FUERTEVENTURA 2015
INTRODUZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA
GUARDIAMO AL FUTURO
PRONTI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 162 del 29 aprile 2015
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA
e di controllo delle cessioni di beni effettuate tramite distributori automatici
Il decreto deve dare attuazione ai seguenti obbiettivi stabiliti dalla Legge di delega per la riforma fiscale
(Legge 11.3.14, n.23, art.9):
Art. 9 – rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo
d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di
adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Scadenza della Delega: 27 giugno 2015
Eventuale slittamento del termine 25 settembre 2015 (scadenza definitiva)
Art. 1- Fatturazione elettronica (B2B)
Art. 2- trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Art. 3- incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi
Art. 4- riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di
soggetti
Art. 5- cessazione degli effetti premiali
Art. 6- disposizione finanziaria
Art. 7- abrogazioni
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
L’art. 2 del Decreto in esame prevede che a partire dall’1.1.2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di
cui all’art. 22, DPR n. 633/72
1) potranno optare (FACOLTA’, NON OBBLIGO) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi.
2) Tale opzione avrà durata quinquennale e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.
3) La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica: sostituirà l’obbligo di annotazione dei corrispettivi
sull’apposito registro; ( sostituiscono la disciplina della certificazione con scontrini e/o ricevute fiscali, Resta fermo
l’obbligo della Fattura a richiesta, non è previsto un termine)
4) Sarà obbligatoria (solo) per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.
5) La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che
garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito o
di credito.
6) In caso di mancata memorizzazione, di omissione totale o parziale della trasmissione o dati non veritieri si applicano le
stesse sanzioni stabilite per scontrini/ricevute : sanzioni pecuniarie e chiusura dell’esercizio.
CONTINUA ART. 2-TX TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli
strumenti sopra citati saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate, tramite uno specifico Provvedimento, sentite le
associazioni di categoria.
In caso di mancata memorizzazione ( NELLA MEMORIA FISCALE !! ) / trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione
/ trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello
scontrino / ricevuta fiscale ex art. 6, comma 3, D.Lgs n. 471/97 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza /
autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/97.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RIEPILOGO ART.2
1 luglio 2016
ART.2
trasmissione
telematica
dei
corrispettivi
Certificazione ordinaria
scontrini/ricevute
Opzione (5 anni) per la trasmissione
telematica all’Ag. Entrate
Sostituisce registro corrispettivi IVA
Registratori di cassa o altro
«strumento tecnologico» (compreso il
POS) che garantisca l’inalterabilità e
la sicurezza dei dati
Obbligo per i distributori automatici
Provvedimenti
successivi
sanzioni
1 gennaio 2017
Definire:
-Caratteristiche degli apparecchi
-termini di regolarizzazione
- Controlli a distanza
Pecuniaria e chiusura
esercizio
-Termini e modalità di trasmissione
- Standard di sicurezza
- Scontrino «solo uso commerciale»
- Tutto il resto
Pecuniaria e chiusura esercizio
N.B. Sempre se il decreto verrà approvato entro il 25 settembre 2015!
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
l’art. 7 del Decreto in esame prevede l’abrogazione a partire dall’1.1.2017 dell’art. 1, commi da 429 a 432, Legge n.
311/2004, contenente la previsione dell’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle
imprese che operano nel settore della grande distribuzione; sarà effettuata “mediante strumenti tecnologici che
garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e
di credito”; sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino / ricevuta fiscale, fermo restando
l’emissione della fattura su richiesta del cliente.
G.D.O
Dal
1 gennaio 2017
Art. 7
Senza opzione
Ritornare al regime
ordinario di certificazione
dei corrispettivi
scontrino/ricevuta
Con opzione
Applica il nuovo regime di
trasmissione telematica dei
corrispettivi
PERCHÉ CON LA LEGGE DIFFERENTE CONTINUEREMO AD ESSERE PRESENTI?
• PERCHÉ È UNA LEGGE CHE CONTRASTA L’EVASIONE
• PERCHÉ LO SCONTRINO È NECESSARIO PER LA GARANZIA, PER I CONTEGGI A CASA, ECC.
VERRÀ SEMPRE USATO (RADICATO NELLA NOSTRA CULTURA)
• SIAMO IN GRADO DI EFFETTUARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA
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introduzione alla trasmissione telematica