Provincia di Firenze
Settore IV – Assetto del Territorio
ALLEGATO B
Regolamento
per la realizzazione di manufatti pertinenziali e per esigenze temporanee
Proposta del Settore IV di rettifica ed integrazione del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 6/02/2012
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Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1
(Finalità)
1. Nelle more di approvazione del Regolamento Edilizio e del Regolamento Urbanistico, questa
raccolta di regole affronta alcuni concetti e nozioni che le norme Statali e Regionali rinviano,
per la loro completa declinazione, agli strumenti di pianificazione comunale.
2. Ed ogni regolamento locale, invero, deve prendere le mosse, per quella sua prassi viva ed
attuale, dall’assetto normativo, che l’attività legiferante degli enti sovraordinati è venuta
faticosamente elaborando imponendogli forme, contorni, limiti ben definiti.
3. Solo fondandosi nel vigente assetto normativo, ogni regola locale può sortire la sua efficacia:
pur tuttavia, la potestà regolamentare decentrata resterebbe priva di contenuto e di senso là dove
si esaurisse nella stanca riproduzione di forme già date, e non assumesse la descrizione più
vicina alla realtà locale ed alle esigenze del territorio.
Articolo 2
(Richiami normativi)
1. La normativa sovraordinata tratta in modo indiretto talune definizioni di interventi edilizi come
la nozione di manufatto leggero e temporaneo, che, infatti, è ricompresa nella descrizione di un
intervento di grado superiore; e nemmeno è più esplicita riguardo alla definizione di pertinenza
edilizia.
2. Al fine di regolamentare questi interventi edilizi, sulla base del contenuto delle leggi vigenti, è
da pensare, quindi, che sia opportuno prendere le mosse dal concetto di nuova costruzione:
bisogna, perciò, fare riferimento all’articolo 3, comma 1, lettere e.1) - e.5) del D.P.R. 380/2001,
nonché all’articolo 78, comma 1. lettera b) della L.R. 1/2005.
3. Questo assetto normativo, come è noto, inquadra la nuova costruzione tra gli interventi di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Tale attività costituisce dato essenziale nel
dimensionamento dello strumento urbanistico, e, di conseguenza, è subordinata alla verifica di
compatibilità con i parametri urbanistici e edilizi. Le opere pertanto sono soggette a permesso di
costruire ed alla corresponsione del contributo relativo sia agli oneri di urbanizzazione che al
costo di costruzione.
Articolo 3
(Oggetto)
1. Oggetto di questo regolamento sono la definizione e l’inquadramento urbanistico degli
interventi pertinenziali e dei manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee.
2. Trattasi, peraltro, di concetti desumibili dalla legge regionale 1/2005, articolo 79, comma 2,
lettera d) e lettera e).
3. Non vi è alcun dubbio, invero, sul trattamento di favore che la legge riserva agli interventi non
suscettibili di produrre trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, tuttavia, beninteso,
l’interpretazione delle leggi vigenti impone il conseguimento dello scopo per cui furono poste e
non deve andare al di là di esso.
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Articolo 4
(Pertinenza edilizia. Qualificazione tecnico giuridica)
1. Per sviluppare questa analisi appare opportuno introdurre la nozione di pertinenza edilizia. Il
Codice Civile descrive la pertinenza con l’articolo 817 1, ma sotto il profilo edilizio e
urbanistico si deve fare riferimento al testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), articolo 3 –
comma 1 – lettera e.1), lettera e.6) 2. La pertinenza edilizia, quindi, ha tipicità proprie, che la
distinguono da quella civilistica.
2. Non può ricondursi alla nozione di pertinenza edilizia l’ampliamento di un edificio che, per
relazione di collegamento fisico e funzionale, costituisce parte di esso quale elemento essenziale
dell’immobile.
3. In questa tipologia si intendono pertanto individuate le costruzioni che, anche possedendo una
propria riconoscibilità fisica e strutturale, non devono essere fisicamente parte integrante o
costitutiva del fabbricato principale.
4. La relazione con la costruzione preesistente deve essere di servizio e non di ampliamento,
giacché lo scopo è di rendere più agevole e funzionale l’utilizzo del fabbricato principale.
5. Preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, ed oggettivamente, e
funzionalmente, inserita al servizio dello stesso, la pertinenza edilizia è priva di un autonomo
valore di mercato.
