La Tutela della proprietà Intellettuale
I brevetti per invenzioni industriali e le
condizioni di brevettabilità
Università di Trieste
Trieste, 28 maggio 2002
Silvana Lorenzi
NOTARBARTOLO & GERVASI
Scopi degli strumenti di P.I.
Brevetto: tutela del progresso tecnico
acquisito e fonte di informazione sulle
conoscenze tecnologiche del settore
NOTARBARTOLO & GERVASI
RISULTATI DI RICERCA
SCOPERTA
INVENZIONE
Informazione
Articolo
Segreto
Brevetto
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Il brevetto tutela il progresso tecnico
costituito dall’invenzione
L’invenzione è la soluzione nuova ed originale
di un determinato problema tecnico
La scoperta scientifica in quanto tale non è
brevettabile
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Brevetto d’ invenzione
Il brevetto è un documento tecnico-legale che
conferisce al suo titolare dalla concessione, nello
stato nel quale è stato richiesto, il diritto allo
sfruttamento in regime di esclusiva di quanto
descritto e rivendicato nel brevetto stesso
un diritto di monopolio limitato:
Temporalmente per 20 anni dal deposito della
domanda di brevetto
Territorialmente nello Stato in cui è stato
richiesto
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Brevettabilità
Invenzioni non brevettabili
Art. 12 L.I.
Art. 13 L.I.
Scoperte, teorie scientifiche, metodi
matematici
Piani, principi e metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività
commerciali, ( creazioni estetiche),
Software
Presentazioni di informazioni
Metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici
(Varietà vegetali) e razze animali
Procedimenti essenzialmente biologici per
il loro ottenimento
Invenzioni contrarie alla morale e
all’ordine pubblico
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Requisiti di brevettabilità
Art. 12, 14, 16, 17 L.I.
Novità
Attività inventiva
Industrialità
Art. 28, 59 L.I.
Sufficiente descrizione e
supporto per le rivendicazioni
#nullità (totale o parziale) per
carenza di descrizione
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La domanda di brevetto
Titolo
 Introduzione
 Descrizione (Esempi)
 Rivendicazioni
Indipendenti
 Dipendenti
 Riassunto
 Disegni
 Inquadramento tecnico
 Arte nota
 Svantaggi arte nota
 Obiettivi
 Spiegazioni
 Altre caratteristiche
 Prodotto o dispositivo
 Processo
 Impiego
 Caratteristiche addizionali
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Requisiti di brevettabilità
Art. 14 Novità
“….un’invenzione è nuova quando non è compresa nello
stato della tecnica…”
“ …lo stato della tecnica è tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nello stato o all’estero prima
della data del deposito con qualsiasi mezzo”
“ le domande di brevetto con effetto nello stato
fanno parte dello stato della tecnica”
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Requisiti di brevettabilità
Art. 16 Attività inventiva
“…un’ invenzione è originale se per un esperto del
settore non risulta immediatamente evidente allo stato
della tecnica…”
“ …per l’ apprezzamento dell’ attività inventiva le
domande di brevetto non sono prese in
considerazione.”
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Requisiti di brevettabilità
Art. 17 Industrialità
“…un’ invenzione ha applicabilità industriale quando può
essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di
industria compreso quella agricola …”
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BREVETTAZIONE
SE
COME
REGIME SEGR.
REGIME BREV.
COSA
STUDIO
SPECIALIZZ.
QUANDO
PRIMA DELLA
DIVULGAZIONE
UPICA
BREV. INVENZIONE
MOD. UTILITA’
DIRITTO DI ESCLUSIVA
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MOD. ORNAMENTALE
DIRITTO DI ESCLUSIVA
SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO
IN PROPRIO
A TERZI
PRODUZIONE
CESSIONE
COMMERCIALIZZAZIONE
IN LICENZA
PRODUZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE
DIFESA
AZIONE LEGALE
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STRATEGIA DI AZIONE
INVENZIONE
AGGIUNTA
DI EVENT.
ESEMPI
RAPPORTO
SERVIZIO
BREVETTO
12 MESI
TEMPO
RICERCA
DI
DOCUMENT.
RAPPORTO
SERVIZIO
BREVETTO
DEPOSITO
DOMANDA
BREVETTO
(PRIORITA’)
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ESTENSIONE
O
ABBANDONO
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