LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Ottobre 2015
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Sommario
I destinatari
Le tipologie di licenziamento
Licenziamento discriminatorio, nullo, in forma orale
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
Vizi formali e procedurali
Revoca del licenziamento
L'offerta di conciliazione
Gli appalti
I licenziamenti collettivi
L'articolo 18 dopo la Legge 92/2012 (Riforma Fornero): Breve riepilogo
Qualche riflessione ulteriore
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
I destinatari
Il decreto si applica a:
• lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo
2015;
• lavoratori a tempo determinato o in apprendistato
stabilizzati a partire dal 7 marzo 2015;
• dipendenti di aziende al di sotto dei 15 addetti in cui,
in conseguenza di nuove assunzioni (effettuate dal 7
marzo 2015), si superi tale limite (le nuove
disposizioni si applicano anche ai rapporti già in
essere);
• dipendenti di imprese che siano subentrate in un
appalto a partire dal 7 marzo 2015.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
I destinatari
E inoltre ai lavoratore neoassunti di:
• imprese fino a 15 dipendenti (parzialmente e con
indennità dimezzate);
• organizzazioni di tendenza (per esempio sindacati e
partiti politici).
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in
imprese con più di 15 dipendenti permangono in vigore
le disposizioni precedenti (Legge 28 giugno 2012, n. 92,
c.d. Riforma Fornero).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Le tipologie di licenziamento
Licenziamento
• discriminatorio, nullo1, in forma orale
Il giudice dichiara la nullità del licenziamento e ordina al
datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro.
Unico caso in cui è ancora prevista la reintegra in caso di
licenziamento ingiusto (fatti salvi i rarissimi casi di
licenziamenti disciplinari illegittimi: v. oltre)
1 È nullo
il licenziamento della lavoratrice madre o a
causa di matrimonio.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Le tipologie di licenziamento
Licenziamento
• discriminatorio, nullo, in forma orale
Oltre alla reintegrazione spetta un risarcimento:
= retribuzione non corrisposta nel periodo
• escluse le voci che non sono base di calcolo per il TFR;
TFR
• dedotto quanto percepito svolgendo altre attività
lavorative.
Minimo 5 mensilità
Obbligo di versamento dei contributi (previdenziali e
assistenziali) da parte del datore di lavoro
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Le tipologie di licenziamento
Licenziamento
• discriminatorio, nullo, in forma orale
In alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, il
lavoratore può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
non soggetta a contribuzione previdenziale.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Le tipologie di licenziamento
Licenziamento
• per giustificato motivo e giusta causa
Nei casi di accertata illegittimità, si prevede solo
un indennizzo economico legato all’anzianità di
servizio e non soggetto a contribuzione
previdenziale.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Le tipologie di licenziamento
Licenziamento
• per giustificato motivo e giusta causa
Quindi in caso di licenziamento per il quale fossero state
addotte motivazioni disciplinari o economiche
pur dichiarate illegittime dal giudice, non è più prevista
la reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo
un’indennità non soggetta a contribuzione previdenziale
pari a:
• 2 mensilità per ogni anno di servizio
minimo 4 mensilità
massimo 24 mensilità
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Le tipologie di licenziamento
Licenziamento
• per giustificato motivo soggettivo e giusta causa
(licenziamento per motivi disciplinari)
Solo nel caso in cui si dimostri che il fatto non è stato
commesso:
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
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Le tipologie di licenziamento
Licenziamento per motivi disciplinari
Oltre alla reintegrazione spetta un risarcimento:
= retribuzione non corrisposta nel periodo
• escluse le voci che non sono base di calcolo per il TFR;
• dedotto quanto percepito svolgendo altre attività
lavorative;
• dedotto quanto si sarebbe potuto percepire
accettando una congrua offerta di lavoro.
Massimo 12 mensilità
Obbligo di versamento dei contributi (previdenziali e
assistenziali) da parte del datore di lavoro
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Le tipologie di licenziamento
Licenziamento per motivi disciplinari
In alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, il
lavoratore può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità
non soggetta a contribuzione previdenziale.
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Le tipologie di licenziamento
Licenziamento per motivi disciplinari
In caso di fatto effettivamente commesso anche se di
lieve entità (per esempio licenziamento per un ritardo di
pochi minuti), è espressamente escluso che il giudice
possa dichiarare il licenziamento una sanzione
sproporzionata e quindi obbligare il datore di lavoro alla
reintegrazione del dipendente licenziato.
Il giudice potrà disporre solo il pagamento
dell’indennità crescente in base all’anzianità:
• 2 mensilità per ogni anno di servizio
minimo 4 mensilità
massimo 24 mensilità
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Le tipologie di licenziamento
Licenziamento
• per giustificato motivo e giusta causa
In conclusione:
In caso di licenziamento per il quale fossero state
addotte motivazioni disciplinari dichiarate illegittime dal
giudice, rimane una pur remota possibilità di
reintegrazione.
In caso di licenziamento per il quale fossero state
addotte motivazioni economiche, ogni residua
possibilità di reintegrazione è cancellata.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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La natura del licenziamento
Rispetto al passato occorrerà valutare la
possibilità di dimostrare la natura
discriminatoria di un licenziamento, essendo
questa l’unica tipologia per la quale rimane
invariata la possibilità di reintegrazione.
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Vizi formali e procedurali
Vizi formali:
• mancata o insufficiente indicazione dei motivi del
licenziamento
Vizi procedurali
• mancato rispetto della procedura per i licenziamenti
disciplinari
Solo indennizzo crescente in base all’anzianità:
• 1 mensilità per ogni anno di servizio
minimo 2 mensilità
massimo 12 mensilità
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Revoca del licenziamento
In caso di impugnazione da parte del lavoratore, il
datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15
giorni dalla relativa comunicazione.
Al lavoratore spetta la retribuzione maturata nel
periodo precedente la revoca (senza l’obbligo per il
datore di lavoro di corrispondere un numero minimo di
mensilità).
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L’offerta di conciliazione
Ulteriore ipotesi di conciliazione al di fuori delle sedi
giudiziarie, da svolgersi in una delle sedi “protette”
previste: DTL, tribunale, sedi sindacali, commissioni di
conciliazione, commissioni di certificazione dei rapporti
di lavoro:
il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma
netta (sotto forma di assegno circolare) commisurata
all’anzianità:
• 1 mensilità per ogni anno di servizio
minimo 2 mensilità
massimo 18 mensilità
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L’offerta di conciliazione
Se il lavoratore accetta, ciò comporta anche
l’accettazione irrevocabile del licenziamento e la
rinuncia all’eventuale impugnazione già avviata.
Oltre alla misura già indicata:
• 1 mensilità per ogni anno di servizio
minimo 2 mensilità
massimo 18 mensilità
possono essere pattuiti ulteriori importi a chiusura di
ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro
(c.d. conciliazione “tombale”):
somme soggette al regime fiscale ordinario.
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Gli appalti
La nuova normativa sui licenziamenti è estesa anche a
coloro che sono stati assunti prima del 7 marzo 2015,
ma sono coinvolti in cambi di appalti effettuati
successivamente.
L’anzianità viene riconosciuta esclusivamente ai fini del
calcolo dell’indennità.
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Gli appalti: un primo obiettivo
Inserire negli accordi per il cambio di appalti
una clausola secondo cui in tema di
licenziamenti continueranno a trovare
applicazione le norme precedenti rispetto alla
Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e al D.Lgs. 4
marzo 2015, n. 23.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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I licenziamenti collettivi
Il decreto si applica anche ai licenziamenti collettivi nei
casi in cui non siano state correttamente seguite le
procedure o i criteri di scelta previsti dalla Legge
223/1991.
Verrebbero quindi applicate le stesse norme dei
licenziamenti illegittimi per giustificato motivo
oggettivo (licenziamenti economici):
• solo indennità (tra le 4 e le 24 mensilità);
• esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro (sempre
per i lavoratori indicati come destinatari del decreto
in base alla data spartiacque del 7 marzo 2015).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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I licenziamenti collettivi
È evidente quale disparità di trattamento si potrà
determinare (all’interno di una stessa procedura di
eccedenza di personale in cui il datore di lavoro non
avesse rispettato i criteri di scelta) tra lavoratori
licenziati ingiustamente ancora beneficiari del diritto
alla reintegrazione e lavoratori licenziati altrettanto
ingiustamente che potrebbero rivendicare soltanto un
indennizzo monetario.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Piccole imprese (e organizzazioni di tendenza)
Il decreto si applica anche ai lavoratori neoassunti di:
• organizzazioni di tendenza (per esempio sindacati e
partiti politici);
• imprese fino a 15 dipendenti o più precisamente
aziende al di sotto del limite previsto dall’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori (parzialmente e con
indennità dimezzate: possibile peggioramento
rispetto alla situazione precedente).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Piccole imprese
Applicazione “parziale”
• La reintegrazione continua ad essere prevista solo
per i licenziamenti discriminatori, nulli, o in forma
orale, NON per i licenziamenti per ragioni disciplinari.
