ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il DPR 59 e le
Linee Guida sulla certificazione energetica
PRIMA PARTE
Ing. Luca Argentieri
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
RISPARMIO ENERGETICO
TUTTI GLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO IL RISPARMIO ENERGETICO SONO QUINDI
SOGGETTI AL RISPETTO DI PARAMETRI TECNICI, LEGATI AL CONSUMO ANNUO DI
COMBUSTIBILE O DI ENERGIA, MOLTO PRECISI. LE REGOLE E I PARAMETRI DA
RISPETTARE SONO DESCRITTI IN CIRCA 30 NORME TECNICHE E NEI SEGUENTI TESTI
DI LEGGE:
LEGGE 10/91 - DPR 421/93 - DPR 380/01 – DLGS 192/05 – DLGS 311/07 – DLGS 115/08 –
DPR 59/09 – DM 26.06.09
TALI OBBLIGHI RIGUARDANO:
NUOVE COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI, AMPLIAMENTI,
RISTRUTTURAZIONI, INSERIMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN EDIFICI O IN
PARTI DI EDIFICI, RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI, SOSTITUZIONE DEI
GENERATORI DI CALORE. OCCORRE UN’ANALISI TECNICO PROGETTUALE, CHE VA
DEPOSITATA AGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI.
SERVE QUINDI PER OGNI INTERVENTO UNA RELAZIONE E UN PROGETTO (AI SENSI
DELL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 10/91 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE). I LAVORI
DEVONO ESSERE SVOLTI COME DESCRITTO IN TALE RELAZIONE, E IL DIRETTORE DEI
LAVORI NE CONTROLLERA’ E ATTESTERA’ LA RISPONDENZA.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRINCIPI GENERALI DEL DLgs 192/2005
A LIVELLO EUROPEO E’ STATA INTRODOTTA NEL 2002 LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI (DIRETTIVA “EPBD”), CON LO SCOPO DI EVIDENZIARNE I
CONSUMI (SIA PER IL RISCALDAMENTO CHE PER LA CLIMATIZZAZIONE E PER
L’ILLUMINAZIONE), E POI DI STUDIARE LE POSSIBILITA’ DI RIDURLI. LA DIRETTIVA E’ IN
FASE DI REVISIONE, CON ULTERIORI INDICAZIONI E OBIETTIVI.
OGGI LO STATO E GLI ENTI LOCALI, TRAMITE LA FINANZIARIA E MOLTI ALTRI
MECCANISMI, INCENTIVANO IN MANIERA MOLTO VANTAGGIOSA I CITTADINI E LE
IMPRESE A EFFETTUARE INTERVENTI CON ATTENZIONE PARTICOLARE AL RISPARMIO
ENERGETICO, CHIEDENDO IN CAMBIO IL RISPETTO DI PARAMETRI TECNICI PIU’
STRINGENTI DI QUELLI MINIMI OBBLIGATORI.
MEDIANTE QUESTI MECCANISMI SI CERCA DI FAVORIRE L’INTRODUZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE E DELLO STUDIO DEI RISPARMI DI ENERGIA.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA CERTIFICAZIONE: DARE EVIDENZA DEI CONSUMI CONVENZIONALI
Mediante degli indicatori (EP) viene fornita una misura dell’efficienza energetica dell’unità
immobiliare. Tali valori, calcolati in conformità a norme tecniche sviluppate su mandato del
Parlamento Europeo, sono legati all’isolamento dell’involucro edilizio dell’unità immobiliare, alla
tipologia di finestre, alla tipologia ed efficienza dell’impianto di riscaldamento e di quello di
produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria, ai sistemi di illuminazione e ventilazione,
e al tipo di combustibile utilizzato.
Per poter comparare tra loro diverse unità immobiliari, i calcoli sono effettuati usando dei criteri
standardizzati, sia in termini di profilo di utilizzo che di orari di funzionamento. In tal modo i
valori degli indicatori, che differenziano e caratterizzano il patrimonio edilizio, sono svincolati
da utilizzi soggettivi, e sono legati solo alla potenzialità del sistema edificio-impianti.
Gli indicatori vengono espressi in unità di energia (kWh) per metro quadro di superficie
calpestabile (m2) e per anno [kWh/(m2 anno)]. Indicativamente, tale parametro di energia termica
(1 kWh) corrisponde a circa 0,1 litri di gasolio, a circa 0,1 m3 di gas metano e a circa 0,15 litri di
GPL (propano).
Si stima che il patrimonio edilizio italiano esistente si attesti sui 170 kWh/(m2 anno), con punte
di 280 per la climatizzazione invernale. Le case passive hanno un indicatore che tende a “0”.
