Modena - 09 febbraio 2011
DEONTOLOGIA E
TARIFFA PROFESSIONALE:
STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE
Principali novità e applicazioni pratiche
Dott. Alessandro Lini – ODCEC Pisa
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Deontologia e Tariffa
 La deontologia quale elemento distintivo delle
professioni.
 Gli aspetti principali del codice di deontologia
professionale
 Il ruolo della tariffa:
- Criterio per la determinazione dei compensi
- Strumento per l'organizzazione del lavoro del professionista
- Strumento a tutela del cliente
 Le novità del dm 169/2010; esempi e casi pratici di
applicazione
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Deontologia e professioni
intellettuali 1
Ruolo delle professioni intellettuali:
 DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DELLO STATO
Accettazione del controllo dello Stato in cambio della autorganizzazione
recepita da provvedimenti normativi tendenti a rafforzare i privilegi
della professione.
 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA
Interesse collettivo ad un corretto svolgimento della funzione
professionale, stante le rilevanti esternalità
 RILEVANZA “SOCIALE DELLA PRESTAZIONE”
Gli effetti di una prestazione professionale si riflettono non solo sul
cliente che l’ha richiesta ma sull’intero contesto sociale.
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Deontologia e professioni
intellettuali 2
 ASIMMETRIE INFORMATIVE
 Servizi professionali cd “CREDENCE GOODS”:
Il cliente evidenzia un bisogno al professionista, il quale dovrà
identificare la prestazione più adatta a soddisfare l’esigenza
manifestata.
 Fenomeno della “ADVERSE SELECTION”
Danno per i consumatori: professionisti di bassa qualità che non
avendo investito in formazione riescono a tenere livelli di prezzo più
bassi
 Possibilità di “MORAL HAZARD”
Danno per i consumatori: rendite di posizione, resa di prestazioni non
necessarie, prestazioni rese non con la dovuta”intensità”.
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Deontologia: definizione
DEONTOLOGIA = SCIENZA DEL DOVERE
Deon-ontos – “ciò che occorre fare”
Logos – “scienza”
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Deontologia
CORPO DI REGOLE CHE STANNO ALLA BASE DI UNA
PROFESSIONE E DEL SUO ESERCIZIO
RISPETTO DELLE LEGGI
ETICA
PRASSI E TECNICA PROFESSIONALE
La deontologia rappresenta un complesso modello
comportamentale, detta le regole dei COMPORTAMENTI
che il professionista è tenuto ad osservare nei confronti di
CLIENTI, COLLEGHI e ISTITUZIONI
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Deontologia
In




linea di principio, le norme di deontologia professionale disciplinano:
La formazione professionale
Il comportamento nei confronti della clientela
Il comportamento nei confronti dei colleghi
Il comportamento nei confronti degli organi di governo della
categoria
 Il comportamento nei confronti delle autorità
Il D. LGS 139/2005 ART. 29 lett. c. dispone che:
“Il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico
della professione”
Il CNDCEC ha adottato il Codice deontologico della professione il 9
aprile 2008 e lo ha aggiornato il 1 settembre 2010.
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Il Codice di Deontologia
Il codice deontologico è cosi strutturato:
 TITOLO I – DISPOZIZIONI GENERALI
 TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI
capo 1 - Rapporti con i colleghi
capo 2 - Rapporti con i clienti
capo 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria
capo 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti
capo 5 - Rapporti con i tirocinanti
capo 6 – Altri rapporti
 TITOLO III – CONCORRENZA
 TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Il Codice di Deontologia
 Interesse pubblico: “dovere e responsabilità di agire nell’interesse
pubblico, solo nel rispetto di questo può soddisfare le richieste del
cliente. (5.1,2)
DOVERE DI INFORMARE IL CONGIGLIO TERRITORIALE se viene a
conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi. (5.3)
 Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite
pressioni. Non lasciarsi influenzare dalle aspettative del cliente.(7.1,3)
 Competenza, Diligenza e Qualità della prestazione
Non accettare incarichi su materie in cui non ha adeguata competenza
(8.2)
Dedicare a ciascuna questione la cura ed il tempo necessari. (8.3)
Dotarsi di adeguata organizzazione coerente con le prestazioni rese. (8.8)
 Indipendenza.
Rispetto delle norme relative ad indipendenza ed incompatibilità. (9.1)
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Il Codice di Deontologia
 Rapporti con i colleghi.
Correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca.
(15.1)
Astenersi da comportamenti tendenti ad acquisire scorrettamente clientela
ad altri colleghi (15.5);
Correlazione tra corrispettivi e prestazioni rese (15.7)
 Subentro ad un collega.
Prima di accettare l’incarico deve accertarsi che:
Il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione (16.2 a)
Che la sostituzione non sia dovuta al rifiuto del professionista di dare corso
all’incarico in violazione di norme di legge ovvero al riconoscimento del
compenso. (16.2.b)
Che il cliente abbia pagato il compenso richiesto dal collega,salvo il caso di
debita contestazione (16.2.c)
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Il Codice di Deontologia
 Nei rapporti con gli enti istituzionali di categoria:
Il professionista ha il dovere di partecipare alle assemblee istituzionali
(26.1)
Nella formulazione di critiche o proposte deve comunque astenersi da
considerazioni irriguardose nei confronti dei colleghi (26.2)
Il professionista che ricopre incarichi istituzionali:
Opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria (28.1)
Promuove iniziative di aggregazione volte a favorire la formazione, la
specializzazione ed il miglioramento delle prestazioni, nonché
l’evoluzione e lo sviluppo dell’identità e dell’appartenenza alla
categoria.
Promuove la partecipazione di tutti gli iscritti alle vita dell’Ordine al fine
di assicurare il ricambio negli organi di governo della categoria.
(28.2)
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Il Codice di Deontologia
 Nei rapporti con i clienti il professionista deve:
Adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto (21.3)
Usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il
rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso si è svolto.
(22.1)
Attenersi ai limiti dell’incarico conferito, salvo casi di urgente necessità
(22.4)
Non deve proseguire l’incarico se viene meno la libertà di giudizio
ovvero vengono meno l’indipendenza e l’obiettività. (23.1)
E’ fatto divieto di ritenere atti o documenti a causa del mancato
pagamento(25.6)
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Il Codice di Deontologia
 CONCORRENZA
Pubblicità informativa:
Oggetto attività professionali, specializzazioni, titoli professionali e
struttura dello studio.
Messaggio pubblicitario ed i mezzi devono essere ispirati al
buon gusto ed all’ immagine della professione;
Le informazioni DEVONO ESSERE trasparenti, veritiere, corrette
NON DEVONO ESSERE
Equivoche, ingannevoli denigratorie
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La Tariffa Professionale







IL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA.
Il MANDATO
LE NOVITA’ DELLA TARIFFA PROFESSIONALE
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE:
COLLEGI SINDACALE E REVISONE CONTABILE
LE PERIZIE E LE VALUTAZIONI
LA DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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Art. 1 Contenuto della tariffa - definizioni
La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità
per la determinazione e la liquidazione dei
compensi spettanti agli iscritti negli albi
professionali dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, al fine di garantire la qualità
della prestazione, nel rispetto dell’importanza
dell’opera e del decoro della professione
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La Prestazione Intellettuale




Artt. 2229-2238 codice civile
Iscrizione in albi o collegi (2229)
Personalità della prestazione (2232)
Diritto al compenso (2233)
Responsabilità (2236)
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Le Fonti Normative
Artt. 2233 del codice civile prevede:
 In primo luogo l’accordo delle parti
 In subordine l’applicazione delle tariffe
ove esistenti
 In ultima istanza il ricorso al giudice
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Il Diritto Al Compenso

Artt. 2233 2° comma dispone che
In ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata
ALL’IMPORTANZA DELL’ OPERA
ed al
DECORO DELLA PROFESSIONE.
Natura RETRIBUTIVA del compenso del
professionista.
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Il Diritto Al Compenso
La norma parla di compenso e non di corrispettivo
IMPORTANZA DELL’ OPERA rilievo sociale della
prestazione intellettuale che genera esternalità positive
ossia gli effetti della prestazione si dispiegano non solo
sul cliente ma anche sull’intera collettività
DECORO DELLA PROFESSIONE cioè il prestigio sociale
che riveste la professione intellettuale
Il compenso perciò non si calcola solo in base al risultato
ottenuto, avendo cioè riguardo al solo valore economico
dell’opera che sta al centro del rapporto sinallagmantico
tra prestazione professionale e controprestazione
remuneratoria (Corrispettivo)
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La Funzione Della Tariffa
La tariffa come strumento per la determinazione
dei compensi ma non solo:
La tariffa come strumento per l’organizzazione
del lavoro del professionista.
La tariffa come “misura del valore” di un a
prestazione e quindi come STRUMENTO DI
GARANZIA per il cliente stesso.
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Strumento per l’organizzazione
 Avere ben interpretato quelle che sono le richieste del
cliente.
 Avere ben chiaro che cosa possiamo offrire al cliente a
fronte delle esigenze manifestate.
 Tradurre il tutto in una lettera d’incarico con il giusto
dettaglio delle prestazioni necessarie.
 Limitazione dell’ambito della responsabilità per il
professionista.
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La tariffa come strumento di garanzia
Mercato caratterizzato dalle “Asimmetrie informative”:





Il cliente non è in grado di valutare a priori di valutare la prestazione
del professionista.
Fenomeno cd “adverse selection”
La tariffa esprime una “misura” del valore della prestazione.
La tariffa non è stabilità dalla categoria professionale ma da un
organismo vigilante (Ministero della Giustizia).
Il cliente sapendo che la prestazione che va a richiedere può avere
un costo che varia da un minimo ad un massimo può valutare con
maggior consapevolezza la prestazione offerta
Dietro l’esiguità del compenso, rispetto al minimo previsto, può
nascondersi una prestazione di scarsa qualità
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Il Conferimento Dell’incarico
 La forma scritta del mandato é NECESSARIA perché:
 Consente di regolamentare i rapporti con il cliente in maniera
chiara e trasparente.
 Un oggetto dell’incarico preciso e definito consente al tempo
stesso sia di chiarire le esigenze del cliente che di limitare la
responsabilità del professionista nell’esecuzione del mandato.
 La forma scritta consente di dare “forza di legge”.
 La forma scritta consente di superare le previsioni tariffarie
(anche ai fini di un eventuale verifica da parte degli organi
tributari).
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La Redazione Del Mandato
 Nella redazione del mandato occorre fare attenzione alle prestazioni
che vi si comprendono. Occorre soprattutto considerare quelle
prestazioni che può capitare di effettuare in maniera collaterale
all’incarico per le quali solitamente:
 Per il cliente sono comunque dovute perché le ritiene già
comprese nell’incarico;
 si tratta in genere di prestazioni modeste ma ripetitive;
 di solito si forniscono “inconsciamente” perché non
adeguatamente rilevate dal professionista.
 Pertanto è opportuno organizzare all’interno dello studio un
adeguato sistema di rilevazione delle prestazioni rese
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24
La Rilevazione Delle Prestazioni Svolte
 Quando, sulla base delle rilevazioni effettuate, ci si accorge che la
consulenza che stiamo prestando tende ad un cambiamento di
natura sia qualitativa (nuova attività) o quantitativa (maggiore
impegno richiesto), occorre verificare attentamente il mandato
conferito, quindi è necessario comunicare al cliente che:
 La nuova attività non è prevista dal mandato ed allora è
necessaria una formalizzazione di un nuovo mandato
(sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello
conferito);
 La nuova attività, pur prevista nel mandato originario, dovrà
essere valorizzata diversamente in virtù del maggior impegno
richiesto.
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La Lettera D’incarico
 Deve essere redatta nel modo più esaustivo possibile con esplicito
richiamo a norme del Codice Civile, alle norme dal Codice
deontologico, dalla Tariffa professionale e da tutte quelle norme che
hanno rilevanza per la nostra Professione (ad esempio anti
riciclaggio).
 Ha lo scopo di disciplinare adeguatamente il rapporto professionale
prevedendo una serie di accordi e di obblighi tesi a tutelare al
meglio sia il professionista che il cliente.
 Qualunque sia la “lettera di incarico professionale”, non debbano
mai mancare le clausole indispensabili riferibili a:
oggetto dell’incarico; compenso; recesso; norme di rinvio.
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26
La Tariffa Professionale
D.m. 2 settembre 2010 n.169








TITOLO I - NORME GENERALI (artt. 1-14)
TITOLO II - RIMBORSI DI SPESE (artt. 17-18)
TITOLO III - INDENNITA’ (art. 19)
TITOLO IV ONORARI
CAPO I - NORME GENERALI (artt. 20-24)
CAPO II - ONORARI GRADUALI (artt. 25-26)
CAPO III - ONORARI SPECIFICI (artt. 27- 55)
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE (artt. 56 - 57)
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Il Contenuto Della Tariffa
 NON SONO COMPRESE NELLA TARIFFA prestazioni professionali pur comprese
nell’ Ordinamento Professionale quali:
 Ausiliario del Giudice (perito, consulente tecnico) in questo caso occorre
fare riferimento alla Legge 08/07/1980 nr. 319 e decreto Ministero Giustizia
30/05/2002 che ha adeguato gli importi;
 Curatore Fallimentare e Commissario nelle procedure di concordato
preventivo e amministrazione controllata, in questi casi il riferimento è dato
dal Rd. 1603/1942 n. 267 adeguato con D.M. 28/07/1992 nr. 570;
 Revisore enti locali (D.M. 20/05/2005 nr. 128)
 Applicazione analogica ex art. 16 (prestazioni rese in materia di consulenza
del lavoro d.m. 430/92; Custode giudiziario d.m. 80/2009, delegato alla
vendita d.m. 313/99)
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La Classificazione Dei Compensi
Al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta
Spettano compensi per:
 RIMBORSI DI SPESE art.17 e art 18
 INDENNITA’ art. 19
 ONORARI che a loro volta si suddividono in:
• Onorari Graduali
• Onorari Specifici
• Onorari preconcordati
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La Determinazione Dei Compensi
 Rimborsi spese e indennità sono determinati in misura fissa, ad
eccezione della maggiorazione del 30 per le spese accessorie di cui
all’art 18 e l’indennità per la domiciliazione presso lo studio di cui
all’art. 19 lett. d).
 Per la concreta determinazione degli onorari occorre in riferimento
alla pratica concretamente svolta considerare:
 Natura
 Caratteristiche
 Durata
 Valore
 Risultato economico conseguito
 Vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente
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30
La Determinazione Dei Compensi
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Il Valore Della Pratica
 I singoli articoli della tariffa individuano i parametri di
riferimento per determinare il valore della pratica.
 Quando il valore della pratica è indeterminato o
indeterminabile si assume come valore della pratica il
valore massimo del terzo scaglione della tabella 1 art. 26
pari a € 154.937,07
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Onorari Massimi, Maggiorazioni E Riduzioni
 Art. 5 quando non sono espressamente previsti onorari minimi e
massimi questi sono determinati applicando una maggiorazione del
50% agli onorari indicati.
 Art. 6 maggiorazioni non cumulabili tra loro (fino a):
+ 100% per pratiche di eccezionale importanza, complessità o
difficoltà
+ 50 % per prestazioni in condizioni di urgenza.
 Art. 7 riduzioni cumulabili tra loro (fino a):
- 15% per esercizio della professione in comuni con meno di
200.000 abitanti
- 30% per il professionista iscritto da meno di 5 anni.
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Onorari Massimi, Maggiorazioni E Riduzioni
-
2
 IMPORTANZA, COMPLESSITÀ O DIFFICOLTÀ
Queste condizioni devono comunque essere riconosciute e
preconcordate con il cliente.
Il riferimento al termine pratiche indica che questa maggiorazione
è applicabile ai soli onorari specifici.
