Trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Schema di decreto legislativo n. 162) N. 218 – 4 giugno 2015 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Schema di decreto legislativo n. 162) N. 218 – 4 giugno 2015 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 – [email protected] SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 – [email protected] -2- Estremi del provvedimento Atto n.: 162 Natura dell’atto: Schema di decreto legislativo Titolo breve: Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici Riferimento normativo: articoli 1 e 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23 Relatori per le Commissioni Petrini, per la VI Commissione di merito: Fauttilli, per la V Commissione Gruppo: PD PI-CD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla VI Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l’esame: 29 maggio 2015) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l’esame: 29 maggio 2015) -3- INDICE ARTICOLI 1, 2 E 3 ........................................................................................................................................... 4 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI .................................................................... 4 ARTICOLO 4 ................................................................................................................................................... 8 RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI ................................... 8 ARTICOLO 5 ................................................................................................................................................... 9 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI ........................................................................................................................... 9 ARTICOLO 6 ................................................................................................................................................... 9 DISPOSIZIONI FINANZIARIE ......................................................................................................................................... 9 ARTICOLO 7 ................................................................................................................................................. 10 ABROGAZIONI ....................................................................................................................................................... 10 -2- PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che all’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), nell’ambito delle misure relative al rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati ad incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi e della di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Ai sensi dell’articolo 16 della legge delega i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale. Pertanto, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica che deve evidenziare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’art. 17, c.2, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) con l’individuazione di apposita copertura finanziaria ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le predette risorse confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano maggiori oneri devono entrare in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica. ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA (milioni di euro) dal 2015 2016 2017 Art.1 (fatturazione elettronica) 0 -6,12 -9,8 -9,8 TOTALE 0 -6,12 -9,8 -9,8 2018 La copertura finanziaria degli oneri (articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame) è a valere sul Fondo istituito ai sensi dell’articolo 16 della legge delega. -3- VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1, 2 e 3 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi Le norme dispongono: - l’attribuzione all’Agenzia delle entrate di nuove funzioni in materia di fatturazione elettronica (articolo 1). In particolare: a decorrere dal 1/7/2016 è previsto, da parte dell’Agenzia delle entrate, un servizio gratuito in favore dei contribuenti per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche. Per alcune categorie di soggetti passivi IVA (da individuare con apposito DM) viene previsto anche un servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche anche se emesse nei confronti dei soggetti diversi da quelli appartenenti alla P.A. (comma 1); a decorrere dal 1/1/2017, il MEF mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio1, gestito dall’Agenzia delle entrate, per la ricezione e la trasmissione delle fatture elettroniche relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti. Dalla medesima data l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni acquisite (comma 2); a decorrere dal 1/1/2017 i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. L’opzione ha effetto per 5 anni e, se non revocata, si estende al quinquennio successivo (comma 3); con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo i principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di modalità tecniche e applicative della disciplina in esame (comma 4); con decreto del MEF, da emanare entro 6 mesi, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi IVA e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva (comma 5); sono previste sanzioni a carico dei contribuenti che omettono la trasmissione ovvero trasmettono dati incompleti ed inesatti (comma 6); - la possibilità di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ovvero l’obbligo di applicare tale modalità per i soggetti che effettuano cessioni tramite distributori automatici (articolo 2). Il Sistema di Interscambio è disciplinato dall’art.1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007 ed è finalizzato alla trasmissione delle fatture elettroniche. 1 -4- In particolare, l’art. 2 consente, con decorrenza 2017, ai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri. L’opzione ha effetto per un quinquennio ed è rinnovabile tacitamente. La nuova modalità di certificazione dei corrispettivi sostituisce quella vigente disposta dall’art. 12 della legge n. 413/1991 (emissione di ricevuta fiscale o scontrino fiscale); la mancata memorizzazione o l’omessa trasmissione comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti per la mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale. Per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3 (trasmissione telematica di tutte le fatture), e - sussistendone i presupposti - sia di tale opzione che di quella di cui all’articolo 2 (trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri) (articolo 3): - non trova applicazione l’obbligo di presentazione delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010; - non trova applicazione l’obbligo di presentazione delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei paesi inclusi nella c.d. black list, di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 40/2010; - non trova applicazione l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6, del DL N. 331/1993; - i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti attualmente previsti dall’art. 30, secondo comma, del DPR n. 633/1972; - i termini di prescrizione ai fini dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA sono ridotti di un anno se il contribuente garantisce la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, secondo modalità da stabilire con apposito DM. Ai sensi del successivo articolo 5, l’esonero dagli adempimenti non opera nel caso di omissione della trasmissione telematica della documentazione fiscale prevista. La relazione tecnica considera le norme singolarmente. Articolo 1 La RT richiama anche le previsioni del successivo articolo 3, con particolare riferimento alla mancata applicazione, per i soggetti che si avvalgono delle opzioni previste dagli articoli 1 e 2, degli adempimenti comunicativi vigenti (“spesometro”, black list, presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie, ricevute degli acquisti di beni). La RT, tuttavia, non prende in esame i relativi profili finanziari. Con riferimento alle funzioni attribuite all’Agenzia delle entrate la RT stima i seguenti oneri: - costo una tantum per l’acquisto/realizzazione di specifici software pari a complessivi euro 1.220.000 (IVA compresa); -5- - costi annui per l’acquisizione o la veicolazione delle fatture elettroniche (anche mediante Sistema di Interscambio) nonché per l’elaborazione dei dati, pari ad euro 5.469.508 (IVA compresa); - costi annui per la messa a disposizione telematica dei dati al contribuente, pari a 4.270.000 (IVA compresa). Pertanto, considerando le decorrenze previste (1/7/2016 e 1/1/2017), gli effetti complessivi indicati dalla RT sono riportati nella seguente tabella. (milioni di euro) 2016 2017 Dal 2018 -2,75 -5,5 -5,5 Elaborazione e messa a disposizione dati (SOGEI) -2,15 -4,3 -4,3 Acquisto/realizzazione software (SOGEI) -1,22 Totale -6,12 -9,8 -9,8 Acquisizione dati e veicolazione delle fatture elettroniche annuali (SOGEI) Articolo 2 La RT afferma che per l’attuazione della disposizione non sono previsti oneri a carico dello Stato. Articolo 3 La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico dello Stato in quanto l’opzione del contribuente per la trasmissione telematica delle fatture non riduce le informazioni che l’Agenzia delle entrate già acquisisce con le comunicazioni vigenti (spesometro e black list). Pertanto, secondo la RT, non viene ridotta la capacità di analisi del rischio e controllo dell’Amministrazione finanziaria e permangono gli effetti positivi sulle entrate previsti in relazione alle disposizioni di cui all’art. 21 del DL 78/2010 e all’art. 11 del DL 40/2010. Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica riferita all’articolo 1 fornisce le stime degli oneri senza indicare i criteri ed i dati utilizzati per le stesse. Andrebbero pertanto acquisite maggiori informazioni al fine di consentire una verifica della quantificazione operata. Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell’articolo 3: - in merito alla realizzazione delle maggiori entrate già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla normativa vigente (si tratta, in particolare, degli effetti quantificati in relazione alle disposizioni sullo spesometro e sulle comunicazioni per le -6- operazioni effettuate nei paesi della black list ) sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi, considerata la rilevante entità degli effetti positivi scontati con riferimento alle misure vigenti. A titolo esemplificativo, si fa presente che all’introduzione del c.d. spesometro (art. 21 del DL 78/2010) erano stati attribuiti effetti di maggior gettito pari a 836 mln annui e alla sua modifica (art. 23, comma 41, del DL 98/2011) erano stati attribuiti effetti di maggior gettito pari a 150 mln annui. Andrebbe inoltre precisato se la sostituzione delle comunicazioni vigenti con le nuove disposizioni in esame possa consentire all’Agenzia delle entrate di esercitare un’attività di verifica tale da assicurare un gettito nella misura già scontata nei tendenziali con riferimento alle misure in vigore. Si osserva, infatti, che nelle comunicazioni vigenti sono concentrate le sole informazioni utili per l’esercizio di una specifica attività di accertamento, quale quella basata sul c.d. spesometro ovvero sulle relazioni con i paesi della black list, mentre le nuove disposizioni in esame interessano la generalità dei contribuenti ed il complesso delle operazioni commerciali effettuate; - in merito alla priorità dei rimborsi IVA, tenuto conto che la relazione tecnica non considera tale modifica, appare opportuna una conferma in merito alla sua neutralità finanziaria. In particolare, nel caso in cui tale neutralità derivasse dalla circostanza che l’ammontare massimo dei rimborsi è prestabilito entro un importo annuale già scontato nelle previsioni tendenziali, andrebbero considerati gli effetti recati dalla scelta, da parte dei contribuenti che non riceverebbero il rimborso in via prioritaria, di utilizzare il credito mediante compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. Qualora, invece, l’ammontare annuo complessivo dei rimborsi non fosse riconducibile ad un limite massimo prestabilito, andrebbero chiariti gli effetti finanziari attribuiti all’ampliamento dei soggetti che hanno diritto al rimborso IVA in via prioritaria entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione. -7- ARTICOLO 4 Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti La norma prevede la realizzazione di un programma di assistenza in favore di specifiche categorie di soggetti da individuare con apposito decreto (si tratta di soggetti passivi IVA di minori dimensioni ovvero, indipendentemente dalle dimensioni, di soggetti che intraprendono attività d’impresa, arte o professione). Il programma prevede, in linea generale: - l’obbligo per i soggetti interessati di trasmettere telematicamente tutte le fatture emesse e ricevute; - la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei dati utili per la liquidazione periodica e per la dichiarazione annuale IVA. I soggetti che esercitano l’opzione sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri IVA, dall’obbligo di apposizione del visto di conformità e di prestazione di garanzia per specifici rimborsi d’imposta di ammontare superiore a 15.000 euro. Ai sensi del successivo articolo 5, l’esonero dagli adempimenti non opera nel caso di omissione della trasmissione telematica della documentazione fiscale prevista. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri a carico dello Stato. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, rispetto al quale è opportuno acquisire una conferma del Governo, che l’Agenzia delle entrate possa svolgere le nuove funzioni attribuite utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In merito all’esonero in favore dei soggetti che esercitino l’opzione, dell’apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, andrebbero acquisiti elementi riguardo alle eventuali implicazioni finanziarie. In proposito si segnala che tali disposizioni sono state introdotte insieme ad altre misure di carattere antielusivo (art. 10 del DL n. 78/2009) alle quali, complessivamente, sono stati attribuiti effetti positivi di gettito di rilevante entità. -8- ARTICOLO 5 Cessazione degli effetti premiali La norma dispone che, in caso di omessa, incompleta o inesatta trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi giornalieri, non trovano applicazione le disposizioni che esonerano il soggetto optante dagli adempimenti comunicativi previsti negli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame. La relazione tecnica non considera la norma. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. ARTICOLO 6 Disposizioni finanziarie La norma prevede che agli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame, pari a 6,12 milioni di euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014. La disposizione autorizza, altresì, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, si rileva che la norma provvede alla copertura degli oneri di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto concernenti, da un lato, la realizzazione e la gestione del servizio per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, dall’altro, la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA del Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. In particolare, ai citati oneri, pari a 6,12 milioni di euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione dell’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di utilizzare le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria di successivi -9- decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In proposito, si ricorda che, in sede di attuazione della richiamata legge di delega, l’articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha stabilito che quota parte delle maggiori entrate da esso derivanti, pari a 9,4 milioni di euro per il 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel predetto Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Analoga previsione è contenuta nell’articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante modifiche al regime di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, a tenore del quale le maggiori entrate derivanti dalle nuove accise sui tabacchi, per una quota parte valutata in 145 milioni di euro per il 2015 e in 146 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel medesimo Fondo. Le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono quindi pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria sia degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, sia degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell’atto del Governo n. 161 attualmente all’esame delle Camere (schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, in attuazione della già menzionata legge di delega), anch’essi imputati, in misura pari a 99,3 milioni di euro per il 2016, a 28 milioni di euro per il 2017 e a 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, sulle risorse del predetto Fondo. ARTICOLO 7 Abrogazioni La norma abroga, con decorrenza 1° gennaio 2017, le norme2 che consentono alle imprese della grande distribuzione e ad altre tipologie di imprese di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. 2 Articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311/2004. - 10 - L’abrogazione è conseguente all’entrata in vigore della nuova disciplina sulla trasmissione telematica introdotta con i precedenti articoli del provvedimento in esame: disciplina che interessa anche le imprese della grande distribuzione e le altre tipologie di imprese individuate dalle norme oggetto di abrogazione. Si ricorda comunque che a queste ultime non erano stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica afferma che alla norma non si ascrivono effetti finanziari. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. - 11 -