L’Unione Bancaria:
nuovi assetti e regole per la
gestione delle crisi bancarie
Master in Regolazione dell’Attività e dei Mercati
Finanziari
Università Luiss
Guido Carli
Giuseppe Boccuzzi
1
Agenda
• La crisi finanziaria e la riforma delle strutture
europee di supervisione: il progetto di Unione
Bancaria
• Il Meccanismo Unico di Supervisione (SSM)
• Il meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi
(SRM) e il Fondo Unico di risoluzione
• La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle
banche (BRRD)
• I sistemi di Garanzia dei Depositi (DGS)
2
La crisi economico-finanziaria
Le fasi
• 2007-2008: crisi del mercato immobiliare e dei
mutui subprime negli USA. Fallimento di Lehman
Brothers e insolvenze bancarie a catena negli USA e
in Europa. Gli interventi pubblici di salvataggio
• 2009: crisi economica a livello globale
• 2011-2012: allargamento della crisi ai debiti
sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi,
soprattutto dell’eurozona (Portogallo, Irlanda,
Grecia e Italia).Il circolo vizioso rischio bancariorischio sovrano
3
La crisi finanziaria
LE CARENZE DELLA REGOLAMENTAZIONE
FINANZIARIA
• capitale di scarsa qualità, inadeguato ad assorbire le
perdite;
• eccesso di leva finanziaria;
• distorti incentivi presenti nei meccanismi di remunerazione
dei managers basati su risultati di breve periodo (insufficiente
gestione del rischio);
• eccessiva trasformazione delle scadenze e sottovalutazione
del rischio di liquidità;
• crescita del peso dei mercati non regolamentati (CDS, shadow
banking system);
• potenziale prociclicità della regolamentazione prudenziale e
contabile
4
Le crisi bancarie
• La crisi finanziaria ha determinato crisi di banche
di grandissime dimensioni, soprattutto negli Stati
Uniti.
• Anche molti Paesi europei sono stati investiti da
crisi bancarie di grandi proporzioni (Gran
Bretagna, Germania, Irlanda, Belgio, Islanda,
Svizzera)
crisi sistemica
In alcuni Paesi le banche in crisi erano di dimensioni
tali da superare le stesse dimensioni dei bilanci
statali (Irlanda, Islanda, Svizzera)
“too big to be saved”?
5
Le crisi bancarie
Le banche in crisi sono state oggetto di interventi di
salvataggio da parte degli Stati perché ritenute “too big, too
interconnected, too complex to fail”
mancanza di infrastrutture finanziarie prontamente disponibili per i
servizi offerti da tali banche
gravi esternalità negative
Preoccupazione per gli effetti di eventuali
insolvenze sul sistema finanziario e sull’economia
Sono stati attivati strumenti eccezionali di intervento da parte dei
Governi, banche centrali, autorità di vigilanza, sistemi di
assicurazione dei depositi
(ricapitalizzazioni, garanzie, rilievi di asset tossici dai bilanci delle banche)
6
Le crisi bancarie
Gli interventi pubblici e il problema del moral hazard
Come evitare il ripetersi per il futuro di crisi sistemiche
di tale portata?
Come evitare che le banche possano essere considerate
“too big to fail”?
Come evitare che i contribuenti possano essere chiamati
a pagare il costo della crisi?
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La risposta alla crisi finanziaria: la riforma delle strutture
europee di supervisione
“Rapporto De Larosière” (Febbraio 2009) – Reg. UE 2010
European System of Financial Supervision – ESFS
(SEVIF)
• European Systemic Risk Board (ESRB)
• Comitato europeo per il rischio sistemico, con funzioni di vigilanza
macroprudenziale
• European Supervisory Authorities (ESA), le tre Agenzie europee di
vigilanza microprudenziale, distinte per settore di intermediazione
(bancario, mobiliare e assicurativo)
• European Banking Authority – EBA
• European Securities and Markets Authority – ESMA
• European Insurance and Occupational Pensions Authority –
EIOPA
• Joint Committee
• Autorità di vigilanza nazionali
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La riforma delle strutture europee di supervisione
I meccanismi di coordinamento nel settore bancario
• armonizzazione minima / massima delle regole:
Direttive/Regolamenti UE
• home-country control: l’AdV del paese di origine è responsabile
per le attività condotte nell’UE da una banca e da tutte le sue
filiali
• meccanismi di cooperazione e coordinamento tra AdV (Collegi dei
supervisor sui gruppi cross-border)
“European
Systemic Risk
Board” - ESRB
Comitato europeo
per il rischio
sistemico, con
funzioni di
vigilanza
macroprudenziale
European Banking Authority – EBA
• elabora regole comuni (single rulebook)
• risolve controversie tra autorità
nazionali di vigilanza
• coordina attività dei collegi dei
supervisori (anche per gestione e
soluzione crisi dei gruppi crossborder)
• Svolge attività analisi e monitoraggio
dei rischi (prove di stress) a livello
sistemico
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La gestione delle crisi a livello europeo: le attuali carenze
- L’insufficiente portata della direttiva sul risanamento
e la liquidazione delle banche
(direttiva 2001/24/CE del 4.4.2001)
- Il carattere nazionale dei sistemi di gestione delle
crisi e la dimensione internazionale delle banche
- La diversità dei modelli di gestione delle crisi e degli
strumenti applicabili
- La mancanza di regole per la ripartizione delle perdite
(burden sharing) tra i vari Paesi
10
La riforma della regolamentazione finanziaria
Due linee direttrici:
• rafforzare le regole prudenziali per prevenire le crisi
bancarie
• formulare regole più efficaci per la gestione delle crisi
bancarie, allo scopo di ridurre i costi e l’impatto di
eventuali crisi sui diversi stakeholders
evitare che il costo delle insolvenze bancarie ricada sui
contribuenti
privatizzazione dei profitti – socializzazione delle perdite
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Verso un assetto più avanzato: dal coordinamento tra
Autorità al progetto di Unione Bancaria
Motivazioni
congiunturali:
 Rompere il legame rischio sovrano-banche:
che va da banche a sovrano e viceversa
(Grecia, crisi del sistema bancario in Spagna)
strutturali:
 Interconnessione dei mercati
 Efficacia della politica monetaria
 Tendenza al “ring fencing”
Il progetto di Unione Bancaria:
i principali pilastri
1.
2.
3.
Realizzazione di un sistema centralizzato di
supervisione delle banche (“Single Supervisory
Mechanism – SSM”) imperniato sulla BCE
Creazione di un’Autorità di risoluzione delle crisi
a livello europeo e di un fondo unico di risoluzione
Sistema di garanzia dei depositi accentrato a
livello europeo
Utilizzo di fondi europei (ESM) per la
ricapitalizzazione di banche in crisi (backstop
pubblico di ultima istanza) dopo avvio SSM
Gli elementi fondamentali dell’Unione Bancaria
Banking
Union
Single EU
supervisor
Single EU
deposit
guarantee
scheme
Common
resolution
authority
and fund
Single
rule book
Il single rule-book
• Il pacchetto CRD IV, composto dal Regolamento
(UE) n. 575/2013 del 26.6.2013 e dalla Direttiva
2013/36/UE del 26.6.2013 (Basilea 3);
• La proposta di Direttiva sul risanamento e sulla
risoluzione delle banche (accordo raggiunto dal
Consiglio UE il 20.12.2013 - voto in plenaria
previsto per il 16/04/2014);
• La proposta di direttiva relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (COM 2010 368, del 12 luglio
2010, accordo raggiunto in Ecofin il 17/12/2013);
15
Il primo pilastro dell’Unione Bancaria: l’SSM
1.
2.
3.
4.
L’SSM è costituito dalla BCE e dalle AdV nazionali
Vengono conferiti alla BCE i poteri in materia di vigilanza
prudenziale su tutte le banche dell’area dell’euro (“one
tier system”). I Paesi non euro possono aderire su base
volontaria al sistema
Lo schema operativo prevede:
- la vigilanza diretta da parte della BCE, assistita dalle
AdV
nazionali, sui gruppi bancari più rilevanti (“more
significant
banks”)
- la vigilanza decentralizzata alle AdV nazionali sulle
banche meno rilevanti, con potere di avocazione da
parte della BCE (“less significant banks”)
La BCE sorveglia il buon funzionamento del sistema: Guida
di vigilanza, framework per regolare i rapporti con le AdV
nazionali, verifica corretta attuazione compiti svolti a
livello decentralizzato
Regolamento 1022/2013 – 22/10/2013
Regolamento 1024/2013 – 15/10/2013
Il processo decisionale in BCE
Governing Council
SB svolge il lavoro preparatorio
e sottopone al GC le proposte di
decisione. Il GC le accetta (con
procedura di silenzio-assenso)
o ne chiede il riesame
Supervisory Board
Steering Committee
In base al trattato, è l’organo della BCE
deputato ad assumere decisioni: non
sono possibili meccanismi di delega.
Questo fa sorgere due problemi:
- relazioni con la politica monetaria;
- Paesi non euro che vogliono entrare
nell’SSM
Composto da rappresentanti di Paesi euro
e non euro e 4 rappresentanti della BCE.
Il Chair è nominato in base ad una procedura
che prevede l’intervento del Consiglio e del
Parlamento e su proposta della BCE.
Supporto delle attività e preparazione dei
meeting del SB
Il funzionamento del SSM
SIGNIFICANT BANKS
vigilanza diretta BCE, assistita dalle AdV nazionali
(130 gruppi)
LESS SIGNIFICANT BANKS
vigilanza decentrata alle AdV nazionali
CRITERI:
• Attività superiori a € 30 miliardi;
• Rapporto tra attività e PIL dello Stato ospitante superiore del
20% (con almeno 5 mld attivi);
• qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e
confermata da BCE;
• Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica;
• Decisione BCE per gruppi con significative attività
transfrontaliere.
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Il funzionamento del SSM
Comprehensive assessment BCE sui bilanci bancari - avvio 23/10/2013
• banche interessate dall’analisi, rappresentative di circa l’85 del sistema
bancario europeo;
• obiettivi principali: la trasparenza, al fine di migliorare la qualità
dell’informazione disponibile sulla condizione delle banche; i rimedi, per
identificare e adottare le necessarie azioni correttive; accrescere la
fiducia, per assicurare a le parti interessate che le banche sono
fondamentalmente sane a meritevoli di fiducia;
• l’analisi è composta tre elementi strettamente interconnessi:
a) valutazione del rischio per esaminare, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo,
i principali profili di rischio, incluso liquidità, leverage e rischio funding;
b) revisione della qualità degli attivi (AQR - Asset Quality Review), per aumentare la
trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso l’esame degli attivi (inclusa la
valutazione dell’adeguatezza di attivi e collaterali e dei relativi accantonamenti);
c) stress test per esaminare la capacità di resistenza dei bilanci bancari a scenari di
stress. I dettagli riferiti a questo punto sono definiti in
in coordinamento con
l’EBA e sono stati resi noti a fine gennaio 2014.
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Il secondo pilastro del B.U. :
il Single Resolution Mechanism
• Un sistema accentrato di gestione delle crisi a livello europeo (in
sostituzione della rete di autorità nazionali) - proposta di
regolamento del 10 luglio 2013,
• La Single Resolution Authority: il Comitato unico delle risoluzioni
bancarie (Single Resolution Board), formato da rappresentanti
della BCE, della Commissione Europea e delle autorità di
risoluzione nazionali
• Il SRM riguarderà le banche degli Stati membri aderenti al
Meccanismo Unico di Vigilanza (SSM): circa 6.000 banche
• Si applicheranno le regole e gli strumenti previsti dalla Bank
Recovery and Resolution Directive (BRRD)
Aspetto ancora controverso:
Nell’approccio generale di dicembre 2013 del SRB non fanno parte i rappresentanti di
Commissione e BCE
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Il secondo pilastro del B.U. :
il Single Resolution Mechanism
• ECOFIN 18/12/2013:
• approccio generale sul regolamento;
• decisione di avviare i lavori per un accordo intergovernativo
(IGA) sul SRF;
• dichiarazione dell’Eurogruppo in merito allo State backstop
• ECON 17/12/2013: voto sul rapporto con gli emendamenti alla
proposta di regolamento;
• Plenaria in Parlamento europeo 6/02/2014: voto solo sugli
emendamenti contenuti nel testo dell’ECON, non sul regolamento
in modo da non concludere l’iter.  Non concorda sulla necessità
della IGA sul SRF. Ritiene lo State backstop elemento
fondamentale di credibilità del SRM, ma non finanziato con
«taxpayers’ money»
21
Il Single Resolution Mechanism:
il meccanismo decisionale
•
La BCE: segnala quando una banca richiede di essere sottoposta a
ristrutturazione
•
Il Single Resolution Board: prepara e formula la proposta circa le
misure di risoluzione di una banca;
•
La Commissione: assume la decisione finale circa l’applicazione della
risoluzione e gli strumenti da utilizzare, ivi compreso l’utilizzo del
Fondo di risoluzione (così nella proposta iniziale di regolamento)
Nell’approccio generale del Consiglio UE di dicembre 2013 la
decisione è assunta dal Consiglio; la Commissione valuta e propone al
Board
•
•
Le autorità di risoluzione nazionali: assistono il SRB nella
predisposizione dei piani di risoluzione e danno attuazione alle
misure di risoluzione
Aspetto ancora controverso: Commissione o Consiglio?
Per il Parlamento il coinvolgimento del Consiglio renderebbe il processo di
22
22
risoluzione meno indipendente e vorrebbe mantenere l’impostazione iniziale
SRM: profili critici
- La base legale: art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (TFEU), che consente l’adozione di misure per l’avvicinamento
delle normative nazionali miranti alla costituzione e al funzionamento
del Mercato Unico
Alcuni Stati ritengono la base giuridica molto fragile. Modifica dei
Trattati?
- la soluzione del Single resolution Board è controversa: principio
Meroni – Corte di Giustizia del 13 giugno 1958
(dubbi sulla possibilità di delegare così ampi poteri, con rilevanti
margini di discrezionalità, a un organismo che non è un’istituzione
dell’Unione avente competenze esecutive, e ciò sia con riferimento
alla definizione del piano di risoluzione sia agli investimenti del
Fondo unico di risoluzione delle crisi)
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Single Resolution Fund
Per il finanziamento della risoluzione nell’ambito del SRM è costituito un
fondo unico (SRF), con le seguenti caratteristiche:
•
le risorse disponibili nel SRF devono raggiungere, in 10 anni, almeno l’1%
dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nei paesi partecipanti
al SRM;
•
le banche dei paesi partecipanti devono versare annualmente una
contribuzione ex-ante risk-based;
•
la contribuzione ex-ante è data dall’ammontare delle passività della banca,
esclusi i fondi propri e i depositi garantiti, sul totale delle passività,
esclusi i fondi propri e i depositi garantiti, di tutte le banche autorizzate
nei paesi partecipanti al SRM;
•
in caso le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite,
possono essere raccolte contribuzioni straordinarie ex-post, ripartite con
le stesse modalità delle contribuzioni ex-ante, oppure si può ricorrere a
forme alternative di finanziamento;
•
in aggiunta il SRB può decidere di attivare un meccanismo di mutual
borrowing tra il SRF e i fondi di risoluzione dei paesi UE non partecipanti.
•
i compartimenti nazionali dei paesi partecipanti provvedono alla raccolta
delle contribuzioni e progressivamente, in un arco temporale di 10 anni,
procedono alla mutualizzazione delle risorse per alimentare il SRF;
•
il Consiglio europeo, nella riunione di dicembre 2013, ha avviato i lavori di
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una conferenza intergovernativa ai fini di un accordo sul funzionamento
del SRF e il meccanismo di mutualizzazione delle risorse.
L’Unione Bancaria: il terzo pilastro
un sistema di garanzia dei depositi accentrato a livello europeo
• L’ipotesi di un sistema unico di garanzia dei depositi
a livello europeo nell’ambito del progetto di Banking
Union. Il progetto è stato per il momento
accantonato.
• Si procederà, quindi, con un network di sistemi di
garanzia dei depositi nazionali (armonizzati), i quali
potranno concorrere al finanziamento delle
resolution nei limiti degli impegni di intervento che
ad essi avrebbe fatto carico in caso di intervento di
rimborso dei depositanti.
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I sistemi di garanzia dei depositanti.
Obiettivi e funzioni
• proteggere i piccoli depositanti (obiettivo specifico)
• contribuire alla stabilità del sistema finanziario
nazionale nell’ambito della “safety net” (obiettivo
generale)
MERO
RIMBORSO
DIRETTO
DEI DEPOSITI
(PAY-BOX)
MODELLI
INTERMEDI
GESTIONE
DIRETTA
DELLE PROCEDURE
DI CRISI
(RISK-MINIMIZERS)
26 26
I sistemi di garanzia dei depositanti
• artt. 96 e segg. T.U.B. (attuazione della direttiva 2009/14/CE, che
modifica la direttiva 94/19/CE ):
• Limite di rimborso: € 100.000 per ciascun depositante
• Rimborso entro 20 gg lav. prorogabile per altri 10
• L’adesione a un fondo di garanzia ufficialmente riconosciuto è un
presupposto necessario per l’autorizzazione all’attività bancaria
Sono esclusi dalla tutela, tra gli altri:
• depositi e altri fondi al portatore
• obbligazioni, crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e
operazioni in titoli, azioni
• depositi delle amministrazioni statali e locali
• depositi di banche e altri intermediari
• depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo
individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la
situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai
commissari liquidatori
27 27
Prospettive di ulteriore modifica dei sistemi di
garanzia dei depositi (DGS)
(proposta di direttiva COM(2010)0368)
•
Ulteriore riduzione dei tempi di rimborso dei depositanti gradualmente
(7 gg lav.)
• Funding misto (ex ante ed ex post), secondo un four-step approach
• Maggiore trasparenza nei confronti dei depositanti
• Riconoscimento sistemi di mutua garanzia: proteggono l'ente creditizio
stesso (ne garantiscono la liquidità e la solvibilità) e, indirettamente,
proteggono i depositanti:
– grazie al supporto di un sistema di mutua garanzia, una banca non
fallisce e non è necessario rimborsare i depositanti
– i depositanti potranno vantare diritti nei confronti dei sistemi di
mutua garanzia se essi non sono in grado di impedire il fallimento di
un loro membro
Parlamento UE: fondo europeo unico di garanzia dei depositi costituisce
l'obiettivo a lungo termine una volta introdotti un efficace regime di fallimento
ordinato (resolution) e un altrettanto efficace meccanismo di vigilanza … ai fini
del corretto assetto dell'Unione bancaria e del conseguimento della finalità
generale della stabilità dei mercati finanziari; … le proposte relative ai DGS
debbano essere approvate parallelamente alla direttiva per l'instaurazione di un
28 28
quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi
La revisione della direttiva sui DGS
La proposta, presentata dalla Commissione europea il 12 luglio 2010, è
stata lungamente dibattuta, fino all’accordo raggiunto tra Consiglio,
parlamento e Commissione lo scorso 17 dicembre.
L’approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo dovrebbe
arrivare per la fine di marzo 2014.
Per quanto riguarda il funding, sono previste:
• contribuzioni ex-ante in misura tale da raggiungere almeno lo 0,8%
dei depositi garantiti totali in 10 anni;
• contribuzioni straordinarie ex-post;
• forme alternative di finanziamento;
• un meccanismo volontario di mutual borrowing tra i DGS europei.
Una parte delle risorse disponibili, fino al 30%, può essere nella
forma degli impegni irrevocabili di pagamento.
29
29
Le nuove regole della gestione delle crisi
la Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD)
Si applica a: Enti creditizi, imprese di investimento, istituzioni
finanziarie facenti parte di un gruppo e società controllanti delle
medesime (holding companies).
• I poteri di risoluzione devono essere conferiti a una o più
resolution authority, costituite sotto forma di autorità
amministrativa indipendente, già esistente o di nuova istituzione.
Le funzioni di RA possono essere attribuite a banche centrali,
autorità di vigilanza, sistemi di garanzia dei depositi o ministri
delle finanze ma ci deve essere una separazione funzionale.
• Per la resolution di banche cross-border è prevista la
costituzione di “resolution colleges”, volti a realizzare una
cooperazione internazionale rafforzata tra le autorità nazionali
in tutte le fasi di preparazione, risanamento e risoluzione.
• I Resolution colleges: la RA dello autorità home della
capogruppo; le RA host; i rispettivi Ministri delle finanze che
non svolgono la funzione di RA; l’EBA ha funzioni di facilitatore e
di mediazione, se necessario
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30
La BRRD: un approccio integrato
1. La prevenzione
2. L’intervento precoce (early intervention)
3. La gestione e la risoluzione
4. La liquidazione
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BRRD. Un framework basato su tre fasi
Prevenzione
E’ rappresentata dall’insieme delle attività e delle misure nei confronti di una
banca o gruppo bancario, nel normale corso dell’attività d’impresa, volte ad
evitare o a ridurre la probabilità che si verifichino situazioni di crisi. Le banche
e le autorità definire misure preparatorie per programmare in modo adeguato le
attività da svolgere in caso di situazioni di difficoltà o di crisi.
Intervento precoce
Le autorità devono agire con misure tempestive per rimediare a problemi che si
presentano nella situazione delle banche o in particolari aree di esse prima che
si determini un grave deterioramento e sia compromessa la stabilità.
Risoluzione
Le autorità devono ristrutturare le banche in gravi situazioni di crisi allo scopo
di preservare le funzioni critiche essenziali attraverso una serie di misure che
incidono profondamente sulla struttura patrimoniale,organizzativa e gestionale.
32
32
BRRD
Gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali si applicano in
maniera proporzionale a seconda del tipo e delle dimensioni delle
banche coinvolte e delle crisi.
La rilevanza delle relazioni home/host
L’EBA svolge un ruolo centrale; dovrà preparare linee guida e norme
tecniche vincolanti per l’attuazione delle misure previste nonché, con
riferimento agli intermediari cross-border, mediare per risolvere
eventuali conflitti che insorgano tra le autorità nazionali.
Direttiva di armonizzazione minima: gli Stati membri possono
conservare specifici strumenti presenti nel toolkit nazionale a
condizione che non siano di ostacolo ad una risoluzione coordinata del
gruppo e siano coerenti con gli obiettivi generali della resolution
stabiliti dalla direttiva.
33
33
1. Rafforzamento della prevenzione e della preparazione
le banche, soprattutto quelle di rilevanza sistemica, sono chiamate a
predisporre, quando in vita, piani di emergenza al fine di essere
preparate a fronteggiare condizioni avverse
Recovery plans
Resolution plans
volti al recupero delle
situazioni di debolezza
che connotano i profili
tecnici della banca
volti a realizzare un’ordinata
risoluzione della banca
in caso di insolvenza
Poteri di intervento delle Autorità
34
La prevenzione - I RRPs
•
•
Recovery Plans
– definiscono le disposizioni predisposte dalle banche o le misure che esse
adotterebbero per ripristinare la c.d. long-term viability nel caso in cui si
determini un deterioramento della propria situazione finanziaria (patrimonio,
liquidità, redditività).
– sono elaborati dagli intermediari e approvati dalle autorità;
– stabilisce le modalità e salvaguardie attraverso le quali operazioni finanziarie di
varia natura (trasferimento di attività, di capitale, garanzie) possono essere
instaurate tra le componenti di un gruppo bancario allo scopo di agevolare il
superamento delle difficoltà che dovessero interessare la capogruppo o le
singole componenti del gruppo
Resolution Plans
– sono elaborati dalle autorità di risoluzione, in cooperazione con l’autorità di
vigilanza, nel corso dell’ordinaria attività delle banche o di gruppi bancari, sulla
base delle informazioni fornite dagli intermediari.
– contengono le azioni da intraprendere tempestivamente nell’ipotesi che
un’istituzione finanziaria entri in uno stato di crisi irreversibile e si renda
necessaria la sua ristrutturazione. I piani devono definire in dettaglio gli
strumenti da attivare per assicurare la continuità delle funzioni essenziali delle
banche o la loro ordinata liquidazione in caso di fallimento.
– In caso di ostacoli significativi alla risolvibilità possono imporre modifiche
della struttura societaria e operativa dei gruppi, degli accordi contrattuali e
delle pratiche di business, per facilitare la risoluzione dell’intermediario
35
35
La prevenzione
I recovery and resolution plans devono:
• tener conto dei differenti scenari di stress finanziario
• essere regolarmente aggiornati
• definiti sia a livello di gruppo sia a livello individuale nel gruppo.
• per i gruppi, il piano di risoluzione complessivo deve essere redatto
dalla capogruppo, assicurando il coordinamento e la coerenza con
quelli eventualmente predisposti per le filiazioni, e deve essere
approvato dalle autorità competenti nell’ambito dei resolution
colleges.
• il piano di gruppo deve contenere, tra l’altro, misure per il
finanziamento della risoluzione e definire principi per la
condivisione dei relativi oneri e responsabilità tra i diversi Paesi
ispirati a criteri equitativi e bilanciati che tengano conto, in
particolare, del diverso impatto economico e della distribuzione
dei poteri di vigilanza tra le diverse autorità
36
36
Valutazione della risolvibilità
• Un intermediario è risolvibile se può essere sottoposto a risoluzione
senza danni sistemici e oneri per i contribuenti e proteggendo le
funzioni economiche e i servizi finanziari essenziali
• Obiettivo della valutazione: identificare fattori che incidono sulla
resolvability e individuare azioni per migliorarla
– fattori endogeni: legati alle caratteristiche strutturali,
operative e organizzative dell’intermediario
– fattori esogeni: legati al quadro normativo esistente nei vari
paesi e alla presenza di accordi di cooperazione
• Per i gruppi cross-border la valutazione è da effettuare nell’ambito
dei collegi con il coordinamento dell’home authority tenendo conto
delle valutazioni delle autorità host
• Le autorità possono richiedere azioni correttive relative alla
struttura e operatività del gruppo per migliorare la risolvibilità
tenendo conto degli effetti sulla stabilità e sull’operatività ongoing
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37
2. L’early intervention
La banca presenta debolezze in particolari aree aziendali che, se non
affrontate in modo tempestivo ed efficace, potrebbero estendersi
nel tempo all’intera situazione finanziaria della banca
I presupposti oggettivi per l’attivazione delle misure : la banca non
soddisfa o rischia di violare i requisiti prudenziali, secondo
l’apprezzamento dell’autorità (soft triggers)
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L’intervento precoce: le misure
•
Oltre a quelle già previste dall’art. 136 della direttiva 2006/48/CE (aumento del
capitale; restrizione di rami di attività, disinvestimento di attività più rischiose,
restrizione alla distribuzione di dividendi, revisione delle strutture di gestione dei
rischi e dei presidi di controllo)
•
La richiesta agli organi della banca di:
– destinare i profitti al rafforzamento della base di capitale;
– richiedere il sostegno finanziario infragruppo; attuare una o più delle
misure previste nel piano di risanamento;
– esaminare la situazione dell’intermediario e formulare un piano d’azione e i
tempi di attuazione;
– convocare l’assemblea dei soci – o convocarla direttamente - per deliberare
sulle materie poste all’ordine del giorno indicato dalla stessa autorità o di
assumere determinate decisioni;
– presentare un piano di risanamento che preveda la ristrutturazione del
debito con i creditori;
– revoca o sostituzione di uno o più amministratori ritenuti inidonei a ricoprire
la carica;
la raccolta, anche tramite ispezioni, di informazioni utili alla redazione del piano
di risoluzione;
l’avvio di contatti diretti con potenziali acquirenti, in vista della risoluzione
dell’intermediario
Per i gruppi cross-border, l’attivazione di poteri di intervento tempestivo va
concordata all’interno del collegio; in caso di disaccordo fra le autorità, l’EBA ha
39
un ruolo di mediazione vincolante.
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•
•
•
L’intervento precoce: temporary administrator
•
In caso di significativo deterioramento della situazione finanziaria, di gravi
violazioni di disposizioni amministrative, legislative o statutarie, ovvero di
gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure di intervento adottate
nei casi in cui una banca non rispetta i requisiti della CRD si rivelano
insufficienti, le autorità possono richiedere la sostituzione del management
della banca, in tutto o in parte.
•
Qualora la sostituzione non si riveli sufficiente, l’autorità può nominare uno o
più amministratori temporanei (temporary administrator) per un limitato
periodo di tempo per assumere la gestione della banca o assistere il
management esistente.
•
Si tratta di un istituto ispirato alla figura del commissario straordinario
nella procedura di amministrazione straordinaria dell’ordinamento italiano.
•
La funzione dello special manager è quella di accertare la situazione
finanziaria della banca, gestirne l’attività in tutto o in parte nell’ottica di
ripristinare la sana e prudente gestione. L’autoità competente deve
specificare limiti e ruolo dell’amministratore temporaneo.
•
La durata minima del mandato è di un anno, prorogabile in casi eccezionali
•
La procedura non incide sui diritti degli azionisti: previa autorizzazione delle
autorità lo SM può richiedere la convocazione dell’assemblea e fissarne
40
40
l’ordine del giorno
3. La resolution: i presupposti oggettivi
Soft triggers:
i) La banca sta fallendo o è probabile che fallisca.
(the bank is failed or is likely to fail)
ii) non si può ragionevolmente prevedere che un’azione alternativa
del settore privato o dell’autorità di vigilanza consenta di evitare il fallimento
in tempi ragionevoli;
iii) che l’azione di ristrutturazione risponda a finalità di interesse pubblico
Finalità di interesse pubblico: continuità dei servizi bancari essenziali;
evitare possibili effetti di contagio sulla stabilità finanziaria;
mantenendo la disciplina di mercato; proteggere i depositanti e i fondi
e le attività dei clienti; evitare distruzione del valore non necessaria
e minimizzare i costi della crisi della risoluzione; mitigare il moral hazard,
riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico a carico
dei contribuenti.
41
La resolution: i presupposti oggettivi
Quando una banca sta fallendo o è a rischio di fallimento?
•
•
•
•
le perdite rilevate sono in grado di azzerare il patrimonio;
il mancato rispetto (attuale od oggettivamente probabile nel prossimo
futuro) dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria;
le attività della banca sono inferiori alle passività; la banca non è in
grado di rimborsare le obbligazioni in scadenza;
la banca necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario
Per gli intermediari appartenenti a un gruppo, le condizioni devono essere
verificate sia a livello individuale che di entità consolidante; è possibile
estendere gli strumenti di resolution alla holding company anche qualora
i presupposti della resolution siano verificati solo a livello della
filiazione, qualora ciò sia necessario per la risoluzione della filiazione o
del gruppo nel suo insieme
42
La risoluzione: gli strumenti
Gli strumenti si sostanziano nel potere di
– La vendita dell’attività d’impresa (sale of business)
– La costituzione di una bad bank cui trasferire crediti anomali e attività di
difficile valutazione;
– La creazione di una bridge bank;
– Il bail-in: la conversione obbligatoria di strumenti di debito in azioni o la
riduzione del valore delle passività (write down), imponendo perdite agli azionisti
e ad alcune categorie di creditori
•
Possono essere impiegati anche congiuntamente, anche in mancanza del consenso degli
azionisti.
•
La loro applicazione deve essere preceduta da una valutazione equa e realistica delle
attività e passività da parte di un soggetto indipendente dalle autorità, incluse RA;
•
In caso di urgenza per circostanze concrete, la valutazione può essere svolta dalle RA
Si tratta di un set minimale di strumenti; gli stati membri possono utilizzare altri
strumenti disponibili a livello nazionale che consentano il perseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva
43
43
La risoluzione: gli strumenti
Si distinguono gli interventi miranti
a lasciare in vita la banca insolvente come entità
giuridica autonoma (going concern)
da quelli che comportano il venir meno della banca
come entità giuridica
e la sua ristrutturazione in modo da minimizzare gli
effetti negativi sui vari stakeholders (gone
concern).
44
La risoluzione: lo special manager
•
L’autorità di risoluzione può nominare uno special manager (SM) per
sostituire il management della banca in risoluzione, con mandato limitato a un
anno, rinnovabile in casi eccezionali;
•
lo special manager esercita i suoi poteri di gestione sotto il controllo
dell’autorità di risoluzione e svolge la sua attività adottando tutte le misure
necessarie a promuovere il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e
conformemente alle decisioni dell’autorità preposta;
•
le misure possono comprendere: aumento di capitale, riorganizzazione della
struttura proprietaria della banca, acquisizioni da altre banche solide sotto il
profilo finanziario, in linea con il toolkit per la risoluzione;
•
si tratta di un istituto ispirato alla figura del commissario straordinario nella
procedura di amministrazione straordinaria dell’ordinamento italiano.
•
in caso di insolvenza della banca, qualora le legislazioni nazionali prevedano la
nomina di un amministratore per gestire la situazione, questo può essere
considerato SM ai sensi della BRRD.
45
45
La risoluzione: government stabilisation tools
• Gli strumenti di intervento pubblico straordinario sono finalizzati a
partecipare alla risoluzione di una banca in modo da evitarne la
chiusura e per consentire il raggiungimento delle finalità della
risoluzione.
• sono attivabili al ricorrere delle seguenti condizioni: l’applicazione
degli altri strumenti non sia sufficiente a evitare ripercussioni sulla
stabilità finanziaria o a tutelare l’interesse pubblico;
• devono costituire uno strumento di ultima istanza;
• consistono in:
• supporto con capitale pubblico
• acquisizione temporanea della proprietà
46
46
La resolution: il Bail-in
•
•
•
•
•
•
Lo strumento del bail-in (art. 37):
le autorità di risoluzione hanno il potere di svalutare le somme esigibili di creditori non
garantiti dell’intermediario in crisi e di convertire debiti dell’impresa in capitale, con la
finalità di ricapitalizzare la banca e consentire alle autorità di riorganizzarla e
ristrutturarla attraverso la risoluzione in uno scenario di continuità (going concern),
in cui la banca sia restituita alla solidità finanziaria e all’operatività economicamente
sostenibile nel lungo periodo;
il bail-in può essere impiegato:
o per capitalizzare una banca ponte;
o per convertire in capitale o ridurre il valore delle passività trasferite: a una banca
ponte (allo scopo di fornire capitale) o in applicazione degli altri strumenti (sale of
business, asset separation);
le autorità disporrebbero di maggiore flessibilità nella gestione del fallimento di
intermediari complessi e di grandi dimensioni;
lo strumento verrebbe associato alla rimozione del management dell’impresa
responsabile dei problemi e all’implementazione di un piano di riorganizzazione
dell’attività attraverso un amministratore nominato allo scopo;
obiettivo del piano: ripristinare le condizioni economiche di sostenibilità dell’attività,
tenendo conto tra gli altri dello stato attuale e delle prospettive future dei mercati
finanziari con assunzioni relative al migliore e al peggiore scenario (stress test e
standard tecnici EBA).
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47
Il Bail-in
• lo strumento, introdotto per minimizzare il ricorso ai
contribuenti nei fallimenti bancari, dovrà essere applicato con
decorrenza 1° gennaio 2016;
• in linea con l’approccio generale di giugno, l’art. 38 (oggetto
del bail-in) è stato riformulato, prevedendo:
o esclusioni permanenti dal bail-in;
o esclusioni facoltative di passività assoggettabili;
o condizioni per il ricorso alla contribuzione del fondo di
risoluzione;
o condizioni per il ricorso a forme alternative di
finanziamento
48
48
Il Bail-in
• Esclusioni permanenti:
o depositi garantiti (covered);
o secured liabilities, inclusi i covered bonds e le passività nella
forma di strumenti finanziari utilizzati per finalità di hedging e
garantiti, secondo le norme nazionali, in modo simile ai covered
bonds;
o passività verso «institutions» con una scadenza residua inferiore
ai 7 giorni (escluse quelle verso società dello stesso gruppo);
o passività, derivanti dalla partecipazione nei sistemi di pagamento,
con una scadenza residua inferiore ai 7 giorni;
o salari e pensioni dei dipendenti della banca in crisi, passività nei
confronti di fornitori;
o passività fiscali, purché oggetto di privilegio secondo le norme
nazionali;
o passività nei confronti del DGS derivanti da contribuzioni
versate dallo stesso ai sensi della DGSD.
49
49
Il Bail-in
•
Esclusioni facoltative: in circostanze eccezionali, le autorità di
risoluzione nazionali possono escludere, anche parzialmente, altre
passività tra quelle assoggettabili:
o se non possono essere assoggettate a bail-in in tempi ragionevoli;
o se necessario per assicurare la continuità delle funzioni essenziali;
o se necessario per evitare il contagio, in particolare con riferimento
ai depositi eligible di persone fisiche e piccole-medie imprese, che
potrebbe seriamente compromettere il funzionamento dei mercati
finanziari;
o qualora l’applicazione del bail-in a tali passività determini
distruzione di valore tale da imporre a carico di altri creditori
perdite maggiori rispetto al caso in cui le passività in oggetto siano
escluse.
1/3
50
50
Il Bail-in
• Nel caso delle esclusioni facoltative, il bail-in a carico di altre
passività assoggettabili può essere aumentato:
a) per tenere conto di queste ulteriori esclusioni, purché nel
rispetto del no creditor worse-off;
b) nel caso in cui le perdite non siano trasferite completamente ad
altri creditori, il fondo di risoluzione può erogare una
contribuzione alla banca in risoluzione:
o per coprire le perdite non assorbite dalle passività
assoggettabili a bail-in e ripianare il deficit patrimoniale;
o per acquistare azioni o altri strumenti di capitale della
banca in risoluzione a fini di ricapitalizzazione della stessa.
2/3
51
51
Il Bail-in
• Nell’esercizio della discrezionalità, le autorità di risoluzione devono
tenere in debito conto:
o il principio che a essere incisi dalle perdite siano in primis gli
azionisti e poi, in generale, i creditori della banca secondo la
gerarchia;
o il livello della capacità di assorbimento delle perdite (loss
absorbing capacity) che residua nella banca dopo l’esclusione
discrezionale di alcune passività assoggettabili;
o la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento
della risoluzione.
3/3
52
52
Il Bail-in
Condizioni per il ricorso al fondo di risoluzione
• I fondi di risoluzione possono intervenire purché:
1/2
o si abbia, da parte di azionisti e detentori di strumenti di
partecipazione al capitale e di altre passività assoggettabili, un
contributo
per
l’assorbimento
delle
perdite
e
la
ricapitalizzazione per un ammontare non inferiore all’8% del
totale delle passività, inclusi i fondi propri, della banca
sottoposta a risoluzione, misurati al momento dell’azione di
risoluzione in linea con la valutazione di cui all’art. 30 della
proposta di direttiva;
o il contributo del FR non ecceda il 5% del totale delle passività,
inclusi i fondi propri, della banca sottoposta a risoluzione,
misurato al momento dell’azione di risoluzione in linea con la
valutazione di cui all’art. 30 della proposta di direttiva.
53
53
Il Bail-in
Condizioni per il ricorso al fondo di risoluzione
2/2
• In deroga alla condizione relativa al limite dell’8%, il fondo di
risoluzione può erogare un contributo se:
o il contributo per l’assorbimento delle perdite e la
ricapitalizzazione sia almeno pari al 20% di RWA della banca in
risoluzione;
o Il fondo di risoluzione nazionale ha a sua disposizione, come
contribuzioni ex-ante, un ammontare almeno apri al 3% dei
depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nel territorio
dello Stato;
o La banca in risoluzione ha un totale attivo inferiore a 900 miliardi
su base consolidata.
54
54
Il Bail-in
• il RF è finanziato attraverso:
o contributi ex-ante delle banche in base all’art. 94,
o contributi straordinari ex-post in base all’art. 95 (con limite
massimo pari a tre volte le contribuzioni ordinarie annuali)
o se entrambi insufficienti (o la contribuzione straordinaria non è
immediatamente accessibile), con forme alternative di
finanziamento ex art. 96;
o a ciò si aggiunge un meccanismo volontario di borrowing tra fondi
nazionali.
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55
Il Bail-in
Condizioni per il ricorso a forme alternative di finanziamento
• In circostanze eccezionali, l’autorità di risoluzione può ricorrere a
forme alternative di finanziamento, dopo che:
o il limite del 5% nell’uso del fondo di risoluzione è stato
superato;
o tutte le passività non garantite e non privilegiate, diverse dai
depositi eligible, sono state completamente annullate o
convertite.
• In alternativa o in aggiunta, al ricorrere di queste due condizioni, il
fondo di risoluzione può erogare un contributo avvalendosi delle
risorse provenienti da contribuzioni ex-ante e che non siano state
ancora utilizzate.
56
56
Il Bail-in
Ordine di assoggettamento delle passività a bail-in (art. 43)
a) elementi del common equity tier 1 fino all’intero ammontare a
copertura delle perdite;
b) se a) non è sufficiente a ripianare le perdite, strumenti di tier 1
nella misura necessaria e fino all’intero ammontare;
c) se a) e b) non sono sufficienti a ripianare le perdite, strumenti di
tier 2 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare;
d) se a), b) e c) non sono sufficienti a ripianare le perdite, debiti
subordinati che non siano tier 1 o tier 2 secondo la gerarchia delle
ordinarie procedure di insolvenza;
e) se non ancora sufficiente a ripianare le perdite, tutte le altre
passività assoggettabili secondo la gerarchia delle ordinarie
procedure di insolvenza.
1/2
57
57
Il Bail-in
Ordine di assoggettamento delle passività a bail-in (art. 43)
• Azioni, strumenti di capitale e passività della stessa classe devono
essere trattate in modo analogo nell’applicazione dello strumento;
• ciò non impedisce che delle passività assoggettabili, che siano
escluse in base alla valutazione dell’autorità di risoluzione, possano
ricevere un trattamento più favorevole rispetto alle altre passività
della stessa classe secondo le regole fallimentari.
2/2
58
58
Il Bail-in
Privilegio ai depositanti (art. 98a)
• I depositi eligible delle persone fisiche, delle piccole e medie
imprese sono privilegiati rispetto ai creditori chirografari;
• i depositi covered dei medesimi soggetti sono privilegiati rispetto
alla parte dei loro depositi eligible eccedenti la garanzia;
• il DGS, che subentra nei diritti dei depositanti garantiti assume lo
stesso privilegio riconosciuto ai depositi covered.
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59
DGS in Resolution
Impiego dei DGS nella risoluzione (art. 99)
•
Nel contesto della risoluzione, purché sia assicurato l’accesso non
interrotto ai depositi da parte dei depositanti, il DGS è responsabile:
o in caso di applicazione del bail-in, dell’ammontare per cui i depositanti
garantiti sarebbero stati incisi qualora assoggettabili allo strumento,
nell’ordine previsto dalle leggi fallimentari nazionali;
o in caso di applicazione di uno o più altri strumenti, dell’ammontare delle
perdite cui sarebbero stati esposti i depositanti garantiti, nell’ordine
previsto dalle leggi fallimentari nazionali.
• La contribuzione del DGS è in contanti e non può eccedere il 50% del
target previsto dalla DGSD;
• il costo per il DGS non può eccedere quello cui sarebbe esposto in
liquidazione;
• in caso di bail-in, al DGS non può essere chiesta alcuna contribuzione
finalizzata a capitalizzare una banca ponte.
60
60
Il Bail-in
Minimum requirement of own funds and eligible liabilities (art. 39)
• Le banche devono, in ogni momento, rispettare un requisito minimo,
espresso come:
o rapporto tra l’ammontare di passività assoggettabili e fondi propri
rispetto al totale delle passività incluso il capitale.
• l’EBA deve definire gli standard tecnici per specificare il criterio
di valutazione per determinare, per ciascuna banca, un requisito
minimo di capitale e passività assoggettabili, inclusi i debiti
subordinati e i debiti non garantiti con una durata residua inferiore
a 12 mesi assoggettabili al bail-in e quelli qualificabili come capitale
in base al CRR;
• gli stati membri possono definire criteri aggiuntivi per la
determinazione del requisito.
1/3
61
61
Il Bail-in
Minimum requirement of own funds and eligible liabilities (art. 39)
•
Il requisito minimo deve essere determinato per ciascuna banca dall’autorità di
risoluzione, in consultazione con la vigilanza, tenendo in considerazione almeno i
seguenti criteri:
o la necessità che la banca possa essere assoggetta a a risoluzione con
applicazione dei relativi strumenti, incluso il bail-in;
o la necessità di assicurare che la banca disponga di sufficienti passività
assoggettabili per garantire che, in caso di bail-in, le perdite possano essere
assorbite e il CET ratio ripristinato al livello richiesto dalla regolamentazione;
o la necessità di assicurare che, qualora il piano di risoluzione preveda esclusioni
facoltative di passività assoggettabili, la banca disponga di sufficienti altre
passività per garantire che, in caso di bail-in, le perdite possano essere
assorbite e il CET ratio ripristinato al livello richiesto dalla regolamentazione;
o la dimensione, il modello di business, di funding e il profilo di rischio della banca;
o la misura in cui il DGS potrebbe contribuire al finanziamento della risoluzione;
o la misura i cui il fallimento della banca potrebbe creare ripercussioni negative
sulla stabilità finanziaria, tenendo in debito conto le interconnessioni e il rischio
62
62
3/3
di contagio.
