ALLEGATO A
STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE
È costituita una associazione non riconosciuta sotto la denominazione:
“SOCIETA’ VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
La
“SOCIETA’
VARESINA
DI
GINNASTICA
E
SCHERMA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” è una libera
associazione – apolitica ed aconfessionale – fondata il 18 aprile 1878, che
non ha scopo di lucro, bensì l’educazione di virtù civili, di amor di Patria e
di libertà, promovendo e disciplinando la pratica della Ginnastica, della
Scherma e di quelle discipline sportive che la Società ritiene praticare, per
meglio sviluppare le forze fisiche e morali dei cittadini.
Si propone inoltre di promuovere la diffusione della cultura sportiva
attraverso organizzazioni di corsi di aggiornamento e di formazione
professionale per tecnici, docenti ed operatori dello sport.
Si propone di sostenere interventi di solidarietà sociale secondo la propria
tipicità di azione anche in collaborazione con organizzazioni del territorio
a promozione delle categorie più svantaggiate.
L’associazione potrà svolgere quelle attività anche commerciali rivolte al
reperimento di fondi purchè nei limiti delle effettive esigenze finanziarie
del sodalizio e comunque senza fini di lucro.
Essa è affiliata alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali riconosciute
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle quali accetta ed applica
statuti e regolamenti vigenti.
Le distinte sezioni sportive sono disciplinate da appositi ed autonomi
regolamenti.
Il motto della società è: “Forza per la libertà”.
L’associazione ha sede in Varese, Via Donatello n. 1, e non ha fini di lucro
né diretto, né indiretto.
Art. 2
ORGANIZZAZIONE
Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea generale dei soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Il Collegio dei Probiviri;
h) I Comitati di Sezione.
Art. 3
DEI SOCI
Sono istituite le seguenti categorie di soci:
 Benemeriti;
 Ordinari;
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 Atleti.
I soci Benemeriti sono coloro che per donazioni, attività svolta o cariche
rivestite in seno alla società abbiano dato un rilevante contributo al suo
sviluppo.
Tale qualifica viene concessa dall’Assemblea generale dei soci su
proposta motivata dal Consiglio Direttivo.
La nomina del Socio Benemerito è di norma subordinata al superamento
del trentesimo anno di età.
I Soci benemeriti cessano di appartenere alla società:
a) Per dimissioni volontarie;
b) Per radiazioni dalla società;
c) A causa di morte.
I Soci Ordinari sono coloro che, maggiorenni o minorenni, si obbligano ad
appoggiare lo scopo e le finalità della società, versando al quota sociale
nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio
Direttivo.
L’ammissione alla società, previa domanda redatta su apposito modulo, è
subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui
giudizio è insindacabile.
Le sue decisioni sono inappellabili e definitive.
I Soci Ordinari cessano di appartenere alla società:
d) Per dimissioni volontarie;
e) Per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale
annua.
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La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo, potranno
in seguito essere riammessi con nuova domanda secondo le modalità
previste nel quarto comma del presente articolo;
a) Per radiazioni dalla società;
b) A causa di morte.
I Soci Atleti sono tutti i soci che svolgono attività sportiva nelle sezioni. Si
dividono in Atleti Amatori, non tesserati alle Federazioni perché non
partecipanti a gare o competizioni e Atleti Agonisti, tesserati alle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali che inquadrano lo sport da essi praticato,
come indicato all’Art. 1 del presente Statuto.
I Soci Atleti cessano di essere tali per morosità, a causa del mancato
pagamento della quota sociale annua, e quando non viene rinnovato il
tesseramento alle rispettive Federazioni Sportive di appartenenza.
Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’associazione ed
il diritto di godere delle agevolazioni che l’associazione stessa può loro
offrire.
Tutti i Soci Ordinari e Atleti, firmando la domanda di ammissione,
dichiarano di accettare il presente Statuto ed il Regolamento di sezione
alla quale si iscrivono.
Il socio nuovo ammesso verrà fornito della tessera sociale con indicazione
della sezione e della categoria alla quale appartiene. La domanda di
ammissione presentata dai minorenni dovrà essere firmata da coloro che
esercitano la patria potestà su di essi.
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Qualunque sia la data di affiliazione il socio ha diritto di partecipare alla
prima Assemblea generale tenuta a decorrere dalla data di associazione.
Art. 4
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei soci è organo sovrano dell’associazione e
massimo organo deliberante della Società.
Essa può essere: Ordinaria e Straordinaria.
Prendono parte all’Assemblea generale – Ordinaria e Straordinaria – con
diritto di parola e di voto tutti coloro che alla data di convocazione
dell’assemblea sono soci dell’associazione, ivi compresi i Soci
Benemeriti, Ordinari e Atleti, purchè questi ultimi (Ordinari e Atleti) siano
in regola con il versamento della quota sociale annua.
Non hanno diritto al voto i Soci minorenni.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega
scritta, ma nessuno può avere più di una delega.
La convocazione dell’Assemblea – Ordinaria e Straordinaria – deve
avvenire con avviso scritto da inviarsi ai soci almeno venti giorni prima
della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o
rappresentati almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in seconda
convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati.
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Per le assemblee elettive, in prima convocazione è richiesta la presenza o
la rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, in
seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci
aventi diritto di voto.
Di ogni Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, si dovrà eleggere il
Presidente ed il Segretario e quest’ultimo redigerà il relativo verbale.
Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o
dissenzienti e non possono essere variate se non su delibera di altra
assemblea.
La verifica dei poteri, cioè il diritto di partecipazione e di voto, è compiuta
dal Collegio dei revisori dei Conti che funge anche da Commissione di
scrutinio per le votazioni.
L’Assemblea generale dei soci in sede Ordinaria:
a) È annuale e deve avvenire entro il giorno trentuno del mese di marzo
di ogni anno;
b) Discute ed approva la relazione morale, tecnica e finanziaria
sull’attività dell’anno sociale trascorso;
c) Acquisisce il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio
Direttivo;
d) Elegge in via diretta il Presidente, i componenti del Consiglio
Direttivo, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti e del
Collegio dei probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili;
e) Approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche;
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f) Nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
g) Delibera sulle proposte di radiazione;
h) Decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno
proporre, su quelle presentate dai soci nonché su ogni argomento che
interessi la vita della società.
L’Assemblea generale dei soci in sede Straordinaria:
a) La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a
seguito
di
propria
deliberazione, può essere
richiesta
dalla
maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, presentando
domanda al presidente e proponendo l’ordine del giorno: in tal caso la
stessa deve essere convocata entro i trenta giorni dal ricevimento della
richiesta;
b) Decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo
riterrà opportuno sottoporre all’assemblea in via Straordinaria e su
quelle proposte dai soci, sempre in via Straordinaria;
c) Provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente
Statuto;
d) Delibera le modifiche dello Statuto e i mutamenti del patrimonio;
e) Delibera lo scioglimento della società.
Per le modifiche allo Statuto sociale, per i mutamenti del patrimonio e per
lo scioglimento della società occorre, in prima convocazione, la presenza
di almeno un terzo degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione
l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e le relative
deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
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Per lo scioglimento della società, le relative deliberazioni devono essere
adottate con voto di ogni singolo socio con esclusione delle deleghe.
Art. 5
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Presidente compilerà il bilancio con il Conto
profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull’andamento della
gestione sociale.
Detti atti saranno sottoposti all’Assemblea Ordinaria annuale.
Il bilancio deve rimanere presso la sede dell’associazione nei dieci giorni
precedenti l’assemblea annuale medesima.
Art. 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della società che interpreta ed
attua le direttive dell’assemblea per il raggiungimento degli scopi
istituzionali.
Il Consiglio è composto da:
a) Il Presidente dell’associazione eletto dai soci in assemblea;
b) Due membri rappresentanti per ogni sezione eletti dall’assemblea;
c) Quattro Consiglieri eletti dall’assemblea, per numero di preferenze.
Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo di norma una volta al
mese oppure ogni qualvolta lo si reputi opportuno e, per essere valide,
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni
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sono adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità è determinante il
voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dei propri membri che non
intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive e la
loro sostituzione avverrà come al comma seguente.
In caso di mancanza, per qualsiasi causa di uno o più componenti del
Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà della sua composizione,
la sostituzione avviene secondo l’ordine della graduatoria personale
verificatasi nell’elezione assembleare, purchè detti sostituti abbiano
riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti attribuiti all’ultimo
degli eletti.
Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti il
Consiglio Direttivo continua a funzionare sino alla prima Assemblea
Ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per
elezione a maggioranza dei voti, dei consiglieri mancanti.
