Esperto Previdenzialista
La percezione della previdenza
IN ITALIA I
LAVORATORI
Solo il 18% conosce
approssimativamente la
materia previdenziale.A 50 anni
iniziano a pensare alla propria
situazione. Precediamo solo il
Giappone
Più informati sono i lavoratori Europei. A 35 anni si
informano sul sistema previdenziale
Retribuzione
IL FUTURO DELLA PREVIDENZA IN ITALIA
100
74
80
17
60
57
40
57
20
0
2009
TFS 57.395 Euro
2045
TFR Euro
2045
0
TFR 57395 Euro
fondo
pensione
percentuale
RAPPORTO TRA PENSIONE ED ULTIMO STIPENDIO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
78 77
74
70
64
58,6 57
54,8 55 54
pensione
ETA’ 60 ANNI
40 CONTRIBUTI
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Contribuzione o Finanziamento
RECORD MONDIALE DI PRELIEVO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE
> INPS
33,00%:
Lavoratore (8,89)
Datore di lavoro
> CPDEL /EE .LL.
32,65%:
Lavoratore (8,55)
Datore di lavoro
> STATO
33,00%:
Lavoratore
Datore di lavoro
9,19%(+ 0,30%)
23,81%
8.85%(+ 0,30%)
23,80%
8,80%(+ 0,30%)
24,20%
• O,35 % Fondo Credito per gli Iscritti Inpdap + 2,50% contributo TFS
Codice Civile
Contribuzione
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di
assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative (1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore
di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a
carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza
(1419)
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di
assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per
mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le
prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di
lavoro.
Ministero del Lavoro-Inpdap
convenzione 27 aprile 2010
• Ispezioni Provinciali relativi ai versamenti contributivi
• Verifica dei dati – irregolarità e/o inadempimenti
contributive
• Denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi art.116
comma 11 legge 23 dicembre n.388, e dell’art.37 della
legge 24 novembre 1981 n.689 come modificato
dall’art.116,comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n.
388.
• Sanzioni e ipotesi di reato
Contribuzione
RDL 14 aprile 1939 n. 636 ( Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con
l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità).
Art. 27. (nel testo così modificato dall’articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.
153, come sostituito dall'articolo 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267, convertito,
con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, ndr).
1. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e
dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche
quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a
norma del presente decreto.
2. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di
vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i
contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della
prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o
prove certe.
3. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono
considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
33% stato
33% inps
44,89
32,65% eell
LA SPESA
PENSIONISTICA
GRAVA DEL
15,39%
sul Pil, in
Italia 2004
10,4% media UE
RAFFRONTO SULLA
RETRIBUZIONE
FINANZIAMENTO
SPESA PENSIONISTICA
Lo squilibrio
• riduzione dei livelli occupazionali
• mutamento del mercato del lavoro
• contenimento costo del lavoro
• bassa natalità
 allungamento della vita media
 pensioni baby
 pensioni generose
 solidarietà intergenerazionale
contributi-pensioni non regge
 metodo di calcolo(33-80%)
DONNA
SPERANZA DI VITA anni
82,8
UOMO
allungamento della vita media
All’inizio del ‘900 era di 45
78,6
ITALIA
UNA GRANDE CONQUISTA CHE DETERMINA PERO’ UNA VORAGINE DI SPESA CHE
NESSUNA FINANZA PUBBLICA PUO’ SOSTENERE
NEL 1970 UN UOMO AVEVA
NEL 1970 LA DONNA AVEVA AVANTI A SE’
AVANTI A SE’ UNA MEDIA DI 11
UNA MEDIA DI 14 ANNI
ANNI OGGI NE HA 17
(dal momento del ritiro dal lavoro)
OGGI 23
(dal momento del ritiro dal lavoro)
Europa : Svezia 78,9 – Piu’ longeva –Italia al secondo posto - Lituania la piu’ bassa 65
anni gli uomini
OBIETTIVI DELLE RIFORME
L'intento di assicurare l'equità sociale e la sostenibilità finanziaria, per
garantire agli anziani pensioni di importo adeguato e migliorare le prospettive
per i giovani
• Fronteggiare le crescenti difficoltà finanziarie
• Armonizzare i vari regimi previdenziali
• Stabilizzare le spesa previdenziale mediante un
nuovo metodo di calcolo delle pensioni
LE RIFORME
• Amato
1992 legge 421 /1992 graduale innalzamento dell’età
pensionabile- periodo di riferimento quota a quota b
• Dini
1995 ( legge 335/ 1995)
Introdusse gradualmente il sistema contributivo
• Maroni
2004 ( legge 243/2004)
interventi strutturali- lo scalone dal 01.01.2008
• La riforma del Welfare - legge 247/2007 dal 01.01.2008
introduce gli scalini – le quote
La spesa.
Incidenza delle pensioni sul PIL dopo le riforme 1992, 1995, 2004
24
23
Risparmio dovuto alla sola
deindicizzazione delle pensioni
rispetto ai salari
22
21
percentuale
20
prima delle riforme
19
dopo le riforme
18
limite legato alla deindicizzazione
17
16
15
243/04(0,7% sul PIL)
14
13
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039 2043
anno
Grafico n. 1 - Popolazione italiana al 1.1.2000 per anno di nascita
1.000.000
950.000
900.000
850.000
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
1959
1957
1955
1953
1951
1949
1947
1945
1943
1941
1939
1937
1935
400.000
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2,5% dinamica
salariale
- 44,8
- 33,4
- 25,5
Inflazione
1,5%
- 20
ev. retribuz
valore pens
rapp pens/retrib
anni 0 anni 5 anni 10 anni 15
Evoluzione tra retribuzione e pensione media
•
Lo “statale” in servizio
fino al 31.12.1995
Lo Stato paga gli stipendi dei propri dipendenti
attingendo dal bilancio generale, dove affluisce il
contributo di tutti i cittadini con il pagamento
delle tasse:
•
Il “conto entrate del Tesoro”.
Una volta assunto, al dipendente dello Stato era
trattenuto, sulla busta paga, il contributo
personale previdenziale che non veniva versato in
nessun fondo, semplicemente non usciva dal
bilancio generale quindi era una ritenuta che
rimaneva in
"conto entrate del Tesoro”
L’art. 2, comma 1, della Legge 8 agosto
1995, n. 335, ha istituito presso
l’I.N.P.D.A.P., a decorrere dal 1° gennaio
1996, la gestione separata dei trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali.
C.T.P.S.
La Cassa pensionistica
dei
dipendenti dello Stato
Le Amministrazioni statali sono tenute al
versamento della contribuzione,
rapportata alla base imponibile, alla
C.T.P.S. (art. 2, comma 2, della L. n.
335/95)
Pensione
TFS –TFR e Fondo
complementare in
10 mosse
PENSIONE
RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE
TFS/TFR
UNA TANTUM
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
1
1
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
ESTRATTO CONTO
TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO SIN DAL PRIMO
GIORNO DI LAVORO LA PROPRIA POSIZIONE
PREVIDENZIALE CHE VA COSTANTEMENTE MONITORATA
SPECIALMENTE IN PROSSIMITA’ DEL PENSIONAMENTO
POSIZIONE ASSICURATIVA
casellario di tutti i lavoratori lex. 243/04 art.1 (estratto conto)
DUPLICE IMPORTANZA :
DIRITTO
CALCOLO
AI FINI DELL’ASSEGNO PENSIONISTICO
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INPDAP/INPS/ALTRE CASSE
solo anzianità contributiva o anzianità
contributiva + età o solo età
= DIRITTO
POSIZIONE ASSICURATIVA
E’ costituita dalla somma dei periodi effettivi o figurativi utili al
calcolo:
a) Servizio di ruolo
b) Servizi preruolo prestati nelle scuole statali
c) Servizi preruolo prestati in enti pubblici o enti locali
d) Servizi prestati alle dipendenze di privati
e) Servizio militare
f) Periodo di studi universitari
g) Maggiorazioni
h) Servizi figurativi quali la disoccupazione e la maternità fuori dal rapporto
di lavoro
La percentuale viene determinata in base agli anni e ai mesi, la frazione di mese
si arrotonda a mese intero se é superiore a 15 giorni.
L’arrotondamento può essere fatto una sola volta sulla somma complessiva dei
servizi utili.
SERVIZI UTILI PER IL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA
• SERVIZIO COMPUTABILE D’UFFICIO
(art.6 L.29/79)
• SERVIZIO RIUNIBILE
(Stato /Stato)
• SERVIZIO RICONGIUNGIBILE
(Legge 523/54 DPR 1092/73-Casse Gestite Inpdap/Inpdap)
• SERVIZIO COMPUTABILE
•
•
•
•
(art.11 Dpr 1092/73
SERVIZIO E PERIODO RISCATTABILE
SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI L. 29/79
SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI L. 45/90
MAGGIORAZIONI
L 523/54 DPR 1092/73
Tutti i servizi prestati con iscrizione in
più Casse gestite dall’Inpdap si
ricongiungono ai fini di un unico
trattamento di quiescenza.
Le norme che saranno applicate per la
determinazione del trattamento finale
sono quelle della Cassa dove il dipendente
era iscritto alla data di cessazione.
La ricongiunzione avviene d’ufficio se non è stato già liquidato trattamento
di quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi
dall’inizio della nuova iscrizione, previa rifusione di quanto percepito.
ART 6 L 29/79
Sono ricongiunti d’ufficio tutti i servizi
prestati presso quegli enti che, per
disposizione di legge, siano stati disciolti.
Condizione indispensabile, però, che
l’iscrizione in una delle casse dell’inpdap,
abbia avuto inizio per effetto della
soppressione dell’ente soppresso.
VARIAZIONI DATA INIZIO ANNO
SCOLASTICO
Fino all’anno scol. 1976/77:
1° ottobre
Dal
1977/78 :
20 settembre
Dal
1978/79 al 1985/86:
10 settembre
Dal
1986/87 :
1° settembre
Per chi è stato immesso in ruolo in data diversa dal 1°
settembre, viene ritenuto utile il periodo figurativo che manca
alla cessazione per completare l’anno di servizio; il riconoscimento
non è esteso alla buonuscita.
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
2
1
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
RISCATTO LAUREA
FARE SEMPRE DOMANDA SENZA ASPETTARE DI AVERE UN
LAVORO SI PAGHERA’ MOLTO MENO
LE DOMANDE NON COSTANO NULLA SI ACCETTA O SI
RINUNCIA DOPO AVER CONOSCIUTO COMPIUTAMENTE GLI
EFFETTI.MAI RINUNCIARE AL BUIO
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
3
1
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
ALTRI RISCATTI
SE CI SONO BUCHI CONTRIBUTIVI O PERIODI SCOPERTI
DA CONTRIBUZIONE SI DEVE RIMEDIARE
IMMEDIATAMENTE ( DECORRENZA GIURIDICA –PART/TIME MATERNITA’- CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI MAX 2
ANNI )
La valutazione
dei periodi non
coperti da
effettivo servizio
ai sensi del
combinato di cui
agli artt. 8, comma
2 e 142, comma 2
avviene a
domanda
onere calcolato con
riferimento alla
situazione retributiva
esistente all’atto
della domanda di
riscatto
Sistemazione contributiva
ex art. 142 T.U. 1092/73
(periodo intercorrente tra la
decorrenza giuridica ed economica)
sulla base dello Stato matricolare
In attività
di servizio,
a domanda
onere calcolato con
riferimento alla
situazione retributiva
esistente all’atto della
domanda di riscatto
avviene
In sede
di pensione,
d’ufficio
onere calcolato con
riferimento alla
situazione retributiva
esistente all’atto della
cessazione
RISCATTO ASTENSIONE FACOLTATIVA PER
MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’art. 35, comma 5, del D.Lgs.151/2001 prevede il riscatto di periodi di astensione
facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro anche antecedenti al 1 °
gennaio 1994 in possesso del requisito minimo contributivo effettivo di 5 anni.
•Periodo non eccedente i 6 mesi( successivi ai 3 di post-partum) per ciascuna maternità
temporalmente collocabili entro il primo anno di vita del bambino nel limite massimo di
5 anni. Evento avvenuto dal 4.1.1951 (entrata in vigore legge 860/1950) ed il 17.12.1977
(giorno prec. alla legge 903/1977)
•6 mesi entro il primo anno di vita del bambino (facoltà riconosciuta anche al padre ma
solo in alternativa alla madre) se l’evento è avvenuto dal 18 12.1977 al 27.03.2000.
La legge 53/2000 del 28.03.2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di
godere dell’astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del bambino per un
massimo complessivo non superiore a 10 mesi
6 mesi per ciascuna maternità con il limite di 5 anni non cumulabile con il riscatto di
laurea – circ. 31 Inpdap del 20.07.05.
La facoltà di riscatto può essere esercitata solo in via alternativa.
INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL’11 MARZO 2003
NON CUMULABILITA’ ESCLUSIVAMENTE CON IL SOLO DIPLOMA DI LAUREA nota
operativa INPDAP 4/2006
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
4
1
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
RICONGIUNZIONI
TUTTI I CONTRIBUTI VERSATI CON ISCRIZIONE A UN
ENTE DI PREVIDENZA O CASSA VALGONO A FINI DEL
RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE.SI
VALUTI LA CONVENIENZA DI RIUNIRE PRESSO UN UNICO
ENTE LA PROPRIA POSIZIONE.DAL 1°LUGLIO L. 122/2010
NUOVE NORME INPDAP-INPS A TITOLO ONEROSO.
Riscatto
A TITOLO
ONEROSO
ONEROSA
AZZERATA
Ricongiunzione
di periodi
assicurativi
laurea-maternità
INPS-CASSE P.
INPDAP
PENSIONE STATO/INPDAP
Periodi di lavoro socialmente utile
INPS
Circolare 33 del 05/03/2010
RISCATTO
L’INPS fornisce disposizioni in merito alla possibilità di riscattare i periodi
di occupazione in lavori socialmente utili, in modo da poterli utilizzare
anche ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche.
Per tali periodi, infatti, è previsto soltanto l’accredito figurativo ai soli
fini del diritto a pensione.
COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPS
LEGGE n. 322 del 1958
ABROGATA LEGGE 122/2010
Dal 31.07.2010
Fonte normativa circolare Inpdap n. 18 del 8 ottobre 2010
• Pensione Inpdap in presenza dei requisiti minimi previsti
• Decorrenza a scorrimento secondo la legge 122/2010
• Calcolo secondo la Cassa Inpdap (quota A rivalutazione retribuzione
e quota B la media delle retribuzioni rivalutate regime Inps,
fino alla data di decorrenza della pensione)
La ricongiunzione dei periodi assicurativi
• La ricongiunzione puo’ essere chiesta a partire dal 24.2.1979 la data di entrata in
vigore della legge 29/79- iscrizione in almeno in un’altra gestione previdenziale.
Gratuita ( art.8 legge 29/79 e art.2 legge482/88)
• o titolo oneroso ( art.2 legge 29/79)
• LA RICONGIUNZIONE ALL’INPS E’ A TITOLO ONEROSO DAL 31.07.2010
• Gratuita a seguito di soppressione dell’ente datore di lavoro e siano stati iscritti
all’inpdap
• Onerosa per tutti i periodi contribuzione obbligatoria ,volontaria e figurativa o in altre
forme alternative o gestioni speciali gestite dall’Inps.
•dipendenti e superstiti, CPDEL, devono fare domanda alla sede Provinciale Inpdap
competente per territorio.
Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000 – 55 del 4 giugno 200272 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri .nota divulgativa Inpdap 10560
del 03.08.2010
La ricongiunzione onerosa dei periodi
assicurativi maturati presso i regimi
previdenziali per liberi professionisti
LEGGE n.45 del 1990
La legge consente la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei libero
professionisti e viceversa
( Avvocati,Geometri,Dottori Commercialisti,Ragionieri e e Periti
Commerciali,Ingeneri e Architetti,Consulenti del
Lavoro,Farmacisti,veterinari,Medici
ENPAM,OstetricheENPAO,Notai,Spedizionieri Doganali)
Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000 – 55 del 4 giugno 200272 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri .
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
5
1
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
TOTALIZZAZIONE
SI UTILIZZA,IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE,AL
MOMENTO DEL PENSIONAMENTO.CONSENTE DI RIUNIRE
TUTTI I PERIODI CONTRIBUTIVI POSSEDUTI PRESSO
ALTRE GESTIONI ,OLTRE A QUELLA PRINCIPALE.LA SOMMA
DEI CONTRIBUTI PERMETTE DI OTTENERE GRATIS UN
SOLO ASSEGNO DALL’INPS.NECESSARI ALCUNI REQUISITI.
Totalizzazione
Nazionale
•almeno 3 anni di contributi versati in ogni
gestione assicurativa
INPS
•almeno 20 anni di contribuzione
complessiva e 65 anni di età
oppure
CASSA
PROFESSIONISTI
•40 di contribuzione complessiva a
prescindere dall’età
INPS AUT.
Le gestioni pensionistiche calcolano la
quota di pensione di propria
competenza.
INPDAP
LA PENSIONE PAGATA DALL’INPS-18 MESI DOPO IL CONSEGUIMENTO
DIRITTO DAL 2011
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
6
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
CONTRIBUTI VOLONTARI
1
NON IGNORARE LA POSSIBILITA’ DI PROSEGUIRE
VOLONTARIAMENTE NEL CASO DI CESSAZIONE O
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO,DI OTTENERE IL
DIRITTO ALLA PENSIONE E SE CONSEGUITO AUMENTARE
L’IMPORTO DELL’ASSEGNO ANCHE IN PART/TIME
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
7
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
SERVIZIO MILITARE
1
A DOMANDA SIA IL SERVIZIO MILITARE SIA IL SERVIZIO
CIVILE TORNANO UTILI AI FINI PENSIONISTICI CON
L’ACCREDITO DI CONTRIBUTI FIGURATIVI.
Anzianità
contributiva
SERVIZIO MILITARE
Domanda può essere presentata
anche al momento della pensione
ACCREDITO
FIGURATIVO
GRATUITO
Ante 01.01.1996 utile sia ai fini del
diritto e della misura
Può comportare doppio beneficio
Post 31.12.1995 solo misura
Anzianità
contributiva
VALORIZZAZIONE SERVIZIO
CIVILE SU BASE
VOLONTARIA
Fonte normativa :
INPDAP nota operativa n.24
del 07.05.2009
ACCREDITO
FIGURATIVO
GRATUITO
I periodi di servizio di volontario
civile prestato fino al 31.12.2005 e’
valorizzato gratuitamente.
Dal 01.01.2006 al 31.12.2008 sono
stati versati contributi gestione
separata INPS.
I periodi dal 01.01.2009 è
riscattabile
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
8
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
CONTRIBUTI FIGURATIVI
1
L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA è
PREVISTO A TUTELA DI DETERMINATI EVENTI ( OLTRE AL
SERVIZIO MILITARE E CIVILE,MATERNITA’ 5 MESI,
DISOCCUPAZIONE INPS)
ACCREDITO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER
MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’art. 25, comma 2, del D.Lgs.151/2001 in vigore 27.04.2001
prevede che i periodi corrispondenti all’esercizio del diritto di
astensione obbligatoria per eventi verificatesi al di fuori del
rapporto di lavoro ,in presenza del possesso del requisito
minimo contributivo effettivo di 5 anni, vengono riconosciuti a
domada indipendentemente dalla loro collocazione
temporale,anche, se anteriore al 1° gennaio 1994.( inf. Inpdap 8
del 28.02.2003 D.G. Entrate e Inf. Inpdap n.24 del 29.10.2002)
Iscrizione dal 27.04.2001 ( domanda in costanza di servizio –90 gg dopo
collocamento di riposo Inpdap) Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte, sentenze
2.10.2007 n. 242 e n. 7/QM del 14 luglio 2006 riconosce ancorché la stessa sia
avanzata non in costanza di attività lavorativa”.
Eventi verificatisi entro il 17.01.1972 spettano 14 settimane gg.8
mm.3
dal 18.01.72 gradualmente fino a 5 mm.
Tale accredito vale ai fini del diritto e della misura se
temporalmente il periodo si colloca prima del 31.12.1995.
Trattamento di disoccupazione per il personale
della scuola
Il trattamento di disoccupazione è un’indennità spettante ai lavoratori che
sono stati licenziati.
Esistono due tipi di indennità di disoccupazione: ordinaria e con requisiti
ridotti.
I soggetti che possono beneficiare del trattamento sono:
•gli insegnanti con incarico annuale, per i periodi successivi alla fine dell’anno
scolastico
•i supplenti saltuari, per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l’altra
•Ai fini previdenziali sono ricongiungibili Legge 29/1979 purchè sia stato
accreditato all’Inps almeno 1 contributo
• IL PERIODO NON E’ UTILE A FINI DEL DIRITTO DEI 35 ANNI ALL’INPS E’
UTILE SOLO AI FINI DELLA MISURA.
•CTPS E’ UTILE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
9
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
TFR O FONDO
1
VALUTARE CON ATTENZIONE LA CONVENIENZA DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE.I LAVORATORI ANZIANI
,PROSSIMI ALLA PENSIONE POTREBBERO AVERE SOLO
VANTAGGI CON IL PASSAGGIO AL FONDO DI CATEGORIA.
IL TFS
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
10
COME EVITARE SORPRESE
Le verifiche da non scordare
ACCERTARE LA POSIZIONE
1
CONTROLLARE LA DATA DI ISCRIZIONE,I PERIODI E I
SERVIZI RISCATTABILI POSSIBILMENTE ENTRO IL
31.12.2010.DAL 01.01.2011 SI APPLICA LA NORMATIVA
DEL TFR.( 6,91% + RIVALUTAZIONE )
COME SI DETERMINA LA RENDITA
VITALIZIA PREVIDENZIALE
LA PENSIONE
Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini
TRE SISTEMI
QUALE CALCOLO
LAVORATORI
CON
CALCOLO
DELLA
PENSIONE
18 O PIU’
ANNI CTR
AL 31.12.95
MENO DI 18
ANNI CTR AL
31.12.95
NUOVI ASSUNTI
DAL 01.01.96
MISTO
RETRIBUTIVO
RETRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTIVO
Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini
TRE SISTEMI
1
LAVORATORI
CON
CALCOLO
DELLA
PENSIONE
2
18 O PIU’
ANNI CTR
AL 31.12.95
MENO DI 18
ANNI CTR AL
31.12.95
NUOVI ASSUNTI
DAL 01.01.96
MISTO
RETRIBUTIVO
ad esaurimento
3
RETRIBUTIVO
e
CONTRIBUTIVO
PURO
CONTRIBUTIVO
Passaggio da M a C
Riscatti/Ricongiunzioni
Nessun arr. 216 mm
pensioni anzianità
vecchiaia
vecchiaia
ELEMENTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego
sono essenzialmente tre:
a) l’anzianità contributiva
b) la situazione retributiva alla cessazione
c) la media retributiva degli ultimi dieci anni
L’anzianità contributiva determina la percentuale.
Gli anni di riferimento per il calcolo della media sono dieci a ritroso dal 1/11/08, nella
scuola dal 01.09.2009
La retribuzione accessoria, sia quella corrisposta mensilmente, sia quella corrisposta
occasionalmente, può influire nel calcolo della media stipendiale, ma non
ha alcun effetto nel determinare la retribuzione alla cessazione.
Le retribuzioni:
due basi pensionabili
La 1°da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre
1992( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo 503/92
La 2° da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 alla
cessazione (quota B di pensione) art.13 lettera b D.L.vo 503/92
La 1°base pensionabile è costituita da:
Dipendenti statali
Dipendenti enti locali
Ultimo stipendio percepito all’atto della
cessazione dal servizio + 18%;
Ultimo stipendio percepito all’atto della
cessazione dal servizio
Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3
L.724/94)
Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L.724/94)
X 12 mensilità
con esclusione degli accessori
X 13 mensilità
con esclusione degli accessori
Altri assegni o indennità non possono
essere considerati se una disposizione
di legge non ne preveda espressamente
la
valutazione nella base pensionabile
(art.42 DPR 1092/73 e art.15L.177/76)
SISTEMA RETRIBUTIVO
QUOTA
A
(pensioni stato)
Contributi maturati fino
al 31.12.1992
Cassa stato(scuola)
Retribuzione base art.15/16 e
22 legge 29.04.1976
n.177.(stipendio,ria,assegni
pensionabili,posizioni economiche
personale ATA)
(emolumenti fissi e continuativi)
Aumentata del 18% (esclusa
IIS)
Contribuzione obbligatoria ai fini
pensionistici e Fondo credito(
art.15 legge 23.12.1994 n.724
e art.1 legge 23.12.1996
n.662)
La 2° base pensionabile è costituita dalla media:
delle retribuzioni annue
X 12 mensilità ( Stato)
X 13 mensilità (Cpdel)
percepite durante il periodo detto “di riferimento” precedente
la decorrenza della pensione, debitamente rivalutate.
Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori”
corrisposti.
Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18%
previsto dall’art.15 L. 177/76.
(art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95)
QUOTA
B
(pensioni stato)
Contributi maturati
dal 01.01.1993 in
poi
Si ottiene: retribuzione media pensionabile
rivalutata Istat ( dal 01.09.2009 personale della
scuola dal 8.10.08 a regime gli ultimi 10 anni ) x
aliquota di rendimento alla cessazione del servizio.
La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in
alternativa del trattamento accessorio se superiore
+ la IIS
• retribuz. risultato
• retribuz. professionale docenti
( iscrizione CPDEL / quota A)
• compenso funz. strum. personale doc.
