Comune di San Giorgio di Mantova Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 Fax 0376 273154 p.e.c. [email protected] C.F. 80004610202 ORIGINALE Deliberazione N. 13 del 28/01/2015 Codice Ente 10875 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Approvazione convenzione tra il Comune di San Giorgio di Mantova e la Società SORIT spa per la fornitura dei dati relativi agli archivi anagrafici. L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 18:00 in San Giorgio di Mantova in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze. Eseguito l'appello risultano: MORSELLI BENIAMINO YAHIA SARA BARALDI MICHELE GERMINIASI ALBERTO MARCONCINI FEDERICA Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Presente Presente Presente Presente Presente Presenti n. 5 Assenti n. 0 Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Avanzini dott. Gabriele. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MORSELLI BENIAMINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. Atto di Giunta Comunale LA GIUNTA COMUNALE Vista la richiesta pervenuta dalla soc. Sorit Spa in data 27/11/2014, pervenuta a mezzo pec al protocollo di questo Ente in data 28/11/2014 ed assunta al n. 14409, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'accesso alla banca dati anagrafica comunale per l'espletamento delle proprie attività di accertamento e riscossione; Verificato che la Soc. Sorit Spa è un concessionario di riscossione avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, che svolge attività anche per conto della soc. Mantova Ambiente, che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per il Comune di San Giorgio di Mantova; Vista la normativa in materia, in particolare: il D. Lgs. 196/20013; il D.L. 6/1993 convertito in Legge 63/1993; Dato atto che l'art. 2, comma 5, della Legge 15/05/1997 n. 127 prevede che i Comuni favoriscano, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici comunali, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone e che tale trasmissione può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici; Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di concedere l'accesso alla sola visualizzazione della banca dati anagrafica comunale alla soc. Sorit Spa, per lo svolgimento dei propri servizi di Concessionario della riscossione; Vista la convenzione allegata al presente atto, nonché la documentazione presentata dalla soc. Sorit Spa; Dato atto che ogni eventuale spesa inerente la presente convenzione sarà a carico del richiedente e che, il Comune si riserva di revocare l'autorizzazione in caso di verifica di utilizzo difforme dei dati rispetto a quanto dichiarato ed agli scopi del servizio; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; Visto il parere richiesto ed espresso sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. Di autorizzare la soc. Sorit Spa all'accesso alla sola visualizzazione della banca dati anagrafica comunale; 2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 3. Di demandare alla Responsabile del Servizio Demografico la predisposizione degli atti per l'esecuzione del presente atto, nonché la sottoscrizione della convenzione stessa; 4. Di rendere, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 Atto di Giunta Comunale Atto di Giunta Comunale DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 13 DEL 28/01/2015 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue IL PRESIDENTE MORSELLI BENIAMINO IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà pubblicata in data 09/03/2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 124 D.Lgs. 267/2000. San Giorgio di Mantova, lì 09/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data San Giorgio di Mantova, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Atto di Giunta Comunale Comune di San Giorgio di Mantova Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 Fax 0376 273154 p.e.c. [email protected] C.F. 80004610202 PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 27/01/2015 Sottoposta a Giunta Comunale nella seduta del 28 gennaio 2015 OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di San Giorgio di Mantova e la Società SORIT spa per la fornitura dei dati relativi agli archivi anagrafici. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Parere FAVOREVOLE ai sensi dell'Art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica. San Giorgio di Mantova , lì 27/01/2015 Il Responsabile del Servizio BERTANI STEFANIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ⃞ Parere favorevole ai sensi dell'Art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità contabile. ⃞ Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria. ⃞ Si esprimono i seguenti rilievi: _______________________________________________________ San Giorgio di Mantova , lì 27/01/2015 IL Responsabile del Servizio (Bertani rag. Stefania) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA E LA SOCIETA’ SORIT SPA PER LA FORNITURA DEI DATI RELATIVI AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI. Il Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA rappresentato da ___________________________, Responsabile dei Servizi Demografici E La società SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia SpA Rappresentata dal Vice Direttore Generale VIONI RICCARDO Codice fiscale:VNIRCR65R09D458K Nato a FAENZA il 09/10/1965 Residente a RUSSI (RA) in Via GALILEI N. 18/1 Nominato con atto autenticato in data 19/07/2011 Premesso che: - - - - - - la società SORIT SpA risulta affidataria di alcune fasi del procedimento di riscossione coattiva per conto di Enti Pubblici ed Enti gestori di pubblico servizio; la richiesta di dati anagrafici da parte di pubbliche amministrazioni e anche gestori di servizio pubblico, su supporto cartaceo, informatico o tramite collegamento diretto, è consentita dal regolamento anagrafico e non viene preclusa dal Dlgs n. 196/2003, anche se a determinate condizioni e con alcuni limiti ben precisati dall’art. 2 del d.l. 15.1.1993 n. 6 convertito in legge n. 63 del 17.03.1993; la società che ha richiesto i dati, agendo in convenzione per conto del Comune, ha diritto di ottenere i dati anagrafici necessari al corretto svolgimento della funzione affidatale dal Comune e nell’interesse del Comune stesso; l’accesso alla banca dati anagrafica è consentito ai sensi dell’art. 34 del regolamento anagrafico che limita il rilascio ai soli dati richiesti “per esclusivo uso di pubblica utilità” e che, quindi, non è consentito l’accesso a quei dati che non sono indispensabili, o quanto meno utili, all’esercizio della funzione pubblica; è vietata la duplicazione dell’anagrafe comunale da parte di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, ed è anche vietata la cessione di tutta l’anagrafe comunale finalizzata alla costituzione di una banca dati parallela e uguale all’anagrafe stessa; è necessario che venga stipulata apposita convenzione allo scopo di disciplinare la modalità di consultazione e di accesso, la periodicità dell’invio dei dati, le misure di sicurezza, l’individuazione dei responsabili dell’utilizzo dei dati forniti e ogni altro limite che l’ufficiale d’anagrafe intenda porre a tutela di un corretto utilizzo degli stessi; il D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni prevede, all’art. 18, comma 2 e 3, e all’art. 19, comma 1, che: qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti; il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo provveda espressamente; - - - l’art. 2 quinto comma della legge 15.05.1997 n. 127 prevede che i Comuni favoriscano, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone e che tale trasmissione può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici; che non è ammessa la formazione di archivi anagrafici paralleli. L’accesso ai dati anagrafici dovrà essere caratterizzato da criteri di pertinenza, proporzionalità e non eccedenza con divieto di duplicazione dell’anagrafe e di trasferimento dei dati di tutta l’anagrafe nei propri archivi; che al Sindaco, nella sua veste di Ufficiale d’anagrafe, compete la vigilanza sull’anagrafe e, quindi, l’autorizzazione all’estrazione dei dati su files o ai collegamenti telematici, a condizione, in ogni caso, che venga evitata la duplicazione dell’anagrafe e rispettata la tutela della protezione dei dati personali. VISTO l’art. 59, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000, che attribuiscono alle Pubbliche amministrazioni la definizione dei criteri tecnici e organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti; DATO ATTO delle finalità di pubblico interesse e istituzionale che con tale servizio si intendono perseguire; CONVENGONO QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA, per consentire il raggiungimento delle finalità istituzionali e di pubblica utilità, relativamente alla gestione del servizio di fognatura e depurazione, consegna alla Società SORIT SpA i files contenenti alcuni dati dell’anagrafe informatizzata della popolazione residente di cui al successivo art. 2, nel rispetto della sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. ART. 2 - DATI OGGETTO DI SCAMBIO Tenuto conto che le esigenze di consultazione dell’anagrafe comunale sono connesse alla necessità di cui al precedente articolo, il Comune di San Giorgio