ALLEGATO A STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE È costituita una associazione non riconosciuta sotto la denominazione: “SOCIETA’ VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” La “SOCIETA’ VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” è una libera associazione – apolitica ed aconfessionale – fondata il 18 aprile 1878, che non ha scopo di lucro, bensì l’educazione di virtù civili, di amor di Patria e di libertà, promovendo e disciplinando la pratica della Ginnastica, della Scherma e di quelle discipline sportive che la Società ritiene praticare, per meglio sviluppare le forze fisiche e morali dei cittadini. Si propone inoltre di promuovere la diffusione della cultura sportiva attraverso organizzazioni di corsi di aggiornamento e di formazione professionale per tecnici, docenti ed operatori dello sport. Si propone di sostenere interventi di solidarietà sociale secondo la propria tipicità di azione anche in collaborazione con organizzazioni del territorio a promozione delle categorie più svantaggiate. L’associazione potrà svolgere quelle attività anche commerciali rivolte al reperimento di fondi purchè nei limiti delle effettive esigenze finanziarie del sodalizio e comunque senza fini di lucro. Essa è affiliata alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle quali accetta ed applica statuti e regolamenti vigenti. Le distinte sezioni sportive sono disciplinate da appositi ed autonomi regolamenti. Il motto della società è: “Forza per la libertà”. L’associazione ha sede in Varese, Via Donatello n. 1, e non ha fini di lucro né diretto, né indiretto. Art. 2 ORGANIZZAZIONE Gli organi sociali sono: a) L’Assemblea generale dei soci; b) Il Presidente; c) Il Consiglio Direttivo; d) Il Segretario; e) Il Tesoriere; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti; g) Il Collegio dei Probiviri; h) I Comitati di Sezione. Art. 3 DEI SOCI Sono istituite le seguenti categorie di soci: Benemeriti; Ordinari; 2 Atleti. I soci Benemeriti sono coloro che per donazioni, attività svolta o cariche rivestite in seno alla società abbiano dato un rilevante contributo al suo sviluppo. Tale qualifica viene concessa dall’Assemblea generale dei soci su proposta motivata dal Consiglio Direttivo. La nomina del Socio Benemerito è di norma subordinata al superamento del trentesimo anno di età. I Soci benemeriti cessano di appartenere alla società: a) Per dimissioni volontarie; b) Per radiazioni dalla società; c) A causa di morte. I Soci Ordinari sono coloro che, maggiorenni o minorenni, si obbligano ad appoggiare lo scopo e le finalità della società, versando al quota sociale nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. L’ammissione alla società, previa domanda redatta su apposito modulo, è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile. Le sue decisioni sono inappellabili e definitive. I Soci Ordinari cessano di appartenere alla società: d) Per dimissioni volontarie; e) Per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. 3 La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo, potranno in seguito essere riammessi con nuova domanda secondo le modalità previste nel quarto comma del presente articolo; a) Per radiazioni dalla società; b) A causa di morte. I Soci Atleti sono tutti i soci che svolgono attività sportiva nelle sezioni. Si dividono in Atleti Amatori, non tesserati alle Federazioni perché non partecipanti a gare o competizioni e Atleti Agonisti, tesserati alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali che inquadrano lo sport da essi praticato, come indicato all’Art. 1 del presente Statuto. I Soci Atleti cessano di essere tali per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua, e quando non viene rinnovato il tesseramento alle rispettive Federazioni Sportive di appartenenza. Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’associazione ed il diritto di godere delle agevolazioni che l’associazione stessa può loro offrire. Tutti i Soci Ordinari e Atleti, firmando la domanda di ammissione, dichiarano di accettare il presente Statuto ed il Regolamento di sezione alla quale si iscrivono. Il socio nuovo ammesso verrà fornito della tessera sociale con indicazione della sezione e della categoria alla quale appartiene. La domanda di ammissione presentata dai minorenni dovrà essere firmata da coloro che esercitano la patria potestà su di essi. 4 Qualunque sia la data di affiliazione il socio ha diritto di partecipare alla prima Assemblea generale tenuta a decorrere dalla data di associazione. Art. 4 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI L’Assemblea generale dei soci è organo sovrano dell’associazione e massimo organo deliberante della Società. Essa può essere: Ordinaria e Straordinaria. Prendono parte all’Assemblea generale – Ordinaria e Straordinaria – con diritto di parola e di voto tutti coloro che alla data di convocazione dell’assemblea sono soci dell’associazione, ivi compresi i Soci Benemeriti, Ordinari e Atleti, purchè questi ultimi (Ordinari e Atleti) siano in regola con il versamento della quota sociale annua. Non hanno diritto al voto i Soci minorenni. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, ma nessuno può avere più di una delega. La convocazione dell’Assemblea – Ordinaria e Straordinaria – deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai soci almeno venti giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. 5 Per le assemblee elettive, in prima convocazione è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto. Di ogni Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, si dovrà eleggere il Presidente ed il Segretario e quest’ultimo redigerà il relativo verbale. Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere variate se non su delibera di altra assemblea. La verifica dei poteri, cioè il diritto di partecipazione e di voto, è compiuta dal Collegio dei revisori dei Conti che funge anche da Commissione di scrutinio per le votazioni. L’Assemblea generale dei soci in sede Ordinaria: a) È annuale e deve avvenire entro il giorno trentuno del mese di marzo di ogni anno; b) Discute ed approva la relazione morale, tecnica e finanziaria sull’attività dell’anno sociale trascorso; c) Acquisisce il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo; d) Elegge in via diretta il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; e) Approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche; 6 f) Nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo; g) Delibera sulle proposte di radiazione; h) Decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dai soci nonché su ogni argomento che interessi la vita della società. L’Assemblea generale dei soci in sede Straordinaria: a) La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, presentando domanda al presidente e proponendo l’ordine del giorno: in tal caso la stessa deve essere convocata entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta; b) Decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’assemblea in via Straordinaria e su quelle proposte dai soci, sempre in via Straordinaria; c) Provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto; d) Delibera le modifiche dello Statuto e i mutamenti del patrimonio; e) Delibera lo scioglimento della società. Per le modifiche allo Statuto sociale, per i mutamenti del patrimonio e per lo scioglimento della società occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta. 7 Per lo scioglimento della società, le relative deliberazioni devono essere adottate con voto di ogni singolo socio con esclusione delle deleghe. Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente compilerà il bilancio con il Conto profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull’andamento della gestione sociale. Detti atti saranno sottoposti all’Assemblea Ordinaria annuale. Il bilancio deve rimanere presso la sede dell’associazione nei dieci giorni precedenti l’assemblea annuale medesima. Art. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della società che interpreta ed attua le direttive dell’assemblea per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Il Consiglio è composto da: a) Il Presidente dell’associazione eletto dai soci in assemblea; b) Due membri rappresentanti per ogni sezione eletti dall’assemblea; c) Quattro Consiglieri eletti dall’assemblea, per numero di preferenze. Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo di norma una volta al mese oppure ogni qualvolta lo si reputi opportuno e, per essere valide, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni 8 sono adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dei propri membri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive e la loro sostituzione avverrà come al comma seguente. In caso di mancanza, per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà della sua composizione, la sostituzione avviene secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare, purchè detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti attribuiti all’ultimo degli eletti. Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti il Consiglio Direttivo continua a funzionare sino alla prima Assemblea Ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione a maggioranza dei voti, dei consiglieri mancanti. In caso di mancanza, per qualsiasi causa di più componenti del Consiglio Direttivo in numero maggiore alla metà della sua composizione, si convoca, nel termine inderogabile di trenta giorni dalla data di mancanza del quorum, l’Assemblea Straordinaria dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora l’assemblea generale dei soci non approvi la relazione morale, tecnica, finanziaria del Consiglio Direttivo, il Presidente e l’intero Consiglio decadono. Gli stessi, però, rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione provvedendo, nel contempo, alla convocazione 9 dell’Assemblea Straordinaria nel termine inderogabile di trenta giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti giorni, per leggere il nuovo Consiglio Direttivo. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Direttivo non deve estendersi agli Organi non in connessione funzionale, e cioè: il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Il nuovo Consiglio Direttivo eventualmente eletto resta in carica fino allo scadere del quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo: Provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della società; È investito dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria; Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell’associazione, esclusi quelli che la Legge ed il presente Statuto attribuiscono all’Assemblea generale dei soci. Inoltre: a) Esamina le domande di ammissione o di dimissione dei Soci Ordinari e delibera su di esse; b) Propone all’Assemblea generale la nomina dei Soci Benemeriti; c) Nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario; d) Conferma la nomina degli Istruttori proposta da ogni sezione, i loro aiutanti ed eventuali consulenti a qualsiasi titolo; 10 e) Conferma la nomina dei Direttori Sportivi sociali i quali, se lo ritiene opportuno, possono essere scelti anche al di fuori dello stesso e dei Comitati di Sezione partecipando alle riunioni con voto consuntivo; f) Costituisce eventuali Commissioni, determinandone la attribuzioni, il numero dei componenti ed il funzionamento, anche con l’inclusione di esperti esterni; g) Stabilisce la quota sociale annua ed eventuali rateizzazioni; h) Fissa la data dell’Assemblea Ordinaria annuale; i) Emana, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell’associazione; j) Delibera su tutte le questioni che interessano la società ed i soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito salvo il rimborso delle spese dagli interessi anticipati per conto della società nell’esplicazione del mandato. Art. 7 ELEZIONI E CANDIDATURE Nel rispetto del principio di pari opportunità tutti i soci maggiorenni (salvo i casi previsti dall’art. 15 del presente statuto) che intendono partecipare all’attività dell’associazione in qualità di Presidente o Consigliere devono presentare la propria candidatura al comitato della sezione di appartenenza che presenterà la lista dei candidati, entro dieci giorni dalla data 11 dell’assemblea, al Consiglio Direttivo per la esposizione ai soci entro cinque giorni dall’assemblea. I soci non iscritti ad alcuna specifica Sezione possono presentare le proprie candidature al Segretario della società secondo le stesse condizioni previste per le candidature delle Sezioni. Le candidature a Presidente e Consigliere non sono incompatibili; in caso di non elezione ogni candidato Presidente può essere votato Consigliere. In caso di totale mancanza di candidature l’assemblea decide se proseguire con la votazione sulla base dell’elenco dei soci o se rinviare l’assemblea a nuova data. La prima votazione nomina il Presidente che, come previsto dallo Statuto, sarà eletto democraticamente dall’assemblea dei soci aventi diritto. I soci esprimono i loro voti a scrutinio segreto scegliendo liberamente tra i nominativi dei candidati. Risulta eletto il socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti, prevale il più anziano di iscrizione all’associazione. Per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Comitati di Sezione, i soci esprimono i loro voti a scrutinio segreto scegliendo liberamente tra i nominativi dei candidati indicando un numero di preferenze non superiore a cinque nominativi. Risultano eletti: I due soci di ogni sezione che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze tra gli appartenenti alla sezione stessa; 12 e tra i rimanenti: I quattro soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti assoluto. In caso di parità di voti, prevale il più anziano di iscrizione all’associazione. Il primo eletto di ogni sezione assume l’incarico di Responsabile del Comitato di Sezione. Il Responsabile di Sezione rappresenta la stessa nei confronti del Consiglio Direttivo della società, degli organi sportivi e della propria Federazione o degli Enti Promozionali che inquadrano lo sport di appartenenza. Art. 8 IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo ed a norma del presente Statuto, rappresenta la società e ne ha la firma legale in tutte le circostanze nelle quali è chiamato a rappresentare la società medesima. Il Presidente: a) In caso di particolare urgenza e necessità, può deliberare su materia di competenza del Consiglio Direttivo salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima successiva riunione. Il Consiglio medesimo dovrà, fra l’altro, verificare se nei casi sottopostigli sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimare l’intervento; b) Fa osservare lo Statuto e i Regolamenti; c) Convoca le assemblee dei soci; 13 d) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo stabilendone l’ordine dei lavori; e) Convoca le eventuali commissioni; f) Presenta all’assemblea dei soci la relazione dell’esercizio sociale; g) Firma gli atti e i documenti amministrativi o ne delega la firma; h) Autorizza il Tesoriere al pagamento delle spese; i) Per incarichi specifici può delegare, a rappresentarlo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente assiste il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di sua assenza temporanea o di impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato. Art. 9 IL SEGRETARIO Il Segretario della società: a) Provvede al funzionamento della segreteria e dirige l’amministrazione della società; b) Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; c) Redige i verbali delle riunioni; d) Attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro dei Soci e provvede alla emissione delle tessere sociali; e) Trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle assemblee. 14 Art. 10 IL TESORIERE Il Tesoriere cura la tenuta di tutti gli atti contabili dell’associazione e provvede alla conservazione delle attività sociali. Provvede altresì a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di impegni di spesa. Art. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente scelti tra i soci aventi diritto di voto ed eletti dall’Assemblea generale, a scrutinio segreto, nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di suffragi: i primi tre della graduatoria sono nominati effettivi, mentre l’altro è membro supplente. In caso di parità di voti, precede il socio più anziano di iscrizione alla società. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare per qualsiasi causa un componente effettivo del Collegio, subentra il Revisore supplente eletto a tale incarico, e diventa Revisore supplente il primo degli esclusi. I Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente, in occasione della prima riunione. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull’intera gestione economica – finanziaria della Società ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo, da sottoporre all’assemblea generale sei Soci. Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di Legge. Il Collegio dei Revisori assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle delle eventuali commissioni nominate dallo stesso Consiglio, dove vengono assunte delibere amministrative. Il Collegio svolge, nelle assemblee, i compiti previsti dall’Art. 5 comma otto del presente Statuto. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Art. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, di cui uno scelto possibilmente tra persone con competenza giuridica ed eletti dall’Assemblea generale dei Soci, a scrutinio segreto, nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Il Collegio ha competenza su fatti che abbiano rilevanza sull’attività sociale commessi dai soci. I Probiviri inoltre hanno il compito di risolvere tutte le controversie che possono sorgere tra i soci, ovvero fra i soci e l’associazione ed i suoi organi. 16 Il Collegio esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci. Le decisioni del Consiglio dei probiviri sono obbligatorie e inappellabili. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Art. 13 COMITATO DI SEZIONE E SEZIONI L’Associazione è strutturata da Sezioni, una per ogni disciplina sportiva, autonome fra loro, rette da un proprio regolamento, il quale, in armonia con il presente Statuto, stabilisce le norme relative all’organizzazione della Sezione. Dette norme devono, in particolare, regolare: L’assemblea di Sezione; La direzione tecnica; La gestione della Sezione. Ogni modifica del regolamento di Sezione è deliberata dall’Assemblea di Sezione a maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto al voto e sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’associazione. Il Comitato di Sezione è l’organo esecutivo della Sezione, promuove le attività della Sezione ed attua le direttive dello Statuto sociale e del Regolamento di Sezione. I suoi componenti, nel numero definito dai rispettivi regolamenti, risultano eletti tra i soci che, in occasione delle Assemblee generali elettive della 17 Società hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Il primo eletto assume l’incarico di Responsabile di Sezione. Il Responsabile di Sezione rappresenta la Sezione nei confronti dell’associazione, degli organi sportivi della Federazione o degli Enti Promozionali che inquadrano lo sport di appartenenza. Ogni sezione deve affiliarsi alla Federazione Nazionale che inquadra lo sport in essa praticato o, se necessario, agli Enti di Promozione Sportiva, e ne riconosce gli statuti e i regolamenti. È suo compito organizzare l’attività agonistica, curare l’istruzione tecnica, promuovere corsi ed attività nel settore sportivo di competenza. A tal fine è di sua esclusiva competenza il reperimento dei tecnici, istruttori o altro personale necessario. Ogni Sezione gestisce quella parte di quote sociali di sua spettanza come stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali contributi devoluti dalla Federazione di appartenenza e dovrà provvedere alla stesura di un bilancio preventivo e del rendiconto di Sezione, riferito alla data del 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, da consegnare al Tesoriere dell’associazione, il primo entro l’inizio della stagione agonistica e il secondo entro il 20 (venti) gennaio dell’anno successivo. Ogni Sezione provvede direttamente alla copertura delle proprie spese di gestione. Al Consiglio Direttivo dell’associazione vanno preventivamente sottoposte le spese eccedenti quanto previsto nel bilancio preventivo, non è ammesso 18 alle Sezioni di contrarre debiti e impegni di alcun tipo in nome della società. Nella sua prima riunione il Comitato Direttivo nomina le cariche previste dal regolamento di Sezione scegliendo tra i soci della Sezione anche al di fuori dal Comitato stesso. L’Assemblea di Sezione è costituita esclusivamente dai Soci Benemeriti, Ordinari ed Atleti adulti maggiorenni aderenti alla Sezione stessa, che siano in regola con le quote sociali. I minorenni sono ammessi come auditori. Ogni Sezione è responsabile di fronte all’associazione di beni patrimoniali ad essa affidati e di quelli direttamente acquisiti. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra iscritti e dirigenti di Sezione o tra Sezioni diverse sarà discussa e risolta dal Consiglio Direttivo dell’associazione in riunione straordinaria con l’intervento delle parti contendenti. Nel caso in cui una delle parti fosse membro del Consiglio Direttivo, essa si dovrà astenere dal voto sulla decisione. La costituzione di una nuova Sezione avrà luogo su proposta o del Consiglio Direttivo o dei singoli soci e non soci, e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea generale ordinaria della Società. In caso di parere favorevole il Consiglio Direttivo prepara ed approva il regolamento di Sezione e nomina un Dirigente provvisorio con il compito specifico di gestire la Sezione fino alla successiva assemblea elettiva per la nomina delle cariche di Sezione. 19 Ogni Sezione potrà essere dichiarata sciolta dall’assemblea dell’associazione: a) Su proposta del Consiglio Direttivo qualora il numero degli iscritti effettivi aventi diritto al voto fosse ridotto a dieci e la maggioranza di questi lo volesse; b) Qualora il numero degli iscritti effettivi aventi diritto al voto fosse ridotto a meno di dieci, salvo nel caso in cui, pur essendo il numero degli iscritti effettivi aventi diritto al voto di una Sezione ridotto a meno di dieci, l’attività della Sezione sconsigli lo scioglimento della stessa. In tal caso il Consiglio Direttivo dell’associazione può nominare, in sostituzione del Comitato Direttivo della Sezione un Commissario, attribuendogli tutti i compiti spettanti al Comitato Direttivo della Sezione, così come previsti dal regolamento della Sezione medesima; c) Qualora venga meno agli scopi per i quali essa si è costituita. In caso di scioglimento della Sezione i beni della medesima saranno assorbiti dall’associazione. Art. 14 I DIRETTORI SPORTIVI I Direttori Sportivi Sociali sono degli esperti, nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta dei Comitati di Sezione, ai quali è affidata la direzione e l’organizzazione dell’attività addestrativi ed agonistica delle rispettive Sezioni. 20 Essi, nella sfera di propria competenza, sovrintendono e rispondono dell’operato tecnico degli istruttori sociali. Art. 15 INCOMPATIBILITA’ La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere dell’associazione è incompatibile con la qualifica di Tecnico o Istruttore sociale e con lo svolgimento di tali cariche presso altri sodalizi gestiti dallo stesso Ente. Ogni carica sociale è incompatibile con la qualifica di atleta agonista. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche. Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve compensi ed onorari dalla società per il suo operare all’interno della società stessa. Art. 16 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere provvedimenti disciplinari contro i Soci che in qualsiasi modo trasgrediscono le disposizioni dello Statuto sociale o dei regolamenti. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti: a) Il richiamo; b) L’ammonizione; c) La sospensione; 21 d) La radiazione dalla Società. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, gli interessati nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento possono ricorrere in appello al Collegio dei Probiviri. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Può essere pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che, con la condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo della società. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei soci. Il socio radiato non può essere riproposto. Art. 17 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE Le entrate della società sono costituite: a) Dalle quote sociali, che non sono trasmissibili né rivalutabili; b) Dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o di Enti Pubblici o Privati; c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali. Il patrimonio sociale è costituito: a) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara; b) Dal materiale, attrezzi per la pratica della ginnastica, della scherma e della pesistica ed indumenti; 22 c) Da tutti gli altri beni immobili e mobili di proprietà della Società Varesina di Ginnastica e Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica. Art. 18 BANDIERA E COLORI SOCIALI La bandiera sociale è quella Nazionale. Essa non potrà figurare in pubblico se non per legittime riunioni e con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo. I colori sociali sono: BIANCO – ROSSO. Art. 19 SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ Il patrimonio immobiliare e mobiliare sarà consegnato al Comune di Varese perché ne usi ai fini e a vantaggio dell’educazione fisica a favore della gioventù varesina, acquisendo comunque il parere dell’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. La bandiera, gli atti di archivio, i punzoni dell’emblema sociale, le medaglie e le coppe ed il timbro della società verranno consegnati all’Amministrazione Comunale di Varese. L’atto di consegna verrà redatto in duplice copia, una delle quali resterà preso l’archivio comunale e l’altra depositata presso un Notaio della città. Nel caso che in Varese dovesse essere istituita o costituita una società con le stesse finalità della “Varesina Ginnastica e Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica” il Comune di Varese è tenuto a trasferire in proprietà al 23 nuovo sodalizio tutto il patrimonio, la bandiera e quanto altro consegnato dalla cessata Società Varesina di Ginnastica e Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica. In tale caso il nuovo sodalizio deve adottare lo stesso statuto sociale, la medesima denominazione, subentrare in tutte le obbligazioni contratte dalla disciolta Società Varesina di Ginnastica e Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica. Art. 20 UTILI Alla associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, che per legge, statuto o regolamento, perseguano gli stessi scopi dell’associazione. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle direttamente connesse. Art. 21 NORME INTEGRATIVE Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, negli autonomi regolamenti delle due sezioni, valgono, a tutti gli effetti, gli Statuti ed i Regolamenti Federali, nonché le norme emanate dalle rispettive federazioni di appartenenza delle sezioni, di cui si compone la presente 24 associazione nonché le norme del Codice Civile e delle leggi Speciali in materia di associazioni sportive. Varese, lì 30 marzo 2009 Il presidente. 25