 URGENZA
Oltre a quanto visto sopra, è necessario che sussista un rapporto di
causalità tra urgenza e richieste del cliente ovvero con le obiettive
condizioni ed esigenze della pratica.
In questo caso il riferimento alle prestazioni anziché alle pratiche
rende la maggiorazione applicabile anche agli onorari graduali.
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La Parcella
 La parcella (o avviso di parcella) è il documento amministrativo e fiscale
mediante il quale il professionista evidenzia e richiede il pagamento dei
compensi che gli sono dovuti dal cliente per l’attività svolta.
 Art. 8: è emessa normalmente alla conclusione della pratica.
 art. 9: può essere emessa anche anticipatamente nei seguenti casi:
a) per la richiesta di uno o più acconti a norma dell’art. 2234 del C.C.;
b) trimestralmente (alla fine del trimestre) nel caso di incarichi di durata
indeterminata o comunque superiori ad un anno.
 Art. 10 termine di pagamento: tre mesi dall’emissione, decorsi i quali, in
caso di mancata contestazione della congruità dei compensi addebitati, si
applicano gli interessi di mora.
NEI RAPPORTI CON IMPRESE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL
D. LGS 231/2002 IN TEMA DI RITARDATO PAGAMENTO
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Pluralità Di Professionisti
 Art. 11 Collegio non obbligatorio su espressa richiesta del cliente o
comunque da questo autorizzato:
Gli onorari globali dovuti al collegio sono quelli dovuti ad un
professionista in base alla tariffa, aumentati del 40% per ogni
componente del collegio, salvo casi disciplinati diversamente nella
tariffa.
 Art. 11 professionisti iscritti in albi diversi, anche appartenenti alla
stessa associazione professionale:
a ciascun professionista spetta il compenso determinato secondo la
propria tariffa professionale
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Incarichi: Particolarità
 Art. 12 incarichi ricevuti da più clienti tra loro connessi:
onorari determinati secondo tariffa ridotti, nei confronti di ciascun
cliente fino al 40%.
 Art. 13 incarichi che per qualsiasi ragione non possono essere
portati a compimento:
spettano gli onorari per le prestazioni rese fino al momento
dell’interruzione.
 Art. 14 incarichi iniziati da altri professionisti:
spettano comunque gli onorari per l’opera prestata anche per il
lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione della
pratica stessa.
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Concorso Del Cliente O Di Terzi
 Art. 15 incarichi definiti con il concorso effettivo del cliente o di
terzi:
è prevista una riduzione dal 10 al 30 % degli onorari specifici
quando la pratica sia definita con il concorso effettivo del cliente o di
terzi; rimborsi di spese, indennità ed onorari spettano per intero
Qualora invece il cliente abbia svolto la pratica direttamente ed il
professionista si sia limitato ad assisterlo e consigliarlo
nell’adempimento, per gli onorari specifici è prevista una riduzione
dal 20% al 50%; anche in questo caso rimborsi di spese, indennità
ed onorari spettano per intero
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Applicazione Analogica
 Si ricorre all’applicazione analogica solo nel caso in cui,
per prestazioni previste o permesse dall’ordinamento
professionale, non sono previsti espressamente
onorari specifici.
 In tal caso occorre riferirsi a criteri con cui o la stessa
tariffa o altre tariffe professionali disciplinano casi simili o
materie analoghe.
 NON è consentita l’applicazione analogica per casi
regolati espressamente dalla tariffa.
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Le Principali Novità
 Art. 17 – rimborso spese di studio.
 Art. 31 – specifica nelle relazioni di stima.
 Art. 32 – revisione legale – compenso orario.
 Art. 37 – funzioni di sindaco, determinazione puntuale
del compenso
 Art. 40 – rinvio all’art. 45 consulenza contrattuale per
l’elaborazione di patti parasociali.
 Art. 26 - previsione espressa di onorari graduali per gli
adempimenti telematici non tributari:
 Art. 47 – nuova tabella 2 per assistenza tributaria
 Art. 54 – inserimento delle nuove fattispecie previste dal
d.lgs 139.
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40
L’adeguamento dei compensi
 Maggiorazione dei compensi pari al 50%
 D.p.r. 645 del 1994 ha iniziato il suo iter nel giugno del 1991, i
valori espressi da quella tariffa erano commisurati al livello dei
prezzi dell’epoca
 Indice FOI Istat giugno 1991 - febbraio 2008 : 1,6216
 Retribuzione annua lorda per un impiegato di 2° livello Ccnl
studi professionali impiegato
 Nel giugno del 1991 : 19.381.520 lire (€ 10.000,72),
 Dicembre 2009: € 20.393,66
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I Rimborsi Di Spese - Artt. 17 E 18
 Per le SPESE GENERALI DI STUDIO compete (al professionista è
dovuto) un compenso forfettario pari al 12,5% DEGLI ONORARI
spettanti con il limite di 2.500,00 € per parcella.
 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO.
Al Professionista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori
dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno.
Trattandosi di compenso e non un di un rimborso delle spese
anticipate, spetta per ciascun cliente e per ciascuna pratica svolta
(ad esempio, qualora nel caso di una trasferta si svolgono più
pratiche relative a diversi clienti il rimborso ex art 18 spetta per ogni
cliente)
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42
Le Spese Di Viaggio E Soggiorno
 Sono determinate in funzione del mezzo di trasporto
utilizzato:
 Trasporto ferroviario in misura pari al costo del biglietto di prima
classe;
 Trasporto aereo in misura pari al costo del biglietto di businness
class per le tratte intercontinentali, al costo del biglietto di economy
class per le tratte nazionali e continentali;
 Mezzo privato (auto/moto) in misura pari al costo chilometrico
risultante dalle tariffe ACI relative.
 Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in
misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.
 È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi
base per il rimborso delle spese accessorie.
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43
Le Indennità - 1
Al professionista spettano le seguenti indennità:
a) per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
1) professionista: € 77,48 per ora o frazione, € 619,76 giorno;
2) collaboratori e sostituti: € 27,17 per ora o frazione, € 209,16 giorno;
b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 77,48;
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti
di lavoro dichiarate conformi all’originale: € 3,87 per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 23,24 a €
154,94 mensili.
e) per il deposito presso lo studio di documenti,plichi, valori e simili:
l’ammontare delle indennità è definita nella misura concordata con il
cliente.
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44
Le Indennità - 2
 Natura risarcitoria delle indennità:
tenere indenne il professionista dalle spese sostenute per l’esercizio
della professione, anche se non direttamente collegate allo
svolgimento della pratica.
 L’indennità per assenza dallo studio tende a risarcire le diseconomie dovute
all’assenza del professionista;
 L’indennità per la formazione del fascicolo e la rubricazione remunera i costi sostenuti
per la presa incarico di una nuova posizione in archivio;
 L’indennità per la predisposizione di copie è dovuta per la remunerazione dei costi di
segreteria ;
 L’indennità per la domiciliazione del cliente e per il deposito di documenti presso lo
studio remunera il sostenimento dei costi del personale e le limitazioni dello spazio
disponibile
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Gli Onorari - 1
Gli onorari sono determinati in misura fissa o con riferimento a
parametri (valori o altre entità numeriche) e si distinguono in:
 ONORARI SPECIFICI:
sono determinati in funzione
all’incarico nel suo complesso.
 ONORARI GRADUALI:
sono determinati in riferimento
alle singole prestazioni che sono
svolte per l’adempimento
dell’incarico
Gli onorari graduali sono sempre cumulabili con gli onorari specifici, salvo
espresso divieto delle norme tariffarie stesse.
In caso di cumulo l’importo degli onorari graduali non può essere superiore
a quelli previsti per il terzo scaglione della tabella 1 art. 26.
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Gli Onorari - 2
In alternativa gli onorari possono essere preconcordati con il cliente:
 In questo caso è opportuno che l’accordo risulti da un atto scritto.
 Deve essere specificato se spettano i rimborsi di spese e indennità.
 Opportuno comunque individuare dei parametri e le modalità
tecniche di determinazione degli stessi da accertare poi a
consuntivo.
 Se viene preconcordata la modalità di applicazione degli onorari a
tempo, rilevano le ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento
della pratica. Per professionisti e collaboratori devono essere
determinati compensi differenziati in misura NON inferiore a quella
dell’art. 19 lett. a) nr. 1 e 2.
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Gli Onorari - 3
La tariffa prevede espressamente onorari preconcordati per:




Art.
Art.
Art.
Art.
27
39
42
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Amministrazione di aziende e funzione di rappresentante comune
Arbitrati
Assistenza societaria continuativa e generica
Consulenza aziendale continuativa e generica
Indirettamente la modalità di preconcordare gli onorari e suggerita per:
 Art. 32 Revisioni contabili
 Art. 33 Impianto e tenuta della contabilità
Onorario per asseverazione
 Art. 23 maggiorazione del 10% degli onorari specifici per asseverazioni di
atti, perizie e documenti su richiesta del cliente o prevista dalla legge.
NON si applica alle relazioni di stima ex art 31 comma 2 lett. d).
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Onorari Graduali
 Per assistenza e rappresentanza tributaria rinvio agli artt. 47 e 48
 Art. 26 tabella 1 dove troviamo una serie di prestazioni relative a:
I) Interventi personali;
II) Prestazioni tecniche varie.
 Valore della pratica:
 Per prestazioni riferibili a contratti o valutazioni:
il valore del contratto o del bene valutato
 Per prestazioni rese a imprese o società:
il maggiore tra patrimonio netto e capitale sottoscritto
 Per prestazioni rese a privati:
terzo scaglione della tabella 1
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Le Disposizioni Transitorie
 Per le prestazioni in corso al 30 ottobre 2010:
 ONORARI SPECIFICI sono determinati in funzione della
nuova tariffa (D.m. 2 settembre 2010 n. 169).
 ONORARI GRADUALI, RIMBORSI DI SPESE, INDENNITA’,
sono determinati in base alla tariffa vigente al momento
in cui si è verificato il presupposto di applicazione
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Cumulabilità Degli Onorari
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La Contabilità Ed I Servizi Amministrativi
 Art. 33 prevede onorari a tempo per organizzazione e impianto della
contabilità, per tutti gli adempimenti contabili o amministrativi
connessi richiesti dalla legge.
 Se non preconcordati, per la tenuta di contabilità spettano onorari
determinanti alternativamente:
 Per la contabilità ordinaria:
per numero di rilevazioni semplici /per importi;
per numero di rilevazioni contabili
per volume d’affari
 Per la contabilità semplificata per il numero di registrazioni.
 Sono previsti onorari per significative situazioni contabili periodiche
e per rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti.
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La Contabilità Ed I Servizi Amministrativi
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La Redazione Dei Bilanci
 Art. 35 formazione del bilancio redatto a norma di legge
accompagnato da una relazione tecnica illustrativa.
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Assistenza, Rappresentanza E Consulenza
Tributaria
 Per assistenza tributaria s’intende:
la predisposizione di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla
base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che
non richiedano particolare elaborazione.
 Per la rappresentanza tributaria s’intende:
l'intervento professionale quale mandatario del cliente presso gli uffici
tributari, presso le commissioni tributarie.
 Per la consulenza tributaria s’intende:
la consulenza prestata in sede di analisi della legislazione, della
giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e
dell'amministrazione finanziaria, in sede di assistenza tributaria ed in
sede di scelta dei comportamenti e delle difese anche in sede
contenziosa.
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L’elaborazione Delle Dichiarazioni - 1
 Le attività di assistenza tributaria sono disciplinate dall’art 47.
 Gli onorari specifici sono individuati dalla tabella 2 in funzione della
complessità dell’atto.
 Gli onorari graduali sono individuati dalla tabella 3 in funzione del
valore della pratica
 Per la concreta determinazione degli onorari graduali si deve avere
riguardo al concreto posizionamento all’interno degli scaglioni del
valore della pratica, facendo quindi il ricorso ad un criterio
proporzionalistico.
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L’elaborazione Delle Dichiarazioni - 2
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L’elaborazione Delle Dichiarazioni - 3
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Gli Incarichi Di Sindaco - 1
 Art. 37 – prevede un criterio di determinazione PUNTUALE.
 Elementi per determinare il valore della pratica:
Componenti positivi di reddito per gli onorari relativi alle verifiche
periodiche;
maggiore tra patrimonio netto e capitale sociale sottoscritto per gli
onorari relativi alla relazione sul bilancio
capitale sociale sottoscritto per la partecipazione a assemblee e cda.
 Per nuovi adempimenti o attività posti a carico del collegio sindacale
da norme di legge entrate i vigore dopo l’approvazione della tariffa
(2 settembre 2010) possibilità di maggiorazione degli onorari previsti
fino al 100%.
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Gli Incarichi Di Sindaco - 2
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Gli Incarichi Di Sindaco - 3
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La Revisione Legale - 1
 Art. 32 prevede compensi orari:
Gli elementi che rilevano sono il costo orario dei professionisti che svolgono
l’attività e l’ammontare annuo di ore previste per lo svolgimento dell’attività
di revisione.
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La Revisione Legale - 2
 Le disposizioni del D.Lgs 39/2010 Art. 10 comma 10:
Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da
garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati
della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da
impiegare nell'incarico avendo riguardo:
alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze
patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che
conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di
consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche,
un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11.
 Principio di revisione 300:
“la pianificazione della revisione contabile del bilancio”
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La Revisione Legale - 3
Qualifica professionale
% di lavoro sul
monte ore
Retribuzione oraria
Partner
5%
Il doppio del manager
Manager
15%
Il doppio del revisore
Revisore esperto
40%
2,5 volte la base
Assistente revisore
40%
Base
Il compenso dell’assistente revisore oscilla dai 40 ai 60 €/ora
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La Revisione Legale - 4
La Revisione Del Bilancio D’esercizio
Società micro (dipendenti < 10 e totale attivo < Euro 500.000)
Fino a 500.000,00
80 ore annue
Fino a 1.000.000,00 100
Società piccole (dipendenti < 50 e totale attivo < Euro 4.400.000)
Fino a 2.000.000,00 140 ore annue
Fino a 3.000.000,00 150
Fino a 5.000.000,00 180
Fino a 10.00.000,00 220
Società medie (dipendenti < 250 e totale attivo < Euro 17.500.000)
Fino a 20.000.000,00 300 ore annue
Fino a 35.000.000,00 400
Società grandi (dipendenti > 250 e totale attivo > Euro 17.500.000)
Valutazione caso per caso.
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La Revisione Legale - 5
Le Verifiche Trimestrali
 L'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità
sociale e della corretta valutazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili comporta la necessità di effettuare
e documentare n. 4 verifiche annuali pari ad almeno 32
ore.
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La Revisione Legale - 6
Le Verifiche Sul Revisore
Le disposizioni del D.Lgs 39/2010 Art. 20 controllo di qualità




Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse
pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.
Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico
sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.
Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione
selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai
requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate,
dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità
nella società di revisione legale.
I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la
descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o
alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del
termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
 Principio di revisione 230
“La documentazione del lavoro di revisione”
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Le Perizie E Le Valutazioni - 1
 L’ art. 31 distingue le perizie dalle valutazioni:
entrambe le attività sono rese su richiesta e nell’esclusivo interesse
del cliente.
 Le perizie possono essere utilizzate a sostegno delle proprie ragioni
nei confronti di terzi privati o pubblici che siano
 Le valutazioni hanno solo rilievo informativo/conoscitivo per il cliente
e pertanto non sono utilizzabili nei confronti dei terzi
 Valutazioni di singoli beni o diritti;
 Valutazioni di aziende, rami di azienda e patrimoni;
 Valutazioni di partecipazioni sociali non quotate
 Relazioni di stima ex artt. 2343, 2343-bis, 2465, 2473 e 2501- sexies
o relazioni richieste da altre disposizioni di legge.
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Le Perizie E Le Valutazioni - 2
 Relazioni di stima 2501- sexies, occorre distinguere se il
professionista:
redige l’attestazione richiesta dal 4° comma 2501- bis;
non redige l’attestazione, si applica una riduzione del 20%
redige solo l’attestazione, si applica un onorario determinato ai sensi
della lettera b) ridotto del 30% fino al 50% sull’ammontare del
debito residuo contratto per l’acquisizione del controllo
 Per le relazioni di congruità del rapporto di cambio, si fa riferimento
a ciascuna delle situazioni patrimoniali utilizzate.
 Riduzione dal 30% al 50% se si tratta di prestazioni rese nell’ambito
di più ampie prestazioni.
 Riduzione dal 20% al 60% se stime basate su situazioni contabili
determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute.
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La difesa nel contenzioso tributario - 1
 Maturano compensi individuati da:
 Art. 18 Rimborso spese di viaggio;
 Art. 19 Indennità;
 Art. 46 Onorari per:
Assistenza Art. 47
Rappresentanza Art. 48
Consulenza Art. 49 oltre agli onorari graduali di cui all’art. 26
n. 1 lett b) e c) e nr. 2 lett. A)
 Art 17 rimborso spese di studio 12,50%
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La Difesa Nel Contenzioso Tributario - 3
I compensi per la consulenza tributaria sono applicabili nella quasi totalità dei casi,
in quanto sono esclusi solamente se gli atti predisposti (ricorsi, memorie,
costituzioni in giudizio, appelli, etc.) non richiedono particolare elaborazione.
Le indennità per l'assenza dallo studio sono applicabili nella misura prevista al n.
1) della lettera a) dell'articolo 19 solo nel caso che la prestazione non possa
essere svolta da altri che il difensore (per esempio, intervento
all'udienza); altrimenti (per esempio, presentazione di atti) si rendono
applicabili le indennità previste dal n. 2) della lettera a) dell'articolo 19, anche
se la prestazione è stata svolta dal difensore tecnico.
Le indennità per la predisposizione di copie di documenti di lavoro potranno essere
incluse nella “nota delle spese” soltanto se la copia del documento è prevista
come obbligo normativo (per esempio, copie degli atti per la controparte o per
la Commissione), in quanto la sentenza non potrà condannare la parte
soccombente al rimborso delle indennità per altre copie eventualmente
richieste per suo uso.
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La difesa nel contenzioso tributario - 4
nel caso di soccombenza del cliente, la “nota delle spese” prodotta in giudizio
non ha alcuna rilevanza agli effetti della quantificazione dei compensi dovuti
dal cliente,in quanto la mancanza del conseguimento di un positivo risultato
economico e di altri vantaggi non patrimoniali impongono la determinazione di
compensi inferiori ai massimi.
la quantificazione dei compensi formulata nella “nota delle spese” può essere
legittimamente disattesa anche nel caso che la liquidazione dei compensi da
parte della Commissione Tributaria avvenga in misura inferiore ai compensi
massimi richiesti, ovvero nel caso che sia stata decisa la compensazione delle
spese in applicazione di quanto disposto dall'articolo 92 del codice di
procedura civile, ovvero nel caso che la sentenza comporti una vittoria
parziale.
In ogni caso, la “nota delle spese” non costituisce un addebito e, pertanto,
non ha alcuna rilevanza fiscale. Essa costituisce certamente una nota tecnica
per agevolare la liquidazione dell'ammontare delle spese e degli onorari della
difesa, in quanto il giudice condanna la parte soccombente “al rimborso delle
spese a favore dell'altra parte” (e non a favore del difensore dell'altra parte),
art. 91 del c p c
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La Difesa Nel Contenzioso Tributario - 5
In caso di vittoria, il mancato deposito della “nota delle spese” nel fascicolo della
controversia reca, quasi certamente, grave nocumento al cliente, in quanto è
molto probabile che la Commissione in caso di vittoria, le liquidi in misura
anche significativamente inferiore all'ammontare che poteva essere richiesto.
E' quindi da raccomandare come particolarmente importante la sua
produzione.
La “nota delle spese” può essere depositata in qualsiasi momento: anche nel corso
dell'intervento nell'udienza pubblica, (se richiesta). Pertanto si raccomanda la
presentazione della “nota delle spese” all'ultima occasione utile, per poter
ricomprendere tutti gli adempimenti, atti, interventi, ricerche e, in generale,
qualsiasi opera svolta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
Nella “nota delle spese”, per consentire un agevole controllo dell'esatta
determinazione dei compensi, occorre sempre indicare il valore della pratica (ai
fini della determinazione degli onorari di cui agli articoli 26, 47 comma 2, 48 e
49), il numero di ore impiegato per svolgere quelle specifiche prestazioni per
cui è previsto un compenso commisurato al tempo impiegato (ai fini della
determinazione delle indennità di cui all'articolo 19 lettera a) e degli onorari di
cui agli articoli 48 e 26) ed il numero di facciate dei documenti per cui la legge
prevede la predisposizione di copie (ai fini della determinazione delle indennità
previste dall'articolo 19, lettera c)).
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La Difesa Nel Contenzioso Tributario - 6
in caso di vittoria, con condanna al rimborso delle spese:
- non possano essere parcellati compensi inferiori a quelli determinati nella sentenza;
- possano in ogni caso essere parcellati compensi superiori a quelli fissati nella sentenza, ma
anche a quelli indicati nella “nota delle spese”, qualora siano stati preconcordati compensi
superiori ai massimi tariffari;
in caso di vittoria con compensazione delle spese:
- possano essere parcellati compensi inferiori a quelli indicati nella “nota delle spese”;
- debbano comunque essere parcellati onorari superiori ai minimi di tariffa, a meno che siano
stati preconcordati compensi diversi;
- possano essere parcellati compensi superiori a quelli indicati nella “nota delle spese”, qualora
siano stati preconcordati compensi superiori ai massimi di tariffa;
in caso di vittoria parziale:
- debbano essere parcellati compensi inferiori a quelli indicati nella “nota delle spese”, a meno
che non siano stati preconcordati compensi superiori;
- debbano comunque essere parcellati onorari superiori ai minimi di tariffa, a meno che non
siano stati preconcordati compensi diversi;
in caso di soccombenza:
- non possano essere parcellati onorari superiori ai minimi di tariffa, a meno che non siano
stati preconcordati compensi superiori.
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La Consulenza Tributaria
 Art. 46 definisce la consulenza tributaria
 Art. 49 determina gli onorari per la consulenza tributaria tra l’ 1%
ed il 5% del valore della pratica.
 Per le prestazioni di consulenza tributaria rese disgiuntamente a
prestazioni di assistenza e/o rappresentanza si cumulano gli onorari
graduali dell’art. 26
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La Consulenza Per Operazioni Societarie
 Art. 40 costituzione di enti sociali e variazione del capitale sociale
onorari in funzione dell’importo complessivo di somme, beni e diritti
apportati dai soci.
Per i patti parasociali spettano onorari per la consulenza contrattuale
di cui all’ art.45
 Art. 41 Trasformazioni fusioni, scissioni e concentrazioni
per la trasformazione spettano onorari determinati secondo i
parametri del bilancio.
Per fusioni scissioni e concentrazione spettano onorari determinati
secondo scaglioni, in funzione dell’ammontare dell’attivo lordo per le
società da scindere ovvero risultante dalle situazioni patrimoniali ex
art. 2501 – quater in caso di fusione o concentrazioni.
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La Consulenza Contrattuale
 Art. 45 consulenza contrattuale:
sono previsti onorari diversi per contratti relativi a d aziende ovvero
per gli altri contratti nominati titolo terzo libro quarto del cc.
 Il valore della pratica è costituito dai corrispettivi pattuiti
eventualmente aumentato della passività accollate dal cessionario
 In caso di prestazioni periodiche o continuative di durata ultrannuale
il valore e dato dal doppio dei corrispettivi pattuiti o stimati per il
primo anno
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Altre Consulenze
 Artt. 53 e 54
 Gli onorari sono determinati in funzione del valore della pratica tra lo
0,5% ed il 2%:
 Art.53 Consulenza economico finanziaria
tempo impiegato e specifiche prestazioni rese
 Art. 54 consulenze aziendali particolari
tenuto conto della natura e dell’importanza dell’azienda nonché dei
criteri elencati all’art.3.
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Assistenza Nelle Procedure Concorsuali


Art. 44 rinvia alle disposizioni previste all’art. 43 in materia di
componimenti amichevoli.
Gli elementi che rilevano sono:
Numero dei creditori
Ammontare del passivo definitivamente accertato.
Natura della procedura.
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Assistenza Nelle Procedure Concorsuali
Le Nuove Attività Previste Dalla Riforma.

Art. 67 comma 3 lett. d):
piano di risanamento dell’esposizione debitoria;

Art. 161: redazione di un piano attestato per
l’ammissione al concordato preventivo;

Art. 182 bis: Accordo di ristrutturazione dei debiti
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Assistenza Nelle Procedure Concorsuali
Piano Di Risanamento Dell’esposizione Debitoria
 Volontà dell’imprenditore;
 Atto unilaterale che non richiede il consenso dei creditori, né la
pubblicazione nel R.I.
 Due momenti distinti: redazione e attestazione
 Redazione è dell’imprenditore ed è adottato con delibera dell’organo
amministrativo che ne assume la piena responsabilità
 Solo per gli effetti di legge si richiede l’attestazione.
 Nella fase di redazione il ruolo del professionista è solo eventuale e
l’incarico non potrà che avere natura consulenziale.
 Nella fase di attestazione l’intervento del professionista è invece
necessario e fondamentale al fine della tutela dei terzi.
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Assistenza Nelle Procedure Concorsuali
Piano Di Risanamento Dell’esposizione Debitoria
 Per l’attività di consulenza all’imprenditore nella predisposizione del
piano si applicherà quindi l’art. 53 relativo alla consulenza economico
finanziaria.
 Per la fase di attestazione, stante la natura pubblicistica della
funzione si applicherà l’art. 31 lettera d).
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Assistenza Nelle Procedure Concorsuali
Piano Attestato E Accordo Di Ristrutturazione
 In entrambi i casi si tratta di un attività di natura pubblicistica;
 Anche in questo caso occorre distinguere l’assistenza al debitore nella
proposizione della domanda di concordato dall’attività di attestazione;
 Per l’assistenza al debitore nella proposizione del concordato si applicherà
quindi l’art 44;
 Per l’attestazione si applicherà l’art 31 lettera d);
 Alcuni autori ritengono che l’attestazione debba essere preceduta da un
attività personale dell’ attestatore di verifica sull’attendibilità dei dati contabili
posti alla base del piano, ritenendo quindi che si debba applicare l’art 32
sulle revisioni contabili.
 È comunque da escludere l’applicazione dell’art. 15 in tema di riduzione per
definizione della pratica con il concorso di terzi
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