Esperto Previdenzialista La percezione della previdenza IN ITALIA I LAVORATORI Solo il 18% conosce approssimativamente la materia previdenziale.A 50 anni iniziano a pensare alla propria situazione. Precediamo solo il Giappone Più informati sono i lavoratori Europei. A 35 anni si informano sul sistema previdenziale Retribuzione IL FUTURO DELLA PREVIDENZA IN ITALIA 100 74 80 17 60 57 40 57 20 0 2009 TFS 57.395 Euro 2045 TFR Euro 2045 0 TFR 57395 Euro fondo pensione percentuale RAPPORTO TRA PENSIONE ED ULTIMO STIPENDIO 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78 77 74 70 64 58,6 57 54,8 55 54 pensione ETA’ 60 ANNI 40 CONTRIBUTI 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Contribuzione o Finanziamento RECORD MONDIALE DI PRELIEVO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE > INPS 33,00%: Lavoratore (8,89) Datore di lavoro > CPDEL /EE .LL. 32,65%: Lavoratore (8,55) Datore di lavoro > STATO 33,00%: Lavoratore Datore di lavoro 9,19%(+ 0,30%) 23,81% 8.85%(+ 0,30%) 23,80% 8,80%(+ 0,30%) 24,20% • O,35 % Fondo Credito per gli Iscritti Inpdap + 2,50% contributo TFS Codice Civile Contribuzione Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative (1886). Art. 2115 Contribuzioni Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754). E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza (1419) Art. 2116 Prestazioni Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative). Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Ministero del Lavoro-Inpdap convenzione 27 aprile 2010 • Ispezioni Provinciali relativi ai versamenti contributivi • Verifica dei dati – irregolarità e/o inadempimenti contributive • Denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi art.116 comma 11 legge 23 dicembre n.388, e dell’art.37 della legge 24 novembre 1981 n.689 come modificato dall’art.116,comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. • Sanzioni e ipotesi di reato Contribuzione RDL 14 aprile 1939 n. 636 ( Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità). Art. 27. (nel testo così modificato dall’articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'articolo 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, ndr). 1. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto. 2. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. 3. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 33% stato 33% inps 44,89 32,65% eell LA SPESA PENSIONISTICA GRAVA DEL 15,39% sul Pil, in Italia 2004 10,4% media UE RAFFRONTO SULLA RETRIBUZIONE FINANZIAMENTO SPESA PENSIONISTICA Lo squilibrio • riduzione dei livelli occupazionali • mutamento del mercato del lavoro • contenimento costo del lavoro • bassa natalità allungamento della vita media pensioni baby pensioni generose solidarietà intergenerazionale contributi-pensioni non regge metodo di calcolo(33-80%) DONNA SPERANZA DI VITA anni 82,8 UOMO allungamento della vita media All’inizio del ‘900 era di 45 78,6 ITALIA UNA GRANDE CONQUISTA CHE DETERMINA PERO’ UNA VORAGINE DI SPESA CHE NESSUNA FINANZA PUBBLICA PUO’ SOSTENERE NEL 1970 UN UOMO AVEVA NEL 1970 LA DONNA AVEVA AVANTI A SE’ AVANTI A SE’ UNA MEDIA DI 11 UNA MEDIA DI 14 ANNI ANNI OGGI NE HA 17 (dal momento del ritiro dal lavoro) OGGI 23 (dal momento del ritiro dal lavoro) Europa : Svezia 78,9 – Piu’ longeva –Italia al secondo posto - Lituania la piu’ bassa 65 anni gli uomini OBIETTIVI DELLE RIFORME L'intento di assicurare l'equità sociale e la sostenibilità finanziaria, per garantire agli anziani pensioni di importo adeguato e migliorare le prospettive per i giovani • Fronteggiare le crescenti difficoltà finanziarie • Armonizzare i vari regimi previdenziali • Stabilizzare le spesa previdenziale mediante un nuovo metodo di calcolo delle pensioni LE RIFORME • Amato 1992 legge 421 /1992 graduale innalzamento dell’età pensionabile- periodo di riferimento quota a quota b • Dini 1995 ( legge 335/ 1995) Introdusse gradualmente il sistema contributivo • Maroni 2004 ( legge 243/2004) interventi strutturali- lo scalone dal 01.01.2008 • La riforma del Welfare - legge 247/2007 dal 01.01.2008 introduce gli scalini – le quote La spesa. Incidenza delle pensioni sul PIL dopo le riforme 1992, 1995, 2004 24 23 Risparmio dovuto alla sola deindicizzazione delle pensioni rispetto ai salari 22 21 percentuale 20 prima delle riforme 19 dopo le riforme 18 limite legato alla deindicizzazione 17 16 15 243/04(0,7% sul PIL) 14 13 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039 2043 anno Grafico n. 1 - Popolazione italiana al 1.1.2000 per anno di nascita 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 1959 1957 1955 1953 1951 1949 1947 1945 1943 1941 1939 1937 1935 400.000 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2,5% dinamica salariale - 44,8 - 33,4 - 25,5 Inflazione 1,5% - 20 ev. retribuz valore pens rapp pens/retrib anni 0 anni 5 anni 10 anni 15 Evoluzione tra retribuzione e pensione media • Lo “statale” in servizio fino al 31.12.1995 Lo Stato paga gli stipendi dei propri dipendenti attingendo dal bilancio generale, dove affluisce il contributo di tutti i cittadini con il pagamento delle tasse: • Il “conto entrate del Tesoro”. Una volta assunto, al dipendente dello Stato era trattenuto, sulla busta paga, il contributo personale previdenziale che non veniva versato in nessun fondo, semplicemente non usciva dal bilancio generale quindi era una ritenuta che rimaneva in "conto entrate del Tesoro” L’art. 2, comma 1, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l’I.N.P.D.A.P., a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali. C.T.P.S. La Cassa pensionistica dei dipendenti dello Stato Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento della contribuzione, rapportata alla base imponibile, alla C.T.P.S. (art. 2, comma 2, della L. n. 335/95) Pensione TFS –TFR e Fondo complementare in 10 mosse PENSIONE RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE TFS/TFR UNA TANTUM LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 1 1 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare ESTRATTO CONTO TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO SIN DAL PRIMO GIORNO DI LAVORO LA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE CHE VA COSTANTEMENTE MONITORATA SPECIALMENTE IN PROSSIMITA’ DEL PENSIONAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA casellario di tutti i lavoratori lex. 243/04 art.1 (estratto conto) DUPLICE IMPORTANZA : DIRITTO CALCOLO AI FINI DELL’ASSEGNO PENSIONISTICO ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INPDAP/INPS/ALTRE CASSE solo anzianità contributiva o anzianità contributiva + età o solo età = DIRITTO POSIZIONE ASSICURATIVA E’ costituita dalla somma dei periodi effettivi o figurativi utili al calcolo: a) Servizio di ruolo b) Servizi preruolo prestati nelle scuole statali c) Servizi preruolo prestati in enti pubblici o enti locali d) Servizi prestati alle dipendenze di privati e) Servizio militare f) Periodo di studi universitari g) Maggiorazioni h) Servizi figurativi quali la disoccupazione e la maternità fuori dal rapporto di lavoro La percentuale viene determinata in base agli anni e ai mesi, la frazione di mese si arrotonda a mese intero se é superiore a 15 giorni. L’arrotondamento può essere fatto una sola volta sulla somma complessiva dei servizi utili. SERVIZI UTILI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA • SERVIZIO COMPUTABILE D’UFFICIO (art.6 L.29/79) • SERVIZIO RIUNIBILE (Stato /Stato) • SERVIZIO RICONGIUNGIBILE (Legge 523/54 DPR 1092/73-Casse Gestite Inpdap/Inpdap) • SERVIZIO COMPUTABILE • • • • (art.11 Dpr 1092/73 SERVIZIO E PERIODO RISCATTABILE SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI L. 29/79 SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI L. 45/90 MAGGIORAZIONI L 523/54 DPR 1092/73 Tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall’Inpdap si ricongiungono ai fini di un unico trattamento di quiescenza. Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente era iscritto alla data di cessazione. La ricongiunzione avviene d’ufficio se non è stato già liquidato trattamento di quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi dall’inizio della nuova iscrizione, previa rifusione di quanto percepito. ART 6 L 29/79 Sono ricongiunti d’ufficio tutti i servizi prestati presso quegli enti che, per disposizione di legge, siano stati disciolti. Condizione indispensabile, però, che l’iscrizione in una delle casse dell’inpdap, abbia avuto inizio per effetto della soppressione dell’ente soppresso. VARIAZIONI DATA INIZIO ANNO SCOLASTICO Fino all’anno scol. 1976/77: 1° ottobre Dal 1977/78 : 20 settembre Dal 1978/79 al 1985/86: 10 settembre Dal 1986/87 : 1° settembre Per chi è stato immesso in ruolo in data diversa dal 1° settembre, viene ritenuto utile il periodo figurativo che manca alla cessazione per completare l’anno di servizio; il riconoscimento non è esteso alla buonuscita. LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 2 1 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare RISCATTO LAUREA FARE SEMPRE DOMANDA SENZA ASPETTARE DI AVERE UN LAVORO SI PAGHERA’ MOLTO MENO LE DOMANDE NON COSTANO NULLA SI ACCETTA O SI RINUNCIA DOPO AVER CONOSCIUTO COMPIUTAMENTE GLI EFFETTI.MAI RINUNCIARE AL BUIO LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 3 1 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare ALTRI RISCATTI SE CI SONO BUCHI CONTRIBUTIVI O PERIODI SCOPERTI DA CONTRIBUZIONE SI DEVE RIMEDIARE IMMEDIATAMENTE ( DECORRENZA GIURIDICA –PART/TIME MATERNITA’- CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI MAX 2 ANNI ) La valutazione dei periodi non coperti da effettivo servizio ai sensi del combinato di cui agli artt. 8, comma 2 e 142, comma 2 avviene a domanda onere calcolato con riferimento alla situazione retributiva esistente all’atto della domanda di riscatto Sistemazione contributiva ex art. 142 T.U. 1092/73 (periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica ed economica) sulla base dello Stato matricolare In attività di servizio, a domanda onere calcolato con riferimento alla situazione retributiva esistente all’atto della domanda di riscatto avviene In sede di pensione, d’ufficio onere calcolato con riferimento alla situazione retributiva esistente all’atto della cessazione RISCATTO ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO L’art. 35, comma 5, del D.Lgs.151/2001 prevede il riscatto di periodi di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro anche antecedenti al 1 ° gennaio 1994 in possesso del requisito minimo contributivo effettivo di 5 anni. •Periodo non eccedente i 6 mesi( successivi ai 3 di post-partum) per ciascuna maternità temporalmente collocabili entro il primo anno di vita del bambino nel limite massimo di 5 anni. Evento avvenuto dal 4.1.1951 (entrata in vigore legge 860/1950) ed il 17.12.1977 (giorno prec. alla legge 903/1977) •6 mesi entro il primo anno di vita del bambino (facoltà riconosciuta anche al padre ma solo in alternativa alla madre) se l’evento è avvenuto dal 18 12.1977 al 27.03.2000. La legge 53/2000 del 28.03.2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di godere dell’astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del bambino per un massimo complessivo non superiore a 10 mesi 6 mesi per ciascuna maternità con il limite di 5 anni non cumulabile con il riscatto di laurea – circ. 31 Inpdap del 20.07.05. La facoltà di riscatto può essere esercitata solo in via alternativa. INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL’11 MARZO 2003 NON CUMULABILITA’ ESCLUSIVAMENTE CON IL SOLO DIPLOMA DI LAUREA nota operativa INPDAP 4/2006 LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 4 1 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare RICONGIUNZIONI TUTTI I CONTRIBUTI VERSATI CON ISCRIZIONE A UN ENTE DI PREVIDENZA O CASSA VALGONO A FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE.SI VALUTI LA CONVENIENZA DI RIUNIRE PRESSO UN UNICO ENTE LA PROPRIA POSIZIONE.DAL 1°LUGLIO L. 122/2010 NUOVE NORME INPDAP-INPS A TITOLO ONEROSO. Riscatto A TITOLO ONEROSO ONEROSA AZZERATA Ricongiunzione di periodi assicurativi laurea-maternità INPS-CASSE P. INPDAP PENSIONE STATO/INPDAP Periodi di lavoro socialmente utile INPS Circolare 33 del 05/03/2010 RISCATTO L’INPS fornisce disposizioni in merito alla possibilità di riscattare i periodi di occupazione in lavori socialmente utili, in modo da poterli utilizzare anche ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche. Per tali periodi, infatti, è previsto soltanto l’accredito figurativo ai soli fini del diritto a pensione. COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPS LEGGE n. 322 del 1958 ABROGATA LEGGE 122/2010 Dal 31.07.2010 Fonte normativa circolare Inpdap n. 18 del 8 ottobre 2010 • Pensione Inpdap in presenza dei requisiti minimi previsti • Decorrenza a scorrimento secondo la legge 122/2010 • Calcolo secondo la Cassa Inpdap (quota A rivalutazione retribuzione e quota B la media delle retribuzioni rivalutate regime Inps, fino alla data di decorrenza della pensione) La ricongiunzione dei periodi assicurativi • La ricongiunzione puo’ essere chiesta a partire dal 24.2.1979 la data di entrata in vigore della legge 29/79- iscrizione in almeno in un’altra gestione previdenziale. Gratuita ( art.8 legge 29/79 e art.2 legge482/88) • o titolo oneroso ( art.2 legge 29/79) • LA RICONGIUNZIONE ALL’INPS E’ A TITOLO ONEROSO DAL 31.07.2010 • Gratuita a seguito di soppressione dell’ente datore di lavoro e siano stati iscritti all’inpdap • Onerosa per tutti i periodi contribuzione obbligatoria ,volontaria e figurativa o in altre forme alternative o gestioni speciali gestite dall’Inps. •dipendenti e superstiti, CPDEL, devono fare domanda alla sede Provinciale Inpdap competente per territorio. Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000 – 55 del 4 giugno 200272 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri .nota divulgativa Inpdap 10560 del 03.08.2010 La ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso i regimi previdenziali per liberi professionisti LEGGE n.45 del 1990 La legge consente la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei libero professionisti e viceversa ( Avvocati,Geometri,Dottori Commercialisti,Ragionieri e e Periti Commerciali,Ingeneri e Architetti,Consulenti del Lavoro,Farmacisti,veterinari,Medici ENPAM,OstetricheENPAO,Notai,Spedizionieri Doganali) Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000 – 55 del 4 giugno 200272 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri . LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 5 1 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare TOTALIZZAZIONE SI UTILIZZA,IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE,AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO.CONSENTE DI RIUNIRE TUTTI I PERIODI CONTRIBUTIVI POSSEDUTI PRESSO ALTRE GESTIONI ,OLTRE A QUELLA PRINCIPALE.LA SOMMA DEI CONTRIBUTI PERMETTE DI OTTENERE GRATIS UN SOLO ASSEGNO DALL’INPS.NECESSARI ALCUNI REQUISITI. Totalizzazione Nazionale •almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa INPS •almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure CASSA PROFESSIONISTI •40 di contribuzione complessiva a prescindere dall’età INPS AUT. Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza. INPDAP LA PENSIONE PAGATA DALL’INPS-18 MESI DOPO IL CONSEGUIMENTO DIRITTO DAL 2011 LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 6 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare CONTRIBUTI VOLONTARI 1 NON IGNORARE LA POSSIBILITA’ DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE NEL CASO DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO,DI OTTENERE IL DIRITTO ALLA PENSIONE E SE CONSEGUITO AUMENTARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO ANCHE IN PART/TIME LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 7 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare SERVIZIO MILITARE 1 A DOMANDA SIA IL SERVIZIO MILITARE SIA IL SERVIZIO CIVILE TORNANO UTILI AI FINI PENSIONISTICI CON L’ACCREDITO DI CONTRIBUTI FIGURATIVI. Anzianità contributiva SERVIZIO MILITARE Domanda può essere presentata anche al momento della pensione ACCREDITO FIGURATIVO GRATUITO Ante 01.01.1996 utile sia ai fini del diritto e della misura Può comportare doppio beneficio Post 31.12.1995 solo misura Anzianità contributiva VALORIZZAZIONE SERVIZIO CIVILE SU BASE VOLONTARIA Fonte normativa : INPDAP nota operativa n.24 del 07.05.2009 ACCREDITO FIGURATIVO GRATUITO I periodi di servizio di volontario civile prestato fino al 31.12.2005 e’ valorizzato gratuitamente. Dal 01.01.2006 al 31.12.2008 sono stati versati contributi gestione separata INPS. I periodi dal 01.01.2009 è riscattabile LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 8 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare CONTRIBUTI FIGURATIVI 1 L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA è PREVISTO A TUTELA DI DETERMINATI EVENTI ( OLTRE AL SERVIZIO MILITARE E CIVILE,MATERNITA’ 5 MESI, DISOCCUPAZIONE INPS) ACCREDITO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO L’art. 25, comma 2, del D.Lgs.151/2001 in vigore 27.04.2001 prevede che i periodi corrispondenti all’esercizio del diritto di astensione obbligatoria per eventi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro ,in presenza del possesso del requisito minimo contributivo effettivo di 5 anni, vengono riconosciuti a domada indipendentemente dalla loro collocazione temporale,anche, se anteriore al 1° gennaio 1994.( inf. Inpdap 8 del 28.02.2003 D.G. Entrate e Inf. Inpdap n.24 del 29.10.2002) Iscrizione dal 27.04.2001 ( domanda in costanza di servizio –90 gg dopo collocamento di riposo Inpdap) Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte, sentenze 2.10.2007 n. 242 e n. 7/QM del 14 luglio 2006 riconosce ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”. Eventi verificatisi entro il 17.01.1972 spettano 14 settimane gg.8 mm.3 dal 18.01.72 gradualmente fino a 5 mm. Tale accredito vale ai fini del diritto e della misura se temporalmente il periodo si colloca prima del 31.12.1995. Trattamento di disoccupazione per il personale della scuola Il trattamento di disoccupazione è un’indennità spettante ai lavoratori che sono stati licenziati. Esistono due tipi di indennità di disoccupazione: ordinaria e con requisiti ridotti. I soggetti che possono beneficiare del trattamento sono: •gli insegnanti con incarico annuale, per i periodi successivi alla fine dell’anno scolastico •i supplenti saltuari, per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l’altra •Ai fini previdenziali sono ricongiungibili Legge 29/1979 purchè sia stato accreditato all’Inps almeno 1 contributo • IL PERIODO NON E’ UTILE A FINI DEL DIRITTO DEI 35 ANNI ALL’INPS E’ UTILE SOLO AI FINI DELLA MISURA. •CTPS E’ UTILE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA LA PENSIONE SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 9 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare TFR O FONDO 1 VALUTARE CON ATTENZIONE LA CONVENIENZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.I LAVORATORI ANZIANI ,PROSSIMI ALLA PENSIONE POTREBBERO AVERE SOLO VANTAGGI CON IL PASSAGGIO AL FONDO DI CATEGORIA. IL TFS SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’ 10 COME EVITARE SORPRESE Le verifiche da non scordare ACCERTARE LA POSIZIONE 1 CONTROLLARE LA DATA DI ISCRIZIONE,I PERIODI E I SERVIZI RISCATTABILI POSSIBILMENTE ENTRO IL 31.12.2010.DAL 01.01.2011 SI APPLICA LA NORMATIVA DEL TFR.( 6,91% + RIVALUTAZIONE ) COME SI DETERMINA LA RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE LA PENSIONE Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini TRE SISTEMI QUALE CALCOLO LAVORATORI CON CALCOLO DELLA PENSIONE 18 O PIU’ ANNI CTR AL 31.12.95 MENO DI 18 ANNI CTR AL 31.12.95 NUOVI ASSUNTI DAL 01.01.96 MISTO RETRIBUTIVO RETRIBUTIVO CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini TRE SISTEMI 1 LAVORATORI CON CALCOLO DELLA PENSIONE 2 18 O PIU’ ANNI CTR AL 31.12.95 MENO DI 18 ANNI CTR AL 31.12.95 NUOVI ASSUNTI DAL 01.01.96 MISTO RETRIBUTIVO ad esaurimento 3 RETRIBUTIVO e CONTRIBUTIVO PURO CONTRIBUTIVO Passaggio da M a C Riscatti/Ricongiunzioni Nessun arr. 216 mm pensioni anzianità vecchiaia vecchiaia ELEMENTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego sono essenzialmente tre: a) l’anzianità contributiva b) la situazione retributiva alla cessazione c) la media retributiva degli ultimi dieci anni L’anzianità contributiva determina la percentuale. Gli anni di riferimento per il calcolo della media sono dieci a ritroso dal 1/11/08, nella scuola dal 01.09.2009 La retribuzione accessoria, sia quella corrisposta mensilmente, sia quella corrisposta occasionalmente, può influire nel calcolo della media stipendiale, ma non ha alcun effetto nel determinare la retribuzione alla cessazione. Le retribuzioni: due basi pensionabili La 1°da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 1992( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo 503/92 La 2° da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 alla cessazione (quota B di pensione) art.13 lettera b D.L.vo 503/92 La 1°base pensionabile è costituita da: Dipendenti statali Dipendenti enti locali Ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio + 18%; Ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L.724/94) Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L.724/94) X 12 mensilità con esclusione degli accessori X 13 mensilità con esclusione degli accessori Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (art.42 DPR 1092/73 e art.15L.177/76) SISTEMA RETRIBUTIVO QUOTA A (pensioni stato) Contributi maturati fino al 31.12.1992 Cassa stato(scuola) Retribuzione base art.15/16 e 22 legge 29.04.1976 n.177.(stipendio,ria,assegni pensionabili,posizioni economiche personale ATA) (emolumenti fissi e continuativi) Aumentata del 18% (esclusa IIS) Contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici e Fondo credito( art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662) La 2° base pensionabile è costituita dalla media: delle retribuzioni annue X 12 mensilità ( Stato) X 13 mensilità (Cpdel) percepite durante il periodo detto “di riferimento” precedente la decorrenza della pensione, debitamente rivalutate. Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti. Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18% previsto dall’art.15 L. 177/76. (art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95) QUOTA B (pensioni stato) Contributi maturati dal 01.01.1993 in poi Si ottiene: retribuzione media pensionabile rivalutata Istat ( dal 01.09.2009 personale della scuola dal 8.10.08 a regime gli ultimi 10 anni ) x aliquota di rendimento alla cessazione del servizio. La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in alternativa del trattamento accessorio se superiore + la IIS • retribuz. risultato • retribuz. professionale docenti ( iscrizione CPDEL / quota A) • compenso funz. strum. personale doc. • compenso ore eccedenti • compenso straordinario • ind. amm.ne DSGA • comp.individ. personale ATA • comp.incarichi ed attiv.pers. ATA • comp. indenn. fondo d’istituto • altre ind. contrattuali e/o da specifiche disposiz. di legge La tabella statali 1 2,333 11 25,663 21 45,800 31 63,800 2 3 4 4,666 6,999 9,332 12 27,996 13 30,329 14 32,662 22 23 24 47,600 32 49,400 33 51,200 34 65,600 67,400 69,200 5 11,665 15 35,000 25 53,000 35 71,000 6 7 13,998 16,331 16 36,800 17 38,600 26 27 54,800 36 56,600 37 72,800 74,600 8 9 10 18,664 20,997 23,330 18 40,400 19 42,200 20 44,000 28 29 30 58,400 38 60,200 39 62,000 40 76,400 78,200 80,000 Calcolo del mese (gg16 arr.) anno 1,8 : 12 = 0,15 Calcolo della pensione sistema retributivo data di cessazione : mm. 06 31.08.2007 aa. 35 coeff. Rendim. = 0,719 ( 71,9%) al 31.12.1992 anzianità contributiva mm 10 aa. 20 0,455 x RPC differenza 0,264 x RMP Es . 18.614,00 RPC X 0,455 = euro 8.469,37 QUOTA A 19.738,31 RMP X 0,264 = euro 5.210,92 QUOTA B Totale annuo 13.680,29 + 13^ mensile euro RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione RMP = retribuzione media pensionabile 1.140,02 Calcolo della pensione sistema retributivo data di cessazione : mm. 06 31.08.2008 aa. 36 coeff. Rendim. = 0,737 ( 73,7%) al 31.12.1992 anzianità contributiva mm 10 aa. 20 0,455 x RPC differenza 0,282 x RMP Es . 19.614,00 RPC X 0,455 = euro 8.924,37 QUOTA A 20.938,31 RMP X 0,282 = euro 5.904,60 QUOTA B Totale annuo mensile euro 14.828,97 + 13^ 1.235,74 RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione RMP = retribuzione media pensionabile Calcolo della pensione sistema retributivo data di cessazione : mm. 06 31.08.2010 aa. 38 coeff. Rendim. = 0,773 ( 77,30%) al 31.12.1992 anzianità contributiva mm 10 aa. 20 0,455 x RPC differenza 0,318 x RMP Es . 20.814,00 RPC X 0,455 = euro 9.470,37 QUOTA A 22.138,31 RMP X 0,318 = euro 7.039,98 QUOTA B Totale annuo 16.510,35 + 13^ mensile euro RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione RMP = retribuzione media pensionabile 1.375,86 Calcolo della pensione sistema retributivo data di cessazione : mm. 06 aa. 40 31.08.2012 coeff. Rendim. = 0,80 (80%) al 31.12.1992 anzianità contributiva mm 10 aa. 20 0,455 x RPC differenza Es . 22.014 RPC X 23.638 RMP X 0,345 x RMP 0,455 = euro 10.016,37 QUOTA A 0,345 = euro QUOTA B Totale annuo mensile euro 8.155,11 18.171,48 + 13^ 1.514,29 RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione RMP = retribuzione media pensionabile Calcolo della pensione sistema retributivo DIRIGENTE data di cessazione : mm. 06 31.08.2009 aa. 40 coeff. Rendim. = 0,80 (80%) al 31.12.1992 anzianità contributiva mm 10 aa. 23 0,5090 x Es . 60.000 RPC X 52.000 RMP X RPC differenza 0,291 0,509 = euro 30.540 QUOTA A 0,291 = euro 15.132 QUOTA B Totale annuo mensile lordo euro 45.672 + 13^ 3.806 RPC = retribuzione annua pensionabile alla cessazione RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg. x RMP Calcolo della pensione sistema retributivo DIRIGENTE rinuncia 4 anni di riscatto data di cessazione : mm. 06 aa. 40 coeff. Rendim. = 0,80 (80%) al 31.12.1992 anzianità contributiva mm 10 aa. 23 a mm 10 anni 19 0,4370 x differenza Es . 60.000 RPC X 52.000 RMP X 0,363 RPC x RMP 0,4370 = euro 26.220 QUOTA A 0,363 = euro 18.876 QUOTA B Totale annuo mensile lordo euro 45.096 + 13^ 3.758 RPC = retribuzione annua pensionabile alla cessazione RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg. QUOTA A Retribuzione base alla cessazione rapportata agli ultimi 360 gg art.15/16 e 22 legge 29.04.1976 n.177. • stipendio • ria (dirigenti) • assegni pensionabili (assegno ad personam) • posizioni economiche personale ATA (emolumenti fissi e continuativi) Aumentata del 18% + IIS + RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE QUOTA B Retribuzione media pensionabile rivalutata Istat • dal 01.09.2009 personale della scuola ricavata negli ultimi 3600 gg La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in alternativa del trattamento accessorio se superiore + la IIS cessazione 1992 % 71% 18% 53% anni 0% 0 Fino al 31/12/92 25 Dal 1993 35 RETRIBUZIONE IMPONIBILE (circolare 22 Inpdap del 15 giugno 2005) •Art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che modifica l’art.43 del dpr 1092/73 prevede una maggiorazione del 18 % della base pensionabile (stipendio e assegni pensionabili indicati ai punti dalla a alla g) della medesima legge e ogni altro assegno se espressamente previsto da precisa disposizione di legge.( SORTA DI SALARIO ACCESSORIO VIRTUALE) •Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 esclude dalla base imponibile la IIS per la maggiorazione del 18% dal 1 gennaio 1995. •Stipendio tabellare-ria-assegno ad personam sono oggetto di maggiorazione del 18% con esclusione della tredicesima mensilità •La retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella eccedente la misura del 18% •Riferimenti INPDAP informative 40 del del 25 settembre 2003 e circolare 59 del 27 ottobre 2004 nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007 •CIRCOLARE 22 DEL 15 GIUGNO 2005 RETRIBUZIONE IMPONIBILE •ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell’allora Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL,CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n.680. Si riconoscono integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 della legge 133/2008 •Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 • Riferimenti INPDAP • n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 • n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007 RETRIBUZIONE IMPONIBILE •ISCRITTI ALLA CTPS •anche per gli iscritti alla Cassa Stato sono riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli con retribuzione progressivamente ridotta ai sensi dell’art. 71 della legge 133/2008 ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali, che quelli non retribuiti. •Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 i contributi vanno calcolati sulla retribuzione virtuale • Riferimenti INPDAP • n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 • n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007 CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO SULLA RETRIBUZIONE ANNUA DELL’ANNO PRECEDENTE 8,80% LAVORATORE 24,20% AMMINISTRAZIONE 33% TOTALE • I CONTRIBUTI SONO CALCOLATI DURANTE L’ANNO SULLA RETRIBUZIONE AL 100% • LA RETRIBUZIONE AD ESCLUSIONE DELLA IIS E’ MAGGIORATA DEL 118% + ECCEDENZA SALARIO ACCESSORIO SE SUPERIORE AL 18% + 13^ MENSILITA’ • IL SALARIO ACCESSORIO NEL CORSO DELL’ANNO SOGGIACE ALLA CONTRIBUZIONE • IN SEDE DI CONGUAGLIO SE SUPERIORE DEL 18% NON SI DEVE ALCUN CONTRIBUTO Adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l'anno 2010 Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art.3 ter, comma 1 della Legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta ad Euro 42.364,00. IL CUD Certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. A partire dal 1998 ha sostituito i modelli 101 e 201. Deve essere rilasciata entro il mese di marzo dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. IL CUD dal 1996 AI FINI PREVIDENZIALI RIGO 25 ANNO DI RIFERIMENTO RIGO 26 TOTALE IMPONIBILE PENSIONISTICO retribuzione fondamentale+18% + sal.acc. se superiore + IIS + 13^ (Somma algebrica campo 32 dei quadri EO e/o V1 della DMA) RIGO 27 TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI il 33% dal 01.01.2007 (Somma algebrica campi 33 e 34 dei quadri EO e/o V1 della DMA) RIGO 27 = MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO SCHEDA DI VERIFICA IMPONIBILE AI FINI PENSIONISTICI Procedura da seguire per verificare l'imponibile pensionistico riportato nel CUD (vedi rigo 26 del CUD) 1) Riportare i dati suddivisì come nella seguente tabella 2) Le celle evidenziate in giallo contengono delle formule, non digitare dati NOME: QUALIFICA: DESCRIZIONE R.B. compensi assogggettati al 18% esempio art. 7 I.I.S. C.I.A. opp. R.P.D. Competenze accessorie pagate dalla scuola ANNO….. 1 2 3 4 5 N. 1 Gennaio 2 Febbraio 3 Marzo 4 Aprile 5 Maggio 6 Giugno 7 Luglio 8 Agosto 9 Settembre 10 Ottobre 11 Novembre 12 Dicembre SENZA XIII^ 13 arretrati anno in corso 14 TOTALE 1 - 15 Totale colonna 2 - 16 TOTALE 2 - - - - - 17 PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA 18 imponibile assoggettato al 118% (totale 2) - 19 I.I.S. - 20 XIII 21 TOTALE 3 22 aumento figurativo (totale 2 x 18%) 23 competenze accessorie (colonna 4+5) 24 Se le competenze accessorie superano il 18% si considerano le competenze accessorie 25 Se le competenze accessorie NON superano il 18% 18% - si considera il 18% 26 TOTALE IMPONIBILE AI FINI PENSIONISTICI 27 RIGO 26 DEL CUD ( imponibile pensionistico) 28 N.B. Data - EVENTUALE DIFFERENZA Eventuali arretrati anni precedenti (rigo 82 del CUD) sono soggetti a tassazione separata e vengono considerati ai fini pensionistici nell'anno di riferimento - - MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL. QUOTA A QUOTA A1 QUOTA B Periodo contributivo fino Al 31.12.1992 (Aliquota) Contributi maturati dall’1.1.1993 al 31.12.1995 Contributi maturati dall’1.1.1996 alla cessazione Si ottiene commisurando all’ultima retribuzione annua alla cessazione del servizio(esclusione dell’accessorio) x l’aliquota di rendimento corrispondente all’anzianità contributiva al 31.12.1992 (tab A,allegata alla legge 965/1965 EE.LL ) (1092/73 Art.44 statali) Retribuzione media pensionabile la differenza (1995 – 1992) Fino al 31.12.1994 Tabella A legge 965/1965. (1092/73 Art.44 statali) Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota fissa di rendimento del 2% per ogni anno di contributi. Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge 335/1995 MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL. QUOTA A non esistono contributi al 31.12.1992 QUOTA A1 Contributi maturati dall’1.1.1993 al 31.12.1995 QUOTA B Contributi maturati dall’1.1.1996 alla cessazione PERSONALE ASSUNTO DAL 1 GENNAIO 1.1.1993 MA PRIMA DEL 1 GENNAIO 1.1.1996 Retribuzione media pensionabile per aliquota di rendimento 1993/1995. Fino al 31.12.1994 Tabella A legge 965/1965. (1092/73 Art.44 statali) Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota fissa di rendimento del 2% per ogni anno di contributi. Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge 335/1995 CALCOLO CONTRIBUTIVO PURO Nuova modalità di calcolo della pensione pubblica CONTRIBUTI VERSATI DURANTE L’ATTIVITA’ LAV. TASSO DI CRESCITA DELL’ECONOMIA ASPETTATIVA DI VITA DEL SOGGETTO ASSUNTI DAL 01.01.1996 CALCOLO INDIVIDUALE CONTRIBUTIVO Esempio : RETRIBUZ. ANNUA 13.000 = Rigo 26 CUD 33% imponibile contributivo = Rigo 27 del CUD ANNO ACCANT. MONTAN.PREC. 1996 4.290 1997 4.290 + 4.530 1998 4.290 + 9.293 1999 2000 4.290 4.290 0 + 14.350 + 19.605 MONTANTE 4.290 1996 1,055871 8.820 1997 1,053597 1998 1,056503 13.583 1999 1,051781 2000 1,047781 2001 1,043698 2002 1,041614 2003 1,039272 2004 1.040506 2005 1,035386 2006 1,033937 2007 1,034625 2008 1,033201 2009 1,017935 18.640 23.895 e così via….. Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2010 e quella versata nel 2011, anteriore alla decorrenza della pensione RIGO 27 DEL CUD = COEFFICIENTI DI RIVALUTAZ. ISTAT RIFERITI ALLA DINAMICA DEL PIL NOMINALE 33% DI RIGO 26 Liberalizzazione dell’età pensionabile nel sistema contributivo Età Divisori Coefficienti di trasformazione (tabella A allegata alle legge 335/1995) 57 21,1869 4,720 % 58 20,5769 4,860 % 59 19,9769 5,006 % 60 19,3669 5,163 % 61 18,7469 5,334 % 62 18,1369 5,514 % 63 17,5269 5,706 % 64 16,9169 5,911 % 65 16,2969 6,136 % 66 15,6777 6,378 % ( allo studio ) 67 15,0659 6,638 % 68 14,4548 6,918 % 69 13,8481 7,221 % 70 13,2403 7,553 % DAL 2010 Età Anni 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Coeff. 4,720 % 4,860 % 5,006 % 5,163 % 5,334 % 5,514 % 5,706 % 5,911 % 6,136 % Età Anni Coeff. di Trasformazione 57 4,419 % - 6,38 58 4,538 % - 6,63 59 4,664 % - 6,83 60 4,798 % - 7,07 61 4,940 % - 7,39 62 5,093 % - 7,64 63 5,287 % - 7,87 64 5,432 % - 8,10 65 5,620 % - 8,41 Lavoratore di 30 anni 35 anni di lavoro a 65 anni di età Retribuzione mensile x 13 euro 1.692 Montante Contributivo 22 000 x 35 anni 33 % Euro 254.100 Età al pensionamento anni 65 coeff. 6,136 % “ 15.591 Pensione mensile lorda x 13 Euro 1.199,35 Dal 2010 Anni 65 coeff. 5,620 euro 14.280,42 Pensione mensile lorda x 13 euro 1.098 NOTA OPERATIVA INPDAP N. 09 DEL 22 FEBBRAIO 2010 Nuovi coefficienti di trasformazione per lo determinazione dell'importo della pensione secondo il sistema contributivo. Sostituzione della Tabella A allegata alla legge n. 335/1995. Il diritto alle prestazioni è identico al sistema retributivo = + Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni art.1 comma 12 L.335/95 1° base pensionabile X Coeff. al 31/12/1992 = 1° quota di pensione Quota di Pensione retributiva 2° base pensionabile Montante Contributivo dal 1/1/1996 X X Coeff.dal = 1/1/93 al 31/12/95 2° quota di pensione Coeff.di Trasformazione 3° quota di pensione = + Quota di Pensione contributiva = : 13 X 12 ( per statali ) Totale Pensione Mista :12 Stato :13 E.L Pensione mensile CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE legge 335/1995 e succ.modificazioni ed integraz. SI APPLICA ANCHE PER UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE AI 18 ANNI AL 31.12.1995 • Anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 15 anni • 5 anni nel sistema contributivo decollato dal 01.01.1996 • Si esercita in qualsiasi momento durante l’attività di servizio • Tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria-figurativa-volontaria-riscattoricongiunzione) concorrono alla determinazione dell’anzianità complessiva pari o superiore a 15 anni • Anzianità contributiva al 31.12.1995 pari o superiore 18 anni a condizione che la domanda di opzione sia stata presentata prima del 1.10.2001. Si consegue pensione di vecchiaia al compimento dell’età flessibile da 58 a 65 anni. •l’ importo deve essere non inferiore a 1.2 volte l’assegno sociale ( Euro 5.740,33 nel 2004) • A 65 anni viene corrisposta qualunque risulti l’importo Prima della domanda che è irrevocabile si richieda all’ente previdenziale i due schemi di calcolo 40 ANNI DI ANZIANITA’ Esclusivamente sistema CONTRIBUTIVO > QUALSIASI ETA’ NON VALIDI I CONTRIBUTI VOLONTARI VALIDI I PERIODI DI STUDIO RISCATTATI DAL 01.01.2008 > COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DI 57 ANNI SE L’ETA’ E’ SUPERIORE SI UTILIZZA IL CORRISPONDENTE > LA CONTRIBUZIONE RELATIVA AI PERIODI DI LAVORO EFFETTUATI PRIMA DEI 18 ANNI VIENE AUMENTATA DEL 50% SOLO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO DEI 40 ANNI ES. – 2 ANNI DI CONTRIBUTI DIVENTANO 3 Legge 133/2008 Legge 15/2009 Legge 102/2009 del 6 agosto 2008 del 4 marzo 2009 del 4 agosto 2009 • Nel caso di compimento di 40 anni di contribuzione le pubbliche amm.ni possono risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mm. • Triennio 2009-2011. • Circ. 4 del 16 settembre 2009 Pubblica Amministrazione detta i criteri operativi. legge 133/2008 mod.legge 15/2009 • Nel caso di compimento di 40 anni di contribuzione(inizialmente) di servizio le pubbliche amm.ni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mm. Nel decreto anticrisi licenziato dal CDM il 26 giugno 2009 si ripristinava l’anzianità contributiva…le norme sono sparite nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 1.7.2009… sono state reintrodotte in sede di conversione. legge 102/2009 in vigore dal 4 agosto 2009 • Nel caso di compimento di 40 anni di contribuzione nel triennio 20092011 le pubbliche amm.ni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mm. RISCATTO: ESCLUSIONE DALL’ANZIANITA CONTRIBUTIVA DEI 40 ANNI Legge 102/2009 INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e inform.6/1999 ha ribadito che: • • • • Rinuncia in corso di pagamento delle rate si convertono le rate pagate in mesi sull’anzianità contributiva Rinuncia dopo il pagamento comporta solo la riduzione ai fini dell’assegno della pensione ma non della anzianità contributiva Improponibile penalizzante ai fini dell’assegno di pensione Non commettere errori irreversibili Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare INPDAP 5 del 04.03.2009 • quinquennio precedente al 40° di contribuzione negli anni 2009-2010-2011 •Personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui all’articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico dello Stato, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e CNIPA). non trova applicazione nei confronti del personale della scuola. • retribuzione al 50% fino al 70% se presta attività di volontarioato • contribuzione ai fini pensionistici,del tfs sull’intera retribuzione Il doppio calcolo della pensione per chi fa valere oltre 40 anni di contributi nel sistema retributivo L’Inpdap con la nota operativa n.26 del 13 giugno 2008, introduce nuove modalità per definire l’importo della pensione da conferire agli iscritti che cessino dal servizio con un’anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni. RISCATTO: ESCLUSIONE DALL’ANZIANITA CONTRIBUTIVA DEI 40 ANNI Leggi 133/2008 e 102/2009 INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e inform.6/1999 ha ribadito che: • • • Rinuncia in corso di pagamento delle rate si convertono le rate pagate in mesi sull’anzianità contributiva Rinuncia dopo il pagamento comporta solo la riduzione ai fini dell’assegno della pensione ma non della anzianità contributiva Improponibile penalizzante ai fini dell’assegno di pensione LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO (CASSA STATO E CPDEL) Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici. Legge 122/2010 dal 2012 aa. 65 L’innalzamento graduale del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità ed in particolare per il personale infermieristico il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito per la maturazione del relativo diritto al pensionamento di vecchiaia. continuano a trovare applicazione sia le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) che quelle relative al personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rimane ancorato al compimento a 60 anni (art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165) EFFETTIVA VERSATA IN COSTANZA DI LAVORO CONTRIBUZIONE DERIVANTE DA RISCATTO,DA RICONGIUNZIONE E DA TRASFERIMENTO UTILE PER IL DIRITTO E LA MISURA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CONTRIBUZIONE INPDAP (SERVIZIO MILITARE,MATERNITA’, MALATTIA E COSI’ VIA) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA VERSATA PREVIA AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE O DI SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATRIA Personale A.T.A. e I.T.P. già dipendente degli Enti Locali, transitato nel comparto scuola a decorrere dall’1/1/2000 (art. 8 L. 3/5/99, n. 124) Il servizio prestato presso l’Ente Locale è ricongiungibile ex artt. 113 e seguenti T.U. 1092/73 L’art. 4 del D.M. 5/4/2001 prevede per tale personale la facoltà di optare per il trattamento pensionistico più favorevole 31/12/1994 % 100% 100% 90% 80% 80% 70% 60% 40% 20% anni 0% 10 15 20 25 30 35 40 31/12/1994 % 100% 92,5% 100% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% anni 0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 31/12/1994 % 100% 100% 90% 87,5% 80,% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% anni 0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 31/12/94 % 100% 100% 90% 84,7% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% anni 0% 22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 31/12/1994 % 100% 100% 90% 86,2% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% anni 0% 17 0 5 10 15 20 25 30 35 40 CONTRIBUTI OMESSI E COLPITI DALLA PRESCRIZIONE ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n.1338 CONTRIBUZIONE INPS REGOLARIZZAZIONE (COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE PRESSO INPS) Circ. INPS N. 31 DEL 01.02.2002 ( familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari d’impresa ) >PROVA ESISTENZA RAPPORTO DI LAVORO >DURATA RAPPORTO E RETRIBUZIONE >SUFF.TESTIMONIANZA DI ALTRA PERSONE (SENTENZA Corte cost.568/1989 circolare INPS 183 DEL 30.07.1990) AI FINI PENSIONISTICI personale a tempo determinato del comparto scuola SPECIE DEL SERVIZIO FONTI NORMATIVE Servizi non di ruolo reso allo stato con versamento INPS (art.24 legge 11 marzo 1988,n. 67) D.P.R.1092/1973,art. 11 In assenza di nessuna copertura assicurativa inferiore all’anno Riscatto previsto art.28 della legge 177/76 Pensione vecchiaia 65 anni uomini Pensione 60 anni donne anz.contributiva 20 anni Pensione di anzianità requisiti conseguiti in attività di servizio. Nota operativa n. 10 del 17.02.2005 INPDAP Personale transitato nei ruoli delle scuole statali IL SERVIZIO RESO Utile NELLE Ai fini pensionistici ai sensi art.23 del dpr 420/1974 Scuole legalmente riconosciute 18% riscattabile ai fini della buonuscita SERVIZI E PERIODI VALUTABILI A DOMANDA TERMINI DI PRESENTAZIONE Il dipendente statale può presentare la domanda almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla cessazione. I dipendenti degli enti locali e comunque tutti gli iscritti alle altre Casse dell’Inpdap possono presentare la domanda fino all’ultimo giorno di servizio oppure entro 90 giorni dalla cessazione. SERVIZI VALUTABILI A DOMANDA E COMUNQUE SENZA ONERI PER L’ISCRITTO Per i dipendenti dello Stato l’istituto del “computo” art 11 DPR 1092/73 consente, a domanda, e senza nessun onere, di ricongiungere tutti quei periodi prestati,sempre presso lo Stato, con versamento dei contributi ad altro fondo. Naturalmente, a condizione che non siano stati utilizzati per un’altra pensione. Per i dipendenti degli EE LL l’art 1 della L 274/91 consente, a domanda,e senza nessun onere, la valutazione del periodo del servizio militare di leva a condizione che non sia già stato valutato presso altri fondi. I RISCATTI D.L.vo 184/97 •Dipl.Univ. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e non superiore a 3 anni) •Dipl.Laurea. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni) •Dipl.Spec. (successivo alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni) •Dott.Ricerca. (corsi regolati da specifiche disposizioni di legge) La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi universitari di cui alla Legge 341/90, a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli. D.L.vo 184/97 RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO (ART. 3, COMMA 1) Dall’entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento. Il regolamento C. E. n. 1606/98 è applicabile anche agli Stati dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) a decorrere dal 29 gennaio 2000 e dal 01 giugno 2002 anche alla Svizzera D.L.vo 184/97 RISCATTO DI PERIODI DI ASPETTATIVA (ART. 3, COMMA 2) I periodi di aspettativa concessi ai dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero. Legge 11/2/80, n. 26 (c.d. “legge Signorello”) estesa poi ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali. Legge 25/5/85, n. 333 Art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73 Personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, assunto temporaneamente per servizi di durata inferiore ad 1 anno Ai fini di quiescenza: iscrizione all’INPS Art. 24, comma 15 L. 11/3/88, n. 67 Personale supplente delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73 Assoggettato alla ritenuta in conto entrata Tesoro, nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato A decorrere dal 1/1/88 Art. 3 D.L. 281/81 convertito in L. n. 392/81 Con nomina annuale e con decorrenza economica 1° settembre Ai fini di quiescenza: ritenute in conto entrate Tesoro AI FINI PENSIONISTICI casi di computabilità gratuita di servizi art.24, comma 15, legge 11 marzo 1988,n.67 dal 01.01.1988 SPECIE DEL SERVIZIO FONTI NORMATIVE Servizi non di ruolo reso allo stato con versamento INPS D.P.R.1092/1973,art. 11 servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso ente pubblico con versamenti INPS D.P.R.1092/1973,art. 12 Servizio comunque prestato che abbia costituito titolo per l’inquadramento nelle amm.ni statali quale dipendente di ruolo con iscrizione e assicurazione obbligatoria D.P.R.1092/1973,art. 11 e 15 PROSECUZIONE VOLONTARIA D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997 Circ. Inpdap 23 del 10.04.1998 Iscritti Inpdap hanno la facoltà di ottenere la copertura assicurativa in caso di cessazione o interruzione al fine di raggiungere i requisiti fissati alla data nella quale l’interessato terminerà il versamento. In caso di cessazione si può ottenerla solo quando l’iscritto non abbia maturato i requisiti minimi congiuntamente a quelli anagrafici previsti per la pensione di anzianità o vecchiaia In alternativa i dipendenti Enti Locali hanno la facoltà di trasferire i contributi all’inps (legge 322/1958 o mediante l’art.1 della legge 29/79 PROSECUZIONE VOLONTARIA D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997 Circ. Inpdap 11 del 17 maggio 2006 Ora può essere esercitata anche in presenza di requisiti maturati dall’iscritto Il versamento del relativo contributo deve essere versato entro il trimestre successivo-termine perentorioPossono essere riscattati/ricongiunti periodi/servizi a domanda (art.9 del DPR n.1432/1971) equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori MATERNITA’ E PATERNITA’ ACCREDITO FIGURATIVO • Riferimenti legislativi - testo unico,approvato dal D.lgs. 151/2001 integrato dal D.lgs.115/2003 e legge 53/2000 •La legge 53/2000 (dal 28.03.2000) ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di godere dell’astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del bambino per un massimo complessivo non superiore a 10 mesi. 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di sei mesi viene elevato a sette. •“Genitore solo” 10 mesi, previo riconoscimento, della situazione di genitore solo. •Adozione e affidamento dei minori •Parto gemellare e plurigemellare INFORMATIVA INPDAP N. 24 del 29.05.2000 INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL’11 MARZO 2003 MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE PENSIONE ANTICIPATA PER I NON VEDENTI ( cecità o con capacità visiva ridotta non superiore a un decimo in entrambi gli occhi) Leggi 218/52-113/85-120/91 riconoscono: 1. Maggiorazione anzianità contributiva 4 mm. per ogni anno di lavoro 2. Vale per il diritto e misura periodo di servizio effettivamente svolto. No contribuzione volontaria, figurativa, riscatti. 3. 55 anni uomo- 50 anni donna con 10 anni di contributi 4. Lavoratori autonomi 60 anni uomini e 55 donne 5. In caso di insorgenza dell’invalidità durante l’attività lavorativa i 10 anni si contano dal primo contributo versato dopo l’evento MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE ACCREDITO FIGURATIVO A FAVORE DEI DISABILI • L’art. 80, comma 3 della legge 388/2000 prevede a decorrere dal 2002, due mesi di accredito figurativo per un max. di 5 anni, per i lavoratori con una invalidità superiore al 74%,considerando soltanto i periodi di servizio effettivamente svolto. No contribuzione volontaria ,figurativa ecc. • Tab.A allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra D.P.R. 915/1978 sostituita dal D.P.R 834/ e succ. modificazioni. • Decorre dalla data di istanza alla Commissione Sanitaria • Tale accredito ha effetto solo sulla quota di pensione determinata con il sistema di calcolo retributivo. • Informativa Inpdap 75 del 27.12.2001 • Informativa Inpdap 36 del 08.07.2003 • Informativa Inpdap 36 del 08.06.2006 PENSIONE ANTICIPATA CON PARENTI DISABILI • Una proposta all’esame del Parlamento che permette il pensionamento anticipato ai lavoratori che hanno familiari disabili. • Sarà consentito il pensionamento a 53 anni con 25 di contributi (di cui 18 nel periodo di assistenza al familiare) per i lavoratori che decidono di dedicarsi del tutto all’assistenza dei familiari disabili al 100 per cento MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” • L’art.3 della legge 3 agosto 2004,n. 206 modificato dal comma 794 dell’art. unico (legge finanziaria 2007) 296 del 27.12.2006 riconosce a tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa,un aumento figurativo di 10 anni ai fini del diritto e della misura della pensione,del TFS o altro titolo equipollente • Dal 1.1.2007 decorrono i nuovi benefici • Tratta.pensionistico-esente da irpef- • Compete anche ai familiari esclusivamente al coniuge ed i figli anche maggiorenni ed in mancanza, i genitori. • hanno diritto a 3 scatti legge 336/70 art.2 • Circolare Inpdap n.30 del 23 ottobre2007 che sostituisce le note operative nn. 3 e 11 rispettivamente del 17 gennaio e 16 febbraio • Circolari Inpdap nn.15 del 28.10.2008 e 41 del 23.07.2009 : Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittimedel terrorismo e delle stragi di tale matrice). MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto • Decreto interministeriale 27 ottobre 2004 • Lavoratori devono essere stati occupati alla data del 2 ottobre 2003 per un periodo non inferiore a 10 anni di attività comportanti esposizione all’amianto di cui l’art.2 comma 2 • maggiorazione del 1,25 valida ai soli fini della misura del trattamento pensionistico massimo 40 anni • Si applica anche nell’ipotesi di ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della legge 29/1979 • Circolare Inpdap n. 11 del 7 aprile 2005 e nota operativa Inpdap 20 del 28 aprile 2005 RISCATTI E RICONGIUNZIONI DI PERIODI ASSICURATIVI • Assumono un ruolo decisivo incidono sul diritto e sulla misura della pensione • Riscatto dei corsi universitari di studio (art.2 del D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore il 12.07.1997) e di servizi prestati presso enti di diritto pubblico o aziende private esercenti un pubblico servizio ecc. • Nuovi termini di versamento del contributo di riscatto per i dipendenti locali a partire dal 6.12.2000 (Informativa Inpdap 55 del 4.6.2002). La ricongiunzione dei periodi assicurativi Esercizio della facoltà di ricongiunzione Una sola volta – senza condizioni – successivamente alla prima domanda se si possiedono almeno 10 anni di ulteriore contribuzione di cui 5 di effettiva attività lavorativa - in assenza - all’atto del pensionamento e nella stessa gestione laddove è stato accentrato il precedente periodo assicurativo COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPS LEGGE n. 322 del 1958 ABROGATA LEGGE 122/2010 •permette al dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa trasferendovi tutti i periodi Inpdap per coloro che hanno fatto domanda prima del 30.07.2010 •Per i dipendenti dello stato si procede d’ufficio • per i dipendenti iscritti alle casse CPDEL,CPS,CPI,CPUG domanda all’Inpdap,con l’indicazione della sede Inps dove intende trasferire i contributi •Non esistono termini di decadenza per i superstiti dell’assicurato •Sono riscattabili i corsi di studio universitario indicati nell’art. 1 della legge 341 del 19 novembre 1990( riforma degli ordinamenti didattici universitari) art. 2 D.lgs 184 del 30.04.1997 /G.U. 148 del 27.06.1997 in vigore dal 12.7.1997.( elimina le disposizioni restrittive art.13 D.P.R. 1092/73 e legge 881/ 1982) •Diploma di laurea non inferiore a 4 e non superiore a 6-laurea breve non inferiore a due e non superiore a 3-diploma di specializzazione di durata non inferiore a 2 anni. ( Art.1 legge 341/90) •(dal 12.7.1997 indipendentemente dalla qualifica rivestita ) •La domanda presentata dopo il 12.07.97 la valutazione del periodo va effettuata dall’iscrizione all’Università in poi- prima avveniva a ritroso partendo dal conseguimento della laurea Fonti normative: circ.17/1998 e 12 del 24.02.1999 •STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,MUSICALE E COREUTICA-(ACCADEMIA DI BELLE ARTI,ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA-CONSERVATORI DI MUSICA-ECC.) •L’art.3 del dpr 8 luglio 2005 n. 212 prevede il rilascio dei seguenti titoli: •Diploma accademico di primo livello •Diploma accademico di secondo livello •Diploma accademico di specializzazione •Diploma accademico di formazione alla ricerca •Diploma di perfezionamento master A decorrere dall’anno accademico 1.11.2005 sono equiparati ai corsi universitari e pertanto riscattabili ai fini della pensione e TFS Fonte normativa: nota operativa INPDAP 25 del 14.05.2009 Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti del personale della scuola. Corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), riscattabili art.2 Dlgs n. 184/1997 Corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143. La facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato, titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato. Fonte normativa:nota operativa Inpdap 37 del 13 luglio 2010 Nuove norme in materia di riscatto L’art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter). > Dal 1 gennaio 2008, possibilità di pagare l’onere del riscatto in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi. > Laureati che non abbiano iniziato l’attività lavorativa e non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria possono riscattare a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR). Domanda all’INPS e l’onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1 comma 3 della legge 233/1990 ( anno 2008 euro 13.598 ) moltiplicato per l’aliquota di computo e viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto. L’importo può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è interamente deducibile ai fini fiscali dall’interessato. Se risulta fiscalmente a carico, è detraibile nella misura del 19%. Il comma 5-ter introduce una deroga all’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio sopra specificati riscattati, saranno utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo. Il D.L.gs 564 del 16 settembre 1996 e art. 3 del D.Lgs.n. 278/1998 consentono di riscattare periodi scoperti da contribuzione • Interruzione o sospensione dal servizio previsti da disposizione di legge dal 31.12.1996 per un massimo di 3 anni (art. 5) circ. Inpdap 9 del 14.02.1997 • Periodi di formazione professionale ,studio o di ricerca ( art. 6 ) • Lavori discontinui,stagionali e temporanei ( art. 7) • Part-time ( ai fini del diritto è valutato come servizio a tempo pieno, per la misura è valutato proporzionalmente) •Tutti gli eventi di cui sopra devono riferirsi a partire dal 31.12.1996 Il D.L.gs 564 del 16 settembre 1996 e art. 3 del D.Lgs.n. 278/1998 consentono di riscattare periodi scoperti da contribuzione • In alternativa possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari • comma 789-790 della finanziaria 2007 prevede la facoltà di riscatto di periodi di aspettativa per motivi famiglia ex art. 4,comma 2,legge 8 marzo 2000,n. 53 anche per periodi antecedenti al 31.12.1996. • il decreto interministeriale pubblicato in G.U. 258 del 6 novembre 2007 adegua le tabelle di cui all’art.13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338,relative a determinare la riserva matematica i dipendenti pubblici e privati ..” devono comprovare i gravi motivi di famiglia …” per un massimo di due anni RISCATTO PERIODI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA ANTE 31.12.1996 •Si possono riscattare periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. MASSIMO 2 ANNI •Art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006 - DM 31 agosto 2007 •POSSONO PRESENTARE DOMANDA ANCHE I CESSATI ANTERIORMENTE AL 6 NOVEMBRE 2007 PURCHE’ IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2007 E A CONDIZIONE CHE L’ISTANZA SIA PRESENTATA ENTRO IL TERMINE DI 90 GG. DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE – TERMINE ULTIMO 19 FEBBRAIO 2008 •Nota Inpdap 37 del 23.11.2007 CIRCOLARE N.6 DEL 8 APRILE 2008 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) • comma 783 integrazione art.16 legge 30.12 1991 n. 412( interessi dalla documentazione acquisita al completo) • si ribadisce che i documenti attestanti atti,fatti,qualità e stati soggettivi,necessari per l’istruttoria del procedimento sono acquisiti d’ufficio,quando sono in possesso dell’amministrazione procedente,ovvero detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni • commi 792-794-795-1270 integrano la legge 03.agosto 2004 n. 2006 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” •Circolare Inpdap n.30 del 23 ottobre2007 che sostituisce le note operative nn. 3 e 11 rispettivamente del 17 gennaio e 16 febbraio •Riferimenti Inpdap note operative 1 del 19.2.2007 Lavoratori part time DOPO UN BIENNIO DALLA TRASFORMAZIONE POSSONO RITORNARE A TEMPO PIENO CON ORARIO NON SUPERIORE ALLA META’ DI QUELLO ORDINARIO, POSSONO ISCRIVERSI AGLI ALBI PROFESSIONALI. SI POSSONO RICONGIUNGERE SERVIZI CONTEMPORANEI PART-TIME INPS SENSI DELL’ART. 2 LEGGE 29 /1979 NON POTRA’ SUPERARE IL FULL-TIME L’art.3 del Dlgs 278/98 che modifica il Dlgs 564/96 ha esteso la facoltà di riscatto o versamento contribuzione volontaria per i periodi collocati temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996 CIRC. INPDAP 61 DEL 27.11.1997 Gazz. Uff. 4 dicembre 1997, n. 283 Lavoratori part time orizzontale lavoro svolto in tutti i giorni della settima Utile ai fini del diritto della pensione proporzionalmente nella misura L’art.3 del Dlgs 278/98 che modifica il Dlgs 564/96 ha esteso la facoltà di riscatto o versamento contribuzione volontaria per i periodi collocati temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996 Lavoratori part time verticale lavoro orario ridotto o normale svolto in alcuni giorni della settimana, settimane nel mese, mesi nell’anno Ai fini del diritto della pensione sono utili Denuncia DMA L’art.8 del Dlgs 564/96 prevede la facoltà di riscatto o versamento contribuzione volontaria per i periodi collocati temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996 e privi di contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione. TABELLA CODICI TIPO SERVIZIO 4 - Servizio ordinario 5 - Servizio part-time 2 - Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L.300 del 1970) 3 - Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970) 9 - Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli ai sensi L. 53 del 2000 14 - Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli entro il terzo anno di età (L.53/2000) 10 - Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all’8° anno di età (L. 53 del 2000) 12 - Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all’80% 13 - Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50% 15 - Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n. 1114) 7 - Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992) 11 - Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. 165 del 1997) 27 - Aspettativa per servizio militare (Art. 40 DPR 130/69 - DPR. 1092/73) 29 - Assenze dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di età (Art. 1 comma 40 L. 335/95) 30 - Servizio non utile 32 - Servizio ed aspettativa non retribuita per motivi sindacali fruita in misura parziale (art. 31, L. 300 del 1970) 12. Tipo servizio Indicare il tipo servizio, utilizzando i codici della seguente tabella: 13. Tipo part-time Indicare la tipologia di part-time utilizzando la codifica riportata nella seguente tabella. Si precisa che nei casi di part-time verticale si dovrà presentare la denuncia solo nei mesi in cui il dipendente riceve la retribuzione, con l’esatta indicazione della relativa percentuale di part-time TABELLA CODICI TIPO PART-TIME Codice Descrizione O V M ORIZZONALE VERTICALE MISTO 14. Percentuale del part-time Va indicata la percentuale di part-time svolta dal dipendente, calcolata sull’orario di lavoro a tempo pieno 15. Giorni utili ai fini pensionistici o TFS Devono essere indicate le giornate lavorative utili per l’erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio. Per la rappresentazione mensile del dato si deve tenere conto che per i lavoratori giornalieri i giorni utili in un anno non possono essere superiori a 312, per tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della Scuola sia statale sia paritaria, non possono essere superiori a 360. In caso di part time, il campo non va valorizzato Lavoratori part time Dipendenti pubblici (escluso dirigenti,militari,forze di polizia e corpo nazionale vigili del fuoco) Cumulo pensione di anzianità con retribuzione del rapporto di lavoro part time L’importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario. Non deve superare la retribuzione del full time. No TFS- solo al termine - No riconversione a tempo pieno Rideterminazione della pensione alla definitiva cessazione sulla complessiva anzianità contributiva Circ. inpdap 61 del 27.11.1997 - 68 del 22.07.2002 – 33 del 02.07.2003 Art.1 legge 662 del 23.12.1996 decreto.interm.(funzione pubblica e tesoro) 331 del 29.07.1997 g.u. 229 del 1.10.1997 di attuazione Periodi riscattabili ai fini pensionistici (laurea, ecc.) 1° gennaio 1996 E’ utile sia per il diritto che per la misura A tutti gli effetti METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE: RETRIBUTIVO O MISTO Era utile solo per la misura e non per il diritto - dal 01.01.2008 utile anche per il diritto METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE: CONTRIBUTIVO IL RELATIVO COSTO E’ TOTALMENTE DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO (aliquota IRPEF marginale 30%+ addiz. reg. 0,9%) VANTAGGIO FISCALE I COSTI SONO DEDUCIBILI AL 100% • Art.13 del Dlgs 47/2000 che ha modificato il Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) ha introdotto l’art. 10,comma1,lettera e) che prevede l’integrale deducibilità dal reddito complessivo dei contributi “ versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,ivi compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi” (conferma Agenzia delle Entrate risoluzione 298/2002) • non esiste nel decreto alcun divieto di cumulo per la deducibilità fiscale dei contributi versati alla forma pensionistica complementare ed individuale e degli oneri sostenuti per i riscatti e per la ricongiunzione presso forme pensionistiche obbligatorie di appartenenza L’ALIQUOTA IRPEF • 2007 ALIQUOTA Fino a Oltre Oltre Oltre 15.000 15.000 28.000 55.000 Oltre 75.000 e fino a e fino a e fino a 28.000 55.000 75.000 detrazione e’ uno sconto fiscale che agisce sull'imposta. deduzione è uno sconto fiscale che agisce sull'imponibile ossia sul reddito sul quale si calcolano le imposte. % 23 27 38 41 43 CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO • PERIODO TEMPORALE ANTE 01.01.1996 IL CALCOLO FA RIFERIMENTO DATA DELLA DOMANDA, ETA’ DELL’ISCRITTO,PERIODO DI SERVIZIO GIA’ UTILE ALLA PENSIONE ALLA DATA DELLA DOMANDA,RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE ALLA DATA DELLA DOMANDA,SESSO. ( applicazione del criterio della riserva matematica) • SI MOLTIPLICA L’IMPORTO ANNUO DELLA MAGGIOR QUOTA DI PENSIONE POTENZIALMENTE ACQUISITA CON IL RISCATTO PER UN CORRISPONDENTE COEFFICIENTE TABELLARE ALL’ETA’ DELL’ISCRITTO E ALL’ANZIANITA’ COMPLESSIVAMENTE MATURATA ( art.13 legge 1338/1962) IL RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI Costi e benefici ipotesi 30 enne Maschio stipendio annuo Euro 15.000 > riscatta quattro anni di laurea > dal 01/11/ 1988 al 31/10/1992 > in data 12/07/1997 > assunto il 1° luglio 1993 > come di compila il PA04 INCREMENTO PER EFFETTO DEL RISCATTO Solo servizio alla data della domanda DAL AL A M COEFF 01/07/1993 31/12/1995 2 6 0,0584 01/01/1996 12/07/1997 1 6 ----------- Totale servizio già utile 4 Servizio complessivo alla data della domanda di riscatto DAL AL A M COEFF 01/11/1988 31/10/1992 4 01/07/1993 31/12/1995 2 6 Totale al 31/12/1995 6 6 0,1517 01/01/1996 1 6 ----------- 12/07/1997 Totale alla domanda 8 Calcolo del contributo di riscatto 0,1517 - 0,0584 = 15.000 x 0,09332 Età 30 servizio totale anni 8 Contributo di riscatto (Al lordo del beneficio fiscale Dlgs 47/2000 a partire 01.01.2001) 0,09332 = 1399,8 x = 9,144 = = 12.799,77 12.799,77 - ben.f 4.223,92 = costo reale Euro 8.575,85 Benefici sulla pensione Servizio complessivo alla cessazione DAL AL A 01/11/1988 31/10/1992 4 01/07/1993 31/12/1995 2 Totale al 31/12/1995 6 01/01/1996 28 cessazione Totale alla cessazione M COEFF 0,0933 6 6 6 ----------- 35 Retribuzione alla cessazione 30.000 x 0,0933 = 2.799 Rivalutabile,reversibile,ammortizzabile in 36 mm DOMANDA DI RISCATTO IN PROSSIMITA’ DELLA PENSIONE INCREMENTO PER EFFETTO DEL RISCATTO Solo servizio alla data della domanda (CESSAZIONE) DAL AL A M COEFF 01/07/1993 31/12/1995 2 6 0,05831 01/01/1996 cessazione 28 6 ----------- Totale servizio già utile 31 Servizio complessivo alla data della domanda di riscatto DAL AL A M COEFF 01/11/1988 31/10/1992 4 01/07/1993 31/12/1995 2 6 Totale al 31/12/1995 6 6 0,1516 01/01/1996 28 6 ----------- cessazione Totale alla domanda 35 Calcolo del contributo di riscatto 0,15163- 0,05831 = 0,09332 25.000 x 0,09332 = 2.333 Età 57 servizio anni 35 = Contributo di riscatto = (quota di pensione) x 19,5336 = 45.572 45.572 – b.fisc. 15.039 = 30.533 euro costo reale rata mensile 255 euro rateizzabili in 120 mm Benefici sulla pensione Servizio complessivo alla cessazione DAL AL A 01/11/1988 31/10/1992 4 01/07/1993 31/12/1995 2 Totale al 31/12/1995 6 01/01/1996 28 cessazione Totale alla cessazione M COEFF 0,09332 6 6 6 ----------- 35 Retribuzione alla cessazione 25.000 x 0,09332 = 2.333 importo vitalizio – rivalutabile e reversibile rata mensile euro 195/230 onere ammortizzabile in 130 mm ALTRI BENEFICI Servizio complessivo alla cessazione DAL AL A 01/11/1988 31/10/1992 4 01/07/1993 31/12/1995 2 Totale al 31/12/1995 6 01/01/1996 28 cessazione Totale alla cessazione M COEFF 0,09332 6 6 6 0,15165 ----------- 35 1. consente di godere dell’assegno pensionistico 4 anni prima 2. di abbandonare l’attività ed ottenere un consistente risparmio di spesa sia sulla produzione del lavoro sia sotto l’aspetto dell’occupazione. Il costo del riscatto nel sistema contributivo dal 01.01.2008 utile anche per il diritto Gli elementi che concorrono alla determinazione dell’onere di riscatto nel sistema contributivo sono: • La retribuzione media dei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto; • L’aliquota contributiva vigente alla data della domanda; • Il numero di anni da riscattare L’onere sarà pari all’importo dei contributi che, sulla base della retribuzione media, avrebbe versato per il numero di anni riscattati se avesse lavorato. Esempio di un giovane all’inizio della carriera 14.700 x 33,00 % = 4.852 x 4 = 19.410 Effetti sulla pensione • Il contributo di 19.410 euro andrà a sommarsi al montante contributivo e comincerà a rivalutarsi a decorrere dalla data della domanda di riscatto • Beneficio fiscale decreto legislativo 47/2000 aliquota marginale del 33% circa IL RISCATTO DELLA LAUREA LEGGE 247/O7 DAL 01/01/2008 30 enne m/f in attesa di occupazione > riscatta quattro anni di laurea > dal 01/11/ 2002 al 31/10/2006 > domanda all’INPS in data 12/01/2008 Progressione del montante del solo contributo di riscatto con un PIL medio del 2% annuo ? Montante del solo contributo 34.469 x ceff. 65 anni 6,136% = 2.115 : 12 = 177 L’investimento iniziale di 19.410 – b.f. 6.405 euro = 13.005 euro renderà al 65° anno un vitalizio mensile di 177-195 euro – rivalutabile e reversibile L’investimento sarà ammortizzato in un periodo inferiore ai 70 mm. a seguito della rivalutazione annua dell’assegno NUOVE DISPOSIZIONI RISCATTO DELLA LAUREA DAL 01/01/2008 Art. 1,comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo i nuovi commi ( 4 bis,5 bis e 5 ter) 1. pagamento onere di riscatto in unica soluzione ovvero in 120 mm senza interessi 2. possibilità di riscatto per coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa 3. periodi di studio riscattati sono computabili ai fini della misura e del diritto (rientrano anche coloro che hanno presentato domanda prima del 01.01.2008 e già definiti) circ.inps 29 del 11 marzo 2008 CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO PERIODO TEMPORALE POST 31.12.1995 • IL CALCOLO FA RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE ANNUA ED AGLI ANNI DA RISCATTARE ( Es. 33% della retribuzione annua dell’anno precedente la domanda x gli anni da riscattare) • Retribuzione di riferimento 20.000 euro x 33 % x 4 = euro 26.400 le nuove disposizioni prevedono fino al 50% di sconto La pensione ai superstiti PER TUTTI La pensione di reversibilità E’ la prestazione che spetta ai superstiti del titolare di pensione. La pensione indiretta E’ la prestazione che spetta ai superstiti dell’assicurato che, alla data di morte, poteva vantare almeno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte di cu TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI • (Circ. Inpdap 38/2004 dall’11.06.2004) - le domande dei dipendenti statali afferenti i decreti legislativi 564/1996 e 184/1997 o altre norme diverse dal d.p.r.1092/73,devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di risoluzione dal rapporto di lavoro o dalla morte dell’iscritto. • Le cessazioni per limiti di età, secondo l’art.147 del d.p.r 1092/73 la domanda va presentata almeno due anni prima della data di risoluzione del rapporto di lavoro. TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE (Art.71 legge 388/2000 decreto di attuazione 57/2003) Disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data del 2 marzo 2006 LAVORATORE CHE NON HA MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE IN NESSUNA DELLE GESTIONI può CUMULARE I PERIODI POSSEDUTI – NON COINCIDENTI AL FINE DI CONSEGUIRE SOLO LA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INABILITA’. E’ COMPLETAMENTE GRATUITA. NON ESERCITABILE QUANDO IL LAVORATORE ABBIA RAGGIUNTO I REQUISITI MINIMI IN UNO DEI FONDI. OPERA ANCHE NEI CONFRONTI DEI SUPERSTITI, SE L’ASSICURATO DECEDE PRIMA DELL’ETA’ PENSIONABILE (dal 01.01.2001) SE IL LAVORATORE HA GIA’ CHIESTO O HA IN CORSO UNA RICONGIUNZIONE HA LA FACOLTA’ DI OPTARE PER LA TOTALIZZAZIONE IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE CON DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE MAGGIORATE DEGLI INTERESSI LEGALI. (CIRCOLARE INPDAP 16 DEL 3 marzo 2004) TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE (decreto leg.vo attuazione delega conferita dall’art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge 23 agosto 2004,n. 243) E’ ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione. • ABBIA ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVI E 65 ANNI DI ETA’ SIA UOMINI CHE LE DONNE • ABBIA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA A PRESCINDERE DALL’ETA’ • TUTTI I PERIODI DA TOTALIZZARE ABBIANO UNA DURATA DI ALMENO 6 ANNI RIDOTTA DAL 1.1.2008 A 3 anni • IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE TOTALIZZATA SARA’ EFFETTUATA DALL’INPS • PENSIONE DI INABILITA’ • PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 G.U. 39 DEL 16.02.2006 in vigore dal 01.01.2006 Circ.Inps 69 del 9 maggio 2006 circ.inpdap 05 del 25 gennaio 2007 Nuove norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi per le domande presentate dal 1 gennaio 2008 E’ ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione. L’art. 1 comma 76 lett. a) della legge 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, nel sistema retributivo o misto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni. •La lettera b) del citato articolo 1 ha modificato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. •Sino ad oggi era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Nuove norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi per le domande presentate dal 1 gennaio 2008 Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, sebbene il pagamento sia sempre a carico dell'Inps. La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà determinata con il sistema previsto da quella gestione (che potrebbe essere retributivo). La totalizzazione è conseguibile solo a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è (o è stato) TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE (decreto leg.vo attuazione delega conferita dall’art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge 23 agosto 2004,n. 243) • ESERCIZIO DEL DIRITTO UN PROVVEDIMENTO SI CONSIDERA ACCETTATO IN ASSENZA DI RINUNCIA ENTRO 90 GG. DALLA NOTIFICA (SILENZIO-ASSENSO) DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DOMANDA DI RICONGIUNZIONE EFFETTUATA ANTERIORMENTE AL 3 MARZO 2006 E NON SIA STATO ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DI RICONGIUNZIONE 0 CHE L’INTERESSATO NON ABBIA INTEGRALMENTE PAGATO TUTTE LE RATE PUO’ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE. IL RECESSO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO OLTRE IL TERMINE DI DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 02.03.2008 E CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI ESTERI I DIPENDENTI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI IN POSSESSO DI CONTRIBUTI VERSATI IN UNO O PIU’ PAESI DELL’UNIONE EUROPEA POSSONO ESSERE CUMULATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE. IL 25 OTTOBRE 1998 E’ ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 1606/1998 CHE HA ESTESO LA DISCIPLINA COMUNITARIA DI SICUREZZA SOCIALE AI REGIMI SPECIALI PER I DIPENDENTI PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO ( DIPENDENTI ENTI LOCALI COMPRESI) I PERIODI INFERIORI ALL’ANNO SONO VALUTATI UTILI SIA AI FINI DEL DIRITTO CHE DELLA MISURA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A CARICO INPDAP. L’INPDAP A PARTIRE DAL 1.10.2003 HA DECENTRATO ALLA SEDI PROVINCIALI. INPDAP HA EMANATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Circ.17 del 15.03.1999 – circ. congiunta Inps-Inpdap 125 del 7.06.1999 Inf.1721/m del 24.9.1999-inf 20 del 11.05.2001 – inf. 69 del 2.08.2002 Numero: 43 del 25/8/2010 Oggetto: Regolamento (CE) 883 del 29/4/2004 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 200 del 7/6/2004), come modificato dal Regolamento (CE) n.988 del 16/9/2009, e Regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16/9/2009 (pubblicati sulla G.U. dell’Unione europea L 284 del 30/10/2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.: RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN SVIZZERA > CONVENZIONE ITALO/SVIZZERA DEL 14.12.62 > RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPRENSIVO DELLA CONTRIBUZIONE SVIZZERA > SE NON DANNO LUOGO ALLA PRESTAZIONE A CARICO DELLA ASSICURAZIONE SVIZZERA SI TRASFERISCONO ALL’INPS E SI RICONGIUNGONO LEX 29/79. > DAL 01.01.2002 VENGONO ESTESE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1606/1998 LA PENSIONE • LA CORTE DI CASSAZIONE HA DISTINTO TRA : ETA’ PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ETA’ PER IL LAVORO • ANZIANITA’ O VECCHIAIA • QUANDO SI MATURA IL DIRITTO Pensioni di anzianità (articolo 1 comma 6 lettera a) della L. 243/2004 così come modificato dall’art. 1 della L. 247/2007) PENSIONI DI VECCHIAIA Fino al 31.12.2007 Esclusivamente con il sistema contributivo dal 57 ° anno d’età ( pensione non inferiore a 1.2 l’ass.sociale) Requisito contributivo 5 anni a 65 anni (indipendentemente dall’importo della pensione) LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA D.P.R. 351 DEL 28.4.1998 IN VIGORE DAL 12.12.1998 L’art.1 disciplina i collocamenti a riposo per compimento del 40° anno di servizio,di dimissioni volontarie dall’impiego e di trattenimento in servizio LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA L’articolo 17 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito con modificazioni il decretolegge 1° luglio 2009, conferisce all’Amm.ne la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro dando un preavviso di 6 mesi prima con il dipendente che matura 40 anni di contribuzione. LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA La legge 449/1997,all’art.59 comma 1 ha stabilito che le maggiorazioni del servizio previste da disposizioni di legge a partire dal 01.01.1998 non possono superare complessivamente i 5 anni. Se il lavoratore al 01.01.1998 ha maturato periodi superiori, vengono comunque riconosciuti. LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA La legge 449/1997, ha stabilito con effetto 01.01.1998 che la determinazione dell’anzianità contributiva sia del diritto che della misura della prestazione le frazioni di anno non si arrotondano per eccesso o per difetto. La frazione di mese superiore a 15 gg di servizio utile viene arrotondata a mese intero,non si considera la frazione inferiore LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA La legge 449/1997, art.59,comma 9, fissa la decorrenza della pensione al 1° settembre di ogni anno anche se il requisito ( sia esso anagrafico o contributivo) venga maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31.12 dello stesso anno. per il personale non di ruoloentrambi i requisiti- devono essere conseguiti prima della cessazione (31.08) LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ESISTE UNA SOLA FINESTRA DI USCITA CON DECORRENZA PENSIONE SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO CONTRO LE 4 FINESTRE FISSATE FINO AL 2007 E LE DUE STABILITE DALLA LEGGE DELEGA DAL 1.01.2008 PENSIONI D’ANZIANITÀ con la 243/04 Dal 2008 legge 247/07 Dal 01.01 2008 al 30.06.2009 40 anni di contribuzione a qualsiasi età con 60 anni d’età età 58 e 35 anni di contributi e 35 di contributi PERSONALE DELLA SCUOLA ED UNIVERSITA’ dal 01.01.2008 al 31.12.2009 età 58 e 35 di contributi PENSIONI DI VECCHIAIA Dal 2008 Esclusivamente con il sistema contributivo Età pensionabile viene elevata a 65 anni d’età per gli uomini a 60 anni per le donne FINO AL 31.12.2009 Requisito contributivo 5 anni Alternativa con gli stessi requisiti previsti dai nuovi trattamenti di anzianità dal 01.01.2008 PENSIONI D’ANZIANITÀ con la Maroni in vigore dal 06.10.04 Fino a tutto il 2007 • A 57 anni di età (58 per artigiani e commercianti) con 35 anni di contributi • A prescindere dall’età con 38 anni di contributi (2004-2005) o con 39 anni ( 2006-2007) PENSIONI D’ANZIANITÀ legge 247/07 “quota 95” dal 01.07.2009 40 anni di contribuzione a qualsiasi età al 31.12.2010 anni 59 età minima anni 59 contributi 36 o anni 60 contributi 35 La “quota 95” per il personale della scuola e dell’università scatta dal 01.01. 2010 PENSIONI D’ANZIANITÀ Legge 247/2007 2010 59 e 36 o 60 e 35 SCUOLA (quota 95) 2011 60 + 36 o 61 + 35 (quota 96) 2012 60 + 36 o 61 + 35 (quota 96 ) 2013 61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica 2014 61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica 1 gennaio 2015 l'età pensionabile farà riferimento alle aspettative di vita, con un aumento di massimo tre mesi riferito al primo quinquennio antecedente. INPDAP Organo: Direzione Centrale Pensioni Inf-13/5/2008 Numero 7 Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: “ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità’ e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008. INPDAP Inf. 220/08 del 8 gennaio 2008 La pensione di vecchiaia • Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16gg.) • Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31.12.1992 sono richiesti almeno 20 anni (19 anni 11 mesi 16 gg) • Le donne, ancorchè dimissionarie,conseguono il diritto con gli stessi requisiti dal compimento dei 60 anni entro il 31.12.2009 – Possono restare in servizio.61 anni 2010-2011 • Nel comparto scuola il collocamento a riposo d’ufficio al compimento del 65esimo anno o per il personale femminile a domanda prima del compimento del 65esimo anno il requisito contributivo deve essere conseguito entro il 31.08. Le prestazioni La pensione di anzianità Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio. SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEALEGGE 102/2009 INTRODUCE 5 SCALINI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO (CASSA STATO E CPDEL) E 65 T 64 A’ 63 62 61 60 59 2010 2012 2014 2016 2018 LA PENSIONE DELLE DONNE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REQUISITI LEGGE 247/2007 40 anni di contribuzione a qualsiasi età con 57 anni di età e 35 anni di contributi ma con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Opzione valida fino al 31.12.2015 – DLgs n.180/97 -Penalizzante del 30% rispetto il sistema retributivo pensione di vecchiaia a domanda 60 anni di età - entro il 31.12.2009 - con 20 anni di contributi o 15 se in servizio al 31.12.1992 oppure 5 di contribuzione nel sistema di calcolo contributivo L’equiparazione con gli uomini si consegue in 5 tappe : 2010/anni 61 2012/anni 65 2014/anni 63 2016/anni 64 2018/anni 65 Cumulabilità • Chi ottiene la pensione di anzianità con 37 anni di contribuzione e l’età di 58 anni • Pensione con 40 anni di contribuzione • Pensione di vecchiaia 60 anni la donna 65 l’uomo può cumulare totalmente i redditi di lavoro autonomo e dipendente diversamente la pensione si riduce fino al 30% del reddito DAL 1° GENNAIO 2009 : ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA’ E REDDITI DI LAVORO ( escluse pensioni d’invalidità e pensioni delle donne calcolate 57 anni e 35 sistema contributivo) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 70° ANNO( personale della scuola) Uomini e donne Età per collocamento Trattenimento in a riposo d’ufficio servizio 65 ANNI Insegnanti di religione non di ruolo e con rinnovo automatico note 67 anni di età a domanda di un biennio di cui all’art.16,comma1, del D.lgs 503/1992 con legge102/2009 a discrezione dell’Amm.ne Trattenimento fino al raggiungimento del limite max ovvero dell’anzianità contributiva minima per il diritto a pensione non oltre i 70 anni(art. 509 D.L.g.s. 297/1994 fino a 70 anni Legge 160/1955 art. 24 QUANDO CONVIENE ANDARE IN PENSIONE NELLA SCUOLA Esempio : docente di scuola elementare LA MATURAZIONE DEL GRADONE COMPORTA UN AUMENTO DELLA PENSIONE MEDIO DI 80 EURO MENSILI NETTI ( DA “ 28” a “35”) ( Conviene restare un anno) NON MATURANDO IL GRADONE L’AUMENTO SARA’ SOLO DI 30 EURO NETTI VIRTUALI MENO LA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE ANNUALE. ( decisione soggettiva) IL CONTRATTO SCUOLA HA SCADENZE ECONOMICHE BIENNALI CON DECORRENZA DA CIASCUN ANNO PARI ( 2004-2006-2008) (variabile da considerare) SCELTA CONSIGLIATA : DOMANDA DI PENSIONE COINCIDENTE CON IL PRIMO ANNO PARI SUCCESSIVO ALLO SCATTO DI GRADONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA - RIFESSI ECONOMICI - DA 1300 EURO ANNUI IL NUOVO MODELLO “ PA04” LA PRIMA PARTE CONTIENE I DATI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE ANAGRAFICI-DI SERVIZIO E RETRIBUTIVI DAL 01.01.1993 ALLA DATA DI CESSAZIONE IL NUOVO MODELLO “ PA04” LA SECONDA PARTE CONTIENE I DATI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE (INFORMAZIONI PER TRATTENUTA IRPEF- MODALITA’ DI PAGAMENTO ECC.) VA SPEDITO INFORMATICAMENTE TRE MESI PRIMA DELLA CESSAZIONE. IL VECCHIO MODELLO 775 E’ STATO SOPPRESSO IL NUOVO MODELLO “ PA04” LE RETRIBUZIONI PENSIONABILI UTILI AL CALCOLO SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE RIENTRANTI NEL PERIODO CHE VA DAL 1.1.1993 ALLA DATA DI CESSAZIONE- QUOTA B DELLA PENSIONE PER LA QUOTA A SI FA RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI MATURATI AL 31.12.1992 L’ULTIMO STIPENDIO ALLA CESSAZIONE Riscatto o ricongiunzioni ante 31.12.1992 indicare lo stipendio alla domanda Riscatto o ricongiunzioni post 31.12.1992 indicare gli stipendi dal 01.01.1993 IL NUOVO MODELLO “ PA04” DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (circ. Inpdap 34 del 17.12. 03-10 del 10.02.04 33 del 27.05.04-32 del 19.09.2005) Mod. “ IO CHIEDO LA PENSIONE SUBITO” L’APPLICATIVO S7 VERSIONE PA 04 PERMETTE ALL’ENTE DATORE DI LAVORO DI CONTINUARE A INSERIRE LE RETRIBUZIONI DISTINGUENDO LE DIVERSE VOCI (STIPENDIO-IIS SE NON CONGLOBATA –STRAORDINARIO- PREMIO INCENTIVANTE – RIAECC) Trattamento di pensione ai superstiti Reversibilità ordinaria : iscritto già titolare di pensione diretta d’anzianità,di vecchiaia o d’inabilità. Indiretta ordinaria : iscritto alla data di decesso avvenuta in attività di servizio sia in possesso di un’anzianità di servizio pari almeno 15 anni ovvero di 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio. Reversibilità di privilegio : iscritto già titolare della pensione di privilegio sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico. Indiretta di privilegio : qualora l’iscritto, in possesso di almeno 1 giorno di servizio sia deceduto in servizio e per cause di servizio Inabilità reversibile pensione d’inabilità : in caso di decesso dell’ex iscritto già titolare della Inabilità indiretta : a seguito del riconoscimento dello stato d’inabilità dell’iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell’istanza da parte dell’iscritto. Non è concessa la predetta facoltà ai superstiti del medesimo. superstiti coniuge figli minori di 18 anni figli studenti Fino a 21 anni studenti di scuola media superiore Fino a 26 anni se universitari figli inabili a carico superstiti genitori ultrasessantacinquenni a carico non titolari di pensione superstiti fratelli e sorelle inabili a carico non titolari di pensione ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITIO CONIUGE SOLO 60% CONIUGE CON UN FIGLIO 80% CONIUGE CON DUE O +FIGLI 100% FIGLIO SOLO 70% DUE FIGLI 80% TRE O + FIGLI 100% GENITORI FRATELLI E SORELLE 15% Limitazione in base al reddito Nessuna limitazione nel caso coesistano, con il coniuge, anche orfani minori, studenti o inabili 2007 minimo INPS 5670 euro PENSIONE DI REVERSIBILITA’ AL CONIUGE DIVORZIATO Legge 28.12.2005 n. 263 art.5 modifica i commi 2 e 3 dell’art.9 della legge 1.12.1970 n.898 e dispone che ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato è necessaria le preesistenza di una pronuncia positiva sul diritto all’assegno divorzile.In assenza dell’assegno in questione non consegue il diritto. In presenza dell’assegno divorzile la quota di pensione spettante all’ex coniuge deve essere sempre attribuita su mandato giudiziario FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO EROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAP Legge 662 del 23 dicembre 1996 prevede il finanziamento con il contributo dello 0,35% a carico dei lavoratori calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile. Vale anche per gli assunti con contratto di formazione e lavoro. Grava per tutta la durata del servizio ordinario e per i periodi di aspettativa senza assegni ma utili per la pensione per i quali il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi rapportati alla retribuzione virtuale e senza rivalsa sul dipendente per la quota personale Informazioni modalità e criteri sito Inpdap o Uffici Provinciali FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO EROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAP • Piccoli prestiti in 12-24-36 rate mensili- tasso costante per tutta l’estensione. • Prestiti pluriennali diretti quinquennali e decennali di restituzione • Prestiti pluriennali garantiti a favore degli iscritti concessi da Istituto di credito o Finanziarie. L’Inpdap funge da garante sui rischi che possono colpire l’iscritto ( decesso-cessazione senza diritto alla pensione-riduzione dello stipendio del cedente) • Mutui ipotecari edilizi per acquisto prima casa abitazione di durata 15-20 o 25 anni con tassi d’interesse che variano in ragione della durata del mutuo • Prestazioni creditizie in favore di Enti vari e di cooperative edilizie • Borse e assegni di studio per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado • Convitti per la frequenza di scuole elementari ,medie inferiori e superiori. Sono 5 i Convitti gestione diretta( Arezzo-Anagni-Sansepolcro-Spoleto-Caltagirone) 34 convezionati nazionali con il Miur. • Vacanze climatiche e vacanze studio all’estero e prestazioni sociali rivolte agli anziani ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITA’ ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO A prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento dell’evento maternità è previsto un anticipo di età rispetto alla pensione di vecchiaia pari a 4 mm per ogni figlio col limite massimo di 12 mm. In alternativa alla riduzione dell’età,la lavoratrice puo’ optare per l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno,in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o piu’ figli.