Requisiti dei partecipanti alle
procedure di affidamento
Capo II - artt. 34 – 48 D.Lgs. 163/’06
12 giugno 2006
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
I soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici
Art. 34, comma 2:
“Non possono partecipare alla medesima gara
concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti
escludono altresì dalla gara i concorrenti per i
quali accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi”
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Il controllo tra concorrenti - art. 2359 c.c., comma 1
“Sono considerate società controllate :
1) le società in cui un’altra società, dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di
un’altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa”
N.B.: Se ricorrono questi casi: esclusione dalla gara,
a prescindere da un’espressa previsione nel bando
(ratio: l’art. 10, c. bis L.109/94, oggi art. 34, c. 2, è
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norma
imperativa)
Il “controllo/collegamento sostanziale”
 oltre alle ipotesi dell’articolo 2359, comma 1 c.c.,
espressamente richiamate dall’art. 10, 1 bis L.
109/94 (34, 2 D.Lgs. 163/06)
 ipotesi di controllo/collegamento tra concorrenti
che possono alterare la gara, in violazione dei
principi di tutela della concorrenza, par condicio e
segretezza (vedi rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
– art. 97 Cost.)
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Il “controllo/collegamento sostanziale”
Autorità LLPP (Atto Reg. 27/’00):
Dopo la modifica introdotta con L. 415/’98 (che ha eliminato
dall’art. 10, 1 bis L. 109/94 il riferimento alle situazioni di
collegamento dell’art. 2359, comma 3 c.c.):
“…illegittima la clausola dei bandi che contenga il
divieto di partecipazione delle imprese collegate in
quanto il collegamento… non è astrattamente
idoneo ad alterare gli equilibri della procedura…
Tuttavia ben può ammettersi l’introduzione di una
clausola che (…) ammonisca i concorrenti sulle
conseguenze cui potrebbero andare incontro
qualora, a seguito di verifiche compiute caso per
caso dalla stazione appaltante, emergessero
situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e della segretezza delle offerte”
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Il “controllo/collegamento sostanziale”
Autorità LLPP (Atto Reg. 27/’00):
 “Opportuna potrebbe risultare la previsione nei
bandi di una clausola mediante la quale si richieda
ai partecipanti di elencare le imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle
quali si trova in situazione di controllo, secondo
quanto disposto dall’art. 2359 c.c., o come
controllante o come controllato, ovvero di dichiarare
l’inesistenza di tali situazioni, in modo che la
stazione appaltante possa verificare, senza aggravio
del procedimento, il rispetto delle disposzioni di cui
all’art. 10, comma 1 bis della L. 109/94”
 Det. 14/’03: in determinati contesti ambientali:
legittime clausole con divieto di subappalto a
imprese
che hanno concorso alla stessa garaCarlo Casarotti
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La Giurisprudenza sul “controllo/collegamento
sostanziale”
 La giurisprudenza meno recente (Cons. St.
344/94…): situazione di intreccio degli organi
amministrativi o di rappresentanza o tecnici, dalla
quale sia ravvisabile un unico centro decisionale
(valutazione caso per caso)
N.B.: non è sufficiente l’esistenza di rapporti di
parentela o affinità.
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La Giurisprudenza sul “controllo sostanziale”
 La Giurisprudenza successiva (Cons. St. 6424/01,
…, Cons. St. 5792/04, 1644/05, 3089/05, …): sono
legittime le clausole inserite nei bandi di gara volte a
verificare l’eventuale sussistenza di incroci societari,
da accertare gara per gara
in questi casi*:
- esclusione (non automatica) viene disposta in
presenza di più elementi comprovanti l’esistenza di
un unico centro decisionale
* ma anche in assenza di specifiche clausole (Cons.
St.Associazione
1644/05,
3089/05,…)
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La Giurisprudenza sul “controllo sostanziale”
Gli elementi comprovanti in concreto l’esistenza di un unico
centro decisionale:
 offerte presentate nello stesso giorno/ora, con modalità
uguali (dallo stesso Ufficio Postale);
 cauzione provvisoria rilasciata dallo stesso fideiussore
(stessa agenzia, con numeri successivi,…)
 redazione dei documenti con caratteristiche simili (stessa
impostazione grafica, stessi errori di stampa, stesse
dimensioni/colore buste)
 identità di numeri /fax, ubicazione delle società negli stessi
uffici
 intrecci parentali
 ……
“indizi gravi, precisi e concordanti”
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La Giurisprudenza sul “controllo sostanziale”
 Giurisprudenza minoritaria (Tar Lazio
4170/05 e 7833/05):
Al di fuori delle ipotesi contenute nel 2359
c.c. e previste per legge, “le Stazioni
Appaltanti non possono introdurre
discrezionalmente nei bandi gara clausole di
esclusione dalle gare delle imprese in
situazione di collegamento sostanziale”
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L’art. 2497 bis c.c. (D.Lgs. 6/’03)
 “La società deve indicare la società o l'ente alla
cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante
iscrizione, a cura degli amministratori, presso la
sezione del registro delle imprese di cui al comma
successivo.
 [II]. È istituita presso il registro delle imprese
apposita sezione nella quale sono indicate le società
e gli enti che esercitano attività di direzione e
coordinamento e quelle che vi sono soggette”.
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L’art. 2497 bis c.c. (D.Lgs. 6/’03)
L’attività di direzione e coordinamento:
E’ presunta ( fino a prova contraria):
 in presenza delle situazioni di controllo del 2359 c.c.,
c. 1, n.1) e 2)
 quando c’è l’obbligo di consolidare i bilanci
Può sussistere:
 in presenza delle situazioni di controllo del 2359, c.
1, n. 3)
N.B.: In tutti i casi è necessario verificare in concreto
che una società abbia un’influenza rilevante sulle scelte
gestionali e sull’attività operativa dell’altra
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I consorzi stabili
 Art. 36, comma 5 (ex 12, comma 5): “È vietata la
partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
 Art. 37, comma 7 (ex 13, comma 4): “I consorzi
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia
il consorziato”.
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I consorzi stabili
Autorità LLPP:
 Det. 18/’03: l’incongruenza è solo apparente in
quanto il 12, c. 5 (37, c. 7) stabilirebbe un
principio di carattere generale con il divieto di
contemporanea partecipazione alla medesima
gara del consorzio stabile e dei consorziati,
mentre il 13, c. 4 precisa che il divieto vale per i
soli consorziati indicati come esecutori
 Det. 11/’04: il contrasto può essere risolto sulla
base della successione temporale delle norme
nel tempo, per cui la norma che limita il divieto
ai singoli consorziati esecutori (art. 13, c. 4,
introdotto con la L. 415/98) avrebbe
implicitamente
abrogato l’articolo 12, c. 5Carlo Casarotti
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I consorzi stabili
Cons. Stato (1529/06):
Il contrasto tra le due norme deve essere
interpretato a favore della norma più restrittiva (12,
c. 5), volta ad impedire che ci siano situazioni di
controllo sostanziale tra Consorzio e consorziati
(vista la comune struttura d’impresa e gli inevitabili
intrecci tra organi del consorzio e consorziati), come
dimostra il riferimento espresso alla fattispecie
penale del 353 cp, che punisce le ipotesi collusione
/turbativa delle imprese in gare.
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I consorzi stabili
 Det. 11/04: “… la possibilità di una partecipazione
congiunta alla stessa gara del consorzio stabile e dei
consorziati non indicati come direttamente
interessati all’esecuzione del lavoro, secondo
l’orientamento giurisprudenziale relativo alle ipotesi
di collegamento sostanziale oltre che alle ipotesi di
controllo societario, resta preclusa nel caso in cui nel
consiglio direttivo del consorzio partecipino
amministratori o rappresentanti legali dell’impresa
consorziata che ha fatto domanda di partecipazione
autonoma alla stessa gara … “
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I consorzi stabili
 Det. 11/04: “… La possibilità, pertanto, d’una
partecipazione congiunta alla medesima gara del
consorzio e dell’impresa consorziata è condizionata
da una strutturazione flessibile dell’organo
deliberante del consorzio in funzione
dell’imprescindibile esigenza di salvaguardare
comunque la segretezza delle offerte”.
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I raggruppamenti temporanei – art. 37
 Comma 1: “Nel caso di lavori, per raggruppamento
temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i
lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si
intendono lavori non appartenenti alla categoria
prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da
uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale
si intende una riunione di concorrenti finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria”.
 Comma 6: “I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti
anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale” (ATI mista)
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. a)
 “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, nè possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti: …”
 lett. a): “che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. b)
 b) nei cui confronti è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575; l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza
oAssociazione
il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo
di
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società;
Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. c)
“nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18 “
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. c)
“… reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale”
(Circ. 182/400/93 1.3.’00, Determ. 13/’03)
La SA deve tener presente, ai fini dell’esclusione (no
esclusione “automatica”):
a. l'elemento psicologico del reato (dolo, colpa
grave, colpa semplice)
b. la gravità del fatto, sulla base, ad esempio,
delle relative conseguenze dannose sulla persona
offesa
c. le eventuali recidive
d. il tempo trascorso dalla commissione del fatto
per il quale è stata pronunciata la sentenza penale
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di
condanna o di patteggiamento
Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. c)
 “ l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata …”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma
1, lett. c)
“Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178
del codice penale (concessione della riabilitazione) e
dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale" (estinzione del reato per decorso del
termine)”
- per le sentenze penali di condanna: riabilitazione (che
estingue la pena) dopo 5 anni dall’esecuzione della pena, in
assenza di recidive;
- per le sentenze di patteggiamento e per i decreti penali di
condanna: estinzione del reato dopo 5 anni per i delitti, dopo
2 anni per le contravvenzioni, in assenza di recidive
N.B.: è necessario il provvedimento di estinzione ai sensi
dell'articolo
676 del c.p.p.
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 2 e 3
“Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in cui indica anche le eventuali condanne per
le quali abbia beneficiato della non menzione”.
 Comma 3: “In sede di verifica delle dichiarazioni di
cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono
al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui
all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n.
313 del 2002”.
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DPR 313/02: T.U. in materia di Casellario giudiziale
 Oggi (per. transitorio):
Il certificato del casellario rilasciato alle PA è completo
(anche sent. per le quali è prevista la non menzione:
patteggiamento, decreti penali di condanna, applicazione di
misure di prevenzione)
 A regime:
a) di regola: equiparazione certificato del
casellario rilasciato alle PA e a privati
contenuto: non compaiono più le sentenze per le
quali è prevista la non menzione
b) nelle gare (deroga): certificato rilasciato alle PA è
completo (vedi rif. art. 21 dpr 313/’02: certificato
rilasciato alle Autorità giudiziarie)
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DPR 313/02: T.U. in materia di Casellario giudiziale
In alternativa al certificato del casellario:
Visura: documento “senza efficacia certificativa” che
contiene tutte le iscrizioni esistenti a carico di un
soggetto (anche quelle che non compaiono nel
certificato), richiedibile da interessato e PA (D.M.
Giustizia 1.8.’05)
N.B.: Circolare Min. Giustizia, 17.06.03, n. 3194 e
D.M. 11.02.04: fino all’attivazione del
collegamento informatico delle visure, le SA
possono ottenere il rilascio del certificato generale
con tutte le iscrizioni relative al singolo soggetto.
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. d) ed e)
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. f)
 “che, secondo motivata valutazione della
stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. g)
“che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. h)
“che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio”
 oggetto delle false dichiarazioni: requisiti
“speciali”, solo per i lavori sotto i 150.000 euro e
requisiti di affidabilità morale e professionale
 effetti: impossibilità di partecipare alle gare
d’appalto per un anno decorrente dalla data
dell’annotazione nel casellario informatico della
falsa
dichiarazione
(Det. 1/’05)
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. i)
 “che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;”
 Comma 3: “resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo
di presentare la certificazione di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. i)
Art. 2 D.L. 210/’02 – “Il D.U.R.C.”
“Le imprese che risultano affidatarie di un appalto
pubblico sono tenute a presentare alla sa la
certificazione relativa alla regolarità contributiva a
pena di revoca dell’affidamento
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve
essere presentata anche dalle imprese che
gestiscono servizi e attività in convenzione o
concessione con l'ente pubblico, pena la
decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento
unico
di regolarità contributiva”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. l)
 “che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, salvo il disposto del comma 2
(dichiarazione sostitutiva);”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. l)
art. 17, Legge 68/’99: per i datori di lavoro che occupano
più di 14 dipendenti obbligo, a pena di esclusione, di
produrre:
 dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili
 apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge
art. 38, comma 2: è sufficiente l’autocertificazione
(vedi Legge 3/’03 e Circolare Min. Lavoro n. 10, del
28.03.’03)
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. m)
“nei cui confronti è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione”
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Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1,
lett. m)
D.Lgs. 231/’01): l’impresa è responsabile per reati
commessi nel suo interesse/ vantaggio da parte di
persone che rivestono ruoli di rappr.za/amm.ne/direz.
o loro sottoposti a titolo di responsabilità oggettiva
 tipo di reato: contro la pubblica amministrazione e
contro il patrimonio (es.: truffa e frode informativa in
danno allo Stato o all’ente pubblico, corruzione,
concussione)
 sanzioni per l’impresa: sanzioni pecuniarie +
interdittive tra cui il divieto di contrattare con la PA
(art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/’01)
 esclusione delle sanzioni: se l’impresa ha adottato
modelli
organizzativi interni, atti a prevenire Carlo
la Casarotti
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commissione dei reati (art. 6)
Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 40
 Comma 2: “Con il regolamento previsto
dall'articolo 5 ( = attuativo delle disposizioni del
Codice relative alle materie di competenze
esclusiva dello Stato, tra cui “qualificazione e
selezione dei concorrenti” – art. 4, c. 3), viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, …”
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Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 253
 Comma 2: “Il regolamento di cui all'articolo 5 è
adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, ed entra in vigore
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.”
Comma 3: “Per i lavori pubblici, fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 5,
continuano ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente
codice, dovranno essere contenute nel
regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di
compatibilità
con il presente codice”
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Carlo Casarotti
Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 40
Per il presente:
 comma 3, lett. b): “Tra i requisiti tecnico
organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle
imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle
stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione
acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia,
dalle stazioni appaltanti
 comma 9: “Le attestazioni rilasciate dalle SOA
devono indicare espressamente le referenze che
hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati
da esse risultanti non possono essere contestati
immotivatamente” (vedi art. 52, Dir. CE 2004/18)
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Carlo Casarotti
Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art.
253, comma 21
Per il passato:
 “In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore
del codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di intesa con
l'Autorità (…) sono stabiliti i criteri, le modalità e
le procedure per la verifica dei certificati dei lavori
pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio
delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro
un anno dall'entrata in vigore del predetto
decreto.
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Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 6,
comma 7, lett. m)
Per il futuro:
“…vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalità stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza
l'Autorità può annullare, in caso di constatata
inerzia degli organismi di attestazione, le
attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti
stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere,
in via cautelare, dette attestazioni; …”
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Carlo Casarotti
Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 40
Per il futuro:
 comma 4, lett. g): nel futuro regolamento… “la
previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
fino alla revoca dell'autorizzazione, per le
irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo
un criterio di proporzionalità e nel rispetto del
principio del contraddittorio”
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Carlo Casarotti
La qualificazione e le norme di garanzia della qualità
 Art. 40, c. 3, lett.a): “Agli Organismi di attestazione (SOA)
è demandato il compito di attestare … l’esistenza di:
…certificazione di qualità conforme alle norme europee…”
 Art. 43: “Qualora richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare
l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate
norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni
appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione
della qualità basati sulle serie di norme europee in materia
e certificati da organismi conformi alle serie delle norme
europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti
riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti
altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”.
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
La qualificazione e le norme di gestione ambientale
 art. 40, comma 4, lett. d): “Tra i requisiti di capacità
tecnica e professionale (da dimostrare in fase di rilascio
dell’attestazione SOA) il regolamento comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale (norma non
immediatamente operativa!);
 art. 44: “Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e
unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti
chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale
che l'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la
presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore
economico di determinate norme di gestione ambientale,
…”
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
La qualificazione e le norme di gestione ambientale
Art. 44 (continua)
“… esse fanno riferimento al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee
o internazionali certificate da organismi conformi
alla legislazione comunitaria o alle norme europee
o internazionali relative alla certificazione. Le
stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano
parimenti altre prove relative a misure equivalenti
in materia di gestione ambientale, prodotte dagli
operatori economici”.
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
Documenti e informazioni complementari – art. 46
 Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le
stazioni appaltanti invitano, se necessario, i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia – art. 47
“1. Alle imprese stabilite negli altri Stati
aderenti all'Unione Europea, nonché a
quelle stabilite nei Paesi firmatari
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio, o
in Paesi che, in base ad altre norme di
diritto internazionale, o in base ad accordi
bilaterali siglati con l'Unione Europea o con
l'Italia che consentano la partecipazione ad
appalti pubblici a condizioni di reciprocità,
la qualificazione è consentita alle medesime
condizioni richieste alle imprese italiane”.
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia – art. 47
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione
di cui al presente codice non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse
si qualificano alla singola gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti
nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione delle imprese
italiane alle gare. È salvo il disposto dell'articolo
38, comma 5.
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia – art. 38,
comma 5
“Se nessun documento o certificato è rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli
Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione,
una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente,
a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di
provenienza”
Associazione Industriali di Vicenza
Carlo Casarotti
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LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D`APPALTO