di Mantova consente l’accesso, attraverso l’estrazione dei dati anagrafici su files, con le seguenti modalità: 1. Cittadini residenti alla data del ………….. con specificati i seguenti campi: codice famiglia, cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; 2. Oscuramento di: nome, cognome e codice fiscale per quanto riguarda i cittadini minori di età; dando atto che: - Tali dati saranno aggiornati in base alle statistiche demografiche mensili; Il criterio adottato per l’estrazione dei dati, rispetto alle finalità da perseguire, è basato sui principi di pertinenza, proporzionalità e non eccedenza; Non è consentita la formazione di archivi anagrafici paralleli; È vietata la duplicazione dell’anagrafe; - L’accesso ai dati anagrafici, consentito con la presente convenzione, deve essere caratterizzato da criteri di pertinenza, proporzionalità e non eccedenza; Per particolari elaborazioni dei dati è necessaria specifica autorizzazione. ART. 3 - MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO La consultazione degli archivi anagrafici e l’utilizzazione delle informazioni ottenute devono essere finalizzate esclusivamente all’assolvimento dei compiti previsti nella presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, con specifico riguardo alle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali. In particolare la Società SORIT SpA comunica che il responsabile del trattamento dei dati è: Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Qualifica VIONI RICCARDO 09/10/1965 FAENZA VICE DIRETTORE GENERALE Gli incaricati al trattamento sono: Cognome Nome Data di nascita CHIESA CURCIO COSTA FOSCHINI SAVINI ALESSANDRA ANDREA GIULIA ROBERTA MANUELA 10/05/1974 19/061981 20/08/1990 20/08/1967 26/11/1978 Luogo di nascita FORLI’ COSENZA RAVENNA RAVENNA ARGENTA Qualifica CHSLSN74E50D704V CRCNDR81H19D086U CSTGLI90M60H199I FSCRRT67M60H199I SVNMNL78S66A393V Il responsabile legale del Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA si impegna, con la presente convenzione, a disporre per le necessarie istruzioni ai dipendenti autorizzati ed a vigilare perché siano tutelate le norme sulla sicurezza e trattamento dei dati trasmessi. Il Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA, titolare del trattamento dei dati personali, nomina la società SORIT SpA, Responsabile del trattamento degli stessi e in relazione alla particolare tipologia dei dati consultati la società TEA SpA solleva il Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA da ogni responsabilità connessa all’uso non corretto dei dati stessi. ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA DEI DATI – OBBLIGHI D.LGS 196/2003 La soc. SORIT SpA si impegna ad uniformarsi alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 ed alle disposizioni dell’Autorità Garante per quanto concerne gli standards di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante. Si impegna inoltre: al trattamento dei dati forniti unicamente per i fini di pubblica utilità dichiarati nella presente convenzione a non comunicare o diffondere tali dati a privati o enti a non consentire ad altri soggetti l’accesso alle banche dati oggetto della presente convenzione e a non divulgare a terzi le informazioni trasmesse e a mettere in atto tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti norme sulla privacy già richiamate a non detenere, oltre il termine di ultimazione del servizio affidato, i dati di cui è venuta a conoscenza per ragioni di servizio e di restituire al Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA i files dallo stesso forniti. ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha durata limitata al completo espletamento del servizio. Qualsiasi modifica alle condizioni di cui alla presente convenzione dovrà risultare, pena nullità, da ordine scritto controfirmato da entrambi le parti. Le parti si impegnano ad adeguare la presente convenzione alle disposizioni dell’Autorità del Garante ed alle disposizioni di legge. ART. 6 – REVOCA Il Comune di San Giorgio di Mantova si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione, di cui alla presente convenzione, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo raccomandata o pec, nel caso accerti un utilizzo dei dati difforme da quanto previsto dalla presente convenzione o dalle disposizioni di legge in materia, fatte salve ulteriori azioni che l'Ente riterrà opportune a tutela dei propri interessi e di quelli pubblici. ART. 7 – SPESE Eventuali spese relative all'attivazione della presente convenzione sono a carico della società richiedente. SAN GIORGIO DI MANTOVA, Lì IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO