Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II
Rapporti con la Regione e Progetti europei
Iscrizione degli alunni stranieri
Passaggi di studenti da formazione a istruzione
e viceversa e da istruzione a istruzione
a cura di Maria Antonia Moretti
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Normativa di riferimento
Legge 28 marzo 2003 n. 53
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
art.1 commi 3 e 6
D.P.R. 394/1999 CAPO VII - Disposizioni in
materia di istruzione, diritto allo studio e
professioni Art. 45 (Iscrizione scolastica)
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri
Iscrizione degli alunni stranieri
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1
comma 3
La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto
si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e di formazione,
costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni
formative accreditate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso
l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le
scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10
marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
Iscrizione degli alunni stranieri
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1
comma 6
La fruizione dell'offerta di istruzione e di
formazione come previsto dal presente decreto
costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi
dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori
stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre
che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai
sensi dell'articolo 4, secondo comma, della
Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo
5.
Iscrizione degli alunni stranieri
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D.P.R. 394/1999
CAPO VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto
allo studio e professioni - Art. 45 (Iscrizione scolastica)
…I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico
vengono iscritti alla classe corrispondente all'età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi
l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di
provenienza
dell'alunno,
che
può
determinare
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all'età
anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di
preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno
nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto
Iscrizione degli alunni stranieri
dall'alunno.
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Le Linee guida [1]
Considerando il tema della prescrittività per le scuole,
occorre dire che una nota trae forza dai riferimenti in
essa contenuti a norme “superiori”, quali leggi, decreti,
ordinanze ecc. In questo quadro le linee guida
rappresentano interpretazioni autorevoli e formulano
indicazioni vincolanti nella misura in cui sono solidamente
poggiate su norme di altro livello.
La questione va tenuta presente quando si esamina, in
particolare, un punto delicatissimo contenuto nelle linee
guida: il diritto-dovere degli alunni con cittadinanza non
italiana a una istruzione e formazione reale e non
monca, incompleta: il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo di istruzione e l’accesso al secondo ciclo.
G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni
stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in
www.scuolaoggi.org
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Le Linee guida [2]
Da un lato si ribadiscono sia il diritto-dovere degli
alunni stranieri all’istruzione e alla formazione nei due
cicli (D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76, art. 1) sia il
criterio generale dell’iscrizione degli alunni neoimmigrati
alla classe corrispondente all’età anagrafica (salvo
diverse deliberazioni del collegio docenti ai sensi del
D.P.R. 394/99 art. 45) esteso a tutto il percorso
scolastico, essendo l’obbligo scolastico divenuto dirittodovere fino al 18° anno. Dall’altro non si può fare a
meno di riconfermare l’obbligo del conseguimento del
titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della
prosecuzione del percorso formativo del secondo ciclo
(D. L.vo 226/2005, art.1).
Iscrizione degli alunni stranieri
G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni
stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in
www.scuolaoggi.org
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Le Linee guida [3]
Nelle Linee guida di fatto sembra darsi per scontato
che per l’accesso al secondo ciclo dell’istruzione e
formazione gli alunni stranieri neoimmigrati debbano
possedere il titolo di primo grado o un titolo equivalente.
Il problema è, dunque, stabilire cosa significhi “titoli
equivalenti”.
Nel testo emerge un principio di equivalenza quando si
dice che “è possibile da parte di un Istituto di II grado
accogliere giovani stranieri che, per età e in possesso di
almeno 9 anni scolarità, hanno diritto di frequentare
tale corso…”. l’obbligo scolastico divenuto diritto-dovere
fino al 18° anno. Dall’altro non si può fare a meno di
riconfermare l’obbligo del conseguimento del titolo di
scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione
del percorso formativo del secondo ciclo (D. L.vo
226/2005, art.1).
G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni
Iscrizione degli alunni stranieri
stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in
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Le Linee guida [4] – Questioni aperte
La ex licenza media vale nove anni di scuola straniera?
Su che basi si propone tale equivalenza?
Un ragazzo che abbia frequentato regolarmente otto
anni di scuola in Inghilterra, America, Germania,
Marocco, Cina ecc. non può accedere alla nostra
scuola secondaria di secondo grado, segnatamente al
sistema dei licei ? Si avrebbe così
l’istituzionalizzazione del ritardo scolastico per tutti
gli alunni stranieri neoimmigrati in età di secondo
ciclo.
Il requisito del possesso dei nove anni di scolarità si
riferisce solo agli alunni stranieri neoimmigrati o a
tutti gli alunni stranieri, anche a quelli che hanno
frequentato nove anni, magari parzialmente, nel
nostro paese senza conseguire il titolo di studio di
primo grado?
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G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni
stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in
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Riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all’estero
Accertamento della
carriera scolastica
pregressa
Riconoscimento dei
titoli di studio
conseguiti all’estero
Corretta iscrizione
nella scuola italiana e
prosecuzione degli
studi
Riconoscimento a tutti gli
effetti giuridici dei titoli
di studio stranieri per
accedere all’Università,
all’esercizio delle
professioni, al lavoro
Iscrizione degli alunni stranieri
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Normativa di riferimento
[1]
Legge 144/1999, art. 68
D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, Regolamento di
attuazione dell’art. 68 L. 17 maggio 1999, n.
144
O.M. 90/2001 art. 24
Legge 28 marzo 2003 n. 53:
Art.2 lettera i); Art. 7 commi 12 e 13
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76
“Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53“
Passaggi
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Normativa di riferimento
[2]
O.M. 87/2004 Norme concernenti il
passaggio dal sistema della formazione
professionale e dall’apprendistato al sistema
dell’istruzione, ai sensi dell’art.68 della legge
17 maggio 1999, n. 144
D.M.86/2004 approvazione modelli di
certificazione
Passaggi
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Legge 28 marzo 2003 n. 53 art. 2 c.1 lettera i)
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la
frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi
percorsi di cui alle lettere g) e h);
Passaggi
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Legge 28 marzo 2003 n. 53
La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è
abrogata (art.7 comma 12 Legge 28 marzo
2003 n. 53)
La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata
(art.7 comma 13 Legge 28 marzo 2003 n.
53)
Passaggi
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L’art. 68 della Legge 144/1999
L’art. 68 della Legge 144/1999 (obbligo di
frequenza di attivita' formative fino al
diciottesimo anno di eta‘) stabilisce per i giovani
la prosecuzione della propria formazione fino al
18° anno di età. Gli studenti possono assolvere
tale obbligo scegliendo di proseguire il proprio
percorso formativo sia nel sistema d’istruzione,
sia in quello della formazione professionale di
competenza regionale, sia nell’esercizio
dell’apprendistato, anche attraverso percorsi
integrati di formazione e di istruzione.
Passaggi
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D.P.R. 12 LUGLIO 2000, N. 257 art.6 Art. 6
(Passaggio tra i sistemi)
Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della
formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per
effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione
costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di
istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite
commissioni costituite, all’inizio di ciascun anno scolastico, e
salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle
valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni
scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le
commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi
collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e
della formazione professionale tratti da elenchi predisposti
all’amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle
funzioni in materia di formazione professionale a norma
dell’articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, dall’amministrazione provinciale.
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D.M.86/2004 - O.M. 87/2004 art.5
Ai sensi del D.P.R. n. 257, art.6, comma 3, sono
approvati i modelli di certificazione di cui agli allegati A
e B, che fanno parte integrante del decreto:
Modello A: è adottato per il riconoscimento dei crediti
ai fini dei passaggi dal sistema della formazione
professionale e dell’apprendistato alle classi degli
istituti d’istruzione secondaria superiore, con esclusione
delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e
degli istituti d’arte.
Modello B: è adottato per il riconoscimento dei crediti
ai fini dei passaggi dal sistema della formazione
professionale e dell’apprendistato al sistema
dell’istruzione ai fini dell’ammissione all’esame di
qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o
all’esame di licenza di maestro d’arte presso gli istituti
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O.M. 87/2004 art.1
Il passaggio dal sistema della formazione
professionale e dall’apprendistato al sistema
dell’istruzione, previsto dall’art. 6 del D.P.R. n.
275/2000…è disciplinato dalle norme della presente
Ordinanza, che modificano le norme dell’ordinanza
ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, riguardanti
l’accesso alle classi della scuola secondaria superiore
attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre
rimangono confermate le altre disposizioni della
medesima ordinanza.
Passaggi
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O.M. 87/2004 artt.2-5 [1]
specificano le particolari condizioni che debbono
caratterizzare i passaggi al biennio terminale degli
Istituti Professionali e degli Istituti d'arte:
1. requisito essenziale (art. 2.2) è il possesso del
diploma di qualifica professionale o della licenza di
maestro d’arte;
2. in caso di mancanza del diploma di qualifica
professionale o della licenza di maestro d’arte
lo
studente dovrà sostenere l’esame di qualifica/di Stato,
previa valutazione dei crediti da parte della Commissione
richiamata all’art. 2.1,
anche in corso d'anno per
documentati motivi (art.2.3);
Passaggi
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Conclusioni
Benché la Legge 53/2003 (art. 2 c.1 lettera i)
preveda
la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare
dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, solo questa seconda
tipologia di passaggi risulta normata sotto l’aspetto
delle procedure e delle relative formalizzazioni
(D.M.86/2004 - O.M. 87/2004).
Per i “passaggi” tra i diversi indirizzi dell’istruzione,
data l’abrogazione della Legge 9/1999 (e relativo
Regolamento attuativo), rimangono in vigore le
disposizioni dell’O.M. 90 /2001
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