Abitare in case con basso valore degli indicatori, significa risparmiare nei costi di energia
annuali, nonché limitare le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti in atmosfera.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRINCIPI GENERALI DEL DLgs 192/2005
•FINALITÀ: MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PARCO EDILIZIO IN FASE
DI NUOVA COSTRUZIONE O QUANDO SI DECIDE, LIBERAMENTE O PER ALTRI OBBLIGHI
O NECESSITÀ NON LEGATI ALL’ENERGIA, DI INTERVENIRE SU ELEMENTI SIGNIFICATIVI
•AMBITO DI INTERVENTO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDIFICI O IMPIANTI,
ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA
EDIFICIO-IMPIANTO
•CRITERI, METODOLOGIA DI CALCOLO, REQUISITI MINIMI: FINO ALL’ENTRATA IN
VIGORE DEI DECRETI DI CUI ALL’ART. 4, VALE LA VECCHIA NORMATIVA, COME
AGGIORNATA DAL DECRETO E DAI SUOI ALLEGATI (IN USCITA NEL 2009)
•FUNZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: MECCANISMI DI COOPERAZIONE,
APPLICAZIONE INTEGRATA ED OMOGENEA SU TUTTO IL TERRITORIO
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
ESCLUSIONI
FABBRICATI ISOLATI CON SU< 50 MQ
IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLI IN QUANTO BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI,
QUANDO GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE ALTERINO LE CARATTERISTICHE DEL
CARATTERE STORICO E ARTISTICO IN MANIERA INACCETTABILE
FABBRICATI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI O AGRICOLI (NON RESIDENZIALI),
RISCALDATI PER ESIGENZE PRODUTTIVE O MEDIANTE REFLUI TERMICI NON
ALTRIMENTI UTILIZZABILI
GLI IMPIANTI DI PROCESSO, ANCHE SE UTILIZZATI IN PARTE NON PREPONDERANTE,
PER USI DI RISCALDAMENTO O ACS
RESTA LA NECESSITÀ DI UNA PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE, SIA PERCHÉ IMPOSTA
DALLA LEGGE 10/1991, SIA PER GIUSTIFICARE IL MANCATO RISPETTO DELLE
NUOVE NORME
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
QUADRO COSTITUZIONALE
NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE (ARTICOLO 117, COMMA V), LA LEGISLAZIONE
NAZIONALE
PUÒ
FISSARE
SOLO
COMPETENZA LEGISLATIVA SUI
PROVINCE AUTONOME. LE
PRINCIPI
FONDAMENTALI,
REGOLAMENTI
SPETTA ALLE
MENTRE
REGIONI
LA
O
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI IN MATERIA DI
ENERGIA DEVONO QUINDI ESSERE RECEPITE E FATTE PROPRIE (CON EVENTUALI
CAMBIAMENTI O INTEGRAZIONI PURCHÉ PIÙ RESTRITTIVE E IN ARMONIA ANCHE
CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE).
IL DECRETO LEGISLATIVO 192/2005, E S.M.I., SI FA CARICO DI FISSARE, OLTRE AI
PRINCIPI FONDAMENTALI, ANCHE DELLE REGOLE TRANSITORIE, AL FINE DI
OTTENERE, PER QUANTO POSSIBILE, UNIFORMITÀ E COERENZA DI ATTUAZIONE
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. STESSO FINE AVRANNO I PROSSIMI
DECRETI. IL DPR 59 INSIEME AGLI ALTRI DM E DPR SOSTITUIRA’ TALI REGOLE.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
QUADRO COSTITUZIONALE
ALCUNE REGIONI SI SONO GIA’ MOSSE, ALTRE LO STANNO PER FARE.
SONO VIGENTI REGOLAMENTI IN LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA
AUTONOMA BOLZANO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. ALTRE REGIONI
STANNO LEGIFERANDO SOLO IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE,
RESTANDO CON LE REGOLE NAZIONALI PER QUANTO RIGUARDA L’ENERGIA.
IN LOMBARDIA HANNO REALIZZATO UN CORPUS NORMATIVO LEGGERMENTE DIVERSO
DA QUELLO NAZIONALE, E SOPRATTUTTO HANNO CREATO UN METODO DI
CALCOLO, ANTICIPANDO LE UNI/TS 11300, E INSERENDO PARAMETRI LOCALI E
PARTICOLARI. PERO’ RIMANE PRECISATO CHE:
< PER QUANTO NON INDICATO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI E NEGLI ATTI AD ESSO
CORRELATI CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DLgs
192/2005 E smi > (art. 19 delibera 8/8745 del 22.12.2008 – BurL 15.01.2009 n° 2)
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
TITOLO 1
TITOLO 2 (transitorio)
ARTICOLO 1
Finalità
ARTICOLO 6
Certificazione
ARTICOLO 11
Requisiti della
prestazione
energetica
ARTICOLO 2
Definizioni
ARTICOLO 7
Gestione
ARTICOLO 3
Ambito di
intervento
ARTICOLO 8
Relazione tecnica e
ispezioni
ARTICOLO 4
Adozione criteri,
calcolo e requisiti
ARTICOLO 9
Regioni ed enti
locali
ARTICOLO 5
Cooperazione per
attuazione
ARTICOLO 10
Monitoraggio e
adeguamento
ARTICOLO 12
Esercizio,
manutenzione e
ispezione degli
impianti termici
TITOLO 3
ARTICOLO 13
Misure di
accompagnamento
ARTICOLO 14
Copertura
finanziaria
ARTICOLO 15
Sanzioni
ARTICOLO 16
Abrogazioni
ARTICOLO 17
Clausola di cedevolezza
ALLEGATI
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità
Il decreto, recepimento della direttiva europea 2002/91/CE (EPBD),
stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici.
ARTICOLO 2
Definizioni
Unitamente a quelle presenti nell’Allegato A, contiene le definizioni
utili per la comprensione e l’attuazione del decreto
ARTICOLO 3
Ambito di
intervento
Progettazione, manutenzione e certificazione di edifici di nuova
costruzione, ristrutturazioni parziali e integrali, ampliamenti di
volume, ristrutturazioni di impianti e sostituzione dei generatori.
ARTICOLO 4
Adozione criteri,
calcolo e requisiti
Rimanda a dei decreti attuativi concertati, da emanare entro 120
giorni dall’entrata in vigore del decreto, specificando quali sono i
punti da chiarire: metodi di calcolo, requisiti dei tecnici.
