INFORMAZIONI GENERALI SUI TRIBUTI DI BONIFICA Cos’è un Consorzio di bonifica? Un Ente pubblico, amministrato dai propri consorziati, che coordina interventi pubblici ed attività private nei settori della difesa idraulica e dell’irrigazione. Chi sono i consorziati? Tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti nel comprensorio di bonifica. Cos’è un comprensorio di bonifica? Un’area territoriale, delimitata e classificata dalla Regione, nella quale opera un Consorzio di bonifica. E’ possibile partecipare alla gestione del Consorzio? Si. Ogni cittadino, proprietario di immobili ricadenti all’interno di un comprensorio di bonifica, può candidarsi alle cariche consortili, in occasione delle elezioni che si tengono periodicamente. Quali sono le funzioni del Consorzio? Progettare, eseguire, mantenere, gestire opere di bonifica. Concorrere alla realizzazione delle attività di difesa del suolo per contenere le alluvioni ed evitare gli allagamenti. Utilizzare e gestire le risorse idriche per un razionale sviluppo economico e sociale. Predisporre il Piano generale di bonifica. Cos’è il Piano generale di bonifica? Uno strumento di pianificazione della Regione, predisposto da ciascun Consorzio di bonifica per il comprensorio di competenza. Quali sono le opere di bonifica? Sono i canali di scolo e irrigui; gli impianti idrovori di sollevamento per la bonifica idraulica; gli impianti di pompaggio o sollevamento per l’irrigazione e numerosi altri manufatti idraulici. A chi appartengono le opere di bonifica? Al demanio dello Stato e della Regione. Chi sostiene le spese delle opere di bonifica? La spesa per l'esecuzione è sostenuta dallo Stato o dalla Regione. La spesa per la manutenzione, l'esercizio e la custodia è sostenuta dai consorziati. Come vengono ripartite le spese tra i Consorziati? In ragione del beneficio ricavato dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel Piano di classifica approvato dalla Regione. Cos’è il Piano di classifica? Uno strumento che, mediante l’utilizzo di parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i benefici che gli immobili ricadenti in un determinato comprensorio traggono dalla bonifica. Il Piano garantisce, grazie ad una approfondita ricerca, una puntuale individuazione dei benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo. Cos’è il "potere impositivo"? I Consorzi di Bonifica per l’adempimento dei loro fini istituzionali (manutenzione ed esercizio degli impianti e delle opere, nonché degli oneri di gestione del Consorzio) hanno il potere d’imporre i Contributi di Bonifica ai proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati) che ricadono all’interno del Perimetro di Contribuenza, del Comprensorio di Bonifica, compresi lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza ( art.11 del R.D. n.215/1933 L.R. n 28/02 e art.860 c.c.) I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà che gravano direttamente sull’immobile e sono posti a carico del proprietario (art.21 del R.D. n.215/1933).Nel caso di passaggio di proprietà: il Consorzio è obbligato ai sensi dell’art.109 del R.D. 368/1904 ad emettere il contributo sulla base delle risultanze del Catasto dello Stato. Il venditore ha comunque diritto di rivalsa sull’acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita. I contributi di bonifica hanno natura tributaria e sono pertanto disciplinati da norme statali (art.21 del R.D. n.215/1933, art.864 c.c., art.103 del D.P.R. n.603/73) e seguono il regime di riscossione delle imposte dirette. Alla riscossione provvede l’esattore sulla base delle norme in vigore, e pertanto espletando tutte le procedure di messa in mora, fino al pignoramento, ipoteca dei beni, sequestro amministrativo dei mezzi ecc. Il contributo racchiude una quota destinata al recupero delle spese di funzionamento non ripartibili come (Formazione e Recapito Ruoli, Servizi U.R.P.), una quota per le spese di funzionamento ripartibili (Spese Amministrative e Generali) e una quota Lavori destinata al recupero delle spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori sui corsi d'acqua e la manutenzione degli impianti di Sollevamento Meccanico. Se ho venduto, affittato, o sono solo uno dei comproprietari dell'immobile gravato dal contributo come devo comportarmi? I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà, gravano direttamente sull'immobile e sono posti a carico del proprietario (art. 21 del R.D. N. 215/1933). Il contributo imposto dal Consorzio è, perciò, da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso. Si tratta quindi di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art. 1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazione solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile). Usufrutto, Uso ed Abitazione In caso sussistano sui beni diritti reali parziali, il contributo arriva al proprietario. L'art. 15, commi VI e VII della L. n. 34/1994, si esprime in questi termini: (comma VI) "Le attribuzioni di cui al comma V (diritti e doveri dei consorziati), anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore e dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base a contratto, al pagamento del contributo consortile. Il proprietario comunica al Consorzio i nomi dei soggetti di cui al comma VI, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile".In sostanza i destinatari del contributo consortile saranno coloro che hanno diritti reali parziali sugli immobili (usufruttuari, enfiteuti, ecc.), solo quando questo è espressamente indicato da un contratto o da una sentenza del tribunale, opportunamente presentata agli uffici del Consorzio. Se l'immobile viene venduto dal proprietario che e' stato fino ad ora soggetto al pagamento del contributo spetta a lui l'onere di comunicare al consorzio l'avvenuta modificazione della proprietà. Posso rinunciare all’irrigazione ? L ’esonero dei tributi per la zona irrigua può essere accordato, su richiesta del proprietario dell’immobile, solo per i terreni che soddisfino le seguenti condizioni: terreni in zone non classificate come agricole (zone urbanizzate, zone industriali/artigianali,...) terreni agricoli su cui insistano infrastrutture agricole (capannoni, ...); l'esonero è limitato all'area effettivamente occupata dalle infrastrutture; terreni oggetto di esproprio per pubblica utilità L’irrigazione è un diritto del fondo che l’utente può mantenere anche nel caso il terreno appartenga ad un'area urbanizzata. L’estromissione (cancellazione) può essere richiesta per lettera o presso gli uffici del Consorzio utilizzando l’apposito modulo La domanda va presentata presso gli uffici del Consorzio o tramite fax 0432/275381 utilizzando gli appositi moduli già predisposti. L’estromissione avrà efficacia solamente dall’anno 2015 e dovrà pervenire entro il mese di settembre 2014. Nel caso di estromissione a pagamento è obbligatorio il versamento della quota stabilita con delibera n.108/96 del 28/06/1996 entro i quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte del Consorzio. Posso ridurre l’importo dei tributi irrigui? La domanda di riduzione dei tributi afferenti la zona irrigua del comprensorio può essere accordata, su richiesta del proprietario, solo per i terreni che soddisfino una delle seguenti condizioni: terreni in zona agricola che si trovano al momento della domanda nella condizione di prato stabile; terreni in zona agricola che si trovano al momento della domanda nella condizione di incolti cioè abbandonati; In entrambi i casi la riduzione è limitata all'area effettivamente destinata a prato stabile o incolto; La domanda va presentata presso gli uffici del Consorzio o tramite fax 0432/275381 utilizzando gli appositi moduli già predisposti entro il mese di settembre 2014. La riduzione avrà effetto solamente dall’anno successivo a quello del suo accoglimento. Posso intromettermi nel catasto consortile ? La domanda va presentata dal proprietario dell’immobile da intromettere presso gli uffici del Consorzio, tramite fax 0432/275381 o all’indirizzo e-mail [email protected] utilizzando l’apposito modulo predisposto entro il mese di settembre 2014 (LA MODULISTICA) allegando alla domanda la documentazione richiesta. L’intromissione nel catasto consortile sarà accolta solo dopo la verifica dell’Ufficio manutenzione della disponibilità di turni di bagnatura, e della possibilità di allacciamento alla rete irrigua e dopo il versamento della quota stabilita con delibera n.163/d/05 del 29/11/2005 e non oltre i quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte del Consorzio.