TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DR. LORENZO BENINI
Giudice
VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA
PAGINE VERBALE: n. 155
PROCEDIMENTO PENALE N. 1236-97 R.G.
A CARICO DI: MAGGI + ALTRI
UDIENZA DEL 1 Aprile 2008
Esito:
1
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INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
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TRIBUNALE DI BRESCIA - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
Procedimento penale n. 1236-97 - Udienza del 1 Aprile 2008
DR. LORENZO BENINI
DR. FRANCESCO PIANTONI
Giudice
Pubblico Ministero
TIZIANA LIA
Trascrittore
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI + ALTRI -
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G.I.P. – DOTT. BENINI: Iniziamo con la replica delle parti
civili.
AVVOCATO DI PARTE CIVILE - NARDIN: Io intendo intervenire in
sede di replica attenendomi strettamente al concetto e
alla funzione espressi dal Codice, che sono quelli di
argomentare
confutare
nei
le
limiti
strettamente
argomentazioni
necessari
avversarie,
che
per
si
sono
globalmente espresse per una richiesta di pronuncia di
una sentenza di carattere liberatorio per tutti quanti
gli imputati.
E’
chiaro
che
questa
prospettazione
offre
una
visione
processuale terminativa a carattere statico, un blocco
continentale, e il processo si deve fermare qui perché
risulta
la
estraneità
degli
imputati
ai
fatti
loro
contestati. E’ altrettanto chiaro che si contrappone a
questa
visione
carattere
una
diversa
dinamico.
Noi
e
nettamente
chiediamo
oppositiva
che,
dalla
a
fase
strettamente procedimentale, si transiti ad una fase più
dinamica,
fronte
che
a
è
quella
dibattimentale.
prospettazioni
che
dibattimento,
occorra
recupero
significato
del
preliminare,
con
invece
hanno
Credo
evocato
ritornare al
della
espresso
che,
funzione
un
senso
di
mini
e
al
dell’udienza
riferimento
alla
sua
collocazione nell’ambito ordinamentale e, allora, anche
e soprattutto dopo i vari interventi del legislatore che
hanno
contribuito
dell’udienza
a
modificare
preliminare
la
rispetto
struttura
alla
generale
delineazione
originaria del legislatore.
Il primo intervento è quello della Legge dell’8 Aprile 1995,
numero
105,
provvedimento
normativo
in
cui
il
legislatore elimina il requisito della evidenza nelle
risultanze
Dicembre
qualche
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liberatorie.
1999,
maniera
numero
Il
479,
ridefinisce
4
secondo
la
in
Legge
è
la
Legge
Carotti,
termini
di
che
16
in
pregnanza
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maggiore
sia
contenuto
la
struttura
decisorio
sia
la
dinamica,
dell’udienza
sia
il
preliminare,
soprattutto anche con riferimento alla maggior portata
di
poteri
Indagini
che
vengono
Preliminari,
attribuiti
con
al
l’espresso
Giudice
delle
riferimento
alla
possibilità di integrazione probatoria. Ma direi che un
ulteriore intervento può essere ravvisato anche nella
Legge 7 Dicembre 2000, numero 397, che è quella che
istituisce
le
investigazioni
difensive,
attribuendo
quindi anche ai difensori la possibilità, la capacità e
l’intervento di ampliare il materiale su cui è il tema
decisorio,
quindi
iniziativa
non
più
dell’organo
amplificato
anche
limitato
promotore
fino
a
alla
esclusiva
d’accusa,
ricomprendere
i
ma
contributi
offerti dalle difese.
Si può dire allora che vi sia stata una nuova connotazione o
una metamorfosi dell’udienza preliminare a seguito di
questi interventi novellativi?
Io dico di no e l’epilogo decisorio dell’udienza preliminare
era,
resta
e
dovrà
restare,
in
questo
ambito
ordinamentale, come di natura strettamente processuale,
non di pura cognizione. Pertanto, non si dovrà parlare,
in questa sede, di cognizione più decisione e, quindi,
affermazione di un tema di colpevolezza o di un tema di
innocenza.
Si
dovrà
verificare
esclusivamente
questo
tema: se il materiale fino ad ora acquisito è di per sé
di
portata
sviluppo
tale
da
potersi
dibattimentale
offrire
che
offra
ad
un
ulteriore
possibilità
di
apertura, di evoluzione, di chiarezza e di dispiegamento
ulteriore, oppure se sia un materiale congelato in una
invernale
stagnazione
e
non
piuttosto,
come
noi
auspichiamo, verso una dinamica evoluzione più aperta e
più diffusa.
Dicevo che l’udienza preliminare si deve collocare come fase
necessariamente
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mediana,
che
5
deve
verificare
la
o
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utilità o superfluità di un eventuale dibattimento e che
si pone come linea di mezzo, appunto, tra la originaria
richiesta di giudizio promanante dal Pubblico Ministero
e
l’eventuale
futuro
intervento
dell’organo
giurisdizionale, che sarà la Corte d’Assise.
E’ una pronuncia, quindi, quella che si chiede al G.U.P.,
diciamo
così,
proiezioni,
a
in
itinere,
nostro
una
pronuncia
parare, verso
il
che
ha
dibattimento e
verso un futuro iter processuale.
Quali sono i criteri e le regole di giudizio, quindi il canone
decisorio che dovrà essere utilizzato nella definizione
attuale della fase procedimentale?
Esiste
una
perfetta
riguarda
il
omologia
giudizio
tra
sotto
il
canone
forma
di
decisorio
sentenza
di
che
non
luogo a procedere e la decisione che il Giudice delle
Indagini Preliminari deve assumere eventualmente su una
richiesta
di
archiviazione
promanante
dal
Pubblico
Ministero. Per l’un tipo di decisione e per l’altro tipo
di decisione, occorre comunque una verifica che esista
un materiale non idoneo a sopportare una verifica, una
infondatezza
di
nostro
caso,
visione
sia
notizia
che
il
di
reato.
materiale
qualificabile
come
Possiamo
offerto
notizia
dire,
alla
nel
vostra
infondata
di
reato? Io credo proprio di no.
Credo che occorra verificare con un minimo di attenzione quali
sono
i
caratteri
che
offre
alla
nostra
indagine
l’articolo 425, la sentenza di non luogo a procedere.
Intanto, siamo fuori dai casi di esistenza di cause estintive
o fuori dai casi di condizioni di improcedibilità.
Il primo punto sul quale dobbiamo eventualmente soffermarci è
questo: risulta, non con carattere della evidenza, come
un tempo era richiesto, dagli atti, che il fatto non
sussista o che gli imputati non l’abbiano commesso o che
non siano punibili?
Io
dico
che
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non
risulta
un
bel
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niente,
nel
senso
che il
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risultato è comunque un prodotto di distillazione di un
processo e acquisito e valutativo di materiali e non
emerge,
in
alcuna
pagina
di
questo
procedimento,
un
qualche elemento che possa far pensare ad una sentenza
di non luogo a procedere per estraneità degli imputati
al
fatto
loro
contestato.
Esistono
gravi
indizi
di
colpevolezza consegnati a quei giudicati cautelari, che
qualificano appunto il portato accusatorio da parte di
Tramonte,
per
qualificate
esempio,
con
alta
di
Digilio,
probabilità
di
come
notizie
colpevolezza,
e
questo già, secondo me, è un elemento sufficiente per
consentire
di
procedere
al
transito
dalla
fase
procedimentale alla fase processuale.
L’altro problema, sempre con riferimento ai tratti connotativi
della sentenza di non luogo a procedere, è: ma esistono,
nel
corpo
possano
enorme
far
di
pensare
insufficienza,
questo
alla
procedimento,
sussistenza
contraddittorietà,
che
di
sono
atti
vizi
due
che
quali
specie
connotative dell’unico “genus” importante, che è quello
della non idoneità del materiale a sostenere l’accusa in
giudizio?
Io
credo,
per
assoluta
i
motivi
sopra
possibilità
illustrati,
di
che
non
intravedere
vi
sia
queste
caratteristiche, quindi che non si possa assolutamente
dar luogo ad una sentenza di non luogo a procedere, così
come uniformemente le difese hanno invocato.
Torno ancora per una volta a trattare il tema della natura
dell’epilogo decisorio della udienza preliminare.
Qui non è un problema di cognizione e di decisione, è un
problema di opzione prognostica. Il Giudice dell’Udienza
Preliminare è in grado o no di dire che il materiale
finora
raccolto
è
fermentante,
è
produttivo
di
una
ulteriore apertura ed evoluzione verso il dibattimento?
Io credo che ampiamente si possa dire di sì e che ci sia
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un’utilità,
una
necessità,
sostengo,
di
procedere
al
giudizio.
E il giudizio si attiva evidentemente su prospettive che oggi
non appaio telescopicamente, sideralmente, lontane, ma
sono molto vicine e molto concrete. Un dibattimento che
può
offrire
profilo
di
aperture,
nuove
acquisizioni
chiarimenti,
ma,
di
probatorie
apporti,
ulteriormente,
sotto
di
sotto
il
sviluppi,
di
il profilo
di
una
diversa o lettura o valutazione o interpretazione. Non
dobbiamo dimenticare che, accanto ai Giudici di toga,
siedono anche Giudice di fascia. Credo quindi che la
sensibilità
anche
del
non
addetto
ai
lavori
professionalmente possa avere il suo significato in un
giudizio anche di popolo, qual è quello di una Corte
d’Assise.
Soprattutto il tema della credibilità e della attendibilità
delle dichiarazioni di natura etero accusatoria, questi
sono
temi
che
sicuramente
devono
trovare
la
loro
esplicazione, la loro valutazione e la loro definizione
in una fase giudiziale.
Allora, gli eventuali probatori che si possono teoricamente
prospettare con una visione attuale del materiale, io
credo
che
debbano,
possano,
necessariamente
dovranno
trovare la loro soluzione nella fase dibattimentale.
Ripeto, non è un blocco di ghiaccio ormai ibernato da riporre
in
freezer,
necessita
di
il
un
processo
passaggio
è
vivo,
alla
è
fase
fermentante
valutativa
e
del
dibattimento.
Grazie.
AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Io mi vorrei soffermare
su
alcune
valutazioni
di
metodo,
credo
però,
avendo
coscienza con lei, signor Giudice, che in determinati
casi, non tutti per la verità, ma certamente uno di
questi è quello che oggi interessa questo processo, le
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questioni di metodo acquisiscono uno spessore di natura
sostanziale.
Perché,
vede,
io
sono
stato
più
che
telegrafico quando lei mi diede la parola, rispettando
l’ordine
processuale
dei
contributi
all’udienza
preliminare e lo sono stato in ragione del fatto che
ritenevo opportuno, anzi, più che opportuno, necessario
ascoltare i maggiori interlocutori in questo processo,
quelli
quantomeno
essenziali, e
cioè
l’accusa
da
una
parte e la difesa dall’altra, e ho avuto l’impressione,
soprattutto ascoltando le arringhe dei difensori (ma non
lo dico per partito preso, mi pongo in una posizione di
assoluto
equilibrio,
ho
almeno
questa
presunzione
o
questa presunzione hanno le persone offese costituitesi
parti
civili
che
questo
specifico
ufficio
mi
hanno
demandato), ascoltando soprattutto, ripeto, le arringhe
dei difensori, ho avuto l’impressione di uno sfasamento,
una sorta di, se lei mi permette, o di strabismo o di
una volontà di illuminare soltanto una porzione di tutta
la vicenda processuale che è oggi demandata alla sua
valutazione di Giudice dell’Udienza Preliminare.
Perché dico questo?
Perché ho avuto l’impressione che si venisse ad affrontare il
tema
processuale
discusso
sulla
con
una
valenza
opzione
non
probatoria
espressa.
soltanto
di
Si
è
tre
soggetti più o meno collaboranti e si è immaginato, in
questo
modo,
relativa
alla
di
poter
vicenda
affrontare
della
tutta
strage
di
la
tematica
Piazza
della
Loggia come se essa si fosse ridotta alla fine di una
ebollizione durata più di trent’anni, ad una specie di
condensato che si chiama Tramonte, Digilio e Siciliano.
Dico subito che, sul piano del metodo, avrei anche potuto
accettare il contraddittorio su questo punto se fosse
stata fatta un’opzione, peraltro, voglio dire, neanche
coraggiosa, semplicemente ovvia, aver opzionato un rito
alternativo, aver chiesto a lei, Giudice, di diventare
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il Giudice di un giudizio abbreviato e conseguentemente
utilizzare tutti gli elementi che sono quelle svariate
migliaia o decine di migliaia di pagine come elemento
sul
quale
discutere
probatoriamente
con
ampiezza
di
facoltà valutativa, anche sua. Perché è ovvio che, ove
non si voglia immaginare una ridondanza, la sua persona
fisica, nel ruolo di Giudice dell’Udienza Preliminare,
ha facoltà, poteri, ha giurisdizione, sostanzialmente,
ontologicamente, diversa da quella che è la sua persona
fisica potrebbe avere nell’esercizio delle funzioni di
Giudice del giudizio abbreviato.
Allora, in un’ottica di questo genere, correndo i difensori il
rischio di una condanna nel merito al fine di conseguire
una
sentenza
assolutoria
nel merito,
a
questo
punto,
avrei potuto anche accettare il taglio difensivo, per
carità,
assolutamente
valutazione,
la
legittimo,
sua
all’apprezzamento
di
di
che
ha
valutazione,
quelli
che
limitato
la
esclusivamente
sono
i
contributi,
ripeto, di Siciliano, Digilio e Tramonte.
Supero
subito
questi
la
possibile
tre,
avendo
eccezione
reso
per
la
quale
dichiarazioni
in
uno
sede
di
di
incidente probatorio, deve essere apprezzato con piena
di
valenza
evidente
probatoria.
che,
se
esiste
Transeat,
norma
ma
è
altrettanto
processuale
che,
anche
all’esito dell’incidente probatorio in corso di attività
di indagine preliminare, consente la riedizione in sede
dibattimentale sia dell’escussione del testimone, come
delle
dichiarazioni
abbia
voluto
renderle
approfondimento,
approfondimento
eventualmente
non
della
e,
di
prova,
di
un
quindi,
imputato
una
ripetizione,
per
tutta
una
che
sorta
di
ma
di
serie
di
ragioni che, dal punto di vista processuale, è inutile
che stiamo qui a ripeterci, allora io dico che anche
l’incidente probatorio di Digilio non può essere, allo
stato,
1236-97 - 1 Aprile 2008
considerato
solo
ed
10
esclusivamente
valutandolo
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all’interno
della
bottiglia
nella
quale
esso
è
stato
confezionato.
Cosa voglio dire, fuori di metafora?
Che il Digilio, da solo, risponde a se stesso esattamente
come,
per
dirla
con
Socrate,
“un
libro,
per
quanto
interrogato più e più volte, altro non ti potrà dir se
non
quel
diverso
che
da
confrontare
in
esso
questo,
Digilio
è
stato
signor
con
scritto”,
Giudice,
tutto
il
ma
è
sistema,
altro
andare
con
e
a
tutto
l’accumulo, con tutta la valenza probatoria che sta già
negli atti, che è suscettibile di valutazione in sede
dibattimentale,
ma
che,
soprattutto,
potrà
essere
ulteriormente valutata dandosi la possibilità, in sede
dibattimentale, di esaminare, di controesaminare, altri
contributi probatori in forma orale perché testimoni,
altri contributi probatori per altre vie acquisibili.
E, allora, da questo punto di vista, l’indagine su questi
signori è una disamina che è stata svolta dalla difesa
come guardando dal buco della serratura, volendo cioè
inquadrare, collimare, in un’ottica difensiva, soltanto
una
minima
processuale
porzione
che
lei,
di
quella
oggi,
ha
che
sulla
è
la
sua
vicenda
scrivania.
Perché io posso capire che, sul piano del metodo, la
valutazione
di
un
contributo probatorio,
anche
di
un
collaborante, possa percorrere determinati parametri già
dissodati e già definiti anche in sede di giudicato di
legittimità.
Raramente
ho
sentito
citare
la
Suprema
Corte di Cassazione come in questa aula nelle udienze
trascorse, ma, ancora una volta, si corre un rischio ed
è sempre il rischio dello strabismo. Io posso discutere
amabilmente o non amabilmente, condividendo oppure non
condividendo
valutazioni
della
Suprema
Corte
di
Cassazione e di tutti i supremi ordini giudiziari, ma
non posso evidentemente dar conto che quelle sentenze,
che quei principi di diritto, debbano appartenere ad una
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astrattezza insondabile, a un che, a un qualche cosa,
che sta tanto al di sopra di noi da non poter avere un
correlato empirico con le ragioni che hanno portato alla
formazione di quel giudizio e di quel principio.
Cosa voglio dire?
Che
altro
è
valutare
il
contributo
probatorio
di
un
dichiarante o di un collaboratore di giustizia in tema
di droga, in tema di associazione a delinquere di stampo
mafioso, altro è invece voler svolgere questo tipo di
indagine
in
relazione
ad
un
processo
che
abbia
ad
oggetto un delitto molto particolare, che è il delitto
di strage.
Perché?
Perché, salvo l’episodio Bertoli in quel di Milano, la storia
dello stragismo in Italia, che è piuttosto fitta e ricca
di episodi, non le riconsegna, Giudice, né a lei né a
me, né a chi io rappresento, né a nessuno di noi, il
momento
fatale
azionare
un
in
cui
si
dispositivo
schiacci
che
un
bottone
comandi,
a
per
distanza,
l’esplosione di un ordigno, non ci riconsegna la mano
della persona che effettivamente depone la bomba in un
qualche luogo, sia esso un treno, sia esso il cestino
dei rifiuti, perché il reato di strage è un reato che
non
la
possibilità,
almeno
ad
oggi,
salvo
l’episodio
Bertoli, di essere configurato come tale, di cogliere in
flagranza di reato taluno. E l’ipotesi che la modesta
mente
umana
(in
senso
generale,
non
mi
riferisco
evidentemente a nessuno dei presenti qua dentro, escluso
me
stesso)
possa
assolutamente
momenti
che
ricostruire
plausibili
hanno
dato
di
dando
quelli
luogo
al
conto
che
in
sono
termini
stati
concepimento,
i
alla
ideazione, alla realizzazione e al perfezionamento di
questo reato, ecco, una pretesa di questo genere è una
pretesa che assomigli a quella agostiniana di riversare
in una buca il mare con un cucchiaio.
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Allora, se il tipo di reato che andiamo ad investigare, è di
questo genere, io dico che, sul piano del metodo, il
procedimento
penale
deve
assestarsi
su
un
piano
di
ragionevolezza e, aggiungo, di modesta ragionevolezza.
Non è questa la sede, per cui non sto qui a leggere esempi,
anche perché altrimenti correrei lo stesso, criticabile
errore che hanno, secondo me, le difese e, cioè, di
parlare qui di un processo che è diverso da questo,
perché qui si è parlato di tutti i processi del mondo
meno
che
Loggia,
del
processo
citando
della
una
strage
serie
di
di
Piazza
sentenze
della
che
non
riguardavano, evidentemente, questo processo.
Ma vogliamo fare mente locale a processi come quelli per il
delitto di Capaci, di Via Amelio, Georgofili, Italicus,
Bologna?
Lì
abbiamo
sentenze
confermate
in
Cassazione,
abbiamo
ergastoli, abbiamo ricostruzione dei fatti. Se qualcuno
volesse
scommettere
che
la
precisione
di
quella
ricostruzione dei fatti è una sequenza senza soluzione
di continuità, di percorso straordinariamente definito e
basato su elementi circostanziati, tutti, io dubito che
potrebbe
quelle
conseguire
sentenze
il
siano
risultato.
delle
Credo
sentenze
tuttavia
credibili
su
che
un
piano di modesta ragionevolezza, che è quella che si
richiede
insieme
ad
una
elementi
sentenza,
che
si
proprio
perché
potrebbero
hanno
definire
di
messo
prova
generica, elementi che si potrebbero definire di prova
testimoniale, quindi orale e ricostruttiva piena, come
anche elementi di ricostruzione probatoria accettata nel
nostro sistema, prova logica.
Ora,
mi
si
dirà
che
quello
che
ho
detto
adesso
è
contraddittorio con quanto ho detto precedentemente e,
cioè, sto portandole degli esempi di delitti di strage
ma che non hanno pertinenza con quella che è la vicenda
propria di questa nostra udienza.
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Io credo che, se lei volesse provare a valutare come sono nati
i processi celebrati davanti ai Giudici bresciani per le
vicende
di
Piazza
della
Loggia,
potrebbe
avere
delle
verifiche.
Quali sono i due processi fondamentali che la storia, anche
giudiziaria, ci riconsegna?
Uno
lo
possiamo
definire
processo
Buzzi,
l’altro
possiamo
definire processo Ferri.
Bene, all’interno di questo, vi è una sorta di binomio fra il
processo Buzzi e il processo M.A.R., quasi coincidono.
Il processo M.A.R. vogliamo ricordarci tutti come nasce?
Basta leggere, a pagina 28, ma è soltanto uno dei passaggi, la
sentenza:
uffici
“Il
del
Brescia
21
Dicembre
Nucleo
Maifredi
1973
si
Investigativo
Giovanni,
il
presentava
dei
negli
Carabinieri
quale,
di
interrogato
a
verbale dal comandante del reparto, riferiva in ordine
alla attività di un gruppo di estremisti della destra
extra
parlamentare
bresciana.
Dal
complesso
delle
notizie fornite, si evinceva che detto gruppo attuava
programmi di addestramento para militare, faceva capo a
Tartaglia,
Ezio”,
e
via
dicendo
e
ci
sono
tutti
i
nominativi.
“A seguito di tali notizie, il capitano comandante del reparto
concordava
controllare
con
il
il
Maifredi
gruppo”.
Il
un
piano
nome
del
di
azione
per
comandante
del
reparto è Capitano Delfino, Francesco Delfino.
Le intercettazioni telefoniche dimostravano l’esistenza di un
ampio ventaglio di attività penalmente illecite gravanti
su una certa officina e, di seguito, si dà conto di una
serie di mandati di cattura, siamo nella vigenza del
vecchio Codice, e di attività di indagine.
La sentenza, pagina 48, ci dice che Maifredi Giovanni è un
personaggio di questo genere: “Mette conto di rilevare a
proposito
della
figura
del
Maifredi
come
agente
provocatore e non semplice confidente degli organi di
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Polizia,
su
cui
tanto
si
è
insistito,
specie
nelle
difese da parte di due imputati, Nervi e Borromeo, che
la
testimonianza
Sorsoli
ha
chiarito
come
non
fu
il
Maifredi a cercare le persone che furono poi imputate
dei reati per cui si procede, ma furono alcune di queste
che lo contattarono e gli chiesero assistenza tecnico
militare”.
Il risultato qual è, signor Giudice?
Che, nel processo del M.A.R., noi abbiamo una vicenda che
porta a delle condanne per associazione, a pagina 370 se
ne dà conto: “Alla stregua delle premesse giuridiche e
degli accertamenti in punto di fatto, non vi è alcun
dubbio, ad avviso della Corte di Assise, che vi sia
stata sussistenza di una associazione cospirativa, in
violazione dell’articolo 305”, e così via.
Nasce
questo
processo
sulla
scorta
di
dichiarazioni
di
Maifredi ad una persona, il Capitano o Generale, oggi,
Delfino, che, a tutti gli effetti, guarda caso, letta a
posteriori, non può che essere configurabile se non in
termini assolutamente parametrabili a quella che è la
vicenda per la quale lei, oggi, è chiamato a valutare se
si
debba
pronunciare
sentenza
di
proscioglimento
o
decreto che disponga il giudizio.
Come nascono le altre vicende?
Non creda che nascano in maniera difforme. Le altre vicende
nascono, guarda caso, attraverso un’attività di indagine
che si concentra e che ha il suo snodo un bel mattino,
in cui, in quel di Cremona, Angiolino Papa rende delle
dichiarazioni
al
Comandante
del
Nucleo
Investigativo
che, guarda caso, è ancora il Generale Delfino.
A prescindere dall’esito, perché l’esito di una dibattimento
non
è,
evidentemente,
dibattimento
venga
ipotecato
aperto,
a
dal
quel
fatto
che
dibattimento
quel
sia
acceda, siamo pronti ad accettare la terza sentenza di
assoluzione,
1236-97 - 1 Aprile 2008
ma
non
riteniamo
15
giusto
che
ci
venga
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sottratto il diritto al dibattimento, perché quello è un
diritto alla nostra prova e lo dirò qui.
Sa qual è il sistema con il quale si è istruito il processo di
primo grado della strage di Brescia?
A pagina 179, il Dottor Maresca ce lo racconta e ci dà conto
che sia Bonati, sia Angiolino Papa, sia la signorina
Giacomazzi,
all’epoca,
rendevano
una
serie
di
dichiarazioni, il tutto attraverso sempre il medesimo
sistema, il continuo racconto dei fatti ossessivamente
ripetuto, con l’aggiunta ogni volta di particolari, di
fatti e di persone prima immotivatamente taciuti. Stiam
parlando di Digilio, stiam parlando di Tramonte, stiam
parlando di Siciliano, o stiamo parlando di processi che
la Magistrature bresciana ha ritenuto doverosamente di
dover celebrare?
Stiamo parlando di testimoni, di vicende processuali, torno a
ripetere,
per
circostanziate
quanto
delinquere
complessi
di
nell’ambito
(si
stampo
pensi
mafioso),
di
ad
o
comportamenti
associazione
stiamo
parlando
a
di
altro?
Io
dico
che
stiamo
parlando
effettivamente,
l’accresciuto
temporali,
comincia
numero
di
altro
e
dico
che,
oggi,
che
la
visione
grandangolare
distacco,
in
non
tra
ad
di
l’osservatore
assicurare
studi,
ha
termini
e
ormai
commenti,
la
solamente
realtà
prodotto
osservata
un
notevole
ricostruzioni,
su
quel
periodo storico in cui la strage di Piazza della Loggia
avvenne,
infausti
unitamente
della
conseguentemente,
considerato
storia
ci
come
uno
repubblicana
consente
dei
e
più
che,
valutazioni
più
appropriate. Non l’ho scritto io, l’ha scritto il Dottor
De Antoni, che è il Giudice estensore della sentenza
Ferri, pagina 2, primo grado.
Il
secondo
processo
di
Piazza
della
Loggia
nasce
grazie,
guarda caso, ad un lavoro assolutamente equiparabile a
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16
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quello
dei
due
Pubblici
Ministeri
di
oggi.
Torno
a
ripetere, se si dovesse dire che non si deve fare questo
dibattimento in ragione del fatto che altri imputati,
per il medesimo tipo di reato, furono assolti, per me
sarebbe un fuor d’opera, perché allora io potrei dire
che, in ragione del fatto che altri, per altri fatti di
strage e di strage fascista, sono stati condannati, lì
si troverebbe equivalente ragione per doverlo celebrare.
Ma la circostanza che oggi, nel 2008, si sia nelle condizioni
di poter meglio valutare determinati tipi di contributo,
io credo che sia momento assolutamente rilevante e non
relegabile, con tutto il rispetto per la funzione del
Giudice dell’Udienza Preliminare, ad una decisione che
ci sottragga al dibattimento.
Perché dico questo, signor Giudice?
Dico questo perché anche il processo Ferri nasce, guarda caso,
da
un
insieme
di
voci.
“I
Giudici
del
primo
grado,
parlando del processo Buzzi – dice sempre l’estensore
della sentenza Ferri – danno una prima, seria, sia pur
parziale, smentita all’impostazione della ricostruzione
istruttoria.
In
questa
sede,
numerosissimi
testimoni,
nel ritrattare, hanno avuto facile gioco, giustificando
con le minacce di arresto ricevute dagli inquirenti, in
molti casi poi effettivamente tradottesi in realtà, le
loro deposizioni istruttorie”, e, tuttavia, alla luce,
guarda caso, di contributi confessori che promanano e
provengono da collaboratori di giustizia (Latini, per
esempio, e l’altro figuro Danieletti), si istruisce un
altro processo.
Lei
mi
dirà
che
mantenuto
io
forte
vado
il
parlando
loro
di
contributo
persone
che
probatorio.
hanno
Io
le
rispondo che, guarda caso, il metodo è esattamente il
medesimo. Torno a ripetere, non sono un autolesionista,
io,
qui,
discutere
1236-97 - 1 Aprile 2008
non
la
voglio
discutere
legittimità
17
di
un
il
merito,
dibattimento
voglio
che
può
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basarsi sui medesimi elementi, ancorché suscettibili di
dubbio,
che
hanno
motivato
altri
Giudice
della
Repubblica e di questa città ad istruirli.
Nell’ambito
investigativo
della
Procura
fiorentina,
si
raccoglie una non trascurabile e significativa sequenza
di
elementi
personaggi
frangenti
di
conoscenza
della
destra
andavano
attraverso
estrema,
maturando
l’escussione
che
scelte
proprio
di
in
di
quei
collaborazione
con la Magistratura.
Stiamo
parlando
di
Digilio?
Stiamo
parlando
di
Tramonte?
Stiamo parlando di Siciliano?
No, signor Giudice, stiamo parlando, per esempio, fra i tanti,
di Latini e Latini viene considerato attendibile oppure
no?
Ci
dice
la
sentenza
arrocca,
primi
bresciana:
afferma
Giudici
di
non
“Latini,
essere
(parliamo
sulle
stato
dei
ben
Giudici
prime,
capito
si
dai
istruttori)
e
insiste nel dire che la convinzione della responsabilità
di Ferri, Ballan e del loro gruppo milanese la ricavò
esclusivamente dai discorsi del primo matrimonio”, e,
tuttavia, Latini viene ritenuto elemento utile per dar
corso
al
dibattimento
dubitativa
è
quella
e
una
sentenza
che
viene
stato
una
persona
quale
sia
con
esitata
formula
grazie
al
contributo di Latini.
Crede
lei
che
lineare?
Latini
sia
Vogliamo
vedere
assolutamente
stato
il
suo
comportamento?
E, le chiederò, stiamo parlando di Latini o di Digilio? Stiamo
parlando di Latini o, meglio ancora, di Tramonte?
“Quanto
ai
discorsi
eventualmente
matrimonio,
Latini
possibilità
di
fronte
della
dapprima
farmene
dato
contestazione
fattigli
nega
perché
che
c’era
della
da
non
Ferri
aveva
gente,
futilità
ma,
al
la
a
della
giustificazione addotta, ad un certo punto, dichiara:
“Io non volevo dire i discorsi di Ferri, perché (badi)
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non ho la sicurezza se dico di rientrare a casa”. Ormai
decisosi, spiega che Ferri effettivamente…”.
Anche Latini è un signore che vagola, anima blandula, nella
ricerca
di
una
soluzione
ai
suoi
problemi,
alla
sua
necessità di portare a casa un qualche risultato. Ci
sarebbe
da
meravigliarsi
del
contrario,
oppure
ci
sarebbe da meravigliarsi del fatto che su queste basi
sia
stato
istruito
e
sia
stato
poi
che
l’origine
celebrato
un
dibattimento.
Io
credo
conseguentemente
dei
processi
bresciani, così come quelle della vicenda attuale, ci
dia conto di un metodo rispetto al quale non si abbia la
possibilità di evitare il dibattimento.
Aggiungo allora un altro tipo di considerazione.
Sia
il
processo
M.A.R.,
come
il
processo
Buzzi,
come
il
processo Ferri, sono stati istruiti nella vigenza del
vecchio Codice. Le persone offese dal reato, all’epoca
immediatamente costituibili parte civile, hanno potuto
vivere e contribuire alla ricostruzione di quei fatti
soltanto come un giocatore che operi di rimessa, nel
senso
che
tutta
l’attività
di
indagine,
meglio,
l’attività istruttoria di allora, del Pubblico Ministero
e del Giudice Istruttore, venne riconsegnata alle parti
civili a conti fatti, e tutta l’attività dibattimentale
si
svolse,
giustamente,
secondo
quella
che
allora,
giustamente, veniva chiamata istruttoria dibattimentale
e
che
oggi
si
dibattimentale,
con
etimologico
anche
chiama,
il
di
che
una
viceversa,
si
dà
modalità
istruzione
conto
diversa
sul
di
piano
operare
all’intero di quella fase processuale.
Qual è la differenza?
Noi abbiamo rispettato quelle regole. Avevamo dei testimoni
che
si
spesso
reso
sedevano
dei
dando
testimoni
dichiarazioni
1236-97 - 1 Aprile 2008
il
le
che
spalle
esordivano
giorno
19
ai
tale,
difensori.
dicendo:
all’ora
Erano
“Lei
ha
tale,
da
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Tizio, da Caio, da Sempronio? – Confermo – Confermo –
Confermo
–
Prego,
si
accomodi”.
Ci
si
rivolgeva
al
Presidente del Collegio giudicante chiedendo la cortesia
di
porre
delle
domande,
dovendo,
a
volte,
anche
dar
conto delle ragioni per le quali quelle domande venivano
poste. Oggi siamo in una situazione diversa. Oggi, se
Dio vuole, anche noi parti civili abbiamo al diritto
alla prova e abbiamo il diritto di difendere le nostre
posizioni, il nostro caso, provando. Se però do conto
della
mia
Bazzoli,
situazione,
della
esattamente
Cisl,
nella
di
chi
in
questo
stessa
io
condizione
rappresento,
momento,
in
io
cui
mi
dei
sono
trovai
gestendo quei processi, non del M.A.R., ma del giudizio
di appello della strage del processo Ferri.
E, allora, io le chiedo: in base a quale possibilità giuridica
mi può essere sottratto il diritto di esaminare o di far
esaminare una sequenza di testimoni che, badi, nella mia
di ottica, assolutamente personale, ma siamo in un’aula
di giustizia dove la singolarità trova tutela, dove si
trova
il
principio
giuridico
per
il
quale
io
debba
rinunciare alla facoltà di esaminare e di far esaminare
una
serie
enne
probabilmente,
addirittura,
giurisdizione
più
nella
uno
mia
di
testimoni,
testa,
nell’esercizio
del
Giudice
del
che,
nelle mie
molto
facoltà
e,
discrezionale
della
dibattimento,
possono
essere incommensurabilmente superiori a quelli escussi
dal Pubblico Ministero.
Perché non mi può essere data la facoltà di poter contribuire,
con enne produzioni documentali che magari, nell’ambito
di
attività
di
indagine
difensiva
fino
adesso
impossibilitata, io posso esprimere in dibattimento, di
farlo?
Solo perché, a fronte di non so quante decine o centinaia di
migliaia
di
pagine,
si
è
detto
che
Digilio,
che
Tramonte, che Siciliano, assomigliano troppo a Latini,
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assomigliano troppo ad altri collaboratori di giustizia,
Dintino ed altri? Assomigliano troppo a Bonati?
Bonati
è
un
signore
sul
quale la
sentenza
di
primo
grado
trancia un giudizio inesorabile nel momento in cui, per
quanto riguarda Bonati, la Corte è fermamente convinta
che egli abbia svolto un ruolo diverso da quello dato ad
intendere
e
ciò
per
quanto
si
è
osservato
con
la
conclusiva aggiunta di un rilievo di carattere logico e
che
è
questo:
se
Bonati
ha
reso
dichiarazioni
coinvolgenti se stesso nel gravissimo reato di strage,
sia
pure
nella
convinzione
di
mantenere
comunque
una
posizione di testimone, è segno che aveva seri motivi
per temere l’incriminazione e Bonati è un signore che
concorda,
venti,
la
di
Istruttore
mattina
della
strage,
presentarsi
per
dire
alle
nell’ufficio
che,
per
ore
del
strada,
dieci
e
Giudice
davanti
al
Tribunale, c’è un signore che si chiama Buzzi e che lui
è salito perché era d’accordo con Buzzi che avrebbe reso
visita al Dottor Arcai, guarda caso, su suggerimento di
Delfino.
Io le chiedo, dobbiamo parametrare tutte queste valenze sulla
pseudo
inattendibilità
di
testimoni,
collaboratori
di
giustizia, che, guarda caso, e valutando i precedenti
giurisprudenziali bresciani, ripeto, al di là di quello
che è l’esito o che è stato l’esito delle sentenze,
hanno tutti meritato di essere valutati in una pubblica
udienza?
La mia risposta è no.
Io credo che vi sia uno straordinario parallelismo fra le
modalità con le quali sono nate, si sono sviluppate e
hanno
avuto
quali
quelle
modo
del
di
incardinarsi
M.A.R.,
quali
vicende
quelle
giudiziarie
del
processo
Buzzi, quali quelle del processo Ferri. Io credo che
questa identità di origine giustifichi assolutamente la
necessità della pronuncia di un decreto che disponga il
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giudizio.
Le chiedo scusa, un accenno a una piccola questione di merito.
E’
stato
detto
che
una
delle
ragioni
per
le
quali
risulterebbero inattendibili le ricostruzioni acquisite
grazie
alle
deposizioni
consisterebbe
nel
fatto
costantemente
spostarsi,
dei
che
“tre
questi
moschettieri”
signori
costantemente
dovevano
fare
riunioni,
costantemente incontrarsi e che la cosa risulta di per
sé inconcepibile. Giudice, siamo nel 1972, 1973, 1974.
Io capisco che, vivendo in un’epoca dominata da questo
tipo
di
elettronica
che
ci
rende
sempre
percepibili,
oggi, le cose possano apparire quasi impossibile, ma chi
abbia,
l’anagrafe
responsabilità,
non
avuto
è
una
colpa,
cognizione
di
non
quel
è
una
tempo
si
ricorderà che era un’Italia con i gettoni, era un’Italia
senza
autostrade,
comunicazioni
modo
e,
non
era
un’Italia
potevano
soprattutto,
che
era
nella
quale
essere svolte
un’Italia
in
nella
le
quel
quale
determinate attività, guarda caso, in ogni modo e anche
in
altre
vicende
giudiziarie,
si
documentano
proprio
attraverso incontri di quel genere.
E che la ricostruzione fatta a posteriori, si badi, non di
tutta la vicenda, ma solo attraverso l’ottica di questi
tre
signori,
vicenda
si
accantonare
dia
conto
del
ricostruisca
e
da
fatto
come
gettare
in
un
un
che
tutta
qualche
quella
cosa
cassonetto,
da
perché
l’unica cosa che conta è la valutazione su questi tre
signori, su questi tre soggetti, a mio modo di vedere, è
una forma paradossale di parametrare un dato che neanche
storicamente viene collegato, viene ricostruito, viene
dato
per
riportata
acquisito.
sulle
settimanali,
Basterebbe
pagine
non
dei
dei
scorrere
quotidiani,
libri
di
la
cronaca
non
dico
dei
storia,
ma,
in
quell’epoca, che si discutesse di colpi di Stato, di
rumor
di
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sciabole
è
indubbio.
22
Insomma,
abbiamo
un
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Presidente della Repubblica che si è preso un coccolone
perché esimi rappresentanti della politica del Governo
gli han detto: “Giovanotto, così non si ha da fare”.
Presumo di poter dire con assoluta tranquillità che mi
pare che un certo Presidente della Repubblica che si
chiami
Sagarat
sia
intervenuto
dopo
una
vicenda
di
essere
un
questo genere.
E, allora,
la
lettura
di
Digilio,
da
sola,
può
elemento con il quale si impedisca a chi io rappresento
di poter vedere in dibattimento accertato questo dato?
Vengano anche assolti, ma, una volta tanto, mi si consenta la
possibilità, in una forma mai concessami prima, di poter
investigare,
in
una
pubblica udienza, temi
di
questo
genere.