ARTICOLO 5
Cooperazione per
attuazione
Richiede la cooperazione tra Stato (tre Ministeri), Regioni nonché
ENEA e CNR per promuovere la cultura energetico-ambientale, la
qualificazione professionale e l’occupazione.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 6
Certificazione
Stabilisce tempi e campi di applicazione della certificazione
energetica: nuove costruzioni, ma anche trasferimento a titolo
oneroso, e contratti di gestione impianti per strutture pubbliche
ARTICOLO 7
Gestione
Necessità della manutenzione. Richiamo alla documentazione
prevista e responsabilità dei soggetti coinvolti. Anche per CDZ.
ARTICOLO 8
Relazione tecnica e
ispezioni
Ribadisce la necessità del progetto (relazione ai sensi della legge
10/91). Stabilisce il ruolo del DL e dei Comuni nelle verifiche di
conformità a fine lavori, e nel corso dell’esercizio.
ARTICOLO 9
Regioni ed enti
locali
Stabilisce ruoli e competenze degli Enti Locali. Specifica la
necessità di ispezioni sull’applicazione della legge, la creazione di
un “catasto” degli impianti, e l’informazione (con i distributori)
ARTICOLO 10
Monitoraggio e
adeguamento
Stato e Regioni controllano il grado di applicazione e le ricadute del
DLgs, al fine di migliorarlo. Il quadro conoscitivo andrà trasmesso
annualmente al Parlamento.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
TITOLO 2 - NORME TRANSITORIE
Requisiti della
prestazione
energetica
Nelle more dell’uscita dei decreti attuativi, sono in vigore le
prescrizioni della legge 10/91 (modificata da questo DLgs) e
soprattutto dalle disposizioni dell’allegato I. Inoltre l’attestato di
certificazione energetica, fino all’uscita delle “Linee Guida” è
sostituito per quelle regioni che non hanno una propria normativa,
dall’attestato di qualificazione energetica (documento la cui forma
non è però definita).
ARTICOLO 12
Esercizio,
manutenzione e
ispezione degli
impianti termici
Tratta del contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e
manutenzione degli impianti termici esistenti (solo riscaldamento
invernale). Rimanda agli articoli 7 e 9, nonché al DPR 412/93
(attuativo della legge 10/91 e modificato dal decreto) e soprattutto
all’allegato L.
ARTICOLO 11
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 13
Misure di
accompagnamento
Previsti programmi, progetti e strumenti di informazione,
educazione e formazione al risparmio energetico. Comunicazione,
sensibilizzazione, aggiornamento professionale
ARTICOLO 14
Copertura
finanziaria
Nessun onere aggiuntivo. 400.000,00 € per il 2005 e per il 2006 per
le campagne di informazione.
ARTICOLO 15
Sanzioni
Tolte le sanzioni penali con il DLgs 311. Restano quelle
amministrative per progettista, per DL, per il certificatore, per i
proprietari e per i costruttori. Nullità contratti di compravendita.
ARTICOLO 16
Abrogazioni
Decreto del 27 luglio 2005 (Infrastrutture), alcuni articoli della
Legge 10/91, del DPR 412 e infine dell’intero DM di recepimento
delle norme UNI (serie 103xx) per il DPR 412/93
ARTICOLO 17
Cedevolezza
Legislazione concorrente Stato-Regioni. Il DLgs 192 vale per quelle
Regioni che non hanno recepito la EPBD.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
ARTICOLO 4
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo
e requisiti della prestazione energetica
PREVISTI DECRETI ATTUATIVI PER DEFINIRE:
a) Metodologie di calcolo e requisiti minimi per il contenimento dei consumi
b) Criteri di prestazione energetica
c) Requisiti professionali per certificazione e per ispezioni sugli impianti
IN PARTICOLARE E’ STATO APPROVATO UN DPR (59/2009) PER L’ATTUAZIONE
DEI PRIMI DUE COMMI (che rimanda tuttavia ad altri provvedimenti in merito ai
metodi di calcolo sulle fonti rinnovabili) E UN DM CON LE LINEE GUIDA
NAZIONALI, ED E’ IN APPROVAZIONE UN DPR PER L’ATTUAZIONE DEL TERZO
COMMA.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
ARTICOLO 6
Certificazione energetica degli edifici
FIRMATO IL DECRETO MINISTERIALE CONCERTATO TRA TRE MINISTERI (S.E. +
AMBIENTE + INFR. E TR., nonché intesa con C.U. S-R, e parere CNCU) PER
L’EMISSIONE DELLE
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
ARTICOLO 11
Requisiti della prestazione energetica (NORME TRANSITORIE)
FINO A QUANDO NON ESCONO I DECRETI ATTUATIVI, LE METODOLOGIE DI
CALCOLO SONO DEFINITE DALL’ALLEGATO “I” (integrato poi dall’articolo del
DLgs 115/2008 che richiede l’utilizzo delle UNI TS 11300 per diagnosi e per
certificazione (non parla però di progettazione)
ARTICOLO 12
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
PER L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE, SI RIMANDA AGLI
ARTICOLI 7 E 9, E ALL’ALLEGATO “L”
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DLgs 192/2005
GLI ALLEGATI
ALLEGATO A (art.2)
Ulteriori definizioni
Corretto e ampliato dal 311/2006
ALLEGATI F e G (art.2)
Schema rapporto ispezione per
impianti rispettivamente > e < 35 kW
Sostanzialmente inalterati
ALLEGATO B (art. 4)
Metodologie di calcolo
Sostituito dal 311/2006 con all. M
ALLEGATO H (all. L, commi 9,10 e 11)
Valori minimi del rendimento rilevato
Modificato dal 311/2006
(all. I, commi 1, 2 e 3)
Requisiti energetici (tabelle)
Modificato dal 311/2006
Regime transitorio per prestazioni
Modificato dal 311/2006
ALLEGATO D
Predisposizioni per rinnovabili
Soppresso dal 311/2006
ALLEGATO L (art. 12)
Regime transitorio per esercizio
Modificato dal 311/2006
ALLEGATO E (all. I comma 15)
Schema di relazione tecnica
Modificato dal 311/2006
ALLEGATO M (all. I comma 16)
Norme tecniche
Inserito dal 311/2006
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
D.P.R. 59 DEL 02/04/2009 Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
Criteri generali, metodologie di calcolo, e requisiti minimi per la
ARTICOLO 1
prestazione energetica degli edifici (nuovi e per ristrutturazioni),
Ambito di
degli impianti termici invernali e per l’acqua c.s.
