Imposta sul Valore Aggiunto
Principi generali
L’IVA costituisce la principale imposta indiretta del
nostro sistema impositivo
Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in
occasione di un consumo, di un investimento o di un
trasferimento patrimoniale
L’IVA è un’imposta generale gravante sui consumi di
beni e di servizi
1
Quadro normativo di riferimento
La principale Direttiva Comunitaria di riferimento è la
Sesta Direttiva, il cui testo è stato recentemente
aggiornato ed inserito nella Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006 (che ha sostituito la
Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977), recentemente
modificata:
- dalla Direttiva 2008/8/CE (servizi)
- dalla Direttiva 2008/9/CE (rimborso)
- dalla Direttiva 2008/8/CE (frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, come modificato dal
D.L. 135/2009 (stabile organizzazione) e dalla D.Lgs.
n.18/2010 (in attuazione delle citate direttive)
2
Principi generali
Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi
effettuate
nel
territorio
dello
Stato,
nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché
alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 del
D.P.R. n. 633/72)
In base al sistema così strutturato l’IVA giunge a colpire il
consumo finale, mostrandosi invece neutrale nei
“passaggi intermedi” di beni e servizi tra produttori,
commercianti e professionisti
L’effettivo onere di questo tributo è sopportato dai
consumatori finali, mentre i numerosi adempimenti
previsti dalla Legge sono a carico dei soggetti economici
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi
3
Meccanismo di funzionamento
L’IVA riguarda tre categorie di soggetti:
“i fornitori” (che devono essere imprenditori o lavoratori
autonomi)
“i clienti”
“l’Erario”
Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo,
proporzionale al corrispettivo contrattuale, e provvede
a versarlo all’Erario al netto del tributo da lui stesso
corrisposto ai propri fornitori.
L’IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati
nell’esercizio di imprese, arti o professioni può essere
detratta dall’IVA sulle operazioni attive, col diritto al
rimborso di eventuali eccedenze
4
Meccanismo di funzionamento
FORNITORE
Soggetto ad IVA
(impresa o professionista)
addebita l’Iva al cliente
computa l’imposta a debito
verso l’Erario
IL CLIENTE È
CONSUMATORE FINALE
O SOGGETTO
IVA?
Se il CLIENTE è
CONSUMATORE FINALE,
paga l’Iva al fornitore
non la detrae e
la tassazione si compie
Se il CLIENTE è un’IMPRESA,
paga l’Iva al fornitore e la detrae
dalla propria Iva sulle vendite ai clienti,
con diritto di credito sull’eccedenza
Il cliente è a sua volta fornitore dei propri clienti.
Il meccanismo prosegue e si arresta
solo quando trova dei clienti consumatori finali
5
L’IVA: generalità e funzionamento dell’imposta
[Esempio 1: Determinazione del valore aggiunto fiscale e della imposta
a) L’impresa A (produttore) vende un bene di sua produzione al cliente B al
prezzo di 160. Il costo di produzione è pari a 100;
b) l’impresa B (grossista), acquistato il bene dal fornitore A, lo cede al cliente C
al prezzo di 200;
c) l’impresa C (dettagliante), acquistato il bene dal fornitore B, lo rivende a un
cliente (consumatore finale) al prezzo di 280.
Il valore aggiunto complessivo del bene è pari a 180. L’IVA è pari al 21% e cioè
a 37,8. L’imposta è commisurata alla quota di valore aggiunto (prezzo di
vendita – prezzo di acquisto) generato in ciascuna fase.
6
Caratteristiche:
1. L’IVA è una imposta “neutrale”, cioè la sua misura complessiva non è
influenzata dal numero dei passaggi che il bene esegue prima di giungere al
consumatore finale bensì al valore aggiunto da questo generato.
