Provincia di Milano
Settore Protezione Civile e GEV
SINDACO: RUOLO E COMPITI NELLE ATTIVITA’
DI PROTEZIONE CIVILE
Provincia di Milano
Sala del Consiglio - Palazzo Isimbardi
Martedi 13 marzo 2012
La Legge 225/92
Art. 6 Sono componenti del servizio nazionale della
Protezione Civile:
1)
2)
3)
4)
Le Amministrazioni dello Stato
Le Regioni
Le Province
I Comuni
Le stesse provvedono all’attuazione delle attività di Protezione
Civile secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze.
La Provincia e la legge 225/92
competenze delle province:
• partecipano all'organizzazione del Servizio nazionale della protezione
civile,
• rilevano, raccolgono ed elaborano i dati per la predisposizione di
programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione,
• In ogni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato Provinciale di
Protezione Civile, presieduto dal presidente dell‘Amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un
rappresentante del Prefetto.
La Provincia nella L.R. 16/04
• Autorità Provinciale di p.c.
• Attiva i servizi urgenti di competenza (l. 225/92-eventi naturali o
connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni
competenti in via ordinaria)
• Coordina le organizzazioni di volontariato di protezione civile
esistenti sul territorio provinciale.. ..raccordandosi con i comuni
interessati dall'evento calamitoso …
• Predispone il programma provinciale di previsione e prevenzione dei
rischi e provvede alla sua attuazione
• Predispone il piano provinciale di emergenza
• La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza, tiene
conto dei piani di emergenza locali.
• La provincia ha altresì il compito di coordinare i comuni anche
attraverso le loro forme associative nelle loro attività di previsione, di
prevenzione e di redazione dei piani di emergenza e di verificare la
congruenza dei piani locali con il piano di emergenza provinciale.
La Provincia e la Prefettura-UTG coordinano, la gestione
dell’emergenza per eventi di livello provinciale, in sinergia, ciascuna
per gli ambiti di propria competenza.
I Comuni nella Legge 225/92
• L’art. 15 della l. 225/92 assegna al COMUNE un ruolo da protagonista
in tutte le attività di protezione civile:
• PREVISIONE
• PREVENZIONE
• SOCCORSO
• SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA;
Il Sindaco, è Autorità comunale di protezione civile
I comuni nella L.R. 16 /2004
• provvedono alle attività di previsione e agli interventi di
prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani
regionali e provinciali
• si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura
di protezione civile, coordinata dal sindaco
• il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli
interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato
operanti a livello comunale o intercomunale, dandone
immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione.
COMUNE
PREFETTURA/PROVINCIA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILI DELLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA
RESPONSABILI DELLA
PIANIFICAZIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA
COMUNITÀ MONTANA
COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILI DELLE POLITICHE
DI INDIRIZZO
SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE
Obiettivi della pianificazione
• È compito delle componenti di protezione civile, ai vari livelli,
individuare gli interventi utili a incrementare la resilienza dei
territori, ridurre entro soglie accettabili la probabilità che si
verifichino eventi disastrosi, ovvero a limitare il possibile danno.
• Fondamentale è l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei
comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato
territorio.
Il programma di previsione e
prevenzione
Il programma è essenzialmente:
1. Previsione: conoscenza del grado di rischio - consente di per se
stessa di stabilire delle priorità di intervento a lungo termine,
volte cioè a ridurre il rischio decidendo di volta in volta se
intervenire sulla fonte del rischio (la pericolosità), sull’esposizione
(di beni e di popolazione), sulla vulnerabilità (grado di criticità e
fragilità degli insediamenti, delle infrastrutture e della popolazione
esposta alla fonte di pericolo) e
2. predizione (capacità di predire un evento) - al fine di comprendere la
pericolosità, le vulnerabilità e quali strumenti e risorse attivare
3. attività di censimento ed identificazione dei rischi presenti sul
territorio;
4. realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo dei fenomeni
naturali o derivanti da attività antropiche;
Il programma provinciale
-
Il rischio idrogeologico
Il rischio chimico
Il rischio da trasporto di sostanze pericolose
Altri rischi (incendi boschivi)
vulnerabilità
risorse
Visione di sintesi
Parametri ed indicatori:
pericolosità
vulnerabilità
strumenti e risorse
Il piano d’emergenza
Un piano di emergenza è l’insieme delle procedure operative di
intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un
determinato territorio.
Il piano d’emergenza recepisce il programma di previsione e
prevenzione, ed è lo strumento che consente alle autorità di
predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della
popolazione e dei beni in un’area a rischio. Ha l’obiettivo di garantire
con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita” civile” messo in
crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici.
Struttura del piano.
Il piano in genere si articola in tre parti fondamentali:
1. Parte generale: raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche
e sulla struttura del territorio;
2. Lineamenti della pianificazione: stabiliscono gli obiettivi da
conseguire per dare un’adeguata risposta di protezione civile ad una
qualsiasi situazione d’emergenza, e le competenze dei vari operatori;
3. Modello d’intervento: assegna le responsabilità decisionali ai vari
livelli di comando e controllo, utilizza le risorse in maniera razionale,
definisce un sistema di comunicazione che consente uno scambio
costante di informazioni.
Obiettivi del Piano di emergenza
Un piano per le operazioni di emergenza è un documento che:
• assegna la responsabilità alle organizzazioni e agli individui per fare
azioni specifiche, progettate nei tempi e nei luoghi, nell’ambito di
un’emergenza;
• descrive come vengono coordinate le azioni e le relazioni fra soggetti
coinvolti;
• descrive in che modo proteggere le persone e la proprietà in
situazioni di emergenza e di disastri;
• identifica le risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di
risposta;
• identifica le iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni
di vita degli eventuali evacuati dalle loro abitazioni.
È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto
dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari
attesi, FLESSIBILE per essere utilizzato in tutte le emergenze,anche in
scenari non direttamente esaminati, SEMPLICE perché possa divenire
rapidamente operativo.
Peculiarità dei piani
d’emergenza
tre fattori cruciali:
• diversi ordini di incertezza sul proprio operare e su quello degli enti
con i quali occorre coordinarsi quando la situazione è particolarmente
avversa e quando vengono lesi nodi critici per la gestione stessa
dell’emergenza (tipico esempio le comunicazioni);
• reperire in pochissimo tempo le risorse specifiche necessarie per la
gestione dell’emergenza;
• difficoltà nel prevedere le possibili evoluzioni della crisi, dati gli alti
livelli di incertezza informativa, conoscitiva e talvolta anche
istituzionale con i quali confrontarsi
Le incertezze e i piani
• incertezza situazionale: ha delle inevitabili ripercussioni sulle
decisioni che dovranno essere prese in caso di necessità. Proprio a
causa di questo tipo di incertezza il piano deve essere flessibile,
ovvero deve essere utilizzabile in una vasta gamma di circostanze e
non deve ancorarsi ad una rigida selezione per un tipo di incidente o
per il tipo di situazione in cui dovrebbe essere attuato;
• incertezza legale/morale: legata alla potenziale perseguibilità dei
soggetti istituzionali in caso di azione o di inazione;
• Incertezza sociale: quando vi è una scarsa integrazione tra collettività
ed istituzioni, così che le scelte delle amministrazioni preposte alla
gestione della crisi vengono vissute come sbagliate dalla collettività,
a volte anche quando sono tecnicamente corrette;
• incertezza istituzionale: quando manca lo scambio informativo tra
amministrazioni;
• Incertezza/riservatezza informativa: relativa al presunto o reale
diritto di proprietà e segretezza di alcune informazioni. Si tratta di
un’incertezza che porta talvolta le aziende a non indicare per tempo
il tipo di sostanze implicate in un incidente e la reale gravità del
medesimo;
• Incertezza scientifica: legata alle difficoltà di prevedere l’evoluzione
dell’incidente oppure a carenze di conoscenza in ordine ai fenomeni
in gioco, alle loro cause e alle loro conseguenze.
Il coordinamento dei piani
Il comune deve dotarsi di strumenti di intervento efficaci a
livello locale.
A livello provinciale occorre predisporre misure di coordinamento
e di verifica delle azioni da adottare.
La differenza principale tra i piani comunali e quelli provinciali è
individuabile nella scala territoriale.
Scopo principale del livello provinciale è quello di coordinare
l’attività dei singoli comuni, contribuendo alla creazione di un
sistema di connessioni con banche dati “remote” e con altri
archivi incrementando così il livello informativo verificando tutte
quelle situazioni nelle quali il rischio non può essere confinato nel
ristretto ambito territoriale del singolo Ente .
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