UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Facoltà di Ingegneria
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Corso di Pianificazione Energetica
a.a. 2012-2013
ing. Giorgio Baldinelli
Definizione
Valutazione di impatto Ambientale (VIA)
PROCEDURA AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DI
UN’OPERA PROPOSTA SULLA BASE DI UN’ANALISI DI
TUTTI GLI EFFETTI CHE L’OPERA STESSA ESERCITA
SULL’AMBIENTE E SULLE COMPONENTI SOCIOECONOMICHE INTERESSATE NELLE VARIE FASI
DELLA SUA REALIZZAZIONE
FINALITA’ PRINCIPALI DELLE
PROCEDURE V.I.A.:
“….gli effetti di un progetto sull’ambiente devono essere dichiarati per proteggere
la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita…..”
(DIRETTIVA 85/337/CEE)
LA V.I.A IN ITALIA: ORIENTATA INIZIALMENTE IN PREVALENZA ALLE OPERE
CIVILI DI GRANDE ESTENSIONE, A PARTIRE DAL 1996, MEDIANTE IL D.P.R
12/4/1996, VIENE ESTESA ANCHE AD OPERE MINORI.
SECONDA META’ ANNI ’90: MATURA L’ESIGENZA DI APPLICARE L’APPROCCIO
DELLA V.I.A. NON SOLO ALLE OPERE, MA ANCHE ALLE POLITICHE, AI PIANI E AI
PROGRAMMI DI GESTIONE DEL TERRITORIO (VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA V.A.S.)
IL D.P.R.12/4/96 INTRODUCE ELEMENTI INNOVATIVI, DANDO ALLA V.I.A UNA
ACCEZIONE PIU’ MODERNA:
ALLA LUCE DEL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE, LA V.IA. DEVE
INTEGRARE ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI, ACCOMPAGNARE ED
INTEGRARE L’INTERO PROCESSO DECISIONALE, PONENDOSI BEN AL DI SOPRA
DI UN SEMPLICE ALLEGATO TECNICO DI COMPATIBILITA’ O INCOMPATIBILITA’
AMBIENTALE.
Principio dello sviluppo sostenibile: Volto a garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
(DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 , n. 152)
“Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività
umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di
individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra
quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di
solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente
anche futuro.”
ELEMENTI CARATTERIZZANTI UNA
PROCEDURA V.I.A.:
1. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: DOCUMENTO TECNICO REDATTO DAL
PROPONENTE DELLO STUDIO, PRESENTA UNA DESCRIZIONE COMPLETA DELLE
CARTTERISTICHE DEL PROGETTO E DELLE PRINCIPALI INTERAZIONI DELL’OPERA
CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE (CARATTERIZZAZIONE ANTE E POST-OPERAM).
2. COINVOLGIMENTO DELLE AMM.NI LOCALI INTERESSATE:
LA
DOMANDA CONTENENTE IL PROGETTO DELL’OPERA ED IL S.I.A. DEVONO ESSERE
TRASMESSE ALLA PROVINCIA ED AI COMUNI INTERESSATI, AI FINI DI INDIVIDUARE
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA PRONUNCIA DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’.
3. PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO: IL PROPONENTE DEPOSITA PRESSO
GLI UFFICI INDICATI DALLE AMM.NI LOCALI, A DISPOSIZIONE PER PUBBLICA
CONSULTAZIONE:
• COPIA DEL PROGETTO
• S.I.A.
• SINTESI NON TECNICA
IL PROPONENTE PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO SU PIU’
QUOTIDIANI A LIVELLO PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE IN RAPPORTO AL
RILIEVO DELL’OPERA.
4. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO: QUALUNQUE SOGGETTO PUO’
PRESENTARE IN FORMA SCRITTA OSSERVAZIONI SULL’OPERA PROPOSTA; TALI
OSSERVAZIONI DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER IL RILASCIO DEL
GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E POSSONO ORIGINARE INCHIESTE
PUBBLICHE.
Nascita
NORMATIVA IN MATERIA DI V.I.A.:
STATI UNITI
La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) viene introdotta per la prima volta negli
USA, con il National Environmental Policy Act (NEPA) del 01/01/1970, firmato dal
Presidente Richard Nixon, che istituisce il COUNCIL ON ENVIRONMENTAL
QUALITY. I relativi studi devono valutare:
• L’impatto sull’ambiente dell’azione proposta;
• Qualsiasi effetto negativo sull’ambiente che non può essere evitato nell’attuazione
della proposta;
• Le alternative all’azione proposta;
• Il rapporto tra l’utilizzazione locale a breve termine e la preservazione ed il
miglioramento della produttività a medio termine e qualsiasi utilizzazione di risorse
irreversibile ed irreparabile, che derivi dall’attuazione dell’azione proposta.
Nascita
Il National Environmental Policy Act (NEPA), anticipa di quasi 10 anni il
principio fondatore del concetto di Sviluppo sostenibile definito come
“uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze d’oggi senza privare le
generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie”[1]
[1] World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987.
Il NEPA assoggetta a VIA le attività degli stati e delle Agenzie Federali
che possono avere un impatto ambientale rilevante (anche piani e
programmi, politiche, formulazioni leggi e regolamenti)
Nascita
La base della politica del NEPA (National Environmental Policy Act) è di
assicurare che tutte le amministrazioni dello Stato esprimano le loro
considerazioni ambientali prima di intraprendere qualsiasi azione o
interventi federali rilevanti suscettibili di provocare effetti significativi per
l’ambiente attraverso l’obbligo di effettuare una Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA).
Perché nasce
Stati Uniti e Europa
Progressivo degrado ambientale.
Scarsa considerazione degli aspetti ambientali nella programmazione
degli interventi.
Limiti delle metodologie scientifiche per valutare l’accettabilità di
interventi a potenziale elevato impatto ambientale.
Processi decisionali che necessitano di strumenti complessivi di analisi
e valutazione.
Formulazione della proposta
Screening
Esame ambientale
VIA richiesta
iniziale
Scoping
VIA non richiesta
Coinvolgimento del
pubblico
Analisi degli impatti
Mitigazione e gestione
degli impatti
Nuova
procedura
NB Il coinvolgimento del
pubblico può avvenire
anche in altri stadi
Studio di Impatto Ambientale
Istruttoria
Nuova
progettazione
Non approvazione
Coinvolgimento del
pubblico
Decisione
Approvazione
Implementazion
e ricadute
NB Le informazioni relative
controbuiranno alle VIA future
Processo generale della Valutazione di Impatto Ambientale. Fonte UNEP (UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAMME) 2002
La VIA in Europa
Direttiva 85/337/CEE
Nel 1985 introduce la VIA nell'Unione Europea, imponendo la valutazione
dell'impatto ambientale per determinate categorie di opere.
NORMATIVA IN MATERIA DI V.I.A.:
EUROPA
Direttiva
85/337/CEE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 27/06/1985 n.337 “Valutazione dell’impatto ambientale di
Nel 1985soggetti
introduce
la e VIA
nell'Unione
Europea,
imponendo
la valutazione
determinati
pubblici
privati”:
si definiscono
con chiarezza
le competenze
legislative ed
dell'impatto
ambientale
per
determinate
categorie
di
opere.
attuative, gli ambiti di applicazione, le forme di pubblicità e gli adempimenti essenziali connessi alla
V.I.A.
Vengono elencati i fattori rispetto ai quali la VIA deve valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto:
•l’uomo, la fauna e la flora;
•Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio;
•l’interazione tra i fattori sopraelencati;
•I beni materiali ed il patrimonio culturale.
