IL CONTRATTO COLLETTIVO DI
DIRITTO COMUNE
L'EFFICACIA OGGETTIVA
(Il problema della inderogabilità)
La dimensione grafica della
efficacia oggettiva
Contratto collettivo
la dimensione
verticale: la
profondità
CONTRATTO INDIVDUALE
Connesso al problema dell’efficaica oggettiva
il concentto di INDEROGABILITA’
M
O
D
F
I
C
A
B
I
L
I
T
A’
contratto collettivo
contratto individuale
Il problema giuridico della
efficacia oggettiva
Riguarda il meccanismo attraverso il
quale il contratto collettivo può
vincolare le parti del rapporto
individuale
profondità).
(l'efficacia in
Scopo del meccanismo
dell’efficacia oggettiva
Impedire che i lavoratori accettino
sul piano individuale condizioni di
trattamento deteriori rispetto a
quelle stabilite collettivamente .
Il problema dell'inderogabilità come
garanzia dello stato a favore
dell’autonomia collettiva
Le teorie pregresse di
origine civilista: una breve
rassegna
L’operazione teorico concettuale è quella di
ricondurre il contratto collettivo alle categorie
Tipologiche del contratto individuale
Contratto preliminare
Tende ad assicurare la conclusione di un
successivo contratto
Contratto normativo
tende a porre dei limiti ai quali dovranno
adeguarsi gli eventuali rapporti giuridici che le
parti vorranno stabilire tra di loro
 si distingue dal contratto preliminare perché
non impegna a stipulare un successivo
contratto, ma si limita a fornire canoni
direttivi e di contenuto per i contratti che
saranno eventualmente conclusi.
Contratto tipo
Si ha quando la precedente attività
contrattuale , che contiene tutti o
almeno i principali elementi del futuro
rapporto, non li esprime in modo
generico ma li detta nella medesima
articolazione che dovranno assumere
nel futuro rapporto, predisponendo
una serie di clausole ordinatamente
raccolte in uno schema.
Peculiarità del contratto collettivo
rispetto al contratto tipo.
il contratto collettivo tende a regolare
rapporti in corso di esecuzione ovvero futuri
rapporti intercorrenti, non già tra le parti
contraenti (i sindacati che lo stipulano) ma
tra altri e diversi soggetti (i singoli lavoratori
e datori di lavoro), in virtù del potere di
rappresentanza volontaria che questi hanno
conferito alle parti collettive mediante l'atto di
adesione alle stesse
Giuseppe Messina: “Il
contratto collettivo” 1903
Il contratto collettivo regola
ancor oggi non il "se", ma il
"come" dei contratti individuali
Rapporto tra contratto
collettivo ed autonomia privata
Il contratto collettivo di diritto
comune come invenzione
dottrinale
La giustificazione giuridica
dell’inderogabilità del contratto collettivo
di diritto comune
Alla ricerca dell’arca perduta”
Problema
Quale fonte può risolvere
la questione della
inderogabilità del contratto
collettivo?
L’inderogabilità del contratto
collettivo in Italia
L’inderogabilità del contratto senza
ausilio della legge
1 +1 = 3
Le teorie “classiche”
Due teorie si sono contese il campo
1) la teoria della incorporazione:
 Le
clausole collettive penetrano e si
inseriscono nel contratto individuale.
Rappresentazione grafica della teorica
della incorporazione
contratto individuale:
D
L
Singolo datore
Singolo lavoratore
contenuto
contratto collettivo
Conseguenza: Eccessivo irrigidimento del
processo negoziale.
Le clausole del contratto collettivo, una volta
incorporatesi nel contratto individuale, diventano
relativamente indipendenti dalle vicende
modificative del contratto collettivo (la
negoziazione sindacale)
II TEORIA: Il mandato con rappresentanza
Il mandato nell'interesse del mandatario
e il mandato collettivo.


Art. 1723 comma 2° “2. Il mandato
conferito
anche
nell'
interesse
del
mandatario o di terzi non si estingue per
revoca da parte del mandante, salvo che sia
diversamente stabilito o ricorra una giusta
causa di revoca
Art. 1726 comma 2° “Se il mandato è stato
conferito da più persone con unico atto e per
un affare d' interesse comune, la revoca non
ha effetto qualora non sia fatta da tutti i
mandanti, salvo che ricorra una giusta causa
[ 1730, 2609 c. 2 ].
Rappresentazione grafica della teoria del mandato
c.c.
inderogabilità del contratto collettivo?
sindacato mandatario
mandato irrevocabile
collettivo o nell’interesse del
mandatario
lavoratore
iscritto
mandante
Critica alla teoria del mandato
A rigore può contribuire a spiegare l'effetto
dell'inderogabilità del contratto collettivo ma non
l'effetto reale della sostituzione automatica
della clausola derogatoria, posta in essere dai
soggetti parti del contratto individuale, ad opera
della clausola del contratto collettivo derogato.