Indennità (più che) dimezzate:
• 1 mensilità per ogni anno di servizio
minimo 2 mensilità
massimo 6 mensilità
Nelle aziende con più di 15 dipendenti:
• 2 mensilità per ogni anno di servizio
minimo 4 mensilità
massimo 24 mensilità
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Piccole imprese
Possibile peggioramento:
• Dove non si applicava l’articolo 18 l’indennizzo
andava da un minimo di 2,5 ad un massimo 6
mensilità, ma poteva aumentare anche fino 14 a
mensilità nel caso di lavoratori con anzianità elevata
dipendenti di datori di lavoro con più di 15
dipendenti (distribuite su più unità produttive
ciascuna con meno di 15 addetti).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
L’articolo 18 dopo la Legge 92/2012 (Riforma Fornero)
Breve riepilogo
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in
imprese con più di 15 dipendenti permangono in vigore
le disposizioni precedenti:
Art. 18 modificato dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero):
Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
(in precedenza “Reintegrazione nel posto di lavoro”)
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Licenziamento discriminatorio, nullo, in forma orale
Il giudice dichiara la nullità del licenziamento e ordina al
datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro.
Oltre alla reintegrazione spetta il risarcimento:
= retribuzione globale di fatto non corrisposta nel periodo
• dedotto quanto percepito svolgendo altre attività
lavorative
Minimo 5 mensilità
Obbligo di versamento dei contributi (previdenziali e
assistenziali) da parte del datore di lavoro
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Licenziamento per motivi disciplinari infondati
Il giudice annulla il licenziamento e ordina al datore di
lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro (e il risarcimento) nei seguenti casi:
• il fatto non è stato commesso;
• il fatto è stato commesso, ma rientra tra le condotte
punibili con una sanzione più lieve del licenziamento
(conservativa) sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari.
Nei restanti casi è prevista solo l’indennità tra un
minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità (in relazione
all’anzianità del lavoratore e alle dimensioni
dell’azienda).
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Licenziamento per motivi economici infondati
Il giudice può disporre la reintegrazione nel caso in cui
accerti la manifesta insussistenza.
Nei restanti casi è prevista solo l’indennità tra un
minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità (in relazione
all’anzianità del lavoratore e alle dimensioni
dell’azienda)
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Camera del Lavoro di Alessandria
Qualche riflessione ulteriore
Occorre distinguere tra il decreto in esame e la norma
(contenuta invece nella Legge di stabilità 2015) che
prevede sgravi contributivi per le assunzioni a tempo
indeterminato dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
• Le nuove norme sui licenziamenti si applicano ai
lavoratori assunti dal 7 marzo 2015
• gli sgravi contributivi valgono per le assunzioni
effettuate dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
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Qualche riflessione ulteriore
Cessione d’azienda o di ramo d’azienda
In caso di cessione di azienda o di ramo di essa (in cui il
rapporto di lavoro dei lavoratori ceduti prosegue senza
soluzione di continuità) i lavoratori che già
beneficiavano della tutela dell’articolo 18 dello Statuto
dei Lavoratori e che passano alle dipendenze
dell’impresa subentrante, mantengono tale tutela.
Elementi di incertezza riguardano le NewCo, ambito su
cui occorrerà intervenire con la contrattazione collettiva
dichiarando la continuità del rapporto di lavoro in caso
di cessione a società di nuova costituzione.
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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Qualche riflessione ulteriore
Turn-over volontario
Un lavoratore che dia volontariamente le dimissioni per
essere assunto da un altro datore di lavoro, rientrerà nel
campo di applicazione del decreto.
Al momento dell’assunzione nel nuovo posto di lavoro
dovrà cercare di far inserire nel contratto di lavoro una
clausola secondo cui continueranno a trovare
applicazione in tema di licenziamenti le norme
precedentemente in vigore.
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