Gli strumenti della fiscalità di
vantaggio per il rilancio della
competitività e dello sviluppo
prof. avv. Paola Rossi
Pescara 4 dicembre 2009
La fiscalità di vantaggio
ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA
Il parametro che determina l’attrattività fiscale di un’area è
rappresentato dal residuo fiscale, da intendere quale
 differenza tra il valore dei servizi pubblici erogati da un
paese o da una regione ed il carico fiscale
complessivamente pagato per ottenere tali servizi
Più ampia è tale differenza (elevato livello di servizi
pubblici e basso carico fiscale) maggiore è la
convenienza all’investimento in una certa regione
La fiscalità di vantaggio
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La fiscalità di vantaggio
ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA
Gli strumenti che consentono di incidere positivamente su
tale parametro sono
 decisioni inerenti la spesa pubblica (spese per
infrastrutture e/o servizi);
 decisioni inerenti a scelte di politica fiscale mediante il
riconoscimento di
- agevolazioni finanziarie (consistenti in erogazioni di
contributi in conto capitale o interessi);
- agevolazioni tributarie (consistenti in bonus o sgravi
fiscali)
La fiscalità di vantaggio
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La fiscalità di vantaggio
ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA
L’esperienza ha dimostrato che l’incentivo fiscale rispetto a
quello finanziario è molto più efficiente nel creare condizioni di
sviluppo (come è accaduto in Irlanda, Grecia, Spagna, e non è
accaduto nel nostro Mezzogiorno).
È del 2006 la Ris. (2005/165 – INI) del Parlamento Europeo che
ritiene che la concessione di un aiuto di Stato possa essere
permessa solo quando generi un valore aggiunto in altro modo
non ottenibile. Pertanto gli aiuti regionali dovranno concentrarsi
sugli investimenti infrastrutture e sugli aiuti orizzontali alle
regioni meno sviluppate dell’UE compresa l’introduzione di
condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori e comunque
non superiori a 5 anni
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Aree depresse
FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER LE AREE DEPRESSE
 Visco-Sud: L. n. 388/00 che ha disposto la
concessione di un credito d’imposta a favore di soggetti
titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato – nel
periodo 2001/2006 – investimenti nelle aree depresse
 Tremonti-Sud: L. n. 178/02 che ha rinnovato la
disciplina del credito d’imposta modificando l’ambito
soggettivo dell’agevolazione, l’intensità dell’aiuto, la
procedura di ammissione al beneficio
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La fiscalità di vantaggio
FISCALITÀ DI VANTAGGIO
 Tremonti-bis: L. n. 383/01 consisteva nella
detassazione del reddito di impresa e lavoro autonomo
del 50% del volume degli investimenti in beni
strumentali che eccedevano la media degli investimenti
realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti
 Dual income tax: D. Lgs. n. 446/97 che consisteva
nell’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 19% che si
affiancava a quella ordinaria e si applicava alla parte di
utili d’impresa corrispondente al rendimento medio
ordinario ritraibile dall’investimento di capitale operato
nella società
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Tremonti-ter
FISCALITÀ DI VANTAGGIO
 Tremonti-ter: D.L. n. 78/09 che prevede la detassazione, in misura
pari al 50%, degli investimenti in macchinari ed apparecchiature
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007
 Soggetti: titolari reddito di impresa, residenti nel territorio dello
Stato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla
dimensione, dal settore produttivo, dal regime contabile adottato.
L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti
 Periodi d’imposta agevolati: gli investimenti per i quali è
possibile fruire dell’agevolazione sono quelli effettuati nel periodo
compreso tra 1.7.2009 e il 30.6.2010. Dell’agevolazione si potrà
fruire in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per
ciascuno dei due periodi d’imposta (2009/2010)
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Tremonti-ter
FISCALITÀ DI VANTAGGIO
 Cumulabilità con altri incentivi: la riduzione spetta anche nel
caso di perdite ed è cumulabile con altre agevolazioni
 Revoca dell’agevolazione: nel caso in cui il beneficiario ceda a
terzi o destini il bene a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui
avviene l’acquisto. Un divieto di cessione è previsto nel caso di
cessione a soggetti aventi stabile organizzazione fuori dalla spazio
economico europeo.
 Conseguenze della revoca: nell’esercizio in cui dovesse
verificarsi la revoca il beneficiario dovrebbe effettuare una
variazione in aumento pari al corrispettivo dei beni fino a
concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo
in cui è stato realizzato l’investimento per la parte allo stesso
proporzionalmente riferibile
La fiscalità di vantaggio
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I distretti produttivi
FISCALITÀ DI VANTAGGIO
 Distretti produttivi: con art. 3 D.L. n. 5/09 la
disciplina fiscale dei distretti produttivi torna alla sua
originaria formulazione prevista dalla Finanziaria 2006
dopo che l’art. 6-bis D.L. n. 112/08 si era limitato ad
introdurre semplificazioni contabili e procedurali per le
imprese rientranti nel perimetro distrettuale
 Le disposizioni di cui all’art. 6-bis sono state
implicitamente abrogate restando ferma solo
l’estensione alle reti di imprese e delle catene di
fornitura della disciplina dei distretti produttivi
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I distretti produttivi
DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI
Libere aggregazioni di imprese articolate
sul piano territoriale e funzionale aventi finalità
di accrescere lo sviluppo delle aree
e dei settori di riferimento e di migliorare efficienza
nell’organizzazione e nella produzione
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I distretti produttivi
DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI
possono optare
per la
tassazione di distretto
artt. 117 e ss. TUIR
La fiscalità di vantaggio
per la
tassazione concordata
soggettività passiva IRES
del distretto
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I distretti produttivi
REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO
DI DISTRETTO
Le imprese aggregate nel distretto sono equiparate ad un
gruppo societario con la possibilità di optare per un triennio
per il regime di tassazione su base consolidata valevole
- per un triennio;
- ai soli fini dell’imposta sul reddito delle società
L’unità fiscale di riferimento è rappresentata dal distretto che
provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento in
base alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle
società che abbiano optato per la tassazione unitaria
La fiscalità di vantaggio
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I distretti produttivi
REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO
DI DISTRETTO
I vantaggi della tassazione unitaria sono gli stessi che
discendono dal consolidato fiscale (artt. 117 TUIR ss.)
- possibilità di compensazione infradistrettuale delle perdite;
- integrale esclusione da tassazione dei dividendi distribuiti
tra imprese aggregate;
- facoltà – all’interno del distretto – di trasferire cespiti e
partecipazioni non esenti in regime di neutralità fiscale
Questo vuol dire che il risultato reddituale si “trasforma” per
effetto della rideterminazione dell’imponibile complessivo
del distretto a seguito delle rettifiche da consolidamento
La fiscalità di vantaggio
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I distretti produttivi
RESPONSABILITÀ DEL DISTRETTO
Se esiste una capacità contributiva “collettiva” del distretto,
sintesi unitaria ed indistinta delle singole manifestazioni
reddituali, per ciò che attiene il rapporto giuridico d’imposta
l’unico soggetto obbligato è il distretto che sarà responsabile
- per le maggiori imposte ed interessi riferibili al reddito
complessivo globale risultante dalla dichiarazione consolidata;
- mentre le singole società saranno “corresponsabili” per la
maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo di
distretto ma quale conseguenza della rettifica operata sul
proprio reddito imponibile (analoga responsabilità sussiste
anche per le somme che risultino dovute a seguito dell’attività
di controllo ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/73)
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I distretti produttivi
RESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI
Le sanzioni gravano invece solo sulla società che ha
commesso la violazione (art. 7 D. Lgs. n. 269/03), salva la
responsabilità solidale del distretto per una somma pari alla
sanzione irrogata, sia in funzione di garanzia, sia in quanto
soggetto che ha tratto diretto vantaggio dal comportamento
illecito
Quanto alla responsabilità penale, questa non potrà che
gravare sulle singole imprese appartenenti al distretto.
La fiscalità di vantaggio
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I distretti produttivi
LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI
FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
A seguito della scelta per tale forma di tassazione,
il distretto opera come distinto soggettivo passivo d’imposta
cui andrà imputato il risultato unitario degli imponibili delle
imprese che vi hanno optato
Il concordato sottoscritto tra Agenzia e distretto fissa per
un triennio il volume complessivo delle II.DD. ed IRAP di
competenza delle imprese appartenenti al distretto da
versare in cifra unica annuale per ciascun esercizio
La fiscalità di vantaggio
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I distretti produttivi
LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI
FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
L’entità delle imposte sui redditi da concordare sarà
determinata avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità
delle imprese ed alla loro attitudine alla contribuzione
Una volta stabilita la misura delle imposte annualmente
dovute complessivamente dal distretto, è lo stesso distretto
a ripartire il carico tributario tra le imprese aggregate sulla
base di criteri di trasparenza, parità di trattamento sul
presupposto di principi di mutualità (di mutuo sostegno)
Qualora siano rispettati gli obblighi derivanti dal concordato,
i controlli da parte dell’Agenzia avranno solo lo scopo di
aggiornare i dati posti alla base dei futuri concordati
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I distretti produttivi
LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI
FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Alla tassazione concordata può accedere anche la singola
impresa rappresentata dal distretto
Quanto agli adempimenti derivanti dal concordato, gli obblighi
di dichiarazione e versamento gravano sul distretto, mentre le
singole imprese continueranno a porre in essere tutti gli ordinari
obblighi ed adempimenti fiscali (in particolare ai fini IVA)
Il solo distretto sarà responsabile per il versamento degli
importi concordati, ed il mancato versamento non farà venir
meno l’accordo, ma giustificherà l’iscrizione a ruolo a titolo
definitivo delle somme non versate
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I distretti produttivi
LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI
FINI DELLE IMPOSTE LOCALI
Similmente con quanto avviene ai fini delle imposte dirette, i
distretti possono concordare per un triennio anche la misura
dei tributi locali e ripartire tra le imprese il carico tributario
secondo criteri non proporzionali
Il distretto può concordare tutte le somme dovute a vario titolo
agli enti locali, definendo così una cifra unica per tutte le
somme dovute
Le legge rimette poi agli stessi enti locali la definizione dei
criteri generali per la determinazione del quantum dovuto,
previa consultazione degli organi di rappresentanza dei distretti
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