• compenso ore eccedenti
• compenso straordinario
• ind. amm.ne DSGA
• comp.individ. personale ATA
• comp.incarichi ed attiv.pers. ATA
• comp. indenn. fondo d’istituto
• altre ind. contrattuali e/o da specifiche
disposiz. di legge
La tabella statali
1
2,333
11 25,663
21
45,800 31
63,800
2
3
4
4,666
6,999
9,332
12 27,996
13 30,329
14 32,662
22
23
24
47,600 32
49,400 33
51,200 34
65,600
67,400
69,200
5
11,665
15 35,000
25
53,000 35
71,000
6
7
13,998
16,331
16 36,800
17 38,600
26
27
54,800 36
56,600 37
72,800
74,600
8
9
10
18,664
20,997
23,330
18 40,400
19 42,200
20 44,000
28
29
30
58,400 38
60,200 39
62,000 40
76,400
78,200
80,000
Calcolo del mese (gg16 arr.) anno 1,8 : 12 = 0,15
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione :
mm. 06
31.08.2007
aa. 35
coeff. Rendim. =
0,719 ( 71,9%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10
aa. 20
0,455 x RPC
differenza
0,264 x RMP
Es . 18.614,00 RPC X
0,455 = euro 8.469,37
QUOTA
A
19.738,31 RMP X
0,264 = euro 5.210,92
QUOTA
B
Totale annuo
13.680,29 + 13^
mensile euro
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
1.140,02
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione :
mm. 06
31.08.2008
aa. 36
coeff. Rendim. =
0,737 ( 73,7%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10
aa. 20
0,455 x RPC
differenza
0,282 x RMP
Es . 19.614,00 RPC X
0,455 = euro 8.924,37
QUOTA
A
20.938,31 RMP X
0,282 = euro 5.904,60
QUOTA
B
Totale annuo
mensile euro
14.828,97 + 13^
1.235,74
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione :
mm. 06
31.08.2010
aa. 38
coeff. Rendim. =
0,773 ( 77,30%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10
aa. 20
0,455 x RPC
differenza
0,318 x RMP
Es . 20.814,00 RPC X
0,455 = euro 9.470,37
QUOTA
A
22.138,31 RMP X
0,318 = euro 7.039,98
QUOTA
B
Totale annuo
16.510,35 + 13^
mensile euro
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
1.375,86
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione :
mm. 06
aa. 40
31.08.2012
coeff. Rendim. =
0,80 (80%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10
aa. 20
0,455 x RPC
differenza
Es . 22.014 RPC X
23.638 RMP X
0,345 x RMP
0,455 = euro 10.016,37
QUOTA
A
0,345 = euro
QUOTA
B
Totale annuo
mensile euro
8.155,11
18.171,48 + 13^
1.514,29
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
Calcolo della pensione sistema retributivo
DIRIGENTE
data di cessazione :
mm. 06
31.08.2009
aa. 40
coeff. Rendim. =
0,80
(80%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10
aa. 23
0,5090 x
Es . 60.000 RPC X
52.000 RMP X
RPC
differenza
0,291
0,509 =
euro 30.540
QUOTA
A
0,291 = euro 15.132
QUOTA
B
Totale annuo
mensile lordo euro
45.672 + 13^
3.806
RPC = retribuzione annua pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg.
x RMP
Calcolo della pensione sistema retributivo
DIRIGENTE rinuncia 4 anni di riscatto
data di cessazione :
mm. 06
aa. 40
coeff. Rendim. =
0,80
(80%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10
aa. 23 a mm 10 anni 19
0,4370 x
differenza
Es . 60.000 RPC X
52.000 RMP X
0,363
RPC
x RMP
0,4370 = euro 26.220
QUOTA
A
0,363 = euro 18.876
QUOTA
B
Totale annuo
mensile lordo euro
45.096 + 13^
3.758
RPC = retribuzione annua pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg.
QUOTA A
Retribuzione base alla cessazione rapportata agli
ultimi 360 gg art.15/16 e 22 legge 29.04.1976
n.177.
• stipendio
• ria (dirigenti)
• assegni pensionabili (assegno ad personam)
• posizioni economiche personale ATA
(emolumenti fissi e continuativi)
Aumentata del 18%
+ IIS
+ RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE
QUOTA B
Retribuzione media pensionabile rivalutata Istat
• dal 01.09.2009 personale della scuola ricavata negli ultimi 3600 gg
La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in
alternativa del trattamento accessorio se superiore
+ la IIS
cessazione
1992
%
71%
18%
53%
anni
0%
0
Fino al 31/12/92
25
Dal 1993
35
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(circolare 22 Inpdap del 15 giugno 2005)
•Art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che modifica l’art.43 del dpr
1092/73 prevede una maggiorazione del 18 % della base pensionabile
(stipendio e assegni pensionabili indicati ai punti dalla a alla g) della
medesima legge e ogni altro assegno se espressamente previsto da precisa
disposizione di legge.( SORTA DI SALARIO ACCESSORIO VIRTUALE)
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e
art.1 legge 23.12.1996 n.662 esclude dalla base imponibile la IIS per la
maggiorazione del 18% dal 1 gennaio 1995.
•Stipendio tabellare-ria-assegno ad personam sono oggetto di
maggiorazione del 18% con esclusione della tredicesima mensilità
•La retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella
eccedente la misura del 18%
•Riferimenti INPDAP informative 40 del del 25 settembre 2003 e
circolare 59 del 27 ottobre 2004 nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007
•CIRCOLARE 22 DEL 15 GIUGNO 2005
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
•ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)
I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni
gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell’allora
Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL,CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere
disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle
Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938,
n.680. Si riconoscono integralmente ai fini pensionistici i periodi di
malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71
della legge 133/2008
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e
art.1 legge 23.12.1996 n.662
• Riferimenti INPDAP
• n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
• n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio
2007
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
•ISCRITTI ALLA CTPS
•anche per gli iscritti alla Cassa Stato sono riconosciuti utili ai fini del
trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli
con retribuzione progressivamente ridotta ai sensi dell’art. 71 della legge
133/2008 ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali, che quelli non
retribuiti.
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e
art.1 legge 23.12.1996 n.662 i contributi vanno calcolati sulla
retribuzione virtuale
• Riferimenti INPDAP
• n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
• n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio
2007
CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO SULLA RETRIBUZIONE
ANNUA DELL’ANNO PRECEDENTE
8,80%
LAVORATORE
24,20%
AMMINISTRAZIONE
33%
TOTALE
• I CONTRIBUTI SONO CALCOLATI DURANTE L’ANNO SULLA
RETRIBUZIONE AL 100%
• LA RETRIBUZIONE AD ESCLUSIONE DELLA IIS E’ MAGGIORATA DEL
118% + ECCEDENZA SALARIO ACCESSORIO SE SUPERIORE AL 18% +
13^ MENSILITA’
• IL SALARIO ACCESSORIO NEL CORSO DELL’ANNO SOGGIACE ALLA
CONTRIBUZIONE
• IN SEDE DI CONGUAGLIO SE SUPERIORE DEL 18% NON SI DEVE
ALCUN CONTRIBUTO
Adeguamenti limiti imponibilità
contributiva per l'anno 2010
Il tetto retributivo, oltre il quale è
prevista, ai sensi dell'art.3 ter, comma
1 della Legge 438/92 e dell'art.1,
comma 241, della Legge 23 dicembre
1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva
dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta
ad
Euro 42.364,00.
IL CUD
Certificazione valida sia ai fini tributari che
previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e
pensionati e a coloro che percepiscono redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
A partire dal 1998 ha sostituito i modelli 101 e 201.
Deve essere rilasciata entro il mese di marzo
dell'anno successivo o, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del
dipendente.
IL CUD
dal 1996
AI FINI PREVIDENZIALI
RIGO 25
ANNO DI RIFERIMENTO
RIGO 26
TOTALE IMPONIBILE PENSIONISTICO
retribuzione fondamentale+18% + sal.acc. se superiore + IIS + 13^
(Somma algebrica campo 32 dei quadri EO e/o V1 della DMA)
RIGO 27
TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI
il 33% dal 01.01.2007
(Somma algebrica campi 33 e 34 dei quadri EO e/o V1 della DMA)
RIGO 27
=
MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO
SCHEDA DI VERIFICA IMPONIBILE AI FINI PENSIONISTICI
Procedura da seguire per verificare l'imponibile pensionistico riportato nel CUD (vedi rigo 26 del CUD)
1)
Riportare i dati suddivisì come nella seguente tabella
2)
Le celle evidenziate in giallo contengono delle formule, non digitare dati
NOME:
QUALIFICA:
DESCRIZIONE
R.B.
compensi
assogggettati
al 18%
esempio art. 7
I.I.S.
C.I.A. opp.
R.P.D.
Competenze
accessorie
pagate dalla
scuola
ANNO…..
1
2
3
4
5
N.
1
Gennaio
2
Febbraio
3
Marzo
4
Aprile
5
Maggio
6
Giugno
7
Luglio
8
Agosto
9
Settembre
10
Ottobre
11
Novembre
12
Dicembre SENZA XIII^
13
arretrati anno in corso
14
TOTALE 1
-
15
Totale colonna 2
-
16
TOTALE 2
-
-
-
-
-
17
PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA
18
imponibile assoggettato al 118% (totale 2)
-
19
I.I.S.
-
20
XIII
21
TOTALE 3
22
aumento figurativo (totale 2 x 18%)
23
competenze accessorie (colonna 4+5)
24
Se le competenze accessorie superano il 18% si considerano le competenze accessorie
25
Se le competenze accessorie NON superano il 18%
18%
-
si considera il 18%
26
TOTALE IMPONIBILE AI FINI PENSIONISTICI
27
RIGO 26 DEL CUD ( imponibile pensionistico)
28
N.B.
Data
-
EVENTUALE DIFFERENZA
Eventuali arretrati anni precedenti (rigo 82 del CUD) sono soggetti a tassazione separata
e vengono considerati ai fini pensionistici nell'anno di riferimento
-
-
MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL.
QUOTA
A
QUOTA
A1
QUOTA
B
Periodo
contributivo fino
Al 31.12.1992
(Aliquota)
Contributi maturati
dall’1.1.1993 al
31.12.1995
Contributi maturati
dall’1.1.1996 alla
cessazione
Si ottiene commisurando all’ultima retribuzione annua
alla cessazione del servizio(esclusione dell’accessorio)
x l’aliquota di rendimento corrispondente all’anzianità
contributiva al 31.12.1992 (tab A,allegata alla legge
965/1965 EE.LL ) (1092/73 Art.44 statali)
Retribuzione media pensionabile la differenza
(1995 – 1992) Fino al 31.12.1994 Tabella A
legge 965/1965. (1092/73 Art.44 statali)
Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella
retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota
fissa di rendimento del 2% per ogni anno di
contributi.
Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge
335/1995
MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL.
QUOTA
A
non esistono
contributi al
31.12.1992
QUOTA
A1
Contributi
maturati
dall’1.1.1993 al
31.12.1995
QUOTA
B
Contributi
maturati
dall’1.1.1996 alla
cessazione
PERSONALE ASSUNTO DAL 1 GENNAIO 1.1.1993
MA PRIMA DEL 1 GENNAIO 1.1.1996
Retribuzione media pensionabile per aliquota
di rendimento 1993/1995. Fino al 31.12.1994
Tabella A legge 965/1965. (1092/73 Art.44
statali)
Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella
retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota
fissa di rendimento del 2% per ogni anno di
contributi.
Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge
335/1995
CALCOLO CONTRIBUTIVO PURO
Nuova modalità di calcolo della pensione pubblica
CONTRIBUTI VERSATI DURANTE L’ATTIVITA’ LAV.
TASSO DI CRESCITA DELL’ECONOMIA
ASPETTATIVA DI VITA DEL SOGGETTO
ASSUNTI DAL 01.01.1996
CALCOLO INDIVIDUALE CONTRIBUTIVO
Esempio : RETRIBUZ. ANNUA 13.000 = Rigo 26 CUD
33% imponibile contributivo = Rigo 27 del CUD
ANNO ACCANT. MONTAN.PREC.
1996
4.290
1997
4.290
+
4.530
1998
4.290
+
9.293
1999
2000
4.290
4.290
0
+
14.350
+
19.605
MONTANTE
4.290
1996
1,055871
8.820
1997
1,053597
1998
1,056503
13.583
1999
1,051781
2000
1,047781
2001
1,043698
2002
1,041614
2003
1,039272
2004
1.040506
2005
1,035386
2006
1,033937
2007
1,034625
2008
1,033201
2009
1,017935
18.640
23.895
e così via…..
Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la
contribuzione relativa all’anno 2010 e quella versata nel
2011, anteriore alla decorrenza della pensione
RIGO 27 DEL CUD
=
COEFFICIENTI DI
RIVALUTAZ. ISTAT
RIFERITI ALLA
DINAMICA DEL PIL
NOMINALE
33% DI RIGO 26
Liberalizzazione dell’età pensionabile nel sistema contributivo
Età
Divisori
Coefficienti di trasformazione
(tabella A allegata alle legge 335/1995)
57
21,1869
4,720 %
58
20,5769
4,860 %
59
19,9769
5,006 %
60
19,3669
5,163 %
61
18,7469
5,334 %
62
18,1369
5,514 %
63
17,5269
5,706 %
64
16,9169
5,911 %
65
16,2969
6,136 %
66
15,6777
6,378 % ( allo studio )
67
15,0659
6,638 %
68
14,4548
6,918 %
69
13,8481
7,221 %
70
13,2403
7,553 %
DAL 2010
Età
Anni
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Coeff.
4,720 %
4,860 %
5,006 %
5,163 %
5,334 %
5,514 %
5,706 %
5,911 %
6,136 %
Età
Anni
Coeff. di Trasformazione
57
4,419 % - 6,38
58
4,538 % - 6,63
59
4,664 % - 6,83
60
4,798 % - 7,07
61
4,940 % - 7,39
62
5,093 % - 7,64
63
5,287 % - 7,87
64
5,432 % - 8,10
65
5,620 % - 8,41
Lavoratore di 30 anni 35 anni di lavoro a 65 anni di età
Retribuzione mensile x 13
euro 1.692
Montante Contributivo 22 000 x 35 anni 33 % Euro 254.100
Età al pensionamento anni 65 coeff. 6,136 % “
15.591
Pensione mensile lorda x 13
Euro
1.199,35
Dal 2010
Anni 65 coeff. 5,620
euro 14.280,42
Pensione mensile lorda x 13
euro
1.098
NOTA OPERATIVA INPDAP N. 09 DEL
22 FEBBRAIO 2010
Nuovi coefficienti di trasformazione per lo
determinazione dell'importo della pensione secondo il
sistema contributivo. Sostituzione della Tabella A
allegata alla legge n. 335/1995.
Il diritto alle prestazioni è identico al
sistema retributivo
=
+
Si applica a coloro che possono far
valere un’anzianità contributiva,
al 31 dicembre 1995, inferiore
a 18 anni art.1 comma 12 L.335/95
1° base
pensionabile
X
Coeff.
al 31/12/1992
=
1° quota
di pensione
Quota di
Pensione retributiva
2° base
pensionabile
Montante
Contributivo
dal 1/1/1996
X
X
Coeff.dal
=
1/1/93 al 31/12/95
2° quota
di pensione
Coeff.di
Trasformazione
3° quota
di pensione
=
+
Quota di
Pensione contributiva
=
: 13 X 12 ( per statali )
Totale
Pensione Mista
:12 Stato :13 E.L
Pensione mensile
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE
legge 335/1995 e succ.modificazioni ed integraz.
SI APPLICA ANCHE PER UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE AI 18 ANNI AL
31.12.1995
• Anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 15 anni
• 5 anni nel sistema contributivo decollato dal 01.01.1996
• Si esercita in qualsiasi momento durante l’attività di servizio
• Tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria-figurativa-volontaria-riscattoricongiunzione) concorrono alla determinazione dell’anzianità complessiva pari o
superiore a 15 anni
• Anzianità contributiva al 31.12.1995 pari o superiore 18 anni a condizione che la
domanda di opzione sia stata presentata prima del 1.10.2001.
Si consegue pensione di vecchiaia al compimento dell’età flessibile da 58 a 65
anni.
•l’ importo deve essere non inferiore a 1.2 volte l’assegno sociale ( Euro 5.740,33
nel 2004)
• A 65 anni viene corrisposta qualunque risulti l’importo
Prima della domanda che è irrevocabile si richieda all’ente
previdenziale i due schemi di calcolo
40 ANNI DI ANZIANITA’
Esclusivamente sistema CONTRIBUTIVO
> QUALSIASI ETA’
NON VALIDI I CONTRIBUTI VOLONTARI
VALIDI I PERIODI DI STUDIO RISCATTATI DAL 01.01.2008
> COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DI 57 ANNI
SE L’ETA’ E’ SUPERIORE SI UTILIZZA IL CORRISPONDENTE
> LA CONTRIBUZIONE RELATIVA AI PERIODI DI LAVORO EFFETTUATI PRIMA
DEI 18 ANNI VIENE AUMENTATA DEL 50% SOLO AI FINI DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO DEI 40 ANNI
ES. – 2 ANNI DI CONTRIBUTI DIVENTANO 3
Legge 133/2008
Legge 15/2009
Legge 102/2009
del 6 agosto 2008
del 4 marzo 2009
del 4 agosto 2009
• Nel caso di compimento di 40 anni di
contribuzione le pubbliche amm.ni possono
risolvere il rapporto di lavoro con un
preavviso di 6 mm.
• Triennio 2009-2011.
• Circ. 4 del 16 settembre 2009 Pubblica
Amministrazione detta i criteri operativi.
legge 133/2008 mod.legge
15/2009
• Nel caso di compimento di 40 anni
di contribuzione(inizialmente) di
servizio le pubbliche amm.ni possono
risolvere unilateralmente il rapporto
di lavoro con un preavviso di 6 mm.
Nel decreto anticrisi licenziato dal CDM il 26 giugno 2009
si ripristinava l’anzianità contributiva…le norme sono
sparite nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del
1.7.2009… sono state reintrodotte in sede di conversione.
legge 102/2009 in vigore
dal 4 agosto 2009
• Nel caso di compimento di 40 anni di
contribuzione nel triennio 20092011 le pubbliche amm.ni possono
risolvere unilateralmente il rapporto
di lavoro con un preavviso di 6 mm.
RISCATTO:
ESCLUSIONE DALL’ANZIANITA CONTRIBUTIVA DEI 40
ANNI
Legge 102/2009
INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e
inform.6/1999 ha ribadito che:
•
•
•
•
Rinuncia in corso di pagamento delle rate si
convertono le rate pagate in mesi sull’anzianità
contributiva
Rinuncia dopo il pagamento comporta solo la
riduzione ai fini dell’assegno della pensione ma
non della anzianità contributiva
Improponibile penalizzante ai fini dell’assegno
di pensione
Non commettere errori irreversibili
Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi
contributivi, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Circolare INPDAP 5 del 04.03.2009
• quinquennio precedente al 40° di contribuzione negli anni 2009-2010-2011
•Personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non
economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e
Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico
dello Stato, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda
Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e
CNIPA). non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.
• retribuzione al 50% fino al 70% se presta attività di volontarioato
• contribuzione ai fini pensionistici,del tfs sull’intera retribuzione
Il doppio calcolo della pensione per chi fa
valere oltre 40 anni di contributi nel
sistema retributivo
L’Inpdap con la nota operativa n.26 del
13 giugno 2008, introduce nuove modalità
per definire l’importo della pensione da
conferire agli iscritti che cessino dal
servizio con un’anzianità contributiva
complessiva superiore a 40 anni.
RISCATTO:
ESCLUSIONE DALL’ANZIANITA CONTRIBUTIVA DEI 40 ANNI
Leggi 133/2008 e 102/2009
INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e
inform.6/1999 ha ribadito che:
•
•
•
Rinuncia in corso di pagamento delle rate
si convertono le rate pagate in mesi
sull’anzianità contributiva
Rinuncia dopo il pagamento comporta solo
la riduzione ai fini dell’assegno della
pensione ma non della anzianità
contributiva
Improponibile penalizzante ai fini
dell’assegno di pensione
LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO
(CASSA STATO E CPDEL)
Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n.78
Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. Innalzamento dei requisiti anagrafici
delle lavoratrici. Legge 122/2010 dal 2012 aa. 65
L’innalzamento graduale del limite di età opera anche nei confronti delle
lavoratrici del comparto sanità ed in particolare per il personale infermieristico
il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito
per la maturazione del relativo diritto al pensionamento di vecchiaia.
continuano a trovare applicazione
sia le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse
universitarie) che quelle relative al personale femminile delle forze armate,
compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle forze
di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che
rimane ancorato al compimento a 60 anni
(art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
EFFETTIVA VERSATA IN COSTANZA DI LAVORO
CONTRIBUZIONE DERIVANTE DA RISCATTO,DA
RICONGIUNZIONE E DA TRASFERIMENTO
UTILE PER IL DIRITTO E LA MISURA
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
CONTRIBUZIONE
INPDAP
(SERVIZIO MILITARE,MATERNITA’, MALATTIA E
COSI’ VIA)
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
VERSATA PREVIA AUTORIZZAZIONE IN CASO DI
CESSAZIONE O DI SOSPENSIONE DELLA
CONTRIBUZIONE OBBLIGATRIA
Personale A.T.A. e I.T.P.
già dipendente degli Enti Locali,
transitato nel comparto scuola
a decorrere dall’1/1/2000
(art. 8 L. 3/5/99, n. 124)
Il servizio prestato presso l’Ente Locale è
ricongiungibile ex artt. 113 e seguenti
T.U. 1092/73
L’art. 4 del D.M. 5/4/2001 prevede per
tale personale la facoltà di optare per il
trattamento pensionistico più favorevole
31/12/1994
%
100%
100%
90%
80%
80%
70%
60%
40%
20%
anni
0%
10
15
20
25
30
35
40
31/12/1994
%
100%
92,5%
100%
90%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
anni
0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
31/12/1994
%
100%
100%
90%
87,5%
80,%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
anni
0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
31/12/94
%
100%
100%
90%
84,7%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
anni
0%
22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
31/12/1994
%
100%
100%
90%
86,2%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
anni
0%
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
CONTRIBUTI OMESSI E
COLPITI DALLA
PRESCRIZIONE
ex art. 13 legge 12 agosto
1962, n.1338
CONTRIBUZIONE
INPS
REGOLARIZZAZIONE (COSTITUZIONE
DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
PRESSO INPS)
Circ. INPS N. 31 DEL 01.02.2002 ( familiari coadiuvanti e
coadiutori dei titolari d’impresa )
>PROVA ESISTENZA RAPPORTO DI LAVORO
>DURATA RAPPORTO E RETRIBUZIONE
>SUFF.TESTIMONIANZA DI ALTRA PERSONE
(SENTENZA Corte cost.568/1989 circolare
INPS 183 DEL 30.07.1990)
AI FINI PENSIONISTICI
personale a tempo determinato del comparto scuola
SPECIE DEL SERVIZIO
FONTI NORMATIVE
Servizi non di ruolo reso allo stato con
versamento INPS (art.24 legge 11
marzo 1988,n. 67)
D.P.R.1092/1973,art. 11
In assenza di nessuna copertura
assicurativa inferiore all’anno
Riscatto previsto
art.28 della legge
177/76
Pensione vecchiaia 65 anni uomini
Pensione 60 anni donne
anz.contributiva 20 anni
Pensione di anzianità requisiti
conseguiti in attività di servizio.
Nota operativa n.
10 del 17.02.2005
INPDAP
Personale transitato nei ruoli
delle scuole statali
IL SERVIZIO RESO
Utile
NELLE
Ai fini pensionistici ai
sensi art.23 del dpr
420/1974
 Scuole legalmente riconosciute 18%
riscattabile
ai fini della buonuscita
SERVIZI E PERIODI VALUTABILI A DOMANDA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il dipendente statale può presentare la domanda almeno due anni
prima del raggiungimento del limite di età previsto per la
cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto
tale termine la domanda deve essere prodotta entro
90 giorni dalla cessazione.
I dipendenti degli enti locali e comunque tutti gli iscritti
alle altre Casse dell’Inpdap possono presentare la
domanda fino all’ultimo giorno di servizio oppure entro 90
giorni dalla cessazione.
SERVIZI VALUTABILI A DOMANDA
E COMUNQUE SENZA ONERI PER L’ISCRITTO
Per i dipendenti dello Stato l’istituto del “computo” art
11 DPR 1092/73 consente, a domanda, e senza nessun
onere, di ricongiungere tutti quei periodi prestati,sempre
presso lo Stato, con versamento dei contributi ad altro
fondo. Naturalmente, a condizione che non siano stati
utilizzati per un’altra pensione.
Per i dipendenti degli EE LL l’art 1 della L 274/91
consente, a domanda,e senza nessun onere, la
valutazione del periodo del servizio militare di leva a
condizione che non sia già stato valutato presso altri
fondi.
I RISCATTI
D.L.vo 184/97
•Dipl.Univ. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e
non superiore a 3 anni)
•Dipl.Laurea. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 e
non superiore a 6 anni)
•Dipl.Spec. (successivo alla laurea ed al termine di un corso di durata non
inferiore a 2 anni)
•Dott.Ricerca. (corsi regolati da specifiche disposizioni di legge)
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi
universitari di cui alla Legge 341/90, a seguito dei quali siano stati
conseguiti i relativi titoli.
D.L.vo 184/97
RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO (ART. 3, COMMA 1)
Dall’entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98)
tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro
all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi
del predetto regolamento.
Il regolamento C. E. n. 1606/98 è applicabile anche agli Stati dell’accordo
SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) a decorrere dal 29 gennaio 2000
e dal 01 giugno 2002 anche alla Svizzera
D.L.vo 184/97
RISCATTO DI PERIODI DI ASPETTATIVA (ART. 3, COMMA 2)
I periodi di aspettativa concessi ai dipendenti dello Stato il cui coniuge,
anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio
all’estero. Legge 11/2/80, n. 26 (c.d. “legge Signorello”)
estesa poi ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio
all’estero per conto di soggetti non statali. Legge 25/5/85, n. 333
Art. 2, comma 1, lettera b)
T.U. 1092/73
Personale supplente delle scuole di
istruzione primaria e secondaria e degli
istituti professionali e di istruzione
artistica, assunto temporaneamente per
servizi di durata inferiore ad 1 anno
Ai fini di quiescenza:
iscrizione all’INPS
Art. 24, comma 15 L. 11/3/88, n. 67
Personale supplente delle scuole di istruzione
primaria, secondaria e artistica di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73
Assoggettato alla ritenuta in conto entrata
Tesoro, nella misura e con le norme previste per i
dipendenti civili e militari dello Stato
A decorrere dal 1/1/88
Art. 3 D.L. 281/81
convertito in L. n. 392/81
Con nomina annuale e
con decorrenza
economica
1° settembre
Ai fini di quiescenza:
ritenute in conto
entrate Tesoro
AI FINI PENSIONISTICI
casi di computabilità gratuita di servizi
art.24, comma 15, legge 11 marzo 1988,n.67 dal 01.01.1988
SPECIE DEL SERVIZIO
FONTI NORMATIVE
Servizi non di ruolo reso allo stato con
versamento INPS
D.P.R.1092/1973,art. 11
servizio di ruolo e non di ruolo prestato
presso ente pubblico con versamenti
INPS
D.P.R.1092/1973,art. 12
Servizio comunque prestato che abbia
costituito titolo per l’inquadramento
nelle amm.ni statali quale dipendente di
ruolo con iscrizione e assicurazione
obbligatoria
D.P.R.1092/1973,art. 11 e 15
PROSECUZIONE VOLONTARIA
D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997
Circ. Inpdap 23 del 10.04.1998
Iscritti Inpdap hanno la facoltà di ottenere la copertura assicurativa in caso di
cessazione o interruzione al fine di raggiungere i requisiti fissati alla data
nella quale l’interessato terminerà il versamento. In caso di cessazione si può
ottenerla solo quando l’iscritto non abbia maturato i requisiti minimi
congiuntamente a quelli anagrafici previsti per la pensione di anzianità o
vecchiaia
In alternativa i dipendenti Enti Locali hanno la
facoltà di trasferire i contributi all’inps (legge
322/1958 o mediante l’art.1 della legge 29/79
PROSECUZIONE VOLONTARIA
D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997
Circ. Inpdap 11 del 17 maggio 2006
Ora può essere esercitata anche in presenza di requisiti
maturati dall’iscritto
Il versamento del relativo contributo deve essere versato
entro il trimestre successivo-termine perentorioPossono essere riscattati/ricongiunti periodi/servizi a
domanda
(art.9 del DPR n.1432/1971) equipara i contributi volontari ai
contributi obbligatori
MATERNITA’ E PATERNITA’
ACCREDITO FIGURATIVO
• Riferimenti legislativi - testo unico,approvato dal D.lgs. 151/2001 integrato
dal D.lgs.115/2003 e legge 53/2000
•La legge 53/2000 (dal 28.03.2000) ha riconosciuto ad entrambi i genitori il
diritto di godere dell’astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del
bambino per un massimo complessivo non superiore a 10 mesi. 11 mesi se il
padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi,
il limite di sei mesi viene elevato a sette.
•“Genitore solo” 10 mesi, previo riconoscimento, della situazione di genitore
solo.
•Adozione e affidamento dei minori
•Parto gemellare e plurigemellare
INFORMATIVA INPDAP N. 24 del 29.05.2000
INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL’11 MARZO 2003
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
PENSIONE ANTICIPATA PER I NON VEDENTI
( cecità o con capacità visiva ridotta non superiore a
un decimo in entrambi gli occhi)
Leggi 218/52-113/85-120/91 riconoscono:
1. Maggiorazione anzianità contributiva 4 mm. per ogni anno
di lavoro
2. Vale per il diritto e misura periodo di servizio
effettivamente svolto. No contribuzione volontaria,
figurativa, riscatti.
3. 55 anni uomo- 50 anni donna con 10 anni di contributi
4. Lavoratori autonomi 60 anni uomini e 55 donne
5. In caso di insorgenza dell’invalidità durante l’attività
lavorativa i 10 anni si contano dal primo contributo
versato dopo l’evento
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
ACCREDITO FIGURATIVO A FAVORE DEI DISABILI
•
L’art. 80, comma 3 della legge 388/2000 prevede a decorrere dal
2002, due mesi di accredito figurativo per un max. di 5 anni, per i
lavoratori con una invalidità superiore al 74%,considerando
soltanto i periodi di servizio effettivamente svolto. No
contribuzione volontaria ,figurativa ecc.
•
Tab.A allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra D.P.R.
915/1978 sostituita dal D.P.R 834/ e succ. modificazioni.
•
Decorre dalla data di istanza alla Commissione Sanitaria
•
Tale accredito ha effetto solo sulla quota di pensione determinata
con il sistema di calcolo retributivo.
•
Informativa Inpdap 75 del 27.12.2001
•
Informativa Inpdap 36 del 08.07.2003
•
Informativa Inpdap 36 del 08.06.2006
PENSIONE ANTICIPATA CON
PARENTI DISABILI
•
Una proposta all’esame del Parlamento che
permette il pensionamento anticipato ai
lavoratori che hanno familiari disabili.
•
Sarà consentito il pensionamento a 53 anni con
25 di contributi (di cui 18 nel periodo di
assistenza al familiare) per i lavoratori che
decidono di dedicarsi del tutto all’assistenza dei
familiari disabili al 100 per cento
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice”
•
L’art.3 della legge 3 agosto 2004,n. 206 modificato dal comma 794
dell’art. unico (legge finanziaria 2007) 296 del 27.12.2006 riconosce a
tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi
entità e grado della capacità lavorativa,un aumento figurativo di 10 anni
ai fini del diritto e della misura della pensione,del TFS o altro titolo
equipollente
•
Dal 1.1.2007 decorrono i nuovi benefici
•
Tratta.pensionistico-esente da irpef-
•
Compete anche ai familiari esclusivamente al coniuge ed i figli anche
maggiorenni ed in mancanza, i genitori.
•
hanno diritto a 3 scatti legge 336/70 art.2
•
Circolare Inpdap n.30 del 23 ottobre2007 che sostituisce le note
operative nn. 3 e 11 rispettivamente del 17 gennaio e 16 febbraio
•
Circolari Inpdap nn.15 del 28.10.2008 e 41 del 23.07.2009 : Legge 3
agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittimedel terrorismo
e delle stragi di tale matrice).
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto
•
Decreto interministeriale 27 ottobre 2004
•
Lavoratori devono essere stati occupati alla data del 2 ottobre 2003 per un
periodo non inferiore a 10 anni di attività comportanti esposizione
all’amianto di cui l’art.2 comma 2
•
maggiorazione del 1,25 valida ai soli fini della misura del trattamento
pensionistico massimo 40 anni
•
Si applica anche nell’ipotesi di ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della
legge 29/1979
•
Circolare Inpdap n. 11 del 7 aprile 2005 e nota operativa Inpdap 20 del 28
aprile 2005
RISCATTI E RICONGIUNZIONI DI PERIODI ASSICURATIVI
•
Assumono un ruolo decisivo incidono sul diritto e sulla misura della
pensione
•
Riscatto dei corsi universitari di studio (art.2 del D.Lgs. 184 del
30.04.1997 in vigore il 12.07.1997) e di servizi prestati presso enti di diritto
pubblico o aziende private esercenti un pubblico servizio ecc.
•
Nuovi termini di versamento del contributo di riscatto per i dipendenti
locali a partire dal 6.12.2000 (Informativa Inpdap 55 del 4.6.2002).
La ricongiunzione dei periodi
assicurativi
Esercizio della facoltà di ricongiunzione
Una sola volta – senza condizioni – successivamente
alla prima domanda se si possiedono almeno 10 anni di
ulteriore contribuzione di cui 5 di effettiva attività
lavorativa - in assenza - all’atto del pensionamento e
nella stessa gestione laddove è stato accentrato il
precedente periodo assicurativo
COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPS
LEGGE n. 322 del 1958
ABROGATA LEGGE 122/2010
•permette al dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a
pensione, la costituzione della posizione assicurativa trasferendovi tutti i
periodi Inpdap per coloro che hanno fatto domanda prima del 30.07.2010
•Per i dipendenti dello stato si procede d’ufficio
• per i dipendenti iscritti alle casse CPDEL,CPS,CPI,CPUG domanda
all’Inpdap,con l’indicazione della sede Inps dove intende trasferire i contributi
•Non esistono termini di decadenza per i superstiti dell’assicurato
•Sono riscattabili i corsi di studio universitario
indicati nell’art. 1 della legge 341 del 19 novembre
1990( riforma degli ordinamenti didattici
universitari) art. 2 D.lgs 184 del 30.04.1997 /G.U. 148
del 27.06.1997 in vigore dal 12.7.1997.( elimina le
disposizioni restrittive art.13 D.P.R. 1092/73 e legge
881/ 1982)
•Diploma di laurea non inferiore a 4 e non superiore a 6-laurea breve non inferiore
a due e non superiore a 3-diploma di specializzazione di durata non inferiore a 2
anni. ( Art.1 legge 341/90)
•(dal 12.7.1997 indipendentemente dalla qualifica rivestita )
•La domanda presentata dopo il 12.07.97 la valutazione del periodo va
effettuata dall’iscrizione all’Università in poi- prima avveniva a ritroso
partendo dal conseguimento della laurea
Fonti normative: circ.17/1998 e 12 del 24.02.1999
•STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA,MUSICALE E COREUTICA-(ACCADEMIA DI
BELLE ARTI,ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE
DRAMMATICA-CONSERVATORI DI MUSICA-ECC.)
•L’art.3 del dpr 8 luglio 2005 n. 212 prevede il rilascio dei seguenti titoli:
•Diploma accademico di primo livello
•Diploma accademico di secondo livello
•Diploma accademico di specializzazione
•Diploma accademico di formazione alla ricerca
•Diploma di perfezionamento master
A decorrere dall’anno accademico 1.11.2005 sono equiparati ai corsi
universitari e pertanto riscattabili ai fini della pensione e TFS
Fonte normativa: nota operativa INPDAP 25 del
14.05.2009
Valutazione ai fini pensionistici dei corsi
abilitanti del personale della scuola.
Corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione
all'Insegnamento Secondario (SSIS), riscattabili art.2 Dlgs n. 184/1997
Corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di Alta
Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno
2004, n. 143. La facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale
della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato,
titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali atte al
conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
Fonte normativa:nota operativa Inpdap 37 del
13 luglio 2010
Nuove norme in materia di riscatto
L’art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs
184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter).
> Dal 1 gennaio 2008, possibilità di pagare l’onere del riscatto in unica soluzione ovvero in
dieci anni senza interessi.
> Laureati che non abbiano iniziato l’attività lavorativa e non sono stati iscritti a nessuna
forma di previdenza obbligatoria possono riscattare
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
Domanda all’INPS e l’onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello
minimo imponibile annuo di cui all’art. 1 comma 3 della legge 233/1990 ( anno 2008 euro
13.598 ) moltiplicato per l’aliquota di computo e viene accreditato all’INPS che provvederà a
versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.
L’importo può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è interamente deducibile ai fini
fiscali dall’interessato. Se risulta fiscalmente a carico, è detraibile nella misura del 19%.
Il comma 5-ter introduce una deroga all’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo
che i periodi di studio sopra specificati riscattati, saranno utili anche ai fini del
raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per
coloro che sono destinatari del sistema contributivo.
Il D.L.gs 564 del 16 settembre 1996 e art. 3 del
D.Lgs.n. 278/1998 consentono di riscattare
periodi scoperti da contribuzione
• Interruzione o sospensione dal servizio previsti da disposizione di legge dal
31.12.1996 per un massimo di 3 anni (art. 5) circ. Inpdap 9 del 14.02.1997
• Periodi di formazione professionale ,studio o di ricerca ( art. 6 )
• Lavori discontinui,stagionali e temporanei ( art. 7)
• Part-time ( ai fini del diritto è valutato come servizio a tempo pieno, per la
misura è valutato proporzionalmente)
•Tutti gli eventi di cui sopra devono riferirsi a partire dal 31.12.1996
Il D.L.gs 564 del 16 settembre 1996 e art. 3 del
D.Lgs.n. 278/1998 consentono di riscattare
periodi scoperti da contribuzione
• In alternativa possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari
• comma 789-790 della finanziaria 2007 prevede la facoltà di riscatto di periodi
di aspettativa per motivi famiglia ex art. 4,comma 2,legge 8 marzo 2000,n. 53
anche per periodi antecedenti al 31.12.1996.
• il decreto interministeriale pubblicato in G.U. 258 del 6 novembre 2007
adegua le tabelle di cui all’art.13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338,relative a
determinare la riserva matematica
 i dipendenti pubblici e privati ..” devono comprovare i gravi motivi di
famiglia …” per un massimo di due anni
RISCATTO PERIODI ASPETTATIVA PER GRAVI
MOTIVI DI FAMIGLIA ANTE 31.12.1996
•Si possono riscattare periodi di aspettativa per gravi motivi di
famiglia per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. MASSIMO 2 ANNI
•Art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006 - DM 31 agosto 2007
•POSSONO PRESENTARE DOMANDA ANCHE I CESSATI ANTERIORMENTE AL
6 NOVEMBRE 2007 PURCHE’ IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2007 E A
CONDIZIONE CHE L’ISTANZA SIA PRESENTATA ENTRO IL TERMINE DI 90 GG.
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE – TERMINE ULTIMO
19 FEBBRAIO 2008
•Nota Inpdap 37 del 23.11.2007 CIRCOLARE N.6 DEL 8 APRILE 2008
Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(finanziaria 2007)
• comma 783 integrazione art.16 legge 30.12 1991 n. 412( interessi dalla
documentazione acquisita al completo)
• si ribadisce che i documenti attestanti atti,fatti,qualità e stati
soggettivi,necessari per l’istruttoria del procedimento sono acquisiti
d’ufficio,quando sono in possesso dell’amministrazione procedente,ovvero
detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni
• commi 792-794-795-1270 integrano la legge 03.agosto 2004 n. 2006 recante
“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice”
•Circolare Inpdap n.30 del 23 ottobre2007 che sostituisce le note operative nn.
3 e 11 rispettivamente del 17 gennaio e 16 febbraio
•Riferimenti Inpdap note operative 1 del 19.2.2007
Lavoratori part time
DOPO UN BIENNIO DALLA TRASFORMAZIONE POSSONO RITORNARE A TEMPO
PIENO
CON ORARIO NON SUPERIORE ALLA META’ DI QUELLO ORDINARIO, POSSONO
ISCRIVERSI AGLI ALBI PROFESSIONALI.
SI POSSONO RICONGIUNGERE SERVIZI CONTEMPORANEI PART-TIME INPS
SENSI DELL’ART. 2 LEGGE 29 /1979 NON POTRA’ SUPERARE IL FULL-TIME
L’art.3 del Dlgs 278/98 che modifica il Dlgs 564/96
ha esteso la facoltà di riscatto o versamento
contribuzione volontaria per i periodi collocati
temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996
CIRC. INPDAP 61 DEL 27.11.1997 Gazz. Uff. 4 dicembre 1997,
n. 283
Lavoratori part time
orizzontale
lavoro svolto in tutti i giorni della
settima
Utile ai fini del diritto della
pensione
proporzionalmente nella misura
L’art.3 del Dlgs 278/98 che modifica il Dlgs 564/96
ha esteso la facoltà di riscatto o versamento
contribuzione volontaria per i periodi collocati
temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996
Lavoratori part time
verticale
lavoro orario ridotto o normale
svolto in alcuni giorni della
settimana, settimane nel mese, mesi
nell’anno
Ai fini del diritto della
pensione sono utili
Denuncia DMA
L’art.8 del Dlgs 564/96 prevede la facoltà di
riscatto o versamento contribuzione volontaria
per i periodi collocati temporalmente in epoca
successiva al 31.12.1996 e privi di contribuzione
obbligatoria o da altra contribuzione.
TABELLA CODICI TIPO SERVIZIO
4 - Servizio ordinario
5 - Servizio part-time
2 - Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L.300 del 1970)
3 - Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970)
9 - Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per
assistenza ai figli ai sensi L. 53 del 2000
14 - Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli entro il terzo anno di
età (L.53/2000)
10 - Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all’8°
anno di età (L. 53 del 2000)
12 - Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all’80%
13 - Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%
15 - Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n. 1114)
7 - Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992)
11 - Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. 165 del 1997)
27 - Aspettativa per servizio militare (Art. 40 DPR 130/69 - DPR. 1092/73)
29 - Assenze dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di
età (Art. 1 comma 40 L. 335/95)
30 - Servizio non utile
32 - Servizio ed aspettativa non retribuita per motivi sindacali fruita in misura parziale (art.
31, L. 300 del 1970)
12. Tipo servizio
Indicare il tipo servizio,
utilizzando i codici della
seguente tabella:
13. Tipo part-time
Indicare la tipologia di part-time utilizzando
la codifica riportata nella seguente tabella.
Si precisa che nei casi di part-time
verticale si dovrà presentare la denuncia
solo nei mesi in cui il dipendente riceve la
retribuzione, con l’esatta indicazione della
relativa percentuale di part-time
TABELLA CODICI TIPO PART-TIME
Codice
Descrizione
O
V
M
ORIZZONALE
VERTICALE
MISTO
14. Percentuale del part-time
Va indicata la percentuale di part-time svolta
dal dipendente, calcolata sull’orario di lavoro
a tempo pieno
15. Giorni utili ai fini pensionistici o TFS
Devono essere indicate le giornate lavorative utili
per l’erogazione delle prestazioni ai fini
pensionistici e di trattamento di fine servizio. Per la
rappresentazione mensile del dato si deve tenere
conto che per i lavoratori giornalieri i giorni utili in
un anno non possono essere superiori a 312, per
tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della
Scuola sia statale sia paritaria, non possono
essere superiori a 360.
In caso di part time, il campo non va valorizzato
Lavoratori part time
Dipendenti pubblici (escluso dirigenti,militari,forze di polizia e
corpo nazionale vigili del fuoco)
Cumulo pensione di
anzianità con retribuzione
del rapporto di lavoro part
time
L’importo della pensione viene
ridotto in misura inversamente
proporzionale alla riduzione
dell’orario. Non deve superare la
retribuzione del full time.
No TFS- solo al termine - No
riconversione a tempo pieno
Rideterminazione della pensione
alla definitiva cessazione sulla
complessiva anzianità contributiva
Circ. inpdap 61 del 27.11.1997 - 68 del 22.07.2002 – 33 del
02.07.2003 Art.1 legge 662 del 23.12.1996
decreto.interm.(funzione pubblica e tesoro) 331 del
29.07.1997 g.u. 229 del 1.10.1997 di attuazione
Periodi riscattabili ai fini pensionistici
(laurea,
ecc.)
1° gennaio 1996
E’ utile sia per il
diritto che per la
misura
A tutti gli effetti
METODO DI CALCOLO
DELLA PENSIONE:
RETRIBUTIVO O MISTO
Era utile solo per la
misura e non per il
diritto - dal 01.01.2008
utile anche per il diritto
METODO DI CALCOLO DELLA
PENSIONE: CONTRIBUTIVO
IL RELATIVO COSTO E’
TOTALMENTE DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO
(aliquota IRPEF marginale 30%+ addiz. reg. 0,9%)
VANTAGGIO FISCALE
I COSTI SONO DEDUCIBILI AL 100%
• Art.13 del Dlgs 47/2000 che ha modificato il Testo
unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) ha
introdotto l’art. 10,comma1,lettera e) che prevede
l’integrale deducibilità dal reddito complessivo dei
contributi “ versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza,ivi compresi quelli per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi” (conferma
Agenzia delle Entrate risoluzione 298/2002)
•
non esiste nel decreto alcun divieto di cumulo per la deducibilità
fiscale dei contributi versati alla forma pensionistica complementare
ed individuale e degli oneri sostenuti per i riscatti e per la
ricongiunzione presso forme pensionistiche obbligatorie di
appartenenza
L’ALIQUOTA IRPEF
• 2007
ALIQUOTA
Fino a
Oltre
Oltre
Oltre
15.000
15.000
28.000
55.000
Oltre
75.000
e fino a
e fino a
e fino a
28.000
55.000
75.000
detrazione
e’ uno sconto fiscale che agisce sull'imposta.
deduzione
è uno sconto fiscale che agisce sull'imponibile ossia
sul reddito sul quale si calcolano le imposte.
%
23
27
38
41
43
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
• PERIODO TEMPORALE ANTE 01.01.1996
IL CALCOLO FA RIFERIMENTO
DATA DELLA DOMANDA, ETA’ DELL’ISCRITTO,PERIODO DI
SERVIZIO GIA’ UTILE ALLA PENSIONE ALLA DATA DELLA
DOMANDA,RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE ALLA
DATA DELLA DOMANDA,SESSO. ( applicazione del criterio
della riserva matematica)
•
SI MOLTIPLICA L’IMPORTO ANNUO DELLA MAGGIOR QUOTA DI
PENSIONE POTENZIALMENTE ACQUISITA CON IL RISCATTO PER
UN CORRISPONDENTE COEFFICIENTE TABELLARE ALL’ETA’
DELL’ISCRITTO E ALL’ANZIANITA’ COMPLESSIVAMENTE
MATURATA ( art.13 legge 1338/1962)
IL RISCATTO AI FINI
PENSIONISTICI
Costi e benefici
ipotesi
30 enne Maschio






stipendio annuo Euro 15.000
> riscatta quattro anni di laurea
> dal 01/11/ 1988 al 31/10/1992
> in data 12/07/1997
> assunto il 1° luglio 1993
> come di compila il PA04
INCREMENTO PER EFFETTO DEL RISCATTO
Solo servizio alla data della domanda
DAL
AL
A
M
COEFF
01/07/1993
31/12/1995
2
6
0,0584
01/01/1996
12/07/1997
1
6
-----------
Totale servizio già utile
4
Servizio complessivo alla data della domanda di riscatto
DAL
AL
A
M
COEFF
01/11/1988
31/10/1992
4
01/07/1993
31/12/1995
2
6
Totale al 31/12/1995
6
6
0,1517
01/01/1996
1
6
-----------
12/07/1997
Totale alla domanda
8
Calcolo del contributo di riscatto
0,1517 - 0,0584
=
15.000 x 0,09332
Età 30 servizio totale anni 8
Contributo di riscatto
(Al lordo del beneficio fiscale
Dlgs 47/2000 a partire 01.01.2001)
0,09332
= 1399,8 x
=
9,144 =
= 12.799,77
12.799,77 - ben.f 4.223,92 = costo reale Euro 8.575,85
Benefici sulla pensione
Servizio complessivo alla cessazione
DAL
AL
A
01/11/1988
31/10/1992
4
01/07/1993
31/12/1995
2
Totale al 31/12/1995
6
01/01/1996
28
cessazione
Totale alla cessazione
M
COEFF
0,0933
6
6
6
-----------
35
Retribuzione alla cessazione 30.000 x 0,0933 = 2.799
Rivalutabile,reversibile,ammortizzabile in 36 mm
DOMANDA DI RISCATTO IN
PROSSIMITA’ DELLA PENSIONE
INCREMENTO PER EFFETTO DEL RISCATTO
Solo servizio alla data della domanda (CESSAZIONE)
DAL
AL
A
M
COEFF
01/07/1993
31/12/1995
2
6
0,05831
01/01/1996
cessazione
28
6
-----------
Totale servizio già utile
31
Servizio complessivo alla data della domanda di riscatto
DAL
AL
A
M
COEFF
01/11/1988
31/10/1992
4
01/07/1993
31/12/1995
2
6
Totale al 31/12/1995
6
6
0,1516
01/01/1996
28
6
-----------
cessazione
Totale alla domanda
35
Calcolo del contributo di riscatto
0,15163- 0,05831
=
0,09332
25.000 x 0,09332
=
2.333
Età 57 servizio anni 35
=
Contributo di riscatto =
(quota di pensione) x
19,5336 =
45.572
45.572 – b.fisc. 15.039 = 30.533 euro costo reale
rata mensile 255 euro rateizzabili in 120 mm
Benefici sulla pensione
Servizio complessivo alla cessazione
DAL
AL
A
01/11/1988
31/10/1992
4
01/07/1993
31/12/1995
2
Totale al 31/12/1995
6
01/01/1996
28
cessazione
Totale alla cessazione
M
COEFF
0,09332
6
6
6
-----------
35
Retribuzione alla cessazione 25.000 x 0,09332
= 2.333 importo vitalizio – rivalutabile e reversibile
rata mensile euro 195/230
onere ammortizzabile in 130 mm
ALTRI BENEFICI
Servizio complessivo alla cessazione
DAL
AL
A
01/11/1988
31/10/1992
4
01/07/1993
31/12/1995
2
Totale al 31/12/1995
6
01/01/1996
28
cessazione
Totale alla cessazione
M
COEFF
0,09332
6
6
6
0,15165
-----------
35
1. consente di godere dell’assegno pensionistico 4 anni prima
2. di abbandonare l’attività ed ottenere un consistente risparmio
di
spesa sia sulla produzione del lavoro sia sotto l’aspetto
dell’occupazione.
Il costo del riscatto nel sistema contributivo
dal 01.01.2008 utile anche per il diritto
Gli elementi che concorrono alla determinazione
dell’onere di riscatto nel sistema contributivo sono:
• La retribuzione media dei 12 mesi precedenti la
domanda di riscatto;
• L’aliquota contributiva vigente alla data della
domanda;
• Il numero di anni da riscattare
L’onere sarà pari all’importo dei contributi che,
sulla base della retribuzione media, avrebbe
versato per il numero di anni riscattati se avesse
lavorato.
Esempio di un giovane all’inizio della carriera
14.700 x 33,00 % = 4.852 x 4 = 19.410
Effetti sulla pensione
• Il contributo di 19.410 euro andrà a
sommarsi al montante contributivo e
comincerà a rivalutarsi a decorrere
dalla data della domanda di riscatto
• Beneficio fiscale decreto legislativo
47/2000 aliquota marginale del 33%
circa
IL RISCATTO DELLA LAUREA LEGGE
247/O7 DAL 01/01/2008
30 enne m/f in attesa di occupazione

> riscatta quattro anni di laurea

> dal 01/11/ 2002 al 31/10/2006

> domanda all’INPS in data 12/01/2008
Progressione del montante del solo contributo di
riscatto con un PIL medio del 2% annuo
?
Montante del solo contributo 34.469 x ceff. 65 anni 6,136% = 2.115 : 12 = 177
L’investimento iniziale di 19.410 – b.f. 6.405 euro = 13.005 euro renderà
al 65° anno un
vitalizio mensile di 177-195 euro – rivalutabile e
reversibile
L’investimento sarà ammortizzato in un periodo inferiore ai 70 mm. a
seguito della rivalutazione annua dell’assegno
NUOVE DISPOSIZIONI RISCATTO DELLA
LAUREA DAL 01/01/2008
Art. 1,comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art.
2 del Dlgs 184/97 introducendo i nuovi commi ( 4 bis,5
bis e 5 ter)
1. pagamento onere di riscatto in unica soluzione ovvero
in 120 mm senza interessi
2. possibilità di riscatto per coloro che non abbiano
iniziato l’attività lavorativa
3. periodi di studio riscattati sono computabili ai fini
della misura e del diritto (rientrano anche coloro che
hanno presentato domanda prima del 01.01.2008 e
già definiti) circ.inps 29 del 11 marzo 2008
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
PERIODO TEMPORALE POST 31.12.1995
• IL CALCOLO FA RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE
ANNUA ED AGLI ANNI DA RISCATTARE
( Es. 33% della retribuzione annua dell’anno precedente la
domanda x gli anni da riscattare)
• Retribuzione di riferimento 20.000 euro
x 33 % x 4 = euro 26.400 le nuove disposizioni prevedono fino al 50% di sconto
La pensione ai superstiti
PER TUTTI
La pensione di
reversibilità
E’ la prestazione che spetta ai
superstiti del titolare di
pensione.
La pensione indiretta
E’ la prestazione che spetta ai
superstiti dell’assicurato che,
alla data di morte, poteva
vantare almeno 15 anni di
servizio, oppure 5 anni di cui
almeno 3 nei 5 anni
precedenti la data di morte
di cu
TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI RISCATTO
AI FINI PENSIONISTICI
• (Circ. Inpdap 38/2004 dall’11.06.2004) - le domande dei
dipendenti statali afferenti i decreti legislativi 564/1996 e
184/1997 o altre norme diverse dal d.p.r.1092/73,devono
essere presentate entro 90 giorni dalla data di risoluzione
dal rapporto di lavoro o dalla morte dell’iscritto.
• Le cessazioni per limiti di età, secondo l’art.147 del d.p.r
1092/73 la domanda va presentata almeno due anni prima
della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE (Art.71 legge 388/2000 decreto di
attuazione 57/2003)
Disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data del 2
marzo 2006
LAVORATORE CHE NON HA MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE IN
NESSUNA DELLE GESTIONI può CUMULARE I PERIODI POSSEDUTI –
NON COINCIDENTI AL FINE DI CONSEGUIRE SOLO LA PENSIONE DI
VECCHIAIA O DI INABILITA’.
E’ COMPLETAMENTE GRATUITA. NON ESERCITABILE QUANDO IL
LAVORATORE ABBIA RAGGIUNTO I REQUISITI MINIMI IN UNO DEI FONDI.
OPERA ANCHE NEI CONFRONTI DEI SUPERSTITI, SE L’ASSICURATO
DECEDE PRIMA DELL’ETA’ PENSIONABILE (dal 01.01.2001)
SE IL LAVORATORE HA GIA’ CHIESTO O HA IN CORSO UNA
RICONGIUNZIONE HA LA FACOLTA’ DI OPTARE PER LA TOTALIZZAZIONE
IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE CON DIRITTO AL RIMBORSO DELLE
SOMME PAGATE MAGGIORATE DEGLI INTERESSI LEGALI.
(CIRCOLARE INPDAP 16 DEL 3 marzo 2004)
TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE
(decreto leg.vo attuazione delega conferita dall’art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge
23 agosto 2004,n. 243)
E’ ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non sia già
titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione.
• ABBIA ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVI E
65 ANNI DI ETA’ SIA UOMINI CHE LE DONNE
• ABBIA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA A
PRESCINDERE DALL’ETA’
• TUTTI I PERIODI DA TOTALIZZARE ABBIANO UNA DURATA DI
ALMENO 6 ANNI RIDOTTA DAL 1.1.2008 A 3 anni
• IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE TOTALIZZATA SARA’
EFFETTUATA DALL’INPS
• PENSIONE DI INABILITA’
• PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI
Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 G.U. 39 DEL 16.02.2006 in vigore dal
01.01.2006
Circ.Inps 69 del 9 maggio 2006 circ.inpdap 05 del 25 gennaio 2007
Nuove norme in materia di totalizzazione e
cumulo di periodi assicurativi per le domande
presentate dal 1 gennaio 2008
E’ ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non
sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione.
L’art. 1 comma 76 lett. a) della legge 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del
Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, nel sistema retributivo o misto il limite minimo
di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni
che passa da 6 a 3 anni.
•La lettera b) del citato articolo 1 ha modificato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile
1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di
cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo.
•Sino ad oggi era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era
raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile
cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una
singola gestione.
Nuove norme in materia di totalizzazione
e cumulo di periodi assicurativi per le
domande presentate dal 1 gennaio 2008
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza,
determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai
rispettivi periodi di iscrizione, sebbene il pagamento sia sempre a
carico dell'Inps.
La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema
contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa
previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà
determinata con il sistema previsto da quella gestione (che potrebbe
essere retributivo).
La totalizzazione è conseguibile solo a domanda del lavoratore o del
suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma
assicurativa a cui da ultimo il medesimo è (o è stato)
TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE
(decreto leg.vo attuazione delega conferita dall’art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge
23 agosto 2004,n. 243)
• ESERCIZIO DEL DIRITTO
UN PROVVEDIMENTO SI CONSIDERA ACCETTATO
IN ASSENZA DI RINUNCIA ENTRO 90 GG. DALLA NOTIFICA
(SILENZIO-ASSENSO) DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
DOMANDA DI RICONGIUNZIONE EFFETTUATA ANTERIORMENTE AL 3
MARZO 2006 E NON SIA STATO ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DI
RICONGIUNZIONE 0 CHE L’INTERESSATO NON ABBIA INTEGRALMENTE
PAGATO TUTTE LE RATE PUO’ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE
SOMME VERSATE.
IL RECESSO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO OLTRE IL TERMINE DI DUE
ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 02.03.2008
E CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
ASSICURATIVI ESTERI
I DIPENDENTI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI IN POSSESSO DI CONTRIBUTI
VERSATI IN UNO O PIU’ PAESI DELL’UNIONE EUROPEA POSSONO ESSERE
CUMULATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE.
IL 25 OTTOBRE 1998 E’ ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 1606/1998 CHE HA ESTESO LA DISCIPLINA
COMUNITARIA DI SICUREZZA SOCIALE AI REGIMI SPECIALI PER I DIPENDENTI
PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO ( DIPENDENTI ENTI LOCALI COMPRESI)
I PERIODI INFERIORI ALL’ANNO SONO VALUTATI UTILI SIA AI FINI DEL DIRITTO
CHE DELLA MISURA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A CARICO INPDAP.
L’INPDAP A PARTIRE DAL 1.10.2003 HA DECENTRATO ALLA SEDI PROVINCIALI.
INPDAP HA EMANATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
Circ.17 del 15.03.1999 – circ. congiunta Inps-Inpdap 125 del 7.06.1999
Inf.1721/m del 24.9.1999-inf 20 del 11.05.2001 – inf. 69 del 2.08.2002
Numero: 43 del 25/8/2010 Oggetto: Regolamento (CE) 883 del 29/4/2004 (pubblicato
sulla G.U. dell’Unione europea L 200 del 7/6/2004), come modificato dal Regolamento (CE)
n.988 del 16/9/2009, e Regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16/9/2009 (pubblicati
sulla G.U. dell’Unione europea L 284 del 30/10/2009, relativi al coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale.:
RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN
SVIZZERA
>
CONVENZIONE ITALO/SVIZZERA DEL 14.12.62
>
RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPRENSIVO DELLA CONTRIBUZIONE SVIZZERA
>
SE NON DANNO LUOGO ALLA PRESTAZIONE A CARICO DELLA
ASSICURAZIONE SVIZZERA SI TRASFERISCONO ALL’INPS E SI
RICONGIUNGONO
LEX 29/79.
>
DAL 01.01.2002 VENGONO ESTESE LE DISPOSIZIONI PREVISTE
DALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1606/1998
LA PENSIONE
• LA CORTE DI CASSAZIONE HA DISTINTO
TRA :
ETA’ PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE
ETA’ PER IL LAVORO
• ANZIANITA’ O VECCHIAIA
• QUANDO SI MATURA IL DIRITTO
Pensioni di anzianità
(articolo 1 comma 6 lettera a)
della L. 243/2004 così come
modificato dall’art. 1 della L.
247/2007)
PENSIONI DI VECCHIAIA
Fino al 31.12.2007
Esclusivamente con il sistema contributivo
dal 57 ° anno
d’età ( pensione
non inferiore a 1.2
l’ass.sociale)
Requisito
contributivo 5
anni
a 65 anni
(indipendentemente dall’importo della
pensione)
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
D.P.R. 351 DEL 28.4.1998 IN VIGORE DAL 12.12.1998
L’art.1 disciplina i collocamenti a riposo per
compimento del 40° anno di servizio,di dimissioni
volontarie dall’impiego e di trattenimento in servizio
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
L’articolo 17 della Legge 3 agosto 2009, n. 102,
che ha convertito con modificazioni il decretolegge 1° luglio 2009, conferisce all’Amm.ne la
possibilità di risolvere il rapporto di lavoro dando
un preavviso di 6 mesi prima con il dipendente che
matura 40 anni di contribuzione.
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
La legge 449/1997,all’art.59 comma 1 ha stabilito
che le maggiorazioni del servizio previste da
disposizioni di legge a partire dal 01.01.1998 non
possono superare complessivamente i 5 anni. Se il
lavoratore al 01.01.1998 ha maturato periodi
superiori, vengono comunque riconosciuti.
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
La legge 449/1997, ha stabilito con effetto
01.01.1998 che la determinazione dell’anzianità
contributiva sia del diritto che della misura della
prestazione le frazioni di anno non si arrotondano
per eccesso o per difetto. La frazione di mese
superiore a 15 gg di servizio utile viene
arrotondata a mese intero,non si considera la
frazione inferiore
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
La legge 449/1997, art.59,comma 9, fissa la
decorrenza della pensione al 1° settembre di ogni
anno anche se il requisito ( sia esso anagrafico o
contributivo) venga maturato nel periodo
intercorrente tra il 1° settembre ed il 31.12 dello
stesso anno. per il personale non di ruoloentrambi i requisiti- devono essere conseguiti
prima della cessazione (31.08)
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ESISTE UNA SOLA FINESTRA DI USCITA
CON DECORRENZA PENSIONE SETTEMBRE
DI CIASCUN ANNO CONTRO LE 4 FINESTRE
FISSATE FINO AL 2007 E LE DUE STABILITE
DALLA LEGGE DELEGA DAL 1.01.2008
PENSIONI D’ANZIANITÀ
con la 243/04
Dal 2008
legge 247/07
Dal 01.01 2008
al 30.06.2009
40 anni di
contribuzione
a qualsiasi età
con 60 anni d’età
età 58
e 35 anni di contributi
e 35 di contributi
PERSONALE DELLA SCUOLA ED UNIVERSITA’
dal 01.01.2008
al 31.12.2009
età 58 e 35 di contributi
PENSIONI DI VECCHIAIA
Dal 2008
Esclusivamente con il sistema contributivo
Età
pensionabile
viene elevata
a 65 anni d’età
per gli uomini
a 60 anni per le donne FINO
AL 31.12.2009
Requisito
contributivo 5
anni
Alternativa con gli stessi requisiti previsti dai nuovi trattamenti di
anzianità dal 01.01.2008
PENSIONI D’ANZIANITÀ
con la Maroni in vigore dal 06.10.04
Fino a tutto il 2007
• A 57 anni di età
(58 per artigiani e commercianti)
con 35 anni di contributi
• A prescindere dall’età
con 38 anni di contributi (2004-2005)
o con 39 anni ( 2006-2007)
PENSIONI D’ANZIANITÀ
legge 247/07
“quota 95”
dal 01.07.2009
40 anni di
contribuzione
a qualsiasi età
al 31.12.2010
anni 59 età minima
anni 59 contributi 36 o anni 60 contributi 35
La “quota 95” per il personale della scuola
e dell’università scatta dal 01.01. 2010
PENSIONI D’ANZIANITÀ
Legge 247/2007
2010
59 e 36 o 60 e 35 SCUOLA
(quota 95)
2011
60 + 36 o 61 + 35
(quota 96)
2012
60 + 36 o 61 + 35
(quota 96 )
2013
61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
2014
61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
1 gennaio 2015 l'età pensionabile farà riferimento alle aspettative di vita,
con un aumento di massimo tre mesi riferito al primo quinquennio
antecedente.
INPDAP
Organo: Direzione Centrale Pensioni
Inf-13/5/2008 Numero 7
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: “ Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità’ e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Nuove
disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.
INPDAP
Inf. 220/08 del 8 gennaio 2008
La pensione di vecchiaia
• Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti
limiti di età con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16gg.)
• Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31.12.1992
sono richiesti almeno 20 anni (19 anni 11 mesi 16 gg)
• Le donne, ancorchè dimissionarie,conseguono il diritto con gli stessi
requisiti dal compimento dei 60 anni entro il 31.12.2009 – Possono
restare in servizio.61 anni 2010-2011
• Nel comparto scuola il collocamento a riposo d’ufficio al compimento
del 65esimo anno o per il personale femminile a domanda prima del
compimento del 65esimo anno il requisito contributivo deve essere
conseguito entro il 31.08.
Le prestazioni
La pensione
di
anzianità
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta
prima di aver raggiunto il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio, se in possesso di
determinati requisiti anagrafici e/o di servizio.
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEALEGGE 102/2009 INTRODUCE 5 SCALINI PER LA
PENSIONE DI VECCHIAIA PER
LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO
(CASSA STATO E CPDEL)
E
65
T
64
A’
63
62
61
60
59
2010
2012
2014
2016
2018
LA PENSIONE DELLE DONNE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
REQUISITI LEGGE 247/2007
40 anni di contribuzione a
qualsiasi età
con 57 anni di età e 35 anni di contributi ma con il sistema di calcolo
esclusivamente contributivo. Opzione valida fino al 31.12.2015 – DLgs
n.180/97 -Penalizzante del 30% rispetto il sistema retributivo
pensione di vecchiaia a domanda 60 anni di età - entro il 31.12.2009 - con
20 anni di contributi o 15 se in servizio al 31.12.1992 oppure 5 di
contribuzione nel sistema di calcolo contributivo
L’equiparazione con gli uomini si consegue in 5 tappe : 2010/anni 61 2012/anni 65
2014/anni 63
2016/anni 64
2018/anni 65
Cumulabilità
• Chi ottiene la pensione di anzianità con 37 anni di contribuzione e
l’età di 58 anni
• Pensione con 40 anni di contribuzione
• Pensione di vecchiaia 60 anni la donna 65 l’uomo
può cumulare
totalmente i redditi di lavoro
autonomo e dipendente
diversamente la pensione si riduce fino al 30% del reddito
DAL 1° GENNAIO 2009 : ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI
CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA’ E REDDITI DI
LAVORO ( escluse pensioni d’invalidità e pensioni delle donne
calcolate 57 anni e 35 sistema contributivo)
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 70° ANNO( personale della
scuola) Uomini e donne
Età per collocamento Trattenimento in
a riposo d’ufficio
servizio
65 ANNI
Insegnanti di
religione
non di ruolo e con
rinnovo automatico
note
67 anni di età a
domanda di un biennio
di cui
all’art.16,comma1, del
D.lgs 503/1992
con legge102/2009 a
discrezione
dell’Amm.ne
Trattenimento fino al
raggiungimento del limite
max ovvero dell’anzianità
contributiva minima per il
diritto a pensione non
oltre i 70 anni(art. 509
D.L.g.s. 297/1994
fino a 70 anni
Legge 160/1955 art. 24
QUANDO CONVIENE ANDARE IN PENSIONE NELLA SCUOLA
Esempio :
docente di scuola elementare
LA MATURAZIONE DEL GRADONE COMPORTA UN AUMENTO DELLA PENSIONE MEDIO DI
80 EURO MENSILI NETTI ( DA “ 28” a “35”) ( Conviene restare un anno)
NON MATURANDO IL GRADONE L’AUMENTO SARA’ SOLO DI 30 EURO NETTI VIRTUALI
MENO LA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE ANNUALE. ( decisione soggettiva)
IL CONTRATTO SCUOLA HA SCADENZE ECONOMICHE BIENNALI CON DECORRENZA DA
CIASCUN ANNO PARI ( 2004-2006-2008) (variabile da considerare)
SCELTA CONSIGLIATA : DOMANDA DI PENSIONE COINCIDENTE CON IL PRIMO ANNO PARI
SUCCESSIVO ALLO SCATTO DI GRADONE
INDENNITA’ DI BUONUSCITA
-
RIFESSI ECONOMICI
- DA 1300 EURO ANNUI
IL NUOVO MODELLO “ PA04”
LA PRIMA PARTE CONTIENE
I DATI NECESSARI ALLA
DETERMINAZIONE DELLA
PENSIONE
ANAGRAFICI-DI SERVIZIO E
RETRIBUTIVI DAL 01.01.1993
ALLA DATA DI CESSAZIONE
IL NUOVO MODELLO “ PA04”
LA SECONDA PARTE CONTIENE I DATI
INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO
DELLA PENSIONE (INFORMAZIONI PER
TRATTENUTA IRPEF- MODALITA’ DI
PAGAMENTO ECC.) VA SPEDITO
INFORMATICAMENTE TRE MESI PRIMA
DELLA CESSAZIONE.
IL VECCHIO MODELLO 775 E’ STATO
SOPPRESSO
IL NUOVO MODELLO “ PA04”
LE RETRIBUZIONI PENSIONABILI UTILI
AL CALCOLO SONO ESCLUSIVAMENTE
QUELLE RIENTRANTI NEL PERIODO CHE
VA DAL 1.1.1993 ALLA DATA DI
CESSAZIONE- QUOTA B DELLA
PENSIONE
PER LA QUOTA A SI FA RIFERIMENTO AI
CONTRIBUTI MATURATI AL 31.12.1992
L’ULTIMO STIPENDIO ALLA CESSAZIONE
Riscatto o ricongiunzioni ante 31.12.1992 indicare lo stipendio alla domanda
Riscatto o ricongiunzioni post 31.12.1992 indicare gli stipendi dal 01.01.1993
IL NUOVO MODELLO “ PA04”
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
(circ. Inpdap 34 del 17.12. 03-10 del 10.02.04
33 del 27.05.04-32 del 19.09.2005)
Mod. “ IO CHIEDO LA PENSIONE SUBITO”
L’APPLICATIVO S7 VERSIONE
PA 04
PERMETTE ALL’ENTE DATORE DI LAVORO DI CONTINUARE A INSERIRE
LE RETRIBUZIONI DISTINGUENDO LE DIVERSE VOCI (STIPENDIO-IIS SE
NON CONGLOBATA –STRAORDINARIO- PREMIO INCENTIVANTE – RIAECC)
Trattamento di pensione ai superstiti
Reversibilità ordinaria
: iscritto già titolare di pensione diretta d’anzianità,di
vecchiaia o
d’inabilità.
Indiretta ordinaria
: iscritto alla data di decesso avvenuta in attività di
servizio sia in possesso di un’anzianità di servizio pari almeno 15 anni ovvero di
5 anni di contribuzione di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.
Reversibilità di privilegio : iscritto già titolare della pensione di privilegio sia
deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del
trattamento pensionistico.
Indiretta di privilegio
: qualora l’iscritto, in possesso di almeno 1 giorno di
servizio sia deceduto in servizio e per cause di servizio
Inabilità reversibile
pensione d’inabilità
: in caso di decesso dell’ex iscritto già titolare della
Inabilità indiretta
: a seguito del riconoscimento dello stato d’inabilità
dell’iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il
riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell’istanza da parte
dell’iscritto. Non è concessa la predetta facoltà ai superstiti del medesimo.
superstiti
coniuge
figli minori di 18 anni
figli studenti
Fino a 21 anni
studenti di scuola
media superiore
Fino a 26 anni se
universitari
figli inabili a carico
superstiti
genitori
ultrasessantacinquenni
a carico
non titolari di pensione
superstiti
fratelli e sorelle
inabili
a carico
non titolari di pensione
ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE
AL REDDITIO
CONIUGE SOLO
60%
CONIUGE CON UN FIGLIO
80%
CONIUGE CON DUE O +FIGLI
100%
FIGLIO SOLO
70%
DUE FIGLI
80%
TRE O + FIGLI
100%
GENITORI FRATELLI E SORELLE
15%
Limitazione in base al reddito
Nessuna limitazione nel caso coesistano, con il coniuge, anche orfani
minori, studenti o inabili
2007 minimo INPS 5670 euro
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ AL CONIUGE
DIVORZIATO
Legge 28.12.2005 n. 263 art.5 modifica i commi 2 e 3
dell’art.9 della legge 1.12.1970 n.898 e dispone che ai fini
della corresponsione della pensione di reversibilità all’ex
coniuge divorziato è necessaria le preesistenza di una
pronuncia positiva sul diritto all’assegno divorzile.In
assenza dell’assegno in questione non consegue il diritto.
In presenza dell’assegno divorzile la
quota di pensione spettante all’ex
coniuge deve essere sempre attribuita
su mandato giudiziario
FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO
EROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAP
Legge 662 del 23 dicembre 1996 prevede il finanziamento con il contributo dello
0,35%
a carico dei lavoratori calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile.
Vale anche per gli assunti con contratto di formazione e lavoro.
Grava per tutta la durata del servizio ordinario e per i periodi di aspettativa
senza assegni ma utili per la pensione per i quali il datore di lavoro è obbligato
al versamento dei contributi rapportati alla retribuzione virtuale e senza rivalsa
sul dipendente per la quota personale
Informazioni modalità e criteri sito Inpdap o Uffici Provinciali
FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO
EROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAP
• Piccoli prestiti in 12-24-36 rate mensili- tasso costante per tutta l’estensione.
• Prestiti pluriennali diretti quinquennali e decennali di restituzione
• Prestiti pluriennali garantiti a favore degli iscritti concessi da Istituto di
credito o Finanziarie. L’Inpdap funge da garante sui rischi che possono colpire
l’iscritto ( decesso-cessazione senza diritto alla pensione-riduzione dello
stipendio del cedente)
• Mutui ipotecari edilizi per acquisto prima casa abitazione di durata 15-20 o 25
anni con tassi d’interesse che variano in ragione della durata del mutuo
• Prestazioni creditizie in favore di Enti vari e di cooperative edilizie
• Borse e assegni di studio per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado
• Convitti per la frequenza di scuole elementari ,medie inferiori e superiori. Sono
5 i Convitti gestione diretta( Arezzo-Anagni-Sansepolcro-Spoleto-Caltagirone)
34 convezionati nazionali con il Miur.
• Vacanze climatiche e vacanze studio all’estero e prestazioni sociali rivolte agli
anziani
ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITA’
ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO
A prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento
dell’evento maternità è previsto un anticipo di età
rispetto alla pensione di vecchiaia pari a 4 mm per ogni
figlio col limite massimo di 12 mm.
In alternativa alla riduzione dell’età,la lavoratrice puo’
optare per l’applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all’età di accesso al trattamento
pensionistico maggiorato di un anno,in caso di uno o due
figli e di due anni in caso di tre o piu’ figli.
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