto del 1843, «avendo trovato altresì l’esistenza de’ fondi necessari per lo stabilimento del Grande Archivio e degli Archivi Provinciali della Sicilia a norma della proposta, senza che la Finanza corrisponda nuove somme in esso»22, presentò il testo normativo all’approvazione del sovrano. Il 1° agosto del 1843 vedeva la luce, dopo lunga gestazione, il decreto 8309 che definiva, relativamente alla Sicilia, la formalizzazione del Grande Archivio di Palermo e di un archivio provinciale in ciascuna città capovalle23. Un processo che trovava riferimenti normativi ed organizzativi nella legge organica degli archivj emanata il 12 novembre del 1818 che, tuttavia, stante la specificità costituzionale del Regno, aveva trovato vigenza normativa esclusivamente per la parte continentale del Regno. Il decreto del 1843 di fatto estendeva i criteri introdotti nel 1818 anche alla porzione insulare del regno e consentiva l’introduzione della suddetta legge organica anche alla Sicilia. Così come relativamente al Grande archivio di Napoli ed agli archivi provinciali continentali, anche per quanto attiene alla Sicilia il processo normativo ed organizzativo, formalizzato rispettivamente nel 1818 e nel 1843, fondava, in analogia alle normative amministrative e giudiziarie, gli elementi ispiratori in norme antecedenti rispetto allo stesso atto costitutivo del ‘nuovo’ Regno delle Due Sicilie. Pertanto, con il decreto del 1° agosto 1843 prendeva forma definitiva la norma archivistica relativa al territorio siciliano del Regno. A Palermo avrebbe avuto sede il Grande Archivio, dizione che finiva per sostituire quella fissata nel 1814 di archivio generale, in quanto la Commissione MancusoTumminelli la riteneva più congrua in relazione al dato oggettivo che l’istituzione non conservava documentazione delle «province e degli stabilimenti pubblici» ma tuttavia aveva una dimensione più alta rispetto agli archivi provinciali «per numero ed importanza di archivii». In ognuna delle sei sedi di Intendenza, oltre Palermo – ove il Grande archivio avrebbe compiutamente svolto anche le funzioni di archivio provinciale –, sarebbe stato istituito un archivio provinciale, come peraltro previsto dalla legge sull’organizzazione amministrativa del 1817, alle dipendenza della Segreteria dell’Intendenza e, segnatamente, posto in un locale contiguo alla stessa. A capo della struttura archivistica, facente capo all’amministrazione ci22 23 Cfr. R. GIUFFRIDA, L’amministrazione…, cit., p. 71. «è sola eccettuata la provincia di Palermo, nella quale ne terrà luogo il Grande Archivio» (art. 3) 20 Introduzione vile, era posto il Soprintendente generale con compiti ispettivi su tutti gli archivi oltre che sui «depositi delle carte pubbliche in Sicilia». Le carte del Grande archivio, fissava il decreto del 1843, avrebbero dovuto essere suddivise nelle seguenti classi principali: diplomatiche, giudiziarie, amministrative. In parallelo alle norme napoletane, anche l’istituto archivistico palermitano avrebbe ospitato una cattedra di paleografia che sarebbe stata data a concorso e le cui lezioni sarebbero state pubbliche. Alla cattedra sarebbero stati assegnati «sei alunni storico-diplomatici» che sarebbero stati «dal professore di Paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze dei diplomi e pergamene e nella decifrazione dei caratteri». I sei alunni, oltre ai diversi doveri d’ufficio, avrebbero dovuto particolarmente apprendere «il classificare sotto la direzione del professore tutti diplomi e carte antiche» al fine di «formar[ne] un catalogo ragionato per essere pubblicato colle stampe». Gli alunni avrebbero ricevuto «una gratificazione a titolo di incoraggiamento»24. Relativamente agli archivi provinciali, la partizione della documentazione avrebbe seguito le stesse norme introdotte dapprima a Napoli e nella parte continentale del regno e quindi relativamente al Grande archivio di Palermo. In particolare, gli archivi provinciali avrebbero dovuto raccogliere e conservare «secondo l’ordine dei tempi e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nella provincia», inoltre avrebbero dovuto accogliere, secondo una scansione periodica fissata nel quinquennio, le carte delle «novelle giurisdizioni e amministrazioni». Sia relativamente all’archivio palermitano che a quelli provinciali la normativa del 1843 sanciva e confermava il principio, intravisto già nel 1814, della pubblicità degli archivi: «Il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno può osservare le carte che si conservano e chiederne copia dirigendosi al Soprintendente o a chi ne fa le veci e pagando i diritti che saranno indicati nella tariffa […] Gli archivi provinciali saranno pubblici. Ciascuno può chieder copia delle carte che si conservano, pagando i diritti stabiliti nella tariffa dirigendone la dimanda all’Intendente»25. Volendo affrontare una lettura più attenta del testo normativo del 1843, risulta di estremo interesse mettere in evidenza che, nel preambolo, il testo faceva esplicito riferimento al provvedimento del 1814 che, a buon titolo, pur nella sua specificità, può essere assunto quale incipit dell’organizzazione archivistica siciliana. Il sovrano delle Due Sicilie, quali riferimenti normativi indicava la «nostra legge del 12 dicembre 1816», alias la legge sull’organizzazione amministrativa, estesa alla Sicilia con il RD 11 ottobre 1817, nonché «il Real Dispaccio degli 11 febbraio 1814 per l’Archivio generale di Palermo». Altrettanto di rilievo quanto si legge subito dopo, quale motivazione “morale” della nuova disposizione normativa, che fa emergere oggettive difficoltà 24 25 R. D. 1 agosto 1843, art. 21. Vedi infra. Ivi, rispettivamente gli articoli 23 e 32. Introduzione 21 di attuazione della norma stessa: «volendo riportare all’uniformità, per quanto le circostanze di que’ reali domini il consentano, una così interessante istituzione e provvedere così pure allo stabilimento degli archivii in ciascuna provincia». Dal preambolo conseguiva il testo normativo che, all’art. 1, specificava il senso di una continuità normativa: «la istituzione dell’Archivio Generale in Palermo, ordinata col real dispaccio degli 11 febbraio 1814, è conservata sotto il nome di Grande Archivio con le norme stabilite nel presente decreto». La disposizione normativa del 1843 non modificava la rappresentazione oggettiva dello stato della conservazione dei vari archivi, come abbiamo visto ancora nel 1838. Il testo, infatti, pur prevedendo la destinazione di «un ampio locale pubblico che possa contenere tutti i volumi e le carte dell’archivio generale, e quelli che saranno per passare in seguito, nonché le officine corrispondenti per lo lavoro degl’impiegati» non indicava una soluzione definitiva e risolutiva tanto che, nel successivo articolo 4, si leggeva: «Gli archivi de’ monasteri e de’ pubblici stabilimenti resteranno conservati negli attuali rispettivi locali. Sarà però fatto un notamento delle importanti carte che essi conservano a riguardo della storia e del pubblico dritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte delle carte dell’Archivio Generale». Ed ancora più chiaramente si leggeva nel successivo articolo 12, che esplicitava la articolazione archivistica dell’Istituto archivistico: Nel Grande Archivio, oltre alle carte e volumi, che di presente si conservano, si riuniranno i seguenti archivi aboliti, cioè: L’archivio della conservatoria de’ quattro registri. L’archivio della cessata corte pretoriana. L’archivio degli avvocati fiscali della G[ran]. C[orte]. L’archivio del luogotenente delle regie fiscalie. Gli archivi delle tre abolite percettorie. Gli archivi de’ cessati tre G. camerari. L’archivio dell’Orfanatrofio Militare. L’archivio della rimanente deputazione del regno attinente alla contabilità. L’archivio dell’ufizio dell’almirante e del vice-almirante. L’archivio de’ riveli dell’interritorio di Palermo. L’archivio de’ riveli rustici del 1811. Il rimanente dell’archivio dell’ex-conservatoria generale. L’archivio dell’ex-tesoreria generale. L’archivio de’ fondi lucrosi. L’archivio de’ notai defunti ed il resto de’ processi e delle carte delle antecedenti giurisdizioni, non ancora raccolte e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città e provincia di Palermo. Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel numero 10. Il riferimento al suddetto articolo 10 ripropone, come abbiamo già visto, il nodo della convivenza fra “antichi e/o aboliti archivi” e gli archivi amministrativi cioè delle nuove istituzioni – relativamente al Regno delle Due Sicilie: «dappoi che il Soprantendente generale si sarà messo d’accordo co’ ca- 22 Introduzione pi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il Luogotenente Generale proporrà una norma del passaggio periodico nel Grande Archivio delle carte della Luogotenenza Generale e degli ufizi amministrativi e giudiziari esistenti in Palermo, che non sono state ancora passate e riunite»26. Come aveva indicato la Commissione Mancuso-Tumminelli, il discrimine temporale fra le “antiche e moderne” giurisdizioni non decorreva dal dicembre 1816, alba del nuovo Regno delle Due Sicilie, ma dal successivo settembre 1819, quando, a seguito del recepimento delle nuove organizzazioni amministrativa (1817) e giudiziaria (1819), si stabilizzava oggettivamente la omologazione con la nuova struttura amministrativa e funzionale. Ciò contribuisce a comprendere i limiti temporali dei complessi documentari – di cui agli “aboliti archivi” – che si conservano ad oggi presso l’archivio di Stato di Palermo27. Più analiticamente, negli articoli 14-16, ritroviamo l’esplicitazione dei criteri di suddivisione delle «carte del Grande Archivio» da suddividersi nelle classi: diplomatica, giudiziaria e amministrativa: «Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle de’ Reali Ministeri e della Luogotenenza Generale, le attinenti alla storia ed al diritto pubblico di Sicilia anche per le materie ecclesiastiche e di regio padronato, e quelle attinenti alla guerra ed alla marina. Nella classe giudiziaria tutti gli atti e processi delle antiche e moderne giurisdizioni. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto dell’amministrazione civile, quanto della finanziera, ed in generale tutte le carte che riguardano la economia pubblica». 1.5 La legge archivistica siciliana del 1843 non riusciva a risolvere i persistenti nodi problematici che abbiamo registrato come incidenti già dal 1814. Si era ormai a ridosso delle vicende del 1848 e, soprattutto, della fine del Regno delle Due Sicilie (1860), a seguito della spedizione di Garibaldi e del successivo Governo dittatoriale, nonché dell’inizio delle funzioni istituzionali del Regno d’Italia (1861) e dell’organizzazione dello stesso (1865). Nel 1875 dando alle stampe la sua relazione Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1866 al 1874, Giuseppe Silvestri, Capo sezione della Soprintendenza degli Archivi siciliani, forniva testimonianza diretta sulle vicende del Grande Archivio e di converso delle carte conservate presso lo stesso. Vale la pena evidenziare che Silvestri riteneva di dovere contrastare la tentazione della separazione degli antichi archivi rispetto agli archivi amministrativi: «combatter l’errore in cui sono caduti coloro, che hanno in tesi generale assunto d’essere gli atti antichi estranei alle funzioni degli Archivi di Stato, 26 La articolazione dei vari archivi che costituivano il Grande Archivio trova riferimento nel Notamento elaborato dall’archivario generale Pietro Di Majo nel 1841, vedilo infra. 27 Si può condividere la valutazione di Adelaide Baviera Albanese che, nel suo Diritto pubblico…, cit., definisce le modificazioni istituzionali del Regno delle Due Sicilie quale «la prima reale trasformazione della organizzazione amministrativa in senso moderno» (p.15). Introduzione 23 ch’essi chiamano amministrative. E ciò che accade in Sicilia non può non avvenire per quelle fra le contrade d’Italia le quali, avendo avuto secolare stabilità nei loro interni ordinamenti. Debbon parimenti sentire la necessità di attingere agli antichi titoli su cui poggiano le azioni e le ragioni private»28. Silvestri muoveva nella propria analisi e nella ricostruzione delle vicende archivistiche siciliane dal mettere in evidenza i limiti del passato governo borbonico. Scriveva, infatti: «il Governo di Napoli si diede presto a vedere pentito d’aver dotata la Sicilia d’una istituzione archivistica qual’era da’ tempi domandata, e cercò soffocarla in sul nascere ricusandole i mezzi, che allora appunto con larghissima misura profondea per quella di Napoli; la quale non altrimenti avrebbe mai potuto salire a tanta altezza, né riscuotere l’ammirazione che sì a buon dritto le vien tributata dalla dotta Europa». Infatti, evidenziava: «a fronte dei sessantasei impiegati addetti al servizio superiore e inferiore del Grande Archivio di Napoli, ci è dato trovarne appena ventinove nel Grande Archivio di Palermo, non meno vasto dell’altro, e travagliato ancor esso del bisogno di ristabilire l’ordine nelle proprie scritture». Tuttavia, al di là della polemica in termini di raffronto fra Napoli e Palermo, il Silvestri finiva con il prendere atto positivamente del fatto che, pur nella persistenza dello stato miserrimo in termini di risorse finanziarie ed umane, il nuovo ordinamento del 20 agosto 1864, il quale sostituiva alla Soprintendenza la Direzione degli Archivi Siciliani, tuttavia «in nient’altro mutava il sapiente ordinamento stabilito dalla legge del 1° agosto 1843»29. Negli anni successivi le condizioni finanziarie e di bilancio non avrebbero consentito modificazioni in positivo per l’Archivio di Palermo; ciò nonostante, la Direzione, a fronte delle «penose circostanze» nelle quali si trovava ad operare, avrebbe iniziato, rimarcava il Silvestri, «ad imprendere in sì vasta scala i suoi lavori sul disordinato patrimonio delle scritture siciliane». E registrava una ulteriore modificazione di nome: il Grande Archivio avrebbe «ripigliato il primiero suo nome di Sovrintendenza, in virtù del decreto 26 marzo 1874» e avrebbe confidato «sulle intenzioni illuminate e benevole, che da qualche anno vien più specialmente dimostrandole il lodato Ministero»30. Giuseppe Silvestri, nel corso della attenta e ricca disamina, dedicava la sua attenzione al tema persistente degli spazi destinati ai locali di deposito nonché dello stato di conservazione del patrimonio documentario. Il paragrafo V 28 Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1866 al 1874. Relazione di Giuseppe Silvestri Capo Sezione della Soprintendenza agli Archivi siciliani, cit., pp. 38-39. Giuseppe Silvestri (18261897), dal 1852 alunno presso la Soprintendenza generale degli Archivi siciliani a Palermo, svolse la sua carriera presso l’Archivio di Palermo, assumendone la Direzione fra il 1879 ed il 1891. Cfr. Repertorio del personale degli Archivi di Stato, Vol. I (1861-1918), a cura di M. CASSETTI, Roma, 2008. 29 Ibidem, pp. 29-31. Silvestri non poteva non registrare la mancanza di riscontri in positivo circa le lamentate carenze di risorse: «che se non può affermarsi che il Grande Archivio abbia in allora riportato de’ vantaggi sul numero del precedente personale, è giusto dire che il Governo seppe valersi del cennato decreto e della legge sulla disponibilità degli impiegati, per infondere, direi, nuovo sangue e nuova vita nella languente istituzione», p. 31. 30 Ibidem, p. 33 24 Introduzione della Relazione era dedicato «a trattare de’ vari e pessimi edifizi che occupa la Direzione premettendo che ella, non appena potè rendersene conto nel corso dell’anno 1865, vide come urgesse di sottrarre anzitutto alcune delle più antiche e preziose collezioni, poste lungi dalla sua sede, al fatale deperimento cui andavano incontro da ben molti anni, a cagione della umidità alimentata nei tetti e nelle pareti dal libero infiltrarsi delle acque piovane. «Fra gli archivi maggiormente danneggiati eran quelli del Protonotaro del regno e della Conservatoria di registro e, per isventura, la serie più antica della medesima e più d’ogni altra importante alla storia delle finanze nel medio evo. […] Né d’altra parte meno urgente si era, sotto vari rapporti del pubblico servizio, il provvedere al pronto deposito delle carte riguardanti l’ultimo periodo della soppressa Luogotenenza; le quali, benché indispensabili allo sfogo degli affari correnti, eran pure rimaste senza custodi che legalmente ne rispondessero, o che fossero adatti a soddisfare le richieste degli interessati». I due complessi documentari, successivamente, furono trasportati «dal palazzo de’ Tribunali alla Casa de’ Teatini alla Catena». La Direzione dell’archivio non riusciva a soddisfare, per mancanza di spazi fisici idonei e bastevoli, le varie richieste che pervenivano finalizzate alla ricezione di carte, anche in considerazione del lavoro di descrizione, seppur sommaria, da redigere all’atto del versamento, così che ben presto la stessa «dovette infine risolversi ad assumere il peso d’altri filiali edifizi, e l’opera stessa degli Inventari da allegarsi a’ verbali di consegna, benché posta per legge a carico degli uffizi consegnanti». Fu così che si individuarono «undici stanze entro il palazzo delle Finanze, ove son collocati diciannove migliaia di registri e filze spettanti alla Gran Corte de’ conti della Sicilia, i di cui precedenti fino all’anno 1845 trovansi a varie distanze, in sette sale cioè del palazzo dei Tribunali, e in un ampio pianterreno nel cui centro si elevano nove altissimi scaffali in forma di castelli, il quale fa parte degli stabili posseduti nell’exConvento della Gancia dall’Ospizio provinciale di beneficenza. Ed ivi, in altre sale a terreno non meno alte e spaziose, e irte anch’esse di scaffali e castelli, stanno i rògiti d’una gran parte de’ notai defunti di Palermo, nel numero a un di presso di quaranta migliaia tra volumi e filze, passati alla Direzione in pessimo stato e privi d’inventario nell’anno 1873; non che 26638 registri dello Stato civile della Provincia di Palermo, e, con altre pubbliche scritture, quelle di ben quaranta fra le settanta in circa disciolte corporazioni monastiche risiedenti nella sola città capitale; la consegna delle quali è stata da parecchi anni interrotta per supplirsi al bisogno di spazio con lo adattamento, già eseguito, di una lunga corsia e delle celle laterali dello stesso Convento, nella parte però che si possiede dal Demanio». In seguito, ebbero luogo ulteriori spostamenti di carte, anche dalla Catena ovvero dai Tribunali verso la Gancia, «nello scopo di ricomporre possibilmente il corpo spezzato in molti brani dei più importanti archivi antichi e moderni». Tuttavia restavano casi irrisolti: «in un piccolo appartamento dell’ex-Casa della real Magione stanno pronti e riordinati intorno a tre migliaia di volumi e mazzi, la cui formale Introduzione 25 consegna non ha potuto aver luogo per la sentita deficienza di braccia e di spazio». Silvestri continuava la sua rassegna di interventi fornendo testimonianza dell’ulteriore attività di recupero e conservazione: «dato così finoggi ricovero e assetto a meglio che centoventiduemila registri e filze delle cessate e vigenti amministrazioni, la Direzione, sentendosi ormai assistita dalla pubblica fiducia, si volse ad ottenere il deposito di carte importantissime allo studio della storia contemporanea, che illustri patrioti aveano seco loro trasportato nell’esilio, e custodite gelosamente per lunga serie di anni». Fra i tanti che, relazionava il Silvestri, nel suo stile retoricamente filosabaudo, si spogliarono d’alcuni atti originali, il senatore Vincenzo Errante, il marchese di Torrearsa, Presidente del Senato. Tali esempi di «patriottica arrendevolezza» consentirono il recupero, fra l’altro, delle pergamene dell’antico monastero di Santa Maria del Bosco e quelle che l’Ospedale civico di Palermo custodiva «da più secoli». L’opera più proficua, sottolineava il Silvestri, quella di Francesco Crispi sia relativamente «a non pochi documenti de’ Governi del 1848 e 1860» sia per «la raccolta in più di cento casse del vasto e importantissimo Archivio del Ministero degli affari di Sicilia in Napoli»31. Gli anni di redazione della Relazione di Giuseppe Silvestri sono quelli che vedono affermarsi la esigenza di consolidare e qualificare l’identità collettiva; sia quella nazionale, di forte impianto sabaudo, sia quella siciliana. Anche in Sicilia, in quegli stessi anni, si affermava, anche su esplicita sollecitazione ministeriale, l’esigenza della attivazione di una Deputazione di storia patria. Nel 1873 Raffaele Starrabba, Isidoro Carini e Salvatore Cusa, riunendosi presso la Casa dei Teatini alla Catena, sede dell’Archivio, alla presenza del direttore dell’Archivio Isidoro La Lumia32 e fors’anche degli altri archivisti – fra questi lo stesso Silvestri –, oltre che di altri protagonisti della cultura palermitana, definirono la fondazione di un periodico, l’Archivio storico siciliano, che si ponesse istituzionalmente l’obiettivo di pubblicare documenti e favorire lo studio della storia siciliana. La pubblicazione ebbe vita «per cura della Scuola di Paleografia di Palermo», vale a dire dello stesso Grande Archivio di Palermo. Costituitasi nel contempo la Società siciliana per la storia patria, la rivista avrebbe assunto, nel 1876, le funzioni di organo ufficiale della Società di storia patria. Significativamente, lo statuto della Società, nel contesto delle pubblicazioni, fissava la creazione, affidandone la direzione a Raffaele Starrabba, di una serie dedicata ai «documenti per servire alla storia di Sicilia», una attenta silloge del Regnum Siciliae. Nel ricercare gli elementi che cementassero l’unità nazionale gli elementi di specificità andavano rinvenuti nella tradizione e nelle vicende storiche che, già in età preborbonica, avevano caratterizzato la storia di Sicilia. La difesa dell’identità siciliana, muovendo dall’età normanno-sveva, di31 32 Ibidem, pp. 39-45, passim Isidoro La Lumia fu fra i collaboratori dell’Archivio storico siciliano. 26 Introduzione ventava altresì strumento di dialettica politica e di controcanto rispetto alla rappresentazione di arretratezza strutturale che le coeve Inchieste parlamentari – si pensi alla Franchetti-Sonnino del 1876 – mettevano in rilievo. La Relazione del Silvestri non si limitava all’esplicazione del nodo del luogo di conservazione ma dava testimonianza della numerosa documentazione che, nello spirito filogovernativo ed alla ricerca di una nuova identità, si raccoglieva e si riordinava. Al riguardo risulta estremamente significativo il quadro statistico a corredo della relazione. In esso erano riportati, in una con l’indicazione del luogo di conservazione, i dati relativi alla consistenza del singolo complesso documentario oltre che agli estremi cronologici dello stesso. Si dava anche testimonianza dei versamenti effettuati fra il 1865 ed il 1875 nonché dell’attività di riordinamento effettuato e delle porzioni da completarsi33. La complessa articolazione logistica rappresentataci dal Silvestri nel 1875 trovava puntuale conferma nella relazione ministeriale del 1883 che, nel descrivere i locali a disposizione dell’Istituto palermitano, indicava: «cinque diversi fabbricati, e non prossimi fra loro, danno ricetto alle carte dell’Archivio di Palermo. Essi sono il palazzo della Catena, quello delle Finanze, quello dei Tribunali, l’ex Convento di S. Domenico, e l’ex Convento della Gancia. Appartengono tutti al Demanio, l’ultimo però solamente in parte, e all’Ospizio di beneficenza, che ha ceduto in uso all’Archivio 9 camere di sua spettanza,viene corrisposto l’annuo fitto di L. 6770»34. Lo stato dei locali risultava non idoneo e di certo non congruente rispetto alle necessità. Ne conseguiva la ricerca di nuove soluzioni: «fra i vari progetti vien suggerito pur quello di ampliare e adattare l’ex Convento della Gancia e quivi concentrare tutto l’Archivio. Se verrà ad ottenere preferenza, come il più utile, un progetto cosiffatto, pel quale dalla perizia, che già si fece allestire, è computata una spesa di L. 800mila, è da credere che il Parlamento, il quale mostrò in molti incontri quanto sia il suo interesse per la conservazione delle patrie memorie, concederà volentieri le necessarie somme». Per quanto coerente e probabilmente di prospettiva, il progetto mirante alla concentrazione di tutti gli «archivi» costituenti il Grande Archivio in un’unica sede, nello specifico la Gancia, non ricevette le coperture finanziarie auspicate. Le vicende successive dell’archivio di Stato di Palermo, la oggettiva difficoltà, continuata nei lustri successivi, di non disporre di spazi idonei e sufficienti confermano la bontà del progetto finalizzato alla realizzazione di un grande complesso architettonico funzionalmente capace di essere destinato alla concentrazione del patrimonio archivistico palermitano. Le vicende storiche del secolo XIX, in particolare gli effetti della Seconda Guerra mondiale su Palermo, hanno inciso ulteriormente sulla concentrazione del patrimonio archivistico sino alla definizione della attuale condizione dell’Istituto 33 Vedi infra. Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882), Roma 1883, la voce Sovrintendenza degli Archivi Siciliani. Archivio di Stato di Palermo, pp. 323-341. Vedi infra. La redazione della voce è attribuibile allo stesso Giuseppe Silvestri, direttore dell’Archivio di Palermo dal 1879 al 1891. 34 Introduzione 27 archivistico articolato su due sedi: S. Maria della Catena, dove trovano sistemazione, oltre a parte del patrimonio documentario, la Direzione e la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica – secondo la vigente accezione –, e S. Maria degli Angeli, detta la Gancia. La relazione ministeriale, nel paragrafo dedicato alle carte, muovendo dal dispaccio dell’11 febbraio 1814, illustrava in sintesi la storia istitutiva del Grande Archivio, già Archivio Generale, attraverso il testo legislativo del 1843, procedendo alla rappresentazione analitica dei singoli complessi documentari secondo la suddivisione nelle tre sezioni documentarie che abbiamo già analizzato. La relazione inoltre presentava il prospetto dei versamenti intervenuti presso l’Istituto archivistico nel periodo 1874-1882. Nel paragrafo Lavori di ordinamento, la relazione dava conto degli interventi di descrizione avviati, di quelli completati e degli incompleti: «i lavori di ordinamento non sono finora molto innanzi. Oltre la non sovrabbondanza del personale, e le molteplici occupazioni di altra natura da cui questo è distratto, sono pure causa della lentezza di siffatti lavori la confusione delle carte e la spartizione di molte serie di queste in locali fra loro separati, e posti talora in fabbricati diversi e distanti l’uno dall’altro. A porgere una idea del molto che rimane ancora da fare pel completo assetto di questo Archivio, basti il dire che dei 393273 tra volumi, filze e registri, di cui esso si compone, soltanto 160809 sono al presente ordinati». La relazione, nel paragrafo Inventari ed indici, forniva ulteriori informazioni: «le serie di carte, delle quali è compiuto l’ordinamento, vanno corredate d’inventari, i quali sono preceduti da brevi nozioni storiche sull’ente od ufficio da cui le carte provengono. Questi inventari ascendono in totale al numero di 168, ed appartengono, cioè 33 a serie della sezione diplomatica; 22 a serie della Sezione giudiziaria, e 113 a serie della Sezione amministrativa. Esistono pure indici in gran numero, ma sono pochissimi quelli alfabetici». I lavori ricognitori e di descrizione, seppur sintetica, a cui abbiamo fatto riferimento trovavano finalmente compiuta sintesi nel lavoro al quale si dedicò Giuseppe Cosentino35. Egli, nel 1909, prendendo a riferimento analoghi, spesso coevi, lavori di descrizione generale elaborati presso altri archivi di Stato, provvide alla compilazione manoscritta del Manuale storico-archivistico36. Si tratta di un’opera attenta e generosa; capace, secondo la tradizione archivistica italiana d’impianto ottocentesco, di fornire le informazioni necessarie alla conoscenza del ‘soggetto produttore’ oltre che, in termini essenziali, all’articolazione oggettiva del ‘complesso documentario’. L’opera, come si evince dal completo Indice che accompagnava il testo, era articolata in Sezioni, oltre al Proemio introduttivo. Si trattava di sette Sezioni. Alle tra35 Giuseppe Cosentino (1852-1920) iniziò la carriera presso l’Archivio di Stato di Palermo, nel maggio 1878, quando, a seguito di esami, fu nominato “alunno” presso il suddetto Archivio; successivamente, con R.D. 8 luglio 1880, fu nominato Sotto Archivista di 3a classe per concludere la carriera quale «primo archivista di 1a classe» nel gennaio del 1920. Cfr. ASPa, Archivio della Direzione, b. 6. 36 Vedi infra. 28 Introduzione dizionali Sezione I – Atti di Stato, Sezione II – Atti giudiziari, Sezione III – Atti amministrativi, che riprendevano i criteri introdotti dalla legge archivistica del 1818 e, relativamente allo specifico siciliano, del 1843, l’autore aggiungeva la Sezione IV – Atti notarili, la Sezione V – Atti comunali, la Sezione VI – Corporazioni religiose, la Sezione VII – Tabulari, per concludersi con la Sezione VIII – Atti diversi. I proemi alle Sezioni, in particolare, costituiscono un contributo di rilievo alla storia istituzionale siciliana. Il manuale storico-archivistico del Cosentino, per quanto conosciuto e certamente usato dagli addetti ai lavori, probabilmente ideato quale strumento didattico per la cattedra di paleografia – e diplomatica – annessa all’archivio di Stato, attiva fin dal 1865 presso la Casa dei Teatini alla Catena, non ebbe il privilegio dell’onore della stampa. L’occasione della ricorrenza del primo centenario dalla sua compilazione offre l’opportunità di recuperare alla fruizione ed alla conoscenza un testo archivistico dal netto retroterra ottocentesco che merita, tuttavia, di essere assunto compiutamente quale strumento di identità, condivisa, della storia del Grande Archivio di Palermo. Il Giano bifronte, simbolo degli archivi e della memoria documentaria, che guarda al passato ed al futuro, stando fortemente radicato nel presente, ci consegna alla nostra conoscenza un passato archivistico complesso ed articolato, spesso misconosciuto e soprattutto non opportunamente valorizzato, in quanto scarsamente descritto, come si lamentava nella relazione ministeriale del 1883. I lavori archivistici ancora da svilupparsi dovranno sapere descrivere analiticamente la complessità dei tanti archivi che, nel loro insieme, costituiscono il sostrato identitario della storia dell’archivio/istituto di concentrazione non perdendo di vista la ineludibile valenza di descrivere con acuta attenzione la storia delle carte. I L’ARCHIVARIO GENERALE PIETRO DI MAJO AL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI, PALERMO 30 GENNAIO 1841, CON ALLEGATO NOTAMENTO DI TUTTI GLI ARCHIVI CHE COMPONGONO L’ARCHIVIO GENERALE Palermo, 30 gennaro 1841 Oggetto: Si dimandano provvedimenti per l’Archivio generale1 A Sua Eccellenza Sig. Cav. D. Niccola Santangelo Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni Eccellenza In alquanti miei rapporti umiliati a V.E. ho cennato la condizione in che trovasi questo Stabilimento, onde l’E.V. nella somma sua saviezza avesse trovato un modo opportuno al bene del servizio ed alla sorte degl’Impiegati. E poiché malgrado degli impulsi dati da V.E. niun miglioramento fin oggi si è ottenuto, credo convenevole dello stato attuale delle cose far nuovamente proposito, sì per conseguire alcun provvedimento, che potrà riuscir utile, e sì ancora per adempiere al debito d’avere indicato a tempo per mio discarico le cause che minacciano di venir meno il servizio. Non è da pochi anni, ma dal 1814, che si promette l’organizzazione dell’Archivio generale, e questo si compone di molti aboliti uffici, de’ quali acchiudo qui entro un notamento, ove descrivonsi tutti gli Archivi, a qual ramo di amministrazione si appartengono, ed il tempo del di loro principio e termine; e che tutti vogliono tanto per la richiesta che fan delle carte i privati, quanto per quella che ne fanno i funzionari, e talvolta il Governo, un cotidiano indefesso servizio di copie e di corrispondenza. E dal 1814 gli Ufficiali addottivi furon al numero di venticinque con soldo, ed a pena bastarono a’ pochi Archivi allora riuniti, di tempo in tempo, e specialmente nel 1824 molti altri si sono aggiunti, ed intanto la morte ha tolto numero sedici degli Ufficiali, a’ quali si è supplito con aggiugner alcuni tali senza mercede indotti dalla speranza dell’organizzazione. E V.E. dalla minorazione di tante braccia e dall’aumento di tanto materiale può formare 1 ASPa, Ministero e R. Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso S. M., Ripartimento interno, b. 313, fasc. Grande Archivio Sua organizzazione, Vol. secondo, cc. 1-11. 32 L’Archivario Generale Pietro Di Majo un’idea dell’attuale scarsezza del personale a fronte del vasto numero degli Archivi. Però la speranza assai protratta si converte in esanimazione; e gli Ufficiali del 1814, che poco hanno, e nulla han guadagnato, e que’ tutti che han supplito in parte a’ vuoti son fatti intorpiditi, parlano come di illusioni delle mie promesse, con mal talento e ritardo adempiono gl’incarichi, minacciano di abbandonare il servizio. Veramente per una inesplicabile fatalità hanno essi e fondamento e scusa alle doglianze, imperciocchè se mentre si è nel progresso verso uno scopo lungamente atteso, d’un tratto poi si retrocede, lo scoraggiamento è giusto, naturale ed indispensabile. Una dote di ducati 5364 annuali accompagnava fin dal 1814 l’Archivio generale, ed essa nel 1840 si ridusse a quanto monta l’esito de’ soldi vigenti cioè a ducati 3114 annuali; nel 1837 si statuì di accordarsi loro delle gratificazioni, e l’ebbero sino al 1839, e quella del 1840 non ancora han potuto conseguirla, non si parla di prossima organizzazione, e più con massimo dolore han visto di recente promossi gl’impiegati della Conservadoria di Registro, che è un archivio che dovrebbe appartenere all’Archivio generale, e che altro non racchiude che copia delle carte che si conservano ne’ due Archivi presso di me della real Cancelleria del Regno e del Protonotaro. Da ciò avviene che mi trovo in mezzo ad uomini, cui è mancato un quantunque lieve beneficio presente, e che vivono senza futuro; i quali mentre vorrei che adempissero agli obblighi, non mi basta l’animo di accusare, perché come infelici meritano compassione: ed inoltre come commettere scritture importantissime, a chi nulla ha, nel mentre è sempre stimolato dal più tristo consigliere il bisogno, sebbene io devo lode a quest’impiegati, perché onoratissimi. Solo a tanto può provvedere la giustizia e la benignità di V.E. Epperò efficacemente la supplico a degnarsi dare gli ordini che stimerà conducevoli, onde l’organizzazione avesse il fine le tante volte comandato, si ripristinasse provvisoriamente all’Archivio la sua dote e gl’impiegati conseguissero la proposta gratificazione. E siccome pel bene del servizio e premio e sprone a’ più meritevoli ebbe V.E. con Ministeriale de’ 23 maggio ultimo, ordinato di proporle chi meglio avessi creduto degno d’una mensuale retribuzione, io le rinnovo la mia preghiera, perché si degni ordinare che a tutti si distribuiscano delle mensuali sovvenzioni in una somma che parrà giusta all’E.V. e se nol crederà per gli Ufficiali almeno per quei che nulla percepiscono, onde così avere una mallevaria quasi sicura al buon andamento delle cose, al quale quando interesse non v’è. Non vi ha pena o sorveglianza che possa bastare. Io mi auguro che V.E. vorrà accogliere coteste mie umili dimostrazioni del vero, e della fiducia che ripongo nella magnanimità del suo animo. L’Archivario Generale Pietro Di Majo L’Archivario Generale Pietro Di Majo 33 Notamento di tutti gli Archivi che compongono l’Archivio Generale Diplomatico 1. Archivio della Regia Cancelleria 1312-1819 Contenuto delle scritture: Vi si conservano i Registri di tutte le concessioni e privilegi concessi dagli antichi Sovrani, le investiture dei beni feudali, ed altro, l’esecutorie dei Reali Diplomi e delle Bolle Pontificie, l’elezione dei notari ed ufficiali del Regno, ed altro. Vi hanno poi separatamente due registri nominati delle Prelazie dell’anno 1510, ove si rinvengono transuntate le concessioni e privilegi in favore dei prelati dal 1092, ed altro. 2. Archivio del Protonotaro del Regno 1353-1819 Contenuto delle scritture: Contiene le concessioni e privilegi spediti dai Sovrani ai Particolari: vi si conservano le investiture ed i processicoli delle stesse, l’esecutorie delle Bolle Apostoliche, e dei Reali Diplomi, i processicoli pell’elezione dei Notari, ed Ufficiali sì di Palermo, che del Regno, le carte del Parlamento, ed altro. 3. Archivio del Protonotaro della Camera Reginale 1453-1819 Contenuto delle scritture: Contiene i privilegi e le concessioni spedite tanto dal Re che dalla Regina, i registri delle investiture e processicoli delle stesse, l’elezioni dei Notari, le lettere di perpetua salvaguardia, l’esecutorie dei Regi Diplomi per i beni esistenti nei Comuni assegnati alla Sovrana, ed altro. Amministrativo 4. Archivio della Segretaria del Protonotaro del Regno 1651-1819 Contenuto delle scritture: Vi si conservano i Registri delle visite fatte ai Notari sì di Palermo che del Regno, i Registri delle cerimonie per l’apertura del Parlamento, pel possesso del Vicerè, ed altro, i registri delle consulte umiliate al Sovrano, ed i Biglietti Reali comunicati al Protonotaro. 34 L’Archivario Generale Pietro Di Majo 5. Archivio della Segretaria del Tribunale del Real Patrimonio 1400-1819 Contenuto delle scritture: Contiene le rappresentanze fatte al Governo, i dispacci matrimoniali, che si spedivano pell’amministrazione dei Beni Reali e delle Università, ed i materiali, su cui sono poggiati detti dispacci; l’Amministrazione dell’Azienda di Monreale, Parco e Partitico e Giunta Gesuitica. Vi si conservano pure i Dispacci Reali e Biglietti Viceregi al detto Tribunale comunicati, ed altro. 6. Archivio dei Riveli presentati al Tribunale del Real Patrimonio 1584-1651 Contenuto delle scritture: Tratta delle facoltà annuali e quantitative dell’intiero Regno, dei pesi che sopra detti beni gravitavano e della numerazione delle anime. 7. Archivio dei Conti presentati allo stesso 1734-1812 Contenuto delle scritture: Contiene tutti gli introiti ed esiti dei Beni delle Università del Regno, i raziocinj dell’Amministrazioni frumentarie, i raziocinj delle rendite, e proventi della Regia Corte amministrati dai Segreti, Proconservadori, Capitani d’armi, Tesoriere, ed altri. 8. Archivio della Segretaria del Protonotaro della Camera Reginale 1453-1819 Contenuto delle scritture: Vi sono le lettere di manutenzione di possessioni, lettere osservatoriali di sentenze e citatoriali, i registri di Memoriali e Suppliche spedite sulle istanze di quei Individui possedenti beni nei Comuni appartenenti alla Sovrana, le visite dei Notari ed i Registri d’elezione dei Conservadori particolari dei Notari defunti, ed altro. 9. Archivio della Segreteria del Regno 1580-1819 Contenuto delle scritture: Contiene i Registri delle lettere di manutenzione di possessione, le lettere osservatoriali delle Sentenze profferite dalla Gran Corte ed altri Tribunali, i registri dell’esecutorie dei Brevi Pontifici e delle lettere di Salva Guardia, i registri dei Memoriali con proviste sì economiche che giudiziarie. 10. Archivio della Segreteria della Giunta dei Presidenti e Consultori 1691-1819 Contenuto delle scritture: Vi si conservano i Registri delle Consulte umiliate dalla Giunta al Governo, i Dispacci Reali e Viceregi alla stessa comunicati, ed altro. L’Archivario Generale Pietro Di Majo 35 11. Archivio della Deputazione degli Stati 1570-1819 Contenuto delle scritture: Contiene i registri dei pagamenti fatti ai creditori soggiogatarj de’ beni di diversi particolari posti in Deputazione, gli atti di vendita col privilegio delle strade Toledo e Macqueda e col Verbo Regio fatto dai Giudici Deputati; i registri delle graduazioni dei creditori soggiogatarj, ed altro. 12. Archivio del Luogotenente del Protonotaro 1554-1819 Contenuto delle scritture: Vi si conservano i volumi degli atti di vendita, di gabelle, di cambj, fatti dalla Regia Corte col nome proprio, che per conto della Deputazione del Regno, dell’Azienda di Monreale, Gesuitica, ed altro. 13. Archivio dei Riveli 1811 Contenuto delle scritture: Tratta delle proprietà del Regno per i beni urbani; vi si conservano pure i riveli rusticani di quelli individui domiciliati in Palermo. 14. Archivio del Catasto 1815-1816 Contenuto delle scritture: Contiene la rettifica delle proprietà del Regno di Sicilia di unità ai pesi, che sulle stesse gravitano; contiene pure la superficie dei beni rusticani. 15. Archivio della Segretaria del Consultore del Governo 1748-1813 Contenuto delle scritture: Vi si conservano i registri delle rappresentanze umiliate al Governo ed i Biglietti Reali e Viceregi allo stesso comunicati. 16. Archivio del Maestro Segreto 1500-1804 Contenuto delle scritture: Contiene gli Incartamenti decisi e pendenti, le recuperate dei Dispacci patrimoniali, i registri di patenti, le fedi di estrazione, ed altro. 17. Archivio del Parlamento 1807-1815 Contenuto delle scritture: Contiene le determinazioni prese dal Parlamento, le procure fatte dai componenti del Parlamento, le sanzioni del Sovrano, ed altro. 36 L’Archivario Generale Pietro Di Majo 18. Archivio della Segretaria dell’Avvocato fiscale 1743-1819 Contenuto delle scritture: Riguarda i processi criminali, le lettere ed ordini spediti alli Giudici locali per compilazione di processi, ed altro. 19. Archivio delle Mezze Annate 1631-1813 Contenuto delle scritture: Si conservano gli Ordini Reali, i processi civili, i riveli di officj e le cautele pel pagamento della mezza annata. 20. Archivio delle confische 1806-1814 Contenuto delle scritture: Contiene i Dispacci Reali riguardanti i beni confiscati dal Regio Erario a diversi particolari, le lettere e sequestri spediti dal Ministro delle Confische, ed altro. 21. Archivio del Regio Economo 1720-1824 Contenuto delle scritture: Contiene i registri delle rappresentanze inoltrate al Governo e delle lettere spedite agli Esattori locali per la riscossione dei donativi dovuti dai Prelati, ed altro. 22. Archivio della Giunta degli Spedali del Regno 1750-1818 Contenuto delle scritture: Riguarda le rappresentanze umiliate al Governo, le disposizioni date dalla Giunta agli Amministratori locali, i fascicoli delle rappresentanze trasmesse dagli Amministratori coi raziocinj d’introito ed esito, ed altro. 23. Archivio della Segretaria del Supremo Tribunale di Giustizia 1816-1819 Contenuto delle scritture: Contiene i registri delle consulte inoltrate al Governo ed i dispacci reali alla stessa comunicati, ed altro. 24. Idem delle carte riguardanti le cause tra il Senato di Palermo e la Regia Corte Contenuto delle scritture: Idem. 1782-1817 L’Archivario Generale Pietro Di Majo 37 25. Archivio delle regie Poste 1816-1830 Contenuto delle scritture: Contiene le scritture delle partenze ed arrivo dei Corrieri ed i registri delle lettere spedite dai funzionarj per Real Servizio. 26. Archivio del Maestro Portulano 1544-1826 Contenuto delle scritture: Contiene l’amministrazione di tutti i Caricatori, gli ordini che si spedivano per l’estrazione dei cereali per infra e fuori Regno, i libri dei Negozj, i Dispacci Reali, e lettere patrimoniali, le filze degli atti provisionali dallo stesso spediti, ed altro. 27. Archivio del Vice Portulano di Termini (s.d.) Contenuto delle scritture: Non si può stabilire né epoca né contenuto perché se ne sta facendo la consegna. 28. Parte dell’Archivio dell’Ex Conservadoria Generale 1569-1813 Contenuto delle scritture: Contiene i libri degli introiti ed esiti delle Tavole di Palermo e Messina per conto della Regia Corte; gli assenti che si spedivano dal Tribunale del Real Patrimonio per alcuni creditori della Regia Corte; parte della scrittura dei fandarj dei Regj depositarj e percettori, i registri di introito ed esito dei Prelati del Regno per conto di spogli e sedi vacanti; i mandati di bassa ed i bilanci degli introiti ed esiti della Regia Corte, ed altro. 29. Archivio dell’Ex Segrezia 1820-1828 Contenuto delle scritture: Vi si conservano gli ordini che si spedivano dall’ex Segreto ai percettori locali e le carte diverse riguardanti l’esigenza della fondiaria. 30. Archivio della Deputazione del Regno 1583-1812 Contenuto delle scritture: Contiene i libri di contabilità dei diversi donativi che si pagavano dalle Università del Regno, dai Baroni e Prelati, i libri degli assegnatarj sugli stessi donativi, e gli ordini che dalla Deputazione si spedivano pell’esigenza dei donativi e pel pagamento dei creditori della Regia Corte assegnati sopra i donativi; l’amministrazione delle strade, ponti e torri del Regno, i Riveli presentati dalle Università del Regno nel 1681, 1714 e 1748 per la distribuzione dei Regj donativi, ed altro. 38 L’Archivario Generale Pietro Di Majo 31. Archivio della Segretaria della Gran Corte Civile e Criminale 1700-1819 Contenuto delle scritture: Vi si conservano i fascicoli delle rappresentanze e lettere trasmesse dagli incaricati locali alle due Gran Corti; gli ordini spediti dalle stesse pell’esecuzione di sentenze, atti provvisionali e compilazione dei processi; le rappresentanze umiliate al Governo ed i Biglietti Reali comunicati alle stesse, ed altro. 32. Archivio della Giunta delle Dogane 1788-1818 Contenuto delle scritture: Contiene le relazioni delle dogane marittime, lettere e responsali, polize d’immissioni ed estrazioni, Biglietti Reali, suppliche presentate alla Giunta e risoluzioni della stessa. 33. Archivio della Ex Direzione Generale di Polizia s.d. Contenuto delle scritture: Quest’Archivio non si è consegnato intieramente, quindi non può darsi un esatto conto dell’epoca e del contenuto della scrittura. Giudiziario 34. Archivio della Gran Corte Civile e Criminale e Sant’Uffizio 1400-1819 Contenuto delle scritture: Contiene i processi civili e criminali delle cause che in detti Tribunali trattavansi; registri di memoriali, suppliche, sentenze, lettere, mandati di assento, atti provisionali e contumacie; i registri dei Biglietti Reali e Viceregj, ed altro. 35. Archivio del Concistoro, e cause delegate 1441-1818 Contenuto delle scritture: Idem esistono pure i processi civili decisi dai giudici ecclesiastici col voto del Concistoro, e cause delegate. 36. Archivio del Tribunale del Real Patrimonio 1400-1813 Contenuto delle scritture: Contiene i processi delle cause civili, che agitavansi tra il fisco patrimoniale con i particolari, e le cause ove vi era interesse dell’Università del Regno. Esistono pure i registri di sentenze, cedole, memoriali, ed altro. L’Archivario Generale Pietro Di Majo 39 37. Archivio del Tribunale dell’Erario Contenuto delle scritture: Idem. 1814-1818 38. Archivio dell’Udienza Generale Contenuto delle scritture: Idem pelle cause dei Militari e forati di Casa Reale. 1588-1819 39. Archivio del Consultore del Governo 1740-1813 Contenuto delle scritture: Vi si conservano i processi civili dallo stesso decisi per le cause delegate dal Governo; come pure gli atti decisi per le cause delegate dal Governo; come pure gli atti e le cause riguardanti l’appalto del tabacco, della negoziazione frumentaria e del Regio Corso. 40. Archivio del Supremo Tribunale di Giustizia Contenuto delle scritture: Idem di diverse cause particolari. 1816-1819 41. Archivio del Tribunale di commercio Contenuto delle scritture: Idem della cause tra i Negozianti in materie commerciali. 1812-1818 II REAL DECRETO ORGANICO PEL GRANDE ARCHIVIO DI PALERMO E PER GLI ARCHIVI PROVINCIALI DEL 1° AGOSTO 1843, NAPOLI 1843 44 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 45 46 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 47 48 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 49 50 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 51 52 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 53 54 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 55 56 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 57 58 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 59 60 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 61 62 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo 63 64 Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo III QUADRO STATISTICO IN GIUSEPPE SILVESTRI, SUL GRANDE ARCHIVIO DI PALERMO E SUI LAVORI IN ESSO ESEGUITI DAL 1865 AL 1871, PALERMO 1875 68 Quadro statistico in Giuseppe Silvesri Quadro statistico in Giuseppe Silvesri 69 70 Quadro statistico in Giuseppe Silvesri Quadro statistico in Giuseppe Silvesri 71 72 Quadro statistico in Giuseppe Silvesri Quadro statistico in Giuseppe Silvesri 73 74 Quadro statistico in Giuseppe Silvesri IV RELAZIONE SUGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI (1874-1882), ROMA 1883, LA VOCE SOVRINTENDENZA DEGLI ARCHIVI SICILIANI. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO 78 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 79 80 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 81 82 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 83 84 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 85 86 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 87 88 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 89 90 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 91 92 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 93 94 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) 95 96 Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882) V GIUSEPPE COSENTINO, MANUALE STORICO ARCHIVISTICO, PALERMO 1909 NOTA AL TESTO Il Manuale storico archivistico di Giuseppe Cosentino, ultimato il 13 maggio 1909, si conserva in forma manoscritta presso l’Archivio di Stato di Palermo alla segnatura Miscellanea archivistica I n. 278. Consta di 411 pagine, precedute da altre 10 pagine non numerate contenenti l’indice generale del volume. Al fine di consentire una lettura più agevole si sono adattati punteggiatura e uso delle maiuscole secondo l’uso moderno e si è introdotta una scansione testuale in paragrafi pur nel rispetto della partizione originaria dell’opera e dei titoli relativi a ciascuna sezione. Si è provveduto inoltre alla correzione degli errori meccanici, dovuti a sviste o lapsus nella trascrizione. Per ciò che attiene alle frequenti elencazioni presenti nel testo, si è preferito uniformare l’uso adottando elenchi numerati e riservare quelli con lettere alfabetiche agli eventuali sotto-livelli presenti. Le indicazioni di rimando alle pagine dell’Indice sono relative alla presente edizione a stampa. INDICE PROEMIO GENERALE 107 SEZIONE I – ATTI DI STATO Notizie sulla Regia curia, che in seguito divenne il Sacro regio consiglio 1. Giunta dei presidenti e consultore 2. Consulta dei reali domini al di là del Faro 3. Commissione consultiva 4. Consulta di Sicilia 5. Commissione dei presidenti 6. Regia cancelleria 7. Protonotaro del regno e logoteta 8. Protonotaro della Camera reginale 9. Segretari del regno 10. Real segreteria 11. Ministero e Real segreteria di Stato presso il luogotenente generale a. Finanze b. Interno c. Grazia e giustizia d. Ecclesiastico e. Polizia f. Lavori pubblici 12. Ministero e Reale segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso Sua Maestà 13. Tribunale del real patrimonio 14. Tribunale dell’erario e della corona 15. Gran corte dei conti a. Gran corte dei conti delegata pei compensamenti dei dritti ed uffici aboliti in Sicilia b. Amministrazione generale dello stralcio e Commissione dei crediti antiquati e delle realizzazioni c. Commissione per la verifica dei titoli originari ed originali dei creditori dello Stato 109 110 110 111 112 112 112 114 115 117 117 118 122 123 125 126 102 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico d. Commissione di revisione per la liquidazione dei crediti e dei debiti della Tesoreria di Sicilia e. Giunta di parquet presso la Gran corte dei conti per lo ramo dei crediti antiquati f. Commissione liquidatrice dei crediti verso lo Stato 16. Conservatoria del real patrimonio a. Conservatoria di registro b. Conservatoria generale di azienda 17. Ministero degli Affari esteri e del Commercio del Regno di Sicilia nel periodo 1848-49 18. Deputazione del regno 19. Regio economo e procuratore generale delle tande e dei donativi ecclesiastici 132 136 137 140 SEZIONE II – ATTI GIUDIZIARI Proemio 1. Corte pretoriana 2. Magna regia curia o Tribunale della Regia gran corte a. Segreteria della Gran corte b. Segreteria del presidente Paternò c. Avvocato fiscale della Gran corte 3. Tribunale del concistoro della Sacra regia coscienza e delle cause delegate 4. Tribunale della Regia monarchia ed Apostolica legazia 5. Udienza generale delle genti di guerra 6. Tribunale del Sant’Uffizio 7. Consultore del governo 8. Supremo magistrato di commercio 9. Deputazione degli Stati 10. Tribunale delle prede 11. Supremo tribunale di giustizia 12. Pubblico ministero della I Commissione 13. Pubblico ministero presso la Commissione di stralcio 14. Tribunale civile 15. Tribunale di commercio 16. Procura generale del re presso la Gran corte civile 17. Corte suprema di giustizia 18. Commissione delle vendite volontarie e forzose 143 146 148 150 151 152 152 153 154 154 156 156 156 157 157 157 158 158 158 SEZIONE III – ATTI AMMINISTRATIVI Proemio 1. Tesoreria generale a. Tesoreria antica 161 175 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico b. Tesoreria moderna - Controlloria generale - Regia scrivania di razione - Tesoreria d’introito - Pagatoria generale - Tesoreria militare sostituita a quella di Napoli 2. Direzione speciale del Tesoro e Direzione compartimentale del Tesoro 3. Ispezione del Tesoro 4. Agenzia del Tesoro 5. Maestro segreto 6. Segrezia di Palermo 7. Giunta delle Dogane 8. Grandi camerari 9. Direzione generale dei dazi diretti 10. Consiglio delle contribuzioni dirette 11. Percettoria comunale e Ricevitoria distrettuale dei dazi diretti di Palermo 12. Suprema giunta centrale per la rettifica dei riveli del 1811 13. Ruoli fondiari 14. Commissione di revisione presso la Tesoreria generale 15. Commissione centrale per la rettifica dei carichi e pel giudizio sui reclami della percezione fondiaria della provincia di Palermo 16. Regia delegazione speciale per la compilazione dei catasti 17. Direzione generale dei dazi indiretti 18. Direzione provinciale dei dazi indiretti 19. Maestro portulano 20. Viceportulano di Termini 21. Zecca di Palermo 22. Suprema deputazione generale di salute pubblica 23. Collettoria della mezz’annata 24. Intendenza generale del Regio fondo dei lucri 25. Giunta dei figliuoli proietti e Deputazione generale dei bambini proietti 26. Delegazione del regio exequatur 27. Commissione suprema della pubblica istruzione ed educazione in Sicilia 28. Amministrazione generale delle poste e dei procacci 29. Deputazione di Santa Maria di Visitacarceri e Soprintendenza alle grandi prigioni 30. Regia delegazione ed amministrazione dei beni confiscati ai possessori esteri o nazionali residenti all’estero 31. Intendenza della provincia di Palermo 103 185 186 187 187 188 190 191 191 192 193 193 194 194 195 195 196 198 198 201 201 202 203 204 204 206 208 208 209 210 211 104 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 32. Prefettura della provincia di Palermo a. Ufficio provinciale di pubblica sicurezza b. Consiglio provinciale scolastico c. Provveditorato agli studi della provincia di Palermo 33. Consiglio d’intendenza poi Consiglio di prefettura 34. Consiglio provinciale della valle di Palermo 35. Deputazione delle opere pubbliche provinciali di Palermo 36. Deputazione provinciale di Palermo 37. Fondo comune provinciale 38. Consiglio generale degli ospizi della provincia di Palermo 39. Direzione generale dei rami e diritti diversi 40. Ricevitoria dei rami e dritti diversi in Palermo. 1° e 2° officio di registro a. Ricevitoria degli atti giudiziari 41. Ricevitoria dei comuni della provincia di Palermo 42. Amministrazione della Crociata 43. Suprema deputazione dei pesi e delle misure 44. Regia commissione centrale di vaccinazione 45. Direzione generale di polizia 46. Capitania di giustizia 47. Direzione generale di statistica 48. Protomedicato generale del regno 49. Regia commissione per gli zolfi 50. Banco di Sicilia 51. Commissione provinciale per la vendita dei beni delle Opere pie, dei pubblici stabilimenti, dei comuni e del demanio 52. Commissione per lo esame dei titoli per le medaglie commemorative del 1848 e del 1860 53. Commissione per la verifica dei titoli dei debiti dei comuni di Sicilia accollati allo Stato 54. Soprintendenza generale per l’enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia 55. Regia questura di Palermo 56. Sottoprefettura di Termini Imerese 212 213 214 214 214 214 215 217 220 221 221 222 223 224 224 225 226 226 227 228 229 230 230 231 232 SEZIONE IV – ATTI NOTARILI 1. Luogotenente di protonotaro 2. Notai defunti 234 234 SEZIONE V – ATTI COMUNALI 235 SEZIONE VI – CORPORAZIONI RELIGIOSE 237 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 105 SEZIONE VII - TABULARII 1. Chiesa di Magione in Palermo 2. Abbadie di San Filippo di Fragalà e Santa Maria di Maniaci 3. Ospedale di San Bartolomeo 4. Ospedale grande di Palermo 5. Chiesa di Cefal 6. Chiesa di Santa Maria della Grotta 7. Municipio di Corleone 8. Monastero di Santa Margherita di Polizzi 9. Monastero di Santa Maria del Bosco 10. Monastero di San Martino delle Scale vicino Palermo 11. Monastero di Santa Maria di Malfinò detto anche di Santa Barbara in Messina 12. Monastero di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat detto poi San Placido di Calonerò 13. Diversi 241 241 241 242 242 242 242 242 242 243 243 243 243 SEZIONE VIII – ATTI DIVERSI 1. Commenda di Magione 2. Regia parrocchia di San Giacomo dei Militari 3. Consolato generale di Sua Maestà il re di Sardegna in Palermo 245 246 247 PROEMIO GENERALE Dalla conquista normanna (1060-91) ebbe origine la monarchia siciliana. Quando venne presa Palermo al 1072, Roberto Guiscardo assunse il titolo regio, che tosto dismise. Egli ritenne per sé Palermo, Messina e il Val Demone; mentre il resto dell’isola, sotto il suo alto dominio, venne in potere del fratello conte Ruggiero. Questi in seguito ingrandì i suoi possedimenti e il figlio di lui Ruggiero II riunì poi in unico corpo indipendente la Sicilia, la Puglia, la Calabria e i principati di Salerno e Capua, e infine al 1130 prese il titolo regio. Al 1194 passò il dominio dell’isola nella casa di Hohenstaufen, e quindi successivamente al 1265 in quella di Angiò, al 1282 nella casa di Aragona, al 1412 in quella di Castiglia; facendo poi parte la Sicilia nel periodo dal 1516 al 1566 del vasto impero di Carlo V e in seguito di nuovo tornando soggetto alla Spagna. Nel 1700 con Filippo V s’inizia il dominio della casa Borbone, alla quale tenne dietro nel 1713 la casa di Savoia. Al 1718 ritornò per poco l’isola sotto i Borboni, venne quindi al 1720 in potere degli Austriaci e poi al 1732 di nuovo passò sotto la casa Borbone, che vi durò sino alla costituzione del regno. Le disposizioni legislative nei vari periodi furono le seguenti: 1. Assise normanne. 2. Costituzioni sveve. 3. Capitoli angioini ed aragonesi. Alcuni di essi son pure detti Constitutiones, Ordinationes, Pragmaticae, Sanctiones. 4. Prammatiche e dispacci viceregi, compresevi le costituzioni prammaticali del viceré Marco Antonio Colonna. 5. Leggi, decreti e rescritti pel periodo 1815-60. Nessun codice vi è nell’archivio di Palermo delle assise normanne, delle costituzioni sveve e dei capitoli di Carlo I di Angiò e dei primi sovrani della casa di Aragona. Per l’epoche seguenti il testo delle varie disposizioni emesse dal potere supremo ritrovasi principalmente nelle scritture della Regia cancelleria, del Protonotaro del regno, della Real segreteria e dei ministeri seguenti. Sono a stampa, com’è noto, le assise normanne, le costituzioni fridericiane, i capitoli del regno, le prammatiche viceregie, le costituzioni prammaticali di Marco Antonio Colonna, parecchi dispacci viceregi, le leggi e 108 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico non pochi reali rescritti e decreti dell’epoca successiva. Sotto il nome di Siculae Sanctiones trovasi pure pubblicata una raccolta di prammatiche e dispacci viceregi d’interesse generale. Parecchie città e terre dell’isola godevano inoltre di speciali consuetudini e statuti, che derogavano in alcuni casi alle leggi comuni. SEZIONE I – ATTI DI STATO Notizie sulla Regia curia, che in seguito divenne il Sacro regio consiglio Fin dal 1110 appare la curia o il corpo consultivo scelto dal principe per coadiuvarlo nel disimpegno delle più gravi faccende relative al reggimento politico e amministrativo dello Stato. Esso era il principale organo del potere centrale e dopo il 1130 rimane stabilmente costituito. Facean parte della curia i figli del sovrano, alcuni grandi feudatari laici ed ecclesiastici e parecchi funzionari: ammiragli, maestri camerari, maestri giustizieri, ecc. I componenti della curia son detti generalmente arconti ne’ più antichi diplomi e vanno anche distinti in magnates e familiares; questi ultimi sarebbero generalmente gli ufficiali o funzionari del reame. Quando gli affari a trattarsi nella curia richiedeano, per la speciale loro natura, che v’intervenissero persone appartenenti ad altre classi sociali, allora s’invitavano altri proceres o adherentes curiae in persona dei comites, di alti prelati ed anche di nobili non feudatarii. Da queste riunioni ebbero poi origine probabilmente le grandi assemblee parlamentari. La Magna curia regis o semplicemente la curia regis esaminava gli affari politici, amministrativi e giudiziari, comprese le cause ecclesiastiche, poiché alcuni vescovi facean parte della stessa. A partire poi dal regno di Guglielmo II la Magna curia, composta di giustizieri e maestri giustizieri, ebbe funzioni puramente giudiziarie; mentre alla curia regis sono riservati gli affari politici e amministrativi, e in questa intervengono alle volte anche i maestri giustizieri, come rappresentanti dell’ordine giudiziario. L’importanza dei vari funzionari che facean parte della curia regia non risultava dallo speciale ufficio che rispettivamente esercitavano, ma dall’influenza personale goduta dagli stessi presso il sovrano. Così sotto Ruggiero II il grande ammiraglio (amiratus amiratorum), arconte degli arconti e protonotaro Cristodulo presiedeva la curia ed avea la somma del potere, ed ugualmente negli ultimi tempi di Ruggiero e nel principio del regno di Guglielmo I il grande ammiraglio e cancelliere Maione, che avea cominciato da scriniario e poi era passato a vicecancelliere, fu il capo della curia. Appresso di lui il gaito Pietro, gran camerario, è il primo personaggio della curia; a lui subentra il cancelliere Stefano della Perche. La curia regis (o consiglio privato del principe) troviamo anche appellata consilium sotto l’imperatore Federico II, e consiliarii son detti i suoi com- 110 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico ponenti. Ne’ capitoli di re Martino è indicato il Sacro consiglio che più tardi nell’epoca viceregia si disse Sacro regio consiglio, del quale fecero parte definitivamente 27 ufficiali, cioè: il presidente, sei giudici, il patrono fiscale della Magna curia, il consultore, il presidente, sei maestri razionali, il conservatore e il patrono fiscale del Tribunale del real patrimonio, il tesoriere generale, il presidente (che surrogò il gran cancelliere quando l’ufficio di costui venne soppresso) e tre giudici del Tribunale del concistoro, il protonotaro, il maestro portulano, il maestro secreto, l’uditore generale della gente di guerra. Potea inoltre il viceré ammettervi altri personaggi d’importanza per l’esame di speciali questioni. Il protonotaro vi adempieva le funzioni di segretario. Sotto il nome di curia viene quindi indicata la rappresentanza generale dello Stato, specie nei rapporti finanziari. Il Sacro regio consiglio ricevea il giuramento de’ viceré ch’entravano in carica, esaminava le nuove leggi e prammatiche e gli affari più importanti del regno. Alla morte del viceré, se questi non avea stabilito un presidente del regno sino alla venuta del novello viceré, il Sacro regio consiglio presieduto dal maestro giustiziere (abolito detto ufficio nel 1562 e sostituito dal presidente nella Magna curia) assumea temporaneamente il governo dello Stato. 1. Giunta dei presidenti e consultore Nei casi di urgenza, anziché riunirsi l’intero Sacro regio consiglio, si adunavano i tre presidenti della Gran corte, del Patrimonio e del Concistoro e il consultore del governo e costituivano la Giunta dei presidenti e consultore, la quale col tempo assorbì le facoltà dell’intero consiglio ed era specialmente consultata su’ conflitti di giurisdizione, sulle cappellanie e confraternite. I suoi atti in 246 volumi o mazzi comprendono specialmente le seguenti categorie: 1. Dispacci viceregi dal 1690 al 1814. 2. Registri di Consulte dal 1691 al 1817. La Giunta dei presidenti e consultore venne a cessare in seguito alla legge dei 22 dicembre 1818, che aboliva tutti gli antichi poteri giudiziari di Sicilia, dovendosi porre in effetto i nuovi codici e le nuove magistrature. Il consultore del governo era anche separatamente richiesto dei suoi pareri o consulte, ma le sue incumbenze erano in grandissima parte di ordine giudiziario e però è più acconcio parlarne nella sezione degli atti giudiziari. 2. Consulta dei reali domini al di là del Faro Un regio decreto dei 26 maggio 1821 dispose le Consulte di Stato per Napoli e Sicilia, ma esso non ebbe seguito. Più tardi, a 14 giugno 1824, venne pubblicata la legge organica che stabiliva in Napoli la Consulta generale del Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 111 Regno delle due Sicilie presieduta da un ministro senza dipartimento e composta di 24 consultori; 16 dei quali formavano la Consulta per i reali domini al di qua del Faro, cioè pel Reame di Napoli, e 8 la Consulta per quelli al di là del Faro, ossia pel Regno di Sicilia. Le due Consulte esaminavano gli affari delle rispettive regioni; trattandosi di affari comuni convocavasi la Consulta generale. Le Consulte davano il loro parere su tutte le questioni al loro esame sottoposte, ed erano speciale oggetto delle loro risoluzioni le seguenti materie: 1. Progetti di legge e misure di amministrazione generale. 2. Interpretazione di disposizioni legislative. 3. Competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo. 4. Revisione delle decisioni pronunziate dalla Gran corte dei conti. 5. Esercizio del regio exequatur. 6. Istituzioni di maggioraschi. 7. Circoscrizione amministrativa, giudiziaria e dei comuni. 8. Concessione del regio beneplacito alle istituzioni di corporazioni religiose e civili e all’accettazione di donazioni e lasciti in favore delle stesse. Per la maggiore speditezza dei lavori, la Consulta di Sicilia (come ancora quella di Napoli) suddivideasi in due commissioni: una per gli affari dell’interno e delle finanze e l’altra per quelli di grazia, giustizia ed ecclesiastico. Venne ancora disposto che una commissione mista (4 consiglieri di Napoli e 2 di Sicilia) avesse ad esaminare gli affari di guerra, marina ed affari esteri. Troviamo inoltre nella Consulta di Sicilia (della quale si conservano gli atti in questa Direzione) una speciale commissione per l’esame dei conflitti giurisdizionali. Gli atti di questa consulta vanno dal 1824 al 1848 e comprendono in 74 volumi le seguenti materie: pareri, corrispondenza generale, leggi e decreti, disposizioni pel personale, disposizioni di massima, risoluzioni della Consulta generale, atti dei Consigli provinciali, stati discussi delle opere pubbliche provinciali. 3. Commissione consultiva Essendo luogotenente generale in Sicilia il principe Leopoldo di Borbone, venne con regio decreto dei 22 maggio 1831 istituita in Palermo una Commissione consultiva per supplire all’avviso della Consulta (residente in Napoli) sulle risoluzioni degli affari che richiedeano il parere preventivo. Essa era composta del presidente e del vicepresidente della Corte suprema di giustizia, del presidente e del vicepresidente della Gran corte dei conti e di un giudice della Gran corte civile di Palermo. I suoi atti che comprendono generalmente le stesse materie trattate dalla Consulta di Sicilia residente in Napoli sono compresi in 65 volumi e procedono dal 1831 al 1850, quando la Commissione consultiva non ebbe più 112 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico ragione di essere pel funzionamento iniziatosi della Consulta di Sicilia di cui or diremo. 4. Consulta di Sicilia Dopo le vicende politiche del 1848-49 venne stabilita con decreto dei 27 settembre 1849 in Palermo la Consulta di Sicilia, composta del presidente, di 7 consultori e 6 relatori; la quale ebbe le stesse facoltà della cessata Consulta residente in Napoli per gli affari della regione siciliana. I suoi atti vanno dal 1850 al 1860 e sono compresi in 323 volumi. Oltre la Commissione d’interno e finanza e a quella di grazia, giustizia ed ecclesiastico, troviamo ancora gli atti della Commissione delle grazie e di quella costituita per l’interpretazione dell’art. 144 della legge 12 dicembre 1816 sull’amministrazione civile. Si comprendono nelle scritture della Consulta di Sicilia le seguenti categorie: pareri, leggi e decreti, corrispondenza, atti del personale, stati discussi comunali, conti morali delle provincie. 5. Commissione dei presidenti Cessata al 1860 la Consulta di Sicilia, venne con regio decreto dei 20 agosto 1861 nominata una commissione detta “dei presidenti”, la quale in seguito alle successive modifiche apportate con altro decreto dei 23 ottobre 1862 risultò composta del primo presidente della Corte di appello, del presidente e del vicepresidente della Gran corte dei conti, di un presidente di sezione della stessa Corte di appello e del procuratore del re presso la Gran corte dei conti. Detta Commissione fu chiamata a dar pareri in modo analogo alle consulte sopra indicate. I suoi atti compresi in 15 volumi vanno dal 1861 al 1865 e si versano sulle seguenti materie: pareri, processi verbali, corrispondenza, affari generali. 6. Regia cancelleria Benchè appaia qualche diploma di Ruggiero primo conte emesso per via del suo cappellano, sotto Ruggiero II però la cancelleria è già stabilmente costituita sotto l’influenza dei prelati di corte; e sotto il cancelliere stanno il vicecancelliere, lo scriniario, il logoteta e i notai. Il cancelliere assurse tosto a notevole importanza e dopo la morte di Maione (1160), che tenea anche l’ufficio di cancelliere in dipendenza però dell’altro più importante di grande ammiraglio, seguì per poco tempo la supremazia del gaito Pietro e quindi con Stefano della Perche il cancelliere divenne la maxima dignitas regni ed ebbe Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 113 il primo posto nella curia. Avea egli anche la giurisdizione su’ chierici regi, che molto tempo dopo venne attribuita poi al cappellano maggiore. Nell’epoca sveva troviamo un particolar cancelliere e speciali sigilli pel Regno di Sicilia; però dopo il 1221, essendo vacante la cancelleria, Federico II non curò di provvedervi e un semplice cappellano di lui ne prese le funzioni. Ciò viene a confermare che i legami fra la cancelleria e la cappella reale durarono per un pezzo. Sotto Carlo I d’Angiò il cancelliere è ancora superiore al protonotaro, che tiene il suo registro nell’ufficio della cancelleria. Sebbene la registrazione degli atti abbia avuto inizio nel regno di Federico II, pure essa venne disciplinata al 1269 con le riforme stabilite all’epoca del cancelliere Goffredo de Beaumont. Il cancelliere custodiva i sigilli regi, esaminava e sigillava i privilegi, le lettere di giustizia e di grazia e i mandati, che venivano emessi per di lui mezzo. Al 1569 venne abolita la carica del gran cancelliere, sebbene l’ultimo investito d. Ottavio del Bosco figuri ancora in una prammatica del 28 agosto 1576. L’ufficio della cancelleria però rimase, presieduto dal maestro notaro e durò fino al 1819. Le vicende del tempo non ci hanno fatto pervenire i più antichi registri della Regia cancelleria. L’attuale collezione comincia dal 1299, donde con lacune qualche volta considerevoli perviene al 1392; da quest’anno seguitano pressochè regolarmente i volumi fino al 1819, quando vennero aboliti generalmente gli antichi uffici e stabiliti i nuovi ordini amministrativi e giudiziari. Fra’ primi registri della Regia cancelleria alcuni si ritengono piuttosto della Segrezia (ufficio finanziario di cui appresso ci occuperemo) ed altri risultano di fascicoli e fogli appartenenti a diversi anni riuniti insieme e rappresentano gli avanzi di antichi volumi messi insieme nel tempo passato in modo non ordinato. Il numero totale dei volumi è di 1083. Le scritture della Regia cancelleria comprendono le investiture e i privilegi relativi a feudi e titoli nobiliari, le licenze di popolare i feudi disabitati o rustici, le approvazioni di vendite e cessioni feudali e delle convenzioni intervenute fra feudatari e vassalli, le nomine e sostituzioni dei vari ufficiali dello Stato e dei comuni demaniali e per l’epoca più recente anche quelle relative alle terre baronali, gli ordini ai commissari per esigere le tande (rate) dei donativi votati dal parlamento ecc. Vanno annessi a questo particolare archivio i Capibrevi composti da Giovan Luca Barberi, maestro notaro della stessa cancelleria nel principio del sec. XVI, ne’ quali è riassunta tutta la materia relativa ai feudi, ai benefici di regio patronato, al privilegio della regia monarchia e alle secrezie del regno. Si comprendono in detta raccolta i seguenti volumi: 1. Liber regiae monarchiae. 2-10. Beneficia ecclesiastica. 4. Liber omnium et quorumcumque introituum etc. secretiarum Regni Siciliae. 5. Magno Capibrevio dei feudi. 114 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 6-8. Capibrevi dei feudi spettanti alle tre valli di Mazara, Demona e Noto. 9-10. Praelatiae regni. 7. Protonotaro del regno e logoteta Sebbene Cristodulo sotto Ruggiero II figuri anche come protonotaro, pure egli è principalmente come grande ammiraglio, ossia preposto alla difesa del reame, che conseguì il primo posto (arconte degli arconti) nella curia. Nel regno di Guglielmo I (1154-60) troviamo alla dipendenza del cancelliere il magister notarius, che, in mancanza del cancelliere, assumea le funzioni di vicecancellarius. Poi l’ufficio del protonotaro si vien precisando: esso è il primo segretario del principe, dirige la redazione dei diplomi, però sempre in una certa dipendenza del cancelliere, che può anche modificare il testo delle scritture redatte. Essendo vacante la cancelleria al 1221, Federico II non vi provvide più il titolare e quindi per necessaria conseguenza l’ufficio del protonotaro si rese autonomo. Fin dal 1132 troviamo il logoteta, ricordo dell’amministrazione bizantina sotto la quale vi furono parecchi ufficiali di tal nome addetti a diversi rami dell’amministrazione pubblica (erario, poste, ecc.). In Sicilia le funzioni del logoteta non sono in principio ben precisate. Egli fu poi sotto Federico II il libellensis che presentava le istanze al principe ed era anche incaricato di manzioni finanziarie in riguardo agli ecclesiastici. Le due cariche di protonotaro e logoteta vennero per la prima volta riunite al 1247 in persona di Pier della Vigna. Il protonotaro-logoteta facea parte del Sacro regio consiglio e vi esercitava le funzioni di segretario, a mezzo di un suo coadiutore esaminava la validità delle rappresentanze dei componenti i tre bracci del parlamento ed interveniva nelle sedute generali e in tutto ciò ch’era di spettanza delle assemblee parlamentari, redigea gli atti di giuramento dei pubblici funzionari, sopraintendea ai notai del regno e ricevea la presentazione annua di un falcone fatta nel giorno di Ognissanti dall’Ordine gerosolimitano per ricognizione dell’isola di Malta concessa da Carlo V al detto ordine dopo la perdita di Rodi. Il protonotaro, oltre del segretario e di due coadiutori (per le segreterie del Sacro regio consiglio e della Deputazione del regno ch’erano esercitate dallo stesso protonotaro), tenea ancora un luogotenente o maestro notaro, il quale lo suppliva ne’ casi d’impedimento ed assenza (però senza potere intervenire nel Sacro regio consiglio) e serviva a turno nella Segreteria del regno insieme ai segretari propri di questo ufficio; suo principale dovere era però di stipulare gli atti pubblici ne’ quali era rappresentata la regia curia. Il protonotaro del regno venne abolito con regio decreto dei 20 luglio 1819. La serie attuale delle scritture del protonotaro incomincia dal 1354 e va con notevoli interruzioni al 1392, donde continua pressochè regolarmente sino al 1819. Il numero totale dei volumi è di 1885. Sono contenuti in detto archivio molti documenti che si trovano anche in quello della Regia cancel- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 115 leria poiché, fin dall’epoca angioina, venne stabilito che tutte le lettere regie quae pondus important doveano essere trascritte in tre registri da conservarsi rispettivamente presso il cancelliere, il protonotaro e i maestri razionali. Le investiture feudali e nobiliari rientrano pure in questa categoria di scritture comuni. Al 1584 questa multipla registrazione venne disciplinata nel modo che diremo appresso parlando della Conservatoria del real patrimonio. Oltre questa generale serie di diplomi si trovano nei volumi del protonotaro le seguenti altre scritture: 1. Processicoli d’investiture per ricognizione di feudi o titoli nobiliari. Sono 11046 processi, che vanno dal 1452 al 1812 e sono conservati in 219 grandi buste, più un libro del militar servizio prestato dai feudatari per gli anni 1561-66. 2. Atti in 35 volumi dal 1584 al 1811. Vi si comprendono: atti provvisionali per nomine e trasferimenti di ufficiali, atti parlamentari (più tardi costituiti in separata serie), concessioni di titoli d’illustre ecc., atti di cittadinanza (elezione in regnicolo), atti diversi pe’ notai. 3. Memoriali indirizzati al protocollo con le relative risoluzioni; 9 volumi dal 1765 al 1819. 4. Processi per elezione di notai, commutazioni di domicilio degli stessi, conservazione degli atti notarili ed altro in attinenza al notariato; 368 volumi dal 1569 al 1819. 5. Parlamenti. Verbali di sedute dei tre bracci – militare o baronale, ecclesiastico, demaniale o de’ rappresentanti de’ comuni demaniali – procure de’ singoli rappresentanti, circolari per la comunicazione delle risoluzioni parlamentari, lettere responsali dei comuni; 94 volumi dal 1591 al 1819. 6. Numerazione di anime. Lettere de’ comuni che annunziano i risultati del censimento; 9 volumi dal 1792 al 1818. 7. Consulte o proposte del protonotaro in ordine alle rappresentanze delle autorità e ai memoriali dei privati; 30 volumi dal 1651 al 1819. 8. Cerimoniali dei viceré, gale di corte ed elenchi delle persone ammesse ai reali baciamani; 10 volumi dal 1598 al 1812. 9. Dispacci reali e viceregi; 35 volumi dal 1649 al 1814. 10. Lettere indirizzate alle università demaniali e baronali e nomine di ufficiali per le stesse; 43 volumi dal 1796 al 1819. 8. Protonotaro della Camera reginale Le regine siciliane ebbero assegnate su’ beni dello Stato alquante terre con gli annessi dritti. Quest’assegno rivestiva il carattere di appannaggio nella costanza del matrimonio e quello di dotario durante lo stato vedovile. Le terre assegnate vennero dette Camera reginale e su di esse le regine esercitarono autorità feudale, più o meno estesa secondo i tempi. 116 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico L’assegnazione nel periodo normanno-svevo non comprese sempre gli stessi territori, ma fu varia. Così Ruggiero I concedette alla consorte Adelasia la terra di S. Marco in Val Demone, assegnata quindi alla regina Margherita da Guglielmo I. Al 1177 Guglielmo II, vivendo ancora la madre Margherita, concedea alla moglie Giovanna d’Inghilterra la contea (honorem) di Monte S. Angelo, le città di Siponto e Vesti e parecchi casali dipendenti. L’imperatore Federico II assegnava a Costanza d’Aragona Carini, Caronia, Sanfratello, S. Maria, Oliveri, Montalbano, S. Pietro di Ficarra, Galati e Militello più altre terre in Puglia, e poi ad Isabella d’Aragona concedea tutto il Val di Mazara e la contea di Monte S. Angelo. Quest’ultima fu poi di Bianca Lancia, madre di Manfredi. Nell’epoca aragonese la Camera reginale venne determinata presso a poco nei luoghi che più tardi definitivamente lo costituirono. Così la regina Costanza di Aragona, sposa di Federico III detto il Semplice, ebbe Siracusa, Lentini, Vizzini, Mineo, Paternò, Castiglione, Francavilla, Linguaglossa, S. Stefano di Brica e Pantelleria, e più altre onze 2242 sui proventi fiscali a compimento di onze 7000 annue promesse dal re. In seguito la Camera reginale risultò di Siracusa, Vizzini, Mineo, Lentini, Carlentini, S. Filippo di Agira e Floridia. Era preposto alla camera un segretario, cancelliere, protonotaro e coadiutore, che per brevità fu detto Protonotaro della Camera reginale. Mancando temporaneamente la regina, le terre della camera rientravano nel comune regio demanio, ma sempre amministrate separatamente. Al 1537 poi la Camera reginale cessò di appartenere alle regine, ma il Protonotaro della camera, con tutte le sue attribuzioni, continuò nel suo ufficio e vi durò fino al 1819, quando venne abolito con decreto dei 20 luglio di detto anno. Le scritture del Protonotaro della Camera Reginale sono comprese in 405 volumi o mazzi che procedono dal 1452 al 1819 e vi si trovano generalmente le stesse categorie di atti del Protonotaro del regno. 1. Investiture feudali e altri privilegi; 42 volumi dal 1452 al 1819. 2. Processicoli d’investiture per feudi e titoli nobiliari; n. 666 dal 1578 al 1810 conservati in 13 grandi buste. 3. Lettere per nomine di ufficiali o altri incarichi; 123 volumi dal 1519 al 1818. 4. Memoriali e suppliche; 174 volumi dal 1568 al 1819. 5. Nomine di notai e altri atti relativi al notariato; 25 volumi dal 1598 al 1819. 6. Squittini ovvero elenchi delle persone idonee ai pubblici uffici e Mastre nobili; 5 volumi dal 1604 al 1810. 7. Rappresentanze de’ vari ufficiali al Protonotaro della camera e alla Gran corte con le relative risoluzioni; 11 volumi dal 1794 al 1818. 8. Biglietti viceregi indirizzati al Protonotaro della camera; 3 volumi dal 1753 al 1810. 9. Consulte pei vari affari della camera compresevi quelle relative ai notai; 2 volumi dal 1793 al 1819. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 117 9. Segretari del regno L’antico ufficio di referendario e maestro petizionario delle istanze presentate al capo dello Stato venne a 22 ottobre 1495 riunito a quello dei segretari del regno. Questi furono originariamente 2, accresciuti poi a 4 d’Alfonso e a 8 da Giovanni e in seguito ridotti a 6. Essi riceveano e riferivano 2 volte la settimana i memoriali al viceré e ne scriveano i relativi decreti. Contrassegnavano inoltre le lettere e gli ordini che da esso si emetteano per via della Gran corte o altro magistrato, meno di quelli spediti dalla Deputazione del regno e dal Tribunale del real patrimonio, che venivano rispettivamente contrassegnati dal protonotaro e dal maestro notaro del detto tribunale. Le scritture della Segreteria del regno, che venne abolita con regio decreto dei 20 luglio 1819, comprendono queste categorie di atti: 1. Memoriali dal 1524 al 1819 registrati in 3051 volumi. 2. Lettere dal 1500 al 1819 in volumi 1469. 10. Real segreteria Mentre nell’archivio dei segretari del regno non vi sono che soli registri nei quali si trovano rispettivamente annotati i memoriali presentati al viceré e le lettere viceregie contenenti le risoluzioni e gli ordini dello stesso, per opposto le scritture dell’archivio della Real segreteria (intesa anche col nome di Segreteria viceregia) risultano generalmente d’incartamenti, oltre le giuliane e i registri che contengono dispacci viceregi e, per l’epoca recente, ministeriali. Tutta la vasta materia degli affari trattati dai viceré trovasi contemplata in questo importantissimo archivio, che dal 1611 (oltre di pochissime carte di epoca precedente) perviene in genere al 18191 e, per qualche categoria, fino al 1825 poiché, stabiliti al 1818 i ripartimenti della nuova Segreteria di Stato, alcuni atti di questi rimasero a far seguito alle carte dell’antica Real segreteria secondo l’analogia della materia. Nella Real segreteria, oltre le scritture proprie, vi si trovano ancora parecchi protocolli del consiglio reale degli anni 1810-11 quando Ferdinando III Borbone da Napoli dovette rifugiarsi a Palermo e alcune carte della Giunta di Stato pei reati politici (1800), dei 4 Gran camerari istituiti nel 1812 e della Giunta provvisoria ch’ebbe breve vita nel 1820 per le note vicende politiche di quel tempo. Il numero complessivo dei mazzi e volumi è di n. 8407. Notiamo poi partitamente i seguenti atti: 1. Rappresentanze delle università e dei funzionari del regno; vol. 806 dal 1611 al 1819. 1 Nell’archivio della Real segreteria vi è una lacuna dal 1713 al 1719 dovuta, a quanto dice il Mongitore nel suo Diario palermitano [in Bibl. stor. e lett. di Sicilia, a cura di G. Di Marzo, vol. VIII, p. 306], al fatto che il viceré conte Maffei, prima di lasciare la città di Palermo, diede ordine di bruciare le carte della Segreteria del periodo di regno di Vittorio Amedeo. 118 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 2. Rappresentanze delle autorità di Palermo; vol. 1639 dal 1611 al 1820. 3. Reali dispacci dal 1612 al 1819 relativi ai vari ripartimenti di Grazia e giustizia ed Ecclesiastico, Casa reale ed Affari esteri, Azienda e commercio, Guerra e marina. La costituzione dei detti ripartimenti non fu però la medesima nei vari periodi della Real segreteria. 4. Memoriali dispacciati o decretati; vol. 937 dal 1781 al 1820 oltre i memoriali contenuti nelle rappresentanze precedenti. 5. Tavole o elenchi di giudici non sospetti, le quali erano fornite dalle parti quando negli appelli delle cause doveansi dal viceré nominare i giudici aggiunti; vol. 62 dal 1706 al 1818. 6. Affari ecclesiastici. Benchè nelle generali categorie di Rappresentanze e Dispacci siano trattati gli affari ecclesiastici, pure a cominciare dal 1772 vi è una speciale serie relativa agli stessi, in volumi 138 che perviene al 1819. 7. Carte di polizia dal 1795 al 1820 in voll. 61. 8. Porti e moli; volumi 15 dal 1752 al 1800. 9. Atti relativi all’estrazione dei frumenti, alla colonna frumentaria (fondo stabilito per acquisto di frumenti e relative operazioni pecuniarie) e in genere all’annona; vol. 91 dal 1764 al 1812. 10. Spese di casa reale, guerra e marina, sussidi agli emigrati napoletani, sequestri, carte della Giunta provvisoria di pubblica sicurezza e tranquillità; voll. 258 dal 1800 al 1821. 11. Materiale a parte. Incartamenti per lo più di speciale importanza relativi a tutte le materie trattate dalla Real segreteria; volumi 569. 12. Registri di dispacci viceregi, ministeriali, ecc.; volumi 1977 dal 1611 al 1825. 13. Giuliane. Indici alfabetici per la ricerca delle scritture, nei quali sono anche annotati i passaggi delle pratiche negli anni successivi; volumi 712. 11. Ministero e Real segreteria di Stato presso il luogotenente generale Cessati i viceré e capitani generali che aveano governato l’isola per più secoli a cominciare dalla regina Bianca vicaria negli anni 1409-15, vennero invece nominati ne’ primordi del sec. XIX i luogotenenti generali, e con i regi decreti dei 9 gennaro 1818 e 26 maggio 1821 fu organizzata la Real segreteria di Stato presso i medesimi. Essa venne in principio divisa in 4 ripartimenti: 1. Grazia e giustizia, Contabilità e segretariato. 2. Ecclesiastico. 3. Lavori pubblici, Istruzione pubblica, Agricoltura e commercio, Salute pubblica. 4. Finanze. Eran preposti ai detti ripartimenti tre direttori i quali assistevano il luogotenente generale nella trattazione degli affari. A 8 novembre 1830 era nominato luogotenente generale il principe Leopoldo Borbone conte di Siracusa, il quale venne in Sicilia nei primi del 1831 e con decreto dei 4 gennaio di que- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 119 st’anno fu coadiuvato da un ministro segretario di Stato, insieme a un direttore pei dipartimenti di affari interni, finanze, polizia e affari esteri e un altro pel dipartimento di grazia, giustizia ed ecclesiastico. I direttori di segreteria furono in seguito aboliti a 31 ottobre 1837. Tale ordine di cose veniva modificato in seguito ai mutamenti politici del 1860. A 4 maggio di quest’anno il generale G. Garibaldi, comandante in capo delle forze nazionali in Sicilia, assumea la dittatura e quindi la Segreteria di Stato era ordinata in otto dicasteri: Guerra e marina, Interno, Lavori pubblici, Finanze, Giustizia, Istruzione pubblica e culto, Affari esteri e commercio, Sicurezza pubblica. Seguiva a 22 luglio 1860 la prodittatura di Agostino Depretis e a 17 settembre seguente quello di Antonio Mordini. Cessava quindi il periodo dittatoriale con la ripristinazione della luogotenenza generale fatta a 2 dicembre 1860, la quale continuò fino alla sua soppressione avvenuta a 5 gennaro 1862. Venne quindi destinato nell’isola un commissario straordinario, che in seguito cessava dalle sue funzioni a 9 ottobre 1862. Le carte della Segreteria di Stato durante il periodo sopra accennato fanno seguito alle altre congeneri della Real segreteria precedente; avvertendo però che quelle di guerra e marina si trovano depositate nello Archivio di Torino, le altre della istruzione pubblica si trovano al 1° carico del ripartimento dell’Interno (di cui ora parleremo), le carte riferibili al culto si conservano nel ripartimento dell’Ecclesiastico, di cui pur tratteremo, e quelle infine della sicurezza pubblica sono nel ripartimento di Polizia. L’Archivio complessivo del Ministero e Real segreteria di Stato presso il luogotenente generale trovasi effettivamente diviso in sei ripartimenti: Finanze, Interno, Grazia e giustizia, Ecclesiastico, Polizia, Lavori pubblici. a. Finanze Questo ripartimento venne diviso in tre carichi con le seguenti competenze di affari, le quali però non furono sempre costanti, ma qualche volta variarono ne’ diversi carichi: 1° Carico: dazi diretti (fondiaria, macino), catasto, lotto. 2° Carico: rami e dritti diversi (registro, abbazie, prelature, conventini aboliti, spogli e sedi vacanti, zolfare, saline, salti d’acqua, crociata, banchi di Palermo e Messina, Gran libro, burò di garenzia). 3° Carico: pagamenti della Tesoreria generale, mezz’annata o tassa del 10%, lista civile, Casa reale, pensioni, corrispondenza con la Segreteria di Guerra e marina di Napoli. Durante le vicende politiche del 1848-49 il 1°e il 2° Carico furono rispettivamente divisi in 3 sezioni (ripartimenti); però in maggio 1849 venne ripristinata l’antica disposizione degli stessi carichi. Per effetto poi del decreto 7 luglio 1854 questo ministero fu diviso in 4 carichi così determinati: 1. Contribuzioni dirette, poste, Gran corte de’ conti. 120 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 2. Rami e dritti diversi, demanio, lotto. 3. Dazi indiretti, macino. 4. Pagamenti della Tesoreria generale. Al 1856 il 3° Carico venne separato in 2 sezioni: la 1ª dei dazi indiretti, la 2ª del macino. Infine, al 1861, l’intero ripartimento delle finanze fu diviso in 2 divisioni, ognuna delle quali comprendea 2 sezioni con la seguente competenza di affari: Divisione I – Sezione I – Dazi indiretti, macino. Divisione I – Sezione 2 – Rami e dritti diversi, demanio, Gran corte dei conti. Divisione II – Sezione I – Contribuzioni dirette, lotto. Divisione II – Sezione 2 – Tesoreria generale, spese di guerra, personale dei vari ripartimenti del ministero. I volumi complessivamente sono 4343 e vanno dal 1820 al 1865. Nel 1863, già soppressa la luogotenenza, gli affari riguardanti le contribuzioni dirette si ebbero un ufficio a parte, il quale a metà del 1864 prese il nome di Direzione compartimentale del catasto, poi abolita a dicembre dello stesso anno e rappresentata sino al 1865 da un ufficio di stralcio. b. Interno Le carte di questo ripartimento cominciano dal 1818 e pervengono al 1863 e sono comprese in 4296 volumi. Venne esso originariamente diviso in tre carichi con la seguente competenza di materie: 1. Amministrazione dei comuni e delle provincie. 2. Istruzione pubblica, opere pie, salute pubblica, spettacoli. Questo carico dal 1852 in poi venne suddiviso in due ripartimenti, dei quali il primo trattava gli affari relativi all’istruzione, alla salute pubblica e ai pubblici spettacoli, mentre al secondo erano attribuite le opere pie e la beneficenza. 3. Carceri, statistica, telegrafi e contabilità generale. Per gli anni 1860 e 1861 vi è una particolare serie di atti del gabinetto, e un’altra degli anni 1860-63 per l’Agricoltura e il commercio. Quest’ultima serie si riferisce in parte alla istituzione di una sezione del Ministero di Agricoltura industria e commercio, distaccata da Torino in Palermo con decreto dei 10 gennaro 1862 e soppresso con altro decreto degli 8 giugno seguente. c. Grazia e giustizia Gli atti vanno dal 1818 al 1865 e proseguono, come stralcio, fino al 1875. Sono essi compresi in 4306 volumi. I vari affari trattavansi in 4 separati carichi: 1. Segretariato: personale, commissioni militari, casa reale e Cappella palatina. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 121 2. Personale: nomine, pagamento e altro relativamente ai funzionari dell’ordine giudiziario. 3. Civile: conflitti di giurisdizione, Suprema corte di giustizia, Commissione consultiva di giustizia, notariato, dispense matrimoniali. 4. Penale: regi dispacci, rapporti, memoriali, sentenze, espedienti, mandati, consigli di guerra, condannati, grazie. Si ritrovano negli atti di questo ripartimento ministeriale i decreti emessi dal dittatore Garibaldi. Vi è inoltre una particolar categoria intitolata Deputazioni, in 65 volumi dal 1824 al 1858, nei quali si contengono gl’incartamenti e le sentenze dei giudici deputati all’amministrazione di beni spettanti a privati e comuni. d. Ecclesiastico Le scritture hanno principio dal 1819 (oltre alcune istanze degli anni 1816-20) e arrivano al 1865 in 711 volumi. Vi si contengono le seguenti principali materie: rapporti del giudice di monarchia, delegazione del regio exequatur, reali dispacci, chiese di regio patronato, patronati ex feudali, ordini regolari, collegiate, arcipreture, collegi di Maria, confraternite, colonie greco-albanesi. e. Polizia Gli atti di questo ripartimento vanno dal 1820 al 1863 e sono compresi in 1716 volumi. La trattazione degli affari sul principio era generale e senza divisione di carichi. Sono importanti in questo periodo le notizie sulla carboneria e su varie sette così appellate: dei Templari, della Galea, Repubblica, dei Lauretani, Congregazione del lume, dei Barabisti, Carboneria riformata, dei Veri patrioti, Nuovi massoni, S. Felice della Nazione. Al 1852 furono istituiti due carichi con la seguente competenza: 1. Ordini generali, giornali, passaporti, permessi d’armi, agenti consolari, salute pubblica, gale, ordini cavallereschi, censura sulla stampa, regi revisori. 2. Personale, pagamenti, pensioni, denunzie reati ed avvenimenti, relegati e detenuti di alta polizia, forza pubblica, compagni d’arme, consigli di guerra, spacci di polvere. Al 1861 tale ripartimento fu diviso in 4 sezioni: 1. Personale, pensioni, segretariato, disposizioni di massima. 2. Pagamenti, permessi d’armi, militi a cavallo, vagabondi, ecc., condannati. 3. Reati ed avvenimenti. 4. Informazioni, affari politici, teatri, salute pubblica, agenti consolari. In questo ripartimento sono gli atti del Regio commissario nelle provincie siciliane, i quali in forma di stralcio pervengono fino al 1863. 122 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico f. Lavori pubblici Fu in principio destinata ai pubblici lavori la Deputazione delle strade, della quale si conservano poche carte dal 1731 al 1799 e la serie regolare degli atti dal 1800 al 1819. Con regio decreto del 1 giugno 1819 venne, insieme alle altre direzioni generali dei dazi diretti, dei dazi indiretti, delle poste, dei rami e dritti diversi, istituita anche quella del pubblico demanio, ch’estendea la sua competenza sulle materie di acque e foreste, ponti e strade, beni di proprietà dello Stato. A 10 agosto 1824 venne eretta la Soprintendenza generale di strade e foreste, però soppressa con altro decreto dei 9 luglio 1839, rimanendo incaricato del servizio relativo in Sicilia un sotto-direttore alla dipendenza della Direzione generale di ponti e strade, acque e foreste e della caccia in Napoli. A 17 novembre 1847 venne decretato che la competenza dei lavori pubblici cessava di appartenere ai ripartimenti dell’Interno e delle Finanze e s’istituiva il nuovo ripartimento dei Lavori pubblici. Più tardi, a 7 febbraro 1850, per la superiore tutela dei lavori pubblici e delle acque e foreste in Sicilia, veniva istituita una speciale Commissione denominata “de’lavori pubblici e delle acque e foreste”. Si trovano pertanto riuniti sotto il titolo complessivo di Lavori pubblici non solo gli atti di questo ripartimento ministeriale, ma anche quelli della Deputazione delle strade, della Direzione generale del demanio, della Soprintendenza generale di strade e foreste, della Direzione generale di ponti e strade (per la parte che riguarda la Sicilia) e della Commissione dei lavori pubblici e delle acque e foreste. Il numero complessivo dei volumi è di 2159, che vanno dal 1731 al 1864. Nelle carti spettanti al detto ministero, oltre le materie relative a ponti, strade, acque, foreste e caccia, sono pure trattate quelle per le prigioni e departi penali, porti, telegrafi ed anche per un breve periodo (anni 1860-61) quelle per le poste. 12. Ministero e Real segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso Sua Maestà Fin dal 1735 Carlo III istituì in Napoli una Giunta di Sicilia per assistere il sovrano nelle deliberazioni relative agl’interessi dell’isola. Tale ufficio durò sino all’invasione francese nel Regno di Napoli e i relativi atti si conservano in quell’archivio di Stato. A 26 maggio 1821 venne pure istituito in Napoli un ministro segretario di Stato per gli affari di Sicilia, il quale durò fino a 14 giugno 1824, quando dal re venne disposto che i vari dipartimenti della Segreteria di Stato per la Sicilia tornassero ai rispettivi ministeri napolitani ai quali prima appartenevano. Un regio decreto dei 19 gennaro 1833 aboliva queste sezioni degli affari di Sicilia presso i ministeri napolitani e ripristinava la Segreteria di Stato per la Sicilia, com’era stata nel periodo dal 1821 al 1824. Questo stato di cose durò fino a 31 ottobre 1837, quando di nuovo venne abolita la detta Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 123 Segreteria e la trattazione degli affari tornò da capo ai singoli ministeri di Napoli. Dopo le vicende politiche del 1848-49 il governo borbonico con decreto dei 26 luglio 1849 ricostituì in Napoli il Ministero per gli affari di Sicilia presso Sua Maestà. Esso venne diviso nei seguenti 5 ripartimenti: Interno (a cui erano annessi i Lavori pubblici, la Pubblica istruzione e l’Agricoltura e Commercio), Polizia, Finanze, Grazia e giustizia, Ecclesiastico. In seguito ai mutamenti politici del 1860 il ministero restò soppresso e le carte poi vennero trasportate nell’archivio di Palermo insieme ad alcune scritture precedenti al 1848 riguardanti la Sicilia che trovavansi nei ministeri napoletani. Le sopradette carte cominciano dal 1817 e pervengono al 1848 abbracciando complessivamente le varie materie d’interno, scioglimento degli usi promiscui feudali, salute pubblica, comuni, agricoltura e commercio, pubblica istruzione e stati discussi (bilanci) de’ comuni, delle provincie e delle opere pie. Le carte posteriori del Ministero degli affari di Sicilia in Napoli, divise ne’ 5 ripartimenti sopra indicati, vanno dal 1849 al 1860, avvertendo che il ripartimento delle Finanze e l’annessa contabilità generale contengono anche carte precedenti tolte dai ministeri napoletani, le quali rispettivamente s’iniziano dagli anni 1819 e 1821. Al ripartimento dell’Interno è annessa un’appendice di atti per la vendita ed affrancazione de’ beni demaniali e laicali per gli anni 1848-60. Il numero totale dei volumi è di 2406. 13. Tribunale del real patrimonio Nell’epoca normanna troviamo la duana de secretis, ch’equivale al sekrevton dei diplomi greci e al djwan al tah≥qjq al ma’mwr delle carte arabe. Quest’ultimo significa il generale ufficio di verificazione. Parimenti trovasi la duana baronum o sekrevton tw~n ajpokopw~n. La voce apokopa vale letteralmente tagli (in arabo iktà), e sono così indicate le concessioni feudali di stabili fatte dallo Stato. E’ da credere che le due duane, le quali si trovano alcuna volta presiedute da uno stesso funzionario ch’era contemporaneamente magister duane de secretis e magister duane baronum ed anche magister camerarius palacii (che stava a capo della camera o tesoro regio), non fossero che sezioni di uno stesso ufficio, il quale riscontrava tutta l’amministrazione finanziaria dello Stato tenendo i defetarii o quaderni relativi ai feudi, compilando le platee o elenchi dei villani della gleba, vendendo beni per conto del tesoro e scrivendone il prezzo nei registri e sorvegliando tutti gli uffici finanziari sottoposti al suo controllo. Il magister duane, che facea parte degli arconte” o gerwvnte” tou~ sekrevtou, interveniva alcune volte nella curia regis, che nei primi tempi compenetrava in sé le funzioni supreme politiche, amministrative e finanziarie. Più tardi si rese conveniente la separazione dei poteri e quindi, pur rimanendo la curia regis principalmente come corpo politico e consultivo divenuto in seguito il Sacro regio consiglio, si costituì la Magna regia curia con attribuzioni giudiziarie. La Magna curia rationum, che 124 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico riunì in sé le attribuzioni dell’ufficio degli arconti del secreto e la congrua potestà giudiziaria, ebbe con i suoi magistri rationales l’alta sorveglianza e il giudizio su tutte le amministrazioni finanziarie dello Stato. La Magna curia rationum, che sotto Federico III fu detta curia officii rationum, venne poi appellata Tribunale del real patrimonio e a capo di esso nel 1569 fu stabilito un presidente. I maestri razionali, che prima eran 4, furon poi portati a 6 e infine a 8: 4 nobili, o di cappa e spada, e 4 giuresperiti. Eranvi pure il patrono del fisco, l’avvocato fiscale, il maestro notaro e i razionali. Il Tribunale del real patrimonio avea doppia funzione: amministrativa e giudiziaria. In linea amministrativa il tribunale giudicava i conti di tutti i funzionari che maneggiavano il pubblico denaro, gli stipendi dei vari ufficiali, le spese per assegnazioni, milizie, armi, ecc., gli spogli dei prelati delle chiese spettanti al regio patrimonio, le compre e vendite nell’interesse dello Stato, i conti delle università demaniali precedentemente esaminati da maestri giurati (uno per ciascuna delle tre valli di Mazzara, Demone e Noto). Solo Palermo era esente da tal sindacato per privilegio del re Alfonso; in Messina erano a tal uopo destinati speciali sindicatori e delegati. In via giudiziaria il tribunale sentenziava sulle liti relative a materie fiscali, e decidenti doveano essere i maestri razionali giuresperiti o togati, non quelli di cappa e spada. Dalle sentenze così pronunziate si poteva appellare al Sacro regio consiglio e dal 1569 in poi al Tribunale del concistoro della Sacra regia coscienza. Ove in questo secondo stadio rimanesse soccombente il fisco, la lite era di nuovo rimessa allo stesso Tribunale del real patrimonio riunito però con la Giunta dei presidenti e consultore. Al Tribunale del patrimonio poteano per ordine regio unirsi 2 giudici aggiunti, trattandosi specialmente di cause importanti. Più tardi dalle sentenze pronunziate dal Tribunale del patrimonio con i giudici aggiunti, si potea chiedere la revisione allo stesso tribunale riunito con la Giunta dei presidenti e consultore, ed essendo le due sentenze uniformi potea impetrarsi l’atto del “perpetuo silenzio”, ch’era emanato dall’anzidetto tribunale riunito con la Giunta. Le scritture di questo importantissimo magistrato sono in via di ordinamento. Il numero complessivo dei volumi ascende a circa 30.000, i quali procedono dal 1397 al 1813. Notiamo fra le anzidette scritture le seguenti categorie di atti: 1. Lettere viceregie o dispacci patrimoniali emessi dal viceré per via del Tribunale del real patrimonio. Sono divisi nelle due serie di Corte (relativi agl’interessi della regia corte) e di Particolari (relativi ai comuni e ai privati). 2. Consulte patrimoniali: pareri pronunziati dal consiglio patrimoniale sulle richieste del governo, delle autorità e dei privati. 3. Circolari e bandi spediti dal tribunale. 4. Lettere patrimoniali e frumentarie (queste ultime relative alla provvista dei frumenti nei vari comuni). 5. Dispacci reali e biglietti viceregi consultati ed eseguiti. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 125 6. Consulte (rappresentanze) indirizzate dai vari ufficiali al tribunale con le relative risoluzioni. 7. Memoriali presentati dai privati e provveduti dal tribunale. 8. Discarichi di delegati, atti di commissari e vicari generali (questi ultimi erano specialmente inviati per le faccende frumentarie). 9. Riveli di anime e facoltà presentati nei vari comuni dell’isola. 10. Mete (calmieri) dei frumenti pei diversi luoghi del regno. 11. Riveli della produzione dei grani. 12. Consulte (rappresentanze) intorno ai bambini proietti (trovatelli). 13. Contratti per traslazioni di dominio agli effetti della tassa di decima e tarì. 14. Conti dei vari uffici finanziari: Tesoreria generale, Luogotenenza delle regie fiscalie, Collettore di decima e tarì, Maestro portulano, Maestro secreto del regno, Maestro secreto della Camera reginale, secreti, maestri di zecca, depositari, ecc. 15. Conti delle varie università demaniali. 16. Particolari aziende amministrate dal Tribunale: dei Gesuiti, dell’arcivescovato di Monreale, dell’Abbazia di Parco e Partinico, della contea di Mascali. L’azienda gesuitica venne al 1767 affidata alla Giunta di educazione ed abusi, che venne poi abolita con dispaccio dei 17 settembre 1778, e quindi al Tribunale del real patrimonio. 17. Lettere citatoriali, contumacie e termini, pleggerie e fideiussioni, mandati, cedole, depositi, liberazioni (vendite all’asta pubblica), penes acta. 18. Atti provvisionali, ingiunzioni, relazioni. 19. Sentenze. 20. Incartamenti delle varie liti introdotte nel tribunale secondo le varie forme dell’antico rito, cioè col procedimento esecutivo ad effectum quod appositiones reiiciantur, ch’era frequente, o con altre forme sommarie, ordinarie, per via di cedola ed informazione. Gl’incartamenti relativi alle dette cause sono divisi nelle categorie di effetti pendenti, effetti decisi, scritture pendenti, scritture decise, informazioni. 14. Tribunale dell’erario e della corona Tra’ vari articoli votati dal parlamento del 1812 e sanzionati dal re venne pure compresa l’abolizione del Tribunale del real patrimonio a cominciare dal 1° settembre dell’anno 1813. Ad esercitare le funzioni della cessata magistratura fu costituito il nuovo Tribunale dell’erario e della corona, detto anche dell’erario nazionale, il quale durò fino al 1818. I suoi atti, compresi in 44 volumi, vanno dal 1813 al 1818 e contengono pressochè le stesse categorie che abbiamo riscontrato nel Tribunale del real patrimonio, cioè consulte, lettere, memoriali, sentenze, atti provvisionali, contumacie, pleggerie, mandati, depositi. 126 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 15. Gran corte dei conti A 7 gennaro 1818 veniva abolito il Tribunale dell’erario ed istituita la Gran corte dei conti. Essa originariamente costò di una sola camera. Atteso però il rilevante numero di affari ad essa deferiti, a 17 maggio 1828 vi venne aggregata una commissione temporanea per lo esame e la decisione dei conti a tutto il 1825, la quale durò fino al 1832. Poi con altro decreto dei 20 marzo dello stesso anno fu aggiunta una seconda camera e a 14 agosto 1840 venne aumentato il personale, che risultò quindi di 1 presidente, 2 vicepresidenti, 4 consiglieri, 1 procuratore generale, 2 avvocati generali, 12 razionali e 12 prorazionali. La Cancelleria della Gran corte era divisa in tre ripartimenti con la seguente competenza: 1. Corrispondenza generale, cauzioni, contratti, significative, proventi fiscali. 2. Reclami, corrispondenza pel contenzioso, registro delle decisioni, ruoli delle cause. 3. Repertorio de’ conti, giuliane delle procure, domande, ecc., fogli di udienza, leggi e decreti, declaratorie. La Gran corte dei conti giudicava le controversie su’ contratti ed altre convenzioni nell’interesse dell’erario e specialmente i conti annui delle rendite e spese del denaro regio da qualunque ramo provenissero e i conti dei vari comuni, fatta eccezione di Palermo ch’era esente da quest’obbligo per privilegio del re Alfonso. In linea di appello la Gran corte esaminava le decisioni pronunziate dai magistrati del contenzioso amministrativo. Le scritture della Gran corte dei conti sono in corso di ordinamento. Esse vanno dal 1818 al 1869, comprese in circa 12.000 volumi e risultano complessivamente di decisioni, conti con i relativi documenti di appoggio, corrispondenza, rescritti, lettere ministeriali e suppliche. Le decisioni, ch’erano indistintamente pronunziate dalle due camere della Gran corte, si riferiscono principalmente ai conti presentati dai vari contabili dello Stato e sono: di significa per le somme che non risultavano giustificate; di revoca quando i contabili, promovendo il giudizio di revisione, dimostravano con altri documenti la giustificazione delle somme precedentemente significate; di quietanza, allorchè i conti, essendo perfettamente regolari, venivano liquidati. I conti si dicevano decisi a termine quando con sentenza preparatoria si assegnava ai contabili un termine per la presentazione dei documenti mancanti, scorso il quale, si procedea al giudizio di condanna. I contabili, e in loro mancanza gli eredi, poteano chiedere alla Gran corte la declaratoria sull’intiera gestione tenuta, producendo le decisioni pronunziate pei vari anni dalle quali risultava che non eravi debito alcuno verso lo Stato. Altre decisioni riguardano i conti materiali dei comuni di Sicilia. I consiglieri della Gran corte si riunivano anche in sede contenziosa, come si è detto, e decidevano gli appelli presentati dalle sentenze emesse dai giudici del contenzioso amministrativo e specialmente da quelle dei Consigli Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 127 d’intendenza. Fra queste sentenze di appello sono assai importanti quelle relative alla liquidazione dei crediti a carico dei comuni e le altre riferentisi agli usi civici o promiscui di vari comuni di Sicilia in seguito alle disposizioni abolitive della feudalità. Il parlamento del 1812, al c. II della feudalità, sanzionato con regio diploma dei 25 maggio 1813, aboliva senza compenso i dritti signorili angarici e parimenti i dritti privativi e proibitivi. Con la legge poi degli 11 ottobre 1817 era abolita ogni promiscuità di proprietà di corpi di rendite o di dritti fra comuni e lo Stato, fra comuni e particolari o fra i comuni stessi. Il regio decreto degli 11 settembre 1825 dava le norme per lo scioglimento della promiscuità e nominava speciali commissioni per la valutazione dei dritti promiscui, e dalle sentenze da esse pronunziate si poteva appellare alla Gran corte dei conti. Tali commissioni vennero poi abolite per effetto del regio decreto 19 dicembre 1838. La divisione però dei demani era stata già affidata ai Consigli d’intendenza e quindi, in virtù del citato decreto del 19 dicembre 1838, tutta la materia per lo scioglimento della promiscuità venne deferita agl’intendenti e ai Consigli d’intendenza, e si potea dalle sentenze degli stessi portar gravame alla Gran corte dei conti. Quando eravi discrepanza nello esame dei conti, si adunava la Commissione dei presidenti. Altra commissione detta ‘censoria’ esaminava le questioni su’ canoni (censi) dello Stato. A 14 agosto 1862 cessava la Gran corte dei conti di Sicilia e veniva nominata a 21 settembre seguente una commissione temporanea per l’esame dei conti fino a tutto il 1861 nelle provincie siciliane; e i suoi lavori durarono fino al 1869 anche per la parte degli usi promiscui. Nelle anzidette scritture notiamo le seguenti categorie di atti: 1. Decisioni su’ conti presentati da’ vari contabili dello Stato e dai cassieri comunali. Oltre la serie delle decisioni estese nel testo integrale, vi è quella dei fogli interni, ossia dei soli dispositivi delle stesse decisioni. Vanno dal 1819 al 1861. 2. Decisioni prese dalle camere riunite dal 1851 al 1860. 3. Decisioni pel ramo contenzioso, le quali risultano di quelle sugli usi civici o promiscui e delle altre relative alle cauzioni prestate dai pubblici funzionari. Procedono dal 1820 al 1864, comprese quelle della commissione temporanea del 1861 come appresso è indicato. 4. Decisioni della commissione temporanea per l’esame dei conti fino al tutto il 1825. Procedono esse dal 1828 al 1832. 5. Decisioni della commissione temporanea per l’esame dei conti fino a tutto il 1861 nelle provincie siciliane. Vanno dal 1862 al 1869, comprese anche quelle sugli usi promiscui. 6. Incartamenti o produzioni relative alle cause per lo scioglimento delle promiscuità. Vi si trovano allegati importanti documenti dell’epoca feudale. 7. Conti della Tesoreria generale. 8. Conti della Scrivania di razione. 9. Conti della Controlloria generale. 128 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 10. Conti della Pagatoria generale. Gli anzidetti 4 uffici costituivano tutto il corpo della tesoreria complessivamente intesa. 11. Conti del ricevitore generale. Questi presentava i conti della fondiaria nell’interesse dei ricevitori distrettuali, i quali riceveano i conti dei singoli percettori e quelli delle compagnie (confraternite) e dell’elemosina per Terrasanta separatamente per le tre valli dell’isola. Il ricevitore generale nei primi tempi dava anche i conti di dogana, macino, protomedicato, spese di giustizia e registro nell’interesse dei ricevitori, ma più tardi questi conti furono presentati nel modo che appresso è detto. 12. Conti dei ricevitori distrettuali, i quali presentavano i conti de’ crediti antiquati ossia dei crediti dello Stato fino al 1825 in linea di stralcio. 13. Conti della Sopraintendenza generale di strade e foreste. 14. Conti della Direzione generale de’ dazi diretti pel macino e le carte di giuoco nell’interesse dei relativi ricevitori. 15. Conti della Direzione generale dei dazi indiretti per dogane, navigazione e commercio nell’interesse dei rispettivi ricevitori. 16. Conti della Direzione generale delle poste. 17. Conti della Direzione del debito pubblico. 18. Conti della Direzione del lotto. 19. Conti della Direzione del catasto. 20. Conti dei ricevitori dei rami e dritti diversi sui vari cespiti amministrati: registro e bollo, abbazie, priorati, spogli e sedi vacanti, mense vescovili, conventini aboliti, cattedrali e maramme, fabbriche e giogali, benefici, terzo pensionabile, commende, commende gerosolimitane e costantiniane, ex-ricette gerosolimitane, ipoteche, saline, zolfare (tassa di aperiatur), depositi giudiziari, spese di giustizia, cespiti demaniali, burò di garanzia (saggio su’ metalli preziosi), cassa di ammortizzazione, ex Gesuiti, PP. Liguorini, permessi d’armi, fondo di lucri (ammende, ecc.), effetti incorporati. 21. Conti del protomedicato presentati dal protomedico del regno nell’interesse dei ricevitori di rami e dritti diversi. 22. Conti del regio exequatur presentati dai relativi ricevitori. 23. Conti delle opere pubbliche provinciali e delle intendenze. 24. Conti della colonna annonaria e del banco o monte frumentario. 25. Conti dei capitani d’armi. 26. Conti dei comitati del 1820, del 1848-49 e del 1860 pe’ vari rami di guerra e marina, finanze, ecc. 27. Conti delle camere di commercio e camere notarili. 28. Conti del Grande archivio di Palermo. 29. Conti dei vari istituti di istruzione ed educazione: università, biblioteche, accademie, scuole normali, Regio educatorio “Calafanzio Carolino” poi “Convitto Vittorio Emanuele” di Palermo, collegio di musica o “del Buon Pastore” di Palermo, collegio di Acireale, collegio borbonico di Bronte, Commissione di antichità e belle arti, Regio istituto d’incoraggiamento. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 129 30. Conti di varie opere di beneficenza: istituto dei sordomuti, orfanotrofio militare di Palermo, alberghi de’ poveri di Palermo e Monreale, casa di correzione, ospizio di beneficenza, deposito di mendicità. 31. Conti degli ospedali militari di Palermo e Messina, dell’ospedale civico di Palermo, dell’ospedale di Baida, dell’amministrazione sanitaria, della commissione di vaccinazione. 32. Conti delle cessate segrezie (stralcio). 33. Conti delle casse di corte o banchi di Palermo, Messina e Catania. 34. Conti di porti e moli, del portofranco di Messina. 35. Conti del mercato o nuova piazza di Palermo. 36. Conti della deputazione di nuove gabelle. 37. Conti della pia opera della redenzione dei cattivi. 38. Conti della commenda di Magione e Ficuzza. 39. Conti della contea di Mascali. 40. Conti di varie eredità presentati dai rispettivi amministratori o fidecommissari. 41. Corrispondenza, reali decreti e rescritti, disposizioni di massima, ministeriali, suppliche. a. Gran corte dei conti delegata pei compensamenti dei dritti ed uffici aboliti in Sicilia In forza delle disposizioni eversive del 1812 sulla feudalità, sopra indicate, vennero aboliti tutti i diritti ed uffici per lo innanzi esercitati nelle terre feudali, stabilendosi che doveano essere compensati solo quelli risultanti da convenzioni o giudicato. Con rescritto poi del 10 marzo 1819 si rilevava, in seguito allo stabilimento dei nuovi ordini amministrativi e giudiziari, che parecchi degli antichi uffici si trovavano per diverse cause alienati e conceduti a particolari, e però a costoro di dovea legittimamente un compenso. Si stabiliva inoltre che non doveasi compenso senza la produzione del titolo e che l’esame e l’ammissione del titolo doveasi fare dalla Gran corte dei conti come una commissione a ciò delegata; infine si classificavano in 4 categorie le concessione degli uffici ottenuti cioè: 1. Mediante lo sborso effettivo del prezzo; 2. per causa remuneratoria, distinguendosi le cause remuneratorie vere, dipendenti da servizi distintamente prestati da’ concessionari, e le cause remuneratorie miste, relative a servizi vagamenti indicati; 3. per causa meramente gratuita; 4. per causa mista, cioè per servizi prestati dai concessionari e per prezzo sborsato. I compensi variavano, com’è ben chiaro, secondo la speciale natura delle concessioni. Con decreto dei 21 aprile 1819 si prescrivea che i compensi ai possessori dei dritti di navigazione, aboliti con legge de’ 30 luglio 1818, si dovessero 130 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico liquidare in base alle cennate istruzioni. E così con altro decreto de’ 21 giugno 1819 fu pure ordinato, abolendosi i dazi sulla estrazione dei cereali per via di mare, che i creditori bimestranti del dazio di tarì 3 per ogni salma di frumento e tarì 2 per ogni salma di orzo venissero compensati sulla base delle mentovate istruzioni di marzo 1819. Un altro decreto dei 30 novembre 1824 aboliva i dritti ed uffici di tratta e portolanie e l’immissione ed estrazioni doganali appartenenti tanto agli ex feudatari, ai comuni e corpi amministrativi, quanto ai possessori d’impieghi e dritti regi vendibili, eccetto dei soli dazi civici per l’interno consumo dei comuni. Ai possessori di tali uffici e dritti si accordavano i relativi compensi a carico dell’erario dopo l’esame dei giusti titoli. In seguito a dubbi insorti sull’argomento, un regio rescritto dei 27 agosto 1825 prescrisse che i compensi su’ dritti signorili aboliti doveano liquidarsi con le norme della legge parlamentare del 1812 e i compensi per impieghi, dritti e uffici regi aboliti doveano stabilirsi in base alle istruzioni del 10 marzo 1819. Malgrado però le disposizioni, sopra indicate, alcuni feudatari, abusivamente esercitavano ancora i diritti aboliti e però con decreto 19 dicembre 1838 s’inculcò il preciso adempimento di esse e con altro decreto degli 11 dicembre 1841 confermava l’abolizione dei dritti feudali senza compenso; e per quei casi, ne’ quali potesse aver luogo un compenso, si stabiliva che questo dovea essere determinato dalla Gran corte dei conti con l’ingiunzione di consiglieri e avvocato generale a ciò solamente delegati. Il personale quindi della Gran corte delegata risultò di 1 presidente, 2 consiglieri effettivi, 2 consiglieri aggiunti e l’avvocato generale. La Gran corte frattanto avea nel suo seno una commissione che da tempo procedeva alla liquidazione dei compensamenti per dritti feudali aboliti e per tutt’altro in dipendenza dalle segrezie; per togliere questa duplice delegazione il re con rescritto dei 24 maggio 1842 prescrisse che la competenza per tali argomenti fosse esclusivamente della Gran corte delegata. Le scritture relative risultano di 172 volumi e comprendono le seguenti categorie: 1. Fogli di udienza o verbali delle sedute, anni 1842-43. 2. Decisioni, anni 1842-43. Trovansi le stesse anche pubblicate a stampa. 3. Produzioni o domande, accompagnate da documenti, dei possessori di dritti ed uffici aboliti per ottenere i relativi compensi. Vi si trovano allegati documenti a cominciare dalla fine del sec. XIV. 4. Corrispondenza, affari generali, rescritti e disposizioni di massima, atti diversi. 5. Relazione di tutti gli uffici regi vendibili relativa all’anno 1752. b. Amministrazione generale dello stralcio e Commissione dei crediti antiquati e delle realizzazioni Con regio rescritto del 6 dicembre 1823 fu istituita una commissione per verificare gl’introiti dal 1823 provenienti dai vari cespiti della pubblica finanza e per determinare specialmente i crediti arretrati dello Stato per gli an- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 131 zidetti cespiti fino a tutto il 1821. La detta Commissione venne composta dal procuratore generale e di un consigliere della Gran corte dei conti e del Soprintendente della Conservatoria generale. Quindi a 30 novembre 1824 venne con regio decreto affidata ai percettori e ricevitori lo stralcio dell’esazione dei sudetti arretrati fino a tutto il 1824. In seguito il Luogotenente generale di Sicilia a 13 gennaro 1825 univa alla detta commissione i due direttori generali della Real segreteria, il controloro generale e uno speciale delegato pel suo funzionamento, e così fu stabilita l’Amministrazione generale dello stralcio delle reali finanze a tutto il 1824, la quale, essendo rappresentata specialmente dal regio delegato, venne intesa anche col titolo di Delegazione dello stralcio e più tardi fu pure appellata Commissione dei crediti antiquati e delle realizzazioni. I suoi atti vanno dal 1824 al 1841 e sono compresi in circa 2500 volumi. c. Commissione per la verifica dei titoli originari ed originali dei creditori dello Stato Frattanto, volendosi provvedere non solamente alla riscossione dei crediti dello Stato, come sopra si è detto, ma ancora alla liquidazione dei debiti della Tesoreria generale di Sicilia, ed essendo perciò necessaria lo esame di ciò che domandavano i creditori dello Stato specialmente in seguito all’abolizione dei dritti ed uffici regi ed ex feudali, venne con decreto dei 24 marzo 1834 stabilita una commissione composta del presidente della Gran corte dei conti, di 2 consiglieri della Suprema corte di giustizia, del vicepresidente e di un giudice della Gran corte civile. La detta commissione dovea esaminare i titoli originari ed originali del debito perpetuo e degli altri debiti della Tesoreria generale di Sicilia, escluso quello del milione di onze, e per liquidare insieme gli arretrati a tutto l’anno 1833, determinando poi per serie le rendite corrispondenti da iscriversi nel gran libro del debito pubblico. Gli atti di questa commissione vanno dal 1834 al 1842 e sono compresi in 164 volumi, che contengono produzioni di documenti, corrispondenza ed elenchi di rendite liquidate. d. Commissione di revisione per la liquidazione dei crediti e dei debiti della Tesoreria di Sicilia Con regio decreto intanto dell’8 dicembre 1841 si dava ordine perentorio alla Gran corte dei conti per liquidare le domande ancora pendenti di compensi per uffici e dritti aboliti; e altro ordine parimenti era intimato alla Commissione dei titoli originari ed originali per compire la verifica degli stessi infra il mese di giugno 1842. Si aboliva quindi la Commissione dei crediti antiquati e delle realizzazioni e veniva istituita invece una Commissione di revisione composta dal procuratore generale e di 2 consiglieri della Gran corte dei conti, di un consigliere d’Intendenza e dell’agente del Contenzioso come pubblico ministero. La detta Commissione avea il mandato di esaminare da un lato le liqui- 132 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico dazioni dei debiti dello Stato arretrati e ammessi, e dall’altro lato verificare ancora i notamenti firmati sulle scritture della Commissione dei crediti antiquati, stabilendo eventualmente i regolari compensi per le concorrenti somme di debiti e crediti, redigendo infine i piani della liquidazione per serie. e. Giunta di parquet presso la Gran corte dei conti per lo ramo dei crediti antiquati La liquidazione però dei crediti antiquati dello Stato esigea, com’è agevole riconoscere, ulteriori esami col procedere del tempo, e troviamo quindi al 1844 una giunta istituita a tal fine presso la Gran corte dei conti. Tale giunta venne presieduta dal procuratore generale della stessa corte e da ciò venne il suo appellativo di parquet (pubblico ministero). Per altro, fin dal 1823, la Commissione pei crediti antiquati era stata già presieduta dallo stesso procuratore generale. Gli atti della Giunta di parquet vanno generalmente dal 1844 al 1853, estendendosi anche ad epoca precedentemente in riguardo ai documenti annessi agli stessi atti, i quali sono compresi in 63 volumi e riguardano corrispondenza, note di debitori divisi per provincie e comuni, piani di riscossione, iscrizioni, ecc. f. Commissione liquidatrice dei crediti verso lo Stato Questa commissione, che fu l’ultima in ordine di tempo, venne composta del presidente e di 2 consiglieri della Gran corte dei conti. I suoi atti vanno dal 1850 al 1860 e sono compresi in 62 volumi. Esaminava essa i crediti e i debiti dello Stato e proponea eventualmente i compensi qualitativi. 16. Conservatoria del real patrimonio Tale ufficio, stabilmente costituito sotto Ferdinando I detto il Giusto (1412-16), provvedea alla superiore vigilanza su’ vari cespiti del patrimonio regale e le diverse erogazioni del denaro pubblico, annotando specialmente tutti i privilegi ed assegnazioni (così di grazia, come di debito) che importavano onere dello Stato, i quali, se non venivano registrati nella Conservatoria, erano per ciò stesso di niun valore. Interveniva il conservatore in tutte le compre e vendite eseguite nell’interesse dell’erario, presiedeva la Conferenda per gli affari fiscali detta poi Giunta delle regie fiscalie (nella quale intervenivano pure l’avvocato fiscale, i due procuratori fiscali e il sollecitatore della Gran corte, il luogotenente del tesoriere generale) e tenea una chiave della cassa regia, mentre l’altra era tenuta dallo stesso tesoriere. Dalle risoluzioni prese dal conservatore si potea fare solamente ricorso al sovrano. Nei vari comuni dell’isola il conservatore esercitava il suo ufficio per mezzo dei proconservatori. Al 1570 vennero dal vicerè marchese di Pescara emanate particolari istruzioni pel buon andamento del detto ufficio che, a causa Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 133 dei molteplici e svariati affari in esso trattati, versava in qualche confusione. Venne pertanto disposto che la conservatoria fosse divisa in due parti, sempre rimanendo il conservatore a capo dell’intiero ufficio. La prima parte comprendea la tenuta di sette categorie di registri, ne’ quali si doveano annotare gli assenti (assegnazioni) relativi a salari (stipendi), soggiogazioni (rendite perpetue), mercedes (concessioni graziose temporanee e perpetue), creditori della regia corte, militari (milizie, castelli, galere), debitori della regia corte (arrendatari o appaltatori delle imposte e de’ beni demaniali, deputati de’ regi donativi), prelazie (benefici di regio patronato), comprendendosi inoltre tutto ciò che riferivasi agli oneri dei feudatari. Questa prima parte dell’ufficio, presieduta dal coadiutore o maestro notaro del conservatore, venne detta Conservatoria di registri e poi volgarmente ‘di registro’. Nella seconda parte, presieduta dal razionale, si tenea il bilanciato, ossia la scrittura contabile degl’introiti ed esiti del real patrimonio. Questa scrittura fu originariamente istituita secondo una triplice categoria: 1. Pecuniari. Conti dei 10 uffici che precipuamente maneggiavano il pubblico denaro (tesoriere, maestro portulano, maestro secreto, secreti di Palermo, Messina, Catania e Termini, maestro secreto della Camera reginale, collettore di decima e tarì, luogotenente del tesoriere, deputati dei donativi ordinari e straordinari). 2. Militari. Conti per milizie, castelli e galere. 3. Universale. Conti di salariati, soggiogatari, assegnatari, granatari, ecc. Più tardi, con dispaccio dei 2 settembre 1786, vennero creati 30 ripartimenti, che abbracciavano tutte le scritture e a capo di essi, sotto la dipendenza del razionale, stava il perito. Il razionale più tardi fu detto soprintendente. Questa seconda parte venne appellata Conservatoria generale di Azienda (Regalis subducandarum rationum conservatoria od anche Contatoria reale). a. Conservatoria di registro Troviamo in essa le scritture complessive dell’antico ufficio dal suo inizio sino alla separazione nelle due parti sopra indicate, e quindi gli atti propri della Conservatoria di registro secondo il successivo suo svolgimento. Parecchi documenti della Conservatoria si trovano anche registrati nei volumi della Regia cancelleria e del Protonotaro, giusta antica disposizione, che venne meglio determinata al 1584 dal viceré Marco Antonio Colonna. Questi prescrisse, infatti, che l’esecutorie delle concessioni reali di uffici ed altre grazie e le lettere viceregie d’incomenda di uffici dovessero emettersi per via del Tribunale del real patrimonio e venir quindi registrati nella Regia cancelleria, nel Protonotaro e nella Conservatoria. E ciò venne poi confermato a 14 luglio 1795. I volumi di quest’ufficio sono 2473 e vanno dal 1412 al 1844; si trovano però trascritti anche documenti di epoca anteriore. E’ da notare che, nella generale abolizione degli antichi uffici e magistrature fatta al 1819, il Conservatore generale, ch’era stato già confermato 134 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico dagli stabilimenti parlamentari del 1812, venne mantenuto e i suoi atti pervengono fino al 1844, sebbene negli ultimi tempi la sua importanza fosse diminuita per l’abolizione della feudalità al 1812 e infine l’ufficio non funzionava che come archivio. Nella serie delle scritture della conservatoria di registro notiamo le seguenti categorie: 1. Mercedes; 840 volumi, anni 1412-1819. 2. Conti; 86 volumi, anni 1412-1686. 3. Commissioni per riscuotere crediti dell’erario e per altre incumbenze finanziarie; 80 volumi, anni 1417-1696. 4. Castrorum; 56 volumi, anni 1418-1582. 5. Debita curie. Creditori della regia corte; 152 volumi, anni 1420-1565. 6. Negocia Curie˛; 13 volumi, anni 1442-1615. 7. Decima e tarì; 183 volumi, anni 1451-1812. Per ogni alienazione di beni feudali doveasi la decima del prezzo al fisco in forza del capitolo 28 Volentes di Federico II aragonese. Per la costituzioni di canoni e rendite sopra beni feudali doveasi un tarì (feudale) per ogni onza del capitale. Analogamente pagavasi il tarì regale, quando trattavasi di beni soggetti al regio patronato e facienti parte del demanio dei comuni, e il tarì allodiale o di possessione per le traslazioni di dominio su’ beni allodiali. Il collettore dell’ufficio di decima e tarì esigea anche i dritti di relevio (jus relevii seu marcarum pel cap. 55 di re Martino e per le istruzioni del 23 febbraro 1688) per le successioni feudali, e i dritti per le investiture non chieste in termine, i quali ultimi rappresentavano la rendita di due anni del feudo. 8. Militar servizio. Rassegna dei cavalli armati dovuti dai feudatari quando intimavasi il servizio militare; 29 volumi, anni 1492-1801. 9. Investiture, supercessorie (proroghe del termine utile a prender l’investitura), licenze di alienare beni feudali, cedolari (cronologie dei successivi feudatari redatte per un certo numero di feudi e titoli in seguito a regio ordine de’ 19 giugno 1802), riveli per la morte dei feudatari, indici feudali; 208 volumi, anni 1497-1813. 10. Debitori della regia corte; 104 volumi, anni 1491-1806. 11. Regie visite delle chiese di regio patronato; 120 volumi, anni 1542-1806. 12. Apocario. Quietanze di somme pagate al tesoriere generale; 50 volumi, anni 1590-1705. 13. Giunta di fiscalie, inventari di beni sequestrati ai rei, incorporazioni ed escorporazioni; 88 volumi, anni 1576-1810. 14. Assensi regi alle censuazioni di beni spettanti al regio patronato; 68 volumi, anni 1753-1814. 15. Confische di beni per causa politica; 198 volumi, anni 1799-1812. 16. Lotteria pubblica di beni di regio patronato; 27 volumi, anni 1811-12. 17. Stati discussi (bilanci comunali); 73 volumi, anni 1817-18. 18. Atti per la colonizzazione dell’isola di Ustica; 9 volumi, anni 1763-71. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 135 19. Salariati; 40 volumi, anni 1583-1726. 20. Proconservatori nei vari comuni del regno; 10 volumi, anni 1576-1811. 21. Certe. Dichiarazioni di servizio dei pubblici funzionari; 10 volumi, anni 1582-1698. 22. Assenti diversi; volumi 47, anni 1571-1693. 23. Galere; volumi 3, anni 1608-1713. 24. Esecutorie di regie cedole e bolle apostoliche, reali dispacci; volumi 14, anni 1700-1829. 25. Atti provvisionali, consulte, decreti, ingiunzioni, mandati, parole (dichiarazioni di garenzie per pagamenti al fisco), nomine di funzionari della Conservatoria e prestazioni di giuramento degli stessi; volumi 10, anni 1682-1813. Venne poi il Conservatore in varie epoche nominato, secondo il costume del tempo, giudice delegato del ceto degli argentieri ed orefici, della Compagnia di Gesù (dopo il ristabilimento del 1804), dei dritti del real suggello, dei beni ed effetti del principe ereditario Francesco Borbone (poi re Francesco I), del sequestro posto ai beni del principe di Paternò catturato dal Bey di Tunisi verso il principio del sec. XIX (per cui pagò lo stesso principe un riscatto di scudi 315 mila); e fu nominato ancora il detto Conservatore commissario generale della mezza annata (dovuta da coloro che ottenevano assegni e nomine) e componente della Giunta degli argenti (della quale faceano parte ancora il presidente del Tribunale del real patrimonio e il Consultore del governo), che vigilava sul deposito degli argenti fatti nella zecca per convertirli in monete e sulle conversioni del capitale relativo in affrancazioni di oneri dovuti allo Stato e in acquisto di uffici o cespiti demaniali. È per ciò che si trovano fra le scritture della Regia conservatoria di registro anche atti relativi alle predette delegazioni e commissioni. b. Conservatoria generale di azienda Le scritture, che sono in corso di ordinamento, sono comprese in 2500 volumi circa e vanno dal 1570 al 1825 quando, con l’istituzione della Controlloria generale come parte della Tesoreria generale, venne meno l’istituto dell’antica Conservatoria di azienda. Vi si trovano però anche carte di epoca posteriore. Notiamo, fra le varie scritture le seguenti categorie di atti: 1. Assegnatari, soggiogatari (possessori di soggiogazioni o rendite dovute dalla regia corte), granatari. Questi ultimi godeano l’assegno di 1 grano (centesimi 2) o di frazione dello stesso sul prodotto delle tasse di estrazione dei cereali dai caricatori (porti destinati all’estrazione) del regno. 2. Salariati, spese del ramo militare, capitan d’armi, presidiari, sussidi agli emigrati. 3. Mutui e prestiti. 4. Tande de’ donativi, decima e tarì, percettori, depositari, debitori della regia corte. 136 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 5. Dazio surrogato a quello sul tabacco, dazio di tarì 2 a libra sulla seta lavorata al mangano, tassa sulle onorificienze. 6. Caricatori, grani reluiti (affrancati dallo Stato), tratta libera della regia corte, giornale de’ tarì 3 imposti sopra ogni salma di frumenti e dei tarì 2 sopra ogni salma di orzo. 7. Porti e moli, collettoria delle cale di Sicilia. 8. Macino, polizze d’armi, regio lotto, regio corso (poste). 9. Bolle della SS. Crociata, prelazie, spogli e sedi vacanti, terzo pensionabile, conventini aboliti, ricette dell’ordine gerosolimitano. 10. Dogane, segrezie, distretti, grandi camerari. Per gli articoli parlamentari del 1812, promulgati a 9 febbraro e 25 maggio 1813, l’isola venne divisa in 23 distretti e furono nominati 4 grandi camerari e 4 vice camerari pei vari cespiti della pubblica finanza. I detti uffici vennero poi aboliti con regio decreto del 1 giugno 1819 e furono invece istituite le 5 direzioni generali dei Dazi diretti, dei Dazi indiretti, del Pubblico demanio, dei Rami e dritti diversi, delle Poste. 11. Tesoreria generale, luogotenente delle fiscalie, beni incorporati. 12. Particolari aziende dell’abolito tribunale del S. Uffizio, dell’arcivescovado di Monreale, dell’Abbazia di Parco e Partinico e dei beni gesuitici provenienti dall’abolizione del 1767. 17. Ministero degli Affari esteri e del Commercio del Regno di Sicilia nel periodo 1848-49 Iniziatasi a 12 gennaro 1848 la rivoluzione in Palermo contro il governo borbonico e costituito quindi il governo nazionale, venne a 27 marzo di quell’anno formato il ministero, del quale fece parte Mariano Stabile, che ebbe il dicastero degli Affari esteri e del Commercio. A 13 agosto seguente gli succedette il Marchese di Torrearsa, che vi durò sino al giorno 14 febbraro 1849. Il ministro Torrearsa tenne seco gli atti di questo importante dicastero riferibili al periodo della sua permanenza al ministero e negli anni 1868-1871 ne fecia parte a parte deposito in questo archivio. Si comprende nei detti atti la corrispondenza tenuta dal ministro col p. Gioacchino Ventura, rappresentante della Sicilia a Roma, Emerico Amari e il barone Pisani, commissarii a Torino, il barone Friddani e Michele Amari, commissarii a Parigi, il principe di Granatelli, Luigi Scalea e M. Amari, commissarii a Londra, Francesco Ferrara, il barone Pietro Riso, Francesco Perez, duca di Serradifalco, Giuseppe Natoli, Gabriele Carnazza, il principe di Torremuzza e il principe di S. Giuseppe componenti la deputazione incaricata di portare ufficialmente al duca di Genova l’atto della sua nomina al re di Sicilia, avvenuta a 11 luglio 1848, e lo statuto del regno. Vi è parimenti la corrispondenza con Lord Napier, il contrammiraglio Trihonart, i vice ammiragli Parker e Baudin, il cap. Castiglia, L. Deonna, L. Orlando, ecc. Dimessosi il Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 137 Torrearsa dal ministero degli Affari esteri e del Commercio, gli succedette a 15 febbraio 1849 il principe Lanza di Butera, il quale tenne l’ufficio sino alla cessazione del governo nazionale. Ritenne egli con sé gli atti del suo dicastero, che vennero in seguito depositati dal marchese di Misuraca, figliuolo del principe di Butera, e comprendeano la corrispondenza con i vice ammiragli Parker e Baudino, i commissarii siciliani di Parigi, Londra, Torino, Firenze, Roma, etc. In complesso la corrispondenza diplomatica tenuta dai due ministri marchese di Torrearsa e principe di Butera risulta di 29 fascicoli. Si riferiscono alla stessa corrispondenza altri 7 fascicoli appartenenti al ministero luogotenenziale di Grazia e giustizia, segretariato. Altri documenti relativi ai varii rivolgimenti nazionali dell’isola si trovano nella sezione dei depositi varii, dei quali si darà conto al proprio luogo. 18. Deputazione del regno Nei generali parlamenti, che normalmente riunivansi ogni 3 anni, votavansi i donativi o contribuzioni speciali in determinate somme per sopperire ai pubblici oneri. Fin dall’anno 1296, nel cap. 3 di re Federico II aragonese, era prescritto che nei generali comizii venissero eletti 12 nobili e prudenti persone che invigilar dovessero per un anno sull’osservanza delle leggi e l’amministrazione della giustizia. Nel 1446 (cap. 403 di re Alfonso) sono pure indicati i deputati del Regno per tassare e riscuotere le somme dei donativi votati. Più tardi, al 1457, lo stesso re Alfonso destinava a quest’ufficio 3 deputati per ogni braccio parlamentare insieme al viceré ed ai maestri razionali. A 5 maggio, poi, del 1474 dal re Giovanni erano approvate le deliberazioni prese in quell’epoca dal parlamento ed al cap. 101 veniva disposta la nomina di particolari deputati per tutelare le patrie franchigie risultanti dai capitoli concessi dai varii sovrani. Cessava pertanto l’influenza viceregia e del Tribunale del real patrimonio e si costituiva con potestà proprie la Deputazione del regno, la quale dava esecuzione a quanto era disposto nei generali parlamenti, vegliava per la tutela dei capitoli del Regno ed aveva specialmente il compito di tassare ed esigere le rate dei donativi sopra indicati. I deputati erano 12: quattro per ognuno dei tre bracci, ecclesiastico, militare e demaniale; fra i medesimi vi era un deputato priore. Essi nell’esercizio del loro ufficio godeano di ogni potestà e non erano sottoposti ai generali visitatori; doveano però essere regnicoli, meno degli ecclesiastici, i quali, anch’essendo forestieri, si consideravano come regnicoli per ragione della sede occupata. I deputati poteano tenere due agenti, uno presso il sovrano e l’altro nella romana curia, per trattarvi gli affari del regno. Fra’ varii provvedimenti, presi dal parlamento nel 1812 ed approvati quindi dal supremo potere, vi fu pure l’abolizione della Deputazione del regno a cominciare dal 1° settembre 1813. 138 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Le scritture della Deputazione vanno dal 1547 al 1813 e sono comprese in 6884 volumi, fra’ quali notiamo le seguenti categorie: 1. Donativi; 177 volumi dal 1547 al 1812. In questa generale categoria si comprendono: conti, partite di tavola (versamenti nel banco pecuniario), partite in breve di tavola (registri di dare ed avere pe’ depositi nel banco a conto dei deputati,) significatorie, assegnazioni, riduzioni, esenzioni, squarci di monete (introiti per contanti). I donativi furon varii nelle diverse epoche, però nel 1730 risultavano in questo modo. Donativi nell’interesse della R. Corte: I Donativo ordinario di scudi 150.000. II Galere. III Fortificazioni. IV Percettori. V Macino. VI Cavalleria. VII Palazzi. VIII Donativo di scudi 45 mila. IX Donativo di scudi 65 mila. I seguenti altri donativi si spendeano direttamente dalla Deputazione del regno: I Ponti. II Torri. III Reggenti. Questo donativo si corrispondea ai 2 reggenti che rappresentavano la Sicilia nel Supremo Consiglio d’Italia a Madrid per indennità di alloggio. Lo troviamo ancora figurativamente nel 1819. IV Donativo di scudi 300 mila. Ogni donativo era diviso in 3 rate (tande) quadrimestrali. La città di Palermo corrispondea 1/10 dei donativi. Gli ecclesiastici vi concorreano per 1/6. 2. Consulte indirizzate dai deputati al viceré; 28 volumi dal 1570 al 1813. 3. Atti provvisionali viceregi emessi per via della deputazione e fideiussioni; 31 volumi dal 1571 al 1813. 4. Ponti, torri e reggenti; spese pel personale e per riparazioni; ordini e provvidenze varie; 21 volumi dal 1379 al 1811. 5. Appuntamenti o verbali delle sedute (sessioni) della deputazione; 16 volumi dal 1588 al 1813. 6. Prestami (prestiti) fatti alla regia corte; 7 volumi dal 1590 al 1758. 7. Ordini o lettere viceregie emesse per via della deputazione dal protonotaro, che n’era il maestro notaro; 375 volumi dal 1602 al 1813. 8. Memoriali indirizzati alla deputazione con le disposizioni relative; 45 volumi dal 1610 al 1813. 9. Atti relativi a varie imposte, cioè macino, seta, tabacchi, 2% sulle rendite. 10. Assegnatari; 18 volumi dal 1687 al 1793. 11. Lettere d’assegnazione e patenti; 24 volumi dal 1638 al 1785. 12. Lettere diverse e lettere missive per la tassa de’ tarì due (imposta per Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 139 le spese di monetazione dei nuovi pezzi di tarì 2); 155 volumi dal 1672 al 1813. Lettere inviate alla deputazione; 137 volumi dal 1779 al 1813. Buonatenenza (contributi dei comuni per beni posti nei territorii di altri comuni); 13 volumi dal 1642 al 1768. Percettorie; 5 volumi dal 1642 al 1797. Assenti; 23 volumi dal 1646 al 1812. Cautele (relazioni d’ingegneri, obbligazioni di appaltatori, ecc.); 123 volumi dal 1646 al 1813. Biglietti viceregi indirizzati alla deputazione; 9 volumi dal 1649 al 1813. Discarichi dei delegati inviati a carico dei comuni; 17 volumi dal 1724 al 1811. Penes acta. Vi si comprendono specialmente reclami per indebita tassazione e le risoluzioni prese dalla deputazione; volumi 25 dal 1685 al 1812. Polizze e mandati (ordini di pagamenti); volumi 24 dal 1720 al 1813. Conti delle strade del regno; volumi 22 dal 1778 al 1813. Contabilità (libri mastri, giornali, libri di razionale, detentore, controscrittore e relativi coadiutori per donativi, assegnatarii e soggiogatari, ponti, torri ecc.); vol 515 dal 1573 al 1813. Riveli o dichiarazioni dei redditi posseduti dalle manimorte; volumi 7 anno 1784. Numerazione di anime o riveli di persone e beni; volumi 3740 dal 1682 al 1748. I riveli, o dichiarazioni di persone e beni, di più antica data si trovano fra le scritture del Tribunale del real patrimonio e si riferiscono agli anni 1548, 1569, 1584, 1593, 1607, 1616, 1623, 1636, 1651. Le dichiarazioni presentate alla Deputazione del regno sono relative agli anni 1682, 1714 e 1748. La città di Palermo per particolare privilegio era esclusa dalla numerazione, essendo essa stimata per 1/10 dell’intero regno ed in tal misura contribuiva ai pubblici carichi, dedottone prima 1/6 per le rate toccanti al braccio ecclesiastico. Il parlamento, nella sessione del 26 agosto 1810, approvata con real dispaccio dei 28 settembre seguente, dichiarava che i donativi si intendessero aboliti in quanto all’antico modo di percezione e contabilità, dovendosi sostituire, invece, per farne cadere il peso in modo equo e generale, la tassa del 5% sulla rendita delle terre feudali ed allodiali (escluso l’agro palermitano), sulle rendite urbane o case (esclusi gli edifici regi e demaniali, gli ospedali, le case dei poveri, le case rurali e dei comuni infra le 2000 anime ed altri stabili determinati), sopra tutte le altre rendite di ogni maniera (fiscali, ecclesiastiche, di zolfare, tonnare, ecc.) e sulla rendita di tutti gli ufficii pubblici (alienati o no) della regia corte e dei comuni, più una sopratassa sui feudi posseduti da esteri, sulle onorificenze, sulle dignità ecclesiastiche, su’ negozianti, capitalisti e mutuanti. In esecuzione di ciò si eseguirono nel 1811 i riveli o dichiarazioni nel modo che segue. Riveli dei possessori di terre presentati alle deputazioni locali nei varii comuni del regno meno Palermo; volumi 847. 140 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 26. Riveli dei possessori di terre nel territorio di Palermo presentati nell’ufficio del Senato; volumi 24. In giro alla città vi è l’agro palermitano piuttosto limitato. Dall’estremo di esso, nei tempi andati, cominciava il cosidetto territorio di Palermo, che comprendeva Carini, Bagheria, ecc., ed arrivava fino a Risalaimi. 27. Riveli presentati in Palermo per le proprietà possedute nel regno; volumi 18. 28. Riveli dei possessori di case nei varii comuni del regno eccetto Palermo; volumi 249. 29. Riveli parziali delle case di Palermo; volumi 14. In base alle varie dichiarazioni presentate e agli accertamenti eseguiti vennero compilati i corrispondenti ruoli. 30. Ruoli dei possessori di terre nei comuni delle tre valli dell’isola eccettuata Palermo; volumi 336. 31. Ruoli dei possessori di terre nel territorio di Palermo; volumi 11. 32. Ruoli dei possessori di case nei quattro quartieri interni di Palermo: a) Quartiere di S. Giuseppe (poi S. Cristina e quindi Palazzo Reale) a) Quartiere di Guggino (poi S. Agata e quindi Tribunali) a) Quartiere di Giurato (poi S. Ninfa e quindi Monte Pietà) a) Quartiere di Napoli (poi S. Oliva e quindi Castellammare) e più le case poste fuori le mura della città. Seguono inoltre i ruoli dei possessori di case in alcuni comuni dell’isola; volumi 16. I 4 quartieri interni vennero rispettivamente appellati dalla chiesa di S. Giuseppe, posta in uno dei quattro angoli della piazza Villena (che è nell’incrocio dei sopradetti quartieri) e dai possessori dei palazzi situati negli altri tre angoli della stessa piazza, comunemente detta ‘dei Quattro Canti’. 33. Ruoli dei possessori di rendite civili ed ufficii pubblici; volumi 7. 34. Disposizioni di massima; volumi 3. 35. Contabilità per l’applicazione della tassa su’ riveli ed accertamenti eseguiti; volumi 14, anni 1812-1813. Le dichiarazioni o riveli del 1811 furono seguite dalle corrispondenti rettifiche negli anni 1815-16, come sarà detto a suo luogo parlando della Suprema giunta centrale per la rettifica dei riveli del 1811. 19. Regio economo e procuratore generale delle tande e dei donativi ecclesiastici Alla Deputazione del regno va connesso, per ragione della comune materia l’ufficio sopradetto, che venne anche appellato del Regio apostolico economo generale. Gli ecclesiastici contribuivano per 1/6 sull’ammontare dei donativi parlamentari concorrendovi l’approvazione dell’autorità pontificia. A tal fine il braccio ecclesiastico votava gli anzidetti donativi con siffatta espressa riserva. Era quindi dal sovrano scelto un prelato con l’incarico di curare la riscossio- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 141 ne delle rate dovute dagli ecclesiastici pei donativi predetti. Il parlamento del 1810, imponendo le nuove tasse sopra indicate in luogo degli antichi donativi, stabiliva che gli ecclesiastici contribuissero alle dette imposte e a quelle dei consumi civici e proponeva invece, a loro favore, per compenso d’immunità, un’assegnazione annua sui bilanci dei comuni, corrispondente al così detto ‘scasciato’, il quale era un rimborso che faceasi in alcuni comuni del regno in favore degli ecclesiastici che soddisfacessero le imposte su’ consumi civici. Nell’ultimo suo periodo, essendo già aboliti i donativi, l’ufficio del Regio economo limitavasi alla riscossione del terzo pensionabile sulle prebende dei presuli, abbati, ecc., di regio patronato. Le scritture dell’ufficio anzidetto sono comprese in 55 volumi, che vanno dal 1712 al 1824 e comprendono generalmente dispacci reali, biglietti viceregi, ordini, lettere, atti provvisionali, ingiunzioni, significatorie, depositi, raziocinii contabili, sequestri, memoriali, pleggerie e mandati. SEZIONE II – ATTI GIUDIZIARII Proemio L’ordinamento giudiziario della Sicilia dall’epoca aragonese fino alle riforme proposte dal parlamento nel 1812 e sanzionate poi dal principe ereditario Francesco, vicario generale del regno, con dispaccio dei 25 maggio 1813, era così costituito. In ogni città o terra demaniale per gli affari penali in prima istanza eravi la Regia corte capitaniale, composta ordinariamente del capitano, di un giudice o assessore e di un fiscale ed assistita da un maestro notaio. Nelle terre feudali essa si chiamava semplicemente Corte capitaniale. Per gli affari civili, in prima istanza, eravi la Regia corte civile (detta nelle terre baronali Corte civile), composta ordinariamente di un giudice e assistita pure da un maestro notaio. Erano eccettuato Palermo, Messina, Catania, Trapani e Modica. In Palermo, oltre la Regia corte capitaniale per gli affari criminali composta del capitano, di 3 giudici, dell’avvocato fiscale, del procuratore fiscale e dell’avvocato dei poveri, eravi per le cause civili la Regia corte pretoriana, composta dal pretore della città e degli stessi tre giudici della Regia corte capitaniale; per entrambe le corti vi era lo stesso maestro notaro. In Messina, d’antico tempo, vi fu la Corte stratigoziale con ampia giurisdizione. Cessò al 1679, e quindi il magistrato municipale che giudicava in prima istanza le cause civili e penali si appellò Regia udienza. Era essa composta di tre giudici assistiti da unico maestro notaio; per le cause criminali eranvi inoltre un avvocato fiscale, due procuratori fiscali, un avvocato, un procuratore ed un sollecitatore dei poteri. Nella città di Catania, oltre l’ordinaria Regia corte capitaniale per gli affari penali, eravi la Regia corte patriziale (diceasi patrizio il capo della municipalità) per gli affari civili, composta di tre giudici, uno avvocato fiscale ed un procuratore fiscale. Ognuna delle due corti aveva un particolare maestro notaro. In Trapani, oltre la consueta Regia corte capitaniale per gli affari penali, eravi il Magistrato per gli affari civili, composto dagli stessi tre giudici della Corte capitaniale. Nella città di Modica il magistrato unico per le cause civili e penali chia- 144 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico mavasi Tribunale di gran corte e veniva composto di tre giudici; eravi ancora un giudice civile per la prima cognizione delle cause civili 2. Dalle decisioni dei detti magistrati, delle città e terre demaniali si potea appellare al tribunale della Magna curia o Gran corte, quindi a quello del concistoro siccome si dirà a suo luogo. Dalle sentenze pronunziate dai magistrati delle città e terre feudali si potea parimenti appellare alle rispettive corti superiori, che ordinariamente risiedevano in Palermo, avuto però riguardo alla giurisdizione concessa dal sovrano ad ogni feudatario sui proprii vassalli, poiché, in parecchi casi, era a questi anche aperto l’adito alla Magna curia. In ogni città e terra, tanto demaniale che feudale, eravi poi la Corte giuratoria, composta di 4 giurati ed un sindaco, per la vigilanza sull’annona, le contravvenzioni e l’amministrazione del civico patrimonio. In alcuni luoghi eravi perciò anche un assessore ordinario. In Palermo, Messina, Catania, Noto, Piazza, Siragusa, Trapani, Caltagirone, Sciacca, Salemi, Girgenti, Marsala, Vizzini e Milazzo il magistrato municipale era detto segreto. Ogni città e terra, così demaniale che feudale, avea un Segreto, il quale, assistito da un assessore, tenea la Corte segreziale con giurisdizione nel rispettivo territorio del distretto o feudo. Eranvi inoltre in varie città altri magistrati speciali con giurisdizione di prima istanza in rapporto alla loro particolare istituzione. Così erano in Palermo la Giunta della pegnorazione frumentaria, le Deputazioni delle strade, della notturna illuminazione, del molo, il Consolato di mare e terra. In Messina erano parimenti il Regio corso (posta), le corti del protomedico, del protonotaro sostituto, della Reale azienda, della Deputazione di Salute, del Regio consolato di mare e terra, del Regio consolato dell’opificio della seta, della Regia generale amministrazione della seta, dello scalo e del portofranco, del viceportulano, del vicealmirante, del Regio giudice delegato di Monarchia, della Giunta legale delle fabbriche, delle Deputazioni del patrimonio urbano, dell’acque e pubbliche fonti, dell’illuminazione notturna. In Lercara, Girgenti, Termini e Sciacca erano pure i Consolati di mare e terra, e nella città di Modica stava il Tribunale del patrimonio per le liti relative al patrimonio del feudatario. Nelle città poi più importanti dell’isola i consoli esteri esercitavano giurisdizione sui proprii connazionali, e dalle sentenze da essi pronunziate si potea appellare alla Gran corte. E giurisdizione propria aveano pure il Santo uffizio, l’amministrazione della SS. Crociata, la Deputazione del regno, il protonotaro del regno, il protonotaro della Camera reginale, la Suprema e generale deputazione di Salute, il grande almirante, il maestro segreto, il maestro portulano, il protomedico del regno, la Deputazione di nuove gabelle, le Deputazioni generali dei regi studii, della redenzione dei cattivi, dei bambini proietti, oltre i numerosi giu2 Vi è anche notizia di una curia di 1° appello in Palermo (quando allontanavasi la Gran corte) e Messina. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 145 dici delegati dal sovrano in vantaggio delle corporazioni artigiane o per espletare speciali litigi. Magistrati superiori erano poi il Tribunale del real patrimonio (per le liti interessanti il fisco), la Magna curia e il Tribunale del concistoro. In seguito alle riforme del 1812 questo antico ordinamento dei giudizii venne mutato. Si prescrisse l’abolizione dei fori speciali, dovendo solo rimanere le giurisdizioni delle nuove magistrature e di quelle che venivano conservate. Furono stabiliti giudici di pace in ogni comune, i quali avessero cognizione delle cause penali fino alla pena di 1 mese di carcere e potendo conciliare quelle civili, ad esclusione delle azioni esecutive. In ogni comune con popolazione sino a 18 mila abitanti dovea esservi un giudice di pace, in quelli da 18 mila in sopra 2 giudici; in Messina e Catania 4 e in Palermo erano assegnati sei giudici. In ogni comune da 3000 a 8000 anime venne stabilito un giudice di prima istanza per le cause civili, con la competenza di valore sino ad onze 40 (£ 510). Pei comuni superiori a 8000 abitanti la competenza era elevata ad onze 60 (£ 765). L’appello ricevevasi nel tribunale del distretto. Nei comuni inferiori a 3000 abitanti dovea esservi un giudice per le liti civili con la competenza di valore fino ad onze 10 (£ 127,50). Le liti così decise poteano passare in appello presso il giudice di prima istanza del capoluogo del distretto. In ogni distretto dovea stabilirsi un tribunale composto di 3 giudici per decidere le liti civili e penali pendenti nello stesso distretto, avuto riguardo alle competenze dei giudici di 1a istanza dei singoli comuni, e ricever gli appelli dalle sentenze pronunciate dai giudici locali di prima istanza. I giudici, o potestà, di 1a istanza delle isole adiacenti doveano far le veci dei tribunali di distretto. Erano poi disposti 3 supremi tribunali di appello in Palermo per ricevere i gravami dalle sentenze di prima istanza dei tribunali di distretto e dei potestà delle isole adiacenti del regno. E infine dovea esservi in Palermo un Tribunale di cassazione per conoscere inappellabilmente le sentenze pronunziate dai tribunali inferiori, e più l’Alta corte del parlamento, l’Alta corte de’ pari, il Giurì pei reati criminali, la Delegazione di Monarchia, il foro della SS. Crociata, la Suprema Deputazione di salute, il Collegio del protonotaro del regno, il Magistrato del commercio e il Tribunale dello erario e della corona. Tutte codeste riforme però erano subordinate ad altre proposte a farsi dal parlamento, in corrispondenza ai nuovi codici che doveano promulgarsi. A 22 dicembre 1818 si abolivano poi in Sicilia le autorità giudiziarie di qualunque natura e denominazione meno quella per le cause ecclesiastiche e si stabilivano in Palermo due commissioni provvisorie, delle quali una era destinata in sostituzione delle corti di prima istanza e l’altra per la Gran corte civile e criminale e pel Magistrato di commercio. Una commissione ancora veniva nominata in Messina invece della Regia udienza ed un’altra in Catania in luogo della Corte patriziale, rimanendo negli altri comuni il giudice civile. E con altro decreto dei 26 marzo 1819 era nominata una terza commissione, detta straordinaria o di stralcio, pel disbrigo di tutti i processi penali ancora pendenti. 146 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Con decreti dei 26 marzo e 21 maggio 1819 disponeasi l’osservanza, a partire dal 1° settembre seguente, del nuovo Codice per lo Regno delle Due Sicilie, comprendente le leggi civili e penali, quelle della procedura nei giudizi civili e penali e quelle di eccezione per gli affari di commercio, rimanendo quindi innanzi senza vigore le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali ed altre disposizioni legislative precedenti. A 7 giugno dello stesso anno 1819 promulgavasi infine la legge organica dell’ordine giudiziario. Istituivasi in ogni comune un conciliatore ed in ogni circondario un giudice per le minori cause civili e penali con le funzioni di giudice in materia civile e correzionale, di polizia e di polizia giudiziaria. Nei capoluoghi di distretto dovea risiedere un giudice istruttore, in Palermo due. In ognuna delle 7 valli (Palermo, Messina, Catania, Siragusa, Girgenti, Caltanisetta, Trapani) si stabiliva un tribunale composto di 1 presidente e 3 giudici. Il tribunale di Palermo, diviso in due camere, doveva risultare di un presidente, 1 vicepresidente e 8 giudici; in Palermo, Messina e Trapani era aggiunto un Tribunale di commercio, composto di 1 presidente, 4 giudici e 5 supplenti. In ciascuna delle 7 valli dovea inoltre esservi una Gran corte criminale per giudicare tutti i reati e ricevere gli appelli delle sentenze profferite dai giudici di circondario nei giudizii correzionali e di polizia. Tre Gran corti civili venivano costituite in Palermo, Messina e Catania, queste due ultime con giurisdizione limitata alle rispettive valli. La Gran corte civile di Palermo, divisa in 2 camere, doveva risultare di 1 presidente, 1 vicepresidente, 14 giudici e 2 supplenti. Le Gran corti di Messina e Catania dovevano rispettivamente comprendere 1 presidente, 7 giudici e 2 supplenti. Le Gran corti civili dovevano giudicare su gli appelli delle sentenze degli arbitri e dei tribunali civili e di commercio e su’ conflitti di giurisdizione dei magistrati dipendenti. La 2a camera della Gran corte civile di Palermo, oltre la giurisdizione civile, dovea esercitare le funzioni di Gran corte criminale. E parimenti alle Gran corti civili di Messina e Catania, oltre le attribuzioni civili, spettavano anche le funzioni di Gran corte criminale. Infine una Corte suprema di giustizia in Palermo stava sopra l’intero ordine giudiziario, e di essa ci occuperemo a suo luogo. 1. Corte pretoriana La curia del pretorio, o pretoriana, di Palermo era il magistrato di prima istanza per le cause civili, il di cui valore non attingeva il limite di onze 80. Essa originariamente componeasi di 2 giudici (cresciuti poi a 3 nel 1579) e veniva presieduta dal pretore. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 147 Per la cognizione delle cause criminali che non importassero la pena di morte, mutilazione o deportazione eravi la Corte capitaniale composta prima dal capitano giustiziere e da un giudice, e dal 1579 in poi dallo stesso capitano e dai tre giudici della Corte pretoriana. In maggio 1816 la Corte pretoriana venne appellata Corte civile e cessava quindi, per effetto della legge dei 22 dicembre 1818, a cominciare dal 1° gennaio 1819, rimanendo poi per lo espletamento delle liti in corso una speciale commissione provvisoria di giudici detta seconda, perché la prima esercitar dovea analogo ufficio presso la Magna curia, che veniva pure soppressa. Le scritture della Corte pretoriana vanno dal 1349 al 1819 e sono comprese in 6832 volumi, fra’ quali notiamo le seguenti categorie. 1. Scritture pendenti ovvero incartamenti per liti iniziate con i varii modi di procedura consentiti dall’antico rito, meno il modo esecutivo per via di effetto (ad effectum quod reiiciantur oppositiones); volumi 334, anni 1415-1759. 2. Scritture terminate o decise; volumi 350, anni 1438-1781. 3. Effetti pendenti; volumi 293, anni 1486-1819. 4. Effetti decisi; volumi 1855, anni 1500-1819. Vi sono compresi gli incartamenti per le liti decise in giugno 1819 dalla 2a commissione provvisoria. 5. Informazioni; volumi 43, anni 1674-1813. Queste scritture appartengono propriamente alla Corte capitaniale di Palermo e comprendono liticessioni per reati, testimonianze, relazioni di periti fiscali, ecc. 6. Conti di tutele; volumi 69, anni 1545-1816. 7. Penes acta riferibili a mandati di assento (assegnazioni pecunarie); volumi 321, anni 1699-1819. 8. Mandati di assento; volumi 170, anni 1703-1819. 9. Mandati ai governatori della tavola (banco pecuniario di Palermo); volumi 533, anni 1539-1819. 10. Esecuzioni e missioni (pegnorazioni); volumi 440, anni 1349 -1800. 11. Liberazioni (aggiudicazioni); volumi 212, anni 1568-1796. 12. Suppliche; volumi 210, anni 1528-1819. 13. Sentenze; volumi 471, anni 1359-1797. 14. Depositi e fideiussioni; volumi 306, anni 1522-1818. 15. Pleggerie di mandati; volumi 100, anni 1631-1798. 16. Cedole; volumi 261, anni 1390-1819. 17. Contumacie e termini; volumi 264, anni 1471-1819. 18. Atti provvisionali; volumi 58, anni 1784-1819. 19. Atti diversi (ingiunzioni, immissioni in possesso, ecc.); volumi 437, anni 1437 -1819. 20. Lettere e privilegi (privilegi di cittadinanza, manutenzione di possesso, ecc.); volumi 65, anni 1532-1802. 21. Libri contabili di banchieri; volumi 15, anni 1519-1599. 148 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 2. Magna regia curia o Tribunale della Regia gran corte Dalle sentenze della Corte pretoriana e degli altri tribunali inferiori e da quelle pronunziate dai consoli esteri, si appellava alla Magna curia, la quale inoltre conoscea direttamente in prima istanza le cause civili dal valore di onze 80 in poi, le penali per reati che importassero pena di morte, mutilazione o deportazione e quelle dei curiali, dei poveri, dei pupilli e delle vedove. La Magna curia in antico non sempre risiedeva in Palermo, ma, seguendo il re o viceré, portavasi anche in altri luoghi del regno, nei quali cessava in tali casi la giurisdizione dei magistrati locali. Stava a capo di detta magistratura il maestro giustiziere, che cessò dal suo ufficio nella riforma giudiziaria del 1569, sottentrandovi il luogotenente del maestro giustiziere col titolo di presidente. Furonvi da principio 4 giudici giuresperiti, che poi furon portati a 6, eleggibili ogni 2 anni, i quali componevano alternativamente le due sezioni (sedi), civile e criminale. Nelle cause feudali però si aggiungeva un quarto giudice ai tre della sede civile. Erano ancora nella Magna curia un avvocato patrono fiscale per la cause penali ed un altro per le cause proprie del pubblico patrimonio, tre procuratori e un sollecitatore fiscali ed il mastro notaro. Dipendevano dalla Magna curia per l’esecuzione delle varie provvidenze il contestabile, il capitano delle guardie, 80 algoziri, che s’inviavano ne’ vari luoghi del regno, e i portieri o servienti. Il nuovo rito, stabilito dal re Alfonso nei suoi celebri capitoli, durò con poche modifiche sino al termine della esistenza della Regia gran corte. Le carte proprie di questa importantissima magistratura vanno dal 1431 al 1819, quando avvenne la sua abolizione; però gli atti che servirono di materia alle liti rimontano al 1319 e continuano nei tempi posteriori, ritrovandosi anche alcuni memoriali del 1820. In complesso le varie scritture sono comprese in volumi 26000 circa. Notiamo le seguenti categorie: 1. Scritture pendenti; volumi 5434, anni 1431-1819. 2. Scritture terminate; volumi 2009, anni 1436-1815. 3. Effetti pendenti; volumi 2357, anni 1481-1819. 4. Effetti decisi; volumi 4277, anni 1471-1819. 5. Scritture relative all’Ospedale grande di Palermo e disposizioni emesse dal giudice particolare di detto ospedale; volumi 7. 6. Scritture relative alla famiglia Montaperto; volumi 10. 7. Memoriali depositati penes acta; volumi 944, anni 1539-1820. 8. Suppliche trascritte nei registri; volumi 468, anni 1500-1819. 9. Sentenze ed interlocutorie; volumi 449, anni 1488-1819. 10. Effetti decisi relativi a sentenze redatte dopo il 1819; volumi 29. 11. Sentenze delle quali non furon date copie; volumi 122, anni 1764-1819. 12. Sentenze delle quali non venne pagata provvisione; volumi 10, anni 1797-1819. 13. Contratti; volumi 143, anni 1319-1728. 14. Cedole iniuntoriae, laudatoriae (protestatarie), cessiones litigi, etc.; volumi 501. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 149 Lettere; volumi 871, anni 1465-1819. Lettere di esecuzione; volumi 18, anni 1622-1798. Eccezioni presentate da’ litiganti; volumi 4, anni 1490-1699. Testimoniali; volumi 147, anni 1491-1757. Opposizioni; volumi 131, anni 1500-1819. Esecuzioni; volumi 67, anni 1500-1819. Pleggerie, fideiussioni; volumi 197, anni 1511-1819. Atti civili; volumi 683, anni 1519-1819. Atti ab extra; volumi 242, anni 1496-1795. Atti di possesso; volumi 13, anni 1583-1819. Atti provvisionali; volumi 1047, anni 1783-1819. Contumacie; volumi 366, anni 1544-1819. Mandati viceregi o mandatelli; volumi 58, anni 1551-1819. Mandati di assento; volumi 302, anni 1512-1819. Termini; volumi 25, anni 1524-1819. Tasse (tassazioni di compensi e indennità); volumi 5, anni 1596-1751. Archivari (protocolli di ricevimento di produzioni); volumi 16, anni 1607-1771. Memoriali indirizzati alla Gran corte criminale; volumi 2100 circa, anni 1770-1820. Processi criminali; volumi 769, anni 1603-1820. Processicoli di vendite giudiziarie d’immobili col privilegio delle strade Toledo e Maqueda. Questo privilegio, accordato originariamente al Senato di Palermo per facilitare la costruzione delle nuove strade Toledo e Maqueda, consisteva nella formale guarentigia data ai compratori alla pubblica asta di non esser molestati per verun motivo nel possesso degli immobili acquistati, dopo che erano state adempiute le formalità della vendita e si era assegnato il prezzo ricavato dalla vendita stessa. Ordinariamente uno dei giudici della Gran corte era deputato in siffatte vendite ed emetteva i provvedimenti del caso. Questi processicoli e gli atti relativi costano di volumi 1500 circa. Conti di tutori, curatori ed amministratori giudiziarii presentati alla Gran corte e depositati penes acta del maestro notaro. Queste scritture sono di volumi 400 circa. a. Segreteria della Gran corte Vi si comprende generalmente la corrispondenza che teneva la Gran corte con le autorità civili e giudiziarie dell’isola. La detta corrispondenza risulta di biglietti viceregi, lettere, consulte etc.; volumi 700 circa dal 1569 al 1819. b. Segreteria del presidente Paternò Negli anni 1788-1805 fu presidente della Gran corte il cavaliere Giovanni Battista Asmundo Paternò, il quale riscuoteva la personale confidenza del so- 150 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico vrano da cui era sovente consultato per vari affari. Tenea egli pertanto una particolar segreteria risultante di biglietti viceregi, lettere, risoluzioni presidenziali, ecc; volumi 30 circa. c. Avvocato fiscale della Gran corte L’avvocato fiscale attendeva alle questioni criminali. Le poche carte di questo ufficio a noi pervenute vanno dal 1814 al 1819 in volumi 10 circa. Vi si comprendono rapporti, istanze, ministeriali, dispacci, decreti, lettere responsive, ecc. 3. Tribunale del concistoro della Sacra regia coscienza e delle cause delegate Fin dai tempi del re Federico III troviamo indicato il iudex sacre regie conscientie, al quale il re delegava volta per volta la cognizione di speciali litigi. Sotto Filippo II però, al 1569, venne ordinato collegialmente con un presidente e tre giudici criminali. Si depositavano inoltre in detto tribunale le sentenze pronunziate dagli speciali giudici delegati dal re per singole cause. Il concistoro riceveva gli appelli delle sentenze pronunziate dalla Gran corte, sede civile, dal Tribunale del real patrimonio (purchè non vi fosse interessato il fisco) e da quelli della Regia monarchia; in quest’ultimo caso ai giudici del concistoro si univa un altro giudice ecclesiastico nominato dal governo. I giudici del concistoro riceveano inoltre speciali delegazioni, come altri magistrati, per singole liti. Occorrendo revisione delle sentenze del concistoro, si portavano le cause di nuovo alla Gran corte, sede criminale, che appunto, in questo caso, appellavasi Gran corte criminale di cause delegate; e se anche da quest’ultima sentenza si chiedea rimedio, questo si profferiva dalla stessa Gran corte, sede civile, con altri giudici aggiunti3. Gli atti del Tribunale del concistoro vanno dal 1440 al 1819 e sono compresi in circa 7700 volumi. Notiamo fra le anzidette scritture le seguenti categorie: 1. Atti diversi. 2. Atti provvisionali. 3. Biglietti viceregi. 4. Consulte. 5. Contumacie. 6. Lettere citatoriali, osservatoriali. 7. Mandati d’assento. 3 Il giudicato si ottenea dopo 3 sentenze uniformi e consecutive, in seguito alle quali si conseguiva l’atto del perpetuo silenzio. Però a cominciare dal 12 dicembre 1815, quando presero possesso i nuovi magistrati, furono sufficienti due sole sentenze uniformi e consecutive. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 151 8. Memoriali. 9. Sentenze. 10. Scritture con cartone. Sono produzioni di atti rilegate materialmente con cartone, d’onde vi è venuta quest’antica classificazione archivistica. Vi si comprendono generalmente le varie specie di effetti, scritture collette, ecc. 11. Effetti pendenti. Comprendono i procedimenti esecutivi ad effectum quod reiiciantur oppositiones. 12. Effetti votati, non portano provvedimento. 13. Effetti decisi. 14. Scritture collette pendenti, comprendono gli altri procedimenti dell’antico rito. 15. Scritture collette votate. 16. Scritture collette decise 17. Penes acta pendenti. Erano speciali delegazioni affidate ad alcuno dei giudici del concistoro per singole cause. 18. Penes acta decisi. 19. Scritture introdotte o presentate innanzi il tribunale senza i relativi provvedimenti. 20. Scritture non introdotte o preliminarmente non ammesse. 4. Tribunale della Regia monarchia ed Apostolica legazia Per la nota bolla di Urbano II del 5 luglio 1098 era stato concesso al conte Ruggiero e ai di lui successori il privilegio di legato a latere in Sicilia, confermato quindi da Adriano IV nel 1156 a Guglielmo I. Nei primi tempi era dal sovrano affidata a dignitari ecclesiastici (assistiti, se non fossero giurisperiti, da particolari magistrati specialmente della Gran corte) la cognizione degli appelli e dei ricorsi per viam gravaminis e per viam excessus dalle sentenze pronunziate dagli ordinari e dalle altre curie immediatamente soggette al pontefice. Nel 1571 un prelato nominato dal re, riassumendo il titolo di giudice della Regia monarchia ed Apostolica legazia, venne ad esercitare stabilmente la giurisdizione predetta, e nell’anno 1589 gli fu conferita l’abbazia di Santa Maria di Terrana di regio patronato. Nel suo tribunale eranvi il patrono del fisco, il procuratore e il maestro notaro. Lunghe contese vi furono tra il Regno di Sicilia e la corte di Roma intorno a siffatto privilegio. Sotto Filippo II nel 1571 a reprimere gli abusi introdotti furono emesse varie disposizioni, comunemente intese col nome di ‘concordia alessandrina’, perché negoziatore del papa Pio V era stato il cardinale Alessandro di lui nipote. Il viceré Marco Antonio Colonna al 1583 stabilì ancora speciali istruzioni pel retto funzionamento del detto tribunale. Clemente XI al 1714 l’aboliva, ma i re di Sicilia insistevano nei loro diritti; e finalmente si venne sotto 152 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico l’imperatore Carlo VI ad un accordo col pontefice Benedetto XIII, il quale a 30 agosto 1728 promulgò la bolla Fideli, detta Benedettina, ed esecutoriata a 5 gennaio 1729, che definì la lunga questione. In detta bolla si stabilì che le cause ecclesiastiche, meno le maggiori, venissero conosciute dopo i vescovi e i metropolitani dal giudice ecclesiastico eletto dall’imperatore Carlo VI e dai suoi successori e riconosciuto come delegato apostolico dal pontefice. Si davano inoltre varie disposizioni per le cause degli esenti dagli ordinari diocesani, per le censure etc. Le scritture relative vanno dal 1601 al 1871 nel numero circa di 2100 volumi. Vi si comprendono, come generalmente negli altri tribunali, scritture collette pendenti e decise, effetti pendenti, effetti e penes acta decisi, scritture introdotte, scritture con cartone, etc. Il Tribunale di Regia monarchia era assistito dallo stesso maestro notaro del concistoro, ragion per cui fra gli atti di quest’ultimo tribunale ve ne sono alcuni proprii di quello di Regia monarchia. 5. Udienza generale delle genti di guerra Fin da antico tempo troviamo uno speciale magistrato, l’uditore generale, per giudicare i militari. Esso tenea sotto la sua dipendenza due altri uditori per coadiuvarlo nel disimpegno delle sue mansioni, uno dei quali era destinato alle milizie a cavallo e l’altro per quelle di mare. Vi erano inoltre i prouditori in varii luoghi del regno. Fra le diverse riforme proposte dal generale parlamento nel 1812, a fin di unificare le svariate magistrature del tempo, vi fu compresa la abolizione dell’uditore generale. Questi, ciò malgrado, durò di fatto sino al 1819, quando venne innovato tutto l’ordinamento giudiziario. I suoi atti vanno dal 1590 al 1819 nel numero di circa 500 volumi. Si comprendono in detto archivio le seguenti categorie di scritture: mandati di assento, atti provvisionali, opposizioni, cautele, atti civili, penes acta decisi, effetti decisi, effetti pendenti, scritture collette decise, scritture collette pendenti, biglietti e dispacci, consulte, etc. 6. Tribunale del Sant’Uffizio L’inquisizione non ebbe, fino ai primi del 1500, stabile sede in Sicilia. Dal supremo tribunale di Spagna erano temporaneamente spediti inquisitori nell’isola per determinati indagini; i quali, esaurito il mandato, tornavano a render conto ai supremi inquisitori delle loro operazioni. Ferdinando il Cattolico nel 1486 ottenne da Sisto IV facoltà di nominare stabili inquisitori ne’ suoi varii dominii, dalle sentenze dei quali si potesse appellare al supremo tribunale di Spagna. Fu così che nei primordi del seco- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 153 lo XVI fu costituito l’Officio della Santa Inquisizione, detto comunemente Tribunale del Sant’Uffizio, composto di 3 inquisitori contro l’eretica pravità ed apostasia. Sotto l’imperatore Carlo VI venne a dipendere da Vienna ed infine nel 1734 fu reso indipendente. In ogni luogo del regno erano stabiliti vari ufficiali e familiari del Sant’Uffizio. Gli abusi però del detto Tribunale, commessi agendo in segreto e privando gli inquisiti della necessaria difesa, mossero il governo ad abolirlo nel 1782, essendo viceré Domenico Caraccioli marchese di Villamaina. A 27 giugno 1783 venne quindi bruciato l’archivio segreto insieme alle mitre dei condannati e agli altri emblemi, e vi erano tante scritture che il fuoco durò per due giorni. Rimasero solamente gli atti riguardanti le liti civili dei familiari del Sant’Uffizio e pochissime carte criminali, nel numero di 1858 volumi riferibili al periodo dal 1576 al 1782. Tra le altre scritture notiamo le seguenti scritture: 1. Effetti pendenti; volumi 371, anni 1576-1782. 2. Effetti decisi; volumi 783, anni 1583-1782. 3. Scritture pendenti; volumi 293, anni 1577-1782. 4. Scritture terminate; volumi 190, anni 1585-1782. 5. Pleggerie civili; volumi 16, anni 1594-1745. 6. Pleggerie criminali; volumi 6, anni 1607-1762. 7. Memoriali; volumi 22, anni 1602-1780. 8. Depositi; volumi 4, anni 1600-1736. 9. Termini e contumacie; volumi 12, anni 1600-1782. 10. Cedole; volumi 25, anni 1589-1771. 11. Sentenze; volumi 14, anni 1590-1767. 12. Esecuzioni; volumi 9, anni 1590-1767. 13. Atti, mandati d’assento; volumi 79, anni 1603-1781. 14. Lettere; volumi 86, anni 1602-1780. 7. Consultore del governo Il consultore del governo, detto anche protettore del Real patrimonio, facea parte del Sacro regio consiglio e quindi della Giunta dei presidenti e consultori e del Supremo magistrato di commercio. Potea intervenire nelle conferende e nelle relazioni della Magna curia e dei tribunali del concistoro e del Real patrimonio; il suo voto nelle cause civili era consultivo, ma decisivo nelle criminali. Erano inoltre commesse al consultore varie speciali giurisdizioni: del 1° lotto, del ceto degli orefici, delle prede marittime, dell’economia (privativa) sul tabacco, della Commenda di Magione, della negoziazione frumentaria e del Regio corso (posta). Gli atti di questa magistratura, che venne soppressa in seguito agli stabilimenti proposti nel parlamento del 1812, vanno dal 1740 al 1813 e sono composti in 331 volumi. 154 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Notiamo fra essi le seguenti categorie: 1. Incartamenti per via di effetto; volumi 36, anni 1740-1813. 2. Incartamenti vocata parte che corrispondono alle scritture o scritture collette degli altri tribunali; volumi 35, anni 1745-1813. 3. Processi per cause criminali; volumi 6, anni 1762-1813. 4. Biglietti e dispacci viceregi, memoriali; volumi 37, anni 1748-1813. 5. Atti provvisionali ed esecuzioni; volumi 13, anni 1754-1813. 6. Memoriali con le relative determinazioni (provviste); volumi 14, anni 1754-1813. 7. Mandati d’assento, pleggerie, atti, opposizioni; volumi 24, anni 1788-1813. 8. Lettere responsali e d’esecuzione; volumi 19, anni 1785-1813. 9. Lettere indirizzate al consultore; volumi 36, anni 1762-1813. 10. Consulte, registri di depositi, relazioni; volumi 50, anni 1768-1813. 11. Atti provvisionali; volumi 13, anni 1805-1809. 12. Atti relativi alle singole delegazioni; volumi 48, anni 1775-1813. 8. Supremo magistrato di commercio Le liti commerciali erano pure giudicate dai tribunali ordinarii quando Carlo III, con dispaccio 28 novembre 1739, istituiva per le stesse la sopradetta magistratura e a 8 marzo 1740 si pubblicava il regolamento relativo. Era il supremo magistrato composto dal gran prefetto del commercio (abolito poi nel 1746), dal presidente del concistoro, che era l’immediato capo del magistrato, da 3 nobili, 3 ministri (fra’ quali il consultore del governo) e 2 mercanti, e veniva assistito da un segretario e un referendario. Il detto magistrato, oltre di trattare gli affari generali di economia e di commercio, doveva ricevere gli appelli dalle sentenze e dai provvedimenti presi dai consolati di mare, dai delegati delle nazioni straniere e dai consolati delle arti e dal grande ammiraglio. Le carte di quest’ufficio vanno dal 1740 al 1818 in volumi 850 circa d’incartamenti, sentenze, lettere, consulte, ecc. 9. Deputazione degli Stati Nel secolo XVI, a causa del lusso sfrenato, molti feudatarii avevano in tal guisa oberato di debiti i proprii feudi (stati) da riuscire impossibile il liberarsene col prodotto annuo dei loro beni e rendendosi quindi necessaria sovente l’alienazione degli stessi. A 12 dicembre 1598 il viceré duca di Maqueda con sua prammatica stabiliva di non potersi molestare dai deputati e creditori soggiogatori i coloni che avevano preso terre in fitto sub verbo regio. Erano dunque fin da allora stabiliti col nome di deputati alcuni magistrati perché amministrassero i beni Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 155 dei feudatari, dando una congrua rendita a questi e soddisfacendo i creditori, alienando anche all’occorrenza i beni feudali con procedura speciale ed assicurando i gabelloti e gli acquirenti con un’assoluta guarentigia che si compendiava nella formula sub verbo regio et clypeo perpetuae salveguardiae, per la quale si estinguevano tutte le azioni domenicali ed ipotecarie. Le vendite giudiziarie col verbo regio vennero, in seguito alla prammatica degli 11 dicembre 1666 del duca di Sermoneta, estese ai beni allodiali e a quelli soggetti al fidecommesso. E poiché venivano attaccate le vendite anzidette, un atto prammaticale del 14 gennaio 1761 dichiarava che non doveasi ammettere rimedio di nullità contro le vendite col verbo regio, dopo spedite le lettere di perpetua salvaguardia. Infine il rescrittto dei 17 maggio 1820 classificava i verbi regi e, pur confermando che quelli accordati nelle vendite giudiziarie dopo ottenute le lettere di perpetua salvaguardia fossero irrevocabili, meno dell’azione per corruzione (sordes), stabiliva però che gli altri verbi regi, richiesti a conferma di enfiteusi, transazioni o altro, dovessero ritenersi come semplici solennità riducibili ad ius et iustitiam, e che infine anche i verbi regi concessi per rescritto del principe potessero revocarsi, risultando che gli stessi si erano ottenuti orrettiziamente (con falsa asserzione) o surrettiziamente (con reticenza del vero). Le vendite col verbo regio differivano da quelle delle strade Toledo e Maqueda. Questo privilegio fu ottenuto dal senato di Palermo con lettere viceregie dei 12 luglio e 10 settembre 1567 per la costruzione della nuova via Toledo, e con altre lettere viceregie del 2 maggio 1660 similmente per la nuova via Maqueda, e fu detto privilegium ementium domos et alia predia in viis Toledo et Maqueda urbis Panormi. Un’eccezionale e rapida procedura agevolava la costruzione di quelle nuove strade ed assicurava contro le azioni dei terzi il senato e gli acquirenti di parte delle case demolite e dietrostanti per costruire i palazzi da fronteggiare le nuove vie. Un privilegio analogo detto di Chardenas e Austria per la costruzione di due nuove vie fu concessa alla città di Messina. Esso per la prammatica del 28 settembre 1782 venne equiparato a quello delle strade Toledo e Maqueda. In seguito alla peste del secolo XVI, essendo decimata la città di Girgenti, ruinate e distrutte moltissime case di essa o casalini, i giurati ottennero a 3 dicembre 1609 lettere viceregie di poter fare riedificare i detti casalini, anche contro la volontà dei proprietarii, vendendoli alla pubblica asta col deposito del prezzo e liberando gli acquirenti da ogni azione ipotecaria e domenicale. Il privilegio di Toledo e Maqueda, terminate le costruzioni edilizie per le quali fu emesso, venne abusivamente adoperato per ogni altra contrattazione di vendite tanto in Palermo che in altri luoghi del regno, e con prammatica dei 16 settembre 1766 fu stabilito che le commissioni per detto privilegio si limitassero alla sola città di Palermo sotto pena di nullità. 156 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Un dispaccio del 16 settembre 1774 vietava poi di darsi lettere di perpetua salvaguardia per tali vendite, le quali pertanto non rimasero quindi estintive che delle sole azioni ipotecarie e non domenicali, mentre le vendite col verbo regio, seguite dalle lettere di perpetua salvaguardia, estinguevano ogni azione tanto ipotecaria che domenicale di qualsiasi specie. Il lusso e lo spreco però non s’arrestarono e fu d’uopo al 1639 di pubblicarsi la rigorosa prammatica de pompa et de luxu moderandis. Gli atti di questa deputazione vanno dal 1639 al 1819 e sono compresi in numero 950 volumi. 10. Tribunale delle prede Questa magistratura, che durò poco, venne istituita nel 1808 durante le guerre napoleoniche per legittimare o no, secondo i casi, le prede fatte dai corsari siciliani, ai quali erano date lettere di marca e rappresaglia. Le istruzioni relative furon date a 24 agosto 1808. Faceva parte del detto tribunale il consultore del governo. Gli atti relativi comprendono generalmente incartamenti dei capitani delle navi predate con le relative sentenze emesse. Sono 7 volumi che vanno dal 1808 al 1813. 11. Supremo tribunale di giustizia Con regio decreto degli 11 dicembre 1816 era stabilito che le cause dei siciliani continuerebbero ad esser giudicate fino all’ultimo appello in Sicilia, e però veniva costituito in Palermo il Supremo tribunale di giustizia a tal fine. I suoi atti vanno dal 1816 al 1819 in 30 volumi che comprendono incartamenti decisi, atti provvisionali, consulte, memoriali, lettere citatoriali, biglietti viceregi e dispacci reali. Al detto Tribunale, in seguito al nuovo ordinamento giudiziario del 1819, subentrò la Corte suprema di giustizia siccome diremo appresso. 12. Pubblico ministero della Ia Commissione Promulgato il nuovo ordinamento al 1819, venne ancora stabilito, fino a che non s’insediassero i nuovi magistrati, che le liti in corso presso la Gran corte fossero definite da una Ia Commissione e quelle pendenti innanzi la Corte pretoriana da una 2a Commissione. Ed in seguito fu anche stabilita una Commissione straordinaria o di stralcio perché la Ia Commissione, per la molteplicità dei processi, non avea potuto rapidamente fornire il suo mandato. Si conservano alcuni atti del pubblico ministero di detta Ia Commis- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 157 sione succeduta allo antico avvocato fiscale della Gran corte. Essi sono del 1819 e comprendono memoriali, rappresentanze, lettere e risoluzioni relative in circa 10 volumi. 13. Pubblico ministero presso la Commissione di stralcio Gli atti relativi vanno dal 1819 a 1820 in circa volumi 10, che comprendono generalmente le stesse materie già trattate dal Pubblico ministero presso la Ia Commissione sopra indicata. 14. Tribunale civile Del Tribunale civile di Palermo è stata depositata solo una parte degli atti riguardanti la Ia camera o sezione secondo il seguente elenco: 1. Primi fogli o verbali d’udienza; volumi 180, anni 1819-1865. 2. Libri di distribuzione delle cause; volumi 71, anni 1819-1865. 3. Secondi fogli o minute delle sentenze; volumi 515, anni 1819-1880. 4. Narrative delle sentenze; volumi 455, anni 1819-1865. 5. Pandette alfabetiche; volumi 48, anni 1819-1880. Sono in complesso numero 1202 volumi. 15. Tribunale di commercio Cessato al 1819 il Supremo magistrato di commercio vi venne sostituito il Tribunale di commercio. Con regio decreto dei 17 dicembre 1876 la giurisdizione di detto tribunale fu devoluta al Tribunale civile e correzionale; in seguito venne ristabilita la giurisdizione del Tribunale di commercio di Palermo con altro decreto dei 2 dicembre 1877. Infine la legge dei 25 gennaio 1888 aboliva i tribunali di commercio del regno. Gli atti del Tribunale di commercio depositati in quest’archivio vanno dal 1819 al 1862 e sono compresi in 383 volumi. Notiamo in essi le seguenti categorie: 1. Fogli interni o verbali d’udienza; volumi 36, anni 1819-61. 2. Minute di sentenze; volumi 186, anni 1819-61. 3. Ordinanze; volumi 27, anni 1819-61. 4. Deliberazioni in camera di consiglio; volumi 36, anni 1819-61. 5. Verbali di prove testimoniali; volumi 27, anni 1820-61. 6. Cauzioni ed obblighi; volumi 7, anni 1819-62. 7. Depositi; volumi 12, anni 1819-62. 8. Verbali di giuramento di periti; volumi 30, anni 1819-62. 9. Rapporti e testimoniali; volumi 13, anni 1819-62. 158 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 10. Atti di società commerciali e scioglimento delle medesime; volumi 3, anni 1821-60. 11. Contratti di cambio marittimo; volumi 6, anni 1819-60. 16. Procura generale del re presso la Gran corte civile Gli atti della Gran corte civile, in seguito alle riforme del 1819, non sono ancora depositati in quest’archivio. Solo vi stanno alcuni atti della procura generale presso la stessa corte, i quali vanno dal 1821 al 1845 in volumi 130 circa, che comprendono istanze, corrispondenze, concorsi a cariche giudiziarie, conflitti giurisdizionali, statistiche, ecc. 17. Corte suprema di giustizia La Corte suprema venne stabilita al 1819 in sostituzione del Tribunale supremo di giustizia, che venne a cessare a quella epoca. I suoi atti finora depositati ascendono al numero di volumi 700 circa pel periodo dal 1819 al 1853 e comprendono i primi fogli o verbali di udienze civili e penali e i processicoli delle cause civili e penali decise. 18. Commissione delle vendite volontarie e forzose Sotto il dominio dell’antico rito giudiziario, fino al 1819, erano deputati, secondo i casi, i giudici della Magna curia o Gran corte a tutte le operazioni dell’esproprie giudiziarie d’immobili, che a partire dal secolo XVII si facevano generalmente al privilegio delle strade Toledo e Maqueda. Cessata la Magna curia al 1819 vennero meno parimenti le attribuzioni dei giudici deputati. Non essendo però in corrente il nuovo sistema delle iscrizioni ipotecarie, sperimentavansi difficoltà per eseguire le vendite di immobili e quindi, con decreto dei 16 gennaio 1822, venne stabilita una temporanea commissione che prese il nome di Commissione delle vendite forzose e volontarie degli immobili esposti all’asta giudiziaria. Essa era composta del presidente, del vicepresidente della Gran corte dei conti e di un consigliere della Suprema corte di giustizia con l’assistenza dell’esercente il pubblico ministero. Competeano esclusivamente a questa commissione il giudizio delle vendite volontarie e forzose, le deliberazioni all’aste, le aggiudicazioni degl’immobili e ogni altro incidente sul proposito. Le sue decisioni erano inappellabili, salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia. I giudizi però di graduazione e distribuzione ai creditori del prezzo degli immobili venduti spettava ai tribunali civili territoriali. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 159 Per sicurezza degli acquirenti si stabiliva che, passata in giudicato la decisione di vendita, rimanevano estinti ogni diritto e ogni azione di dominio, ipoteca e servitù, meno dei pesi legittimamente riconosciuti. La commissione delle vendite volontarie e forzose durò fino al 1825. I suoi atti in numero di circa volumi 50 comprendono produzioni, decisioni, ecc. Vi si comprendono pure alcune carte dell’esercente il pubblico ministero presso la stessa commissione. SEZIONE III – ATTI AMMINISTRATIVI Proemio La curia regis, come di sopra si è detto, costituiva il principale organo del governo centrale, fin dall’epoca normanna, nella trattazione degli affari d’importanza sotto il triplice rapporto politico, giudiziario, amministrativo. All’amministrazione però dello Stato presiedevano direttamente gli arconti del secreto, nel doppio ministero di duana de secretis e duana baronum, e da essi dipendevano i varii funzionari che reggevano i beni demaniali, riscuotevano le imposte e soddisfacevano gli oneri del pubblico tesoro. Le condizioni della proprietà e delle persone furono in quel periodo assai svariate. Le terre dell’isola erano in gran parte feudali, poche di libera proprietà (bona allodialia o burgensatica, heretitagia, patrimonia). I feudi risultavano di concessioni in demanio o in servitio. Quelli in demanio erano per lo più conceduti dal sovrano direttamente a conti o principali baroni, raramente dai grandi vassalli a feudatari inferiori; o in questo caso doveano essere autorizzati dal sovrano a poter concedere di nuovo, in tutto o in parte, i feudi già a loro assegnati in demanio. Nelle dette concessioni si riscontra la pienezza dei dritti feudali. I feudi in demanio diceansi ancora quaternati perché descritti negli appositi quaterni o deptarii tenuti dalla duana baronum. Diceansi anche feudi in capite quelli direttamente concessi dal sovrano. Il possessore di un feudo in servitio (planum o de tabula) godea un limitato numero di dritti feudali e dovea, per ragion del feudo, prestare servizio al feudatario principale. Alcuni feudi in servizio furono anche concessi direttamente dal sovrano. Parecchi feudi furono con la clausola tam in demanio quam in servitio, cioè parte della terra era assegnata con la pienezza dei dritti feudali (in demanio) l’altra parte era rappresentata dal servizio dovuto dai suffeudatarii, che già ne aveano avuta concessione precedente in servitio. Alcune concessioni portavano l’obbligo di prestazioni meramente servili (giornate di lavoro, ecc.); e però non vennero ritenuti alla pari degli altri feudi (in demanio o in servitio) che prestavano un servizio nobile. I feudi censuari corrispondeano un’annua determinata somma. Più tardi s’infeudarono anche pubblici uffici e proventi d’imposte. L’investitura feudale portava seco il giuramento e l’omaggio. Il feudatario era tenuto a soddisfare l’adiutorium in 4 casi: se il sovrano s’incoronasse o fosse fatto prigione dai nemici, quando si armasse cavaliere (milite) un di lui 162 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico figlio o si maritasse una sua figliuola. Ma l’obbligo principale del feudatario era il servizio militare, che risultava, per ogni venti onze della rendita annua del feudo, di un milite accompagnato da 2 servienti, ossia di tre uomini armati a cavallo, i quali doveano a proprie spese militare per 3 mesi (40 giorni pei feudi non popolati) senza uscire dal regno. Questo servizio nobile più tardi venne convertito in una prestazione (adohamentum) di onze 10 e tarì 15 per ogni milite armato, trattandosi di un feudo popolato, di onze 6 se il feudo era disabitato e di onze cinque se il feudo era costituito sui proventi di un ufficio o gabella. Al 1458 il servizio militare dei feudi soffrì diminuzione perché il re stabilì a richiesta del parlamento che il servizio di un milite valesse un sol uomo a cavallo armato. Quando era intimato il servizio feudale gli uomini armati a cavallo in armi blanchi ovvero a la bastarda e i pedoni muniti di corazza, balestra o lancia raccoglievansi in luoghi preventivamente determinati. Pel sito centrale venne a tal fine varie volte scelta Castrogiovanni. Le rassegne delle milizie feudali si dissero mostre (mustri). I feudi conceduti alle chiese furono generalmente esenti dal servizio militare e soggetti invece ad una ricognizione di frutta, vino, etc.; sotto Ruggiero II però tal privilegiata condizione cominciò a cessare. Alcune concessioni fatte a laici si trovano pur esenti dal servizio militare e con la ricognizione di un paio di guanti, sproni o altro oggetto di tenue importanza. Pel servizio delle regie navi vi furono speciali concessioni di terre con obbligo di fornire marinai, legna o denaro. In seguito trovasi la distinzione tra feudi popolari e feudi rustici o senza nuclei di popolazione. I soli titolari di feudi nobili poteano sedere in parlamento nel braccio militare o baronale, però i possessori di feudi rustici poteano renderli popolati mediante una licentia populandi ottenuta dal sovrano. In tale occasione si stabilivano speciali convenzioni (capitula) tra feudatari e nuovi vassalli, le quali riflettevano specialmente i tributi e servizi dovuti (angarie o servizii gratuiti, perangarie o servizi obbligatori a determinato pagamento), le facoltà concesse ai nuovi abitatori (usi civici di legare, pascolare, ecc.) e i dritti riservati ai feudatari (privative di fondachi, molini, trappeti, nomine di ufficiali, ecc.). La giurisdizione accordata ai feudatari fu varia; la massima venne reppresentata dal mero e misto impero, che nell’epoca spagnola venne ceduta a prezzo, come ugualmente vennero concessi per denaro città e terre demaniali, pubblici uffici, proventi d’imposte, accompagnati anche da titoli nobiliari cedibili ad altri. Queste ultime concessioni, che comprendono esclusivamente titoli di barone, erano esenti dall’obbligo dell’investitura e richiedeano per la loro validità solo la regia esecutoria da parte degli acquirenti, i quali ne otteneano qualche volta anche lettere di manutenzione e possesso. Tali titoli vennero anche volgarmente detti allodiali per differirli dai veri titoli nobiliari e feudali soggetti all’obbligo dell’investitura. Il sovrano facea in genere nelle concessioni feudali riserva di vari dritti: Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 163 miniere, saline, foreste, defensae antiquae (terreni riservati a vantaggio della Regia corte), libero pascolo per gli animali dei regi armenti, masserie e mandre (araciae, masseriae, marescallae), parchi per le reali cacce (solacia) o le spiaggie marine infra un trar di balestra (iactum balistae). Le concessioni feudali, sin dai primordi del secolo XII, divennero ereditarie. La successione si effettuava jure Langobardorum o jure Francorum. Il primo modo, che ammettea la capacità a succedere nelle femmine in concorrenza dei maschi, fu presto abbandonato. Nella seconda maniera era prescritto quod masculus feminis, maior natu minoribus fratribus preferatur. Nella pratica si tenea anche conto delle disposizioni lasciate dal primo quesitore del feudo, specie pei fidecommessi strettamente agnatizi. Il successore di un feudo pagava il relevio, ch’equivaleva a metà della rendita del feudo nell’ultimo anno. Lasciando un feudatario parecchi figliuoli, al primogenito come norma generale toccavano i feudi (pei beni allodiali vigeva il diritto comune) coi rispettivi titoli. Gli ultrogeniti avevano però diritto ad un assegno (vita militie), alle femmine spettava la dote de peragio. Federico II svevo vietò l’alienazione dei feudi senza il regio assenso, il re Giacomo col capitolo Si aliquem allargò la successione in favor dei collaterali fino al 6° grado, Federico II aragonese permise l’alienazione dei feudi in modo assai esteso, pagandosi la decima parte del prezzo al fisco. La scala feudale, che originariamente consistea nei conti, baroni e militi, si accrebbe in seguito di altri predicati nobiliari e risultò in fine dei seguenti titoli in ordine discendente: principe, duca, marchese, conte, visconte, barone o visconte, cavaliere o nobile. Altre poche concessioni vi furono altresì di principe, marchese e conte del Sacro Romano Impero e di conte palatino. In seguito al voto parlamentare del 1812 vennero poi aboliti i feudi e solo ne furono mantenute le leggi per le successioni nobiliari. Passando poi dalle condizioni della proprietà, che abbiamo sommariamente indicate, a quella delle persone, rileviamo che, oltre la classe privilegiata dei nobili o feudatari, eranvi i liberi uomini (burgenses), i vassalli (homines), i servi e gli schiavi. Gli uomini liberi, che in maggior numero stavano nei centri popolati, godettero anche di alcune immunità di ordine economico-giuridico. Sono ricordati in alcuni diplomi normanni i magistri burgensium, i quali costituirebbero in qualche misura il nucleo di rappresentanza comunale. All’epoca normanna rimontano ugualmente le consuetudini più antiche, ridotte più tardi in scriptis, delle terre demaniali di Sicilia; ed in esse sono descritte le franchigie comunali e i modi di vivere delle rispettive popolazioni. In epoca posteriore si dissero anche burgenses i vassalli feudali, i quali convenivano con particolare contratto agrario detto borgensato, nel quale il feudatario (o il gabelloto del feudo) apprestava ai borgesi sementi, animali e denaro, tenendone poi conto nella ripartizione dei prodotti agricoli appresso ottenuti. La condizione dei vassalli variava secondo le diverse signorie. In alcune 164 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico essi erano notevolmente aggravati, in altre meno. Come regola generale però i feudari potevano richiedere dai vassalli un adiutorio per la prigionia del signore, pel cavalierato del figliuolo, pel matrimonio della figliuola o della sorella, e una sola volta pel riscatto del feudo (pro emenda terra). I servi vennero variamente appellati: servi glebae, ascriptitii, angarii, paroivkoi, exwvgrafoi, uomini di maks o makallevt, rigiàl el geraid, ecc. Essi venivano descritti in appositi ruoli (platea, plateiva, el geraid), che comprendeano i servi e le rispettive famiglie distinti per tenimento, e dai ruoli si estraevano appositi elenchi: katovnoma twǹ ajnqrwp̀wn th`” plateiva”. I servi erano in preponderanza musulmani (ajgarhvnoi) né vi mancavano i cristiani, che per lo più saranno stati arabi convertiti a giudicarne dai cognomi a noi pervenuti. La condizione dei servi fu varia, però una notevole distinzione fu fra essi rispetto alla facoltà di affrancarsi. Alcuni privi quasi di ogni libertà erano obbligati, insieme ai loro discendenti, a vivere sulle terre concedute ed erano tenuti a varie prestazioni reali e personali in favore dei concessionari. Erano essi inferiori ai vassalli feudali e vennero generalmente appellati villani ratione personae. Altri servi corrispondevano ai loro signori convenute prestazioni pei beni che erano stati conceduti, però, rassegnandoli ai rispettivi padroni, potevano riprendere la primitiva libertà. Questi ultimi servi di condizione non disagiata degli altri furono detti villani ratione tenimenti seu alicuius beneficii. Affidati o recomandati si dissero i servi fugitivi o anche libere persone che, attirati dalle promesse di un feudatario, andavano ad abitare nelle di lui terre. All’inizio del secolo XIII era già diminuito di molto il numero dei villani ratione personae. Nelle costituzioni sveve sono anche ricordati i rustici abitatori delle campagne e provenienti in genere dai villani, che, a causa delle politiche vicende, si erano volontariamente emancipati dai loro vincoli. I rustici però erano sempre inferiori ai burgenses delle città e dei borghi. Nei tempi posteriori il feudalismo si venne sempre più affermando ed estendendo e non rimasero, di conseguenza, che le sole classi dei feudatarii e nobili, degli uomini liberi delle terre demaniali, dei vassalli e degli schiavi. Questi ultimi durarono per lunghissimo tempo e, sebbene l’incedere della civiltà ne avesse progressivamente migliorate le condizioni e diminuito il numero, pur talvolta troviamo fino al 1812 schiavi e decisioni di magistrati che ne confermano l’esistenza legale. Fin dai tempi del gran conte Ruggiero I appaiono i vari organi della pubblica amministrazione, però questa viene stabilmente determinata dal figliuolo Ruggiero II. E così fra gli arconti del secreto, di sopra indicati, figurava il magister camerarius e i magistri duanae. Il primo notificava ai camerari regionali e provinciali le risoluzioni regie, gli altri teneano sotto i loro ordini i sekrevtikoi per eseguire le disposizioni del secreto predetto. Nell’epoca normanna troviamo pure stratigoti, vicecomiti e baiuli. Gli stratigoti o strateghi amministravano la giustizia criminale, i vicecomiti (che sono per lo più presso le genti di stirpe lombarda)hanno funzioni ammini- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 165 strative e giurisdizione civile di prima istanza. Più tardi rimangono i soli baiuli (che corrispondono generalmente ai vicecomiti) con autorità amministrativa e giudiziaria, meno dello stratigoto di Messina che durò sino al 1679 con ampia autorità civile e criminale. I baiuli riscuotevano i proventi dei vari fondi fiscali, amministravano i beni delle chiese regie vacanti, teneano le imposte o gabelle a conto del fisco (ad credenciam) o le davano in fitto (ad estalium). Essi inoltre conosceano le cause civili di tenue importanza, le contravvenzioni di polizia e i lievi crimini. I baiuli portulani specialmente esigeano i dritti dei porti. I camerari erano deputati alla superiore amministrazione delle reali entrate, conosceano le cause civili di competenza superiore a quelle giudicate dai baiuli, meno le feudali, e decideano le liti fra’ baiuli e i gabelloti delle pubbliche imposte. I giustizieri provinciali, assistiti dai giudici assessori, riceveano in prima istanza le cause gravi criminali, anche quando importassero pena di morte o mutilazione, quelle dei feudi non quaternati, e poteano avocare le cause non decise infra due mesi dai baiuli e camerari. Riceveano inoltre gli appelli dai giudizi pronunziati dai baiuli, camerari, stratigoti e giustizieri locali. I feudatari esercitavano personalmente le giurisdizioni ad essi concesse dal sovrano, presiedendo le corti feudali ovvero delegando i loro poteri ai baiuli, pel civile, ed agli stratigoti, pel criminale, dei feudi che teneano. Il magistrato supremo era infine costituito dai grandi giudici della Magna curia di cui sopra si è detto. Nel primo periodo normanno i catepani, ricordo dell’amministrazione bizantina, con poteri amministrativi e giudiziarii figurano a capo di provincie. Essi trovansi anche con l’ufficio di maestri forestari e da loro i forestari. I catepani regionali godeano ampia autorità, potendo anche alienare i fondi demaniali, ma in seguito vennero anch’essi a dipendere dagli arconti del secreto. Più tardi il loro ufficio venne esercitato dai procuratores demaniarum, come vedremo; e col nome di acatapani, nadari o magistri plateae, troviamo semplici ufficiali di polizia comunale per la sorveglianza dei pubblici mercati, dei pesi e delle misure. Il Regno di Sicilia, oltre la generale circoscrizione nelle provincie o valli di Mazzara, Demina, Noto, Milazzo e Girgenti, era anche diviso in diverse comestabulia di varia importanza. A capo di ognuna di esse stava un comestabulus, il quale badava principalmente al servizio militare con autorità giudiziaria e amministrativa insieme. Troviamo anche indicati i magistri comestabuli, così come i magistri justiciarii e i magistri camerarii. Il comes galearum presiedeva al servizio militare marittimo con giurisdizione sulle terre che doveano il tributo della marinaria. In generale le attribuzioni dei pubblici funzionari sono complesse e i poteri giudiziari, oltre che nei giudici, strateghi, giustizieri e magistri giustizieri, riscontransi con applicazione rispettivamente differente nei camerari, vicecomiti, baiuli, catepani, comestabili e nel conte della galea. 166 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico I carichi tributari del tempo normanno consistono, oltre la prestazione di personali servizii, nell’annuo censo (census, tributum, data, vectigal), che era diverso nei vari luoghi e risultava da determinate imposte, dette poi iura vetera in opposizione ai nova iura o statuta nova dell’imperatore Federico II, nell’adiutarium o collecta (che originariamente era a carico delle sole terre demaniali e poi gravò anche su quelle feudali) e nei dritti di giustizia. I iura vetera, secondo Andrea d’Isernia, comprendeano le imposte di dohana, anchoragium, etc. Questa materia tributaria ebbe poi notevoli mutamenti in progresso di tempo. Sotto l’imperatore Federico II la Sicilia, insieme al Val di Crati e alla Calabria, venne a dipendere da un capitano generale o maestro giustiziere e fu divisa dal fiume Salso in due grandi provincie: Sicilia citra ed extra flumen Salsum. In ciascuna di esse stava un giustiziere il quale soprintendea agli stragoti e giustizieri locali ed, assistito da un giudice assessore, giudicava i rei di spreta defensa, le contese tra vassalli e baroni, i crimini gravi ed eseguiva l’istruzione dei processi pei feudi non quaternati con doverne quindi rimettere le cause alla Magna curia. Questa, composta dal maestro giustiziere e di 4 giudici, conosceva le cause di crimenlese e dei feudi, gli appelli dalle curie inferiori, le liti dei curiali e miserabili e ricevea tutti i ricorsi sì di giustizia, che di grazia. Le cause civili, meno le feudali, spettavano alle curie baiulari, composte dei baiuli e dei giudici annuali. Vi erano inoltre i giudici e i notari degli atti. I baiuli conosceano pure le contravvenzioni di polizia e i crimini lievi, stabilivano le mete dei commestibili insieme ai camerari, tassavan le mercedi dei lavoranti. Inoltre i baiuli amministravano in genere la pubblica vendita. Dalle sentenze della corte baiulare si appellava a quella del camerario (cui erano aggregati 3 giudici), il quale conoscea pure privativamente le cause dei castellani, quelle tra’ gabelloti delle imposte e i baiuli, tra il fisco e i privati (con l’intervento però dei giustizieri e fatta eccezione delle cause feudali) e soprintendea ai portulani, gabelloti, massari, custodi delle foreste e mandre reali. In seguito i camerari ebbero cura dei tesori ritrovati, delle robe avanzate ai naufragi e dell’eredità ab intestato dei chierici. Tre camerari erano con separato distretto nella Sicilia al di qua del Salso e due ugualmente nella provincia al di là del Salso. In ognuna delle anzidette due provincie, al di qua e al di là del Salso, stava un magister questorum et dohanae de secretis detto poi maestro secreto, il quale soprintendeva, per la parte finanziaria, ai baiuli e ai camerari, amministrava i beni delle chiese regie vacanti e quelli confiscati, avea cura dei palazzi e parchi reali, somministrava ai castelli le provvigioni e i salari, esigea le prestazioni in legna e marinai che doveano alcuni feudi e reggea il patrimonio della galea di Messina, il quale era destinato al mantenimento della flotta regia ed era amministrato nei tempi normanni dal conte o comito dell’anzidetta galea. Il maestro secreto sorvegliava tutti gli ufficiali finanziari (forestarii, platearii, postarii, collectores pecunie, passegerii o collettori dei dritti dei passag- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 167 gi lungo le grandi vie di comunicazione, custodes defensarum, ecc.) e tenea ancora la sua curia. In ogni provincia era inoltre un magister procurator nel ricupero dei beni fiscali, il quale curava ancora, con l’intelligenza del camerario, l’amministrazione dei fondi demaniali, eccetto quelli feudali, i castelli, palazzi e parchi reali, che rientravano nella giurisdizione del magister questorum et dohanae de secretis di sopra indicato. Parimenti troviamo il magister portulanus per la sorveglianza dei porti e delle marine del regno e l’estrazioni di cereali, il magister fundicarius che stava sopra i fundici o depositi di merci soggetti alla privativa fiscale (sale, ferro, ecc.). I comuni demaniali siciliani ebbero la loro rappresentanza nei boni homines iurati, i quali, eletti dal popolo e confermati dal principe, dividevano le monete recentemente coniate, vigilavano la polizia economica dei luoghi ed intevenivano nelle assemblee provinciali di sindacato. I comuni, inoltre, deputarono i loro nuncii o sindici a rappresentarli nei generali parlamenti. I magistrati curiae rationum rivedeano e giudicavano tutti i conti che riguardavano lo Stato. Nell’epoca sveva le collette, da straordinarie ch’eran prima, divennero pressochè ordinarie e ne fu data la cura anziché ai baiuli ai giustizieri sotto gravi pene pei morosi. Al 1250 la colletta raggiunse la misura, che allora sembrò grave, di 1 tarì per fuoco, sebbene ai tempi di re Martino fosse cresciuta ancora a 3 tarì per famiglia. Stabilita per ogni terra la rata della colletta in ragion dei fuochi, veniva essa poi ripartita secondo le facoltà degli abitanti e il numero dei componenti le rispettive famiglie. Nell’epoca angioina troviamo l’isola sotto l’unico segreto che riscuote tutte le pubbliche entrate e da esso dipendono i dohanarii, cabelloti e collectores delle varie imposte, che si davano in gabella. Il magister procurator et portulanus riceve i dritti portuali e amministra i beni demaniali (demania), i feudi ricaduti allo Stato (excadencia) e i beni provenienti dalle successioni prive di eredi (morticia). La subventio generalis era ripartita fra le università del regno giusta la tassazione (cedula taxationis) stabilita dalla Gran corte. Alle numerose e gravi imposte dell’epoca sveva se ne aggiunsero delle nuove (jus tapeti pagato dai feudatari e l’aumento dei dritti di cancelleria pel rilascio delle lettere reali) a tal che il popolo ne fremea e ricordava il buon tempo del re Guglielmo II, quando si soddisfaceano i soli iura vetera e non si abusava delle collette. Il camerario sotto Carlo I d’Angiò esercitava l’ufficio ad modum regni Franciae, e però egli sorvegliava il palazzo, i mobili e i beni della real casa, ricevea il denaro dal regio tesoro e nominava i tesorieri. Sotto Carlo I venne costituito il maestro giurato nelle terre demaniali e baronali a fin di soprintendere all’amministrazione della giustizia e denunziare i gravi delitti. Il gran senescalco tenea l’amministrazione generale delle masserie e delle foreste reali. Il comestabulus avea cura dell’armata rispetto ad alloggi, provviste e strade con giurisdizione assai estesa. Da lui dipendeano i marescialli. 168 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Sotto Pietro di Aragona la Sicilia è ancora suddivisa nelle due provincie al di qua e al di là del fiume Salso. A ciascuna di esse presiedono secreti dohane, questorum magistri et magistri portulani (detti appresso secreti, magistri portulani et procuratores), i quali locavano ad exstalium le pubbliche gabelle ovvero le teneano in credenciam, deputavano due portulani in ogni porto e marina, amministravano demania, excadencias, morticia e tutti gli altri proventi della curia. Dai secreti dipendeano i baiuli, i collettori subvencionis, i gabelloti e i notai credenzieri; questi ultimi controllavano i gabelloti delle pubbliche imposte. I baiuli doveano poi in ogni anno presentare i conti alla Magna curia, nella quale stavano perciò i maestri razionali. In mancanza del tesoriere vi esercitava le funzioni il senescalco del regio ospizio. Nelle quattro valli di Mazzara, Demina e Milazzo, Castrogiovanni e Noto erano i giustizieri, così parimenti altro ve n’era per la contea di Geraci e i territorî di Termini e Cefalù, e uno speciale giustiziere ancora per le isole di Malta e Gozo. Il re nominava gli uficiali delle terre demaniali: giudici, giurati, capitano, tesoriere, notaio, acatapani e maestri xurte (guardie notturne). Re Giacomo al 1288 abolì i nova statuta, che riuscivano di notevole aggravio, e i maestri giurati nelle terre baronali e dei prelati. Vennero però i maestri giurati conservati nelle terre demaniali ma con incarico di amministrare fondi e rendite regie. Stabilì egli inoltre i casi nei quali si potesse riscuotere la colletta, cioè invasione nemica e grave ribellione del regno, riscatto del re o del successore prigioni, coronazione del re e cavalierato dei suoi figli e fratelli, maritaggio delle figliuole, sorelle o altre eredi del re. Se nello stesso anno si verificasse più di un caso fra i predetti per l’imposizione delle collette, non se ne potea riscuotere più d’una. Federico II aragonese ristabilì le antiche valli di Mazzara, Girgenti, Noto, Castrogiovanni e Demina, alle quali rispettivamente prepose un giustiziere, di cui però diminuì l’autorità poiché i giustizieri locali, pria dipendenti da quelli provinciali, vennero aumentati di numero e resi immediatamente soggetti alla Magna curia. Nelle maggiori città e terre erano i secreti e nelle minori i vicesecreti per la amministrazione delle pubbliche entrate sotto la dipendenza di un maestro secreto, e non si trova più menzione dei camerarii. Ai baiuli pertanto rimase la competenza civile e dei regolamenti di polizia urbana o rurale, associata all’ingerenza nelle faccende dei comuni dove risiedevano, in guisa ch’essi, insieme agli ufficiali comunali, venivano eletti per un anno dal popolo, esclusine i feudatarii ed i passati ufficiali prima di tre anni dal deposto ufficio, per modum scarfiorum (sorteggio fra coloro che precedentemente erano ammessi come eleggibili) e quindi confermati dal re. Poco appresso però la prepotenza feudale rese sani questi divieti e s’ingerì nell’amministrazione dei comuni. In Messina nel 1294 e in Palermo nel 1312 venne per privilegio conces- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 169 so il giudice primarum appellacionum, per evitare il dispendio di adire la Magna curia, che non avea sede stabile ma peregrinava in tutto il regno seguendo la corte reale. Simile concessione fece poi re Alfonso a Catania nel 1423, e quindi l’ebbero pure Trapani, Siracusa, Sciacca e Noto. Più tardi però non rimase che la sola straordinaria giurisdizione del Tribunale di Gran corte a Modica. Federico II aragonese ampliò i poteri comunali, assegnando ai giurati l’amministrazione del civico patrimonio e l’esazione di proprie imposte, l’imposizione delle mete, la verifica dei pesi e delle misure e l’edilizia del comune, sottoponendo insieme gli amministratori del comune alla resa de’ conti ed alla sorveglianza della Magna curia rationum. Al 1322 il baiulo di Palermo ebbe il titolo di pretore, ciò che in processo di tempo fu conceduto ancora ad altri comuni. Al 1345 il baiulo di Catania intitolavasi patrizio e re Martino al 1395 decorò il baiulo di Siracusa del titolo di senatore, titoli che in seguito furono pure accordati ad altre terre demaniali. Perdutisi forse gli antichi registri feudali, re Federico ordinò che si procedesse a una nuova descrizione dei feudi e, a fiaccare l’esorbitanze de’ feudatari, prescrisse il re che secondo le legali misure dovessero questi esigere le prestazioni in derrate (terraggi), non venissero imposte arbitrarie tasse ai vassalli senza mandato del principe, rinnovandosi insieme l’antica legge di signoria, cioè che i baroni potessero solo imporre nei feudi le tasse che prima si riscuotea il sovrano quando erano del demanio. Vennero parimenti determinate le giurisdizioni feudali, prescrivendosi che in ogni caso dalle sentenze concesse dalle corti criminali dei feudi si potesse appellare alla Magna curia. Nuove imposte furono ordinate da Federico II aragonese che furon dette cassie o assise e straordinarie somme furono riscosse (tassando anche i beni delle chiese) come subventiones o accordate dai comuni in exenium. Sotto Federico II aragonese venne acquistato al regno di Sicilia il ducato di Atene e Neopatria, che fu allora costituito come grande vassallaggio, e quindi sotto Federico III venne a ricadere in dominazione diretta della corona. Nei vari accordi che i re di Sicilia da Federico II a Federico III conchiusero con gli Angioini di Napoli fu stabilito che il titolo dei sovrani dell’isola dovea essere di rex Trinacrie, poiché i sovrani di Napoli continuavano a chiamarsi rex Sicilie. Però il detto titolo venne sempre accettato precariamente e presto dismesso per ripigliare il titolo antico di rex Sicilie. Sotto i re Ludovico e Federico III detto il Semplice la prepotenza baronale non ebbe più limiti. Vennero usurpati i beni demaniali e le imposte regie, e fino si batterono monete d’alcuni principali feudatari. Federico III arrivò a concedere a qualche potente barone la rata della colletta spettante al di lui feudo, a fin di poter tenere un giurisperito con le attribuzioni della Magna curia. Vennero in questo tempo stabiliti i capitanei guerre cum cognicione causarum criminalium, che per lo spesso teneano anche il comando dei castelli e però riunivano nelle loro mani grandissima potestà. I baroni aggravarono poi 170 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico i vassalli con soprusi, privative e tasse, in modo che alla venuta dei Martini le popolazioni chiedeano ardentemente di tornare al demanio ed essere esenti dagli esosi aggravi imposti per tirannos. Ristorati quindi gli ordini dello Stato, vennero rivendicate nel parlamento di Siracusa del 1398 tutte le regalie indebitamente usurpate e stabilito l’elenco delle città e terre demaniali. Il re Martino I dispose che l’ufficio di castellano fosse separato da quello di capitano, che il maestro giustiziere avesse un luogotenente, che fossero ripristinati i giustizieri provinciali con giurisdizione nelle terre demaniali e feudali (meno le signorie che godeano il privilegio della giustizia criminale), e che gli appelli d’ogni maniera venissero innanzi la Magna curia, ricondotta nella debita suprema giurisdizione; ristabilì inoltre le collette come al tempo del re Giacomo. Troviamo parimenti in quest’epoca il magister relevii per tutto il regno, l’herarius per le composizioni criminali, gli statuti o collectores regie subvencionis, il maestro secreto, il regius maior expensor e il suo luogotenente, lo scriba porcionis domus regie, un maestro portulano e relativo luogotenente per ognuna delle due provincie al di qua e al di là del Salso, i viceportulani nei singoli porti; secreti e maestri procuratori in Palermo, Messina e Catania, vicesecreti nelle altre terre demaniali. Nell’epoca viceregia poi alcuni degli antichi uffici decaddero o vennero a cessare ed altri ne sorsero. Il cancelliere del regno venne meno in guisa che alcune volte non si provvide la vacanza dell’ufficio, sebbene il fisco n’esigesse i dritti di suggello per mezzo di un collettore. Anche il protonotaro perdette parecchie sue prerogative a causa dell’importanza assunta dai segretarii del regno. Il gran camerario avea cominciato a decadere sotto gli aragonesi e nel 1526 è ricordato solo pei dritti di suggello che gli competeano. Il gran siniscalco nel 1465 esigea ancora alcuni dritti d’erbaggio e terraggio come proventi del suo ufficio; più tardi, alienate le reali foreste e i parchi, venne anch’esso a cessare. Nel 1488 si fa menzione ancora del gran comestabulo; ma, quando nel 1509 il viceré Ugo Moncada fu dichiarato ancora capitan generale del regno, lo ufficio di gran comestabulo non ebbe più ragion d’essere. Il grande almirante durò per lunga pezza con autorità amministrativa e giurisdizione e senza ingerenza nel comando effettivo delle flotte. Alfonso il Magnanimo nel suo lungo regno, oltre le importanti riforme giudiziarie, altre ne apportò ancora agli ordinamenti amministrativi. Dispose egli che il maestro giurato esaminasse gli atti dei giurati delle università demaniali, e che dalle sue decisioni si potesse recar appello alla Magna curia rationum. Venne ancora stabilito che le cause feudali già decise in Sicilia poteano quindi esser portate innanzi il Regio consiglio di Spagna. Al 1488 viene stabilito, come regola, il periodo triennale pei viceré, i quali peraltro poteano essere confermati nel loro ufficio dopo che era scaduto l’ordinario periodo per l’altro triennio. Al 1570 vennero istituiti i percettori delle tre valli, i quali soprintendea- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 171 no i segreti nella riscossione delle tande o rate dei donativi e ne rispondeano alla Deputazione del regno. Al 1597 in luogo di un solo maestro giurato ne furono creati tre, uno per ciascuna delle tre valli di Mazzara, Demina e Noto. Speciali sindacatori erano inviati dal re, qualche volta anche indpendenti dall’autorità viceregia, per giudicare l’operato dei vari ufficiali dello Stato; sotto Carlo V vennero poi i visitatori generali. Al 1631 fu nominato il collettore della mezza annata per tutti gl’impieghi o assegni, tranne quelli ecclesiastici. A partire dal secolo XVIII si può ritenere che la pubblica amministrazione continua generalmente senza notevoli modifiche e solo un grande mutamento si riscontra nei primi del secolo XIX. E invero, fra le varie riforme votate dal parlamento siciliano in quell’anno e poi sanzionate dal re, vi fu anche quella relativa alla pubblica amministrazione. Vennero allora stabiliti 4 grandi camerari sotto la dipendenza del ministro delle Finanze, più un tesoriere generale per i pubblici incassi e pagamenti, e un conservatore generale per tenere le scritture di tutti gl’introiti ed esiti dello Stato. I camerari presieduti dal ministro delle Finanze formar doveano il Consiglio di finanza. Ogni camerario veniva assistito da un vicecamerario. L’isola fu divisa in 23 distretti, in ciascuno dei quali doveano essere un segreto ed un proconservatore, con funzioni analoghe a quelle del tesoriere e del conservatore generale, sotto la dipendenza dei grandi camerari. In ogni isola adiacente fu posto un prosegreto e così parimenti in ogni luogo che non fosse capo di distretto. Precedentemente a questa riforma i segreti dell’isola erano 43, numero pressochè corrispondente a quello delle città demaniali, ch’erano 18 nel Val di Mazzara, 13 in quel di Noto, 15 nell’altro di Demone. Tre dei predetti grandi camerari soprintendere doveano ai funzionari dei distretti, il quarto dovea curare il pagamento dei creditori dello Stato e in seguito ebbe la cura delle pubbliche strade e dei ponti. In quanto alle rappresentanze dei varî comuni, era prescritto che i consigli civici doveano esser composti di tutti gli elettori riconosciuti idonei per la scelta dei rappresentanti nella Camera dei comuni (antico braccio demaniale dei parlamenti siciliani elargato però a tutti i comuni per l’abolizione della feudalità) in numero minore di 30 né maggiore di 60 per ogni comune. Per quelle città che mandassero in parlamento più di un rappresentante, crescer dovea il numero dei civici consiglieri in ragione di 10 per ogni altro rappresentante al parlamento. Se gli elettori risultassero più di 60, l’intero corpo di essi sceglierne dovea cotal numero ogni 3 anni per formare il civico consiglio. Il magistrato municipale dovea essere eletto dal consiglio civico, il quale verrebbe convocato dal capitano giustiziere del luogo. I conti di ogni comune doveano esser pubblicati per le stampe. Veniva abolita l’antica carica di sindaco, ossia di colui che vegliava per l’osservanza dei privilegi del comune. 172 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Per l’abolizione della feudalità cessavano le giurisdizioni baronali, i meri e misti imperi, le angarie (prestazioni servili senza compenso), le perangarie (prestazioni servili con determinato compenso), i diritti privativi e proibitivi e parimenti i diritti angarici dovuti dalle popolazioni alle università e alle Regie secrezie (dritti di scuro, fumo, ecc.). Parimenti i feudatari non corrisponderebbero più il servizio militare, le investiture, il rilievo (relevium dovuto al nuovo feudatario che rilevava il feudo virtualmente ricaduto al fisco per la morte del precedente feudatario), la decima e tarì per le alienazioni feudali e la mezz’annata. Cessando la natura e la forma dei feudi tutte le proprietà e pertinenze già feudali sarebbero quind’innanzi possedute come semplici allodi in libera proprietà. E venivano pure, in correlazione all’abolizione dei dritti signorili, aboliti gli usi civici angarici, dovendo però compensarsi in favore dei comuni gli usi civici di condominio nati da particolar convenzione o stabiliti da giudicato. Coteste liberali disposizioni erano connesse ad altre sulla stampa e sui diritti dei cittadini. Quest’ultime però durarono per poco tempo e cessarono in seguito alle nuove influenze prodotte dal trattato di Vienna del 1815. Ferdinando Borbone (III di Sicilia e IV di Napoli) agli 8 decembre 1816 promulgava una legge fondamentale, nella quale, riferendosi alle statuizioni del Congresso di Vienna, stabilivasi che tutti i dominî al di qua (Napoli) e al di là del Faro (Sicilia) formerebbero il regno delle Due Sicilie. Il re assumeva il titolo di Ferdinando I e stabiliva pure un ministro cancelliere del regno con lo annesso Supremo tribunale di cancelleria. Con successiva legge degli 11 dicembre seguente era stabilito che tutte le cariche ed uffici civili ed ecclesiastici della Sicilia doveano essere conferiti ai siciliani, i quali concorrer doveano ancora a tutte le grandi cariche del regno nella proporzione di 1/4. Gl’impieghi però militari di terra e di mare e quelli della Casa reale sarebbero attribuiti promiscuamente. Il governo della Sicilia veniva affidato ad un principe della famiglia reale o a un distinto personaggio con la qualità di Luogotenente generale. Veniva poi a 11 ottobre 1817 pubblicato un decreto sull’amministrazione civile della Sicilia. In esso, facendosi riferimento all’analoga legge dei 12 dicembre 1816 pei dominî napolitani, si stabilivano le norme per la vasta materia dell’amministrazione civile di Sicilia. Cessava pertanto, a far tempo del 1° gennaio 1818, la divisione dell’isola nelle tre grandi valli di Mazara, Noto e Demine e si stabilivano 7 nuove valli appellate di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta, ed amministrate rispettivamente da un intendente, le di cui facoltà presso a poco corrispondono a quelle degli odierni prefetti. Rimanea però ferma la circoscrizione dei 23 distretti, costituiti dal voto del parlamento nel 1812 e sanzionati a 9 febbraro 1813. I detti distretti erano distribuiti fra le 7 intendenze nel modo che segue: Palermo (Palermo, Cefalù, Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 173 Corleone, Termini), Messina (Messina, Castroreale, Mistretta, Patti), Catania (Catania, Caltagirone, Nicosia), Girgenti (Girgenti, Bivona, Sciacca), Siracusa (Siracusa, Modica, Noto), Trapani (Trapani, Alcamo, Mazzara), Caltanissetta (Caltanissetta, Piazza, Terranova). Più tardi fu istituito il distretto di Acireale con decreto dei 3 febbraro 1838 nella provincia o valle di Catania. Con altro decreto dei 23 agosto 1837 Siracusa cessò di essere capoluogo di valle e vi venne quindi sostituita Noto. In ogni distretto doveano essere un sottintendente e un consiglio distrettuale. Questo componeasi di 10 membri, oltre il presidente, e riunivasi una volta l’anno in unica sessione, che non potea oltrepassare 15 giorni, per esaminare e proporre al consiglio provinciale tutto ciò ch’era conveniente pel ben essere del distretto. Il consiglio provinciale era costituito da 15 consiglieri, oltre il presidente; in quello solo di Palermo vi erano 20 consiglieri. Esso rappresentava tutti i distretti di una provincia o valle, riunivasi pure una volta in ogni anno, dopo la chiusura dei consigli distrettuali, in unica sessione per non più di 20 giorni per esaminare i voti dei consigli distrettuali ed il conto morale dell’intendente nell’amministrazione dei fondi provinciali (il conto materiale era discusso dal consiglio d’intendenza), e stabilire lo stato discusso della provincia in rapporto a strade, istituti d’istruzione ed educazione, ospedali ed altro. Il consiglio d’intendenza costituiva poi il corpo consultivo per assistere l’intendente nel disimpegno delle sue mansioni ed era il giudice del contenzioso amministrativo. In ogni comune erano stabiliti 1 sindaco, 1 primo eletto, 1 secondo eletto, 1 cancelliere archivario, 1 cassiere e il consiglio comunale, sotto la denominazione di decurionato, per amministrare le rendite del patrimonio comunale ed esercitare la polizia amministrativa urbana (ordine pubblico, pesi e misure, annona, nettezza e salute pubblica) e rurale (salubrità, custodia di campi, animali, strumenti e prodotti agricoli, acque pubbliche ed acquedotti). Il decurionato inoltre proponea al governo le terne pei consiglieri distrettuali e provinciali. Il numero dei decurioni variava da 8 a 30 secondo la popolazione dei rispettivi comuni. Il corpo amministrativo di Palermo conservava il nome di Senato ed era composto del pretore e di sei senatori. Anche per Messina e Catania erano conservati i rispettivi Senati. Erano di regia nomina i decurioni dei comuni maggiori di 6000 anime e dei capiluoghi di distretti e i Senati di Palermo, Messina e Catania. Gli altri venivano nominati dal Luogotenente generale. Gli stati discussi dei comuni, che avevano una rendita annua di 2000 onze (£ 25500) o più, doveano essere approvati dal re, gli altri dal Luogotenente generale. Con altro decreto del 31 gennaio 1817 era poi istituita una Commissione di istruzione ed educazione pubblica. Più tardi si pensò a regolar l’amministrazione con competenza di materia, anziché con limiti territoriali. E però 174 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico con decreto reale del 1 giugno 1819 vennero adibiti i tre grandi camerari, da cui dipendeano rispettivamente i funzionari dei 23 distretti dell’isola, e il quarto gran camerario, che soprintendeva alle strade pubbliche e ai ponti, e si crearono 5 direzioni generali così determinate: 1. Direzione generale dei dazi diretti, incaricata della fondiaria del macino e del dazio sulla carne. 2. Direzione generale dei dazi indiretti, cioè dogane (compreso il porto franco di Messina), dritti di navigazione e caricatori (dritti di tratta o estrazione non solo dei cereali, ma ancora degli oli, vini, ecc., che in genere si diceano dritti di portolania). 3. Direzione generale del pubblico demanio, che sorvegliava le economie delle acque, dei boschi, dei ponti, delle strade e dei beni di diretta proprietà dello Stato. Altro posteriore decreto dei 18 ottobre 1819 disciplinò particolarmente la materia suddetta e comprese la caccia e la pesca. 4. Direzione generale dei rami e dritti diversi, che comprendea le seguenti amministrazioni: registro degli atti civili e giudiziari, conservazione delle ipoteche, crociata, lotto, zecca, burò di garanzia, banchi di Palermo e di Messina, gran libro del debito pubblico e cassa di ammortizzazione. 5. Direzione generale delle poste, relativa al servizio postale che venne più tardi, con decreto dei 10 novembre 1819, particolarmente organizzata sotto il nome di Amministrazione generale delle poste. Le suddette Direzioni generali, però, durarono nel predetto numero di 5 per poco tempo. Leggiamo infatti che, per decreto dei 13 gennaro 1824, la pubblica finanza veniva così amministrata: 1. Direzione generale dei dazi diretti, che comprendea la fondiaria, il macino, i salti d’acqua e i boschi. 2. Direzione generale dei dazi indiretti, che abbracciava dogane, caricatori, navigazione e commercio, lotto, zecca, registro e ogni altra pertinenza dell’erario meno dei ponti e delle strade. 3. Direzione generale di ponti e strade. Il conservatore generale di azienda dovea essere il controlloro generale della Regia tesoreria, delle segrezie e in genere delle casse regie. Erano mantenuti i segreti nei capoluoghi dei 23 distretti e, alla rispettiva loro dipendenza, i prosegreti negli altri comuni; però i prosegreti del distretto di Messina, per ciò che si riferiva ai dazi indiretti, doveano dipendere da quel direttore provinciale dei dazi indiretti stessi. Parimenti l’intendente generale della Gran dogana di Palermo continuava in luogo del segreto. I due direttori generali dei dazi diretti e indiretti, il conservatore generale e il procuratore generale della Corte dei conti formar doveano il Consiglio delle finanze. Un posteriore decreto dei 30 novembre 1824 venne specificando ancora più le attribuzioni degli uffici finanziari. I segreti e i prosegreti limitar doveano il loro ufficio alla percezione, conservazione e trasmissione dei fondi regi. I segreti, risiedenti nei capiluoghi di Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 175 distretti, si appellavano ricevitori distrettuali, gli altri riceveano il nome di percettori. In ogni capoluogo di valle o provincia stava un ricevitore provinciale. I percettori trasmetter doveano i fondi ai ricevitori distrettuali, questi ai ricevitori provinciali e questi infine versavano i fondi alla generale tesoreria. Particolari modifiche avvennero ancora in alcuni uffici, le quali verranno indicate nella esposizione degli archivi relativi alle amministrazioni anzidette. 1. Tesoreria generale Fin dai tempi normanni il magister camerarius figura anche come tesoriere del pubblico denaro, ed eravi ancora il magister camerarius palatii che potrebbe essere il tesoriere della particolare cassa del sovrano. Più tardi il tesaurarius generalis riceve gl’incassi delle pubbliche rendite e ne soddisfa gli oneri. Pochi fogli riferibili della Regia tesoreria sotto Federico III il Semplice si trovano inclusi nei volumi rispettivi della Regia Cancelleria. Il più antico poi dei registri della Regia tesoreria a noi pervenuti è dell’anno 1396 e trovasi contenuto in un volume che abbraccia gli anni 1396-1403 della stessa tesoreria. Altro volume si ha degli anni 1397-9. Entrambi i volumi, che riportano gli introiti ed esiti del tesoriere Nicolò Castagna in camera regia, hanno qualche lacuna; sono però di notevole importanza perché rispecchiano l’organismo finanziario del tempo. Vi leggiamo infatti vendite di terre e casali, relevii di feudi, terre e censualium, decima per feudi e castelli alienati dai feudatari, vendite di beni confiscati, composizioni criminali, pagamenti iuris tributi, versamenti di secreti, vicesecreti, statuti regiarum subvencionum, maestri portulani, credencerii della zecca messinese, ecc. Dopo questi due volumi troviamo parecchi altri registri del regio tesoriere di epoca posteriore presentati al Tribunale del real patrimonio e conservati fra le scritture di quast’ufficio. La serie propria, però, dei volumi della Regia tesoreria a noi pervenuti comincia dal 1569 e procede, con qualche interruzione, sino al 1870. Il tesoriere generale avea un luogotenente, che fin dal 1533 fu destinato siccome collettore dei proventi delle regie fiscalie. Speciali istruzioni sull’obbietto vennero emanate a 24 giugno 1549, concernenti particolarmente le vendite dei beni confiscati. A 6 febbraro 1460 re Giovanni emanava i Capitula ordinationum super officio thesaurarii Regni Siciliae, nei quali si prescriveano le regole pel pagamento degli ufficiali dopo i certificati del conservatore per l’esatto servizio dei detti funzionari. Altri capitoli vi sono del 28 giugno 1460 sul modo dei pagamenti su’ conti a presentarsi dal tesoriere, sul divieto di stornare i fondi assegnati. Nuove disposizioni sull’argomento vennero emesse a 8 febbraro 1483, 5 giugno 1487, 31 luglio e 28 settembre 1496, 2 ottobre 1507, 9 no- 176 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico vembre 1529, 27 febbraio 1534 e 12 marzo 1572, nelle quali specialmente si ordinava che niun pagamento fosse accettato dal tesoriere senza l’intervento del controscrittore e si inculcava ancora l’obbligo di tenere il giornale ed il libro ‘bilanciato ad uso mercantil’ e di corrispondere i conti ogni 4 mesi. Il tesoriere, il controscrittore e il maestro notaro erano di nomina regia, il cassiere (caxero) e il detentor del libro erano sotto le responsabilità del tesoriere generale. Questi potea intervenire nel Tribunale del real patrimonio in tutte le cause fiscali e patrimoniali e prendea parte al Sacro regio consiglio. Il tesoriere generale avea ampia giurisdizione per riscuotere il denaro regio con facoltà di esecuzione reale e personale e di vendere i beni dei debitori servendosi per ciò di speciali commissari e delegati muniti di lettere viceregie. Però nel 1738 il tesoriere generale fu dispensato dall’obbligo di incassare direttamente nel regno tutti i fondi regi a riserva delle tande dei donativi, le quali erano versate nei due banchi di Palermo e Messina. Il meccanismo finanziario del tempo consistea in questo. I segreti e prosegreti locali amministravano i fondi regi, il denaro però materialmente era corrisposto ai depositarii e, nei luoghi ove mancavano i depositari, ai collettori, che ne faceano quindi versamento ai depositari; i quali poi passavano il denaro nei banchi di Palermo e Messina intestando le somme nel conto del tesoriere generale. I tre percettori delle valli di Mazzara, Demone e Noto sorvegliavano le operazioni segreziali eccettuate la segrezia di Palermo, cui soprintendea direttamente il Tribunale del Real Patrimonio, e quella di Messina, che era vigilata dal ministro di azienda residente in Messina. Gli uffici di decima e tarì e di mezz’annata erano amministrati direttamente dal conservatore, quelli del Regio lotto e delle polizze d’armi dal consultore del governo col titolo di delegato. Le bolle della SS. Crociata si vendeano dall’arcivescovo di Palermo, qual commissario generale, e gl’introiti erano quindi passati al conto del tesoriere generale. Nel 1738 l’amministrazione dei fondi per l’esercito venne segregata dal Tribunale del real patrimonio e costituita separatamente la Contadoria principale dell’esercito, la quale durò sino al 1749: in quest’anno l’amministrazione dei detti fondi fu attribuita alla generale conservatoria con un separato ufficio detto Conservatoria a guerra. Più tardi se ne ingerì la Tesoreria generale e in fine, a 31 maggio 1786, fu ripristinata la separata amministrazione della Contadoria principale sopra indicata. Nella serie generale dei volumi della tesoreria antica sono importanti quelli che presentano i bilanci annui del pubblico patrimonio insieme ai consuntivi in relazione ai vari articoli dei bilanci stessi. Così apprendiamo che gl’introiti dello Stato al 1791 erano distinti in classi. 1a classe. Introiti certi ed invariabili che venivano riscossi per mezzo dei percettori, dell’economo ecclesiastico, della Deputazione del regno e dei Regi segreti. Comprendeano le tande dei donativi, le assegnazioni dovute dai vari comuni, il dazio surrogato alla privativa sui tabacchi abolita nel 1781, i pro- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 177 venti dei capitan d’armi delle tre valli, la ribassa del 5 al 4% degli assenti di portulania, i censi dell’isola di Ustica e la sargenzia maggiore di Sciacca. Gl’introiti variabili della 2a classe erano riscossi dai segreti, collettori, delegati commissionati e amministratori di particolari cespiti. Quest’introiti si riferivano a molteplici tasse o proventi: carte da gioco, vino, seta, diritti del maestro giustiziere, stampiglia (firma a stampa) del viceré, suggello del gran cancelliere, scannaria, lotto, bolla della SS. Crociata, mezz’annata, censi e gabelle d’acqua, salti di molini, decima e tarì feudale, tarì di possessione, polizze d’armi, effetti incorporati, tratte di cereali e vettovaglie, dogane, spogli e sedi vacanti, ecc. Erano comprese in questa categoria le aziende aggregate, cioè: la contea di Mascali, ceduta dalla chiesa di Catania in enfiteusi per onze 2800 annue alla Regia corte, l’abbazia di Parco e Partinico, l’azienda gesuitica, l’arcivescovado di Monreale e il Sant’Uffizio. Le dette aziende vennero aggregate dopo il 1778, meno della contea di Mascali venuta nel 1758. Gli esiti certi o dei invariabili comprendeano i salariati pagati dalla Tesoreria generale di Palermo e da quella di Messina e dai vari depositari del regno, le assegnazioni diverse alla Regia intendenza militare, alla Marina di Napoli, agli invalidi di marina, ai proprietari di varie segrezie e delle tratte di vettovaglie alienate già dallo Stato. Gli esiti invariabili riguardavano riparazioni e lavori straordinari, soccorsi, gratificazioni e feste. L’introito generale era di onze 574024, tarì 5.8.3; l’esito proprio onze 489495,15.4 più onze 101080.26.14 di cambiali. La situazione finanziaria complessiva presentava un disavanzo di onze 16552.6.19.3. Un mutamento notevole nel servizio della tesoreria venne approvato col regio decreto dei 10 gennaio 1825, togliendo la dipendenza del tesoriere generale dal conservatore, che fino allora ne avea controllato le operazioni e stabilendo il servizio nel modo seguente. La tesoreria veniva divisa in 4 uffici con quattro capi rispettivi, cioè: controloro generale, tesoreria generale, scrivania di razione, pagatore generale. Al tesoriere generale erano affidati tutti gl’introiti di regio conto, inclusi i fondi provinciali e fatte eccezioni degl’introiti addetti alla costruzione e riparazione delle strade consolari, che ai termini del decreto e del regolamento dei 10 agosto 1824 restavano affidati particolarmente al soprintendente generale dei ponti e strade. Lo scrivano di razione dovea liquidare tutti gli esiti dell’erario e curare il mantenimento delle intendenze e sottointendenze. Il pagatore generale restava incaricato dell’esecuzione degli esiti, dietro le liberanze dello scrivano di ragione. Il controloro generale sorvegliava le operazioni degli altri tre uffici, nei quali rappresentava il fiscale. Per gli affari litigiosi della Regia tesoreria e delle altre amministrazioni finanziarie vi era un agente del contenzioso. I detti capi di ufficio, presieduti dal controloro, formavano il Consiglio di Tesoreria, per discutere gli affari relativi al servizio interno della tesoreria. L’agente del contenzioso vi sostenea le funzioni di pubblico ministero. 178 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Gli esiti venivano distinti in tre classi: 1a classe: personale (soldi, indennità, ecc. di funzionari; somministrazione di vitto, mobilio, vestiario, ecc.; pensioni, sovvenzioni, somme dovute ai creditori dello Stato). 2a classe: materiale (fabbriche, stampe, ecc.). 3a classe: imprevedute (esiti straordinari). Col regolamento dei 17 agosto 1825 erano distinti i fondi provinciali in fondo comune, risultante di grana 8 addizionali al contributo fondiario, e in fondo speciale, ch’era una sovrimposizione facoltativa sullo stesso contributo. La tesoreria, mano mano che introitava i fondi provinciali, dovea farne versamenti nelle casse provinciali delle rispettive valli, donde venivano esitati dagl’intendenti. Nelle casse provinciali delle valli doveano poi direttamente versarsi i ratizzi dei comuni e ogni altra imposta votata dai consigli provinciali e debitamente approvata. I fondi regi incassati in tesoreria doveano quindi versarsi in banco sotto unico titolo “conto della tesoreria generale”. Nel Consiglio di tesoreria vennero aggiunti, con voto consultivo, i segretari generali dei 4 uffici e l’ispettore generale di contabilità, ch’era all’immediazione del controllore generale. L’antica scrittura della tesoreria e della conservatoria dovea continuare per altri 6 mesi sotto la direzione di una commissione di stralcio. A 31 luglio 1828 fu ordinato che i crediti verso lo Stato arretrati sino al 1827 si riducessero in capitale, costituendosi ai possessori una rendita del 4%, fatta deduzione della tassa fondiaria. Non essendosi però effettuata la costituzione di dette rendite, con rescritto del 28 giugno 1832, fu istituito in Palermo il Gran libro del debito pubblico consolidato, distinto da quello di Napoli, nel quale fossero iscritte le rendite dovute ai creditori dello Stato, tenuto conto degli arretrati fino al 1831, con facoltà di negoziarle e venderle, in tutto o in parte, facendone eseguire il trasferimento nello stesso Gran libro. Era ugualmente instituita in Palermo una cassa di ammortizzazione delle rendite consolidate anzidette, che doveano risultare dalle antiche rendite dovute ai creditori dello Stato e delle altre rendite perpetue dipendenti dalla liquidazione degli antichi uffici e dritti aboliti, in conformità delle istruzioni 17 marzo 1819. Con decreto dei 24 marzo 1834 venne poi nominata la Commissione per la verifica dei titoli originari ed originali dei creditori dello Stato, a fin di esaminare i titoli del debito perpetuo e di altri debiti della Generale tesoreria per servire allo stabilimento del Gran libro e della Cassa regia di ammortizzazione. In seguito, ad ordine dei 5 febbraio 1841, la tesoreria siciliana avea già pronta la liquidazione del debito della stessa tesoreria per causa di crediti antiquati del fondo comune e del fondo speciale delle provincie o valli. Dai risultamenti delle liquidazioni per serie, in corrispondenza dei titoli di credito verificati ed ammessi, doveano esser formati tanti piani per serie Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 179 sul modello di quelli già formati per gli arretrati dal 1816 ad agosto 1825, tenendo in considerazione gli altri arretrati da settembre 1825 a dicembre 1833. Dalle somme dei capitali risultanti in favore dei corpi morali doveano esser costituite rendite a 2%, da quelle in favore dei particolari rendite al 5%. Con disposizione quindi degli 8 dicembre 1841 fu istituita una commissione di revisione per la liquidazione dei debiti anzidetti della tesoreria. Un’ultima commissione infine fu nominata nel 1850 per liquidare i crediti verso lo Stato, e i suoi atti arrivarono fino al 1860. I pagamenti della Tesoreria regia in Palermo e Messina si faceano generalmente per via dei pubblici banchi comunali (tavole) rispettivi. Con decreto però dei 7 aprile 1843 vennero istituite 2 casse di corte, una in Palermo e un’altra in Messina pel pubblico servizio. E poi a 18 dicembre 1855 veniva abolito il Banco comunale di Palermo. Le casse predette di corte in seguito si mutarono nei rispettivi banchi regi di Palermo e Messina. A 27 dicembre 1858 furono ancora costituite due casse di sconto (una in Palermo e una in Messina), sotto la dipendenza dei rispettivi banchi, le quali doveano principalmente servire per la pegnorazione dei titoli nominativi o al portatore di rendita sul Gran libro del debito pubblico. I vari uffici della Tesoreria generale di Sicilia vennero soppressi con regio decreto dei 3 novembre 1861, rimanendo solo una sezione temporanea per la liquidazione dell’entrate e delle spese dell’esercizio 1861 e degli anni anteriori, istituendosi invece in Palermo una Direzione speciale del Tesoro e un Ufficio di riscontro: quest’ultimo dipendente dalla Gran corte dei conti sedente in Torino. Altro regio decreto dei 17 dicembre 1865 sopprimea poi la sudetta sezione temporanea di Palermo, ma di fatto, in via di stralcio, essa durò fino al 1870. Con regio decreto dei 25 ottobre 1871 veniva soppressa la Ricevitoria generale in Palermo ed istituita la Tesoreria provinciale, e con altro decreto dei 25 giugno precedente erano state già parimente soppresse le ricevitorie circondariali o distrettuali di tutta l’isola. a. Tesoreria antica Le scritture proprie della parte antica della Regia tesoreria incominciano dal 1569 e procedono fino al nuovo ordinamento della tesoreria disposto col regio decreto dei 10 gennaro 1825. Sono le dette scritture contenute in circa 6000 volumi: Notiamo in esse le seguenti serie: 1. Segrezie. Depositari d’introiti segreziali, caricatori, ecc. Relazioni di estrazioni infra e fuori il regno. Immissioni ed estrazioni. 2. Giornale della tavola di Palermo. 3. Giornale della tavola di Messina. 4. Partite di tavola per conto del maestro portulano, del collettore delle Regie fiscalie, ecc. Decima e tarì, tarì di possessione. 180 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 5. Libro universale di tesoreria. 6. Munizioniere. 7. Donativi e tande-bassa dal 5 al 4% (nelle varie assegnazioni dovute annualmente dallo Stato). 8. Collettori della gabella sulla seta. 9. Contratti e riveli per le gabelle sulla seta e sull’olio. 10. Bilanci. 11. Prelazie. Spogli e sedi vacanti (ordini, inventari, pagamenti, assenti, querende, visite). 12. Arrendamento del tabacco. 13. Militari – Presidiari – Assegnatari, soggiogatari – Salariati, granatari di bassa, assenti per franchigie. 14. Segrezia e censi in Ustica. 15. Commenda di Magione – Contea di Mascali. b. Tesoreria moderna Le scritture relative cominciano dal 1825, sebbene vi siano compresi alcuni atti di epoca anteriore, e procedono sino al 1870 per talune serie di scritture. Il numero complessivo dei volumi è di 18693 pei vari uffici della Tesoreria generale, cioè conti generali, Regia scrivania di razione, Tesoreria d’introito, Pagatoria generale e Tesoreria militare. Controlloria generale I volumi della Controlloria sono 6468 e comprendono le seguenti materie nei vari ripartimenti. 1° ripartimento: 1. Contabilità di ricevitori Generali e distrettuali e dei percettori – Mandati e buoni – Obbliganze (note di carico) – Indennità di percezione. 2. Depositi giudiziari per banco – Contrabbandi, confische, ammende – Depositi per cauzione. 3. Operazioni di cassa e portafoglio – Banchi comunali e cassa di corte in Palermo e Messina – Registri delle cambiali. 4. Stati di percezione e situazione di cassa. – Valori per numerario e versamenti – Libri di scrittura della parte attiva e dello stato discusso. 5. Fondi provinciali – Contribuzioni dirette – Amministrazione dei rami e dritti diversi – Dazi indiretti, dogane – Poste – Telegrafia Elettrica – Soprintendente di strade e foreste. 6. Crediti antiquati – Opere pie laicali, corpi morali – Casa reale, Magione e Ficuzza. 7. Significhe della Gran corte dei conti. 8. Estratti di cassa delle ricevitorie distrettuali per provincie – Stati di situazione di cassa per provincie – Biglietti di credito delle dogane, segrezie, ecc. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 181 9. Introito ed esito del Banco comunale di Palermo – Introito nelle casse centrali della tesoreria – Pagamenti, mandati, borderò. 10. Conti resi alla Gran corte dei conti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2° ripartimento: Ministeriali – Corrispondenza. Assenti pei funzionari delle varie amministrazioni: Ministri – Consulta – Istruzione pubblica – Magistratura, ecc. – Liberanze trasmesse alla scrivania di razione e al pagatore generale. Donativo di scudi 300000, cautele, tande in argento – Seta – Argenti monetati – Debito perpetuo – Debito temporaneo – Ruolo provvisorio – Stati di prevenzione. Segrezie, portulanie, ecc. Liberanze (determinazioni di pagamento dietro liquidazioni) – Ordinativi contabili – Borderò di esiti – Esiti della 2a e 3a classe. Gran libro – Banchi di Palermo e Messina. 3° ripartimento: 1. Liquidazioni per condannati a prigionia – Departi penali – Relegati. 2. Esiti militari – Esiti per conto della Tesoreria di Napoli – Mandati e buoni – Aggiusti e liberanze – Saldaconto. 3. Pensionisti del 1848. 4. Situazioni – Stati di dettaglio. 4° ripartimento: 1. Leggi, decreti, istruzioni – Lettere del presidente del Consiglio di tesoreria. 2. Protocollo – Fogli di spedizione – Pandette d’archivio. 5° ripartimento: 1. Consiglio di Tesoreria, verbali delle sedute, appuntamenti di deliberazioni. 2. Nomine e giuramenti di funzionari – Organici delle officine del Tesoro, delle controllerie provinciali e distrettuali, dei ricevitori generali e distrettuali, dei percettori ed esattori comunali – Ispettore generale di contabilità. 3. Commissione del personale della Regia tesoreria e Commissione speciale del personale misto della Tesoreria generale e della Direzione generale del Gran libro. 4. Leggi e Decreti ministeriali – Giornali d’Intendenza. – Corrispondenza. 5. Conti catastali. Regia scrivania di razione Le scritture di questo ufficio ascendono a 3538 volumi così ripartiti. 1° ripartimento: 1. Direzione del Gran libro del debito pubblico – Cassa d’impronti (presti- 182 2. 3. 4. 5. 6. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico ti agl’impiegati fino a due mesate di stipendio) – Casse di corte e banchi di Palermo e Messina. Contribuzioni dirette – Ricevitori generali e distrettuali – Dazi indiretti, controllo doganale – Caricatori. Porti e fari – Departi penali – Amministrazione delle Regie poste – Telegrafia elettrica – Guardie forestali. Commissione di revisione presso la Tesoreria generale – Commissione per la verifica dei titoli originali ed originari dello Stato. Deliberazione della Gran corte dei conti per aboliti diritti feudali e segrezie. Assegnatari e pensionisti sul ruolo provvisorio civile – Liquidazione pei diversi pensionisti sul monte vedovile – Pensionisti di grazia e di giustizia iscritti pel pagamento sul Gran libro del debito pubblico – Pesi comuni tra le tesorerie di Napoli e Sicilia. Assenti per pagamenti ai vari funzionari – Appoderazioni (procure ad esigere). 2° ripartimento: Ministeriali, ecc. Stati discussi per la Tesoreria di Sicilia. Contratti di appalto per opere pubbliche. Discarichi per gli esiti di 2a classe – Discarichi dei banchi di Palermo e Messina – Ordinativi contabili. 5. Registro generale delle liberanze. Liquidazioni – Valori. 1. 2. 3. 4. 3° ripartimento: 1. Registri generali delle polizze (pagamenti per fedi di banco) e dei mandati – Conti dei sostituti pagatori. 2. Madrefede – Banco di Sicilia – Conto corrente – Pagatore generale – Regia scrivania di razione, reggente dello stralcio (1862) – Debito perpetuo – Corpi morali. 3. Gire del Tesoro – Mandati di somme a disposizione. 4° ripartimento: 1. Protocollo di ministeriali e lettere di uffici – Pandetta d’archivio. 2. Corrispondenza – Stati di situazione – Contabilità per le amministrazioni dei dazi indiretti, rami e dritti diversi, ecc. 5° ripartimento: 1. Ramo di guerra e marina sostituto alla Tesoreria generale di Napoli – Stati discussi. 2. Assenti – Liberanze – Pensioni. 3. Riviste di corpi armati – Conti – Polizze – Madrefede – Giornale di cassa. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 183 Tesoreria d’introito Vi si comprendono 7018 volumi che abbracciano le seguenti materie nei rispettivi compartimenti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 1° ripartimento: Decreti, ministeriali, regolamenti, istruzioni, disposizioni di massima. Statuti di disgravi per fondiaria – Ordinativi di pagamento – Invio di valori per numerario – Significhe della Gran corte dei conti. Operazioni di cassa e portafoglio – Giornale generale delle casse: oro, argento e rame – Liquidazioni per crediti di portafoglio – Piani di regolarizzazione del portafoglio. Conto corrente della Tesoreria di Sicilia – Ministeriali – Richiami di fondi – Autorizzazione di pagamento – Sovvenzione di fondi ai ricevitori generali. Cambiali doganali – Ricevute contabili. Somme a disposizione dei sostituti della Tesoreria di Napoli in Palermo e Messina sul conto del 4° dei pesi comuni dovuto dalla Sicilia (cap. 11 dello Stato discusso del 1829) – Feriti invalidi del 1860. Registro d’introito ed esito dei banchi comunali di Palermo e Messina – Banco regio, giornale, conto corrente, libro maggiore. Assento delle rendite di stato certo. Madrefede – Conto corrente – Esiti militari – Saldaconto della Tesoreria generale di Palermo con quella di Napoli. Creditori dello Stato – Piano grande dei boni – Giornale di cassa – Registro delle rendite sorteggiate. Soldi e gasti (spese d’ufficio) delle segreterie di Stato. Conto del Tesoriere generale presentato alla Gran corte dei conti – Bilancio degli introiti della Tesoreria nei banchi di Palermo e Messina per via dei depositari ed altri pecuniari (uffici di riscossione) – Conto del prestito di uno milione di onze (1824) – Conto del mutuo di un milione di onze giusta il decreto del Parlamento siciliano del 27 dicembre 1848. Conti della Regia cassa di soccorso per le opere pubbliche provinciali di Sicilia (1843-45). Vendite ed affrancazioni di censi e rendite di conto dello Stato. Conventini aboliti – Vescovadi – Commende e benefici di Regio patronato – Abbazia di Magione – Contea di Mascali – Collegi di Maria. Poste e procacci (furgoni postali) – Acque e foreste – Barche corriere. 2° ripartimento: 1. Situazione di cassa dei ricevitori generali e distrettuali – Registri d’imputazione per valli e distretti in relazione alle contribuzioni dirette ai dazi indiretti, ai rami e dritti diversi, alle strade e foreste, ai fondi provinciali – Conto di ripartizione dei fondi provinciali. 2. Registro ausiliario alla Cassa centrale della Tesoreria d’introito – Registro di versamento. 184 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 3. Conto d’imputazione delle obbliganze scadute e da scadere per cespiti. 4. Carichi e versamenti della tassa sul macino – Assenti – Quote di macino spettanti ai comuni – Ispezione distrettuale del macino. 5. Conto dei ricevitori generali e distrettuali – Carico e discarico per versamenti – Giornale – Fogli di carico delle obbliganze, disposizioni diverse per la tolleranza nella riscossione – Piani delle partite sospese – Indennità agli agenti della percezione – Crediti antiquati. 6. Processi verbali della Commissione finanziera (1843-47). 7. Comitati della rivoluzione del 1848. 8. Tassa sulle aperture (1850-57) – Tassa del 2% nelle Corporazioni religiose (1860-61). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 3° ripartimento: Corrispondenza – Ministeriali, ecc. Depositi giudiziari – Depositi per Banco – Stati collettivi. Conti d’introito ed esito presentati dai segreti e prosegreti. Controbbandi, contravvenzioni, confische, ammende e transazioni. Ricevitori – Percettori ed Esattori comunali – Agenti della percezione. Strade regie – Acque regie – Posizione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche provinciali (1853). Maggioraschi assegnati ai reali principi e principesse sui beni della Commenda di Magione e sul fondo dei pesi comuni. Commissione per le vendite ed affrancazioni dei canoni e rendite giusta il decreto 19 maggio 1848 del Parlamento siciliano (1848-49). Mutuo nazionale di 1 milione di onze (1848-49) ripristinato poi al 1860. Biglietti di ricognizione di onze 33.10 pel detto mutuo – Prestito nazionale di 500 milioni del 1861. Danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860. Pagamenti per conto della Tesoreria generale di Napoli – Esiti militari – Riviste militari. Opere pie laicali – Spogli e sedi vacanti. Conto relativo alle ferrovie (1861-63). Isole Lampedusa e Linosa. 4° ripartimento: 1. Protocollo – Fogli di spedizione – Pandette d’archivio – Passaggio di carte. 2. Ministeriali – Circolari. Pagatoria generale La Pagatoria generale cessò al 1849. I suoi atti sono compresi in 802 volumi con la seguente divisione di materia: 1° ripartimento: Registro generale delle polizze – Liberanze – Consegna di polizze ai creditori dello Stato. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 185 2° ripartimento: 1. Liberanze presentate dalla controloria generale pel pagamento in banco o nelle casse provinciali. 2. Mandati per valli (casse provinciali) – Saldaconto dei versamenti – Giornale generale d’introito ed esito. 3. Registro di controllo alla Tesoreria generale – Piccolo registro di liberanze per Palermo, Messina, Catania, Noto, Girgenti, Trapani e Caltanissetta. 4. Registro d’invio dei ricevitori generali delle varie provincie – Sostituti pagatori in Palermo e nelle valli. 5. Registri di spedizione – Protocolli – Pandette d’archivio. Tesoreria militare sostituita a quella di Napoli Per le spese militari di guerra e marina eravi nella Tesoreria generale di Sicilia uno speciale ufficio che era in diretta relazione con la Tesoreria generale di Napoli. I volumi corrispondenti nel numero di 867 vanno dal 1825 al 1861. Vi sono trattate le seguenti materie d’affari: 1. Stati discussi – Conto corrente dello stato discusso di guerra o di quello di marina. 2. Giornale generale delle liberanze per averi dei corpi, vestiario, sussistenza, ecc. – Giornale di esito – Conto corrente dei corpi di guerra e marina. 3. Registro delle somme che gravano sulla tavola – Assenti diversi – Pagamenti agli isolati di guerra e marina – Conti correnti del sostituto tesoriere e del sostituto pagatore. 4. Liberanze del 10% sopra i soldi. Liberanze della Regia scrivania di razione sostituta. 5. Somme a disposizione per guerra e marina. Saldaconto delle somme ricevute in abbuonconto. 6. Protocolli di corrispondenza e spedizione. 2. Direzione speciale del Tesoro e Direzione compartimentale del Tesoro Con regi decreti dei 3 novembre e 1° dicembre 1861 veniva istituita in Palermo una Direzione speciale del Tesoro divisa in tre sezioni (1a: entrate; 2a: spese; 3a: affari generali, movimento dei fondi e contabilità speciali). Eravi inoltre la Tesoreria speciale e l’Ufficio di riscontro. Agli anzidetti uffici erano conferite le stesse attribuzioni della cessata Tesoreria generale. I pagamenti del Tesoro doveano continuare ad esser fatti con polizze del Banco di Sicilia o delle casse succursali; la madrefede intestata al cessato Tesoriere generale dovea passare in testa al nuovo tesoriere speciale. L’Uffizio di riscontro veniva a dipendere dalla Gran corte de’ conti. Particolari disposizioni erano inoltre date pei mandati, pagamenti, ruoli, buoni del Tesoro, vaglia del Tesoro, ecc. Faceano pure parte delle predette direzioni gl’ispettori del Tesoro per 186 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico andare in giro a compiere le operazioni di ispezione. A 9 novembre 1862 si stabiliva la circoscrizione delle varie Direzioni compartimentali del Tesoro nel regno, prescrivendosi che quella di Messina dovea essere attuata a 1° gennaio 1864, in modo che a quest’epoca le provincie di Palermo, Caltanissetta, Girgenti e Trapani continuerebbero a dipendere dalla Direzione del Tesoro in Palermo, mentre quelle di Messina, Catania e Noto sarebbero assegnate alla erigenda direzione di Messina. Questa riforma, però, non ebbe effetto poiché con regio decreto dei 13 dicembre 1863 furono ridotte a nove le direzioni compartimentali del Tesoro in tutto il regno, e da quella di Palermo continuarono a dipendere, come prima, i servizi del Tesoro per le varie provincie di Sicilia. Per l’esplicazione di detti servizi vennero istituite Agenzie del Tesoro nelle anzidette provincie siciliane, nelle quali venne pur disposto che i servizi di Tesoreria fossero esercitati dai ricevitori generali di provincia, nulla innovandosi alle altre attribuzioni dei ricevitori generali o circondariali. Gli uffizi di riscontro rimanevano presso le direzioni compartimentali. A 6 Dicembre 1865 il servizio di tesoreria passava alla Banca Nazionale, e altro decreto dei 17 dicembre seguente sopprimea la sezione temporanea della Tesoreria generale di Palermo. Con regio decreto infine dei 25 ottobre 1871 era soppressa la Ricevitoria generale di Palermo e istituita la Tesoreria provinciale. Le scritture relative alla Direzione speciale e alla successiva Direzione compartimentale del Tesoro sono comprese in 758 volumi, che abbracciano gli anni 1861-68. Notiamo le seguenti categorie: 1. Protocolli di corrispondenza – Fogli di spedizione – Pandette numeriche; volumi 57, anni 1862-66. 2. Debito vitalizio – Pensioni 1a, 2a, 3a serie; volumi 24, anni 1863-66. 3. Buoni del Tesoro – Corpi morali, ecc.; volumi 19, anni 1862-68. 4. Corrispondenza – Spese fisse – Versamenti, ecc.; volumi 405, anni 1862-66. 5. Contabilità o parte attiva – Versamenti degli agenti della percezione; volumi 36, anni 1862-66. 6. Contabilità, parte passiva – Mandati emessi dai vari ministeri; volumi 149, anni 1862-66. 7. Prospetti d’entrata ed uscita, delle spese fisse, d’iscrizione e variazione delle stesse; volumi 57, anni 1862-66. 8. Borderò di versamenti fatti nella cassa della Tesoreria speciale dagli agenti della percezione – Decreti e regolamenti; volumi 71, anni 1863-66. 3. Ispezione del Tesoro L’ispezione facea parte della Direzione del Tesoro ed avea per compito di eseguire le necessarie verifiche di contabilità e di cassa. I suoi atti risultanti in Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 187 45 volumi vanno dal 1862 al 1869 e comprendono: verifiche di contabilità e cassa, corrispondenza. 4. Agenzia del Tesoro L’agenzia venne istituita in Palermo con regio decreto dei 2 novembre 1862, siccome di sopra si è detto, alla dipendenza della Direzione compartimentale. La agenzia autorizzava il versamento di tutte le entrate, conservava in evidenza i registri delle spese fisse, provvedeva a tutti i pagamenti e controllava le operazioni della tesoreria. I suoi atti, risultanti in 49 volumi, procedono dal 1864 al 1871 e comprendono le seguenti materie: corrispondenza, mandati di pagamento, vaglia del Tesoro, ecc. 5. Maestro segreto Il maestro segreto dalla grande importanza che tenne in antico si limitò poi all’alta sorveglianza sui segreti, vice segreti, depositari ed altri ufficiali finanziari del regno. Il segreto di Palermo però era da lui indipendente. Dovea egli visitare ciascun anno le varie segrezie del regno, esaminarne i conti, riscuotere l’entrate regie corrispondenti. Era suo compito ancora, perché fosse osservato il termine di quattro mesi concesso agli esportatori di merci e metalli da spedirsi nelle dogane infra regno, per riportare le lettere responsali dell’ufficiale residente nel luogo destinato di arrivo, prestando prima congrua fideussione. Dalle somme riscosse, soddisfatte pria le somme dovute giusta l’esecutoria viceregia controsegnata dal conservatore, dovea fare il maestro segreto versamento nella Tesoreria generale. Era pure annessa al detto ufficio una giurisdizione. Pel capitolo 60 di re Martino il maestro segreto conoscea le cause intervenienti tra i vicesecreti e i gabelloti delle imposte e dei dritti regi. Più tardi tale competenza cessò e sola rimase nella giurisdizione del maestro segreto la cognizione in prima istanza delle cause dei contrabbandi che eccedeano la somma di onze 5, commessi nelle segrezie e dogane. Dalle relative sentenze si potea ricorrere alla Giunta dei controbbandi, istituita da Carlo III a 10 maggio 1746, e quindi, in linea di revisione, la cognizione delle dette cause in ultimo luogo veniva alla Giunta dei presidenti e consultore. Le scritture del maestro segreto a noi pervenute vanno dal 1500 al 1809 e sono comprese in 275 volumi. Notiamo in esse le seguenti categorie di atti: 1. Atti – Cedole o quietanze di pagamenti fatti da vari segreti del regno alla Regia corte – Memoriali decretati; volumi 68, anni 1500-1571. 2. Registri di visita delle segrezie del regno; volumi 26, anni 1501-1701. 3. Registri di lettere patrimoniali; volumi 16, anni 1520-1646. 188 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 4. Registri di lettere del maestro segreto indirizzate a segreti, vicesegreti, credenzieri, depositari, ecc.; volumi 35, anni 1538-1650. 5. Dispacci patrimoniali di estrazioni (frumenti, legumi, ecc.); volumi 42, anni 1541-1772. 6. Registro di quietanze dei pagamenti fatti dal maestro segreto; volumi 27, anni 1592-1649. 7. Libri di estrazioni – Registri di dispacci viceregi accordanti l’estrazione (infra o fuori regno) di formaggi, zolfi, salnitro, salumi, ecc.; volumi 29, anni 1615-1750. 8. Registri di lettere viceregie – Consulte relative del maestro segreto; volumi 5, anni 1623-1704. 9. Relazione delle varie segrezie del regno; volumi 14, anni 1526-1809. 10. Le scritture relative all’esercizio della giurisdizione accordata al maestro segreto risultano delle seguenti categorie di atti: Scritture pendenti – Scritture pendenti criminali – Informazioni pendenti – Scritture decise – Atti ab extra; volumi 11, anni 1514-1699. 6. Segrezia di Palermo Il segreto di Palermo nei più antichi tempi amministrava l’entrate regie non pur di Palermo, ma del regno tutto, poiché rappresentava l’ufficio supremo finanziario. Sotto Federico II svevo il segreto di Palermo sta ancora a capo della parte di Sicilia al di qua del fiume Salso. Nell’epoca angioina l’isola è sotto unico segreto; però con Pietro I ritorna l’antica divisione amministrativa al di qua e al di là del Salso, ad ognuna delle quali eran preposti 4 secreti dohane, questorum magistri et magistri portulani. Più tardi il segreto amministratore e maestro procuratore di Palermo esercitò il suo ufficio nelle città e in un ampio territorio annesso, che dal fiume di Altavilla (Milicia) si stendea a Carini, Cinisi e Partinico, internandosi sino a Casteldaccia, Bagheria, Misilmeri, Marineo, Belmonte Mezzagno, Piana dei Greci, Morreale, Monte Cuccio e Montelepre. L’ufficio del segreto, oltre che all’esazione dei pubblici tributi, estendeasi alla cura dei reali palazzi, giardini e parchi, alla fabbrica e riparazione dei pubblici edifizi, alla provvisione di castelli di Palermo ed altri luoghi (Cefalù, Sutera, Roccella, Castelvetrano, Castrogiovanni, ecc., nei secoli XV e XVI), alle chiese regie e alle galee della flotta. Uno dei cespiti fiscali era la privativa sui tabacchi, che spesso concedeasi a privato appalto. Diciotto magazzini di lavorazione dei prodotti del tabacco erano in Palermo, Messina e Licata, donde si distribuivano in 414 rivendite per tutto il regno. Speciali istruzioni sul proposito furon dettate agli 8 Aprile 1734. Per l’amministrazione della giustizia, riflettente le contravvenzioni alla vasta materia amministrativa del segreto, tenea questi una speciale Corte segreziale (poi doganale), il di cui giudice si appellava, con voce Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 189 presa dall’arabo, gaito ed era assistito dal maestro credenziere, dal procuratore fiscale, dall’avvocato fiscale e dal maestro notaro. Gli ufficiali doganali godeano del foro speciale nelle sole cause civili passive. Dalle sentenze emesse dalla Corte segreziale si potea appellare alla Magna curia del regno. Istituita poi al 1746 la Giunta dei controbbandi, vennero a questa deferiti gli appelli anzidetti. Dalle decisioni della detta giunta si potea portar gravame alla Giunta dei presidenti e consultore. Nell’ufficio della Segrezia, presieduta dal segreto e maestro procuratore, stavano pure il maestro credenziere, che ispezionava ogni cosa facendone direttamente rapporto al viceré e ai maestri razionali del Tribunale del real patrimonio, i credenzieri e collettori dei vari cespiti doganali, il maestro massaro o custode, il regio pesatore, i canneggiatori, il revisore delle merci, ecc. Le imposte che vennero riscosse nei vari tempi dall’ufficio della Segrezia furono numerose e diverse nell’epoche successive. I jura vetera dell’epoca normanna comprendeano le imposte appellate: dohana, ancoragium, scalaticum, jus affidature, buccerie, glaudium et similium, jus tumuli, portus et piscariae, erbagium, pascua, passagium vetus, jus casei et olei non est ubique in regnum. L’imperatore Federico II accrebbe questi diritti imponendo i nova jura o statuta, fra i quali figurano le nuove imposizioni del fondaco, del ferro, dell’acciaio, della celendra (tinta che si dava ai tessuti per renderli saldi, che tuttora dicesi cilenna), del cambio delle monete, ecc. Al 1312 le gabelle regie, che si esigeano in Palermo, vennero riformate e si pubblicò quindi la nuova pandetta di esse. Un codice del 1594 con alcune aggiunte posteriori, appartenente all’archivio della Segrezia palermitana, contiene le pandette, ordinazioni e costituzioni della Segrezia di Palermo e di altri luoghi incominciando dal 1312. In progresso di tempo, non solo le gabelle regie vennero variando, ciò che generalmente avviene in ogni regime tributario, ma alcune di esse furono cedute al comune ed a particolari. Una prammatica del 15 giugno 1451 contiene disposizioni pei segreti e vicesegreti. Più tardi il Tribunale del real patrimonio emise speciali istruzioni per la segrezia di Palermo negli anni 1573, 1576, 1583, 1593, 1595, 1597, 1613, 1618, 1625, 1630, 1648, 1656, 1673, ecc. Al 1765 vennero pubblicate le pandette sui compensi dovuti agli ufficiali della Segrezia, le quali durarono per lungo tempo. Con l’estendersi però dell’ingerenza dell’anzidetto tribunale vennero sempre più riducendosi le attribuzioni, già amplissime, del segreto di Palermo. La Segrezia or venne data in appalto (arrendamento) ed or tenuta in economia (credenzieria). Le riforme amministrative del 1812 e del 1819 diminuirono l’importanza delle segrezie del regno. Al 1812, infatti, furono creati i Grandi camerari e poi al 1819 le Direzioni generali dei dazi diretti, dazi indiretti, ecc., le quali, esercitando l’alta sorveglianza sulle segrezie, ne limitarono necessariamente la sfera d’azione. 190 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Un regio decreto dei 19 gennaro 1824 prescrivea che l’intendente della Gran dogana di Palermo sostiuir dovesse il rispettivo segreto. Nel 1825 troviamo poi il ricevitore della Gran dogana anzidetta. Veniva quindi a scindersi la dogana, retta da un intendente, dalla segrezia propriamente detta, la quale nello stesso anno 1825 divenne Percettoria comunale e Ricevitoria distrettuale, come diremo a suo luogo. Gli atti della Segrezia palermitana sono compresi in 2048 volumi, che dal 1397 vanno al 1825. Notiamo in dette scritture le seguenti categorie: 1. Lettere patrimoniali; volumi 37, anni 1397-1813. 2. Registri di lettere al segreto o da esso spedite; volumi 314, anni 1406-1817. 3. Comuni e gravezze (libri di contabilità) – Introito ed esito della segrezia con i banchieri di Palermo; volumi 201, anni 1407-1703. 4. Registri di atti – Atti giudiziari per l’arrendamento del tabacco – Penes acta, compresi anche alcuni processi criminali; volumi 672, anni 1415-1822. 5. Mandanti ed atti provisionali; volumi 63, anni 1736-1814. 6. Significatorie – Venimecum di plegerie ed atti; volumi 82, anni 1753-1820. 7. Appuntamenti e consulte; volumi 9, anni 1746-1826. 8. Apoche – Riviste di castelli – Informazioni relative ai beni degli Ebrei; volumi 5, anni 1477-1506. 9. Amministrazione delle acque demaniali – Registri di bandi; volumi 20, anni 1500-1812. 10. Fideiussioni; volumi 252, anni 1536-1826. 11. Denunzie; volumi 23, anni 1537-1790. 12. Spogli di prelati – Inventari Sedi vacanti – Inventari della Regia cappella palatina; volumi 7, anni 1539-1757. 13. Libri sul dazio degli zuccheri; volumi 2, anni 1553-54. 14. Fabbriche dei R.egi palazzi; volumi 50, anni 1571-1648. 15. Franchigie godute da monasteri ed ecclesiastici; volume 1, anni 1581-1730. 16. Responsali (dichiarazioni relative ad estrazioni di generi per l’interno del regno); volumi 189, anni 1583-1824. 17. Gabella di fiore – Stime dei prodotti dei giardini ed orti del territorio palermitamo; volumi 16, anni 1575-1811. 18. Tarì di possessione – Riveli di contratti – Conti; volumi 19, anni 1575-1734. 19. Biglietti viceregi e dispacci reali – Corrispondenza; volumi 45, anni 1723-1826. 20. Patenti dei mattarelli (facchini di dogana) – Testimoniali per le fedi di consumo – Scritture pei padri onusti (i padri di 12 figli, o di 11 figli con un nipote orfano, godeano esenzione dai pubblici carichi, e ne venivano rimborsati con un assegno annuo) – Tariffe doganali; volumi 58, anni 1791-1822. 7. Giunta delle dogane Nel 1786 venne eretta la Giunta d’ispezione delle dogane, che in seguito venne detta semplicemente Giunta delle dogane. Suo compito era di ri- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 191 parare con nuove istruzioni i disordini che vi erano nell’amministrazione delle segrezie e dogane del regno. Troviamo nel 1801 anche una Deputazione per la riforma delle dogane ed un’altra per la nuova tariffa doganale; ma si trattava sempre d’incarichi determinati e per breve tempo, mentre le funzioni della giunta erano più estese, occupandosi essa del personale, delle tariffe, delle molteplici questioni che sorgeano col pubblico, fra le quali notiamo il dissidio tra i mercanti e i canneggiatori revisori e tareggiatori (stimatori della tara) della dogana di Palermo per pagamento di corrispettivo a questi ultimi e i replicati reclami dei messinesi, che si lamentavano delle nuove tariffe doganali (nelle quali primeggiava il concetto di renderle generali, per quanto si potea, non badando a privilegi sociali o altro) siccome lesive al portofranco ottenuto dopo il terremoto del 1783. Con dispaccio dei 26 febbraio 1790 il re incaricava ancora la giunta di proporre i convenienti ripari per la regolare scritturazione dei proventi dei vari cespiti del Real patrimonio tenuta assai disordinatamente, per l’esame corretto delle spese, per la custodia dei porti e delle marine, per la repressione dei contrabbandi, per tenere in freno nei caricatori i vari ufficiali che depauperavano i coloni e per regolarmente stabilire le mete e il cambio che troppo abusivamente variavano a danno del commercio. Le carte della sopradetta giunta a noi pervenute sono appena 44 volumi ed abbracciano il periodo dal 1788 al 1813. Si comprendono in detti volumi le seguenti materie: Regi dispacci e biglietti viceregi, lettere responsali, memoriali provveduti, coacervi decennali per l’estrazione delle merci e revisione di detti coacervi. 8. Grandi camerari Furono essi istituiti nel 1812 nel numero di tre, uno per ognuno delle tre valli di Mazzara, Demona e Noto, per amministrare la pubblica finanza, oltre un quarto per curare il pagamento dei creditori dello Stato e che in seguito fu preposto alla cura della pubblica viabilità. Dipendeano pertanto dai Grandi camerari i segreti, prosegreti, collettori e in genere tutti gli uffici finanziari del regno. Vennero soppressi per effetto del decreto 1 giugno 1819, che istituiva le varie direzioni generali delle pubbliche finanze. Le scritture relative vanno dal 1813 al 1818 in circa 300 volumi e comprendono specialmente relazioni, lettere e contratti diversi riguardanti la pubblica amministrazione. 9. Direzione generale dei dazi diretti Un decreto del 1 giugno 1819 aboliva i Grandi camerari e dividea l’amministrazione finanziera dello Stato nelle quattro direzioni generali dei dazi 192 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico diretti, dazi indiretti, pubblico demanio, rami e dritti diversi, oltre la Direzione generale delle poste. La Direzione generale dei dazi diretti ebbe allora attribuiti la contribuzione fondiaria, il dazio sul macino e l’altro sulla carne. Quest’ultimo, in virtù di regio decreto dei 27 luglio 1842, passò ai comuni con l’obbligo di rimborsare una quota dei prodotti di esso allo Stato, e questa quota venne poi conteggiata sulla parte che spettava ai comuni sul dazio governativo del macino. Un rescritto dei 2 ottobre 1819 venne inoltre a stabilire le attribuzioni della stessa direzione sulle seguenti materie: tassa sui negozianti, arretrati di decima e tarì e dei donativi, 25% sulle pensioni, fondiaria addizionale degli esteri, onorifico (tassa sulle onorificenze) sui baroni e dignità ecclesiastiche. In seguito, con decreto dei 13 gennaio 1824, la direzione predetta ebbe la competenza sulla fondiaria, sul macino, sui salti d’acqua e sulla conservazione degli alberi di alto fusto. Con altro decreto dei 30 novembre 1824 vennero esonerati i segreti e prosegreti dalle molteplici funzioni fino allora esercitate, non rimanendo che semplici agenti della Tesoreria generale. Furono invece nominati, alla dipendenza della Direzione dei dazi diretti, i ricevitori generali o provinciali in ogni capoluogo di valle. Questi riceveano per poi trasmetterli alla Tesoreria generale i fondi regi dai ricevitori distrettuali, che, alla loro volta, aveano l’esazione dei fondi provenienti dai percettori comunali del distretto. I percettori esigeano la tassa fondiaria, il dazio sul macino e gli altri cespiti delle antiche segrezie e generalmente le contribuzioni dirette e indirette. Più tardi vi furono speciali ricevitori pel macino. Con decreto degli 8 agosto 1833 fu poi stabilito il contenzioso amministrativo delle contribuzioni dirette in Sicilia. Il dazio governativo sul macino, in seguito al decreto dei 27 luglio 1842, fu riunito a quello comunale nell’unica amministrazione governativa a far principio dal 1° gennaio 1843. A 29 gennaio 1853 il servizio delle contribuzioni dirette fu aggregato, per ogni provincia, alle direzioni provinciali dei rami e dritti diversi, che vennero quindi appellate Direzioni dei rami riuniti. Le scritture della direzione generale predetta cominciano dal 1819 e vanno fino al 1824 in volumi 700 circa. Notiamo in esse le seguenti categorie: Volumi di cautele divise per distretti. Depositi di somme fatti dai capitani d’armi, i quali, oltre al servizio di polizia, erano pure incaricati del trasporto dei fondi regi. Conti di segreti, collettori, ecc. 10. Consiglio delle contribuzioni dirette Venne esso stabilito nel 1839 e dava i suoi avvisi nella formazione dei ruoli per la fondiaria, sugli eccessi di valutazione, sulle bonifiche e sopra ogni altro che interessar potesse la tassa fondiaria. Avvisava il consiglio parimenti sui disgravi per la tassa sulle aperture, imposta col regio decreto 24 marzo 1851. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 193 Le scritture relative vanno dal 1839 al 1864 e sono comprese in volumi 451. Notiamo in essi le seguenti categorie: 1. Tornate del consiglio ed avvisi o deliberazioni. 2. Registri di copia delle predette deliberazioni. 3. Incartamenti per reclami. 4. Stati dei contingenti o catasti rettificati della contribuzione fondiaria. 5. Estratti delle varie partite di ruoli. 6. Decreti ed altri atti governativi. 7. Corrispondenza, protocolli. 11. Percettoria comunale e Ricevitoria distrettuale dei dazi diretti di Palermo I segreti, in seguito al decreto dei 30 novembre 1824 sopra indicato, cessarono dalle loro molteplici funzioni rimanendo semplici agenti della Tesoreria generale. La segrezia di Palermo a partire dal 1° gennaio 1825 divenne Percettoria comunale per la riscossione dei dazi diretti nelle città e territorio annesso e Ricevitoria distrettuale per gli altri comuni del distretto palermitano. La percettoria originariamente fu unica e venne detta Percettoria della capitale. Al 1842 venne poi divisa in quattro percettorie, corrispondenti ai quattro circondari della città. I suoi atti vanno dal 1824 al 1842 e sono compresi in circa 1000 volumi. Notiamo in essi le seguenti categorie: 1. Libri maggiori di assento o ruoli di partite col carico relativo e i pagamenti effettuati. 2. Giornali di ricapitolazione degli introiti di cassa. 3. Per contra o registri di controllo di cassa. 4. Corrispondenza, protocolli. 12. Suprema giunta centrale per la rettifica dei riveli del 1811 Il parlamento di Sicilia, nella sessione del 26 agosto 1810 approvata con regio dispaccio dei 28 settembre seguente, dichiarava aboliti i molteplici donativi fino allora votati e vi sostituiva una imposta generale sugl’immobili, detta perciò fondiaria. Vennero pertanto eseguiti i riveli o dichiarazioni nel 1811, ma non riuscirono tutti con la conveniente esattezza. Si rese pertanto necessaria la rettifica degli stessi e a questa operazione fu preposta una giunta centrale sedente in Palermo coadiuvata dalle deputazioni dei singoli luoghi. A 15 settembre 1815 si pubblicarono le istruzioni relative approvate dal gran camerario Leone. La tassa fondiaria, che originariamente era stata del 5% e poi portata dal parlamento del 1812 al 7 1/2 per 100, dovea soddisfarsi dai proprietari d’immobili sulle rendite nette e da quelli che possedevano 194 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico prestazione in derrate. I possessori di canoni, rendite ed uffici pubblici perpetui o vitalizi doveano pagare il 4% sull’ammontare di essi. A 20 ottobre 1815 si comunicarono le istruzioni alle deputazioni locali per l’esatta e uniforme redazione dei riveli di rettifica. Altre istruzioni vennero successivamente emanate a 10 novembre 1815, 5 gennaio e 15 marzo 1816. Con regio decreto dei 19 dicembre 1815 venne prorogato il termine assegnato per tale operazione e quindi, con regi decreti dei 6 febbraio e 12 marzo 1816, fu prorogato tale termine fino a tutto febbraio 1816 pei piccoli possessori e a tutto marzo 1816 pei grandi possessori. Gli atti della Suprema giunta centrale e i riveli sono compresi in 1538 volumi che vanno complessivamente dal 1815 al 1888. Notiamo in essi le seguenti categorie: 1. Riveli di superficie di terre presentati alle deputazioni dei singoli comuni in volumi 414, anno 1815. 2. Piani per la tassa sugli animali giusta le disposizioni del bando promulgato a 22 maggio 1815; volumi 6, anno 1815. 3. Riveli di rettifica presentati in Palermo per le proprietà nel regno; volumi 23, anno 1816. 4. Riveli di rettifica presentati dai possessori di rendite civili, urbane, rusticane e di uffici pubblici in Palermo; volumi 72, anno 1816. 5. Riveli di rettifica presentati alle deputazioni locali dei vari comuni del regno; volumi 903, anno 1816. 6. Corrispondenza – Contratti – Relazioni di periti – Piani di contabilità; volumi 120, anni 1815-18. 13. Ruoli fondiari Per la riscossione della fondiaria vennero compilati i ruoli di carico relativi a detta imposta pei vari comuni, tanto pei possessori di case che per quelli di terre. I ruoli cominciano con l’imposta al 7½ per 100 e sono i più antichi e numerosi; altri ne seguono col tasso del 12½ per cento e si riferiscono al 1824; gli ultimi del 1829 comprendono l’imposta principale del 12½ per 100 più additativa e facultativa di tarì 3.3.1 per onza, che serviva pel fondo comune provinciale, ed una terza tassa dell’1 per 100. I sopradetti ruoli sono compresi in 143 volumi. 14. Commissione di revisione presso la Tesoreria generale In seguito all’imposizione della fondiaria sorsero numerosi reclami. Venne quindi istituita una Commissione per l’esame dei reclami di fondiaria con sovrano dispaccio dei 25 febbraio 1833. Al 1842 venne nominata la Commissione di revisione presso la Tesoreria generale per esaminare i re- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 195 clami sulle seguenti materie: crediti antiquati, fondiaria, realizzazione, titoli e macino. Venne poi sciolta al 1845 la suddetta commissione e l’esame dei crediti antiquati fu attribuito alla Giunta di parquet presso la Gran corte dei conti e in seguito alla Tesoreria generale, alla quale furono pure passate le vertenze pel macino. I reclami di fondiaria vennero passati al Consiglio delle contribuzioni dirette. Le scritture della detta commissione vanno dal 1812 al 1845 in 140 volumi e comprendono reclami di fondiaria e congressi o sedute della commissione. Vi sono ancora compresi incartamenti della precedente commissione per l’esame dei reclami di fondiaria. 15. Commissione centrale per la rettifica dei carichi e pel giudizio sui reclami della percezione fondiaria della provincia di Palermo Essa veniva istituita con regio rescritto dei 10 marzo 1850 all’oggetto di definire i numerosi reclami sulla tassa fondiaria. La Commissione, compiuti i suoi lavori, ne diè conto al governo con rappresentanza dei 6 aprile 1852. Sciolta la detta commissione, rimasero il presidente ed un controloro delle contribuzioni dirette e il governo, con ministeriale dei 23 novembre 1852, ordinò che si ricevessero i reclami fino a 31 dicembre 1852, dovendo in seguito i reclamanti adire il Consiglio d’intendenza. Nel 1851 poi il servizio passò alla Direzione generale dei rami e dritti diversi. Gli atti di questa commissione vanno dal 1850 al 1852 in 362 volumi e comprendono: avvisi della commissione, stati particolari di sezioni catastali, liquidazioni delle varie percettorie del regno, ecc. 16. Regia delegazione speciale per la compilazione dei catasti Con la legge del 28 settembre 1810 fu stabilita l’imposta fondiaria e vennero parimenti date parecchie disposizioni per la formazione del corrispondente catasto, basandola sulle dichiarazioni dei proprietari e valutandosi l’imponibile degl’immobili sugli affitti dell’anno 1809-10 o degli anni prossimi e, in mancanza di questi, sul coacervo decennale dal 1800 al 1810. Tutto ciò condusse a notevoli sperequazioni, sorgenti di continui reclami. Venne perciò nominata all’uopo una commissione, la quale dovesse tener presenti le norme adottate pel catasto di Napoli, e quindi con decreti degli 8 agosto 1833 e 17 dicembre 1838 furono pubblicate le istruzioni per tale rettifica, che veniva affidata per la esecuzione al Consiglio delle contribuzioni dirette. Un direttore dello stesso ufficio delle contribuzioni dirette era preposto, come ispettore generale, ai direttori provinciali e ai controlori del catasto. Volendo accelerare la rettifica dei catasti, furono a 29 ottobre 1842 isti- 196 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico tuite le direzioni provinciali in ciascuna delle sette provincie dell’isola, mentre prima ne mancavano quelle di Noto, Catania e Caltanissetta e fu soppressa l’ispezione generale di Palermo, dovendo perciò dipendere i vari direttori dal Luogotenente generale. In pari data furono emesse altre istruzioni di supplemento a quelle catastali del 1838 e poi, con ministeriali dei 24 aprile e 16 luglio 1844, 8 gennaio e 5 agosto 1845, furono date le norme per la valutazione delle miniere di zolfo. Dalla stessa delegazione speciale venne redatta a 28 maggio 1851 un regolamento interno per la regolare compilazione dei catasti di Sicilia. Compiuti i lavori, fu depositata in ciascuna delle direzioni provinciali una copia degli estratti (cartuccelle) delle singole partite riferibili ai comuni delle rispettive provincie. Altra copia fu rimessa ai vari comini delle partite riferibili agli stessi. Le scritture della detta Delegazione risultano di 668 volumi che dal 1850 procedono fino al 1854. Vi sono comprese pure alcune disposizioni di massima di epoca precedente. Notiamo le seguenti categorie di atti: 1. Corrispondenza, affari generali, disposizioni di massima. 2. Tassa del 6% in surrogato a quella sulle aperture. 3. Corrispondenza per lo esame delle rettifiche e correlative approvazioni dei catasti e per la consegna dei volumi di cartuccelle al Grande archivio di Palermo. 4. Statistica di macchine idrauliche. 5. Cartuccelle o estratti degli articoli del catasto riferibile ai possessori dei beni immobili nei vari comuni dell’isola. 17. Direzione generale dei dazi indiretti Col citato decreto del 1° giugno 1819 venne parimenti istituita la Direzione generale dei dazi indiretti, che abbracciava le dogane (compreso il porto franco di Messina), i dritti di navigazione e i caricatori o porti di estrazione dei cereali, legumi, ecc. A 4 maggio 1829 vi fu pure annessa l’amministrazione del dazio sul macino, poi separata con regio decreto 12 novembre 1855. Veniva pertanto ad esser tolta la vasta materia delle dogane dall’amministrazione dei segreti e dalla sorveglianza della Giunta delle dogane. Le istruzioni del 15 settembre 1819 disponeano che il servizio della Direzione generale venisse diviso in 4 dipartimenti con le seguenti competenze di affari. 1° dipartimento: corrispondenza coi segreti e prosegreti pel ramo delle dogane; 2° dipartimento: portofranco di Messina, scala franca di Palermo, dritti di navigazione, generi di privativa (tabacchi, carte da giuoco e, per qualche tempo, anche le dogane e il macino in regia); 3° dipartimento: caricatori e portulanie; 4° dipartimento: contabilità. Siffatta distribuzione però ebbe in seguito a soffrire mutazioni. Un rescritto dei 2 ottobre 1819 sottoponea anche alla sorveglianza della Direzione Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 197 generale dei dazi indiretti la decima sulle prede, i dritti di patenti delle navi e il bollo sulle carte da giuoco. A 27 marzo 1820 veniva nominato un direttore dei dazi indiretti in Messina, togliendo a quel segreto le attribuzioni sopra indicate e la soprintendenza del porto franco, che veniva retto con le istruzioni del 1728 e del 1784 e il regio decreto dei 23 marzo 1819. La scala franca di Palermo venne pure regolata col citato decreto dei 23 marzo 1819. Con altro decreto dei 13 gennaio 1824 le quattro direzioni generali dell’amministrazione civile erano ridotte a due: dei dazi diretti, cioè, e dei dazi indiretti, oltre quella di ponti e strade; e con successivo decreto dei 27 dello stesso gennaio era approvato il regolamento pel metodo di scrittura e di conti da osservarsi provvisoriamente nell’amministrazione finanziaria. Quindi, a 18 ottobre 1824, venivano rivocati il decreto dei 13 gennaro e il regolamento dei 27 gennaro sudetti e si dispose che le direzioni della pubblica finanza fossero semplicemente due, cioè dei dazi indiretti e dei rami e dritti diversi, oltre le amministrazioni delle poste e del lotto. Ed erano in conseguenza abolite le direzioni generali dei dazi diretti e del demanio, le attribuzioni delle quali venivano riunite a quelle della Direzione generale dei rami e dritti diversi. Con la legge dei 20 dicembre 1826 fu determinato il contenzioso dell’amministrazione de’ dazi indiretti per multe, ammende, ecc. Si stabiliva un giudice speciale di prima istanza in Palermo e un altro in Messina. Negli altri luoghi era mantenuta la giurisdizione dei giudici di circondario. Gli appelli erano devoluti ai tribunali civili e i ricorsi alla Corte suprema di giustizia. Il dazio sul macino, introdotto in Sicilia nel 1564, venne imposto in principio nella misura di tarì 1.4 a salma, per arrivare in seguito fino a tarì 20.8 per salma. Fu esso quindi abolito a 17 maggio 1860 dal dittatore Garibaldi e più tardi ripristinato. Con regio decreto dei 27 luglio 1842 fu disposto che l’esazione di siffatto tributo dipendesse dai direttori provinciali dei rami e dritti diversi, continuando però a far parte sempre della Direzione Generale dei dazi indiretti. Erano in tal epoca nel regno 345 ricevitori locali, 1 ispettore generale, 24 ispettori distrettuali e 1700 custodi pesatori. Veniva ancora istituito un Consiglio di amministrazione dei dazi indiretti composto del direttore generale e del segretario generale dei dazi indiretti, del segretario generale del macino e di un consigliere della Gran corte dei conti funzionante da pubblico ministero; il regolamento pel servizio interno del detto consiglio venne approvato con decreto dei 3 settembre 1856. L’amministrazione del macino ebbe poi un direttore generale proprio e un nuovo organico col regio decreto 28 marzo 1856. Fu anche istituito un consiglio generale per la amministrazione del macino composto del direttore generale dei dazi indiretti e di un consigliere della Gran corte dei conti funzionante da pubblico ministero. Il consiglio pronunziava definitivamente sui progetti di transazione per contrabbandi, sulle contravvenzioni alla legge sul macino e sulle liquidazio- 198 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico ni che importavano condanne pecuniarie contro i contabili ed agenti dell’amministrazione. Al 1857 fu abolito il servizio di controllo del macino. Con regio decreto dei 27 aprile 1858 fu stabilita la distinzione tra i ricevitori del macino e i percettori dei comuni, nei quali il carico della fondiaria fosse maggiore di ducati 3000. Una parte dei provventi del dazio sul macino veniva dallo Stato corrisposta ai comuni, compensando però la quota spettante allo Stato sui proventi del dazio comunale sulla carne. Le scritture della direzione generale anzidetta sono comprese in circa 4000 volumi e vanno dal 1819 al 1846. Notiamo nelle dette scritture le seguenti materie: 1. Corrispondenza coi segreti, prosegreti, direttori provinciali dei dazi indiretti, ecc., protocolli, fogli di spedizioni, pandette. 2. Porto franco di Messina. 3. Dogane e navigazione – Statistiche doganali – Barche doganali – Marchi e conî – Controlorie. 4. Caricatori – Amministrazione e conti. 5. Contenzioso – Spese di liti – Multe. 6. Contabilità – Contratti – Conti dei dazi indiretti nella Tesoreria generale. 7. Personale – Armamento e munizioni – Casermaggio – Pensioni. 8. Macino. 18. Direzione provinciale dei dazi indiretti Nelle varie provincie o valli dell’isola, meno di quelle di Noto e Caltanissetta, venne istituita una Direzione provinciale dei dazi indiretti sotto la dipendenza della direzione generale sedente in Palermo. Quella di Palermo venne soppressa con regio decreto dei 12 novembre 1855 e le sue incumbenze vennero compenetrate in quelle della direzione generale. Le scritture della Direzione provinciale di Palermo vanno dal 1826 al 1839 in numero di 182 volumi e comprendono le seguenti materie: Leggi, decreti, ministeriali, disposizioni di massima. Tariffe doganali, contravvenzioni, contrabbandi. Personale, cauzioni di contabili, armamento delle guardie, caserme, stadere. Custodia del litorale, visite a bordo, regolamento sanitario. Grani, regia sui tabacchi, zolfi. 19. Maestro portulano Presiedeva esso ai porti e alle marine del regno per ciò che riferivasi all’estrazione dei cereali e vi stabiliva a tal fine i rispettivi vice portulani. Il maestro portulano avea ampia giurisdizione civile e criminale per le cause e con- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 199 travvenzioni relative al commercio granario ed esercitava inoltre il mero e misto impero sugli ufficiali da lui dipendenti. Tenea perciò un assessore fiscale, assistito dal maestro notaro. Dovea egli visitare, almeno una volta l’anno i caricatori o porti dai quali era permessa l’estrazione (tratta) dei cereali e legumi pagandosi una imposta (jus tractarum) all’erario. Il dritto di tratta fu vario nei diversi tempi. Al 1716 salì alla considerevole cifra di onza una per salma. I caricatori (oneratoria) erano complessivamente 11. Otto di essi apparteneano allo Stato: Trapani, Sciacca, Girgenti, Licata, Terranova, Catania, Termini e Palermo; gli altri tre, cioè Castellammare, Pozzallo e Tusa, spettavano a privati. I luoghi di minore importanza per l’estrazione si diceano ‘scari’. Il più importante dei caricatori era quello di Girgenti. Oltre dei dritti propri di tratta e del 2% di tassa d’entrata, siccome i generi sostavano generalmente per parecchio tempo nei magazini dei caricatori, eranvi ancora altri lucri. Questi consisteano nelle crescenze o crescimogne, risultanti dalla tara di 1/4 di tumulo per salma (la salma costava di 16 tumoli), dal 1/2 quarto di tumulo di 1a gira (i frumenti depositati si negoziavano o giravano in base ai certificati di deposito) e dall’altro 1/2 quarto di tumulo di ritorno, quando cioè ritornavano o cessavano le gire e i frumenti si estraevano. Altri lucri si ricavavano dalle teniture, quando i cereali e i legumi erano tenuti nei magazzini o fosse dei caricatori oltre l’anno. Le misure o tumoli (1 tumolo = litri 17,2) si doveano annadarare (i nadarî anticamente verificavano le misure di ogni specie) dal regio tumminiere. Vi era la salma alla grossa e quella alla generale. La prima valeva 1/4 (4 tumoli) più della seconda. I frumenti doveano crivellarsi tre volte e risultare mercantibili e recettibili; quelli punti o puntiati (attaccati dai parassiti) erano rifiutati la prima volta e confiscati in seguito; quelli bagnati artificialmente erano sempre confiscati in danno dei bordonari o portatori. Per la riscossione dei dritti fiscali erano speciali depositari nei caricatori. Il dritto di tratta fu vario nei diversi tempi. Lo Stato cedette per prezzo od anche donò parte dei suddetti diritti consistenti in alcuni grani dell’imposta. I possessori dei detti grani si dissero granatari, i quali pertanto riscuotevano una quota del dritto di tratta. Ad evitare una complessa contabilità lo Stato trovò più opportuno di assegnare a ciascun granatario un’annua rendita corrispondente al 5% sul capitale pagato sull’acquisto dei grani sulle tratte. E quando negli anni 1783-85 si fece la bassa o ribassa dal 5 al 4% pei vari creditori e soggiogatori dello Stato, anche i granatari ebbero diminuite dal 5 al 4% le annue rendite agli stessi assegnate sulla Tesoria generale. Con regio decreto del 30 novembre 1824 venivano stabilite le nuove tariffe doganali e di conseguenza erano aboliti tutti i dritti ed uffici di tratta e portulanie, come ancora tutti i dritti d’immissione o estrazione doganali appartenenti tanto alle dogane ex-baronali, ai comuni o corpi amministrativi quanto ai possessori d’impieghi regi o di impieghi e dritti vendibili, ad eccezione dei dazi civici da riscuotersi pel consumo interno dei comuni. Si stabi- 200 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico liva ancora di assegnare ai detti possessori, in vista di giusti titoli, i debiti compensi in base alle istruzioni dei 17 marzo 1819. Cessava parimenti l’obbligo ai particolari di portare nei caricatori i cereali destinati per l’esportazione, e questo si sarebbe disciplinato con regolamento del Luogotenente generale del regno. Al 1826 l’amministrazione dei caricatori passava alla Direzione generale dei dazi indiretti e cessava l’autorità del maestro portulano. Le scritture relative vanno dal 1545 al 1826 e sono comprese in circa 1500 volumi, nei quali sono trattate le seguenti materie: 1. Acta curiae. Registri della giurisdizione civile del maestro portulano contenenti atti ed ingiunzioni, fideiussioni, esecuzioni per debiti, contumacie, termini, conclusioni, pubblicazioni, restituzione in lite, sentenze ed interlocutorie, cedole, bandi, suppliche, iulianae o registri di consegne e restituzione di scritture giudiziarie. 2. Incartamenti delle liti civili. 3. Acta criminalia. Registri della giurisdizione criminale del maestro portulano; vi si contengono: atti ed ingiunzioni, termini, atti protestatori, contumacie, bandi, sentenze, fideiussioni, memoriali, denunzie. 4. Processi criminali. 5. Libri d’immissione di frumenti. 6. Libri extraendi per extra regnum o registri di ordini del maestro portulano ai vari viceportulani in seguito a lettere spedite dal Tribunale del real patrimonio di poter estrarre cereali e legumi pei regni e dominii di Sua Maestà, suoi amici e confederati e non pei luoghi proibiti. Gli esportatori prestavano idonea garenzia (pleggeria) che veniva annullata quando essi portavano le dichiarazioni (responsali) dell’arrivo al debito porto e non altrove. 7. Dispacci patrimoniali autorizzanti l’estrazione dei frumenti nei porti autorizzati in seguito al pagamento dei corrispondenti dritti, cioè tratta e (dritti) minuti spettanti alla Regia corte, quota spettante ai granatari di bassa e quota spettante ai particolari ovvero a quelli che aveano avuto concesso gratuitamente dallo Stato alcuni grani sulle tratte o estrazioni. Alcune volte si legge accordata la franchigia di mezza tratta. 8. Libri locorum prohibitorum. Il maestro portulano ordinava ai viceportulani di non esigere pleggerie, di non recare frumenti in luoghi proibiti dagli esportatori poiché costoro aveano pagato i dritti ed eseguito ogni obbligo innanzi lo stesso maestro portulano. 9. Responsali o dichiarazioni degli ufficiali dei luoghi dove arrivavano i frumenti, orzi, ecc. 10. Negotia. Destinazione di delegati per ricupero di crediti fiscali, lettere ai viceportulani per cancellazione di pleggerie, ecc. 11. Visite ai vari caricatori. 12. Informazioni o relazioni dei viceportulani delle estrazioni effettuate. 13. Consulte. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 201 14. Matricole degli ufficiali del maestro portulano. 15. Registri di patenti di navi. 16. Istruzioni, ecc. 20. Viceportulano di Termini Le scritture relative comprendono specialmente l’amministrazione del caricatore di Termini e procedono dal 1605 al 1825 in 535 volumi. Il principe di Lampedusa maestro portulano, visitando il caricatore termitano, pubblicò alcune speciali istruzioni per esso a 17 giugno 1754 intorno al ricevimento, alla conservazione ed estrazione dei grani, legumi e vettovaglie e intorno agli obblighi dei varî ufficiali del caricatore, cioè viceportulano, governatore, magazziniere, detentore delle scritture contabili, revisore dei frumenti, portulanoti (impiegati subalterni del viceportulano), ricevitori, misuratori, paliatori (lavoranti che con la pala muoveano periodicamente il frumento per non guastarsi), ecc. Notiamo in dette scritture le seguenti categorie di atti: 1. Libri d’entrata e uscita. 2. Giornale di ricevimento. 3. Libro maestro. 4. Licenze di estrazione. 5. Polizze o gire. 6. Polizze di estrazione. 7. Bastardelli di estrazione. 8. Bandi. 9. Pleggerie. 10. Relazioni 11. Giornale di cassa. 12. Conti del depositario. 13. Procure, scritture ad effectum in officio regii oneratorii, ecc. 14. Lettere del maestro portulano. 21. Zecca di Palermo La zecca di Palermo, esercitata largamente nel periodo normanno, cadde più tardi in abbandono a vantaggio della zecca di Messina. A 13 dicembre 1375 il re Federico III annunziava che, non bastando la zecca di Messina al commercio del regno, avea provvisto di battersi pure moneta in Palermo e Catania. A 2 giugno 1438 vi è notizia che si era coniata in Palermo moneta d’oro e d’argento per conto della Regia corte. Più tardi, in seguito a voto del parlamento, Re Alfonso dispose che si coniassero monete in Palermo per sei anni. Nel 1681, sotto il governo del conte di Santo Stefano fra gli altri gravi 202 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico provvedimenti presi a carico di Messina in seguito alla nota rivoluzione, vi fu pure la rimozione della zecca, che venne ripristinata in Palermo, dove continuò per parecchio tempo. A 17 agosto 1860 il prodittatore Depretis promulgava una legge in virtù della quale il sistema monetario della Sicilia era unificato con quello dell’Italia e si ordinava insieme la riapertura della zecca palermitana. Le scritture a noi pervenute sono ben poche, 17 volumi, e vanno dal 1709 al 1834. Riguardano esse pertanto il lavoro della zecca palermitana dopo il 1681 e comprendono i registri del maestro credenziere della zecca pei diversi lavori relativi alla monetazione. 22. Suprema deputazione generale di salute pubblica Gli ordini relativi alla pubblica salute vennero prima emessi per via del Tribunale del real patrimonio e quindi pel Supremo magistrato di commercio. Le singole città pure vigilavano su tale importante bisogna, e leggiamo di Palermo che il suo Senato fin dal 1575 istituiva un magistrato di sanità, di cui al 1728 furono pubblicati gli statuti. Nel 1743 però, a causa della peste che infieriva in Messina, fu accresciuto il numero dei componenti il detto magistrato con attribuzione su tutta l’isola, ciò che venne confermato con altri dispacci dei 28 agosto 1745 e 4 aprile 1746, stabilendosi la Suprema deputazione come magistrato e tribunale perpetuo, supremo ed ordinario della pubblica salute in Sicilia, del quale dovea esser capo il pretore di Palermo, e con giurisdizione su le deputazioni locali di sanità del regno, nel modo stesso che per l’addietro aveano praticato il Tribunale del real patrimonio e il Supremo magistrato del commercio. Anzi con altra regia determinazione del 27 aprile 1754 furon concessi ai componenti della suddetta deputazione tutti gli onori e le prerogative dei regi consiglieri. Un regio decreto poi del 23 giugno 1819 stabiliva in Palermo una Soprintendenza generale di salute, e quindi a 20 ottobre dello stesso anno si pubblicava la legge sulla pubblica salute, nella quale rispetto alla Sicilia si prescrivea che la tutela della pubblica sanità fosse affidata ad un supremo magistrato, composto di 6 deputati, e ad una soprintendenza generale in Palermo. Erano inoltre gl’intendenti delle valli o provincie considerati come direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive provincie, e infine le deputazioni locali servivano come ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario marittimo e gli ufficiali comunali per quello interno. A 1° gennaio 1820 venivano in conseguenza promulgati il regolamento generale di servizio sanitario marittimo e quello di servizio interno, quindi a 10 gennaio seguente il regolamento per l’ordine interno di servizio della soprintendenza generale e pel supremo magistrato di salute e le istruzioni per l’amministrazione della cassa dei dritti sanitari e in seguito, a 13 marzo 1820, lo statuto penale per le infrazioni delle leggi e dei regolamenti sanitari. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 203 Con regio decreto dei 17 luglio 1821 erano quindi approvati i regolamenti per i custodi di sanità e poi, a 3 giugno 1823, quello del protomedico generale per la ispezione che doveano eseguire i viceprotomedici e gli speziali (farmacisti) visitatori. A 1 giugno 1826 si pubblicava altro regolamento pel servizio da eseguirsi in Sicilia nei casi di naufragio o arenamento delle navi. Si trovano riunite in questo archivio le scritture della Regia suprema deputazione generale di pubblica salute e le altre della Soprintendenza generale di pubblica salute. Le dette scritture in complesso ascendono a volumi 1196 che vanno dal 1731 al 1864. Notiamo in dette scritture le seguenti categorie: 1. Appuntamenti e decisioni; volumi 23, anni 1731-58. 2. Dispacci e rescritti; volumi 67, anni 1743-1819. 3. Ordini, circolari, istruzioni, lettere missive; volumi 96, anni 1743-1826. 4. Cassa sanitaria; volumi 117, anni 1812-47. 5. Contagi, colera, cordoni sanitari; volumi 78, anni 1813-37. 6. Giornali patologi; volumi 69, anni 1815-42. 7. Corrispondenza; volumi 480, anni 1816-50. 8. Rapporti, avvisi, patenti, ecc.; anni 1818-23. 9. Rappresentanze; volumi 23, anni 1820-26. 10. Costituti sanitari; volumi 24, anni 1820-45. 23. Collettoria della mezz’annata Era uso da tempo nel Regno di Sicilia che i nuovi titolari di uffici, assegnazioni o grazie soddisfacessero per una sola volta al pubblico tesoro una quinta parte (ius quintarum) degli annui stipendi o assegnazioni concedute. Il parlamento siciliano chiese la revoca di tale uso, ma il re Giovanni, a 23 febbraio 1460, non approvò tale capitolo parlamentare, avendovi risposto: Servetur de presenti, quod hactenus fuit consuetum. Anzi lo stesso re, con dispaccio dei 18 giugno 1460, stabilì che la quinta si riscuotesse secondo il libro delle informazioni del regno e che l’elenco della stessa quinta fosse redatto dal viceré insieme ai maestri razionali, al conservatore e al tesoriere. Un regio dispaccio poi del 29 agosto 1631 aumentò questa straordinaria contribuzione, portandola a metà degli stipendi, assegnazioni o grazie, anche quando gli stessi fossero stati venduti o donati, da soddisfarsi nel tempo della nomina o successione. Questo secondo caso riguardava gli eredi dei concessionari. Un collettore o commissario generale, che generalmente fu lo stesso conservatore generale, era destinato alla riscossione di tale tributo, che fu detto ‘della mezz’annata’. Le scritture relative vanno dal 1735 al 1816 nel numero di 172 volumi. Esse comprendono le seguenti materie: 1. Partite di tavola (banco pecuniario). 2. Libro maggiore – Conti. 3. Relazioni di uffici del regno. 204 4. 5. 6. 7. 8. 9. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Ordini reali e biglietti di segreteria. Lettere indirizzate al commissario generale. Lettere di risposta alle lettere missive. Atti – Cautele – Pleggerie. Consulte. Incartamenti decisi che si riferiscono ai poteri giurisdizionali del commissario generale. 24. Intendenza generale del Regio fondo dei lucri Col nome di corpi lucrosi si intendeano generalmente gli stabili demaniali esistenti nei luoghi fortificati o attigui agli stessi (cuerpos lucrosos de plazas y castillos), che si locavano a particolari, e la privativa di vendere commestibili nei detti forti. Da principio l’amministrazione di siffatti beni rientrava nei poteri dei segreti locali. Più tardi la stessa amministrazione fu resa autonoma e affidata a un intendente, che dipendea dalla Soprintendenza generale dei corpi lucrosi residente in Napoli. L’intendenza di Sicilia, poi, tenea viceintendenti nei vari luoghi del regno ove vi fossero corpi lucrosi: Termini, Messina e annessi casali, Milazzo, Lipari, Taormina, Catania, Augusta, Noto, Siracusa, Licata, Girgenti, Trapani. In Girgenti era annesso ai corpi lucrosi un dritto sui bastimenti ch’entravano ed uscivano e un altro dritto sull’estrazioni. Il maggior numero di corpi lucrosi era in Palermo, e questi, in seguito a reiterate questioni col Senato, furon ad esso ceduti con atto di transazione del 20 luglio 1799 in notar Filippo Lionti. L’ufficio della intendenza siciliana avea pure attribuzioni giurisdizionali ed era costituito dall’intendente, dal ministro interventore, dal conservatore generale come assessore, dell’avvocato fiscale del Tribunale del real patrimonio come fiscale. Le scritture relative in numero di 405 volumi vanno dal 1735 al 1814 e comprendono le seguenti marerie: 1. Specifici (atti particolari dei vari luoghi) e cautele. 2. Suppliche. 3. Dispacci reali. 4. Lettere. 5. Bilanci. 6. Lettere della Soprintendenza di Napoli. 7. Libri di controscritture. Contabilità. 25. Giunta dei figliuoli proietti e Deputazione generale dei bambini proietti Il pio istituto di San Dionisio nel 1565 assunse l’opera di raccogliere in asilo i bambini illegittimi erranti. Mancato il fervore di detta opera, il viceré Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 205 conte di Castro, a 3 giugno 1617, assegnava agli stessi l’abbandonata chiesa dell’Annunziata in Palermo, che fu appellata casa della Deputazione di Nostra Signora dei dispersi sotto la protezione del Buon Pastore. Con biglietto dei 12 febbraio 1618 il predetto istituto fu posto sotto l’ausilio del Senato palermitano, il quale nel consiglio dei 22 marzo 1618 assegnò vari beni alla pia istituzione. Un dispaccio del 7 marzo 1747 approvava le nuove costituzioni pel Conservatorio del Buon Pastore in servizio dei fanciulli dispersi. Un provvedimento più efficace però fu preso con dispaccio dei 31 marzo 1750 dal viceré duca di Laviefuille, il quale per dar riparo alla triste sorte dei bambini illegittimi, che sovente perivano in abbandono, istituì la Giunta dei figliuoli proietti, composta di 1 prelato e 4 nobili per l’alta sorveglianza su tutti gli esposti del regno. A 17 aprile dello stesso anno furono diramate circolari a tutti i comuni, ai vescovi e al giudice di monarchia per cooperarsi a sollevare il grave stato degli esposti abbandonati, incitando le opere pie che ne aveano obbligo pei loro statuti. I tre maestri giurati del regno doveano verificare se i comuni adempissero agli obblighi prescritti su tal riguardo. A 11 gennaro 1751 la giunta venne appellata Deputazione dei proietti e furono diramate le istruzioni per detta deputazione, che vennero parimenti comunicate alle università del regno, ai prelati, ecc. Era pertanto disposto di stabilirsi una ruota per raccogliere i trovatelli, possibilmente vicino l’ospedale del luogo; i comuni doveano provvedere alle spese necessarie e doveano farsi periodiche relazioni di ogni cosa. Un regolamento ministeriale dei 30 aprile 1810 prescrivea che la cura dei proietti fosse interamente affidata ai consigli degli ospizi delle rispettive provincie. Dopo qualche tempo la deputazione venne ristabilita nel 1816 col titolo di Deputazione generale dei bambini proietti, e a 19 settembre 1816 venne approvata la Istruzione per la conservazione e pel buono ed esatto trattamento dei bambini proietti. Si confermava l’istituzione della ruota, ordinandosi che i bambini rimanessero e fossero allattati nei luoghi stessi di nascita dando carico del loro mantenimento agli ospedali e alle pie opere cittadine, che avean l’obbligo di allevare gli esposti dei casali, siccome era stato ordinato dal regio dispaccio dei 19 agosto 1852. Erano vietate le ricerche della paternità, a tenore delle disposizioni emesse negli anni 1751 e 1755 e 29 maggio 1761, stabilendosi quanto altro era opportuno sul proposito. Con regio dispaccio dei 18 gennaio 1817 fu stabilito che un giudice della Regia gran corte decidesse, come privato magistrato, le liti relative ai proietti, ciò che fin allora avea fatto un maestro razionale del Tribunale del real patrimonio. Posteriori istruzioni addizionali ritornarono ad inculcare le più minute provvidenze pel benessere dei bambini esposti. Le scritture, che si riferiscono alla predetta amministrazione, vanno dal 206 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 1750 al 1818 in 168 volumi, che comprendono specialmente le seguenti categorie di atti: 1. Dispacci e biglietti viceregi. 2. Consulte. 3. Lettere. 4. Istruzioni – Circolari. 5. Memoriali. 6. Conti. 26. Delegazione del regio exequatur Per antica disciplina del regno, le bolle e gli altri atti emanati dalla corte di Roma non poteano ottenere il loro effetto se prima non venissero muniti del regio placito o exequatur. Ei fu perciò che re Alfonso a 16 dicembre 1418 dichiarò che non avessero nel regno alcuna autorità la collezione delle Estravaganti e le Regole della cancelleria romana sulla provvista dei beneficî. Filippo II a 19 luglio 1564 ordinava la esecuzione dei decreti emessi dal Concilio Tridentino; poco appresso però, a 24 ottobre seguente, sulle osservazioni fattegli dal viceré di Sicilia, disponea che in ciò non si dovesse recar pregiudizio alle regie preeminenze e specialmente al Tribunale della Regia monarchia. Ferdinando III a 4 giugno 1768 vietava l’immissione nel regno della nota bolla In coena Domini. I contravventori alle superiori disposizioni, anche se ecclesiastici, venivano puniti col carcere o perlomeno chiamati ad audiendum verbum regium. Per ciò che si riferiva alla natura o qualità delle chiese e dei benefici di regio patronato, un po’ si posero le parole fore dignoscitur et ex privilegio apostolico nelle bolle pontificie relative, e un po’ le altre esse dignoscimus ex fundatione aut dotatione. Il governo di Sicilia si fermò per qualche tempo a pretendere di preferenza l’ultima formula, ma più tardi prevalse il concetto di ammettere anche le bolle col fore dignoscitur, ponendosi nell’esecutorie rispettive la riserva dei regi dritti. L’esecutorie delle bolle pontificie si ritrovano pel periodo antico nei registri specialmente del protonotaro, mentre l’esecutorie dei brevi e rescritti di minore importanza sono nei volumi dei segretari del regno. L’esame dei documenti presentati per l’esecutoria era deferito alla Magna curia o ad altro magistrato. Però a 12 maggio 1749 un dispaccio viceregio inculcava che l’esecutorie predette venissero affidate all’avvocato fiscale del Real patrimonio, siccome delegato speciale del sovrano; e a 17 luglio 1781 si aggiungeva che le carte dei superiori degli ordini monastici dovessero invece essere esaminate dal giudice della Regia monarchia ai fini dell’esecutoria. Con altro dispaccio dell’8 giugno 1749 era prescritto che i viceré non po- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 207 tessero concedere appello o revisione dalle sentenze o decreti pronunziati dall’avvocato fiscale del Real patrimonio in ordine al regio exequatur, potendosi solamente dare il rimedio del contrario impero innanzi lo stesso avvocato fiscale, a cui per precedente disposizione dei 25 gennaio 1745, veniva in tali casi unita la Giunta dei presidenti e consultore. E così analogamente fu disposto a 14 marzo 1788 che per le decisioni del giudice di monarchia, relative all’esecutoria delle carte generalizie, si potesse invocare il rimedio del contrario impero innanzi lo stesso prelato. A 10 aprile 1810 il re ordinava che era necessario ottenere preventivamente il sovrano beneplacito, a tenore degli antichi stabilimenti, pria di richiedere dalla corte romana le carte, delle quali doveasi poi ottenere il regio exequatur per farne uso nei tribunali locali ed ecclesiastici del regno. Tale obbligo preventivo, fatta sola eccezione dei meri casi di coscienza, veniva confermato dai regi decreti dei 17 luglio 1816 e 2 settembre 1817. E in quest’ultimo si stabiliva ancora che l’esame delle carte presentate pel regio exequatur si facesse dal Supremo consiglio di cancelleria del ministero in Napoli e provvisoriamente dall’avvocato generale dell’erario in Palermo, come sino allora si era praticato. Nell’occasione del concordato fra la corte pontificia e il reame delle Due Sicilie, pubblicato a 21 marzo 1818, cessava siffatto obbligo preventivo e si stabiliva che fossero libere le comunicazioni della Santa Sede con i vescovi, il clero e il popolo del reame e per conseguenza si revocava il liceat scribere, ossia il preventivo regio permesso di indirizzare domande alla corte di Roma, ciò che veniva confermato nel regio decreto 6 aprile 1818, col quale era pure designata la 1a camera, ch’era quella di Giustizia e degli Affari ecclesiastici, del Supremo consiglio di cancelleria per la spedizione del regio exequatur. Ciò peraltro durò poco, poiché vediamo a 24 marzo 1821 abolito il Supremo consiglio di cancelleria, e poco appresso, essendosi a 26 maggio seguente stabilito dal re che l’amministrazione della Sicilia fosse separata da quella napolitana, con decreto dei 6 giugno dello stesso anno 1821, fu destinato il procuratore generale presso la Gran corte dei conti in Palermo pel rilascio dei regi exequatur. La legge dei 14 giugno 1824 stabiliva, fra altro, che le consulte di Napoli e Sicilia sarebbero rispettivamente incaricate di dare il loro avviso sull’esercizio del regio exequatur e quindi, con decreto dei 9 agosto seguente, il consultore Antonino Franco era specialmente delegato per la impartizione del regio exequatur sulle carte della curia romana riferentisi alla Sicilia. Più tardi, a 17 luglio 1833, si costituì dal re l’ufficio speciale di regio delegato pel regio exequatur, e dal prodittatore Mordini, con decreto dei 3 novembre 1860, si stabiliva l’organico di detto ufficio. Le carte relative vanno dal 1772 al 1863 in 160 volumi, nei quali si contengono disposizioni di massima, leggi, decreti, regolamenti, consulte del procuratore generale presso la Gran corte dei conti, lettere, rapporti ed esecutorie. Quest’ultime vanno dal 1819 al 1863 in 99 volumi. 208 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 27. Commissione suprema della pubblica istruzione ed educazione in Sicilia Avvenuta l’abolizione dei Gesuiti al 1767, venne nominata una giunta detta ‘di educazione ed abusi’ per amministrare i beni degli espulsi e governare le scuole dagli stessi lasciate. In seguito con regio dispaccio del 1° agosto 1778 la detta giunta venne abolita e l’amministrazione dell’azienda gesuitica fu aggregata direttamente al Tribunale del real patrimonio con tenerne un conto separato. Con altro dispaccio in pari data era istituita la deputazione per dirigere ed amministrare il nuovo convitto dei nobili in Palermo, col titolo di Real Ferdinando, e dirigere altresì e vigilare le scuole del regno. A 31 gennaio 1817 il re disponea che l’istruzione ed educazione della gioventù venisse diretta da una particolare commissione, della quale nominava fin d’allora il presidente. E più tardi, a 28 gennaio 1818, il re stabiliva che la Deputazione generale degli studi di Palermo prendesse il titolo di Commissione per la pubblica istruzione ed educazione, a somiglianza di quella di Napoli. Il campo abbracciato dalla commissione anzidetta fu ben vasto, poiché dallo insegnamento primario si estendea ai convitti, alle biblioteche e alle tre università di Palermo, Catania e Messina, in una agli stabilimenti scientifici dipendenti. A 27 settembre 1818 una particolare giunta, composta dal canonico De Cosmi (precipuo fondatore delle Scuole normali in Sicilia), dal canonico Gregorio e dal marchese Haus, venne stabilita per la Regia università di Palermo. Le scritture della commissione vanno dal 1778 al 1847 in 632 volumi e vi si comprendono le seguenti categorie di atti: 1. Scuole normali – Scuole comunali – Collegi – Accademie – Università. 2. Personale – Cattedre – Stipendi – Legati. 3. Risoluzioni della commissione. 4. Consulte – Lettere – Rappresentanze. 5. Corrispondenza. 28. Amministrazione generale delle poste e dei procacci L’ufficio della posta, detto del ‘Corso maggiore’, era stato da tempo ceduto dallo Stato a particolari dietro il pagamento di varie somme negli anni 1624, 1626, 1639 e 1727. Gl’investiti dell’anzidetto ufficio assumeano il titolo di corriere maggiore o prefetto del Corso pubblico delle poste. Nel 1786 il re determinò d’incorporare tale ufficio alla Regia corte pagando al proprietario la cospicua somma di ducati 110824 e tarì 4, giusta le proposte di una giunta a tal fine eretta a 25 aprile 1786, approvate con regio decreto dei 10 maggio seguente. A 30 maggio 1786 Giuseppe Gargani prese possesso dell’ufficio tenuto allora dal principe di Villafranca e cominciò a dirigere il servizio della posta Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 209 col grado di amministratore interno o ispettore generale delle poste del regno. Particolari luogotenenti erano nei diversi luoghi del regno pel relativo servizio. Nel 1813 le poste vennero a dipendere dal ministro degli Affari esteri e di Alta polizia, il quale assumea il titolo di soprintendente generale delle Regie poste. Con due regi decreti dei 10 novembre 1819 fu organizzata l’amministrazione delle poste siciliane, presieduta da un direttore generale e sotto la dipendenza del ministero luogotenenziale, regolato il servizio e stabilite tariffe postali. Con altro decreto dei 19 settembre 1825 il capo dei servizi postali ebbe il nome di amministratore generale. I funzionari delle Regie poste aveano uno speciale foro con un magistrato particolare detto giudice delegato del Regio corso, il quale definiva le liti attive e passive relative ai forati delle Regie poste con le norme stabilite dalla Gran corte con le lettere osservatoriali dei 20 maggio 1710 e 23 dicembre 1716. Nel 1804 si istituirono i procacci, i quali erano destinati a trasportare gli effetti e il denaro dei privati e i fondi pubblici e, col decreto del 1° giugno 1819, venne creata la Direzione generale delle poste. Le scritture relative vanno dal 1786 al 1861 in 1440 volumi. Notiamo in esse le seguenti categorie di atti: 1. Patenti di luogotenenti e distributori – Nomine di giudici del Regio corso e di forati. 2. Uffici postali – Procacci – Barche corriere – Fogli di rotta dei procacci. 3. Corrispondenza – Istruzioni – Regolamenti – Protocolli. 4. Lettere affrancate o raccomandate – Reclami per lettere tassate. 5. Libri maestri di prodotti e spese. 6. Libri di spedizione di lettere e somme. 7. Libri di lettere pervenute, tassate, affrancate ed assicurate. 8. Libri di carico e discarico delle varie direzioni provinciali. 9. Libri di versamenti nella Tesoreria generale. 10. Libri di appoderazione. 11. Bilanci – Cautele di cassa. 12. Stati complessivi di versamento. 29. Deputazione di Santa Maria di Visitacarceri e Soprintendenza alle grandi prigioni Fin dall’anno 1691 è ricordata la pubblica istituzione per somministrare il vitto ai carcerati o sovvenirli negli altri bisogni. Lo Stato assegnava a tale istituzione, che ebbe il nome di Santa Maria di Visitacarceri, un’annua somma a tal fine. La deputazione anzidetta, nominata dal governo, era composta di 4 de- 210 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico putati, che poi furon portati a 12, presieduti da un protettore, e si dividea l’amministrazione in 4 ripartimenti appellati di cibaria, ospedali, liti e scrittura. Oltre i detenuti per ordine dei pubblici magistrati in seguito a reati commessi, vi erano quelli per debiti e gli altri mandati alle pubbliche carceri per disposizione dei feudatari e dei vescovi. Nel 1837 s’incominciò la fabbrica delle grandi prigioni nella piazza Ucciardone in Palermo. L’ufficio fino allora tenuto dalla Deputazione di Visitacarceri venne a cessare e l’amministrazione delle prigioni nel 1838 si fece dipendere dall’intendente della provincia coadiuvato da due amministratori. Il nuovo istituto fu chiamato Soprintendenza generale delle grandi prigioni e suoi aggregati, poiché, oltre le prigioni centrali, ne dipendeano altri luoghi di pena e la Regia casa di correzione. Quest’ultima era stata istituita fin dal 1785 e, con regio dispaccio dei 21 maggio del detto anno, era stato assegnato alla stessa il sopravanzo dei conventini aboliti. L’amministrazione era affidata alla polizia, ma in seguito a ministeriale degli 8 dicembre 1838 passò quindi a dipendere dalla Soprintendenza delle grandi prigioni. Con regio decreto 20 novembre 1861 fu provveduto all’amministrazione dei bagni penali di Sicilia, con altro decreto dei 13 gennaio 1862 fu approvato il regolamento generale per le case di pena del regno e successivamente, a 25 maggio dello stesso anno, fu pubblicato nelle provincie siciliane il regolamento generale sulle carceri giudiziarie e quindi fu sostituita alla detta soprintendenza la Direzione delle carceri centrali in Palermo. Le scritture dell’anzidetto ufficio vanno dal 1789 al 1862 e sono comprese in 129 volumi. Notiamo in esse le seguenti categorie: 1. Deliberazioni della deputazione. 2. Corrispondenza – Contabilità – Appalti e somministrazione di cibaria, ecc. ai detenuti. 3. Personale di amministrazione, assistenza e custodia. 4. Detenuti per debiti civili. 5. Ospedale pei detenuti – Regio arsenale (bagno penale) – Casa di correzione – Carceri delle donne. 30. Regia delegazione ed amministrazione dei beni confiscati ai possessori esteri o nazionali residenti all’estero Occupato il Regno di Napoli dalle truppe francesi nel 1798, re Ferdinando III riparò in Sicilia e venne tosto eseguito il sequestro dei beni posseduti in Sicilia dai sudditi delle nazioni estere in guerra col re e dei beni dei nazionali residenti all’estero. Furono compresi in tale sequestro anche i beni dei napolitani residenti fuori dell’isola, esclusi solo i negozianti napolitani che andavano e venivano pei loro commerci. Tale compito venne affidato alla Deputazione dei sequestri, ma poi nel 1801 venne revocato il sequestro anzidetto. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 211 In seguito, con dispaccio dei 14 maggio 1806, il re ordinò al Tribunale del real patrimonio di proceder nuovamente al sequestro dei detti beni e quindi, con altro dispaccio dei 30 maggio seguente, venne a tal fine nominato un particolare amministratore in persona del regio consigliere Vincenzo Speciale, maestro razionale del tribunale anzidetto. Fu poi ordinato dal re, con editto dei 12 agosto 1806, che i beni come sopra sequestrati venissero quindi confiscati e incorporati alla Regia corte. Le scritture relative vanno dal 1806 al 1813 comprese in 153 volumi, che contengono principalmente reali dispacci, rappresentanze, memoriali e lettere. 31. Intendenza della provincia di Palermo Col decreto degli 11 ottobre 1817 venivano istituite le intendenze nelle sette provincie di Sicilia. Agli intendenti erano affidati la tutela dei comuni e dei pubblici stabilimenti, la alta polizia, le reclutazioni dell’esercito ed ogni altro militar servizio non esercitato da particolari autorità ed amministrazioni militari e tutti gli altri oggetti che appartengono alla civile amministrazione. Gli atti del governo e dell’amministrazione civile doveano pubblicarsi nei Giornali d’intendenza delle rispettive provincie. Il luogotenente generale dell’isola dovea curare la pubblicazione di opportune istruzioni per la specificazione delle facoltà e delle incumbenze degl’intendenti, avendo di mira l’applicazione delle leggi 12 dicembre 1816, 21 e 25 marzo 1817, già promulgate pei domini napolitani. Il Consiglio d’intendenza dovea essere il corpo consultivo dell’intendente e insieme il giudice del contenzioso amministrativo. Le scritture relative vanno dal 1820 al 1860 in numero di circa 4600 volumi, però le scritture contabili dei comuni soggetti alla tutela rimontano al 1814. Gli atti dell’intendenza furono divisi in 5 uffici con la seguente competenza di materie. 1° ufficio Fiere, mercati – Pubblicazioni di leggi e decreti – Associazioni – Commissioni censorie – Asili infantili – Consigli provinciali – Agricoltura e commercio – Mercuriali – Sindaci, impiegati comunali – Casermaggio militere – Sicurezza pubblica – Servizio militare. 2° ufficio Mutui e prestazioni – Annona, mete – Salute pubblica – Pesi e misure – Acque – Campisanti – Consigli provinciali e distrettuali – Contrabbandi – Macelli – Polizia urbana e rurale – Tasse – Telegrafi – Scasciato (rimborsi) – Scuole, biblioteche – Opere pubbliche – Monti frumentari – Ospizi di beneficenza. 212 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 3° ufficio Sicurezza pubblica – Reati – Beni patrimoniali e demaniali – Congrue dei comuni – Strade, trazzere – Costituzione del banco pecuniario – Acque comunali di Palermo. 4° ufficio Finanze – Esattorie comunali – Catasti – Ricevitori generali – Gran libro – Nomine di parroci – Lotto – Vaccinazione – Acque e foreste – Pubblici spettacoli – Opere pie – Alberghi dei poveri – Collegi di Maria – Proietti. 5° ufficio Fondi provinciali – Contabilità – Conti comunali. Vi sono inoltre le scritture relative al distretto di Palermo, divise in 5 uffici, analogamente a quelle della intendenza, e le altre dei distretti o sotto-intendenze di Termini, Cefalù e Corleone, e le scritture infine riguardanti lo scioglimento dei dritti promiscui, la contabilità dei vari comuni e la corrispondenza. 32. Prefettura della provincia di Palermo Gli atti finora depositati in questo archivio sono in numero di 4719 volumi che vanno dal 1860 al 1896. Venne l’ufficio organizzato originariamente in 9 divisioni, le quali trattavano gli svariati affari di esso, fra i quali sono a notarsi specialmente quelli relativi ai comuni (bilanci, beni comunali, demani comunali, personale, debiti comunali e una categoria di conti che s’iniziò dal 1834), alle Opere pie, alle liste di leva, elettorali (politiche ed amministrative), alle opere pubbliche, alle spese provinciali, all’istruzione pubblica, alla finanza, all’agricoltura e commercio, alla polizia urbana e rurale, al dazio consumo, alle contribuzioni dirette, alla Guardia nazionale, ecc. a. Ufficio provinciale di pubblica sicurezza In detto ufficio, pur facendo parte della locale prefettura, era però particolarmente tenuto. Le sue carte, comprese in 538 volumi, vanno dal 1862 al 1879 e abbracciano le seguenti materie: passaporti, circolari, funzionari di pubblica sicurezza, guardie campestri, militari a cavallo, trasferte, traslochi, emigranti, mendicità, sorveglianza, teatri, esercizi pubblici, coatti, relegati, ecc. b. Consiglio provinciale scolastico Son poche carte che abbracciano generalmente gli anni dal 1876 al 1889 e comprendono per lo più corrispondenza e istanze. Essendo il prefetto presidente del detto consiglio, le carte anzidette, in numero circa di 20 volumi in via di riordinamento, hanno particolar riferimento a quelle della prefettura. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 213 c. Provveditorato agli studi della provincia di Palermo Gli atti del provveditore agli studi e dell’ispettore, che ne facea in mancanza le veci, vanno saltuariamente dal 1862 al 1883. Essi comprendono per lo più corrispondenza e istanze; i volumi relativi sono circa 25 in corso di ordinamento. 33. Consiglio d’intendenza poi Consiglio di prefettura Il Consiglio d’intendenza, stabilito pur col decreto degli 11 ottobre 1817, era il giudice del contenzioso amministativo ed insieme un corpo consultivo, a cui l’intendente potea domandar parere. Le sue deliberazioni appellavansi ‘decisioni’ in materia di ordinaria giurisdizione, ed ‘avvisi’ se rispondeano a richieste formulate dall’intendente. Esso componeasi di 3 consiglieri ed era presieduto dall’intendente o dal consigliere anziano. Le decisioni del Consiglio d’intendenza erano esecutive, salvo il ricorso, per le sole cause di valore superiore a 15 onze (£ 201,25), alla Gran corte dei conti, che potea anche sospenderne l’esecuzione. Dopo il 1860 il Consiglio d’intendenza diventò Consiglio di prefettura. Il contenzioso amministrativo riguardava le controversie riguardanti l’amministrazione pubblica, la validità dei contratti fatti dalla pubblica amministrazione, la legalità delle solennità adoperate negli stessi, la circoscrizione territoriale dei comuni, le questioni fra l’amministrazione pubblica e gli appaltatori, quelle relative alle tasse e all’esazione delle contribuzioni dello Stato e dei comuni ed altre quistioni congeneri. Gli atti del detto consiglio sono compresi in 464 volumi e procedono dal 1821 al 1866 in quattro grandi sezioni. I. Contenzioso amministrativo Processi e decisioni – Giornali o verbali di udienza – Ruoli d’iscrizione delle cause – Corrispondenza. II. Conciliazione Processi e decisioni – Ruoli d’iscrizione – Corrispondenza. III. Cause per ammissione di titoli contro i comuni e le Opere pie IV. Contenzioso Reclami di fondiaria – Reintegra di terre comunali – Scioglimento di dritti promiscui – Decisioni dei conti comunali – Avvisi del consiglio in linea economica. 214 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 34. Consiglio provinciale della valle di Palermo Sono 29 volumi, che vanno dal 1819 al 1859, e comprendono gli atti del consiglio istituito per ogni valle o provincia col decreto dell’11 ottobre 1817, che ordinò l’amministrazione civile dell’isola. Oltre i verbali delle sedute del consiglio vi sono annessi i conti morali dell’intendenza, che per disposto dello stesso decreto doveano essere esaminati dal consiglio della rispettiva provincia. 35. Deputazione delle opere pubbliche provinciali di Palermo A 20 settembre 1816 era emanato il regolamento per la Direzione generale dei ponti e strade e l’amministrazione dei fondi destinati alle opere pubbliche. In esso si prescrivea che, a partire dal 1° gennaio 1817, alla direzione generale predetta spettava il compito di eseguire i piani dei lavori di arte, mentre il maneggio dei fondi destinati a tali opere era attribuito per ogni provincia ad una particolare deputazione composta di tre deputati scelti dai rispettivi consigli provinciali e presieduta dall’intendente. Le istruzioni relative vennero pubblicate con real decreto dei 25 febbraro 1826. Gli atti di questa deputazione vanno dal 1824 al 1848 in 54 volumi, nei quali si comprendono le seguenti materie: progetti d’arte, appalti, fideiussioni, contratti, pagamenti, conti, compensi ai proprietari, barriere dei dazi, istanze, corrispondenza, visite locali, personale. 36. Deputazione provinciale di Palermo Sono circa 50 volumi, in via d’ordinamento, che vanno dal 1865 al 1889. In essi si comprendono le deliberazioni perse dalla sopradetta deputazione, la corrispondenza e i registri relativi di entrata ed uscita. 37. Fondo comune provinciale Questo fondo, stabilito nel regio decreto 11 ottobre 1817, serviva per le spesi occorrenti alle strade provinciali, alle scuole e in genere a tutti i bisogni delle provincie e venne amministrato pria dall’intendenza e poi dalla prefettura di Palermo. Esso risultò generalmente di una tassa addittiva fondiaria nella misura di tarì 3.3.1 per ogni onza d’imponibile netto. Gli atti relativi sono compresi in 88 volumi che procedono dal 1820 al 1866 e riguardano le seguenti materie: 1. Liquidazioni generali di fondi provinciali. 2. Libro di cassa – Libro maestro – Libro d’introito ed esito. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 215 3. Conto del cassiere – Discarichi di cassa – Certificati ed ordinativi di pagamento – Libro a matrice di polizze – Madrefedi. 4. Stati discussi. 5. Conto materiale – Conto morale. 6. Ministeriali, ecc.. 38. Consiglio generale degli ospizi della provincia di Palermo Il regolamento ministeriale del 30 aprile 1810 prescrivea che la cura dei trovatelli (proietti) venisse interamente affidata ai rispettivi consigli degli ospizi e si emetteano le relative disposizioni sull’obbietto. A 19 settembre 1816 però veniva ristabilita l’antica Deputazione pei trovatelli delle provincie siciliane. Con i decreti dell’1 e del 29 febbraio 1816 erano mantenuti i consigli degli ospizi per soprintendere all’amministrazione degli stabilimenti di pietà e dei luoghi pii laicali e si emetteano disposizioni pel governo dei conservatori, reclusori e orfanotrofi femminili. In seguito, a fin di porre in circolazione gl’immobili demaniali e degli istituti di beneficenza ed educazione ed aumentare in conseguenza di ciò le rendite dello Stato e dei detti stabilimenti, si ordinava con regi decreti dei 28 maggio e 18 settembre 1816, sotto alcune condizioni, la vendita dei detti immobili e l’affrancazione di censi e capitali dovuti allo Stato o ai detti stabilimenti. Con successivo decreto però dei 3 luglio 1818 furono esclusi da siffatte vendite i beni ecclesiastici in esecuzione dell’articolo 12 del concordato conchiuso nello stesso anno 1818. A 20 maggio 1820 il segretario di Stato per gli affari interni disponea le istruzioni per l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali, sotto i quali nomi venivano comprese tutte le istituzioni destinate al sollievo degli infermi, indigenti e proietti (ospedali, orfanotrofi, conservatori, ritiri, monti di pegni, maritaggi ed elemosine, monti frumentari, arciconfraternite e congregazioni, cappelle laicali), restando come opere pie ecclesiastiche, soggette alla giurisdizione degli ordinari, quelle soltanto che ne aveano la chiara ed espressa fondazione canonicamente eretta e munita dell’assenso regio. La sorveglianza tutela e direzione di siffatti stabilimenti era affidata ai consigli degli ospizi stabiliti nei capiluoghi delle rispettive provincie. I consigli degli ospizi venivano composti dell’intendente, dell’ordinario diocesano e di tre consiglieri. Era ancora stabilita in ogni comune una commissione amministrativa, composta del sindaco e di due altri amministratori, alla quale si affidavano i trovatelli e i luoghi pii precedentemente retti da deputati comunali o mancanti di un legittimo corpo amministrativo. Però con regio rescritto dei 7 novembre 1829 fu devoluto alla corona ogni diritto elettivo o di patronato già rappresentato da confraternite o corpi morali disciolti o estinti. Volendosi poi dare una certa uniformità alle numerose congregazioni del re- 216 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico gno, venne approvato a 16 dicembre 1824 un regolamento generale per le stesse. A 18 dicembre 1832 con regio decreto, a fine di far cessare le controversie fra i consigli d’intendenza e i consigli degli ospizi sugli affari riguardanti le congregazioni laicali, fu stabilito che i primi dovessero ingerirsi solamente sulle nomine degli amministratori dei luoghi pii, in grado di appello dalle disposizioni amministrative dei consigli degli ospizi, sulle controversie tra contabili e confraternite, sui contratti, appalti e simili alle stesse relative, procurando inoltre di conciliare preventivamente le liti fra i particolari e le confraternite anzidette. Con altro decreto dei 2 marzo 1842 era facultata la censuazione dei fondi rustici o urbani di qualunque natura, dei quali come sopra si è detto si era anche con precedenti disposizioni autorizzata la vendita. Però cotali disposizioni in favore della libera circolazione e affrancazione degl’immobili vennero in seguito vietate dal decreto 18 luglio 1844, che consentiva sul riguardo solo l’affrancazione dei canoni da parte dei debitori di essi. Ma ciò fu per poco poiché a 10 febbraio 1852 il re dichiarava nuovamente alienabili in Sicilia i beni del demanio pubblico, dei luoghi più laicali, degli stabilimenti e delle corporazioni tutte, esclusi quelli di natura ecclesiastica o appartenenti al patrimonio dei regolari nonché quelli dei comuni. In seguito con decreto prodittatoriale dei 2 settembre 1860 erano confermate le disposizioni emesse a 16 febbraio 1852 e quindi, con altro decreto del 18 ottobre 1860, si autorizzava la censuazione di tutti i beni immobili di patronato regio o laicale o dipendente dal patrimonio regolare e poi, con la legge del 20 ottobre 1860, si disponea la vendita ed affrancazione di tutti i beni e rendite del demanio pubblico, dei corpi e luoghi pii laicali e d’ogni altro stabilimento dipendente dal governo. Un successivo regolamento del 4 novembre 1860 dava le modalità sull’obbietto, però il regio decreto dei 20 agosto 1861 aboliva le disposizioni della cennata legge dei 20 ottobre 1860. Il regolamento per le opere pie del 27 novembre 1862, all’articolo 40, dichiarava che nelle provincie siciliane era mantenuto in vigore l’obbligo delle alienazioni stabilito dal sovrano decreto del 16 febbraio 1852. In seguito fu nominata una commissione straordinaria per l’esame e giudizio dei conti arretrati delle opere di beneficenza della provincia di Palermo per gli anni dal 1821 al 1849. Le scritture del Consiglio generale degli ospizi della provincia di Palermo, comprese quelle della predetta commissione, vanno dal 1821 al 1862 e sono comprese in circa 1700 volumi. Vi si comprendono le seguenti categorie: 1. Affari generali – Ministeriali – Disposizioni di massima. 2. Conti – Stati discussi – Ratizzi (liquidazioni). 3. Culto religioso. 4. Ruoli censuari e frumentari. 5. Assegnazioni coattive. 6. Istruzione pubblica – Polizia – Affari sanitari. 7. Corrispondenza – Protocolli. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 217 39. Direzione generale dei rami e diritti diversi Fu una delle direzioni generali stabilite col regio decreto del 1° giugno 1819 e, fin dall’origine, ebbe notevole importanza per la vasta e notevole materia d’affari che trattava. Cessò per breve tempo, in seguito a regio decreto dei 13 gennaio 1824, e fu nuovamente ristabilita a 18 ottobre 1824, attribuendosi ad essa anche il ramo delle acque e foreste e della caccia, il quale facea parte della Direzione generale del demanio, abolita con tal decreto insieme a quella dei dazi diretti. In seguito il ramo delle acque e foreste e della caccia ne fu separato per effetto del decreto 26 marzo 1827 a fin di essere riunito alla Soprintendenza generale di ponti e strade. Questa fu poi nuovamente organizzata a 16 luglio 1827 col nome di Soprintendenza generale di ponti e strade, delle acque e foreste e della caccia. In pari data, con altro decreto reale, fu disposta la organizzazione della Direzione generale predetta dei rami e dritti diversi, incaricandola dell’amministrazione del registro, della conservazione delle ipoteche, delle spese di giustizia, dei dritti di cancelleria, della Regia zecca di Palermo, dell’ufficio di garenzia, dei due banchi di Palermo e Messina, della bolla per la crociata, di tutti i beni e cespiti demaniali, delle contribuzioni dirette, della tassa del cinque e venticinque per cento sulle pensioni, dei beni e delle rendite dei vescovadi, dei benefici e commende di regio patronato, delle rendite degli aboliti conventini, dei dritti del protomedicato generale e del dazio sulla carne. Oltre la direzione generale sedente in Palermo, erano stabilite le direzioni provinciali in ogni capoluogo di valle, meno per Palermo, dove le funzioni di direttore provinciale erano compenetrate in quelle del direttore generale. Erano parimenti disposti in ogni altra valle gli ispettori controlori e doveano continuare nelle loro funzioni i conservatori delle ipoteche. I ricevitori del registro, stabiliti in ogni capoluogo di circondario ai termini del decreto 19 luglio 1819, pigliar doveano quindi il titolo di ricevitori dei rami e dritti diversi e, oltre alle incombenze dipendenti dall’amministrazione del registro, doveano amministrare gli altri cespiti, che rientravano nelle attribuzioni della detta Direzione generale dei rami e dritti diversi. Stante il crescente lavoro della predetta direzione, venne essa in seguito riorganizzata con decreto dei 10 aprile 1850 e divisa in sei uffici coi seguenti incarichi: 1. Ufficio – Conservazione delle ipoteche, registro, bollo, dritti delle cancellerie e degli archivi notarili, personale dell’amministrazione, affari generali e segretariato. 2. Corrispondenza e contabilità per le spese di giustizia. 3. Beni demaniali del Tesoro, commende, ex ricette, conventini aboliti, benefici e cappellanie di patronato laicale in sequestro, fondo di lucri, dritto di suprema regalia, miniere, acqua e pesca. 218 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 4. Protocollo generale, Regia zecca, uffici del bollo di garenzia sui lavori di oro e di argento, colonna annonaria di Ustica, depositi giudiziari. 5. Corrispondenza e contabilità pei beni di regio patronato in sede vacante e sorveglianza su quelli in sede piena. 6. Contabilità centrale, oggetti di servizio relativi al debito pubblico consolidato e magazzino delle stampe. Ciascun ufficio potea esser diviso in sezioni. Pochi anni appresso, con altro decreto dei 15 giugno 1857, venne nuovamente organizzata la Direzione generale dei rami e dritti diversi in sei uffici nel seguente modo: 1° ufficio 1ª sezione: Affari generali – Progetti di decreti e regolamenti – Personale – Protocollo generale. 2ª sezione: Registro – Bollo – Ipoteche – Dritti di cancelleria – Dritti di archivio – Verbali di verifica – Multe – Registro delle liti relative. 2° ufficio Spese di giustizia – Corrispondenza. 3° ufficio 1ª sezione: Demanio pubblico dello Stato – Fondo di lucri – Commende gerosolimitane – Ex ricette gerosolimitane – S. Giovanni dei Lebbrosi – Conventini aboliti – beni incorporati – Eredità giacenti. 2 a sezione: Rendite di stato certo – Censi e colonna annonaria di Ustica – Movimento dei beni – Liti relative – Rinnovazione dei titoli corrispondenti. 4° ufficio 1ª sezione: Depositi volontari giudiziari ed amministrativi – Protomedicato generale – Ufficio di garenzia per gli oggetti d’oro e d’argento – Regia zecca – Dritti di regalia – Acque regie – Regia casa di correzione pei sopravanzi dei conventini aboliti attribuiti alla detta casa di correzione – Nuova piazza del mercato in Palermo. 2ª sezione: Casa di ammortizzazione – Cappellanie e benefici sotto sequestro o devoluti – Statistica e movimento dei beni corrispondenti – Liti. 5° ufficio 1ª sezione: Beni di regio patronato in sede vacante – Vigilanza su quelle in sede piena – Maramme. 2ª sezione: Statistica dei beni di regio patronato e delle maramme – Movimento degli stessi – Rinnovazione di titoli – Liti. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 219 6° ufficio 1ª sezione: Scrittura di carico e discarico e d’introito ed esito pei seguenti rami: Registro – Bollo – Ipoteche – Depositi volontari giudiziari e amministrativi – Animali erranti – Gratuito patrocinio – Significhe della Gran corte dei conti – Multe. 2ª sezione: Scrittura, come sopra, pei seguenti rami: Conventini aboliti – Beni demaniali dello Stato – Dritti di pesca – Fondo di lucri – Commende – Ex ricetta gerosolimitana – Benefici e cappellanie sotto sequestro o devoluti – Dritti di garenzia – Dritti protomedicali – Debito pubblico consolidato – Cassa di ammortizzazione – Elemosine di Terrasanta – Bolle della SS. Crociata – Rendite di stato certo – Censi e colonna annonaria di Ustica – Regia casa di correzione. 3ª sezione: Scrittura, come sopra, pei seguenti rami: Beni di regio patronato in sede vacante – Tasse dovute dai prelati – Regio exequatur – Pensioni Asturias – Terzo pensionabile. I conventini aboliti in seguito alla bolla Instaurandae d’Innocenzo XIII furono quei piccoli conventi che per tenuità delle rispettive rendite o perché non avessero una comunità di 12 individui, dei quali almeno 10 sacerdoti, non poteano mantenere l’osservanza della regola e la disciplina ecclesiastica. Carlo III con dispaccio dei 27 ottobre 1733 nominò una giunta per l’esame della questione ma senza alcun risultato, e l’abolizione effettivamente fu determinata in seguito al dispaccio 17 dicembre 1768 di Ferdinando III e alle seguenti istruzioni dei 5 gennaio 1769. L’ordine militare di San Giovanni di Gerusalemme grandi possedimenti ebbe pure in Sicilia, fra i quali il grande priorato di Messina. I detti beni furono in gran parte dati poi in commenda. L’ordine gerosolimitano, appellato Sacra religio Hierosolimitana, dopo ch’ebbe perduta Rodi ebbe concessa dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta in feudo, con l’obbligo della prestazione annua di un falcone da presentarsi nel giorno di Ognissanti al re di Sicilia o al suo rappresentante. Per rescritto del 10 settembre 1825 venne abolita agli effetti civili la religione gerosolimitana e disponeasi il sequestro delle commende mano mano che vacassero, e l’amministrazione di essa fu affidata alla Direzione generale dei rami e dritti diversi. Più tardi con regio decreto dei 7 dicembre 1839 fu riconosciuto e ripristinato l’ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto quindi di Malta, secondo i suoi statuti, ma limitatamente ad atto commenda per Napoli e Sicilia. Le chiese non date in commenda formarono l’ex ricetta gerosolimitana e furono parimente amministrate dalla Direzione generale dei rami e dritti diversi. Ai detti beni erano unite le rate, corresponsioni che versavansi dai commendatari sui rispettivi beni delle loro commende. Servivano detti proventi per ripartirli ai cavalieri privi di commenda, ai cappellani e servienti. Le scritture dell’anzidetta direzione generale sono comprese in 7526 volumi che vanno dal 1820 al 1865. 220 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 40. Ricevitoria dei rami e dritti diversi in Palermo. 1° e 2° Officio di registro A 21 giugno 1819 fu pubblicata la legge sul registro e le ipoteche, con esecuzione per la Sicilia dal 1° settembre dello stesso anno, epoca dell’osservanza del nuovo codice e dell’istallazione del nuovo ordine giudiziario. Con decreto poi del 19 luglio seguente la Direzione generale dei rami e dritti diversi era incaricata dell’amministrazione delle ipoteche, delle spese di giustizia e dei dritti di cancelleria. Si disponea insieme che, sino alla diffinitiva organizzazione della direzione generale anzidetta, l’amministrazione del registro e della conservazione delle ipoteche, così in Palermo come negli altri capiluoghi di valle, sarebbe affidata ai segreti rispettivi. In Palermo doveano quindi essere due ricevitori del registro, uno per gli atti civili e l’altro per gli atti giudiziari. Più tardi a 7 dicembre 1819 fu aggiunto in Palermo un secondo ricevitore per gli atti civili; cosicchè, in complesso, vi furono tre ricevitori del registro, due per gli atti civili ed uno per quelli giudiziari. Più tardi, a 16 luglio 1827, allo stesso ufficio venne riunita l’amministrazione degli altri cespiti dipendenti dalla Direzione generale dei rami e dritti diversi. I due ricevitori degli atti civili vennero appellati rispettivamente del primo e del secondo officio. In fatto però le attribuzioni dei diversi ricevitori non furono precisamente tenute perché tutto ciò che si riferiva ai giudicati di circondario rientrava nella competenza dei ricevitori del 1° e 2° ufficio degli atti civili. Ognuno dei detti ricevitori tenea quattro categorie o libri, secondo la varia natura degli atti ch’eran presentati alla registrazione nel modo che segue: Libro I dei registri di formalità per gli atti civili dei pubblici funzionari. Libro II dei registri di formalità a firma privata. Libro III dei registri di formalità delle cancellerie dei giudicati di circondario. Libro IV dei registri di formalità degli uscieri dei detti giudicati. Altri moduli di registri erano per gl’introiti degli archivi notarili, pel visto degli atti dei funzionari pubblici e di quelli degli uscieri di circondario e degli uscieri delle percettorie. I volumi dell’Ufficio di registro sono in numero di 596 pel 1° Ufficio (anni 1821-62) e 450 pel 2° Ufficio (anni 1821-57). Oltre i registri di formalità sono anche conservate le copie degli atti privati e dei repertori spettanti ai notai, cancellieri ed uscieri. Gli atti privati del 1° Officio vanno dal 1821 al 1862 in 698 volumi, e quelli del 2° Officio in 482 volumi dal 1821 al 1861. I repertori di notai, cancellieri ed uscieri sono compresi in 462 volumi dal 1821 al 1859. a. Ricevitoria degli atti giudiziari Nella Ricevitoria degli atti giudiziari si registravano gli atti della cancelleria dei collegi giudiziari, quelli degli uscieri che vi erano addetti e i ruoli di Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 221 udienza delle cause presso gli stessi collegi e i dritti delle relative cancellerie. I volumi relativi sono 461 ed abbracciano il periodo dal 1821 al 1862. 41. Ricevitorie dei comuni della provincia di Palermo Di queste ricevitorie si conservano le copie degli atti privati e dei repertori spettanti ai notai, cancellieri ed uscieri secondo l’elenco che segue: Alia; volumi 32, anni 1821-62. Alimena; volumi 3, anni 1821-62. Bagheria; volumi 26, anni 1821-59. Bisacquino; volumi 28, anni 1821-62. Caccamo; volumi 61, anni 1821-61. Carini; volumi 54, anni 1821-61. Castelbuono; volumi 32, anni 1821-61. Castronuovo; volumi 25, anni 1821-61. Cefalù; volumi 37, anni 1821-60. Chiusa; volumi 35, anni 1821-62. Ciminna; volumi 39, anni 1821-62. Collesano; volumi 27, anni 1821-60. Corleone; volumi 39, anni 1821-62. Ganci; volumi 32, anni 1821-59. Lercara; volumi 27, anni 1821-62. Marineo; volumi 2, anni 1850-58. Mezzoiuso; volumi 38, anni 1821-62. Misilmeri; volumi 50, anni 1821-43. Morreale; volumi 58, anni 1821-51. Montemaggiore (carte private e repertori); volumi 35, anni 1821-62. Partinico; volumi 68, anni 1821-61. Petralia Soprana; volumi 43, anni 1821-60. Petralia Sottana; volume 1, anni 1850-62. Piana; volumi 28, anni 1821-59. Polizzi; volumi 24, anni 1821-62. Prizzi; volumi 36, anni 1821-62. Santo Mauro; volume 1, anni 1854-62. Termini; volumi 56, anni 1821-62. Ustica; volumi 11, anni 1821-56. 42. Amministrazione della Crociata Per indulto pontificio erano concesse molte grazie a chi con le armi, pie opere o elemosine concorresse alle guerre contro i musulmani che occupavano Terrasanta. 222 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Per ciò che si riferisce alla Sicilia, Ferdinando il Cattolico ottenne al 1497 la prima bolla, che venne promulgata da Rainaldo Montoro vescovo di Cefalù commissario della Crociata. Altra ne concesse Giulio II a Carlo V per le guerre contro il Turco pei regni di Spagna, Sicilia e Sardegna. In seguito, in ogni sessennio, si otteneva la rinnovazione pontificia di siffatta bolla, detta della Crociata, che pubblicavasi in ogni anno nei vari luoghi dell’isola. Per amministrare il denaro risultante dalle elemosine versate per ottenere la bolla era stabilita una speciale commissione presieduta dall’arcivescovo di Palermo col titolo di commissario generale della Crociata. I prodotti della bolla anzidetta venivano impiegati all’armamento dei legni che custodivano le spiagge dell’isola dalle incursioni dei corsari ed anche in pro di istituti di beneficenza per l’annua somma di ducati 24000. Con regio decreto dei 17 gennaro 1822 fu stabilito che il prodotto delle bolle, netto di tutte le spese amministrative, fosse depositato nella Tesoreria generale ed impiegato in servizio del Dipartimento della Regia marina; e con l’altro decreto dei 26 aprile 1823 l’amministrazione della Crociata passò a dipendere dalla Segreteria di Stato della Marina. I dipendenti dell’amministrazione della Crociata godeano di un foro speciale esercitato per mezzo del Tribunale della SS. Crociata, che venne a cessare in seguito alle riforme del 1819. Le scritture relative all’anzidetta amministrazione vanno dal 1719 al 1856 in volumi 68, che comprendono libretti d’introito ed esito, libri maestri e di cassa, libretti di partite di tavola, volumi di cautele, atti giudiziari, decisioni della Gran corte dei conti, conti delle predicazioni, corrispondenza. 