LE NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA LEGGE 123/2007 E DAL
T.UNICO SULLA SICUREZZA
L’INFORTUNIO SUL LAVORO E
LA RESPONSABILITÀ PENALE
DELL’IMPRESA VITIVINICOLA
Avv. Marco Giuri
www.studiogiuri.it
Quale novità?
La legge 123/2007 entrata in vigore il 25
agosto 2007 e confermata nel T. Unico sulla
sicurezza in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, introduce, per la prima
volta, la responsabilità penale
dell’Impresa (associata a quella personale
del datore di lavoro) per alcune ipotesi di
infortunio sul lavoro
La L. 123/2007
La responsabilità penale dell’Impresa
(chiamata responsabilità amministrativa)
scatta in caso di:
•
Lesione personale colposa grave e
gravissima
•
Omicidio colposo
commessi in violazione delle norme
antinfortunistiche e nell’esecuzione del
rapporto di lavoro.
Il meccanismo di collegamento
Come viene introdotta la responsabilità
penale dell’Impresa per violazione delle
norme antinfortunistiche?
Collegando queste fattispecie (infortunio) al
Dlgs 231/2001 che prevede la responsabilità
amministrativa (penale) delle società
Il Dlgs 231/2001
La responsabilità amministrativa delle società:
La norma prevede che per alcune ipotesi di reati
commessi dal vertice apicale dell’Impresa e/o da
sottoposti, da cui la stessa possa trarne vantaggio
e/o benefici, scatta l’imputazione della
responsabilità “penale” anche in capo all’Impresa
stessa.
Resta ferma la responsabilità penale personale di
colui che ha commesso il fatto.
L. 123/2007: il perseguimento
di un fine
La L. 123 del 2007 prosegue l’intento del
legislatore di affiancare alla responsabilità
personale dell’autore del reato anche la
responsabilità “penale” dell’impresa.
-
Tendenza ad implementare tale sistema:
reati ambientali
Privacy
Antiriciclaggio (3° Direttiva)
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L. 123 – 2007
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime,
commessi
con
violazione
delle
norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e
590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma
1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno».
L. 123 – 2007
Le Novità per l’impresa
Viene introdotto per la prima volta nell’ambito
della responsabilità amministrativa delle
società una fattispecie di reato colposo:
omicidio colposo – lesione personali gravi e
gravissime derivanti dalla violazione delle
norme antinfortunistiche a tutela della salute
del lavoratore.
Sanzioni applicabili
a) Sanzione pecuniaria da euro
258.000,00 ad euro 1.549.000,00
b) Sanzione interdittiva dell’attività da 3
mesi ad un anno
c) Misure cautelari in corso del
procedimento
A chi si applica le sanzioni
A tutte le imprese a prescindere dalle
dimensioni e dalla tipologia purchè soggette
alla normativa antinfortunistica a tutela del
lavoratore.
Ciò che determina è che i fatti illeciti colposi
(lesioni o omicidio) siano:
“commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”
Lesioni personali
Art. 582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale,
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione
di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte
dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della
persona offesa (1).
(1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato
successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Lesioni personali
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e' grave, e si applica la
reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta
in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
una malattia o un'incapacita' di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore
ai quaranta giorni;
Art. 590 Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una
lesione personale e' punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da
lire duecentoquarantamila a un milione
duecentomila; se e' gravissima, della
reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da lire seicentomila a due milioni
quattrocentomila.
Art. 590 Lesioni personali colpose
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono
commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per
le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o
della multa da lire quattrocentottantamila a un
milione duecentomila; e la pena per lesioni
gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni
o della multa da lire un milione duecentomila a due
milioni quattrocentomila (1).
….Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale (2).
Infortunio sul lavoro:
applicazione della 123/2007
In caso di infortunio sul lavoro derivante da
mancata o errata applicazione (colposa)
delle norme a tutela del lavoratore (es. Dlgs
626/94) con prognosi superiore ai 40 gg
scatta:
a) La responsabilità personale del datore di
lavoro/dirigente/preposto;
+
a) La responsabilità amministrativa
dell’impresa ex dlgs 231/2001
Procedimento penale d’ufficio.
Come evitare la responsabilità
dell’impresa
Il dlgs 231/2001 prevede una serie di
strumenti che “dovrebbero” evitare la
responsabilità dell’impresa:
- Adozione di Modelli Organizzativi
- Introduzione di un Organismo di
vigilanza
- Codice etico
Responsabilità dell'ente
-
L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di:
rappresentanza
amministrazione
di direzione dell'ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione
e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L'ente non risponde se le persone indicate nel comma
1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di
terzi.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Vantaggio o interesse dell’ente
nel reato
La recente giurisprudenza ha stabilito
che il vantaggio o l’interesse si può
concretizzare anche con il “mero
risparmio economico” es. derivante
dalla mancata predisposizione delle
salvaguardie necessarie (es. mancata
adozione delle cautele 626/94)
Tassatività dei reati
Il dlgs 231 del 2001 ha previsto
tassativamente i reati che comportano la
responsabilità amministrativa delle società.
Si tratta di reati che richiedono il dolo, fatta
eccezione per la novità del 123/2007.
E’ una cd. “norma aperta”: il legislatore vi
inserisce altre fattispecie collegandone gli
effetti
ALCUNI ESEMPI DI REATI CHE
DETERMINANO LA RESPONSABILITA’
AMM.VA
 indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato (art. 316 ter cod. pen.)
 concussione (art. 317 cod. pen.)
 corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod.
pen.)
 corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 cod. pen.)
 corruzione per atti giudiziari (art. 319 ter
comma 1 cod. pen.)
 corruzione di persona incaricata di pubblico
servizio (art. 320 cod. pen.)
Avv. Marco Giuri - Firenze
REATI CHE DETERMINANO LA
RESPONSABILITA’ AMM.VA
• False comunicazioni sociali (falso in bilancio)
• False informazioni nei prospetti richiesti ai fini della
sollecitazione all’investimento o all’ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati (falso in
prospetto)
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione
• Impedimento del libero svolgimento delle attività di
controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci,
ad altri organi sociali o alla società di revisione
(impedito controllo)
• Indebita restituzione dei conferimenti ai soci
Avv. Marco Giuri - Firenze
“LA PARTITA DA GIOCARE”
Il collegamento dell’infortunio sul
lavoro alla responsabilità penale
dell’Impresa non ci impone di
azzerare gli illeciti ma di provare
che si è fatto “di tutto” per evitare
il loro concretizzarsi.
Ma come faccio a dimostrarlo??
COME EVITARE
LA RESPONSABILITA’
La Società non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto,
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E
DI GESTIONE IDONEI A
PREVENIRE REATI DELLA SPECIE
DI QUELLO VERIFICATOSI;
COME EVITARE
LA RESPONSABILITA’
b) La società si è dotata di
UN ORGANISMO DI VIGILANZA SUL
FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA
DEI MODELLI,
curandone il loro aggiornamento (organismo
dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo);
Avv. Marco Giuri - Firenze
In cosa consiste il Modello di
organizzazione
La norma non ci indica l’esatto contenuto del
modello ma ci fornisce alcune indicazioni di
massima.
• Libertà nella creazione del modello
• Effettività
• Applicazione alla realtà societaria (evitare il
“copia ed incolla”)
• Controllo
• Aggiornamento
Modelli di organizzazione dell'ente
I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere
commessi reati (AREE DI RISCHIO);
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire (CODICE ETICO);
c) individuare modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Cosa prevede il T.Unico
Il Testo unico individua il contenuto del
modello organizzativo ai fini della
sicurezza:
CODICE ETICO
Documento contente i “principi
etici” rilevanti ai fini della
prevenzione dei reati:
è una forma di controllo preventivo
(purchè effettivamente applicato e
sanzionato).
CODICE ETICO
A chi si applica:
Ai dipendenti, dirigenti,
amministratori, sindaci, fornitori.
Sistema sanzionatorio: statuto
lavoratori/risoluzione del contratto
ODV: Organismo di vigilanza
- Organismo garante dell’effettività del
modello;
- Verifica periodicamente la “tenuta” del
modello;
- Elabora proposte di modifica se necessarie;
- Analizza e verifica le informazioni che gli
pervengono
- Effettua controlli di verifica
Avv. Marco Giuri - Firenze
ODV: Organismo di vigilanza
Composizione dell’ODV:
La norma non fornisce indicazioni tranne sul
fatto che sia un organismo dell’ente.
In linea di principio, quindi, deve essere interno
ma si può avvalere di consulenti esterni.
Preferibile un organismo collegiale.
Prassi: attribuzione a chi svolge Internal
Auditing in azienda.
Avv. Marco Giuri - Firenze
COSA PREVEDE IL NUOVO TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA
In relazione al delitto di cui all’articolo 589
del codice penale (omicidio colposo),
commesso con violazione dell’articolo 55,
comma 2, del decreto legislativo attuativo
della delega di cui alla legge 123 del 2007 in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura
pari a 1.000 quote (258.000,00 Euro). Nel caso
di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un
anno.
Le sanzioni del T. Unico
articolo 55, comma 2, del decreto legislativo
attuativo della delega di cui alla legge 123 del
2007:
In sintesi: nel caso in cui il datore di lavoro
ometta la valutazione dei rischi e del
documento sulla sicurezza
mancata nomina del responsabile del servizio
prevenzione ed infortuni
Le sanzioni del T. unico
In relazione al delitto di cui all’articolo 589
(omicidio) del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a
250 quote (euro 64.500) e non superiore a 500
quote (euro 129.000). Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un
anno.
Le sanzioni del T. Unico
In relazione al delitto di cui all’articolo 590,
terzo comma (lesioni personali colpose), del
codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria
in misura non superiore a 250 quote (euro
64.500). Nel caso di condanna per il delitto di
cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a sei
mesi».
LE SANZIONI INTERDITTIVE
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Sanzione amministrativa pecuniaria
Dell'obbligazione per il pagamento
della sanzione pecuniaria risponde
soltanto l'ente con il suo patrimonio o
con il fondo comune.
Avv. Marco Giuri - Firenze
Misure cautelari
Nella fase delle indagini la società potrebbe
essere sottoposta alle misure cautelari:
Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza
della responsabilita' dell'ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e
specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per
cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere
l'applicazione quale misura cautelare di una delle
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si
fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali
deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
Avv. Marco Giuri - Firenze
COSA DEVE FARE UN’IMPRESA
VITIVINICOLA PER ADEGUARSI
• ADEMPIERE FEDELMENTE A QUANTO PREVISTO
DAL TESTO UNICO IN TEMA DI SICUREZZA:
POLITICA DELLA SICUREZZA E FORMAZIONE DEL
PERSONALE
• ATTUARE LE NOMINE INTERNE SULLA SICUREZZA:
DATORE LAVORO – DIRIGENTE – PREPOSTO
• PER LE IMPRESE CHE NON HANNO MAI ADOTTATO
IL MODELLO ORGANIZZATIVO: CREARE E
ADOTTARE TALE MODELLO IN CONFORMITA’ AL T.
UNICO
• PER LE SOCIETA’ CHE GIA’ HANNO UN MODELLO:
IMPLEMENTARE QUELLO ESISTENTE
• EVITARE SICURAMENTE L’ADOZIONE DI UN
MODELLO STANDARD APPLICATO FITTIZIAMENTE:
PREFERIBILE, PERCHÉ MAGGIORMENTE A TUTELA,
LA CREAZIONE DI UN MODELLO AD HOC, ANCHE
SEMPLICE, MA “CUCITO ADDOSSO”.
COSA FARE PER ADEGUARSI
• CREARE
L’ORGANISMO
DI
VIGILANZA
INTERNO:
Difficoltà nell’individuazione dell’Organismo di
Vigilanza che deve essere autonomo. Potrebbe essere
percorsa la strada di un Organismo di vigilanza
misto, con soggetti interni ed esterni.
Per le piccole realtà è prevista anche la possibilità di
una sola persona come ODV.
• ADOTTARE UN CODICE ETICO SULLA
SICUREZZA E FARLO RISPETTARE
• Problema della concreta applicazione del Modello e
del relativo controllo e delle connesse sanzioni.
• Necessario annuale aggiornamento dei Modelli.
Una soluzione da percorrere
Verificare con attenzione l’attività in concreto
svolta dall’impresa (valutare cioè i margini di
rischio abbastanza elevati in termini di
“sinistrosità” e di errata (seppur in buona
fede - interpretazione ed applicazione della
norma a tutela della salute e del lavoro) e da
ciò far derivare un percorso di creazione e
applicazione dei Modelli suddetti.
Una soluzione da percorrere:
la strada “obbligata”
In prima applicazione, considerando che la
rischiosità maggiore potrebbe sussistere proprio solo
in tema di sicurezza sul lavoro, è ipotizzabile
l’adozione di un Modello cd. “limitato” ovvero creato
a tutela delle sole situazioni di rischio, non
coinvolgendo,
quindi,
tutta
l’organizzazione
aziendale ma solo gli aspetti relativi alla sicurezza sul
lavoro e alla normativa antinfortunistica. Questa fase
dovrebbe poi essere nel tempo implementata con gli
altri aspetti dell’organizzazione aziendale: ciò anche
in virtù del fatto che si tratta di norma in divenire.
MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
1) Rispetto degli standard di legge su attrezzature,
luoghi di lavoro, agenti fisici, etc
2) Valutazione rischi
3) Attività di organizzazione: emergenze, soccorso,
gestione appalti, riunioni periodiche della
sicurezza
4) Sorveglianza sanitaria
5) Formazione
6) Vigilanza sul lavoro
7) Documentazione obbligatoria di legge
8) Verifica procedure interne
9) Articolazione di funzioni interne e sistema
disciplinare;
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slides dell`intervento - Unione Giuristi della Vite e del Vino