In caso di mancanza, per qualsiasi causa di più componenti del Consiglio
Direttivo in numero maggiore alla metà della sua composizione, si
convoca, nel termine inderogabile di trenta giorni dalla data di mancanza
del quorum, l’Assemblea Straordinaria dei soci per l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo.
Qualora l’assemblea generale dei soci non approvi la relazione morale,
tecnica, finanziaria del Consiglio Direttivo, il Presidente e l’intero
Consiglio decadono. Gli stessi, però, rimangono in carica per l’ordinaria
amministrazione
provvedendo,
nel
contempo,
alla
convocazione
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dell’Assemblea Straordinaria nel termine inderogabile di trenta giorni
dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti
giorni, per leggere il nuovo Consiglio Direttivo. La decadenza per
qualsiasi causa del Consiglio Direttivo non deve estendersi agli Organi
non in connessione funzionale, e cioè: il Collegio dei Revisori dei Conti ed
il Collegio dei Probiviri.
Il nuovo Consiglio Direttivo eventualmente eletto resta in carica fino allo
scadere del quadriennio olimpico.
Il Consiglio Direttivo:
 Provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo
della società;
 È investito dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione
ordinaria e straordinaria;
 Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon
andamento dell’associazione, esclusi quelli che la Legge ed il presente
Statuto attribuiscono all’Assemblea generale dei soci.
 Inoltre:
a) Esamina le domande di ammissione o di dimissione dei Soci Ordinari
e delibera su di esse;
b) Propone all’Assemblea generale la nomina dei Soci Benemeriti;
c) Nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario;
d) Conferma la nomina degli Istruttori proposta da ogni sezione, i loro
aiutanti ed eventuali consulenti a qualsiasi titolo;
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e) Conferma la nomina dei Direttori Sportivi sociali i quali, se lo ritiene
opportuno, possono essere scelti anche al di fuori dello stesso e dei
Comitati di Sezione partecipando alle riunioni con voto consuntivo;
f) Costituisce eventuali Commissioni, determinandone la attribuzioni, il
numero dei componenti ed il funzionamento, anche con l’inclusione di
esperti esterni;
g) Stabilisce la quota sociale annua ed eventuali rateizzazioni;
h) Fissa la data dell’Assemblea Ordinaria annuale;
i) Emana, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento
dell’associazione;
j) Delibera su tutte le questioni che interessano la società ed i soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni
(quadriennio olimpico) e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito salvo il rimborso
delle
spese
dagli
interessi
anticipati
per
conto
della
società
nell’esplicazione del mandato.
Art. 7
ELEZIONI E CANDIDATURE
Nel rispetto del principio di pari opportunità tutti i soci maggiorenni (salvo
i casi previsti dall’art. 15 del presente statuto) che intendono partecipare
all’attività dell’associazione in qualità di Presidente o Consigliere devono
presentare la propria candidatura al comitato della sezione di appartenenza
che presenterà la lista dei candidati, entro dieci giorni dalla data
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dell’assemblea, al Consiglio Direttivo per la esposizione ai soci entro
cinque giorni dall’assemblea.
I soci non iscritti ad alcuna specifica Sezione possono presentare le
proprie candidature al Segretario della società secondo le stesse condizioni
previste per le candidature delle Sezioni.
Le candidature a Presidente e Consigliere non sono incompatibili; in caso
di non elezione ogni candidato Presidente può essere votato Consigliere.
In caso di totale mancanza di candidature l’assemblea decide se proseguire
con la votazione sulla base dell’elenco dei soci o se rinviare l’assemblea a
nuova data.
La prima votazione nomina il Presidente che, come previsto dallo Statuto,
sarà eletto democraticamente dall’assemblea dei soci aventi diritto. I soci
esprimono i loro voti a scrutinio segreto scegliendo liberamente tra i
nominativi dei candidati.
Risulta eletto il socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità dei voti, prevale il più anziano di iscrizione
all’associazione.
Per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Comitati di
Sezione, i soci esprimono i loro voti a scrutinio segreto scegliendo
liberamente tra i nominativi dei candidati indicando un numero di
preferenze non superiore a cinque nominativi.
Risultano eletti:
 I due soci di ogni sezione che hanno ottenuto il maggiore numero di
preferenze tra gli appartenenti alla sezione stessa;
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e tra i rimanenti:
 I quattro soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti assoluto.
