la modulistica in apicoltura:
ADEMPIMENTI degli apicoltori
Maria Eleonora Reitano
MEDICO VETERINARIO - ASL RM H
Frosinone, 21 marzo 2015
L’EVOLUZIONE DELLA MODULISTICA:
FATTORI CONDIZIONANTI
L’iniziativa di predisporre un modello scaturisce dalla
necessità di:
1. Disporre di una «falsa riga» e pertanto facilitare l’inoltro di
istanze, comunicazioni, e stesura di documenti vari (es. registri)
2. Garantire uniformità e completezza delle informazioni
acquisite
L’EVOLUZIONE DELLA MODULISTICA:
FATTORI CONDIZIONANTI
Spesso i modelli predisposti danno anche informazioni
utili:
1. Al compimento di azioni successive
2. Come promemoria della documentazione da allegare
Inoltre alcuni modelli possono prevedere dichiarazioni in
autocertificazione
Titolare / Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________________
sita nel Comune di ________________________________________________________________
Via/Pazza _________________________________________________________ N° ___________
Tel. _______________________________ Cell. ________________________________________
e-mal __________________________________ PEC ____________________________________
In riscontro alla nota Prot. gen.
del
trasmette la seguente documentazione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________ lì, ___________________
Firma
______________________________
N.B. tutti i campi sono obbligatori
Rev 02 del 20.11.2013
Modello A/ 2013
1
2
I documenti trasmessi via E-mail devono essere esclusivamente in formato PDF
Il sistema di Posta Elettronica Certificata accetta solo trasmissioni attraverso altre caselle PEC con allegati in
formato PDF
Spett.le
_____________________
MODELLO PER DELEGA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________nat_ il ______________________
a ________________________________ residente a _____________________________________
via __________________________________ n. _____________ tel. n. ______________________
C.F. ______________________________________ e-mail:________________________________
DELEGA
Il/La Sig./Sig.ra ______________________________________ nat_ il ______________________
a _______________________________ residente a ______________________________________
via _________________________________ n. _____________ tel. n. _______________________
C.F. ______________________________________ e-mail:________________________________
documento d’identità n. ____________________________________________________________
rilasciato da __________________________ il _________________________________________
ad espletare il seguente adempimento:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data, ______________________ Firma ___________________________
Allegato:
copia documento di riconoscimento soggetto delegante
copia documento di riconoscimento soggetto delegato
L’EVOLUZIONE DELLA MODULISTICA:
FATTORI CONDIZIONANTI
La struttura dei modelli e le informazioni in essi contenute,
così come le relative modifiche, dipendono da:
1. Legislazione in vigore
2. Procedure interne
relative esigenze
dell’amministrazione
3. Livello di informatizzazione previsto
emittente
e
1. LEGISLAZIONE IN APICOLTURA
Si prefigge di garantire:
A. La sanità degli alveari
B. La tutela dell’ambiente
C. La sicurezza degli alimenti
e la tutela dei consumatori
D. La sicurezza degli operatori del settore
NORMATIVA IN APICOLTURA
A. SANITA’ DEGLI ALVEARI
Il termine «sanità» comprende i concetti di:
• Assenza di malattia
• Igiene
• Benessere
I tre concetti sono strettamente interconnessi e dipendenti l’uno
dall’altro.
Tutti devono mantenere gli alveari in condizioni di sanità
NORMATIVA IN APICOLTURA
Prima norma emanata in apicoltura:
 Decreto Legge 23 ottobre 1925 n. 2079
“Provvedimenti per la difesa dell’apicoltura”
A seguire altre norme fra cui:
DPR 8 febbraio 1954 n° 320
Regolamento di Polizia Veterinaria
Anch’esso, a garanzia della sanità degli alveari, prevede misure per la
prevenzione ed il contenimento di alcune malattie infettive:
1) Obbligo di denuncia della malattia e 2) dichiarazione di
provenienza
NORMATIVA IN APICOLTURA
 LEGGE n. 313 del 24.12.2004 - «Disciplina dell’apicoltura»
Fino a giungere a:
 DECRETO 4 dicembre 2009
«Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».
(Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010)
 DECRETO 11 agosto 2014
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica
nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante:
«Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». (14A09510) (GU Serie
Generale n.291 del 16-12-2014)
Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 - denuncia
CAPO II – Art.2 – Qualunque caso, anche sospetto, di
malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all’art.1,
…, deve essere immediatamente denunciata al Sindaco.
Le malattie delle api
contemplate
dall’art. 1
sono:
PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA
ACARIASI
AETHINA TUMIDA
TROPILAELAPS
NOSEMIASI (solo Nosema apis)
VARROASI (Ormai endemica)
Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320
CAPO XXIX – Malattie delle api
Art.154 – Nei casi di malattie delle api (….)
Sindaco, ricevuta la denuncia,
seguenti provvedimenti:
a.
b.
c.
il
dispone
i
Divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e
qualsiasi materiale possibile di contagio;
Divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o
di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale
in genere degli infetti o sospetti;
Divieto di asportare il miele e la cera se non
sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320
CAPO XXIX – Malattie delle api
Art.154 – Nei casi di malattie delle api (….) il Sindaco,
ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:
d.
e.
Chiusura delle arnie vuote;
Divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie
nell’apiario infetto prima che i relativi impianti siano
stati disinfettati.
Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati
nel raggio di volo delle api calcolato in almeno 3
chilometri dall’apiario infetto.
Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320
CAPO XXIX – Malattie delle api
Art.155 –
A completamento dei provvedimenti indicati nel
precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può
essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette.
Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno
contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi
di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante
deve essere vangato o disinfettato.
……. omissis
L’apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad
esami di controllo sino a risanamento accertato.
Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320
CAPO XXIX – Malattie delle api
Art.156 – Le norme stabilite per le pesti apiarie
valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e l’acariasi. …
Art.157 – In casi particolari il Prefetto può autorizzare il
trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo
accertamento sanitario.
Art. 158 - Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca
deve essere data comunicazione all’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura e, dove esiste, al consorzio apistico provinciale.
LEGGE 313 DEL 24/12/2004
ART. 7
Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica
economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti
principi:
2.
a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi,
rispettino le norme del Regolamento di Polizia Veterinaria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, e successive modificazioni;
…..
DICHIARAZIONE
DI PROVENIENZA
L’obbligatorietà della DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA
veniva richiamata dalla Legge Regionale del Lazio n°
75/1988 dettante “Norme per l'incremento ed il
potenziamento dell'apicoltura laziale“.
Con l’emanazione del Decreto 11 agosto 2014, la
dichiarazione di provenienza è sostituita dal documento di
accompagnamento di cui all'ALLEGATO C del medesimo
Decreto.
Legge Regionale n. 75 del 21 novembre 1988
Art.10
1.
La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api ed il loro
trasferimento deve avvenire previa certificazione sanitaria
rilasciata dall’organo sanitario competente per il territorio da cui
provengono le api o da operatore sanitario abilitato, attestante
che le api cedute e l’apiario di provenienza non presentano alla
data del rilascio alcun sintomo di malattie infettive od infestive
di cui al precedente art. 8 ( malattie di cui all’art. 1 del
Regolamento di Polizia Veterinaria)
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLEGATO C
Il DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO o ALLEGATO C deve essere
compilato online e registrato nella Banca Dati Apistica (BDA).
Detta procedura deve essere attuata almeno per le seguenti
movimentazioni:
 qualsiasi compravendita
di
materiale
vivo
(alveari,
sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la
comunicazione
alla
BDA
deve
essere
contestuale alla
cessione/acquisto.
 gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione
di un nuovo apiario o la cessazione delle attivita' di un determinato
apiario. In tal caso entro la registrazione deve avvenire entro 7 giorni
dal verificarsi dell'evento.
La compilazione on-line del modello di cui all'allegato C sostituisce
a tutti gli effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo
dello stesso documento.
Del presente modello, redatto in quattro copie, una
rimane al Servizio Veterinario che ha compilato
l’attestazione sanitaria, una viene spedita al Servizio
Veterinario di destinazione, due sono consegnate
all’apicoltore che deve provvedere a consegnarne una al
Servizio Veterinario di destinazione entro 5 gg
dall’arrivo.
Il modello 4 deve essere conservato per almeno un anno.
16-12-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 291
ALLEGATO C
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
Il sottoscritto______________________________ residente a______________________________
Via_______________________________tel. ______________________in qualità di proprietario degli
alveari dell’apiario sito nel Comune di____________________________________________
Prov. _____________ Cod. aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __
e-mail_____________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti:
􀆑 PER COMPRAVENDITA (cessione)
Tipologia
Quantità
Contrassegnati con i seguenti
numeri identificativi
(solo per alveari)
Comune e località di destinazione
e coordinate geografiche
Alveari
Sciami/Nuclei
Pacchi d’api
Api regine
Destinati alla azienda del Sig._________________________________________________________
nell’apiario sito nel Comune di_____________________________________________
_____________
Prov._____
Cod.aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __
Data_____________________
􀆑 PER NOMADISMO
Tipologia
Quantità
Alveari
Località_________________________________
Contrassegnati con i seguenti
numeri identificativi
Comune e località di destinazione
e coordinate geografiche
Data_____________________
Le presenti informazioni sono registrate direttamente in BDA ad opera del proprietario degli alveari o da
persona delegata
ATTESTAZIONE SANITARIA
da compilare nei casi previsti
Si attesta che l’apiario del Sig._______________________________________________________
sito nel Comune di______________________________________Prov_________
Località______________________________via_________________________________________
Cod. aziendale IT __ __ __ __ __ __ __ __
Coordinate geografiche_____________________________________________________________ è sotto
controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli o misure restrittive di Polizia
Veterinaria.
Data____________________ Il Veterinario Ufficiale____________________
14A09510
L’ANAGRAFE APISTICA
Ai fini di:
1) controllo delle malattie infettive e valorizzazione del
patrimonio apistico (vedi problematiche sanitarie degli
ultimi anni)
2) supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del
consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti
dell'alveare
3) miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il
profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle
politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di
profilassi e di controllo sanitario
L’ANAGRAFE APISTICA
4) Fornire al regime degli aiuti comunitari nel settore apistico
dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale,
si è proceduto con la regolamentazione dell’anagrafe apistica
con modalità definite ed univoche su tutto il territorio nazionale.
L’ANAGRAFE APISTICA
L’anagrafe apistica verrà gestita mediante una Banca Dati
Apistica informatizzata denominata BDA.
La Banca dati Apistica Nazionale informatizzata e' unica e
rappresenta la fonte a cui dovra' fare riferimento chiunque vi
abbia interesse.
E’ assolutamente necessario che essa venga aggiornata in tempo
reale; solo così potranno essere prontamente evidenziati
eventuali errori o incongruenze.
Con l’entrata in funzione della BDA nel rispetto delle procedure
e tempi previsti, l’apicoltore potrà essere esonerato dalla
presentazione, alle competenti autorita', dei modelli cartacei.
L’ANAGRAFE APISTICA
Al fine di poter accedere alla BDA, le figure interessate devono
farsi assegnare dal Centro Servizi Nazionale un «account» che
sarà associato allo specifico ruolo che risulta autorizzato a
svolgere nell'anagrafe apistica nazionale (ogni figura vedrà solo
quanto di propria competenza).
Chi può ottenere un «account»
1. gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone
da loro delegate
2. I Servizi Veterinari delle Aziende USL
3. le regioni e le province autonome
4. il Ministero della salute
5. il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
L’ANAGRAFE APISTICA
6. gli organismi pagatori Agea coordinamento e gli
organismi pagatori regionali
7. gli addetti delle associazioni apicoltori e di altre
associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative,
consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita
delega ad operare in nome e per conto loro
Le figure in elenco devono essere in possesso di un certificato
di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) o altro strumento di identificazione
informatica previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Solo così potranno richiedere ed ottenere il citato «account».
L’ANAGRAFE APISTICA
La richiesta di «account» avviene tramite la compilazione online
di specifici moduli che prevedono l’inserimento dei seguenti
dati:
• nome e cognome
• data di nascita
• indirizzo per la ricezione di informazioni
• indirizzo di posta elettronica
• codice fiscale e partita I.V.A. se imprenditore apistico
• ruolo che si intende assumere
• consenso al trattamento dei dati personali
Il sistema, dopo aver verificato i dati, invierà all’indirizzo di posta
elettronica inserito «user-id» e «password»
L’ANAGRAFE APISTICA
Chi opera su delega degli apicoltori deve inserire anche il
nominativo dell’apicoltore che ha sottoscritto la delega e
conservare quest’ultima agli atti.
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del manuale
operativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(16.12.2014), tutti
gli apicoltori, direttamente o tramite
persona delegata, devono aver registrato e/o aggiornato in BDA
le informazioni previste, conformemente a quanto indicato
dall'art. 10 del decreto 4 dicembre 2009.
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni possono e devono effettuare l’apicoltore o il
suo delegato in BDA?
1. Richiedere l'attribuzione di un codice identificativo univoco in base alla
sede legale dell’apicoltore quale inizio dell'attivita' di apicoltura (entro 20
giorni dall’inizio dell’attività di apicoltura). All’atto della richiesta del codice, Il
proprietario degli alveari, o suo delegato, dovra' inoltre comunicare se
intende operare in prima persona o se intende delegare l'aggiornamento della
BDA, indicando il destinatario della delega. E’ possibile delegare una sola
figura.
Il proprietario degli alveari che intenda variare la scelta del proprio delegato dovra' prioritariamente dare formale
disdetta dal precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli alveari non operi
direttamente in BDA, tale operazione potra' essere effettuata direttamente dal nuovo delegato previa acquisizione
di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli alveari.
2. Registrare la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari)
nonche' l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle
coordinate geografiche
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni può e deve effettuare l’apicoltore (o il suo
delegato) in BDA?
3.
4.
aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la
dislocazione degli apiari
posseduti
(indirizzo
e
coordinate
geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31
dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella
consistenza rispetto all'annualita' precedente, provvedere a confermare
le informazioni gia' registrate in BDA («conferma dati annualita'
precedente»)
accedere alla BDA per la compilazione del documento di
accompagnamento di cui all'allegato C
5.
comunicare la cessazione dell'attivita' di apicoltura
6.
visualizzare i dati di competenza
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni può e deve effettuare l’apicoltore (o il suo
delegato) in BDA?
3.
4.
aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la
dislocazione degli apiari
posseduti
(indirizzo
e
coordinate
geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31
dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella
consistenza rispetto all'annualita' precedente, provvedere a confermare
le informazioni gia' registrate in BDA («conferma dati annualita'
precedente»)
accedere alla BDA per la compilazione del documento di
accompagnamento di cui all'allegato C
5.
comunicare la cessazione dell'attivita' di apicoltura
6.
visualizzare i dati di competenza
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni può e deve effettuare l’apicoltore (o il suo
delegato) in BDA?
Comunicazione sospensione dell'attivita' di apicoltura
Nel caso di temporanea interruzione di attivita', per motivi sanitari e non,
gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica
nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della
consistenza
degli
apiari
posseduti (censimento annuale), dichiarando
possesso zero di alveari per l'anno di riferimento, conservando il cartello
identificativo ed il codice identificativo assegnato.
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni può e deve effettuare l’apicoltore (o il suo
delegato) in BDA?
Comunicazione cessazione dell'attivita' di apicoltura
Gli apicoltori che non intendono piu' svolgere l'attivita‘ apistica devono
dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata,
la cessazione dell'attivita' di apicoltura riportando le informazioni di cui
all'allegato B, complete del codice univoco identificativo e della data di
cessazione
dell'attivita‘ medesima; tale comunicazione deve essere
effettuata entro 30 giorni dalla cessata attivita'.
16-12-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 291
ALLEGATO A
DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI APICOLTURA, ASSEGNAZIONE CODICE UNIVOCO
IDENTIFICATIVO E REGISTRAZIONE IN BDA
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI APICOLTURA
DENOMINAZIONE AZIENDA
DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI
Cognome e Nome
nato a
Codice fiscale
Indirizzo
Comune
C.A.P.
il
Partita IVA
Tel.
Prov.
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA
Rappresentante legale (se diverso dal proprietario degli alveari)
Cognome
Nome
nato a
il
Codice fiscale
DATI RELATIVI AL DETENTORE (se diverso dal proprietario degli alveari) – specificare il numero
di detentori per ciascun apiario posseduto.
Cognome e Nome
nato a
il
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo
Tel.
Comune
C.A.P.
Prov.
Aggiornamento della BDA:
Estremi della persona delegata
Cognome
nato a
Codice fiscale
Eventuale Ente di appartenenza
proprietario degli alveari 􀆑
persona delegata 􀆑
Nome
il
Dichiara
􀆑 DI POSSEDERE COMPLESSIVAMENTE N. ……. ALVEARI alla data del ……./……./……… COSI’ DISLOCATI
Apiario
n.
Alveari
n.
Nuclei
n.
Comune
Località e
Indirizzo
Coordinate geografiche
Dichiara inoltre di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per
il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del d.lgs. 196/2003).
Tipologia attività
(di cui al Reg. 852/2004 e Linee
Guida applicative Nazionali del Reg.
(CE) 852/2004)
Modalità di
allevamento
- produzione per
commercializzazione/ apicoltore
professionista (di cui alla Legge 24
dicembre 2004, n. 313)
- produzione per autoconsumo
- apicoltura
convenzionale
- apicoltura
biologica
Genere
Apis
Specie
Mellifera
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo________________ data___________
Classificazione apiari
- stanziali
- nomadi
Sottospecie
Ligustica
Siciliana/Sicula
Carnica
Altro
16-12-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 291
ALLEGATO B
DICHIARAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ APICOLTURA
Cognome e Nome
nato a
il
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo
Tel.
Comune
C.A.P.
Prov.
Sede legale/aziendale (se diversa dal domicilio) Comune
Fraz. / via
n.
In qualità di
􀆑 proprietario
􀆑 legale rappresentante
dell’azienda apistica denominata
Codice Univoco Identificativo
Data cessazione attività apicoltura ___/___/___
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni può effettuare il Servizio Veterinario ASL in
BDA?
Il Servizio Veterinario può operare su tutte le attivita' di apicoltura per:
1.
2.
3.
4.
assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto richiesta
nel territorio di propria competenza; il codice verrà assegnato in base alla
sede legale dell’apicoltore
registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di
propria competenza, le non conformita' rilevate, le disposizioni
adottate;
visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il
territorio nazionale;
registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali
ha ricevuto delega
L’ANAGRAFE APISTICA
Ai proprietari di alveari gia' in possesso di un codice
aziendale assegnato con regole, modalita' e caratteristiche
diverse da quelle stabilite nel decreto 11.08.2014, deve
essere assegnato un nuovo codice identificativo secondo le
specifiche previste dallo stesso decreto.
Tale aggiornamento deve avvenire entro 90 giorni dalla
pubblicazione del decreto sulla G.U.
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni possono effettuare le Regioni e Province
autonome in BDA?
Le Regioni e Province autonome possono:
1.
2.
visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto
il territorio nazionale;
provvedere allo scarico dalla Banca dati Nazionale dei dati del
territorio di propria competenza;
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni possono effettuare il Ministero della Salute ed
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in BDA?
Il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole possono:
1. operare su tutte le attivita' di apicoltura registrate sul territorio
nazionale per:
• la visualizzazione dei dati dell'allevamento, delle postazioni e degli
apiari
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni possono effettuare gli organismi pagatori in
BDA?
Gli organismi pagatori possono:
1. Visualizzare e scaricare i dati relativi agli apicoltori che hanno richiesto
benefici ai sensi delle normative di riferimento in materia di sostegno
del settore agricolo
2. Registrare i controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell'atto
del criterio di gestione obbligatoria di riferimento riportando le
eventuali irregolarita' evidenziate e le relative sanzioni applicate
L’ANAGRAFE APISTICA
Che operazioni possono effettuare le associazioni degli
apicoltori, associazioni di categoria e/o forme associate
(cooperative, consorzi ecc.) ed i soggetti delegati
dall'apicoltore in BDA?
Le figure citate possono:
1. Visualizzare e/o aggiornare l'anagrafe nazionale apistica per i
apicoltori da cui hanno ricevuto delega
soli
DECRETO 4 dicembre 2009
Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale
Art. 3 - Anagrafe apistica
….
2. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:
a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;
b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;
c) il cartello identificativo;
d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare
informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale
(documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc).
3. L'anagrafe apistica nazionale si basa:
a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;
b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni
proprietario di apiari;
c) sulla registrazione dei dati nella BDA,
L’ANAGRAFE APISTICA
IL CARTELLO IDENTIFICATIVO
deve avere le seguenti caratteristiche:
1. essere di materiale resistente
deteriorabile nel tempo;
agli
agenti
atmosferici
e
non
2. avere dimensioni minime equivalenti al formato A4;
3. colore del fondo bianco;
4. riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - decreto
ministeriale 4 dicembre 2009» e il codice identificativo univoco
dell'apicoltore;
5. caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri
quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.
L’ANAGRAFE APISTICA
IL CARTELLO IDENTIFICATIVO
Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello
identificativo in un luogo chiaramente visibile in
prossimita' di ogni apiario.
L’AZIENDA APISTICA
Esistono due tipologie di allevamento:
1. Allevamento che produce per autoconsumo
2. Allevamento che produce a scopo di
commercio (o comunque per la cessione a terzi)
In relazione alla tipologia di allevamento esistono diversi
obblighi ed adempimenti.
AUTOCONSUMO
Autoconsumo: è comunque soggetto alle norme
finalizzate alla tutela della sanità animale, ma viene
escluso dall’ applicazione della normativa tendente alla
salvaguardia
dell’igiene e salubrità dei prodotti
alimentari.
 Limite massimo di alveari che possono
essere detenuti ai fini di esclusivo autoconsumo:
Deliberazione R.L.
N. 159 del 03.07.13
10 unità
NORMATIVA IN APICOLTURA
VOGLIO DARE AVVIO AD
APICOLTURA … CHE FARE?!
UN’ATTIVITA’
DI
PRIMI ADEMPIMENTI
Obbligatori per tutti, anche solo autoconsumo
• Registrazione tramite BDA ed ottenimento codice
identificativo.
• Collocazione del cartello identificativo in prossimità
dell’apiario
REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE
Decreto legislativo 158/06
Art. 14
1.
Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1,
comma 3,
lettera a), se non già registrato
presso il servizio veterinario dell'azienda
unità
sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle
normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il
predetto servizio.
Art. 1, comma 3
a)
azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali
sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
LEGGE 313 DEL 24/12/2004
ART. 6.
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attivita).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo
a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche
per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel
territorio, specificando collocazione e numero di alveari, … e,
successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si
sia verificata una variazione nella collocazione o nella
consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno
il 10 per cento in piu' o in meno.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono
indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale
competente.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non
possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
SCHEDA IDENTIFICATIVA APICOLTORI REGIONELAZIO
DENUNCIA DEGLI APIARI E COMUNICAZIONEDI INIZIO ATTIVITA’
( Art. 6 - Legge n. 313 del 24/12/2004 )
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IDENTIFICATIVO FIGURA ANAGRAFICA
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ il _______________
Rappresentante Legale (Nome Società) ______________________________________________
Residente nel Comune di ______________________________ Prov_______ Cap ____________
Loc./ Via ______________________________________________________________________
C.F. / p.IVA ____________________________________________________________________
Tel. ________________ Cell. _____________________ e-mail __________________________
UBICAZIONE ALLEVAMENTO PRINCIPALE
In qualità di Responsabile dell’Azienda Apistica Codice Aziendale IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_]
Denominata ____________________________ Sita nel Comune di ________________________
________________________ Loc. / Via ______________________________________________
Prov ________ Cap ___________ Tel. _______________________
DETENTORE
(da compilare solo nel caso in cui il detentore non coincida con le figure precedenti)
Detentore ________________________________nato a ________________ il _______________
Residente nel Comune di ______________________________ Prov_______ Cap _____________
Loc./ Via _______________________________________________________________________
C.F. / p.IVA ______________________________________ Tel. ___________________________
Cell. ________________________ e-mail _____________________________________________
CONDUZIONE:
􀆑 Familiare 􀆑 Dipendenti N°:___________ Autoconsumo: 􀆑 Si 􀆑 No
Effettua Nomadismo SI NO
INDIRIZZO PRODUTTIVO
MIELE PROPOLI PAPPA REALE POLLINE REGINE SCIAMI CERA VELENO
ALTRO (specificare) ___________________________________________________
Il miele prodotto e’ di tipo_________________________________________________________
______________________________________ Quantità di produzione ultimo anno _________
SCHEDA IDENTIFICATIVA APICOLTORI REGIONE LAZIO
DENUNCIA DEGLI APIARI E COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
( Art. 6 - Legge n. 313 del 24/12/2004 )
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ATTIVITA’ DI SMIELATURA
IN PROPRIO:
Laboratorio ______________________________________________________________________
Ubicato nel Comune di ____________________________________ Prov_______ Cap _________
Loc./ Via ________________________________________________ Tel. ____________________
Autorizzazione/D.I.A. prot. ____________________ rilasciata/presentata il __________________
al Comune di _____________________________________________________ Prov. __________
PRESSO TERZI:
Laboratorio ______________________________________________________________________
Codice Aziendale IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_] ASL n. _________ di _______________
Ubicata nel Comune di _________________________________ Prov ________ Cap ___________
Loc. / Via ____________________________________________ Tel. _______________________
ALVEARI
Dichiara sotto la propria responsabilità di possedere n. ___________ alveari, così stanziati:
n. _______ nel Comune di _________________________ località __________________________
presso la ASL _________ presso il fondo di proprietà di __________________________________
Ubicati nel Comune di _____________________________________ Prov_______ Cap _________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data inizio attività apistica____________________ Data fine attività apistica _________________
n. _______ nel Comune di _________________________ località __________________________
presso la ASL _________ presso il fondo di proprietà di __________________________________
Ubicati nel Comune di _____________________________________ Prov_______ Cap _________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data inizio attività apistica____________________ Data fine attività apistica _________________
n. _______ nel Comune di _________________________ località __________________________
presso la ASL _________ presso il fondo di proprietà di __________________________________
Ubicati nel Comune di _____________________________________ Prov_______ Cap _________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data inizio attività apistica____________________ Data fine attività apistica _________________
n. _______ nel Comune di _________________________ località __________________________
presso la ASL _________ presso il fondo di proprietà di __________________________________
Ubicati nel Comune di _____________________________________ Prov_______ Cap _________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data inizio attività apistica____________________ Data fine attività apistica _________________
…………………………………
Data ___________________ Firma _____________________________
SCHEDA IDENTIFICATIVA APICOLTORI REGIONE LAZIO
DENUNCIA DEGLI APIARI E COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
( Art. 6 - Legge n. 313 del 24/12/2004 )
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SEZIONE PER CHI EFFETTUA NOMADISMO
Dei suddetti Alveari, n. ___________ sono soggetti a Nomadismo:
n. _______ nel Comune di _________________________ località ________________________
__________________________________Prov_______ Cap _________ presso la ASL _________
presso il fondo di proprietà di ________________________________________________________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data prevista trasferimento ____________________ periodo di permanenza __________________
Tipo di fioritura __________________________________________________________________
n. _______ nel Comune di _________________________ località ________________________
__________________________________Prov_______ Cap _________ presso la ASL _________
presso il fondo di proprietà di ________________________________________________________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data prevista trasferimento ____________________ periodo di permanenza __________________
Tipo di fioritura __________________________________________________________________
n. _______ nel Comune di _________________________ località ________________________
__________________________________Prov_______ Cap _________ presso la ASL _________
presso il fondo di proprietà di ________________________________________________________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data prevista trasferimento ____________________ periodo di permanenza __________________
Tipo di fioritura __________________________________________________________________
n. _______ nel Comune di _________________________ località ________________________
__________________________________Prov_______ Cap _________ presso la ASL _________
presso il fondo di proprietà di ________________________________________________________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data prevista trasferimento ____________________ periodo di permanenza __________________
Tipo di fioritura __________________________________________________________________
n. _______ nel Comune di _________________________ località ________________________
__________________________________Prov_______ Cap _________ presso la ASL _________
presso il fondo di proprietà di ________________________________________________________
Loc./ Via _____________________________________________ Tel. _______________________
Data prevista trasferimento ____________________ periodo di permanenza __________________
Tipo di fioritura __________________________________________________________________
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Data ___________________ Firma _____________________________
REGISTRO CONSISTENZA
APIARI - CARICO E SCARICO
attività produttiva per cessione a
terzi (+ di 10 alveari)
Consta di due momenti fondamentali:
1) Allevamento delle api a scopo produttivo
2) Smielatura
attività produttiva per cessione a
terzi
In relazione al campo di applicazione normativo:
1) Produzione di miele nel campo di applicazione dei
regolamenti comunitari di igiene (Reg. 852/04)
2) Produzione di miele al di fuori del campo di applicazione
del Reg. 852/04 (piccoli quantitativi, a livello locale …)
Per questo ultimo caso, regolamentato da norme regionali, è stato
individuato il limite numerico di 50 alveari, smielatura e vendita
direttamente in azienda o tutt’al più a dettaglianti locali della provincia o
province contermini
REGOLAMENTO (CE) 852/04
Tutte le operazioni, compresa la smielatura e
l’invasettamento, che si svolgono nell’azienda di
origine
produzione primaria
Se la smielatura avviene in un laboratorio che lavora
conto terzi, consortile o a locazione temporanea
produzione post-primaria
•già DGR n. 275 * del 16.05.06 “Approvazione delle linee guida applicative del
Regolamento CE n. 852/2004 ….” e D2145 del 21.07.06 “Procedura oper.va per la
registrazione delle imprese alimentari ai sensi Reg CE n. 852/2004 ")
* poi sostituito da DGRL 14.01.2011 n.3
attività produttiva per
cessione a terzi
Per quanto riguarda i LABORATORI DI SMIELATURA:
- LABORATORI 852/04
Se destinati alla lavorazione
ed invasettamento del miele
prodotto nell’ambito della
azienda di apicoltura :
Se si tratta di laboratori che
lavorano e confezionano il miele
di terzi (compresi i laboratori consortili o a locazione temporanea):
PRODUZIONE PRIMARIA
(Manuali corretta prassi
igienica, registrazioni,
NO HACCP)
PRODUZIONE POST-PRIMARIA
Piano di autocontrollo secondo il
metodo HACCP)
- LABORATORI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA (NON 852/04)
Annessi agli allevamenti con meno di 50 alveari, possono lavorare
esclusivamente il miele prodotto nell’azienda di appartenenza.
attività produttiva per
cessione a terzi
Un cenno particolare meritano i «laboratori consortili» o «a
locazione temporanea»:
 laboratorio di smielatura consortile: laboratorio
realizzato nel rispetto delle norme inerenti le società consortili
il cui scopo mutualistico è la smielatura e viene utilizzato
esclusivamente dai consorziati;
 laboratorio di smielatura a locazione temporanea:
laboratorio di smielatura di proprietà privata o di Enti
Pubblici e/o Associazioni di Categoria che viene concesso in
locazione a terzi solo per il tempo necessario alla smielatura;
attività produttiva per
cessione a terzi
 laboratorio di smielatura consortile a locazione
temporanea (con attività esterna): è quel laboratorio di
smielatura consortile che viene concesso in locazione a terzi,
solo per il tempo necessario alla smielatura.
Gli apicoltori che intendono usufruire dei laboratori di
smielatura a locazione temporanea devono essere in possesso del
codice aziendale ai sensi della D.lgs 158/2006 art.14 ed essere
registrati come produttore primario di miele (REG CE 852/04)
attività produttiva per
cessione a terzi
Fra gli operatori disciplinati dal Reg. 852/04 troviamo:
 Tutti gli apicoltori che, pur smielando in azienda o presso
laboratorio di terzi, detengono più di 50 alveari
 Coloro i quali, pur detenendo meno di 51 alveari, conferiscono
il miele prodotto a grossisti o fuori dal territorio di
appartenenza (provincia e province contermini)
 I laboratori dove viene lavorato miele di terzi (laboratori conto
terzi, consortili o a locazione temporanea)
attività produttiva per
cessione a terzi
Secondo quanto previsto dal Reg. 852/04 e succ., tutti gli
operatori appena elencati, con esclusione degli apicoltori che
utilizzano esclusivamente propri laboratori registrati con
procedura semplificata, devono inoltrare Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA),
ai fini della
registrazione in Banca Dati.
Cosa è cambiato?
Non vengono più autorizzati solo i laboratori di smielatura ma
vengono registrati tutti gli apicoltori che operano nel campo
di applicazione del Reg. 852/04, indipendentemente dal ruolo che
rivestono nella filiera produttiva.
Ma vediamo le norme di riferimento…. !!!
LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
FINALITA’
Garantire un livello elevato di tutela
della salute umana e degli interessi
dei consumatori in relazione agli
alimenti, e la libera circolazione delle
merci nella Comunità …
DAL LIBRO BIANCO
SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE
Legislazione di riferimento
REG CE N.178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare e istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare
REG CE N.852/2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari
DECRETO L.VO N.179/2004 Attuazione della
direttiva 2001/110/CE concernente la
produzione e la commercializzazione del miele.
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE
Legislazione di riferimento
DECRETO L.VO N.158/2006
DECRETO L.VO N.193/2006
"Attuazione della direttiva
2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali
veterinari"
REGOLAMENTO (CE) 178/02
… disciplina tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e
della distribuzione degli alimenti e dei
mangimi
Considera l’intera catena della
produzione alimentare (filiera)
REGOLAMENTO (CE) 178/02
Definisce responsabilità legali ed
obblighi degli operatori e organi di
controllo nel campo degli alimenti e dei
mangimi
Ha introdotto nuovi principi/strumenti
(analisi del rischio, precauzione,
rintracciabilità,
trasparenza
ed
informazione ai cittadini)
REGOLAMENTO (CE) 178/02
RINTRACCIABILITA’
La possibilità di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, ….. ,
attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e
della distribuzione.
L’unità di prodotto a garanzia della
rintracciabilità è il lotto di produzione
Lotto di produzione
Per lotto di produzione si intende la
complessità del prodotto ottenuto in
condizioni analoghe, dalla produzione in
arnia alla lavorazione in laboratorio.
Attraverso l’identificazione sul barattolo
di un numero di lotto si deve poter
risalire fino alle diverse localizzazioni e
produzioni di miele sul territorio.
Identificazione degli alveari
1
N° progressivo di
identificazione
dell’arnia
2
3
Codice aziendale
(art.14 DLvo 158/06)
Regolamento (CE) N. 852/2004
ALLEGATO I
Produzione primaria
III. Tenuta delle registrazioni
7.
Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare
le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo
dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo
adeguato …
… e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e
degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le
pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro
richiesta.
Regolamento (CE) N. 852/2004
ALLEGATO I
III. Tenuta delle registrazioni
8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono
prodotti primari d’origine animale devono tenere registrazioni, in
particolare, riguardanti:
a) la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli
animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
c) l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei
prodotti di origine animale;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali
o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza
per la salute umana;
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o
prodotti di origine animale.
REGISTRO DEGLI ALIMENTI SOMMINISTRATI ALLE API
TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
Art. 1 D.L.vo 193/06
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto, si intende per:
a)
Medicinale veterinario:
1)
ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come
avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;
2)
ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata
sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche
mediante un'azione farmacologica, immunologica o
metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica;
TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
D.L.vo 158/06
ALLEGATO I
……. Omissis
(previsto dall'art. 1, comma 3, lettera n)
Categoria B - Medicinali veterinari [1] e agenti contaminanti
1)
Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni.
2)
Altri prodotti medicinali veterinari:
a) Antielmintici;
b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli;
c) Carbammati e piretroidi;
d) Tranquillanti;
e) Antinfiammatori non steroidei (AINS);
f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica.
3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente:
a) Composti organoclorurati, compresi i PCB;
b) Composti organofosforati;
c) Elementi chimici;
d) Micotossine;
e) Coloranti;
f)Altri.
[1] Comprese le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari.
TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
Decreto legislativo 158/2006 Art. 15
Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari
1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto
nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la
data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di
sospensione corrispondenti.
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la
natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e
dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni, e' detenuto in azienda e conservato, a cura del
titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque
anni.
Escluso autoconsumo
Art. 79 D.L.vo 193/06
come modificato dal DLvo 143/2007
Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti
1. …, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di
alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto,
alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti
indicazioni:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) numero di lotto;
eliminato da Dlvo 143/07
d) quantità;
e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
g) data di inizio e di fine del trattamento.
2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL,
unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo
76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto è conservato per cinque anni
dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della
scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.
Registro dei trattamenti
(art. 15 D.L.vo 158/06 - art. 79 D.L.vo 193/06)
Data
(1)
Motivo de l
trattamento
(1)
Nome
commerciale
medicinale (1)
N°
animali
trattati
Identific
azione
animali
(1)
(1)
Tempo
di
sospen
sione
(1)
Fornitore
N° di lotto
(2)
(2)
Inizio (2)
trattame
nto
Fine (2)
trattam
ento
Confez
ioni
residue
(2)
Firma del
ve te rinario
curante
Firma del
ve te rinario
ufficiale
REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Copertina verde
retro copertina
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO
(a) Allegare le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i medicinali sottoposti
all'obbligo di ricetta in triplice copia, che vanno conservate per almeno cinque anni.
(b) Allegare al registro: bolle di accompagnamento dei medicinali/ricevute e scontrini
fiscali/fatture ed ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la
regolare provenienza dei medicinali veterinari.
(c) Nell'indicare il tempo di sospensione va tenuto conto della tipologia produttiva e di
eventuale "uso improprio".
(d) Le date di inizio e fine trattamento vanno annotate entro 24 ore a cura
dell'allevatore.
(e) Eventuali rimanenze di medicinali devono essere conservate presso l'azienda in
locali o strutture idonee. Per l'impiego delle confezioni residue al di fuori del
trattamento per cui erano state acquistate, e' necessaria la preventiva autorizzazione del
veterinario curante. In quest'ultimo caso devono essere rispettati gli obblighi di
registrazione previsti dall'art. 15 del D.L.vo 158/06 avendo cura di annotare nella
colonna "fornitore del medicinale" la dicitura "rimanenza".
(f) Nella colonna relativa all'identificazione degli animali va indicato il numero
progressivo col quale risultano contrassegnate le arnie trattate.
REGISTRO DELLE ANALISI
Produzione post-primaria
Regolamento (CE) N. 852/2004
Articolo 5
Analisi dei pericoli e punti critici di controllo
1.
Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e
mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi
del sistema HACCP.
omissis …….
3.
Il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore
alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla
produzione primaria e alle operazioni associate di cui all’allegato
I.
AUTOCONTROLLO
Art. 14 D.L.vo 158/06
...
2.
Il responsabile dello stabilimento di … prima
trasformazione di prodotti di origine animale
deve adottare un piano di autocontrollo
aziendale al fine di:
… omissis
c)
assicurarsi che nello stabilimento vengano
introdotti solo prodotti di origine animale che
non contengano residui superiori ai limiti
massimi consentiti e non presentino alcuna
traccia di sostanze o di prodotti non
autorizzati.
REGOLAMENTO (CE) 852/04
4. gli operatori del settore alimentare che allevano,
raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine
animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
a) tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e
le operazioni associate, … e, ove necessario dopo la pulizia,
disinfettarli in modo adeguato;
b)
tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo
adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le
imbarcazioni;
c)
……… omissis
d)
utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo
da prevenire la contaminazione;
REGOLAMENTO (CE) 852/04
e)
assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti
alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi
sanitari;
L’obiettivo della formazione consiste nel far acquisire a tutti coloro
che svolgono o devono svolgere attività di produzione,
somministrazione, preparazione, trasformazione, vendita e distribuzione
di prodotti alimentari (titolari delle aziende, collaboratori, anche
familiari, stagionali e occasionali, soci, associati in partecipazione,
dipendenti, ecc) le conoscenze fondamentali e le relative competenze
circa i principali rischi sanitari di ordine microbiologico, chimico e
fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione,
trasformazione, conservazione, somministrazione e distribuzione degli
alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli alimenti stessi, l’igiene
della persona e dell’ambiente, nonché la prevenzione e la sicurezza dei
lavoratori del comparto.
REGOLAMENTO (CE) 852/04
f)
per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e
altri insetti nocivi;
g)
immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da
evitare la contaminazione;
prevenire l’introduzione e la propagazione di malattie contagiose
trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure
precauzionali al momento dell’introduzione di nuovi animali e
comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità
competenti;
h)
i)
tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su
campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano
rilevanza per la salute umana;
j)
usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali
veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.
REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE
STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI
1) Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute
pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone
condizioni.
2) 2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e
le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:
a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o
disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per
via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo
svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con
materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la
formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa
la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli
animali infestanti;
REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE
STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI
d) ove necessario, … temperatura controllata … omissis
3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad
un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente
sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi,
adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi
devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi
le mani e un sistema igienico di asciugatura.
5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale,
evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso
una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire
un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o
sostituite.
6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione,
naturale o meccanico.
REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE
STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI
7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione,
naturale e/o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e
costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione …
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a
spogliatoio per il personale.
10.I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati
nelle aree dove vengono manipolati alimenti.
REGISTRAZIONE DEGLI APICOLTORI
AI FINI DI COMMERCIO
REG CE 852/2004
Art. 6 comma 2
Ogni operatore del settore alimentare notifica alla autorità competente,
secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto
sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del
suddetto stabilimento.
REGISTRAZIONE DEGLI APICOLTORI
AI FINI DI COMMERCIO
La notifica di cui sopra viene effettuata attraverso l’inoltro presso gli
sportelli SUAP della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, così come
previsto nella regione Lazio dalla Deliberazione della Giunta
Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3.
La procedura operativa e relativa modulistica sono state approvate con la
Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917 e sono state pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 12.06.2014 .
REGOLAMENTO (CE) 852/04
Il regolamento 852/2004, come già accennato, non si applica:
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari
dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che
forniscono direttamente il consumatore finale.
Questa ultima fattispecie è stata regolamentata nella regione Lazio
con Determinazione Regione Lazio D1948 del 01-06-08
(Laboratori di smielatura aziendali) la quale è stata richiamata
tal quale dalla Deliberazione Regione Lazio n.159 del
03.07.2013.
Determinazione
R.L.
D1948
del
01
giugno
2007
“Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale dei laboratori che non rientrano nel campo di
applicazione del regolamento CE n. 852/2004
1. Notifica di registrazione attività di smielatura
e confezionamento presso il Servizio
Veterinario della ASL di competenza:
Allegato A/1 + relazione tecnica + Comunicazione
di inizio attività annuale
La comunicazione di inizio attività annuale va successivamente
rinnovata ogni anno
Determinazione
R.L.
D1948
del
01
giugno
2007
“Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale dei laboratori che non rientrano
nel campo di applicazione del regolamento CE n. 852/2004
Adempimenti dell’apicoltore
L’apicoltore deve ottemperare a quanto prescritto dalla
normativa comunitaria vigente nel rispetto dei principi
fondamentali su cui si basa la tutela del consumatore:
Autocontrollo su tutta la filiera produttiva (igiene,
contaminazioni, malattie …)
Tracciabilità del prodotto
Rispetto normativa concernente l’utilizzo del farmaco
Rispetto normativa sull’etichettatura
Rispetto buone pratiche di allevamento e produzione
DELIBERAZIONE R.L. n.159 del 03.07.13
Come e dove può smielare un apicoltore?
 Liberamente se per autoconsumo
 Proprio laboratorio registrato con procedura
semplificata (fino a 50 alveari);
 Proprio laboratorio registrato ai sensi REG CE 852/04;
 Laboratorio registrato per smielatura conto terzi;
 Laboratori consortili o a locazione temporanea.
MIELE
denominazione di vendita
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011
D.L.gs 179/2004
La denominazione di vendita «miele» e' riservata alla
«sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare
di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle
sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di
piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze
specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano
maturare nei favi dell'alveare»
MIELE
D. Lvo 179/04 Art.4
1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto
tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano,
qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed
effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto
tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve
essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla
sua composizione.
… omissis
5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per
vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non
corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni.
Legge 283/62
5.
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai
propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze
alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a
sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne
la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e
regolamenti speciali;
b)
c)
d)
in cattivo stato di conservazione;
con cariche microbiche superiori ai limiti …
insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque
nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a
mascherare un preesistente stato di alterazione;
Legge 283/62
… omissis
g)
con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non
autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che
siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte
per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a
revisioni annuali;
h)
che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la
protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con
propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato
all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere
tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari
immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo
(5/b).
ETICHETTATURA DEL MIELE
Indicazioni obbligatorie
denominazione di vendita;
quantità netta;
nome e indirizzo del produttore;
la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
laddove questo sia differente dal nominativo posto in etichetta;
numero di lotto;
l’indicazione del termine preferenziale di consumo;
l’indicazione del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele è stato
raccolto.
Denominazione di vendita
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011
D.L.gs 179/2004
La denominazione di vendita «miele» e' riservata alla
«sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare
di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle
sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di
piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze
specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano
maturare nei favi dell'alveare»
Nella commercializzazione di miele in favo, miele con pezzi di favo e
miele filtrato, la denominazione di vendita minima dovrà essere:
• MIELE in favo
• MIELE con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele
• MIELE Filtrato
Denominazione di vendita
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011
D.L.gs 179/2004
Denominazioni facoltative sono:
• Miele di nettare
• Miele di fiori
• Miele di melata
• Miele scolato
• Miele centrifugato
• Miele torchiato
Denominazione di vendita
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011
D.L.gs 179/2004
Oppure si può far riferimento all’origine botanica:
• Miele di castagno, miele di tiglio etc.
Ammessi anche:
• Miele millefiori (Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1)
• Miele di bosco (Circolare MIPAAF 12 luglio 2007, n. 3)
O ancora all’origine geografica se il miele proviene totalmente dall’area
indicata:
• Miele dei castelli romani
La quantità netta (peso netto)
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011
D.P.R 26.05.1980 N. 391
Le unità di misura da utilizzare devono essere:
• grammi (o g)
• chilogrammi (o kg)
Dopo l’indicazione dell’unità di misura non va messo il punto,
ad es. “g.” o “kg.”.
Considerato che la quantità da indicare sull’imballaggio è in ogni
caso quella netta o nominale, non è necessario far precedere
l’indicazione dalle diciture “peso netto”, “contenuto netto”, o da
diciture simili.
La disciplina metrologica (D.P.R. 391/80) regolamenta le altezze
minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto.
La quantità netta (peso netto)
Quantità nominale (Qn)
in grammi
Altezza minima
in mm
Fino a 50
2
Oltre 50 fino a 200
3
Oltre 200 fino a 1.000
4
Oltre 1.000
6
Nome e indirizzo
del produttore
L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni
sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione
sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è
stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O
CONFEZIONAMENTO
Deve essere indicata la sede dello stabilimento di produzione o
confezionamento laddove sia differente dal nominativo posto in
etichetta.
Il lotto
D.L.gs 109/1992
Il lotto va indicato facendo precedere il codice dalla lettera
“L” non puntata.
• Il codice può essere composto da:
• Numeri
• Lettere
• Numeri + lettere
“L’indicazione del lotto non è richiesta quando il TMC figura
con la menzione almeno del giorno e del mese”.
Il lotto
SI
L 48/11
L aca 48/11
L a 48/11
L Rocca di Papa 1
L B104
Da consumarsi preferibilmente
entro il 25/03/2013
NO
(L) 48/11
L. 48/11
numero di lotto 48
Termine minimo
di conservazione
reg. ue 1169/2011
Il termine minimo di conservazione rappresenta la data fino alla
quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione.
Viene indicato a discrezione del confezionatore.
La data deve essere preceduta dalle seguenti espressioni:
“da consumarsi preferibilmente entro il…” quando la data
comporta l’indicazione del giorno (in questo caso il T.M.C. può
sostituire il lotto)
giorno/mese/anno
“da consumarsi preferibilmente entro fine…” negli altri casi.
Termine minimo
di conservazione
NO
Da consumarsi entro il 2013
• Da consumarsi
preferibilmente entro il 2013
Indicazione paese/paesi
di origine
reg. ue 1169/2011 - d.l.gs 179/2004 (come
modificato dall’art. 2-bis della L. 81/2006)
Art. 2-bis.
Etichettatura del miele
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi
d'origine in cui il miele e' stato raccolto;».
La dizione “Miele italiano” può essere sufficiente a definire
il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4)
Paese di origine: Italia
L O104
MIELE
DI CASTAGNO
DEI CASTELLI ROMANI
1000 g
prodotto e confezionato da
Mario Rossi, via xxxx xxxxxx 103, 00040 Rocca di Papa (RM)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce
Da consumarsi preferibilmente entro fine dicembre 2013
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE !
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La modulistica in apicoltura – Dott.ssa Reitano