2. Un’altra caratteristica dell’IVA è che l’Erario la riscuote in maniera frazionata
durante tutti i passaggi che separano il produttore dal consumatore finale. In
ciascuna fase, l’erario chiede a ogni operatore economico l’imposta relativa
alla quota di valore aggiunto generato. Lo Stato, quindi, per riscuotere
questa imposta si avvale di tanti “cassieri”, uno per ciascuna fase del canale
distributivo.
3. L’IVA da versare all’erario si determina con il meccanismo di “deduzione di
imposta da imposta”: con riferimento a uno stesso periodo, dall’imposta a
debito (incassata dai clienti) si detrae quella a credito (pagata ai fornitori dei
fattori produttivi). Tale fase è denominata “liquidazione dell’imposta”;
4. L’operatore economico versa all’erario solo l’eventuale eccedenza dell’IVA a
debito su quella a credito riferita a uno stesso periodo (mese o trimestre).
7
Presupposti di applicazione del tributo
Art. 1 del DPR n. 633/72 stabilisce che l’IMPOSTA si applica
«alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello stato nell'esercizio di imprese arti e professioni e
le importazioni da chiunque effettuate»
Affinché un'operazione sia soggetta al regime IVA devono ricorrere le tre
seguenti CONDIZIONI:
 requisito oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi
 requisito soggettivo: effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e
professioni
 requisito territoriale: effettuate nel territorio italiano
Le importazioni di beni sono sempre soggette ad IVA, indipendentemente
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dalla sussistenza dei requisiti precedenti
Regime delle operazioni ai fini dell’Iva
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ex D.P.R. n.
633/72) le operazioni sono così classificabili:
operazioni nel campo IVA:
operazioni imponibili
operazioni non imponibili (cessioni all’esportazioni e
cessioni intracomunitarie)
operazioni esenti
operazioni fuori campo IVA:
operazioni escluse (per assenza del requisito
generale o per espressa disposizione)
9
Operazioni imponibili
-
-
-
Le operazioni imponibili comportano il sorgere del
debito d’imposta e tutti gli adempimenti formali
necessari all’attuazione del tributo. Le operazioni
imponibili sono le seguenti:
Cessioni a titolo oneroso e assimilate. Rientrano tra le
operazioni imponibili le cessioni gratuite di beni che
rientrano nell’attività propria dell’impresa o quelle non
inerenti di costo non superiore a 25,82 € e il cosiddetto
autoconsumo (la destinazione di beni ad esigenze
personali)
Prestazioni di servizi a titolo oneroso
Acquisti intracomunitari o relativi a beni immessi in
libera pratica (beni importati, ma di cui sono state
assolte tutte le formalità di importazione e sono così in
libera circolazione nell’Ue)
Importazioni (da Paesi terzi) ex art. 67 e segg D.P.R.
633/1972.
10
Operazioni non imponibili
•
•
Non determinano il sorgere del debito d’imposta a carico
del soggetto passivo, ma comportano per il contribuente
una serie di adempimenti formali.
Sono operazioni non imponibili le esportazioni verso Paesi
extracomunitari. Queste operazioni prevedono l’emissione
della fattura e consentono di effettuare la detrazione
dell’IVA assolta sugli acquisti inerenti.
Fatturazione
Registrazione
Detraibilità dell'imposta assolta
“a monte”
Agevolazioni
: obbligatoria
: obbligatoria
: piena
: rimborso infrannuale
dell'IVA “a monte”
11
Operazioni esenti art. 10
Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socio-economico, l'IVA
non viene applicata. Sono comprese tra le operazioni esenti, ad
esempio:
le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamento
le operazioni di assicurazione e quelle relative a valute estere
le operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi
di merci
le prestazioni sanitarie
le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree non
edificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non strumentali e le
locazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confronti di
soggetti passivi d’imposta;
le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il
diritto alla detrazione totale della relativa imposta (ecc)
Fatturazione
Registrazione
Detraibilità dell'imposta “a monte”
: obbligatoria
: obbligatoria
: no
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Operazioni non soggette (fuori campo)
Definizione
Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate dalla
mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati
(requisito soggettivo - oggettivo - territoriale)
Ad esempio, sono operazioni non soggette:
cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza del
requisito soggettivo)
consegna di merci in conto comodato (mancanza del requisito
oggettivo)
cessioni di beni esistenti in territorio straniero (mancanza del
requisito territoriale)
Caratteristiche
Non sono soggette ad alcun adempimento IVA (fatturazione,
registrazione, ecc.)