intervento e finalità
Estivo e Illuminazione in successivi provvedimenti.
ARTICOLO 2
Definizioni
Si usano quelle del DLgs 192 (testo e allegato A). Si introducono:
pellicole – coperture verdi – trasmittanza termica periodica.
ARTICOLO 3
Metodologie di
calcolo
Le metodologie di calcolo da adottarsi sono le norme tecniche
nazionali della serie UNI/TS 11300. Per la certificazione si rimanda
alle indicazioni delle Linee Guida
ARTICOLO 4
Criteri generali e
requisiti
prestazionali
Questo articolo sostituisce integralmente l’allegato I. I valori limite
sono quelli dell’allegato C del DLgs (con riduzione del 10% per
edifici a uso pubblico). Le regole dell’allegato I sono confermate,
con delle modifiche. Ve ne sono altre nuove. Rimanda ad altri
provvedimenti per i calcoli con fonti rinnovabili.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
ARTICOLO 5
Esercizio,
manutenzione e
ispezione
Viene confermato l’allegato L e gli articoli 7 e 9 del DLgs.
ARTICOLO 6
Regioni e Province
autonome
Il DPR vale in quelle regioni che non hanno provvedimenti legati
alla EPBD. Le regioni POSSONO definire metodologie diverse ma
che facciano riferimento alle UNI/TS, e fissare limiti più rigorosi.
Riallineamento e coerenza.
ARTICOLO 7
Disposizioni finali
Il CTI o l’UNI controllano e certificano che i software commerciali
abbiano uno scostamento non superiore al 5% nel calcolo di EP.
ARTICOLO 8
Copertura
finanziaria
Fondi e risorse già disponibili. Nessun nuovo onere
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 3
PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE SI USERANNO
LE “NORME” TECNICHE NAZIONALI:
UNI/TS 11300
SONO MENZIONATE QUELLE DISPONIBILI (PARTE 1 E PARTE 2)
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 7
DALL’APPENDICE “A” DELLA NORMA UNI EN 14683:2008
L’importanza dei ponti termici e della completezza dei dati di input
MISURE INTERNE?
MISURE ESTERNE?
MISURE INTERNE TOTALI?
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT
Giugno
2009
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT
Agosto 2009
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
DAL SITO DEL CTI: WWW.CTI2000.IT
Agosto 2009
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE AUTODICHIARAZIONI
DALLA RIUNIONE CTI – PRODUTTORI DEL 15 MARZO 2009
(resoconto da “infoSacert” della riunione pubblica con il CTI per la validazione
dei software).
Le fasi della procedura di verifica individuate dal CTI:
1. fase preliminare basata sull’esame della dichiarazione di conformità del
software alle UNI TS presentata dal richiedente, incontro con i tecnici richiedenti
finalizzato al supporto tecnico per la corretta comprensione del funzionamento
del software da parte dei tecnici CTI
2. fase di verifica a cura del CTI basata sull’applicazione del software ad un
edificio tipo esistente e di progetto con più combinazioni che il CTI ha deciso di
non mettere a disposizione né divulgare tra i soli richiedenti,
3. fase di analisi dei risultati e rilascio della certificazione.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE AUTODICHIARAZIONI
Il programma xxxxx, utilizzabile per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici,
è sostanzialmente conforme alla normativa prodotta dal CEN sotto mandato M343,
come interpretata dal CTI nelle norme UNI TS 11300, Parte 1a e Parte 2a, per la
certificazione energetica degli edifici; PERTANTO
i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso l’utilizzo del software,
non si scostano di oltre il 5% rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione della normativa
nazionale
Si comunica che a seguito della raccolta di osservazioni e di ulteriori test interni è
disponibile una nuova versione Beta del software xxxx TS 11300
Premesso che ….. la procedura tecnica di verifica NON è stata resa completamente
pubblica… DICHIARA che le metodologie di calcolo del proprio software applicativo
xxxx sono state progettate e implementate seguendo le interpretazioni delle norme
UNI/TS 11300 1 e 2. Ciò garantisce … 5% … qualora la procedura tecnica di verifica
non implementi procedure non chiaramente e univocamente desumibili dalle
suddette norme.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE AUTODICHIARAZIONI
… si garantisce che il software yyyy esegue il calcolo …. in sostanziale conformità alle
UNI TS, e che i risultati ottenuti hanno uno scostamento massimo del 5% sugli indici di
prestazione energetica. Detta garanzia è fornita nelle more delle procedure di verifica
con strumento nazionale predisposto da CTI con riferimento alle sole norme pubblicate,
ad esclusione di procedure non chiaramente ed univocamente desumibili dalle
norme suddette(variata rispetto a una precedente).