vale a dire l'efficacia invalidante e sostitutiva
(c.d. efficacia reale) delle clausole collettive, la
cui forza dispositiva incide tanto direttamente
sul rapporto individuale da inserirsi al posto delle
clausole eventualmente difformi
Differenza tra inderogabilità
ed efficacia reale
Inderogabilità: opera meramente sul piano degli
effetti obbligatori del contratto.
La violazione della clausola inderogabile dà luogo ad
inadempimento contrattuale e alle sue conseguenze
(risarcimento del danno, altro)
Efficacia oggettiva: produce l’effetto di
sostituzione automatica della clausola difforme, comunque
invalida, con la clausola valida (effetto tipico della norma
imperativa di legge)
Le teorie più recenti
potere originario
del sindacato
La tesi del
la disponibilità dell'interesse collettivo
nei confronti dell’interesse individuale
 l'inderogabilità spiegata in base ai
principi dell'autonomia privata collettiva.

segue....il concetto di
autonomia privata collettiva
Le associazioni stipulanti - che stabiliscono
mediante un accordo collettivo le condizioni
minime di trattamento economico e
normativo - dispongono legittimamente, nei
limiti della propria competenza che gli
deriva dal riconoscimento costituzionale del
principio di libertà sindacale, degli interessi
collettivi dei lavoratori.
La rilevanza della nozione di interesse
collettivo come categoria euristica
peculiare del diritto sindacale
segue....
Per contro: Gli accordi individuali di
deroga peggiorativa, rispetto alle
condizioni concordate nel contratto
collettivo, costituiscono atti dispositivi
illegittimi delle parti individuali del
rapporto di lavoro.
Tali atti travalicano l'ambito di
autonomia di loro spettanza per invadere
la dimensione sovrastante degli interessi
collettivi di pertinenza originaria delle
organizzazioni sindacali
La tesi giurisprudenziale
(approccio pragmatico)
Applicazione, de plano, dell’art. 2077 2° comma del codice
civile;
1. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle
categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo
devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
2. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o
successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto
da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano
speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [
1339, 1419 c. 2 ].
Cosa non funziona nella
ricostruzione della
giursprudenza?
Critica dottrinale alla tesi
giurisprudenziale
L’art. 2077 cc è norma che trova una
spiegazione nel contesto sistematico
in cui era inserita: l’ordinamento
corporativo.
Il suo rapporto con l’art. 1339 c.c.

“Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel
contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti”
La tesi dottrinale prevalente
La soluzione
dell'inderogabilità del
contratto collettivo basata sul
combinato disposto degli artt.
1374 e 2113 c.c.
Art.1374 c.c.
Il contratto obbliga le parti non solo a
quanto è nel medesimo espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che ne
derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e l' equità.
Art. 1374 c.c.
Prevede una normale integrabilità
degli effetti del contratto (e quindi
anche del contratto collettivo) ad
opera di fonti estranee
all'autonomia negoziale dei privati,
tra le quali, oltre che gli usi e
l'equità, la stessa legge.
legge
contratto
Art. 2113 comma 1: sulle rinunzie e le transazioni
riconoscimento indiretto della inderogabilità
del contratto collettivo equiparata alla legge.
“ Le rinunzie e le transazioni, che
hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e
dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'
articolo 409 del codice di procedura
civile, non sono valide”.
Art. 2113 c.c. Norma che integra gli effetti del
contratto
- art. 1374 c.c. -

Attribuisce anche agli atti di autonomia
collettiva posti in essere dalle
associazioni sindacali - cioè ai contratti
e agli accordi di diritto comune - la
capacità di precostituire una disciplina
dei rapporti di lavoro che, entro certi
limiti, non è disponibile tramite atto di
rinunzia o transazione, dalle parti del
contratto di lavoro o dal singolo
lavoratore
Conseguenza
Il principio della indisponibilità da parte
del lavoratore , delle disposizioni
inderogabili contenute nei contratti e
accordi collettivi.
La dottrina (Luigi Mengoni)
Le clausole del contratto collettivo, non
esplicitamente dichiarate derogabili dai
soggetti stipulanti il medesimo contratto,
concorrono a determinare la disciplina
dei rapporti individuali di lavoro
indipendentemente dalla volontà dei
contraenti, ad una stregua analoga a
quella delle norme imperative di legge.
Critica
l'art. 2113 a rigore sancisce
l'inderogabilità non l'effetto
ulteriore della sostituzione
automatica.
Inderogabilità
Effetti della deroga
vietata
Contratto
individuale
deroga
responsabilità
contrattuale
Su quale
versante?
contratto
collettivo
Lavoratore.
divieto
Sindacato
sostituzione automatica
contratto collettivo
contratto individuale
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IL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE