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ACER
IL PUNTO SU
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MILANO
CERTIFICAZIONI SEMENTIERE
La certificazione delle sementi e del materiale di propagazione vegetale garantisce l’alta
qualità delle caratteristiche fisiche, genetiche e sanitarie che determinano un risultato
ottimale per l’utente, ed è il requisito d’obbligo, stabilito dalla normativa europea,
per la commercializzazione del prodotto. In Italia l’Ente nazionale sementi
elette è il certificatore, in stretta collaborazione
con l’industria sementiera stessa
Solo sementi
certificate
possono essere
commercializzate
e utilizzate.
Da buon seme
n manto erboso a regola d’arte
deve essere bello, folto, uniforme, di colore verde brillante: tutto
ciò comporta la necessità di prodotti e
soluzioni in grado di adattarsi alle più
svariate esigenze di impiego. Caratteristiche quali la rispondenza varietale, la
purezza, la germinabilità sono quindi prioritarie nella scelta di un miscuglio o di una
cultivar, ma non sempre scontate. Per
questo l’utilizzatore finale deve esigere
materiale certificato di alta qualità.
U
I requisiti
Per poter essere immesse in commercio
le sementi devono rispettare determinati
requisiti qualitativi minimi di natura fisica,
genetica e sanitaria. Questi requisiti
discendono da direttive comunitarie e
sono poi ripresi dalle normative nazionali. Per requisiti fisici si intendono proprio la
facoltà germinativa, la purezza specifica
e il tenore massimo di semi estranei. Il
requisito di qualità genetica è invece la
purezza varietale, la capacità di dare
origine a nuove piante conformi al tipo
varietale; la qualità sanitaria è rappresentata invece dall’assenza di patogeni pericolosi, trasmissibili per seme.
La certificazione e la tracciabilità costituiscono oggi due valenze molto importanti per i prodotti agroalimentari comprese le sementi e i materiali di propagazione vegetale (piante intere, parti di piante,
bulbi), proprio in relazione alle forti aspettative di qualità e sicurezza dell’utente.
Il mondo sementiero è in grado di rispondere a queste esigenze, con la certificazione delle sementi in atto da decenni.
Partendo da un seme controllato e certificato non è difficile nè oneroso costruire
un sistema di rintracciabilità, come richiesto dal Regolamento CE n. 178/2002.
Secondo la disciplina sementiera della
Comunità Europea e quindi dell’Italia, solo
le sementi ufficialmente certificate possono essere commercializzate e utilizzate.
L’industria sementiera è l’attore centrale
nel processo di produzione delle sementi. A essa competono la responsabilità
della scelta dei materiali, ovvero delle
varietà da riprodurre, che essa stessa
può avere costituito o acquisito da altri
produttori, il controllo delle attività di
campo svolte dalle aziende agricole, l’or-
ganizzazione delle raccolte del seme. Ha
inoltre il compito di tenere i rapporti con
l’ente certificatore, che in Italia è l’Ense
(Ente nazionale sementi elette), il quale,
attraverso l’operato dei propri tecnici,
controlla e garantisce tutto il processo di
produzione sementiero, dalla moltiplicazione in campo al confezionamento.
Molte aziende del settore sementiero (con
ruolo industriale o commerciale) operano
a livello transfrontaliero e dunque nel
rispetto delle normative internazionali,
dettate a livello comunitario dall’Organisation for economic cooperation and
development e a livello mondiale dall’International seed testing association.
Nella maggior parte dei capitolati pubblici si richiede agli assuntori di fornire
sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità e
autenticità con l’indicazione del grado
Legislazione di riferimento
• Legge 987/31.
• Legge del 25.11.1971, n. 1096 (“Disciplina dell’attività sementiera”, detta
anche “legge fondamentale”).
• Legge 22/5/73 n.269 “disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento”).
• DPR 8.10.1973, n° 1065 (Regolamento di esecuzione della Legge 25 novembre 1971, n. 1096).
• Legge 20.04.1976, n° 195 (sementi da orto).
• D.M. 14/7/93.
• D.M. 31.01.1996 attuazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536: stabilisce
le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
• Decreto 04.06.1997.
• D.Lgs. 212/01.
ACER 6/2010 • 58
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di purezza e di germinabilità, e della data
di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. Tutto il materiale di
cui sopra deve essere fornito in contenitori muniti della certificazione Ense.
L’Ense
L’Ense è il soggetto delegato dal Ministero dell’agricoltura e deputato a certificare il rispetto delle procedure determinate dalle varie disposizioni normative
mondiali, comunitarie e nazionali. La
produzione sementiera soggetta a certificazione ufficiale ha interessato nel 2009
in Italia una superficie di 197.796 ha di
colture portaseme e 632.344 t di sementi
controllate. Le aziende con licenza di
produzione sementiera che nel 2009 si
sono sottoposte ai controlli sono 276.
Le funzioni oggi assicurate dall’Ense all’attività di produzione sementiera sono:
• la certificazione ufficiale delle produzioni di seme, attraverso il controllo in
campo delle colture portaseme e l’analisi delle sementi, che secondo quanto
previsto dagli accordi internazionali in
sede Oecd (Organisation for economic
co-operation and development) e dalle
disposizioni comunitarie e nazionali,
possono essere svolte solo da organismi
pubblici o sotto il controllo pubblico;
• il coordinamento e la realizzazione
delle prove ufficiali per l’iscrizione delle
nuove varietà di sementi nel Registro
ufficiale italiano e nel Catalogo comune
italiano, come stabilito dal Ministero per
le politiche agricole;
• il controllo delle sementi per l’eventuale presenza di Ogm, secondo quanto
previsto dal D.M. 27 novembre 2003 e
dalle circolari attuative annuali dell’Ispettorato centrale qualità e repressioni frodi
dei prodotti agroalimentari, da ultimo per
le semine 2010 in data 5/11/ 2009.
La produzione a scopo di vendita e la
vendita di prodotti sementieri (sementi,
tuberi, bulbi, rizomi destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione naturale delle
piante) e di materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento
sono subordinate al possesso di un’apposita licenza, rilasciata dalla Camera di
commercio della provincia in cui ha sede
lo stabilimento o il vivaio, su parere di una
commissione competente per territorio, in
59 • ACER 6/2010
Il processo
di certificazione
ufficiale
S
econdo le norme comunitarie sono due i principi che regolano la
disciplina sementiera: il Registro delle varietà e la certificazione ufficiale.
Per poter essere commercializzate,
infatti, le sementi delle specie di
maggiore interesse devono essere
conformi alle seguenti prescrizioni:
• appartenere a varietà iscritte nel
Registro varietà nazionale o nel Catalogo comune delle varietà (l’iscrizione avviene solo dopo che sono
stati verificati i caratteri distintivi della
varietà e il suo valore agronomico e
di utilizzazione);
• essere stati certificate ufficialmente da parte di un organo appositamente incaricato dallo Stato (nel
nostro Paese, l’Ense).
La certificazione ufficiale in sintesi
comporta i seguenti obblighi:
• denuncia all’Ense delle colture da
seme per la verifica della corretta
successione genealogica e per i
controlli in campo del rispetto di isolamenti colturali, purezza varietale e
presenza di organismi nocivi;
• il controllo, durante la fase di selezione meccanica in stabilimento, attraverso il prelievo di campioni di
seme, l’esecuzione delle analisi
previste e il rilascio dei cartellini ufficiali di certificazione da apporre
sulle confezioni prima dell’immissione in commercio;
• l’attuazione di un controllo a posteriori (post controllo) su tutte le
sementi certificate.
merito all’idoneità tecnica della ditta (con
particolare riguardo alle attrezzature di cui
essa dispone) e all’accertamento dell’esecuzione dei lavori. La licenza prescritta, di
fatto, comprende anche l’autorizzazione
fitosanitaria. Le attività per le quali
quest’autorizzazione è richiesta sono:
• produzione e commercio di piante,
parti di piante e semi;
• produzione e commercio di piante e
parti di piante, nonché commercio di
sementi prodotte e confezionate da
aziende in possesso di apposita licenza
rilasciata a norma della Legge 1096/71
• produzione, a scopo di vendita, di
prodotti sementieri (Legge 1096/71);
• produzione e commercio del materiale forestale di propagazione destinato ai
rimboschimenti ed elencato nell’allegato A della Legge 269/73.
I soggetti privati
In tema di certificazione è interessante
richiamare il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.
150, che recepisce la Direttiva
2004/117/CE per ciò che concerne gli
esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale (certificazione pubblica). La norma
richiamata consente, attraverso un
processo di accreditamento, che le
operazioni relative alle ispezioni in
campo, al campionamento e alle analisi
dei prodotti sementieri possano essere
eseguite da soggetti privati. Resta in
capo all’ente certificatore la possibilità
di eseguire verifiche su almeno il 5% del
prodotto certificato sotto sorveglianza
ufficiale per accertare che il processo si
svolga nel rispetto delle disposizioni
previste per la produzione delle sementi. Lo stesso decreto trasferisce ai Servizi fitosanitari regionali la gestione delle
licenze di produzione sementiera.
Werner Zanardi
agronomo
Bibliografia:
• AGC SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SESIRCA - REGIONE CAMPANIA, 2001. Le
norme fitosanitarie per il vivaismo e la
commercializzazione di vegetali, n. 34.
• BARDI S., 2007. Per avere piantine sane
servono nuove regole. Colture protette,
n. 3: 33-35.
• CAVEZZALI V., CATALANO L., BABINI A.R.,
2003. La qualità delle produzioni vivaistiche. Quaderni dei Georgofili 2002-IV,
Servizio nazionale di certificazione e
controllo dei vivai, Firenze: 101-117.
• FIDEGHELLI C., QUACQUARELLI A., SAVINO
V., 2001. Norme di qualità e certificazione
delle produzioni vivaistiche: principi ed
aspetti normativi. Atti del Convegno nazionale “Certificazione delle produzioni vivaistiche”, Locorotondo-Valenzano, 14-15
ottobre 1999: 3-6.
• VENETO AGRICOLTURA, 2007. Progetto
Se.cer. Linee guida sulla rintracciabilità nel
settore sementiero. Csqa certificazioni srl.
Rev. doc 02 settembre.
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