IL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE L'EFFICACIA OGGETTIVA (Il problema della inderogabilità) La dimensione grafica della efficacia oggettiva Contratto collettivo la dimensione verticale: la profondità CONTRATTO INDIVDUALE Connesso al problema dell’efficaica oggettiva il concentto di INDEROGABILITA’ M O D F I C A B I L I T A’ contratto collettivo contratto individuale Il problema giuridico della efficacia oggettiva Riguarda il meccanismo attraverso il quale il contratto collettivo può vincolare le parti del rapporto individuale profondità). (l'efficacia in Scopo del meccanismo dell’efficacia oggettiva Impedire che i lavoratori accettino sul piano individuale condizioni di trattamento deteriori rispetto a quelle stabilite collettivamente . Il problema dell'inderogabilità come garanzia dello stato a favore dell’autonomia collettiva Le teorie pregresse di origine civilista: una breve rassegna L’operazione teorico concettuale è quella di ricondurre il contratto collettivo alle categorie Tipologiche del contratto individuale Contratto preliminare Tende ad assicurare la conclusione di un successivo contratto Contratto normativo tende a porre dei limiti ai quali dovranno adeguarsi gli eventuali rapporti giuridici che le parti vorranno stabilire tra di loro si distingue dal contratto preliminare perché non impegna a stipulare un successivo contratto, ma si limita a fornire canoni direttivi e di contenuto per i contratti che saranno eventualmente conclusi. Contratto tipo Si ha quando la precedente attività contrattuale , che contiene tutti o almeno i principali elementi del futuro rapporto, non li esprime in modo generico ma li detta nella medesima articolazione che dovranno assumere nel futuro rapporto, predisponendo una serie di clausole ordinatamente raccolte in uno schema. Peculiarità del contratto collettivo rispetto al contratto tipo. il contratto collettivo tende a regolare rapporti in corso di esecuzione ovvero futuri rapporti intercorrenti, non già tra le parti contraenti (i sindacati che lo stipulano) ma tra altri e diversi soggetti (i singoli lavoratori e datori di lavoro), in virtù del potere di rappresentanza volontaria che questi hanno conferito alle parti collettive mediante l'atto di adesione alle stesse Giuseppe Messina: “Il contratto collettivo” 1903 Il contratto collettivo regola ancor oggi non il "se", ma il "come" dei contratti individuali Rapporto tra contratto collettivo ed autonomia privata Il contratto collettivo di diritto comune come invenzione dottrinale La giustificazione giuridica dell’inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune Alla ricerca dell’arca perduta” Problema Quale fonte può risolvere la questione della inderogabilità del contratto collettivo? L’inderogabilità del contratto collettivo in Italia L’inderogabilità del contratto senza ausilio della legge 1 +1 = 3 Le teorie “classiche” Due teorie si sono contese il campo 1) la teoria della incorporazione: Le clausole collettive penetrano e si inseriscono nel contratto individuale. Rappresentazione grafica della teorica della incorporazione contratto individuale: D L Singolo datore Singolo lavoratore contenuto contratto collettivo Conseguenza: Eccessivo irrigidimento del processo negoziale. Le clausole del contratto collettivo, una volta incorporatesi nel contratto individuale, diventano relativamente indipendenti dalle vicende modificative del contratto collettivo (la negoziazione sindacale) II TEORIA: Il mandato con rappresentanza Il mandato nell'interesse del mandatario e il mandato collettivo. Art. 1723 comma 2° “2. Il mandato conferito anche nell' interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca Art. 1726 comma 2° “Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d' interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [ 1730, 2609 c. 2 ]. Rappresentazione grafica della teoria del mandato c.c. inderogabilità del contratto collettivo? sindacato mandatario mandato irrevocabile collettivo o nell’interesse del mandatario lavoratore iscritto mandante Critica alla teoria del mandato A rigore può contribuire a spiegare l'effetto dell'inderogabilità del contratto collettivo ma non l'effetto reale della sostituzione automatica della clausola derogatoria, posta in essere dai soggetti parti del contratto individuale, ad opera della clausola del contratto collettivo derogato. vale a dire l'efficacia invalidante e sostitutiva (c.d. efficacia reale) delle clausole collettive, la cui forza dispositiva incide tanto direttamente sul rapporto individuale da inserirsi al posto delle clausole eventualmente difformi Differenza tra inderogabilità ed efficacia reale Inderogabilità: opera meramente sul piano degli effetti obbligatori del contratto. La violazione della clausola inderogabile dà luogo ad inadempimento contrattuale e alle sue conseguenze (risarcimento del danno, altro) Efficacia oggettiva: produce l’effetto di sostituzione automatica della clausola difforme, comunque invalida, con la clausola valida (effetto tipico della norma imperativa di legge) Le teorie più recenti potere originario del sindacato La tesi del la disponibilità dell'interesse collettivo nei confronti dell’interesse individuale l'inderogabilità spiegata in base ai principi dell'autonomia privata collettiva. segue....il concetto di autonomia privata collettiva Le associazioni stipulanti - che stabiliscono mediante un accordo collettivo le condizioni minime di trattamento economico e normativo - dispongono legittimamente, nei limiti della propria competenza che gli deriva dal riconoscimento costituzionale del principio di libertà sindacale, degli interessi collettivi dei lavoratori. La rilevanza della nozione di interesse collettivo come categoria euristica peculiare del diritto sindacale segue.... Per contro: Gli accordi individuali di deroga peggiorativa, rispetto alle condizioni concordate nel contratto collettivo, costituiscono atti dispositivi illegittimi delle parti individuali del rapporto di lavoro. Tali atti travalicano l'ambito di autonomia di loro spettanza per invadere la dimensione sovrastante degli interessi collettivi di pertinenza originaria delle organizzazioni sindacali La tesi giurisprudenziale (approccio pragmatico) Applicazione, de plano, dell’art. 2077 2° comma del codice civile; 1. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. 2. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [ 1339, 1419 c. 2 ]. Cosa non funziona nella ricostruzione della giursprudenza? Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale L’art. 2077 cc è norma che trova una spiegazione nel contesto sistematico in cui era inserita: l’ordinamento corporativo. Il suo rapporto con l’art. 1339 c.c. “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” La tesi dottrinale prevalente La soluzione dell'inderogabilità del contratto collettivo basata sul combinato disposto degli artt. 1374 e 2113 c.c. Art.1374 c.c. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l' equità. Art. 1374 c.c. Prevede una normale integrabilità degli effetti del contratto (e quindi anche del contratto collettivo) ad opera di fonti estranee all'autonomia negoziale dei privati, tra le quali, oltre che gli usi e l'equità, la stessa legge. legge contratto Art. 2113 comma 1: sulle rinunzie e le transazioni riconoscimento indiretto della inderogabilità del contratto collettivo equiparata alla legge. “ Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”. Art. 2113 c.c. Norma che integra gli effetti del contratto - art. 1374 c.c. - Attribuisce anche agli atti di autonomia collettiva posti in essere dalle associazioni sindacali - cioè ai contratti e agli accordi di diritto comune - la capacità di precostituire una disciplina dei rapporti di lavoro che, entro certi limiti, non è disponibile tramite atto di rinunzia o transazione, dalle parti del contratto di lavoro o dal singolo lavoratore Conseguenza Il principio della indisponibilità da parte del lavoratore , delle disposizioni inderogabili contenute nei contratti e accordi collettivi. La dottrina (Luigi Mengoni) Le clausole del contratto collettivo, non esplicitamente dichiarate derogabili dai soggetti stipulanti il medesimo contratto, concorrono a determinare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro indipendentemente dalla volontà dei contraenti, ad una stregua analoga a quella delle norme imperative di legge. Critica l'art. 2113 a rigore sancisce l'inderogabilità non l'effetto ulteriore della sostituzione automatica. Inderogabilità Effetti della deroga vietata Contratto individuale deroga responsabilità contrattuale Su quale versante? contratto collettivo Lavoratore. divieto Sindacato sostituzione automatica contratto collettivo contratto individuale