FUERTEVENTURA 2015 INTRODUZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA GUARDIAMO AL FUTURO PRONTI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 162 del 29 aprile 2015 Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate tramite distributori automatici Il decreto deve dare attuazione ai seguenti obbiettivi stabiliti dalla Legge di delega per la riforma fiscale (Legge 11.3.14, n.23, art.9): Art. 9 – rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti; g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO Scadenza della Delega: 27 giugno 2015 Eventuale slittamento del termine 25 settembre 2015 (scadenza definitiva) Art. 1- Fatturazione elettronica (B2B) Art. 2- trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi Art. 3- incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi Art. 4- riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti Art. 5- cessazione degli effetti premiali Art. 6- disposizione finanziaria Art. 7- abrogazioni SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO L’art. 2 del Decreto in esame prevede che a partire dall’1.1.2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 1) potranno optare (FACOLTA’, NON OBBLIGO) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. 2) Tale opzione avrà durata quinquennale e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni. 3) La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica: sostituirà l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sull’apposito registro; ( sostituiscono la disciplina della certificazione con scontrini e/o ricevute fiscali, Resta fermo l’obbligo della Fattura a richiesta, non è previsto un termine) 4) Sarà obbligatoria (solo) per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. 5) La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito o di credito. 6) In caso di mancata memorizzazione, di omissione totale o parziale della trasmissione o dati non veritieri si applicano le stesse sanzioni stabilite per scontrini/ricevute : sanzioni pecuniarie e chiusura dell’esercizio. CONTINUA ART. 2-TX TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sopra citati saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate, tramite uno specifico Provvedimento, sentite le associazioni di categoria. In caso di mancata memorizzazione ( NELLA MEMORIA FISCALE !! ) / trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale ex art. 6, comma 3, D.Lgs n. 471/97 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/97. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RIEPILOGO ART.2 1 luglio 2016 ART.2 trasmissione telematica dei corrispettivi Certificazione ordinaria scontrini/ricevute Opzione (5 anni) per la trasmissione telematica all’Ag. Entrate Sostituisce registro corrispettivi IVA Registratori di cassa o altro «strumento tecnologico» (compreso il POS) che garantisca l’inalterabilità e la sicurezza dei dati Obbligo per i distributori automatici Provvedimenti successivi sanzioni 1 gennaio 2017 Definire: -Caratteristiche degli apparecchi -termini di regolarizzazione - Controlli a distanza Pecuniaria e chiusura esercizio -Termini e modalità di trasmissione - Standard di sicurezza - Scontrino «solo uso commerciale» - Tutto il resto Pecuniaria e chiusura esercizio N.B. Sempre se il decreto verrà approvato entro il 25 settembre 2015! SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO l’art. 7 del Decreto in esame prevede l’abrogazione a partire dall’1.1.2017 dell’art. 1, commi da 429 a 432, Legge n. 311/2004, contenente la previsione dell’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione; sarà effettuata “mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”; sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino / ricevuta fiscale, fermo restando l’emissione della fattura su richiesta del cliente. G.D.O Dal 1 gennaio 2017 Art. 7 Senza opzione Ritornare al regime ordinario di certificazione dei corrispettivi scontrino/ricevuta Con opzione Applica il nuovo regime di trasmissione telematica dei corrispettivi PERCHÉ CON LA LEGGE DIFFERENTE CONTINUEREMO AD ESSERE PRESENTI? • PERCHÉ È UNA LEGGE CHE CONTRASTA L’EVASIONE • PERCHÉ LO SCONTRINO È NECESSARIO PER LA GARANZIA, PER I CONTEGGI A CASA, ECC. VERRÀ SEMPRE USATO (RADICATO NELLA NOSTRA CULTURA) • SIAMO IN GRADO DI EFFETTUARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA