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Il medico competente
La sorveglianza
sanitaria
Il Primo Soccorso
(ai sensi del d. lgs. 81/08 e s.m.i.)
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INTRODUZIONE
Sorveglianza sanitaria
Definizione di SORVEGLIANZA
Definizione lessicale
“l’azione di sorvegliare, vigilare, tenere sotto controllo persone o
cose, seguire con attenzione l'evolversi e gli sviluppi di un fenomeno”
Definizione giuridica
(D.Lgs. 81/2008, Art. 2, lettera m)
«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità
di svolgimento dell'attività lavorativa;
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Chi è il medico competente
Il medico competente è il medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
nei casi in cui ricorre tale obbligo
È nominato dal datore di lavoro o dal dirigente (Art. 18 Comma 1 Lettera a) previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50
Comma 1 Lettera c)
È una figura tecnica, scelta in maniera discrezionale dal datore di lavoro.
Nello svolgimento delle sue funzioni è vincolato non solo dalle norme deontologiche
della professione sanitaria, ma anche da norme specifiche che ne disciplinano
in maniera puntuale ruolo e compiti. Sono norme penalmente sanzionate, che
hanno il chiaro intendimento di rendere autonomo il medico dalle possibili
ingerenze del datore di lavoro o di chiunque altro.
Nel D.Lgs. 81/2008 vi è un esplicito richiamo al rispetto del codice etico della
Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH).
Il datore di lavoro, per parte sua, deve verificare che il medico competente osservi gli
obblighi a lui imposti (Art. 18 Comma 1 Lettera g), risultando quindi
corresponsabile in caso di inadempienza.
In ogni caso il datore di lavoro deve assicurare al medico le condizioni necessarie per
lo svolgimento dei suoi compiti, garantendogli l’autonomia.
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I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
L’attività del medico competente
non si esaurisce con la sorveglianza sanitaria,
egli è un consulente a pieno titolo del datore di lavoro,
che collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la
valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di
prevenzione con riguardo particolare ai rischi per la salute.
Il D.Lgs. 106/2009 ha enfatizzato il ruolo del medico competente
nel processo di valutazione dei rischi, introducendo una
sanzione, prima non prevista, per il medico che non assicuri la
collaborazione al datore di lavoro in questa fase.
NOTA:
Non è del tutto chiaro se la sua partecipazione alla valutazione dei
rischi sia limitata alle sole situazioni in cui ricorre l’obbligo
della sorveglianza sanitaria.
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I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
Si deve riconoscere che tra le novità più salienti del decreto 81,
integrato dal decreto 106/09, c'è proprio un diverso disegno
della figura del medico competente.
La figura del medico competente emerge dal nuovo testo sulla
sicurezza con caratteristiche nuove rispetto al passato. La spia
di questa volontà innovativa del legislatore sta proprio nella
definizione che ne dà l'art. 2, lett. h), secondo cui il medico
competente è la figura che, in possesso di uno dei titoli di cui
all'art. 38, "collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto".
È rilevante l'assoluta novità consistente nel definire il medico prima
di tutto come collaboratore del datore di lavoro nel processo di
valutazione dei rischi.
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I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
Sembra dunque che il legislatore voglia valorizzare la funzione di
consulente del datore di lavoro, soprattutto per ciò che
riguarda il processo di valutazione dei rischi, piuttosto che la
funzione tecnica del medico che provvede al rilascio dei giudizi
di idoneità.
Ci si sarebbe aspettati, coerentemente con la tradizionale
costruzione in ordine alla responsabilità del collaboratore
consulente del datore di lavoro che, per questa sua funzione di
consulente, il medico competente non fosse esposto ad alcuna
sanzione penale. E invece, e questa è la novità più dirompente,
la norma contenuta nell'art. 58 del T.U. punisce il medico
competente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25 comma 1 lett. a)
con riferimento esplicito alla mancata collaborazione con il
datore di lavoro nella valutazione dei rischi.
È difficile capire a quale esigenza risponda questa scelta del
legislatore. Si potrebbe superficialmente pensare che la
sanzione debba servire a responsabilizzare maggiormente il
medico nella fase della valutazione dei rischi.
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I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
il medico competente è titolare di una duplice funzione
Egli sta, per così dire, a cavallo tra la linea consultiva (quale consulente del
datore di lavoro in materia di salute dei lavoratori) e la linea operativa
(in quanto è chiamato a prestare la sua opera di medico, titolare di
conoscenze scientifiche che pone al servizio dei lavoratori).
Da questa doppia funzione dovrebbe in teoria discendere
•
la responsabilità penale personale per quanto riguarda l'opera di
medico e
•
l‘irresponsabilità penale per quanto riguarda l'opera di consulente del
datore di lavoro
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I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
Riassumendo
Introdotta nella norma la sanzione penale per il medico competente non
collaborazionista nella valutazione dei rischi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’obbligo della valutazione dei rischi spetta al datore di lavoro
L’obbligo non è del medico competente
È compito del datore di lavoro avviare il processo di valutazione dei rischi
Il datore di lavoro può obbligare il medico competente a partecipare alla
valutazione dei rischi, pena la revoca dell’incarico
Di fronte ad una eventuale inerzia del datore di lavoro al medico competente
manca invece ogni potere di iniziativa
È ingiusto in questi casi che sia attribuita la condotta omissiva al medico
competente
Non vi è nessuna ragione perché i compiti tipici del datore di lavoro si
trasferiscano al consulente determinandone una qualche responsabilità
Non si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di
lavoro
La responsabilità del medico competente viene individuata solo in quei casi in
cui il datore di lavoro lo abbia formalmente ed esplicitamente invitato e
sollecitato a partecipare ed il medico si sia comunque sottratto all’impegno
PISA sentenza di condanna cha ha fatto discutere
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Sorveglianza sanitaria: contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
MISURE GENERALI DI TUTELA (art.15), comma 1, lettera l
Controllo sanitario dei lavoratori;
Il Medico Competente
Art. 50
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza . . .
c) è consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico competente;
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Sorveglianza sanitaria: contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
MISURE GENERALI DI TUTELA (art.15), comma 1, lettera l
Controllo sanitario dei lavoratori;
Il Medico Competente
L’attività di medico competente deve essere svolta secondo i
principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39
comma 1 D.Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro assicura al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D.Lgs.
81/08)
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Il Medico Competente
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE ART. 25
Comma 1, lettera b
“programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui
all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”
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Comunicazione dei rischi
(art. 18, comma 2 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e
protezione ed al medico competente informazioni in
merito alla natura dei rischi;
Così che sia possibile stabilire le categorie da inserire nei
programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie
dovranno essere indicate nel documento di valutazione
dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti
sanitari.
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Aspetti generali
La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di
prevenzione per i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute,
cioè ad agenti di natura chimica, fisica, ergonomica o biologica
suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o
meno lunghi di esposizione (Cap. VII).
Per le attività lavorative che espongono a questi agenti di rischio le
norme specifiche stabiliscono dei limiti di esposizione che non
devono essere superati.
Il rispetto di tali valori limite non costituisce tuttavia una garanzia
assoluta che tuteli tutti i lavoratori esposti, in quanto è diversa la
suscettibilità individuale in relazione a differenze di genere, di età,
delle caratteristiche genetiche e alla presenza coesistenza di
eventuali patologie extralavorative.
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Aspetti generali
La sorveglianza sanitaria ha quindi lo scopo di verificare le
condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili
effetti dovuti all’esposizione lavorativa, così da adottare particolari
misure di prevenzione a livello individuale.
Nel contempo, a livello collettivo, la sorveglianza sanitaria
consente di osservare gli effetti sulla salute di gruppi omogenei di
lavoratori esposti agli stessi rischi, permettendo così di valutare
l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.
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Aspetti generali
In base all’Art. 41, comma 1, l’obbligo della sorveglianza sanitaria
ricorre in tutti i casi in cui è esplicitamente prevista dalle norme
specifiche sui singoli rischi:
1. Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, at. 168)
2. Videoterminali (Titolo VII, art. 176)
3. Rumore (Titolo VIII, art. 185 e196)
4. Vibrazioni (Titolo VIII, art. 185 e 204)
5. Campi elettromagnetici (Titolo VIII, art. 185 e 211)
6. Radiazioni ottiche artificiali (titolo VIII, art. 185 e 218)
7. Agenti chimici (Titolo IX, art. 229)
8. Agenti cancerogeni (Titolo IX, art. 242)
9. Amianto (Titolo IX, art. 259)
10. Agenti biologici (Titolo X, art. 279)
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Aspetti generali
Oltre ai suddetti casi, l’obbligo della sorveglianza sanitaria è
previsto da disposizioni normative che non sono state
ricomprese nel D.Lgs. 81/2008, ma che rimangono comunque
vigenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lavoro nei cassoni ad aria compressa (D.P.R. 321/1956)
Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive (D.P.R. 128/1959 e
D.Lgs. 324/1996)
Silice libera cristallina (D.P.R. 1124/1965)
Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995) – La sorveglianza sanitaria dei lavoratori
suscettibili di esposizione a radiazioni ionizzanti classificati in Categoria A (radiazioni più
elevate) deve essere effettuata da un medico autorizzato, cioè un medico competente iscritto
in un apposito elenco nominativo presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni
di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di verifica
delle competenze tecniche e professionali nella materia specifica
Lavoro a bordo di navi passeggeri, mercantili e da pesca (D.Lgs.
271/1999)
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)
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Aspetti generali
Inoltre la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai fini della verifica
di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per la
sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi – L’art. 41, comma 4,
richiama esplicitamente questo aspetto che è disciplinato da
norme specifiche su alcol (L. 125/2021) e Provvedimento 16
marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni e su
tossicodipendenze (D.P.R. 309/1990, Intesa del 30 ottobre
2007 e Provvedimento del 18 settembre 2008 della stessa
Conferenza). Il D.Lgs 106/2009 prevede che tali norme tecniche
siano rivisitate.
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Aspetti generali
Ulteriori obblighi di sorveglianza sanitaria possono essere
stabiliti dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute
e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’articolo 6 del testo Unico.
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La sorveglianza sanitaria: cos’è
Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Definizioni
Comma 1, lett. m “Insieme degli atti medici, finalizzati
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa”
La Sorveglianza Sanitaria è
rappresentata dall'insieme degli
accertamenti sanitari, clinici e
strumentali, finalizzati alla verifica
dello stato di salute e all'accertamento
della idoneità del dipendente a
specifiche mansioni
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Finalità della sorveglianza sanitaria
L’attività di sorveglianza sanitaria deve:
 verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i
singoli soggetti, permettendo l’espressione del giudizio
di idoneità;
 rilevare i soggetti portatori di particolari patologie o
costituzionalmente predisposti;
 monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori;
 misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori in
funzione dell’età, del sesso, e la loro distribuzione nelle
varie mansioni e in funzione dell’anzianità lavorativa.
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Svantaggi della sorveglianza sanitaria
 reali : in caso di eccesso di visite o di esami
strumentali e/o ematochimici oppure di monitoraggio
ambientale e biologico qualora non realmente necessari;
 apparenti : la sorveglianza sanitaria ha un costo ma,
se condotta con il giusto equilibrio lo svantaggio
economico può essere solo a breve termine, infatti,
favorisce una gestione più razionale del personale e
contribuisce a diminuire la probabilità che insorgano
malattie professionali o che si verifichino infortuni, con
un evidente ritorno economico, in termini di giornate
lavorative perse, oneri assicurativi, eventuali indennizzi
chiesti direttamente all’Azienda, etc..
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La sorveglianza sanitaria: quando
E’ obbligatoria:
(Art. 41, comma 1 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa
sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
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La sorveglianza sanitaria: quando
E’ proibita:
(art. 41, comma 3 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente
•per verificare stati di sieropositività per HIV
•che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se
non esiste precisa indicazione clinica
•finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e
non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto
•su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità
fisica o le assenze per infermità del lavoratore
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La sorveglianza sanitaria comprende
(art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua
idoneita' alla mansione specifica;
Art. 41, comma 2-bis Le visite mediche preventive possono
essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL.
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La sorveglianza sanitaria comprende
b) visita medica periodica per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneita' alla mansione specifica.
Con quale periodicità ?
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Periodicità delle visite mediche
(art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
La periodicita' di tali accertamenti, qualora non
prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo'
assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
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La sorveglianza sanitaria comprende
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al
fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
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La sorveglianza sanitaria comprende
e-bis) visita medica preventiva in fase
preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa
del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione.
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Alcol e stupefacenti
(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
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VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE
ALCOOLICHE Legge 125 del 30 marzo 2001
MANSIONI A
RISCHIO
MANSIONI
NON A
RISCHIO
Test alcolimetrico
effettuato dal medico
competente o dal medico
dell’Organo di Vigilanza
Invio alla commissione
medica ex art. 5 dello
Statuto dei lavoratori
Esclusione dal
COMPITO
LAVORATIVO A
RISCHIO e avvio
ai previsti
percorsi di
recupero
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VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007
Visite specialistiche in medicina del lavoro con
anamnesi mirata
Test di screening su urina
Verifica positiva: giudizio di inidoneità
temporanea alla mansione
Invio ai SERT
SOGGETTI CON
MANSIONE A
RISCHIO
IDENTIFICATA
NELLA
NORMATIVA
(D.M. 186/90)
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Alcol e stupefacenti
Articolo 41, comma 4-bis
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono
rivisitate le condizioni e le modalità per
l’accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
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I Protocolli sanitari
(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08)
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura
e spese del datore di lavoro, comprendono
gli esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
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Titolo X - rischio biologico Vaccinazioni
Della sorveglianza sanitaria fa parte anche:
 la messa a disposizione di vaccini efficaci per
quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
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Sorveglianza sanitaria e “radiazioni ionizzanti”
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio
di radiazioni ionizzanti da parte di un medico
autorizzato o da parte del medico competente a
seconda della esposizione dei lavoratori (D.Lgs
17/03/95 n° 230, D.Lgs 241/2000 e succ. mod.);
Esposti cat. A: Medico Autorizzato
Esposti cat.B: Medico Autorizzato o Medico Competente
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Il Giudizio di idoneità alla mansione specifica
(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08)
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
COPIA DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE E AL DATORE DI
LAVORO
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Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
(art. 42, comma 1 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano
un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute.
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Ricorso
(art. 41, comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
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Obblighi dei lavoratori
(Art. 20, comma 2, lett. i D.Lgs. 81/08)
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli
sanitari previsti dal presente d. lgs. 81/08 o
comunque disposti dal medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600
euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
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DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la
cui origine professionale è quantomeno sospetta ha
l’obbligo di segnalare la patologia a diversi enti
Referto all’autorità
giudiziaria (Procura
della Repubblica)
(ai sensi dell’ art. 365 C.P. e
334 C.P.P.)
Denuncia alla
Direzione
Provinciale del
Lavoro
( ai sensi dell’art. 139
D.P.R. 1124/1965)
Denuncia di Malattia
Professionale all’Asl
( ai sensi dell’art 139 del
D.P.R. 1124/1965 e L.
833/2000)
Denuncia
all’Inail
(ai sensi dell’art. 10
D.L. 38/2000)
40
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
Deve compilare il Primo certificato di Malattia Professionale
e consegnarlo al
Lavoratore
il quale potrà decidere se consegnarlo al Datore di Lavoro
o meno
In caso di consegna, l’azienda dovrà inviarlo
all’Inail congiuntamente al modulo di Denuncia
di Malattia Professionale
41
Definizione
Per malattia professionale si
intende una patologia che si
sviluppa a causa della
presenza di stimoli nocivi
nell’ambiente di lavoro
42
Altri obblighi del M.C. per la Sorveglianza Sanitaria
(art. 25 D.Lgs.81/08):
 Istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria
individuale,
Informare il lavoratore sul significato e l'esito delle
visite periodiche,
comunicare i giudizi stessi al datore di lavoro per i
provvedimenti del caso,
comunicare i risultati anonimi della sorveglianza
sanitaria in occasione della riunione periodica della
sicurezza.
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Altri obblighi del M.C. per la sorveglianza sanitaria
 consegnare al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle con salvaguardia del
segreto professionale;
 consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso
e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di
conservazione;
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Tutela della gravidanza, del puerperio e dell’allattamento
La tutela della gravidanza è assicurata da tre norme
fondamentalmente: la L. n. 1204/71, il D.P.R. n.
1026/76 e il D.P.R. n. 645/96
Il Medico Competente dovrà collaborare
nell’elaborazione del documento di valutazione dei
rischi considerando lo stato di gravidanza e il
puerperio da un lato e l’allattamento dall’altro come
situazioni di disagio psicofisico e conseguentemente
suggerire delle norme di “esclusione” o “non
esclusione” da quella specifica mansione e
operazione lavorativa.
45
Rischio Cancerogeno - Registro di esposizione
Lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria
istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la
tenuta attraverso il medico
competente
Iscrizione in un registro degli esposti
oattività svolta
oagente cangerogeno o mutageno
ovalore dell'esposizione a tale agente
Il responsabile del servizio di prevenzione
ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro
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AGENTI BIOLOGICI-REGISTRO DEGLI ESPOSTI
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di
agenti del gruppo 3 ovvero 4
istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura
la tenuta tramite il RSPP
Iscrizione in un registro degli esposti
ol'attività svolta
oagente utilizzato
o eventuali casi di esposizione
individuale.
Il medico competente ed i rappresentanti
per la sicurezza hanno accesso a detto
registro
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PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
Art. 18 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
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PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Art. 45 D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro:
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di
primo soccorso
Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
49
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
GU n. 27 del 3-2-2004
50
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Questo decreto classifica le aziende in 3 gruppi,
in relazione alla natura delle attività svolte,
all’ indice infortunistico di inabilità permanente
assegnato dall'INAIL e al numero dei lavoratori:
gruppo A, B e C.
51
Aziende del gruppo A
(oltre ad attività a rischio di incidente rilevante o con
particolari caratteristiche di rischio elevato, anche le
aziende con più di 5 lavoratori e indice di inabilità
permanente superiore a quattro) devono:
comunicare la loro appartenenza al gruppo A all'ASL
competente;
munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente
la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al DM
388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per
attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario
nazionale;
effettuare la formazione del proprio personale addetto
al pronto soccorso (16 ore) con cadenza triennale.
52
Aziende del gruppo B
(aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A) devono:
munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente
la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al DM
388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per
attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario
nazionale;
effettuare la formazione del proprio personale addetto
al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.
53
Aziende del gruppo C
(aziende meno di 3 lavoratori che non rientrano nel
gruppo A) devono:
munirsi di pacchetto di medicazione comprendente la
dotazione minima indicata nell'allegato 2 al DM 388/03
e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il
sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;
effettuare la formazione del proprio personale addetto
al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.
54
Addetti al Primo Soccorso
Né il D.Lgs. 81 né il DM 388 danno indicazione del
numero degli addetti al pronto soccorso.
Il Coordinamento tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con il
Ministero della Salute relativamente al numero degli
incaricati ritiene che il Datore di Lavoro debba
provvedere alla "formazione di un numero di lavoratori
tale da garantire la copertura di tutti i turni di lavoro e
che a tale copertura sia addetto un numero di persone
formate che garantisca l "effettiva efficienza e
funzionalità del sistema di emergenza in funzione dei
rischi specifici valutati per ciascuna azienda o unità
produttiva".
55
Contenuto minimo della cassetta di p.s.
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500
ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
56
Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125
ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Per entrambe vale la regola “da integrare in base ai rischi presenti e
sul consiglio del medico competente”
57
Per chi è il pacchetto di medicazione?
Tutti i lavoratori che prestano la propria attività in luoghi
isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva
Inoltre……
È obbligatorio avere un mezzo di comunicazione idoneo
per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale (118).
58
Gli addetti al primo soccorso
Sono designati dal datore di lavoro
Deve essere presente almeno uno per turno
Sono formati con istruzione teorica e pratica per
l'attuazione delle misure di primo intervento interno e
per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso
16 ore/12 ore
Per quanto attiene alla capacità di intervento pratico va
ripetuto con una cadenza triennale (almeno).
L'intervento dell'incaricato al pronto soccorso si può
configurare come il mantenimento delle funzioni vitali e
l'evitare di compiere o di far compiere sull'infortunato
manovre scorrette.
59
DM 388
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
…
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da
personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nello svolgimento della parte pratica della formazione il
medico puo' avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato.
60
Le procedure per fornire un’assistenza adeguata
Gli addetti che hanno frequentato il corso di primo soccorso sono
stati formati per fornire i primi aiuti
Nello stesso tempo bisogna avvertire il pronto soccorso, indicando
con precisione l’indirizzo ed il reparto dell’azienda in cui è avvenuto
l’incidente. Sarà inoltre indispensabile descrivere il tipo di infortunio
e la sintomatologia dell’infortunato in modo da decidere con il
Pronto soccorso stesso se attendere i soccorsi o effettuare il
trasporto in auto.
Nel primo caso è necessario indicare il percorso più breve per
arrivare in azienda, liberare le vie d’accesso per l’ambulanza e, nel
momento dell’arrivo, mostrare tempestivamente il luogo dov’è
l’infortunato. Nel caso in cui si decida per il trasporto in auto è
importante caricare l’infortunato con precauzione sul sedile
posteriore, seguire il tragitto più breve e guidare con prudenza.
Terminata la fase dell’emergenza ha inizio quella delle procedure.
Gli addetti al primo soccorso devono descrivere brevemente
l’accaduto in una relazione.
61
Nota
Per evitare l'accusa di omissione di soccorso basta
allertare il 118 ed aspettare i soccorsi accanto
all'infortunato,
per cui anche qualora subentrasse uno stato di "ansia da
prestazione", conviene che il soccorritore si limiti ad
attivare i soccorsi esterni piuttosto che rischiare di
compiere manovre scorrette sull'infortunato
62
Obblighi del datore di lavoro nei
riguardi del medico competente
A questo punto può essere utile
un riepilogo sull’argomento
63
Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del
medico competente
Obblighi
Riferimento normativo
Nominare il medico competente, previa consultazione del RLS nei
casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria
Art. 18 Comma 1
Lettera a)
Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia
Art. 39 Comma 4
Fornire al medico competente informazioni su natura dei rischi,
risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori,
organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle
misure preventive e protettive, impianti e processi produttivi,
infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli
organi di vigilanza
Art. 18 Comma 2
64
Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del
medico competente
Obblighi
Riferimento normativo
Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a lui
demandati
Art. 18 Comma 1
Lettera g)
Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria
Art. 18 Comma 1
Lettera g)
Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità
Art. 18 Comma 1
Lettera bb)
Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso di
inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove
possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute
Art. 42 Comma 1
65
Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del
medico competente
Obblighi
Riferimento normativo
Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Art. 18 Comma 1
Lettera g-bis)
In caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal
medico competente rivedere il documento di valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione
Art. 29 Comma 3
Garantire a propria cura e spese l’esecuzione delle visite mediche,
degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati
al rischio, ritenuti necessari dal medico competente
Art. 41 Comma 4
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