Trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici
(Schema di decreto legislativo n. 162)
N. 218 – 4 giugno 2015
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici
(Schema di decreto legislativo n. 162)
N. 218 – 4 giugno 2015
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti
all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di
relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita
cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione).
L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli
organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne
ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero
ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
 066760-2174 / 066760-9455 –  [email protected]
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
 066760-3545 / 066760-3685 –  [email protected]
-2-
Estremi del provvedimento
Atto n.:
162
Natura dell’atto:
Schema di decreto legislativo
Titolo breve:
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici
Riferimento normativo:
articoli 1 e 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo
2014, n. 23
Relatori per le Commissioni Petrini, per la VI Commissione
di merito:
Fauttilli, per la V Commissione
Gruppo:
PD
PI-CD
Relazione tecnica:
presente
Assegnazione
Alla VI Commissione
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento
(termine per l’esame: 29 maggio 2015)
Alla Commissione Bilancio
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento
(termine per l’esame: 29 maggio 2015)
-3-
INDICE
ARTICOLI 1, 2 E 3 ........................................................................................................................................... 4 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI .................................................................... 4 ARTICOLO 4 ................................................................................................................................................... 8 RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI ................................... 8 ARTICOLO 5 ................................................................................................................................................... 9 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI ........................................................................................................................... 9 ARTICOLO 6 ................................................................................................................................................... 9 DISPOSIZIONI FINANZIARIE ......................................................................................................................................... 9 ARTICOLO 7 ................................................................................................................................................. 10 ABROGAZIONI ....................................................................................................................................................... 10 -2-
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici.
Il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23/2014 (Delega per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che all’articolo 9, comma 1, lettere d)
e g), nell’ambito delle misure relative al rafforzamento dell’attività conoscitiva e di
controllo, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati ad incentivare
l’utilizzo della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi e della
di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo
relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
Ai sensi dell’articolo 16 della legge delega i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti
finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale. Pertanto, in considerazione della complessità
della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari,
ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica che deve evidenziare i relativi effetti
sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che
non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’art. 17, c.2, della legge n.
196/2009 (legge di contabilità pubblica) con l’individuazione di apposita copertura finanziaria ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della
medesima legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori
oneri. A tal fine, le predette risorse confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano maggiori oneri devono entrare in
vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.
Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(milioni di euro)
dal
2015
2016
2017
Art.1 (fatturazione elettronica)
0
-6,12
-9,8
-9,8
TOTALE
0
-6,12
-9,8
-9,8
2018
La copertura finanziaria degli oneri (articolo 6 dello schema di decreto legislativo in
esame) è a valere sul Fondo istituito ai sensi dell’articolo 16 della legge delega.
-3-
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1, 2 e 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
Le norme dispongono:
- l’attribuzione all’Agenzia delle entrate di nuove funzioni in materia di fatturazione
elettronica (articolo 1).
In particolare:

a decorrere dal 1/7/2016 è previsto, da parte dell’Agenzia delle entrate, un servizio gratuito in
favore dei contribuenti per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche. Per alcune
categorie di soggetti passivi IVA (da individuare con apposito DM) viene previsto anche un
servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche anche se
emesse nei confronti dei soggetti diversi da quelli appartenenti alla P.A. (comma 1);

a decorrere dal 1/1/2017, il MEF mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di
Interscambio1, gestito dall’Agenzia delle entrate, per la ricezione e la trasmissione delle fatture
elettroniche relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti. Dalla medesima data
l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni acquisite (comma 2);

a decorrere dal 1/1/2017 i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. L’opzione ha effetto per 5 anni e, se
non revocata, si estende al quinquennio successivo (comma 3);

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche e i
termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo i
principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le
modalità di modalità tecniche e applicative della disciplina in esame (comma 4);

con decreto del MEF, da emanare entro 6 mesi, sono stabilite nuove modalità semplificate di
controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate, basate sul riscontro tra i dati
comunicati dai soggetti passivi IVA e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed
escludere la duplicazione di attività conoscitiva (comma 5);

sono previste sanzioni a carico dei contribuenti che omettono la trasmissione ovvero trasmettono
dati incompleti ed inesatti (comma 6);
-
la possibilità di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
ovvero l’obbligo di applicare tale modalità per i soggetti che effettuano cessioni
tramite distributori automatici (articolo 2).
Il Sistema di Interscambio è disciplinato dall’art.1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007 ed è finalizzato alla
trasmissione delle fatture elettroniche.
1
-4-
In particolare, l’art. 2 consente, con decorrenza 2017, ai soggetti che esercitano attività di
commercio al minuto e attività assimilate, di optare per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri. L’opzione ha effetto per
un quinquennio ed è rinnovabile tacitamente. La nuova modalità di certificazione dei corrispettivi
sostituisce quella vigente disposta dall’art. 12 della legge n. 413/1991 (emissione di ricevuta fiscale
o scontrino fiscale); la mancata memorizzazione o l’omessa trasmissione comporta l’applicazione
delle sanzioni vigenti per la mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
Per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3 (trasmissione
telematica di tutte le fatture), e - sussistendone i presupposti - sia di tale opzione che di
quella di cui all’articolo 2 (trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri) (articolo 3):
- non trova applicazione l’obbligo di presentazione delle comunicazioni rilevanti ai
fini IVA (c.d. spesometro) di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010;
- non trova applicazione l’obbligo di presentazione delle comunicazioni relative alle
operazioni effettuate nei paesi inclusi nella c.d. black list, di cui all’articolo 1, comma
1, del DL n. 40/2010;
- non trova applicazione l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle
operazioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6, del DL N. 331/1993;
- i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione
della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti attualmente previsti
dall’art. 30, secondo comma, del DPR n. 633/1972;
- i termini di prescrizione ai fini dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA
sono ridotti di un anno se il contribuente garantisce la tracciabilità dei pagamenti
ricevuti ed effettuati, secondo modalità da stabilire con apposito DM.
Ai sensi del successivo articolo 5, l’esonero dagli adempimenti non opera nel caso di omissione della
trasmissione telematica della documentazione fiscale prevista.
La relazione tecnica considera le norme singolarmente.
Articolo 1
La RT richiama anche le previsioni del successivo articolo 3, con particolare riferimento
alla mancata applicazione, per i soggetti che si avvalgono delle opzioni previste dagli
articoli 1 e 2, degli adempimenti comunicativi vigenti (“spesometro”, black list,
presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie,
ricevute degli acquisti di beni). La RT, tuttavia, non prende in esame i relativi profili
finanziari.
Con riferimento alle funzioni attribuite all’Agenzia delle entrate la RT stima i seguenti
oneri:
- costo una tantum per l’acquisto/realizzazione di specifici software pari a complessivi
euro 1.220.000 (IVA compresa);
-5-
-
costi annui per l’acquisizione o la veicolazione delle fatture elettroniche (anche
mediante Sistema di Interscambio) nonché per l’elaborazione dei dati, pari ad euro
5.469.508 (IVA compresa);
- costi annui per la messa a disposizione telematica dei dati al contribuente, pari a
4.270.000 (IVA compresa).
Pertanto, considerando le decorrenze previste (1/7/2016 e 1/1/2017), gli effetti
complessivi indicati dalla RT sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
2016
2017
Dal 2018
-2,75
-5,5
-5,5
Elaborazione e messa a disposizione dati (SOGEI)
-2,15
-4,3
-4,3
Acquisto/realizzazione software (SOGEI)
-1,22
Totale
-6,12
-9,8
-9,8
Acquisizione
dati
e
veicolazione
delle
fatture
elettroniche annuali (SOGEI)
Articolo 2
La RT afferma che per l’attuazione della disposizione non sono previsti oneri a carico
dello Stato.