Dichiara che il proprio software xxx per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici,
a partire dalla versione 6.1, è sostanzialmente conforme alla normativa UNI 11300,
parti 1 e 2, confermando che il valore degli indici di prestazione energetica calcolati con
il programma commercializzato non si scostano di oltre il 5% rispetto a quelli ottenibili
con l’applicazione rigorosa della normativa nazionale.
… le metodologie di calcolo sono state progettate … 5%... Poiché la suddetta
procedura tecnica di verifica non è stata resa completamente pubblica dal CTI, non è
stato oggettivamente possibile effettuare i confronti diretti dei valori degli indici di
prestazione energetica con i casi sistema edificio-impianto di riferimento per la verifica
dei software applicativi.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
CONFRONTO TRA SOFTWARE
CONFRONTO TRA I SOFTWARE (2007-2008) E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Angera (VA) – Zona E – Tm = 5,36 °C – Tinv = -4,01 °C
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
CONFRONTO TRA SOFTWARE
CONFRONTO TRA I SOFTWARE (2007/2008) E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE: PESANTE
EPi
kWh/m2
t (h)
QTR
kWh/anno
QVE
kWh/anno
QINT
kWh/anno
QSOL
kWh/anno
Docet
Regionale 30.10
119,6
99,6
14,7
56,4
76.429,0
61.681,0
39.331,0
34.173,0
12.696,0
-
10.948,0
15.023,0
Regionale 24.10
100,9
193,8
58.300,0
32.300,0
-
14.200,0
Regionale 14.12
80,2
194,8
61.152,4
34.067,6
17.579,0**
15.023,6
SW 1
100,7
-
60.322,0
33.648,0
18.752,0
8.299,0
SW2 continuo 4W/m2
75,5
76
60.849,0
33.495,0
18.659,0
12.746,0 (tr)
SW3 continuo* (0.4)
65,65
75
57.280,0
23.093*
1.893,0*
26.672,2 (op+tr)
SW4 continuo
80,1
??
67.990,0
36.533,0
18.587,0
23.462,0
SW4 continuo gen.08
71,7
??
63.601,0
34.175,0
18.587,0
23.462,0
30
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
CONFRONTO TRA SOFTWARE
CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
EDIFICIO “PESANTE”
VL (m3)
VN (m3)
SDisp (m2)
S/V
SU (m2)
Docet
4355
-
1698
0.39
1063
Regionale
4398
3176 (inserito)
-
-
1058
SW1
4398
3079
-
-
1058
SW2
4397
3176
1782
0.4
1058
SW3
4397
3176
1782
0.4
1058
SW4
4397
3176
1782
0.4
1058
31
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
DAL RAPPORTO DI TEST SECONDO ASHRAE 140-2004
US. DEPT. OF ENERGY
ROBERT HENNINGER E MICHAEL WITTE (GardAnalytics)
CONFRONTO TRA SOFTWARE
CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
32
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
DAL RAPPORTO DI TEST SECONDO ASHRAE 140-2004
US. DEPT. OF ENERGY
ROBERT HENNINGER E MICHAEL WITTE (GardAnalytics)
CONFRONTO TRA SOFTWARE
CONFRONTO TRA I SOFTWARE E TRA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
33
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4
NON E’ PIU’ AMMESSO NEGLI EDIFICI ESISTENTE IL
PASSAGGIO DA CENTRALIZZATO AD AUTONOMO
LA REGOLA VALE SOPRA LE 4 U.I. O SOPRA I 100 kW.
TALE PASSAGGIO E’ STATO POI MODIFICATO: E’ PREFERIBILE IL
MANTENIMENTO DEI SISTEMI CENTRALIZZATI, MA SONO ANCORA
AMMESSI I PASSAGGI IN PRESENZA DI CAUSE TECNICHE O DI
“FORZA MAGGIORE” DA GIUSTIFICARE A CURA DEL TECNICO!
34
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4
E’ STATO ELIMINATO IL RIFERIMENTO AI 1000 m2, PER CUI
OBBLIGO DI SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI NEI
CASI DI NUOVE COSTRUZIONI/RISTRUTTURAZIONI
DEROGA NEL CASO IN CUI, DIMOSTRANDONE LA CONVENIENZA
“TECNICO-ECONOMICA” IL FATTORE SOLARE SIA INFERIORE A 0,5
35
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4
ANCHE PER GLI IMMOBILI CON GENERATORI DI CALORE A
BIOMASSE, SUSSISTE L’
OBBLIGO DI VERIFICA DELLE TRASMITTANZE
DELLE CHIUSURE OPACHE/TRASPARENTI
36
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 2 E 4
PER LE VALUTAZIONI ESTIVE ALLA MASSA SI AFFIANCA LA
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA.
CALCOLO DI YIE SECONDO 13786:2008 (CHE RICHIAMA LA 6946).
VALORI LIMITE DIFFERETI PER PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI
37
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4
INTRODOTTA LA VERIFICA IN FASE ESTIVA
LIMITI IN kWh/m2 O IN kWh/m3 LIMITATI AL SOLO
FABBISOGNO DELL’EDIFICIO
38
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 2 E 4
RICONOSCIUTA L’IMPORTANZA DELLE
COPERTURE A VERDE
COME MEZZO DA UTILIZZARE PER LA RIDUZIONE DELL’ENERGIA
ENTRANTE IN ESTATE (CONTENIMENTO DELLE OSCILLAZIONI DI
TEMPERATURA ). PRESTAZIONI COMUNQUE DA DOCUMENTARE.
39
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
Aspetti ambientali:
- riduzione delle acque recapitate in fognatura (- 40÷60%)
- miglioramento della qualità dell’acqua recapitata
Aspetti tecnici:
- effetto fonoisolante;
- riduzione del flusso termico entrante in estate
(effetto
inerziale);
- aumento della riflettenza della copertura per
evapotraspirazione;
- riduzione delle dispersioni per effetto convettivo (e
stabilizzazione delle temperature in climi freddi);
- incremento della durata delle guaine impermeabilizzanti.
Aspetto estetico:
- incremento del valore economico
Attenzione al carico strutturale, alle barriere antiradice,
all’irrigazione e alle allergie!
Norma di riferimento: UNI 11235
40
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
41
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
Jeff Sonne: Evaluating Green Roof Energy Performance
ASHRAE
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
42
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
43
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
Manuale tecnico del software Energy Plus
U.S. Department of Energy
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
44
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
Manuale tecnico del software Energy Plus
U.S. Department of Energy
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
45
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
46
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
AIVEP: ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
VERDE ESTENSIVO
Le coperture a verde estensivo sono caratterizzate da un ridotto spessore del
substrato, costituito in prevalenza da componenti minerali, e da specie vegetative
impiegate generalmente costituite da Sedum, piante perenni, erbacee, accomunate da
elevata capacità di rigenerazione e autopropagazione e resistenza allo stress idrico
e termico.
Generalmente lo spessore del substrato nelle stratificazioni è ridotto e varia tra i 7 e i 15
cm.
Parimenti contenuto è il loro peso che ammette valori da circa 75 kg/m² a 200 kg/m².
Gli inverdimenti estensivi vengono utilizzati particolarmente su coperture piane di grandi
dimensioni /capannoni commerciali ed industriali), in luogo delle usuali zavorre in ghiaia
o delle eventuali pavimentazioni a secco o allettate, come pure su falde anche con
pendenza elevata.
Gli spessori minimi del substrato rendono compatibile questa soluzione anche con
coperture prive di parapetti e ne consentono l’installazione con costi contenuti.
Irrigazione non necessaria, ma consigliata sia in fase di attecchimento che di
mantenimento per avere risultati sicuri e duraturi
47
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
TECNICHE COSTRUTTIVE
COPERTURE A VERDE (GREEN ROOFS)
AIVEP: ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE
VERDE INTENSIVO
Tra gli aspetti innovativi di questa tipologia, che comprende anche la versione “intensivo
leggero” con spessori fino a 20cm, devono essere innanzitutto citati il ridotto spessore dello
strato colturale che oggi, grazie alla disponibilità di specifici substrati colturali, può variare
da un minimo di 15 cm ad un massimo che in genere non supera i 50 cm.
Il peso proprio a saturazione d'acqua delle stratificazioni (peso proprio strutturale escluso)
parte dai 150 kg/m² delle soluzioni con minimo spessore di substrato e può superare i circa
700 kg/m² di quelle con substrato colturale di circa 50 cm. In casi particolari si possono
registrare valori più elevati.
Queste coperture richiedono una manutenzione frequente, regolari apporti nutritivi ed
assidua alimentazione idrica.
Le specie impiegate sono erbacee perenni, prative, suffrutici, cespugli, fino a comprendere,
laddove sia possibile, anche alberi.
L’inverdimento intensivo viene impiegato per la realizzazione di veri e propri giardini su
qualsiasi tipo di superficie pensile: tetti, terrazze, parcheggi interrati, box.
Queste soluzioni sono accomunate dall'elevata e permanente capacità di apportare ossigeno
alle radici, dalla possibilità di disporre di drenaggi, efficienti e sicuri, e dalla presenza di
dispositivi per l'alimentazione idrica che consentano di mantenere il substrato in condizioni
di umidità ideale, con spessori e pesi propri notevolmente inferiori a quelli tipici delle
soluzioni tradizionali.
48
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 2
PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI
INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000
M2 E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20%
SI DOVRA’ VERIFICARE IL SOLO EPi
NIENTE VERIFICA SU RENDIMENTI NE’ SULLE SINGOLE CHIUSURE
49
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 3
PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI
INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000
M2 E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20%
SI DOVRA’ VERIFICARE EPe,invol
IL VALORE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA (11300-1),
CON VALORI LIMITI DIFFERENZIATI A SECONDA DELLA FASCIA E
DELLA DESTINAZIONE D’USO
50
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 3
I LIMITI PER EPe,invol (calcolato con UNI/TS 11300-1)
E1 (collegi – conventi – case di pena – caserme):
- 40 kWh/m2 per zone A e B
- 30 kWh/m2 per zone C, D, E e F
Tutti gli altri edifici:
- 14 kWh/m3 per zone A e B
- 10 kWh/m3 per zone C, D, E e F
51
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 4
PER LE RISTRUTTURAZIONI MINORI, O MANUTENZIONI
STRAORDINARIE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E PER PER GLI
AMPLIAMENTI INFERIORI AL 20% (VOLUME)
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 2, ALLEGATO I)
VERIFICA DELLE TRASMITTANZE A PONTE TERMICO CORRETTO O
CON LA Umedia PER QUELLE CON P.T. NON CORRETTO, RISPETTO
AI VALORI LIMITE DELLE TABELLE DELL’ALLEGATO C.
52
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 4
PER LE RISTRUTTURAZIONI MINORI, O MANUTENZIONI
STRAORDINARIE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E PER PER GLI
AMPLIAMENTI INFERIORI AL 20% (VOLUME)
PORTE, FINESTRE, VETRINE ANCHE NON APRIBILI
DEVONO RISPETTARE I VALORI LIMITE
DELL’ALLEGATO C (OPACHI/TRASPARENTI)
ESCLUSI SOLO GLI INGRESSI PEDONALI AUTOMATIZZATI
53
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 5
PER NUOVE INSTALLAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMPIANTI
TERMICI O SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 3, ALLEGATO I)
A ECCEZIONE DELLA PARTE SUL DISTACCO
ALCUNE PARTI DEL COMMA 3 DELL’ALLEGATO I VENGONO
TRATTATE NEL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 4, E ALTRE (DISTACCO)
NEL COMMA 9
54
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 9
IN TUTTI GLI EDIFICI E1 ed E2 CON PIU’ DI 4 UNITA’ ABITATIVE, E IN
OGNI CASO PER POTENZE NOMINALI DEL GENERATORE DI CALORE
SUPERIORI A 100 kW
è preferibile il mantenimento di impianti termici
centralizzati laddove esistenti
GIUSTIFICARE IN RELAZIONE L.10 I MOTIVI TECNICI O LE CAUSE DI
FORZA MAGGIORE IN CASO DI PASSAGGIO AD AUTONOMO
NB: In Emilia Romagna è rimasta la clausola che vieta in passaggio
In Piemonte (stralcio di piano) sopra le 4 ui è obbligatorio il centralizzato
55
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 10
IN TUTTI GLI EDIFICI E1 ed E2 CON PIU’ DI 4 UNITA’ ABITATIVE IN
CASO DI NUOVA INSTALLAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’IMPIANTO TERMICO
OBBLIGO ? DI CONTABILIZZAZIONE E
TERMOREGOLAZIONE NELLE SINGOLE U.A.
CON DEROGA TECNICA (IMPEDIMENTI) O CON SOLUZIONI
ALTERNATIVE DA EVIDENZIARE NELLA RELAZIONE RICHIESTA
DALLA LEGGE 10/91 (COMMA 10, ART.4)
56
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 6
NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 4, ALLEGATO I)
A ECCEZIONE DEL VALORE DI CONVERSIONE
SI PASSA DA 0,36 WhEL/WhEnPrim AL VALORE DI RIFERIMENTO
(ANNUALE) CHE VIENE DEFINITO DALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS (PER L’EVOLUZIONE NEL TEMPO)
57
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 8
PER IL METODO SEMPLIFICATO PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER
LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI O PER LE
DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SOPRA I 1000 m2 E PER GLI
AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20%
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 6, ALLEGATO I)
ANCHE IN QUESTO CASO PER IL COEFFICIENTE DI CONVERSIONE
ELETTRICO/PRIMARIA SI RIMANDA ALL’ AEEG
58
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 13
PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI
INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI
SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20%
NUOVA DISPOSIZIONE: RISPETTO DEI LIMITI DI
TRASMITTANZA DELLE SINGOLE CHIUSURE NEL
CASO DI INSTALLAZIONE DI GENERATORE A
BIOMASSE
59
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 12
PER POTER ESSERE CLASSIFICATO COME IMPIANTO ALIMENTATO
DA FONTI RINNOVABILI, UN GENERATORE DI CALORE A BIOMASSE
DEVE RISPONDERE A REQUISITI PRESTAZIONALI:
NUOVA DISPOSIZIONE: RENDIMENTO MINIMO,
LIMITI DI EMISSIONE, TIPOLOGIA DI BIOMASSA
60
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 14
PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI
INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI
SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20%, E PER
NUOVE INSTALLAZIONI O RISTRUTTURAZIONI O SOSTITUZIONI DI
GENERATORI DI CALORE:
NUOVA DISPOSIZIONE: OBBLIGO DI TRATTAMENTO
CHIMICO O DI ADDOLCIMENTO DELL’ACQUA
SOPRA 15 °F (ACS) O SOPRA 25 °F (CDZ)
61
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 15
PER LE NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI
PUBBLICI O A USO PUBBLICO
NUOVA DISPOSIZIONE: I LIMITI PRESTAZIONALI
(EPi, TRASMITTANZE) SONO RIDOTTI DEL 10%; IL
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
LIMITE (ALL. C) E’ INCREMENTATO; OBBLIGO DI
CENTRALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
62
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 16
PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI
INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI
SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% (ESCLUSI
EDIFICI E8 E ZONE CLIMATICHE A E B)
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 7, ALLEGATO I)
RIMANE IL LIMITE DI TRASMITTANZA A 0,8 W/(m2 K) PER DIVISORI
TRA U.I. E TRA STRUTTURE OPACHE DI LOCALI NON RISCALDATI
ESPOSTE ALL’ESTERNO.
63
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18
PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI
INTEGRALI O PER LE DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI SENZA LIMITI DI
SUPERFICIE E PER GLI AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% (ESCLUSI
EDIFICI E8)
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 8, ALLEGATO I)
NESSUNA CONDENSA SUPERFICIALE E CONDENSE INTERSTIZIALI
LIMITATE ALLE QUANTITA’ RIEVAPORABILI. 20 °C – 65%
64
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18
NEL CASO DI NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI DELL’ESISTENTE:
VALUTARE PUNTUALMENTE E DOCUMENTARE
L’EFFICACIA DEI SISTEMI SCHERMANTI
NESSUN LIMITE DI RIFERIMENTO
65
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
ARRETRAMENTO DELL’INFISSO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
Esterno
Interno
Mezzeria
66
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18
PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI
RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.),
A ESCLUSIONE DELLE PARETI OPACHE ESPOSTE A NE- N - NO:
MASSA SUPERFICIALE > DI 230 kg/m3
OPPURE
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA < 0,12 W/m2K
PER TUTTE LE ZONE AD ECCEZIONE DELLA F, CON IRRADIANZA
MEDIA MENSILE NEL MESE DI MASSIMA INSOLAZIONE UGUALE O
SUPERIORE A 290 W/m2, AD ECCEZIONE DI E5, E6, E7 ed E8
67
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18
PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI
RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.),
PER TUTTE LE PARETI OPACHE ORIZZONTALI E INCLINATE:
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA < 0,20 W/m2K
PER TUTTE LE ZONE AD ECCEZIONE DELLA F, CON IRRADIANZA
MEDIA MENSILE NEL MESE DI MASSIMA INSOLAZIONE UGUALE O
SUPERIORE A 290 W/m2, AD ECCEZIONE DI E5, E6, E7 ed E8
68
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 18
PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI
RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.):
FAVORISCE LA VENTILAZIONE NATURALE O, SE
INEFFICACE, PUO’ PREVEDERE L’IMPIEGO DI
SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA
CON OBBLIGO DI RECUPERO DI CALORE SECONDO LA TABELLA
ALL’ALLEGATO C DEL DPR 412/93 (CORRELAZIONE PORTATE-ORE)
69
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 19
PER NUOVE COSTRUZIONI E PER TUTTI GLI INTERVENTI, DI
RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI CIVILI, (NO AMPLIAMENTI E M.S.):
OBBLIGO DI SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI
OPPURE
SUPERFICI VETRATE CON g ≤ 0.5
NON C’E’ PIU’ IL LIMITE DI 1000 m2, SOPRA IL QUALE SCATTAVA,
NELL’ALLEGATO I, L’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE. CONTROLLO
SOLARE SOLO DIMOSTRANDO LA NON CONVENIENZA “TECNICA-
ECONOMICA” DEI SISTEMI SCHERMANTI
70
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 20
PER RISTRUTTURAZIONI TOTALI O PARZIALI, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’INVOLUCRO E NUOVA INSTALLAZIONE O
RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI:
OBBLIGO DI VALUTAZIONE PUNTALE DELL’
EFFICACIA DEI SISTEMI FILTRANTI O SCHERMANTI
NON CI SONO LIMITI. LA VALUTAZIONE SI PUO’ EVITARE SE IL
FATTORE SOLARE DELLE VETRATE E’ < 0.5
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 21
PER NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI:
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 11, ALLEGATO I):
OBBLIGO DI INSTALLAZIONE PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA
DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEI <SINGOLI> LOCALI O NELLE
SINGOLE ZONE AVENTI CARATTERISTICHE DI USO ED ESPOSIZIONI
UNIFORMI. SISTEMI AGGIUNTIVI RISPETTO AI DISPOSITIVI DEL DPR
412/93: SONDE ESTERNE, DOPPIO LIVELLO, OROLOGIO
PROGRAMMATORE, SONDE INTERNE, CONTABILIZZAZIONE.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 22
OBBLIGO DI UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA:
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 12, ALLEGATO I):
COPERTURA DEL 50% (20% NEI CENTRI STORICI) DEL FABBISOGNO
DI ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE FONTI RINNOVABILI NEL
CASO DI NUOVE COSTRUZIONI O NUOVI IMPIANTI O PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.
PER L’APPLICAZIONE RIMANDA AL COMMA 23 (EX 13, ALL.I)
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 23
OBBLIGO DI UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA:
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 13, ALLEGATO I):
LE MODALITA’ APPLICATIVE, PRESCRIZIONI MINIME,
CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI
SARANNO PRECISATE IN ALTRO PROVVEDIMENTO.
PER NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE TOTALE E’
OBBLIGATORIO L’INSTALLAZIONE DI FOTOVOLTAICO.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 24
PREDISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL COLLEGAMENTO AL
TELERISCALDAMENTO:
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 14, ALLEGATO I):
PER NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE TOTALE.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMA 25
IL PROGETTISTA ATTESTA LA RISPONDENZA DELLE OPERE AI
REQUISITI DEL DLgs 192/2005
NESSUNA VARIAZIONE (COMMA 14, ALLEGATO I):
SI UTILIZZA IL MODELLO DELL’ALLEGATO E DEL DECRETO. IL
RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE
DELL’ENERGIA (SOPRA I 1000 TEP/ANNO PER IL CIVILE) LA INTEGRA
CON LE VERIFICHE DI APPLICAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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LE NOVITA’ DEL DPR 59/2009: ARTICOLO 4, COMMI 26 E 27
METODI DI CALCOLO (RIPRESE INDICAZIONI DALL’ALLEGATO M)
QUALCHE VARIAZIONE (COMMA 16, ALLEGATO I):
UTILIZZO DI NORME NAZIONALI O COMUNITARIE (EN – UNI) O DI
ALTRE RECEPITE CON DECRETO DEL M.S.E.
L’UTILIZZO DI METODI SVILUPPATI DA ENEA, UNIVERSITA’, CNR O
ALTRI ENTI ISTITUZIONALI E’ POSSIBILE PURCHE’ I RISULTATI SIANO
EQUIVALENTI O CONSERVATIVI. MOTIVARLO IN RELAZIONE.
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