Corso Salvagente
a.s. 2005-2006
Formazione per docenti di
sostegno non specializzati
CE NT R O TE RRI T ORI AL E I N T EGRAZ I ONE
MI NOR I I N S I T U A Z I ONE D I H A NDI CA P
DI AS OLO E CA ST E LFRAN CO V E NE T O
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1° Incontro-Mercoledì 9 novembre
 Presentazione corso
 Perché sono qui? Presentazione corsisti e aspettative
 Le esperienze dei corsisti nei primi mesi di scuola,
situazioni e problemi incontrati
 La normativa sull’integrazione…che cosa è
importante conoscere
 I servizi territoriali dell’Ulss, le collaborazioni con la
scuola per l’integrazione
La Normativa
per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap
che cosa è importante conoscere
Che cosa sapete della normativa?
Che cosa è importante conoscere?
Quale può, deve essere, un approccio professionale
alla normativa?
La normativa è qualche cosa di più di un insieme di
prescrizioni…obblighi…
Fissa un insieme di significati
socialmente definiti, condivisi.
La normativa rappresenta la definizione
di un quadro etico-valoriale
è
 il punto d’arrivo di esperienze-dibattito
culturale-orientamenti..confronti tra
soggetti…scuole di pensiero…
 Il punto di partenza per estendere idee,
principi, comportamenti, procedure…
Il quadro etico valoriale di
riferimento
• La normativa mette al centro i bisogni
degli alunni in situazione di handicap e
delle loro famiglie
Quali sono i bisogni? Chi li identifica-riconosce-definisce? Conoscete la prospettiva del costruzionismo sociale?
• A partire da questi definisce diritti
• Ne conseguono regole-comportamentiprocedure…
Principi fondamentali-1°
1.
Gli alunni in situazione di handicap vanno
inseriti nelle sezioni-classi comuni
Perché?
Benefici per alunni in situazione di handicap (non solo
in termini di benessere e non marginalizzazione
sociale) e per tutti gli altri
Un vantaggio dell’integrazione dei disabili: si
promuove l’idea delle diversità, dei bisogni speciali
e dell’esigenza dell’individualizzazione
(personalizzazione) dell’insegnamento per tutti
Principi fondamentali-2°
2. Per favorire l’integrazione scolastica serve
l’intervento qualificato di diverse
professionalità (Insegnanti, Operatori Servizi
Specialistici, Operatori Sociali)
la famiglia ha comunque un ruolo
importante e non va lasciata da
sola
Principi fondamentali-3°
3. L’integrazione della persona in
situazione di handicap richiede
integrazione tra il piano riabilitativo,
educativo, didattico, sociale
Alcuni strumenti dell’integrazione (Profilo
Dinamico Funzionale e Piano Educativo
Individualizzato) richiedono concretamente
questa integrazione dei diversi approcci
Principi fondamentali-4°
4. Per favorire l’integrazione scolastica
sono indispensabili reti
-rete tra scuola, famiglia, servizi specialistici, servizi
sociali
-rete tra tutte le persone della scuola che vengono a
contatto con l’alunno: Insegnanti (di sostegno e non)Dirigente…ma anche personale ATA
-reti interistituzionali (accordo di programma)
Una nuova realtà: i Centri Territoriali per l’Integrazione
Principi fondamentali-5°
5. Per una integrazione di qualità
Servono verifiche-valutazioni…aggiornamenti del piano
Valutazione della qualità dell’integrazione
-livello singolo alunno
-livello d’Istituto (qualità dell’offerta)
Come?
-Confronto con gli altri soggetti…ascoltare il punto di
vista della famiglia
-Autoanalisi e Autovalutazione d’Istituto
-Autovalutazione del singolo insegnante
Alcune leggi fondamentali prima della
L.104/92
• " ... Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale .. " (dall'art. 38 della Costituzione,
1948)
• L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della
scuola pubblica (salvo i casi gravissimi) ... Sarà facilitata,
inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole
medie superiori ed universitarie ... (dall’art. 28 L. 118 del
30/3/1971).
• Nel 1975 Commissione Falcucci stende un rapporto per
l’integrazione dei Soggetti disabili nelle classi comuni. La C.M.
227/75 facilita l’integrazione nelle classi comuni
• Le classi differenziali vengono abolite con la Legge 517/77
(legge importante per diversi motivi, per es. introduce la
programmazione educativa e didattica, suggerisce flessibilità,
l’individualizzazione dell’insegnamento, si assicurano forme di
sostegno…)
Alcune leggi fondamentali prima della
L.104/92
• La Legge 270/82 prevede che gli insegnanti di
sostegno siano in possesso di specifici requisiti
• Nel 1987 una sentenza della corte costituzionale
stabilisce che la scuola secondaria superiore deve
accogliere i soggetti in situazione di handicap
• La C.M. 1/88 prevede di poter utilizzare l’insegnante
di sostegno del livello di scuola precedente, nel
successivo, per creare continuità
Legge 104 del 1992
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate."
• E’ il riferimento più importante tutt’oggi
perchè definisce complessivamente i diritti
della persona disabile e gli interventi
necessari a garantire tali diritti, definisce il
quadro istituzionale e le competenze dei
diversi Enti:
- All’Ulss compete l’intervento clinico-
riabilitativo
- All’Ente Locale (Comune-Provincia)
l’assistenza
- Alla scuola educazione ed istruzione
Legge 104 del 1992
•
1. Finalità. –Art 1. La Repubblica:
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche,
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione
Art. 3. Soggetti aventi diritto (vedi pagina seguente)
Art. 4. Accertamento dell'handicap (gli accertamenti sono effettuati dalle unità
sanitarie locali mediante le commissioni mediche…)
Art. 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.
Art. 6. Prevenzione e diagnosi precoce.
Art. 7. Cura e riabilitazione (con programmi che prevedano prestazioni sanitarie
e sociali integrate tra loro)
Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.
La 104/92 definisce che cosa si debba
intendere per “Persona handicappata”
• 3. Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. … Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Legge 104 del 1992
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
• E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola
materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
• L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
• L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
Legge 104 del 1992
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
• …All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale,
fa seguito un profilo dinamico-funzionale
• Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
Legge 104 del 1992
Art. 13. Integrazione scolastica.
L'integrazione scolastica …si realizza… anche
attraverso:
• la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati
• La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di
sussidi…ausili tecnici
• Sperimentazione
• L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia
e la comunicazione per gli alunni con handicap fisici o
sensoriali
• Sono garantite attività di sostegnomediante l’assegnazione di
docenti specializzati
Legge 104 del 1992
Art. 13. Integrazione scolastica.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse , dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti
Legge 104 del 1992
14. Modalità di attuazione dell'integrazione
• Il Ministero della P.I. provvede alla formazione e
all’aggiornamento dei docenti
• Attivazione di forme sistematiche di orientamento
• Organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo
il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica individualizzata
• Garanzie per la continuità educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione
tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore
Legge 104 del 1992
Artt. 15-16
• Art. 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
(gruppi provinciali-gruppi d’istituto/circolo)
• Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte…prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi
più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
Legge 104 del 1992
Art. 17. Formazione professionale
• Le regioni… realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano
in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l'acquisizione di una qualifica anche
mediante attività specifiche nell'ambito delle attività
del centro di formazione professionale…
• Nei centri di formazione professionale sono istituiti
corsi per le persone handicappate non in grado di
frequentare i corsi normali.
D.P.R. Febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap.
•
Art. 1. Le regioni … provvedono a che le unità sanitarie e/o
socio-sanitarie locali, … assicurino l’intervento medico
cognitivo sull’alunno in situazione di handicap, necessario
per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del
1992, da articolarsi nella compilazione:
a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, di un piano educativo
individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di H
•
Art. 3 Diagnosi funzionale
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della
compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in
situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura
sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13
della legge n. 104 …
DPR Febbraio 1994
Art. 4 Profilo dinamico funzionale
• Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati
riportati nella diagnosi funzionale, di cui all’articolo
precedente, descrive in modo analitico i possibili
livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap
riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
• Si compila dopo la D.F., viene obbligatoriamente
aggiornato alla fine della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, durante la
secondaria di secondo grado (già previsto dalla
104/92)
• verifiche/valutazioni e aggiornamenti ogni 2 anni
(fine seconda e quarta scuola primaria; fine seconda
secondaria di 1° grado; fine secondo e quarto anno
secondaria di 2° grado)
DPR Febbraio 1994
Art. 5 Piano educativo individualizzato
Il Piano educativo individualizzato (indicato
in seguito con il termine P.E.I.), è il
documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro,
predisposti per l’alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo di
tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi
quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104
del 1992
DPR Febbraio 1994
Art. 6 Verifiche
• 1.Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria
ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza
trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo,
entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell’art.
12 della legge n. 104 del 1992 , verificano gli effetti dei diversi
interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente
scolastico sull’alunno in situazione di handicap.
• 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a
che ogni intervento destinato all’alunno in situazione di
handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno
stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e
di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua
salute mentale.
Accordo di Programma Quadro (1998)
per l’applicazione L 104/92
• E’ un documento sottoscritto dai diversi soggetti
Istituzionali (Scuola-Ulss-EELL) e ne chiarisce
impegni, ruoli…
• Definisce strumenti, propone modelli per stendere la
documentazione (DF, PDF, PEI)
• Fissa tempi e modalità di comunicazione tra i diversi
soggetti
• Definisce gruppi di lavoro (G.L.I.P.-G.L.I.P.T.-G.L.I.S.G.I.O.)
Chiarisce chi fa cosa, come e quando
E’ in via di definizione un nuovo accordo di
programma
D.P.R. 23.07.1998 , n. 323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore
• Articolo 6 - Esami dei candidati con handicap
1. … la commissione d'esame, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e
la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle
predisposte per gli altri candidati e che possono consistere
nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni
caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il
superamento dell'esame.
.
O.M. 21 maggio 2001, n. 90
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statale non
statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore
Scuola media
12. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico …il Consiglio
di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli
alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove
differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla
base del percorso formativo individualizzato... Tali prove devono essere
idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi
del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che
sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un
attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la
frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti
formativi da valere anche per percorsi integrati.
13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare
alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove
differenziate sostenute dagli alunni handicappati .
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001,
n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado
• Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche
e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna
valutazione differenziata; è consentito, tuttavia,
l'uso di particolari strumenti didattici
•
Per gli alunni in situazione di handicap psichico la
valutazione, per il suo carattere formativo ed
educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei
confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001,
n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado
•
Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad
alunni in situazione di handicap psichico e,
eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo
individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi
didattici e formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe…valuta i risultati
dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi
unicamente allo svolgimento del citato piano
educativo individualizzato e non ai programmi
ministeriali... I predetti alunni possono, di
conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno
successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001,
n. 90
Secondaria Secondo Grado
•
•
•
Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo
anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono
sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti
con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione
Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione
differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia
fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in
mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende
accettata.
Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato
differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi
assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate,
l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali.
Decreto Ministeriale n.331/1998
• Permette l’attivazione di progetti sperimentali da
parte di singoli istituti scolastici.
• Nella fase di passaggio da un grado scolastico al
successivo è consentitata “l’eventuale assegnazione
temporanea di insegnanti di sostegno del grado di
scuola precedente…”
• Per l’innalzamento della qualità dell’integrazione è
possibile progettare nuove forme di flessibilità
dell’organizzazione educativo-didattica
• Possibilità di programmare attività didattiche per
gruppi ristretti…gruppi ampi di diverse
classi…progetti di ampliamento dell’offerta
formativa…
Legge 10/03/2000 N. 62
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione.
