Riforma della formazione professionale – glossario Termine AFC Altro luogo d'insegnamento Anno di base del tirocinio Apprendista Apprendistato in azienda Spiegazione Termini correlati Attestato federale di capacità Corsi interaziendali Primo anno di tirocinio svolto per lo più nei centri di formazione e nelle scuole professionali di base. L'anno di base è propedeutico alla formazione in azienda degli anni di tirocinio successivi. 1 Riferimenti nella LFPr 02 art. 24 cpv. 3 lett. a Persona in formazione Formazione professionale di base su due, Formazione professionale tre o quattro anni. Essa dispensa le di base qualifiche (capacità, conoscenze e perizia) necessarie per poter esercitare una professione o operare in un campo d'attività. Essa comprende una formazione professionale pratica nell'azienda di tirocinio, una formazione scolastica comprendente cultura generale e conoscenze professionali in una scuola professionale di base e eventualmente corsi interaziendali. Associazione professionale Attestato Definizione nella LFPr 021 Organizzazione del mondo del lavoro Termine generico che designa il titolo conseguito al termine di una procedura di qualificazione. a) formazione professionale di base (rilasciato dai Cantoni): certificato federale di formazione pratica, attestato federale di capacità, attestato federale di maturità professionale. b) formazione professionale superiore: attestato professionale e diploma. Art. 2 cpv. 2 lett. d; art. 19 cpv. 2 lett. e; art. 28 cpv. 2; art. 29 cpv. 3; art. 43; art. 68 NB: non sono ancora inclusi i riferimenti all'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr). Versione: 12.11.2004 Pagina: 1 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Attestato di capacità Attestato federale di capacità Azienda di tirocinio CDPE CDS Certificato Certificato di formazione pratica Certificato federale di formazione pratica Versione: 12.11.2004 Spiegazione Attestato federale di capacità Attestato rilasciato dall'autorità cantonale al superamento dell'esame di fine tirocinio o di una procedura di qualificazione equivalente nel quadro della formazione professionale di base su tre o quattro anni. Azienda che nel contratto di tirocinio figura come controparte della persona in formazione; luogo dove si svolge la formazione professionale pratica. Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità a) titolo di studio federale conseguito al termine di una formazione di base su due anni. b) Nel sistema modulare di formazione, attestazione della frequenza di un modulo concluso senza un esame di verifica delle competenze acquisite. Certificato federale di formazione pratica Titolo rilasciato dall'autorità cantonale per attestare il compimento di una formazione professionale di base su due anni, conclusa con il superamento di un esame o una procedura di qualificazione equivalente. Termini correlati Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 Art. 17 cpv. 3 und 4; art. 25 cpv. 2; art. 26 cpv. 2; art. 38; art. 39 cpv. 1; art. 41 cpv. 1 Rete di aziende di tirocinio Art. 16 cpv. 2 lett. a; art. 22 cpv. 3 und 5; art. 23 cpv. 4; Certificato federale di formazione pratica Formazione professionale di base su due anni con certificato finale a) Art. 17 cpv. 2; art. 37 cpv. 1, art. 41 Certificato Attestato Art.17 cpv. 2; art. 37 cpv. 1; art. 41 cpv. 1 Art. 17 cpv. 2; art. 37; art. 41 Pagina: 2 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Spiegazione Ha funzione consultiva e propositiva nei confronti dell'UFFT in merito al coordinamento e al riconoscimento di diplomi nazionali e stranieri e alla designazione e al controllo delle istituzioni che rilasciano diplomi riconosciuti. La Commissione è istituita dal Dipartimento federale dell'economia. Commissione federale della Commissione nominata dal Consiglio formazione professionale federale che fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali inerenti alla formazione professionale, allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione. La Commissione valuta progetti di sviluppo della formazione professionale e le richieste di sussidi per prestazioni particolari nell'interesse pubblico. Conferenza svizzera dei direttori Organo di coordinamento dei Cantoni in cantonali della pubblica educazione materia di educazione, cultura e sport. Conferenza svizzera delle direttrici Organo di coordinamento dei Cantoni in e dei direttori cantonali della sanità materia di sanità Conoscenze professionali Termini correlati Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 Commissione federale per i responsabili della formazione professionale Conoscenze specialistiche Contributo forfettario Versione: 12.11.2004 Contributo versato dalla Confederazione ai Cantoni per il finanziamento dei compiti statuiti nella legge sulla formazione professionale. Art. 69; art. 70 Formazione scolastica in conoscenze professionali Formazione scolastica in conoscenze professionali Art. 52 cpv. 2; art. 53 ; art. 59 cpv. 1 lett. a; art. 73 cpv. 3 Pagina: 3 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Corsi interaziendali Spiegazione Termini correlati I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base. Completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica. I corsi interaziendali sono disciplinati nell'allegato all'ordinanza concernente la formazione per il rispettivo settore professionale. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni provvedono a garantire un'offerta sufficiente. CRS Diario di tirocinio Diploma Corso interaziendale Opera nel ramo della formazione professionale su incarico dell'UFFT, della CDPE e della CDS. Disciplina, sorveglia e promuove diverse formazioni professionali non mediche nel ramo sanitario. Croce Rossa Svizzera Strumento a sostegno della formazione in azienda e scolastica Attestato del superamento di una procedura di qualificazione di un ciclo di formazione di livello terziario. Docente, insegnante Esame Esame di fine tirocinio Versione: 12.11.2004 Riferimenti nella LFPr 02 Art. 16 cpv. 2 lett. c.;und cpv. 5; art. 21 cpv. 5; art. 23; art. 24 cpv. 3 lett. a; art. 53 cpv. 2 lett. a; Corso d'introduzione Croce Rossa Svizzera Definizione nella LFPr 021 Attestato Art. 43; art. 44 Responsabile della formazione professionale Procedura di qualificazione Art. 17 cpv. 2; art. 24 cpv. 3 lett. c; art. 33, art. 37 cpv. 1; art. 41; art. 42; art. 44 cpv. 1; art. 53 cpv. 2 lett. b; art. 60 cpv. 1; art. 63 Procedura di qualificazione Pagina: 4 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Esame federale di professione Esame parziale Esame professionale federale superiore Spiegazione Versione: 12.11.2004 Definizione nella LFPr 021 Offerta di formazione professionale specifica del livello terziario finalizzata all'esercizio di un'attività professionale più impegnativa o di maggiore responsabilità. Richiede requisiti inferiori rispetto all'esame professionale federale superiore. L'esame porta al conseguimento dell'attestato professionale federale. Parte di un esame complessivo o di una Procedura di procedura di qualificazione in cui vengono qualificazione valutate prima della fine della formazione quelle parti della formazione che costituiscono entità in sé compiute. Le prestazioni di formazione effettuate contano ai fini della valutazione complessiva. Esame che presuppone un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato; porta al conseguimento di un diploma. Richiede requisiti maggiori rispetto all'esame federale di professione. Esame professionale superiore Esperienza in azienda Esperienza professionale Termini correlati Riferimenti nella LFPr 02 Art. 27; art. 28; art. 42 cpv. 1, art 43 cpv. 1; art. 52 cpv. 3 lett. c; art. 53 cpv. 2 lett. a; art. 56; art. 59 cpv. 1 lett. b Art. 33 Art. 27, art. 28, art. art. 42; art. 43, art. 52 cpv. 3 lett. c; art. 59 cpv. 1 lett. b Esame professionale federale superiore Esperienza professionale Si acquisisce mediante attività professionali in aziende, periodi di pratica e altre offerte come scuole d'arti e mestieri, aziende di pratica commerciale, aziende virtuali ecc. Art. 28 cpv. 1; art. 29. cpv. 1 Pagina: 5 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Fondo per la formazione professionale Formatrice, formatore Spiegazione La formazione professionale, ai sensi della legge relativa, comprende tutti i settori esclusi dalle scuole universitarie: cicli di formazione nei settori artigianato e industria, in quello sociosanitario, artistico e dell'agricoltura e selvicoltura Formazione professionale continua Offerta volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure ad acquisirne di nuove. Alla formazione professionale continua si può accedere sia provenendo dal livello secondario II sia al termine della formazione professionale superiore. Versione: 12.11.2004 Definizione nella LFPr 021 Fondo che può essere istituito e alimentato dai diversi rami dell'economia a sostegno della formazione professionale. Su richiesta, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo per tutte le aziende di un dato ramo. Persona che dispensa la formazione professionale pratica nel quadro della formazione professionale di base, qualificata nel ramo professionale specifico e in possesso di doti pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate (maestre e maestri di tirocinio) I requisiti minimi sono stabiliti dal Consiglio federale. Formazione continua Formazione professionale Termini correlati Riferimenti nella LFPr 02 Art. 60 Art. 45; art.53 cpv. 2 lett. a Formazione professionale continua Costituzione federale, art. 63 cpv. 1; art. 1 nLFPr Art. 2 cpv. 1 lett. c; art. 11 cpv. 2; art. 21 cpv. 4; art. 30-32; art. 46 cpv. 1; art. 48 cpv. 2 lett. b; art. 53 cpv. 2 lett. a, art. 55 cpv. 1 lett. a; art. 70 cpv. 1 lett. b Pagina: 6 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Formazione professionale di base Spiegazione Termini correlati Opzioni di formazione del livello secondario II finalizzate all'acquisizione di capacità, conoscenze e perizia (qualifiche) necessarie all'esercizio di una professione. La formazione professionale di base, svolta su due, tre o quattro anni, comprende: - una formazione professionale pratica (azienda di tirocinio, rete di aziende di tirocinio, scuole d'arti e mestieri, scuole medie di commercio); - una formazione scolastica comprendente cultura generale e conoscenze professionali (scuola professionale di base); - complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica (corsi interaziendali). Formazione professionale di base Formazione di base su due anni fondata Certificato federale di su due anni con un certificato finale sull'ordinanza che disciplina la formazione formazione pratica nel settore professionale specifico e che termina con un esame. La formazione di base su due anni con relativo certificato è concepita in modo tale da tenere particolarmente conto delle diverse esigenze delle persone in formazione. Formazione professionale Livello terziario professionale con le superiore seguenti offerte di formazione formalizzate: esame federale di professione, esame federale professionale superiore e scuole specializzate superiori. La formazione professionale superiore finora veniva spesso definita come una formazione continua. Versione: 12.11.2004 Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 Art. 2 cpv. 1 lett. a; art. 12 - 25; art. 53 cpv. 2 lett. a Art. 17 cpv. 2; art. 18 cpv. 2; art. 37 cpv. 1; art. 53 cpv. 2 lett. a; Art. 2 cpv. 1 lett. b; art. 21 cpv. 4; art. 26 – 29; art. 36; art. 42 – 44; art. 46 cpv. 1; art. 53 cpv. 1; Pagina: 7 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Formazione scolastica generale Cultura generale Formazione scolastica in conoscenze professionali Formazione transitoria Insegnamento di cultura generale ISPFP Versione: 12.11.2004 Spiegazione Termini correlati Definizione nella LFPr 021 Istruzione dispensata dalla formazione professionale di base che prepara l'allievo a entrare nel mondo del lavoro, ad affermarvisi e ad integrarsi nella società. Insegnamento scolastico presso una scuola professionale di base volto all'acquisizione di qualifiche specifiche ad una professione (conoscenze professionali, specialistiche). Offerta di istruzione volontaria rivolta a ragazzi e ragazze che hanno lasciato la scuola ma che, per carenze d'istruzione, difficoltà scolastiche o immaturità non sono ancora in grado di compiere una formazione professionale. Riferimenti nella LFPr 02 Art. 15 cpv. 2 lett. b; art. 16 cpv. 1 lett. b; art. 16 cpv. 2 lett. b; art. 17 cpv. 4; art. 21 cpv. 2 lett. a; art. 53 Art. 16. cpv. 1 lett. b; art. 16 cpv. 2 lett. b; Formazione scolastica generale Acronimo dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale. Organizza corsi di formazione di base e di formazione continua per insegnanti delle scuole professionali, per formatori in officine, atelier e laboratori e per periti d'esame; svolge ricerca e sviluppo nel ramo della pedagogia per la formazione professionale e cura un centro di documentazione in materia; offre servizi nel settore della pedagogia della formazione professionale a tutti i settori, associazioni, uffici addetti alla formazione e ad altre persone operanti nella formazione professionale; ha gli istituti regionali di Zollikofen, Losanna e Lugano. Art. 48 Pagina: 8 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Legge sulla formazione professionale LFPr Libro di lavoro Livello secondario II Livello terziario Versione: 12.11.2004 Spiegazione Termini correlati Definizione nella LFPr 021 Legge federale del 13 dicembre 2002. Ordinanza sulla Sostituisce la legge federale sulla formazione professionale formazione professionale del 1978. Disciplina la formazione professionale di base e la maturità professionale; la formazione professionale superiore; la formazione professionale continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; la formazione dei responsabili della formazione professionale, le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera, la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. Legge sulla formazione professionale Riferimenti nella LFPr 02 Art. 2 Strumento a sostegno della formazione in azienda Livello di formazione collocato tra la scolarità obbligatoria e il livello terziario, che comprende (a) rami di formazione professionale e (b) rami di cultura generale: a) formazione professionale: preparazione alla formazione professionale di base, formazione professionale di base, scuole per la maturità professionale; b) scuole di maturità, scuole medie specializzate. ˚ il livello successivo a quello secondario Formazione professionale II. Comprende la formazione professionale superiore superiore (non universitaria) e le università. Art. 26 cpv. 1 Pagina: 9 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Luogo d'insegnamento, luogo di formazione Spiegazione Termini correlati La formazione professionale di base si svolge di regola nei seguenti luoghi di formazione: 1) in un'azienda di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in una scuola d'arti e mestieri, in una scuola media di commercio o in altra istituzione riconosciuta a tale scopo, per la formazione professionale pratica; 2) in una scuola professionale di base per quanto concerne la formazione in cultura generale e in conoscenze professionali; 3) in corsi interaziendali e in altri luoghi d'insegnamento per i complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica. Maestro di tirocinio Maturità professionale OFPr Versione: 12.11.2004 Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 Art. 16 cpv. 2 und 4;art. 19 cpv. 2 lett. d; Responsabile della formazione professionale Titolo conseguito successivamente Scuola universitaria all'attestato federale di capacità e ad una professionale formazione generale approfondita. Consente l'ammissione senza esame alla scuola universitaria professionale. Ordinanza sulla formazione professionale Art. 2 cpv. 1 lett. a; art. 17 cpv. 4; art. 25; art. 39; art. 41; art. 53 cpv. 2 lett. a, art. 71 Pagina: 10 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Spiegazione Le ore di studio comprendono: tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio autonomo, per lavori individuali o di gruppo, per altre manifestazioni contemplate nel quadro della formazione, verifiche dell'apprendimento e procedure di qualificazione nonché il tempo per esercitarsi a mettere in pratica ciò che si è appreso. L'ora di studio è l'elemento su cui si basa il calcolo delle prestazioni di formazione di sistemi internazionali. Ordinanza in materia di formazione Prescrizioni che disciplinano la formazione professionale di base per una professione o per un campo professionale e fondate sulla legislazione federale in materia. Sono emanate dall'UFFT su richiesta di un'organizzazione del mondo del lavoro. Esse disciplinano il contenuto e la durata della formazione, gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale pratica e della scuola professionale di base, l'ampiezza dei contenuti e le parti assunte dai luoghi di formazione nonché procedure di qualificazione, attestati, certificati e titoli. Ordinanza sulla formazione Prescrizioni concernenti la formazione professionale professionale che concretizzano le disposizioni della legge in materia. Organizzazione del mondo del Organizzazione (unione, associazione del lavoro ramo, sindacato, ecc.) attiva nella formazione professionale essendo corresponsabile della formazione e degli esami. Collabora con la Confederazione e con i Cantoni. Termini correlati Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 Ora di studio Versione: 12.11.2004 Art. 15 cpv. 4; art. 16, cpv. 3; art. 19; art. 65 cpv. 3 lett. b; art. 73 cpv. 1 Art. 1 ; art. 4 cpv. 3; art. 19 cpv. 1; art. 21 cpv. 5; art. 23 cpv. 2 und cpv. 4; art. 28 cpv. 2; art. 40 cpv. 2; art. 56; art. 60 cpv. 1; art. 67; art. 69 cpv. 2 Pagina: 11 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Spiegazione Termini correlati Perfezionamento (professionale) Perito dÊesame Permeabilità Persona in formazione Programma quadro dÊinsegnamento Versione: 12.11.2004 Riferimenti nella LFPr 02 Formazione professionale continua Formazione professionale continua Perfezionamento professionale Periodo di pratica Definizione nella LFPr 021 Complemento della formazione professionale pratica presso aziende o altre istituzioni del mondo del lavoro parallelo alla formazione scolastica a tempo pieno della formazione professionale di base o di una scuola specializzata superiore. Persona che ha ricevuto una preparazione Responsabile della adeguata ed è addetta allo svolgimento formazione professionale degli esami di fine tirocinio. I periti d'esame vengono scelti tra datori di lavoro, lavoratori e insegnanti delle scuole professionali. Facilitazione del passaggio da un ciclo di formazione a un altro o dalla formazione professionale alle altre branche della formazione grazie al riconoscimento delle prestazioni di formazione ricevute altrove e delle competenze acquisite nell'ambito della formazione professionale. Persona prosciolta dall'obbligo scolastico che apprende una professione assoggettata a una delle ordinanze che disciplinano la formazione. Art. 29 cpv. 2 Art. 47 Art. 3 lett. d; art. 9 Art. 6 cpv. 2 lett. b; art. 10; art. 14 cpv. 1; art. 15 cpv. 2; art. 16 cpv. 4; art. 17 cpv. 2; art. 20 cpv. 1; art. 21 cpv. 2 lett. a; art. 22 cpv. 4; art. 23 cpv. 3; art. 24 cpv. 4; art. 53 cpv. 2 lett. a; art. 60 cpv.4 lett. a Formazione scolastica generale Pagina: 12 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Spiegazione Procedura di qualificazione Procedura ("esame") volta ad accertare l'acquisizione delle competenze definite nelle prescrizioni o in altri testi legislativi in materia di formazione professionale. Qualifiche Termine generico per designare capacità, conoscenze e perizia. Regolamento Regolamento di tirocinio e d'esame Responsabile della formazione Responsabile della formazione professionale Rete di aziende di tirocinio Termine generico che comprende formatori, docenti, periti dÊesame, ecc. Unione di più aziende costituita allo scopo di assicurare alle persone in formazione una formazione professionale pratica completa. Le aziende disciplinano collaborazione e competenze mediante contratto. Designano un'azienda o un'organizzazione di riferimento come rappresentante verso l'esterno. Riconoscimento delle prestazioni di Valorizzazione di competenze non formazione certificate e acquisite soprattutto con l'esperienza. SBBK Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz (Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale) Versione: 12.11.2004 Termini correlati Definizione nella LFPr 021 Esame di fine tirocinio Esame parziale Riferimenti nella LFPr 02 Art. 17 cpv. 5; art. 19 cpv. 2 lett. e und cpv. 3; art. 24 cpv. 3 lett. c; art. 28 cpv. 2; art. 29 cpv. 3; art. 33 – 35; art. 37 cpv. 1; art. 38 cpv. 1; art. 39 cpv. 1; art. 40; art. 44; art. 53 cpv. 2 lett. b; art. 55 cpv. 1 lett. i; art. 63 cpv. 1 lett. a und b; art. 71; art. 2 cpv. 1 lett. d; Art. 15; art. 50; Ordinanza in materia di formazione Ordinanza in materia di formazione Formatrice, formatore Art. 2 cpv. 1 lett. e; art. 45, art. 47; art. 48 cpv. 2 lett. a Art. 16. cpv. 2 lett. a Pagina: 13 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz (Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale) Scuola d'arti e mestieri Scuola dei tecnici ST Scuola di diploma Scuola professionale Scuola professionale artigianale industriale Versione: 12.11.2004 Spiegazione Termini correlati Definizione nella LFPr 021 ˚ l'organo che offre consulenza e supporto ai Cantoni in materia di formazione professionale. Si divide in due organismi regionali: la Deutschschweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (DBK) per i Cantoni germanofoni e la Conférence des offices cantonaux de formation professionnelle de Suisse romande et du Tessin (CRFP) per la Svizzera romanda e il Ticino. Offerta di formazione concepita come tirocinio aziendale, in cui la formazione professionale pratica, la formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali nonché i corsi interaziendali sono dispensati in uno stesso luogo d'insegnamento. Riferimenti nella LFPr 02 Art. 16 cpv. 2 lett. a; art. 23 cpv. 3 Scuola specializzata superiore Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali Scuola professionale di base Scuola professionale di base Pagina: 14 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Scuola professionale di base Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali Scuola specializzata superiore Versione: 12.11.2004 Spiegazione Istituzione di formazione che dispensa la formazione scolastica alle persone che seguono i corsi di formazione professionale di base, impartendo conoscenze professionali e di cultura generale. Può anche offrire una formazione professionale pratica (scuola d'arte e mestieri, scuola media di commercio, scuola di arti applicate, ecc.). La scuola professionale di base può, come centro di competenza scolastico, proporre offerte nell'ambito della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua e assumere compiti di coordinamento nell'ambito della formazione professionale. Scuola cantonale a tempo pieno del livello secondario II. Dispensa un insegnamento approfondito di cultura generale e offre materie legate al campo professionale. Termine generico che designa gli istituti di formazione professionale del livello terziario ad esclusione delle scuole universitarie. Termini correlati Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 art. 14 cpv. 4, art. 16 cpv. 2 lett. b.; art. 21; art. 22; art. 53 cpv. 2 lett. a Art. 27; art. 29; art. 44; art. 52 cpv. 3 lett. c; art. 53 cpv. 2 lett. a; art. 56, art. 59 cpv. 1 lett. b Pagina: 15 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Scuola universitaria professionale SDK-CSD Sistema duale Sistema triale Strumento a sostegno della formazione in azienda SUP Sviluppo della qualità Versione: 12.11.2004 Spiegazione Termini correlati Le sette scuole universitarie professionali della Svizzera offrono studi con orientamento pratico per il conseguimento del diploma, corsi di formazione continua a livello universitario, ricerca e sviluppo, servizi. Sono ammessi senza esame i titolari di un diploma di maturità professionale o di maturità riconosciuta dalla Confederazione che hanno compiuto un anno di pratica professionale nel settore corrispondente all'indirizzo di studio scelto. Conferenza svizzera dei direttori delle scuole professionali artigianali e industriali Sistema di formazione in cui la formazione in azienda e quella scolastica si alternano in parti e forme organizzative diverse. Sistema duale integrato da insegnamenti in Altro luogo altri luoghi (corsi interaziendali). d'insegnamento Sistema duale Corsi interaziendali Termine generico riferito a: sviluppo della qualità, piano di formazione, modello di guida metodica, libro di lavoro, diario di tirocinio, rapporto di formazione, ecc. Scuola universitaria professionale Misure sistematiche per il costante innalzamento della qualità, basate sulla raccolta e l'elaborazione di informazioni. Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 Art. 25 cpv. 1;art. 39 cpv. 2; Art. 8; art. 52 cpv. 3 lett. a; art. 54; art. 57 cpv. 1 lett. c; Pagina: 16 Riforma della formazione professionale – glossario Termine Titolo Transizione UFFT Versione: 12.11.2004 Spiegazione Termini correlati I titoli della formazione professionale sono protetti. Solo chi ha concluso la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore ha diritto di avvalersi del titolo designato nelle relative prescrizioni. Progetto per l'integrazione delle www.transition.ch professioni del ramo sociosanitario e artistico tra le competenze della Confederazione. L'UFFT, la CDPE e la CDS hanno concordato un'organizzazione di progetto e linee direttive comuni. Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Definizione nella LFPr 021 Riferimenti nella LFPr 02 Art. 2 cpv. 1 lett. d; art. 19 cpv. 2 lett. e; art. 28 cpv. 2; art. 29 cpv. 3; art. 36 Art 63 ; art. 73 cpv. 2; Pagina: 17