6. E’ dotata di una struttura la cui conformazione è tale da rendere improbabile una sua
destinazione autonoma e diversa da quella accessoria di servizio all’immobile principale, non è
valutabile in termini di cubatura e non è computata ai fini dei parametri urbanistici.
Titolo II – Elementi pertinenziali
Articolo 5
(Definizione)
1.
Affinché possa parlarsi di pertinenza edilizia, la costruzione deve:
a. costituire elemento accessorio di un edificio legittimo sotto il profilo urbanistico;
b. realizzare una misura contenuta della costruzione, ovvero una volumetria non superiore al
20% del volume dell’edificio principale;
c. non essere qualificabile come nuova costruzione dagli strumenti urbanistici comunali e dalla
normativa statale e regionale;
1 Art. 817 Pertinenze.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per
gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
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aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio
principale;
3
possedere una propria ed evidente configurazione strutturale;
avere un legame definito, assoggettato ad uno scopo funzionale, con l’edificio principale;
non permettere, per sua qualità e conformazione, una molteplicità di utilizzi come pure
l’utilizzabilità in maniera differente;
g. non avere un indipendente valore di mercato.
d.
e.
f.
Articolo 6
(Tende mobili a servizio di un edificio di carattere produttivo- Caratteristiche)
1. Trattassi di manufatti costituiti da una struttura metallica estensibile e da relativa copertura di
materiale plastico, installati in prossimità o in aderenza al fabbricato principale.
2. Devono essere dotati di un comodo, e permanente, meccanismo di apertura e chiusura della
copertura.
3. La superficie di massima estensione del manufatto non deve superare il 10% della superficie
coperta del fabbricato principale.
4. E’ consentito esclusivamente l’uso di operazioni come il carico e scarico, ed è pertanto vietata
l’installazione, al suo interno, di apparecchiature fisse e impianti di lavorazione.
5. Non è consentita, la realizzazione finalizzata all’ampliamento dell’opificio e la costruzione deve
essere collocata in modo da non permettere una destinazione diversa da quella di servizio
all’immobile cui si collega.
6. Deve essere collocato in modo da assicurare un sufficiente ricambio d’aria e illuminazione dei
locali adibiti ad attività lavorativa, il manufatto, inoltre, deve essere progettato nel rispetto
degli obblighi e adempimenti delle norme per la salute dei lavoratori.
7. Salvo accordo tra le proprietà confinanti, deve essere posizionato a distanza dai confini non
inferiore a metri tre e mezzo.
8. Deve essere collocato nel rispetto degli arretramenti dalla pubblica via e non deve occupare la
superficie permeabile, né gli spazi destinati a parcheggio, né le uscite di sicurezza.
9. La costruzione deve essere accompagnata dal progetto strutturale e dagli adempimenti delle
norme per la riduzione del rischio sismico, se e in quanto prescritto dalle norme vigenti.
Articolo 7
(Serre solari - Caratteristiche)
1. La serra solare è un manufatto che consente un risparmio energetico nell'
edilizia e la L.R.
1/2005 all’art. 146 comma 2, stabilisce che i volumi e le superfici necessarie non sono
computati ai fini degli indici di fabbricabilità dagli strumenti urbanistici;
2. Si tratta di un luogo non riscaldato, delimitato da superfici vetrate che hanno la funzione di
captare il calore dell’irraggiamento solare in modo tale che questo venga immagazzinato e poi
sfruttato all’interno dell’abitazione o dell’edificio;
3. In caso di nuova costruzione, la serra può avere molteplici forme o dimensioni purché progettata
in maniera integrata con l’architettura dell’edificio;
4. In caso di recupero edilizio la serra può essere ottenuta attraverso la chiusura di balconi,
terrazze, logge ovvero mediante la realizzazione di un corpo aggiunto purché inserito in maniera
armonica con l’architettura dell’edificio;
5. La serra solare può essere installata e realizzata su edifici con destinazione d’uso residenziale,
direzionale, commerciale, turistico-ricettiva, produttiva o artigianale, purché sia dimostrato che
la costruzione del manufatto determini un apporto termico apprezzabile;
6. L’installazione del manufatto non può pregiudicare il rispetto dei requisiti minimi di
ventilazione e ricambio d’aria dei locali ad esso adiacenti;
7. Affinché il manufatto sia ascrivibile a serra solare, dovranno essere verificati i seguenti aspetti:
4
a. la struttura di supporto del vetro dovrà essere leggera e le vetrate dovranno essere
completamente removibili nel periodo estivo e facilmente apribili nei periodi intermedi, al
fine di consentire una agevole evacuazione dell’eventuale calore accumulato in eccesso;
b. l’ubicazione del manufatto dovrà corrispondere ai lati dell’edificio compresi fra sud-ovest e
sud-est, ma dovrà anche essere dimostrato che non vi siano ostacoli che possano determinare
ombreggiamento o impedimento all’irraggiamento solare nel periodo invernale, tramite
produzione di elaborati grafici con geometrie solari e maschera delle ostruzioni;
c. nel caso di edifici esistenti, il volume della serra, pur non essendo computabile in termini
urbanistici, non potrà superare il 20% del volume dell’intero edificio;
d. dovrà essere dichiarato il periodo di esercizio della serra solare, comunque compreso fra il
1° di novembre e il 30 di aprile di ogni anno, con la precisazione che le vetrate potranno
essere rimosse anticipatamente, mentre non potranno essere mantenute oltre i termini
stabiliti.
Articolo 8
(Procedimento amministrativo)
1. La realizzazione degli elementi pertinenziali è soggetta al procedimento della Segnalazione
Certificata d’Inizio Attività (SCIA), di cui alla legge regionale 1/2005, articolo 84 – intervento
edilizio: elementi pertinenziali, articolo 79, comma 2, lettera e).
2. Gli interventi di cui all’art. 7 sono subordinati alla presentazione di una richiesta di atto di
assenso preventivo per l’acquisizione del parere vincolante dell’Ufficio Edilizia Privata. Non è
consentito installare i manufatti suddetti, su immobili compresi in zona A ovvero su immobili in
zona E (zone agricole) classificati RVT e NIS dal Piano Strutturale. La domanda preventiva,
presentata in carta semplice, dovrà contenere:
a) una relazione sul risparmio energetico ottenuto nell’immmobile di riferimento che
giustifichi l’installazione e/o realizzazione;
b) planimetria di zona;
c) disegno e descrizione del manufatto, con dimostrazione grafo-analitica delle verifiche
richieste all’art. 7 comma 7;
d) foto dei luoghi;
e) dichiarazione del periodo di installazione, con le limitazioni di cui all’art. 7 c.7 , lett. d);
Il Settore Assetto del Territorio, entro trenta giorni, esprimerà il parere preventivo vincolante
circa l’adeguatezza ai fini dell’inserimento armonico nel contesto dei luoghi e la rispondenza
del manufatto alle prescrizioni del presente regolamento.
Per eseguire i lavori dovrà essere poi presentata la SCIA di cui al precedente comma 1, con
allegata relazione tecnica corredata degli elaborati progettuali di cui al comma 2 a firma di
tecnico abilitato, nonché delle verifiche legate al risparmio energetico ottenuto con questa
installazione. La SCIA sarà onerosa unicamente per la corresponsione del contributo
commisurato al costo di costruzione, poiché il volume della serra non viene computato ai fini
urbanistici.
Dopo la prima installazione, i vetri della serra potranno essere smontati e rimontati negli anni,
senza la necessità di ripetere la procedura di cui al presente articolo.
Articolo 9
(Sanzioni)
1. In caso di difformità riscontrate rispetto a quanto assentito e dichiarato, sarà applicato il sistema
sanzionatorio di cui al Titolo VII – Capo I – della L.R. 1/2005;
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Titolo III – Manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
Articolo 10
(Definizione)
1. Affinché possa parlarsi di manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee,
la costruzione deve:
a. costituire elemento accessorio di un edificio legittimo sotto il profilo urbanistico;
b. sotto il profilo della provvisorietà, mettersi in relazione sia ad un uso transitorio e di breve
durata, sia alla facilità della sua rimozione. Pertanto, la costruzione, destinata a dare
un’utilità prolungata nel tempo, anche se di facile rimozione, non può essere considerata
compatibile col concetto di esigenze meramente temporanee;
c. sotto il profilo della fattura, essere realizzata esclusivamente con tipologia prefabbricata: è
prescritto l’utilizzo di materiale leggero, e la costruzione deve avere caratteristiche di
concreta e facile rimozione;
d. non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi;
e. risultare in armonia con le costruzioni esistenti, e non causare alcuna limitazione ai diritti
dei terzi;
f. l’ingombro dei manufatti non deve costituire intralcio agli accessi carrabili e alle uscite di
sicurezza;
g. le dimensioni dei manufatti devono essere giustificate esclusivamente col soddisfacimento
delle esigenze per le quali vengono installati, e proporzionate alla superficie dell’unità
immobiliare;
h. assicurare il sufficiente ricambio d’aria e illuminazione dei locali relativi al fabbricato
principale;
i. rispettare la distanza dai confini di proprietà, stabilite dagli strumenti urbanistici o dal
presente regolamento, salvo accordo tra le proprietà confinanti nel rispetto delle norme di
Codice Civile;
j. avere altezza massima non superiore a quella del piano dell’edificio principale, e sul quale
insiste il manufatto da installare.
Articolo 11
(Manufatti stagionali a servizio di pubblici esercizi)
1. Trattassi di manufatti stagionali, collocati in area privata, a servizio dei fabbricati sede delle
attività aperte al pubblico, quali:
a. bar,
b. ristoranti,
c. attività agrituristiche,
d. circoli culturali, ricreativi e sportivi.
2. I manufatti possono essere mantenuti per periodi non superiori a sei mesi nel corso di un anno
solare.
3. Possono usufruirne i pubblici esercizi collocati negli edifici per i quali le norme dello strumento
urbanistico ammettono gli interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità di addizioni
funzionali
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4. Questi manufatti possono essere installati sia nell’area scoperta di pertinenza degli edifici, in
posizione staccata, sia in aderenza al fabbricato principale.
5. Costituisce la tipologia di manufatto leggero e temporaneo a servizio di pubblici esercizi,
l’insieme degli elementi facilmente smontabili e ordinati a delimitazione dello spazio privato
annesso ad un locale aperto al pubblico.
6. Collocati in modo armonico sullo spazio privato, e con funzione di spazio per il ristoro
all’aperto, comprendono gli elementi mobili, nonché quelli fissi e facilmente smontabili.
7. Le strutture portanti devono essere realizzate con elementi di sostegno in materiale leggero
(metallo, pvc, legno) e con montanti sottili.
8. Le coperture e le tamponature dovranno essere realizzate con materiali leggeri .
9. Ai fini della protezione dall’irraggiamento solare è consentita l’installazione di tende, o di
stuoie.
Articolo 12
(Manufatti leggeri e temporanei a servizio di unità immobiliare di qualsiasi destinazione)
1. Trattassi di manufatti leggeri per esigenze meramente temporanee, che possono essere collocati
in area privata, a servizio dei fabbricati esistenti di qualsiasi destinazione d’uso.
2. Questi manufatti possono essere istallati una sola volta e per un periodo non superiore a due
anni.
3. Possono usufruirne le unità immobiliari collocate negli edifici per i quali le norme dello
strumento urbanistico ammettono gli interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità di
addizioni funzionali.
4. Questi manufatti possono essere installati sia nell’area scoperta di pertinenza degli edifici in
posizione staccata, sia in aderenza al fabbricato principale.
5. Costituisce la tipologia di manufatto leggero e temporaneo a servizio di un’unità immobiliare,
l’insieme degli elementi facilmente smontabili, ordinati a delimitazione dello spazio destinato al
soddisfacimento della esigenza che giustifica la necessità di installarlo.
6. Collocati in modo armonico sullo spazio privato, comprendono gli elementi mobili, nonché
quelli fissi ma facilmente smontabili.
7. Le strutture portanti devono essere realizzate con elementi di sostegno in materiale leggero
(metallo, pvc, legno) e con montanti sottili.
8. Le coperture e le tamponature dovranno essere realizzate con materiali leggeri, .
9. Ai fini della protezione dall’irraggiamento solare è consentita l’installazione di tende, o di
stuoie.
Articolo 13
(Procedimento per installazione manufatti di cui agli artt. 11-12)
1) Chi intenda installare manufatti di cui agli artt. 11-12, è tenuto a presentare al Settore Assetto
del Territorio una richiesta di atto di assenso preventivo, con allegata relazione tecnica corredata
degli opportuni elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato. La domanda preventiva,
presentata in carta semplice dovrà contenere:
a) indicazione del periodo entro il quale il manufatto resterà installato;
b) le motivazioni che giustificano la necessità dell’installazione;
c) planimetria di zona;
d) disegno e descrizione del manufatto;
e) foto dei luoghi;
f) dichiarazione di impegno a rimuovere, nei termini indicati ai comma 2 dei rispettivi artt. 1112, il manufatto temporaneo e ricondurre in pristino l’originario stato dei luoghi.
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2) Il Settore Assetto del Territorio, entro trenta giorni, esprimerà il parere preventivo circa
l’adeguatezza ai fini dell’inserimento armonico nel contesto dei luoghi.
3) L’esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione di una Comunicazione di Attività
Edilizia Libera ai sensi dell’art. 80, comma 2, lettera b), della L.R. 1/2005 allegando la
documentazione già prodotta con l’atto di assenso, eventualmente adeguata alle prescrizioni del
parere, nonché la dichiarazione di impegno alla rimozione del manufatto nei termini massimi
indicati dal rispettivo articolo di riferimento.
4) L’installazione stagionale dei manufatti ai sensi dell’art. 11 ripetuta l’anno successivo, comporta
l’obbligo di presentazione della Comunicazione di cui al comma 3.
5) La realizzazione di manufatti per periodi superiori a quelli stabiliti dal presente regolamento,
deve essere preceduta da apposita deliberazione di Giunta Municipale.
6) La Comunicazione di cui al comma 3non è cedibile o trasferibile a terzi.
Articolo 14
(Rimozione - Sanzioni)
1. Entro quindici giorni successivi dalla data di scadenza del periodo dichiarato, il proprietario è
tenuto a rimuovere il manufatto leggero per esigenze temporanee, e a rimettere in pristino l’area
su cui insiste.
2. Qualora il manufatto non sia rimosso entro il termine stabilito, sarà considerato nuova
costruzione abusiva e quindi soggetta al regime sanzionatorio di cui all’art. 132 della legge
regionale 1/2005 ed art. 31 del D.P.R. 380/2001.
3. Per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, può disporsi con provvedimento motivato,
prima della scadenza del termine assentito, la rimozione anticipata dei manufatti.
Titolo IV
Manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
per uso agricolo nel Territorio Aperto
Articolo 15
(Definizione)
1. Affinché possa parlarsi di manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
e per scopi agricoli nel territorio aperto, la costruzione deve:
a. costituire elemento accessorio di un appezzamento di terreno agricolo, e destinato ad un
utilizzo compatibile con la destinazione agricola della zona;
b. sotto il profilo della provvisorietà, mettersi in relazione sia ad un uso transitorio e di
durata prestabilita, sia alla facilità della sua rimozione;
c. sotto il profilo della fattura, essere realizzata esclusivamente con tipologia prefabbricata:
è prescritto l’utilizzo di materiale leggero, e la costruzione deve avere caratteristiche di
concreta e facile rimozione;
d. non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi;
e. risultare in armonia col contesto agricolo di inserimento, con esclusione delle aree
disciplinate dall’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
f. essere ubicata al di sotto della linea di crinale, accompagnata da adeguate schermature
vegetali di essenze autoctone finalizzate ad attenuarne l’impatto rispetto alle visuali
prospettiche;
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g. avere dimensioni giustificabili in base alle esigenze per le quali vengono installati, e
proporzionate alla superficie dell’appezzamento di terreno;
h. rispettare la distanza dai confini di proprietà, pari a cinque metri;
2. Possono essere realizzati anche su porzioni di territorio comprese dal P.R.G. vigente in ambito
urbano, relative a previsioni di verde pubblico non attuate ed ancora utilizzate per fini agricoli.
In tal caso sarà necessario sottoscrivere un impegno alla rimozione del manufatto nei termini
che saranno indicati nella comunicazione comunale in ordine alla necessità di espropriazione
per pubblica utilità .
Articolo 16
(Annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli
destinati all’agricoltura amatoriale o piccole produzioni agricole)
1. Trattassi di manufatti leggeri a servizio di un appezzamento agricolo, per il quale è comprovata
la necessità di realizzare il manufatto per la conduzione del fondo.
2. Questi manufatti possono essere installati dall’avente titolo fino al cessare dell’attività agricola
o fino al trasferimento del fondo o di parti di esso con atti tra vivi.
3. Possono essere realizzati su gli appezzamenti agricoli non facenti parte di aziende agricole, da
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.
4. Costituisce la tipologia di annesso agricolo per attività agricola amatoriale un manufatto in
legno senza opere di fondazione (semplicemente ancorato al suolo), senza dotazione
impiantistiche che ne consentano un diverso utilizzo, ancorché saltuario o temporaneo. Sono
vietati l’uso di box metallici in genere, l’utilizzo di lamiera e/o materie plastiche per le pareti, la
lamiere in genere per le coperture, il cemento per fondazioni o platee o pareti anche a carattere
provvisorio.
5. I materiali ammessi per le coperture sono: elementi in cotto del tipo invecchiato, guaine di
colore verde scuro o rosso scuro, altri materiali plastici opachi o satinati e che non creino riflessi
purché impiegati in forme tradizionali.
6. La superficie utile lorda (SUL) di questi annessi agricoli sarà dimensionata in base alla
superficie del terreno nel seguente modo:
- superficie lotto terreno ≤ 2.000 mq
→
SUL annesso ≤ 8 mq
- superficie lotto terreno > 2.000 mq e ≤ 5.000 mq
→
SUL annesso ≤ 16 mq
- superficie lotto terreno > 5.000 mq e ≤ 10.000 mq
→
SUL annesso ≤ 20 mq
- superficie lotto terreno > 10.000 mq
→
SUL annesso ≤ 25 mq
7. L’altezza massima interna in corrispondenza della gronda di questi annessi agricoli, dovrà
essere non superiore a m. 2,20 e la pendenza del tetto non potrà essere superiore al 27%.
8. Le finestre dovranno avere la soglia ad una quota rialzata di almeno 1,60 m rispetto al piano di
calpestio con superficie non superiore a 1/12.
9. L’ambiente dovrà essere unico, sono pertanto vietate le partizioni interne di qualunque tipo e di
qualsiasi materiale. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di dotazione impiantistica.
10. L’accesso dovrà essere unico con porta della larghezza non inferiore a m 2,00.
11. La pavimentazione interna potrà essere in terra battuta o in legno.
12. Il manufatto dovrà rispettare la distanza minima dal confine di proprietà prescritta in 5 metri.
Articolo 17
(Procedimento per l’installazione di manufatti agricoli di cui all’art. 16)
1) Chi intenda installare manufatti di cui all’articolo 16, è tenuto a presentare al Settore Assetto del
Territorio una richiesta di atto di assenso preventivo, con allegata relazione tecnica corredata
9
degli opportuni elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato. La domanda preventiva,
presentata in carta semplice dovrà contenere:
a) le necessità e le motivazioni che giustificano la realizzazione del manufatto;
b) planimetria di zona;
c) pianta, prospetti e sezione del manufatto;
d) foto dei luoghi;
e) dichiarazione di impegno a rimuovere il manufatto temporaneo e a ricondurre in pristino
l’originario stato dei luoghi, al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento del
fondo o di parti di esso ovvero, in caso di zona soggetta ad esproprio, alle condizioni di cui
al comma 2 dell’art. 15.
2) Il Settore Assetto del Territorio, entro trenta giorni, esprimerà il parere preventivo circa
l’adeguatezza ai fini dell’inserimento armonico nel contesto dei luoghi.
3) Per eseguire i lavori dovrà essere poi presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), che dovrà contenere tutti gli elaborati dell’atto di assenso, conformati al parere
preventivo compresa la dichiarazione dell’impegno a rimuovere il manufatto come stabilito
dall’art. 16 comma 2 e, per i casi ivi disciplinati, art. 15 comma 2.
Articolo 18
(Rimozione - Sanzioni)
1. Nei casi disciplinati dall’art. 16, il manufatto è rimosso:
a. entro i quindici giorni successivi la data dell’atto di trasferimento tra vivi del fondo o
parte di esso;
b. nel caso in cui venga accertato dall’Autorità Comunale che sul fondo sia cessata
l’attività agricola amatoriale;
c. in caso di attuazione delle previsioni di PRG disciplinate dal comma 2 del medesimo
articolo 15, nei termini che saranno indicati nella comunicazione comunale in ordine
alla necessità di espropriazione per pubblica utilità;
2. Qualora il manufatto non sia rimosso entro il termine stabilito, sarà considerato nuova
costruzione abusiva e quindi soggetta al regime sanzionatorio di cui all’art. 132 della legge
regionale 1/2005 ed art. 31 del D.P.R. 380/2001.
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