Articolo 3
La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico dello Stato in quanto
l’opzione del contribuente per la trasmissione telematica delle fatture non riduce le
informazioni che l’Agenzia delle entrate già acquisisce con le comunicazioni vigenti
(spesometro e black list). Pertanto, secondo la RT, non viene ridotta la capacità di analisi
del rischio e controllo dell’Amministrazione finanziaria e permangono gli effetti positivi
sulle entrate previsti in relazione alle disposizioni di cui all’art. 21 del DL 78/2010 e all’art.
11 del DL 40/2010.
Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica riferita all’articolo 1 fornisce le stime degli
oneri senza indicare i criteri ed i dati utilizzati per le stesse. Andrebbero pertanto acquisite
maggiori informazioni al fine di consentire una verifica della quantificazione operata.
Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell’articolo 3:
-
in merito alla realizzazione delle maggiori entrate già scontate ai fini dei saldi di
finanza pubblica in base alla normativa vigente (si tratta, in particolare, degli effetti
quantificati in relazione alle disposizioni sullo spesometro e sulle comunicazioni per le
-6-
operazioni effettuate nei paesi della black list ) sarebbe opportuno acquisire ulteriori
elementi, considerata la rilevante entità degli effetti positivi scontati con riferimento
alle misure vigenti.
A titolo esemplificativo, si fa presente che all’introduzione del c.d. spesometro (art. 21 del DL
78/2010) erano stati attribuiti effetti di maggior gettito pari a 836 mln annui e alla sua modifica (art.
23, comma 41, del DL 98/2011) erano stati attribuiti effetti di maggior gettito pari a 150 mln annui.
Andrebbe inoltre precisato se la sostituzione delle comunicazioni vigenti con le nuove
disposizioni in esame possa consentire all’Agenzia delle entrate di esercitare un’attività
di verifica tale da assicurare un gettito nella misura già scontata nei tendenziali con
riferimento alle misure in vigore. Si osserva, infatti, che nelle comunicazioni vigenti
sono concentrate le sole informazioni utili per l’esercizio di una specifica attività di
accertamento, quale quella basata sul c.d. spesometro ovvero sulle relazioni con i
paesi della black list, mentre le nuove disposizioni in esame interessano la generalità
dei contribuenti ed il complesso delle operazioni commerciali effettuate;
-
in merito alla priorità dei rimborsi IVA, tenuto conto che la relazione tecnica non
considera tale modifica, appare opportuna una conferma in merito alla sua neutralità
finanziaria. In particolare, nel caso in cui tale neutralità derivasse dalla circostanza che
l’ammontare massimo dei rimborsi è prestabilito entro un importo annuale già
scontato nelle previsioni tendenziali, andrebbero considerati gli effetti recati dalla
scelta, da parte dei contribuenti che non riceverebbero il rimborso in via prioritaria, di
utilizzare il credito mediante compensazione per il pagamento di altri tributi o
contributi. Qualora, invece, l’ammontare annuo complessivo dei rimborsi non fosse
riconducibile ad un limite massimo prestabilito, andrebbero chiariti gli effetti finanziari
attribuiti all’ampliamento dei soggetti che hanno diritto al rimborso IVA in via
prioritaria entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.
-7-
ARTICOLO 4
Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie
di soggetti
La norma prevede la realizzazione di un programma di assistenza in favore di specifiche
categorie di soggetti da individuare con apposito decreto (si tratta di soggetti passivi IVA
di minori dimensioni ovvero, indipendentemente dalle dimensioni, di soggetti che
intraprendono attività d’impresa, arte o professione).
Il programma prevede, in linea generale:
- l’obbligo per i soggetti interessati di trasmettere telematicamente tutte le fatture
emesse e ricevute;
- la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei dati utili per la
liquidazione periodica e per la dichiarazione annuale IVA.
I soggetti che esercitano l’opzione sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri IVA,
dall’obbligo di apposizione del visto di conformità e di prestazione di garanzia per
specifici rimborsi d’imposta di ammontare superiore a 15.000 euro.
Ai sensi del successivo articolo 5, l’esonero dagli adempimenti non opera nel caso di omissione della
trasmissione telematica della documentazione fiscale prevista.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri a carico dello
Stato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, rispetto al quale è
opportuno acquisire una conferma del Governo, che l’Agenzia delle entrate possa svolgere le
nuove funzioni attribuite utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a
legislazione vigente.
In merito all’esonero in favore dei soggetti che esercitino l’opzione, dell’apposizione del visto
di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000
euro, andrebbero acquisiti elementi riguardo alle eventuali implicazioni finanziarie.
In proposito si segnala che tali disposizioni sono state introdotte insieme ad altre misure di carattere
antielusivo (art. 10 del DL n. 78/2009) alle quali, complessivamente, sono stati attribuiti effetti positivi di
gettito di rilevante entità.
-8-
ARTICOLO 5
Cessazione degli effetti premiali
La norma dispone che, in caso di omessa, incompleta o inesatta trasmissione telematica
delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi giornalieri, non trovano applicazione le
disposizioni che esonerano il soggetto optante dagli adempimenti comunicativi previsti
negli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
ARTICOLO 6
Disposizioni finanziarie
La norma prevede che agli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del
provvedimento in esame, pari a 6,12 milioni di euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a
decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014. La
disposizione autorizza, altresì, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al riguardo, si rileva che la norma provvede alla copertura degli oneri di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2, del presente decreto concernenti, da un lato, la realizzazione e la gestione del
servizio per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, dall’altro, la messa a
disposizione dei soggetti passivi IVA del Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi
211 e 212, della legge n. 244 del 2007. In particolare, ai citati oneri, pari a 6,12 milioni di
euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione dell’apposito Fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 16, comma 1, ultimo periodo,
della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale. In
proposito, si rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione
del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di utilizzare le maggiori entrate prodotte dai decreti
legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria di successivi
-9-
decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non
trovano diretta compensazione al proprio interno.
In proposito, si ricorda che, in sede di attuazione della richiamata legge di delega, l’articolo
37 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha stabilito che quota parte
delle maggiori entrate da esso derivanti, pari a 9,4 milioni di euro per il 2015 e a 26,8 milioni
di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel predetto Fondo istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze. Analoga previsione è contenuta nell’articolo 2, comma 4,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante modifiche al
regime di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, a tenore del quale le maggiori entrate
derivanti dalle nuove accise sui tabacchi, per una quota parte valutata in 145 milioni di euro
per il 2015 e in 146 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel medesimo Fondo.
Le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono quindi pari a 154,4 milioni di
euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad
assicurare la copertura finanziaria sia degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, sia
degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell’atto del Governo n. 161 attualmente
all’esame delle Camere (schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e
l’internazionalizzazione delle imprese, in attuazione della già menzionata legge di delega),
anch’essi imputati, in misura pari a 99,3 milioni di euro per il 2016, a 28 milioni di euro per il
2017 e a 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, sulle risorse del predetto Fondo.
ARTICOLO 7
Abrogazioni
La norma abroga, con decorrenza 1° gennaio 2017, le norme2 che consentono alle
imprese della grande distribuzione e ad altre tipologie di imprese di trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle entrate, per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai
fini IVA.
2
Articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311/2004.
- 10 -
L’abrogazione è conseguente all’entrata in vigore della nuova disciplina sulla trasmissione telematica
introdotta con i precedenti articoli del provvedimento in esame: disciplina che interessa anche le imprese
della grande distribuzione e le altre tipologie di imprese individuate dalle norme oggetto di abrogazione.
Si ricorda comunque che a queste ultime non erano stati ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma che alla norma non si ascrivono effetti finanziari.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
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