REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. (ai sensi dell’art. 17, comma 7, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss. mm. e ii.) RELAZIONE novembre 2011 Il Progettista Arch. Giorgio PERNA Il Responsabile del Procedimento Il Segretario Il Sindaco Dr.ssa Pia CARPINELLI Anna BALANGERO _____________________ _____________________ Geom. Giovanni MARTINI _____________________ _____________________ P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE INDICE 1 INQUADRAMENTO GENERALE________________________________________________ 5 1.1 DATI SOCIO-ECONOMICI E TERRITORIALI CHE CARATTERIZZANO IL COMUNE__________________5 2 OBIETTIVO GENERALE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. _____________________ 7 3 ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI INSISTENTI SULLE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE__________________________________________________________ 8 3.1 P.R.G. - FASCE DI RISPETTO _________________________________________________________9 3.2 VINCOLI__________________________________________________________________________9 3.3 3.2.1 Tutela dei Beni Culturali (Figure 3 e 4). ________________________________________9 3.2.2 Tutela del Paesaggio (Figure 5 e 6). ___________________________________________9 3.2.3 Zone boscate (Figura 7 e Figure da 16 a 20) ____________________________________10 3.2.4 Vincolo idrogeologico (Figura 7). _____________________________________________10 AREE PROTETTE E TUTELATE _______________________________________________________11 3.3.1 Aree protette nazionali e regionali, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Regionale (SIR) (Figura 8). ____________11 3.3.2 3.4 4 Piani paesaggistici (Figura 9).________________________________________________11 ALTRI VINCOLI E CONDIZIONAMENTI _________________________________________________11 3.4.1 Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________11 3.4.2 Rischio sismico (Figura 15) __________________________________________________14 3.4.3 Aziende a Rischio Incidente Rilevante _________________________________________15 PROCEDURA DI VAS E RACCORDO CON LA PROCEDURA DELLA VARIANTE PARZIALE EX ART. 17, COMMA 7, DELLA LUR __________________________________________ 17 4.1 4.2 5 VAS – APPLICAZIONE DELLA DGR 12-8931 DEL 9 GIUGNO 2008 ____________________________21 4.1.1 Procedura ________________________________________________________________22 4.1.2 Esito della consultazione____________________________________________________22 4.1.3 Conclusione della procedura_________________________________________________23 PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLA PROCEDURA DI VAS __________________23 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.____________________________ 29 5.1 BORGATA DEL CRÒ________________________________________________________________29 5.1.1 Le ragioni della variante ____________________________________________________29 5.1.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________30 5.1.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________31 5.1.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente ________________________________________________32 5.2 BORGATA COCCA _________________________________________________________________32 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 5.2.1 Le ragioni della variante ____________________________________________________32 5.2.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________33 5.2.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________34 5.2.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente ________________________________________________35 5.3 AREA SERVIZI AS 23 _______________________________________________________________35 5.3.1 Le ragioni della variante ____________________________________________________35 5.3.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________35 5.3.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________36 5.3.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente ________________________________________________36 5.4 AREA IN 1 _______________________________________________________________________37 5.4.1 Le ragioni della variante ____________________________________________________37 5.4.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________38 5.4.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________39 5.4.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente _________40 5.5 CASCINA COLLINO CAMUSSI_________________________________________________________42 5.5.1 Le ragioni della variante ____________________________________________________42 5.5.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________43 5.5.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________43 5.5.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente _________44 5.6 AREA RC 6. ______________________________________________________________________44 5.6.1 Le ragioni della variante ____________________________________________________44 5.6.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________44 5.6.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________45 5.6.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente _________46 6 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 56/77 47 7 COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELLA VARIANTE CON IL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA _____________________________________ 49 7.1 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ______________________________________________49 7.2 RAFFRONTO TRA IL PCA E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE _______________________________50 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 8 RICADUTE DELLA VARIANTE SU PIANI E PROGRAMMI ___________________________ 51 9 COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE___________________ 51 10 ELABORATI DELLA VARIANTE_______________________________________________ 52 11 FIGURE _________________________________________________________________ 53 12 ALLEGATO - PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA ALL’AREA AS23 _____________________ 65 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE INDICE DELLE FIGURE E DELLE TABELLE Tabella 1: Principali vincoli normativi di settore. ______________________________________________________________________8 Tabella 2: Azioni di pianificazione volte a conseguire una maggiore compatibilità ambientale del PRGC vigente.________________28 Tabella 3: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile, sulla base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 del vigente PRGC _______________________________40 Tabella 4: Calcolo della volumetria residenziale edificabile nelle porzioni di Area normativa REB_____________________________41 Tabella 5: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile, sulla base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 della variante __________________________________41 Tabella 6: Raffronto del volume residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile previste dal PRGC vigente nelle Aree normative IN, REB 3.5 (parte) e REB 4.6 (parte) con il volume residenziale edificabile e la superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile previste nell’Area normativa IN come ridefinita dalla variante__________________________________________________________________________________42 Tabella 8: Raffronto del volume residenziale edificabile previsto dal PRGC vigente con il volume residenziale edificabile previsto dalla variante, nelle Aree normative REB 6.24 e RC 6 _________________________________________________________46 Figura 1 – Localizzazione delle aree oggetto della variante _____________________________________________________________54 Figura 2 – Elettrodotti – Fonte: Sistema Informativo della Regione Piemonte ______________________________________________54 Figura 3 – Regione Piemonte – Carta dei beni ambientali architettonici___________________________________________________55 Figura 4 – Regione Piemonte – Carta dei beni urbanistici ed archeologici _________________________________________________55 Figura 5 – Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 _______________56 Figura 6 – Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 e 157 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 __________56 Figura 7 – Regione Piemonte – Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico _________________________________________57 Figura 8 – Regione Piemonte – Carta regionale delle aree protette_______________________________________________________57 Figura 9 – Provincia di Torino – Tav. 1 del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo _____________________________________58 Figura 10 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________58 Figura 11 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________59 Figura 12 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________59 Figura 13 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________60 Figura 14 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________60 Figura 15 – PRGC – Classificazione sismica dei comuni piemontesi ________________________________________________________61 Figura 16 – Ortofoto Borgata del Crò e Borgata Cocca __________________________________________________________________62 Figura 17 – Ortofoto Area AS23 _____________________________________________________________________________________62 Figura 18 – Ortofoto Area IN 1 ______________________________________________________________________________________63 Figura 19 – Ortofoto Cascina Collino Camussi__________________________________________________________________________63 Figura 20 – Ortofoto Area RC 6______________________________________________________________________________________64 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 1 INQUADRAMENTO GENERALE Il comune di San Pietro Val Lemina è dotato di PRGC approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68-20058 del 7 aprile 1988 e successiva Variante Strutturale, ex art. 17, comma 4, della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-5255 del 12 febbraio 2007, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 8 del 22/02/2007. La variante strutturale al PRGC è stata riconosciuta, per esplicita dichiarazione contenuta nella DGR di approvazione, anche quale adeguamento dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di San Pietro Val Lemina (TO) al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001. 1.1 DATI SOCIO-ECONOMICI E TERRITORIALI CHE CARATTERIZZANO IL COMUNE I seguenti dati , salvo specificazioni riportate a lato del dato, sono desunti dalle schede guida comunali del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino. • popolazione: 806 abitanti nel 1971, 1.123 abitanti nel 1981; 1.310 abitanti nel 1991 e 1.476 abitanti nel 2001 e 1.471 abitanti al 31/12/2010, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2010 in incremento del 45,2%; • superficie territoriale: 1.244,5 ettari, dei quali 74,3 di pianura, 139,8 di collina e 1.030,5 ettari di montagna; 9 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 293,7 ettari, presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 941,8 ettari una pendenza superiore al 25%. È interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 984,1 ettari, (pari al 79,1% del territorio comunale ); • appartiene alla Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano, che comprende 32 comuni (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa) (dato desunto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 84); 5 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE • risulta compreso nell’Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 15 - Pinerolese, di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunita di collocazione delle attivita produttive, I’insediamento di “centralita” di carattere sovracomunale, Ia collocazione e realizzazione di servizi “sovra comunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.“; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo; • non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all’articolo 19 delle N.d.A. del PTC2; • il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana; • infrastrutture per la mobilita: e attraversato dalla S.P. n. 167 che conduce alla Frazione Talucco; • assetto idrogeologico del territorio: o è interessato dal corso del Torrente Lemina; o è classificato sismico, ai sensi della L. n. 64 del 2/2/1974, e ricade: ai sensi della DGR 17/11/2003, n. 61-11017, in “zona 2 (a sismicità media)”; ai sensi della DGR 19/01/2010, n. 11-13058 (la cui operatività è differita al 31/12/2011), in “zona 3 (a sismicità bassa)”; o è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 ed in "zona 2" dall'Ordinanza del Presidente. del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, come confermato dalla Regione Piemonte nei successivi recepimenti normativi; • tutela ambientale: una porzione del territorio comunale, lungo il corso del Torrente Lemina, confina con la delimitazione individuata dal Piano Paesistico della Collina di Pinerolo. 6 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 2 OBIETTIVO GENERALE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. La variante parziale apporta modifiche che interessano aree di limitata superficie, localizzate come indicato in Figura 1, descritte nella variante con i titoli: 1. Borgata del Crò; 2. Borgata del Cocca; 3. Area Servizi AS 23; 4. Area IN 1; 5. Cascina Collino Camussi; 6. Area RC 6. La variante ha l’obbiettivo di apportare modesti aggiustamenti alle previsioni puntuali del PRGC, secondo i principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, al fine di perseguire il pubblico interesse di conseguire il regolare e ordinato sviluppo del territorio mediante l’attuazione delle previsioni strutturali del PRGC. 7 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 3 ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI INSISTENTI SULLE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE1 Si è provveduto ad accertare l’esistenza, o meno, di precetti vincolanti derivanti da prescrizioni generali del PRGC e riferimenti normativi di settore (Tabella 1), con particolare attenzione alla salvaguardia del paesaggio, del sistema idrico e all’utilizzazione del suolo e del sottosuolo, nonché alle servitù indotte dallo sviluppo delle reti infrastrutturali e tecnologiche. Fasce di rispetto Nome Riferimenti e informazioni Fasce di rispetto acque pubbliche (sponde PRGC - Art. 29 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art. dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali 142 e art. 94 pozzi e sorgenti) Fasce di rispetto elettrodotti PRGC - D.M. Ambiente 29 maggio 2008 Fasce di rispetto autostradale, stradale e PRGC - D.lgs. 285/1992 e s.m.i ferroviario Fasce di rispetto cimiteriali PRGC – R.D. 1265/34 e D.P.R. 285/1990 Fasce di rispetto depuratori PRGC Vincoli Tutela dei Beni Culturali PRGC - Art. 24 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art. Vincolo archeologico e paleontologico 10 e art. 136 Tutela del Paesaggio PRGC - Art. 24 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art. 136 Zone boscate PRGC - Art. 30 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera g - LR 4/2009 Vincolo idrogeologico PRGC - Art. 30 LR 56/77 - RD 3267/1923 Aree Protette e tutelate Aree protette nazionali e regionali Regione Piemonte – Direzione Ambiente (parchi naturali nazionali, aree protette Settore Pianificazione e Gestione Aree regionali) naturali protette Siti di Interesse Comunitario (SIC) Direttiva 92/43/CE Zone di Protezione Speciale (ZPS) D.lgs DPR 357/97 e DPR 120/2003 Siti di Importanza Regionale (SIR) Livello Regionale: DGR n. 17-6942/2007 - DGR n. 3-5405/2007 Altri vincoli e condizionamenti Pericolosità geomorfologica e idoneità PRGC - Piano di Assetto Idrogeologico all’utilizzazione urbanistica Rischio sismico O.P.C.M. n. 3274/2003 - O.P.C.M. 519/2006 DGR n. 61-11017/2003 - DGR n. 1113058/2010 Aziende a Rischio Incidente Rilevante D.Lgs. 334/99 - DM 9 maggio 2001 - LR 44/2000 Tabella 1: Principali vincoli normativi di settore. 1 Il presente Capitolo richiama i contenuti del Capitolo 5 della Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ove sono state illustrate le analisi e le verifiche condotte relativamente ai vincoli ambientali e territoriali insistenti sulle aree oggetto della variante. 8 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 3.1 P.R.G. - FASCE DI RISPETTO Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC (Tavole D2, D3 e D5) e della normativa di settore, le aree oggetto della variante: Borgata del Crò: è interessata dalla fascia di rispetto della via Colle del Crò e non interessata da altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1; Borgata Cocca: non è interessata da fasce di rispetto indicate nella tabella 1; Area Servizi AS 23: non è interessata da fasce di rispetto indicate nella tabella 1; Area IN 1: è interessata dalla fascia di rispetto della Torrente Lemina e non interessata da altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1; Cascina Collino Camussi: è interessata dalla fascia di rispetto delle vie Pramartino e Leonardo da Vinci e non interessata da altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1; Area RC 6: è interessata dalla fascia di rispetto della via Ariosto e non interessata da altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1. La fascia di rispetto delle vie comunali sopracitate è definita nel PRGC in 6 metri. La fascia di rispetto del Torrente Lemina, poiché il territorio del Comune di San Pietro Val Lemina è compreso nella Comunità Montana del Pinerolese, è di 15 metri, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. Il territorio comunale, inoltre, è attraversato dall’elettrodotto di media tensione (132 KV) Pinerolo/Pinasca (Figura 2) che, comunque, non interessa le aree oggetto della variante. 3.2 VINCOLI 3.2.1 Tutela dei Beni Culturali (Figure 3 e 4). Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema informativo regionale, nelle aree oggetto della variante non sono presenti immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 136 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., né esse sono comprese in siti di interesse archeologico e paleontologico. 3.2.2 Tutela del Paesaggio (Figure 5 e 6). Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema informativo regionale, le aree oggetto della variante: 9 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Borgata del Crò, Borgata Cocca, Area Servizi AS 23, Cascina Collino Camussi e Area RC 6: non sono interessate da vincoli ai sensi della parte Terza del D.lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; Area IN 1: è interessata dal vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, per una profondità di 150 metri dalla sponda del Torrente Lemina. 3.2.3 Zone boscate (Figura 7 e Figure da 16 a 20) Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC, della cartografia del sistema informativo regionale e delle ortofoto, confermate dai sopralluoghi effettuati, è possibile affermare che le aree oggetto della variante non sono ascrivibili tra le zone boscate, individuate applicando i parametri dalla LR 4/20092 e s.m.i. Vincolo idrogeologico (Figura 7). 3.2.4 Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema informativo regionale, le aree oggetto della variante: l’area della Borgata del Crò oggetto della riclassificazione da AS3 a REB 2.3 e l’Area Servizi AS 23: sono interessate dal vincolo ai sensi del RD 3267/1923 e dell’art. 30 LR 56/77 (per i caratteri geomorfologici l’inidonea a nuovi insediamenti delle aree si confronti il successivo paragrafo Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica); la restante porzione oggetto di variante della Borgata del Crò, la Borgata Cocca, l’Area IN1, la Cascina Collino Camussi e l’Area RC6: non sono interessate dal vincolo ai sensi del RD 3267/1923 e dell’art. 30 LR 56/77. 2 Art. 3(Bosco e foresta) Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione. […] La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni. 10 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 3.3 AREE PROTETTE E TUTELATE Aree protette nazionali e regionali, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Regionale (SIR) (Figura 8). 3.3.1 Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema informativo regionale, le aree oggetto della variante non sono comprese nel perimetro di parchi o riserve naturali o ambientali. 3.3.2 Piani paesaggistici (Figura 9). L’Area IN, lungo il Torrente Lemina, confina con il territorio oggetto di Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo” approvato con D.C.P. n. 32691/2009 del 22 settembre 2009. 3.4 ALTRI VINCOLI E CONDIZIONAMENTI 3.4.1 Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica È in primo luogo necessario osservare che la variante strutturale al PRGC, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 16-5255, è stata riconosciuta, per esplicita dichiarazione contenuta nella medesima delibera, anche quale adeguamento dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di San Pietro Val Lemina (TO) al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001. Pertanto, potendosi affermare che lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di San Pietro Val Lemina è adeguato al P.A.I., la pericolosità geomorfologica e l’idoneità all’utilizzazione urbanistica delle aree oggetto di variante è stata verificata osservando la “CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA” facente parte degli elaborati della sopracitata variante strutturale. Sulla scorta delle indicazioni della soprarichiamata Carta di Sintesi, le aree oggetto della variante: Borgata del Crò e Borgata Cocca (Figura 10): appartiene alla Classe II, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 79 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute all’acclività 11 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE (versanti con pendenza fino a 20°) e/o all’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori. Nuovi interventi edificatori sono ammessi a seguito di interventi di regimazione delle acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento e/o previa adozione e rispetto di modesti accorgimenti geotecnici esplicitati, per quanto concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.”; Area Servizi AS 23 (Figura 11): appartiene in parte alla Classe IIIa, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 81 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico e/o dei versanti. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica per la presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.” ed in parte alla Classe III indifferenziata, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 84 delle NTA, che comprende “Estesi versanti montani generalmente non edificati o con presenza di edifici isolati. Zona complessivamente di Classe IIIa, con locali aree di Classe II non cartografabili. L’analisi geomorfologica di dettaglio è rinviata ad eventuali future varianti di piano conseguenti a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, atte ad identificare eventuali situazioni locali meno pericolose potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (Classe II), valgono tutte le limitazioni previste per la Classe IIIa. Per gli edifici isolati le Norme di Attuazione consentono la manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di ampliamenti funzionali a condizione che in fase attuativa (a livello di singola richiesta di permesso), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.”; per l’area è stata svolta una analisi geologica integrativa allegata alla presente relazione, cui si rimanda; Area IN 1 (Figura 12): appartiene quasi totalmente alla Classe I, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 78 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio dove le condizioni 12 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988.”; una piccola porzione dell’area appartiene alla Classe IIIa, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 81 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico e/o dei versanti. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica per la presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.”, per la quale, considerata la marginalità e le dimensioni non significative rispetto all’intera Area IN, la relativa capacità edificatoria dovrà essere trasferita sulla parte ricadente in Classe I, ai sensi dell’art. 77 delle NTA; Cascina Collino Camussi (Figura 13): appartiene alla Classe II, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 79 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute all’acclività (versanti con pendenza fino a 20°) e/o all’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori. Nuovi interventi edificatori sono ammessi a seguito di interventi di regimazione delle acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento e/o previa adozione e rispetto di modesti accorgimenti geotecnici esplicitati, per quanto concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.”; Area RC 6 (Figura 14): appartiene in massima parte alla Classe II, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 79 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute all’acclività (versanti con pendenza fino a 20°) e/o all’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori. Nuovi interventi edificatori sono ammessi a seguito di interventi di regimazione delle acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento e/o previa adozione e rispetto di modesti accorgimenti geotecnici esplicitati, per quanto concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.”; 13 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE una restante porzione dell’area appartiene alla Classe IIIa, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 81 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico e/o dei versanti. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica per la presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.”; la capacità edificatoria relativa alla porzione appartenente alla Classe IIIa, considerata la marginalità e le dimensioni non significative rispetto all’intera Area R6, dovrà essere trasferita sulla parte ricadente in Classe II, ai sensi dell’art. 77 delle NTA; 3.4.2 Rischio sismico (Figura 15) Con Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 61-11017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 2003, la Giunta regionale ha recepito la classificazione sismica dei Comuni della Regione Piemonte, come proposta dall’ordinanza n. 3274/2003, che comprendeva il territorio comunale di San Pietro Val Lemina tra le Zone 2 a sismicità media. Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010, ha provveduto all’aggiornamento ed adeguamento dell’elenco delle zone sismiche in virtù delle disposizioni dell’O.P.C.M. 3519/2006, sulla base della proposta di classificazione conseguente ai risultati di uno studio affidato al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, in collaborazione con il Centro di Competenza Eucentre di Pavia, che comprende il territorio comunale di San Pietro Val Lemina tra le Zone 3 (a sismicità bassa), obbligati al rispetto delle procedure di cui ai punti 3), 5), 7) e 8) della deliberazione. Alla data di redazione della presente relazione, tale nuova classificazione, e gli obblighi da essa conseguenti, non sono però vigenti per effetto della DGR 1° marzo 2010, n. 2813422, della DGR 18 febbraio 2011, n. 8-1517 e, infine, con l’art. 29 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011”, che ne hanno via via differito la data di entrata in vigore al 31 dicembre 2011. Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, entrambe le disposizioni (sia la vecchia che la nuova classificazione) prevedono, ai fini della verifica della compatibilità 14 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (art. 13 della L. 64/74, art. 6 LR 19/85, art. 89 del D.P.R. 380/2001), il parere preventivo obbligatorio sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti, nonché sui relativi strumenti esecutivi, con la precisazione contenuta nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP, che ascrive il parere obbligatorio agli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali. 3.4.3 Aziende a Rischio Incidente Rilevante Nel Comune di San Pietro Val Lemina non sono insediate attività produttive classificabili quali Attività Seveso né il suo territorio è interessato da effetti diretti di almeno un’Attività Seveso, anche se localizzata su un comune confinante. Atteso che le norme di riferimento (direttiva 96/82/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 9 dicembre 1996, D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238, DM 9 maggio 2001, LR 26 aprile 2000 n. 44, Variante “Seveso” al PTC) indicano che vi è obbligo di redigere l’Elaborato Tecnico RIR quando: • è previsto l’insediamento di nuove Attività Seveso3; • almeno un’Attività Seveso è sita sul territorio comunale; • sul territorio comunale sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno alle Attività Seveso esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora la previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; • almeno un’Attività Seveso è sita in modo parziale sul territorio comunale; • sul territorio comunale ricadono gli effetti diretti4 (aree di danno) e indiretti5 (aree di esclusione e aree di osservazione) di almeno un’Attività Seveso anche se localizzata su un comune confinante; • sul territorio comunale sono presenti o previste attività “sottosoglia”6; il Comune di San Pietro Val Lemina non ha l’obbligo legale di predisporre un documento RIR, come peraltro confermato dalla Provincia di Torino, Servizio VIA, con nota prot. n. 670554/LB6 del 5 agosto 2011 (prot. Comune di San Pietro Val Lemina n. 2409 3 4 5 6 Attività a rischio di incidente rilevante soggette agli obblighi di cui agli art. 6, 7 e 8 del d.lgs. 344/1999. Aree di impatto diretto di un incidente con origine nell’attività produttiva; questi, per le Attività Seveso coincidono con le “aree di danno”. Aree che sono interessate in modo indiretto da un incidente con origine nell’attività produttiva e sono definite come area di esclusione e area di osservazione. Definite, secondo i criteri dell’art. 19 della Variante “Seveso” al PTC, quali le attività che prevedono la detenzione o l’impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo. 15 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE dell’8/08/2011), nel parere espresso nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di VAS. La DGR 26 luglio 2010, n. 17-377 recante “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante”, dispone, e descrive al «PERCORSO 1 “Analisi del rischio industriale in presenza di procedura di VAS –Verifica di assoggettabilità e/o fase di Valutazione della procedura di VAS”», l’esecuzione di analisi in presenza di aree/attività produttive anche in assenza di Attività Seveso, qualora il «Comune utilizzi uno strumento urbanistico soggetto a Verifica di assoggettabilità o alla fase di valutazione di VAS.». Pertanto, in ossequio a tale disposizione, sono state eseguite le prescritte analisi ed è stato redatto il relativo Documento Finale, redatto secondo i disposti della DGR 26 luglio 2010, n. 17-377, già allegato della Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, secondo il richiamato disposto della DGR 26 luglio 2010, n. 17-377. 16 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 4 PROCEDURA DI VAS E RACCORDO CON LA PROCEDURA DELLA VARIANTE PARZIALE EX ART. 17, COMMA 7, DELLA LUR La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con l’emanazione della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente “La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, detta Direttiva VAS. La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004. La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda –intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”– del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, successivamente sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006”. In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente. Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 35) ha disposto, inoltre, che le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (13 febbraio 2008) e che, trascorso tale termine, trovano 17 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE diretta applicazione le disposizioni del decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. In Piemonte, l’art. 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, dispose che: • gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale; • al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, i piani e i programmi di cui sopra e le loro varianti sostanziali contengono all’interno della relazione generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale come specificate all’allegato F; • l’analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione; • l’adozione e l’approvazione di detti piani e programmi, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni risultate nell’analisi di compatibilità ambientale; • qualunque soggetto può presentare all’autorità preposta all’approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza; • l’autorità preposta all’approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione, assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute. In seguito alla promulgazione del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), la Regione Piemonte, al fine di garantire 18 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE un’applicazione del precitato articolo 20 della l.r. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire che la stessa possa ritenersi “compatibile” con la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), ha emanato, quale atto di indirizzo e coordinamento, la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 –recante “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”. La DGR include due allegati contenenti indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di VAS: il primo, riferito in generale a tutte le tipologie di piani e programmi assoggettati alla relativa procedura; il secondo formulato con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale. Con i predetti indirizzi, la Regione Piemonte, si prefigge, in particolare, lo scopo di implementare la vigente disciplina regionale della materia (art. 20 della L.R. 40/1998), con specifico riguardo all’ambito di applicazione della norma, alla puntuale definizione delle diverse fasi della procedura, alla consultazione delle autorità ambientali e del pubblico interessato, alla necessità di identificare l’autorità deputata ad emanare il previsto parere motivato in ordine alla compatibilità del piano o programma e alla previsione infine del monitoraggio ambientale dei suoi effetti. L’Allegato I alla DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931, al paragrafo “LA VERIFICA PREVENTIVA”, prescrive che: • nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell’espletamento del procedimento di VAS è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE; • in riferimento a tale documento tecnico l’autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l’attuazione del piano o programma può avere sull’ambiente. Tali soggetti devono essere individuati dall’autorità preposta alla VAS in collaborazione con l’autorità proponente, in relazione all’esercizio delle loro 19 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti. L’Allegato II alla DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931, prescrive che: • al paragrafo “AMBITO DI APPLICAZIONE” o si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.); • al punto 3 “VARIANTI PARZIALI” (formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.), Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, del paragrafo “IL PROCEDIMENTO DI VAS” o l’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano e la invia alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale; o l’Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante; 20 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE o in caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite; o per i casi di esclusione dal processo valutativo, è necessario che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni. 4.1 VAS – APPLICAZIONE DELLA DGR 12-8931 DEL 9 GIUGNO 2008 La Variante Parziale n. 4 al PRGC del Comune di San Pietro Val Lemina interessa aree, vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. pertanto in ossequio alla DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931, l’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale ha predisposto una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere della Provincia dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della VAS. L’elaborato, titolato Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, sviluppato in conformità con quanto previsto all’Allegato I alla Parte Seconda del già citato D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., tenuto conto di quanto precisato al proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET (nella quale è evidenziata, in linea generale, l’opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre), conteneva: • una prima bozza della variante, elaborata alla luce delle considerazioni ambientali svolte sino ad allora (la bozza di variante, come verrà detto nel prosieguo, è stata oggetto di rielaborazione in ossequio alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalle fasi di valutazione della procedura VAS); • le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano (in particolare il capitolo 8, “QUADRO CONOSCITIVO DELLE MATRICI AMBIENTALI E ANALISI DEGLI IMPATTI”, analizzava le prevedibili pressioni generate dall’azione antropica, conseguente all’attuazione delle previsioni della variante, distinguendole 21 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE tra fase di cantiere e fase di esercizio, ne determina la rispettiva significatività, mediante il confronto con le corrispondenti prevedibili pressioni generate dall’azione antropica conseguente all’attuazione delle previsioni del PRGC vigente, e definiva le opportune azioni di pianificazione per una maggiore compatibilità ambientale del PRGC). 4.1.1 Procedura L’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale, ha trasmesso all’Organo Tecnico comunale, all’ARPA Piemonte, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all’ASL territorialmente competente, alla Comunità montana, al Comune di Pinerolo e al Comune di Pinasca, la Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ed il relativo avviso di avvio del procedimento, al fine di acquisirne il relativo parere e, contemporaneamente, ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di avvio. 4.1.2 Esito della consultazione L’ARPA Piemonte, con nota con nota prot. n. 74731 del 29 luglio 2011 (prot. Comune di San Pietro Val Lemina n. 2414 dell’8/08/2011), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, stante l’assenza di implicazioni ambientali del contesto della Variante Parziale N. 4 al PRGC. La Provincia di Torino, Servizio VIA, con nota prot. n. 670554/LB6 del 5 agosto 2011 (prot. Comune di San Pietro Val Lemina n. 2409 dell’8/08/2011), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, poiché la variante non produce effetti significativi sull’ambiente, stante che determina un riassetto delle previsioni del PRGC senza determinare incrementi di superfici destinate all’edificazione. L’Organo Tecnico comunale, in esito alla Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai pareri espressi dall’ARPA Piemonte e dalla Provincia di Torino, all’esame svolto, poiché la variante definisce un riassetto delle previsioni del PRGC, senza determinare incrementi di superfici destinate all’edificazione, cui corrispondono prevedibili pressioni generate dall’azione antropica conseguente all’attuazione delle previsioni del PRGC vigente che possono essere considerate non significative e, per alcune matrici ambientali, inferiori a quelle 22 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE prevedibili a seguito dell’attuazione del PRGC, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, a condizione che essa recepisca le azioni di pianificazione prefigurate nella Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. 4.1.3 Conclusione della procedura In esito alla procedura, la Giunta comunale, Autorità comunale competente in materia ambientale, con propria deliberazione del ha determinato: • di escludere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale N. 4 al PRGC dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) • di condizionare l’esclusione, in ossequio alle indicazioni indicate dall’Organo Tecnico comunale, al recepimento nella variante delle azioni di pianificazione prefigurate nella Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Le deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva della variante daranno atto della soprarichiamata determinazione di esclusione dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, delle relative motivazioni e delle condizioni. 4.2 PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLA PROCEDURA DI VAS La verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di VAS, svolta durante la fase preparatoria della variante ed anteriormente alla sua adozione (in ossequio al principio enunciato nella Direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio), con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione della variante assicurando che questa sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (enunciata nella Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), ha determinato l’introduzione delle azioni di pianificazione volte a 23 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE conseguire una maggiore compatibilità ambientale del PRGC vigente, riassunte nella Tabella qui di seguito. Matrice ambientale Aria Condizioni poste dalla determinazione di esclusione dalla fase di valutazione della Prescrizioni già presenti nel PRGC o inserite nel progetto di variante VAS in risposta agli impatti valutati • promuovere la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni e ad elevata efficienza energetica; • favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti energetiche rinnovabili; • favorire l’adozione da parte del cittadino/consumatore di comportamenti atti a ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento. Per quanto nelle proprie possibilità, l’amministrazione ha già condotto azioni nel senso di incentivare: • l’uso di fonti energetiche rinnovabili; la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni e ad elevata efficienza energetica; • l’adozione da parte del cittadino/consumatore di comportamenti atti a ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento. In particolare, ha introdotto, con una recente modifica al Regolamento Edilizio e una variante parziale al PRGC, l’incentivo all’uso di biomassa solida quale fonte di energia per la climatizzazione invernale, costituito dalla possibilità di costruire le strutture per l’immagazzinamento della biomassa, descritte per brevità con il termine legnaie dell’art. 58bis del Regolamento Edilizio e nell’art. 56bis delle NTA, senza che esse, entro un determinato limite, contribuiscano al computo della superficie utile lorda e del volume edificabile. La variante, per le nuove edificazioni nell’area IN1, prevede: per promuovere la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni e ad elevata efficienza energetica, l’obbligo: • fermo restando gli obblighi di legge, di utilizzare caldaie a condensazione a 4 stelle con controllo della temperatura dell’acqua di ritorno con bruciatori ad emissione di Nox < 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e < 80 mg/kWh se alimentati a metano o GPL; nel caso di utilizzo di caldaie a biomassa solida (legna, cippato o pellet), queste dovranno avere rendimento superiore all’85% e bassa emissione di polveri; per favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti energetiche rinnovabili l’obbligo: • fatte salve disposizioni paesaggistiche o dimostrata impossibilità tecnica, al fine di favorire la dotazione di impianti solari, deve essere individuata una 24 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Matrice ambientale Condizioni poste dalla determinazione di esclusione dalla fase di valutazione della Prescrizioni già presenti nel PRGC o inserite nel progetto di variante VAS in risposta agli impatti valutati superficie di almeno il 25% della superficie del manto di copertura degli edifici (esposta verso i quadranti SudEst, Sud e Ovest), ombreggiata (nei mesi più sfavoriti di dicembre e gennaio) da parte dell’edificio stesso per non più del 10%, che dovrà essere mantenuta libera da elementi architettonici quali comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.; • di prevedere un locale tecnico, di dimensioni adeguate, per sistemare il serbatoio di accumulo per l’impianto solare termico, nella misura di 50 litri per ogni m2 di superficie captante; il locale tecnico, essendo un volume tecnico, non contribuisce al calcolo della Sul e del Volume, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Regolamento Edilizio; • di prevedere un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura per il passaggio delle tubazioni e del collegamento elettrico degli impianti solari, termici e fotovoltaici; il cavedio non contribuisce al calcolo della Sul e del Volume, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Regolamento Edilizio; per favorire l’adozione da parte del cittadino/consumatore di comportamenti atti a ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, l’obbligo: • per gli impianti degli edifici con più di quattro unità abitative, di prevedere una distribuzione del calore orizzontale, un’unica centrale termica e l’inserzione di un contabilizzatore di calore per il pagamento a consumo dell’energia termica e dell’acqua sanitaria per ogni unità abitativa; la contabilizzazione a consumo dovrà raggiungere la percentuale dell’80%; • di prevedere, per ogni ambiente delle unità immobiliari, un sistema di termoregolazione programmabile, o almeno, l’installazione di valvole termostatiche per regolare automaticamente l’afflusso di acqua calda dell’impianto in base alla temperatura dell’ambiente; Acqua Reticolo Idrografico • promuovere la riduzione del consumo di acqua; • promuovere il recupero delle acque piovane per l’irrigazione delle aree a La variante, per le nuove edificazioni nell’area IN1, prevede: per la riduzione del consumo di acqua, 25 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Matrice ambientale Condizioni poste dalla determinazione di esclusione dalla fase di valutazione della Prescrizioni già presenti nel PRGC o inserite nel progetto di variante VAS in risposta agli impatti valutati verde; • garantire l’accessibilità alle fasce di pertinenza fluviale; • promuovere l’utilizzo delle fasce di pertinenza fluviale quali corridoi ecologici, in coerenza con: o gli studi a supporto del PTC2, che, nell’ALLEGATO 3 – QUADERNO SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE CORRIDORS, riporta una scheda riguardante il Torrente Lemina dove viene indicato: Per quanto riguarda l’alto corso del torrente, al fine di instaurare una connessione ecologica tra l’area interessata dal Piano paesistico della Collina di Pinerolo e l’area proposta come ampliamento del Parco Provinciale dei Tre Denti e Freidour, è stato individuato un corridoio di 15 metri lungo entrambi i lati del corso d’acqua.; o l’art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 32691/2009 del 22 settembre 2009. l’obbligo: • di utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi siano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare, per i nuovi edifici articolati su più unità immobiliari; • di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi: o tutti i rubinetti dei bagni e docce, esclusi quelli delle vasche da bagno, devono essere dotati di sistemi che, mantenendo e migliorando le caratteristiche del getto d’acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min a 8-12 l/min; o per le destinazioni d’uso non residenziali, i rubinetti devono essere dotati di temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato; o ogni vaschetta di scarico dei WC deve essere dotata di due livelli di scarico con un massimo totale di litri 6, salvo il caso in cui la vaschetta sia alimentata con acqua piovana; per promuovere il recupero delle acque piovane per l’irrigazione delle aree a verde, l’obbligo: • per le nuove costruzioni, di convogliare tutte le acque meteoriche in una vasca di raccolta, provvista di scarico di troppo pieno da collegarsi al recapito finale, avente capienza pari a 0,015 m3 per ogni m2 di superficie impermeabile (somma della copertura e della porzione impermeabile della Superficie del lotto accessorio della costruzione –Sa- ex art. Art. 17quater del Regolamento Edilizio); per garantire l’accessibilità alle fasce di pertinenza fluviale e promuoverne l’utilizzo quali corridoi ecologici, l’obbligo, da assolversi in fase di redazione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato: • di prevedere almeno due accessi pubblici alla fascia di pertinenza fluviale; • il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, nel caso in cui comprendesse anche le aree in adiacenza al Torrente Lemina classificate EV, dovrà uniformarsi alle prescrizioni dell’art. 9 delle Norme di 26 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Matrice ambientale Condizioni poste dalla determinazione di esclusione dalla fase di valutazione della Prescrizioni già presenti nel PRGC o inserite nel progetto di variante VAS in risposta agli impatti valutati Attuazione del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 32691/2009 del 22 settembre 2009. Suolo Nelle aree normative IE1 e IN1, che ai sensi del dal PRGC vigente sono destinate all’insediamento di impianti produttivi e/o commerciali, non è consentito insediare: • attività soggette agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.; • attività che prevedono la detenzione o l’impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo (Linee Guida regionali - Tabella 2.1.1_2: Elenco categorie di sostanze pericolose). All’atto della presentazione dell’istanza volta all’ottenimento dei titoli abilitativi necessari all’insediamento dell’attività, il richiedente dichiara al comune di non rientrare in nessuna delle suddette categorie e presenta, su eventuale richiesta dell’Autorità, la relativa documentazione giustificativa. Analoga dichiarazione deve essere preventivamente resa dal gestore che intende apportare le modifiche o le trasformazioni delle attività anche nei casi in cui non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi. Le attività che detengono sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., in quantità inferiori ai limiti di cui alla Tabella 2.1.1_2: Elenco categorie di sostanze pericolose delle Linee Guida regionali (atteso che quantità superiori determinano il divieto di insediamento), devono predisporre misure di prevenzione e di protezione al fine di mitigare il rischio. L’area IN1 dovrà essere dotata di viabilità di accesso non attraversante aree a destinazione residenziale. La variante prevede che: • nelle aree normative IE1 e IN1 non è consentito insediare: o attività soggette agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.; o attività che prevedono la detenzione o l’impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo (Linee Guida regionali - Tabella 2.1.1_2: Elenco categorie di sostanze pericolose); • all’atto della presentazione dell’istanza volta all’ottenimento dei titoli abilitativi necessari all’insediamento dell’attività, il richiedente deve dichiarare al comune di non rientrare in nessuna delle suddette categorie e presenta, su eventuale richiesta dell’Autorità, la relativa documentazione giustificativa; analoga dichiarazione deve essere preventivamente resa dal gestore che intende apportare le modifiche o le trasformazioni delle attività anche nei casi in cui non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi; • le attività che detengono sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., in quantità inferiori ai limiti di cui alla Tabella 2.1.1_2: Elenco categorie di sostanze pericolose delle Linee Guida regionali (atteso che quantità superiori determinano il divieto di insediamento), devono predisporre misure di prevenzione e di protezione al fine di mitigare il rischio. La variante prevede l’allargamento della sezione stradale della via Mascagni e la previsione di un nuovo accesso, da tale via all’area IN1, che non attraversa gli insediamenti residenziali esistenti. Relativamente all’area AS23, al fine di rendere compatibile la sistemazione a parcheggio con le condizioni geomorfologiche e geologiche dell’area, la variante prescrive che: 27 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Matrice ambientale Condizioni poste dalla determinazione di esclusione dalla fase di valutazione della Prescrizioni già presenti nel PRGC o inserite nel progetto di variante VAS in risposta agli impatti valutati • la sistemazione a parcheggio dovrà interessare la parte sub pianeggiante del lotto; • l’eventuale pavimentazione dovrà avere un indice di permeabilità non inferiore al 50%; • le acque meteoriche e/o ruscellanti dovranno essere convogliate in un idoneo ricettore per evitare la formazione di solchi di erosione. Rumore Nell’Area normativa IN1 • lo strumento urbanistico esecutivo per l’area destinata ad ospitare attività produttive/artigianali/residenziali sia redatto con attenzione a garantire, mediante interventi ed opere, che i rumori prodotti dalle attività produttive/commerciali siano contenuti entro il perimetro delle aree occupate dalle stesse attività; • i progetti degli edifici industriali/commerciali siano accompagnati da una valutazione previsionale di impatto acustico; • i progetti degli edifici residenziali siano accompagnati da una valutazione di clima acustico. La variante, per le nuove edificazioni nell’area IN1, prevede che: • il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato deve essere redatto con attenzione a garantire, mediante interventi ed opere, che i rumori prodotti dalle attività produttive e commerciali siano contenuti entro il perimetro delle aree occupate dalle stesse attività; • i progetti degli edifici industriali e commerciali devono essere accompagnati da una valutazione previsionale di impatto acustico; • i progetti degli edifici residenziali devono essere accompagnati da una valutazione di clima acustico. Paesaggio Nell’Area normativa IN1 la variante dovrà prevedere la prescrizione del rispetto di standard edilizi e compositivi coerenti con le regole compositive e gli elementi lessicali definiti nell’elaborato “Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero o nuove costruzioni“ del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 32691/2009 del 22 settembre 2009. La variante prevede che, per le nuove edificazioni nell’area IN1, i progetti degli edifici devono adottare standard edilizi e compositivi coerenti con le regole compositive e gli elementi lessicali definiti nell’elaborato “Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero o nuove costruzioni“ del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 32691/2009 del 22 settembre 2009. Tabella 2: Azioni di pianificazione volte a conseguire una maggiore compatibilità ambientale del PRGC vigente. 28 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 5 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. In esito alla procedura di VAS, la prima bozza della variante è stata oggetto di rielaborazione, per l’introduzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalle fasi di valutazione della procedura VAS, che ha condotto al progetto qui di seguito riassunto. 5.1 BORGATA DEL CRÒ La Borgata è situata ai confini nord-ovest del territorio comunale, in adiacenza al territorio del comune di Pinasca, alla quota di circa 1.200 m sul livello del mare. La variante interessa due lotti posti nella Borgata del Crò, riconosciuta dal PRGC vigente quale area destinata prevalentemente ad uso abitativo con previsione di servizi. 5.1.1 Le ragioni della variante Nella fase di attuazione delle previsioni del PRGC, si è osservato che il piano classifica quale REB 2.3 (Aree destinate prevalentemente ad uso abitativo) alcune particelle catastali (poste tra il confine con il comune di Pinasca e la strada di accesso alla borgata) che di fatto sono attrezzate e utilizzate quale parcheggio e quale area per il gioco e lo sport (è presente un campo da bocce) e, al contrario, classifica quale servizio pubblico AS3 (parcheggi pubblici) altre particelle catastali libere (poste in adiacenza alla strada di accesso alla borgata). L’attuazione delle sopradette previsioni urbanistiche porterebbe alla soppressione di un parcheggio, peraltro posto in posizione ottimale ed in contigua all’attività turisticocommerciale presente nella Borgata del Crò, e la necessaria sistemazione di altra porzione di territorio a parcheggio. Al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, è evidente la necessità di provvedere alla riclassificazione urbanistica delle predette particelle catastali invertendo la destinazione assegnata dal PRGC, in modo che le particelle catastali che di fatto sono attrezzate e utilizzate quale parcheggio e quale area per il gioco e lo sport siano classificate quale servizio pubblico AS3 (parcheggi pubblici-verde, gioco, sport) e le particelle catastali libere siano classificate quale REB 2.3 (Aree destinate prevalentemente ad uso abitativo). 29 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Poiché le due aree non sono equivalenti, infatti le particelle attrezzate e utilizzate quale parcheggio e area per il gioco e lo sport hanno una superficie maggiore di quelle attualmente destinate dal PRGC a servizio pubblico, la variante ha dovuto limitare la ridefinizione delle particelle attrezzate e utilizzate quale parcheggio e area per il gioco e lo sport, di conseguenza una porzione del parcheggio dovrà mantenere la classificazione di “Aree destinate prevalentemente ad uso abitativo”, ma sarà regolata da specifiche disposizioni che salvaguardano il parcheggio in uso. 5.1.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è riportato nelle Tavole 1 e 2 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è: • per le particelle poste tra il confine con il comune di Pinasca e la strada di accesso alla borgata, della superficie complessiva di 1.513 m2: o Area REB 2.3, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori; la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) riporta per l’Area REB 2.3 i seguenti parametri: Superficie fondiaria complessiva di 19.760 m2, Indice densità edilizia fondiaria If 0,40 mc/mq, Volume edificabile 7.904 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R. • per le particelle poste in adiacenza alla strada di accesso alla borgata, della superficie complessiva di 877 m2: o Area AS3, Aree attrezzate di servizio, esistenti o di progetto, che, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, hanno compiti istituzionali proposti all’erogazione e gestione dei servizi; 30 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree AS allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) riporta per l’Area AS3 i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 877 m2, Servizio previsto: Parcheggi pubblici. 5.1.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui estratto è riportato nelle Tavole 3 e 4 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la riclassificazione urbanistica delle predette particelle catastali invertendo la destinazione assegnata dal PRGC vigente, pertanto: • le particelle catastali classificate quali AS3 dal vigente PRGC, della superficie di 877 m2, vengono riclassificate quali REB 2.3 e assoggettate alle prescrizioni che regolano tali aree, che rimangono immutate; • la porzione in adiacenza alla strada di accesso alla borgata delle particelle catastali classificate quali REB 2.3 dal vigente PRGC, della superficie di 877 m2, viene riclassificata quale AS3 e assoggettata alle prescrizioni che regolano le Aree attrezzate di servizio, che rimangono immutate; • la restante porzione posta in adiacenza al confine con il comune di Pinasca delle particelle catastali classificate quali REB 2.3 dal vigente PRGC, della superficie di 641 m2, viene riclassificata quale REB 2.32 e assoggettata, oltre alle prescrizioni che regolano le aree REB (in particolare l’Area REB 2.3) che rimangono immutate, alle disposizioni di una apposita scheda normativa, inserita in appendice alla tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), ove vengono prescritte: l’area di concentrazione delle capacità edificatorie generate dai lotti liberi dell’area REB 2.32; gli allineamenti delle capacità edificatorie generate dai lotti liberi dell’area REB 2.32; il terreno di pertinenza della costruzione; il terreno da destinare a parcheggio, di uso pubblico, a servizio dei fabbricati insistenti sull'area REB 2.32 o, in alternativa, da cedere per servizi. Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). Contestualmente, vengono corretti errori nella riga “Totale” della tabella di sintesi, riscontrati all’atto dell’aggiornamento. 31 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 5.1.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente La variante determina non determina incrementi, né decrementi, della volumetria residenziale edificabile, né delle aree a servizi, del Piano Regolatore Generale vigente, atteso che: • le aree riclassificate da Area AS3 a Area REB 3.2 e da Area REB 3.2 a Area AS3 sono equivalenti (877 m2); • l’Area normativa REB 2.32 (assoggettata alle disposizioni di una apposita scheda normativa) costituisce, di fatto, un’articolazione dell’Area normativa REB 2.3 senza incrementarne la Superficie Territoriale né il relativo volume edificabile. 5.2 BORGATA COCCA La Borgata è situata ai confini nord-ovest del territorio comunale, in adiacenza al territorio del comune di Pinasca, alla quota di circa 1.200 m sul livello del mare. La variante interessa la Borgata Cocca (in particolare: la strada di servizio interna alla borgata), riconosciuta dal PRGC vigente quale area destinata prevalentemente ad uso abitativo con previsione di servizi, e la contigua area a servizi AS4, destinata dal PRGC vigente ad attrezzature comuni. 5.2.1 Le ragioni della variante Nella fase di attuazione delle previsioni del PRGC è apparso ragionevole, per motivi di economicità e di razionalizzazione delle risorse, ridefinire le previsioni del PRGC nel senso di: • dotare la borgata di un’area a parcheggi direttamente connessa alla borgata stessa; a tale fine, la tipologia di servizio previsto nella porzione posta a nord della Strada della Cappella dell’area a servizi contraddistinta con la sigla AS4 viene riclassificata da Attrezzature comuni a Parcheggi pubblici; • collegare la strada di servizio interna alla borgata alla predetta porzione dell’area AS4, al fine di generare la sopradetta diretta connessione tra area a parcheggi e borgata. Inoltre, il rilievo topografico della strada di servizio interna alla borgata eseguito, ha evidenziato difformità tra stato di fatto e rappresentazione cartografica del PRGC, non dovuta a specifiche e puntuali previsioni di destinazione del suolo, ma a errata 32 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE rappresentazione cartografica, che è opportuno rettificare al fine di rendere conforme la rappresentazione cartografica allo stato dei luoghi. La variante, pertanto, al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, prevede: • la rettifica del tracciato della strada di servizio interna alla borgata; • la modifica della tipologia di servizio previsto, da Attrezzature comuni a Parcheggi pubblici, per la porzione posta a nord della Strada della Cappella dell’area a servizi contraddistinta con la sigla AS4; • l’estensione del tracciato della strada di servizio interna alla borgata sino alla predetta porzione dell’area AS4. Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC 5.2.2 La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è riportato nelle Tavole 1 e 2 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è: • per le particelle comprese nella Borgata Cocca, poste tra il confine con il comune di Pinasca e la Strada della Cappella: o Area REB 2.3, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori; la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta per l’Area REB 2.3 i seguenti parametri: Superficie fondiaria complessiva di 19.760 m2, Indice densità edilizia fondiaria If 0,40 mc/mq, Volume edificabile 7.904 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.; o Aree destinate alla viabilità normate dall’art. 40 delle NTA; 33 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE • per le particelle comprese nella porzione posta a nord della Strada della Cappella dell’area a servizi contraddistinta con la sigla AS4, della superficie complessiva di 1.093 m2: o Area AS4, Aree attrezzate di servizio, esistenti o di progetto, che, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, hanno compiti istituzionali proposti all’erogazione e gestione dei servizi; la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree AS allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta per l’Area AS4 i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva (che comprende anche la porzione posta a sud della Strada della Cappella) di 5.150 m2, Servizio previsto: Attrezzature comuni che, ai sensi dell’art. 21, comma1, lettera b) della LR 56/77 e s.m.i., comprende (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici). 5.2.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui estratto è riportato nelle Tavole 3 e 4 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina: • una nuova delimitazione delle aree classificate REB 2.3 e delle Aree destinate alla viabilità; • una riduzione della superficie territoriale delle aree classificate REB 2.3 di 135 m2; • la riclassificazione del servizio previsto, da Attrezzature comuni a Parcheggi pubblici, della porzione posta a nord della Strada della Cappella (1.093 m2) dell’area a servizi contraddistinta con la sigla AS4 (rimane immutata la superficie territoriale); • l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE); • l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree AS allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). Contestualmente, vengono corretti errori nella riga “Totale” della tabella di sintesi, riscontrati all’atto dell’aggiornamento. 34 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 5.2.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente La variante, per effetto della nuova delimitazione delle aree classificate REB 2.3 e delle Aree destinate alla viabilità della Borgata Cocca, determina un decremento della volumetria residenziale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente di 54 m3 (conseguente al decremento della superficie territoriale delle aree classificate REB 2.3: 135 m2 x 0,40 m3/m2). 5.3 AREA SERVIZI AS 23 La variante interessa una porzione di terreno posta lungo la strada che conduce alla Borgata del Crò, in posizione strategica, sia perché baricentrica rispetto alle Borgate Talucco Alto, Saretto e Ruà, sia perché vicina ai percorsi del turismo escursionistico che conducono al Rifugio Melano e al massiccio Tre Denti-Freidour, e, quindi, utilizzata quale parcheggio. 5.3.1 Le ragioni della variante Nell’ambito delle proprie attività di istituto, l’Ufficio Tecnico comunale ha appreso che il proprietario della particella catastale n. 281 del foglio 2, con atto di impegno unilaterale contenuto nel rogito Dott. Mauro Paschetta, Notaio in Pinerolo, Repertorio n. 102.275, Raccolta n. 8.633, assoggettò ad uso pubblico una striscia della predetta particella catastale, avente una profondità di 25 metri in fregio alla strada Talucco-Crò. Al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, è evidente la necessità di provvedere alla riclassificazione urbanistica delle predetta porzione di particella catastale assegnando ad essa la destinazione che, di fatto e di diritto, assolve. 5.3.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è riportato nelle Tavole 1 e 5 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è: • Area E, Aree agricole, aree destinate ad uso agricolo, normate al Capo VI delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 41 delle NTA, gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l’ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole; 35 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree E-EB-EB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta per l’Area E i seguenti parametri: Superficie fondiaria complessiva: Esistente; Indice densità edilizia fondiaria: definito dagli artt. 41 e 42 (per le abitazioni rurali, variabile da 0,001 a 0,06 mc/mq, in dipendenza dalla coltura in atto); Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse: rispettivamente, Agricole e Residenziali. 5.3.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui estratto è riportato nelle Tavole 3 e 6 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la riclassificazione urbanistica di una porzione, per una profondità limitata a 20 metri dalla strada Talucco-Crò (per limitare la sistemazione a parcheggio alla parte sub pianeggiante del lotto, in ossequio alle prescrizioni imposte dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS), della predetta particella catastale, assegnando ad essa la classificazione di Area AS23, Aree attrezzate di servizio, e assoggettandola alle relative prescrizioni delle aree a servizi – parcheggi pubblici, che rimangono immutate. Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree AS allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). 5.3.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente La variante, per effetto della riclassificazione dell’area che, di fatto e di diritto, assolve la funzione di parcheggio, da Area E ad Area AS23, determina un incremento della superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente di 1.035 m2; tale incremento determina un aumento la quantità globale delle aree a servizi inferiore a 0,5 metri quadrati per abitante (2.166 abitanti insediabili complessivi x 0,5 = 1.083). Il corrispondente decremento dell’Area E non incide sulle quantità edificabili previste dal PRGC vigente, atteso che queste, stante il particolare regime cui sono soggette, non sono state considerate all’atto della redazione della Variante strutturale. 36 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 5.4 AREA IN 1 La variante interessa una porzione di terreno nelle vicinanze del centro edificato, ove sono ubicati i servizi, posta in adiacenza ad un’area di recente sviluppo e ad un’area soggetta a limitazioni d’uso per la salvaguardia del torrente Lemina che delimita il confine comunale est. 5.4.1 Le ragioni della variante L’area oggetto della variante è destinata dal vigente PRGC a ospitare un insediamento produttivo/commerciale/residenziale, articolato sul territorio in due sub-aree (IN1a e IN1b) indicate nelle Tavole di PRGC (Tavole D2 e D3) e sottoposto a formazione di strumento urbanistico esecutivo. All’atto della progettazione urbanistica esecutiva, si sono rivelate difficoltà di applicazione delle previsioni del PRGC conseguenti: • alla ripartizione in sub-aree indicata nelle Tavole di PRGC, che si è rilevata essere non coerente con le prescrizioni dettate dalle NTA; • alla commistione tra volumi a destinazione residenziale e volumi a destinazione artigianale/commerciale prevista in una delle sub-aree, soprattutto in ragione delle prevedibili emissioni acustiche delle seconde (destinazioni artigianali/commerciali) a discapito delle prime (destinazioni residenziali); • alla delimitazione dell’intera Area normativa che fraziona particelle catastali assegnando alle porzioni differente regime (parte Area IN e parte Area REB) generando, di fatto, reliquati ove le previsioni del PRGC non potranno trovare applicazione; • alla inadeguatezza, soprattutto in relazione alla destinazione produttiva/commerciale, della viabilità di accesso all’area prefigurata. Al fine di perseguire il pubblico interesse dell’attuazione delle previsioni strutturali del PRGC per conseguire il regolare ed ordinato sviluppo del territorio, secondo i principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, la variante prevede la ridefinizione dell’Area normativa, nel rispetto delle previsioni strutturali del PRGC, al fine di porre rimedio alle difficoltà di attuazione sopra esposte. 37 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 5.4.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è riportato nelle Tavole 7 e 8 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è: • Area IN, Aree per attività residenziale con annesse attività produttive e/o commerciali di nuovo impianto, normata al Capo V delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 39 delle NTA, sono ammesse attività residenziali e attività residenziali con annesse attività produttive, terziarie di produzione e vendita non rumorose e non inquinanti; la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree IE – IN allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta per l’Area IN una Superficie territoriale complessiva di 29.800 m2 e i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, articolati in relazione alla destinazione d’uso: Destinazione solo residenziale: Indice densità edilizia territoriale It 0,4 mc/mq; N° piani 2; Altezza della costruzione H (m) 9,00 m; Rapporto di copertura Rc 0,2; Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.; Destinazione residenziale + produttiva: Indice densità edilizia territoriale It 0,3 mc/mq, per la destinazione residenziale; Indice utilizzazione territoriale Ut 0,35 mq/mq, per la destinazione produttiva; N° piani 2; Altezza della costruzione H (m) 9,00 m; Rapporto di copertura Rc 0,4; Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti sono Residenziali, per la destinazione residenziale, e Produttive Terziarie, per la destinazione produttiva; Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) ammesse sono Terziarie P.Art.R., per la destinazione residenziale; • Aree REB 3.5 e REB 4.6, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il PRGC vigente prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori; la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta: 38 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE per l’Area REB 3.5 i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 38.622 m2; Indice densità edilizia fondiaria If 0,6 mc/mq; Volume edificabile 23.173 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.; per l’Area REB 4.6 i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 2.936 m2; Indice densità edilizia fondiaria If 0,7 mc/mq; Volume edificabile 2.055 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R; • Aree EV, Aree agricole di cornice dell’abitato, normate al Capo VI delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 44 delle NTA, sono inedificabili ed è ammessa la realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale a servizio delle aree urbanizzate limitrofe quali ampliamenti delle sedi stradali, estensioni delle reti tecnologiche urbanizzative. 5.4.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui estratto è riportato nelle Tavole 9 e 10 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina: • la riclassificazione di porzioni di territorio appartenenti alle Aree normative REB 3.5 e REB 4.6 (ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il PRGC vigente prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori) e il loro accorpamento alla limitrofa Area normativa IN1, al fine di evitare che si generino reliquati ove le previsioni del PRGC non potranno trovare applicazione; • la separazione delle differenti destinazioni (destinazioni artigianali/commerciali separate e distinte dalle destinazioni residenziali), al fine di eliminare la commistione tra volumi a destinazione residenziale e volumi a destinazione artigianale/commerciale prevista in una delle sub-aree, cui consegue, necessariamente, una nuova articolazione delle sub-aree IN1a e IN1b, affinché le tavole di azzonamento del PRGC risultino coerenti con le NTA; • l’allargamento della sezione stradale della via Mascagni e la previsione di un nuovo accesso, da tale via all’area, che non attraversi gli insediamenti residenziali esistenti (l’Area normativa REB 3.5, la cui viabilità manifesta limitate sezioni stradali), al fine 39 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE di adeguare, soprattutto in relazione alla destinazione produttiva/commerciale, la viabilità di accesso all’area; • una nuova definizione delle regole disposte dalle NTA (riportate nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), da osservarsi nella formazione dello strumento urbanistico esecutivo e nell’edificazione degli interventi che recepiscono la nuova articolazione delle sub-aree, la separazione delle differenti destinazioni d’uso degli edifici e la previsione del nuovo accesso all’area dalla via Mascagni. Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento delle tabelle di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relative: alle Aree IN, alle Aree REB allegate alle NTA (riportate nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). 5.4.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente Premesso che: • l’articolazione delle sub-aree IN1a e IN1b rappresentata nelle Tavole D2 e D3 del PRGC vigente, determina una volumetria residenziale edificabile e una superficie produttiva/commerciale edificabile pari, rispettivamente, a 9.809,30 m3 e 7387,45 m2, come evidenziato nella Tabella 3; Sub-area IN1a IN1b TOTALI Superficie Territoriale m2 21.107 8.693 29.800 Indice Territoriale Destinazione Destinazione produttiva residenziale /commerciale 3 2 m /m m2/m2 0,30 0,35 0,40 ----------- Volume residenziale edificabile m3 6.332,10 3.477,20 9.809,30 Superficie produttiva /commerciale edificabile m2 7.387,45 ----------7.387,45 Tabella 3: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile, sulla base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 del vigente PRGC • i lotti liberi delle porzioni dell’Area normativa REB 3.5 e dell’Area normativa REB 4.6, che non sono stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori e che vengono riclassificati quale Area normativa IN1, hanno una Superficie Fondiaria pari, rispettivamente, a 1.294 m2 e 325 m2, cui corrisponde un volume residenziale edificabile pari, rispettivamente, a 776,40 m3 e 227,50 m3, come evidenziato nella Tabella 4; 40 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Area normativa REB 3.5 (*) REB 4.6 (*) TOTALI Superficie Fondiaria m2 1.294 325 Indice di densità m3/m2 0,6 0,7 Volume edificabile m3 776,40 227,50 1.003,90 (*) Quota parte della superficie territoriale riclassificata quale Area normativa IN dalla variante Tabella 4: Calcolo della volumetria residenziale edificabile nelle porzioni di Area normativa REB • la riclassificazione delle porzioni dell’Area normativa REB 3.5 e dell’Area normativa REB 4.6 (riclassificate quale Area normativa IN1), determina un incremento della Superficie Fondiaria dell’Area normativa IN1 (con contestuale equivalente decremento della Superficie Fondiaria delle Aree normative REB 3.5 e REB 4.6) di 1.619 m2 (1.294 m2 + 325 m2), che pertanto diviene complessivamente pari a 31.419 m2; • la separazione delle differenti destinazioni (destinazioni artigianali/commerciali separate e distinte dalle destinazioni residenziali) e la conseguente nuova articolazione delle sub-aree IN1a e IN1b, assegna alla destinazione artigianale/commerciale (IN1a) una Superficie Territoriale di 8.000 m2 e alla destinazione residenziale (IN1b) una Superficie Territoriale di 23.419 m2 (totale 31.419 m2); • gli indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di densità edilizia territoriale (It) attribuiti dal PRGC vigente, e mantenuti nella variante, applicati alla nuova articolazione delle Superfici Territoriali, determinano una superficie complessiva edificabile pari a 2.800 m2 (8.000 m2 x 0,35 m2/m2), per la destinazione produttiva/commerciale, e un volume complessivo edificabile pari a 9.367,60 m3 (23.419 m2 x 0,40 m3/m2), per la destinazione residenziale, come evidenziato nella Tabella 5; Sub-area IN1a IN1b TOTALI Superficie Territoriale m2 8.000 23.419 31.419 Indice Territoriale Destinazione Destinazione produttiva residenziale /commerciale 3 2 m /m m2/m2 ---------0,35 0,40 ----------- Volume residenziale edificabile m3 ---------9.367,60 9.367,60 Superficie produttiva /commerciale edificabile m2 2.800,00 ----------2.800,00 Tabella 5: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile, sulla base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 della variante La variante determina un decremento della superficie produttiva/commerciale edificabile pari a 4.587,45 m2 (7.387,45 m2 – 2800,00 m2) e un decremento del volume 41 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE complessivo edificabile pari a 1.445,60 m3 (9.809,30 m3 + 776,40 m3 + 227,50 m3 – 9.367,60 m3), come evidenziato nella Tabella 6; Volume residenziale edificabile m3 DIFFERENZA AREA NORMATIVA PRGC VIGENTE IN1 REB 3.5 (*) REB 4.6 (*) TOTALI 9.809,30 776,40 227,50 10.813,20 VARIANTE AL PRGC PRGC VIGENTEVARIANTE 9.367,60 - 1.445,60 9.367,60 - 1.445,60 Superficie produttiva/commerciale edificabile m2 DIFFERENZA PRGC VARIANTE VIGENTE PRGC AL PRGC VIGENTEVARIANTE 7.387,45 2.800,00 - 4.587,45 0,00 0,00 7.387,45 2.800,00 - 4.587,45 (*) Quota parte della superficie territoriale riclassificata quale Area normativa IN dalla variante Tabella 6: Raffronto del volume residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile previste dal PRGC vigente nelle Aree normative IN, REB 3.5 (parte) e REB 4.6 (parte) con il volume residenziale edificabile e la superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile previste nell’Area normativa IN come ridefinita dalla variante 5.5 CASCINA COLLINO CAMUSSI La variante interessa la Cascina Collino Camussi, posta in adiacenza alle vie Pramartino e Leonardo da Vinci, e le aree strettamente connesse agli edifici della cascina. 5.5.1 Le ragioni della variante La cascina oggetto della variante è un nucleo di impianto rurale che nel tempo è stata, parzialmente, oggetto di interventi di valorizzazione e riuso, assumendo caratteristiche civili. L’inclusione della Cascina Collino Camussi tra le aree REC, classificate all’art. 33 delle NTA quali aree e lotti in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca recente e non richiede interventi di sostituzione o di ristrutturazione di profondità, è risultata incoerente con la natura della cascina e ha prodotto limitazioni al completamento della valorizzazione e riuso dell’intero nucleo. Al contrario, appare coerente con la natura della cascina l’inserimento tra le aree RA, classificate dalle NTA, all’art. 36, quali parti di territorio comunale comprendenti nuclei adiacenti al contesto edificato con caratteristiche civili, ma di impianto rurale, ove l’obiettivo prioritario del PRGC è la valorizzazione ed il riuso ai fini di una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente. Al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, è evidente la necessità di provvedere alla riclassificazione urbanistica della Cascina 42 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Collino Camussi, e delle aree strettamente connesse agli edifici della cascina, con l’obiettivo di assecondare e incentivare la valorizzazione e il riuso della cascina per una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente. 5.5.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è riportato nelle Tavole 11 e 12 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è: • Area REC 1.12, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori; la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REC allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta, per l’area REC 1.12, i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 31.107 m2; Indice densità edilizia fondiaria If 0,5 mc/mq; Volume edificabile 15.554 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R. 5.5.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui estratto è riportato nelle Tavole 13 e 14 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la riclassificazione urbanistica della Cascina Collino Camussi e delle aree strettamente connesse agli edifici della cascina, per una Superficie Territoriale complessiva di 2.295 m2, quale Area RA 19 e il conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni, che rimangono immutate. Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento delle tabelle di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relative: alle Aree REC, alle Aree RA allegate alle NTA (riportate nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). Contestualmente, vengono corretti errori nelle righe “Totale” e “REC 1.8” della tabella di sintesi, riscontrati all’atto dell’aggiornamento. 43 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 5.5.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente La variante determina un decremento del volume residenziale complessivo edificabile nell’Area normativa REC 1.12 pari a 1.147,50 m3 (2.295 m2 x 0,50 m3/m2). 5.6 AREA RC 6. La variante interessa l’Area RC6 ed una porzione, di corrispondente superficie, della limitrofa Area REB 6.24. 5.6.1 Le ragioni della variante I proprietari dei terreni distinti al catasto con i numeri 332, 339 e 350 del foglio 21, hanno evidenziato che la linea di delimitazione delle aree normative RC6 e REB 6.24 del PRGC non coincide con il confine delle proprietà e che tale scostamento genera difficoltà nell’attuazione delle previsioni del PRGC. Di conseguenza hanno avanzato istanza affinché la linea di delimitazione tra le due aree normative venga fatta coincidere con il confine di proprietà. Preso atto della segnalazione è stato verificato che la modifica richiesta aderisce ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, e pertanto è stato ravvisata la pubblica utilità della modifica al fine di perseguire il pubblico interesse dell’attuazione delle previsioni strutturali del PRGC per conseguire il regolare ed ordinato sviluppo del territorio. 5.6.2 Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è riportato nelle Tavole 15 e 16 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è: • Area RC 6, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 34 delle NTA, il PRGC sono comprese le aree già urbanizzate ove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono interventi singoli di completamento edilizio nei tasselli di suolo inedificato; 44 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree RC, allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta, per l’area RC 6, i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 3.617 m2; Indice densità edilizia fondiaria If 0,65 mc/mq; Volume edificabile 2.351 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R. • Area REB 6.24, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori; la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), riporta, per l’area REB 6.24, i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 17.310 m2; Indice densità edilizia fondiaria If 0,65 mc/mq; Volume edificabile 11.251 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R. 5.6.3 Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui estratto è riportato nelle Tavole 17 e 18 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la riclassificazione urbanistica dei terreni adiacenti alla linea di delimitazione delle Aree normative RC6 e REB 6.24 del PRGC, affinché detta linea di delimitazione coincida con il confine delle proprietà. Pertanto, porzioni di terreno, della superficie di 48 m2, saranno riclassificate da Area REB 6.24 ad Area RC6, con il conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni che rimangono immutate, e porzioni di terreno, della superficie di 225 m2, saranno riclassificate da Area RC6 ad Area REB 6.24, con il conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni che rimangono immutate. Di conseguenza, per effetto della variante le superfici territoriali delle Aree normative RC6 e REB 6.24 risultano, rispettivamente, pari a 3.440 m2 e 17.487 m2. 45 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento delle tabelle di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relative: alle Aree REB, alle Aree RC allegate alle NTA (riportate nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). 5.6.4 Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente La variante, poiché l’indice di edificabilità territoriale delle Aree normative RC6 e REB 6.24 è uguale, non determina incrementi né decrementi del volume residenziale complessivo edificabile, come evidenziato nella Tabella 8; PRGC VIGENTE AREA NORMATIVA REB 6.24 RC 6 TOTALI VARIANTE AL PRGC Superficie Territoriale m2 Volume residenziale edificabile m3 Superficie Territoriale m2 Volume residenziale edificabile m3 17.310 3.617 20.297 11.251,50 2.351,05 13.602,55 17.487 3.440 20.297 11.366,55 2.236,00 13.602,55 DIFFERENZA PRGC VIGENTEVARIANTE - 115,05 115,05 0,00 Tabella 8: Raffronto del volume residenziale edificabile previsto dal PRGC vigente con il volume residenziale edificabile previsto dalla variante, nelle Aree normative REB 6.24 e RC 6 46 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 6 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 56/77 La variante: • individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale; • è compatibile con i piani sovra comunali; • non presenta i caratteri indicati nel comma 4 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., poiché: o non apporta modifiche all’impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale; o incrementa la quantità globale delle aree a servizi in misura inferiore a 0,5 m2/abitante, oltre i minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.; o non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche; o non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente; o non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali; • non presenta i caratteri indicati nel comma 6 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., poiché: o non costituisce variante obbligatoria necessaria ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale, o comunque sovraordinata a quella comunale, in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi; pertanto, rispetta i limiti prescritti dal comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Al fine della verifica del superamento, tramite più varianti parziali, dei limiti di cui al comma 4 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in occasione di future varianti, vengono riportate le successive Tabelle 9, 10 e 11 ove sono indicate le quantità complessive di incremento o decremento delle aree a servizi, dei volumi residenziali edificabili, delle 47 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE superfici territoriali, e dei corrispondenti indici di edificabilità, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali del Piano Regolatore Generale apportate dalla variante. AREA NORMATIVA PRGC VIGENTE VARIANTE AL PRGC Superficie Territoriale m2 Superficie Territoriale m2 0 1.035 AS23 DIFFERENZA VARIANTE PRGC VIGENTE m2 + 1.035 Tabella 9: Quantità complessive di incremento o decremento delle aree a servizi apportate dalla variante PRGC VIGENTE AREA NORMATIVA REB 2.3 REB 3.5 REB 4.6 REB 6.24 REC 1.12 IN 1a IN 1b RC 6 VARIANTE AL PRGC Superficie Territoriale m2 Volume residenziale edificabile m3 Superficie Territoriale m2 19.760 38.622 2.936 17.310 31.107 21.107 8.693 3.617 7.904 23.173 2.055 11.251 15.554 6.332 3.477 2.351 19.625 37.328 2.611 17.487 28.812 8.000 23.419 3.440 Volume residenziale edificabile m3 7.850 22.397 1.828 11.367 14.406 0 9.368 2.236 TOTALI Superficie Territoriale DIFFERENZA VARIANTE PRGC VIGENTE m2 - 135 - 1.294 - 325 + 177 - 2.295 -13.107 +14.726 - 177 - 2.430 Volume residenziale edificabile DIFFERENZA VARIANTE PRGC VIGENTE m3 - 54 - 776 - 227 + 116 - 1.148 - 6.332 + 5.891 - 115 -2.645 Tabella 10: Quantità complessive di incremento o decremento dei volumi residenziali edificabili PRGC VIGENTE AREA NORMATIVA IN 1a Superficie Territoriale m2 21.107 VARIANTE AL PRGC Sul edificabile m2 7.387 Superficie Territoriale m2 8.000 Sul edificabile m2 2.800 TOTALI Superficie Territoriale Sul edificabile DIFFERENZA DIFFERENZA VARIANTE PRGC VIGENTE m2 -13.107 - 13.107 VARIANTE PRGC VIGENTE m2 - 4.587 -4.587 Tabella 11: Quantità complessive di incremento o decremento delle superfici territoriali e delle Superfici Utili Lorde delle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali 48 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 7 COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELLA VARIANTE CON IL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA7 La verifica della componente rumore affronta la compatibilità delle previsioni urbanistiche della variante con il Piano di Classificazione Acustica (PCA). L’operazione consiste nel raffronto, con il livello di dettaglio commisurato alle informazioni disponibili nella fase di progetto della variante al PRG, tra le classi acustiche stabilite dal PCA e quelle conseguenti alle modifiche apportate dalla variante. L’obiettivo del documento è quello di caratterizzare acusticamente le aree oggetto di variante, individuando preliminarmente eventuali criticità. 7.1 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Il Comune di San Pietro Val Lemina è dotato del PCA approvato in forma definitiva con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2004. Successivamente, nella fase di progettazione della Variante Strutturale al PRGC, la relativa verifica di compatibilità ha definito la necessità di adeguare il PCA. Pertanto la verifica è condotta sia sugli elaborati del PCA vigente che sulle previsioni di revisione stabilite dalla verifica di compatibilità della Variante Strutturale al PRGC. Le aree oggetto di variante sono classificate dal PCA quali: 1. Borgata del Crò: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente residenziale; 2. Borgata del Cocca: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente residenziale; 3. Area Servizi AS 23: Classe acustica III, Aree di tipo misto; 4. Area IN 1: Classe acustica IV, Aree ad intensa attività umana; 5. Cascina Collino Camussi: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente residenziale; 6. Area RC 6: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente residenziale. 7 Il presente Capitolo richiama i contenuti del Paragrafo 6.4 della Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ove sono state illustrate le analisi e le verifiche condotte relativamente alla compatibilità delle previsioni urbanistiche della variante con il Piano di Classificazione Acustica (PCA). 49 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 7.2 RAFFRONTO TRA IL PCA E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE La variante determina modifiche di destinazione urbanistica e il riassetto delle previsioni del PRGC di alcune limitate porzioni di territorio comunale, senza determinare incrementi di superfici destinate all’edificazione. Salvo l’ambito IN, tali modifiche non determinano la necessità di riformulare la classificazione acustica delle dette porzioni di territorio comunale che risultano compatibili con il PCA vigente, come da modificare a seguito delle previsioni di adeguamento stabilite dalla verifica di compatibilità della Variante Strutturale al PRGC. Per quanto riguarda l’ambito IN1, ripartito nei sub-ambiti IN1a e IN1b, la variante prevede di eliminare la commistione di attività produttive/commerciali e insediamenti residenziali prevista dal PRGC vigente, accorpando le attività produttive in un subambito e le residenze nell’altro sub-ambito. Tale accorpamento definisce la necessità di riformulare la classificazione acustica attribuendo la Classe III al sub-ambito destinato alla residenza e la Classe IV al subambito destinato alle attività produttive/commerciali. Però l’attribuzione delle due classi determina una eccessiva parcellizzazione e la conseguente necessità di procedere alla “omogenizzazione” che, eseguita secondo i criteri regionali8 per la classificazione acustica del territorio, determina la riclassificazione dell’intero ambito IN1 dalla Classe IV alla Classe III, ristabilendo di fatto la classificazione del PCA ante variante strutturale. 8 “nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante” 50 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 8 RICADUTE DELLA VARIANTE SU PIANI E PROGRAMMI La variante oggetto dello studio è una variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale e: • ha rilevanza esclusivamente comunale; • stabilisce unicamente il quadro di riferimento per la progettazione edilizia degli insediamenti e delle relative urbanizzazioni all’interno di limitati ambiti; • non prevede la realizzazione di opere sottoposti a VIA; • influenza esclusivamente eventuali Strumenti Urbanistici Esecutivi che dovessero rendersi necessari per effetto delle disposizioni delle NTA del PRGC. 9 COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE9 Dall’analisi condotta sulla pianificazione sovraordinata e locale non emergono elementi di incompatibilità tra l’attuazione della presente Variante al PRG e gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e locale. 9 L’analisi della pianificazione sovraordinata, e delle interazioni tra essa e la variante, è stata condotta nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante e descritta nella Relazione Tecnica redatta a supporto del procedimento. 51 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 10 ELABORATI DELLA VARIANTE La Variante è costituita dai seguenti elaborati: • RELAZIONE ILLUSTRATIVA (cui è riportata in allegato la PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA ALL’AREA AS23); • TAVOLE GRAFICHE, riportanti gli estratti cartografici delle Tavole D2, D3 e D5 di PRGC, vigente ed in variante; • ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (che comprende le Tabelle di sintesi). Con la deliberazione di approvazione, gli elaborati della Variante saranno integrati con gli elaborati di aggiornamento del Piano Regolatore Generale. 52 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 11 FIGURE 53 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Figura 1 – Localizzazione delle aree oggetto della variante Legenda Area oggetto della variante Figura 2 – Elettrodotti – Fonte: Sistema Informativo della Regione Piemonte 54 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Area oggetto della variante Figura 3 – Regione Piemonte – Carta dei beni ambientali architettonici Legenda Area oggetto della variante Figura 4 – Regione Piemonte – Carta dei beni urbanistici ed archeologici 55 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Area oggetto della variante Figura 5 – Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 Legenda Area oggetto della variante Figura 6 – Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 e 157 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 56 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Area oggetto della variante Figura 7 – Regione Piemonte – Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico Legenda Area oggetto della variante Figura 8 – Regione Piemonte – Carta regionale delle aree protette 57 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Area oggetto della variante Figura 9 – Provincia di Torino – Tav. 1 del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo Legenda Area oggetto della variante Figura 10 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 58 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Area oggetto della variante Figura 11 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica Legenda Area oggetto della variante Figura 12 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 59 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Area oggetto della variante Figura 13 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica Legenda Area oggetto della variante Figura 14 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 60 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Legenda Figura 15 – PRGC – Classificazione sismica dei comuni piemontesi 61 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Figura 16 – Ortofoto Borgata del Crò e Borgata Cocca Figura 17 – Ortofoto Area AS23 62 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Figura 18 – Ortofoto Area IN 1 Figura 19 – Ortofoto Cascina Collino Camussi 63 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE Figura 20 – Ortofoto Area RC 6 64 P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE 12 ALLEGATO - PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA ALL’AREA AS23 65 Dott.ssa Stefania GOFFI Geologo Via F.lli Girotto, 4 - AVIGLIANA (TO Tel./Fax 011/9342377 - 9367744 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AREA AS23 PERIZIA GEOLOGICA 1. PREMESSA La presente perizia intende verificare la compatibilità geologica e geomorfologica di una nuova area attrezzata a servizi, denominata AS23, nell’ambito della Variante Parziale n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Pietro Val Lemina (cfr. Tav. 1). 2. GEOLOGIA LOCALE 2.1. Inquadramento geologico Sulla base della cartografia ufficiale (Foglio 67, Pinerolo, della Carta Geologica d'Italia a scala 1:100.000) l'assetto geologico superficiale dell'area in esame risulta costituito da “Gneiss ghiandoni occhiolati e porfiroidi essenzialmente biotitici e con struttura spesso micropegmatitica; gneiss granitoidi”. Secondo la “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” (cfr. Tav. 2) la zona in esame ricade in parte in “Classe generalmente non III indifferenziata” edificati o con ovvero “Estesi presenza di versanti edifici montani isolati. Zona complessivamente di Classe IIIa con locali aree in Classe II non cartografabili” e in parte in “Classe IIIa” ovvero “Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti”. 2.2. Dati di terreno Durante il sopralluogo sul terreno, effettuato in data 27/05/2011, la costituzione geomorfologica locale è stata indagata tramite accurate osservazioni di superficie e desunta da affioramenti naturali ed artificiali, reperiti nella zona oggetto di studio e nelle aree limitrofe, nonchè da nozioni di carattere più generale inerenti la stessa area, omettendo, pertanto, le indagini dirette sul terreno. I dati ottenuti dai rilievi sul terreno e da scavi effettuati in zone limitrofe hanno permesso di definire nel dettaglio la situazione geomorfologica e geologica locale, che può essere riassunta nei seguenti punti: Geomorfologia. La zona di previsto intervento è ubicata alla quota di circa 1044 m s.l.m. e ricade in un’area in parte sub-pianeggiante e in parte che presenta una pendenza verso sud-ovest. Durante il sopralluogo è stata evidenziata la presenza di alcuni solchi di erosione incisi dalle acque ruscellanti (cfr. Documentazione Fotografica). Idrografia. In un significativo intorno rispetto all'area di intervento, l’idrografia è rappresentata da un rio che defluisce a valle dell’area. Natura del terreno. Al di sotto di una coltre superficiale poco addensata sabbioso-limosa, avente una potenza variabile da 50 cm a circa 2 m, si ha la presenza di roccia in posto costituita principalmente da gneiss . 3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FOTO 1: Area in cui è prevista una nuova area attrezzata a servizi, denominata AS23, nell’ambito della Variante Parziale n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Pietro Val Lemina. FOTO 2: Solchi di erosione incisi dalla acque ruscellanti. FOTO 3: Particolare dei solchi di erosione. 4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Durante il sopralluogo effettuato, è stata evidenziata la presenza di alcuni solchi di erosione incisi dalle acque ruscellanti. Si ritiene pertanto indispensabile che vengano convogliate le acque meteoriche e/o ruscellanti in un idoneo ricettore per evitare la formazione di nuovi solchi di erosione. Si raccomanda inoltre di far ricadere la nuova area a servizi nella parte subpianeggiante del lotto e che l’eventuale pavimentazione dell’area abbia un indice di permeabilità non inferiore al 50%. Se recepite le precedenti prescrizioni, l’intervento in oggetto è da ritenersi compatibile con le condizioni geomorfologiche e geologiche dell’area. Avigliana, 08/07/2011 Dott. Geol. Stefania GOFFI Dott.ssa Geol. GOFFI Stefania v. Flli Girotto 4 - AVIGLIANA (TO) TAV. 1: Ortofoto con ubicazione dell’Area AS 23 (Scala 1:2000). Dott.ssa Geol. GOFFI Stefania v. Flli Girotto 4 - AVIGLIANA (TO) TAV. 2: Estratto della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica" (Scala1:5.000) con ubicazione dell'area di intervento.