ANCL VERONA
IL NUOVO APPRENDISTATO E LE
PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA
DEL LAVORO
Verona, 17 aprile 2012
Mario Giudici
APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti
tipologie:
• apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un
titolo di studio in ambiente di lavoro;
• apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un
mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
• apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire
titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la
formazione di giovani ricercatori.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
E' prevista, inoltre, la possibilità di assumere con
contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità
espulsi da processi produttivi al fine della loro
qualificazione o riqualificazione professionale. Per questa
particolare forma di apprendistato trovano applicazione
le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di
cui alla legge n. 604/1966, nonché il regime contributivo
agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge n.
223/1991 e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della
medesima legge (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011).
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La disciplina del contratto di apprendistato è
rimessa ad appositi accordi interconfederali
ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nel rispetto
dei seguenti principi:
Mario Giudici
APPRENDISTATO
a) forma scritta del contratto, del patto di prova
e del relativo piano formativo individuale da
definire, anche sulla base di moduli e
formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
Mario Giudici
APPRENDISTATO
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a
due livelli inferiori rispetto alla categoria
spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la
retribuzione
dell’apprendista
in
misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di
servizio;
Mario Giudici
APPRENDISTATO
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità di finanziare i percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei
fondi paritetici interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni anche attraverso accordi con le
Regioni;
Mario Giudici
APPRENDISTATO
f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali e delle competenze
acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè
nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della
qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276;
Mario Giudici
APPRENDISTATO
h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato
in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta
giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
i) possibilità di forme e modalità per la conferma in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, al termine del percorso formativo,* al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato (fermi restando i
limiti numerici di seguito indicati) ;
Mario Giudici
APPRENDISTATO
l) divieto per le parti di recedere dal contratto
durante il periodo di formazione in assenza di
una giusta causa o di un giustificato motivo. In
caso di licenziamento privo di giustificazione
trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente
Mario Giudici
APPRENDISTATO
m) possibilità per le parti di recedere dal
contratto con preavviso decorrente dal termine
del periodo di formazione ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se
nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso
al termine del periodo di formazione il rapporto
prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Al fine di facilitare il ricorso all'apprendistato,
l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 167/2011
prevede che i datori di lavoro che hanno sedi in
più regioni possono fare riferimento al percorso
formativo della regione dove è ubicata la sede
legale e possono altresì accentrare le
comunicazioni al Centro per l'impiego nel
servizio informatico dove è ubicata la sede
legale
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato, direttamente o indirettamente
per il tramite delle agenzie di somministrazione
di lavoro non può superare il 100 per cento
delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il datore di lavoro stesso. Con la
riforma del lavoro il rapporto passa a 2/3
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione
le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto
1985, n. 443.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Il D.Lgs. n. 167/2011 prevede, inoltre, l'utilizzabilità del
contratto di apprendistato anche nel settore pubblico. In
particolare, la disciplina del reclutamento e dell'accesso,
nonché l'applicazione del contratto di apprendistato
professionalizzante e di alta formazione per i settori di
attività pubblici non è immediatamente applicabile ma
deve essere definita con D.P.C.M. entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del Testo Unico
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La riforma del lavoro introduce la
durata minima di sei mesi
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La riforma del lavoro subordina la
possibilità di assumere apprendisti
all’averne confermati almeno il 50% nel
triennio precedente (30% per i primi 36
mesi dall’entrata in vigore della legge
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la
qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività,
anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che
abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non
può in ogni caso essere superiore, per la sua componente
formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La
regolamentazione
dei
profili
formativi
dell’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale è rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori
di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
Mario Giudici
APPRENDISTATO
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna
od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale in funzione di
quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226; (minimo 400 ore secondo il
recente accordo stato-regioni)
Mario Giudici
APPRENDISTATO
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard
generali fissati dalle regioni.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere
Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere per il conseguimento
di una qualifica professionale a fini contrattuali i
soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi
stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del
tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:
la durata e le modalità di erogazione della formazione
per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche in funzione dei profili professionali
stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento
del personale,
la durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non può comunque essere
superiore a tre anni ovvero cinque per le figure
professionali
dell’artigianato
individuate
dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata,
nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla
offerta formativa pubblica, interna o esterna alla
azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di
base e trasversali per un monte complessivo non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto
conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze
dell’apprendista.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Le Regioni e le associazioni di categoria dei
datori di lavoro possono definire, anche
nell’ambito della bilateralità, le modalità per il
riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di mestiere.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attività in cicli stagionali i contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale
possono
prevedere
specifiche
modalità di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368 anche in deroga alla durata minima
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto di apprendistato per
attività di ricerca i soggetti di età compresa tra i diciotto
e i ventinove anni (per soggetti in possesso di una
qualifica professionale il contratto di apprendistato di
alta formazione può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età) , per il conseguimento:
- di un diploma di istruzione secondaria superiore,
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- di titoli di studio universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca,
- della specializzazione tecnica superiore di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con
particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori
di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008,
- del praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche
- di esperienze professionali
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attività di ricerca, per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione è rimessa alle Regioni, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo
con le associazioni territoriali dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, e con le
strutture formative interessate
Mario Giudici
APPRENDISTATO
In assenza di regolamentazioni regionali
l’attivazione
dell’apprendistato
di
alta
formazione o ricerca è rimessa ad apposite
convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro
o dalle loro associazioni con le Università, gli
istituti tecnici e professionali e le istituzioni
formative o di ricerca di cui al comma che
precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Standard professionali, standard formativi e
certificazione delle competenze
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’istruzione, della università e della
ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province
autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle
Regioni e province autonome e di quanto stabilito
nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17
febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei
percorsi formativi in apprendistato per la qualifica
professionale e in apprendistato di alta formazione.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Ai fini della verifica dei percorsi formativi in
apprendistato professionalizzante e in apprendistato di
ricerca gli standard professionali di riferimento sono
quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria
o, in mancanza, attraverso intese specifiche da
sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale
anche in corso della vigenza contrattuale.
La registrazione nel libretto formativo del cittadino della
formazione effettuata e della qualifica professionale a
fini contrattuali eventualmente acquisita è di
competenza del datore di lavoro.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Le competenze acquisite dall'apprendista
potranno essere certificate secondo le
modalità definite dalle regioni e province
autonome sulla base del repertorio delle
professioni e registrate sul libretto
formativo del cittadino
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Repertorio delle professioni
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali acquisite secondo le diverse tipologie di
apprendistato e consentire una correlazione tra
standard formativi e standard professionali è istituito
presso il Ministero del lavoro il repertorio delle
professioni predisposto sulla base dei sistemi di
classificazione del personale previsti nei contratti
collettivi di lavoro ed in coerenza con quanto previsto
nelle premesse dall'intesa tra Governo, regioni e parti
sociali del 17 febbraio 2010
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Sanzioni
In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità formative, il datore di lavoro è
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di
apprendistato in corso di esecuzione emerga un
inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
per adempiere.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di
recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria
varia da 300 a 1500 euro.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente comma provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come
sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010,
n. 183.
Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è
la Direzione del lavoro territorialmente competente.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari
normative e istituti
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui
al presente decreto non è immediatamente
operativa trovano applicazione, in via transitoria
e non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regolazioni
vigenti. In assenza della offerta formativa
pubblica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano
immediata
applicazione
le
regolazioni
contrattuali vigenti.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La contribuzione dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani è rideterminata in misura pari al
10% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
La quota a carico del dipendente, è del
5,84%
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Per i datori di lavoro che hanno alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a 9, l'aliquota complessiva del 10% a
carico dei datori di lavoro, limitatamente ai soli
contratti di apprendistato, è così ridotta:
• all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel
primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti
percentuali);
Mario Giudici
APPRENDISTATO
• al 3%, per i periodi contributivi maturati
nel secondo anno di contratto (riduzione
di 7 punti percentuali).
Per i periodi contributivi maturati negli
anni di contratto successivi al secondo, la
contribuzione è dovuta nella misura del
10%.
Mario Giudici
APPRENDISTATO
La legge di stabilità per il 2012 ha
stabilito che per i medesimi datori di
lavoro l’aliquota contributiva non sarà
dovuta nei primi tre anni di contratto. Per
i periodi successivi resta ferma l’aliquota
del 10%
Mario Giudici
APPRENDISTATO
I datori di lavoro che abbiano instaurato
rapporti di lavoro con personale assunto
come apprendista, trasformati in rapporti
a tempo indeterminato, continuano ad
effettuare i versamenti contributivi
secondo le norme previste per gli
apprendisti per la durata di dodici mesi
dalla data di trasformazione dei rapporti
medesimi
Mario Giudici
APPRENDISTATO
Restano in ogni caso ferme le competenze delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello
statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
Mario Giudici
LA RIFORMA DEL LAVORO IN PILLOLE
Mario Giudici
CONTRATTO A TERMINE
Si allarga l’intervallo necessario fra due contratti:
per contratti fino a sei mesi: da 10 a 60 giorni
per contratti oltre sei mesi: da 20 a 90 giorni
Il contratto può proseguire oltre la scadenza:
per contratti fino a sei mesi: da 20 a 30 giorni
per contatti oltre sei mesi: da 30 a 50 giorni
con obbligo di comunicazione preventiva al CPI
Mario Giudici
CONTRATTO A TERMINE
La durata massima dei contratti a termine anche per
sommatoria, confermata in 36 mesi, si ottiene
sommando anche i periodi di contratto somministrato.
Il primo contratto a termine o di somministrazione –
intendendosi per tale quello stipulato tra un certo
lavoratore e una certa impresa per qualsiasi tipo di
mansione – non deve più essere giustificato attraverso la
specificazione delle causali oggettive di cui al D. Lgs.
368/01 purchè di durata non superiore a sei mesi e non
prorogabile
Mario Giudici
CONTRATTO A TERMINE
Viene confermato il regime sanzionatorio attuale
(conversione e indennità risarcitoria onnicomprensiva
non superiore a 12 mesi).
Il termine per l’impugnazione della validità del contratto
viene esteso da 60 a 120 giorni mentre il termine per
l’impugnazione giudiziale viene confermato fissato in 180
giorni.
Mario Giudici
CONTRATTO A TERMINE
I termini per l’impugnazione così come modificati dalla
legge n.183/2010 trovano applicazione alle cessazioni di
contratti intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Si chiarisce che l’indennità risarcitoria per l’illegittimità
del termine ristora per intero il pregiudizio patito dal
lavoratore comprese le conseguenze retributive e
contributive dalla cessazione del rapporto alla sentenza
con cui il giudice ordina la ricostituzione del rapporto
Mario Giudici
CONTRATTO A TERMINE
A far data dal 1 gennaio 2013 ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato si applica un
contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari
all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali
Mario Giudici
CONTRATTO A TERMINE
Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle
attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
e successive modificazioni;
c) agli apprendisti;
d)
ai
lavoratori
dipendenti
delle
pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Mario Giudici
CONTRATTO A TERMINE
Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo
addizionale è restituito, successivamente al decorso del
periodo di prova, al datore di lavoro in caso di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La
restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro
assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo
indeterminato entro il termine di sei mesi dalla
cessazione del precedente contratto a termine. In tale
ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle
mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al
periodo trascorso dalla cessazione del precedente
rapporto di lavoro a termine.
Mario Giudici
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
La legge e i contratti collettivi potranno individuare
rilevanti motivi personali che consentano al lavoratore un
ripensamento nel caso di part-time flessibile o elastico.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da
una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente,che hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale
e che abbiano accettato clausole elastiche o flessibili
godono del diritto di recesso da tali clausole
Mario Giudici
LAVORO A PROGETTO
Vengono previsti interventi per eliminare abusi
dell’istituto.
Si prevede:
una definizione più stringente di “progetto” che non
potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto
dell’impresa committente;
la non ammissione
dell’istituto a mansioni non
meramente esecutive e ripetitive così come definite dai
contratti collettivi;
eliminazione del concetto di programma
Mario Giudici
LAVORO A PROGETTO
introduzione di una presunzione in merito al carattere subordinato
della collaborazione quando l’attività del collaboratore sia analoga a
quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da lavoratori
dipendenti salvo prestazioni di alta professionalità che possono
essere indiviudate anche dai ccnl;
eliminazione della facoltà di introdurre nel contratto clausole
individuali che consentano il recesso del committente prima della
scadenza o completamento del progetto (salvo i casi di giusta causa
o incapacità professionale del collaboratore),
Mario Giudici
LAVORO A PROGETTO
L’applicazione delle norme di cui sopra riguarderà i
contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di
riforma
Mario Giudici
PARTITE IVA
Si presume (salvo prova contraria a carico del
committente)
il
carattere
coordinato
e
continuativo ogniqualvolta sussistano almeno
due dei seguenti elementi:
duri complessivamente più di sei mesi nell’arco
dell’anno,
il collaboratore ne ricavi più del 75% dei
corrispettivi,
comporti la fruizione di una postazione di
lavoro presso la sede del committente.
Mario Giudici
PARTITE IVA
Tale presunzione trova applicazione ai rapporti
instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.
Per quelli già in corso si applicheranno dopo
dodici mesi dall’entrata in vigore
Mario Giudici
PARTITE IVA
In caso di utilizzo improprio della partita IVA il rapporto
sarà considerato di collaborazione coordinata e
continuativa con le relative conseguenze contributive
Mario Giudici
PARTITE IVA
L’esclusione dal campo del contratto a progetto riguarda
le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui
contenuto concreto sia riconducibile alle attività
professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
In caso contrario la sola iscrizione all’albo del
collaboratore non è esimente sufficiente
Mario Giudici
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Il numero degli associati in partecipazione che
conferiscano solo lavoro non può superare i 3
indipendentemente dal numero degli associanti con
l’unica eccezione che gli associati siano legati da rapporti
coniugali, di parentela entro il terzo grado o di affinità
entro il secondo.
Mario Giudici
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
In caso di violazione il rapporto si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
I
rapporti
di
associazione
senza
un’effettiva
partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o
dell’affare ovvero senza consegna del rendiconto di cui
all’art. 2552 c.c. si presumono, salvo prova contraria,
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Vengono suddivisi in tre tipologie che comportano, in
caso di illegittimità, regimi sanzionatori differenziati:
per motivi discriminatori
per motivi disciplinari
per motivi economici
La motivazione del licenziamento dovrà essere indicata
nell’atto di recesso e non successivamente a richiesta
del lavoratore
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Il termine entro il quale proporre tentativo di
conciliazione o ricorso in giudizio viene ridotto
da 270 a 180 giorni
Tale termine trova applicazione in relazione ai
licenziamenti intimati dopo la data di entrata in
vigore della legge.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all’articolo 3, seconda parte, della legge 15 luglio 1966,
n. 604, qualora disposto da un datore di lavoro avente i
requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, nono comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di
lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove
il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione
di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi
del licenziamento medesimo
nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del
lavoratore interessato.
La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il
lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di
conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da
un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
La procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della Commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative
al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in
cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le
parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro può comunicare il
licenziamento al lavoratore.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, trova
applicazione l’articolo 23, comma 2, della legge recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” (Aspi) e può essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione
professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia
di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di Commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la
determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo
18, comma ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di
procedura civile.”.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Per i licenziamenti discriminatori dichiarati illegittimi
rimane l’attuale regime:
si applica a prescindere dal numero di dipendenti
si reintegra il lavoratore
si indennizza il danno pagando retribuzioni e contributi
dal licenziamento alla reintegra con un minimo di 5
mensilità
Resta la facoltà del lavoratore di rinunciare alla reintegra
optando per un risarcimento pari a 15 mensilità non
soggette a contribuzione
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Per i licenziamenti disciplinari vige un doppio regime.
Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo perché il
lavoratore non ha commesso il fatto contestato o perché
tale fatto è previsto dai contratti collettivi come
configurante motivo di provvedimento disciplinare il
giudice ordina il reintegro ed il risarcimento del danno
nella misura massima di 12 mensilità.
Il lavoratore mantiene la possibilità di chiedere
l’indennità di 15 mensilità in alternativa al reintegro
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Il medesimo regime si applica ai licenziamenti prima
della scadenza del periodo di comporto al lavoratore
malato e a quelli motivati con l’inidoneità fisica o psichica
ma trovati illegittimi dal giudice
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Negli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento
disciplinare il giudice condanna ad un risarcimento,
senza reintegra, variabile da 12 a 24 mensilità di
retribuzione.
L’indennità si applica anche ai licenziamenti nulli per vizi
di forma o di procedura ma in tale caso l’indennità oscilla
tra 6 e 12 mensilità di retribuzione
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Nel caso di licenziamenti per motivi economici il giudice
ove accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a
base del licenziamento ordina la reinterga e le
conseguenze annesse. Negli altri casi di illegittimità
stabilisce un’indennità a favore del lavoratore tra 12 e 24
mensilità.
Qualora emerga che il licenziamento era dovuto a motivi
discriminatori o disciplinari si applicano le altre
conseguenze
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
In caso di licenziamenti collettivi la violazione della
comunicazione preventiva può essere sanata nell’ambito
di un accordo sindacale stipulato in corso di procedura.
In caso di violazione delle procedure dell’art. 4 legge
223/91 si applica la reintegra.
In caso di violazione dei criteri di scelta si applica la
reintegra.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Si prefigura, d’intesa con il Ministero della Giustizia,
l’introduzione di un rito speciale accelerato dedicato alle
controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni, anche quando devono essere risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
La domanda si propone con ricorso al Tribunale in
funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i
requisiti di cui all’articolo 125 del codice di procedura
civile. Con il ricorso non possono essere proposte
domande diverse da quelle di cui all’articolo 16, salvo
che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito
della presentazione del ricorso il giudice fissa l’udienza
di comparizione delle parti, con decreto da notificarsi a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica
certificata.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre
trenta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice, sentite le
parti e omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti
dalle parti o disposti d’ufficio e provvede, con ordinanza
immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto
della domanda.
L’efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma
2 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia
della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio
instaurato ai sensi dell’articolo 18.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto può
essere proposta opposizione con ricorso da depositare
innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento
opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello
stesso, o dalla comunicazione se anteriore.
Con il ricorso non possono essere proposte domande
diverse da quelle di cui all’articolo 16, salvo che siano
fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o
dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con
decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi
sessanta giorni, assegnando all’opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di
posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua
costituzione.
L’opposto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria di memoria difensiva a norma e con le
decadenze di cui all’articolo 416 del codice di procedura
civile. Se l’opposto intende chiamare un terzo in causa
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
memoria difensiva.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti
d'ufficio, e provvede con sentenza all'accoglimento o al
rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine
alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in
cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce
titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso
reclamo davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni
dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti,
salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte
dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per
causa ad essa non imputabile.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
La Corte d'appello fissa con decreto l’udienza di
discussione nei successivi sessanta giorni Alla prima
udienza, la Corte può sospendere l’efficacia della
sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte
d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e
provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della
domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il
deposito di note difensive fino a dieci giorni prima
dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro
dieci giorni dall’udienza di discussione.
Mario Giudici
LICENZIAMENTI
Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione
se anteriore. La sospensione dell’efficacia della
sentenza deve essere chiesta alla Corte d’appello, che
provvede a norma del comma 3.
La Corte fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi
dalla proposizione del ricorso.
Mario Giudici
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