Le operazioni non soggette non devono comparire nel volume d'affari
del contribuente
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Riepilogo adempimenti IVA
Operazioni
soggette
Adempimento
IVA
Operazioni non
soggette
Imponibili
Non imponibili
Esenti
Addebito IVA
No
Sì
No
No
Fatturazione
No
Sì
Sì
Sì
Registrazione
No
Sì
Sì
Sì
Limitazione alla
detraibilità
dell’IVA sugli
acquisti
Sì
No
No
Sì
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Cessione di beni - art. 2, co. 1, D.P.R. 633/72
Atti a titolo oneroso che comportano:
il trasferimento della proprietà
la costituzione di diritti reali di godimento
(superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione)
e
il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni
di ogni genere (beni mobili, immobili, materiali) (no
licenze, marchi, brevetti che costituiscono prestazioni di
servizi)
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate alla cessione di beni-art. 2,co. 2
Sono comunque considerate cessioni di beni anche talune cessioni
gratuite (essendo irrilevante il requisito dell’onerosità):
le cessioni gratuite di beni rientranti tra quelli alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
la destinazione dei beni all'uso od al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o del professionista (anche se
determinata da cessazione dell'attività)
la destinazione ad altre finalità estranee all'impresa o
all'esercizio dell'arte o della professione (anche se determinata
da cessazione dell'attività) ad eccezione dei campioni gratuiti di
modico valore appositamente contrassegnati
le vendite con riserva di proprietà ;
le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti (no leasing);
i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di commissione (regola del “doppio
passaggio
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Cessione di beni – Eccezioni art. 2, co. 3
Non sono considerate cessioni di beni:
le cessioni e i conferimenti in società o altri enti
(compresi i consorzi, associazioni e altre
organizzazioni) di aziende o rami di azienda
le cessioni di denaro o crediti in denaro
le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati
i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni
o trasformazioni di società
le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi - art. 3 DPR 633/72
Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti
in genere aventi ad oggetto un facere:
opera
- agenzia
- noleggio
appalto
- mediazione
trasporto
- deposito
mandato
- mutuo
spedizione - locazione
“qualsiasi obbligazione di fare, non fare o
permettere” (disposizione di chiusura)
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 2
Si considerano prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
le concessioni di beni in locazione, affitto e simili
(leasing);
le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti
d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi …
i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
compreso lo sconto di crediti presso le banche
le somministrazioni di alimenti e bevande
le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto
In tali operazioni compaiono al tempo stesso il “fare” ed il
“dare”
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 3
Sono considerate prestazioni di servizi anche talune
prestazioni gratuite, e precisamente:
quelle effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre
finalità estranee all'esercizio dell'impresa (a
condizione che l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile e che la
prestazione sia di valore superiore a Euro 25,82)
escluse talune somministrazioni e prestazioni al
personale dipendente (es. servizio mensa)
N.b. l’imponibilità dell’autoconsumo non si riferisce
all’autoconsumo dei servizi professionali
20
Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi – Eccezioni art. 3 co. 4
Non sono considerate prestazioni di servizi, a
titolo esemplificativo:
i conferimenti in società ed i passaggi di servizi in
dipendenza
di
fusioni,
di
scissioni
o
trasformazioni
le cessioni, concessioni e licenze di diritti
d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi,
ecc. effettuate direttamente dall’autore e loro
eredi o legatari
i prestiti obbligazionari
Queste operazioni sono quindi escluse da Iva
21
Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
L’operazione di cessione di beni e/o di prestazioni
di servizi rientra nel campo di applicazione
dell’IVA se è posta in essere nell’esercizio di
imprese, arti o professioni (c.d. lavoro autonomo)
La distinzione è rilevante perché cambia il regime
(es. emissione dello scontrino)
Nell’esercizio dell’attività: comprende, non solo le
prestazioni “tipiche” della singola impresa o
professione, ma anche quelle che utilizzano i beni o le
strutture imprenditoriali o professionali (es. compenso
di un avvocato che, dietro compenso, cede ad un
collega la parziale utilizzazione di un computer)
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Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Esercizio di imprese – art. 4 co. 1
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle
attività commerciali o agricole di cui agli articoli
2135 e 2195 del codice civile, anche se non
organizzate in forma di impresa (ampliamento della
categoria dell’impresa), nonché l'esercizio di
attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo
2195 del codice civile.
Abitualità: ripetitività degli atti piuttosto che la
durata di ciascuno di essi
Attività agricole: divaricazione fra Iva (esercizio di
impresa) e imposte dirette (redditi fondiari
determinati forfettariamente)
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Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Presunzione di commercialità – art. 4 co. 2
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di imprese:
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle società per azioni e in accomandita
per azioni, dalle società a responsabilità limitata,
dalle società cooperative, di mutua assicurazione e
di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507
del codice civile e dalle società di fatto;
Ad eccezione della detenzione di abitazioni e mezzi
di trasporto dati in uso gratuito ai soci della società
(ratio impedire a monte la detrazione sugli acquisti)
24
Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Lavoro autonomo – art. 5 co. 1 e 2
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva, di
qualsiasi attività di lavoro autonomo, ovvero:
qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle di
impresa e non svolta con vincolo di subordinazione
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi inerenti ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
a condizione che siano rese da soggetti che non
esercitano per professione abituale altre attività di
lavoro autonomo
25
Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
E' quello in cui viene effettuata l'operazione:
cessioni di beni:
beni immobili: momento della stipulazione dell'atto
beni mobili: momento della consegna o spedizione
sia beni immobili che beni mobili: momento
dell'emissione della fattura o del pagamento del
corrispettivo, se precedente agli eventi sopra
indicati
prestazioni di servizi:
momento del pagamento
momento
dell'emissione
della
fattura
(se
precedente)
26
Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
Eccezioni alle regole generali sopra delineate
- le cessioni e per le prestazioni fatte allo Stato, agli
organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali (comuni,
regioni, ecc.), agli istituti universitari, alle unità sanitarie
locali (ora ASL), agli enti ospedalieri, ecc.
le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai
farmacisti
le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei soci, associati e partecipanti
L’IVA afferente predette operazioni diviene esigibile
soltanto al momento del pagamento del corrispettivo da
parte del debitore
27
Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
Obblighi conseguenti:
al
momento di effettuazione dell’operazione il
contribuente deve emettere la fattura (fatturazione
immediata), sempre che non sia stata già emessa
anteriormente (ad esempio per acconto)
la fatturazione differita è ammessa solo in determinati
casi e a determinate condizioni (art. 21, comma 4)
28
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità
L’art. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni necessarie per capire
quando un’operazione si considera “effettuata nel territorio dello Stato”:
“territorio dello Stato”
“territorio della Comunità”
“soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato”
Regola generale
Immobili
Mobili
Eccezioni
Cessioni di beni a bordo di una nave, treno o aereo
Cessioni di gas e di energia elettrica
29
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità - Cessione di beni
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio della Stato, e
quindi soggette ad Iva, se si verificano contestualmente le seguenti
condizioni:
a) il bene si trova In Italia al momento dell’effettuazione dell’operazione,
quindi al momento della consegna o spedizione dello stesso
b) le cessioni hanno per oggetto:
- beni immobili esistenti sul territorio dello Stato;
- beni mobili nazionali, nazionalizzati, comunitari o in temporanea
importazione
Al fine della territorialità delle cessioni rileva il luogo in cui si trovano i beni
stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene l’operazione.
Esempi: potranno considerarsi “effettuate nel territorio dello Stato” le
operazioni in cui entrambe le parti, od una di esse, non sono residenti ma il
bene si trova in Italia.
30
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
REGOLA GENERALE
(Comma 1)
PRINCIPIO GENERALE
a) Rese a SOGGETTI PASSIVI* stabiliti nel
territorio dello Stato (Stabilimento destinatario) B2B
b) Rese a COMMITTENTI NON SOGGETTI
PASSIVI da soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato (Stabilimento prestatore) B2C
31
Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi
Regola generale
Quadro di sintesi: servizi in genere
Natura
Prestatore
Committente
Regola
ITA – UE
EXTRAUE
Soggetto
passivo
Luogo in cui è stabilito il
committente
ITA – UE
EXTRAUE
Privato
Luogo in cui è stabilito il
prestatore
Servizi in
genere
32
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
per la territorialità delle prestazioni di servizi
a)
b)
c)
d)
i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o
professioni;
le persone fisiche limitatamente alle prestazioni
ricevute quando agiscono nell’attività di
impresa;
gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni
di cui all’art. 4, co. 4, anche quando agiscono al
di fuori delle attività commerciali
gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni,
non soggetti passivi, identificati ai fini dell’Iva
33
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
ENTI NON COMMERCIALI
Per la territorialità delle prestazioni dei servizi rileva il
possesso di una partita Iva, a prescindere dall’attività
effettivamente esercitata e dalla destinazione del
servizio acquistato .
Sono quindi soggetti passivi per la totalità dei servizi
acquistati:
a) gli enti che svolgono sia attività commerciali sia
attività istituzionali;
b) gli enti che, pur svolgendo solo attività istituzionali, si
sono identificati ai fini Iva perché hanno effettuato
acquisti intracomunitario di beni per un importo > di €
10.000 (art. 38, co. 5, lett. c, del D.L. 331/93)
34
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
– art. 7, co. 1, lett. d)
Con l’espressione si intende il soggetto passivo:
a) domiciliato nel territorio dello Stato
b) residente nel territorio dello Stato, che non abbia stabilito il domicilio
all’estero
c) una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto
domiciliato o residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa
rese o ricevute
Definizione di stabile organizzazione (ai fini IVA):
− Non esiste una definizione Iva né nelle norme nazionali, né in quelle di matrice
comunitaria
− Ai fini delle imposte dirette, l’art. 162 del TUIR definisce la stabile
organizzazione come una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non
residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello stato
− La CGE ha chiarito che affinché un centro d’affari possa considerarsi una stabile
organizzazione, è necessario che esso presenti un grado sufficiente di
permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a
rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi (C-190/95
35
Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi
Regola generale
Quadro di sintesi: servizi in genere
Natura
Prestatore
Committente
Regola
ITA – UE
EXTRAUE
Soggetto
passivo
Luogo in cui è stabilito il
committente
ITA – UE
EXTRAUE
Privato
Luogo in cui è stabilito il
prestatore
Servizi in
genere
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Operazioni soggette - Operazioni non imponibili
cessioni all'esportazione
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:
hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a
cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)
effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i
beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in
paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a)
cd operazione di triangolazione;
quelle effettuate dal cessionario residente nei
confronti di un terzo non residente a condizione che il
cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE
hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in
paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla
consegna dei beni dall'operatore economico non
residente o per suo conto (co. 1, lett. b)
37
Principi generali
Ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 chi
cede beni o presta servizi nell’esercizio
d’imprese, arti e professioni, deve addebitare
l’IVA al cliente e versare all’Erario la differenza tra
tale imposta e quella assolta sugli acquisti inerenti
all’esercizio dell’attività
Ove l’imposta sugli acquisti ecceda quella sulle
operazioni attive il soggetto IVA oltre a non versare
alcunché, avrà diritto al rimborso della differenza
Le suddette differenze tra l’IVA sulle operazioni
attive e l’IVA sugli acquisti non vengono calcolate
“operazione per operazione” bensì “per masse”
38
Rivalsa e detrazione
•
•
•
•
La realizzazione di una delle operazioni imponibili genera per il
soggetto che pone in essere l’operazione un obbligo nei confronti
del Fisco di addebitare l’imposta, da porre a carico dell’acquirente
l’imposta è calcolata applicando l’aliquota alla base imponibile
tale soggetto (il venditore, in sintesi), addebitando l’IVA al soggetto
che acquista il bene (cessionario) o servizio (committente), matura
nei suoi confronti un credito (diritto di rivalsa)
il cessionario o committente, a sua volta, matura nel momento in cui
l’imposta diviene esigibile dallo Stato un diritto di detrazione, che
può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è
sorto
Il diritto di detrazione è esercitato in sede di liquidazione
dell’imposta, che consiste nel detrarre dall’imposta dovuta sulle
operazioni attive (di vendita) quella assolta sulle operazioni passive
(di acquisto)
39
Rivalsa: presupposti
1) effettuazione di un’operazione imponibile
2) emissione fattura
La rivalsa è un diritto ed un obbligo.
È un obbligo in quanto il soggetto passivo deve:
emettere la fattura
addebitare imposta a titolo di rivalsa
-
-
È un diritto: il cessionario/committente ha
- diritto di ricevere la fattura
- la possibilità di operare la detrazione dell’IVA esposta in fattura
Il diritto di detrazione del cessionario/committente è di importo pari
all’IVA a lui addebitata in via di rivalsa per gli acquisti
Grazie alla detrazione: risultato di NEUTRALITÀ
40
Detrazione
Regola generale
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo
comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo
comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello
dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a
lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai
servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione.
Inerenza
È il rapporto tra l’acquisto di un bene o di un servizio e
lo svolgimento di attività che danno diritto alla
detrazione
41
Detrazione
Indetraibilità specifica
L’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati ANCHE per
l’effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette
all’imposta ovvero utilizzati per fini privati od estranei all’esercizio
dell’impresa (beni e servizi a destinazione promiscua) non è ammessa
in detrazione per la quota imputabile a detta utilizzazione, da
determinarsi secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei
beni e dei servizi acquistati (co. 2 e 4)
L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni e/o servizi afferenti
esclusivamente operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta
(ad esempio, quelle previste dall’art. 2, comma 3, o dall’art. 3, comma 4) non
è detraibile
N.B. - Le operazioni di cessione all’esportazione, cessioni intracomunitarie,
operazioni effettuate fuori del territorio nazionale, ecc. si considerano a tal fine
come operazioni soggette ad IVA: l’IVA sugli acquisti ad esse relativa è
pertanto detraibile (co. 3)
42
Detrazione
PRO RATA
Co. 5. Ai contribuenti che esercitano sia
operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia
operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare
è
determinato
applicando
la
percentuale di detrazione di cui all'articolo 19bis (rapporto fra ammontare operazioni con
diritto alla detrazione e ammontare operazioni
con detrazione ed esenti; non si tiene conto delle
operazioni fuori campo IVA)
43
Detrazione
Indetraibilità oggettiva
Art. 19-bis1
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione
di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di
cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei
relativi componenti e ricambi è ammessa in
detrazione nella misura del 40 per cento se tali
veicoli non sono utilizzati esclusivamente
nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione.
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Detrazione
Indetraibilità soggettiva
Art. 19-ter
Per gli enti non commerciali è ammessa in
detrazione, a norma degli artt. precedenti e con
le limitazioni, riduzioni ivi previste, soltanto
l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
fatti nell'esercizio di attività commerciali o
agricole. La detrazione spetta a condizione che
l'attività commerciale o agricola sia gestita con
contabilità separata da quella relativa alla attività
principale.
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Base imponibile
La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore
secondo le condizioni contrattuali
compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri
oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti (art.13 D.P.R. 633/1972 modificato
dall’art.24 della L. 88/2012)
1.
la base imponibile è l’ammontare del corrispettivo contrattuale
pattuito;
2.
il valore normale/venale non rileva tranne se non c’è corrispettivo o
corrispettivo in natura/valore normale
3.
vi rientrano oneri e spese per le esecuzioni
4.
non vi rientrano:
- indennità di mora e penalità
- rimborsi spese per conto del cliente
- imballaggi
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Aliquota
•
•
l’Aliquota IVA è fissata nella misura ordinaria del 21
per cento (gennaio 2012)
sono inoltre previste aliquote ridotte:
4%
Prodotti base
Alimentari
Prodotti
(Pane, pasta, latte, editoriali
frutta, verdura)
Edilizia agevolata
(prima casa)
Alimentari
(carni bianche,
pesce, biscotti,
carni rosse,
prosciutti)
Spettacoli
10%
Bar, alberghi,
ristoranti
non di lusso
Trasporti di
persone
(aerei, treni,
navi)
Elettricità,
gas
Fatturazione
L’articolo 21 stabilisce che «per ciascuna operazione
imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la
prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di
nota, conto parcella o simili, o, ferma restando la sua
responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal
cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un
terzo»
Soggetto emittente
:
Momento della fatturazione :
Operazioni da fatturare
:
venditore
effettuazione operazione
imponibili
non imponibili
esenti (art. 10)
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Altre autofatture IVA
Tipici casi di autofattura emessa da società sono i
seguenti:
autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5)
omaggi (art. 2, comma 2, n. 4)
autofattura decorsi quattro mesi dall’effettuazione
dell’operazione per la regolarizzazione delle operazioni
ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18
dicembre 1997 (ex art. 41, DPR 633/72)
autofattura relativa a cessione di fabbricati strumentali
nelle quali il cedente, nel relativo atto, ha
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione
(art. 17, comma 5 e D.M. 25 maggio 2007)
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Fatturazione
Il momento della fatturazione
Fatturazione differita:
la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di consegna o spedizione del bene mobile
all'altra parte, se la consegna o spedizione risulta da un documento
di consegna - ad esempio, il documento di trasporto, uno scontrino
fiscale, la ricevuta fiscale integrata a cura dell’emittente - emesso
dal cedente prima dell’inizio del trasporto e della spedizione - (art.
21, comma 4)
la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello
della consegna o spedizione limitatamente alle cessioni effettuate a
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente (cosiddetta
differita triangolare)
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Fatturazione
Il momento della fatturazione
Fatturazione anticipata:
la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento,
se questo precede la consegna o spedizione dei beni
mobili o la stipulazione dell'atto di vendita per i beni
immobili (art. 6, comma 4)
N.B. - L'emissione della fattura prima della consegna o
spedizione o della stipulazione dell'atto di vendita
determina l'effettuazione dell'operazione
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Fatturazione
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
Ai fini IVA costituisce fattura qualsiasi documento,
anche se redatto con forma o denominazione diversa
(conto, nota, parcella, ecc.) nel quale siano riportati i
seguenti elementi:
data
numerazione progressiva
nome, ditta, denominazione o ragione sociale,
residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è avvenuta
l'operazione
numero e data del documento di trasporto/consegna in
caso di fatturazione differita
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Fatturazione
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
numero di partita IVA dell'emittente e codice fiscale
natura, qualità e quantità dei beni o servizi
corrispettivi inclusi nella base imponibile (incluso il
valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto rientrati
nella base imponibile)
valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto esclusi
dalla base imponibile
aliquota
ammontare dell'imposta
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Principi generali IVA