La assoluzione di Bonati, a firma del Giudice Istruttore di
Brescia, è la prova provata del fatto che a Brescia
avvennero fatti, guarda caso, tutti quanti riconducibili
ad una regia e quella regia appartiene ad uno degli
imputati di questo processo.
Non mi si chieda, Giudice, di convincerla sul merito, non mi
spetta, non mi si confà, non ho il termini per farlo,
ma, sul piano del metodo, le dico, Giudice, che qui
siamo
completamente
al
di
fuori
dei
parametri
per
i
quali mi possa essere negato il diritto ad accertare
dibattimentalmente
come,
se
è
possibile,
sono
andate
quelle cose.
Non ho neanche timore del fatto che l’attendibilità dei tre
principali
dei
testimoni
parametri
ripetere,
tutta
del
sia
una
attendibilità
chiamante
l’esperienza
in
correità.
giudiziaria
graduabile
Torno
italiana
a
sul
tema è una sequenza di valutazioni su questi elementi ed
è altrettanto chiaro che non è mia intenzione andare a
cercar di dissodare ciò che è già stato dissodato, ma io
le faccio soltanto un esempio. Se è vero, come è vero,
che
si
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stanno
o
che
si
23
sono
ripetute
modalità
di
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investigazione parametrabili a quelle che furono alla
base
delle
processo
investigazioni
M.A.R.,
nel
nel
processo
processo
Ferri,
Buzzi,
ritiene
nel
lei
che
questo difensore possa chiedere a un Giraudo, quando,
come, perché, con chi, in quali termini, abbia convinto,
abbia
sentito,
abbia
convissuto,
abbia
condiviso
dei
pranzi, delle cene, abbia promesso a qualcuno di dir
qualcosa che potrebbe essere inattendibile?
E’ o non è, anche questa, forse non è questa la ragione più
profonda e vera per la quale questo processo s’ha da
fare?
Badi, se qualcuno ha commesso quella strage nel 1974, ha la
mia di anagrafe e avrà la mia età, ma è molto probabile
che
possa
essere
anche
più
vecchio
di
me.
Io
ho
un
mandato preciso, che non è quello di perseguire taluno a
tutti i costi, ma di far chiarezza sul perché, fino ad
oggi,
quell’accertamento
sui
quei
fatti
è
stato
così
carente. L’unico modo che ho per farlo, Giudice, ma non
perché
io
conti
qualche
cosa,
ma
perché
contano
le
persone che io, modestamente, rappresento, è che lei mi
consenta, nel rispetto dei ruoli, delle persone, delle
funzioni, su un piede di assoluta parità, di accedere
all’unico diritto che mi è rimasto oggi e che non è un
diritto ad un risarcimento, non è un diritto ad una
vendetta, ma è un diritto alla prova. Qui, in questa
fase, l’unico diritto che io ho è di sostenere che,
sulla
scorta
di
prova
io
e
ho
quanto
non
poterlo
esercitare.
diritto
alla
torno
a
prova,
ripetere,
acquisito,
vorrei
dolermi
L’unico
luogo
posso
quel
del
fatto
nel quale
esercitare,
dall’esito
diritto
sul
a
quale,
di
io,
alla
non
quel
prescindere,
laicamente,
dovremo rimetterci a chi ci giudicherà, l’unico modo che
io
ho
di
esercitare
quel
diritto
alla
prova
con
pienezza, è in una sede che si chiama dibattimento.
E’ per questo che io mi associo alle richieste dei Pubblici
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Ministeri che in tal senso hanno concluso.
AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VIGANI: Buongiorno, signor Giudice.
Io
devo
dire,
sia
l’intervento
dei
Pubblici
Ministeri
che
l’intervento dei colleghi di parte civile ha in un certo
senso
delineato
intervento
si
intervento
più
prosaico
il
perimetro
svolgerà
e
entro
sarà
circoscritto
rispetto
a
quelli
e,
che
il
quale
il
mio
inevitabilmente
un
probabilmente,
abbiano
più
sentito
fino
adesso. E’ un intervento che trova la sua ragione in
un’affermazione
secondo
me
assolutamente
condivisibile
che è stata fatta da un difensore degli imputati in sede
di
discussione,
ovvero
che,
in
questo
processo,
la
regola di giudizio, in fin dei conti, non può essere
diversa dalla regola di giudizio di altri processi e,
siccome
i
colleghi
l’Avvocato
di
Vittorini
parte
lo
ho
civile,
in
particolare
sottolineato,
in
questo
processo si è parlato molto poco fino adesso di quello
che sono i dati processuali effettivamente riferibili a
questo
processo,
precisazioni
in
particolarmente
mi
spetta
ordine
preciso,
il
ad
un
che
è
compito
punto,
quello
di
ad
alcune
un
del
tema
giudicato
cautelare e dei diversi giudicati cautelari che si sono
formati in questo processo, nel procedimento cautelare
relativo
a
indiziaria
questo
e
ad
processo,
alcuni
dei
relativo
punti,
se
alla
non
gravità
la
quasi
interezza dei punti qualificanti il quadro accusatorio
proposto dai Pubblici Ministeri, anche alla luce degli
apporti
difensivi
che
nel
corso
del
riesame
si
sono
succeduti.
I difensori degli imputati hanno sostanzialmente tentato di
sminuire,
di
dequalificare
giudicati
cautelari,
la
portata
riducendoli
a
una
di
questi
sorta
di
incidente di percorso, affermando una serie di argomenti
per
i
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quali
questo
giudicato
25
cautelare,
in
realtà,
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sarebbe
privo
di
una
valenza
utile
alla
discussione
finalizzata al rinvio a giudizio degli imputati.
Premessa
metodologica,
evidentemente,
della
dal
io
gravità
mio
non
punto
ritengo
indiziaria
di
vista,
che
è
che,
dall’affermazione
poi
debba
dipendere
necessariamente ed automaticamente, in modo meccanico,
il rinvio a giudizio, ma ritengo altresì che, posto che
quello
è
un
processo,
dato
sia
processuale
necessario
approfondirlo
e
proprio
discussione
della
giudizio.
argomentazioni
quanto
confrontarsi
Questo
con
maggior
degli
imputati
degli
imputati
sistematico
appoggio
ad
ha
un
in
meno
ad
in
cercato
alla
un
ragione
e,
questo
valutarlo,
questo,
finalizzata
a
discussione
acquisito
luce
rinvio
a
laddove
le
generale,
la
un
provvedimento
continuo
di
e
questo
processo, ovvero all’ordinanza della Dottoressa Morelli,
del 30 Gennaio del 2002, che è stato, diciamo, il primo
approccio
seguito
giurisdizionale
alla
richiesta
del
di
quadro
cattura
accusatorio
nei
confronti
in
di
Tramonte, Maggi e Zorzi.
Questo
perché
ripetuto
questo
e,
provvedimento
in
sede
di
che
ci
è
discussione,
stato
ne
citato,
sono
stati
riportati ampi stralci, è stato di fatto superato in
questo processo, è stato superato da ben tre ordinanze
del Tribunale del Riesame ed è stato superato quanto
meno da altrettante sentenze della Corte di Cassazione,
che non hanno mai censurato l’ordinanza del riesame che
superava il provvedimento del Dottoressa Morelli.
In questo processo, c’è stato un procedimento cautelare molto
articolo e complesso, con cui lei, sicuramente, avrà già
avuto modo di confrontarsi, all’esito del quale, però,
su
punti
formato
intrinseca
qualificanti
un
del
giudicato
di
quadro
accusatorio,
cautelare.
Tramonte
e
del
si
è
L’attendibilità
suo
dichiarato,
l’attendibilità di Digilio e il suo ruolo di riscontro
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26
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individualizzante, la coerenza delle versione e delle
dichiarazioni
l’assoluta
proposte
da
consistenza
Digilio
del
e
quadro
da
Tramonte,
accusatorio,
e
sono
stati oggetto di discussione per cinque anni, dal 2000
al
2005,
che
è
la
data,
17
Febbraio
del
2005,
dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione che, in
un’appendice,
diciamo,
del
procedimento
principale
cautelare relativo alla richiesta di cattura, si occupa
(e
vedremo
come)
di
rivalutare
nuovamente
l’attendibilità di Digilio.
Io
ritengo
che
questo
giudicato
cautelare,
proprio
per
le
caratteristiche che ha, per il modo particolare in cui è
venuto
a
formarsi,
non
possa
essere
superato
così
facilmente.
Dicevo, si è trattato di un procedimento molto articolato.
L’ordinanza della Dottoressa Morelli viene superata da
un’ordinanza
del
Tribunale
del
Riesame
del
primo
Dicembre 2000 che affronta analiticamente il dichiarato
di
Tramonte,
attendibile,
giunge
sancisce
a
la
ritenerlo
intrinsecamente
compatibilità
e
afferma
la
compatibilità delle versioni di Tramonte e di Digilio,
afferma l’attendibilità di Digilio e giunge a sostenere
la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti di
Tramonte. Provvedimento che viene poi annullato dalla
Corte
di
Cassazione,
Tribunale
del
Riesame
individualizzante
sulla
base
di
delle
questo
che
ritiene
dovesse
che,
invece,
valutare
dichiarazioni
annullamento
la
il
valenza
di
Digilio
e,
con
rinvio,
il
Tribunale del Riesame, il 27 Novembre del 2001, procede
nuovamente ad una rivalutazione e dell’attendibilità di
Tramonte
e
dell’attendibilità di
Digilio
e
di
questi
punti qualificanti, ma lo fa attraverso anche l’apporto
di elementi che i difensori, in quella sede, portano
alla
conoscenza
del
Giudice,
i
verbali
di
incidente
probatorio di Digilio fino al 27 Novembre del 2001 e
1236-97 - 1 Aprile 2008
27
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tutta quella serie di verbali dibattimentali relativi a
Piazza Fontana di cui si è discusso anche in questa
sede,
quindi
Capitano
i
verbali
Giraudo,
del
relativi
alle
Maresciallo
escussioni
Felli
e
i
del
verbali
dibattimentali di Tramonte e di Digilio. Alla luce di
questi elementi, il Tribunale del Riesame dirà che la
conclusione generale di attendibilità, di consistenza e,
quindi, sostanzialmente, sulla gravità indiziaria e su
tutti quegli elementi di cui parlavamo prima, “non viene
inficiata dalle produzioni e dalle argomentazioni svolte
dalle difese”. Si arriverà, all’esito anche di questa
ordinanza
del
Tribunale
del
Riesame,
questa
volta
ad
affermare la gravità indiziaria anche nei confronti di
Maggi e di Zorzi.
Questa ordinanza viene poi annullata per una mera questione
processuale,
per
il
supposto
mancato
rinnovo
degli
interrogatori di Tramonte ai sensi del 64, comma 3 bis,
del Codice di Procedura Penale, tant’è che il 4 Dicembre
del
2002
il
Tribunale
del
Riesame,
ripercorrendo
nuovamente gli stessi percorsi argomentativi e, anche in
questo caso, con, diciamo, una stratificazione ulteriore
degli apporti difensivi che in quella sede produrranno e
i verbali di incidente probatorio di Digilio, fino, se
non sbaglio, al 20 Novembre del 2002, quindi comprensivi
di quello che viene considerato l’elemento di criticità
del dichiarato di Digilio, cioè, la riunione di Rovigo
che viene associata alla strage di Brescia e la bomba di
Digilio che si trova in mano, in Via della Stella, che
diventa
la
bomba
di
Brescia,
e
tutte
le
questioni
relative alla ritrattazione di Tramonte.
Alla
luce
di
questi
rivalutazione
di
elementi,
Tramonte
viene
e
di
effettuata
Digilio
e,
una
nuova
dicevo,
4
Dicembre 2002, anche nella presente sede “il Collegio
non
può
che
pervenire
ad
un
giudizio
positivo
in
proposito”, pagina 14 dell’ordinanza proposta.
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Questa ordinanza verrà confermata in Cassazione nel 2003.
Dal
punto
di
vista
della
completezza
di
questo
giudicato
cautelare, abbiamo visto che, più o meno, gli argomenti
(poi
lo
vedremo
sollevati
dai
più
in
dettaglio)
difensori
degli
che
sono
stati
imputati
sono
stati
oggetto di valutazione da parte dei Giudici.
Qual è l’elemento caratteristico?
Posto che è assolutamente vero che non ci si possa limitare
alla valutazione dei tre dichiaranti presenti in questo
processo,
è
anche
vero
che
la
valutazione
circa
la
attendibilità di questi dichiaranti, in questo processo,
è
una
valutazione
che
si
è
spinta
fino
all’ultimo
elemento utile.
Tramonte
viene
valutato
attendibile
così
come
le
è
stato
presentato dai difensori degli imputati all’interno di
questo procedimento cautelare.
Dicevamo,
Tramonte
viene
valutato
attendibile
dalla
prima
ordinanza, quella del primo Dicembre del 2002. Da quel
momento, l’attendibilità di Tramonte e le motivazioni
poste a fondamento dell’attendibilità di Tramonte non
vengono
mai
posizione
di
censurate,
malgrado
l’evoluzione
Tramonte,
malgrado
le
della
retromarce
su
Alberto, malgrado le incertezze su Luigi.
Per arrivare all’ultimo elemento di criticità relativo alla
collaborazione, chiamiamola come vogliamo, di Tramonte,
cioè,
la
ritrattazione,
sgombriamo
il
campo
da
un
equivoco: la ritrattazione non viene definita generica e
parziale dai Pubblici Ministeri, la ritrattazione viene
definita
generica
e
parziale,
ma
non
solo,
dall’ordinanza della Dottoressa Morelli, ma soprattutto
dal Tribunale del Riesame che, il 4 Dicembre del 2002,
si pronuncia sul punto, ovvero una nuova rivalutazione
di Tramonte alla luce della ritrattazione svolta.
Io conto
almeno
questa
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sette
aggettivi qualificativi
ritrattazione.
Viene
29
definita
per
definire
improvvisa,
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tardiva,
generica,
incomprensibile,
illogica,
anomala
nelle modalità, parziale.
La ritrattazione viene sottoposta al vaglio di questi Giudici,
che danno motivazioni logiche e coerenti, confermate in
Cassazione, per cui questa ritrattazione, da quel punto
di
vista,
è
considerata
puro
in
teatro.
modo
Questa
ritrattazione
assoluto come
priva
di
viene
qualsiasi
influenza sull’attendibilità di Tramonte, tanto che il
Tribunale
del
Riesame,
sempre
nell’ordinanza
del
4
Dicembre 2002, ma credo che i Pubblici Ministeri già ne
abbiano
fatto
cenno,
conclude
affermando
che
“Il
Tribunale ritiene che l’unico fatto nuovo subentrato nel
quadro
cautelare,
principale
fonte
con
riferimento
d’accusa,
non
alla
consenta
di
prima
e
mutare
il
giudizio più volte espresso di intrinseca ed estrinseca
attendibilità del Tramonte”.
Questo viene confermato poi in Cassazione nel 2003.
Dalla ritrattazione in poi, noi non abbiamo elementi ulteriori
che ci portino a dover rivalutare l’apporto dichiarativo
di Tramonte.
Ripeto,
il
Tramonte
discussione
Corte
di
è
che
un
le
viene
Tramonte
Cassazione,
consegnato
ritenuto
che
in
questa
attendibile
conferma
dalla
l’ordinanza
del
Tribunale del Riesame.
Quindi,
personalmente,
dal
punto
di
vista
di
valutazione
dell’attendibilità di Tramonte, il giudicato si forma in
maniera completa ed esaustiva.
Con riferimento all’altro filone che ha interessato, da un
punto di vista particolare, i Tribunali del Riesame e la
Cassazione,
Digilio
ovvero
viene
l’attendibilità
rivalutato
di
Digilio,
costantemente,
anche
addirittura
Digilio viene rivalutato fino al Febbraio del 2005. A
parte la prima ordinanza del Tribunale del Riesame che
non
lo
Tramonte,
1236-97 - 1 Aprile 2008
ritiene
che
un
verrà
riscontro
poi
30
individualizzante
censurata
dalla
a
Cassazione,
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dall’ordinanza successiva in cui viene affermata questa
qualità
del
dichiarato
del
Digilio,
posto
che
l’attendibilità di Digilio nasceva già dalla valutazione
espressa
dall’ordinanza
arriviamo
fino
al
della
2005
Dottoressa
quando
Digilio
Morelli,
viene
noi
ritenuto
attendibile e con tutta una serie di apporti difensivi
volti, ovviamente, a screditarne la valenza. Si tratta
evidentemente,
fanno
lo
vedremo,
riferimento
ai
di
apporti
processi
per
difensivi
la
strage
che
della
Questura, per Piazza Fontana.
Con riferimento al dichiarato di Digilio, c’è poi un punto che
è strettamente connesso alla valutazione del giudicato
cautelare, per cui un argomento difensivo è stato che il
giudicato cautelare è privo di qualsiasi valore perché
poggerebbe
sulla
compatibilità
delle
dichiarazioni
di
Digilio e di Tramonte, che hanno come postulato che la
famosa bomba di Via Stella non sia certo che sia la
bomba che poi va a finire in Piazza della Loggia. Questo
argomento è un argomento processualmente superato, che
di fatto è stato superato. Il Tribunale del Riesame,
sempre
nell’ordinanza
investito
della
del
4
Dicembre
questione,
tanto
del
che
2002,
i
viene
difensori
affermano la dirompenza delle dichiarazioni di Digilio
su
questo
punto,
legittimamente,
elemento
non
esiziale
su
quello
lo
so,
dal
che
dai
punto
viene
ritenuto,
difensori
di
vista
come
del
un
quadro
accusatorio, viene liquidato dal Tribunale del Riesame,
a pagina 21: “Il Tribunale ritiene che le difformità
delle
dichiarazioni
dell’incidente
precedenze
rese
probatorio
all’Autorità
dal
Digilio
rispetto
Giudiziaria
a
nel
quelle
milanese
corso
rese
ed
in
agli
inquirenti bresciani non siano di entità e valenza tali
da inficiare od anche solo sminuire l’affidabilità del
predetto, come vorrebbe la difesa, e siano ampiamente e
logicamente giustificabili”.
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A questo punto, il Tribunale del Riesame, con motivazioni che
vengono confermate in Cassazione, spiega perché, dal suo
punto
di
vista,
definito
un
Digilio,
malgrado
infortunio,
uno
quello
svarione,
che
viene
continua
a
rimanere attendibile e del perché le due versioni non
siano assolutamente incompatibili.
Ma c’è di più, perché questo punto, che viene ritenuto come un
punto
qualificante,
teorico,
era
già
in
stato
realtà,
risolto
dal
punto
di
vista
addirittura
dal
primo
Tribunale del Riesame.
Quando
era
stata
sottoposta
al
Tribunale
del
Riesame
la
questione della compatibilità tra le due versioni, il
Tribunale
del
Riesame
ne
afferma
la
compatibilità
dicendo che non vi era prova che la bomba di Via Stella
fosse
poi
l’ordigno
che
sarebbe
stato
destinato
in
Piazza della Loggia, ma prosegue anche dicendo, a pagina
98: “Va comunque precisato che, anche ove si volesse
ritenere,
come
Preliminari,
quello
affatto
poi
ritiene
che
il
l’ordigno
fatto
sussistere
esplodere
Giudice
visto
a
contrasti
per
dal
Brescia,
le
Indagini
Digilio
non
irrisolvibili
fosse
sembrano
fra
le
dichiarazioni dei due dichiaranti”, spiegando poi con
una motivazione che non verrà mai censurata.
Quindi, questo dato di fatto che vorrebbe sottovalutare questo
argomento con cui si tendeva a sminuire la valenza del
giudicato cautelare è ampiamente superato.
Sempre con riferimento alla valutazione che poi viene fatta da
Digilio, i difensori degli imputati dicono: “Ma sì, la
Corte di Cassazione, quella del 6 Novembre 2003, non ha
tenuto
conto
di
fatti
nuovi
che
sono
emersi
in
concomitanza di quella sentenza e successivamente” e si
fa riferimento alla prima sentenza della Corte d’Assise
d’Appello di Milano per la strage della Questura e alla
sentenza della Corte di Cassazione dell’11 Luglio 2003,
sempre relativa alla Questura di Milano.
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A me risulta che, invece, queste due sentenze fossero state
poste al vaglio di attendibilità, prima del Tribunale
del Riesame e della Corte di Cassazione poi. Forse, se
non sbaglio, sono sentenze che sono state proposte con i
motivi
aggiunti
al
ricorso
per
Cassazione
che
si
concluderà con la sentenza del 6 Novembre 2003.
Su queste sentenze che, come tutte le sentenze che sono state
citate
in
questa
proposte
per
Digilio,
la
udienza
demolire,
Corte
di
preliminare,
sminuire,
sono
state
l’attendibilità
Cassazione,
con una
di
motivazione
molto semplice, banale, ma assolutamente condivisibile,
afferma che “Il Digilio è stato ritenuto inattendibile
per le dichiarazioni rese nella strage avvenuta presso
la Questura di Milano. La prodotta sentenza di questa
Corte
non
senso
afferma,
assoluto
ritenuto
né
del
potrebbe,
Digilio,
inattendibile
in
l’inattendibilità
perché
relazione
Digilio
a
uno
in
viene
specifico
episodio, mentre la sua eventuale diversa attendibilità
su altri episodi criminosi non è oggetto del giudizio
pronunciato dalla Quinta Sezione di questa Corte”.
Al di là della motivazione, quello che poi a me interessa è,
al 2003, la valutazione di Digilio è completa, esaustiva
e comprende anche queste sentenze.
Questa sentenza della Cassazione, poi, enucleava una serie di
argomenti che erano stati proposti dai difensori e che
vengono
ritenuti
un’autonoma
dalla
istanza
ai
Cassazione
sensi
idonei
a
dell’articolo
formare
299,
che
infatti verrà proposta.
In questa sede, verrà proposta da parte dei difensori di Zorzi
una istanza di revoca della misura cautelare. Oltre alle
sentenze già proposte e su alcune motivazioni che erano
già
state
proposte
qualificanti
Preliminari
indagini
1236-97 - 1 Aprile 2008
che
si
in
poi
il
troverà
difensive
sede
a
di
Giudice
dover
prodotte
33
riesame,
per
gli
elementi
le
Indagini
valutare
dai
sono:
difensori
le
degli
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imputati, quindi le questioni relative a Persich e a
Minetto, la questione relativa a Charlie Smith e a David
Carret, e la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di
Milano relativa a Piazza Fontana.
All’8
Luglio
2004,
il
Giudice
per
le
Indagini
Preliminari
effettua una nuova rivalutazione dell’attendibilità di
Digilio e arriva a concludere che “Non vi è motivo di
ritenere che le S.I.T. Minetto e Perisch al difensore o
le indagini svolte in riferimento all’individuazione di
Charlie Smith siano in grado di inficiare un giudizio di
complessiva
attendibilità
individualizzante
di
rispetto
Digilio
a
quale
Tramonte,
riscontro
così
come
formulato dai Giudici superiori”. Siamo all’8 Luglio del
2004.
Il
Tribunale
del
Riesame,
sulle
sentenze
che
negano
l’attendibilità di Digilio e che vengono prodotte per
contestarne l’attendibilità, non fa altro che ribadire
il
giudizio
già
espresso
dalla
Cassazione,
cioè,
ribadisce il fatto che il giudizio di inattendibilità
che viene espresso in quelle sentenze non è un giudizio
di inattendibilità assoluto e non potrà essere assoluto.
Arriviamo al 5 Ottobre 2004.
A questo punto, con questa ordinanza del Riesame, quella che
poi verrà confermata in Cassazione il 17 Febbraio del
2005,
anche
con
Digilio
ci
ritroviamo
ad
una
rivalutazione cristallizzata, non ci sono più elementi
nuovi sulla base dei quali si possa sconvolgere questo
quadro di attendibilità.
Il giudicato cautelare che si forma da questo punto di vista è
un
giudicato
cautelare
completo
ed
esaustivo.
Se
noi
potessimo, idealmente, disporre di una linea temporale
fra le ordinanze del Tribunale del Riesame e le sentenze
della
Corte
di
Cassazione
e
le
osservassimo
in
parallelo con quelli che sono gli elementi di criticità
supposti,
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sollevati
dalle
34
difese
degli
imputati
in
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questa sede, noi ci renderemmo conto che tutti questi
argomenti, tutti questi temi, sono stati affrontati e
superati dalla Cassazione e dal Tribunale del Riesame,
ovviamente, che ne era il presupposto.
Questa
è
una
nota
a
margine,
giusto
perché
ce
l’ho
sott’occhio.
Con riferimento al quadro storico, allo schema investigativo,
si è detto che i Pubblici Ministeri avrebbero commesso
degli errori a riproporre lo stesso schema storico che
era stato proposto per Piazza Fontana e via dicendo. Io
leggo
solo
quello
che
è
un
breve
giudizio
che
è
contenuto nell’ordinanza della Dottoressa Morelli del 30
Gennaio 2000, quella che aveva ritenuto sostanzialmente
l’insussistenza
della
gravità
indiziaria,
la
quale
osservava che “Il quadro degli avvenimenti dell’epoca
fornito
da
Tramonte
era
assolutamente
plausibile
e
omogeneo rispetto alla mole dei dati raccolti in questa
e in altre indagini aventi per oggetto il terrorismo di
destra
negli
dichiarante
anni
era
nell’ambiente
narrava.
Settanta
per
persona
poter
Plausibile
e
che,
del
certamente
aver
appreso
l’attribuzione
resto,
ben
le
il
inserita
vicende
dell’attentato
che
alla
struttura clandestina di Ordine Nuovo, il legame con gli
episodi
eversivi
precedenti,
l’inserimento
nella
strategia della tensione, il coinvolgimento di figure
politiche,
di
settori
istituzionali
e
di
personaggi
stranieri”.
Questo diceva la Dottoressa Morelli nel Gennaio del 2000.
In sede di discussione – e questo credo che sia, ripeto, un
elemento che lei potrà tranquillamente valutare nella
letteratura
enorme
che
questo
ovviamente,
incidentale,
con
procedimento
il
valore
cautelare,
che
ha
il
giudicato cautelare, le fornisce, ma le renderà evidente
un ulteriore elemento relativo a questa discussione.
In
questa
discussione
1236-97 - 1 Aprile 2008
non
sono
35
stati
portati
elementi
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ulteriori e diversi rispetto a quelli che già sono stati
affrontati nel procedimento incidentale.
Con riferimento a Tramonte, ho già detto, siamo arrivati a
giudicarlo fino alla ritrattazione. Quindi, retromarcia
su Alberto, su Luigi, questioni relative alla giovane
età.
Con riferimento all’attendibilità di Digilio e, in generale,
al dichiarato di Digilio, in sede di discussione sono
state
dei
sollevate
racconti
Digilio
–
Digilio
relative
Emireni,
nei
riconoscimento
Smith,
questioni
il
relative
alla
di
cambio
questione
relative
confronti
di
al
di
Carret
e
alla
compatibilità
e
al
rancore
presunto
Zorzi,
la
versione
il
questione
su
carteggio
Via
di
mancato
di
Charlie
Stella,
alle
presunte contraddizioni che emergerebbero dalle S.I.T.
in
investigazioni
compatibilità
Tutti
questi
affrontati,
difensive
Minetto
e
della
storia
di
Tramonte
temi
sono
temi
che
superati
con
motivazioni
Perisch,
e
di
sono
alla
Digilio.
già
confermate
stati
dalla
Cassazione e in sede di Tribunale del Riesame.
E’ evidente – e lo ripeto – che lei, signor Giudice, non è
vincolato a queste motivazioni. Io non ritengo che ci
sia
l’automaticità
del
rinvio
a
giudizio
perché
la
gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente, ma mi
sembra evidente che questo sia il sintomo del fatto che
si tratta di temi che sono suscettibili di una diversa
valutazione.
I
Pubblici
Ministeri,
nella
loro
replica
assolutamente
puntuale, le hanno dato la dimostrazione che questo è
argomento di dibattimento, si tratta di questioni su cui
non esiste, non può esistere un giudizio di decisività
in questa fase. Lei potrà condividere o non condividere
le motivazioni, non ne è vincolato, però è sintomatico
del fatto che si tratta di argomenti che potranno essere
valutati
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diversamente
e
36
approfonditi
in
sede
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dibattimentale.
Posto che la regola di giudizio della gravità indiziaria è
qualificata probabilità di colpevolezza, allora perché,
da una qualifica probabilità di colpevolezza, ripeto,
rivalutata quanto meno fino al 2005 nei suoi elementi
essenziali, si possa pervenire a una sentenza di non
luogo a procedere, o intervengono elementi in grado di
sovvertire radicalmente questo giudizio, ma poiché, in
questa discussione, di elementi di questa portata non ne
sono
stati
vaglio,
forniti
io,
a
semplicemente
processuale
e
non
questo
sono
punto,
prendere
ritengo
atto
ragionevole
stati
che
per
la
sottoposti
che
si
l’unico
mole
al
debba
sviluppo
degli
elementi
raccolti dai Pubblici Ministeri sia quello di sottoporli
all’unica verifica in grado di trasformarli in qualcosa
di
più
di
Pubblico
seguito
settecento
Ministero,
al
mila
cioè,
pagine
di
trasformarli
contraddittorio
delle
fascicoli
in
del
prova
parti,
in
che
può
svolgersi solo in un dibattimento.
Io mi associo, ovviamente, alle considerazioni dei Pubblici
Ministeri e dei colleghi di parte civile.
Ho concluso.
AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO: Giudice, buongiorno.
Il collega Vigani ha, devo dire, con molta precisione, con
grande lucidità, ripercorso il tema del parallelismo e
della
compatibilità
tra
il
giudizio
espresso
in
sede
cautelare e quello da concludersi nella fase processuale
che ci occupa. Era un tema che avevo, seppur magari in
nuce,
avanzato
riprendo,
mia
evidentemente,
integralmente,
pensiero.
nella
Mi
considerazioni
è
parte
serve
prima
discussione,
perché
lo
integrante
soltanto
ulteriori,
in
per
non
faccio
anche
sede
di
mio
del
aggiungere
lo
mio
alcune
replica,
evidentemente, alle tesi difensive, tesi difensive che,
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pacificamente,
sono
delle
cautelari
vicende
le
stesse
o,
già
avanzate
comunque,
nel
nel
corso
corso
della
fase di indagine e che non ripropongono nulla di nuovo
all’esito della lettura o, perlomeno, dell’analisi dei
principali
documenti
contenuti
nel
fascicolo
del
Pubblico Ministero. Mi preme sottolineare tuttavia che,
ai fini della complessiva valutazione degli elementi di
prova
o
probatori
che
servono
al
Giudice
per
la
valutazione della chiamata in correità e dell’eventuale
riscontro alla chiamata in correità, una sentenza del
2001 della Cassazione, Sezione Seconda, definisce con
maggior precisione il tipo di elementi che al Giudice
servono per questa valutazione, “per il quale – dice la
Cassazione
–
ben
possono
costituire
riscontro
alla
chiamata medesima plurime dichiarazioni accusatorie rese
da soggetti diversi (e, fin qui, nulla di nuovo rispetto
alla
normale
dichiarazioni,
sovrapponibili,
interpretazione
peraltro,
ben
del
tema).
Tali
non
devono
essere
del
tutto
potendo
invece
riguardare
altri
episodi e diverse situazioni che comunque coinvolgano
l’attività criminosa addebitata o riconducano ad essa
attraverso
deduzioni
logiche. In
una
tale
ottica,
il
necessario carattere individualizzante diviene frutto di
una
valutazione
considerati
apparire
convergente
nella
estranei
singola
alla
di
elementi
che,
individualità,
persona
solo
se
potrebbero
dell’accusato”.
Questo
soltanto per l’indicazione, Sezione Seconda, 19 Marzo –
13 Giugno 2001, numero 24, 108, il Presidente dichiara
la
linea
di
interpretazione
da
dare,
io
credo
correttamente, al tema dei riscontri individualizzanti.
I Pubblici Ministeri, nella loro replica, hanno già parlato e,
anche
qui,
non
lo
riaffronto,
del
dato
fondamentale
della conoscenza tra Tramonte e Serac e tra Zorzi e
Serac. La lettera famosa scritta da Serac a Ferrari del
1973, guarda caso proprio del 1973, quindi pochi mesi
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prima della strage e l’indicazione che compare di Serac
nell’agenda di Buzzi del 1974, proprio del 1974, guarda
caso. In questo caso, Vinciguerra viene smentito e il
collegamento dell’agenda Buzzi tra l’annotazione Serac e
Le Roi, anche, e l’annotazione “carte Maggi”, che è ben
nota, ci fanno capire come, in realtà, sulla persona di
Buzzi o intorno alla persona di Buzzi si sia incistata
una serie di rapporti che hanno un rilievo fondamentale
nel processo.
Ma c’è un ulteriore dato, che cito soltanto. Tra i tantissimi
che ho colto, c’è una dichiarazione del teste Gaetano
Orlando, nel fascicolo del Pubblico Ministero. Nel 1997,
Gaetano Orlando viene sentito dal Capitano Giraudo per
delega della Procura di Brescia e, tra le altre cose
(Gaetano Orlando era un estremista di destra, anch’egli
fuoriuscito
in
Spagna),
alla
domanda
se
ha
mai
conosciuto Delfo Zorzi, risponde di sì “o, almeno, ho
conosciuto una persona che mi si presentò con questo
nome
nella
locale
Pizzeria
dove
Madrid),
nel
si
di
Madrid,
riunivano
’75
o
‘76”.
i
L’Appuntamiento
fuoriusciti
Siamo
di
(noto
destra
naturalmente
dopo
a
la
strage, però, guarda caso, il gruppo è lo stesso e,
guarda caso, dice Orlando: “E’ possibile che Zorzi abbia
partecipato ai fatti di Montejurra, partecipai anch’io,
coinvolgeva il mondo dei rifugiati politici in Spagna di
diverse nazionalità, ricordo anche cileni e francesi.
Partecipò
anche
Guerin
Serac”,
oltre
a
Delle
Chiaie,
Mario Ricci e avrebbe potuto o potrebbe esserci stato
anche Zorzi. Ecco come, quindi, il rapporto Serac-ZorziBuzzi trova nelle carte processuali dei significativi
riscontri.
Quanto
a
Digilio
logico
e,
qui,
argomentativi
appunto,
dei
rifacendomi
colleghi
che
al
percorso
mi
hanno
preceduto, ma aggiungendo soltanto alcuni dati di fatto
a riempimento di alcune domande poste o questioni poste
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dai
difensori
degli
imputati,
cito
soltanto
questi
passaggi.
Il primo è la questione della perizia, cioè, della capacità di
Digilio.
Notissimo il fatto che vi siano due perizie rese in momenti
diversi e con connotati diversi, anche perché diverso
era il quesito originario, quella Bianchi-Scaglione e
quella
Portigliatti
Barbos-Invernizzi.
Mi
permetto
di
segnalare al Giudice, per quanto possa valere in questi
casi, ma è un dato anche questo, che è ben diversa la
qualità intrinseca dei periti nei due casi. Bianchi e
Scaglione
sono
due
degnissimi
professionisti,
evidentemente. Invernizzi, Portigliatti Barbos, il terzo
non
mi
ricordo
notissimi,
come
studiosi,
si
chiamasse,
autori
di
sono
libri
e
primari
di
testi
universitari di grande prestigio. Proprio a questi il
Pubblico
Ministero
affida,
in
questo
caso,
questa
consulenza ulteriore.
Allora, su questo punto e proprio in modo telegrafico, la
sentenza
quella
d’appello
che
del
assolve
processo
per
di
Piazza
sostanziale
Fontana,
insufficienza
di
prove gli imputati, ritiene che ci sia compatibilità fra
le
due
perizie,
la
Bianchi
e
Scaglione
e
la
Portigliatti, proprio con riferimento al fatto che hanno
esaminato Digilio in momenti diversi e che, una volta
esaurita la fase più critica della malattia, questa non
poteva che essere meno invalidante, successivamente, e
quindi
portare
a
quel
giudizio
diverso
e
più
possibilista, anzi, molto più possibilista della perizia
Portigliatti
Corte
Barbos-Invernizzi.
d’Appello,
quindi,
Questo
rende
giudizio
compatibili
le
della
due
consulenze e non esclude affatto una capacità, dal punto
di
vista
medico
attendibilità
alle
sue
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in
legale,
astratto
condizioni
di
evidentemente,
Digilio
psicofisiche.
40
con
Non
e
una
riferimento
poteva
tener
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conto, però, naturalmente, questa sentenza di ciò che
avviene in seguito e, quindi, la terza, la consulenza
Portigliatti e Invernizzi resa in questo procedimento è
di
più
ampia
portata,
perché
ha
alla
base
la
ampia
conoscenza che queste due perizie non potevano avere,
per
il
momento
in
cui
sono
state
fatte,
di
tutto
excursus sia dichiarativo che medico legale del Digilio,
ivi
compresa
registrate
messi
l’audizione
diretta
dell’incidente
nelle
condizioni
delle
probatorio.
migliori
cassette
Quindi,
i
erano
consulenti
del
Pubblico Ministero in questo procedimento, per dare una
valutazione definitiva e complessiva allo stato delle
conoscenze
e
allo
stato
del
procedimento.
Questa
positiva valutazione che viene resa dai consulenti in
questa
fase,
evidentemente,
non
può
che
essere
un
elemento in più e diverso col quale valutare poi il
giudizio che, in sede di sentenza d’appello del processo
per Piazza Fontana, era stato dato dalla Corte d’Assise.
Sulla attendibilità di Digilio e a prescindere dalla questione
della perizia (sarò sempre telegrafico, naturalmente),
si deve però fare chiarezza.
Non c’è sentenza che abbia trattato i temi delle dichiarazioni
di
Digilio
Digilio
che
o
non
abbia
l’attendibilità
questioni
da
lui
distinto
la
di Digilio
trattate
o
credibilità
a
seconda
citate.
Non
c’è
di
delle
cioè
sentenza che non abbia detto, expressis verbis, “Digilio
è poco credibile, poco attendibile, su questi argomenti,
invece
è
attendibile
su
questi
altri
argomenti”.
A
partire dalla Cassazione e scendendo per i rami nelle
sentenze
di
merito,
sempre
questa
sostanziale
definitiva
che
dichiarazioni
di
Ho
ripercorro,
Digilio.
evidentemente,
la
è
la
viene
già
citato
sentenza
valutazione
fatta
–
e
della
delle
non
la
Corte
d’Assise d’Appello di Milano nel processo per la strage
della Questura, Bertoli bis, tanto per intenderci, che,
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proprio
con
riferimento
alle
dichiarazioni
sulla
conoscenza del ruolo che la casa di Via Stella che i
Soffiati
delle
avevano
colonne
sentenza.
in
quel
della
momento
ricostruzione
Digilio,
lì
è,
storico,
fonda
storica
fatta
una
in
fondamentalmente,
assolutamente, credibile e, guarda caso, è proprio in
Via Stella, come dicevamo prima, che avviene una parte
importante delle vicende raccontate da Digilio utili per
questo procedimento.
Ma la sentenza d’appello, sempre quella assolutoria, per la
strage di Piazza Fontana della Corte d’Assise d’Appello
di
Milano,
sul
tema
“credibilità
di
Digilio”,
ha
amplissime pagine che la riconfermano e la sottolineano.
Alcune di queste questioni sono collocate in vari punti
della
sentenza,
ma
ce
ne
sono
alcune,
che
è
facile
ripercorrere, che sono tutte riunite tra le pagine 123 e
160 della sentenza e sono argomenti rilevanti.
Sono argomenti rilevanti perché i temi sui quali Digilio viene
ritenuto attendibile sono, ad esempio: la provenienza
della gelignite cosiddetta di Rotelli. Rotelli era un
personaggio veneziano che faceva recupero di navi, di
residuati bellici e quant’altro, che, a un certo punto,
entra in possesso di notevole qualità di gelignite che
poi in parte venderà o a cederà a Zorzi, che poi in
parte, naturalmente, cederà ad altri. Su questo tema,
Digilio viene ritenuto assolutamente credibile.
Tutto il tema relativo alla permanenza in Spagna di Digilio,
permanenza
in
l’inquadramento
solo
nella
Spagna
della
fase
che
figura
finale
della
è
di
fondamentale
Digilio.
sua
Digilio
carriera
per
non
italiana,
quanto meno, diventa il segretario e il direttore del
Poligono di Tiro di Venezia, quindi coordina tutta una
serie di situazioni che intorno al Poligono di Tiro,
specialmente
in
quegli
anni,
evidentemente,
si
verificavano, ma viene mandato in Spagna (e anche su
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questo
viene
collaborare
ritenuto
alla
assolutamente
costruzione
di
attendibile)
una
a
mitraglietta
speciale, che viene costruita da Eleodoro Pomar.
Eleodoro
Pomar
era
dell’Euratom,
un
di
ingegnere
estrema
della
destra,
sede
di
Istra
naturalmente.
Scappa
all’estero a un certo punto perché inseguito di ordine
di cattura e va in Spagna, dove, tra le altre cose,
costruisce,
in
un’apposita
officina,
questa
mitraglietta. Si dirà poi che è la stessa mitraglietta
che aveva studiato e disegnato il Colonnello Spiazzi, a
cui erano stati sottratti questi disegni, ma, al di là
della
origine,
non
c’è
dubbio
che
un’attività
così
delicata, così importante dal punto di vista tecnologico
e
delicata
l’attività
dal
di
punto
di
vista
costruzione
di
sostanziale,
armi,
perché
addirittura,
è
per
l’attività terroristica, viene fatta da Eleodoro Pomar
con l’aiuto di Digilio, che viene mandato appositamente
in Spagna. Questo a dimostrazione del ruolo che Digilio
aveva
all’interno
di
questi
gruppi,
di
quel
gruppo,
Ordine Nuovo, in particolare, in quegli anni, e delle
coperture
di
all’interno
parlamentare
certamente,
cui
Digilio
della
e
area
terroristica,
dei
parlamentare
vasta
poteva
servizi
e
che
godere
della
ma
terroristica
solo
destra
anche
quella
non
vasta
in
extra
parte,
area
controllavano
extra
e
indirizzavano in quel tempo.
Sempre Digilio viene creduto assolutamente credibile nella sua
ricostruzione delle vicende collegate all’esistenza di
quelli che erano chiamati i Nuclei di difesa dello Stato
o il Gruppo Siegfried, che era appunto delle strutture
di
intelligence
e
operative
anti
golpiste,
anti
comuniste. Tanto si è parlato in Italia della struttura
Stay Behind o cosiddetta Gladio, Siegfried e i Nuclei
armati per la difesa dello Stato sono i due prodromi di
Gladio.
1236-97 - 1 Aprile 2008
Ebbene,
anche
su
43
questo
punto,
Digilio
viene
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assolutamente
ritenuto
credibile
e,
guarda
caso,
le
persone che partecipano a questi gruppi sono Minetto,
Franco ed altri, che hanno una loro storia, anche, una
loro partecipazione, un loro ruolo, testimoniale e non
solo
testimoniale,
all’interno
della
vicenda
terroristica degli anni Settanta.
Guarda caso, uno dei punti che in questo processo poi avranno
un seguito è proprio legato anche alla esistenza del
Gruppo Siegfried e dei Nuclei.
Altra questione rilevante sulla quale Digilio viene ritenuto
credibile è la cessione di esplosivi a Rao e Fachini.
Sempre di provenienza veneta, è Digilio che viene richiesto
perché
venda
degli
esplosivi,
li
ceda,
li
metta
a
disposizione di Rao e di Fachini, esplosivi che sono
proprio
gelignite,
residuati
bellici
sono
e
esplosivi
quant’altro,
recuperati
guarda
caso
dai
proprio
quei Rao e Fachini che hanno un ruolo rilevante, Rao in
particolare, nella nostra vicenda, basti pensare alle
intercettazioni
Rao
che,
da
Rao
Battiston,
quelle
alla
preoccupazione
intercettazioni,
emerge.
di
Ricordo
soltanto, per dare il segno dell’importanza di quelle
intercettazione, la frase di Rao: “Ma il nonno è a Santo
Domingo,
lui
diceva
che
andava
al
Consolato,
ti
ricordi?”.
“Eh…”.
“E i servizi?”.
“I servizi l’hanno scaricato perché non gli passava più le
informazioni”.
E, poi, ancora: “Se il nonno dice la verità sulle piccole cose
(il
nonno
è
sempre
Digilio,
naturalmente),
potrebbe
dirla sulle grandi. Per esempio, era trapelato che il
nonno aveva detto che Marcello Soffiati, il giorno prima
della strage di Brescia, era partito per Brescia con una
valigia
pieno
di
esplosivo.
Soffiati
è
morto,
ma
il
dottore (che è Carlo Maria Maggi) è vivo e Soffiati si
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sa
perfettamente,
certamente,
certamente,
che
era
il
braccio destro del dottore”.
E Battiston che si preoccupa e dice: “Ma no, io, quando c’è
stata Brescia, io ero a Venezia”.
Naturalmente,
è
preoccupante,
è
pericoloso,
il
fatto
che
Battiston, che è un milanese, in realtà, fosse a Venezia
proprio in quel periodo, perché era anch’egli in fuga da
un
ordine
di
cattura
milanese.
Dice:
“No,
no,
ero
latitante, vedevo il Soffiati tutti i giorni. Vedevo il
dottore
tutti
i
giorni
e
vedevo
il
nonno
tutti
i
giorni”. Risposta di Rao: “Allora, sei rovinato”.
E, ancora, in quell’intercettazione, dice Rao: “Maggi mi aveva
parlato dei mestrini”.
E, quindi, ecco come la cessione di esplosivo da Digilio a Rao
proprio
questo
si
colleghi
processo
e
con
si
gli
episodi
ripercorrere
che
interessano
questo
rapporto
proprio anche attraverso le intercettazioni.
Dice la sentenza della Corte d’Assise d’Appello che questa
cessione di esplosivo da Digilio a Rao era stato proprio
su accordo, anzi, con la richiesta esplicita di Maggi.
Vi è poi il tema della circuitazione che a volte riaffiora
nelle difese degli imputati e, cioè, il tema secondo il
quale alcune informazioni venivano passate a Digilio,
Digilio quindi le rielaborava e le offriva su un piatto
d’argento ai Pubblici Ministeri o al Capitano Giraudo,
quindi,
sostanzialmente,
rimasticando
cose
non
sue.
Ebbene, proprio sulla circuitazione e, in particolare,
sulla conversazione di Venezia, quella microfonata in
Questura
del
difensori,
sentenza
2
dice,
Febbraio
la
assolutoria,
Corte
1995,
citata
d’Assise
citando
espressamente
d’Appello,
proprio
la
sempre
frase
di
Digilio: “Sono saltati fuori un sacco di verbali che ho
potuto vedere”, proprio su questo specifico punto, il
Collegio non condivide l’argomentare dei difensori “in
quanto
1236-97 - 1 Aprile 2008
anche
i
riferimenti
45
di
Digilio
a
quelle
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circostanze
non
provano
nella
specie
alcunché
di
rilevante, poiché nessuna di queste circostanze versate
da Digilio risulta avere interesse nel presente processo
e sarebbe facile replicare che, proprio in questi casi
di influenzamento, sarebbe operazione lecita in quanto
volta
esclusivamente
ad
instaurare
una
proficua
dialettica ed inquisito”.
Tolto quindi dal novero degli argomenti perfino quello della
circuitazione, anche con riguardo a quello dei mestrini
e, quindi, la impossibilità di identificare i mestrini
in quelle due persone che sarebbero state indicate da
Tramonte come partecipi a quelle vicende, c’è un punto
fondamentale della sentenza d’Assise d’Appello di Milano
che
la
difesa
d’Appello,
a
dimentica,
prescindere
è
quando
da
la
altre
Corte
d’Assise
considerazioni,
identifica Zorzi come il capo per certo di una cellula
terroristica sita a Mestre. “Ritiene il Collegio che la
Corte d’Assise di primo grado sia giunta a conclusioni
di
merito
assolutamente
corrette,
percorrendo
un
itinerario logico giuridico parimenti ineccepibile, per
cui non solo va ribadito che Zorzi fu a capo di un
gruppo eversivo costituito a Mestre, poi a Venezia, ma
anche,
correlativamente,
che
le
dichiarazioni
di
Siciliano hanno trovato assolutamente conferma”.
Allora, se era il capo esclusivo della cellula di Mestre, ecco
che
la
dizione
generica
“mestrini”
a
chiunque
in
particolare faccia riferimento non può che portare alla
convinzione che, comunque, sempre dietro, o con presenza
fisica o con coordinamento, non poteva che esserci Delfo
Zorzi in quanto era il capo di quella cellula, cellula
fra l’altro piccola, come è stato più volte ripetuto
anche
dagli
stessi
difensori,
quindi,
evidentemente,
cellula che non poteva muoversi se non su indicazioni
specifiche di Delfo Zorzi.
Veniamo all’ultima questione, quella relativa a un dato, che
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nel processo che ci occupa emerge e che non era emerso
nel processo relativo alla strage di Piazza Fontana.
Viene
depositata
una
relazione
dell’Ispettore
Cacioppo,
su
richiesta dei Procuratori della Repubblica, sulle carte
depositate a Catanzaro e, in particolare, per quanto ci
riguarda, su una documentazione che è l’agenda del 1969
di Giovanni Ventura. Ora, questa agenda di Ventura non è
stata
esaminata
compiutamente
nel
processo
di
Piazza
Fontana, perché, in quel processo, furono esaminati ed
utilizzati
l’agenda
soprattutto
di
Freda,
altri
da
due
cui
elementi
risultava
documentali
una
serie
di
annotazioni, e l’agenda di Fachini.
Dall’agenda di Freda, in particolare, risultava l’indirizzo e
un numero di telefono di Zorzi, indirizzo napoletano. Su
questo argomento, le difese hanno fatto un fuoco di fila
di contestazioni, perché quella indicazione a cavallo
fra il 1969 e il 1970 poteva essere letta naturalmente
in
un
senso
collocata
o
prima
nell’altro,
o
dopo
la
a
seconda
strage
di
che
si
Piazza
fosse
Fontana,
quindi a seconda che la conoscenza fra Zorzi e Freda
potesse essere fatta risalire prima del 12 Dicembre o
successivamente.
all’indirizzo
Tutta
la
napoletano
questione
di
Zorzi,
era
perché
legata
Zorzi,
a
Napoli, in effetti, era andato a stare per ragioni di
studio universitario a cavallo di quel periodo.
L’agenda
di
Ventura,
analizzata
nell’anno
e,
1969,
invece,
guarda
si
non
è
caso,
vedono
stata
sufficientemente
nell’agenda
riferimenti
di
Ventura,
importanti
e
rilevanti non soltanto a Swicht, a Comacchio e ad altri
padovani
Carlo
o
veronesi,
Digilio,
che
Pozzan,
viene
eccetera,
citato
più
eccetera,
ma
volte
in
e,
particolare, nel Maggio, nel Giugno e nell’Aprile del
1969, e viene citato con alcune annotazioni “Avvocato
Sbaiz, Paese”, per esempio. Allora, viene assolutamente
evidente che il collegamento che si può fare tra queste
1236-97 - 1 Aprile 2008
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annotazioni, nelle quali compare anche il Dottor Franco,
e
le
dichiarazioni
di
Digilio
in
relazione
alle
tre
storiche, perlomeno così identificate, visite a Paese,
in questa cascina e in questo casolare, dove Ventura
teneva le armi che dovevano essere analizzate, visionate
e
dove
sarebbero
avvenute
anche
alcune
prove
di
esplosività.
Poiché il casolare non è mai stato ritrovato, si è messo in
dubbio Digilio su questo punto. In, realtà la agenda di
Ventura
porta
ulteriore
acqua
al
mulino
della
credibilità di Digilio anche con riferimento al casolare
di Paese e, guarda casa, lo si trova proprio all’interno
di questo fascicolo processuale.
Infine,
la
difesa
credibilità
ha
di
citato,
Digilio,
tra
il
i
fatto
motivi
di
che le
scarsa
affermazioni
relative alla strage di Brescia siano tutte successive
all’ictus. Ebbene, non è così vero, perché, se si prende
quello che è uno dei documenti e, quindi, in quanto
tale, certamente con una sua autonomia, di Digilio e,
cioè,
il
famoso
antecedente
memoriale
all’ictus,
col
del
9
quale
Novembre
Digilio,
del
in
1994,
qualche
misura, cerca di completare un percorso dichiarativo che
fino a quel momento si era svolto all’interno di ben
precisi
confini,
Piazza
Fontana
perché
e
era
alcuni
unicamente
temi
in
la
strage
particolare
di
che
interessavano al Giudice Istruttore, all’interno di quel
memoriale, esattamente alla pagina 5, Digilio poi, verso
la fine della sua rielaborazione di dichiarazioni e di
dati
di
sua
conoscenza,
tocca
un
tema.
Lo
tocca
in
questo modo e dice: “A quei tempi era in effetti il
momento storico in cui la situazione del Paese versava
in
situazioni
critiche
rispetto
alla
sicurezza
nazionale, e varie furono le iniziative prese per creare
delle forze di sostegno all’esercito regolare in caso di
insurrezione comunista o di appoggio comunista”. Questo
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è proprio il tema di cui parlavo prima dei Nuclei armati
di difesa dello Stato e del Gruppo Siegfried sul quale
Digilio è stato ritenuto assolutamente credibile. Viene
aperto questo fronte nel memoriale con queste parole e
vengono elencati alcuni esempi di preparazione di queste
misure straordinarie di sostegno e, a un certo punto,
Digilio dice: “Ma tornando ai summenzionati interventi
straordinari(quindi quelli di sostegno alla lotta anti
comunista),
famosi…”,
si
possono
come
anche
quello
citare
relativo
episodi
a
un
rimasti
terrorista
sudtirolese che non ci interessa e poi parla anche di
Pian del Rascino e di Esposti, dicendo di Esposti “quel
giovane di destra che poi, da quanto si seppe, sembra
dovesse essere un teste utile per far luce sulla strage
di Brescia”.
Ecco che allora, per la prima volta, in realtà, ma fin dal 9
Novembre del 1994, anche nel memoriale Digilio tocca un
altro tema, il tema della strage di Brescia, che poi,
interrotto
sostanzialmente
dagli
eventi
medici
e
patologici che lo colpiscono all’inizio del 1995, andrà
sviluppando o, meglio, andrà ricostruendo per flash di
ricordo in seguito. Non è vero quindi che Digilio inizi
la
sua
partecipazione
ai
fatti
di
Brescia
soltanto
successivamente, ma, in realtà, un cenno, un nuce di una
sua
conoscenza
anche
di
alcuni
aspetti
relativi
alla
strage bresciana è contenuto in questo documento, che ha
tutta
un’altra
diretto
al
comportamento
Piazza
Fontana
valenza
e
Giudice
di
e
altro
scopo,
Istruttore
Zorzi
alla
un
in
sua
relazione
chiamata
di
perché
Milano
alla
in
era
sul
strage
correità.
di
Non
riguardava quello ma, anche da questo punto di vista,
Digilio lascia una traccia iniziale che poi sviluppa in
seguito,
come
ha
sempre
fatto
perché,
se
andiamo
a
vedere i verbali di Carlo Digilio nel corso di questi
tutti anni nei vari procedimenti, il metodo mnemonico e
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logico col quale Digilio si muove è sempre lo stesso. Il
verbale
di
quel
giorno
tratta
un
certo
argomento,
all’interno di quell’argomento lascia cadere però o gli
viene
in
mente,
naturalmente
per
flash,
un
certo
argomento diverso, argomento che poi viene richiamato
successivamente
e
viene
sviluppato
successivamente,
e
così, a cascata, progressivamente, per approssimazioni e
per ricordi sempre via via più precisi delle singole
circostanze.
Credo che, da questo punto di vista, quindi, le obiezioni dei
difensori esposte in questa udienza, come è stato detto
molto bene prima, siano esattamente quelle che erano già
state formulate nel corso delle vicende cautelari e nel
corso dell’indagine, che hanno già trovato risposta e
motiva risposta dai Giudici che se ne sono occupati e
fin alla Corte di Cassazione.
Non credo quindi che, in sede di replica (e con questo ho
finito), io debba discostarmi o ci si possa discostare
dalla richiesta di consenso ai Pubblici Ministeri, che
hanno
chiesto
rinviare
a
al
Giudice
giudizio
gli
che
voglia,
imputati
con
davanti
decreto,
alla
Corte
d’Assise di Brescia.
Grazie.
AVVOCATO DI PARTE CIVILE – RICCI: Io vorrei, potrei, anche,
tutto sommato rifarmi a quello che è stato detto con
molta
accuratezza
sia
dai
Magistrati
del
Pubblico
Ministero che dai colleghi di parte civile che hanno
parlato prima di me. Mi sembra tuttavia valga la pena di
spendere qualche parola su alcune delle figure che sono
state alla fine trascurate, concentrando magari di più
l’attenzione su una serie di temi che collegano questo
processo a quello di Milano e che sono stati sviscerati
fino a un momento fa dall’Avvocato Silicato, ma anche
dai
Magistrati
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del
Pubblico
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Ministero.
Noi,
qui,
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parliamo invece di un processo che ha delle radici, che
sono le radici che risalgono al 28 Maggio e prima del
1974.
Abbiamo
inoltre,
in
questo
processo,
dei
personaggi in veste di imputati, ma dei personaggi che
hanno vissuto la vicenda fino a un determinato periodo
(poi vedremo perché), personaggi che vanno rivisti con
attenzione, diversamente si rischia di limitare l’esame
delle posizioni che sono già state approfondite in sede
cautelare
a
una
scorsa
che
poi
permette
magari
di
banalizzare gli elementi di accusa che negli atti vi
sono nei loro confronti.
In
particolare,
insomma,
poi
la
posizione
mi
è
voglia
venuta
di
dell’allora
non
trattare
Capitano
dico
l’urgenza,
nello specifico
Delfino,
oggi
ma,
della
Generale
Delfino o non più Generale Delfino, perché c’è stata una
serie di osservazioni che sono state svolte dalla difesa
riguardo al comportamento del Capitano Giraudo che mi
sembra che abbiano portato naturalmente a un confronto
tra quello che al Capitano Giraudo viene rimproverato
come meccanismo, modo, metodo di pressione, violenta ma
vellutata, nei confronti di quelli che poi saranno i
chiamanti.
Questo
è
un
modo,
come
un
altro,
senza
peraltro essere particolarmente originale alla fine, di
svalutare il portato probatorio delle dichiarazioni dei
chiamanti,
però,
procedimento
quando
nel
quale
questo
imputato
viene
è
fatto
l’allora
in
un
Capitano
Delfino, val la pena di vedere che cosa è successo.
Questo
perché
qui
noi
abbiamo
sentito
dei
cenni
al
famoso colloquio del Marzo, ma, tutto sommato, è meglio
fare
mente
tratta
locale,
soltanto
perché,
di
una
come
vedremo
rivisitazione
poi,
non
si
di
un
storica
vecchio processo, non si tratta soltanto di vedere con
più o meno ironia il comportamento, il 6 Marzo, del
Capitano
Delfino,
si
tratta
di
dati
che,
alla
fine,
fanno parte degli elementi fondamentali dell’accusa in
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questo
processo.
Noi
sappiamo
che
l’attentato
del
28
Maggio viene seguito, a pochi giorni di distanza, dal
conflitto a fuoco in Pian del Rascino nel quale muore
Esposti, conflitto a fuoco nel quale è coinvolto anche
Dintino. E’ Dintino che poi individua la fotografia di
Cesare Ferri che era in tasca ad Esposti, permettendo un
primo indirizzo delle indagini nei confronti di Cesare
Ferri. Piano del Rascino sappiamo essere nella zona di
competenza, dal punto di vista politico, di Benardelli,
personaggio che, guarda caso, è in stretto contatto con
il Capitano D’Ovidio che, secondo la difesa del Generale
Delfino,
è
il
vero
Capitano Palinuro.
Le
circostanze
della morte di Esposti andranno ancora approfondite. Se
noi dovessimo però fare mente locale al 31 Maggio e ai
primi giorni di Giugno, noi vediamo che avviene il primo
fatto significativo di questa indagine, cioè, abbiamo un
fatto eclatante che mette in relazione Pian del Rascino,
Esposti,
le
organizzazioni
politiche
delle
quali
Daniletti, Esposti, Dintino facevano parte con Brescia,
perché
alcuni
legati
al
di
questi
procedimento
personaggi
che
è
in
sono
personaggi
corso
all’Ufficio
Istruzione di Brescia di cui si è fatto cenno pochi
minuti fa da parte dell’Avvocato Vittorini quando si è
parlato del processo M.A.R., processo che nasce proprio
da
una
iniziativa
d’indagine
dell’allora
Capitano
Delfino che passa attraverso Maifredi. Questo primo dato
potrebbe
essere
un
dato
che
indirizza
ancora
con
maggiore attenzione le indagini anche riferite al fatto
di
Piazza
personaggi
Rascino
della
che
sono
Loggia
vengono
partiti
visti
poi
da
i
tempi
nei
intercettati
Milano.
a
Inoltre,
quali
Pian
a
i
del
maggior
ragione perché Dintino, nell’Ottobre del 1973, insieme
con altri, ha compiuto l’attentato alla sede del P.S.I.
di Brescia, questo fatto potrebbe indurre a un’indagine
ancora
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nella
direzione
degli
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ambienti
milanesi
o
di
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Ordine
Nuovo
certamente,
o
in
di
una
Avanguardia
direzione
Nazionale,
che
è
una
però,
direzione
politicamente qualificata, che spiega una ragione di un
attentato grave come quello contro una manifestazione
indetta in reazione alla morte di Silvio Ferrari, che
era avvenuta il vicinissimo 19 Maggio precedente.
Questo
è
un
primo
intervento
che
Gasparotti
pubblicata
dato,
tuttavia
porta,
prima
individui
sul
a
ancora
nella
giornale
questo
dato
che
il
fotografia
la
fotografia
segue
un
sacerdote
che
di
viene
Ferri,
il
giovane che avrebbe visto nella chiesa di Santa Maria in
Calchera, prima ancora che il Gasparotti si presenti, a
una
perquisizione,
Ferri
si
allontana,
guarda
caso
ancora insieme con Dintino e se ne va per tutta l’estate
in
Grecia.
Quando
tornerà,
sarà
avvenuta
la
seconda
parte delle cose rilevanti che riguardano il processo di
oggi,
cioè,
Cesare
contemporaneamente
Ferri,
di
Dentino
all’allontanamento
e,
quindi,
di
di
questi
personaggi, le indagini si svolgono con un girovagare
per l’Italia piuttosto includente, ma è stato preparato
e predisposto quello che avete sentito ricordare come
lavoro ai fianchi che viene portato avanti dal Capitano
Delfino
attraverso
il
Maresciallo
Arri,
che
poi,
per
avere bene operato, diventerà ufficiale, deve essere in
pensione adesso col grado di Tenente Colonnello, lavoro
che passa attraverso la famiglia dei Papa.
A questo punto, il nostro gruppo, il gruppo cioè dei Buzzi,
che avete qui anche sentito descrivere nuovamente come
il gruppo dei balordi, eccetera, in realtà è un gruppo
che
viene
individuato
anche
per
una
profetica
descrizione che ne viene fatta da Pisanò il 3 Giugno del
1974, nella Caserma di Rovato, in presenza del Capitano
Delfino
e
avanti
il
Giudice
di
Arcai,
in
sede
di
confidenza che viene fatta dal Pisanò agli inquirenti
bresciani. Fotografia profetica che dice: “La strage è
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opera
di
un
gruppo
di
balordi
pederasti”
e
via
discorrendo. Si vede, insomma, un’attenzione particolare
a sviare queste indagini, a depistare queste indagini da
un indirizzo che potevano avere in relazione a questa
cadenza
di
riferimento
fatti
che
politico
avevano
che
messo
doveva
in
evidenza
essere
un
invece
approfondito. Ricordiamoci che, poco prima della strage,
il 25 di Maggio, c’era stato un appunto del Dottor Arcai
che, per una serie di informazioni che aveva ricevuto,
chiedeva di svolgere delle indagini sull’ambiente della
Pizzeria Ariston, che è quello frequentato proprio da
queste
persone
e
in
particolare
poi
era
quello
dove
lavorava Ombretta Giacomazzi.
Quindi, questo lavoro ai fianchi che viene posto in essere dal
Capitano Delfino non ha niente di causale, perché sarà
quello
che
alla
fine
permetterà
di
interrompere
le
indagini nella direzione politicamente qualificata per
seguire quelle della fotografia profetica dell’Onorevole
Pisanò.
A questo punto, ce lo spiega il Capitano Delfino nella sua
escussione testimoniale del 15 e 16 Ottobre del 1978, il
lavoro
ai
fianchi
consiste,
ce
lo
dice
con
tutta
chiarezza e semplicità, nella accusa che viene formulata
nei confronti di questo gruppo di essere gli autori del
furto del quadro del Romanino. Per cui, vengono messi in
carcere come imputati di furto, ma qui succede quello
che poi avrà l’esito che conosciamo tutti del 6 Marzo,
perché, caso eccezionale, come imputati di furto tutti
costoro,
cioè,
Buzzi,
Papa
Angiolino,
Papa
Raffaele,
Cosimo Giordano, eccetera, vengono messi in isolamento
e, dopo mesi di isolamento, avviene l’episodio del 6
Marzo, ma non avviene in presenza di avvocati difensori.
Questi imputati, tenuti in isolamento (Angiolino Papa è un
ragazzo che ha compiuto diciotto anni fra il 16 Maggio
del 1974 e il 28 Maggio del 197, quindi è un ragazzino,
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semi infermo di mente, perché questo viene accertato da
una perizia in atti), vengono interrogati come testimoni
nel procedimento per la morte di Silvio Ferrari che non
è riunito ancora al processo per la strage o al processo
del
M.A.R.,
e
in
questa
condizione,
dopo
mesi
di
isolamento, senza la presenza di un difensore, testimoni
nel
processo
di
Silvio
Ferrari,
viene
fatto
quel
colloquio. Ora, io capisco che il Capitano Giraudo venga
additato e venga denunciato, anche giustamente, perché
bisogna essere molto severi con i violenti dalle mani
vellutate, però vorrei fare un paragone molto evidente,
a
questo
punto,
tra
il
comportamento
del
Capitano
Giraudo che, in qualche maniera, appunto, forza pare le
confessioni degli imputati di questo processo,
e quello
del Capitano Delfino di allora, che certe attività le
pone in essere di sua iniziativa e altre, invece, su
mandato,
come
ci
dice
nelle
sue
deposizioni,
dei
Magistrati inquirenti. Ricordiamoci che la figura del
Giudice Istruttore di allora aveva ben diversa capacità
di incidere nelle indagini.
Ebbene,
è
lì
che
avviene
Delfino,
con
due
il
colloquio
lauree,
si
dove
confronta
il
con
Capitano
Angiolino
Papa, diciottenne, semi infermo di mente, col discorso
dei
dieci
stato,
milioni
anche
se
che,
nella
alla
fine,
forma
del
conferma
periodo
esserci
ipotetico
dell’irrealtà, cosa che è il pane di tutti i giorni per
una figura come quella di Angiolino Papa.
Di
qui,
comincia
una
serie
di
incriminazioni
che
passano
sempre attraverso le dichiarazioni di questo Angiolino e
di
Ugo
nella
Bonati
stessa
che
viene
maniera.
interrogato,
Ci
sarà
poi
evidentemente,
un
intervento
dell’Avvocato Savi che riferisce di un colloquio diretto
(Savi
era
il
difensore
di
Angiolino
Papa)
con
Ugo
Bonati, nel quale questi ammetteva essere avvenuta una
cosa simile a quella avvenuta con Angiolino Papa. Ugo
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Bonati resterà testimone per tutto il tempo del processo
e Angiolino noi sappiamo che alla fine sarà condannato
per poi essere assolto in appello.
Dobbiamo
dire
che
questa
strategia
processuale,
che
passa
attraverso una evidenza forzatura che viene realizzata
nei
confronti
sempre
di
ritenuto
sviamento,
questi
essere
perché,
imputati
una
nel
e
forzatura
frattempo,
che
noi
abbiamo
destinata
le
a
indagini
uno
nei
confronti di Ferri e di tutto il contesto nel quale si
era svolto quanto all’epilogo nell’episodio di Pian del
Rascino, questa operazione di lavoro ai fianchi, che noi
chiamiamo
molto
più
semplicemente
operazione
di
depistaggio, ottenuta, realizzata usando questi metodi
ben più violenti, possiamo dire, di quanto non sia il
modo
violento
ma
vellutato
che
viene
attribuito
al
Capitano Giraudo, degli effetti alla fine li ha, perché
allontana
completamente
le
indagini.
I
politici
cosiddetti che verranno implicati nelle indagini, alla
fine, saranno ragazzi di cui credo nessuno raggiungesse
l’età
di
vent’anni.
attenzione
alla
Per
matrice
cui,
si
politica
cancella
della
qualsiasi
strage,
la
fotografia profetica di Pisanò diventerà la fotografia
profetica
che
si
realizza
con
grande
stupore
dello
stesso Capitano Delfino, che conferma questo suo stupore
alla Corte d’Assise.
Naturalmente, la banda dei balordi è guidata da Buzzi, il
ladro d’arte, il quale, si dice, è personaggio che fa
rubare le opere e poi, quando non riesce a piazzarle, si
mette in contatto con i Carabinieri per farle trovare,
così
fanno
una
bella
figura
per
uno
e
sono
tutti
contenti.
Sennonché
noi
Brescia,
sappiamo
arriva
che
una
il
21
lettera
Maggio,
al
“Giornale
dattiloscritta.
di
Questa
lettera dattiloscritta preannuncia, per la fine del mese
di Maggio, che ci sarà un gravissimo attentato contro
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installazioni militari, cioè, pare che il riferimento
sia a un attentato contro militari. Noi poi sappiamo che
è una delle ipotesi che si è sviluppata successivamente
che l’attentato contro la manifestazione anti fascista
fosse invece realizzato nei piani contro i Carabinieri,
sulla base
degli argomenti che abbiamo sentito anche
poco
fa
da
parte
politico
ai
fini
dell’Avvocato
di
una
Sinicato
strategia
di
golpista.
un
uso
Quella
lettera del 21 di Maggio è veramente una lettera di
Ermanno Buzzi, cioè, Ermanno Buzzi non è soltanto il
pittoresco personaggio che ruba quadri, che poi si veste
da generale d’aviazione, che si spaccia per il Conte di
Blanchery, quasi quasi una macchietta che serve poi a
svalutare anche il dato politico perché, attribuire a
questo personaggio una caratura politica, sembra cosa
contro natura. No, lì c’è proprio la prova, negli atti
di quel processo 319 del 1974, che quella lettera del 21
è
lettera
scritta
da
Buzzi,
perché
viene
trovata
la
macchina da scrivere che era stata buttata, occultata
dal Buzzi. Era la macchina di Buzzi, è lui l’autore.
Allora, quando noi sentiamo che Tramonte, che altri personaggi
di questo processo parlano di Ermanno Buzzi come se non
fosse
una
macchietta,
non
è
un
problema
di
“carte
Maggi”. Nel processo del 1974, il fatto che Buzzi sia
personaggio non fino in fondo indagato ed esplorato è
già un dato.
Ma c’è un secondo dato, che riguarda i rapporti tra Buzzi e
Delfino,
perché
uno
dice:
“Ma,
guarda,
il
fatto
che
Buzzi sia un personaggio implicato con la strage, tutto
sommato, è stato oggetto di tre gradi di giudizio e uno
è
un
giudizio
di
rinvio,
quindi
non
c’è
di
sicuro
bisogno che arrivi l’Avvocato Ricci a dircelo”, però c’è
un’altra circostanza, che questa comunicazione del 21 è
una
comunicazione
comunicazione
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stessa
che,
e
per
per
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il
la
gravità
credito
che
della
viene
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attribuito alla comunicazione da Carabinieri, Questura e
Prefettura, viene occultata, cioè, non viene pubblicata,
su disposizione del Prefetto, che viene poi comunicata
al Direttore, Dottor Cecchini, del “Giornale di Brescia”
di allora attraverso il Tenente Colonnello Lo Sacco, che
era
il
superiore
diretto
del
Capitano
Delfino.
E’
proprio in questi giorni che il Capitano Delfino deve
andare
a
testimoniare
in
Sardegna,
spiega
alla
Corte
d’Assise: “Certo, avevo già fatto due o tre rinvii di
quella
mia
testimonianza
per
impegni
di
servizio”.
Quindi, quando si sa che il 19 Maggio è morto Silvio
Ferrari,
quando
si
sa
che
il
28
Maggio
vi
sarà
una
manifestazione, infatti di lì poco viene indetta, il 23
viene indetta, il 24 o 25 la notizia diventa pubblica,
il 25 il Capitano Delfino se ne va in Sardegna. Invece
di svolgere il suo lavoro con la maggiore attenzione
possibile per potere sventare l’eventuale attentato che
entro la fine del mese di Maggio dovrebbe realizzarsi,
no, lui va a testimoniare in Sardegna. Anche qui si può
dire:
“Ma
perché
il
Capitano
Delfino
avrebbe
dovuto
immaginare che chi aveva scritto la lettera fosse una
persona
in
qualche
modo
attendibile?”.
Diciamo
che i
suoi superiori l’han creduto. Diciamo che il Prefetto lo
ha creduto. Il Capitano Delfino non aveva nessun motivo
per
crederlo.
Benissimo,
prendiamo
atto
di
questa
possibile valutazione, però è sempre il Capitano Delfino
che ci dà un dettaglio che ha una qualche importanza,
perché non è soltanto il Conte di Blanchery confidente
per far recuperare i quadri che non riesce a piazzare,
perché
Lavera,
ci
racconta
detentori
anche
di
dell’episodio
esplosivo,
e
ci
dei
fratelli
spiega
che
è
proprio l’episodio dei fratelli Lavera, che avviene poco
tempo dopo la strage, nell’estate del 1974, quando Buzzi
fa rinvenire l’esplosivo che questi che stavano in Val
Trompia
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occultavano,
è
proprio
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quell’episodio
che,
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nell’estate
del
1974,
gli
fa
pensare
che
Buzzi
sia
persona che può avere a che vedere con l’esplosivo e,
quindi, attività illecite, non soltanto caratterizzate
dal fatto di essere dirette contro il patrimonio, ma
magari con qualche significato politico.
A questo punto, c’è qualche cosa di particolare, perché il
capitano
nega,
sempre,
che
Buzzi
sia
un
suo
collaboratore, però, alla fine della deposizione, quando
viene messo alle strette sul fatto dei fratelli Lavera,
dice: “Eh, be’, non è stato un mio collaboratore, ma
l’episodio dei fratelli Lavera mi fa pensare che possa
essere stato un collaboratore, un confidente, dei miei
collaboratori”.
neanche
Siccome
dei
l’avrebbero
miei
detto”
aveva
detto
subordinati,
e
siccome
prima:
perché
al
Nucleo
“Non
era
sennò
me
Investigativo
erano quindici sottufficiali, qualificati, fra l’altro,
e lo stesso Capitano Delfino non è certamente l’ultimo
degli
sprovveduti,
allora
è
lecito
pensare
che
la
lettera del 21, che è di Buzzi, e il fatto che Buzzi
fosse un confidente dei Carabinieri, non sono cose che
vengono
a
essere
note
al
Capitano
Delfino
successivamente. Non è soltanto il Tramonte che ci dice
di
un
ruolo
di
Buzzi,
probabilmente
noi
possiamo
immaginare oggi, e sarà tema da approfondire, che questo
Buzzi, confidente dei Carabinieri, sia confidente dei
Carabinieri sia per la materia, diciamo così, letteraria
e
artistica,
sia
per
la
materia
politica,
perché
lo
stesso Buzzi ci ricorda che nei giorni immediatamente
successivi
alla
strage,
quando
si
effettua
una
perquisizione a casa del defunto Silvio Ferrari, vede
comparire, Buzzi, Angiolino Papa con Ugo Bonati, che si
fermano
davanti
alla
casa.
Buzzi
si
esibisce
in
un
saluto fascista, perché? Perché, come vi ha ricordato un
attimo fa l’Avvocato Vittorini, il Buzzi sarebbe quello
che, sulla base dell’intervento di Bonati presso Arcai,
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immediatamente si qualifica come persona che si cerca un
alibi. E come mai aveva questa idea di potersi cercare
un alibi? Non viene forse in mente un parallelo con
Maifredi, che, invece, secondo le indagini svolte dalla
Procura,
questo
alibi
l’avrebbe
avuto
o
questa
protezione, il giorno del 28 Maggio, li avrebbe avuti
proprio su disposizione del Capitano Delfino?
Io credo che questi siano elementi significativi. Quello che
voglio
dire
è
che
noi,
se
dobbiamo
ricostruire
la
vicenda del 28 Maggio, ha ragione Vittorini, noi non
cerchiamo una condanna a tutti i costi di tutti gli
imputati, noi cerchiamo prima di tutto di capire quali
siano state le circostanze approfondite o trascurate.
Una
delle
circostanze
indizianti
è
una
condotta
così
palesemente rivolta al depistaggio delle indagini. Non
mi si dica che Delfino era un maresciallo di campagna,
pieno di zelo, che allora forza la norma per ottenere
una confessione. Delfino è un capitano credo anche che
ha fatto la scuola di stato maggiore, con due lauree,
che
immediatamente
direttore
del
dopo,
Centro
di
nel
1978,
è
maggiore,
controspionaggio
in
è
il
Turchia;
successivamente collabora con il Colonnello Giovannone
in Libano, alla ricerca di luoghi di addestramento delle
Brigate Rosse. Non è uno sprovveduto, tuttavia è uno che
il 28 Maggio non a Brescia benché ci sia la lettera del
21 presa sul serio da tutti gli altri suoi superiori e,
successivamente, è quello che conduce l’indagine in una
direzione che è una direzione chiaramente destinata al
fallimento,
che
poi,
effettivamente,
incontrerà
esito
del dibattimento.
Ma c’è qualche cosa di più, perché, come vi è stato ricordato,
il
processo
contro
Ferri
aveva
anche
l’accusa
dell’omicidio di Buzzi. Secondo una certa prospettazione
accusatoria,
messaggio
1236-97 - 1 Aprile 2008
di
era
Ferri
morte
quello
attraverso
60
che
aveva
Latini
a
dato
Tuti
il
e
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Concutelli.
