CRITERI DI
RICONOSCIBILITA’ INAIL
TUMORI PROFESSIONALI DA AGENTI
CHIMICI
STIMA E GESTIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO
PRATO 3 ottobre 2008
Dott.ssa Emilia Vanni
INAIL Sovrintendenza Medica Regionale
NEOPLASIE TABELLATE
D.M. 9 aprile 2008
NEOPLASIE NON TABELLATE
CRITERI DI CAUSALITA’
IDONEITA’ QUALITATIVA
La noxa patogena deve avere attività
cancerogena
(Classificazioni nazionali ed internazionali)
CRITERI DI CAUSALITA’
IDONEITA’ QUALITATIVA
IDONEITA’ QUANTITATIVA
Valutazione dell’idoneità lesiva in relazione a:

natura

durata

intensità
CRITERI DI CAUSALITA’
IDONEITA’ QUALITATIVA
IDONEITA’ QUANTITATIVA
TOPOGRAFICO
la sede del tumore deve corrispondere a quella
elettiva per la sostanza in causa (organo
bersaglio)
CRITERI DI CAUSALITA’
IDONEITA’ QUALITATIVA
IDONEITA’ QUANTITATIVA
TOPOGRAFICO
CRONOLOGICO
verifica della congruità del periodo di latenza
CRITERI DI CAUSALITA’
IDONEITA’ QUALITATIVA
IDONEITA’ QUANTITATIVA
TOPOGRAFICO
CRONOLOGICO
MODALE
Corrispondenza fra le modalità di applicazione
della causa (sede, via di assorbimento,
metabolismo, accumulo, etc) e le caratteristiche
della lesione
CRITERI DI CAUSALITA’
IDONEITA’ QUALITATIVA
IDONEITA’ QUANTITATIVA
TOPOGRAFICO
CRONOLOGICO
MODALE
ESCLUSIONE DI ALTRE CAUSE (?)
Causa (Agisce)
Antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto.
Concausa (Agisce)
Antecedente necessario ma non sufficiente a produrre
l’effetto.
Occasione (Agisce)
Antecedente non necessario perché sostituibile.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
( T. U. )
Art. 3: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le
malattie professionali indicate nella tabella (allegato n.
3 e n. 4) le quali siano contratte nell’esercizio e a
causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa
….”.
CIRCOLARE n. 29/1991
La Commissione…….
…. per quanto attiene il rapporto causale ha ritenuto
che tale rapporto debba essere diretto ed efficiente
(fatta salva comunque la possibilità del concorso di
fattori causali extralavorativi)
CIRCOLARE n. 29/1991
….. rimane di decisiva importanza, per il concreto
giudizio medico-legale, che le alterazioni siano
peculiarmente rapportabili, con un legame di causalità
tutt’altro che ipotetico, alle attività lavorative cui si
vogliono attribuire. Deve, cioè, essere riconosciuto nel
lavoro
l’agente
causale
o
concausale
eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a
produrre lo specifico danno.
CIRCOLARE n. 35/1992
Ai fini della tutela INAIL: ”……. L’anamnesi lavorativa
deve evidenziare l’esistenza di un rischio professionale
di natura, durata ed intensità tali da far
ragionevolmente considerare la sua influenza di grado
superiore o quantomeno uguale a quella esercitata
dai fattori eziologici extraprofessionali…..”
CIRCOLARE n. 70/2001
“ La nozione assicurativa di malattia professionale,
tabellata e non, si caratterizza per l’esistenza di una
causa lavorativa adeguata a produrre l’evento, ma non
esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali
extraprofessionali i quali possono anzi rappresentare,
in determinate circostanze, fattori di potenziamento del
rischio lavorativo ed aumentarne l’efficienza lesiva”
LETTERA DEL DIRETTORE
GENERALE del 16/02/2006
L’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza
scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso
causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per
escludere
il
riconoscimento
della
eziologia
professionale.
A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e
concorde delle Corte di Cassazione ritiene sufficiente la
ragionevole certezza della genesi professionale della
malattia
LETTERA DEL DIRETTORE
GENERALE del 16/02/2006
Tale ragionevole certezza ……..deve ritenersi
sussistente in presenza di un elevato grado di
probabilità
dell’eziopatogenesi
professionale,
desumibile anche da dati epidemiologici e dalla
letteratura scientifica.
L’accertamento della sussistenza del nesso eziologico,
sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il
rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve
indurre a riconoscere la natura professionale della
stessa anche quando abbiano concorso a causarla
fattori di rischio extralavorativi.
LETTERA DEL DIRETTORE
GENERALE del 16/02/2006
AGENTI PATOGENI LAVORATIVI
- efficacia causale IDONEA
AGENTI PATOGENI EXTRALAVORATIVI
- efficacia causale IDONEA
MALATTIA PROFESSIONALE
SI
Senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza
nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative
LETTERA DEL DIRETTORE
GENERALE del 16/02/2006
AGENTI PATOGENI LAVORATIVI
- efficacia causale NON SUFFICIENTE
AGENTI PATOGENI EXTRALAVORATIVI
- efficacia causale NON ADEGUATA
AZIONE SINERGICA E MOLTIPLICATIVA
CAUSA IDONEA
MALATTIA PROFESSIONALE
SI
LETTERA DEL DIRETTORE
GENERALE del 16/02/2006
AGENTI PATOGENI LAVORATIVI
- efficacia causale NON SUFFICIENTE
AGENTI PATOGENI EXTRALAVORATIVI
- efficacia causale ADEGUATA
MALATTIA PROFESSIONALE
NO
DA…….
A………
CAUSA UNICA
CONCAUSA PREVALENTE
CONCAUSA
ASSOLUTA CERTEZZA SCIENTIFICA
RAGIONEVOLE CERTEZZA
ELEVATO GRADO DI PROBABILITA’
PROBABILITA’ QUALIFICATA
LE MALATTIE PROFESSIONALI
DEFINITE IN TOSCANA (2001-2005)
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE
IN TOSCANA
(2001-2005)
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
MALATTIE PROFESSIONALI
RICONOSCIUTE IN TOSCANA
(2001-2005)
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
TUMORI PROFESSIONALI DEFINITI
IN TOSCANA (2001-2005)
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
TUMORI PROFESSIONALI DEFINITI IN
TOSCANA (2001-2005)
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
LE MALATTIE PROFESSIONALI
DEFINITE IN TOSCANA (2001-2005)
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
MALATTIE PROFESSIONALI
INDENNIZZATE IN TOSCANA
(2001-2005)
INAIL RAPPORTO REGIONALE anno 2006
LA VALUTAZIONE DEI POSTUMI
PERMANENTI
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38
DANNO BIOLOGICO
Lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico-legale, della persona.
D. M. 12 luglio 2000
TABELLA DELLE MENOMAZIONI
Patologia neoplastica: voci 130 – 137
DANNO BIOLOGICO
1% – 5% FRANCHIGIA
6% – 15% INDENNIZZO IN CAPITALE
16% – 100% INDENNIZZO IN RENDITA
FATTORI INVALIDANTI
•
Grado di disabilità indotto dalla neoplasia
•
Caratteristiche (locale, generale) ed efficacia
(radicale, palliativo) del trattamento
•
Aspettativa di sopravvivenza libera da eventi
pregiudicanti il bene salute anche in via temporanea
VOCE 130
LESIONE
PRECANCEROSA
EFFICACEMENTE TRATTATA
Fino a 5%
INDICI NEOPLASTICI: di norma non suscettibili di indennizzo,
può esserlo la condizione psicopatologica di riflesso
Necessaria la verifica, scientificamente affidabile, della
predittività di danno neoplastico
VOCE 131
NEOPLASIE
MALIGNE
CHE
SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO
E/O CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
Fino a 10%
TRATTAMENTO RADICALE: exeresi, locale e/o distrettuale
della massa tumorale con interruzione presuntiva del
processo neoplastico, con presumibile ed apprezzabile
sopravvivenza del sessanta % a cinque anni
VOCE 132
RECIDIVE DI NEOPLASIA MALIGNA CHE SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O
CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
Fino a 16%
VOCE 133
NEOPLASIE MALIGNE CHE SI GIOVANO DI
TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI
FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam
SUPERIORE A 5 ANNI
a seconda della persistenza e dell’entità di segni e
sintomi minori di malattia
comprensivi degli effetti collaterali della terapia
Fino a 30%
VOCE 134
NEOPLASIE MALIGNE CHE NON SI GIOVANO
DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO
AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam
SUPERIORE A 5 ANNI
i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza,
sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle
necessità primarie ed agli atti quotidiani del vivere
comune
Fino a 50%
VOCE 135
NEOPLASIE MALIGNE CHE NON SI GIOVANO
DI TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO
AI FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam
SUPERIORE A 5 ANNI
il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e
continuo, il soggetto è severamente disabile,
è indicata l’ospedalizzazione
Fino a 80%
VOCE 136
NEOPLASIE MALIGNE CON METASTASI
PLURIME
DIFFUSE
E
SEVERA
COMPROMISSIONE
DELLO
STATO
GENERALE
con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi
domiciliari equivalenti,
sebbene la morte non sia imminente
> 80%
VOCE 137
CACHESSIA NEOPLASTICA
100%
GRAZIE
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