Viene sancito l’obbligo di pubblicità degli atti connessi all’espletamento della VIA:
•ALLEGATO I: “Progetti sottoposti obbligatoriamente alla VIA (art.4, parag.1)
•ALLEGATO II: “Progetti da sottoporre alla VIA quando gli Stati membri lo ritengano opportuno”
(art.4,parag.2)
•ALLEGATO III: “Informazioni essenziali che il Committente deve fornire in merito alle caratteristiche
dell’intervento (art.5, parag.1)
La VIA in Europa
Direttiva 97/11/CE
Presentata a valle dei primi anni di applicazione (nel 1993) e dopo una
revisione critica, costituisce l’evoluzione della Direttiva 85/337/CEE.
• Fissano i principi fondamentali della VIA che i Paesi membri dovranno
recepire.
• Individuano negli Allegati I e II le categorie di opere soggette a VIA.
• Introducono le fasi di “screening” e “scoping“.
La VIA in Europa
Direttiva 2003/35/CE
• Modifica la Direttiva 97/11/CE relativamente alla partecipazione del
pubblico e all’accesso alla giustizia.
• Prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani
e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico
e all'accesso alla giustizia.
• Obiettivo è quello di contribuire all’attuazione degli obblighi derivanti
dalla “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale”, fatta ad Arhus il 25 giugno 1998.
14
Convenzione di Aarhus: 25 giugno 1998.
“ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L’ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE”.
Obiettivo programmatico: contribuire alla tutela del diritto di vivere in un
ambiente adeguato per la salute ed il benessere, spettante a ciascun
individuo delle generazioni attuali e future, sensibilizzando i cittadini sui
problemi ambientali favorendo l’accesso all’informazione e la loro
partecipazione al processo decisionale.
Intervento strutturato in tre settori principali:
sviluppare l’accesso dei cittadini alle informazioni di cui dispongono le
autorità pubbliche;
favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti
sull’ambiente;
estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Il 24 settembre 1996, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la
DIRETTIVA 96/61/CEE “sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento
integrato (IPPC)” recepita mediante D.L.04/08/1999 n.372
Passaggio della legislazione ambientale comunitaria dall’approccio
settoriale a quello “integrato”: novità (quasi) assoluta
(unico precedente: direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA), istituto avente anch’esso carattere globale e
“trasversale”)
Le normative settoriali restano in vigore: la sostituzione “riguarda” solo
determinate attività - quelle tassativamente elencate nell’allegato I della
direttiva 96/61/CE, individuate sul presupposto che esse abbiano “un
grande potenziale di inquinamento a livello locale e di conseguenza a
livello trasfrontaliero” (considerando n. 27)
Il 24 settembre 1996, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la
DIRETTIVA 96/61/CEE “sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento
integrato (IPPC)” recepita mediante D.L.04/08/1999 n.372
Finalità
•passare da un sistema autorizzativo in campo ambientale suddiviso per matrici (acqua,
aria, terreno …) ad una visione integrata e sistemica dell’inquinamento.
•privilegiare la prevenzione e la minimizzazione dell’inquinamento alla fonte, al fine di
garantire una gestione accorta e più sostenibile delle risorse naturali;
•basare i Livelli di Emissione aziendali sulle potenzialità offerte dalle migliori tecniche
ambientali disponibili (Best Available Techniques - BAT), in modo da incentivare
l’innovazione e l’aggiornamento verso l’adozione di tecnologie verdi;
•omogeneizzare le autorizzazioni ambientali degli impianti aventi un grande potenziale
di inquinamento, al fine di evitare operazioni di dumping ambientale all’interno
dell’Europa in vista del suo allargamento ad Est.
•garantire al pubblico il diritto di informazione sul funzionamento degli impianti e dei
possibili effetti sull’ambiente e di trasmettere osservazioni;
Attuazione Direttiva 337/85/CEE in Italia
PROCEDURA INTRODOTTA IN ITALIA A SEGUITO DELL’EMANAZIONE
DIRETTIVA 337/85/CEE “concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati soggetti pubblici e privati”.
RECEPIMENTO INDIRIZZI MEDIANTE:
L.349/86: stabilisce che l’autorità preposta al rilascio del Giudizio di Compatibilità
Ambientale sia il Ministero dell’Ambiente.
D.P.C.M. 377 DEL 10/8/1988 E 27/12/1988: individuano l’insieme delle opere da sottoporre
obbligatoriamente alla V.I.A. e si fissano le norme tecniche che regolano la procedura
stessa.
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità”.
D.P.R. 12 aprile 1996: regola la procedura V.I.A. anche alle altre opere minori; delega le
Regioni a dotarsi di legislazione specifica per una serie di categorie di opere, inserite negli
Allegati A e B.
ATTUAZIONE DELLA DIR. 96/61/CE IN ITALIA
“sulla prevenzione e riduzione
dell’inquinamento integrato (IPPC)” è recepita in Italia mediante
D.Lgs04/08/1999 n.372 e D.Lgs. 59/2005
La
DIRETTIVA
96/61/CEE
D. Lgs 372/99: recepimento solo per
Impianti esistenti
Dir. 96/61/CE
Sancisce l’importanza della prevenzione e dell’approccio integrato,
per evitare che la soluzione di un problema in uno specifico comparto
trasferisca i fattori di carico su un altro comparto, riconoscendo la
natura sistemica dell’ambiente nelle sue componenti naturali ed
antropiche.
D. Lgs. 59/2005 recepimento integrale
della direttiva
ATTUAZIONE DELLA DIR. 96/61/CE IN ITALIA
Decreto Legislativo n° 372 del 4 agosto 1999 (D.Lgs. 372/99)
“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n°
252 del 26/10/1999 (D.Lgs.372/99)
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza
l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono
garantire la conformità ai requisiti del decreto legislativo 18 febbraio 2005 , n. 59, di
recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC).
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del citato D.Lgs. 59/05, tale autorizzazione
é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato I dello stesso
decreto.
NORMATIVA IN MATERIA DI V.I.A.
A questi ordinamenti quadro va integrata una vasta e articolata, ma
disorganica, legislazione emanata precedentemente alla Direttiva
85/377/CEE e volta a regolare diversi aspetti e fenomeni particolari in
materia di tutela delle acque, difesa del mare, inquinamento dell’aria negli
ambienti esterni, emissioni nell’atmosfera da impianti termoelettrici e vapore
etc…
Come già osservato la normativa italiana sulla VIA è particolarmente
complessa ed articolata anche a scala regionale. La complessità della
normativa è legata anche alla predisposizione di frequenti modifiche al
Codice dell'ambiente, che prevedono spesso revisioni di parti significative
dell'articolato sulla VIA. Questa complessità normativa è d'ostacolo
all'efficacia ed all'efficienza delle procedure di VIA in Italia.
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Totale provvedimenti a livello nazionale in materia di VIA, VAS, IPPC e
collegati alla VIA per tipologia e per anno.
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Totale provvedimenti per regione per anno
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1
M. Belvisi, G. Baccaro, A. Bartoccioni – La Via a livello Regionale, quadro di riferimento
normativo– febbraio 2007. RT/AMB/VIA. Pubblicato sul sito dell’APAT
NORMATIVA VIGENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
L. 22 febbraio 1994, n. 146
Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996
Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997
L. 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348
Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
D.P.C.M. 7 marzo 2007
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente
(D.Lgs. n. 152/2006)
14. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente
(d.lgs. n. 152/2006)
15. NORMA UNI 10744: pubblicata nel luglio 1999, definisce finalità e requisiti del SIA,
riferimenti programmatici, descrizione del progetto, del contesto territoriale e degli impatti
ambientali.
Testo unico in materia ambientale
1.
2.
3.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
IMPATTO
AMBIENTALE:
l'alterazione
qualitativa
e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i
fattori antropici,
naturalistici,
chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi
o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e
dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
Testo unico in materia ambientale
1.
2.
3.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
La parte seconda del D.Lgs. 152/06 regolamenta tre procedimenti
amministrativi e/o autorizzativi relativi però a situazioni/contesti ben diversi:
VIA, VAS, AIA
La VAS o Valutazione Ambientale Strategica si applica a PIANI e
PROGRAMMI in altre parole agli strumenti di PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE (PSC Piano Strutturale Comunale, PTCP o Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, PTR Piano Territoriale Regionale,
e di SETTORE (es.: PTA Piano di Tutela delle Acque, PIAE Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive, eccetera).
Testo unico in materia ambientale
1.
2.
3.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
La VIA o Valutazione di Impatto Ambientale è un processo
decisionale che si pone lo scopo di identificare, prima della sua
realizzazione, gli impatti che un'OPERA o uno STABILIMENTO avrà
sull'ambiente, e quindi di DECIDERE se autorizzarne la costruzione,
in caso di impatti trascurabili o accettabili, o viceversa di bocciarne il
progetto, qualora troppo impattante.
La VIA si applica quindi a opere e progetti, come ad esempio una
nuova ferrovia, un nuovo elettrodotto, una nuova strada statale o un
nuovo tratto di autostrada, eccetera.
Testo unico in materia ambientale
1.
2.
3.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice
dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
L'AIA o Autorizzazione Integrata Ambientale è una autorizzazione unica
rilasciata ad una ATTIVITA' PRODUTTIVA (esempio, una fabbrica di
cemento, o una vetreria, o una fabbrica di elettrodomestici, e così via) che
contiene in sè in un unico atto tutte le autorizzazioni ambientali appunto, che
in precedenza erano settoriali e ognuna indipendente dalle altre.
Elenco delle autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dalla
autorizzazione integrata ambientale:
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili
concernenti aspetti sanitari;
2. Autorizzazione allo scarico;
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti;
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione
in agricoltura.
Il Coordinamento tra le procedure inerenti la valutazione d’impatto
ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilito all’Art.
10 della Parte seconda del D.lgs 152/06 così come modificato dal
D.LGS. 16-1-2008 N. 4:
“ NORME PER IL COORDINAMENTO E LA
SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI”
In tale articolo sono distinti :
Impianti per i quali lo Stato è competente sia per la Via che per AIA
Impianti per i quali sia VIA che AIA sono di competenza regionale
IMPIANTI PER I QUALI LO STATO È
COMPETENTE SIA PER LA VIA CHE PER AIA
Art. 10, comma 1
Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione
integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e
che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale
fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale
le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto
n. 59 del 2005.
Il provvedimento di V.I.A. sostituisce (letteralmente “fa luogo”) quello di
A.I.A. lo studio di impatto, gli elaborati progettuali e il provvedimento finale
devono contenere le informazioni/condizioni e misure stabilite dai commi 1 e 2
dell’art 5, art. 7 e art. 8 del D.lgs 59/2005 (procedura ai fini del rilascio dell’aia,
condizioni dell’aia, migliori tecniche disponibili).
Allegato V (articolo 2, comma 1, lettera i)
Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato I, soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti
dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500
tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300
MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto,
espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:(omissis)
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti,
localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività
di cui all'allegato I;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati interamente in
mare. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente
allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
IMPIANTI PER I QUALI LA VIA E L’AIA SONO DI
COMPETENZA REGIONALE
Art. 10, comma 2
Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la
valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo
di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura
per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata
nell'ambito del procedimento di Via. E' in ogni caso assicurata l'unicità della
consultazione del pubblico per le due procedure.
Per i progetti sottoposti a VIA regionale (allegato III alla parte seconda del
D.lgs 152/06) che ricadono nelle categorie industriali soggette al D.lgs.
59/2005 (allegato I del D.lgs 59/05), viene rinviata alle regioni la
predisposizione degli strumenti atti ad assicurare il necessario
coordinamento tra la procedura di A.I.A. nell’ambito del procedimento
di V.I.A.; mentre viene fissata l’unicità della consultazione al pubblico
per le due procedure.
Allegato I (articolo 1, comma 1)
Categorie di attività industriali di cui all'art. 1
1. Attività energetiche.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
3. Industria dei prodotti minerali.
4. Industria chimica.
5. Gestione dei rifiuti.
6. Altre attività.
Testo unico in materia ambientale
Valutazione ambientale dei progetti, o valutazione d'impatto ambientale, o VIA:
il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli
effetti sull'ambiente di un progetto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più
idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi
connessi all'attività economica.
2. Proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della
vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione
dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, la VIA individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Testo unico in materia ambientale
Le fasi della procedura VIA
L’iter procedurale complessivo della valutazione d'impatto ambientale si articola
principalmente nelle seguenti fasi
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
Resta salva la possibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di definire eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel
decreto, per lo svolgimento della consultazione oltre al compito di disciplinare
altri aspetti con propri provvedimenti legislativi (competenze regionali e locali,
individuazione enti interessati e competenti in materia di ambiente,
assoggettamento progetti a VIA e screening)
PROGETTO PRELIMINARE
STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
SI’
NO
SCREENING
(occorre la VIA?
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Accertamento inesistenza
elementi preclusivi
SCOPING
NO
Condizioni ed elementi per
ottenere il consenso sul
progetto definitivo
Il progetto può
essere compatibile?
SI’
Condizioni per l’elaborazione del progetto e
dello Studio di Impatto Ambientale
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
PROGETTO DEFINITIVO
STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
CONFERENZA DEI SERVIZI SUL
PROGETTO DEFINITIVO
Quadro delle sorgenti di impatto e dei principali elaborati coinvolti nei processi di valutazione ambientale
Fase a)
Verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare se progetti
possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del DLgs
152/06.
D. Lgs n.4 del 2008 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica assoggettabilità di cui
all'art . 20.
1 .Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in
particolare:
delle dimensioni del progetto;
del cumulo con altri progetti;
dell'utilizzazione di risorse naturali;
della produzione di rifiuti;
dell'inquinamento e disturbi ambientali ;
del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate.
Fase a)
D. Lgs. 4/08 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica
assoggettabilità di cui all'art . 20.
2 . Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono
risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare :
•dell'utilizzazione
attuale del territorio;
•della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona;
•della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti
zone :
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri ; zone protette
speciali designate;
dagli Stati membri in base al-le dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione
comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Fase a)
D. Lgs. 4/08 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica
assoggettabilità di cui all'art . 20.
.
3.Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione
ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
•della
portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
•della natura transfrontaliera dell'impatto;
•dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
•della probabilità dell'impatto;
•della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
Fase a)
Passaggi per la procedura di screening
Presentazione dell’ istanza per la procedura di screening
Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio
preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.
Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella
GURI per i progetti di competenza statale, nel BUR per i progetti di rispettiva
competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati.
Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per
il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i
tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni.
Fase a)
Passaggi per la procedura di screening
Deposito degli atti
 Copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è
localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione
è depositata anche presso la sede delle Regioni e delle Province ove il
progetto è localizzato.
 I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.
Consultazioni
 Chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Fase a)
Passaggi per la procedura di screening
Valutazione dello studio preliminare ambientale e del progetto preliminare.
L'autorità competente nei successivi 45 giorni, sulla base dei criteri indicati
nell'allegato V e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il
progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
Decisione
l'autorità competente si deve esprimere attraverso un “provvedimento di
assoggettabilità”, disponendo:
· l’esclusione dalla procedura di VIA, con eventuali prescrizioni, se il progetto
non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale;
· l’assoggettamento alla procedura di VIA, se il progetto ha possibili impatti
significativi o costituisce modifica sostanziale.
Il provvedimento di assoggettabilità comprese le motivazioni deve essere reso
pubblico a cura dell'autorità competente attraverso:
a) un sintetico avviso pubblicato nella GU o BUR
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.
La verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta anche nell'ambito
della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale.
Fase b)
Definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale
Lo scoping
Fase preliminare facoltativa di “Definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale” richiesta dal proponente al fine di consultare l’autorità
competente e i soggetti competenti in materia ambientale sulla portata
delle informazioni da inserire nel SIA.
Entro 60 giorni: pronuncia dell’autorità competente con indicazioni sulle
condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto senza
che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
Documentazione da presentare:
 progetto preliminare;
 studio preliminare ambientale;
 relazione inerente al piano di lavoro per la redazione del SIA;
 elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto.
Fase c)
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità
competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa.
2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la
partecipazione, la valutazione e la decisione.
3. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati,
già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo
supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
Fase c)
Presentazione dell'istanza
4. La documentazione è depositata (supporto informatico/cartaceo) presso
gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei
comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal
progetto o dagli impatti della sua attuazione.
5. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della
documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto. Qualora
l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la
documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore
a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni
richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino
alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il
termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa
degli elementi mancanti e,l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la
facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la
presentazione della documentazione integrativa in ragione della
complessità della documentazione da presentare.
Fase d)
Consultazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Contestualmente alla presentazione dell’istanza, del progetto deve essere data notizia a mezzo
stampa e su sito web dell'autorità competente.
Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di
progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione
nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.
Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta
alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o
provinciale.
La pubblicazione deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili
principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, chiunque abbia interesse può prendere
visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni
pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di
un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle
pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Senza che ciò comporti interruzioni o
sospensioni dei termini per l'istruttoria.
Fase d)
7.
8.
Consultazione
L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che
sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta, può, anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i
soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.
Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il
proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi
emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio .Se accoglie l'istanza, l'autorità
competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque
giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati
modificati.
10. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia e, contestualmente, dia avviso
dell'avvenuto deposito. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto,
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi
in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati. In questo caso, l'autorità competente
esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
11. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le
osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.
Fase d)
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
PROPONENTE
AUTORITA’ COMPETENTE
CONSULTAZIONI
gg
Presentazione di istanza ed
allegati
Pubblicazione
0
30
Informazione su Web
Verifica completezza elaborati
45
Osservazioni
Pareri R, SCA, MBAC
60
150
Espressione di PVIA
La procedura ordinaria di VIA secondo il D.Lgs 152/06 mod. che si conclude con l’espressione
dello specifico Provvedimento (PVIA).
Fase e)
Valutazione dello studio di impatto ambientale
e degli esiti della Consultazione
1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità
competente.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere
delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro ((novanta giorni)) dalla presentazione
dell’istanza.
3. Contestualmente alla pubblicazione, il proponente, affinchè l'autorità competente ne acquisisca le
determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le
amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza, ovvero nell'ambito della (Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta) a tal
fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si
esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi
previsti dal medesimo decreto.
3-bis. Qualora le amministrazioni non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano
manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a prendere una decisione
4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi
per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle
procedure.
Fase f)
Decisione
1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di
valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione
dell'istanza. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare
complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di
valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del
Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro
sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni.
3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine
dei 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, in un'unica soluzione, integrazioni alla
documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i
quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori
quarantacinque giorni.
L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro
novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per
il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse, e, contestualmente, dia avviso
dell'avvenuto deposito. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, chiunque
abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in
relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati. In questo caso, l'autorità competente esprime il
provvedimento di valutazione.
Fase g)
Informazione della Decisione
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto,
con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà
essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per
intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere
visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Fase h)
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna
indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e
monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema
delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente
provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse
sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado
di adottare le opportune misure correttive.
1-bis. In particolare, qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi
ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti
e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità
competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il
provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle decise. Qualora
dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi
ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e
sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle
attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è
data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità
competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie
interessate.
Per esempio: Sito web ARPA UMBRIA
CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE - ALLEGATO VII al d.lgs. 4/2008
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle
esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di
funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con
l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti
(inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce,
calore, radiazione, eccetera) risultanti dall’attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche
disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le
emissioni degli impianti e per ridurre
l’utilizzo delle risorse naturali,
confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE - ALLEGATO VII al d.lgs. 4/2008
2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente,
compresa l’alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della
scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle
alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette
ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento
alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico
e
archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e
all’interazione tra questi vari fattori.
CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE - ALLEGATO VII al d.lgs. 4/2008
4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente
indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull’ambiente:
a) dovuti all’esistenza del progetto;
b) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e
allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente
dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile
compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull’ambiente.
6. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE
Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri
elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il
proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili
presso la pubblica amministrazione.
Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica
delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed
informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici.
La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole
comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
Contenuti generali del SIA
I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale derivano:
 dalle indicazioni dell’allegato VII del Decreto;
 dagli esiti della fase di consultazione facoltativa (scoping) che il
proponente ha la facoltà di chiedere;
 dalle indicazioni delle norme tecniche del DPCM 27.12.1988
tuttora vigenti, in attesa di una loro revisione.
Nel caso di progetti previsti da piani o programmi che erano già stati
sottoposti a VAS è possibile (ed auspicabile) l’utilizzo delle
informazioni e delle analisi contenute nel relativo Rapporto
Ambientale.
Più in generale la documentazione e le conclusioni della VAS
dovranno condizionare la redazione dei progetti e il relativo processo
di valutazione.
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI S.I.A.:
1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:
FORNISCE ELEMENTI SULLE
RELAZIONI TRA L’OPERA IN ESAME E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE; FORNISCE I TEMPI DI REALIZZAZIONE
PREVISTI PER L’OPERA.
2.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
•
IL PROGETTO E LE SOLUZIONI ADOTTATE A SEGUITO DEGLI STUDI EFFETTUATI;
•
NATURA E BENI DEI SERVIZI OFFERTI;
•
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROGETTO;
•
CONDIZIONAMENTI E VINCOLI DOVUTI A NORME TECNICHE CHE REGOLANO LA
REALIZZAZIONE DELL’OPERA;
•
PRESCRIZIONI CONTENUTE IN STRUMENTI URBANISTICI, PIANI PAESISITICI E
TERRITORIALI;
•
MOTIVAZIONI TECNICHE DELLA SCELTA PROGETTUALE;
•
EVENTUALI ALTERNATIVE PROGETTUALI PRESE IN ESAME;
•
QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI DELL’IMPIANTO CON RIFERIMENTO
ALLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA;
•
MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI E PER OTTIMIZZARE
INSERIMENTO DELL’OPERA NEL TERRITORIO E NELL’AMBIENTE;
•
ANALISI ECONOMICA COSTI-BENEFICI.
DESCRIVE:
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI S.I.A.:
1.
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:
•
DEFINSCE L’AMBITO TERRITORIALE, INTESO SIA COME SITO CHE COME AREA VASTA;
•
DEFINISCE I SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
DAL PROGETTO;
•
DOCUMENTA L’USO DELLE RISORSE E PRIORITA’ SUGLI USI DELLE STESSE;
•
DOCUMENTA LIVELLI DI QUALITA’ PREESISTENTI L’INTERVENTO PER CIASCUNA
COMPONENTE AMBIENTALE ED EVENTUALI FENOMENI DI DEGRADO DELLE RISORSE
IN ATTO;
•
CONTIENE LA STIMA DEGLI IMPATTI INDOTTI DALL’OPERA SULL’AMBIENTE;
•
DESCRIVE LE MODIFICHE PREVEDIBILI DELLE CONDIZIONI D’USO E DELLA FRUZIONE
POTENZIALE DEL TERRITORIO IN RAPPORTO ALLA SITUAZIONE PREESISTENTE;
•
DESCRIVE LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEI
FATTORI AMBIENTALI, DELLE RELATIVE RELAZIONI E DEL SISTEMA AMBIENTALE
COMPLESSIVO;
•
DESCRIVE GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO E LE RETI DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE;
•
ILLUSTRA I SISTEMI DI INTERVENTO NELL’IPOTESI DI EVENTI RITENUTI ECCEZIONALI;
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
COMPARTIMENTI
ATMOSFERA
AMBIENTE IDRICO
LITOSFERA
AMBIENTE FISICO
BIOSFERA
AMBIENTE UMANO
SETTORI AMBIENTALI
Aria
Clima
Acque superficiali
Acque sotterranee
Acque marine
Suolo
Sottosuolo
Assetto idrogeologico
Rumore
Vibrazioni
Radiazioni ionizzanti e non-ionizzanti
Flora e Vegetazione
Fauna
Ecosistemi
Salute e benessere
Paesaggio
Beni culturali
Assetto territoriale e viabilità
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
SCHEMA DI RELAZIONE FRA LE FASI
PROCEDURALI DEL QUADRO DI
RIFERIMENTO AMBIENTALE
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
CONNESSIONI TRA ATTIVITA’ DEL QUADRO DI
RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ED ATTIVITA’
DEGLI ALTRI QUADRI DEL SIA:
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
ALBERO DELLE
COMPONENTI AMBIENTALI:
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
MATRICE GLOBALE DI IMPATTO RESIDUO
COMPONENTE: AMBIENTE IDRICO
GRAVITA’ INTERFERENZA
RICETTORE
1)Fiume Bisenzio
2) Falda
3) Area altamente
esondabile
4) Area mediamente
esondabile
5) Sorgente portata
massima captata
……..
GIUDIZIO DI
SENSIBILITA’
Molto-alta
EFFETTO
1.Alterazione corsi d’acqua
superficiali
2. Rischio inquinamento acque
MITIGAZIONE DELL’EFFETTO
GRAVITA
EFFETTO
IMPATTO
GLOBALE
alta
Molto-alta
NON
MITIGABILE
MEDIAMENTE
MITIGABILE
AMPIAMENTE
MITIGABILE
Alta
•
•
…..
•
•
VALORE
IMPATTO
RESIDUO
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI DELLA V.I.A
PER IMPIANTI PRODUZIONE ENERGETICA:
1.
ATMOSFERA: QUALITA’ DELL’ARIA E CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA;
2.
AMBIENTE IDRICO: ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI (DOLCI,SALMASTRE E
MARINE) CONSIDERATE COME COMPONENTI, COME AMBIENTI E COME RISORSE;
3.
SUOLO E SOTTOSUOLO: INTESI SOTTO IL PROFILO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO
E PEDOLOGICO, NEL QUADRO DELL’AMBIENTE IN ESAME, ED ANCHE COME RISORSE
NON RINNOVABILI;
4.
VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA: FORMAZIONI VEGETALI ED ASSOCIAZIONI ANIMALI,
EMERGENZE PIU’ SIGNIFICATIVE, SPECIE PROTETTE ED EQUILIBRI NATURALI;
5.
ECOSISTEMI: COMPLESSI DI COMPONENTI E FATTORI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI
TRA LORO INTERAGENTI ED INTERDIPENDENTI, FORMANTI UN SISTEMA UNITARIO
ED IDENTIFICABILE (UN LAGO, UN BOSCO, UN FIUME) PER PROPRIA STRUTTURA,
FUNZIONAMENTO ED EVOLUZIONE TEMPORALE;
6.
SALUTE PUBBLICA: COME INDIVIDUI E COMUNITA’
7.
RUMORE E VIBRAZIONI: CONSIDERATI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE, SIA NATURALE
CHE UMANO
8.
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON-IONIZZANTI:
ALL’AMBIENTE, SIA NATURALE CHE UMANO
9.
PAESAGGIO: ASPETTI MORFOLOGICI E CULTURALI DEL PAESAGGIO, IDENTITA’ DELLE
COMUNITA’ UMANE INTERESSATE E RELATIVI BENI CULTURALI.
CONSIDERATI
IN
RAPPORTO
CARATTERIZZAZIONE ANTE-OPERAM:
ATMOSFERA:
• DATI METEOROLOGICI CONVENZIONALI
• DATI DI CONCENTRAZIONE DI SPECIE GASSOSE E DI MATERIALE PARTICOLATO
• CARATTERIZZAZIONE REGIME ANEMOMETRICO, PLUVIOMETRICO, CONDIZIONI
UMIDITA’ DELL’ARIA, TERMINI DI BILANCIO RADIATIVO ED ENEREGETICO;
DI
• CARATTERIZZAZIONE PREVENTIVA DELLO STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA (GAS E
MATERIALE PARTICOLATO, DATI DI CONCENTRAZIONE MEDIA E DISTRIBUZIONE DEGLI
INQUINANTI COMPRESI NEL DPR 203/88
AMBIENTE IDRICO:
• STABILIRE LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DELLE VARIAZIONI QUANTITATIVE
(PRELIEVI,SCARICHI) INDOTTE DALL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO
• CARATTERIZZAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CORPO IDRICO NELLE SUE DIVERSE
MATRICI, NELL’AREA DI INFLUENZA DELL’IMPIANTO;
• DETERMINAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE MASSE D’ACQUA, CON RIGUARDO AI REGIMI
FLUVIALI, FENOMENI ONDOSI E ALLE CORRENTI MARINE;
• VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI ALTERAZIONE DEL REGIME IDRAULICO E DELLE
CORRENTI PER I CORSI D’ACQUA
• VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI ALTERAZIONE DEL MOTO ONDOSO E DELLE CORRENTI
PER MARI E LAGHI;
• CARATTERIZZAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO;
• CARATTERIZZAZIONE E CALCOLO DELLA DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI: RAME,
MERCURIO, SOLIDI SOSPESI, NELL’AMBITO DEI CORPI IDRICI RISCONTRABILI NELL’AREA
DELL’IMPIANTO.
SUOLO E SOTTOSUOLO:
•
CARATTERIZZAZIONE GEOLITOLOGICA E GEOSTRUTTURALE DEL TERRITORIO,
DEFINIZIONE DELLA SISMICITA’ DELL’AREA E DESCRIZIONE DI EVENTUALI FENOMENI
VULCANICI;
•
CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELL’AREA COINVOLTA DIRETTAMENTE ED
INDIRETTAMENTE DALL’INTERVENTO, CON RIGUARDO ALL’INFILTRAZIONE E LA
CIRCOLAZIONE DELLE ACQUE NEL SOTTOSUOLO, LA PRESENZA DI FALDE IDRICHE
SOTTERRANEE E RELATIVE EMERGENZE (SORGENTI, POZZI), VULNERABILITA’ DEGLI
ACQUIFERI;
•
CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA ED INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI DI
MODELLAMENTO IN ATTO (EROSIONE,SEDIMENTAZIONE, MOVIMENTI DI MASSA,
FRANE), DELLE TENDENZE EVOLUTIVE DEI VERSANTI, DELLE PIANE ALLUVIONALI E
DEI LITORALI INTERESSATI;
•
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E DELLE
ROCCE, FENOMENI DI INSTABILITA’ DEI PENDII;
•
CARATTERIZZAZION
PEDOLOGICA
DELL’AREA,
CON
RIFERIMENTO
ALLA
COMPOSIZIONE CHIMICO-FISICA DEL SUOLO, ALLA COMPONENTE BIOTICA, ALLA
GENESI, ALL’EVOLUZIONE E ALLA CAPACITA’ D’USO DEL SUOLO;
•
CARATTERIZZAZIONE GEOCHIMICA DELLE FASI SOLIDE (MINERALI, SOSTENZE
ORGANICHE) E FLUIDE (ACQUE, GAS) PRESENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO;
•
DATI DI CONCENTRAZIONI MEDIA DI INQUINANTI NEI TERRENI SITI NELL’AREA DI
INFLUENZA DELL’IMPIANTO: CADMIO, CROMO, MERCURIO, NICHEL E PIOMBO.
VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA:
•
CARTA DELLA VEGETAZIONE
COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO;
•
FLORA SIGNIFICATIVA POTENZIALE;
•
CARTA DELLE UNITA’ FORESTALI E DI USO PASTORALE;
•
LISTE DELLE SPECIE BOTANICHE;
•
CARTA DEI RILEVAMENTI FITOSOCIOLOGICI;
•
CARTA DELLE COLTURE;
•
LISTA DELLA FAUNA VERTEBRATA PRESUMIBILE SULLA BASE DEGLI AREALI, DEGLI
HABITAT PRESENTI E DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE;
•
LISTA DELLA FAUNA INVERTEBRATA SIGNIFICATIVA POTENZIALE (SPECIE ENDEMICHE
E DI INTERESSE BIOGEOGRAFICO), SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE
DISPONIBILE;
•
RILEVAMENTI DIRETTI DELLA FAUNA VERTEBRATA PRESENTE, MAPPA DELLE AREE DI
IMPORTANZA FAUNISTICA;
•
RILEVAMENTI DIRETTI DELLA FAUNA INVERTEBRATA
PRESENTE
NELLE
ZONE
LIMITROFE
L’AREA DI
ECOSISTEMI:
•
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE UNITA’ ECOSISTEMICHE NATURALI ED
ANTROPICHE PRESENTI;
•
CARATTERIZZAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLA STRUTTURA DEGLI ECOSISTEMI,
ATTRAVERSO LA DESCRIZIONE DELLE COMP.BIOTICHE E ABIOTICHE;
•
RILEVAMENTI DIRETTI SUL GRADO DI MATURITA’ DEGLI ECOSISTEMI E SUL LORO
STATO DI QUALITA’ ;
•
STIMA DELLA DIVERSITA’ BIOLOGICA TRA LA SITUAZIONE ATTUALE E QUELLA
POTENZIALMENTE PRESENTE NELL’HABITAT IN ESAME.
SALUTE PUBBLICA:
•
VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ DELLE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE DELLA
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL’OPERA CON GLI STANDARD ED I CRITERI PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA SALUTE UMANA A BREVE, MEDIO E
LUNGO TERMINE;
•
CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DELLA COMUNITA’ UMANA POTENZIALMENTE
COINVOLTA, NELLA SITUAZIONE IN CUI SI PRESENTANO PRIMA DELL’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO.
RUMORE E VIBRAZIONI:
•
DEFINIZIONE DELLA MAPPA DELLA RUMOROSITA’ SECONDO LE MODALITA’ DEFINITE
DALLE NORME INTERNAZIONALI ISO 1996/1 E 1996/2
•
DEFINIZIONE DELLE FONTI DI VIBRAZIONE SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALLA
ISO 2631
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI:
•
DESCRIZIONE DEI LIVELLI MEDI E MASSIMI DI RADIAZIONI PRESENTI NELL’AMBIENTE
INTERESSATO, PER CAUSE NATURALI ED ANTROPICHE, PRIMA DELL’INTERVENTO;
PAESAGGIO:
•
DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI DISTURBO ESERCITATE DAL PROGETTO E MODIFICHE
INTRODOTTE IN RAPPORTO ALLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE, IN TERMINI DI QUALITA’ DEL
PAESAGGIO CON RIFERMINETO SIA AGLI ASPETTI STORICO-TESTIMONIALI E CULTURALI,
SIA AGLI ASPETTI LEGATI ALLA PERCEZIONE VISIVA;
•
ANALISI DEL PAESAGGIO NEI SUOI DINAMISMI SPONTANEI;
•
ATTIVITA’ AGRICOLE, RESIDENZIALI, PRODUTTIVE, TURISTICHE, RICREAZIONALI,
PRESENZE INFRASTRUTTURALI, LE LORO STRATIFICAZIONI E RELATIVA INCIDENZA SUL
GRADO DI NATURALITA’ PRESENTE NEL SISTEMA;
•
CONDIZIONI NATURALI ED UMANE CHE HANNO GENERATO L’EVOLUZIONE DEL
PAESAGGIO;
•
STUDIO VISIVO O CULTURALE-SEMIOLOGICO DEL RAPPORTO TRA SOGGETTO ED
AMBIENTE, NONCHE’ DELLE RADICI DELLA TRASFORMAZIONE E CREAZIONE DEL
PAESAGGIO DA PARTE DELL’UOMO;
•
PIANI PAESISTICI E TERRITORIALI;
•
VINCOLI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI.
BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE:
•
VALUTAZIONE ANTE-OPERAM DELL’INSIEME DEI BENI DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E STORICO-ARCHEOLOGICO
ASSETTO GENERALE DELLA VIABILITA’ E DESTINAZIONI D’USO:
•
DESCRIZIONE DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
VIABILITA’, MEDIANTE RICORSO A CARTE TEMATICHE
CARATTERIZZAZIONE POST-OPERAM:
ATMOSFERA:
•
CARATTERIZZAZIONE PREVENTIVA DELLO STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA (GAS E
MATERIALE PARTICOLATO);
•
LOCALIZZAZIONE DELLE FONTI INQUINANTI;
•
PREVISIONE DEGLI EFFETTI DEL TRASPORTO (ORIZZONTALE E VERTICALE) DEGLI
EFFLUENTI MEDIANTE MODELLI DI DIFFUSIONE IN ATMOSFERA;
•
PREVISIONI DELGI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI CHIMICO-FISICHE DEGLI
EFFLUENTI ATTRAVERSO MODELLI DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE (FOTOCHIMICA
O IN FASE LIQUIDA) E DI RIMOZIONE (UMIDA E SECCA) APPLICATI ALLE
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO;
•
STIMA DELLA DISPERSIONE IN ATMOSFERA DI:
1.
PARTICOLATO;
2.
C.O.V.
3.
SOX
4.
NOX
5.
HCl
6.
HF
7.
CO
8.
PCDD E PCDF
•
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, RIDURRE E COMPENSARE GLI
EFFETTI NEGATIVI DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE;
•
DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE;
•
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DERIVANTI DAL TRASPORTO DEI RIFIUTI;
•
STIMA IMMISSIONE DI GAS SERRA NELLA LOCALITA’ PREVISTA PER LA COSTRUZIONE.
•
ANALISI DEI RPINCIPALI INQUINANTI DERIVANTI DALLA COMBUSTIONE, CORREDATI DAI
PRINCIPALI EFFETTI SULL’UOMO E SULL’AMBIENTE:
1.
INQUINANTI NATURALI;
2.
INQUINATI PRIMARI: CO E CO2, OSSIDI DI AZOTO, OSSIDI DI ZOLFO, POLVERI
SOSPESE, C.O.V., IDROCARBURI, IPA, PIOMBO, MERCURIO, CADMIO, DIOSSINE
EFURANI
3.
INQUINANTI SECONDARI E SMOG FOTOCHIMICO: OZONO, PEROSSI-ACETILNITRATO, ACIDO NITRICO, ACIDO NITROSO, FORMALDEIDE, COMPOSTI ORGANICI
IN FASE PARTICELLARE, NITRO-IPA.
AMBIENTE IDRICO:
•
STIMA DEL CARICO INQUINANTE, SENZA E CON INTERVENTO E LA LOCALIZZAZIONE E
CARATTERIZZAZIONE DELLE FONTI RICONDUCIBILI ALL’IMPIANTO;
•
DEFINIZIONE DEGLI USI ATTUALI E PREVISTI, A SEGUITO DELLA LOCALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO
•
Acque superficiali: EVENTUALI MODIFICHE INDOTTE DALL’IMPAINTO SUL REGIME DELLE
ACQUE, IMPATTI CAUSATI DALL’IMPIANTO SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE CON
PARTICOLARE ATTENZIONE ALE RISORSE ATTUALI E A QUELLE PREVEDIBILI, EFFETTI
PRODOTTI DAL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE
•
Acque sotterranee: MODIFICHE INDOTTE DALL’IMPIANTO SUL REGIME IDRAULICO DELLE
ACQUE DELLA ZONA SOTTOSATURA E SATURA, IMPATTI CAUSATI DALL’IMPIANTO
SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE
•
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, RIDURRE E COMPENSARE
EFFETTI NEGATIVI DEL PROGETTO SULL’ AMBIENTE IDRICO
•
DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE.
AMBIENTE IDRICO:
•
DEFINIZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI CONNESSI AD EVENTI VARIAMENTE PREVEDIBILI
(SISMICI, VULCANICI, FRANOSI, METEOROLOGICI, MARINI) E CARATTERIZZATI DA
DIFFERENTE ENTITA’ IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ UMANA NEL SITO IN ESAME;
•
ANALISI DELLE MODIFICHE INDOTTE DALL’IMPIANTO SULLE CARATTERISTICHE
GEOMORFOLOGICHE DELL’AREA, SULLE PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE CHIMICOFISICHE DEI TERRENI PER LA RICADUTA DEGLI INQUINANTI;
•
SVILUPPO DI CALCOLI DI SIMULAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI
ATTESE SUL TERRENO;
•
DESCRIZIONE DELLE MISURA PREVISTE PER EVITARE, RIDURRE O COMPENSARE GLI
EFFETTI NEGATIVI EL PROGETTO SULL’AMBIENTE GEOMORFOLOGICO;
•
DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE.
VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA:
•
PERDITA DI HABITAT PER LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, IN FASE DI COSTRUZIONE
DELL’OPERA;
•
VARIAZIONE DEGLI INDICI DI QUALITA’ BIOLOGICA;
•
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E DELLE PERDITE DEGLI INDIVIDUI E DELLE SPECIE
VEGETALI;
•
STIMA DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DELLE SOSTENZE INQUINANTI E POTENZIALE
BIOACCUMULO IN ORGANISMI CONCENTRATORI.
ECOSISTEMI:
•
STABILIRE GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DETERMINATI DALL’IMPIANTO SULL’ECOSISTEMA E
SULLE FORMAZIONI ECOSISTEMICHE PRESENTI AL SUO INTERNO;
SALUTE PUBBLICA:
•
IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE CAUSE SIGNIFICATIVE DI RISCHIO PER LA
SALUTE UMANA DA AGENTI PATOGENI, SOSTENZE CHIMICHE E COMPONENTI DI NATURA
BIOLOGICA, QUALI RUMORE, VIBRAZIONI, RADIAZIONI IONIZZANTI E NON CONNESSE
CON L’OPERA;
•
DEFINIZIONE DEI RISCHI ECO-TOSSICOLOGICI (ACUTI E CRONICI, A CARATTERE
REVERSIBILE
O
IRREVERSIBILE)
CON
RIFERIMENTO
ALLE
NORMATIVE
NAZIONALI,COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI E DEFINIZIONE DEI RELATIVI FATTORI DI
EMISSIONE;
•
DESCRIZIONE DEL DESTINO DEGLI INQUINANTI CONSIDERATI, INDIVIDUATI ATTRAVERSO
LO STUDIO DEL SISTEMA AMBEINTALE IN ESAME, DEI PROCESSI DI DISPERSIONE,
DIFFUSIONE, TRASFORMAZIONE E DEGRADAZIONE DELLE CATENE ALIMENTARI;
•
IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE DELLE COMUNITA’
UMANE E DELLE AREE COINVOLTE;
•
INTEGRAZIONE DEI DATI OTTENUTI NELLE TRE ANALISI SETTORIALI E VERIFICA DELLA
COMPATIBILITA’ CON LA NORMATIVA VIGENTE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE PREVISTI;
•
CONSIDERAZIONE DEGLI EVENTUALI GRUPPI DI INDIVIDUI PARTICOLARMENTE
SENSIBILI E DELL’EVENTUALE ESPOSIZIONE COMBINATA A PIU’ FATTORI DI RISCHIO.
•
ANALISI COMPLETA DEL RISCHIO PER LA SALUTE ASSOCIATO ALLE EMISSIONI
ATMOSFERICHE DERIVANTI DALL’IMPIANTO (Identificazione e stima delle emissioni, Trasporto
e diffusione nei comparti ambientali, esposizione e dose, relazione dose-risposta, stima del rischio
individuale e globale, accettabilità del rischio)
RUMORE E VIBRAZIONI:
•
DEFINIZIONE DELLA MAPPA DI RUMORE SECONDO LE NORME ISO 1996/1 E 1996/2 E STIMA
DELLE MODIFICAZIONI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO;
•
DEFINIZIONE DELLE FONTI DI VIBRAZIONI CON ADEGUATI RILIEVI DI ACCELERAZIONE
NELLLE 3 DIREZIONI FONDAMENTALI E CARATTERIZZAZIONE IN TERMINI DI ANALISI
SETTORIALE ED OCCORRENZA TEMPORALE SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALLA
NORMA ISO 2631
•
STIMA DEI LIVELLI SONORI RIFERIBILI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO E PREVISIONE DI
IMPATTO IN TERMINI DI LIVELLI AMBIENTALI E LIVELLI DIFFERENZIALI.
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON:
•
DEFINIZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI E DEI LIVELLI DI EMISSIONE DI
RADIAZIONI PREVEDIBILI IN CONSEGUENZA DELLA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO
•
DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI EMESSI NELL’UNITA’ DI TEMPO E DEL DESTINO DEL
MATERIALE, QUALORA L’ATTUAZIONE DELL’IMPIANTO POSSA CAUSARE RILASCIO
NELL’AMBIENTE DI MATERIALE RADIOATTIVO;
•
DEFINIZIONE DEI LIVELLI PREVEDIBILI NELL’AMBIENTE PER I DIVERSI TIPI DI RADIAZIONE;
•
DEFINIZIONE DEI CONSEGUENTI SCENARI DI ESPOSIZIONE E RELATIVA INTERPRETAZIONE
SECONDO PARAMETRI RILEVANTI (STANDARD, CRITERI DI ACCETTABILITA’, ECC…)
PAESAGGIO:
•
TECNICHE DI COMPARAZIONE (SOVRAPPOSIZIONE FOTOGRAFICA) VISUALE;
•
EFFETTI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE INFRASTRUTTURE;
•
EFFETTI SULLA GODIBILITA’ E FRUIBILITA’ DELLE RISORSE NATURALI.
ARIA:
Potenziali effetti negativi:
•
PRODUZIONI SIGNIFICATIVE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO (POLVERE ETC..) DURANTE
LA FASE DI CANTIERE
•
CONTRIBUTI ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO LOCALE DA MACRO-INQUINANTI EMESSI
DA SORGENTI PUNTUALI
•
CONTRIBUTI ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO LOCALE DA MICRO-INQUINANTI EMESSI
DA SORGENTI PUNTUALI
•
CONTRIBUTI NON TRASCURABILI AD INQUINAMENTI ATMOSFERICI (ES.PIOGGE ACIDE)
TRANSFRONTALIERI
•
INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA SOSTANZE PERICOLOSE PROVENIENTI DA SORGENTI
DIFFUSE
•
CONTRIBUTI ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO LOCALE DA PARTE DEL TRAFFICO
INDOTTO DAL PROGETTO
•
PRODUZIONE DI CATTIVI ODORI
•
PRODUZIONE DI AEROSOL POTENZIALMENTE PERICOLOSI
•
RISCHI DI INCIDENTI CON FUORIUSCITA DI NUBI TOSSICHE
Potenziali effetti positivi:
•
RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO LOCALE ATTUALE
CLIMA:
Potenziali effetti negativi:
•
MODIFICHE INDESIDERATE AL MICROCLIMA LOCALE
•
RISCHI LEGATI ALL’EMISSIONE DI VAPORE ACQUEO
•
CONTRIBUTI ALL’EMISSIONE DI GAS-SERRA
Potenziali effetti positivi:
•
MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA LOCALE
•
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS-SERRA (E DEI CONSEGUENTI CONTRIBUTI AL
GLOBAL CHANGE) RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE
PAESAGGIO:
Potenziali effetti negativi:
•
ALTERAZIONE DI PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PREGIATI SOTTO IL PROFILI
ESTETICO O CULTURALE
•
INTRUSIONE NEL PAESAGGIO VISIBILE DI NUOVI ELEMENTI POTENZIALMENTE NEGATIVI
SUL PIANO ESTETICO-PERCETTIVO
Potenziali effetti positivi:
•
ELIMINAZIONE DI ELEMENTI ATTUALI DI CRITICITA’ PAESAGGISTICA
•
REALIZZAZIONE DI NUOVI ELEMENTI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA IN SEGUITO AD AZIONI
DI PROGETTO O COMPENSATIVE
•
INTRODUZIONE SUL TERRITORIO DI NUOVE OPPORTUNITA’ PER FRUIRE VEDUTE
PAESAGGISTICHE DI QUALITA’
ACQUE SUPERFICIALI:
Potenziali effetti negativi:
•
DEVIAZIONE TEMPORANEA DI CORSI D’ACQUA PER ESIGENZE DI CANTIERE ED IMPATTI
CONSEGUENTI
•
INQUINAMENTO DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI DA SCARICHI DI CANTIERE
•
CONSUMI INGIUSTIFICATI DI RISORSE IDRICHE
•
DEVIAZIONI PERMANENTI DI CORSI D’ACQUA ED IMPATI CONSEGUENTI
•
INTERFERENZE PERMANENTI IN ALVEO DA PILONI O ALTRI ELEMENTI NGOMBRANTI DI
PROGETTO
•
INTERFERENZE NEGATIVE CON L’ATTUALE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE
•
INQUINAMENTO PERMANENTE DI ACQUE SUPERFICIALI DA SCARICHI DIRETTI
•
INQUINAMENTO DI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER DILAVAMENTO METEORICO DI
SUPERFICI INQUINATE
•
RISCHI DI INQUINAMENTI ACUTI DI ACQUE SUPERFICIALI DA SCARICHI OCCASIONALI
•
RISCHOI DI INQUINAMENTO DI CORPI IDRICI DA SVERSAMENTI INCIDENTALI DI SOSTANZE
PERICOLOSE DA AUTOMEZZI
Potenziali effetti positivi:
•
RIDUZIONE DEGLI ATTUALI CONSUMI DI RISORSE IDRICHE SUL TERRITORIO
•
RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATTUALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
SALUTE E BENESSERE:
Potenziali effetti negativi:
•
INDUZIONE DI VIE CRITICHE COINVOLGENTI RIFIUTI ED, IN GENERALE, SOSTANZE
PERICOLOSE SCARSAMENTE CONTROLLABILI
•
RISCHI ALLA SALUTE DA CONTATTO POTENZIALE CON SOSTENZE PERICOLOSE
PRESENTI NEI SUOLI
•
INDUZIONE DI POTENZIALI BIOACCUMULI NELLE CATENE ALIMENTARI DI INTERESSE
UMANO
•
RISCHI IGIENICO-SANITARI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI OCCASIONI DI CONTATTO CON
ACQUE INQUINATE
•
RISCHI DI INNESCO DI VIE CRITICHE PER LA SALUTE UMANA E L’AMBIENTE BIOTICO IN
GENERALE LEGATI AD INCIDENTI CON FUORIUSCITE ECCEZIONALI DA AUTOMEZZI DI
SOSTENZE PERICOLOSE
•
INDUZIONE DI PROBLEMI DI SICUREZZA IN SEGUITO A CROLLI O CEDIMENTI DELLE
OPERE REALIZZATE
•
INDUZIONE DI PROBLEMI DI SICUREZZA PER GLI USI CICLOPEDONALI DELLE AREE
INTERESSATE DAL PROGETTO
•
INDUZIONE DI PROBLEMI DI SICUREZZA PER GLI UTENTI FUTURI DL TERRITORIO
INTERESSATO A CAUSA DI SCELTE TECNICHE INDEBITE IN GRADO DI PRODURRE RISCHI
TECNOLOGICI
•
DISAGI EMOTIVI CONSEGUENTI
SENSIBILITA’ COMUNE
AL CREARSI DI
CONDIZIONI RIFIUTATE
DALLA
Potenziali effetti positivi:
•
MIGLIORAMENTO, ATTRAVERSO INTERVENTI DI MITIGAZIONE O DI COMPENSAZIONE,
DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DELLE POPOLAZIONI COINVOLTE
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