Io
adesso
faccio
una
domanda,
nella
mia
semplicità
di
provinciale. C’è un detenuto in carcere, in un processo
nel quale è imputato di strage, in un processo nel quale
si è dimostrato che lui, la soffiata, l’ha fatta il 21
di Maggio, l’ha fatta perché, ormai, al dibattimento, la
perizia sulla macchina da scrivere di Buzzi è stata già
effettuata, quindi è già personaggio che non soltanto è
contiguo,
ma
è
ricavato
delle
contiguo
a
un
ambiente
informazioni,
e
dal
potrebbe
quale
essere
ha
un
personaggio un po’ troppo furbo. Alla fine della sua
deposizione
e
proprio
nelle
ultime
righe
della
deposizione, il Capitano Delfino non dice soltanto che
Buzzi è uno che forse all’Ariston ha orecchiato qualcosa
e ha pensato di raccontarlo. Dice che, probabilmente, è
un confidente di uno dei suoi collaboratori, cioè, un
suo
confidente.
Dire
questo
di
un
personaggio
come
Buzzi, detenuto, vuol dire che quando Buzzi, alla fine
del processo di primo grado, sarà trasferito a Novara,
il primo giorno si chiuderà in cella, il secondo giorno
uscirà all’aria e sarà ucciso da Tuti e Concutelli con
il rituale di schiacciargli occhi, che serve per dire:
“Ti abbiamo ucciso perché eri confidente”.
Il
capitano
con
due
lauree
ignorava
che
potessero
esserci
certi effetti della sua affermazione che Buzzi era un
suo confidente?
E l’altro personaggio di cui abbiamo parlato prima, cioè, Ugo
Bonati, che rimane testimone per tutto il processo e
poi, nel momento in cui la Corte pronuncia la sentenza,
viene assolto dalla falsa testimonianza, che era l’unico
reato che gli veniva contestato, e rimesso al giudizio
della Procura della Repubblica di Brescia per l’ipotesi
del
reato
momento
di
Buzzi
strage?
era
Non
stato
dimentichiamo
condannato
che
in
quel
all’ergastolo,
Angiolino Papa a undici anni e mezzo, mi pare. Quel
1236-97 - 1 Aprile 2008
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Bonati, che durante il dibattimento si era assentato per
andare
al
funerale
immediatamente
nessuno
lo
diventato
una
ripescato
guardi
un
di
dai
più,
zia
di
era
Carabinieri,
benché
imputato
ed
da
quel
strage,
fa
stato
senza
che
momento
sia
in
tempo
a
squagliarsi e, da quel giorno, non se ne è più saputo
nulla.
Buzzi sappiamo con certezza che è stato ucciso, Bonati no, ma,
a questo punto, mi sembra che sul piano delle attività
di controllo e delle attività di indagine al Capitano
Delfino si possa rimproverare qualche cosa di più di una
incompetenza che sarebbe difficilissimo rimproverargli.
Allora, io credo che questi dati siano i dati e che siano dati
incontrovertibili.
appoggia
Questi
l’indagine
che
sono
dal
i
dati
1997
in
sui
quali
avanti
è
si
stata
sviluppata dalla Procura della Repubblica di Brescia.
Qui non si tratta di dire che sono farneticazioni quelle
di
Clara
Tognoli.
inventa”,
perché,
ricostruzioni
attendibile,
Non
si
tratta
guarda
fatte
delle
da
di
caso,
dire:
i
Tramonte,
riunioni
che
“Tramonte
tempi
delle
ritenuto
fonte
precedono
la
strage,
coincidono esattamente con la lettera che Buzzi manda al
“Giornale
di
dichiarazioni
rapporti
Brescia”.
di
Tramonte
all’interno
appartenevano
Dico
dei
all’area
questo
riguardo
servizi
della
a
tra
perché
una
serie
personaggi
eversione
di
le
di
che
destra
corrispondo e alla fine trovano coincidenza proprio nei
tempi e nelle condotte processuali di certi personaggi
all’interno di questi processi. Perché come Vinciguerra
farà il suo esperimento con strage di Peteano lasciando
elementi
di
prova
che
i
Carabinieri
disattendono
sistematicamente, così, in questo processo, nel processo
319, avverrà, per quelli che erano elementi di indagine
disponibili
all’Autorità
Giudiziaria,
che
vengano
confusi e poi vanificati dall’attività di indagine fatta
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spesso
in
via
autonoma
proprio
dal
nostro
Capitano
Delfino, oggi imputato Francesco Delfino.
Per cui, io non credo proprio che si possa dire, come è stato
sostenuto,
difesa,
che
secondo
in
fantasticherie
me,
con
questo
di
troppo
processo
personaggi
entusiasmo
ci
di
sono
poco
dalla
soltanto
conto
o
le
di
personaggi scomparsi, magari forzate dalle pressioni di
una Capitano Giraudo, elementi che si riducono alla fine
alle
confidenze
di
un
Tramonte.
Le
confidenze
di
un
Tramonte sono quelle che potranno essere verificate. Il
punto è che, per non seguire la strada di trasformare in
un
atipico
procedimento
con
rito
abbreviato
questa
udienza, questi sono gli elementi di fatto sui quali
l’indagine del 1997 si è appoggiata e ancorata. E’ su
questi elementi si deve fare la verifica di quanto dice
Tramonte e già un primo esame superficiale ci dimostra
che
non
è
una
verifica
fondata
sul
niente.
Questo
significa che, in sede di udienza preliminare, questi
elementi sono elementi che ci permettono di dire che la
richiesta di verifica dibattimentale è l’unica richiesta
che può concludere questa fase del procedimento, perché
questi
elementi
sono
domani
indiziari
elementi
(questi
sono
oggi
indiziari,
sempre
stati
anche
processi
indiziari), ma non sono elementi fondati semplicemente
su
una
prova
di
confessione
riscontrata
da
altra
confessione. Sono elementi che hanno dei fondamenti ben
più
solidi
in
situazioni
processuali
e
accertamenti
processuali sulla generica, come si diceva una volta,
che
nel
1974
sono
stati
fatti
e
criticati,
che
ci
permettono oggi di dare il significato che viene dato
con la richiesta di rinvio a giudizio alle dichiarazioni
dei vari chiamanti che sono a fondamento dell’accusa che
oggi viene mossa.
Per cui io mi associo, con i miei colleghi, alla richiesta di
rinvio a giudizio che vi è stata formulata dalla Procura
1236-97 - 1 Aprile 2008
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della Repubblica di Brescia.
G.I.P.
–
DOTT.
BENINI:
Nessun’altra
delle
parti
civili,
allora.
Chi degli imputati prende la parola adesso?
Ci vediamo fra dieci minuti allora.
AVVOCATO DIFENSORE MASCIALINO: Sono l’Avvocato Mascialino e
difendo Maurizio Tramonte.
Ho ascoltato questa mattina quanto detto dalle parti civili e
credo
che
anche
necessario
fare
di
quanto
alcune
detto
i
precisazioni,
colleghi
sia
soprattutto
per
quanto riguarda la questione del giudicato cautelare.
Credo
sia
semplificativo,
il
collega
stesso
lo
ha
sottolineato, dire che il fatto che ci sia un giudicato
cautelare che stabilisce che effettivamente Tramonte è
attendibile
e
via
dicendo,
sia
sufficiente
per
determinare un automatico rinvio a giudizio. Non credo
sia questa la strada che si possa perseguire. Credo che
in
realtà
il
G.U.P.
abbia
il
dovere
di
fare
un
valutazione alla luce di quello che è il pensiero suo,
indipendentemente da quello che è quanto già sostenuto
da Giudici diversi. Tanto più che poi, in realtà, gli
elementi
che
sono
stati
sottoposti
al
G.U.P.,
a
differenza di quanto sostengono le parti civili, sotto
alcuni aspetti non sono esattamente gli stessi rispetto
a quelli che hanno valutato il Tribunale del Riesame e
la Cassazione. Verremmo poi ad esporre anche questo.
Per
quanto
riguarda
quanto
sostenuto
e
detto
in
maniera
estremamente suggestiva dall’Avvocato Ricci in relazione
alla figura di Buzzi, è indubbiamente da sottolineare
che la figura di Buzzi è figura piuttosto controversa,
nel
senso
che
agli
atti
non vi
è
solo
quanto
detto
dall’Avvocato Ricci in relazione alla figura di Buzzi,
ma
vi
1236-97 - 1 Aprile 2008
sono
anche
(questo
64
è
già
stato
detto,
ma
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semplicemente
consulenze
per
o
rispondere
forse
le
al
perizie
collega)
addirittura
delle
relative
a
quella che è la situazione, diciamo così, mentale di
Buzzi stesso. Per cui diciamo che la figura di Buzzi è
figura piuttosto controversa ed è difficile farne una
valutazione oggi, alla luce poi del fatto che Buzzi non
c’è e, quindi, diventa tutto estremamente più complesso.
Detto
questo,
quanto
io
ha
ho
ascoltato
detto
il
anche
Pubblico
con
molta
Ministero
attenzione
nell’udienza
scorsa. Ho ascoltato quanto ha detto in relazione in
modo
particolare
alla
figura
di
Buzzi.
Ho
ascoltato
anche quanto detto e quanto il Pubblico Ministero ha
mosso alla difesa, in maniera, a mio giudizio, anche
piuttosto dura sotto alcuni aspetti.
Io non voglio portare via molto tempo, io sarò molto breve.
Credo che in realtà non sia necessario, anche perché
abbiamo già esposto, in sede di discussione, quello che
riteniamo
sia
necessario
che
il
G.U.P.
sappia.
Semplicemente per chiarezza, credo sia necessario fare
delle repliche.
Ritengo necessarie delle repliche prima di tutto sul punto che
Tramonte
sappiamo
essere
qui
non
rispondere
di
un’eventuale appartenenza al movimento di Ordine Nuovo.
Tramonte
è
qui
perché
deve
rispondere,
secondo
la
pubblica accusa, della strage di Piazza della Loggia, e
ne
risponde,
anche
questo
argomento
è
già
stato
affrontato in maniera molto ampia dalla difesa, a titolo
di
concorso
ritenga
e
morale.
abbia
qui
Sebbene
detto
il
che
Pubblico
la
difesa
Ministero
non
ha
ben
chiaro questo istituto del concorso morale, io ritengo
invece di averlo molto chiaro e ritengo anche di aver
esposto
tutto
quanto
ho
esposto
la
volta
scorsa
non
sulla scorta di quella che è la mia idea del concorso
morale, ma sulla scorta di quanto è detto e scritto più
volte dai illustri giuristi. Quindi, non credo di essere
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io l’interprete del concorso morale, ma credo che quanto
io ho esposto sia in realtà di altri.
Detto
questo,
non
condivido
quindi
l’assunto
del
Pubblico
Ministero che ritiene che la difesa questo istituto non
lo conosca, ma non condivido nemmeno l’altro assunto del
Pubblico Ministero, secondo il quale Tramonte concorre
nel
reato
della
strage
di
Brescia
perché
è
stato,
secondo il Pubblico Ministero, designato da Maggi quale
esecutore della strage. Peraltro, poi, è questo elemento
già affrontato, che non intendo affrontare nuovamente,
ma elemento che non corrisponde al vero, perché questa
designazione in realtà non c’è mai stata. Quindi, non
credo che si possa sostenere, così come fa la pubblica
accusa, che il concorso di Tramonte stia proprio nel
fatto che vi è stata questa designazione, che, ripeto,
peraltro non c’è stata, e non credo che si possa dedurre
una
responsabilità
di
Maurizio
Tramonte
nel
reato
di
strage cercando di inserire a tutti i costi Maurizio
Tramonte
in
quello
che
è
il
movimento
dell’estrema
destra di Ordine Nuovo o Ordine Nero che sia, anche
perché non è questo il punto. Ripeto, non siamo qui per
parlare
e
per
fare
il
processo
a
coloro
che
hanno
aderito o meno ad Ordine Nero o Ordine Nuovo, siamo qui
per
rispondere
della
strage
di
Piazza
della
Loggia.
Quindi, quello che in realtà il Pubblico Ministero ha
fatto in sede di replica è quello di sottolineare alcune
questioni che a suo giudizio avvicinerebbero Maurizio
Tramonte all’ambiente eversivo di destra, visto che in
sede di discussione si era trovato a dovere ammettere
che, sul presunto terrorista Maurizio Tramonte, nulla
c’era,
se
non
le
famose
“cosucce”.
Quindi,
si
trova
costretto, in sede di replica, a dover dire alcune cose
per cercare a tutti i costi di inserire Maurizio nel
mondo
dell’eversione,
consapevolezza,
1236-97 - 1 Aprile 2008
anche
l’accusa,
66
che
perché
non
vi
ha
è
piena
persona,
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all’interno
dell’intero
del
movimento
della
destra
estrema, che conosca Maurizio. Quindi, a tutti i costi,
ce lo deve inserire e come?
Primo fra tutti, lo vuole inserire a tutti i costi a questa
famosa
riunione
di
cui
parla
Affatigato,
che
è
una
riunione del 1974 che, devo dire, poco rileva, nel senso
che vi fosse o non vi fosse Maurizio Tramonte non è
questo
il
dicendo
punto.
appunto
Ne
ha
che,
parlato
forse,
a
soltanto
Affatigato,
quella riunione,
c’era
questa persona, che lui non conosce e che riconosce in
realtà in una fotografia. Al verbale di Affatigato, sono
allegate delle fotografie di Maurizio Tramonte, credo di
non
essere
fotografia
fotografie
stata
in
che
allegate
negli
anni
seguire.
stabilire
di
Affatigato
Tramonte
a
grado
non
anni
chi
quale
riconosce,
sono
cui
ma,
di
ci
anche
fosse
la
le
Maurizio
soprattutto,
diventa
effettivamente
fosse
perché
fotografie
Settanta,
Per
capire
degli
difficile
a
questa
fantomatica riunione.
Quindi, la prima cosa che il Pubblico Ministero fa è questa,
cioè,
cercare
dell’eversione
di
e
me
inserire
lo
Tramonte
colloca
alla
nel
mondo
riunione
con
Affatigato e non so chi altri.
E poi, cosa fa?
Sempre
per
fare
in
modo
che
Maurizio
Tramonte
diventi
effettivamente un uomo inserito all’interno del mondo
dell’eversione, vuole che Maurizio Tramonte abbia fatto
un viaggio a Roma con Romani e con Maggi. Questi sono i
due elementi che il Pubblico Ministero sottolinea per
fare in modo che Tramonte effettivamente risulti essere
persona di una determinata caratura.
Io credo che siano effettivamente questi gli argomenti privi
di qualsivoglia interesse, cioè, il fatto che Tramonte
ci fosse o non ci fosse a un incontro con Affatigato,
circostanza
1236-97 - 1 Aprile 2008
che
peraltro
67
Tramonte
ha
sempre
negato,
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Maurizio Tramonte ha sempre detto di non esserci andato
a questo incontro. Indipendentemente da questo, non ha
alcuna valenza, è proprio argomento privo di qualsiasi
contenuto ed è questa un’espressione che uso in quanto
usata dal Pubblico Ministero. Ripeto, Tramonte non è qui
per
stabilire
se
fosse
o
non
fosse
addentro
un
determinato ambiente, fosse o non fosse vicino a persone
dell’estrema destra, fosse lui stesso all’interno del
movimento
Ordine
Nuovo.
Maurizio
Tramonte
è
qui
per
rispondere di una strage che, a detta della pubblica
accusa,
sarebbe
stata
organizzata
presso
la
casa
di
Romani il 25 di Maggio, ad Abano Terme. Quindi, quello
che la Procura deve fare non è cercare di sostenere che
Maurizio Tramonte era uomo addentro a Ordine Nero, ma
deve
dimostrare
se
Maurizio
Tramonte
ha
una
qualche
responsabilità in relazione alla strage di Piazza della
Loggia che, ripeto, sulla base della ricostruzione della
pubblica accusa, sarebbe stata organizzata il 25 Maggio,
ad Abano Terme.
Per
poter
dimostrare
un
qualsivoglia
responsabilità
di
Tramonte, la Procura sta facendo una strada che ritengo
sia estremamente difficile, cioè, la Procura sta facendo
uno sforzo immane per cercare di dimostrare che Maurizio
Tramonte è credibile ed era credibile prima della sua
ritrattazione, che tutto ciò che Maurizio Tramonte ha
detto prima della sua ritrattazione fosse effettivamente
credibile e sia effettivamente credibile.
Il lavoro è molto difficile, sostenere questo è estremamente
complesso, è estremamente difficile farlo. Io, questo,
lo capisco e non soltanto perché Tramonte ha ritrattato,
non solo perché quanto da lui raccontato spesso rasenta
il ridicolo, questo lo abbiamo detto tutti quanti, solo
la
Procura
omette
di
dirlo,
ma
le
dichiarazioni
di
Tramonte spesso sono molto molto vicine al ridicolo, ma
anche perché quanto dichiarato da Tramonte spesso cozza
1236-97 - 1 Aprile 2008
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con quelli che sono gli altri elementi raccolti dalla
Procura
nel
corso
delle
indagini.
Inoltre,
spesso la
pubblica accusa è costretta a buttare a mare, passatemi
il
termine,
Allora,
da
molte
un
delle
lato,
dichiarazioni
secondo
di
l’accusa,
Tramonte.
quello
che
racconta Tramonte corrisponde al vero, dall’altro lato,
quello
che
racconta
Maurizio
Tramonte
viene
immediatamente eliminato perché non piace a sufficienza
o, comunque, non sostiene quella che è la ricostruzione
che la pubblica accusa ha fatto o tendenzialmente cerca
di fare dell’evento strage Piazza della Loggia.
A
questo
proposito,
messo
in
atto
di
questo
dalla
strano
pubblica
meccanismo
accusa,
che
voglio
viene
citare
proprio le due veline di cui ha parlato il Pubblico
Ministero in sede di replica.
Il Pubblico Ministero ci ha parlato delle due veline del Sid.
Tendiamo
conto
che,
della
produzione
di
Tramonte
del
Sid, non sono solo queste due veline, ce ne sono molte
altre,
che
non
vengono
mai
prese
in
considerazione
proprio perché effettivamente diciamo che i discorsi che
ne vengono affrontati sono privi di qualsiasi interesse.
In queste due veline, invece, la pubblica accusa vede
interesse
particolare
e
vorrei
che
le
prendessimo
in
considerazione.
La prima è la famosa velina dell’8 Luglio, quella del 1974, è
quella velina che viene redatta da Felli sulla scorta di
notizie
fornite
da
Tramonte
in
un
arco
di
tempo
estremamente ampio.
La seconda è una velina invece successiva ed è del 3 Agosto
del 1974.
Nella velina dell’8 Luglio del 1974, dal punto 1) al punto 6)
della velina si fa riferimento a questo famoso incontro,
il 25 Maggio, a casa di Romani, mentre nella velina del
3 Agosto si fa riferimento a un viaggio a Roma di Maggi
e Romani da Rauti. Sono giustappunto le cose di cui
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parlava il Pubblico Ministero l’udienza scorsa. Si tenga
conto che Tramonte è stato escusso dalla Procura circa
settanta volte e in molte occasioni ha commentato quello
che è il contenuto delle veline dei servizi. Su alcune
velini, si è limitato a confermare quanto scritto da
Felli sulla scorta delle notizie che lui aveva fornito.
In altre occasioni, invece, Tramonte ha dato sfogo a
tutta
la
contenuto
sua
fantasia,
degli
episodi
snaturando
narrati
quello
da
Felli
che
era
il
all’interno
della velina. L’episodio avvenuto la sera del 25 Maggio,
quello che è nella velina del Luglio del 1974, è così
descritto: “La sera del 25 di Maggio ci sarebbe stato un
incontro, nel corso del quale Maggi rende noto che è in
corso
la
creazione
di
una
nuova
organizzazione
extra
parlamentare di destra, che comprenderà parte degli ex
militanti di Ordine Nuovo e che tale organizzazione sarà
strutturata in due tronconi, uno clandestino e l’altro
palese”. Non c’è alcun accenno alla strage di Piazza
della
Loggia,
per
cui,
all’interno
della
velina,
l’incontro del 25 Maggio è un incontro nel corso del
quale Maggi parla, solo lui, e dice queste cose, dice
cioè
che
vorrebbe
creare
quella
che
è
una
nuova
organizzazione costituita di due tronconi, uno palese e
l’altro invece clandestino. Su questa velina, interviene
poi Maurizio Tramonte, in sede di escussione da parte
della pubblica accusa, e invece cosa ne fa? Sulla scorta
della sua fantasia, questo incontro diventa la riunione
preparatoria della strage di Brescia.
Quindi,
l’incontro
del
25
Maggio,
che,
se
si
legge,
effettivamente, in maniera obiettiva, la velina del Sid,
nulla ha di prodromico alla strage di Brescia, viene a
tal punto snaturato da Maurizio Tramonte che diventa la
“conditio sine qua non” della strage. Maurizio Tramonte
dice: “Quella era la riunione preparatoria”, quando in
realtà,
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nella
velina,
nulla
70
si
dice
della
strage
di
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Piazza della Loggia in relazione a quel famoso incontro
del 25 Maggio.
La pubblica accusa, quindi, non dà credito al contenuto della
velina dal punto 1) al punto 6), cioè, al fatto che
Maggi, nel corso dell’incontro con Romani il 25 Maggio,
parli
semplicemente
della
creazione
di
una
nuova
struttura, ma in questo caso la pubblica accusa cosa fa?
Dà credito alla ricostruzione di Tramonte. Ovviamente, è
ben
più
interessante
la
ricostruzione
di
Tramonte,
perché fa diventare un incontro quella che è la riunione
preparatoria.
E’ proprio da questa cosa che prende il via il procedimento
per il quale siamo qui oggi, cioè, per il fatto che, a
un certo punto, Tramonte trasforma una velina del Sid,
nella quale non si fa alcun riferimento ad una riunione
preparatoria
di
improvvisamente,
strage.
Sulla
una
la
scorta
strage,
che
fa
diventare
di
una serie,
Tramonte,
preparatoria
alla
probabilmente,
di
incontri con Giraudo, il fatto che avesse a disposizione
delle carte, il fatto che effettivamente ci fosse stata
una sorta, diciamo così, di imbocco, a un certo punto
questo è quello che nasce.
In questo senso, la Procura cosa fa?
Ritiene che sia ben più interessante quanto detto da Tramonte
rispetto a quanto è nel documento del Sid.
Per quanto riguarda invece l’appunto del 3 Agosto del 1974,
nel quale si fa riferimento a questo presunto incontro
che avverrà a Roma tra Rauti, Maggi e Romani, incontro
al
quale,
secondo
la
l’appunto,
quindi
non
partecipare
anche
la
nota
del
secondo
fonte
Sid
che
l’appunto,
Tritone,
ce
lo
accompagna
dovrebbe
ha
fatto
presente il Pubblico Ministero. Da questo fatto, cioè,
dal fatto che vi sia una nota che accompagna l’appunto
nella quale si dice che Tramonte parteciperà a questo
incontro
1236-97 - 1 Aprile 2008
o,
comunque,
andrà
71
anch’egli
a
Roma,
il
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Pubblico Ministero ne fa discendere proprio il fatto che
Tramonte
fosse
effettivamente
persona
molto
vicina
a
queste persone. Il fatto stesso che andasse a Roma ad
incontrare
Rauti,
senz’altro,
a
detta
del
Pubblico
Ministero, è motivo per pensare che fosse uomo di una
certa caratura e via dicendo.
In questo caso, però, che cosa ha dovuto dirci il Pubblico
Ministero?
“Dimentichiamoci dell’interpretazione che ci ha dato Tramonte
di
questa
velina”.
E
qual
è
l’interpretazione
di
Tramonte?
Tramonte ha detto che lui, a questo incontro, non c’è mai
stato e lo ha detto sin dalle prime escussioni, non è
che Tramonte, a un certo punto, decide di dire che non
c’era.
Tramonte
ha
sempre
sostenuto
che
a
questo
incontro non c’era stato.
Quindi, in questo caso, il Pubblico Ministero cosa prende per
buono, cosa piace al Pubblico Ministero?
Piace
la
velina,
non
piace
più
quanto
detto
da
Maurizio
Tramonte.
Il Pubblico Ministero, qui, butta a mare (e ce lo dice lui
stesso:
“Dimentichiamoci
dell’interpretazione
di
Tramonte”) la dichiarazione di Tramonte, ma prendiamo
per buono quello che ci dice il Sid, mentre sulla velina
di Luglio buttiamo a mare quello che c’è scritto nella
velina
stessa
e
prendiamo
per
buono
quello
che
ci
racconta Maurizio Tramonte.
Io
capisco
il
frazionamento,
capisco
che
uno
può
essere
attendibile su una cosa e non sull’altra. Già mi pare
una cosa piuttosto insolita, ma pensiamo davvero che si
possa scegliere a piacimento quando l’interpretazione è
un’interpretazione da tener per buona e quando invece
no? Possiamo davvero credere che, quando ci piace quello
che dice il dichiarante, va bene e, allora, in questo
caso, è attendibile, quando ci piace meno, non va bene
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più e, quindi, non si è più attendibili e, quindi, di
quella
che
è
l’interpretazione
del
dichiarante
non
teniamone nemmeno conto?
Mi sembra riduttivo.
Mi sembra soprattutto riduttivo in un processo per strage, nel
senso
che
il
estremamente
processo
grave
e
è
il
io
processo
credo
che
per
non
un
fatto
si
possa
utilizzare indiscriminatamente quello che è il “taglia e
incolla”,
cioè,
“questo
mi
piace”,
“questo
non
mi
piace”, “questo lo tengo”, “questo lo butto”. Credo che
soprattutto in un processo come questo, soprattutto in
un
processo
per
un
fatto
così
grave
non
si
possa
utilizzare questo meccanismo. Se abbiamo un dichiarante
e
se
questo
dichiarante
lo
ritieni
attendibile,
è
attendibile, non è attendibile quando ti può piacere e
meno attendibile quando non ti piace più.
Quindi, diciamo che anche l’atteggiamento in questi termini
pare atteggiamento piuttosto discutibile.
Il Pubblico Ministero ha fatto anche presente che la difesa ha
male
interpretato
discussione
e,
a
su
volte
questo,
quanto
se
detto
così
è,
in
sede
di
ovviamente,
si
chiede venia e si chieda scusa. Non toglie però tutto
questo
che
non
si
possa
decidere
a
piacimento
quali
siano le veline che possano essere interpretate e quali
invece
debbano
dichiarazioni
essere
sono
prese
vere
e
per
quali
buone,
quali
dichiarazioni
di
Tramonte non lo sono più. Non si può indicare quale
riscontro
alle
dichiarazioni
di
Tramonte
le
dichiarazioni di Martino Siciliano del 1996, quando la
pubblica
incidente
Martino
accusa
sa
perfettamente
probatorio
Siciliano
dichiarazioni
ha
stesse.
nel
2003,
che
nel
vi
corso
sostanzialmente
Quindi,
non
si
è
stato
del
quale
modificato
può
un
portare
le
a
sostegno verbali di dieci anni prima, che poi in realtà
sono venuti meno proprio perché, in sede di incidente
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probatorio davanti alla Dottoressa Morelli, le cose son
ben cambiate.
Non si può sostenere, così come fa la pubblica accusa, che
l’agenda
di
Buzzi
è
riscontro
delle
dichiarazioni
di
Tramonte e, anche in questo caso, quando piace, ma in
altri casi non lo è più.
Per cui cerchiamo di prendere davvero tutto quello che c’è,
così come dicono anche le parti civili, ma cerchiamo di
vederlo con occhio obbiettivo, però. Non si può prendere
solo una parte e l’altra parte buttarla via.
Tenga presente il Giudice che l’agenda di Buzzi, almeno non
noi, per carenza nostra, ma né il Tribunale del Riesame
né la Corte di Cassazione né il G.I.P., a causa della
mole di carte (voglio dire, ottocentomila pagine sono
tante
e
nessuno
soprattutto
aveva
all’epoca
guardato
non
digitalizzate),
effettivamente
il
documento,
l’agenda di Buzzi agli atti. Nessuno aveva verificato
dove fossero queste scritte, la famosa scritta “carte
Maggi” apposta su questa agenda. Nessuno aveva guardato
che cosa ci fosse scritto oltre a “carte Maggi” nel
documento di Buzzi, quindi in tutta l’agenda di Buzzi.
E’ proprio su questo argomento che si vuole attirare
anche
l’attenzione
del
Giudice,
giudicato
cautelare
(e,
problema),
teniamo
conto
perché,
ripeto,
che
non
su
se
è
c’è
un
questo
il
questo
elemento,
effettivamente, non vi è mai stata un’attenzione, non è
mai
stato
preso
in
considerazione,
non
è
mai
stato
guardato questo documento. Si è preso quanto c’era, poi,
in
realtà,
prendendolo
in
mano
noi
per
primi,
siamo
restati estremamente colpiti.
Io davvero non posso pensare di aver capito quando il Pubblico
Ministero
si
è
espresso
dicendo
che
“Gli
elementi
introdotti dalla difesa in relazione alla famosa agenda
di Buzzi sono elementi privi di contenuto, non hanno
nessun
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contenuto”,
così
si
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è
espresso
il
Pubblico
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Ministero. In realtà, poi lui stesso ha dovuto convenire
con la difesa e, quindi, ha dovuto dire in questa sede
che la famosa nota “carte Maggi”, che doveva essere di
riscontro
Buzzi
alla
velina,
(episodio
abbiamo
visto
che,
che
all’episodio
insomma,
è
è
diventato
della
piuttosto
difficoltoso
tenuta
di
bizzarro,
per
tutti
esporlo al Giudice), ha però dovuto dire il Pubblico
Ministero stesso che questa scritta famosa “carte Maggi”
in realtà non è apposta sulla pagina del 16 Giugno, è
apposta sulla pagina del 15 Giugno, perché il 16 Giugno,
Buzzi, sulla sua agenda, indica che si trovava a Ponte
sul Mincio. Però, a detta del Pubblico Ministero, questa
cosa non fa alcuna differenza, perché, a suo giudizio,
la valenza dell’annotazione non cambia. Secondo noi, in
realtà fa un’enorme differenza e la valenza di questa
annotazione, a giudizio della difesa, viene del tutto
meno, cioè, cambia la questione, non si può poi, anche
in questo caso, sostituire un 15 con un 16, un 16 con un
15, a seconda di quello che è l’interesse. L’agenda di
Buzzi dice questo. Se c’è questa scritta, questa scritta
non è sul 16, ma è sul 15. Il Pubblico Ministero stesso
ce ne ha dato atto.
A
detta
del
Pubblico
contenuto,
difesa,
Buzzi
Ministero,
ribadisco,
naturalmente,
e
alla
sera
è
quello
sempre
relativo
del
25
argomento
ancora
Maggio
di
nessun
portato
dalla
all’agenda
del
1974.
di
Io,
personalmente, ritengo sia argomento di nessun contenuto
quello
relativo
pomeriggio
del
a
25
come
Maggio
Buzzi
del
abbia
1974,
trascorso
argomento
il
non
introdotto dalla difesa, così credo che non ci sia alcun
contenuto nel sapere se Bedont, la gelateria, sia locale
angusto, con tavolini all’esterno, all’interno. E’ di
nessun contenuto sapere quante volte Buzzi andasse in
pizzeria, ma non è certo argomento di nessun contenuto
il fatto che, dall’agenda di Buzzi e dalla lettura dei
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verbali redatti sulla scorta delle dichiarazioni dello
stesso Buzzi, emerga che la sera del 25 Maggio del 1974
questi si trovava in pizzeria a Brescia, con Marco De
Amici e non ad Abano Terme, a casa di Romani.
In questo caso, il Pubblico Ministero ha risposto dicendo (e,
anche qui, non so bene se ho capito, però mi pare di
ricordare) che Tramonte avrebbe detto che Buzzi, se era
ad Abano Terme il 25 Maggio (ricordiamo che il 25 Maggio
è quella che diventa addirittura riunione preparatoria,
è
quella
nella
quale
Buzzi
dovrebbe
aver
preso
l’ordigni, non è un incontro banale per quanto aveva
raccontato
Tramonte
nelle
sue
prime
escussioni),
si
sarebbe però fermato solo alcuni minuti ad Abano Terme.
Sì, certo è che Abano Terme non è attiguo alla Pizzeria
Ariston
di
chilometri
Brescia,
della
Abano
città,
ce
Terme
lo
è
a
ricordava
circa
cento
prima
anche
Vittorini, insomma, le strade non erano esattamente come
quelle che abbiamo adesso, uno ci è dovuto arrivare, ha
dovuto anche tornare. Il tempo che Buzzi avrebbe dovuto
impiegare per andare e tornare ad Abano, fermarsi a casa
di Romani, prendere queste borse e via dicendo, non sono
poche decine di minuti, parliamoci chiaro.
Parliamoci chiaro anche sul fatto che il Pubblico Ministero,
qui, ha detto anche che forse, però, Tramonte non ha
detto che proprio l’aveva visto (anche su questo, per
carità,
prendiamolo
con
le
pinze,
non
c’è
la
stenotipia), che era lì, quella sera, Buzzi, che forse
non era proprio il 25.
Allora, io mi domando: c’era o non c’era Ermanno Buzzi il 25
Maggio
del
1974
a
casa
di
Romani,
ad
Abano
Terme,
secondo la ricostruzione della pubblica accusa?
Io ritengo non ci fosse, ed è provato non solo da quanto dico
io, ci mancherebbe, ma è provato da quanto c’è agli
atti. E’ chiaro che, se Ermanno Buzzi non era a quella
riunione il 25 Maggio, è evidente che tutto quello che
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ha raccontato Maurizio Tramonte è soltanto frutto della
sua fantasia.
Quindi,
quello
che
è
molto
chiaro
e
quello
che
abbiamo
compreso tutti è che il pomeriggio del 25 Maggio Buzzi
era da Bedont, c’è l’ha detto l’agenda, ce l’ha detto il
Pubblico Ministero. La difesa indubbiamente ne conviene,
anche se non capisce l’importanza della circostanza, ma,
così come è vero che Buzzi era da Bedont il pomeriggio,
è altrettanto vero, perché lo dice l’agenda, lo dice
Buzzi stesso, non lo dice il Pubblico Ministero, che la
sera del 25 Maggio Buzzi era in pizzeria, a Brescia, e
non ad Abano Terme, a meno che, permettetemi, non avesse
il dono dell’ubiquità, a meno che non si ipotizzi che,
anche in questo caso, si voglia fare la sostituzione dei
giorni e delle annotazioni Buzzi, per cui non era più il
25,
era
il
26,
andava
spesso
in
pizzeria,
eccetera,
eccetera. Se dobbiamo prendere questa agenda, l’abbiamo
presa
per
presunto
riscontro,
allora
la
dobbiamo
prendere nella sua totalità. Sennò il Pubblico Ministero
mi deve dire che tutto quello che c’è nell’agenda e
tutto
quello
che
Buzzi
ha
raccontato
è
palesemente
falso.
Vogliamo
dire
davvero
che
questo
argomento
è
privo
di
qualsiasi contenuto?
Io credo di no, credo che sia estremamente importante questo
elemento che mai prima era stato valutato, per questo
che
sostengo
che,
in
realtà,
elementi
sui
quali
il
Giudice ha delle novità sui valutare ci siano.
Mai prima era stato valutato, forse, allora, come sostiene la
difesa, anche quanto detto da Tramonte in relazione alla
riunione preparatoria, al viaggio a Brescia finalizzato
a testare la tenuta di Buzzi, forse, anche in questo
caso,
bisognerebbe
avere
il
coraggio,
passatemi
il
termine, di tagliarlo, cioè, di dire che effettivamente
anche questo non è vero, quindi avere il coraggio di
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dire che Maurizio Tramonte ha mentito e questa ne è la
prova, in realtà, ne è la conferma. L’agenda di Buzzi
non
è
riscontro
alle
dichiarazioni
alla
Tramonte.
L’agenda di Buzzi è la prova che Tramonte ha raccontato
un’infinità
di
effettivamente
Maggio,
non
menzogne.
questo,
stiamo
Per
cioè,
parlando
cui
quello
stiamo
di
che
parlando
tutto
c’è
del
quello
che
è
28
è
accaduto prima, nei mesi precedenti, di tutto quello che
è accaduto nei mesi successivi. Stiamo parlando della
ricostruzione di un fatto che dovrebbe avere avuto un
inizio al 25, una riunione preparatoria nel corso della
quale
vengono
consegnate
delle
borse,
dopodichè
ci
sarebbe stata la strage, dopodichè ci sarebbe stata la
tenuta di Buzzi. E’ evidente che, nel momento in cui vi
è prova - e vi è prova al fascicolo – che Buzzi non era
alla
riunione
recuperare
le
preparatoria,
borse,
Buzzi
Buzzi
non
ha
non
avuto
ha
potuto
alcun
ruolo
all’interno di questa questione, è evidente quindi che
Maurizio Tramonte menta e abbia sempre mentito.
Io credo quindi che non vi siano gli elementi, lo ribadisco e
l’ho
già
detto,
per
rinviare
Maurizio
Tramonte
a
giudizio.
AVVOCATO DIFENSORE LUPONIO: Avvocato Luponio, per la difesa di
Francesco Delfino.
Signor
Giudice,
della
vorrei
parte
fare
civile,
da
un
breve
ultimo,
cenno
all’intervento
l’Avvocato
Ricci,
il
quale, esordendo secondo cui le difese avrebbero operato
una sorta di svalutazione del Capitano Giraudo, le ha
rappresentato un’ipotesi storica che non vorrei definire
suggestiva. Ha parlato di Pian del Rascino, di Esposti,
di Palinuro, del Capitano D’Ovidio, che porterebbero poi
a Brescia, dove si è celebrato il processo M.A.R. e dove
è avvenuta la morte di Silvio Ferrari.
Questo discorso, secondo me, rimane un’ipotesi storica, ma non
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ha alcun contatto diretto, alcun elemento in comune con
il fatto di cui occupiamo oggi, tranne quello che dirò
dopo a proposito del processo M.A.R., su cui la pubblica
accusa si è diffusa a lungo.
Ora,
si
parla
anche
indirizzata
al
di
una
lettera
“Giornale
di
che
sarebbe
Brescia”
il
21
stata
Maggio,
lettera che non sarebbe stata pubblicata per ordine del
Colonnello Lo Sacco, se ho ben capito, e poi si tira in
ballo Delfino.
Se il divieto lo ha imposto il Colonnello Lo Sacco, non si
comprende
perché
circostanza.
Si
Delfino
passa
dovesse
poi
a
sapere
sospettare,
questa
questo
è
un
sospetto bello e buono per come è stato rappresentato,
che
Delfino
si
sia
allontanato
volontariamente
da
Brescia il 25 Maggio del 1974 per andare a testimoniare
in Corte di Assise in Sardegna.
Ma, mi domando, come è possibile ipotizzare che un ufficiale
vada a testimoniare organizzando una Corte d’Assise?
Evidentemente,
come
c’era
testimone
una
Corte d’Assise
Delfino,
il
quale,
che
doveva
lo
hanno
sentire
detto
a
chiare lettere e mi pare che sia anche pacifico, era la
terza
volta
che
non
si
presentava
e,
quindi,
era
opportuno che si presentasse, anche perché non andava a
testimoniare
per
un
furto
di
pecore,
ma
credo
che
andasse a testimoniare per sequestri di persona che lui
aveva seguito quando era in Sardegna.
Quindi,
sospettare
che
Delfino
si
sia
allontanato
volontariamente da Brescia, mi sembra, chiamiamola così,
un’ipotesi storica, un’ipotesi che è stata scritta su
giornali, su Internet dove si scrive di tutto e di più,
ma, nelle aule di giustizia, noi non possiamo pensare,
come egregiamente hanno detto altri difensori, di fare
il processo alla storia, il processo ai processi o il
processo
alla
vita
di
una
persona,
come
pure
si
è
ipotizzato.
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Credo che la conclusione di questo discorso dell’intervento
della parte civile dovrebbe essere quello che Delfino,
siccome era il comandante del Nucleo investigativo, non
poteva non sapere tutto quello che avveniva intorno a
lui.
Io
potrei
rispondere
che
Delfino,
risulta
dalle
carte, il 20 Maggio era impegnato ad arrestare tutti
quelli del M.A.R. e credo che fossero decine e decine.
In
particolare,
glielo
il
ricorderò
20
Maggio,
dopo,
lo
signor
riferirà
Giudice,
Tartaglia,
era
impegnato
proprio qui a Collebeato ad arrestare Tartaglia.
Conclude, la parte civile, dicendo, questo è legittimo, noi
condividiamo l’aspirazione di arrivare finalmente alla
verità, ma il problema in sede di udienza preliminare è
sempre
lo
stesso
ed
è
piuttosto
limitato,
bisogna
stabilire la sostenibilità in giudizio degli elementi
che il Pubblico Ministero le ha fornito.
Devo respingere come quasi offensiva la insinuazione secondo
cui
il
Delfino
dell’omicidio
di
sarebbe
Buzzi,
addirittura
perché
avrebbe
il
mandante
dichiarato
in
aula che era il suo confidente e questa dichiarazione
sarebbe la campana per la condanna a morte di Buzzi. Mi
sembra un’ipotesi piuttosto offensiva, dal momento che
la
stessa
dell’ufficiale
parte
civile
Generale
richiama
Delfino,
il
la
quale
carriera
è
arrivato
fino a Generale di divisione, fu promosso per meriti
speciali,
questo
è
pacifico,
da
capitano
a
maggiore
superando duecentocinquanta più anziani di lui, proprio
il
processo
M.A.R.
Questo
a
dimostrazione
della
pregevole opera compiuta e persino (mi sono permesso di
produrle il libretto matricolare dell’ufficiale) venne
insignito della medaglia d’argento. Ora, un breve inciso
di
pochi
secondi.
Le
medaglie
d’argento
non
è
che
vengono conferite così, c’è una proposta del Comandante
Generale dell’Arma, che va da un comitato da Ministri,
cui fanno parte il Ministro della Difesa, il Ministro
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dell’Interno, altri Ministri, e loro decidono se e quale
medaglia
attribuire.
insignito
della
Quindi,
medaglia
il
Delfino
d’argento
per
è
la
stato
vicenda
M.A.R., che è una vicenda che oggi la si vuole guardare
in maniera diversa, ma non è così. La storia ci dice
che, con l’operazione cosiddetta “basilico”, su cui mi
diffonderò un po’ dopo, Delfino aveva ben lavorato.
Ora vorrei passare alla difesa di Delfino. Devo riproporle,
signor Giudice, una questione che avevamo già proposto
in
sede
di
genericità
prima
del
udienza
capo
di
e,
cioè,
imputazione,
l’eccezione
che
non
è
di
senza
conseguenze. Noi sappiamo che l’articolo 417 impone la
enunciazione, dice il Codice, in forma chiara e precisa
della imputazione, a differenza di quello che dice la
norma precedente, il 415 bis, dove si parla di sommaria
enunciazione
del
conclusione
delle
fatto,
quindi,
indagini,
con
basta
l’avviso
la
di
sommaria
enunciazione del fatto. Con il 417, invece, la legge
impone al Pubblico Ministero di esporre l’imputazione in
maniera chiara e precisa. L’imputazione noi conosciamo
bene qual è, quella che attinge Delfino, è di “avere
partecipato a riunioni nelle quali l’attentato veniva
organizzato e, comunque, non impedendo, quale ufficiale
dei
Carabinieri,
che
lo
stesso
venisse
portato
a
compimento”. Questo è il capo di imputazione che attinge
Delfino.
Con
ciò
stesso,
ci
darebbe,
secondo
le
versioni, una figura centrale o una posizione marginale.
In ogni caso, io voglio dire, questa imputazione, così
come formulata, è eccessivamente generica e sicuramente
lede il diritto di difesa. Faccio un piccolo esempio. Se
il Pubblico Ministero ci avesse detto a quali riunioni
il Delfino avesse partecipato, il Delfino avrebbe potuto
procurarsi un alibi e dire, la riunione del 16 Maggio,
in ipotesi, “Io, il 16 Maggio, ero in servizio”, in
qualche posto; il 20 Maggio: “Il 20 Maggio risulta dagli
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atti che io stavo eseguendo il mandato di cattura emesso
dal Giudice Arcai nei confronti di Ezio Tartaglia”.
Qual è l’ulteriore conseguenza?
Che, se io posso presentare un alibi sicuro, posso accedere
anche al giudizio abbreviato. Perché mi devo sobbarcare
ad
un
giudizio
costoso,
eventuale,
faticoso,
quando
a
un
io
dibattimento
sono
sicuro,
in
lungo,
base
a
quella precisa imputazione, di poter dimostrare, anche
se
non
sono
onerato,
che,
a
quella
riunione,
io,
sicuramente, non ho partecipato.
Vi è anche da dire, poi, che, di queste riunioni, a partire
dal 1969 a scendere fino al 1974, io ne ho sentite di
decine e decine, a quali riunioni avrebbe partecipato il
Delfino?
Né
si
può
pensare
di
formulare
un
capo
di
imputazione
cosiddetto “per relationem” in relazione a quello che
diranno
i
vari
dichiaranti,
i
vari
Tramonte
e
quant’altri. Il capo d’imputazione dev’essere enunciato
in forma chiara e precisa.
Ricordo
anche
che
ella,
signor
Giudice,
respinse
questa
eccezione dicendo: “Il Pubblico Ministero ha facoltà,
eventualmente,
nel
corso
dell’udienza
preliminare,
di
modificare, di integrare il capo d’imputazione”. Questo
non
è
stato
fatto,
il
capo
d’imputazione
è
rimasto
quello che è. Quindi, sotto questo profilo, sotto questo
primo
aspetto,
sentenza
di
trasmissione
l’alternativa
non
luogo
degli
atti
a
al
potrebbe
procedere,
Pubblico
essere
ovvero
Ministero
una
la
perché
formuli la imputazione in modo esaustivo. Mi permetto di
ricordare che c’è giurisprudenza contrastante sul punto,
perché una prima giurisprudenza parlava di abnormità del
provvedimento
Pubblico
del
G.U.P.
Ministero,
che restituisce
mentre,
più
di
gli
atti
al
recente,
per
la
verità, perché provvedesse il Pubblico Ministero alla
insufficiente
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formulazione,
82
però,
più
di
recente,
ho
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trovato
una
Cassazione
Ministero
Cassazione
del
Ottobre
2003,
3
contro
Stefanelli,
2003,
in
che
precisamente
processo
dà
la
Pubblico
questa
seguente
massima: “A seguito della modifica del 417, ex articolo
18, Legge 479 del 1999, è legittima la dichiarazione di
nullità
della
richiesta
di
rinvio
a
giudizio
per
imprecisa formulazione della imputazione e non è abnorme
l’ordine
di
trasmissione
degli
atti
al
Pubblico
Ministero”.
Per concludere su questo punto, ricordo anche noi, la nullità,
l’abbiamo tempestivamente formulata, perché si tratta di
una
nullità
a
regime
intermedio
e,
quindi,
l’abbiamo
fatta nel momento in cui la potevamo fare, cioè, nella
prima occasione utile, alla prima udienza dinanzi alla
Signoria Vostra.
Per questo motivo, su questo punto, anche se non è contenuto
specificamente nella memoria che io e il collega Forzani
intendiamo
però
che
depositarle,
a
verbale
una
memoria
risultasse
difensiva,
questa
nostra
vorrei
prima
eccezione.
Passiamo ora al merito degli elementi di accusa che la Procura
ritiene
di
avere
nei
confronti
di
Delfino,
sempre
nell’ottica, cercherò di non allontanarmi mai da questo
problema, da questo interrogativo, e, cioè, se questi
elementi siano validi per sostenere una eventuale accusa
in giudizio. Questo è il tema che dobbiamo trattare,
cercando
troppo
di
nei
non
allontanarci troppo,
dettagli
e
nei
di
non
particolari,
scendere
perché
il
processo, sappiamo, è enorme, sono ottocentomila pagine,
ma devo dire che a Delfino non sono dedicate molte di
queste ottocentomila pagine. Abbiamo fatto una ricerca e
abbiamo
concentrato
in
poche centinaia
le
pagine
che
riguardano Delfino.
Nella requisitoria, il Pubblico Ministero ha così illustrato
le fonti di prova a carico di Delfino. Devo ricordare
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83
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che, nel 2002, il Delfino venne interrogato dai Pubblici
Ministeri e, in quella occasione, gli furono evidenziate
le fonti di prova. Sono esattamente le stesse fonti di
prova di oggi, tant’è che noi confidavamo, speravamo, ci
eravamo
forse
illusi,
in
una
archiviazione
della
posizione di Delfino, perché? Anche perché, per quanto
riguarda lui, non è stato fatto alcun atto istruttorio.
Per esempio, ricordo che, dopo la famosa storiella di
Alberto, il fantomatico Alberto referente di Tramonte
per
anni
anni
e
anni,
finalmente
Alberto
viene
identificato con Lelio Distasio, la Procura dispone un
confronto. Quella è l’occasione in cui Tramonte getta la
maschera e dice: “Non è vero, non è lui Alberto”, tant’è
che
poi
Tramonte
è
stato
indagato
di
calunnia
nei
confronti del Distasio.
Perché lo stesso strumento non è stato utilizzato per Delfino?
Dal
momento
che
racconta)
Tramonte
di
racconta
avere
(poi
riconosciuto
vedremo
in
quando
televisione
lo
il
soggetto che lui aveva visto venti o venticinque anni
prima. A parte che ricordare la figura di un soggetto
visto
venticinque
veramente
ci
vuole
anni
prima,
una
memoria
per
pochi
storica,
minuti,
tant’è
che,
evidenzio questa contraddizione, il Pubblico Ministero,
in sede di replica, quando ha parlato della memoria di
Tramonte,
Luigi,
memoria
ha
non
si
così
ricordare
detto:
la
può
“Per
quanto
pretendere
sviluppata
da
immagine”,
riguarda
che
Tramonte
ricordare
però,
i
il
come
mestrini,
abbia
vialetto,
diceva
una
da
anche
l’Avvocato Mascialino, quando conviene, Tramonte ha una
buona memoria, quando non conviene, la memoria non ce
l’ha più.
Ed allora, Tramonte.
Le fonti di prova nei confronti di Delfino possono essere
divise in due gruppi. Il primo gruppo comprende Tramonte
e
Tonoli.
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Il
secondo
gruppo
84
comprende
i
pentiti
di
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ndrangheta, perché Delfino è calabrese, quindi bisogna
rivolgersi all’ndrangheta, non ci si può rivolgere alla
mafia.
Fosse
stato
siciliano,
ci
si
rivolgeva
alla
mafia, ma di questo ne parleremo dopo.
Per
quanto
riguarda
Tramonte,
signor
Giudice,
sulla
inattendibilità, sulla credibilità, sulla inconsistenza
soggettiva od oggettiva, è stato già detto molto e io
non mi dilungo su questo argomento. Meglio di me, forse
lo
ha
trattato
l’Avvocato
Pellegrini,
che
parlato
qualche udienza fa. Quello che mi limito a ricordare, è
che
il
G.I.P.
differenza
Morelli
di
poi
quello
non
che
è
stato
smentito,
sostengono
i
a
Pubblici
Ministeri, dal Tribunale del Riesame o dalla Cassazione,
almeno
per
quanto
riguarda
la
posizione
di
Delfino.
Quando il G.I.P. Morelli ha usato l’espressione “rasenta
il
ridicolo”,
questa
espressione
è
stata
usata
con
particolare riferimento, con specifico riferimento, alla
figura di Francesco Delfino. Il G.I.P. Morelli ha fatto
un
discorso
sapeva
di
molto
Buzzi,
semplice.
sapeva
di
Tramonte
Delfino,
sapeva
però
tutto,
Delfino
e
Buzzi, tra di loro, non sapevano niente. Quando poi il
Pubblico
Ministero
ha
chiesto
spiegazioni
di
questa
incongruenza al Tramonte, il Tramonte ha aumentato la
sua posizione ridicola di dichiarante perché ha detto:
“Le cellule erano a rigida compartimentazione e, quindi,
l’uno non sapeva chi era l’altro”, mentre lui sapeva
tutto di tutti. Le ricordo anche le varie incongruenze,
le varie falsità, del Tramonte con riguardo ad Alberto,
che poi non esiste, Luigi, neppure esiste.
Ma
l’elemento
fondamentale
l’attenzione,
discrasia,
anche
forse
è
su
su
cui
Felli
e
bene
dire
vogliamo
Maletti,
qualcosa.
su
Il
puntare
questa
Pubblico
Ministero sostiene che la fonte Tritone non era poi così
negativa, come il Felli ha sempre raccontato, perché?
Perché
1236-97 - 1 Aprile 2008
il
Generale
Maletti,
85
invece,
ne
aveva
parlato
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come
una
fonte
insostenibile,
buona.
perché
Mi
sembra
Maletti,
Tritone,
un
argomento
non
l’ha
mai
visto. Maletti dice quello che qualcuno gli ha detto,
qualche capo servizio, qualcun altro, ma chi gestiva la
fonte Tritone era Felli, lui aveva i contatti diretti e
quotidiani con la fonte Tritone, cioè, con Tramonte.
Si può ricordare tutto quello che dice Felli.
Felli dice delle cose molto interessanti: “Feci conoscere il
Tramonte al mio direttore, anche perché è una fonte che
avanzava
questo,
spesso
di
avanzato
richieste
Tramonte,
richieste
di
perché
di
denaro”.
anche
denaro,
solo
Vecchio
qui
a
che
vizio,
Brescia
ha
all’epoca
si
accontentava di 60 mila Lire al mese, qua mi pare che
chiese centinaia e centinaia di milioni.
“Ricordo che il Tramonte era una persona che dichiarava e
mostrava
molto
timore
che
qualcuno
del
suo
ambiente
venisse a sapere della sua collaborazione con noi. E’
facile comprendere che, con un soggetto con questo tipo
di remore, non si poteva pretendere una collaborazione
di
alto
contatti
Tramonte,
livello”.
Se
quotidiani
come
si
lo
e
fa
dice
diretti
a
Felli,
per
rivalutare
che
ha
qualche
la
avuto
anno
fonte
con
Tramonte
perché Maletti ha scritto un qualcosa senza conoscere la
fonte?
Ma, ancora di più, quando viene chiesto a Felli, che risponde
ai R.O.S. su delega della Procura di Brescia, quando è
finito il rapporto tra Felli e Tramonte, Felli risponde:
“Lo
sganciamento
avvenne
su
sollecitazione
del
mio
direttore, alla luce delle limitate potenzialità e del
profitto
dell’informatore.
l’impressione
che
io
ebbi
Tengo
delle
a
precisare
notizie
che
che
Tramonte
forniva è che le stesse non fossero di prima mano, nel
senso che, secondo me, lui non aveva un accesso diretto
nelle situazioni che a noi interessava sviluppare, ma
che
le
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raccogliesse
da
86
altri
militanti
e
poi
le
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ricomponesse in un suo collage al fine di ottenere un
compenso”.
Questa è la verità. Felli ha detto esattamente la verità ed è
tanto vero che questo Tramonte, quando ha iniziato le
sue
dichiarazioni
stesso
modo,
a
Brescia,
vendeva
si
è
comportato
dichiarazioni,
nello
pretendeva
un
programma di protezione. Io ho letto da qualche parte
che
chiedeva
accontentava
una
di
fideiussione
300-400
di
milioni,
miliardi,
poi
poi
voleva
si
cambiare
identità. Questo è Tramonte, questa è la fonte Tritone,
quindi,
sulla
credibilità
intrinseca,
quando
lui
riferisce cose apprese da altri.
E’ esattamente quello che è avvenuto per Delfino, perché, in
quei famosi tre incontri di cui la Procura riferisce a
proposito
di
Delfino,
Tramonte
avrebbe
parlato
che
Delfino ha partecipato a un incontro con tale Riello, ad
un altro incontro, e poi avrebbe appreso da Maggi e da
altri che avrebbe partecipato ad una riunione. Questi,
questo, anche con riferimento a quello che ho detto sul
capo
di
imputazione,
Delfino
avrebbe
partecipato,
secondo il dichiarante, ad una riunione, gli altri due
sono
incontri,
non
sono
riunioni,
con
Riello
si
è
incontrato per pochi minuti.
A proposito della identificabilità del Delfino, ricordo che
Tramonte dichiara che lui era a distanza, lui non ha
partecipato,
secondo
il
suo
narrato,
all’incontro
Riello-Delfino, ma si è limitato ad accompagnare Riello
a questo incontro e si è mantenuto a debita distanza.
Che cosa accade in seguito?
Accade
che,
nel
dalla
1998,
Procura
quando
di
Tramonte
Brescia
già
era
stato
decine
ascoltato
di
volte,
improvvisamente lui fa comparire sulla scena il Generale
Delfino e come lo fa?
Qui
è
importante,
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signor
Giudice,
87
dobbiamo
leggere
questo
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documento, perché, quando si parla di svalutare l’opera
di Giraudo, io non svaluto l’opera di nessuno, ciascuno
fa il suo mestiere come meglio ritiene che lo faccia,
però c’è un incontro, c’è la registrazione, non so che
valenza processuale possa avere questo, comunque è una
trascrizione integrale delle parte di interesse di una
conversazione avvenuta il 9 Maggio 1998 nell’Aeroporto
di Roma Fiumicino fra il Capitano Giraudo e Tramonte
Maurizio.
9
Maggio
1998,
il
Generale
Delfino,
purtroppo,
era
stato
attinto da misura cautelare in carcere per la vicenda
Soffiantini
e,
quindi,
Giraudo
ritiene
sia
giunto
il
momento che Tramonte collabori in maniera più efficace.
Giraudo inizia questo discorso, poi ci sono gli “omissis”, non
sappiamo perché e negli “omissis” che cosa c’è scritto,
vorremmo
saperlo.
La
Procura ce
l’ha consegnato
così
nelle carte.
C’è una prima frase di Giraudo che dice: “E’ nuovamente in
carcere”.
Tramonte risponde: “Dici tu che è in carcere, lui, però…” e
poi frasi incomprensibili.
Ma quello che è un po’ inquietante è che Tramonte quasi si
sottrae
a
questa
insistenza,
a
questo
incalzare,
di
Giraudo e gli dice: “Capisci, Massimo (perché tra loro
c’era una notevole confidenza), non è che, arrestando
lui, avete risolto il problema”; poi aggiunge: “Lui è
potente,
eh,
il
fratello,
Don
Antonio,
lavora
ancora
là”. E Giraudo, con scarso senso, ché non credo che
Giraudo
abbia
avuto
mai
l’occasione
di
conoscere
il
fratello di Francesco Delfino, Antonio Delfino, che è un
giornalista, preside di un istituto di Bovalino, persona
stimata,
incensurata,
però,
secondo
Giraudo,
“è
un
giornalista scemo, lui”, questo dice Giraudo.
“Non ti preoccupare di Antonio Delfino, perché Antonio Delfino
è un giornalista scemo”.
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Poi Tramonte, sulle insistenze pressanti, continue di Giraudo,
a un certo punto risponde: “Senti, voglio dirti, se io
dico… se io lo dico che ho visto il Capitano Delfino, lo
dico io, se lo dice Arturo… se lo dice Arturo, è la mia
parola contro quella di un ufficiale dell’Arma”, e per
Arturo
credo
che
si
riferisca
ad
Arturo
Francesconi
Sartori che, inquisito, indagato, in un primo momento,
poi è uscito dalle indagini. Le difese hanno sollecitato
di sapere perché tutti questi soggetti indagati in un
primo
momento
sono
usciti,
la
Procura,
come
è
suo
diritto, non ce l’ha voluto far sapere.
Giraudo
dà
una
spiegazione
iniziale
resistenza
fatto
verbali,
i
e
non
di
gli
questa
dice:
pensavamo
sua,
“Noi,
che
chiamiamola,
quando
tu
abbiamo
toppavi,
caro
Tramonte, (quindi avrebbe toppato in qualche occasione).
Francesconi Sartori, noi sappiamo quella cosetta lì e
nient’altro. Nessuno ti ha chiesto abitudini di vita e
altro, cose che ci potevano servire per lavorare, e lì
quello è rimasto così, cioè, purtroppo, nessuno ti ha
fatto domande”, cioè, nessuno ti ha portato a fare nome
e cognome.
Poi si parla di quell’altro Franco, che sarebbe il segretario
del
gobbo,
sai,
quanto
Pecorelli,
l’evangelista.
ha
su
parlato,
tutto.
Giraudo
quanto
Lo
commenta:
ha
andavano
dato
a
“Quello,
una
mano
su
interrogare
in
barella, non te lo ricordi in telegiornale?”.
Ecco,
siamo
arrivati
al
punto
fondamentale.
Qui,
signor
Giudice, è Giraudo che parla, non è Tramonte, e Giraudo
dice,
in
questa
conversazione,
“La
cosa
clou
è
la
riunione”. Tramonte non ha parlato di riunione fino a
questo punto, Tramonte ha solo detto: “Io non voglio
parlare
di
Delfino,
perché
non
so
che
dire
Delfino.
Fatelo dire a qualcun altro, fatelo dire da Francesconi.
Se lo dice anche Arturo Francesconi, lo dico pure io”.
“La cosa clou – dice Giraudo – è la riunione, cioè, se lui non
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c’è alla riunione, se quello che c’era è morto e quella
cosa
clou
gliel’ho
detto,
il
riscontro
dev’essere
obiettivo, cioè, sennò, un domani, riscontreremmo che il
luogo
che
lui
ci
dice
non
esiste,
ebbene
la
difesa
dirà…”. Signor Giudice, la legga lei la frase quando
vedrà
questo
piuttosto
documento,
scurrile
che
perché
io,
in
qui
c’è
aula,
una
frase
la
voglio
non
ripetere.
In sostanza, da questo documento, 1998, Tramonte non ha mai
parlato
di
Delfino,
è
la
prima
volta
che
Giraudo
e
Tramonte si confrontano su questo argomento e si capisce
chiaramente che Giraudo insiste perché Tramonte faccia
il nome di Delfino. Si capisce perché, nella ulteriore
pagina,
Tramonte
dice:
“Io
non
posso
parlare
del
generale se non ho… Io non posso parlare del generale” e
Giraudo, sempre con il suo stile: “Adesso non è più
generale, adesso è un detenuto, è un detenuto come un
altro”. Mi limito a registrare, signor Giudice, che in
quel
momento
cautelare,
il
non
Generale
era
ancora
Delfino
stato
era
in
custodia
condannato
in
via
definitiva, quindi un capitano dei Carabinieri che si
permette che un generale di divisione è un detenuto come
un altro, lascio a lei ogni valutazione e ogni commento.
Ecco come entra Delfino in questo processo. Delfino, in questo
processo, è stato indotto dalle pressioni che Giraudo ha
fatto
e
che
conversazione
risultano
registrata
documentate
il
9
in
Maggio
questa
del
1998
all’Aeroporto di Fiumicino.
Tuttavia, tutto quello che poi, successivamente, Tramonte ha
raccontato di Delfino nasce sempre da questa, questa è
la
radice
consenta
a
di
quell’alberello
Tramonte
di
che
arricchire
poi
il
spunta
quadro.
e
che
Non
ho
bisogno di ricordarle, lei lo vedrà, che spesso Tramonte
aveva
dei
chiamiamoli
1236-97 - 1 Aprile 2008
contatti,
così,
con
dei
colloqui
Giraudo
90
o
prima
investigativi,
o
dopo
gli
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interrogatori. Ho una relazione di servizio di Giraudo
del 21 Maggio 1997, dove si parla per la prima volta
dell’episodio secondo cui Tramonte e l’inesistente Luigi
sarebbero stati inviati ad incontrare Buzzi per sapere
di chi fosse il confidente. Questa relazione esordisce
dicendo
che
“I
sottoscritti
Capitano
Giraudo
e
Maresciallo Botticelli, dietro l’autorizzazione verbale
del Dottor di Martino e del Dottor Piantoni, consumarono
con una cena con il signor Tramonte Maurizio tesa a
fornirgli
sostegno
verbalizzazione”.
usata
e,
psicologico
Questa
da
è
questa,
la
dopo
l’impegnativa
metodologia
deriva,
secondo
che
viene
noi,
la
inattendibilità generale del Tramonte, almeno per quanto
riguarda la posizione specifica di Delfino.
Poi
parleremo
brevemente
dell’altra
fonte,
Tonoli
e
dei
pentiti d’ndrangheta. Alla fine del discorso generale,
la Procura dice: “Comunque, nonostante la ritrattazione,
al dibattimento dobbiamo andarci, perché gli elementi
sarebbero sufficienti e poi Tramonte deciderà lui che
cosa fare”. Noi ci affidiamo tutti a Tramonte, a questo
punto, il processo si regge sulle bizze, sulle fantasie
o sulle voglie di Tramonte.
Ma che cosa potrebbe succedere al processo, questa speranza
che la Procura coltiva in ordine all’atteggiamento di
Tramonte?
Tramonte
può
fare
ben
poco
al
processo,
può
rifiutare
di
rispondere e il discorso è finito. Se Tramonte rifiuta
di
rispondere,
il
discorso
complessivo
è
finito
e
Tramonte ha diritto di rifiutarsi di rispondere.
Seconda
ipotesi,
Tramonte
risponde
e
conferma
la
ritrattazione. Ora, si potrà dire tutto quello che si
vuole sul valore della ritrattazione, se è valida, non è
valida, fatto sta che, se Tramonte conferma ancora una
volta la ritrattazione, la Corte d’Assise si troverà ad
affrontare il problema se, in base alla inconsistenza,
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inefficacia, della ritrattazione, possa condannare per
strage uno o più soggetti.
Oppure Tramonte potrebbe anche ritrattare la ritrattazione. A
questo punto, mi domando, ma che credibilità potrebbe
avere un soggetto che prima afferma, poi ritratta, poi
conferma,
poi
ritratta
d’Assise
dovrebbe,
capricci,
sulle
la
ritrattazione?
chissà,
bizze,
non
forse
so
La
Corte
appiattirsi
come
definirli,
sui
di
un
soggetto che, giorno dopo giorno, cambia atteggiamento e
idea.
Questo per quanto riguarda Tramonte, tutto qui, di Tramonte
non c’è altro.
La Procura poi prosegue e dice: “Sì, ma, oltre a Tramonte, c’è
un’altra fonte, che è la Tonoli Clara”.
Sulla base delle dichiarazioni della Tonoli Clara, si tenta di
dare al rapporto tra Delfino e Maifredi un connotato
diverso da quello che, nell’ambito del processo M.A.R.,
è stato accertato, oltre tutto in via definitiva. Nella
nostra memoria, non gliela ripeto, noi abbiamo riportato
fedelmente
definito
parte
il
della
processo
sentenza
della
M.A.R., nella
Cassazione
quale
viene
ha
detto
come è nata l’operazione basilico, come si è sviluppata
e come è stata accertata in sede processuale da parte
della
Corte
di
Assise
d’Appello.
La
Cassazione
la
riporta pari pari. Lì non è affatto detto che i rapporti
fra Delfino e Maifredi erano diversi da quelli che sono
stati accertati all’esito di un processo che immagino
piuttosto lungo e complesso. E’ certo che i rapporti tra
Delfino
e
Maifredi
iniziarono
nell’Autunno
1973,
allorché Maifredi decise, autonomamente, di svincolarsi
o tentare di svincolarsi da questa organizzazione e di
proporsi al Delfino come collaboratore. Questo è quello
che è stato accertato dalla sentenza.
La
Procura,
nel
tentativo
di
dare
a
questo
rapporto
una
diversa collocazione storica, si rifà alle dichiarazioni
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della Tonoli e sostiene che la Tonoli, nell’ambito del
processo M.A.R., avrebbe detto che i rapporti risalivano
al 1972 e non al 1973. Non è vero. Mi scusi se lo dico
così seccamente e brutalmente, non è vero. Noi, oltre la
memoria,
ci
allegarle
Procura
un
degli
richiamato
in
specificamente
processuali
dibattimento,
Tonoli,
permessi,
estratto
ha
riguardano
atti
siamo
già
non
per
atti
sede
la
sua
processuali
di
innanzitutto,
atti
ha
di
che
requisitoria
posizione
facenti parte
sono
comodità,
Delfino.
del
dichiarato
che
Sono
fascicolo
processuali
di
che
del
altri.
i
la
La
rapporti
Maifredi – Delfino avvennero, la conoscenza, “molti mesi
prima
dell’arresto
L’arresto
dei
dei
ragazzi,
ragazzi”,
si
testuali
intendeva
gli
parole.
imputati
del
M.A.R., è avvenuto pacificamente il 9 Marzo del 1974,
“molti
mesi
prima”
significa cinque,
sei,
sette
mesi
prima, non di più, perché, se superiamo i dieci mesi, la
Tonoli, che sa parlare in italiano, avrebbe detto un
anno prima, un anno e mezzo prima. Quindi, non è vero
che la Tonoli ha collocato la conoscenza nel 1972. La
Tonoli l’ha collocata molti mesi prima del Marzo 1974 e
siamo sempre all’Autunno del 1973.
La Procura dice, ancora, che, a seguito di questo inizio di
rapporto
Delfino-Maifredi,
improvvisamente,
Maifredi
comincia a manifestare grande disponibilità di denaro e
nasce questo rapporto tra l’allora Capitano Delfino e
Maifredi.
Anche
qui,
dobbiamo
leggere
quello
che
ha
detto la Tonoli, questa volta lo ha detto alla Procura
di Brescia, non l’ha detto al processo M.A.R. Ha detto:
“Ho vissuto con Maifredi per circa otto anni, dal ’67
sino
al
’74.
dall’inizio
Il
molto
nostro
tenore
elevato.
Non
di
vita
ho
mai
è
stato
saputo
sin
quanto
guadagnasse”, eccetera.
“Negli otto anni della mia convivenza, il nostro tenore di
vita è stato uniformemente elevato”, quindi come si fa,
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oggi,
a
dire
Delfino,
che,
non
appena
improvvisamente,
Maifredi
ha
ha
conosciuto
manifestato
grandi
disponibilità di denaro?
Lo dice la Tonoli, a verbale, 11 Giugno 1994.
Poi la Procura, ancora, cerca di dare, sempre al rapporto
Maifredi-Delfino, una configurazione diversa da quella
che
invece
è
stata
consacrata
e
cristallizzata
nel
processo M.A.R. e, addirittura, chiama a conforto tale
Ezio Tartaglia, di cui dirò dopo. Quindi, conclude la
Procura:
“Il
racconto
della
donna
ci
consente
di
formulare un’ipotesi molto diversa su questi rapporti
fra Maifredi e Delfino”. Abbiamo già detto che non può
essere così, perché la stessa Tonoli, a questi rapporti,
ha
dato
parlato
una
di
configurazione
grande
affatto
disponibilità
di
diversa.
Non
ha
denaro,
non
ha
parlato di rapporto iniziato nel 1972 ma iniziato nel
1973, come è stato accertato nel processo M.A.R.
Poi la Procura, ma qui non me la sento di fare ulteriori
commenti,
perché
si
dice
che,
dal
punto
di
vista
processuale, la vicenda del M.A.R. presenta dei punti
molto oscuri. Io l’ho letta la sentenza del M.A.R., la
sentenza,
come
tutte
le
sentenze,
accerta
una
realtà
processuale, la verità vera, quella, la possiamo sapere
solo quando andremo chissà dove. La sentenza M.A.R. ha
accertato
quella
organizzazione
aveva
commesso
determinati gravi delitti e sono state irrogate delle
pene
piuttosto
consistenti.
Ora,
dire che
la
vicenda
presenta punti oscuri, non vedo quale collegamento possa
avere
con
Inoltre,
si
l’indagine
dà
di
cui
addirittura
ci
dobbiamo
occupare.
un’interpretazione
che
è
difforme da quello che la sentenza ha accertato, perché
qualcuno avrebbe favorito il trasporto di esplosivo che
avrebbe
dovuto,
in
cambio,
fornire
delle
armi
all’organizzazione del M.A.R. Ci sono punti estremamente
oscuri sull’origine di questo esplosivo. Signor Giudice,
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io mi permetto di dire che c’è un istituto nel nostro
Codice
che
si
chiama
revisione.
Chi
ha
interesse
e
diritto fa la revisione del processo M.A.R. e dirà che
il processo M.A.R. non è stato accertato correttamente,
perché l’esplosivo non era come hanno detto i Giudici
fino
alla
Quindi,
Cassazione,
fare
qui
improduttivo,
ma
era
delle
peraltro,
una
situazione
asserzioni
diversa.
mi
sembra
della
per
la
stessa
ipotesi
rapporti
tra
questa
operazione
Procura.
Altri
punti
oscuri
Delfino
e
sui
la
conoscenza
che
ne
aveva
di
l’Autorità
Giudiziaria. Non è vero. Non è vero, perché noi abbiamo
riportato
la
sentenza
della
Cassazione
e
la
sentenza
della Cassazione, ricostruendo il fatto, ha detto che
Delfino aveva informato l’Autorità Giudiziaria, che il
Pubblico Ministero aveva disposto delle intercettazioni,
il
Giudice
Istruttore
aveva
emesso
dei
mandati
di
cattura. Come si fa a dire che l’Autorità Giudiziaria
non
era
informata?
Ma
Delfino,
veramente,
era
questo
onnipotente che poteva fare tutto?
Delfino poteva fare delle indagini, come qualunque ufficiale
di P.G., ma i provvedimenti nei confronti delle persone
li
emette
l’Autorità
Giudiziaria.
Quindi,
dire:
“L’Autorità Giudiziaria non sapeva”, non capisco questo
discorso dove dovrebbe andare a finire, forse soltanto
per lumeggiare in senso negativo la figura di Delfino.
Ma
ci
stiamo
allontanando
dall’argomento
principale.
Qui
stiamo parlando di Piazza della Loggia, che c’entra il
M.A.R. con Piazza della Loggia? Qual è il collegamento?
I punti oscuri della vicenda M.A.R. come ci portano a
Piazza della Loggia non è dato ancora a capire.
La Tonoli Clara, ancora.
Della conoscenza ho già detto, così come della disponibilità
di denaro.
Ecco, il secondo punto di forza che la Procura ritiene di
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avere tra le mani, ma è costretta ad ammettere che si
tratta di un argomento o di una situazione imbarazzante,
è
una
dichiarazione
che
la
Tonoli
avrebbe
rilasciato
all’ex Giudice Dottor Arcai, già Giudice Istruttore del
processo M.A.R. Mi sento di poter dire, io non sono del
Foro
di
Brescia,
ma,
leggendo
queste
carte,
mi
sono
fatto la convinzione che, all’epoca, nel Foro di Brescia
si è celebrata una stagione di veleni del “tutti contro
tutti” perché? Perché il figlio del Giudice Arcai fu
arrestato, come è noto, insieme ad un altro gruppo di
giovani
nell’ambito
del
processo
di
Piazza
Loggia.
Ovviamente, Arcai reagì come avrebbe reagito qualunque
padre, difendendo il figlio a spada tratta, ma forse poi
ha esagerato, perché una cosa è difendere il figlio,
perché,
credo
fosse
ancora
in
servizio
come
Giudice,
manda a chiamare la Tonoli o rispondono a un contatto
della
Tonoli,
la
convoca
nello
studio
legale
Arcai,
presente l’Avvocato Pinna, che è stato poi sentito dai
Pubblici
Ministeri,
dichiarazione
documento,
in
signor
e
raccoglie
cinquantadue
Giudice,
questa
punti.
senza
sorta
Quanto
andarlo
a
di
questo
nemmeno
ad
esaminare, quando la Procura sostiene che, in base a
questo documento, è possibile vedere i rapporti diversi
da quelli consegnati alla storia tra Maifredi e Delfino,
noi
diciamo
semplicemente,
questo
è
un
documento
giuridicamente inesistente perché non è stato firmato.
Non
solo
non
l’Avvocato
è
Pinna
stato
che
firmato,
era
ma,
presente
al
come
ci
dirà
colloquio,
il
documento non venne redatto in quel momento, ma venne
redatto
dal
Giudice
Arcai
in
un
momento
successivo
all’incontro con la donna, sulla base di appunti o di
suoi
ricordi.
Poi
Pinna
dice:
“Sì,
forse
l’ho
anche
visto questo documento, non me lo ricordo”, fatto sta
che questo documento non vedo che valenza processuale
avere in questa sede o in sede dibattimentale. Peraltro,
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la donna, purtroppo, come altri protagonisti di questo
processo,
è
deceduta,
non
potrà
né
confermare
né
smentire. Comunque, la donna, interrogata dai Pubblici
Ministeri
a
proposito
di
questo
documento,
ha
detto:
“Sì, io ho avuto questo incontro con il Giudice Arcai,
perché volevo sollecitare se poteva aiutarmi per trovare
un posto di lavoro, invece mi sono trovata di fronte ad
un fuoco di fila di domande. Io ho risposto”, eccetera.
Quello
che
è
interessante
notare
invece
è
che
il
Giudice
Arcai, a sua volta interrogato dalla Procura di Brescia
su questo specifico episodio, ci dice una cosa molto
importante
a
proposito
della
credibilità
intrinseca
della Tonoli. Arcai ci dice che la Tonoli era animata da
vivo rancore nei confronti di Delfino, non tanto nei
confronti
del
confronti
di
marito,
Delfino.
di
Era
Maifredi,
animata
ma
da
proprio
vivo
nei
rancore
e
Arcai lo dice per ben due volte. Quindi, onestamente,
Arcai, che sicuramente non era più amico di Delfino, pur
avendoci lavorato insieme per anni, cui poi addebitava
l’arresto
del
figlio,
ma
non
riesco
perché,
ammette,
correttamente,
animata
da
rancore
Pertanto,
vivo
anche
questo
nei
che
a
la
confronti
getta una
ipoteca
comprendere
Tonoli
di
era
Delfino.
seria
sulla
credibilità della Tonoli.
Quello che ha detto la Tonoli, che è questo, verrebbe poi
confermato ancora da tale Tartaglia.
Tartaglia è morto, classe 1925, però, con il rispetto dovuto
alle persone che non ci sono più, Tartaglia ci ha detto
delle cose che, se non fossimo in questa sede a trattare
di un caso così grave, ci verrebbe quasi da ridere.
Innanzitutto,
interrogato
Brescia,
il
Tartaglia,
5
esordisce
come
Ottobre
del
dicendo:
sempre
1994
“Ho
accade,
dalla
già
viene
Procura
parlato
con
di
il
Capitano Giraudo. Ho accettato di buon grado di avere
con
lui
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dei
colloqui
e
97
di
mettermi
a
disposizione
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dell’Autorità
riuscito
ad
Giudiziaria”.
ottenere
Poi
si
appuntamento
lamenta
che
con
Dottor
il
non
è
di
Martino o con il Procuratore Capo: “Ho tratto la netta
impressione di essere ritenuto persona non affidabile”.