43. Suprema deputazione dei pesi e delle misure Da lungo tempo si lamentava la notevole differenza nei vari luoghi del regno in rapporto ai pesi e alle misure. Il parlamento del 1806 avea raccolto queste doglianze e chiesto al re che si stabilisse l’uniformità dei pesi e delle misure per tutto il regno. Il re a 28 luglio 1806 condiscese all’equazione dei pesi e delle misure in parola ed incaricava la Giunta dei presidenti e consultore di proporre i piani delle corrispondenti prammatiche dopo aver inteso le persone perite. E poiché la giunta anzidetta facea a 24 settembre 1806 rimostranze sull’argomento, il re a 17 novembre dello stesso anno rispondea che attendeva le convenienti proposte sul metodo e ogni altro che avesse riferimento a tale importante operazione. Però la giunta non prendea iniziativa alcuna e quindi venne, con regio dispaccio dei 19 febbraio 1803, istituita una deputazione per fare il piano di siffatta equazione. Fu chiamato a presiedere tale deputazione il celebre astronomo P. Piazzi e n’erano inoltre componenti i professori Marabitti e Balsamo della Regia università di Palermo. Dopo non pochi lavori la predetta deputazione, a 1° febbraio 1809, sot- Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 223 topose al re il progetto del sistema metrico per la Sicilia, che veniva approvato con regio dispaccio dei 20 febbraio seguente. Con legge poi dei 31 dicembre 1809 si stabiliva la uniformità dei pesi e delle misure nel regno a contare dal 1° gennaio 1811, derogando ad ogni uso, privilegio e consuetudine in contrario ed annullando le disposizioni dei capitoli dei re Federico aragonese e Alfonso, le posteriori prammatiche e le lettere circolari del Regio consiglio patrimoniale del 1731, 1756, 1758, 1776, ecc. L’unità fondamentale di tutto il sistema era il palmo (m. 0,258). Erano istituite pure deputazioni locali in Messina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Girgenti, Mazzara, Castrogiovanni e Nicosia. Dovevano formarsi le tavole di riduzione e i campioni dei pesi e delle misure legali per essere inviati ai vari comuni. Con altro dispaccio dei 5 aprile 1810 furono anche istituite le deputazioni dei pesi e misure in Trapani e Piazza. L’esecuzione della legge fu poi prorogata al gennaio 1811 e, con disposizione degli 11 febbraro dello stesso anno, fu ordinata la pubblicazione del Codice metrico siculo. Non era però ben facile svellere tante inveterate abitudini e, a 15 aprile 1812, fu pubblicato il piano di polizia generale riguardo ai pesi e alle misure da osservarsi in tutto il regno. Era quindi stabilita una Suprema deputazione in Palermo e 24 depositi particolari negli altri precipui comuni dell’isola. A 6 aprile 1840 fu approvato il nuovo sistema metrico pei domini napolitani. N’era base il palmo calcolato in m. 0,26455 con le suddivisioni decimali, meno per le misure di capacità. Il Consiglio provinciale di Noto chiese nel 1842 al re di render comune alla Sicilia il nuovo sistema metrico napoletano, però il sovrano ordinò d’interrogarsi su ciò gli altri consigli provinciali e la cosa non ebbe seguito. Con regio decreto del 28 luglio 1861 si emanava la legge sui pesi e le misure pel regno e quindi, a 8 agosto 1861, si determinarono le città, fra cui Palermo, ove doveano essere istituite le giunte metriche. Venne pure nominata una commissione di stralcio per la revisione e liquidazione dei conti con le Deputazioni metriche di Sicilia. Con successivo decreto dei 31 dicembre 1862 si prorogava l’attuazione della legge suddetta nelle provincie napoletane e siciliane e ciò veniva convalidato con legge dei 4 febbraio 1864. Le scritture della Suprema deputazione vanno dal 1812 al 1876 in circa 250 volumi, nei quali si contengono le seguenti materie: lettere, corrispondenza, raziocinii e conti presentati dalle deputazioni locali, atti della commissione di stralcio. 44. Regia commissione centrale di vaccinazione A 20 ottobre 1818 fu stabilita in Palermo una Commissione centrale per la vaccinazione. Essa era composta di 6 soci ordinarii, presi tra i professori di medicina e chirurgia, e di un presidente, nominati dal re. 224 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico In ogni capoluogo di valle eravi parimenti una commissione provinciale nominata dall’Intendente. La Commissione avea per suo fine la gratuita vaccinazione degli abitanti e si occupava ancora delle epidemie ed epizoozie vaiolose. Gli atti di questa commissione procedono dal 1818 al 1891 in 70 volumi, che comprendono affari generali, decreti e ministeriali, personale, relazione di vaccinatori, statistiche e corrispondenza. 45. Direzione generale di polizia Con la legge organica dei 10 gennaio 1847 erano istituite otto reali Segreterie e Ministeri di Stato del regno delle Due Sicilie (Affari esteri, Grazia e giustizia, Affari ecclesiastici, Finanze, Affari interni, Guerra e marina, Cancelleria generale e Segreteria presso il luogotenente generale in Sicilia) oltre la Segreteria della casa reale. Veniva però abolito il Ministero di polizia generale e istituita invece una Direzione generale di polizia pel reame di Napoli. Poco appresso, a 22 gennaio 1817, venivano emanate le istruzioni sulla polizia, la quale risultava divisa in giudiziaria, ordinaria e amministrativa. La polizia giudiziaria per la scoperta dei reati e investigazioni degli autori. L’ordinaria per prevenire i reati, prendendo il nome di alta polizia quando si occupava dei reati di Stato e delle associazioni settarie. La polizia amministrativa avea per oggetto la salute pubblica e le contravvenzioni comuni di polizia urbana e rurale giusta la legge del 12 dicembre 1816. Un regio decreto dei 20 novembre 1819 stabiliva poi due Direzioni generali di polizia: una in Napoli ed un’altra in Palermo. Quest’ultima era alla dipendenza del Ministero presso il luogotenente generale. Le scritture relative vanno dal 1823 al 1837 in volumi 671 che comprendono le varie rubriche di passaporti, arresti, processi verbali diversi, perquisizioni domiciliari, informazioni, istanze, permessi d’arme, spirito pubblico, vagabondi, ecc. 46. Capitania di giustizia L’antico ufficio di capitano di giustizia, abolito per effetto dei nuovi ordinamenti del 1819, nelle vicende politiche del 1820 venne ripristinato, sebbene con minore autorità di quella anteriormente esercitata. Esso però ebbe poca durata e cessò nel 1821. Avvenuta la rivoluzione del 1848, il parlamento siciliano nel luglio dello stesso anno rimettea in esercizio il capitano di giustizia di Palermo per vegliare alla sicurezza interna del comune e suo territorio con funzioni di mera polizia. Dipendea dal capitano il corpo della Guardia municipale. Ristabilito il governo borbonico al 1849, cessò deffinitivamente la capitania di giustizia. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 225 Gli atti relativi comprendono i due periodi 1820-21 e 1848-49 in 20 volumi. Notiamo nel 1° periodo (1820-21) le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle guardie d’interna sicurezza, e nel 2° periodo (1848-49) le seguenti materie: stampe, avvisi, domande, atti e decreti parlamentari, stati e quadri della Guardia nazionale, arresti, trasporti di detenuti, informazioni, rapporti, ecc. 47. Direzione generale di statistica Per ciò che si riferisce alla demografia, la numerazione più antica degli abitanti di Sicilia è del 1501 e risultarono in tale occasione 120.864 famiglie con 488.500 persone. Dopo questa del 1501 ne succedettero altre negli anni 1548, 1569, 1584, 1593, 1607, 1616, 1623, 1636, 1651, 1682, 1714 e 1748. I documenti di questi censimenti, meno pel 1501, si ritrovano in questo archivio negli atti del Tribunale del real patrimonio e in quelli della Deputazione del regno e comprendono dichiarazioni di persone e beni. Al 1783 il consultore Simonetti sottoponea al re la necessità di un nuovo censimento. Nel 1798 il canonico Rosario Gregorio pubblicava le notizie sulla popolazione di Sicilia secondo le ultime numerazioni fatte dai parroci dei vari luoghi. Altra numerazione si trova annessa al regio decreto 11 ottobre 1817 sull’amministrazione civile. Per la città di Palermo vi sono le tavole statistiche a cominciare dal 1805. I lavori proprii, però, di statistica generale ebbero un generale e scientifico impulso con l’istituzione della Direzione generale di statistica avvenuta in seguito al regio decreto dei 13 marzo 1832, la quale pubblicò per parecchi anni il Giornale di Statistica. La compilazione dei lavori statistici per ogni valle dovea continuare a far parte delle incumbenze degli intendenti, dai quali dovevano dipendere i direttori e redattori statistici. Con regio rescritto dei 25 febbraio 1838 fu soppressa la Direzione provinciale di Palermo e i lavori della stessa furono riuniti a quelli della Direzione centrale, il servizio della quale era stato già disciplinato dal regolamento pubblicato col citato decreto dei 13 marzo 1832. Con ministeriale dei 15 aprile 1852 fu nominata una commissione sotto la presidenza del Direttore generale a fin di presentare le opportune proposte per l’applicazione dei principii di statistica negli occorrenti lavori. E con altro decreto dei 12 febbraio 1855 fu disposto che un redattore statistico avesse ad assistere la commissione per la riforma della circoscrizione territoriale. Il prodittatore Depretis, con decreto dei 28 luglio 1860, sciogliea la Direzione centrale di statistica per essere novellamente ricomposta. Le scritture relative, comprese in 168 volumi, vanno dal 1832 al 1861 e comprendono le seguenti materie: 1. Decreti, corrispondenze, personale. 2. Lavori per le varie categorie: popolazione, professioni, arti e mestieri, agri- 226 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico coltura, commercio, pubblica istruzione, statistica ecclesistica, statistica giudiziaria, topografia generale, circoscrizione generale dei comuni, zolfatare. 3. Giornale di Statistica. 48. Protomedicato generale del regno Vi è notizia del protomedico in Sicilia fino dal 1397. Antonio d’Alessandro da Catania espose la costituzione, i capitoli e la giurisdizione dell’ufficio del protomedicato approvati nel 1429 dai viceré Nicolò Speciale e Guglielmo Moncada e pubblicate nel 1504 da Giovan Filippo Ingrassia, celebre medico e protomedico del regno. Nel 1507 Paolo Pizzuto diede alle stampe le pandette dello stesso ufficio. Per via del protomedico si spedivano le licenze di poter esercitare gli uffici di salassatore, levatrice, aromatario, ecc., ch’erano soggetti all’ingerenza di quel magistrato. La giurisdizione del protomedico era assai larga, estendendosi essa ai medici, chirurgi, speziali, barbieri, aromatari, droghieri, zafferanarii, levatrici, erbuarii, confettieri e ogni altra persona che addicevasi allo smercio delle cose medicinali. Il regio decreto dei 25 giugno 1844 riorganizzava il protomedicato generale di Sicilia, separandone la parte scientifica da quella finanziaria, ch’era affidata alla Direzione generale dei rami e dritti diversi. Era quindi stabilita in Palermo una commissione presieduta dal protomedico generale e composta di tre professori di medicina, storia naturale e chimica; da essa doveano dipendere tutti i protomedici e le corti protomedicali di Sicilia, comprese Messina e Catania, i di cui privilegi per quest’obbietto cessavano di aver vigore. Quando però la commissione trattava affari riguardanti Palermo, allora dovea essere presieduta dal Pretore. Il detto decreto del 1844 limitava l’obbligo del pagamento dei dritti protomedicali ai barbieri, droghieri, aromatari e levatrici, esentandone le altre classi. Le carte a noi pervenute sono recenti e vanno propriamente dal 1838 al 1846 in 80 volumi, e contengono generalmente le corrispondenze col luogotenente generale, con la Direzione generale dei rami e dritti diversi e coi vari comuni dell’isola. 49. Regia commissione per gli zolfi Nel 1787 il principe di Fiumesalato ottenne la privativa di altri 10 anni per la depurazione dello zolfo, da lui primamente praticata. Pel diffondersi delle industrie andò aumentando l’estrazione dello zolfo, Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 227 e nel 1806 il governo progettò di sottoporre al tributo del 10%, come dritto di suprema regalia, l’apertura di nuove miniere di zolfo; però alle rimostranze del pubblico e del Tribunale del real patrimonio la cosa non ebbe seguito e solo fu disposto, con regio dispaccio degli 8 ottobre 1808, il pagamento di onze 10 per ottenere l’autorizzazione o aperiatur dell’esercizio di nuova zolfara. In seguito qualche volta il governo vietò lo scavo di nuove miniere, come sorge dal rescritto del 23 ottobre 1824 pel principe di Butera. Disposizioni varie furon date a 15 dicembre 1828 per le pratiche da eseguirsi per l’apertura delle zolfare, a 3 novembre 1830 pel metodo a tenere nella combustione dello zolfo, a 11 giugno 1833 per limitare i mesi nei quali si potesse bruciare il minerale estratto, e a 18 febbraio e 25 settembre 1834 per interdirsi il bruciamento del minerale in fornaci aperte. Nel 1832 le miniere aperte erano già 190; però l’eccessiva produzione e i monopoli di commercianti esteri aveano fatto ribassare il valore dello zolfo, e il governo accordava con contratto dei 2 luglio 1838 la privativa alla compagnia Taix e Aycard di acquistare lo zolfo di Sicilia per 10 anni sino a 600.000 quintali annui (negli anni passati era arrivata la produzione annua fino a 300.000 quintali) a prezzi determinati di compra e vendita. I liberi esportatori doveano pagare un premio di carlini 20 a quintale, ciò che in fondo rappresentava una tassa. Il re approvò con decreto dei 10 luglio 1838 il contratto predotto e nominava ancora una commissione per sorvegliare ed agevolare l’esecuzione del contratto, ch’ebbe poca durata, essendo stato abolito con altro decreto dei 31 luglio 1840. Con regolamento dei 31 gennaio 1851 si permettea l’estrazione e fusione degli zolfi in tutti i mesi dell’anno col nuovo processo dei calcaroni, migliorato su quello antico delle calcarelle, e tutte le zolfare venivano sottoposte alla direzione e viglilanza di due ispettori, uno, cioè, per quelle di Palermo e Girgenti, e l’altro per le zolfare di Catania e Caltanissetta. Con decreto dittatoriale dei 12 giugno 1860 si ordinava di continuarsi la riscossione del dazio sullo zolfo nell’estrazione dalla Sicilia giusta il decreto del 29 ottobre 1842. Gli atti dell’anzidetta commissione vanno dal 1838 al 1843 in 76 volumi, nei quali si contengono: registri doganali, libri di scrittura, ratizzi di zolfare, compre di zolfo fatte dalla Compagnia Taix, contratti, raffineria di Girgenti, zolfi di regio conto, ecc. 50. Banco di Sicilia Con decreto dei 7 aprile 1843 erano istituiti due casse di corte, una in Palermo, l’altra in Messina, sotto la dipendenza del Banco delle Due Sicilie di Napoli. Del relativo consiglio di reggenza doveano far parte i presidenti delle due casse di corte nuovamente istituiti. 228 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico La cassa di Palermo estendea il suo esercizio per le provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta; quella di Messina per le provincie di Messina, Catania e Noto. Le casse, oltre il servizio dei pubbblici fondi, riceveano in deposito somme dai privati, ai quali rilasciavano valori fiduciarii detti fedi di credito o polizze, che aveano in commercio lo stesso valore del numerario versato nella cassa. I capi tutti delle pubbliche amministrazioni, gli esattori, ricevitori e ogni altro contabile pubblico residente in Palermo e Messina doveano pagare non in contanti, ma con polizze notate-fedi o registrati nella madrefede intestata ai singoli amministratori contabili, che dovea essere esibita ad ogni richiesta della Gran corte dei conti. Essendosi però separata l’amministrazione di Sicilia da quella di Napoli, dopo le vicende del 1848-49, dovea pure cessare la dipendenza delle due casse di corte, stabilite a Palermo e Messina, dal Banco delle Due Sicilie. Epperò il re cominciò con decreto dei 18 dicembre 1849 a rendere autonomo il Gran libro del debito pubblico in Sicilia, e a 20 gennaio 1850 fu pubblicato l’organico della Direzione generale del Gran libro. Con altro decreto dei 13 agosto 1850 fu stabilito l’organico delle due casse di corte in Palermo e Messina sotto titolo di Banco regio dei reali domini al di là del Faro e, in data del 26 agosto 1854, fu emesso il regolamento pel banco anzidetto. A 18 dicembre 1855 fu abolito il banco comunale di Palermo e a 28 marzo 1856 si istituiva una seconda cassa di corte così detta ‘di argento’. La cassa di sconto fu iniziata a 27 dicembre 1858. La cassa di ammortizzazione della rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico, già indicata nelle disposizioni del 18 dicembre 1849 sul Gran libro di Sicilia, venne poi meglio determinata con decreto dei 30 settembre 1856. In seguito il Banco di Sicilia divenne autonomo. Le scritture depositate in questo archivio dal banco predetto consistono in 2520 volumi, che procedono dal 1844 al 1858, e vi sono trattate generalmente le seguenti materie sotto le rubriche argento e rame. 1. Apodissario o registro delle polizze (la voce polizza è corruzione dell’antica apodika). 2. Libro notate o delle polizze notate-fedi. 3. Pandette, squarcio (giornale di cassa), introiti, esiti, accrediti. 51. Commissione provinciale per la vendita dei beni delle Opere pie, dei pubblici stabilimenti, dei comuni e del demanio A 14 febbraio 1811 il governo pose in vendita i beni ecclesiastici e dei comuni a mezzo di una pubblica lotteria, ogni biglietto della quale costava onze 10. Ne furono però venduti ben pochi. Con regio decreto poi dei 28 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 229 maggio e 18 settembre 1816 si autorizzava, sotto certe condizioni, la vendita dei beni demaniali e degli istituti di beneficenza ed educazione. Con successivo decreto dei 3 luglio 1818, in esecuzione dell’articolo 12 del concordato conchiuso col Pontefice, furono esenti dalla vendita i beni ecclesiastici. In seguito, con decreto dei 16 febbraio 1852, fu istituita una speciale Commissione per la vendita dei beni delle Opere pie, dei pubblici stabilimenti e del demanio. Successive disposizioni dei 29 marzo e 4 settembre 1852 determinarono le funzioni della stessa commissione. A 2 settembre 1860 un decreto prodittatoriale confermava i cennati decreti del 1852 nonché l’altro del 15 febbraio 1860 relativo alla vendita dei beni patrimoniali dei comuni, esclusi i boschi. E con legge poi dei 20 ottobre 1860 si ordinava la vendita ed affrancazione di tutti i beni e rendite del demanio pubblico, dei corpi e luoghi pii laicali e di ogni altro stabilimento dipendente dal governo; seguiva a 4 novembre 1860 il regolamento per l’esecuzione della stessa legge. Un regio decreto 20 agosto 1861 aboliva la legge anzidetta, però nel regolamento del 27 novembre 1862 per le Opere pie, all’articolo 40, era mantenuto in vigore per le provincie siciliane l’obbligo delle alienazioni stabilite col regio decreto dei 16 febbraro 1852. La commissione in parola continuava, come stralcio, fino al 1868. Le scritture della detta commissione, in numero di 129 volumi, vanno dal 1852 al 1868 e comprendono: disposizioni di massima, atti della commissione, verbali di sedute, incanti delle vendite, verbali di aggiudicazione, registri di offerte per vendite ed affrancazioni, decreti di approvazione delle eseguite aggiudicazioni. 52. Commissione per lo esame dei titoli per le medaglie commemorative del 1848 e del 1860 Con decreto luogotenenziale del 12 dicembre 1860 fu istituita una medaglia commemorativa per tutti quelli che avevano combattuto per la liberazione della Sicilia nel 1860. Con altro decreto dei 14 gennaio 1861 fu parimenti istituita altra medaglia commemorativa per coloro che politicamente o militarmente aveano preso parte ai fatti gloriosi del 1848 in Sicilia. E con susseguente decreto dell’11 gennaio 1862 fu stabilito che doveano essere di oro la medaglia di Ruggiero Settimo pel 1848 e l’altra del generale Giuseppe Garibaldi pel 1860. Una speciale commissione esaminò i titoli presentati pel conferimento delle dette medaglie e deliberò quali fossero da assegnarsi. I suoi atti sono compresi in 72 volumi dal 1860 al 1866 e vi notiamo le seguenti materie: Documenti presentati da coloro che ebbero conferite le medaglie del 1848 e del 1860 – Documenti non ammessi – Catalogo dei patrioti morti nel periodo 1847-60 – Deliberazioni della commissione – 230 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Corrispondenza – Registri dei decorati delle medaglie commemorative del 1848 e del 1860 – Registri di consegna delle dette medaglie. 53. Commissione per la verifica dei titoli dei debiti dei comuni di Sicilia accollati allo Stato Per effetto del decreto prodittatoriale dei 17 ottobre 1860 i debiti dei comuni di Sicilia, risultanti da un titolo certo e liquido, erano dichiarati debiti dello Stato. Una commissione venne pertanto nominata per verificare i titoli dei debiti suddetti e stabilire le relative liquidazioni. Gli atti relativi vanno dal 1863 al 1888 in volumi 152, che comprendono: verbali delle sessioni tenute dalla commissione, deliberazioni di massima, stati di liquidazione, bollettari delle cartelle di riconoscimento delle rendite assegnate, registri dei risultamenti delle liquidazioni delle rendite costituite per conto dei vari comuni, corrispondenza, consegna dei titoli alle parti. Le liquidazioni sono divise per provincie e comuni, quelle relative a Palermo sono suddivise in serie (A, B, … X) secondo la varia natura delle rendite originarie: bimestranti, banco comunale, fumopanisti (fumopane era una tassa comunale pagata dai fornai sopra ogni salma di frumento che convertivasi in pane), creditori soggiogatari, ecc. Le rendite dovute dai comuni agli Ordini e Corporazioni religiose furono dichiarate estinte per effetto della legge di soppressione dei 7 luglio 1866. 54. Soprintendenza generale per l’enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia La legge prodittatoriale del 18 ottobre 1860 e il relativo regolamento dei 3 novembre 1860 stabilivano la censuazione di tutti i beni immobili di patronato regio o laicale o di pertinenza del patrimonio regolare. A 10 agosto 1862 venne pure pubblicata altra legge, in vigor della quale doveano esser dati ad enfiteusi perpetua in quote distinte, previo incanto, tutti i beni rurali ecclesiastici delle provincie siciliane, di patronato regio o appartenenti al patrimonio regolare, a prelati beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici sotto qualunque titolo, eccetto i beni che appartenessero a cappellanie laicali, le case destinate per uso ordinario di conventi e monasteri, i boschi, vigneti e fondi alberati. Per l’esecuzione della legge fu pubblicato un regolamento a 26 marzo 1863, e furono inoltre stabilite speciali istruzioni a 24 dicembre 1863. Nei vari circondari vennero stabilite particolari commissioni, che dipendeano dalla Soprintendenza generale sedente in Palermo. Agli atti della Soprintendenza generale sono annessi ancora quelli delle Commissioni circondariali di Palermo, Termini Imerese, Cefalù e Corleone. Sono tutti volumi 377 che dal 1862 vanno complessivamente al 1872 e Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 231 comprendono: domande, atti di censuazione, lavori statistici, conversione di canoni di derrate in denaro, multe, nomine, corrispondenze, contabilità. 55. Regia questura di Palermo Sulla pubblica sicurezza venne promulgata la legge 7 agosto 1848 e successivamente furono pubblicati i decreti parlamentari dei 25 agosto, 16, 19 e 27 settembre 1848. Coi decreti 18 maggio e 9 giugno 1860 era creato un consiglio di guerra pel giudizio dei reati commessi da militari e cittadini e venivano stabilite commissioni speciali nei capoluoghi di distretto per conoscere dei reati comuni giusta le leggi in vigore e, a norma ancora di altro decreto dei 9 giugno 1860, sulla qualifica dei furti e le componende (minacce fatte per estorcere denaro od altro). Ad 8 giugno 1860 erano istituiti i militi a cavallo per la sicurezza interna e sono formalmente istruzioni per l’organizzazione e il servizio degli stessi; e con decreto del 14 seguente si disponea che la commissione speciale di Palermo dovesse procedere con modo subitaneo. A 20 giugno 1860 erano istituiti i delegati presso i questori e si determinavano le norme per la sostituzione; ed a 26 seguente s’istituivano pel distretto di Palermo due comandanti dei militi a cavallo; e con decreti quindi dei 14 luglio e 8 ottobre 1860 si creava il corpo dei carabinieri in Sicilia. A 3 agosto 1860 era soppressa la Segreteria di Stato della pubblica sicurezza e si istituiva la Direzione generale di pubblica sicurezza alla dipendenza della Segreteria di Stato dell’Interno. In pari data si disponea che tutte le autorità di pubblica sicurezza dovessero ubidire al direttore generale di essa e si ordinavano le guardie di pubblica sicurezza con le discipline vigenti nel regno italiano. Con successivi decreti del 4 seguente disponeasi l’ordinamento del servizio di pubblica sicurezza ed erano destinate sei compagnie di 2ª categoria pel servizio attivo della città di Palermo e dei sobborghi. A 16 agosto 1860 erano soppressi i militi a piedi di sicurezza pubblica, ordinati con decreto dei 25 luglio 1860, e venivano aumentati quelli a cavallo e si promulgava la legge organica della questura e della forza di sicurezza pubblica. Con decreto prodittatoriale dei 30 agosto 1860 era resa comune alla Sicilia la legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 e in pari data si pubblicava la legge organica per le sezioni dei militi a cavallo, relativamente ai quali dovea essere adottato il regolamento del 16 gennaio per le guardie di sicurezza pubblica. A 3 settembre dello stesso anno erano disciolte le commissioni distrettuali pel giudizio dei reati comuni, serbandosi poi con altro decreto dei 27 settembre seguente la loro giurisdizione solo per le cause pendenti; e con legge dei 30 dello stesso mese si stabiliva che la sicurezza pubblica nella città e circondario di Palermo era affidata al questore sotto la dipendenza del 232 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Segretario di Stato per la pubblica sicurezza, restando soppresso l’ufficio di ispettore di questura. Agli 11 ottobre 1860 con altro decreto si determinava l’organico della segreteria della questura in Palermo. Per la tenuta delle carte degli uffici di questura furono emanate le istruzioni con circolare dei 16 settembre 1887, che furono modificate con successiva circolare del 10 giugno 1903. Da esse si desume la ripartizione degli affari nel modo seguente: Divisione I: Gabinetto. Divisione II: Polizia giudiziaria. Divisione III: Polizia amministrativa. Archivio: protocollo generale, copisteria e spedizione. Si davano anche le istruzioni per lo scarto degli atti. Le scritture depositate in questo archivio in numero di 1553 volumi abbracciano il periodo degli anni 1860-1903 con la seguente ripartizione di materie: Divisione I 1. Guardie di pubblica sicurezza – Fascicoli personali, corrispondenza, contabilità, stipendi, note caratteristiche, indennizzi. 2. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza – Corrispondenza – Militi a cavallo – Fascicoli personali – Atti relativi alla costituzione e successiva soppressione del corpo dei militi a cavallo. 3. Contabilità diverse, informazioni, ordinanze di servizio, provvedimenti ed affari diversi di pubblica sicurezza. 4. Atti e corrispondenza diversa di Gabinetto, informazioni riservate e personali. Divisione II 1. Reati ed avvenimenti. 2. Contrabbandi. 3. Abigeati. Divisione III 1. Conciliazione. 2. Fabbriche di esplodenti. 3. Processioni religiose. 4. Mendicanti, informazioni, passaporti. 5. Statistica e lavori periodici. 6. Protocolli, rubriche. 56. Sottoprefettura di Termini Imerese Quest’ufficio ha finora depositato delle varie sue scritture in questo archivio gli atti di leva dei nati negli anni 1840-1851 in 36 volumi. SEZIONE IV – ATTI NOTARILI Nell’epoca del pontefice Gregorio Magno i chartularii, fra gli altri uffici, avevano anche quello del pubblico notariato. Posteriormente troviamo l’ufficio stesso indicato nelle carte latine coi nomi di notarius, tabellio; nelle greche con le voci di notavrio”, taboulavrio”, nomiztavboulavrio”, grammatiko;”e nomiko;”, e nelle scritture arabe col nome di katib. I notai in Sicilia furono laici ed anche chierici, ed è noto il privilegio di Ruggiero II del 1144 pel quale fu concesso ad Ugo arcivescovo di Palermo e suoi successori la tabularia di Palermo, privilegio poi confermato da Gregorio IX con bolla del 23 dicembre 1228. La costituzione sveva XXXII, libro I, tit. 4, proibì ai chierici di esercitare gli uffici di giudice e notaro, però ciò fu invano, e fu mestieri che re Alfonso, nel capitolo 528, rinnovasse i divieti fridericiani. Vi furono in Sicilia notai regi, reginali (pel distretto della Camera reginale), ducali (pei ducati di Atene e Neopatria e per le terre di Randazzo e Calatafimi verso la metà del secolo XIV), imperiali e apostolici. Oltre gli appunti presi dai notai sui pugillarii e i pitacii, gli atti notarili risultavano delle seguenti specie: 1. Venimecum o quinterniolum. In esso si notavano gli atti infra diem. Quando eranvi alcuni atti d’importanza duratura (atti perpetui), si ponea la sola indicazione di esso con la formula: Hic intrat contractus (vendita, enfiteusi, ecc.) prout in minutis. Questa nota venne detta ‘subintranza’. 2. Bastardellum o prothocollum, nel quale si trascriveano e, occorrendo, si ampliavano gli atti del venimecum con le relative subintranze. Gli atti di efficacia transitoria (locazione d’opere, ecc.) vi sono trascritti per intero. 3. Minute. 4. Registri che comprendono trascritti di seguito gli atti delle minute senza le formule iniziali e finali. Nelle carte notarili greche è seguito il computo cronologico greco ajpo; kti;sew” kovsmou, nel quale l’anno 5509-10 corrisponde all’anno primo dell’era comune. Negli atti latini troviamo l’anno ab incarnatione secondo lo stile fiorentino. Nella seconda metà del secolo XIII e fin presso la metà del secolo XIV si adoperò l’anno a nativitate; più tardi ritornò in uso l’anno ab incarnatione, che durò sino al 1603, quando fu imposto di far cominciare l’anno al 1° gennaio. 234 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Varie disposizioni furono emesse nei diversi tempi sul notariato. Al tempo delle generali riforme eseguite nel 1819 anche il notariato vi fu compreso e venne, a 23 novembre del detto anno, promulgata la legge sul notariato. 1. Luogotenente di protonotaro Il luogotenente di protonotaro stipulava gli atti pubblici che interessassero l’erario. I volumi relativi di minute sono 323 dall’anno 1554 al 1819. 2. Notai defunti Si conservano in questo archivio 38769 volumi di atti notarili risultanti di bastardelli, minute e registri, insieme ad alcuni rari venimecum e pitacii. Il periodo da essi volumi abbracciato è dal 1323 al 1846. SEZIONE V – ATTI COMUNALI All’articolo 43 delle leggi civili che presero ad aver effetto col 1° settembre 1819 erano determinate le norme per gli atti dello Stato civile, e con decreto dei 12 agosto 1819 si stabilì che l’osservanza delle anzidette disposizioni cominciasse dal 1° gennaio 1820. I vari registri, cioè nascite, morti, matrimoni e diversi, venivano redatti in doppio esemplare, dei quali uno rimanea presso i rispettivi uffici comunali e l’altro si depositava nella cancelleria del Tribunale, insieme ai volumi di documenti presentati per gli atti anzidetti dello stato civile. Sono stati depositati in questo archivio della cancelleria di questo Tribunale i doppii esemplari di registri e i volumi dei documenti dall’anno 1820 al 1865. I detti volumi sono complessivamente 3536 pel comune di Palermo e 12728 per gli altri comuni del distretto. SEZIONE VI – CORPORAZIONI RELIGIOSE La Direzione generale del Fondo per il culto ha depositato in questo istituto gli archivi delle Corporazioni religiose di Palermo soppresse nel 1866 e quello importantissimo del cenobio di San Martino delle Scale. Le scritture dei detti archivi riguardano principalmente registri di contabilità (libri maggiori o maestri, d’introito, di esito, d’infermeria, di cibaria, di vestiario, titoli di proprietà di immobili, atti giudiziari, cautele di cassa, libri di celebrazioni di messe e spese per il culto, scritture per fidecommissarie e legati). Ognuno dei sopradetti archivi ha un inventario speciale, e qui appresso seguono le notizie sul numero dei volumi conservati in ciascun archivio e sul periodo abbracciato dai rispettivi atti, avvertendo che alcuni fra i documenti di epoca antica sono in copia. Archivi delle Corporazioni religiose soppresse nel 1866 n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 indicazioni delle corporazioni Convento di Santa Maria la Misericordia sotto titolo di Sant’Anna Convento di San Antonino di Padova Convento della SS. Annunziata alla Zisa Convento della SS. Annunziata a Porta Montalto Convento di S. Agostino Convento di Sant’Agata la Pedata Convento dello Spasimo in San Giorgio la Kimonia sotto titolo dei Benedettini Bianchi Convento di San Giovanni di Baida Convento di San Basilio Magno Convento di Santa Cita Casa dei PP. Crociferi Convento del Noviziato di PP. Crociferi Convento della Consolazione di Santa Maria del Bosco Convento dei PP. Cappuccini ed infermeria dello stesso convento Convento di San Nicolò di Bologni detto Carminello Convento del Carmine Maggiore Monastero di San Carlo Borromeo numero dei volumi periodo 446 1412-1866 130 124 145 364 23 1621-1866 1506-1866 1498-1866 1330-1866 1585-1866 77 1564-1866 9 40 534 504 315 279 1507-1866 1444-1866 1428-1866 1314-1866 1519-1866 1366-1866 48 59 758 448 1547-1866 1505-1865 1334-1866 1468-1866 238 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico Convento dei SS. Cosma e Damiano Convento di San Domenico Convento di San Francesco d’Assisi Convento di San Francesco di Paola a Sant’Oliva Convento di Santa Maria degli Angeli sotto titolo della Gancia Convento di San Gregorio Papa Casa di San Giovanni Evangelista Conventi di Santa Maria di Gesù e della Grazia Monastero di Santa Maria di Monserrato Convento dei PP. Mercedari Scalzi ai Cartari Convento di Santa Maria della Mercè al Capo Convento di Montesanto Monastero di San Martino delle Scale Casa di Marco Evangelista Convento di San Nicolò Tolentino Convento di San Nicolò li Scalzi Congregazione di San Filippo Neri Casa delle Scuole Pie sotto titolo di San Silvestro Papa Casa dei PP. Teatini sotto titolo di San Giuseppe Casa della SS. Trinità Convento di Santa Teresa Convento della Vittoria Monastero dell’Assunta Monastero di SS. Anna e Teresa Monastero di Santa Maria di Monte Oliveto sotto titolo della Badia Nuova Monastero di Santa Caterina Monastero della Concezione Monastero di Santa Chiara Monastero di Santa Maria del Cancelliere Monastero di Santa Maria delle Grazie ai Divisi Monastero di Santa Elisabetta regina Monastero di San Giuliano Monastero della Martorana Monastero di Montevergine Monastero di San Giovanni l’Origlione Monastero di Santa Maria la Pietà Monastero di Santa Rosalia Monastero dei Sett’Angeli Monastero dello Scavuzzo Monastero del Santissimo Salvatore Monastero di Sales Monastero delle Stimmate di San Francesco Monastero di San Vito Monastero delle Vergini 36 1214 420 1164 1520-1866 1310-1866 1200-1866 1200-1866 137 1450-1866 137 9 13 38 561 70 96 2333 50 382 18 330 185 888 51 350 135 204 300 1496-1866 1690-1866 1177-1866 1521-1865 1397-1866 1463-1866 1512-1866 1366-1866 1440-1866 1492-1866 1538-1866 1540-1866 1557-1866 1429-1866 1580-1866 1506-1866 1544-1866 1447-1866 1401-1866 296 1478-1865 274 219 703 934 44 244 393 961 499 265 366 150 11 133 982 101 467 585 462 1311-1867 1346-1865 1512-1866 1535-1866 1543-1866 1523-1866 1501-1823 1194-1866 1447-1866 1301-1865 1309-1866 1225-1866 1563-1867 1537-1866 1452-1866 1542-1866 1491-1866 1312-1866 1519-1866 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 62 63 Monastero di Santa Maria di Valleverde Commissione delle Opere Pie dell’Olivella 1. Eredità Tommasi 2. Eredità Mugnos 3. Eredità Sapienza 4. Eredità Vito Passiggi 5. Eredità Lingurdo 6. Eredità Gravina 7. Eredità Durante 8. Eredità Gallo 9. Eredità Ingolotti 10. Eredità Sanzone 11. Eredità Vincenzo Russo 12. Eredità Foresta 13. Eredità Candela Francesco 14. Eredità Principesso Belvedere 15. Eredità Beltrami e Lanzirotti 16. Eredità Muscarà e Storniolo 17. Scritture diverse 239 485 1357-1866 15 6 21 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1639-1870 1481-1820 1419-1874 1587-1868 1647-1850 1852 1874 1624-1873 1733 1617 1868-73 1852 1869 1855-75 1865-66 1523-1825 1549-1866 È in corso la consegna delle scritture delle soppresse Case gesuitiche e dei Liguorini da parte di questa Intendenza di Finanza. SEZIONE VII – TABULARII I diplomi dei seguenti tabulari sono quasi tutti membranacei, pochi cartacei. Qualche diploma, come le bolle per le indulgenze della Crociata, è stampato in pergamena. 1. Chiesa di Magione in Palermo I documenti relativi a questa antica casa dell’ordine di Santa Maria dei Teutonici di Gerusalemme, divenuta poi Commenda Teutonica e quindi Costantiniana e infine aggregata direttamente al demanio dello Stato, sono in numero di 814 e vanno dal 1155 al 1643. 2. Abbadie di San Filippo di Fragalà e Santa Maria di Maniaci San Filippo di Fragalà fu antico monastero di rito greco dell’ordine basiliano nella diocesi messinese. Si appellò prima variamente di Demenna, di Val Demone, de Myrtiro (dal vicino casale Mirto) e poi di Fragalà. I suoi beni, insieme a quelli del vicino monastero benedettino di Santa Maria di Maniaci, furono aggregati all’Ospedale grande e nuovo di Palermo per disposizione di re Ferdinando del 22 aprile 1503 e precedente bolla di Innocenzo VIII dell’8 giugno 1491 e nel 1806 vennero donati dal re Ferdinando Borbone a lord Nelson insieme al titolo di duca di Bronte. I suoi diplomi sono 80 e abbracciano il periodo 1090-1620. 3. Ospedale di San Bartolomeo Uno dei più antichi ospedali di Palermo, riunito al 1432 con gli altri nosocomi della città per costituire l’Ospedale grande e nuovo sotto titolo di Santo Spirito, in seguito appellato Civico. La raccolta anzidetta riguarda i beni patrimoniali dell’antico ospedale di San Bartolomeo e comprende 128 diplomi dal 1305 al 1590. 242 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 4. Ospedale grande di Palermo I diplomi di esso riguardano i vari enti che lo costituirono, come si è detto, nel 1432. Sono in numero di 61 e vanno dal 1252 al 1776. 5. Chiesa di Cefalù Essendo il vescovado di Cefalù in sede vacante, l’amministratore depositò nell’archivio una parte dell’importante tabulario di essa chiesa. Sono 130 pergamene che dall’anno 1123 arrivano al 1551. 6. Chiesa di Santa Maria della Grotta L’antico monastero di Santa Maria de Crypta in Palermo, con l’annessa chiesa omonima edificata presso Marsala, venne nel 1440 dato in commenda e poi al 1571 concesso alla Compagnia di Gesù. Il tabulario andò disperso e in questo archivio si conservano appena 27 diplomi (anni 1160-1558), riuniti per liberalità di privati e per acquisto dello Stato. 7. Municipio di Corleone Il comune di Corleone nel 1878 depositò in questo archivio 29 antichi documenti, che dal 1282 pervengono al 1759. Notevole fra essi l’originale patto stabilito fra la città di Palermo e Corleone a 3 aprile 1282, poco dopo lo scoppio del Vespro. 8. Monastero di Santa Margherita di Polizzi Monastero fondato e dotato dalla regina Elisabetta verso il 1330, assegnandovi terre appartenenti alla chiesa di Santa Maria de Latina poi detta ‘di Gadera’. I suoi diplomi sono nel numero di 137 dall’anno 1134 al 1758. 9. Monastero di Santa Maria del Bosco Antico eremo nei pressi di Calatamauro, ridotto a monastero benedettino, eretto in priorato verso il 1320 e quindi in abbazia nel 1400 per disposizione del papa Bonifacio IX. Nel 1412 venne unito alla Congregazione di Monte Oliveto e più tardi, per decreto di Ferdinando III del 1794, assegnato ai monaci agostiniani. Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 243 I suopi diplomi, nel numero di 734, abbracciano il periodo dal 1263 al 1763. 10. Monastero di San Martino delle Scale vicino Palermo Il diplomi di questo antichissimo e celebrato monastero benedettino risultano di due fondi speciali: 1. documenti che interessano propriamente il monastero anzidetto in n. di 1120, che vanno dal 1182 al 1833. 2. documenti cremonesi, perché redatti in Cremona, i quali provengono da particolare acquisto, e furono riuniti al fondo generale posseduto dal monastero. Sono essi 86 di numero e abbracciano il periodo che corre dal 1071 al 1680. 11. Monastero di Santa Maria di Malfinò detto anche di Santa Barbara in Messina Il monastero di Santa Maria di Amalfino o Malfinò, di rito basiliano, sorse nelle vicinanze di Messina, presso Linaria o Basicò, verso il 1354. Al tempo del re Martino le moniali passarono nella città di Messina e il monastero prese il nome di Santa Barbara. I suoi diplomi, ai quali sono pure riuniti documenti di altre corporazioni religiose messinesi, sono 952 e vanno dal 1093 al 1677. 12. Monastero di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat detto poi San Placido di Calonerò Il celebre cenobio di Santa Maria in Valle Giosafat avea una dipendenza o grangia in Messina col titolo di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat. Occupata la Palestina dai musulmani, i benedettini di Santa Maria in Valle Giosafat nel 1291 passarono nella chiesa messinese trasportando seco le cose più preziose fra le quali i loro diplomi. Al 1422 la chiesa della Maddalena divenne ospizio di San Placido di Calonerò. Il tabulario, pertanto, del monastero anzidetto comprende le pergamene di Terrasanta, quelle di Santa Maria Maddalena e le altre di San Placido di Calonerò. I diplomi risultano nel numero di 1398 e, oltre una copia della contestata donazione di Tertullo del 528, abbracciano il periodo dal 1095 al 1716. 13. Diversi Sono 75 pergamene, di diversa natura e alcune volte anche frammentarie, che comprendono il periodo dal 1103 al 1766. SEZIONE VIII – ATTI DIVERSI 1. Commenda di Magione Il gran cancelliere Matteo Aiello salernitano fondava verso il 1150 la chiesa della Trinità in Palermo, affidandone il culto ai monaci cisterciensi. Guglielmo I donavale il casale di Risalaimi ed altri possedimenti in suo vantaggio provenivano da private largizioni. Avendo i monaci preso parte in favore del re Tancredi alle lotte politiche del tempo, vennero scacciati dall’imperatore Arrigo VI, che donava la chiesa all’ordine militare di Santa Maria dei Teutonici di Gerusalemme; i quali la tennero malgrado l’opposizione di Innocenzo III, e col favore poi dell’imperatore Federico si arricchirono di nuovi privilegi fra i quali lo spedale di San Giovanni dei Leprosi con tutti i suoi beni, e furono confermati da Onorio III. Governava la chiesa e gli uniti possedimenti un precettore generale di Sicilia, che avea anche giurisdizione su tutte le case o mansiones che l’ordine in progresso di tempo ebbe ad ottenere nell’isola. La chiesa di Palermo ebbe per ciò da quel tempo l’appellativo di Magione. Essendo precettore in Palermo Enrico di Oemster, sorsero reclami sulla sua amministrazione al precettore generale dei Teutonici, il quale inviava quindi visitatori in Sicilia per rilevare il vero stato delle cose. L’Oemster però prevenne ogni giudizio rassegnando la sua precettoria al pontefice Innocenzo VIII, che la diede in commenda con bolla dei 2 maggio 1492 al cardinale Rodrigo Borgia. Questi, assunto poi al pontificato col nome di Alessandro VI, diede la commenda di Magione al cardinale Sanseverino, che la rinunziò, e quindi nel 1495 ad Alfonso di Aragona, figlio naturale del re Ferdinando di Aragona e Sicilia. Seguirono parecchi ecclesiastici commendatari fino al cardinale Branciforti, che fu poi vescovo di Girgenti. Alla morte del Branciforti il re, con suo dispaccio dei 30 maggio 1787, aggregò la chiesa della Magione all’ordine costantiniano di San Giorgio e la diede quindi in commenda al principe Leopoldo suo secondogenito. Morto il principe Leopoldo i beni della Commenda vennero direttamente amministrati, in separata azienda, sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze. A 17 ottobre 1860, con decreto prodittatoriale, venne disciolta l’amministrazione di Magione, Ficuzza e Boccadifalco. Poi l’amministrazione ricostituita durava fino al 1864. 246 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico La commenda però originariamente di Magione ebbe in seguito aggregati, o sotto la sua dipendenza molti altri possedimenti e istituti, come il gran priorato di Messina, le commende gerosolimitane, l’abbazie di Parco e Partinico, le baronie di Prizzi e Palazzo Adriano, le tenute reali di Ficuzza e Boccadifalco, ecc. Le scritture complessivamente ascendono a 3356 volumi che dal 1397 pervengono al 1864. Notiamo le seguenti categorie: Scritture diverse (vendite, transazioni, concessioni, permute, ecc.) relative a feudi, terre, cose, acque, censi, soggiogazioni in Palermo, Girgenti, Terranova, Corleone, Monreale, Bisacquino, ecc. Priore, cappellani della Magione, visita priorale, registri di patenti. Gran priorato di Messina – Ricetta gerosolimitana di Messina – Ruoli di cavalieri, cappellani, conventuali e serventi d’armi ricevuti nella lingua d’Italia della Sacra religione gerosolimitana – Processi di nobiltà. Cabrei (Capibrevi o sommari di atti) delle commende di San Giovanni di Rodi in Marsala, di Borea in Siracusa, Santa Maria Maddalena in Girgenti, ecc. Libri di contabilità, libri maestri, conti d’introito ed esito, ordini di pagamento, ecc. Dispacci regi e viceregi, memoriali, corrispondenza, protocollo. 2. Regia parrocchia di San Giacomo dei Militari Aggregato al reale palazzo in Palermo eravi un vasto spazio di terreno che confinava con la chiesa e bosco di San Ermete (poi San Giovanni degli Eremiti), con altra di Santa Maria della Vittoria, col fiume del Papireto e con le mura antiche della città vicino la porta Rota, così detta dalla sorgente Rutata, che ivi prossima sgorgava per riunirsi alle acque del Papireto. In questo vasto spazio, oltre il real palazzo, erano varie chiese, alloggiamenti militari, case private e i giardini reali, che stendeasi sino al 2° palazzo della Cuba per un circuito di circa 2 miglia. Fra le dette chiese eravi quella di San Giacomo la Mazzara, appellativo questo venuto dall’arabo Muhassar, molino o trappeto ivi prossimo che serviva all’estrazione dello zucchero dalle canne (cannamelae), le quali in abbondanza coltivavansi nell’agro palermitano e vi durarono per più secoli. Nell’anno 1132 Pietro arcivescovo di Palermo, annuendo alle istanze del re Ruggiero, dichiarò la cappella di San Pietro, magnificamente eretta nel regal palazzo, parrocchia di tutti gli abitanti del palazzo stesso e annessi distretti. Le chiese pertanto di San Giacomo la Mazzara, San Paolo ed altre ivi esistenti vennero in dipendenza della regia cappella e del cappellano maggiore. Più tardi la chiesa di San Giacomo fu dismembrata per farci un collegio ecclesiastico; e invece venne dal Senato palermitano iniziata nel 1482 e compiuta nel 1493 una grande chiesa in onore di San Sebastiano, la quale Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 247 in seguito prese il nome di San Giacomo dal vicino ospedale militare di questo nome, a cui fu concessa nel 1620 per apprestare i sacramenti agli infermi ivi degenti. Al 1734 poi la chiesa di San Giacomo ebbe le prerogative parrocchiali su i militari del quartiere di San Giacomo e gli altri che abitavano nello stesso recinto e fu dipendente dal giudice di Monarchia. Per dirimere le diuturne questioni che insorgevano tra la cattedrale palermitana e la chiesa di San Giacomo, il re Carlo III, con dispaccio dei 21 agosto 1754, dichiarò che nella stessa chiesa, sebbene non fosse canonicamente eretta in parrocchia, fosse continuata l’amministrazione dei sacramenti come filiale del duomo e il cappellano dovesse reputarsi un coadiutore subordinato alla cattedrale. Più tardi, con altro dispaccio dei 13 maggio 1778, fu eretta la chiesa in normale parrocchia. Le scritture relative, comprese in sei volumi, che abbracciano gli anni dal 1741 al 1836 con qualche copia di documenti anteriori, risultano di regi dispacci, atti di elezione, rappresentanze, lettere e atti diversi. 3. Consolato generale di Sua Maestà il re di Sardegna in Palermo Le scritture del consolato sardo in Palermo riguardano la corrispondenza con la Segreteria di Stato, col ministro plenipotenziario e il console generale di Sardegna in Napoli, col console di Messina e i vice consoli di Marsala, Cefalù, Girgenti, Sciacca, Terranova, Termini, Castellammare e Santo Stefano di Camastra, con le autorità di Sicilia e quelle di Torino, Genova, Nizza e Cagliari. Vi troviamo pure registri d’iscrizione e di stato civile dei sudditi sardi, contratti, testamenti, procure, ratifiche e atti del contenzioso. I volumi relativi in complesso ascendono a 94 ed abbracciano gli anni dal 1816 al 1861. *** Sono inoltre in questa sezione parecchi volumi, fascicoli o autografi depositati da pubblici uffici o donati da private persone. Fra le dette scritture notiamo le seguenti: 1. Atti della curia arcivescovile di Monreale, secolo XV. 2. Abbatia Sancte Marie de Crypta et Visitationes. Volumi di documenti relativi all’abbadia di Santa Maria della Grotta e al Collegio dei Gesuiti in Palermo. 3. Assenti dei volumi di scritture del Collegio di Palermo. Contiene un esteso sommario dei documenti contenuti in molti volumi dell’archivio gesuitico. 4. Volume di documenti relativi all’abbadia di Santa Maria di Nuovaluce e Santa Maria delle Scale. 248 Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico 5. Altro volume di documenti per l’abbadia anzidetta di Santa Maria di Nuovaluce e pel monastero di Santa Maria del Bosco. 6. Atti dei giurati di Piana dei Greci, anni 1659-60. 7. Liber regiae Monarchiae Regni Siciliae, compilato nel 1556 per ordine del viceré Giovanni di Vega. 8. Relazione sugli arcivescovi, vescovi, abbazie, priorati, ecc., anno 1698. 9. Stemmi e suggelli dei comuni di Sicilia. 10. Sigilli ufficiali fuori uso. 11. Bilancio della città di Palermo dell’anno 1710-11. 12. Patrimonio della città di Palermo – Esito – 1717. 13. Ritus Magnae curiae sedis civilis di Mantegna. 14. Volume di scritture relativo alla stampa del Consiglio d’Egitto, pubblicazione del noto falsario abbate Giuseppe Vella. 15. Elenco dei detenuti in Sicilia per cause di Stato. 16. Lettere autografe di Francesco I, re del Regno delle Due Sicilie, e di Leopoldo di Borbone, principe di Salerno. 17. Processi di carboneria in Termini. 18. Due volumi di documenti relativi alla Sicilia dall’anno 1811 al 1849. 19. Volume di documenti politici siciliani tratti dagli archivi di Messina e Siracusa. 20. Relazione dei fatti più importanti dell’amministrazione del Ministero dell’Interno del Regno d’Italia nel 1812. Manoscritto appartenuto al ministro conte Prina. 21. Informazioni politiche sui magistrati di Sicilia, 1821-23. 22. Risoluzioni del Consiglio dei Ministri dal 14 agosto 1848 al 21 aprile 1849. 23. Atti originali della costituzione del Comitato rivoluzionario del 1848 ed altri documenti pel periodo 1848-49. 24. Documenti sulla cospirazione del 1853. 25. Processo verbale del plebiscito del 21 ottobre 1860 e altri documenti relativi alla rivoluzione del 1860. 26. Processo a carico di Francesco Riso e compagni per i fatti del 4 aprile 1860. Volume 1°. 27. Autografi di G. Rossini, V. Bellini, G. Donizzetti, G. Garibaldi, G. Mazzini, F. Campanella, R. Pilo, G. Sirtori, I. Ribotti, M. Stabile, ecc. *** Compilato dal cav. Giuseppe Cosentino, primo archivista e professore di paleografia, in seguito a disposizione ministeriale. Completato il lavoro a 13 maggio 1909. INDICE Introduzione 5 I L’Archivario Generale Pietro Di Majo al Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, Palermo 30 gennaio 1841, con allegato Notamento di tutti gli Archivi che compongono l’Archivio generale 29 II Real Decreto Organico pel Grande Archivio di Palermo e per gli Archivi Provinciali del 1° agosto 1843, Napoli 1843 41 III Quadro statistico in Giuseppe Silvestri, Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1865 al 1871, Palermo 1875 65 IV Relazione sugli Archivi di Stato Italiani (1874-1882), Roma 1883, la voce Sovrintendenza degli Archivi Siciliani. Archivio di Stato di Palermo 75 V Giuseppe Cosentino, Manuale storico archivistico, Palermo 1909 97 Finito di stampare nel mese di aprile 2010 presso la Tipolitografia Luxograph s.r.l. di Palermo