In caso di parità di voti, prevale il più anziano di iscrizione
all’associazione.
Il primo eletto di ogni sezione assume l’incarico di Responsabile del
Comitato di Sezione. Il Responsabile di Sezione rappresenta la stessa nei
confronti del Consiglio Direttivo della società, degli organi sportivi e della
propria Federazione o degli Enti Promozionali che inquadrano lo sport di
appartenenza.
Art. 8
IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo ed a norma del presente
Statuto, rappresenta la società e ne ha la firma legale in tutte le circostanze
nelle quali è chiamato a rappresentare la società medesima.
Il Presidente:
a) In caso di particolare urgenza e necessità, può deliberare su materia di
competenza del Consiglio Direttivo salvo a sottoporre le sue decisioni
alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima successiva riunione. Il
Consiglio medesimo dovrà, fra l’altro, verificare se nei casi
sottopostigli sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimare
l’intervento;
b) Fa osservare lo Statuto e i Regolamenti;
c) Convoca le assemblee dei soci;
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d) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo stabilendone
l’ordine dei lavori;
e) Convoca le eventuali commissioni;
f) Presenta all’assemblea dei soci la relazione dell’esercizio sociale;
g) Firma gli atti e i documenti amministrativi o ne delega la firma;
h) Autorizza il Tesoriere al pagamento delle spese;
i) Per incarichi specifici può delegare, a rappresentarlo, uno o più
componenti del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente assiste il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce, a
tutti gli effetti, in caso di sua assenza temporanea o di impedimento ed in
quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
Art. 9
IL SEGRETARIO
Il Segretario della società:
a) Provvede al funzionamento della segreteria e dirige l’amministrazione
della società;
b) Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo;
c) Redige i verbali delle riunioni;
d) Attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro dei Soci e
provvede alla emissione delle tessere sociali;
e) Trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle assemblee.
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Art. 10
IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la tenuta di tutti gli atti contabili dell’associazione e
provvede alla conservazione delle attività sociali.
Provvede altresì a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo in materia di impegni di spesa.
Art. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da
un supplente scelti tra i soci aventi diritto di voto ed eletti dall’Assemblea
generale, a scrutinio segreto, nella medesima seduta in cui viene eletto il
Consiglio Direttivo.
Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di suffragi: i primi
tre della graduatoria sono nominati effettivi, mentre l’altro è membro
supplente.
In caso di parità di voti, precede il socio più anziano di iscrizione alla
società.
Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare per qualsiasi causa un
componente effettivo del Collegio, subentra il Revisore supplente eletto a
tale incarico, e diventa Revisore supplente il primo degli esclusi.
I Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente, in occasione della prima
riunione.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull’intera gestione
economica – finanziaria della Società ed appronta la relazione che correda
il conto consuntivo, da sottoporre all’assemblea generale sei Soci.
Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme
regolamentari o di Legge.
Il Collegio dei Revisori assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni
del Consiglio Direttivo ed a quelle delle eventuali commissioni nominate
dallo stesso Consiglio, dove vengono assunte delibere amministrative.
Il Collegio svolge, nelle assemblee, i compiti previsti dall’Art. 5 comma
otto del presente Statuto.
I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
Art. 12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, di cui uno scelto
possibilmente
tra
persone
con
competenza
giuridica
ed
eletti
dall’Assemblea generale dei Soci, a scrutinio segreto, nella medesima
seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha competenza su fatti che abbiano rilevanza sull’attività
sociale commessi dai soci.
I Probiviri inoltre hanno il compito di risolvere tutte le controversie che
possono sorgere tra i soci, ovvero fra i soci e l’associazione ed i suoi
organi.
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Il Collegio esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso ai
provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti
dei soci.
Le decisioni del Consiglio dei probiviri sono obbligatorie e inappellabili.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 13
COMITATO DI SEZIONE E SEZIONI
L’Associazione è strutturata da Sezioni, una per ogni disciplina sportiva,
autonome fra loro, rette da un proprio regolamento, il quale, in armonia
con il presente Statuto, stabilisce le norme relative all’organizzazione
della Sezione.
Dette norme devono, in particolare, regolare:
 L’assemblea di Sezione;
 La direzione tecnica;
 La gestione della Sezione.
Ogni modifica del regolamento di Sezione è deliberata dall’Assemblea di
Sezione a maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto al voto
e
sottoposta
all’approvazione
da
parte
del
Consiglio
Direttivo
dell’associazione.
Il Comitato di Sezione è l’organo esecutivo della Sezione, promuove le
attività della Sezione ed attua le direttive dello Statuto sociale e del
Regolamento di Sezione.
I suoi componenti, nel numero definito dai rispettivi regolamenti, risultano
eletti tra i soci che, in occasione delle Assemblee generali elettive della
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Società hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Il primo eletto assume
l’incarico di Responsabile di Sezione.
Il Responsabile di Sezione rappresenta la Sezione nei confronti
dell’associazione, degli organi sportivi della Federazione o degli Enti
Promozionali che inquadrano lo sport di appartenenza.
Ogni sezione deve affiliarsi alla Federazione Nazionale che inquadra lo
sport in essa praticato o, se necessario, agli Enti di Promozione Sportiva, e
ne riconosce gli statuti e i regolamenti. È suo compito organizzare
l’attività agonistica, curare l’istruzione tecnica, promuovere corsi ed
attività nel settore sportivo di competenza. A tal fine è di sua esclusiva
competenza il reperimento dei tecnici, istruttori o altro personale
necessario.
Ogni Sezione gestisce quella parte di quote sociali di sua spettanza come
stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali contributi devoluti
dalla Federazione di appartenenza e dovrà provvedere alla stesura di un
bilancio preventivo e del rendiconto di Sezione, riferito alla data del 31
(trentuno) dicembre di ogni anno, da consegnare al Tesoriere
dell’associazione, il primo entro l’inizio della stagione agonistica e il
secondo entro il 20 (venti) gennaio dell’anno successivo.
Ogni Sezione provvede direttamente alla copertura delle proprie spese di
gestione.
Al Consiglio Direttivo dell’associazione vanno preventivamente sottoposte
le spese eccedenti quanto previsto nel bilancio preventivo, non è ammesso
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alle Sezioni di contrarre debiti e impegni di alcun tipo in nome della
società.
Nella sua prima riunione il Comitato Direttivo nomina le cariche previste
dal regolamento di Sezione scegliendo tra i soci della Sezione anche al di
fuori dal Comitato stesso.
L’Assemblea di Sezione è costituita esclusivamente dai Soci Benemeriti,
Ordinari ed Atleti adulti maggiorenni aderenti alla Sezione stessa, che
siano in regola con le quote sociali.
I minorenni sono ammessi come auditori.
Ogni Sezione è responsabile di fronte all’associazione di beni patrimoniali
ad essa affidati e di quelli direttamente acquisiti.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra iscritti e dirigenti di Sezione o
tra Sezioni diverse sarà discussa e risolta dal Consiglio Direttivo
dell’associazione in riunione straordinaria con l’intervento delle parti
contendenti. Nel caso in cui una delle parti fosse membro del Consiglio
Direttivo, essa si dovrà astenere dal voto sulla decisione.
La costituzione di una nuova Sezione avrà luogo su proposta o del
Consiglio Direttivo o dei singoli soci e non soci, e sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea generale ordinaria della Società.
In caso di parere favorevole il Consiglio Direttivo prepara ed approva il
regolamento di Sezione e nomina un Dirigente provvisorio con il compito
specifico di gestire la Sezione fino alla successiva assemblea elettiva per
la nomina delle cariche di Sezione.
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Ogni
Sezione
potrà
essere
dichiarata
sciolta
dall’assemblea
dell’associazione:
a) Su proposta del Consiglio Direttivo qualora il numero degli iscritti
effettivi aventi diritto al voto fosse ridotto a dieci e la maggioranza di
questi lo volesse;
b) Qualora il numero degli iscritti effettivi aventi diritto al voto fosse
ridotto a meno di dieci, salvo nel caso in cui, pur essendo il numero
degli iscritti effettivi aventi diritto al voto di una Sezione ridotto a
meno di dieci, l’attività della Sezione sconsigli lo scioglimento della
stessa. In tal caso il Consiglio Direttivo dell’associazione può
nominare, in sostituzione del Comitato Direttivo della Sezione un
Commissario, attribuendogli tutti i compiti spettanti al Comitato
Direttivo della Sezione, così come previsti dal regolamento della
Sezione medesima;
c) Qualora venga meno agli scopi per i quali essa si è costituita.
In caso di scioglimento della Sezione i beni della medesima saranno
assorbiti dall’associazione.
Art. 14
I DIRETTORI SPORTIVI
I Direttori Sportivi Sociali sono degli esperti, nominati dal Consiglio
Direttivo, su proposta dei Comitati di Sezione, ai quali è affidata la
direzione e l’organizzazione dell’attività addestrativi ed agonistica delle
rispettive Sezioni.
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Essi, nella sfera di propria competenza, sovrintendono e rispondono
dell’operato tecnico degli istruttori sociali.
Art. 15
INCOMPATIBILITA’
La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere
dell’associazione è incompatibile con la qualifica di Tecnico o Istruttore
sociale e con lo svolgimento di tali cariche presso altri sodalizi gestiti
dallo stesso Ente.
Ogni carica sociale è incompatibile con la qualifica di atleta agonista.
La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra
carica, comprese quelle tecniche.
Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve
compensi ed onorari dalla società per il suo operare all’interno della
società stessa.
Art. 16
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere provvedimenti disciplinari
contro i Soci che in qualsiasi modo trasgrediscono le disposizioni dello
Statuto sociale o dei regolamenti.
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) Il richiamo;
b) L’ammonizione;
c) La sospensione;
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d) La radiazione dalla Società.
Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, gli interessati nel termine di
quindici giorni dalla notifica del provvedimento possono ricorrere in
appello al Collegio dei Probiviri.
La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo. Può essere pronunciata contro il socio che
commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o
che, con la condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche
sportivo della società.
La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale
dei soci.
Il socio radiato non può essere riproposto.
Art. 17
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate della società sono costituite:
a) Dalle quote sociali, che non sono trasmissibili né rivalutabili;
b) Dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o di Enti Pubblici o
Privati;
c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
b) Dal materiale, attrezzi per la pratica della ginnastica, della scherma e
della pesistica ed indumenti;
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c) Da tutti gli altri beni immobili e mobili di proprietà della Società
Varesina
di
Ginnastica
e
Scherma
Associazione
Sportiva
Dilettantistica.
Art. 18
BANDIERA E COLORI SOCIALI
La bandiera sociale è quella Nazionale. Essa non potrà figurare in
pubblico se non per legittime riunioni e con l’autorizzazione del Consiglio
Direttivo.
I colori sociali sono: BIANCO – ROSSO.
Art. 19
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Il patrimonio immobiliare e mobiliare sarà consegnato al Comune di Varese
perché ne usi ai fini e a vantaggio dell’educazione fisica a favore della
gioventù varesina, acquisendo comunque il parere dell’organismo di
controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre
1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
La bandiera, gli atti di archivio, i punzoni dell’emblema sociale, le medaglie
e
le
coppe
ed
il
timbro
della
società
verranno
consegnati
all’Amministrazione Comunale di Varese.
L’atto di consegna verrà redatto in duplice copia, una delle quali resterà
preso l’archivio comunale e l’altra depositata presso un Notaio della città.
Nel caso che in Varese dovesse essere istituita o costituita una società con le
stesse finalità della “Varesina Ginnastica e Scherma Associazione Sportiva
Dilettantistica” il Comune di Varese è tenuto a trasferire in proprietà al
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nuovo sodalizio tutto il patrimonio, la bandiera e quanto altro consegnato
dalla cessata Società Varesina di Ginnastica e Scherma Associazione
Sportiva Dilettantistica. In tale caso il nuovo sodalizio deve adottare lo
stesso statuto sociale, la medesima denominazione, subentrare in tutte le
obbligazioni contratte dalla disciolta Società Varesina di Ginnastica e
Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica.
Art. 20
UTILI
Alla associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, che per legge,
statuto o regolamento, perseguano gli stessi scopi dell’associazione.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione,
per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle direttamente
connesse.
Art. 21
NORME INTEGRATIVE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, negli autonomi
regolamenti delle due sezioni, valgono, a tutti gli effetti, gli Statuti ed i
Regolamenti Federali, nonché le norme emanate dalle rispettive
federazioni di appartenenza delle sezioni, di cui si compone la presente
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associazione nonché le norme del Codice Civile e delle leggi Speciali in
materia di associazioni sportive.
Varese, lì 30 marzo 2009
Il presidente.
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STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE