Responsabilità del tour operator per i danni riportati dal viaggiatore. Cassazione Civile, sez.III, 27 ottobre 2003, n.16090 Silvia Pedano e Ilaria Borgonovo In tema di contratto di viaggio turistico – disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 – l’organizzatore di viaggi è tenuto a tutelare con ogni possibile mezzo “i diritti e gli interessi” dei viaggiatori ad esso affidati, rispondendo direttamente del fatto colposo dell’ausiliare nell’esercizio delle sue mansioni, salvo che non provi di aver adottato tutte le ordinarie misure suggerite dalla comune prudenza e diligenza come idonee ad impedire il danno. Ad esempio nell’organizzazione di una settimana bianca di minorenni adolescenti, il tour operator è tenuto ad approntare un adeguato servizio di sorveglianza ed un preciso programma di rientro in albergo dopo la conclusione dell’esercitazioni sciistiche, con un numero di accompagnatori congruo rispetto a quello dei partecipanti, onde evitare iniziative estemporanee o azioni rischiose da parte dei partecipanti. Soggetti coinvolti Durante un soggiorno in montagna all’estero organizzato dall’Associazione Nazionale Ricreativa Culturale e Assistenziale dei dipendenti dell’Enel e riservato ad adolescenti dai 14 ai 17 anni, in data 3 gennaio 1993 uno dei partecipanti subì un incidente sciistico. Minorenne I genitori del ragazzo L’Associazione e l’accompagnatore Si allontanò dal gruppo e continuò a sciare imboccando una pista vietata e pericolosa, segnalata da appositi cartelli e probabilmente anche da reti e da paletti incrociati. In quanto rappresentanti legali del minorenne, citarono in giudizio la suddetta Associazione ed il relativo accompagnatore, per un risarcimento dei danni pari in lire a 950.000.000; questo perché confidarono in un sistema di vigilanza dell’organizzazione e pertanto affidarono il loro figlio a quest’ultima. Entrambe declinarono ogni responsabilità per non aver assunto alcun obbligo di custodia del minore, anzi sostennero che l’incidente fosse imputabile solo ed esclusivamente al comportamento imprudente e imprevedibile del giovane. Motivazione del giudice Il Tribunale di Firenze con sentenza del 15 settembre 1997, rivolto a questo caso, escluse la responsabilità contrattuale dell’Associazione, poiché né per iscritto né per fatti concludenti aveva obblighi di custodia o di sorveglianza verso il minore ed escluse altresì la responsabilità dello stesso accompagnatore , sia a livello contrattuale che extra contrattuale.. L’unico compito dell’accompagnatore dei ragazzi era quello di essere un punto di riferimento per le loro necessità alberghiere e di svago o anche per eventuali difficoltà fisiche. Sentenza sottoposta alla Corte d’Appello I giudici d’ Appello argomentano il fatto accaduto: essi affermarono che solo al comportamento del tutto imprudente e sconsiderato del ragazzo, che ignorò totalmente la segnaletica, debba imputarsi l’incidente. E’ da precisare che l’accompagnatore non per forza ricopra il ruolo di maestro di sci e non sia tenuto ad impartire insegnamenti di alcun tipo; inoltre il minore non ha procurato danni ad un terzo, ma solo a se stesso, e questo secondo la Giurisprudenza è un fatto che esclude la responsabilità nei confronti di chi è tenuto alla vigilanza, ciò non significa un esonero totale da tale responsabilità perché viene tenuto conto degli elementi che costituiscono l’illecito civile. Si presuppone che i minori, in quanto partecipanti alla settimana bianca, siano considerati esperti proprio perché il pacchetto organizzato non prevedeva alcuna lezione di sci, perciò i giudici mettono in evidenza che l’unica colpa fondata sugli accompagnatori è la poca vigilanza da parte degli stessi sulle piste (anche se non obbligatoria). Il giudice di merito per adempiere meramente al suo compito, avrebbe dovuto verificare se l’Associazione si fosse comportata in maniera diligente in quanto organizzatrice di viaggio, onde evitare l’incidente; per esempio sarebbe stato opportuno disporre di un preciso programma di rientro in albergo, subito dopo la conclusione delle esercitazioni sciistiche. Sentenza sottoposta alla Corte di Cassazione La Corte di Cassazione rileva un vizio in Appello in quanto la Corte ha considerato la condanna del minore senza valutare quella dell’Associazione, la quale ha il dovere di proteggere «i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo» tra i quali il diritto alla salute e all’integrità fisica, tanto più che il viaggio era organizzato per adolescenti tra i 14 e i 17 anni. Nella fattispecie concreta in cui il gruppo di viaggiatori era costituito esclusivamente da minorenni, un’organizzazione diligente avrebbe comportato la predisposizione di un numero adeguato di accompagnatori rispetto al numero dei partecipanti e di un preciso programma di rientro in albergo dopo le esercitazioni sciistiche del mattino al fine di evitare, improvvise iniziative alquanto pericolose dei giovani. Dalle argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte, emerge con evidenza che il dovere di diligenza dell’organizzatore di viaggi viene considerato tanto incisivo da implicare l’adozione di ogni mezzo necessario ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso al limite, nel caso fortuito. La Suprema Corte sostiene altresì che in Appello non sia stata delineata in maniera adeguata la figura dell’accompagnatore, definito come mero punto di riferimento, esente da obblighi di contratto e vigilanza di alcun tipo, sostenendo l’inammissibile conclusione che una comitiva di minorenni fosse tenuta a badare da sola a se stessa, precisando però che l’indagine sulla condotta dell’accompagnatore è rilevante sia ai fini della responsabilità contrattuale dell’organizzazione sia ai fini della responsabilità extracontrattuale (ex art 2043). Nel caso di specie, la Suprema Corte precisa che l’eventuale responsabilità dell’accompagnatore, per omessa sorveglianza, sia da accertare, ex art. 2043 e non ex 2048, come sostenevano i ricorrenti nel secondo motivo del ricorso. La Corte di Cassazione reputa fondato il ricorso relativo alla responsabilità dell’Ente e ritiene invece infondato il ricorso relativo all’eventuale responsabilità dell’accompagnatore, al quale potrà configurarsi solo con un accertamento di colpa in concreto, ai sensi dell’art.2043 Codice Civile. La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. Le norme I contratti di viaggio si intendono regolati dalla legge n° 1084 del 27 dicembre 1977 a ratifica ed esecuzione della CCV firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. La responsabilità dell’organizzazione non può in nessun caso eccedere i limiti della legge citata. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante il viaggio per cause ad essa non direttamente imputabili. Art. 3/1084: L’organizzazione di viaggi tutela i diritti e gli interessi del viaggiatore secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo. Art 12/1084 : il principio per cui l’organizzatore di viaggi, risponde degli atti ed omissioni dei suoi preposti e agenti nell’esercizio delle loro mansioni. Art13/1084 1°comma: l’organizzatore del viaggio risponde di ogni pregiudizio causato al viaggiatore a causa dell’inadempimento, totale o parziale, degli obblighi di organizzazione risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Art15/1084 1°comma: l’organizzatore di viaggi che fa eseguire da terzi prestazioni di trasporto, di alloggio o ogni altra prestazione relativa all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di ogni pregiudizio causato al viaggiatore a causa dell’inadempimento totale o parziale di queste prestazioni. Lo stesso dicasi per ogni pregiudizio causato al viaggiatore in occasione dell’esecuzione di queste prestazioni, salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato in modo diligente nella scelta della persona che esegue la prestazione. Art 2043 Codice Civile: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In questo caso si esclude la colpa dell’accompagnatore perché non vi sono alcuni presupposti e il minore imboccò una pista chiusa e vietata, senza avvertire terzi. Art 2048 Codice Civile: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. In tale sentenza anche a voler ammettere che vi sia una presunta responsabilità, estendibile alle conseguenze dei fatti illeciti compiuti dai minori contro se stessi, i giudici di appello spiegano che l’accompagnatore non potrebbe mai essere assimilato ad un «precettore» o ad un «maestro d’arte», non avendo assunto alcun obbligo di insegnamento teorico o pratico nei confronti dei ragazzi.