S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN
MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
GESTIONI DI PORTAFOGLI:
LA NUOVA DISCIPLINA IVA.
EDOARDO GUFFANTI
18 Aprile 2013 - Università Bocconi
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La normativa comunitaria e
l’orientamento della Corte di
Giustizia
Il Caso “Deutsche Bank”
Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
•Nel 2008, la Deutsche Bank (“DB”) erogava il
servizio di gestione di portafogli ai propri clienti.
•In tale ambito, gli investitori avevano incaricato
DB di gestire il portafoglio in maniera autonoma,
tenendo conto delle strategie di investimento
scelte
dagli
stessi,
senza
richiedere
preventivamente loro istruzioni.
•DB era autorizzata a disporre degli strumenti
finanziari in nome e per conto degli investitori.
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
•Gli investitori versavano una remunerazione
annuale pari all’1,8% del valore del patrimonio
gestito. Tale remunerazione era composta da:
– una parte versata per la gestione del patrimonio,
ammontante all’1,2% del valore del patrimonio
gestito, e
– da una parte relativa all’acquisto e alla vendita di
titoli, corrispondente allo 0,6% dell’attivo.
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
•Detta remunerazione comprendeva anche la
gestione dei conti correnti e dei conti titoli nonché
le commissioni di sottoscrizione per l’acquisto di
quote di partecipazione in OICR.
•Alla fine di ogni trimestre, e alla fine dell’anno,
l’investitore riceveva un rendiconto della gestione
del suo patrimonio.
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
•Nel consegnare la dichiarazione preliminare IVA
per il mese di maggio 2008, DB ha precisato al
Finanzamt che, a suo avviso, le prestazioni
effettuate nell’ambito della gestione di portafoglio
erano esenti qualora fornite a investitori sul
territorio tedesco/UE, (e non imponibili ove
fornite a clienti investitori stabiliti in Stati terzi).
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
• Il Finanzamt ha respinto tale argomentazione e ha
emesso, il 29 aprile 2009, un avviso di pagamento
anticipato dell’IVA per il mese di maggio 2008, nel
quale ha trattato come imponibili, e non esenti,
le operazioni di gestione di portafoglio per i clienti
investitori.
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
•La Corte nelle motivazioni osserva che:
– Un’attività di gestione di portafoglio come quella
effettuata da DB si compone di vari elementi;
– Se un’operazione è costituita da più elementi
occorre determinare se la stessa sia composta da
più prestazioni, o da un’unica prestazione;
– Vi è una prestazione unica quando due o più
elementi/atti forniti al consumatore “medio” sono
così connessi da formare, oggettivamente, una
sola prestazione economica indissociabile.
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
•La gestione
combinazione:
di
portafoglio
costituisce
la
– di una prestazione di analisi e di custodia del
patrimonio del cliente;
– di una prestazione di acquisto e di vendita di titoli.
•Tali due elementi possono essere forniti
separatamente, ma il cliente “medio”, nell’ambito
di una gestione di portafoglio ricerca proprio la
combinazione degli stessi.
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
•Nel caso esaminato dalla Corte i due elementi non
solo sono inscindibili, ma occorre altresì porli sullo
stesso piano. In altre parole:
– essi sono entrambi indispensabili per la
realizzazione della prestazione complessiva, perciò
non è possibile ritenere che l’uno sia la
prestazione “principale” e l’altro la prestazione
“accessoria”;
– la loro scomposizione avrebbe carattere artificiale.
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Corte di Giustizia Ue, Sentenza 19-7-2012.
• I termini con i quali sono state designate le
esenzioni di cui all’articolo 135, par. 1, Direttiva
2006/112 devono essere letti restrittivamente.
Dunque, il servizio di gestione di portafoglio non è
esente da IVA:
– non è assimilabile alla gestione di OICR;
– può essere presa in considerazione, ai fini dell’IVA,
solamente nel suo complesso;
– essa non è quindi idonea a rientrare nell’articolo
135, paragrafo 1, lett. f), e g), Direttiva 2006/112.
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Il trattamento IVA delle Gestioni
dopo le modifiche della «legge di
stabilità 2013».
Le nuove disposizioni italiane
•Al DPR n. 633/72 sono state apportate le seguenti
modificazioni:
• all'art. 10, c. 1, n. 4), il 1° periodo è così sostituito: «le
operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
non rappresentativi di merci e a quote sociali,
eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli
nonché il servizio di gestione individuale di portafogli;
le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le
opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione
nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
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Le nuove disposizioni italiane
• all'articolo 36, comma 3, dopo il 6° periodo è aggiunto
il seguente: «Le disposizioni del presente comma si
applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio
di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni
di mandato, mediazione o intermediazione relative al
predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi
dell'articolo 10, primo comma».
•Le disposizioni di cui sopra si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1-1-2013.
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A quali commissioni si applica l’IVA?
•I seguenti corrispettivi rientrano nel servizio di
gestione e, quindi, sono ora soggetti ad IVA:
• Le commissioni di gestione;
• Le commissioni di performance;
• Le prestazioni “connesse” a quelle di gestione (es.
il rimborso forfettario delle spese amministrative);
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Alle commissioni di negoziazione nell’ambito
della gestione si applica l’IVA?
•La modalità di contabilizzazione delle commissioni
di negoziazione nel bilancio del gestore pare
essere rilevante per stabilire se i costi di
negoziazione addebitati al cliente siano esenti, così
come lo è l’importo degli stessi rispetto a quanto
effettivamente pagato al broker …
•Il tema è complesso. Su questo, Assogestioni è in
contatto con l’Agenzia delle Entrate.
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Il trattamento IVA del
collocamento delle gestioni
individuali
Il collocamento del servizio di gestione
• Le commissioni riconosciute ai soggetti collocatori,
ossia a coloro che promuovono il servizio di
gestione di portafogli, sono soggette ad IVA.
• Sono, infatti, delle operazioni di mandato,
mediazione intermediazione (n. 9) relative alle
operazioni di cui all’art. 10, n. 4, DPR 633/1972
nel quale non sono più comprese quelle di
gestione patrimoniale.
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Il trattamento IVA delle deleghe di
gestione
Il trattamento delle deleghe di gestione
• Di seguito, si fa riferimento a deleghe effettive.
• La delega di gestione, conferita da un gestore (es.
SGR/SIM) ad altro soggetto abilitato al servizio di
gestione di portafogli, è soggetta ad IVA.
• Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso
in cui il delegante sia una SGR, poiché il
trattamento di “favore” (esenzione) previsto per
gli OICR (Sentenza Corte UE 4-5-2006) non è
interpretabile in senso estensivo.
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Il trattamento IVA delle deleghe di
gestione a valere su OICR
Il trattamento delle deleghe
di gestione su OICR
• La delega di gestione a valere su un fondo
comune di investimento, conferita da una SGR
italiana ad altro intermediario italiano, abilitato al
servizio di gestione di portafogli (cfr. art. 33, Reg.
Congiunto), non è soggetta ad IVA.
• È, infatti, prevalente il fatto che l’esenzione sia
definita in funzione della natura oggettiva del
servizio e non del profilo soggettivo del prestatore
(cfr. Sentenza Corte UE 24-5-06, causa C-169/04).
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Il trattamento delle deleghe
di gestione su OICR
• La delega di gestione (necessariamente “limitata”)
a valere su un comparto, conferita da una SICAV
comunitaria (soggetto passivo IVA) ad un
intermediario italiano (es. SIM), abilitato al servizio
di gestione di portafogli, ha carattere di extra
territorialità e, quindi, non è soggetta ad IVA, né
ad obbligo di emissione di fattura.
• La gestione collettiva prestata dalla Sicav in
Lussemburgo sarà esente.
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Il trattamento IVA della consulenza
… ed il servizio di consulenza?
•La Risoluzione n. 343/2008 dichiara(va?) la
esenzione delle prestazioni di consulenza in
materia di investimenti ai sensi dell’Art.10, n.9 del
DPR 633/1972 («prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative alle
operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)») e non fa
invece riferimento alle prestazioni di «gestione di
fondi comuni di investimento».
•È però consigliabile fare alcune riflessioni …
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… ed il servizio di consulenza?
– In primo luogo, la Circolare afferma che l'attività
di consulenza in materia di investimenti possa
essere ricompresa tra le attività esenti dall'imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/72 in quanto
inquadrabile fra le attività di intermediazione,
allorché sia strettamente collegata e connessa ad
un'operazione di negoziazione.
– Tale principio fu affermato a valle del recepimento
della direttiva MIFID, la quale (re)incluse la
consulenza del novero dei servizi di investimento.
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… ed il servizio di consulenza?
•Con sentenza del 7-3-2013, causa C-275/11, la
Corte UE afferma il principio secondo cui:
– le prestazioni di consulenza in materia di
investimento fornite ad una società di gestione di
un fondo comune d’investimento, rientrano nella
nozione
di
”gestione
di
fondi
comuni
d’investimento” e beneficiano dell’esenzione IVA;
– i servizi di consulenza forniti a persone fisiche e
giuridiche che investono direttamente il proprio
patrimonio sono, invece, soggetti ad IVA.
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… ed il servizio di consulenza?
… È quindi opportuno fare alcune attente
riflessioni in merito alla possibilità di continuare a
considerare il servizio di consulenza come esente
da IVA ...
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