SCAMBIO DEI DIRITTI DI EMISSIONE (EMISSIONS TRADING)
SITUAZIONE – CRITICITA’ – AZIONI
Origine e motivazioni:
I Paesi firmatari della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), tra i quali i
Paesi Membri dell’Unione Europea, hanno sottoscritto nel dicembre 1997 il Protocollo di Kyoto,
documento storico per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, articolato in tre elementi
chiave:
- la definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni
- la previsione di una scadenza temporale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da
parte dei Paesi industrializzati
- il ricorso a strumenti di mercato per garantire il raggiungimento degli obiettivi
L’accordo sulle modalità di attuazione di questo protocollo è stato raggiunto durante la Conferenza
delle Parti tenutasi a Marrakech nel novembre 2001, con i principali risultati che riguardano il
controllo delle inadempienze, i meccanismi flessibili di mercato, il monitoraggio ed il reporting,
nonché degli indirizzi per le iniziative avviate nei Paesi in via di sviluppo.
Il Protocollo di Kyoto è stato ratificato dalla Unione Europea attraverso la decisione di ratifica
approvata dal Consiglio dei Ministri dell’Ambiente nella seduta del 4 marzo 2002; in Italia è stato
ratificato formalmente e reso esecutivo con la Legge 1 giugno 2002, n.120.
Gli obiettivi di riduzione, che riguardano i sei principali gas serra (anidride carbonica, metano,
protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo), per gli Stati
Membri dell’Unione Europea, che all’atto della sottoscrizione del Protocollo erano stati fissati in
eguale misura pari al -8% rispetto ai livelli di emissione del 1990, sono stati poi ripartiti con il
cosiddetto accordo di Burden Sharing (Decisione del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente del 17
giugno 1998).
L’Italia ha accettato un obiettivo di riduzione pari al –6,5% da attuare secondo le indicazioni
riportate nella delibera CIPE del Dicembre 2002, riportante la “revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”, in corso di formalizzazione.
Questa delibera indica le emissioni nazionali al valore di 521 Mton di CO2 nel 1990, destinate a
diventare 579 Mton nel 2010 secondo le tendenze attuali; questo valore si riduce a 528 Mton a
seguito delle azioni previste dalla delibera, ancora superiore al valore obiettivo pari a 487 Mton con
una differenza di 41 Mton di CO2 ancora da ridurre.
Tutti i Paesi industrializzati dovranno raggiungere gli obiettivi fissati nel periodo 2008 – 2012.
Il Protocollo di Kyoto prevede tre meccanismi flessibili di mercato:
- Joint Implementation (JI): si concretizza nell’implementazione di un progetto specifico
attuato da un Paese in un altro Paese industrializzato, o con un’economia in transizione, in
cambio di quote di riduzione di emissione di gas (oppure aumenti di assorbimenti di
emissioni, i cosiddetti “carbon sink”)
- Clean Development Mechanism (CDM): simile al precedente ma il Paese destinatario del
progetto è un Paese in via di sviluppo (la differenza si sostanzia principalmente negli
-
impegni di monitoraggio, reporting e inventariazione che sono meno vincolanti in
mancanza di un obiettivo di riduzione nel primo periodo)
Emissions Trading (ET): lo scambio dei permessi di inquinamento.
Situazione normativa ET:
Proposta di Direttiva:
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Presentata al Consiglio Ambiente il 29 ottobre 2001
Approvata dal Parlamento Europeo in prima lettura con emendamenti il 10 ottobre 2002
Posizione comune del Consiglio:
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Accordo politico raggiunto l’11 dicembre 2002
Adozione dell’accordo politico da parte del Consiglio Ambiente il 18 marzo
Evoluzione prevista:
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Presentazione posizione comune al PE:
Discussione in Comitato Ambiente:
Discussione in seconda lettura al PE
entro 5 – 6 aprile 2003
11 giugno – 2 luglio 2003
autunno 2003
Caratteristiche di base del sistema di ET proposto:
Ambito di applicazione
Per l’industria siderurgica:
• impianti di sinterizzazione ed arrostimento minerali
• installazioni per la produzione di ghisa ed acciaio inclusa la colata continua di capacità > 2,5
t/h
Entrambe le categorie per la sola CO2.
Il sistema si applica anche alle industrie del cemento, vetro, produzione di tegole, carta e cartone,
produzione elettrica. In un secondo tempo il Parlamento ha proposto venga estesa anche alla
chimica ed alla produzione dell’alluminio, nonché ad altri gas serra.
La posizione comune prevede la possibilità di esclusione temporanea per impianti o attività per il
primo periodo di applicazione (2005 – 2007)
Funzionamento:
Dal primo gennaio 2005 tutti gli impianti per poter funzionare devono possedere un’autorizzazione
specifica.
Ogni Stato Membro elabora un piano nazionale di assegnazione delle quote totali di emissione
nonché le quote per ciascun impianto. L’assegnazione viene fatta per due periodi: triennio 2005 –
2007; quinquennio 2008 – 2012.
L’assegnazione è gratuita per il primo periodo e parzialmente a pagamento (10%) per il secondo,
secondo la posizione comune di dicembre 2002; parzialmente a pagamento (15%) per entrambi i
periodi, secondo il parere del PE dopo la prima lettura.
Le quote possono essere cedute tra persone all’interno della Comunità e nei Paesi terzi riconosciuti
ai sensi di tale direttiva.
Sanzioni: sono previste ammende per il superamento delle quote assegnate pari a 40 €/ton di CO2
per il primo periodo e di 100 €/ton di CO2 nel secondo periodo.
Tutte le quote di emissione sono monitorate, registrate e messe a disposizione del pubblico.
Criticità/ Proposte:
Costi: La siderurgia emette oggi (dati anno 2000) circa 27 Mton CO2 sul totale industria di 154
Mton. Con le prime stime che ipotizzano un costo per l’ET pari a circa 30 €/t di CO2, e ipotizzando
la situazione più conservativa, e cioè mantenimento delle emissioni attuali (nessun obiettivo di
riduzione) per il settore siderurgico e assegnazione a pagamento delle quote al valore minimo
(10%), l’industria siderurgica, in funzione delle metodologie di calcolo delle quantità emesse,
avrebbe un costo aggiuntivo annuo variabile tra 45 e 80 milioni di €.
Appare quindi necessario supportare le azioni rivolte all’ottenimento della piena gratuità delle
quote anche nel secondo periodo.
Applicabilità al settore elettrosiderurgico:
Dalla lettura delle definizioni riportate nell’art.2 della proposta di direttiva, in particolare per le
parole “emissioni” ed “installazione”, appare abbastanza chiaro che vengono prese in
considerazione le emissioni dirette, cioè quelle generate dalle attività soggette dell’installazione. Ne
deriva che le acciaierie elettriche, la cui emissione diretta è limitata, potrebbero essere toccate
solamente in modo marginale; il rovescio della medaglia è però legato al fatto che, dati gli elevati
consumi di energia elettrica, la corrispondente quota del costo delle quote di emissione pagato dagli
impianti di generazione dell’energia elettrica, venga trasferito in un maggior costo dell’energia
elettrica stessa.
Rimane quindi da valutare se sia più conveniente rimanere sostanzialmente “fuori”
dall’applicazione della direttiva, a parte il già citato limitato contributo diretto, e pagare le quote
attraverso la tariffa elettrica (soggetta a negoziato nel mercato libero anche se le quote sono
sostanzialmente una “partita di giro” per i produttori), oppure insistere affinché vengano attribuite
al settore siderurgico anche le quote di emissioni secondarie, cioè le emissioni degli impianti di
generazione dovute al consumo siderurgico, nell’ottica di limitare l’obiettivo di riduzione del
settore e quindi di meglio”controllare” l’impatto economico.
Early actions: il periodo preso in considerazione dal protocollo di Kyoto va dal 1990 al 2010; gli
obiettivi di riduzione e le relative quote di emissione che verranno assegnate agli impianti
dipenderanno da come vengono considerate le eventuali riduzioni già ottenute dal 1990 ad oggi.
Data l’evoluzione del settore siderurgico che durante questo periodo ha già ridotto le proprie
emissioni sia per miglioramenti tecnologici che per le varie ristrutturazioni in modo significativo
(38 Mton di CO2 nel 1990 e 27 Mton CO2 nel 2000, con una riduzione del 29%) è importante che
la data di riferimento per le early actions rimanga il 1990.
Sia il PE che la posizione comune danno indicazione in modo generico di tenere conto di tali azioni
in fase di elaborazione dei piani nazionali.
La delibera CIPE attuale considera, al contrario, le riduzioni attuate dal sistema industriale nel
periodo 1990 – 2000 come acquisite dal Paese e non disponibili per le aziende o i settori da cui
queste riduzioni provengono.
E’ pertanto necessario intervenire nell’esame parlamentare per far inserire in modo esplicito la
necessità di attribuire le riduzioni già fatte dal 1990 alle aziende che hanno materialmente operato
tali riduzioni; questo potrebbe consentire inoltre di rivedere la costruzione della delibera CIPE per
renderla congruente con il dettato della Direttiva.
Pooling: l’accordo politico raggiunto in dicembre prevede la possibilità di costituire dei
raggruppamenti di impianti, all’interno di uno Stato membro e dei singoli settori, per gestire le
quote di competenza. Tale raggruppamento viene autorizzato dallo Stato, salvo approvazione della
Commissione, e viene gestito attraverso amministratori fiduciari. A differenza della proposta
tedesca originale, che implicava l’assegnazione delle quote complessive al raggruppamento di
imprese, la versione attuale prevede comunque l’assegnazione per ogni azienda appartenente al
raggruppamento.
E’ necessario assumere una posizione precisa sul possibile allargamento del pooling ad aziende
dello stesso settore in Paesi diversi o anche ad aziende di settori diversi. Eurofer propone di
supportare la proposta riportata nell’accordo politico.
Cancellazione dei diritti di emissione: il PE prevede la cancellazione dei diritti assegnati per la
successiva chiusura di impianti o per riduzione di capacità. Questa previsione di fatto limita
grandemente il mercato eliminando la possibilità di vendere i crediti derivanti dalle chiusure o da
riduzioni; inoltre può comportare la necessità di acquisto di quote ex novo ad esempio nel caso di
ripartenze dopo riduzioni temporanee per cause diverse.
Occorre agire a livello parlamentare per eliminare questi emendamenti.
Possibilità di trasferimento delle quote all’interno della stessa azienda: tale possibilità, all’interno di
uno Stato, è prevista nella proposta del PE ma non nella posizione comune. Si ritiene necessario
supportare questa previsione per permettere scambi e compensazioni tra stabilimenti diversi.
Piani nazionali di allocazione: la Commissione deve elaborare delle linee guida per la formulazione
da parte dei singoli Stati dei diversi piani nazionali di allocazione; gli stessi piani inoltre, una volta
formulati, passeranno al vaglio della Commissione per valutare la rispondenza alle linee guida e
eventuali distorsioni di concorrenza.
Alla luce della delibera CIPE che, anche se non entra ufficialmente nel dettaglio dei singoli settori
industriali, è stata costruita considerando una sostanziale invarianza delle emissioni nei prossimi
anni per la siderurgia, srà necessario monitorare attentamente la formulazione delle linee guida per
evitare modifiche penalizzanti rispetto alla situazione attuale.
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scambio dei diritti di emissione (emissions trading)