Articolo unico
3. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio
pubblico, accolgono chiunque, accettandone il
progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi
gli alunni e gli studenti con handicap.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei
seguenti requisiti, si impegnano espressamente a
dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
DPR 275-99
Regolamento autonomia scolastica
• Introduce nuove possibilità di
autoregolazione delle scuole finalizzate
anche ad una maggiore possibilità di
individuare soluzioni organizzative e
didattiche per favorire l’integrazione
• Nel Piano dell’Offerta Formativa è opportuno
che ogni Istituto espliciti la propria offerta
per l’integrazione
I servizi territoriali dell’Ulss
le collaborazioni con la scuola per
l’integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap
L’Azienda ULSS
(Unità Locale Socio Sanitaria)
• L’Unità Locale Socio-Sanitaria è Azienda con personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (la
nostra ULSS di riferimento è la N°8 del Veneto-Sede legale ad
Asolo)
• Compito: soddisfacimento dei bisogni di salute espressi
dalla comunità attraverso interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione
• L’attuale assetto è delineato dalla Legge Regionale n.56 del
1994
• Strutture fondamentali:
– Ospedali (Castelfranco e Montebelluna)
– Distretti socio-sanitari (Asolo-Castelfranco//ValdobbiadeneMontebelluna)
– Dipartimento prevenzione
Il Piano di zona dei Servizi Socio-Sanitari
• E’ un documento di programmazione che definisce la rete dei
servizi sociali e ad alta integrazione sociosanitaria (è previsto
dalla legislazione regionale)
• E’ promosso dall’esecutivo della conferenza dei sindaci; viene
elaborato dall’Ulss, deve essere condiviso dalla Conferenza dei
Sindaci che lo approva
• Attualmente è in vigore il Piano 2004-2006
• Le Aree del piano di zona:
Anziani-Disabili-Salute Mentale-Minori
Dipendenze-Migranti-Giovani
Alcuni Servizi di particolare interesse
per l’integrazione
• Servizio di Neuropsichatria infantile
• Servizio integrazione scolastica e sociale
disabili (aggregato al S.N.P.I. )
• Consultorio familiare
Principali attività S.N.P.I.
(dichiarate)
– Individuazione-diagnosi e presa in carico riabilitativa soggetti con
disturbi neuromotori-psichici; consulenza-supporto alla famiglia
(opera in collegamento con reparto di Pediatria-Consultorio
familiare-Pediatri di libera scelta)
– Presa in carico riabilitativa soggetti con patologie invalidanti
S.N.C. e periferico, patologie genetiche
– Valutazione psicodiagnostica disturbi linguaggio e apprendimento
con relativa terapia e consulenza alla famiglia e alla scuola
– Certificazioni di handicap e consulenze secondo accordo di
programma
– Diagnosi Consultazioni terapeutiche e psicoterapiche disturbi
psicopatologici e relazionali
– Prescrizioni di ausili e protesi per l’autonomia
– Avvio procedure per l’accoglimento in strutture “protette” per
soggetti con patologie invalidanti e/o in situazione di grave
inadeguatezza di cure familiari (collaborazione con consultorio
familiare)
Come funziona
• Equipe composte da: neuropsichiatra infantile,
psicologo, pedagogista, logopedista, psicomotricista,
fisiokinesiterapista, assistente sociale, educatore,
addetto all’assistenza, consulenti esterni (fisiatrafoniatra-ingegnere informatico)
• Collaborano con altri Servizi dell’Ulss e altre
Istituzioni per favorire e salvaguardare il benessere
dei minori
Collaborazioni con la scuola
dichiarate
• Come previsto dalla normativa i Servizi NPI
provvedono alla certificazione di handicap, alla
stesura della diagnosi funzionale, e collaborano nella
stesura del P.D.F. e del P.E.I.
• Operatori dei servizi partecipano agli incontri G.I.O.
(Gruppi Interprofessionali Operativi)
• Per gli alunni in difficoltà la scuola (Dirigente), con il
consenso della famiglia può inviare ai Servizi una
segnalazione (modello S); dopo le valutazioni del
caso il Servizio invia alla scuola potrà arrivare
certificazione o una relazione
Come si interfaccia la scuola con i servizi Ulss?
I diversi ruoli (Dirigente-Referente-Insegnanti)
Servizio Integrazione Scolastica e Sociale
• Si rivolge ad alunni con disabità psico-fisicosensoriale, disturbi relazionali e comportamentali
• Garantisce interventi assistenziali ed educativi
finalizzati per assicurare il diritto all’istruzione e
all’educazione
• Favorisce l’integrazione sociale (attività educativeaggregative-ricreative promosse da Comuni
Parrocchie ed altre agenzie)
Il Servizio garantisce
• Assegnazione addetti all’assistenza
• Gestione-supervisione-aggiornamento addetti
all’assistenza; monitoraggio interventi
• Assistenza alunni in sit. di handicap in attività
extrascolastiche (in particolare nei Centri Estivi)
• Predisposizione di progetti per l’integrazione (per es.
Integrazione nei Centri Estivi)
• Coordinamento iniziative finalizzate all’integrazione
sociale-attivazione/partecipazione a gruppi di lavoro
previsti dalla normativa
Il Servizio Integrazione Scolastica collabora con il Centro
Territoriale per l’Integrazione
Organizzazione Servizio Integrazione
Scolastica
• Dalla richiesta all’assegnazione
– La scuola invia la richiesta di addetto
all’assistenza
– L’equipe NPI valuta la richiesta e fa la
propria valutazione-proposta
– Il GLPT decide
– Se l’operatore non conosce l’allievo (primo
anno) viene contattato dal S.N.P.I. per le
informazioni necessarie…
Chi decide l’assegnazione degli addetti all’assistenza
Le decisioni sull’assegnazione degli addetti
all’Assistenza spetta al G.L.P.T. (Gruppo di lavoro
Programmazione Territoriale). Tutta l’Istruttoria è seguita
dal Servizio Integrazione Scolastica
Il gruppo è presieduto dal Direttore dei Sevizi Sociali dell’ULSS ed
è composto da rappresentanti della scuola, degli Enti Locali
(comuni e provincia) e delle Associazioni
Addetto all’assistenza
• Chi è? E’ un operatore dell’Area Servizi sociali,
interviene per l’autonomia personale, per
problematiche di autosufficienza di base e per
generalizzare le abilità apprese nei vari contesti di
vita della person
• Che cosa fa? Dipende dalla disbilità dell’alunno, in
generale
– favorisce l’autonomia personale, motoria e relazionale
– Collabora con l’insegnante per individuare i bisogni
dell’alunno
– Partecipa a tutti gli incontri G.I.O.
– Garantisce l’assistenza durante le uscite didattiche
– Normalmente non interviene in classe in compresenza con
l’ins. di sostegno (salvo autorizzazioni ref. Integrazione
scolastica)
Quando viene assegnato l’Addetto
all’assistenza
• Disabili con gravi difficoltà motorie
• Deficit psichico grave e non autosufficienza
nell’orientamento spazio-temporale e per eseguire
compiti minimi
• Disabili con psicosi grave-autismo, con difficoltà
comportamentali ed esigenza di supporto assistenziale
costante
• Disabili incontinenti
• Disabili non autosufficienti accolti nelle scuole
dell’infanzia non statali e negli asili nido
• Per ottimizzare le risorse nella determinazione delle ore
di intervento dell’addetto si tiene conto della presenza
delle altre figure
(insegnanti di sostegno e del
personale assegnato dalla Provincia per gli alunni con
minorazioni sensoriali)
Risorse umane per l’integrazione
scolastica
• Scuola:
– Insegnanti curricolari e di sostegno
– Compagni di classe
– Collaboratori scolastici
• Azienda Ulss: addetti all’assistenza
• Amministrazione provinciale: per alunni con
minorazione sensoriale è previsto personale
specifico (di solito interviene in orario extrascolastico ed è chiamato a rinforzare
l’apprendimento)
Consultorio Familiare
• E’ un servizio di assistenza, sostegno e consulenza
alla persona e alla famiglia sotto il profilo medico,
psicologico e sociale, in particolare per la salute
della donna e del minore.
• Offre un servizio di consulenza-intervento e
supporto per le famiglie che attraversano momenti
di difficoltà relazionale ed educativa
• L’attività del Consultorio richiede il coinvolgimento
del contesto sociale ed ambientale di riferimento
(anche la scuola)
Consultorio Familiare
Aree di intervento:
– Informazione-sensibilizzazione ed educazione alla
salute
– Formazione, sostegno e cura dei nuclei familiari
– Assistenza e presa in carico (singolo e famiglia)
per problemi insorgenti dallo sviluppo
psicosessuale, rapporti di convivenza, gravidanza
o interruzione della stessa
– Collaborazione con organi giudiziari per adozioni,
affidi, separazioni conflittuali, inserimento di
minori in strutture sostitutive o integrative del
nucleo familiare, devianza minorile, violenze che
interessano i minori
Per avere informazioni, consulenze…
– Colleghi esperti, Referenti
d’Istituto/Psicopedagogisti, Dirigente
– Servizi promossi dal C.T.I. (disponibilità referente
e altri tutor)
– Referente handicap provinciale (C.S.A.)
– Associazioni Genitori
– Siti WEB di particolare interesse
http://www.handylex.org/
http://www.istruzione.it/argomenti/handicap_new/index.shtml
Corso Salvagente
a.s. 2005-2006
Formazione per docenti di
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