ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il DPR 59 e le Linee Guida sulla certificazione energetica PRIMA PARTE Ing. Luca Argentieri EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO RISPARMIO ENERGETICO TUTTI GLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO IL RISPARMIO ENERGETICO SONO QUINDI SOGGETTI AL RISPETTO DI PARAMETRI TECNICI, LEGATI AL CONSUMO ANNUO DI COMBUSTIBILE O DI ENERGIA, MOLTO PRECISI. LE REGOLE E I PARAMETRI DA RISPETTARE SONO DESCRITTI IN CIRCA 30 NORME TECNICHE E NEI SEGUENTI TESTI DI LEGGE: LEGGE 10/91 - DPR 421/93 - DPR 380/01 – DLGS 192/05 – DLGS 311/07 – DLGS 115/08 – DPR 59/09 – DM 26.06.09 TALI OBBLIGHI RIGUARDANO: NUOVE COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI, AMPLIAMENTI, RISTRUTTURAZIONI, INSERIMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN EDIFICI O IN PARTI DI EDIFICI, RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI, SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE. OCCORRE UN’ANALISI TECNICO PROGETTUALE, CHE VA DEPOSITATA AGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI. SERVE QUINDI PER OGNI INTERVENTO UNA RELAZIONE E UN PROGETTO (AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 10/91 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE). I LAVORI DEVONO ESSERE SVOLTI COME DESCRITTO IN TALE RELAZIONE, E IL DIRETTORE DEI LAVORI NE CONTROLLERA’ E ATTESTERA’ LA RISPONDENZA. 2 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO PRINCIPI GENERALI DEL DLgs 192/2005 A LIVELLO EUROPEO E’ STATA INTRODOTTA NEL 2002 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (DIRETTIVA “EPBD”), CON LO SCOPO DI EVIDENZIARNE I CONSUMI (SIA PER IL RISCALDAMENTO CHE PER LA CLIMATIZZAZIONE E PER L’ILLUMINAZIONE), E POI DI STUDIARE LE POSSIBILITA’ DI RIDURLI. LA DIRETTIVA E’ IN FASE DI REVISIONE, CON ULTERIORI INDICAZIONI E OBIETTIVI. OGGI LO STATO E GLI ENTI LOCALI, TRAMITE LA FINANZIARIA E MOLTI ALTRI MECCANISMI, INCENTIVANO IN MANIERA MOLTO VANTAGGIOSA I CITTADINI E LE IMPRESE A EFFETTUARE INTERVENTI CON ATTENZIONE PARTICOLARE AL RISPARMIO ENERGETICO, CHIEDENDO IN CAMBIO IL RISPETTO DI PARAMETRI TECNICI PIU’ STRINGENTI DI QUELLI MINIMI OBBLIGATORI. MEDIANTE QUESTI MECCANISMI SI CERCA DI FAVORIRE L’INTRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE E DELLO STUDIO DEI RISPARMI DI ENERGIA. 3 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA CERTIFICAZIONE: DARE EVIDENZA DEI CONSUMI CONVENZIONALI Mediante degli indicatori (EP) viene fornita una misura dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare. Tali valori, calcolati in conformità a norme tecniche sviluppate su mandato del Parlamento Europeo, sono legati all’isolamento dell’involucro edilizio dell’unità immobiliare, alla tipologia di finestre, alla tipologia ed efficienza dell’impianto di riscaldamento e di quello di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria, ai sistemi di illuminazione e ventilazione, e al tipo di combustibile utilizzato. Per poter comparare tra loro diverse unità immobiliari, i calcoli sono effettuati usando dei criteri standardizzati, sia in termini di profilo di utilizzo che di orari di funzionamento. In tal modo i valori degli indicatori, che differenziano e caratterizzano il patrimonio edilizio, sono svincolati da utilizzi soggettivi, e sono legati solo alla potenzialità del sistema edificio-impianti. Gli indicatori vengono espressi in unità di energia (kWh) per metro quadro di superficie calpestabile (m2) e per anno [kWh/(m2 anno)]. Indicativamente, tale parametro di energia termica (1 kWh) corrisponde a circa 0,1 litri di gasolio, a circa 0,1 m3 di gas metano e a circa 0,15 litri di GPL (propano). Si stima che il patrimonio edilizio italiano esistente si attesti sui 170 kWh/(m2 anno), con punte di 280 per la climatizzazione invernale. Le case passive hanno un indicatore che tende a “0”. Abitare in case con basso valore degli indicatori, significa risparmiare nei costi di energia annuali, nonché limitare le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti in atmosfera. 4 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO PRINCIPI GENERALI DEL DLgs 192/2005 •FINALITÀ: MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PARCO EDILIZIO IN FASE DI NUOVA COSTRUZIONE O QUANDO SI DECIDE, LIBERAMENTE O PER ALTRI OBBLIGHI O NECESSITÀ NON LEGATI ALL’ENERGIA, DI INTERVENIRE SU ELEMENTI SIGNIFICATIVI •AMBITO DI INTERVENTO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDIFICI O IMPIANTI, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO •CRITERI, METODOLOGIA DI CALCOLO, REQUISITI MINIMI: FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI DI CUI ALL’ART. 4, VALE LA VECCHIA NORMATIVA, COME AGGIORNATA DAL DECRETO E DAI SUOI ALLEGATI (IN USCITA NEL 2009) •FUNZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: MECCANISMI DI COOPERAZIONE, APPLICAZIONE INTEGRATA ED OMOGENEA SU TUTTO IL TERRITORIO 5 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO ESCLUSIONI FABBRICATI ISOLATI CON SU< 50 MQ IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLI IN QUANTO BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI, QUANDO GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE ALTERINO LE CARATTERISTICHE DEL CARATTERE STORICO E ARTISTICO IN MANIERA INACCETTABILE FABBRICATI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI O AGRICOLI (NON RESIDENZIALI), RISCALDATI PER ESIGENZE PRODUTTIVE O MEDIANTE REFLUI TERMICI NON ALTRIMENTI UTILIZZABILI GLI IMPIANTI DI PROCESSO, ANCHE SE UTILIZZATI IN PARTE NON PREPONDERANTE, PER USI DI RISCALDAMENTO O ACS RESTA LA NECESSITÀ DI UNA PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE, SIA PERCHÉ IMPOSTA DALLA LEGGE 10/1991, SIA PER GIUSTIFICARE IL MANCATO RISPETTO DELLE NUOVE NORME 6 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO QUADRO COSTITUZIONALE NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE (ARTICOLO 117, COMMA V), LA LEGISLAZIONE NAZIONALE PUÒ FISSARE SOLO COMPETENZA LEGISLATIVA SUI PROVINCE AUTONOME. LE PRINCIPI FONDAMENTALI, REGOLAMENTI SPETTA ALLE MENTRE REGIONI LA O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI IN MATERIA DI ENERGIA DEVONO QUINDI ESSERE RECEPITE E FATTE PROPRIE (CON EVENTUALI CAMBIAMENTI O INTEGRAZIONI PURCHÉ PIÙ RESTRITTIVE E IN ARMONIA ANCHE CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE). IL DECRETO LEGISLATIVO 192/2005, E S.M.I., SI FA CARICO DI FISSARE, OLTRE AI PRINCIPI FONDAMENTALI, ANCHE DELLE REGOLE TRANSITORIE, AL FINE DI OTTENERE, PER QUANTO POSSIBILE, UNIFORMITÀ E COERENZA DI ATTUAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. STESSO FINE AVRANNO I PROSSIMI DECRETI. IL DPR 59 INSIEME AGLI ALTRI DM E DPR SOSTITUIRA’ TALI REGOLE. 7 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO QUADRO COSTITUZIONALE ALCUNE REGIONI SI SONO GIA’ MOSSE, ALTRE LO STANNO PER FARE. SONO VIGENTI REGOLAMENTI IN LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. ALTRE REGIONI STANNO LEGIFERANDO SOLO IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, RESTANDO CON LE REGOLE NAZIONALI PER QUANTO RIGUARDA L’ENERGIA. IN LOMBARDIA HANNO REALIZZATO UN CORPUS NORMATIVO LEGGERMENTE DIVERSO DA QUELLO NAZIONALE, E SOPRATTUTTO HANNO CREATO UN METODO DI CALCOLO, ANTICIPANDO LE UNI/TS 11300, E INSERENDO PARAMETRI LOCALI E PARTICOLARI. PERO’ RIMANE PRECISATO CHE: < PER QUANTO NON INDICATO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI E NEGLI ATTI AD ESSO CORRELATI CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DLgs 192/2005 E smi > (art. 19 delibera 8/8745 del 22.12.2008 – BurL 15.01.2009 n° 2) 8 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 1 TITOLO 2 (transitorio) ARTICOLO 1 Finalità ARTICOLO 6 Certificazione ARTICOLO 11 Requisiti della prestazione energetica ARTICOLO 2 Definizioni ARTICOLO 7 Gestione ARTICOLO 3 Ambito di intervento ARTICOLO 8 Relazione tecnica e ispezioni ARTICOLO 4 Adozione criteri, calcolo e requisiti ARTICOLO 9 Regioni ed enti locali ARTICOLO 5 Cooperazione per attuazione ARTICOLO 10 Monitoraggio e adeguamento ARTICOLO 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici TITOLO 3 ARTICOLO 13 Misure di accompagnamento ARTICOLO 14 Copertura finanziaria ARTICOLO 15 Sanzioni ARTICOLO 16 Abrogazioni ARTICOLO 17 Clausola di cedevolezza ALLEGATI 9 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 Finalità Il decreto, recepimento della direttiva europea 2002/91/CE (EPBD), stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. ARTICOLO 2 Definizioni Unitamente a quelle presenti nell’Allegato A, contiene le definizioni utili per la comprensione e l’attuazione del decreto ARTICOLO 3 Ambito di intervento Progettazione, manutenzione e certificazione di edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni parziali e integrali, ampliamenti di volume, ristrutturazioni di impianti e sostituzione dei generatori. ARTICOLO 4 Adozione criteri, calcolo e requisiti Rimanda a dei decreti attuativi concertati, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, specificando quali sono i punti da chiarire: metodi di calcolo, requisiti dei tecnici. ARTICOLO 5 Cooperazione per attuazione Richiede la cooperazione tra Stato (tre Ministeri), Regioni nonché ENEA e CNR per promuovere la cultura energetico-ambientale, la qualificazione professionale e l’occupazione. 10 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 6 Certificazione Stabilisce tempi e campi di applicazione della certificazione energetica: nuove costruzioni, ma anche trasferimento a titolo oneroso, e contratti di gestione impianti per strutture pubbliche ARTICOLO 7 Gestione Necessità della manutenzione. Richiamo alla documentazione prevista e responsabilità dei soggetti coinvolti. Anche per CDZ. ARTICOLO 8 Relazione tecnica e ispezioni Ribadisce la necessità del progetto (relazione ai sensi della legge 10/91). Stabilisce il ruolo del DL e dei Comuni nelle verifiche di conformità a fine lavori, e nel corso dell’esercizio. ARTICOLO 9 Regioni ed enti locali Stabilisce ruoli e competenze degli Enti Locali. Specifica la necessità di ispezioni sull’applicazione della legge, la creazione di un “catasto” degli impianti, e l’informazione (con i distributori) ARTICOLO 10 Monitoraggio e adeguamento Stato e Regioni controllano il grado di applicazione e le ricadute del DLgs, al fine di migliorarlo. Il quadro conoscitivo andrà trasmesso annualmente al Parlamento. 11 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 2 - NORME TRANSITORIE Requisiti della prestazione energetica Nelle more dell’uscita dei decreti attuativi, sono in vigore le prescrizioni della legge 10/91 (modificata da questo DLgs) e soprattutto dalle disposizioni dell’allegato I. Inoltre l’attestato di certificazione energetica, fino all’uscita delle “Linee Guida” è sostituito per quelle regioni che non hanno una propria normativa, dall’attestato di qualificazione energetica (documento la cui forma non è però definita). ARTICOLO 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici Tratta del contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti (solo riscaldamento invernale). Rimanda agli articoli 7 e 9, nonché al DPR 412/93 (attuativo della legge 10/91 e modificato dal decreto) e soprattutto all’allegato L. ARTICOLO 11 12 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 13 Misure di accompagnamento Previsti programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. Comunicazione, sensibilizzazione, aggiornamento professionale ARTICOLO 14 Copertura finanziaria Nessun onere aggiuntivo. 400.000,00 € per il 2005 e per il 2006 per le campagne di informazione. ARTICOLO 15 Sanzioni Tolte le sanzioni penali con il DLgs 311. Restano quelle amministrative per progettista, per DL, per il certificatore, per i proprietari e per i costruttori. Nullità contratti di compravendita. ARTICOLO 16 Abrogazioni Decreto del 27 luglio 2005 (Infrastrutture), alcuni articoli della Legge 10/91, del DPR 412 e infine dell’intero DM di recepimento delle norme UNI (serie 103xx) per il DPR 412/93 ARTICOLO 17 Cedevolezza Legislazione concorrente Stato-Regioni. Il DLgs 192 vale per quelle Regioni che non hanno recepito la EPBD. 13 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 ARTICOLO 4 Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica PREVISTI DECRETI ATTUATIVI PER DEFINIRE: a) Metodologie di calcolo e requisiti minimi per il contenimento dei consumi b) Criteri di prestazione energetica c) Requisiti professionali per certificazione e per ispezioni sugli impianti IN PARTICOLARE E’ STATO APPROVATO UN DPR (59/2009) PER L’ATTUAZIONE DEI PRIMI DUE COMMI (che rimanda tuttavia ad altri provvedimenti in merito ai metodi di calcolo sulle fonti rinnovabili) E UN DM CON LE LINEE GUIDA NAZIONALI, ED E’ IN APPROVAZIONE UN DPR PER L’ATTUAZIONE DEL TERZO COMMA. 14 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 ARTICOLO 6 Certificazione energetica degli edifici FIRMATO IL DECRETO MINISTERIALE CONCERTATO TRA TRE MINISTERI (S.E. + AMBIENTE + INFR. E TR., nonché intesa con C.U. S-R, e parere CNCU) PER L’EMISSIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 15 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 ARTICOLO 11 Requisiti della prestazione energetica (NORME TRANSITORIE) FINO A QUANDO NON ESCONO I DECRETI ATTUATIVI, LE METODOLOGIE DI CALCOLO SONO DEFINITE DALL’ALLEGATO “I” (integrato poi dall’articolo del DLgs 115/2008 che richiede l’utilizzo delle UNI TS 11300 per diagnosi e per certificazione (non parla però di progettazione) ARTICOLO 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici PER L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE, SI RIMANDA AGLI ARTICOLI 7 E 9, E ALL’ALLEGATO “L” 16 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005 GLI ALLEGATI ALLEGATO A (art.2) Ulteriori definizioni Corretto e ampliato dal 311/2006 ALLEGATI F e G (art.2) Schema rapporto ispezione per impianti rispettivamente > e < 35 kW Sostanzialmente inalterati ALLEGATO B (art. 4) Metodologie di calcolo Sostituito dal 311/2006 con all. M ALLEGATO H (all. L, commi 9,10 e 11) Valori minimi del rendimento rilevato Modificato dal 311/2006 (all. I, commi 1, 2 e 3) Requisiti energetici (tabelle) Modificato dal 311/2006 Regime transitorio per prestazioni Modificato dal 311/2006 ALLEGATO D Predisposizioni per rinnovabili Soppresso dal 311/2006 ALLEGATO L (art. 12) Regime transitorio per esercizio Modificato dal 311/2006 ALLEGATO E (all. I comma 15) Schema di relazione tecnica Modificato dal 311/2006 ALLEGATO M (all. I comma 16) Norme tecniche Inserito dal 311/2006 17 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 D.P.R. 59 DEL 02/04/2009 Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia Criteri generali, metodologie di calcolo, e requisiti minimi per la ARTICOLO 1 prestazione energetica degli edifici (nuovi e per ristrutturazioni), Ambito di degli impianti termici invernali e per l’acqua c.s. intervento e finalità Estivo e Illuminazione in successivi provvedimenti. ARTICOLO 2 Definizioni Si usano quelle del DLgs 192 (testo e allegato A). Si introducono: pellicole – coperture verdi – trasmittanza termica periodica. ARTICOLO 3 Metodologie di calcolo Le metodologie di calcolo da adottarsi sono le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300. Per la certificazione si rimanda alle indicazioni delle Linee Guida ARTICOLO 4 Criteri generali e requisiti prestazionali Questo articolo sostituisce integralmente l’allegato I. I valori limite sono quelli dell’allegato C del DLgs (con riduzione del 10% per edifici a uso pubblico). Le regole dell’allegato I sono confermate, con delle modifiche. Ve ne sono altre nuove. Rimanda ad altri provvedimenti per i calcoli con fonti rinnovabili. 18 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 ARTICOLO 5 Esercizio, manutenzione e ispezione Viene confermato l’allegato L e gli articoli 7 e 9 del DLgs. ARTICOLO 6 Regioni e Province autonome Il DPR vale in quelle regioni che non hanno provvedimenti legati alla EPBD. Le regioni POSSONO definire metodologie diverse ma che facciano riferimento alle UNI/TS, e fissare limiti più rigorosi. Riallineamento e coerenza. ARTICOLO 7 Disposizioni finali Il CTI o l’UNI controllano e certificano che i software commerciali abbiano uno scostamento non superiore al 5% nel calcolo di EP. ARTICOLO 8 Copertura finanziaria Fondi e risorse già disponibili. Nessun nuovo onere 19 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 3 PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE SI USERANNO LE “NORME” TECNICHE NAZIONALI: UNI/TS 11300 SONO MENZIONATE QUELLE DISPONIBILI (PARTE 1 E PARTE 2) 20 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 7 DALL’APPENDICE “A” DELLA NORMA UNI EN 14683:2008 L’importanza dei ponti termici e della completezza dei dati di input MISURE INTERNE? MISURE ESTERNE? MISURE INTERNE TOTALI? 21 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 22 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT Giugno 2009 23 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT Agosto 2009 24 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT Agosto 2009 25 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE AUTODICHIARAZIONI DALLA RIUNIONE CTI – PRODUTTORI DEL 15 MARZO 2009 (resoconto da “infoSacert” della riunione pubblica con il CTI per la validazione dei software). Le fasi della procedura di verifica individuate dal CTI: 1. fase preliminare basata sull’esame della dichiarazione di conformità del software alle UNI TS presentata dal richiedente, incontro con i tecnici richiedenti finalizzato al supporto tecnico per la corretta comprensione del funzionamento del software da parte dei tecnici CTI 2. fase di verifica a cura del CTI basata sull’applicazione del software ad un edificio tipo esistente e di progetto con più combinazioni che il CTI ha deciso di non mettere a disposizione né divulgare tra i soli richiedenti, 3. fase di analisi dei risultati e rilascio della certificazione. 26 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE AUTODICHIARAZIONI Il programma xxxxx, utilizzabile per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, è sostanzialmente conforme alla normativa prodotta dal CEN sotto mandato M343, come interpretata dal CTI nelle norme UNI TS 11300, Parte 1a e Parte 2a, per la certificazione energetica degli edifici; PERTANTO i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso l’utilizzo del software, non si scostano di oltre il 5% rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione della normativa nazionale Si comunica che a seguito della raccolta di osservazioni e di ulteriori test interni è disponibile una nuova versione Beta del software xxxx TS 11300 Premesso che ….. la procedura tecnica di verifica NON è stata resa completamente pubblica… DICHIARA che le metodologie di calcolo del proprio software applicativo xxxx sono state progettate e implementate seguendo le interpretazioni delle norme UNI/TS 11300 1 e 2. Ciò garantisce … 5% … qualora la procedura tecnica di verifica non implementi procedure non chiaramente e univocamente desumibili dalle suddette norme. 27 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE AUTODICHIARAZIONI … si garantisce che il software yyyy esegue il calcolo …. in sostanziale conformità alle UNI TS, e che i risultati ottenuti hanno uno scostamento massimo del 5% sugli indici di prestazione energetica. Detta garanzia è fornita nelle more delle procedure di verifica con strumento nazionale predisposto da CTI con riferimento alle sole norme pubblicate, ad esclusione di procedure non chiaramente ed univocamente desumibili dalle norme suddette(variata rispetto a una precedente). Dichiara che il proprio software xxx per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici, a partire dalla versione 6.1, è sostanzialmente conforme alla normativa UNI 11300, parti 1 e 2, confermando che il valore degli indici di prestazione energetica calcolati con il programma commercializzato non si scostano di oltre il 5% rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione rigorosa della normativa nazionale. … le metodologie di calcolo sono state progettate … 5%... Poiché la suddetta procedura tecnica di verifica non è stata resa completamente pubblica dal CTI, non è stato oggettivamente possibile effettuare i confronti diretti dei valori degli indici di prestazione energetica con i casi sistema edificio-impianto di riferimento per la verifica dei software applicativi. 28 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE (2007-2008) E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE Angera (VA) – Zona E – Tm = 5,36 °C – Tinv = -4,01 °C 29 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE (2007/2008) E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE: PESANTE EPi kWh/m2 t (h) QTR kWh/anno QVE kWh/anno QINT kWh/anno QSOL kWh/anno Docet Regionale 30.10 119,6 99,6 14,7 56,4 76.429,0 61.681,0 39.331,0 34.173,0 12.696,0 - 10.948,0 15.023,0 Regionale 24.10 100,9 193,8 58.300,0 32.300,0 - 14.200,0 Regionale 14.12 80,2 194,8 61.152,4 34.067,6 17.579,0** 15.023,6 SW 1 100,7 - 60.322,0 33.648,0 18.752,0 8.299,0 SW2 continuo 4W/m2 75,5 76 60.849,0 33.495,0 18.659,0 12.746,0 (tr) SW3 continuo* (0.4) 65,65 75 57.280,0 23.093* 1.893,0* 26.672,2 (op+tr) SW4 continuo 80,1 ?? 67.990,0 36.533,0 18.587,0 23.462,0 SW4 continuo gen.08 71,7 ?? 63.601,0 34.175,0 18.587,0 23.462,0 30 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE EDIFICIO “PESANTE” VL (m3) VN (m3) SDisp (m2) S/V SU (m2) Docet 4355 - 1698 0.39 1063 Regionale 4398 3176 (inserito) - - 1058 SW1 4398 3079 - - 1058 SW2 4397 3176 1782 0.4 1058 SW3 4397 3176 1782 0.4 1058 SW4 4397 3176 1782 0.4 1058 31 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO DAL RAPPORTO DI TEST SECONDO ASHRAE 140-2004 US. DEPT. OF ENERGY ROBERT HENNINGER E MICHAEL WITTE (GardAnalytics) CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 32 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO DAL RAPPORTO DI TEST SECONDO ASHRAE 140-2004 US. DEPT. OF ENERGY ROBERT HENNINGER E MICHAEL WITTE (GardAnalytics) CONFRONTO TRA SOFTWARE CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 33 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 NON E’ PIU’ AMMESSO NEGLI EDIFICI ESISTENTE IL PASSAGGIO DA CENTRALIZZATO AD AUTONOMO LA REGOLA VALE SOPRA LE 4 U.I. O SOPRA I 100 kW. TALE PASSAGGIO E’ STATO POI MODIFICATO: E’ PREFERIBILE IL MANTENIMENTO DEI SISTEMI CENTRALIZZATI, MA SONO ANCORA AMMESSI I PASSAGGI IN PRESENZA DI CAUSE TECNICHE O DI “FORZA MAGGIORE” DA GIUSTIFICARE A CURA DEL TECNICO! 34 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 E’ STATO ELIMINATO IL RIFERIMENTO AI 1000 m2, PER CUI OBBLIGO DI SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI NEI CASI DI NUOVE COSTRUZIONI/RISTRUTTURAZIONI DEROGA NEL CASO IN CUI, DIMOSTRANDONE LA CONVENIENZA “TECNICO-ECONOMICA” IL FATTORE SOLARE SIA INFERIORE A 0,5 35 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 ANCHE PER GLI IMMOBILI CON GENERATORI DI CALORE A BIOMASSE, SUSSISTE L’ OBBLIGO DI VERIFICA DELLE TRASMITTANZE DELLE CHIUSURE OPACHE/TRASPARENTI 36 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 2 E 4 PER LE VALUTAZIONI ESTIVE ALLA MASSA SI AFFIANCA LA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA. CALCOLO DI YIE SECONDO 13786:2008 (CHE RICHIAMA LA 6946). VALORI LIMITE DIFFERETI PER PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI 37 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4 INTRODOTTA LA VERIFICA IN FASE ESTIVA LIMITI IN kWh/m2 O IN kWh/m3 LIMITATI AL SOLO FABBISOGNO DELL’EDIFICIO 38 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 2 E 4 RICONOSCIUTA L’IMPORTANZA DELLE COPERTURE A VERDE COME MEZZO DA UTILIZZARE PER LA RIDUZIONE DELL’ENERGIA ENTRANTE IN ESTATE (CONTENIMENTO DELLE OSCILLAZIONI DI TEMPERATURA ). PRESTAZIONI COMUNQUE DA DOCUMENTARE. 39 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) Aspetti ambientali: - riduzione delle acque recapitate in fognatura (- 40÷60%) - miglioramento della qualità dell’acqua recapitata Aspetti tecnici: - effetto fonoisolante; - riduzione del flusso termico entrante in estate (effetto inerziale); - aumento della riflettenza della copertura per evapotraspirazione; - riduzione delle dispersioni per effetto convettivo (e stabilizzazione delle temperature in climi freddi); - incremento della durata delle guaine impermeabilizzanti. Aspetto estetico: - incremento del valore economico Attenzione al carico strutturale, alle barriere antiradice, all’irrigazione e alle allergie! Norma di riferimento: UNI 11235 40 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) 41 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE Jeff Sonne: Evaluating Green Roof Energy Performance ASHRAE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) 42 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) 43 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE Manuale tecnico del software Energy Plus U.S. Department of Energy COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) 44 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE Manuale tecnico del software Energy Plus U.S. Department of Energy COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) 45 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) 46 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE AIVEP: ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) VERDE ESTENSIVO Le coperture a verde estensivo sono caratterizzate da un ridotto spessore del substrato, costituito in prevalenza da componenti minerali, e da specie vegetative impiegate generalmente costituite da Sedum, piante perenni, erbacee, accomunate da elevata capacità di rigenerazione e autopropagazione e resistenza allo stress idrico e termico. Generalmente lo spessore del substrato nelle stratificazioni è ridotto e varia tra i 7 e i 15 cm. Parimenti contenuto è il loro peso che ammette valori da circa 75 kg/m² a 200 kg/m². Gli inverdimenti estensivi vengono utilizzati particolarmente su coperture piane di grandi dimensioni /capannoni commerciali ed industriali), in luogo delle usuali zavorre in ghiaia o delle eventuali pavimentazioni a secco o allettate, come pure su falde anche con pendenza elevata. Gli spessori minimi del substrato rendono compatibile questa soluzione anche con coperture prive di parapetti e ne consentono l’installazione con costi contenuti. Irrigazione non necessaria, ma consigliata sia in fase di attecchimento che di mantenimento per avere risultati sicuri e duraturi 47 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO TECNICHE COSTRUTTIVE COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS) AIVEP: ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE VERDE INTENSIVO Tra gli aspetti innovativi di questa tipologia, che comprende anche la versione “intensivo leggero” con spessori fino a 20cm, devono essere innanzitutto citati il ridotto spessore dello strato colturale che oggi, grazie alla disponibilità di specifici substrati colturali, può variare da un minimo di 15 cm ad un massimo che in genere non supera i 50 cm. Il peso proprio a saturazione d'acqua delle stratificazioni (peso proprio strutturale escluso) parte dai 150 kg/m² delle soluzioni con minimo spessore di substrato e può superare i circa 700 kg/m² di quelle con substrato colturale di circa 50 cm. In casi particolari si possono registrare valori più elevati. Queste coperture richiedono una manutenzione frequente, regolari apporti nutritivi ed assidua alimentazione idrica. Le specie impiegate sono erbacee perenni, prative, suffrutici, cespugli, fino a comprendere, laddove sia possibile, anche alberi. L’inverdimento intensivo viene impiegato per la realizzazione di veri e propri giardini su qualsiasi tipo di superficie pensile: tetti, terrazze, parcheggi interrati, box. Queste soluzioni sono accomunate dall'elevata e permanente capacità di apportare ossigeno alle radici, dalla possibilità di disporre di drenaggi, efficienti e sicuri, e dalla presenza di dispositivi per l'alimentazione idrica che consentano di mantenere il substrato in condizioni di umidità ideale, con spessori e pesi propri notevolmente inferiori a quelli tipici delle soluzioni tradizionali. 48 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 2 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000 M2 E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% SI DOVRA’ VERIFICARE IL SOLO EPi NIENTE VERIFICA SU RENDIMENTI NE’ SULLE SINGOLE CHIUSURE 49 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 3 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000 M2 E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% SI DOVRA’ VERIFICARE EPe,invol IL VALORE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA (11300-1), CON VALORI LIMITI DIFFERENZIATI A SECONDA DELLA FASCIA E DELLA DESTINAZIONE D’USO 50 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 3 I LIMITI PER EPe,invol (calcolato con UNI/TS 11300-1) E1 (collegi – conventi – case di pena – caserme): - 40 kWh/m2 per zone A e B - 30 kWh/m2 per zone C, D, E e F Tutti gli altri edifici: - 14 kWh/m3 per zone A e B - 10 kWh/m3 per zone C, D, E e F 51 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 4 PER LE RISTRUTTURAZIONI MINORI, O MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E PER PER GLI AMPLIAMENTI INFERIORI AL 20% (VOLUME) NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 2, ALLEGATO I) VERIFICA DELLE TRASMITTANZE A PONTE TERMICO CORRETTO O CON LA Umedia PER QUELLE CON P.T. NON CORRETTO, RISPETTO AI VALORI LIMITE DELLE TABELLE DELL’ALLEGATO C. 52 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 4 PER LE RISTRUTTURAZIONI MINORI, O MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E PER PER GLI AMPLIAMENTI INFERIORI AL 20% (VOLUME) PORTE, FINESTRE, VETRINE ANCHE NON APRIBILI DEVONO RISPETTARE I VALORI LIMITE DELL’ALLEGATO C (OPACHI/TRASPARENTI) ESCLUSI SOLO GLI INGRESSI PEDONALI AUTOMATIZZATI 53 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 5 PER NUOVE INSTALLAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMPIANTI TERMICI O SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 3, ALLEGATO I) A ECCEZIONE DELLA PARTE SUL DISTACCO ALCUNE PARTI DEL COMMA 3 DELL’ALLEGATO I VENGONO TRATTATE NEL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 4, E ALTRE (DISTACCO) NEL COMMA 9 54 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 9 IN TUTTI GLI EDIFICI E1 ed E2 CON PIU’ DI 4 UNITA’ ABITATIVE, E IN OGNI CASO PER POTENZE NOMINALI DEL GENERATORE DI CALORE SUPERIORI A 100 kW è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti GIUSTIFICARE IN RELAZIONE L.10 I MOTIVI TECNICI O LE CAUSE DI FORZA MAGGIORE IN CASO DI PASSAGGIO AD AUTONOMO NB: In Emilia Romagna è rimasta la clausola che vieta in passaggio In Piemonte (stralcio di piano) sopra le 4 ui è obbligatorio il centralizzato 55 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 10 IN TUTTI GLI EDIFICI E1 ed E2 CON PIU’ DI 4 UNITA’ ABITATIVE IN CASO DI NUOVA INSTALLAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO OBBLIGO ? DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE NELLE SINGOLE U.A. CON DEROGA TECNICA (IMPEDIMENTI) O CON SOLUZIONI ALTERNATIVE DA EVIDENZIARE NELLA RELAZIONE RICHIESTA DALLA LEGGE 10/91 (COMMA 10, ART.4) 56 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 6 NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 4, ALLEGATO I) A ECCEZIONE DEL VALORE DI CONVERSIONE SI PASSA DA 0,36 WhEL/WhEnPrim AL VALORE DI RIFERIMENTO (ANNUALE) CHE VIENE DEFINITO DALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (PER L’EVOLUZIONE NEL TEMPO) 57 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 8 PER IL METODO SEMPLIFICATO PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000 m2 E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 6, ALLEGATO I) ANCHE IN QUESTO CASO PER IL COEFFICIENTE DI CONVERSIONE ELETTRICO/PRIMARIA SI RIMANDA ALL’ AEEG 58 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 13 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% NUOVA DISPOSIZIONE: RISPETTO DEI LIMITI DI TRASMITTANZA DELLE SINGOLE CHIUSURE NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI GENERATORE A BIOMASSE 59 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 12 PER POTER ESSERE CLASSIFICATO COME IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI, UN GENERATORE DI CALORE A BIOMASSE DEVE RISPONDERE A REQUISITI PRESTAZIONALI: NUOVA DISPOSIZIONE: RENDIMENTO MINIMO, LIMITI DI EMISSIONE, TIPOLOGIA DI BIOMASSA 60 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 14 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20%, E PER NUOVE INSTALLAZIONI O RISTRUTTURAZIONI O SOSTITUZIONI DI GENERATORI DI CALORE: NUOVA DISPOSIZIONE: OBBLIGO DI TRATTAMENTO CHIMICO O DI ADDOLCIMENTO DELL’ACQUA SOPRA 15 °F (ACS) O SOPRA 25 °F (CDZ) 61 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 15 PER LE NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI PUBBLICI O A USO PUBBLICO NUOVA DISPOSIZIONE: I LIMITI PRESTAZIONALI (EPi, TRASMITTANZE) SONO RIDOTTI DEL 10%; IL RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE LIMITE (ALL. C) E’ INCREMENTATO; OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 62 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 16 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% (ESCLUSI EDIFICI E8 E ZONE CLIMATICHE A E B) NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 7, ALLEGATO I) RIMANE IL LIMITE DI TRASMITTANZA A 0,8 W/(m2 K) PER DIVISORI TRA U.I. E TRA STRUTTURE OPACHE DI LOCALI NON RISCALDATI ESPOSTE ALL’ESTERNO. 63 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18 PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% (ESCLUSI EDIFICI E8) NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 8, ALLEGATO I) NESSUNA CONDENSA SUPERFICIALE E CONDENSE INTERSTIZIALI LIMITATE ALLE QUANTITA’ RIEVAPORABILI. 20 °C – 65% 64 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18 NEL CASO DI NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI DELL’ESISTENTE: VALUTARE PUNTUALMENTE E DOCUMENTARE L’EFFICACIA DEI SISTEMI SCHERMANTI NESSUN LIMITE DI RIFERIMENTO 65 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO ARRETRAMENTO DELL’INFISSO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 Esterno Interno Mezzeria 66 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18 PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.), A ESCLUSIONE DELLE PARETI OPACHE ESPOSTE A NE- N - NO: MASSA SUPERFICIALE > DI 230 kg/m3 OPPURE TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA < 0,12 W/m2K PER TUTTE LE ZONE AD ECCEZIONE DELLA F, CON IRRADIANZA MEDIA MENSILE NEL MESE DI MASSIMA INSOLAZIONE UGUALE O SUPERIORE A 290 W/m2, AD ECCEZIONE DI E5, E6, E7 ed E8 67 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18 PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.), PER TUTTE LE PARETI OPACHE ORIZZONTALI E INCLINATE: TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA < 0,20 W/m2K PER TUTTE LE ZONE AD ECCEZIONE DELLA F, CON IRRADIANZA MEDIA MENSILE NEL MESE DI MASSIMA INSOLAZIONE UGUALE O SUPERIORE A 290 W/m2, AD ECCEZIONE DI E5, E6, E7 ed E8 68 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18 PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.): FAVORISCE LA VENTILAZIONE NATURALE O, SE INEFFICACE, PUO’ PREVEDERE L’IMPIEGO DI SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA CON OBBLIGO DI RECUPERO DI CALORE SECONDO LA TABELLA ALL’ALLEGATO C DEL DPR 412/93 (CORRELAZIONE PORTATE-ORE) 69 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 19 PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.): OBBLIGO DI SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI OPPURE SUPERFICI VETRATE CON g ≤ 0.5 NON C’E’ PIU’ IL LIMITE DI 1000 m2, SOPRA IL QUALE SCATTAVA, NELL’ALLEGATO I, L’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE. CONTROLLO SOLARE SOLO DIMOSTRANDO LA NON CONVENIENZA “TECNICA- ECONOMICA” DEI SISTEMI SCHERMANTI 70 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 20 PER RISTRUTTURAZIONI TOTALI O PARZIALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’INVOLUCRO E NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI: OBBLIGO DI VALUTAZIONE PUNTALE DELL’ EFFICACIA DEI SISTEMI FILTRANTI O SCHERMANTI NON CI SONO LIMITI. LA VALUTAZIONE SI PUO’ EVITARE SE IL FATTORE SOLARE DELLE VETRATE E’ < 0.5 71 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 21 PER NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI: NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 11, ALLEGATO I): OBBLIGO DI INSTALLAZIONE PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEI <SINGOLI> LOCALI O NELLE SINGOLE ZONE AVENTI CARATTERISTICHE DI USO ED ESPOSIZIONI UNIFORMI. SISTEMI AGGIUNTIVI RISPETTO AI DISPOSITIVI DEL DPR 412/93: SONDE ESTERNE, DOPPIO LIVELLO, OROLOGIO PROGRAMMATORE, SONDE INTERNE, CONTABILIZZAZIONE. 72 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 22 OBBLIGO DI UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA: NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 12, ALLEGATO I): COPERTURA DEL 50% (20% NEI CENTRI STORICI) DEL FABBISOGNO DI ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE FONTI RINNOVABILI NEL CASO DI NUOVE COSTRUZIONI O NUOVI IMPIANTI O PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI. PER L’APPLICAZIONE RIMANDA AL COMMA 23 (EX 13, ALL.I) 73 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 23 OBBLIGO DI UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA: NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 13, ALLEGATO I): LE MODALITA’ APPLICATIVE, PRESCRIZIONI MINIME, CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI SARANNO PRECISATE IN ALTRO PROVVEDIMENTO. PER NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE TOTALE E’ OBBLIGATORIO L’INSTALLAZIONE DI FOTOVOLTAICO. 74 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 24 PREDISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL COLLEGAMENTO AL TELERISCALDAMENTO: NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 14, ALLEGATO I): PER NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE TOTALE. 75 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 25 IL PROGETTISTA ATTESTA LA RISPONDENZA DELLE OPERE AI REQUISITI DEL DLgs 192/2005 NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 14, ALLEGATO I): SI UTILIZZA IL MODELLO DELL’ALLEGATO E DEL DECRETO. IL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (SOPRA I 1000 TEP/ANNO PER IL CIVILE) LA INTEGRA CON LE VERIFICHE DI APPLICAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI. 76 EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009 LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMI 26 E 27 METODI DI CALCOLO (RIPRESE INDICAZIONI DALL’ALLEGATO M) QUALCHE VARIAZIONE (COMMA 16, ALLEGATO I): UTILIZZO DI NORME NAZIONALI O COMUNITARIE (EN – UNI) O DI ALTRE RECEPITE CON DECRETO DEL M.S.E. L’UTILIZZO DI METODI SVILUPPATI DA ENEA, UNIVERSITA’, CNR O ALTRI ENTI ISTITUZIONALI E’ POSSIBILE PURCHE’ I RISULTATI SIANO EQUIVALENTI O CONSERVATIVI. MOTIVARLO IN RELAZIONE. 77