LEGGE N. 244/2007 -FINANZIARIA 2008
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI
ART. 1 COMMI 139 - 154
1
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 139 interessi su rimborsi
Decorsi piu' di dieci anni dalla richiesta di
rimborso, le somme complessivamente
dovute, a titolo di capitale ed interessi, per
crediti riferiti all'irpef, all'irpeg o all'ires
producono, a partire dal 1° gennaio 2008,
interessi giornalieri ad un tasso definito
ogni anno con decreto del ministero e.f.
sulla base della media aritmetica dei tassi
applicati ai buoni del tesoro poliennali a
dieci anni registrati nell'anno precedente a
tale decreto
2
RISCOSSIONE
ART 1 comma 140 L.F. 2008.
IL COMMA IN ESAME PREVEDE CHE LA
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME SULLE QUALI
CALCOLARE GLI INTERESSI DEBBA ESSERE
EFFETTUATA AL COMPIMENTO DI CIASCUN ANNO A
PARTIRE:
• DAL 1° GENNAIO 2008, PER I RIMBORSI PER I QUALI
IL TERMINE DECENNALE E' MATURATO ANTERIORMENTE A
TALE DATA;
•DAL DECIMO ANNO SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA
DI RIMBORSO, NEGLI ALTRI CASI.
3
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 141
L'ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI DEL DEBITORE
VERSO TERZI PUO' ESSERE REDATTO ANCHE DA
DIPENDENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON
ABILITATI
ALL'ESERCIZIO
DELLE
FUNZIONI
DI
UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE. IN TAL CASO L'ATTO
DEVE RECARE L'INDICAZIONE A STAMPA DELLO STESSO
AGENTE E NON E' SOGGETTO ALL'ANNOTAZIONE
NELL'APPOSITO REGISTRO CRONOLOGICO PREVISTO
DALL'ART. 44 COMMA 1 DEL D.LGS. 112/99 PER GLI
UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE
(IL COMMA 141 INTRODUCE IL COMMA 1 BIS ALL'ART. 72 BIS DEL
DPR 602/73)
4
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 142
STABILISCE CHE IL PIGNORAMENTO DEI BENI
POSSA ESSERE EFFETTUATO DALL'AGENTE DELLA
RISCOSSIONE ANCHE CON LE MODALITA'
PREVISTE DALL'ART. 72-BIS DEL DPR 602/73. IN
TAL
CASO
LO
STESSO
AGENTE
DELLA
RISCOSSIONE
RIVOLGE
UN
ORDINE
DI
CONSEGNA DI TALI BENI AL TERZO CHE ADEMPIE
ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI E
SUCCESSIVAMENTE PROCEDE ALLA VENDITA
5
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 143
STABILISCE LA POSSIBILITA' DI ORDINARE LA
CONFISCA PER EQUIVALENTE DI CUI ALL'ART. 322
TER DEL C.P. NELLE IPOTESI DI CONDANNA PER
REATI IN MATERIA DI II.DD. ED IVA
6
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
IL
COMMA
144
INTRODUCE,
MEDIANTE
L'INSERIMENTO DELL'ART. 3 BIS NEL D.LGS. N.
462/97 LA POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE DEL
VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO
DELLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI CONTROLLO
AUTOMATICO (art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e art. 54,
D.P.R. 633/1972) E DI CONTROLLO FORMALE DELLA
DICHIARAZIONE (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973)
7
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
LA POSSIBILITA' DI RATEAZIONE E' CONCESSA ANCHE
PER GLI IMPORTI – SUPERIORI A 500 EURO – DA
VERSARE A SEGUITO DI RICEVIMENTO DELLA
COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 412 DELLA
L. 311/2004, RELATIVA AI REDDITI SOGGETTI A
TASSAZIONE SEPARATA
8
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
LA RICHIESTA DI RATEAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE ENTRO
TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA
COMUNICAZIONE
9
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144
- art. 36 DL
248/2007conv in L. 31/08
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
>€ 5.000
>€ 2.000
MAX 6 RATE
TRIMESTRALI
>€ 50.000
MAX 20 RATE
TRIMESTRALI
PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA
ART. 3 BIS D.LGS. 462/97
10
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
>€ 50.000
PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA
COMMISURATA ALLE SOMME DOVUTE, COMPRESE QUELLE A TITOLO
DI SANZIONE IN MISURA PIENA, PER IL PERIODO DI RATEAZIONE
DELL'IMPORTO DOVUTO AUMENTATO DI UN ANNO, MEDIANTE POLIZZA
FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA OVVERO RILASCIATA DAI
CONFIDI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAGLI ARTT. 106 E 107
DEL D.LGS. 385/93 - T.U.B.
11
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
> € 50.000
PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA
IN ALTERNATIVA ALLA PREDETTA GARANZIA L'UFFICIO PUO‘
AUTORIZZARE CHE SIA CONCESSA DAL CONTRIBUENTE O DA UN TERZO
DATORE, IPOTECA VOLONTARIA DI PRIMO GRADO SU BENI IMMOBILI DI
ESCLUSIVA PROPRIETA' DEL CONCEDENTE, PER UN IMPORTO PARI AL
DOPPIO DELLE SOMME DOVUTE, COMPRESE QUELLE A TITOLO DI
SANZIONE IN MISURA PIENA.
A TAL FINE IL VALORE DELL'IMMOBILE E' DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 52 COMMA 4 DEL DPR 131/86 OPPURE, IN ALTERNATIVA,
SULLA BASE DI UNA PERIZIA GURATA DI STIMA (ART. 64 C.P.C.)
12
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
> € 50.000
PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA
L'IPOTECA NON E' ASSOGGETTATA AD AZIONE REVOCATORIA.
SONO A CARICO DEL CONTRIBUENTE LE SPESE DI PERIZIA, DI
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA. IN TALI CASI, ENTRO
DIECI GIORNI DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IL CONTRIBUENTE
DEVE FAR PERVENIRE ALL'UFFICIO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA.
13
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL
248/2007
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
< € 2.000
MAX SEI RATE TRIMESTRALI
DI PARI IMPORTO
Può essere concessa dall'ufficio,
su richiesta del contribuente, nelle
ipotesi di TEMPORANEA SITUAZIONE
DI OBIETTIVA DIFFICOLTA'
L'ISTANZA DEVE ESSERE
PRESENTATA ENTRO
TRENTA
GIORNI DAL
RICEVIMENTO DELLA
COMUNICAZIONE
14
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
Tassazione separata
LA POSSIBILITA' DI RATEAZIONE E' CONCESSA ANCHE
PER GLI IMPORTI – SUPERIORI A 500 EURO – DA
VERSARE A SEGUITO DI RICEVIMENTO DELLA
COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 412 DELLA
L. 311/2004, RELATIVA AI REDDITI SOGGETTI A
TASSAZIONE SEPARATA
15
RISCOSSIONE
ART.
1
COMMA
144
-
art.
36
DL
248/2007
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
L'IMPORTO DELLA PRIMA RATA DEVE ESSERE
VERSATO ENTRO IL TERMINE DI TRENTA
GIORNI
DAL
RICEVIMENTO
DELLA
COMUNICAZIONE.
SULL'IMPORTO DELLE RATE SUCCESSIVE SONO
DOVUTI GLI INTERESSI DEL 3,5 % ANNUO.
LE RATE TRIMESTRALI SCADONO L'ULTIMO GIORNO
DI CIASCUN TRIMESTRE.
16
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144
- art.
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
36
DL
248/2007
IL MANCATO PAGAMENTO ANCHE DI UNA SOLA RATA
COMPORTA
LA DECADENZA DALLA RATEAZIONE E
L'IMPORTO DOVUTO PER IMPOSTE, INTERESSI E
SANZIONE IN MISURA PIENA, DEDOTTO QUANTO
VERSATO, E' ISCRITTO A RUOLO.
SE E' STATA PRESTATA GARANZIA L'UFFICIO PROCEDE ALLA
ISCRIZIONE A RUOLO A CARICO DEL CONTRIBUENTE E DEL
GARANTE O TERZO DATORE DI IPOTECA QUALORA QUESTI
ULTIMI NON VERSINO L'IMPORTO DOVUTO ENTRO 30 GIORNI
DALLA NOTIFICAZIONE DI APPOSITO INVITO CONTENENTE
L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA PRETESA
17
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
CONSEGUENTI ALLE ISCRIZIONI A RUOLO PER
MANCATO
PAGAMENTO
DEGLI
IMPORTI
RATEIZZATI E' ESEGUITA ENTRO IL 31 DICEMBRE
DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI
SCADENZA DELLA RATA NON PAGATA
18
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 147
Stabilisce che le disposizioni sulle rateazioni di cui al
comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo di imposta in corso:
- al 31 dicembre 2006 per le somme dovute ai sensi
dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 462/97 (art. 36 bis DPR
600/73– 54 bis DPR 633/72 )
- al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi
dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 462/97 (art. 36 ter DPR
60/73)
- al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi
dell'art. 1 Comma 412 della L. 311/2004
19
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMI 125 E 127
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
PREVEDONO CHE ANCHE PER LE GARANZIE DA
PRESTARE IN CASO DI PAGAMENTO RATEALE A
SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE –
DEFINIZIONE EX ART. 15 D.lGS. 218/97
E
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
SI
POSSA
RICORRERE AI CONFIDI ISCRITTI NEGLI ELENCHI
PREVISTI DAGLI ARTT. 106 E 107 TUIR.
22
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 145
DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME
ISCRITTE A RUOLO
Modifica l'art. 19 del DPR 602/73.
In primo luogo eleva da € 25.822,84 ad € 50.000,00 l'importo
oltre il quale è necessario fornire la garanzia per ottenere la
rateizzazione delle some iscritte a ruolo.
Inoltre prevede che, in alternativa alle attuali forme di
garanzia, possa essere rilasciata garanzia dai CONFIDI
ovvero essere iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 77 del DPR
602/1973.
23
RISCOSSIONE
ART. 36 L. 31/08 modifica art. 19 DPR 602/73
ATTRIBUISCE IL POTERE DI CONCEDERE
LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE
SOMME ISCRITTE A RUOLO ALL’AGENTE
DELLA RISCOSSIONE DAL 1° MARZO 2008.
24
RISCOSSIONE
ART. 36 L. 31/08
LA DILAZIONE DI PAGAMENTO
SOMME ISCRITTE A RUOLO
DELLE
L‘agente della riscossione può autorizzare che sia concessa
dal contribuente o da un terzo datore, ipoteca volontaria di
primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del
concedente, per un importo pari al doppio delle somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.
Il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'art. 52
comma 4 del DPR 131/86 oppure, in alternativa, sulla base di
una perizia giurata di stima (art. 64 c.p.c.)
25
RISCOSSIONE
Art. 36 comma 2 bis lett.a) l. 31/08
DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME
ISCRITTE A RUOLO
Modifica l'art. 19 del DPR 602/73
L’agente della riscossione può concedere, in situazione di
temporanea obiettiva difficoltà del contribuente, la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
fino ad un massimo di 72 rate mensili.
26
RISCOSSIONE
Art. 36 comma 2 bis lett.a) l. 31/08
DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME
ISCRITTE A RUOLO
Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate
iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle
autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo
restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle
pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";
27
RISCOSSIONE
Art. 36 comma 2 bis lett.b) L. 31/08
Abroga il comma 2 dell'art. 19 del DPR 602/73
Pertanto, la richiesta di rateizzazione può essere
presentata anche dopo l’inizio della procedura esecutiva.
28
RISCOSSIONE
Art. 36 comma 4 ter l. 31/08
Modifica l'art. 19 del DPR 602/73
La cartella di pagamento deve contenere, a pena di
nullità,
l’indicazione
del
responsabile
del
procedimento di iscrizione
a ruolo e di quello di
emissione e di notificazione della cartella stessa.
Tale disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti
nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tala
data, non è causa di nullità delle stesse.
Vedi Circ. 16/E del 16 marzo 2008
29
RISCOSSIONE
Art. 36 comma 4 ter l. 31/08
Modifica l'art. 19 del DPR 602/73
Per effetto di tale disposizione, le cartelle di pagamento
relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono
contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei responsabili dei
procedimenti di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonché di
emissione e notificazione della medesima cartella di
pagamento (agente della riscossione).
La disposizione in esame, quindi, si applica solo alle cartelle
con le quali viene richiesto il pagamento di somme iscritte in
ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008.
30
RISCOSSIONE
Art. 36 comma 4 ter l. 31/08
Modifica l'art. 19 del DPR 602/73
La nuova disposizione conferma indirettamente che prima
della sua entrata in vigore l’irregolarità di cui si tratta non
comportava la nullità della cartella di pagamento, come
ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti.
31
RISCOSSIONE
Art. 36 comma 4 ter l. 31/08
Modifica l'art. 19 del DPR 602/73
Sotto il profilo processuale, si ricorda che l’eccezione di nullità della
cartella di pagamento per mancanza dell’indicazione del responsabile del
procedimento deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado e non può essere fatta valere con memoria successiva.
Infatti, l’articolo 24, comma 2, del DLGS n. 546 del 1992, prevede che
l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo quando sia “resa
necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre
parti o per ordine della commissione” e che la stessa debba avvenire
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato
ha avuto notizia di tale deposito (in tal senso, Cass., sez. trib., n. 24970
del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003).
Ne consegue l’impossibilità da parte del contribuente di proporre motivi
integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
32
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 146
DISCARICO QUOTE INESIGIBILI
Modifica l'art. 19, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/99
riducendo da UNDICI a CINQUE mesi – sempre
decorrenti dalla consegna del ruolo – il termine
massimo entro il quale l'agente della riscossione deve
notificare la cartella di pagamento.
33
RISCOSSIONE
ART. 1 COMMA 148, modificato dalla L. 31/08
DISCARICO QUOTE INESIGIBILI
la riduzione da 11 a 5 mesi del termine per notificare la
cartella di pagamento si applica ai ruoli consegnati a
decorrere dal 31 ottobre 2009.
34
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