E’ vero, per quello che leggeremo dopo è vero.
Ecco, Tartaglia ci racconta questa storiella, mi permetto di
definirla così, signor Giudice, perché è veramente una
storiella.
Durante il dibattimento di primo grado del processo M.A.R.,
lui era presente quando è stata escussa la Tonoli come
testimone. Ci riferisce, Tartaglia, che la Tonoli voleva
dire,
testualmente,
che
“la
sera
del
27
Maggio
il
Capitano Delfino era a cena a casa nostra e disse (il
Capitano Delfino): “Gianni, domani sparisci, perché sai
che a Brescia farà molto caldo. Io sarò in Sardegna”.
Questo avveniva il 27 Maggio del 1974, cioè, la sera
prima della strage. Ora, pacificamente Delfino non era
qui. Ma che cosa accade?
Tartaglia ricorda che la donna voleva dire questo, addirittura
sembrerebbe, lo dice Tartaglia, che il Dottor Trovato,
Pubblico Ministero nel processo M.A.R., interruppe la
donna
chiedendo
che
la
frase
non
venisse
messa
a
verbale. Noi viviamo nelle aule di giustizia tutti i
giorni, immaginiamo che avvenga qui, in questo momento,
che noi stiamo ascoltando la Tonoli che parla, voglio
vedere
quale
Pubblico
Ministero
della
Repubblica
Italiana riesce a dire alla Tonoli: “Questo non lo puoi
dire, questo non ci interessa”! Ma c’è un Giudice! Il
processo
d’Assise,
M.A.R.
è
nemmeno
stato
di
fatto
fronte
a
di
un
fronte
Giudice
alla
Corte
monocratico
che, in un momento, si è distratto e non ha sentito la
Tonoli. Questo è quello che dice Tartaglia e Tartaglia
dovrebbe confermare quello che dice la Tonoli?
Dice
di
essere
tornato
sull’argomento
con
la
Tonoli,
che
avrebbe confermato.
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E
poi,
ancora:
“La
Tonoli
sosteneva,
anche
lei,
che
il
Maifredi era sparito il giorno della strage e diceva che
non le aveva lasciato neanche un soldo”. Anche questa
ricostruzione è diversa da quello che si dice, perché da
qualche
parte
qualcuno
asserisce
che
Delfino
avrebbe
preso in consegna Maifredi e la moglie e gli avrebbe
portati non so dove. Invece, Tartaglia ci riferisce che
la
Tonoli
si
lamentava
che
Maifredi
era
sparito
e
l’aveva lasciata senza un soldo.
Ma non solo.
“Quello che mi è rimasto impresso – è Tartaglia che parla – di
tutta la vicenda è il fatto che il capitano potesse
sapere,
il
giorno
successivo
ci
prima
della
sarebbe
strage,
stata
la
che
strage.
il
giorno
Quanto
a
Maifredi…”, e, qui, ecco, forse questo non credo rientri
in quella estate dei velini di cui ho fatto cenno prima,
riferisce
pure
accompagnato
da
di
un
avere
visto
signore
e,
Maifredi,
dopo
a
Sirmione,
qualche
giorno,
Tartaglia viene in Tribunale e chi è questo signore? E’
il Giudice Vino, per cui Maifredi e Vino passeggiano a
Sirmione,
Tartaglia
ce
lo
racconta
e
noi
riempiamo
pagine di verbali per sentire queste che non so come
definire, onestamente, non so come definire.
Ci
racconta
anche
che
Delfino
propose
di
mettere
a
disposizione duecento…
G.I.P. – DOTTOR BENINI: Un attimo solo, scusi.
Deve cambiare il Cd, un attimo.
G.I.P. – DOTT. BENINI: Prego!
AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Grazie, Giudice.
Su Tartaglia, penso di poter finire, racconta altre cose che
stanno fuori della realtà, che nessuno mai ha riferito.
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Quindi, non credo che Tartaglia, per quello dice e per
come
lo
dice,
dichiarazioni
possa
della
essere
Tonoli,
di
dicono
supporto
cose
alle
completamente
difformi l’uno dall’altra. La Tonoli non ha mai parlato
di
una
cena
del
27,
né
ne
poteva
parlare
perché,
pacificamente, il 27 Maggio 1974 il Delfino non era in
Brescia,
ma
vi
fece
ritorno,
purtroppo,
a
strage
avvenuta.
Quanto al secondo gruppo, la Procura (e vado rapidamente alla
conclusione)
dice:
indipendentemente
strage
di
“Poi
dal
Piazza
ci
sono
altri
coinvolgimento
della
Loggia,
aspetti
di
ci
Delfino
che,
nella
consentono
di
attribuire a Delfino la qualifica di un soggetto che se
la faceva con la destra eversiva e con l’ndrangheta,
collegata a sua volta alla destra eversiva”.
Io mi domando, ma, ammesso che fosse vero, che significa, con
la
strage
di
Brescia,
c’è
qualche
collegamento?
L’ndrangheta è stata mai chiamata in causa per la strage
di Brescia? Non si sa.
Ma a questo interrogativo, siccome la Procura ce lo addebita
come
elemento
negativo,
dobbiamo
rispondere
e
come
rispondiamo?
La Procura ci fornisce quelle che definisce delle fonti di
prova, che sono rappresentate da dei soggetti che si
chiamano Lauro, Pittaresi, Fagà, Spiazzi ed altri. Su
questi soggetti, all’ultima udienza, il collega Forzani
le ha fatto una produzione documentale. Ebbene, signor
Giudice, è molto importante, perché anche questo è un
elemento inquietante, perché mi permetto di ricordare
che
il
Pubblico
Ministero
elementi
favorevoli
dovrebbe
preoccuparsi
dovrebbe
all’indagato,
di
valutare
anche
ma,
cercare
soprattutto,
preventivamente
la
credibilità dei dichiaranti.
Lauro
Ubaldo
Giacomo,
collaboratore
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viene
molto
definito
importante
100
nella
requisitoria
dell’ndrangheta.
Bene,
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chi è Lauro Ubaldo Giacomo?
Lauro Ubaldo Giacomo, abbiamo prodotto una sentenza, è stato
condannato per calunnia ai danni di un Magistrato, ma
non un Magistrato qualunque, non un Giudice di Pace, il
Presidente Foti, che stava presidendo il processo per
l’omicidio
del
dichiarazioni
Giudice
di
Scopelliti.
questo
Lauro,
Sulla
il
base
Presidente
delle
Foti
è
stato attinto da misura cautelare in carcere: all’uscita
dell’udienza
ha
trovato
i
Carabinieri,
che
lo
hanno
portato in carcere, sulla base delle dichiarazioni di
questo
pentito,
ndrangheta.
Naturalmente,
attualmente,
Cassazione,
collaboratore
il
e
Quarta
importante
questo
Presidente
alla
molto
Foti
Sezione
è
noto
presta
della
perché,
servizio
Penale,
erano
in
tutte
fandonie quelle che raccontava il Lauro, il quale si
voleva vendicare di essere stato condannato dallo stesso
Presidente
Foti
a
dieci
anni,
secondo
Lauro
ingiustamente.
Lo stesso Lauro, poi, guarda caso, aveva accusato il fratello
di Francesco Delfino, quell’Antonio Delfino cosiddetto
“giornalista
scemo”,
come
lo
definisce
amabilmente
Giraudo. Lauro aveva detto che Antonio Delfino era il
mandante dell’omicidio del Sindaco di Platì. Bene, le
abbiamo
prodotto,
signor
Giudice,
una
sentenza
del
Giudice monocratico di Locri, che ha emesso un decreto
di archiviazione su questo argomento e che ha ricordato
l’inverosimiglianza
del
movente
dell’omicidio,
il
rancore personale del Lauro, le documentate calunnie del
super pentito rivolte
magistrati,
non
contro politici, imprenditori,
ultimo
l’ex
Presidente
della
Corte
d’Assise di Reggio Calabria, Giacomo Foti, accusato di
concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso.
E
questo
sarebbe
Questo?
un
Lauro
importante collaboratore
Ubaldo
Giacomo?
Questo
di
giustizia?
personaggio
ci
dovrebbe confermare che Francesco Delfino era contiguo
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alla destra eversiva collegata con la ndrangheta?
Signor Giudice, io mi esimo dall’effettuare qualunque commento
sul punto. Le ho messo a disposizione le sentenze perché
lei
possa
trarre
le
debite
conseguenze
da
queste
circostanze.
Altrettanto
deve
dirsi
dell’elenco
insieme
a
dei
per
un
pentiti
Lauro,
è
altro,
di
stato
Serpa,
che
ndrangheta,
condannato
fa
perché
anche
parte
Serpa,
lui
per
calunnia ai danni di Magistrati, perché fanno il solito
giochetto della chiamata di correo incrociata che viene
confermata dall’uno e dall’altro. Questi pentiti sono i
cosiddetti “pentiti di allevamento”, pronti a dire tutto
quello che gli altri vogliono sentir dire. Qui, lo devo
dire con fermezza, mi stupisce e mi dispiace che la
Procura, sono cose piuttosto note anche nell’ambiente
giudiziario,
non
nell’interesse
abbia
del
avvertito
Generale
l’esigenza,
Delfino,
di
fare
preventivamente questo accertamento, prima di lanciarsi
a
dire:
“Abbiamo
tra
le
mani
un
collaboratore
di
ndrangheta molto importante”. Questa è la situazione,
queste sono le fonti di prova a carico del Generale
Delfino. Ecco, perché, in prima battuta, mi ero permesso
di ricordare che forse la Procura, per rispetto di tutti
gli
indagati,
non
perché
privilegiato
essendo
un
Carabinieri,
dovrebbe
ex
fare
Delfino
sia
appartenente
delle
indagini
un
indagato
all’Arma
un
po’
dei
più
mirate almeno su determinate posizioni.
Questo è tutto, nei confronti di Delfino non c’è altro, queste
sono
le
fonti
di
prova:
Tramonte;
Tonoli,
che
si
smentisce da se stessa e viene smentita da altri. A
proposito
di
Tonoli,
nelle
conclusioni
della
nostra
memoria, signor Giudice, sotto un profilo strettamente
processuale dell’odierna udienza, noi abbiamo rassegnato
delle conclusioni che vado brevemente a commentare.
Per quanto riguarda Tramonte, al punto 1), abbiamo chiesto che
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venga dichiarata la nullità, per mancato rispetto delle
garanzie
difensive,
di
tutti
i
verbali
resi
in
determinate date, sono gli stessi verbali che già il
Tribunale
del
Riesame
aveva
dichiarato
nulli.
Per
evitare il problema che si possa dire che quella era una
nullità
dichiarata
valere
in
in
questa
sede
fase
cautelare
di
udienza
e
che
non
può
preliminare,
noi
abbiamo riformulato la stessa richiesta. Questi verbali
sono
nulli
indagato
perché
di
il
reato
Tramonte,
connesso
all’epoca,
o
tale
era
doveva
già
essere
considerato e, quindi, sono da ritenersi nulli.
Dichiarare
la
inutilizzabilità
delle
dichiarazioni
di
Tramonte, tutte quelle che riguardano Delfino, perché il
Tramonte
doveva
essere
considerato
indagato
fin
dall’inizio, sin dalle sue prime dichiarazioni. Dallo
sviluppo delle dichiarazioni di Tramonte, non c’è una
differenza
Tramonte
tra
ha
le
prime
sempre
e
le
raccontato
ultime
più
dichiarazioni.
o
meno
quelle
storielle, con qualche particolare in più, ma, sin dalle
prime dichiarazioni, si capiva che il Tramonte, secondo
il
suo
narrato,
non
è
credibile,
conosceva
tutti,
partecipava alle riunioni, sapeva. Per questo è stato
indagato, questi non si vede perché è stato indagato
solo in un secondo tempo. Quindi, anche le precedenti,
secondo me, sono affette se non da nullità, quanto meno
da inutilizzabilità.
Un’altra nullità riguarda la telefonata notturna della Tonoli
al Capitano Giraudo del 5 Dicembre 1994, per violazione
degli
articoli
abbastanza
P.G.
delle
può
351
pacifico
esimersi
dichiarazioni
e
357,
questo
comma
principio,
dall’effettuare
che
2.
riceve
Ricordo,
che
la
solo
ma
è
l’ufficiale
verbalizzazione
in
casi
di
eccezionalità e urgenza, classica di scuola e di ipotesi
di colui che sta per morire e confida all’ufficiale di
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P.G.
qualcosa,
non
c’è
il
tempo
di
verbalizzare,
l’ufficiale di P.G. fa una relazione di servizio. Ma se
la Tonoli, a venti anni e più di distanza, di notte,
telefona al Capitano Giraudo, qual è la difficoltà a
dire alla Tonoli: “Venga domani mattina in ufficio a
riferire quello che vuole dire” o: “Venga dal Pubblico
Ministero”? Questi, la relazione di servizio che Giraudo
ha fatto su questa telefonata notturna, secondo noi, è
affetta da nullità o, comunque, da inutilizzabilità. Mi
permetto di ricordare, su questo punto specifico, che i
Pubblici
Ministeri,
in
sede
di
requisitoria,
hanno
parlato di intercettazione della Tonoli, non credo che
sia
esatto,
perché
intercettazioni,
io
la
ho
controllato
Tonoli
è
stata
l’elenco
delle
intercettata
a
partire dal 10 Giugno in avanti, non so come e perché,
ché la Tonoli non era indagata, quindi non so, ma non
interessa a noi questa posizione. Quello che però posso
confermare è che il 5 Dicembre del 1994 la Tonoli non
era
intercettata,
è
una
relazione
di
servizio
che
Giraudo ha ritenuto di poter fare.
Da ultimo, che avevo dimenticato di dire, ma me lo ricorda il
collega Forzani, a proposito della replica dei Pubblici
Ministeri,
i
Pubblici
Ministeri
hanno
detto
che
l’Avvocato Forzani non è stato attento perché, quando
parlava di tale Pittaresi, un altro collaboratore, un
altro campione di verità, Pitarresi avrebbe detto molto
di più. Non ci risulta. Pitarresi non solo non ha detto
molto
di
più,
ma
è
stato
sonoramente
smentito
da
Borromeo.
Borromeo è il principale indagato del processo M.A.R.
Perché?
Perché Borromeo dice: “Se Pitarresi ha detto una cosa del
genere, ha detto una grossa sciocchezza, dal momento che
io, Borromeo, nel carcere di San Vittore, non ci sono
mai stato. Quindi, se Pitarresi dice che ha saputo da me
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una certa circostanza, non dice il vero, perché io, a
San Vittore, non sono mai stato”. Quindi, anche sotto
questo profilo, non solo noi cerchiamo di stare molto
attenti a quello che leggiamo, a quello che diciamo.
Per tutti questi motivi, io le rassegno le conclusioni che
abbiamo scritto in calce alla memoria, che mi permetto
di consegnarle unitamente a quell’estratto degli atti
processuali
produzione
che
nuova,
avevo
preannunciato,
quindi
non
credo
che
che
ci
non
sia
è
alcun
rilievo da parte della Procura, perché è un estratto
degli
atti
processuali
che
abbiamo
ritenuto
di
poter
fare per sua comodità di consultazione.
G.I.P. – DOTT. BENINI: Prego, allora!
AVVOCATO DIFENSORE – RONCO: Illustre Magistrato, la ringrazio
anzitutto per la sua cortesia nell’avermi consentito di
continuare nella replica, di svolgere la replica questo
pomeriggio.
Io
non
ho
potuto
ascoltare
direttamente
le
repliche
dei
signori Pubblici Ministeri, ma le stesse mi sono state
riferite con precisione dai miei colleghi, per cui sono
in grado di dare alcune risposte su punti che ritengo
importanti.
Il primo punto concerne una questione su cui desidero oggi
fare
la
questione
massima
che
ho
chiarezza
vissuto
possibile,
anche
perché
personalmente,
è
una
sempre
come difensore di Carlo Maria Maggi, e, dunque, posso
dare delle risposte precise sulla base dei documenti.
Io non so se, nel grande fascicolo di questo processo, siano
integralmente raccolti gli atti relativi all’esposto che
Carlo Maria Maggi ebbe a presentare il 29 Luglio del
1995 al Ministro di Grazia e Giustizia dell’epoca, che
il
Ministrò
invio
alla
Procura
della
Repubblica
di
Venezia perché si esaminasse l’eventuale sussistenza di
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profili di reato nei confronti del Capitano Giraudo e
del Dottor Salvini. Ora, io mi sono portato uno stralcio
di
questo
Signoria
questo
fascicoletto,
Vostra
che
perché
argomento
da
voglio
sicuramente,
parte
dei
consegnare
se
Pubblici
si
alla
parla
di
Ministeri, se
sicuramente vi è nell’insieme di questa vicenda, alcuni
atti
sono
stati
sempre
tenuti
un
poco
in
sottordine
nelle considerazioni della Procura della Repubblica, sia
di
Milano
quando
trattavamo
il
processo
di
Piazza
Fontana, sia di Brescia.
Dunque, dice la Procura della Repubblica di Brescia, così come
cercò poi di dire la Procura della Repubblica di Milano,
seppure
non
sottolineando
troppo
questo
argomento
palesemente privo di fondamento, che l’esposto di Maggi
è stato influenzato dalla volontà di Zorzi e che sarebbe
stato
Zorzi
che,
attraverso
la
promessa
di
denaro,
avrebbe indotto Maggi a presentare questa denuncia. Ci
si ricollega a una intercettazione in cui la famiglia di
Maggi attende con una certa ansia che venga consegnata
una somma di denaro che era stata, così, promessa da
qualche conoscente, da qualche amico di Zorzi, per la
sopravvivenza della famiglia. Non dobbiamo dimenticare
che
Carlo
Maria
Maggi
era
stato
destituito
sia
dall’incarico di aiuto primario dell’Ospedale Giustinian
sia
dalla
professione
Sanitario
mutua,
di
medico
Nazionale,
difficoltà.
chiamiamola
Avrebbe
così,
esercitata
presso
quindi
si
trovava
dovuto
anche
cioè,
il
in
dalla
Servizio
gravissima
retribuire
i
suoi
difensori, in particolare l’Avvocato Bezzicheri ed il
sottoscritto, in particolare l’Avvocato Bezzicheri che
si era occupato delle pratiche pregresse e, quindi, si
trovava
in
una
situazione
di
estrema difficoltà.
Gli
viene fatto ventilare che potrebbe esserci un aiuto da
parte, forse, di Zorzi. C’è una telefonata in cui si dà
conto di questa possibilità. Ora, su questa telefonata,
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è stata creata la artificiosa costruzione di un Maggi
che si determina alla denuncia sotto influenza di Zorzi.
Nulla di più falso. Devo dire che, invece, la denuncia
di Maggi (e lo vedremo attraverso i documenti) nasce fin
dall’origine
dei
contatti
che
il
Giraudo
ebbe
a
intrattenere con lui, secondo il Dottor Casson in modo
illecito, secondo il Giudice delle Indagini Preliminari
anche in modo illecito. Poi gli atti vennero inviati di
nuovo
alla
Procura
della
Repubblica,
anzi,
vennero
rinviati al Giudice, all’epoca c’era ancora il Giudice
dell’Indagine
Preliminare
presso
la
Pretura,
perché
valutasse la sussistenza del reato di violenza privata
tentata nei confronti di Maggi e questo Giudice, invece,
si
pronunciò
diverso.
Lui,
per
la
prima
volta,
“sostenne” la tesi infondata della denuncia esposto di
Maggi condizionata dall’interesse di Zorzi.
Nulla di più falso, perché Maggi si determinò fin dall’inizio
a presentare un atto di denuncia contro Giraudo e che
prova su queste carte, perché il comportamento combinato
del Dottor Salvini e del Giraudo era tale d’aver fin
dall’inizio messo in sospetto il Maggi di un’operazione
contro
di
lui
conoscenti,
e
contro
dell’epoca,
una
per
serie
creare
di
una
amici,
di
situazione
di
apparente prova nei suoi confronti, dietro minaccia di
arresti, dietro minaccia di rovina, dietro minaccia di
distruzione familiare.
Il Maggi, che venne contattato alla fine di Novembre per la
prima volta dal Giraudo, si fece assistere in un primo
momento dall’Avvocato Bezzicheri. Nella denuncia vi è
prova, vi è traccia di questo. Disse al Giraudo: “Sì,
sono disponibile ad ascoltare, ma sono disponibile ad
avere
un
incontro
con
l’Avvocato
Bezzicheri”.
Il
Capitano Giraudo disse che, no, allora non se ne parlava
proprio,
perché
i
contatti
dovevano
essere
senza
avvocati. Ritornò alla carica dopo qualche settimana e
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il Maggi si determinò ad avere l’incontro per sottrarsi
alla persecuzione. Ma, in quel momento in cui decide di
sottrarsi
alla
avvocato,
al
persecuzione,
si
sottoscritto,
rivolge
che
lo
ad
un
aveva
altro
difeso
a
Venezia, una persona estranea all’ambiente politico in
cui
aveva
tutela.
vissuto
Sin
prendere
quel
nota,
succedeva
venivano
da
e
l’Avvocato
momento,
giorno
di
quelle
esercitate
Bezzicheri,
ci
per
giorno,
che
erano
nei
confronti
per
avere
organizzammo
di
le
per
quello
che
pressioni
che
del
Maggi,
per
difenderlo. Ricordo che pensammo (e facemmo bene, per la
verità, io detti un buon consiglio, perché ho sempre
rifiutato i mezzi di carattere se non illecito, i mezzi
che abbiano caratteristiche di difformità rispetto alla
lealtà) di portarci dei registratori addosso, lui pensò,
mi chiese se era il caso di portare dei registratori. Io
dissi di no: “Non porti nessun registratore. Lei ascolti
con
attenzione
e,
immediatamente
dopo i
colloqui,
mi
manda una lettera, mi informa esattamente, ci informiamo
giorno per giorno, volta per volta”. Infatti, facemmo
questo tipo di controllo, questo tipo di verifica e, fin
dall’origine,
fin
dai
primi
momenti,
fin
dai
primi
contatti, intercorsero fra noi delle conversazioni per
appuntare esattamente quello che stava avvenendo e per
potere
poi
avvenuto
e
documentare
con
quelle
erano
che
precisione quello
state
le
che
era
pressioni
che
contro Maggi venivano fatte al fine di denunciare altre
persone.
Questo
è
un
dato
che
si
può
cogliere
perfettamente, se noi leggiamo che cosa? Leggiamo gli
atti integrali relativi al processo che venne istruito
dal Dottor Casson, Pubblico Ministero certamente al di
fuori di ogni sospetto, nel senso che è un Pubblico
Ministero
che
ricevette
la
denuncia
da
parte
del
Procuratore Capo di Venezia, non ricordo all’epoca chi
fosse,
1236-97 - 1 Aprile 2008
che
era
pervenuta
dal
108
Ministero
e
indagò
su
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questa vicenda. Fu grazie all’indagine del Dottor Casson
e, prima ancora, grazie alla denuncia di Maggi che si
accertò tutta una serie di cose che hanno travolto la
realtà che si voleva rappresentare.
Fu grazie all’esposto di Maggi e fu grazie all’indagine del
Dottor Casson che si accertò in particolare la vicenda
relativa a Siciliano, cioè, il fatto che Siciliano era
stato pagato al di fuori dei canali ufficiali, da parte
direttamente del Sismi, su sollecitazione del Giudice
Istruttore di Milano, affinché venisse in qualche modo
stipendiato per le sue delazioni. Questa è la realtà che
venne accertata in allora.
Ma, illustre Magistrato, io vorrei un attimo andare su qualche
punto, che forse non è ancora ben noto, sono questi atti
che, sicuramente presenti nel fascicolo, io ho raccolta
per la Signoria Vostra.
Maggi
presenta
il
suo
esposto,
perché
fu
un
esposto
perfettamente controllato dall’avvocato difensore e non
si
volle
dare
grossolano,
all’esposto
nessun
tono
alcun
tono
fosse
in qualche
che
di
carattere
misura,
anche la più piccola, al di là della verità. Infatti,
Maggi ha sempre detto, sia nell’esposto, sia negli esami
cui
venne
esposto
dal
Dottor
Casson,
che
il
Giraudo
trattò con lui in maniera vellutata, in maniera gentile,
in
maniera
velluto,
cortese,
che
nascondeva
però
una
questa
cortesia,
realtà
di
questo
carattere
fondamentalmente violento, perché era una realtà nella
quale lo si voleva indurre a dichiarare contra sé, ma,
soprattutto, contra alios, anche in termine, direi, di
non
corrispondenza
certamente,
esposti,
che
false”.
Sta
e
alla
non
l’abbiamo
Giraudo
di
realtà.
gli
fatto,
mai
abbia
ed
Non
disse
scritto
nei
detto:
è
mai,
nostri
“Racconta
risultato
in
cose
modo
assolutamente inequivoco, anche attraverso una relazione
di
servizio
1236-97 - 1 Aprile 2008
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il
Capitano
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Giraudo
fece
al
Giudice
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Salvini, che, una certa volta, al secondo incontro, al
terzo incontro, adesso non lo ricordo, il Maggi disse:
“Io non so niente. Posso dichiarare delle cose false.
Potrei dichiarare delle cose false”. Questa è l’unica
cosa che risulta certamente, obiettivamente. Il Capitano
Giraudo,
in
questa
occasione,
fece
una
relazione
di
servizio perfettamente corrispondente a quello che noi
avevamo
detto,
al
Dottor
Salvini,
dicendo:
“Ha
dichiarato che potrebbe dichiarare delle cose false, ma
egli nulla sa della vicenda”.
Nonostante questo, si prosegue, si prosegue ancora per circa
un mese.
Ma, veda, signor Magistrato, il Dottor Maggi presentò il suo
esposto il 29 Luglio del 1995, quando noi avemmo la
certezza che tutte le pressioni oramai erano esaurite,
perché era trascorso qualche tempo rispetto all’ultimo
tentativo
di
incontro
che
il
Capitano
Giraudo
fece
ancora all’inizio dell’Estate o poco prima dell’inizio
dell’Estate del 1995 nei nostri confronti. Ora, sta di
fatto che io chiesi, sin dall’origine, al Dottor Maggi
di darmi delle precise informazioni. Vedano, il Maggi
ebbe alcuni incontri, e questo me lo ha scritto nella
lettera spedita a me il 14 Marzo del 1995, lettera che
io ricevetti pochi giorni dopo e che, per dare data
certa, feci spedire a casa mia, dallo studio, in data 22
Marzo
del
1995,
attraverso
attestazioni
che
ho
fatto
apporre dalla mia segretaria sulle lettere manoscritte e
poi sulla busta raccomandata che veniva spedita, risulta
in modo certo che in questa comunicazione che il Maggi
mi dette delle pressioni di Giraudo. Sta di fatto che
egli
mi
scrive:
“Ho
avuto
altri
tre
incontri
(dopo
quelli del Novembre e del Dicembre) con il Giraudo (in
tutto sono sei) all’Aeroporto di Venezia, il 5 Gennaio
‘95. Il 14 Gennaio ‘95 sono venuto a Modena a parlare
con lei”. Ecco, noi stavamo monitorando perfettamente,
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giorno
per
giorno,
presentare
una
quello
denuncia
che
nei
stava
confronti
capitando,
per
di
che
coloro
compivano nei nostri confronti atti che allora non erano
assolutamente consentiti da nessuna norma di carattere,
per
così
dire,
investigativi,
di
accertamento,
eccetera.
investigativi,
non
Non
erano
ammessi
di
colloqui
c’erano
colloqui
all’epoca
colloqui
investigativi di questa fatta.
Il 14 Gennaio 1995, mi dice Maggi, in questa lettera che mi
spedì il 14 Marzo, “Egli è venuto a Modena a parlare con
me”.
Nella
cronistoria
che
egli
mi
ha
mandato,
ugualmente, che cosa è detto?
E’
detto
che,
dopo
l’incontro,
il
quarto
incontro
del
5
Gennaio 1995, 9 Gennaio 1995: “Telefonato Avvocato Ronco
con
relativa
incontri.
14
relazione
Gennaio
orale
1995:
sul
incontro
contenuto
a
Modena
degli
con
il
Professor Ronco e più ampia relazione orale”. In quel
momento gli dissi: “Monitoriamo gli ulteriori incontri”,
mi domandò se era il caso di tentare la registrazione,
io
dissi
di
no,
che
non
era
il
caso
di
farlo,
noi
avevamo fiducia nei confronti dell’Autorità inquirenti,
ancora in quell’epoca e nonostante tutto. Dissi di no,
sarebbe bastata la parola sua, confermata dalla parola
mia in epoca non sospetta, quando egli mi riferiva di
queste cose.
Poi vi furono ancora degli ulteriori incontri. Quando questi
incontri? 9 Febbraio 1995, però, attenzione, prima del 9
Febbraio 1995, vi fu un altro incontro importante, vi fu
l’incontro del 3 Febbraio del 1995, di cui noi diamo
ampio
conto
nella
nostra
denuncia,
quel
tentativo di
circuitazione e di convincimento del Maggi da parte di
Digilio, in quel discorso, convegno, incontro registrato
che venne tenuto alla Digos di Venezia tra Digilio e
Maggi.
Ecco,
certamente
1236-97 - 1 Aprile 2008
o
un
momento
probabilmente
111
buio
non
del
sarebbe
processo,
mai
che
emerso se
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Maggi non lo avesse fatto emergere nella sua denuncia.
Lo
abbiamo
tentativo
fatto
di
emergere
ottenere
nella
una
denuncia,
collaborazione
ecco
il
attraverso
l’insufflazione di notizie riservate, per la grandissima
parte
notizie
false,
per
la
verità,
che
venivano
propalate attraverso il collaboratore Digilio al Maggi.
Incontro del 3 Febbraio del 1995, discorso registrato. Ultimo
incontro, Maggi che mi chiede: “Cosa faccio adesso?”.
Dico:
“Adesso
basta,
hanno
raggiunto
il
colmo!
Hanno
raggiunto il punto più basso che si potesse raggiungere,
quello di farla incontrare con il suo accusatore, perché
l’accusatore
convincesse
lei
ad
auto
accusarsi
e
ad
accusare altre persone”. Vedremo tra poco alcuni tratti
di questo colloquio, perché i tratti di questo colloquio
manifestano una determinazione calunniosa da parte di
Digilio che è assolutamente clamorosa.
Dopo quell’incontro, io dissi al Maggi: “Adesso basta. Adesso
occorre
attiva
chiudere.
Adesso
dell’esposto
coraggio
di
e
soffrire
occorre
della
tutto
passare
denuncia,
quello
se
che
alla
lei
fase
ha
soffrirà
il
sulla
base della denuncia che ella presenterà”. Maggi presentò
la denuncia, nel mese di Luglio.
Altro che insufflazioni, altro che influenzamento da parte di
Zorzi!
Nulla
di
tutto
questo,
vi
è
soltanto
la
determinazione di una persona che si consiglia con un
avvocato
di
cui
ha
fiducia,
che
è
estraneo
al
suo
ambiente originario, di vita politica, di vita attiva, e
che opera esclusivamente per il suo bene e perché la
giustizia
non
venga
sottoposta
alla
vergognosa
diffamazione e calunniosità di Digilio.
Questo è un dato, è per questo che intendo produrre questi
documenti affinché lei li possa vedere integralmente,
perché
sono
i
documenti
da
cui
emerge
con
assoluta
chiarezza che, fin dal mese di Gennaio del 1995 e, poi,
ancora di più, dopo quell’incontro presso la Questura di
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Venezia tra Digilio e Maggi, registrato, dove qua emerge
la
calunniosità
degli
intenti
del
Digilio
e
del
tentativo di portare Maggi su altre posizioni calunniose
nei confronti di terze persone. Vedremo tra poco questi
aspetti, signor Magistrato.
La denuncia, quindi, nasce da lì, non nasce da Zorzi.
Questa documentazione che io ho portato con me in un breve
supplemento, per così dire, contiene che cosa?
Contiene l’esposto del 29 Luglio, che sicuramente Ella avrà
visto nella sua integralità. Contiene poi la mia lettera
al Dottor Casson del 26 Settembre 1995, perché il Dottor
Casson, dopo che Maggi gli ha detto: “Guardi che tutta
questa
vicenda
è
stata
registrata
dal
mio
avvocato,
attraverso lettere che io gli spedivo”, chiese a me se
io li producevo, gli documentavo le lettere che Maggi mi
aveva inviato pregressamente, al fine di comprovare o
non comprovare quello che Maggi aveva detto a lui.
La lettera mia, del 26 Settembre 1995, nella quale invio al
Dottor
Casson
i
documenti
relativi,
queste
lettere
famose, due lettere, e il promemoria che Maggi mi aveva
fatto circa tutti i colloqui che erano stati tenuti.
Lettera di Maggi a Ronco, dunque, del 14 Marzo 1995; poi la
lettera di Maggi a Ronco il primo Giugno 1995.
Certo, debbo dire che io per primo e Maggi anche avevamo un
po’ di preoccupazione nel presentare il nostro esposto
e, quindi, tardammo parecchio tempo. Io pretesi ancora
che
Maggi
Giugno
del
mi
inviasse
1995,
una
per
seconda
vedere
le
lettera,
sue
il
primo
scritturazioni
confermavano quelle precedenti del mese di Marzo, se vi
era
corrispondenza,
incertezza,
se
vi
se
erano
vi
erano
delle
degli
ragioni
elementi
anche
di
difformi
rispetto alle quale che egli mi aveva rappresentato sin
dall’origine, i primi giorni di Gennaio del 1995 e, poi,
il 14 Gennaio 1995, in un lungo incontro che avemmo a
Modena.
1236-97 - 1 Aprile 2008
Se
vi
erano
delle
113
ragioni
di
difformità
con
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quello che mi aveva narrato l’Avvocato Bezzicheri oppure
non vi erano ragioni di difformità, ma tutto combaciava
perfettamente, in un quadro di una lucidità assoluta.
Se era vero o non era vero che c’era stato l’incontro con il
Digilio presso la Questura di Venezia, registrato, del
mese di Febbraio.
Se era vero o non era vero che Siciliano aveva telefonato a
Maggi dicendo: “Fidati di Giraudo, io sono qui che ho i
soldi,
sto
bene,
anche
tu
potrai
avere
lo
stesso
destino”.
Da
qui
nacque
poi
l’accertamento,
quell’accertamento
del
Dottor Casson, che venne ad appurare cose inappurabili,
cose
che
non
sarebbero
effettivamente,
fuori
state
dai
appurate,
canali
cioè,
che,
istituzionali,
era
stata versata una cospicua somma di denaro a Siciliano
perché
si
prestasse
dietro
la
promessa
di
potersene
tornare in Colombia e vivere tranquillo in Colombia. Era
stata
consegnata
una
cospicua
somma
di
denaro
a
Siciliano perché si comportasse in questo modo.
Vi è poi la cronistoria di Maggi a Ronco.
Vi è il documento “secret”.
Poi riprenderò questi concetti in una maniera più ordinata,
dopo, fra pochi minuti, per la verità.
Il documento “secret”: che cosa veniva fatto vedere a Maggi,
così come era stato vedere, lo avremmo appurato dopo la
lettura di tutti gli atti di questo processo?
Era stato fatto vedere un documento che, all’epoca, non si
sapeva,
così
dichiara
il
Giraudo
in
un
suo
appunto
inviato al Giudice Salvini, se fosse falso o non falso,
in cui si dava conto di una cosa straordinaria, che
Julius
Evola,
Pino
Rauti,
soprattutto,
ed
altri
personaggi militari e dell’estrema destra italiana erano
tutti degli agenti della C.I.A.
Che cosa si voleva dimostrare?
E lo si disse, poi vedremo le conferme, signor Magistrato.
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Si
disse
a
Maggi:
“Beh,
guarda,
è
vero
quello
che
dice
Digilio”. Digilio dice di aver operato per la C.I.A.,
non si sa poi se per la Nato, ma, su questo punto,
Magistrato, dovrei parlare alcune ore, ma non mi sto a
sottoporre a questa fatica, né voglio sottoporre lei a
questa fatica.
Si
voleva
dire
personaggio
che
il
Digilio sapeva tutto
collegato
con
ambienti
perché
della
era un
C.I.A.,
in
particolare con quel famoso Carret di cui abbiamo già
parlato la volta scorsa nella nostra discussione. Gli si
voleva dimostrare che effettivamente ciò ero verosimile
perché, in realtà, tutti coloro che stavano ai vertici
della politica dell’estrema destra, in particolare Pino
Rauti, e, dall’altro canto, tutti coloro che stavano al
vertice della cultura dell’estrema destra, Julius Evola,
e coloro che stavano ai vertici dei servizi militari,
tutti quanti erano agenti della C.I.A.
Maggi mi dette informazione, mi disse: “Mi fece vedere un
documento da cui risultava che vi era un asservimento
alla C.I.A. di tutti questi personaggi”, e lo scrisse
nella sua denuncia del mese di Luglio del 1995. Si venne
poi ad accertare che questo documento, effettivamente,
era stato fatto circolare, era stato rammostrato e si
viene ad accertare che questo documento era un falso
costruito ad arte da un certo personaggio millantatore e
truffatore, americano, che circolava in quel tempo per
l’Olanda e faceva falsificazioni varie, rispetto alle
quali
soltanto
probabilmente
i
servizi
italiani
o,
comunque, una parte dei servizi, quelli che orientavano
il Capitano Giraudo, si lasciavano convincere.
Poi abbiamo l’interrogatorio di Maggi dell’11 Ottobre 1995,
davanti al Dottor Casson, in cui riferisce tutte le cose
così come erano state dette in un interrogatorio, perché
venne
accusato,
prima,
in
sede
di
esame,
sul
suo
esposto, poi venne accusato di calunnia da parte del
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Capitano Giraudo e, allora, ci fu un interrogatorio del
13 Novembre 1995. Vi fu un confronto Maggi – Giraudo del
15
Novembre
1995,
in
cui
il
Giraudo
si
astenne
dal
rispondere. Maggi dice: “Sono disposto al confronto”. Il
Giraudo si astenne dal rispondere.
Poi vi fu la richiesta del Pubblico Ministero, Dottor Casson,
del
22
Aprile
Indagini
voglio
1998
e
Preliminari
dare
l’ordinanza
del
soltanto
primo
una
del
Giudice
Giugno
1998,
brevissima
delle
di
cui
lettura,
un
brevissimo saggio, a prova dell’assoluta verità delle
dichiarazioni di Maggi, e del suo esposto, e della sua
genuinità, e della sua autenticità come frutto di una
determinazione personale spontanea, non motivata e non
influenzata da alcuno.
In questo quinto foglio dell’atto del Dottor Casson, si dice:
“Si dà atto che viene contestato all’indagato Giraudo il
contenuto
della
relazione
da
lui
inviata
al
Dottor
Salvini in data 2 Dicembre 1994 per la parte che dice:
“La
gravità
giunti
stati
a
del
brevissima
presi
personale
fatto
contestato
scadenza
provvedimenti
per
realizzazione
alcuni
della
dal
era
tale
termine,
preclusivi
soggetti
strage”.
E’
per
sarebbero
della
libertà
coinvolti
Giraudo
cui,
che
nella
parla
a
Maggi e poi riferisce al Dottor Salvini, nella relazione
di servizio, quello che dice a Maggi.
Il Capitano Giraudo concludeva spiegando che non era il lancio
del
salvagente
a
dover
far
paura,
ma
l’allontanarsi
della scialuppa di salvataggio e lo invitata a meditare
razionalmente dominando il suo timore.
Indi, venne contestata la relazione dal Giudice Istruttore,
datata
9
Dicembre
1994,
per
la
parte
che
dice:
“L’incontro con il Maggi si concludeva con il palesare
da parte del Maggi una disponibilità” a verbalizzare,
ovviamente
le
cose
inventate,
che
si fossero
volute,
senza però inguaiare troppa gente.
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Indi, viene data lettura della relazione del 30 Dicembre 1994
limitatamente
a
questa
parte,
questo
conferma
alla
lettera, sillaba per sillaba, quello che Maggi avrebbe
scritto nel suo esposto, cioè, che la verbalizzazione
delle dichiarazioni non sarebbe avvenuta attraverso un
contatto immediato e diretto con il Giudice, ma sarebbe
avvenuta attraverso una mediazione filtro operata dalla
Polizia Giudiziaria. In mattinata si andava in Polizia
Giudiziaria a fare la relazione preparatoria e, poi, si
sarebbe
stati
sentiti
dal
Giudice nel pomeriggio,
il
quale non avrebbe posto domande, ma avrebbe ricalcato la
traccia, il canovaccio che si era formato nella mattina.
Noi lo abbiamo scritto questo e lo abbiamo poi verificato, tra
poco le darò alcune conferme di come avvenivano questi
interrogatori davanti al Dottor Salvini, sul canovaccio
precedente di una relazione di servizio redatta da parte
della Polizia Giudiziaria, che aveva previamente formato
il canovaccio delle dichiarazioni attraverso il rapporto
diretto e illecito con la persona che sarebbe stata poi
interrogata.
E così il Dottor Casson contesta: “Viene data lettura della
relazione
del
30
Dicembre
1994
limitatamente
alla
seguente parte. Al riguardo, veniva precisato al Maggi
che la permanenza in Milano sarebbe durata circa tre
giorni,
con
sistemazione
alloggiativa
in
albergo,
unitamente allo scrivente e al Dottor Madia (peraltro
illegittimamente
operante
come
ufficiale
di
Polizia
Giudiziaria, perché Madia era un ufficiale del Sismi,
quindi
non
Polizia
avrebbe
potuto
Giudiziaria),
e
partecipare ad attività
la
redazione
cronologica
di
del
memoriale sarebbe stata realizzata nelle ore mattutine
(così
si
chiamava,
“il
memoriale”),
pomeridiane
all’acquisizione
davanti
Giudice
al
l’approfondimento
1236-97 - 1 Aprile 2008
da
ufficiale
Istruttore
parte
117
dedicando
Guido
dello
Salvini,
dell’Autorità
quelle
scritto
e
con
Giudiziaria
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delle
parti
ritenute
di
rilevante
interesse
istruttorio”.
E ancora: “Viene data lettura della relazione del 4 Febbraio
1995.
Nel corso del colloquio con il Maggi, veniva spiegato dallo
scrivente (Giraudo spiega) che la battuta d’arresto era
stata determinata da una conversazione effettuata dal
Maggi con un avvocato cattolico, diverso dal Bezzicheri,
l’Avvocato Ronco di Torino”, perché aveva interrotto.
Quando si sono accorti che c’ero io, vennero interrotti
i
colloqui
e,
per
garantire
Maggi,
“No,
no,
però
vogliamo proseguire ugualmente”. Allora, Giraudo spiega
a
Maggi:
“La
battuta
conversazione
naturalmente
d’arresto
è
determinata
effettuata
dal
Maggi”,
che
registrata,
non
ho
visto
informativa
scritta
l’autorizzazione
mai
della
della
da
era
stata
però
registrazione,
registrazione,
non
una
la
né
l’ho
mai
vista.
E’ vero, c’è stato un colloquio telefonico, lungo, tra Maggi e
me, ai primi di Gennaio, e ne dà conto Maggi in quel
memoriale.
“9 di Maggio o 8 di Maggio, parlai con lei lungamente al
telefono
e
le
feci
vicenda,
e
poi
ci
un’ampia
relazione
incontrammo,
a
di
Modena,
tutta
il
14
la
di
Gennaio, in cui le feci un’ampia relazione orale”.
Dopo
quelle
conversazioni,
chiamiamoli
investigative
vengono
così,
di
riprese,
i
colloqui
meglio,
Giraudo,
il
5
si
rexius,
investigativi,
le
interrompono
Febbraio,
noti,
pressioni
e,
quando
illustre
Magistrato, due giorni dopo il colloquio fra Digilio e
Maggi, in cui si dice a Maggi: “Ti offriamo l’ultima
scialuppa, vedi che cosa ormai dice Digilio di questa
vicenda. Ormai sei perduto. Digilio ti racconta tutte le
cose e ti invita a riferire (attenti) anche tu tutto
quello che devi riferire per salvarti”.
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118
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Gli viene data questa ulteriore prova di buona volontà, che è
il colloquio con Digilio nella Questura di Venezia e,
dopo due giorni, si riprende il contatto dicendo: “La
battuta
d’arresto
(ecco,
il
tono
vellutato,
me
lo
immagino) è determinata dalla conversazione effettuata
dal
Maggi
Bezzicheri,
con
un
avvocato
cattolico,
l’Avvocato Ronco
di
Torino,
diverso
dal
con il quale
aveva un rapporto d’amicizia, che gli aveva spiegato (ed
è
vero)
che,
estremamente
trattandosi
difficile
di
che,
cose
dopo
molto
aver
gravi,
era
parlato,
non
venisse ristretto in un luogo di reclusione”.
Io dissi: “Guardi, a tutto quello che le promettono, io non
credo. Delle due l’una: o lei ha commesso questi fatti
e,
allora,
si
penta
per
davvero,
non
ha
bisogno
di
chiedermi più nulla, ma se non è vero, come lei mi sta
dicendo,
sappia
che
il
suo
destino
sarà
un
destino
tragico, più tragico ancora, che se lei avrà il coraggio
di resistere con la schiena diritta”.
Questo fu il mio discorso orale con Maggi, in data 14 Gennaio
del 1995.
“Lo
scrivente
rassicurava
il
Maggi
e
questi
ribatteva
che
avrebbe gradito molto se la fiducia del sottoscritto e
del Dottor Madia gli fosse confermata anche dal Digilio,
che considerava una persona di grande serietà”.
Scusi,
Magistrato,
ho
sbagliato
prima,
il
colloquio
con
Digilio è del giorno successivo, non è antecedente, è
del 5, non è del 3. Scusi, questo errore.
Il contatto viene ripreso e viene garantito dal colloquio del
Digilio.
Poi c’è il colloquio del Digilio e c’è l'uscita di Maggi, dopo
quel
colloquio,
indignato,
e
lo
disse
a
Giraudo
e
risulta dal verbale di dibattimento che si è celebrato a
Milano
per
il
processo
di
Piazza
Fontana,
e
Giraudo
anche ha confermato: “Uscì inferocito Maggi”, per due
ragioni.
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Primo per le menzogne, e lo ha detto Maggi, che il Digilio
stava propalando e per il tentativo di farlo calunniare,
di fare sì che egli calunniasse terzi, vedremo tra poco.
L’altra ragione che indignò Maggi era che anche lo si era
fatto
bere
offrendo
la
grappa,
facendo
bere
una
bottiglia intera di grappa all’uno e all’altro, perché
parlassero
in
libertà
e
le
loro
parole
venissero
registrate come auto accusatorie.
Questa fu la ragione per cui il Maggi uscì da quel colloquio
indignato, definitivamente dissuaso, da quello che era
avvenuto,
a
voler
prestare
anche
quella
minima
collaborazione su fatti inventati di cui aveva parlato
in precedenza.
Conclude il Dottor Casson: “Tali emergenze processuali fanno
venire ovviamente meno l’ipotesi di calunnia prospettata
nei
confronti
di
Maggi,
anche
perché
le
audizioni
e
acquisizioni documentali hanno fugato ogni dubbio sul
contenuto delle lamentele del medesimo, in quanto sono
state riscontrate come quasi perfettamente aderenti alla
realtà dei fatti”.
E, poi, concluderà il Dottor Casson dicendo: “Il delitto di
cui
all’articolo
323
non
è
ravvisabile,
perché
viene
meno il discorso relativo, a seguito della riforma, si
parlava ancora della riforma intervenuta nell’Agosto del
1997, ultima riforma per la verità, e si dice: “No,
manca il profilo del profitto ingiusto”, che è inteso in
senso patrimoniale. Oltre il danno ingiusto, lo scopo
era
quello
di
ottenere…
Residua
però
l’ipotesi
di
violenza privata e, per questo motivo, invia gli atti
del
Giudice
dell’Indagine
Preliminare
per
l’archiviazione dal delitto più grave di 323 e perché si
proceda
eventualmente
con
l’invio
degli
atti
alla
Pretura Circondariale, all’epoca era ancora la Pretura
Circondariale, se non sbaglio, al Giudice dell’Indagine
Preliminare presso la Pretura Circondariale.
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Ecco,
vedano,
vorrei
ancora
menzionare
un
punto
di
questa
importantissima richiesta.
Qual era il piano che si tentava di operare nei confronti di
Maggi?
Era
il
piano
che
si
era
già
compiuto
nei
confronti
di
Siciliano, cioè, far retribuire il Maggi, come da lui
stesso
detto,
attraverso
fonti
irregolari,
fonti
speciali del Sismi, e poi, diciamo così, in qualche modo
mantenerlo
per
migliori
occasioni,
così
come
sarebbe
avvenuto per il Siciliano.
Allora, grazie alla nostra denuncia, alla denuncia del Dottor
Maggi,
quale
elemento
di
informazione ebbe
il
Dottor
Casson?
Ebbe
l’elemento
di
informazione
che
Siciliano
era
stato
pagato. Allora, il Dottor Casson cercò di approfondire
come
era
stato
pagato.
Si
rivolse
all’Autorità
Giudiziaria di Milano per verificare come fosse stato
pagato e poi si rivolse al Sismi, al Generale Siracusa,
per sapere come era stato pagato.
Allora,
pagina
9
di
questo
foglio, che
è la richiesta
di
archiviazione e di rinvio a giudizio che fece il Dottor
Casson: “Il Generale Siracusa (nel 1995 direttore del
Sismi) veniva sentito per la prima volta in data 17
Ottobre
1995
come
persona
informata
sui
fatti
in
riferimento ad una richiesta del Giudice Istruttore di
Milano (che lui, Casson, aveva trovato presso gli atti
milanesi),
in
data
3
Gennaio
1995,
che
chiedeva
al
direttore del Sismi di affiancare al Capitano del R.O.S.
Massimo
Giraudo
il
funzionario del
Sismi
Dottor
Aldo
Madia, relativamente ad un contatto con il Dottor Carlo
Maria
Maggi
prosecuzione
conclusasi
(noti,
e
con
Giudice,
sviluppo”
successo
fra
virgolette),
dell’analoga
nei
confronti
attività
di
“in
già
Martino
Siciliano, richiesta dal Giudice Istruttore di Milano,
consegnata a questo Pubblico Ministero il 27 Settembre
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del 1995 dallo stesso Capitano Giraudo”. E’ lo stesso
Capitano Giraudo che, su richiesta del Dottor Casson,
consegna
questo
documento
e
viene
chiesto
a
Siracusa
come è stato pagato. Di qui nasce poi un’imputazione nei
confronti
di
Siracusa,
perché
Siracusa
non
rivela
immediatamente come è stato pagato, poi, nel corso del
processo, si accerterà come era stato pagato, con fondi
del Ministero, fondi riservati, eccetera, senza passare
attraverso
i
peraltro,
canali
all’epoca
di
non
carattere
consentivano
ufficiale,
questo
che,
tipo
di
retribuzioni, perché ancora non eravamo nella fase in
cui
questo
tipo
di
contatti
potessero
essere
tenuti
attraverso pagamenti per le vie brevi.
Allora, Giudice, primo punto a cui dobbiamo dare risposta ai
signori Pubblici Ministeri, come, quando e perché sorge
l’intenzione della denuncia di Maggi?
L’intenzione della denuncia nacque fin dal mese di Gennaio del
1995, perché Maggi, che non era colpevole dei reati che
gli
venivano
in
qualche
modo
ventilati
come
a
lui
addossabili e come da lui compiuti, si rifiutò di cedere
a
questa
sollecitazione.
giuridico
potesse
Non
avere,
importa
che
certamente
significato
era
una
sollecitazione nei confronti di una persona in grande
difficoltà
umana,
personale,
familiare,
eccetera,
ma
lasciamo stare questi particolari. Non cedette a questa
sollecitazione
e
si
rivolse
per
essere
difeso
da
un
avvocato di questo Stato, perché prendesse in mano la
sua posizione umana, perché si curasse di lui, perché lo
preservasse
da
quelle
che
erano
delle
influenze
non
pertinenti. Così dice nel suo esposto, e sono le parole
conclusive
del
suo
esposto,
signor
Magistrato:
“All’Avvocato Ronco ho raccontato sin da subito dei miei
incontri con il Capitano Giraudo e, su sua richiesta,
gli ho inviato anche nel mese di Marzo una dettagliata
relazione scritta”. Sia quest'ultimo avvenimento (è un
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ultimo
avvenimento
l’autentica
di
prolungata
cui
parliamo
ancorché
tra
vellutata
poco),
sia
persecuzione
psicologica del Capitano Massimo Giraudo, dichiaratosi
braccio operativo del Giudice Salvini, rappresentano, a
mio modesto avviso, un qualche cosa che va al di là di
una regolare indagine giudiziaria.
Qual è l’ultimo episodio, quello che fa uscire l’ultima goccia
dal vaso, fa traboccare il vaso in maniera assoluta?
E’ che il Maggi si era lamentato con il Capitano Giraudo.
“Scusatemi, ma perché appaiono delle informazioni sui
giornali, nei quali fate apparire me, Siciliano, Zorzi,
come colpevoli di questi fatti?”. Allora, Giraudo gli
rispose: “Be’, abbiamo dei giornalisti amici e facciamo
filtrare presso i giornalisti amici queste notizie per
potere in qualche modo sollecitare le indagini”, che poi
capiamo
quali
fossero
le
modalità
di
sollecitazione
delle indagini. Si volevano sottoporre a intercettazioni
coloro che venivano accusati di questi reati, per vedere
che
cosa
dicessero
nelle
loro
conversazioni
private,
questo è ovvio. E’ per creare per paura, per creare
spavento.
“Le notizie – dice Maggi – anche su di me, sono comparse sul
quotidiano “La Nuova Venezia” e su “Il Corriere della
Sera” quando erano rigorosamente a segreto istruttorio.
Allora, anche questo modo di far filtrare notizie in
maniera mirata ad una, diciamo, collaborazione, a questo
timore da crearsi, eccetera, mi ha indotto, alla fine, a
denunciare
questo
fatto,
a
segnalare
ciò
che,
a
mio
modesto parere, era andato al di là di una regolare
indagine giudiziaria”.
Ecco, allora, come, quando e perché.
Quando io sento ancora questa osservazione, così come mi è
stato
riferito
abbiano
fatto
i
signori
Pubblici
Ministeri in questa udienza, che la denuncia di Maggi
sarebbe
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frutto
della
sollecitazione
123
di
Zorzi,
io
mi
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permetto di dire, come potete dire una cosa del genere?
Su quali elementi probatori potete dire una cosa del
genere?
Perché
dove
forzare
la
realtà,
che
consiste
nella circostanza che Maggi si è determinato a compiere
questo atto sin da subito, quando si è reso conto di
essere destinatario di sollecitazioni che andavano al di
là di una regolare vicenda giudiziaria?
Perché è importante questa denuncia nel processo?
E’ stata molto importante, perché ha consentito di scoprire,
anzi tutto, la illegalità dell’operazione di acquisto
illecito della delazione di Siciliano, altrimenti non si
sarebbe
mai
accertato
questo.
Siciliano
si
presenta
spontaneamente e, invece, Siciliano non è un soggetto
che si presenta spontaneamente.
Perché
ha
consentito
di
scoprire
l’esistenza
del
colloquio
Digilio – Maggi del 5 Febbraio 1995 e questo colloquio è
di un’importanza straordinaria, perché va alle radici
dell’attitudine calunniatrice di Digilio, che egli ha
sposato
fin
da
subito,
credendo
in
qualche
modo
di
sottrarsi poi alle conseguenze attraverso il racconto di
una serie di fiabe. La fiaba della sua appartenenza ai
servizi segreti C.I.A. o ai servizi segreti Nato o non
si sa che cosa. Questa fiaba che è stata smascherata al
dibattimento definitivamente, di primo grado, di Piazza
Fontana, grazie, come ho detto già nella scorsa udienza,
alle indagini difensive, perché non è che ci si sbaglia
su Carret. “Eh, io sbaglio, quello è Carret… non è…”.
No, no, è che Carret non esiste, cioè, quella persona
non è un altro, ma è un americano ed è un americano che
è il Caporale Maggiore Smith, amico di Persich, amico di
Bandoli.
Non
è
che
mi
sono
sbagliato
sull’uno
o
sull’altro, non è che ho detto che Carret è Smith. No,
no,
no,
finalmente
quello
è
trovato,
Smith,
dopo
è
aver
un’altra
persona.
mentito per
mesi,
Ho
aver
raccontato per mesi che c’era un Capitano Carret, che
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guidava la struttura, e io non ho mai potuto dire nulla
perché non so assolutamente nulla, perché non esisteva
nessun
Carret,
nessun
sovraordinato,
alla
fine
mi
portano una fotografia in cui c’è un Caporal Maggiore
Smith, sì, è questo il Capitano Carret. Non è che io mi
sbaglio fra Smith e Carret, questo è Carret, questo è il
capitano
che
Capitano
non
Carret
effettivamente
è
mai
è
esistito.
questo
avevo
Ho
detto
caporal
conosciuto,
che
maggiore
che
gli
il
che
altri
conoscevano, era una persona che frequentava l’ambiente
di Bandoli, amico di Bandoli.
Anche Smith, negli Stati Uniti, non si riconosce subito, ma
certo, cosa vuol dire che non si riconosce subito?
Certamente
non
si
riconosce
invece,
lo
conosco
capelli
rossicci,
subito,
per
di
certo
cui
ho
sta
di
fatto
in
quel
che
io,
capitano
coi
raccontato
un
sacco
di
fiabe, un sacco di bugie.
Ma, signor Magistrato, colloquio Digilio.
Questo colloquio lo abbiamo trovato noi, per la verità, perché
noi
abbiamo
difeso
fascicolo
di
fascicolo
Salvini,
Maggi.
Piazza
Non
Fontana,
quello
poi
era
era
negli
negli
relativo
a
atti
del
atti
del
fatti
di
estremismo milanese, di destra, fascicolo il cui numero
adesso non ricordo con precisione. E’ un fascicolo per
la
gran
parte
archiviato,
che
viene
poi
mandato
ad
un’altra Corte d’Assise per un giudizio con il vecchio
rito. Noi lo trovammo poi, questo colloquio.
Allora, io vorrei, Illustre Magistrato, e qui giungiamo al
profilo relativo all’attendibilità di Digilio, soltanto
leggere alcuni passi di questo colloquio.
Qui siamo a pagina 8 della trascrizione. Ecco, Digilio cerca
di convincere Maggi, dice che i Giudici sanno tutto, gli
manca
qualche
dettaglio.
“Caro
Carlo,
qui,
be’,
fregatene altamente, ma visto che sono stati così abili,
da Roma, a buttare la merda da noi qua, tu la ributti di
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là. Eh, sì, qui, in ‘sta Piazza Fontana qui, ci sono
tutti i vari Caccola, i vari Merlino (che sono quelli di
Avanguardia Nazionale, che erano stati processati e su
cui erano andati in corso i vari processi), lo stesso...
ehm… Delfo Zorzi, il quale era presso di noi come un
serpente a sonagli”.
Maggi
risponde:
“Delfo
Zorzi
a
me
non
ha
cose
su
Rauti
mai
parlato
di
questo, a te neanche”.
“A
me,
sì,
sapevo
alcune
e
pesanti
anche.
Infatti, il Delfo Zorzi, non so se tu ti ricorderai,
l’ho
dovuto
mettere
a
verbale
sul
primo
verbale
per
avere l’aggancio col Giudice, poi, dopo, ho fatto il
chiarimento che di queste cose mi ha parlato dopo il
‘72”.
Allora, qui abbiamo l’invito ad accusare i vari Caccola, Delle
Chiaie, i vari Merlino e Delfo Zorzi.
Pagina 10: “E’ passato tanto tempo – è Digilio che parla – non
puoi mica ricordarti (perché Maggi continua a dire: “Io,
assolutamente, non posso dire nulla”). Comunque, Delfo
Zorzi ci entra nella storia, perché me lo ha raccontato
lui”.
Maggi: “Di?”.
Digilio: “Nella storia di Milano”.
Maggi: “Di Bertoli?”.
“No, di un altro, di questa storia qua, dello Zorzi, lui,
quindi, tutta quella gente lì”.
Maggi: “Di Piazza della Loggia?”.
“No, della Loggia, di Piazza Fontana”.
“Ma è sempre di Piazza Fontana, non si spiega assolutamente”,
dice Maggi.
Digilio: “Non sappiamo un cazzo”, il problema è: riuscirà a
sapere se si possono dare flash su Merlino, su Delle
Chiaie, eccetera.
Ancora,
pagina
11,
Digilio
cerca
di
convincere
Maggi
ad
accusare Rauti.
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Maggi: “Quindi, su Rauti, si levi dalla testa il capitano che
io sappia qualcosa, io non so nulla”.
“Un altro argomento – Digilio – interessante da poter dire,
bisogna… bisogna poter dire qualcosa”.
Maggi: “Mi dispiace per te, se potessi”.
“Ma no, a me non dire niente, lo dirai al Giudice. Io ti sto
dando delle dritte, se hai da dire qualcosa su ‘sto cane
di Pino Rauti”.
Maggi: “Ha detto, ha detto, il capitano, che tu eri della
C.I.A., quindi…”.
“No, no, nella Nato, nella Nato”.
Ecco, la circuitazione delle notizie.
Pagina
12,
Maggi:
“Io,
guarda, a me,
il
Giraudo mi parla
spesso di Piazza della Loggia, su Piazza della Loggia io
non so nulla”.
Digilio: “Va be’, ma quella ormai a noi non interessa, a noi
interessa Piazza Fontana, questo è il discorso, perché è
di
questo,
andiamo
noi
andiamo
la
storia,
con
con
la
storia,
capisci?
Qui
a
capisci?
noi
Noi
interessa
sapere i Caccola e gente varia, ma, insomma, sono loro
che hanno lavorato di lusso, bisogna tirare fuori questi
nomi qua”.
Trascuro tante pagine, ma bisognerebbe rileggere tutto.
Digilio: “Io, la dritta, te la do, se sai qualcosa su questo
cazzo
Rumor,
se
sai
qualcosa
su
Zorzi”.
Rumor
era
collegato, c’era la strategia della tensione. Rumor era
colui
che,
secondo
della
strategia
la
della
ricostruzione
tensione,
degli
aveva
dato
scrittori
il
suo
assenso alla messa delle bombe a Piazza Fontana e, poi,
si sarebbe tirato indietro perché non avrebbe fatto il
golpe. Legga qualche libro, lei li ha letti sicuramente,
signor
Magistrato,
i
libri
dei
vari
scrittori
sulla
strategia della tensione. Allora, bisognava raccontare
che Rumor era d’accordo.
Pagina 20 e, poi, ancora, due, tre passi.
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Digilio: “E’ una manovra. Negli anni ’85 io non c’ero più qua…
però sono saltati fuori un sacco di verbali, che ho
potuto vedere, c’erano soldi, poi c’è anche il discorso
che Giraudo mi ha fatto vedere… Va be’, questi dicono
questo, questo e questo, ma è stato utile anche per me
(il
verbale).
E
un
pentito
dichiara
che,
negli
anni
Ottanta, c’era una voce che girava, dopo ho scoperto che
l’ha
messa
in
giro
Delfo
Zorzi.
Delfo
Zorzi
era
abilissimo nel depistare”.
Maggi, a un certo punto, si mette a ridere, dice: “Bisogna
fare
allora
una
roba
giusta,
smentire
in
modo…”
e
Digilio: “Guarda che bisogna essere abili e diabolici.
Comunque,
succede
a
un
certo
punto
questo,
è
semplicissimo: lo Zorzi, nel ’73, riceve ordini da Roma,
deve
far
scappare
Ventura
(bisogna
essere
abili
e
diabolici)”.
Pagina 24: “Non lo so quello che tu devi dire – è Digilio che
parla
–
quello
che
tu
devi
a
‘sto
Capitano,
loro
vogliono sapere i rapporti con Rauti e se Rauti aveva a
che fare con Piazza Fontana”. Maggi dice: “No, questo…
non
posso
assolutamente
sapere
una
cosa
del
genere,
perché io non so assolutamente nulla”.
Pagina 25, ancora: “Cosa sai su Rumor? Io sono sincero. Questi
sono
i
discorsi,
sapere
qualcosa
su
Piazza
Fontana,
sugli organizzatori. Tu sai qualcosa sulle Delle Chiaie”
e, poi, a pagina 26: “Ma qui bisogna che noi troviamo
qualcosa da ributtare sui denti a Roma, al Sid. Maletti,
l’hai mai visto e conosciuto, ‘sto paraculo? Il Maletti,
Ladura, quella gente”.
E poi, il pezzo finale, che mi permetto di ricordare perché è
dimostrativo di quanto egli abbia imparato dai documenti
falsi, da quel documento top secret: Digilio: “Ci sono
gli argomenti, qui bisogna che tu trovi qualcosa da dire
perché
Siamo
sennò,
alle
1236-97 - 1 Aprile 2008
a
un
battute
certo
punto,
conclusive
128
ti
del
mettono
dialogo.
dentro”.
“Io
sono
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preoccupato di questo per te, perché c’è un’altra cosa:
Pino Rauti non se lo inculeranno mai, caro Carlo Maria,
perché ormai ci sono documenti che faceva parte della
C.I.A.. Lui ha fatto tutto male, benissimo, dice che ha
ricevuto
l’ordine
da
Roosvelt,
da
Roosvelt!
Da
Roosvelt!, per dire: “Ho ricevuto l’ordine da Kennedy”,
lui è a posto.
Digilio:
“I
gruppi
Nazionale,
Patria,
patriottici,
ricevevano
da
chi
li
gli
Ordine
Nuovo,
ordini
per
ricevevano?
Dai
Avanguardia
difendere
Carabinieri,
la
i
Carabinieri li ricevevano dai servizi segreti”.
“Allora i servizi segreti da chi li ricevevano?”.
“Bah, li hanno ricevuti dalla C.I.A.”.
Insomma,
è
un
profluvio
di
accozzaglia
di
ricostruzione
storiche che Giraudo gli ha fatto passare e che egli,
malamente,
ha
cercato
di
memorizzare
cercando
di
individuare qualche nome su cui il Maggi avrebbe dovuto
lanciare le sue accuse e chi? Delle Chiaie, Merlino,
Zorzi, Rauti soprattutto, perché bisognava dire, provare
che
Rauti
fosse
l’organizzatore
e
il colpevole
delle
stragi, perché direttamente coinvolto come spia della
C.I.A. e, dunque, come spia della C.I.A., a pagamento
della C.I.A., e, come spia della C.I.A. e a pagamento
della C.I.A., organizzatore in Italia dei bracci armati
degli Stati Uniti, che provocavano la strategia della
tensione in Italia.
Il
carattere
volgare,
Digilio
cultura,
prima
triviale,
dell’ictus
mancanza
di
del
modo
rivela
la
di
sua
preparazione,
esprimersi
di
mancanza
di
mancanza
di
discrezione nel senso migliore, nel senso elementare, ma
anche
la
sua
disponibilità
a
mentire:
bisogna
essere
abili e diabolici, lui credeva, poi è finito molto male,
con la Cassazione che ha detto: “Non è attendibile”.
Allora, la denuncia di Maggi, signor Magistrato, non solo non
è una denuncia insufflata da Zorzi, ma è la denuncia di
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129
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un uomo che ha voluto mantenere il suo onore, la sua
rispettabilità, la sua dignità e che si è rivolto ad un
avvocato
per
essere
tutelato
nel
presentare,
fiduciosamente, la sua denuncia all’Autorità contro una
operazione
che,
forse,
se
non
ci
fosse
stata
questa
denuncia e, a seguito di essa, non si fossero scoperti
tutti
gli
eventi
di
cui
ho
parlato,
il
pagamento
a
Siciliano, il colloquio Maggi, la falsità della pista,
C.I.A., eccetera, forse avrebbe portato alla condanna di
innocenti per fatti diversi da questo, ma per fatti che
sono stati costruiti sul medesimo canovaccio.
Adesso, signor Magistrato, qualche osservazione sul secondo
grande
tema
Ministeri
che
in
è
stato
affrontato
contrapposizione
a
ciò
dai
che
Pubblici
io
avevo
proposto, il tema relativo alle condizioni di salute del
Digilio.
Purtroppo,
sono
stato
molto
preliminare,
non
ho
adeguatamente,
ma,
come
rapido,
siamo
potuto
lei
in
un’udienza
dilungarmi
potrà
forse
ricordare,
io
ho
parlato non delle condizioni di salute del Digilio, ho
parlato delle condizioni di Digilio alla luce e dentro,
nel
contesto,
nella
personalità
del
Digilio.
Questa
personalità di Digilio è stata in qualche modo aperta
attraverso
non
quella
soltanto
meravigliosa
psichiatrica,
indagine
ma
anche
psichiatrica,
neurologica,
soprattutto psichiatrica che hanno fatto i due periti
Scaglione
e
Bianchi.
Come
ho
ricordato
già
la
volta
scorsa, il Giudice dell’Udienza Preliminare, Dottoressa
Forleo, era rimasta sconvolta dal fatto che, mentre le
dichiarazioni scritte di Digilio, così come apparivano
nei verbali, sembravano ricollegarsi, direi, a tutti gli
episodi e inserirsi in tutti gli episodi con un certo
filo logico, si rese conto, in quell’udienza del 1998,
eravamo nel mese di Giugno del 1998, che invece nel
discorso di Digilio mancava un filo logico. Ella, come
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dissi già la volta scorsa, ritenne, molto probabilmente,
lo
possiamo
desumere
da
alcune
sue
sollecitazioni
al
Digilio perché dicesse la verità, che Digilio mentisse
o, comunque, non fosse trasparente per voler favorire
gli indagati. Allora, dispose questa perizia, che è una
perizia, la unica perizia, signor Magistrato, che ha per
suo oggetto la capacità di testimoniare, la capacità di
rendere
dichiarazioni,
giudizio,
ma
la
non
capacità
la
capacità
di
rendere
di
stare
in
dichiarazioni.
Quindi, è una perizia non solo di carattere neurologico,
ma soprattutto di carattere psicologico e psichiatrico,
cioè,
se
persona
sia
personalità
ricollegabili
al
all’insulto
celebrale
addietro
questa
(l’insulto
che
affetta
suo
ha
cerebrale
da
ictus
patito
lo
vizi
e,
della
quindi,
parecchi
patì
nel
mesi
mese
di
Aprile, se non sbaglio, del 1994, o nel Maggio del 1994,
eravamo nel 1998), se, diciamo così, aggravato da questo
insulto cerebrale, il suo cervello non è più capace, per
vizi
sopravvenuti
e
per
struttura
originaria,
di
validamente testimoniare.
Ora, io non ripercorro tutto quello che dissi la volta scorsa,
perché Ella se lo è appuntato e, d’altra parte, quelle
due perizie, la prima e la seconda, dei Dottori Bianchi
e
Scaglione
andare
a
sono
agli
rivedere.
Io
atti,
ho
quindi
svolto
lei
un
se
le
potrà
approfondimento
attraverso anche la disamina del Rapaport per verificare
tutti i temi relativi proprio alle perseverazioni, alle
assimetrie di questo discorso di Digilio, per mostrarvi
come l’esame attento dei costituti del Digilio rivela
proprio
la
psichiatrico,
parafiliaco,
presenza
cioè,
per
la
di
una
quei
sorta
verità,
vizi
di
più
di
carattere
delirio
paranoico,
esattamente,
di
un
personaggio affetto da mania di grandezza, che non ha
più capacità di autocontrollo, che ha perso la capacità
di
autocontrollo
1236-97 - 1 Aprile 2008
a
seguito
131
dell’insulto
di
carattere
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cerebrale. Questi personaggi, Digilio ne è un esempio
tipico e clamoroso, danno un’apparenza, diciamo così, di
copertura e di obiettività fino a quando le convenzioni
sociali
gli
fanno
in
qualche
modo
identici
al
tipo
sociale cui appartengono. Quando però succede un evento,
del tipo l’ictus cerebrale, la carcerazione, eccetera,
questa
cornice
esterna,
questa
copertura
tegumentaria
scompare completamente e il vizio psichiatrico di fondo
emerge in modo palese.
Come possiamo scoprire il vizio?
Il vizio lo scoprono quei due psichiatri, che lo vedono per
qualche
ora,
in
tre
occasioni
distinte,
non
sono
condizionati da nulla. Sono due psichiatri presi a caso
dal
Giudice
della
Udienza
Preliminare,
Dottoressa
Forleo, dicono quello che possono capire. Certo, dicono:
“Se noi sapessimo di più sul vissuto di quest’uomo e lo
potessimo paragonare a quello che ci sta narrando, forse
potremmo giungere a delle conclusioni più sicure”.
Per esempio, questo ci narra di essere stato ufficiale dei
Carabinieri in viaggio di servizio in Sud America negli
Stati Uniti, per molto tempo, per proteggere e difendere
la Patria.
Certo,
se
sapessimo
se
è
vero
che
è
stato
ufficiale
dei
Carabinieri, negli Stati Uniti e in Sud America, per
difendere
la
Patria,
forse
potremmo
dire
qualcosa
di
più, perché, se accertassimo che non è vero… Ma questo
non è stato mai ufficiale dei Carabinieri, mai! Macché
ufficiale dei Carabinieri!
Questo
stava
mentendo
spudoratamente,
ma
questo
stava
credendo, forse, stava auto convincendosi, in una sorta
di paranoia megalomane, che era effettivamente stato un
ufficiale
dei
Carabinieri,
che
quella
sua
permanenza
oziosa in quel di Santo Domingo era in qualche modo
espressione di un suo sentimento di Patria, per svolgere
chissà quali indagini, quale attività, soprattutto se
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poi sollecitato a ricordare gli eventi in questa maniera
pseudo
eroica,
come
qualcuno
che
in
qualche
modo
ha
impedito che la valigetta di Soffiati scoppiasse, che la
bomba
di
Bertoli,
che
la
bomba
di
Piazza
Fontana
andasse… Tre vicende, in tutte e tre le vicende racconta
che gli ha impedito che la bomba scoppiasse.
Allora, quelle due perizie sono drastiche.
Poi,
si
cercare
di
recuperare,
naturalmente,
Digilio,
ma
certo!
Digilio verrà sentito quando si dovrà iniziare il processo,
quello grosso, vecchio rito, quello in cui, tra l’altro,
era compresa la contestazione relativa alla strage di
Bertoli,
tutte
addebitata
assolte,
sentenza
a
grazie,
della
Corte
Maggi
e
ad
anche qui,
d’Assise
altre
a
persone,
una
poi
meravigliosa
d’Appello
di
Milano,
Sezione Seconda, Presidente Belfiore e Giudice estensore
Caiazzo, che dissero: “Siamo di fronte ad una grande
mistificazione, perché questa vicenda è una vicenda in
cui
Bertoli
ha
agito
da
solo
come
anarchico
invidualista”. Poi questa sentenza verrà annullata dalla
Corte di Cassazione, la quale dirà: “Be, no, si è andati
troppo
oltre,
attendibile”.
però
Si
è
vero
torna
che
indietro
Digilio
e
non
Digilio
è
viene
dichiarato inattendibile e si giungerà a una sentenza di
assoluzione ugualmente, che la Cassazione poi confermerà
ancora sulla inattendibilità assoluta di Digilio.
Ma la sentenza giusta, nella sostanza, nella verità dei fatti,
è quella di Caiazzo e di Belfiore, è quella la sentenza
giusta, quella che scardina la mistificazione.
Allora,
all’inizio
di
questo
processo,
il
Presidente
della
Corte chiama tre grandi periti: un grande psichiatra,
che
poi
non
è
uno
psichiatra,
per
la
verità,
è
un
criminologo, che è il Professor Portigliatti Barbos, che
io conosco, che molti di noi conosceranno; il Professor
Invernizzi
1236-97 - 1 Aprile 2008
di
Milano
e
133
un
altro
professore.
Gli
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chiederanno se è capace di stare in giudizio.
Fanno un esame.
“E’ capace di stare in giudizio?”.
“Sì, sì, è capace di stare in giudizio”, nessuno nega che sia
capace di stare in giudizio.
E
poi
i
Pubblici
Ministeri
qui
di
Brescia,
prima
dell’incidente probatorio di Brescia, faranno di nuovo
appello a questi periti e chiederanno se è capace di
stare in giudizio e se è capace di reggere l’incidente
probatorio. Poi, quella perizia che ho potuto leggere,
mi hanno accusato di aver fatto il processo su Piazza
Fontana,quindi
io
mi
sono
andato
a
leggere
questa
perizia. Peraltro, è una perizia che è in gran parte
ripetitiva
di
quella
della
Corte
d’Assise
di
Milano,
Sezione Seconda o Prima, non ricordo, quella relativa al
processo Bertoli.
Alla fine si dice: “Sì, sì”, la domanda è se capace di stare
in giudizio.
Descrivono
l’evoluzione
Carlo
Digilio
della
a
malattia
decorrere
che
dal
ha
10
interessato
Maggio
1995,
evidenziando quali effetti la stessa abbia prodotto nel
corso del tempo sulle capacità intellettiva, cognitive e
mnemoniche.
“Con
riferimento
all’attività
istruttoria
svolta
nei
suoi
confronti, dicano quali sono le condizioni psicofisiche
attuali
e
in
situazione
particolare
clinica
successivamente
a
se
il
quadro
abbiano
quanto
morboso
e
la
subito
evoluzioni
riscontrato
nell’ambito
peritale conferito dalla Corte d’Assise di Milano, e, in
caso positivo, se le stesse siano state talmente tali da
poter modificare le precedenti conclusioni.
Dicano in particolare i consulenti se le attuali condizioni
psicofisiche
del
Digilio
siano
compatibili
con
l’espletamento dell’incidente probatorio”.
Sì, non c’è la domanda, non c’è la domanda psichiatrica, c’è
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la domanda neurologica, ma non quella psichiatrica, se
sia soggetto capace di testimoniare, il che implicava un
esame di carattere psichiatrico, come avevano fatto, sia
pure
parzialmente,
quei
due
periti
della
procedura
Forleo.
Le
conclusioni
sono
che
non
ci
sono
delle
modificazioni
cognitive. Per carità, lo dicevano anche i due periti.
Se gli chiediamo: due più due, fa quattro? Due più due,
fa
quattro.
Se
gli
chiediamo
come
si
dice
rosa
in
inglese, ci dice come si dice rosa in inglese, perché ha
una
serie
di
cognizioni
mnemoniche
che
sono
rimaste
intatte. Il problema è quello dell’articolazione logica
del pensiero, il problema non è quello del ricordare. Al
test
informativo
circa
il
significato
delle
parole,
aveva risposto, di fronte a quei periti, bene, aveva
dato
un
risultato
di
7
o
8
su
10
della
scala
o
viceversa, adesso non ricordo. Fatta una scala a 10,
aveva risposto da 7 o da 8. Il problema non è se abbia
conservato
delle
cognizioni,
è
se
abbia
ancora
la
capacità di articolarle logicamente, oppure se la sua
malattia psichiatrica di fondo, quella ben individuata
da quei periti, abbia ormai completamente travalicato e
scardinato l’unità della personalità.
Io ho detto, la volta scorsa, signor Magistrato, a lei, che
questa
personalità
è
stata
disgregata
completamente,
quando vi ho raccontato l’episodio di Dozier.
L’episodio di Dozier.
Io sono uomo della C.I.A., sono collegato con la C.I.A., i
miei scalzacane amici, che erano anch’essi ultimi della
classe,
che
non
avevano
nessun’arte
né
parte,
con
nessuno, e che frequentavano le osterie, le trattorie
del Veneto, insieme con altri fascisti, questi diventano
gli uomini che salvano Dozier.
E ogni volta di più, e non solo salvano Dozier, ma adesso,
addirittura, nell’incidente probatorio di Brescia, sono
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quelli che pestano il brigatista rosso, lo torturano, lo
fanno confessare per dire dov’è il luogo dove è tenuto
Dozier. Dozier viene allora ritrovato non perché vanno
su i camion, in giro per le colline, a trovare Dozier,
ma perché uno dei loro scalzacani è riuscito a pestare
il brigatista rosso che ha confessato e ha rivelato,
sotto tortura, dove si trovava Dozier.
Questa è la realtà!
Allora, la malattia mentale che dimostra la totale assenza di
attendibilità
di
questo
personaggio,
va
riscoperta
attraverso l’esame attento degli atti, tutti quegli atti
che si formano lentamente, in una maniera completamente
inaccettabile,
attraverso
servizio
stilate
davanti
al
prima
Giudice,
un
e
di
fatti
mix
di
relazioni
interrogatori
di
ripetuti
successivamente,
nel
pomeriggio, secondo quella modalità che abbiamo scoperto
attraverso le parole di Giraudo e che Maggi ha riferito
in quella denuncia, e che Giraudo poi ha riferito nelle
sue relazioni di servizio segrete rivolte al Giudice.
“Gli ho detto che sarebbe andato al mattino davanti a
noi”, e “noi” voleva dire io e uno del Sismi, tanto è
vero che bisognava affiancare a lui un uomo del Sismi,
che era il Madia. Dunque, bisognava affiancare questo,
bisognava
in
qualche
modo
preparare
la
relazione
di
servizio, poi bisognava portarlo, bello bello, davanti
al Giudice perché confermasse, ma il Giudice non avrebbe
fatto domande.
Allora, Magistrato, io ho fatto uno sforzo in passato, l’ho
rifatto in questi giorni, ho ripreso le dichiarazioni di
Digilio
detto
dopo
la
la
volta
ripresa
della
scorsa,
vi
sua
sono
collaborazione.
tre
fasi
Ho
nella
collaborazione di Digilio, sì, tre fasi. La prima che va
dal 1993 fino all’ictus, è quella fase nella quale è
ricompreso anche il discorso con Maggi: “Bisogna essere
abili e diabolici. Il Capitano Giraudo mi ha raccontato
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una serie di cose, mi ha fatto leggere tanti atti. Io
debbo
utilizzare
questi
atti
per
accusare
qualcuno,
cercando di tirarmi al di fuori, in disparte”.
Allora, se ha letto tutte queste dichiarazioni del 1993, 1995,
potrà cogliere tutto questo, le bugie, le
riferisce,
e
fa
sorgere
il
discorso
menzogne che
di
se
stesso
referente di organismi superiori, che non si sa se siano
la Nato, la C.I.A., ma non importa, non posso scendere
nei particolari.
Ecco, allora: “Io sono un osservatore, io vedo, guardo. Mi
dicono
di
smontare
dell’esplosivo,
una
fate
mina,
smonto
attenzione.
la
mina.
C’è
C’è
dell’altro
esplosivo, questo può trasudare. Faccio il tecnico che
osserva le cose per conto della C.I.A. o dell’organo di
informazione”.
Poi c’è l’ictus.
L’ictus crea un problema per lui, sicuramente, ma un problema
anche per gli inquirenti, che lo hanno ormai ghermito
nelle
loro
spire,
ma
non
sono
ancora
riusciti
a
realizzare alcunché.
Sì, c’è Siciliano, c’è Maggi, bisognava afferrare, in queste
spire, anche Maggi, ma Maggi non ci è entrato, perché
Maggi si è rivolto ad un avvocato, e ne sono onorato,
sono lieto, di rivendicare questo ruolo di avvocato che
ha difeso un cittadino.
E allora?
E,
allora,
bisogna
condizioni
di
andare
avanti,
normalità,
bisogna
rimettere
riprendere
in
sesto
in
questo
rottame di uomo.
Allora, lo vediamo, la seconda fase, quella fase drammatica
che rivela ancora il contrasto dentro la coscienza.
Sì,
la
coscienza
cos’è?
E’
l’anamnesi
del
bonum
che
è in
ciascuna persona, in ciascun uomo, quindi l’anamnesi del
bonum, del vero, che è in ciascuna persona. Quindi, c’è
ancora una coscienza, anche in Digilio. La lotta nella
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coscienza tra il bonum che si è per natura e quello che
invece si è diventati per interesse, per utilità, per
convenienza, per pressione, per paura.
Ecco, allora, la ripresa e questi interrogatori vanno dal mese
di Novembre del 1995 fino al 15 Aprile 1996, all’appello
disperato
che
Digilio
lancia
ad
Emireni:
“C’è
un
capitano che dice che io non ho detto la verità, che
bisogna
fare
delle
investigazioni
suppletive.
Sono
oppresso, mi minaccia di perdere tutto quello che ho
guadagnato, ma io sono malato, non ce la faccio più a
sopportare
questa
condizione”.
Dottoressa
Pradella,
Il
competente
Pubblico
per
le
Ministero,
indagini
su
Piazza Fontana, si reca, il 16 Aprile, su sollecitazione
dell’Ispettore
Emireni,
e
lo
interroga
chiedendogli:
“Cosa vuole?” e lui lancia questo appello.
“Si rivolga al Dottor Salvini”, questa è la frase conclusiva
del Pubblico Ministero, Dottoressa Pradella.
Il
19
Aprile
si
rivolge
al
Dottor
Salvini
e
c’è
l’interrogatorio in cui riconoscerà Carret nel Caporal
Maggiore Smith, è il passo definitivo verso la bugia,
verso
la
menzogna.
Da
lì,
siamo
in
un
percorso
a
precipizio verso la menzogna. Lì ricordiamo una frase:
“Non voglio mescolare il sacro col profano, ma quello
che
c’è
da
fare
fallo
subito,
bisogna
fare
tutto
subito”.
Il 19 Aprile già si parla anche in qualche modo di Piazza
della
Loggia,
lo
vedremo
tra
poco.
Non
si
parla
di
Piazza della Loggia, ma si parla di cose strane, si
parla dell’incontro dei rovigotti, dei veneziani, in un
discorso che è un’affabulazione menzognera spaventosa.
Ma andiamo per ordine.
La
terza
fase,
adesso,
non
ci
interessa,
ci
interessa
la
seconda fase.
Bene,
26
Settembre
1995,
incontro
Dottoressa
Pradella,
Digilio: “Non sono in grado di rispondere, voglio il mio
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avvocato”.
Era
stato
convocato
l’Avvocato
Maniaci
e
notino che il Maggi aveva scritto nel suo esposto: “Mi
ha detto il Digilio che io avrei dovuto revocare il mio
difensore (in epoca non sospetta lo disse Maggi) e avrei
dovuto nominare un difensore dei pentiti, in particolare
mi
parlò
dell’Avvocato
Maniaci”.
E’
nell’esposto
di
Maggi del 29 Luglio del 1995, e Digilio aveva l’Avvocato
Maniaci, e Siciliano aveva poi l’Avvocato Maniaci.
Digilio, in questo interrogatorio, dice: “No, basta, adesso
voglio
un
altro
difensore.
Non
voglio
un
altro
difensore”,
voglio
sarà
poi
più
il
Maniaci,
suo
amico
Avvocato Barbetti, che rimarrà poi fino alla morte come
suo difensore.
18
Ottobre,
Dottor
Salvini,
è
un
interrogatorio
che,
Magistrato, la prego di leggere. Io mi riferisco agli
interrogatori trascritti, integrali, non mi riferisco a
quelli,
c’era
così,
una
semplificati,
legge
che
riassuntivi.
imponeva
la
Per
fortuna,
registrazione
e
la
trascrizione.
Questo è l’interrogatorio in cui Digilio nega addirittura le
cose
più
elementari,
nega
addirittura di
avere
avuto
rapporti con “Mancangi”, nega di essere andato a Santo
Domingo
con
un
passaporto
falso,
nega
tutto,
ma
è
importante leggerlo, perché qui si coglie il Digilio,
com’è veramente, il Digilio senza la pista, il Digilio
senza
i
bocconcini
percorso.
Tanto
è
di
pane
vero
che
che
il
servono
a
fare
il
Dottor
Salvini
si
spazientisce, dice: “Ma lei non riconosce più nulla, non
sa più nulla! Non mi dice quello che mi aveva detto due
anni fa”, interrogatorio 18 Ottobre 1995.
Interrogatorio 6 Novembre 1995, siamo alle solite, anche qui,
le
stesse
accusatore,
cose.
ma
io
Interrogatori
non
posso
frustranti
per
un
soffermarmi.
Ella
li
ricorderà, li leggerà.
Discorsi già costruiti con fatica nei mesi precedenti, prima
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dell’ictus.
La
famosa
storia
della
gelignite,
dell’esplosivo, tutte storie costruite a fatica, tutte
bugie, poi lo abbiamo dimostrato, in Corte d’Assise, che
erano
menzogne,
ben
inteso,
ma
erano
già
state
costruire. Lui non se le ricorda più.
10 Novembre, pagina 49 della trascrizione, è un punto che
vorrei
ricordare.
Dopo
che
il
Digilio
continua
ad
arrancare nel vuoto, il Giudice gli dice: “Be’, però,
oggi,
proprio
siamo
stati
molto
molto
generici,
può
aggiungere qualcosa oggi che può aiutarci? Una cosa che
non le chiediamo noi e che… Dica lei! Capisce? Perché
noi continuiamo a farle presente cose che dicono altri e
che lei poi… Dica una cosa utile e importante che le è
venuta
in
Rotelli,
mente”.
della
dimostrato
importante
quella
Allora,
qui
gelignite,
poi
falsa
per
della
una
di
ma
Piazza
gelignite
la
storia
totalmente,
l’accusa
storia
racconta
che
era
Fontana,
di
storia
Rotelli
di
abbiamo
un
punto
perché
su
bisognava
costruire la gelignite di Piazza Fontana, perché era il
trait d’union con l’attentato alla Scuola Slovena e con
Piazza Fontana.
“Dica una cosa utile e importante che le è venuta in mente
oggi. Dica una cosa utile e importante”.
2 Dicembre, questo interrogatorio bisogna leggerlo, questo sì
perché è il Dottor Casson che si rivolge a lui, che va
da lui.
Va da lui, gli fa delle domande su cose su cui il Dottor
Casson aveva investigato il decennio prima, su cui tutto
è ormai assodato, c’erano sentenze passate in giudicato.
Era la sentenza sulla saldatrice, era la sentenza sulle
armi,
era
tutto
quello
che
il
Dottor
Casson
aveva
assodato. Il 2 Dicembre Casson e, dopo aver rifiutato
varie
volte
chiaramente
di
che
rispondere,
non
mi
sento
dicendo:
bene,
che
“Ha
non
visto
posso
mettermi a fare verbalizzazioni, ho fatto un infarto, ho
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perso un braccio e una gamba, questo mi ha minorato, ho
altre minorazioni. I medici specialisti dovranno effetti
che, partendo dal cervello, mi hanno rovinato in tanti
punti del corpo”. Quindi, dice: “Non voglio rispondere”.
Il Dottor Casson va avanti, dice: “Va be’, il medico
dice che lei può rispondere”, sì, perché è capace di
stare in giudizio, è indubbio questo. Va avanti e nega
l’innegabile, ciò che non avrebbe mai potuto negare.
Però il tempo stringe, arriviamo al 21 Dicembre del 1995.
Il tempo stringe, Digilio di nuovo davanti al Dottor Salvini.
Abbiamo visto che il 2 Dicembre, davanti a Casson, è
allo zero intellettivo, è allo zero informativo, è allo
zero cognitivo. Il 21 Dicembre, invece, a pagina 5 prima
si
parla
di
Partigiana
una
di
certa
Venezia,
cosa,
di
eccetera,
un
e
attentato
il
alla
Giudice,
a
un
certo punto, dice: “Qui c’è qualcosa da aggiungere, è
vero?
Dica
attentato
ad
alta
alla
voce,
signor
Partigiana,
Digilio!
abbiamo
da
Su
questo
aggiungere
qualcosa qui?”. Allora, c’è un canovaccio.
C’è un canovaccio. Il Giudice dice: “Su questa storia che lei
mi
sta
raccontando
così
male,
c’è
qualcosa
da
aggiungere? Dica un particolare”.
Sì, ma non è l’Avvocato Ronco che lo dice, perché poi è la
carta che parla, a pagina 9: “Giudice: Esattamente, però
c’è
qualcosa
da
aggiungere
sulla
cosa
di
Sant’Elena,
vero?”. E poi che ci sia qualcosa, Digilio brancola per
ancora
quattro
pagine,
cinque
pagine,
sei
pagine.
Arriviamo a pagina 16: “Allora, signor Digilio – è il
Giudice che parla – io le leggo parte della relazione di
servizio
relativa
al
colloquio
da
lei
avuto
il
4
Dicembre 1995 col personale del R.O.S. e che riguarda i
rapporti
Maggi,
Digilio,
Cavallini”.
Allora,
di
qui
fluirà poi il discorso di Digilio: “Io le leggo”.
A pagina 25, dopo questo discorso su Cavallini, le armi di
Cavallini, il Digilio dice: “Sono stanco”. Il Giudice:
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“Facciamo
così,
mi
vuole
solo
confermare
(pagina
26)
quali erano i nomi dei suoi superiori americani?”.
“Sì, dottore”.
“Mi dica, il primo e il secondo”.
“I miei superiori americani erano prima…”.
Dice il Giudice: “Prima di tutto, tale David?”.
“Sì”, pronuncia non chiara.
Giudice: “O Carret?”.
“David Carret”.
Giudice: “Sì?”.
Digilio: “Sissignore”.
Giudice: “Fino al?”.
“Fino al millenovecento… mille e nove…”.
Giudice: “’74, circa?”.
Digilio: “Sissignore, ’74 circa”.
Giudice: “E dopo?”.
“E dopo, fino al 1976…”.
Giudice: “Forse qualche anno di più, ’78?”.
Digilio: “Forse qualche anno di più, sì, ‘78”.
Giudice: “Un capitano?”.
“Sissignore”.
“E come si chiamava?”.
“David”.
Giudice: “Carret era il primo? Possiamo dare atto che nella
relazione
di
servizio
del
personale
operante
viene
indicato Capitano Richard, giusto?”.
Digilio: “Sì”.
Giudice: “Che era della base di Vicenza, questo vero?”.
“Sissignore”.
“E che lei incontrava al? A Venezia, vicino a San Marco, no?”.
“Sissignore”.
Giudice:
“Perfetto,
e
gliel’aveva
presentato
Carret,
il
passaggio di consegna, diciamo…”.
Digilio: “No, me lo aveva presentato mio padre”.
Giudice:
“Carret
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gliel’ha
presentato
142
suo
padre”,
secondo
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quella
bugia
secondo
cui
Carret
era
il
capitano
del
sommergibile di Creta, salvato dal padre, trovato poi a
Venezia e presentato dal padre al figlio.
“Perfetto, e gliel’aveva presentato Carret, il passaggio di
consegna…” – “No, me l’aveva presentato mio padre”.
Giudice: “No, Carret gliel’ha presentato suo padre, no?”
“Sissignore”.
“E poi Carret le ha presentato Richard?”
“Sissignore”.
“Dove, a Verona?”.
“No, a Venezia”.
Giudice: “E anche Richard è andato via dopo?”.
“Sissignore”.
“In che posto l’hanno mandato?”.
“Non ne ho idea”.
Be’, questo è un passaggio, illustre Magistrato, che depone
per la totale inattendibilità di questo personaggio, in
modo certo.
Il delfino attivo?
Il delfino attivo fa il pari, in via analogica, con la storia
della portaerei Eisenhower. Digilio aveva raccontato che
lui faceva le esercitazioni sui sommergibili americani e
un giorno racconta di un’operazione “delfino attivo”,
per
svegliare
segnali
dei
i
guardacoste
sommergibili
italiani. Andavano
sovietici,
lui,
con i
con
i
sommergibili americani, a fare questi segnali falsi, per
vedere se gli italiani rispondevano, ma lui era lì, era
lì con Carret. I sommergibili e l’operazione “delfino
attivo” l’ha inventata Carret, e Carret è Smith, Caporal
Maggior furiere di Vicenza, amico di Bandoli.
Pagina 31: “Le operazioni “delfino sveglio”
le ha fatte con
Richard, quello dei pescherecci?”.
Digilio: “Fu un’operazione molto attiva”.
Giudice: “Attiva, sul mare, no?”.
Digilio: “Sì”.
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Giudice: “Vuole dirci due parole?”.
Silenzio.
Giudice: “Forse, è un po’ stanco adesso?” Comunque, lei si
riserva
di
spiegarci
l’operazione
delfino
attivo,
nel
prossimo
giusto?”.
“Sì, dottore”.
“Sul mare?”, dice il Giudice.
“Su… Su… Su… Sono un po’ stanco”.
Giudice:
“Mi
riservo
–
verbalizza
–
interrogatorio di spiegare”.
Giudice: “L’operazione delfino attivo si chiamava così?”
“Esatto”.
Giudice: “Vuole ripeterlo ad alta voce?”.
“L’operazione delfino attivo…”.
Giudice: “Che si svolse nell’Adriatico?”.
“Sì”,
dice
Digilio,
“perché
così
chiamavano
gli
americani
tutto ciò che…”.
Giudice: “Facevano…”.
“Facevano sul mare”.
Giudice: “Era per controllare il funzionamento della Marina
Italiana?”.
Digilio: “Sì, per controllarne la re…”.
Giudice: “La resa?”.
Digilio: “La resa, la resa, la capacità di…”.
Giudice: “Di reazione?”.
Digilio: “Di reazione, diciamo”.
Giudice: “Perfetto. Un’ultima cosa, il contatto tra Minetto e
Spiazzi, chi era quel professore, come si chiamava alla
fine?”.
“Uno era…”.
Giudice: “Il Professore Gonnella”.
Non un notizia nuova, non una nuova strada, neanche il nome di
Carret, “Sì, David”, l’aveva già inventato prima David
Carret, si riserverà poi di trovarlo dopo.
4 Gennaio 1996, qui è qualcosa di strepitoso, qui abbiamo la
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mitizzazione megalomane e bugiarda di Lino Franco.
Lino Franco è morto nel 1969, ma l’abbiamo già dimostrato a
Piazza Fontana, è morto nel 1969 prima dell’Estate del
1969,
invece
svolte
per
veniva
mettere
posto
alla
insieme
gli
base
delle
inneschi
in
attività
quel
di
Paese, eccetera, ma l’abbiamo smentito. Lino Franco però
diventa importante per il Giudice Salvini, perché Lino
Franco diventerebbe il collegamento tra i tedeschi della
guerra e gli americani.
Allora, vedete cosa dice.
“Quindi,
lei
ha
conosciuto
Di
Franco,
altri
particolari,
signor Digilio?”.
Di Franco era un professore di ginnastica di Vittorio Veneto,
un fascista che aveva fatto a vent’anni la guerra con i
fascisti
e
poi
era
andato
a
fare
il
professore
di
ginnastica a Vittorio e si era iscritto al Movimento
Sociale.
Era
un
fasciatone
e
niente
di
più,
niente
altro. Questo diventa che cosa?
“Quindi, lei ha conosciuto Di Franco?”, dice il Giudice a
pagina 4, “Altri particolari, signor Digilio, della sua
vita, insomma? Vuole ripeterli?”.
Digilio: “Sì, ha messo in piedi l’industria tedesca con la
famosa utilizzazione del Gewehr 15”.
Giudice: “Che è un fucile?”.
“Sì, un fucile mitragliatore tedesco”.
“Dove l’hanno usato all’inizio?”.
Digilio:
“Inizialmente,
utilizzando
i
dimostrato,
il
l’hanno
migliori
usato
a
Montecassino,
paracadutisti
Professor
Franco,
italiani.
di
avere
Ha
delle
qualità”.
Giudice: “Di istruttore?”.
“Di
istruttore
veramente
eccezionale,
tanto
è
vero
che
si
acquisì l’amicizia del Generale Kesserling”.
Giudice: “Sì”.
“Che era quello che teneva la linea che passava per Cassino”.
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Giudice: “Sì”.
Queste sono le cose che sa. Quando gli fanno le domande sulle
informazioni storiche, sì, 7 di punteggio, perché aveva
un’infarinatura
di
carattere
storico,
su
queste
cose
aveva letto i giornaletti fin da bambino.
Qui
parla
lui,
portando
autonomamente:
questo
“Il
fucile,
Professore
diede
la
Franco
Lino,
possibilità
di
aumentare la vendita da parte della Germania di questi
fucili e la fama fu così alta che, a un certo punto,
sono stati comperati dalla Spagna, tanto è vero che il
fucile
che
gli
assomigli
è
proprio
quello
che
gli
spagnoli hanno in dotazione adesso”.
“Ah, il Professor Franco – dice il Giudice – combatteva con la
Repubblica Sociale a Montecassino?”.
Sì, quello è vero, non aveva fatto Montecassino, aveva fatto
una campagna, se sbaglio, vicino ad Anzio.
Giudice:
“Ed
è
per
questo
che il rapporto con
i tedeschi
(incomprensibile) questo fucile?”.
“Sì, un fucile mitragliatore veramente micidiale”.
“E lo ha migliorato?”.
“E’ dando le notizie necessarie ai tecnici tedeschi perché lo
migliorassero,
per
questo
Kesserling
gli
procurò
un
sacco di soldi per la collaborazione”.
E poi ancora il rapporto con gli americani a Monfalcone e qui
c’è
tutta
la
storia
di
Monfalcone,
dei
capannoni,
è
un’altra storia lunga, infinita.
Minetto, quell’artigiano infimo, poverino, ma infimo proprio,
di
Colognola
ai
Colli,
diventa il grande
finanziere,
economista, industriale, delle attività degli americani
che fanno gli elicotteri a Monfalcone.
Insomma,
io
non
questi
voglio
sono
più
atti,
insistere,
sono
ma,
carte
signor
che
Giudice,
dimostrano
l’affabulazione perversa.
5 Gennaio, abbiamo sempre il canovaccio, notino il passaggio.
Il Maresciallo Russo finisce la verbalizzazione, omicidio per
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motivi
politici,
pagina
30,
e
il
Giudice
comincia:
“Allora, ufficiali americani”.
Digilio: “Ufficiali americani”.
Giudice: “Mi dica, sì”.
Giudice: “Richard”.
“Partiamo – dice il Giudice – partiamo da Carret”.
Digilio: “Che veniva chiamato…”.
Giudice: “Sì, dai suoi colleghi, simpaticamente, Teddy”.
Ah,
Teddy!
Teddy,
che
è
il
contrario!
Ma
sì,
ci
si
può
sbagliare, ma Teddy è quello che qualche anno prima gli
aveva detto un Giudice, un giorno.
Dice, ma, quell’ufficiale americano, Teddy Richard, in realtà
non era un ufficiale, era un soldato semplice.
Era un soldato semplice, Teddy Richard, abbiamo la prova, la
controprova, tutti i documenti che dimostrano che questo
qui è un soldato spedito via dagli americani nel 1964,
definitivamente, perché aveva rapporti con i fascisti
italiani di Verona, e gli americani lo hanno spedito
via.
In un discorso, per errore, gli dicono: “L’ufficiale Teddy
Richard”
e
questo
diventa
Teddy
Richard
il
referente
americano dopo Davide Carret, quel “Garret” dei fumetti.
Garret, sì, Garret, chi?
G.I.P.
–
DOTT.
BENINI:
Avvocato,
possiamo
attenerci
sul
terreno delle repliche, magari?
AVVOCATO
DIFENSORE
-
RONCO:
Sì,
ma
io
voglio
concludere,
perché sto per finire la replica, Giudice.
Digilio: “Ecco, ecco, le confermo quel coso”.
Giudice: “Perfetto, perfetto”.
“Le confermo quel coso”.
Ma è la replica, Giudice. Mi perdoni, qui stiamo discutendo
della capacità mentale di questa persona e io sono nel
centro della questione.
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G.I.P.
–
DOTT.
BENINI:
Tema
che
lei
aveva
ampiamente
affrontato già in sede di discussione, comunque.
AVVOCATO DIFENSORE – RONCO: Sì, sì, ma voglio riprenderlo.
Comunque, adesso cercherò di essere, per carità, breve.
Lasciamo stare tanti passaggi.
Carret che diventa la storia.
5 Gennaio, sommergibili sovietici, e va bene.
Poi lo descrive, dice: “Capelli brizzolati, ben piazzato”.
“Ben piazzato?”, Giudice.
“Sì”.
“Capelli brizzolati”.
“No, abbiamo detto che era sul rossiccio”.
Giudice: “No, quello è Carret”.
“Allora, quello era Carret?”, insiste il Maresciallo Russo.
Digilio: “Era Carret”.
Va bene, lasciamo stare questi e arriviamo al dunque.
La portaerei, lasciamo stare tutto, arriviamo al 18 Gennaio.
Ecco, questo del 18 Gennaio voglio ricordarlo perché qui si
parla di Minetto.
Minetto ha dato il suo curriculum. Minetto era un personaggio
che ha fatto il soldato semplice acquartierato a Verona,
durante il periodo della Repubblica Sociale, in Marina,
costruzioni. Quindi, un soldato semplice di fureria. Si
era
poi
iscritto
al
Partito Socialdemocratico, lo
ha
dimostrato, lo dice anche in un suo rapporto, in una sua
testimonianza il Capitano Giraudo.
Giudice: “Lui parlava un po’ di tedesco”, interrogatorio del
21 Gennaio, pagina 6.
“Si ricorda?”, Giudice, “Aveva frequentato i tedeschi”.
Digilio:
“Ha
combattuto
nell’Appennino Tosco
Emiliano
e
in
Germania con le truppe austroungariche”.
Giudice: “Austroungariche?”.
Digilio: “Sì”.
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Giudice: “Con le truppe tedesche?”.
Digilio: “Sì. Tedesche, sì, però deve sapere che…”.
Giudice: “Dica pure”.
Digilio: “Gli austriaci erano riusciti a coltivare di reparti
di gendarmeria (incomprensibile)”.
Giudice: “Di reparti austriaci? Collegamenti?”.
Digilio: “No, no. “Lei si ricorda che il Veneto è sempre stato
un
territorio
di
occupazione
austriaca,
perché
gli
austroungarici avevano nel Veneto quelle truppe ancora
inquadrate a suo tempo”.
Qui sono le reminiscenze storiche sull’occupazione veneta da
parte degli austroungarici, che vanno confondersi con la
partecipazione di Minetto alle attività di gendarmeria
austriaca nel corso della seconda guerra mondiale.
31
Gennaio.
Questo
è
importante,
anche
molto
l’attendibilità,
bello,
signor
Giudice,
importante
perché
qui
siamo
ed
proprio
di
fronte
è
per
al
tema
dell’attendibilità e giungiamo poi, da vicino, ai nostri
interrogatori su Piazza della Loggia.
Giudice, pagina 1: “Allora, signor Digilio, vogliamo parlare
di altri episodi che si è ricordato, che coinvolgono il
gruppo di Minetto e di Maggi?”, qui si arriva al dunque,
si vuole arrivare al dunque, “Per esempio, episodi di
cui
non
ci
ha
ancora
raccontato.
Si
è
ricordato
qualcosa?”.
Silenzio.
Giudice:
“Dunque,
che
coinvolgono
l’appartamento
di
Via
Stella, a Verona, tutte queste situazioni qua”, qui la
costruzione
fasulla
di
Bertoli
in
Via
Stella,
è
già
preparata. L’idea è che Bertoli sarebbe stato addestrato
nell’appartamento di Via Stella, a Verona, per andare
poi, portato con la violenza, a commettere l’attentato
della Questura.
“Dunque,
che
coinvolgono
l’appartamento
di
Via
Stella”
e
Digilio: “Be’, era anche frequentato, l’appartamento di
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Via Stella, da un ufficiale della Nato, tale Richard”.
Giudice: “Sì”.
“Teddy”.
Giudice: “Sì, questo l’avevamo già detto”, e qui non va bene,
perché non dice quello che doveva essersi ricordato, “E
altri
episodi
in
cui
Minetto
le
aveva
dato
degli
incarichi di controllare situazioni, se ne ricorda?”.
L’Avvocato
Barbetti
interviene:
“Qualcosa
di
analogo,
come
situazioni
più
quello abbiamo parlato prima”.
“No, no, no”.
Giudice:
“Be’,
non
proprio
incontri,
anche
importanti, cioè, situazioni in cui Minetto le affida
degli incarichi di controllo”, è proprio Bertoli, questa
è la vicenda Bertoli e poi il racconto che qualche mese
dopo apparirà in Digilio sulla vicenda.
Minetto, perché vai a Via Stella e trovi Bertoli?
Perché Minetto mi dice di andare a controllare cosa succede,
con Bertoli, nell’appartamento di Via Stella.
“Va bene – pagina 6 – ci sono altri episodi che coinvolgono
interessi per Maggi e per Minetto?”, e qui non emerge
nulla.
Non
emerge
nulla
e
poi
il
Giudice:
“Era
una
specie
di
controllo che facevano su di lui? Senta, e chi la mandò
a vedere cosa succedeva?”.
“Minetto”.
E poi, ancora, questo è bello, perché poi qui divaga: “La
finalità
era
di
combattere
i
comunisti,
i
comunisti
titini”, qui ritorna Digilio fascista, “Era di arrivare
a Milano (i titini). Furono fermati per la strada degli
uomini tra cui i combattenti di Franco, del Professor
Franco,
e
resistette,
questo
gruppo
resistevano
di
combattenti
sul
Pian
del
repubblicani
Cansiglio,
resistettero sul Pian del Cansiglio con grande amore di
Patria,
proprio
l’Italia”.
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Sono
per
salvare
cose
la
nobili,
150
Patria,
ritorna
per
salvare
l’ideologia
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fascista.
E poi come emerge il rovigotto?
Il Giudice insiste, dice: “Ma ci sono stati degli incontri, di
cui si è ricordato prima?” e dice: “E avvenne qualcosa
di interessante?”.
Digilio: “In una grossa trattoria, lì nel rovigotto, come li
chiamano i veneziani”.
Giudice: “Sì, il luogo, cosa avvenne?”.
Digilio: “Delle riunioni di gente di destra”.
Giudice: “Sì”.
“Da dove uscivano discorsi. Era da tempo, erano veneziani che,
da Milano fino a Venezia, passavano per Verona: “Bisogna
fermare i rossi, bisogna bloccarli”.
“Bisogna fermare i rossi, bisogna bloccarli”.
Giudice: “Colpire i rossi?”.
E Digilio: “Bisogna colpire i rossi. In particolare, fu fatta
una grossa cena tra le gente più…”, questa cena che poi
diventa
l’incontro
invece
vicenda
di
della
Piazza
stretto
Loggia,
per
organizzare
invece
qui
era
la
una
grande cena.
“Fu invitata la gente estremista di Venezia, di Rovigo, di
Mestre”.
“Che tempo?”.
“Ah,
siamo
nell’Aprile
del
’74.
Dopo
i
compagni
erano
piuttosto vivaci e forti, tanto è vero che io associai
questo discorso…”.
“Con cosa?”.
“Con la strage di Piazza della Loggia”.
“A Brescia?”.
“A Brescia”.
“Quando lo ha saputo lei?”.
“Lo seppi nell’Estate del ‘74”.
Tutto in contrasto con quello che ci narrerà poi dopo, che
invece
c’era
stato
un
incontro
prima,
tutto
il
contrario.
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“Quanti uomini c’erano a questa riunione?”.
“L’intelligenza veneziana”.
Giudice: “Quattro o cinque?”.
“No, no, avvocati”, erano avvocati.
“Quanti uomini c’erano?”.
“Tutti
lodigini,
rovigotti,
mestrini,
veneziani,
tanto
che
Maggi, applicando una regola, usò il ballottaggio per la
scelta degli uomini da utilizzare”, difatti fecero un
ballottaggio estraendo un nome, il capo del manipolo che
avrebbe dovuto agire.
“Lei è sicuro di questo?”.
“Sissignore”.
Giudice:
“Perché
Giudice
Zorzi
si
poteva
preoccupa,
essere
Zorzi
già
in
poteva
Giappone”.
essere
già
Il
in
Giappone.
“Ah, io ho sempre avuto fiducia in quello che mi ha detto
Soffiati”.
“Va bene”.
Poi abbiamo l’episodio di cui ho già parlato ampiamente, su
cui non insistito, del 16 Aprile, l’interrogatorio della
Dottoressa
Pradella.
l’interrogatorio
L’appello
della
ad
Dottoressa
Emireni,
Pradella,
siamo
arrivati qui.
E poi abbiamo il cedimento definitivo verso la menzogna, il
precipizio, dove ci si abbandona.
Allora, si parlerà il 19 Aprile di Carret, si riconoscerà
Carret, e poi si parlerà della partitina a carte, si
parlerà
dell’incontro
a
Colognola
ai
Colli,
quello
antecedente.
“Un
gruppo
conviviale,
ci
troviamo
a
fare
la
partitina
a
carte, mangiamo un boccone”.
Il Giudice dice: “Va be’, questo lo approfondiranno i Giudici
Brescia, lei, intanto, focalizzi bene”. Ecco come nasce,
ecco come nasce.
“Com’era la cena?”.
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“La cena era Bruno, Marcello, il dottore, io e Minetto”, poi i
nomi vengono tutti cambiati, vengono modificati, ma non
importa.
4 Maggio, c’è il discorso della valigetta. Tutto quello che
viene
detto
prima,
l’incontro
dei
rovigotti
qualche
giorno prima, tutto viene modificato, c’è finalmente la
narrazione della valigetta che ricalca lo schema solito,
che è la schema del Digilio che vuole salvare qualcuno
dal rischio.
Però io voglio concludere con questa parte, che incide proprio
sulla questione di cui Ella oggi si sta interessando,
signor Magistrato.
Questa mi sembra sia la riprova della menzogna completa e
assoluta,
delle
dell’affastellarsi
prospettive
a
lui
confuso
riferite,
e
confusionante
da
lui
assunte
attraverso la letteratura, i giornali, le dichiarazioni
degli altri.
La cena di Rovigo e la cena di Minetto.
Giudice: “Dunque, questo è dopo la cena di Rovigo e dopo la
cena di Minetto? E’ una prosecuzione?”, la valigetta.
“Sì. Posso dire che la cena di Rovigo fu preludio di tante
altre cene in Italia Settentrionale. In quell’anno lì…”.
“Siamo nel?”.
“Di lì a pochi mesi si videro gli effetti”.
“Di quell’incontro?”.
Risponde Digilio: “Dell’ordinanza del Generale West Moreland,
che ci erano incontri tra civili e militari”.
L’ordinanza del Generale West Moreland, su cui tante volte ha
insistito
l’accusa
Fontana),
la
nella
famosa
sua
ricostruzione
direttiva
di
West
di
Piazza
Moreland
di
resistere al comunismo a tutti gli effetti nel 1965,
quella
che
un’influenza
fonda
il
americana
tentativo
anche
la
di
attribuire
strage
di
a
Piazza
Fontana, 1969.
Giudice: “Si pensava al colpo di Stato?”.
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“Sì, si stava preparando quel colpo di Stato”. E qui ha detto
bene l’Avvocato Tebaldi, attenzione, nel ’74 non era più
tempo di colpi di Stato. Lo ha detto l’Avvocato Tebaldi,
ma lei ricorderà, Giudice, che verso la metà del mese di
Maggio del ’73, l’Onorevole Taviani fece un intervento
importantissimo
alla
Camera
dei
Deputati,
dichiarando
che, in realtà, era stato un errore intendere il doppio
estremismo, eccetera, che in realtà l’estremismo vero
stava nella destra ed era la fine della copertura, per
così dire, da parte del Governo italiano a iniziative
anti comuniste in Italia.
Dice
Digilio:
“Siamo
alla
fine
del
’74.
Dunque,
all’Hotel
Parco dei Principi fu fatta la riunione del 5 Maggio del
’75…”.
“No – Giudice -‘65”.
“No, ‘75”.
Giudice: “Al Parco dei Principi la riunione del ‘65”, di cui
ha sentito parlare tante volte, che è la famosa riunione
da cui sarebbe iniziata la strategia della tensione nel
’65.
“Non penso proprio”, dice lui, “Insomma, questa cementazione
tra civili e militari a Rovigo andava benissimo, perché
il
dottore
era
famosissimo
e
conosceva
militari
e
conosceva civili”.
Cioè,
in
sostanza,
fantasia
nella
confusa,
prospettarsi
come
sua
fantasia
nella
sua
risolutore
malata,
fantasia
di
questi
nella
che
sua
vuole
problemi,
il
Digilio confonde addirittura la direttiva West Moreland
del
’65
con
le
iniziative
del
’74,
confonde
la
iniziativa del Parco dei Principi del ’65 con quelle
iniziative
che
sarebbero
avvenute
nel
’74
con
riferimento alla strage di Piazza della Loggia.
Bene, io credo di avere dimostrato, ma si potrebbe, se lei lo
consentisse,
quando
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ma
invitano
io accetto
alla
i richiami
concretezza
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e
dei Magistrati
alla
brevità,
io
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credo
di
avere
dimostrato
una
cosa
fondamentale,
che
quest'uomo è assolutamente falso, non dico inaffidabile,
è assolutamente falso, i suoi racconti non meritano il
minimo ascolto.
Creare un processo, procedere per la strage, così grave, così
dolorosa, così triste per tutti gli italiani, di Piazza
della
Loggia
nei
confronti
degli
imputati,
in
particolare del Dottor Carlo Maria Maggi, sulla base di
dichiarazioni così false, così radicalmente menzognere,
così già dimostrate false, significa compiere un qualche
cosa che va contro la verità e la giustizia.
Per questi motivi, io chiedo che Ella voglia pronunciare una
sentenza di non luogo a procedere nei confronti del mio
assistito.
Grazie.
G.I.P. - DOTT. BENINI: Grazie.
Ci vediamo giovedì, allora, ore nove.
Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso
gli spazi):268.808
Il presente verbale è stato redatto a cura di MEETING SERVICE
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Il trascrittore: TIZIANA LIA
TIZIANA LIA
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1 TRIBUNALE DI BRESCIA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE