”
Il d.lgs. n. 172/2007 e il potere
sanzionatorio dell’ENAC in materia di
assegnazione di bande orarie negli
aeroporti italiani: la sentenza del
tribunale di Milano n. 11476/2011
Avvocato Gianluca Lo Bianco
Direttore Affari Legali e Contenzioso
ENAC
Normativa di riferimento
Normativa comunitaria
 Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18
gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione
di bande orarie negli aeroporti della Comunità
 Regolamento (CE) n 793/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004 che modifica il Regolamento
(CEE ) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, relativo
a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli
aeroporti della Comunità
 Regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009 che modifica il
regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per
l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della
Comunità
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Normativa di riferimento
Normativa nazionale
 Art. 807 del Codice della Navigazione – Utilizzazione
degli aeroporti coordinati
 d.lgs 4 ottobre 2007, n. 172 - Disciplina sanzionatoria in
materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti
italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal
Regolamento (CEE) n. 793/2004 che modifica il
Regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di
bande orarie negli aeroporti comunitari
Fonti secondarie
 Circolare Enac EAL 18 del 24 agosto 2009 - Assegnazione
di bande orarie sugli aeroporti coordinati nazionali
 d.m. 4 agosto 1997, n. 44/T – Istituzione Assoclearance
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Ratio della disciplina
 La ragione della disciplina deve essere individuata nella
necessità di coniugare i principi di liberalizzazione del
trasporto aereo comunitario con l’uso razionale ed in
sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, implicanti la
ripartizione del tempo in fasce orarie nelle quali effettuare le
operazioni di decollo e atterraggio degli aerei per un
ordinato e sicuro svolgimento del traffico aeroportuale
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Capacità aeroportuale e
bande orarie
 Chiunque abbia frequentato un aeroporto avrà notato alcune
strutture come i banchi check-in, la pista, i nastri per la
restituzione dei bagagli, i parcheggi per auto private ,le sale
d’imbarco.
 Ognuno di questi elementi incide, anche se in maniera
diversa, sulle potenzialità di un aeroporto concorrendo a
determinarne la capacità e di conseguenza il numero
complessivo delle bande orarie (slots) che si possono
assegnare in quel determinato aeroporto.
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Banda oraria (slot)
 La “banda oraria” (slot) è il permesso ad atterrare e
decollare in un aeroporto coordinato ad una specifica data e
orario ed attiene alla possibilità di utilizzare l’intera gamma
delle infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un
servizio aereo
(Art. 2, Comma 1, Lettera A), Reg. (CEE) n. 95/93)
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Comitato di coordinamento
L’organo preposto all’esame dei parametri in un aeroporto è il
“comitato di coordinamento”
La partecipazione a detto comitato è aperta:
 ai vettori aerei che utilizzano regolarmente l’aeroporto;
 alle organizzazioni rappresentative dei vettori;
 all’ente di gestione dell’aeroporto;
 alle competenti autorità di controllo del traffico aereo;
 a rappresentanti del settore aviazione generale che
utilizzano regolarmente l’aeroporto.
 I rappresentanti dello Stato membro e il coordinatore sono
invitati alle riunione del comitato di coordinamento in
qualità di osservatori
(Art. 5, Reg. (CEE) n. 95/93)
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Ruolo di ENAC
L’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), quale
rappresentante dello Stato italiano,
 esamina le proposte del comitato di coordinamento;
 trasmette i nuovi parametri al coordinatore dell’aeroporto
prima dell’assegnazione iniziale delle bande orarie, nella
prospettiva delle conferenze di programmazione degli orari.
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Aeroporto coordinato e
aeroporto ad orari facilitati
Una volta stabiliti i valori di ogni struttura aeroportuale i
parametri che ne derivano vengono comunicati al coordinatore
che li applica sugli aeroporti coordinati.
È dunque molto importante sapere che c’è una distinzione
fondamentale tra gli aeroporti e che non tutti necessitano di
un coordinamento
 Aeroporto coordinato
 Aeroporto ad orari facilitati
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Aeroporto coordinato
 Un “aeroporto coordinato” è un aeroporto in cui, per
atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o
altro operatore di aeromobili aver ottenuto l’assegnazione di
una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione
dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli
umanitari.
(Art. 2, Comma 1, Lettera G), Reg. (CEE) N. 95/93)
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Aeroporto ad orari facilitati
 Per “aeroporto ad orari facilitati” si intende un aeroporto
in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del
giorno,
della
settimana
o
dell’anno,
risolvibile
eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra
vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli
orari, con il compito di agevolare l’attività dei vettori aerei
che operano o intendono operare in tale aeroporto.
(Art. 2, Comma 1, Lettera I), Reg. (CEE) n. 95/93)
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Aeroporti coordinati e
aeroporti ad orari facilitati in
Italia
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite l’Enac ha
classificato come
Aeroporti coordinati gli scali di:
 Bergamo
 Cagliari
 Catania
 Firenze
 Milano Malpensa
 Milano Linate
 Napoli
 Palermo
 Roma Ciampino
 Roma Fiumicino
 Torino
 Venezia
 nonché Lampedusa e Pantelleria
relativamente alla sola stagione estiva
Aeroporti ad orari facilitati
 Bologna
 Pisa
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Assoclearance
 In Italia, con d.m. 4 agosto 1997 n. 44/T, è stata costituita
l’associazione Assoclearance che è stata incaricata del
coordinamento nell’assegnazione delle bande orarie negli
aeroporti italiani coordinati.
 Le serie di bande orarie sono assegnate da Assoclearance al
vettore richiedente, prelevandole da un pool delle bande
orarie disponibili su un determinato aeroporto.
 Tale
assegnazione permette al vettore di utilizzare
l’infrastruttura a fini di atterraggio o decollo per il
periodo per cui sono state chieste.
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Assoclearance - ENAC
Assoclearance
 assegna
e controlla il rispetto delle bande orarie in
conformità delle norme comunitarie;
 fornisce all’ENAC informazioni;
 segnala all’ENAC eventuali violazioni.
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Necessità di uno slot per
operare in un aeroporto
coordinato
 Quindi in un aeroporto coordinato, tenendo conto di
quanto detto, non può operare, fatti salvi i voli di Stato, gli
atterraggi di emergenza e i voli umanitari, nessun
aeromobile e nessun vettore senza uno slot
assegnato.
 Naturalmente, se si presentasse su un aeroporto coordinato
un vettore aereo senza una banda oraria assegnata
verrebbe comunque assistito dagli enti competenti, salvo poi
applicare delle sanzioni alla compagnia: prevalgono in questi
casi motivi di sicurezza e di assistenza ai passeggeri.
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Violazioni e sanzioni
amministrative
 In ogni caso, lo slot deve essere richiesto anteriormente alla
partenza del volo dallo scalo di origine.
 Il coordinatore effettua una verifica del rispetto dei tempi di
volo e qualora un vettore richieda bande orarie con tempi di
volo incongruenti con i dati in possesso del coordinatore, lo
stesso evidenzia al vettore l’incongruenza.
 Al vettore che non rispetti la disciplina in materia di
assegnazione delle bande orarie vengono irrogate sanzioni
amministrative previste, per l’Italia, dal d.ls. n.172/2007.
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ENAC organismo responsabile
dell’applicazione del regolamento
comunitario e dell’irrogazione delle
sanzioni
1/2
 L’ENAC è l’organismo responsabile dell’applicazione del
regolamento comunitario e dell’irrogazione delle sanzioni.
 Individuato nell’ENAC l’organismo responsabile
dell’applicazione del regolamento comunitario e
dell’irrogazione delle sanzioni, il decreto individua le
seguenti violazioni:
a) l’atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato,
senza l’ottenimento della banda oraria, comporta la
sanzione amministrativa di centomila euro;
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ENAC organismo responsabile
dell’applicazione del regolamento
comunitario e dell’irrogazione delle
sanzioni
2/2
b) il non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal
coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un
aeroporto coordinato per più di quattro volte consecutive ,
comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a
settantamila;
c) lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande
orarie, in difformità da quanto previsto nel regolamento,
comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a
cinquantamila;
d) la mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore
dal
vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle
bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da
2.000 a10.000 euro.
(Art. 4. d. lgs 4 ottobre 2007, n. 172)
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Sentenza del Tribunale di
Milano, I Sezione, n.
11476/2011
Accertamento e contestazione
 Segnalazione da parte della società di gestione dell’aeroporto di
Milano Linate, per il Tramite della Direzione Aeroportuale, che
alcuni voli di un vettore erano stati operati sull’Aeroporto di Milano
Linate senza l’ottenimento preventivo della necessaria banda
oraria da parte di Assoclearance.
 Avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del vettore per
la violazione dell’art. 807 c. nav. per aver operato voli senza
previa assegnazione di bande orarie fattispecie sanzionabile ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a). d. lgs. 4 ottobre 2007. N.
172.
 L’ENAC emetteva verbale di accertamento e contestazione di
violazione amministrativa
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Istruttoria amministrativa:
difesa del vettore
 2 Audizioni
 Tesi del vettore:
 Richiesta
- inoltrata al Coordinatore Assoclearance – di
trasferimento di bande orarie da un vettore ad un altro.
 Possibilità di operare i voli in questione sulla base dell’inoltro
delle richieste al Coordinatore.
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Ordinanza-ingiunzione
 All’esito dell’istruttoria, non rivelandosi casi di esclusione
della responsabilità ai sensi dell’art. 5, d. lgs. 4 ottobre
2007, n. 172, ritenuta fondata la violazione delle norme e
regolare l’atto di accertamento e contestazione,
 con ordinanza ingiunzione di pagamento l’ENAC emetteva
ordinanza-ingiunzione di pagamento per la complessiva
somma di € 500.000,00.
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Opposizione ex artt. 22 e 23
l. 689/81
 Con
ricorso presso il Tribunale di Milano, il vettore
sanzionato ha chiesto l’annullamento dell’ordinanzaingiunzione emessa dall’ENAC nei confronti del medesimo e,
in subordine, la riduzione dalla sanzione irrogata.
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Motivazioni della sentenza
Trib. Milano n. 11476/2011
1/2
 A
fronte
delle
prove
documentali
offerte
dall’Amministrazione resistente, il vettore non allegava
documenti, né deduceva ragioni dirimenti in ordine
all’utilizzo di slot non assegnati
 ai sensi dell’art.8 bis, § 2.reg. (CEE) n.95/93, (modificato
sul punto dal reg. (CE) n. 793/2004) i trasferimenti di
bande orarie sono notificati al Coordinatore e sono inefficaci
prima dell’esplicito consenso del Coordinatore.
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Motivazioni della sentenza
Trib. Milano n. 11476/2011
2/2
 È
infondato l’assunto di parte attorea secondo cui
l’assegnazione di una determinata banda oraria potrebbe
dirsi perfezionata in esito alla sola presentazione della
domanda di assegnazione.
 Sono state violate da parte del vettore le norme che
prevedono l’inoperatività dei trasferimenti di bande orarie
solo all’esito
dell’autorizzazione espressa concessa
dall’organismo preposto al coordinamento.
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Dispositivo della sentenza
Trib. Milano n. 11476/2011
Per le suddette motivazioni il Tribunale di Milano, Sezioni I
Civile, con sentenza depositata il 29 settembre 2011 ha:
 respinto l’opposizione proposta dal vettore avverso
l’ordinanza di ingiunzione emessa da ENAC;
 confermato il provvedimento opposto.
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Il d.lgs. n. 172/2007 e il potere sanzionatorio dell`ENAC in materia di