LE PROCEDURE CONCILIATIVE E DI CERTIFICAZIONE Dr.ssa Sabrina Cherubini Strumenti stragiudiziali finalizzati a ridurre il contenzioso giudiziario, in via preventiva o all’insorgere di una controversia di lavoro LE PROCEDURE (DI COMPETENZA DELLA DPL) La conciliazione delle controversie individuali di lavoro ex art. 410 cpc e art. 65 D.lgs. 165/2001 L’arbitrato irrituale ex art. 7 L. 300/1970 La conciliazione monocratica ex art.11 D.lgs. 124/2004 La procedura di certificazione dei contratti ex art. 76 del D.lgs 276/2003 IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE Ai sensi dell’art. 409 c.p.c. le controversie che sono di competenza del giudice in funzione di giudice del lavoro sono quelle relative ai seguenti rapporti di lavoro: 1) rapporti di lavoro subordinato; 2) rapporti di mezzadria colonia e compartecipazione agraria, salvo la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 4) rapporti di lavoro dipendenti enti pubblici economici; 5) rapporti di lavoro enti pubblici ed altri di lavoro pubblico che non sono devoluti dalla legge ad altro giudice. SONO ESCLUSI I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO FINALITA’ E RUOLO DEL CONCILIATORE La conciliazione consiste in una procedura di risoluzione delle controversie di lavoro nell’ambito della quale il conciliatore assiste le parti in conflitto, orientandole nella ricerca di uno o piu` accordi compositivi favorevoli per entrambe. L’istituto non ha carattere contenzioso, poiche´ non e` rivolto ad accertare se vi sia stata o no la violazione di un diritto ne´ a mettere a confronto le parti al fine di individuarne le reciproche responsabilita`. Risulta, invece, diretto all’individuazione della soluzione ottimale della lite, sotto forma di accordo vantaggioso per entrambe. FINALITA’ E RUOLO DEL CONCILIATORE Per via della particolare funzione del conciliatore, la conciliazione non implica necessariamente la presenza di legali di parte, in particolare nei casi in cui si svolga dinanzi a commissioni paritetiche. l’art. 2113, 4º comma, c.c., sancisce l’inoppugnabilità degli atti conclusivi della procedura conciliativa, quand’essa si sia svolta in forma assistita, in virtù della presenza di un organo di conciliazione, ovverosia si sia svolta in sede amministrativa (art. 410, 1º comma, c.p.c.), sindacale (art. 411, 3º comma, c.p.c.) o giudiziale (art. 185 c.p.c.). ART. 410 c.p.c. Chi intende agire in giudizio relativamente a controversie fra lavoratore e datore di lavoro deve obbligatoriamente (art. 412 bis c.p.c.) precedentemente fare domanda di tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La commissione provinciale di conciliazione ha una composizione paritetica: è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.” Ai sensi dell’art. 410 bis C.P.C. il tentativo di conciliazione presso la Commissione provinciale di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, trascorso inutilmente detto termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato e si può procedere in giudizio RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Artt. 65 e 66 d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione. 2. La richiesta del tentativo di conciliazione è inoltrata alla Dpl competente, in essa viene nominato il rappresentante in seno al collegio. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare. 5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. 6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa QUESTIONI Il tentativo di conciliazione stragiudiziale è obbligatorio ossia è una condizione di procedibilità per il ricorso al giudice del lavoro Il tentativo di conciliazione deve riguardare tutte le domande oggetto del ricorso, anche la domanda riconvenzionale della controparte La procedura e il verbale di conciliazione Le transazioni e i diritti disponibili OBBLIGATORIETA’ DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA Il tentativo di conciliazione opera come condizione di procedibilità della domanda, a norma dell’art. 412 bis c.p.c. Nel testo del comma 1 dall’art. 410 c.p.c. è racchiuso tutto il favor del legislatore per la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro quale strumento deflattivo del contenzioso ordinario, ponendo in essere una classica ipotesi di giurisdizione condizionata. art. 412 bis c.p.c. “il Giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stato presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.” La Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla questione di costituzionalità della normativa in esame. (Corte Cost. 6 – 13 luglio 2000, n. 276). Partendo dalla premessa secondo cui “[…] l’art. 24 Cost., laddove tutela il principio di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre degli oneri finalizzati ad assicurare “interessi generali”, con le dilazioni conseguenti” il tentativo obbligatorio di conciliazione “soddisfa l’interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l’aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell’apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall’altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguito attraverso il processo” Procedimenti d’urgenza e cautelari Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione deiprocedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari di cui al capo III del titolo I del libro IV del c.p.c. (art. 412-bis, ult. comma, c.p.c.). Secondo la giurisprudenza il tentativo di conciliazione, poiché legato ad un processo fondato sul contraddittorio, non deve essere esperito preliminarmente al procedimento per decreto ingiuntivo. OGGETTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE L’art. 410 c.p.c. stabilisce l'obbligatorietà del procedimento preventivo a carico di chiunque (letteralmente "chi") voglia proporre in giudizio una domanda, senza specificarne la posizione sostanziale o processuale. si estende la funzione del tentativo di conciliazione anche alla domanda introdotta in giudizio in via riconvenzionale. l'art. 412- bis , ultimo comma, c.p.c. esclude l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per i procedimenti speciali d'urgenza nonché per i procedimenti cautelari Corrispondenza tra istanza per il tentativo di conciliazione e ricorso Tra l’oggetto della richiesta del tentativo di conciliazione e il ricorso deve esserci corrispondenza in quanto ex art. 412 c.p.c non possono essere presentate in giudizio domande per le quali non sia stato espletato il tentativo di conciliazione. LA PROCEDURA L’istanza del tentativo di conciliazione deve essere presentata alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la DPL competente per territorio ai sensi dell’art. 413 C.P.C: per i rapporti di lavoro subordinato il luogo ove è sorto il rapporto di lavoro o ha sede l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore oppure era addetto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; per i rapporti di agenzia, rappresentanza, collaborazione coordinata e continuativa il luogo ove si trova il domicilio di questi lavoratori; per le P.A. il luogo ove ha sede l’Ufficio della stessa presso la quale il dipendente presta o prestava servizio al momento della cessazione. Il lavoratore, si presenterà alla Commissione Prov.le di conciliazione munito di documento d’identità, se non può presenziare personalmente alla riunione può delegare un’altra persona (sindacalista, avvocato, altri) a comparire in sua vece conferendo delega con firma autentica dal notaio o da un funzionario della Direzione Prov.le del Lavoro di Ferrara, precedentemente alla data di convocazione. La delega conferisce il potere di rappresentanza solo in queste forme, non ha invece valore in tale sede stragiudiziale il mandato dell’avvocato, che ha una forma tipizzata per la rappresentanza in giudizio. Ai sensi dell’art. 410 bis C.P.C. il tentativo di conciliazione presso la Commissione provinciale di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, trascorso inutilmente detto termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato e si può procedere in giudizio. IL VERBALE DI CONCILIAZIONE Se la conciliazione riesce si redige il verbale di conciliazione, che una volta depositato presso il tribunale acquista efficacia di titolo esecutivo, il che significa che nel caso di mancato pagamento delle somme che sono state oggetto di conciliazione il creditore potrà direttamente procedere all’esecuzione senza preventivamente chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2113, vale a dire che le rinunce e le transazioni intervenute in sede di conciliazione ai sensi dell’art. 410 (e 411) c.p.c. sono valide in quanto effettuate in una forma “assistita”. LE TRANSAZIONI E I DIRITTI DISPONIBILI Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. non sono valide e possono essere impugnate. l’art. 2113 cod. civ. non tende ad escludere in assoluto la negoziabilità dei diritti del lavoratore, bensì tende a garantire un meccanismo che, da un lato, tuteli la certezza dei rapporti giuridici e, dall’altro, consenta di compiere atti abdicativi inoppugnabili a patto che il lavoratore li compia nelle sedi in cui la sua volontà è assistita. Diritti indisponibili La lettura dell’art. 2113 cod. civ. ci consente di fare una prima distinzione tra diritti Indisponibili (al di fuori delle sedi “assistite”) (ambito di applicazione della norma) : i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi Disponibili liberamente da parte del lavoratore. (e devono ritenersi non soggette alla presunzione di invalidità di cui all’art. 2113 cod. civ.) assegnazione di superminimi; corresponsione di assegni ad personam; concessione di permessi aggiuntivi non previsti dal contratto collettivo applicato; previsione di indennita`aggiuntive non previste dal contratto collettivo applicato; trattamenti di previdenza integrativa non derivanti dal Ccnl; attribuzione di premi di produzione INDISPONIBILITA’ DEI DIRITTI La dottrina ha distinto tra: la c.d. «fase genetica» del diritto che implica la nullita`ex art. 1418 cod. civ. degli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti che non sono ancora sorti ed entrati nel patrimonio giuridico del lavoratore e la cd. « fase funzionale » del diritto che implica annullabilita` ex art. 2113 cod. civ. degli atti dispositivi che hanno ad oggetto diritti gia` sorti e, quindi, entrati a far parte del patrimonio giuridico del lavoratore quando tali atti non siano stati posti in essere nelle sedi assistite. Azione soggetta ad un termine decadenziale di sei mesi ESEMPI DI ACCORDI TRANSATTIVI NULLI essere adibito alle mansioni proprie o a quelle equivalenti «senza alcuna diminuzione della retribuzione»; vedersi riconosciuto, in caso di assegnazione «a mansioni superiori», il trattamento corrispondente all’attivita` lavorativa concretamente svolta; vedersi definitivamente assegnato a queste se l’assegnazione non e` dovuta a causale sostitutiva (di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) e si e` protratta per piu` di tre mesi; non essere trasferito da una unita` produttiva ad un’altra senza «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive». ESEMPI DI ACCORDI TRANSATTIVI ANNULLABILI retribuzione dovuta per l’attivita` lavorativa resa in un determinato periodo; maggiorazioni retributive dovute per il lavoro straordinario espletato; indennita` sostitutiva per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro; risarcimento del danno patito per omissioni in materia di sicurezza o igiene sul lavoro; risarcimento del danno subito per trasferimento immotivato; assegnazione definitiva alle mansioni superiori per il lavoro effettivamente svolto nelle stesse; risarcimento del danno patito per l’avvenuta dequalificazione o per il conclamato demansionamento. Oggetto della rinuncia o della transazione «invalida» e, quindi, «annullabile» e` un credito vantato dal lavoratore e gia` maturato dallo stesso. REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE Le somme oggetto di transazioni concluse in sede di tentativo di conciliazione devono essere assoggettate agli oneri fiscali e contributivi (Per la determinazione della base imponibile si considera ogni emolumento che il lavoratore riceve dal datore di lavoro al lordo di qualsiasi ritenuta, in “relazione” al rapporto di lavoro) D.Lgs. 2.10.1997 n° 314, armonizzazione delle basi imponibili a fini fiscali e previdenziali Ad esclusione di alcune voci espressamente indicate dalla legge (T.U.I.R.) tra le quali: il trattamento di fine rapporto, gli incentivi all’esodo, i proventi e le indennità corrisposti a titolo di risarcimento danni. LA TRANSAZIONE NOVATIVA Le somme erogate a titolo di transazione novativa non sono ritenute imponibili solo se afferiscono a un titolo autonomo rispetto all’oggetto della controversia e di per se´ non assoggettabile a contribuzione. E il titolo puo` essere considerato autonomo quando la transazione e` finalizzata ad evitare la lite e non contenga alcun riconoscimento del diritto L’ARBITRATO ex art. 7 L. 300/1970 STATUTO DEI LAVORATORI Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO Quella prevista nello Statuto si contraddistingue per essere uno strumento di composizione delle controversie che unisce due fasi - una conciliativa e un'altra arbitrale - che, pur funzionalmente e strutturalmente diverse, si intrecciano in un'unica ed unitaria procedura, detta, appunto, di conciliazione ed arbitrato. Una procedura complessa, al cui interno la fase arbitrale riveste maggiore valore poiché tende a decidere la controversia con il lodo arbitrale È quindi evidente la differenza fra art. 7 St. lav. e art. 410 c.p.c.: nel primo caso, in modo diverso dal secondo, la conciliazione non riveste una funzione deflattiva autonoma, risultando un momento propedeutico ad un'ulteriore fase di risoluzione, sempre extragiudiziale, di natura arbitrale. LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA EX ART. 11 D.LGS. 124/04 La “filosofia” del Dlgs. 124/04 Nel quadro di riforma dei servizi ispettivi l’ispettore viene a perdere l’abito repressivo e può dunque espletare un’attività ritenuta prima “inconciliabile” con la funzione ispettiva. La semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non costituisce una ipotesi riconducibile all’articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, e dunque di per sé non comporta per l’amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale, per cui quest’obbligo sussiste sempre. 1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. 2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. 3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113 commi primo, secondo e terzo del codice civile. 4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. 5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi. 6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo La conciliazione monocratica può essere avviata in presenza di questioni attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore, non solo subordinato, di origine contrattuale o legale, quando ancora non si è effettuato alcun accertamento in ordine ai fatti oggetto di verifica e sempre che non emergano evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti (Ministero del lavoro, circolare 24 giugno 2004, n. 24) In caso di conciliazione monocratica ex art. 11 del Dlgs n. 124/2004 il datore di lavoro è, comunque, tenuto a versare la somma concernente i contributi previdenziali e assistenziali e/o i premi assicurativi. Se in sede di conciliazione monocratica l'importo da corrispondere da parte del datore di lavoro è determinato rispetto a parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge. VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE MONOCRATICA Per il datore di lavoro: regolarizzare un rapporto di lavoro senza incorrere in sanzioni, quindi anche con minori spese. Per il lavoratore: conseguire immediatamente le somme vantate verso il datore di lavoro Per la DPL: evitare di “investire” su ispezioni di difficile definizione probatoria (es. badanti) LA CERTIFICAZIONE D.Lgs. n. 276/03 art. 75 ss FINALITA’ art. 75 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo. Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" Art. 76 - Organi di certificazione 1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO D.M. 21 luglio 2004 5 componenti di diritto aventi potere decisionale • il dirigente della DPL • due funzionari addetti al servizio politiche • un rappresentante dell’INPS • un rappresentante dell’INAIL componenti a titolo consultivo • un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate • un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali dei soggetti di cui all’art. 1 della l. 12/1979 La commissione opera secondo un proprio regolamento interno L’ISTANZA La procedura di certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro l’istanza comune deve essere presentata in bollo alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore ad essa va allegato il contratto che si intende certificare e deve essere espressamente indicato a quali effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali si chiede la certificazione qualora nell'istanza non siano espressamente indicati gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 21 luglio 2004, l'istanza deve ritenersi improcedibile IL PROCEDIMENTO Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore La commissione presta attività di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro,con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro (Art. 81 d.lgs.276/03 attività di consulenza e assistenza alle parti) Le parti devono presentarsi personalmente dinanzi alla commissione. L’audizione ha per oggetto l’assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione. Scheda riepilogativa Tipo contratto Effetti istanza collaborazione a progetto previdenziali Sussistenza dei presupposti ritenuti essenziali per la validità del tipo contrattuale richiesto: Esistenza di un progetto funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, o di un programma di lavoro (o fase di esso) connesso ad un risultato parziale: Autonomia del collaboratore Specificazione della professionalità in possesso del collaboratore: Indicazione della durata del contratto determinata e determinabile e funzionale all’esecuzione del risultato: Corrispettivo Indicazione delle modalità con cui si attua in concreto il coordinamento contratto a progetto. Esistenza di un progetto funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, o di un programma di lavoro (o fase di esso) connesso ad un risultato parziale: La committenza è una società in nome collettivo esercente attività di bar caffetteria,. Il progetto consisterebbe in una collaborazione, i cui termini non sono precisati con riferimento all’attività del collaboratore, con la finalità generica di apportare novità nella progettazione e realizzazione di nuovi prodotti per colazione, drink, aperitivi. Il progetto non è quindi identificato in relazione ad un risultato determinato, seppure parziale. Si tenga inoltre in considerazione che non emerge alcuna correlazione tra il tempo di realizzazione del progetto e la durata del contratto, né si giustifica altrimenti la necessità di una prestazione minima garantita per 20 giornate lavorative, posto che l’obbligazione del collaboratore a progetto è un’obbligazione di risultato. Dalle caratteristiche della collaborazione descritte in contratto, emerge una prestazione di lavoro in cui si pongono a disposizione del committente energie lavorative e non competenze specifiche per il conseguimento di un obiettivo determinato. Autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa prevista nel contratto e funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, con particolare riguardo al fatto che venga rimessa in capo al collaboratore stesso la definizione delle modalità e dei tempi di lavoro: Non risulta dal contratto che la collaboratrice abbia possibilità di autodeterminazione della propria attività, anche perché non è definito il progetto della cui realizzazione sarebbe responsabile. Al contrario, si richiede una prestazione minima garantita di venti giornate lavorative e una disponibilità a prestare l’attività su richiesta del committente. Specificazione della professionalità in possesso del collaboratore: non è precisato il possesso di una specifica professionalità. Indicazione della durata del contratto determinata e determinabile e funzionale all’esecuzione del risultato: durata complessiva di circa un anno. Tuttavia tale termine non è in alcun modo correlato alla realizzazione di un obiettivo specifico o al conseguimento di un risultato, elemento questo che evidenzia ulteriormente l’inconsistenza del progetto. Corrispettivo previsto, tempi e modalità di pagamento, rimborsi spese: il compenso è fissato in un importo complessivo lordo di 11.000,00 euro, somma che viene posta in relazione all’adempimento della prestazione di venti giornate lavorative mensili e che, in assenza di elementi circostanziati sul progetto o sulla durata della prestazione giornaliera, non è in alcun modo valutabile. Indicazione delle modalità con cui si attua in concreto il coordinamento (sia spaziale che temporale) del collaboratore col committente per l’esecuzione della prestazione: si richiama ancora l’indicazione della richiesta di una presenza mensile di almeno venti giornate e di un programma di lavoro che si intende perfezionato su richiesta della committenza di volta in volta comunicata. In sostanza più che al coordinamento si fa riferimento alla domanda della prestazione delle committenti. PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE L’atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo. Deve essere motivato e contenere l’indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché delle autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 276/03 Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validità,dai componenti di diritto della commissione RIMEDI ESPERIBILI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ART. 80 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere. EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE ART. 79 Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Uno degli effetti rilevanti della validazione del contratto risiede in primo luogo nel rendere opponibile in via amministrativa il medesimo a quelle “autorità pubbliche” (Inps, Agenzia delle entrate ecc) che potrebbero essere interessate a rivendicare una diversa prospettazione della relazione lavorativa corrente tra datore di lavoro e prestatore. LAVORO A PROGETTO Art. 61. Definizione e campo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. LA GIURISPRUDENZA SUL CONTRATTO A PROGETTO 15 Aprile 2005, Tribunale di Torino: si rileva da questa sentenza l’importanza della specificita` che deve connotare il progetto e l’autonomia della prestazione e l’irrilevanza del tempo di esecuzione della prestazione; 25 ottobre 2005, Tribunale di Ravenna: si evidenzia il requisito della autonomia e la necessita` che il progetto individui l’obiettivo che le parti intendono raggiungere; 10 novembre 2005, Tribunale di Milano: tratto caratterizzante della sentenza e` il fatto che qualsiasi attivita` economicamente rilevante puo` essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo o subordinato e la necessita` che il progetto sia adeguatamente descritto; 21 febbraio 2006, Tribunale di Modena: il contratto deve essere caratterizzato da compiutezza e da autonomia e realizzato dal collaboratore con la propria prestazione; 23 marzo 2006, Tribunale di Milano: correttamente rileva come la mancata indicazione del progetto si concretizzi sia nella mancata indicazione formale nel contratto del contenuto del progetto ma anche per mancata corrispondenza dell’attivita` svolta con quanto contrattualmente previsto; 10 maggio 2006, Tribunale di Torino: individua nella mancanza del progetto la presunzione relativa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; 20 giugno 2006, Tribunale di Milano: rilevano le concrete modalita` di svolgimento del rapporto di lavoro ai fini della sua qualificazione; 3 aprile 2006, sentenza n.1743 Consiglio di Stato: si qualifica fra l’altro per aver evidenziato il fatto che le parti ben possono prevedere una misura temporale della prestazione se cio` sia necessario per il conseguimento dell’obiettivo contrattualmente previsto. LA GIURISPRUDENZA SUL CONTRATTO A PROGETTO Trib. Milano, sentenze n. 3141, n. 3144 e n. 3786 del 2007 Con queste sentenze della fine dell’anno 2007 i Giudici del Tribunale di Milano aderiscono alla tesi della presunzione assoluta di subordinazione dell’art. 69, primo comma, del D.Lgs. n. 276/2003. Tesi secondo la quale la «mancanza di specificita` del progetto contenuta nel contratto determina che il rapporto tra le parti deve ritenersi sorto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dalle concrete modalita` con le quali si e` di fatto svolto il rapporto di lavoro». Per effetto di tale soluzione interpretativa, in tutte e tre le vicende il Giudice incentra la propria motivazione sulle lacune del contratto a progetto, e non sulle modalita` di svolgimento dell’attivita` lavorativa. L’orientamento è stato confermato da altre due sentenze di inizio anno, sempre del Tribunale di Milano. Con la prima sentenza dell'8 gennaio 2007, ha affermato che "la mancanza di specificità del progetto determina che il rapporto tra le parti deve ritenersi sorto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sottoscrizione del contratto indipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è di fatto svolto il rapporto di lavoro. Con sentenza del 18 gennaio 2007, si è affermato che " per mancata individuazione del progetto deve intendersi sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto. Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 14 aprile 2008, n. 9812 L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello ritenendo corretta la qualifica del giudice d’appello di lavoro subordinato e non autonomo delle prestazioni svolte dalle operatici del call center della società. I tre elementi considerati fondamentali dalla giurisprudenza per qualificare un contratto a progetto 1. Uno o piu` progetti specifici o programmi di lavoro fasi di esso determinati dal committente 2. La gestione di essi in autonomia da parte del collaboratore in funzione del risultato 3. Il coordinamento di questa autonoma gestione con la organizzazione del committente APPALTO Art. 29. Dlgs. 276/03 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. In caso di appalto il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. l’appalto si configura come un contratto “di risultato” caratterizzato dai seguenti elementi identificativi: realizzazione del risultato (un’opera o un servizio) nell’interesse esclusivo o comunque del tutto prevalente di un altro soggetto con organizzazione di mezzi propri necessari (organizzazione imprenditoriale e proprio personale dipendente) con assunzione all’appaltatore di rischio proprio in capo GLI INDICI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA PER INDIVIDUARE I FENOMENI DI PSEUDOAPPALTO 1. 2. 3. 4. 5. mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore, o meglio di un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale; mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore; impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante; la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell’appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente; corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente. L’appalto Articolo 29 d.lgs. n. 276 del 2003 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L’appalto Il d.lgs n. 276 dunque non dice cosa è l’appalto, non ne detta la disciplina ma ne chiarisce la differenza rispetto alla somministrazione di manodopera e fissa alcune regole relative al rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore. Nella somministrazione il soggetto titolare del contratto NON esercita il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, laddove nell’appalto l’esercizio del potere direttivo è assunto a elemento che caratterizza la liceità dell’operazione Distinzione tra appalto e somministrazione di manodopera: A) Nell’appalto il datore di lavoro formale non si limita ad assumere, ma è – in concreto – il reale datore di lavoro in quanto esercita i poteri dello stesso nei confronti del lavoratore B) Nell’appalto il datore, salvo in alcuni casi, fornisce anche i mezzi C) Nell’appalto il rischio del risultato finale del lavoro è a carico dell’appaltante; nella somministrazione a carico dell’utilizzatore. Dunque, perché vi sia un appalto è necessario che vi sia un appaltatore, vale a dire un imprenditore ex art. 2082 che abbia una propria organizzazione produttiva. La sussistenza di questa organizzazione, dopo il d.lgs. n. 276 – al fine di semplificare il fenomeno – può risultare anche solo “in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” Sembrano non più necessari gli altri fattori della produzione (mezzi, materie prime); viene meno,cioè, la presunzione dell’art. 3 della 1369/60 per cui l’assenza di capitali, macchine e attrezzature determinava l’inconfigurabilità di un vero appalto. l’art. 84 d.lgs 276/03 (certificazione appalto) prevede una “rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore”. Il riferimento ai mezzi non è da interpretarsi come strettamente diretto a strumenti o macchinari Utile perché chiarisce che l’eterodirezione è elemento necessario ma di per sé non sufficiente