Il Bail-in
Minimum requirement of own funds and eligible liabilities (art. 39)
• Le passività assoggettabili, inclusi gli strumenti subordinati non
qualificati come tier1 o tier 2, devono essere compresi
nell’ammontare da considerare ai fini del requisito solo se
soddisfano le seguenti condizioni:
o lo strumento è emesso e pagato;
o la passività non è detenuta, assicurata o garantita dalla banca stessa;
o l’acquisto dello strumento non è stato finanziato, direttmente o
indirettamente, dalla banca;
o la passività ha una durata residua di almeno un anno (o, se prevede
diritto al rimborso anticipato, la prima data in cui tale diritto può
essere esercitato);
o la passività non è originata da un derivato
o la passività non è un deposito assistito da privilegio nella legislazione
nazionale previsto dall’art. 98a
63
63
2/3
3. Resolution: gone concern solutions
Gli strumenti per un’ordinata risoluzione
la vendita di tutto
o parte del business
della banca
(attivi, passivi, diritti)
la costituzione
di una
“bridge bank”
la separazione tra
“bad bank” e “good bank”
una soluzione
temporanea
64
Gli strumenti di risoluzione: la vendita dell’attività
d’impresa della banca
•
La vendita può consistere nella cessione di: a) azioni o altri titoli di proprietà
della banca da ristrutturare; b) attività, diritti e passività, o parti di essi; c)
una combinazione di parte o della totalità delle attività, dei diritti e delle
passività.
•
La cessione parziale interessa solo le attività viable e le passività che
pongono rischi per la stabilità sistemica. Problemi di parità di trattamento
tra creditori trasferiti e creditori non trasferiti
•
le attività non trasferite che restano all’intermediario devono essere
liquidate normalmente entro un lasso di tempo appropriato;
•
Per ridurre il costo della risoluzione, il trasferimento deve essere
effettuato in modo rapido e trasparente e a condizioni commerciali,
attraverso procedure competitive, allo scopo di massimizzare il valore degli
attivi trasferiti. Pertanto, deve essere articolata in modo da non
determinare conflitti di interesse e discriminazioni tra potenziali acquirenti
•
E’ possibile derogare alla procedura prevista in presenza di una seria
minaccia alla stabilità finanziaria o se questa compromette l’efficacia della
cessione e gli obiettivi della resolution
65
Gli strumenti di risoluzione: la bridge bank

Strumento attivabile quando non si rende possibile effettuare una cessione
dell’attività d’impresa e vi siano rischi per la stabilità sistemica.

Veicolo costituito dalle autorità per acquisire le attività e passività in vista di
una cessione a terzi sul mercato, a condizioni commerciali e trasparenti.
Deve essere totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici,
inclusa la RA, che ne nominano il management, nonché autorizzata a svolgere
le attività derivanti dal trasferimento di attività e passività ai sensi della
CRD e soggetta a vigilanza e al rispetto delle norme in materia bancaria.

Per il trasferimento non è richiesto il consenso degli azionisti, i quali non
avrebbero alcun diritto sulla bridge bank, ma solo sul valore residuo
realizzato dalla vendita della stessa dopo il pagamento degli altri creditori e
delle spese connesse alla gestione della crisi.

Le attività non trasferite vanno liquidate; i relativi proventi, al netto dei
costi, andranno a beneficio dell’intermediario in resolution.

Durata max 2 anni, rinnovabili per un altro anno se necessario per realizzare
una fusione con altri intermediari, una cessione a terzi o assicurare la
continuità dei servizi bancari e finanziari essenziali.
66
Gli strumenti di risoluzione: la bad bank
Mira a conferire all’autorità di risoluzione il potere di separare gli
attivi buoni dagli attivi deteriorati o difficili da valutare esistenti
nel bilancio di una banca in crisi e di trasferire questi ultimi a una
società-veicolo (bad bank) allo scopo di facilitare l’utilizzo o di
assicurare l’efficacia di un altro strumento di risoluzione della
crisi della banca medesima.
Quando: nel caso in cui la liquidazione ordinaria di attività
deteriorate o di difficile valutazione possa avere effetti negativi
sul mercato.
Il veicolo deve essere totale o parziale proprietà pubblica, gestito
da amministratori di nomina pubblica per massimizzarne il valore
attraverso una possibile vendita.
Il trasferimento a favore del veicolo deve avvenire a condizioni di
mercato o al valore economico a lungo termine. Agli azionisti e ai
creditori della banca non è riconosciuto alcun diritto sulle attività
trasferite. Il valore economico a lungo termine («valore economico
reale») delle attività è definito sulla base dei flussi di cassa
sottostanti e di orizzonti temporali più ampi.
67
I poteri di risoluzione e le garanzie per i terzi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le autorità di
risoluzione abbiano tutti i poteri necessari per l’applicazione degli
strumenti di risoluzione delle crisi e che per esercitarli non debbano
richiedere approvazioni da parte di altri soggetti, pubblici o privati, ivi
compresi gli azionisti e i creditori della banca, o effettuare notifiche a
terzi.
Le autorità devono avere il potere di: sospendere gli obblighi di
pagamento e di consegna previsti dai contratti; limitare l’opponibilità dei
diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti; sospendere
temporaneamente i diritti di recesso da contratti finanziari.
Nell’esercitare i poteri di risoluzione le RA possono avvalersi anche di
soggetti da esse nominati, incluso un amministratore o un
amministratore speciale.
In caso di trasferimenti parziali e di bail-in, azionisti e creditori non
possono ricevere in pagamento meno di quanto avrebbero conseguito in
caso di liquidazione ordinaria (no creditors worse-off principle). La
valutazione è affidata a un valutatore indipendente
Rapporti con l’autorità giudiziaria nella risoluzione
• E’ riconosciuto il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale
avverso la decisione di risoluzione della crisi. L’eventuale
annullamento di una decisione di un’autorità di risoluzione non
pregiudica gli atti di risoluzione compiuti, salvo il diritto al
risarcimento del danno per equivalente. Il risarcimento del danno per
equivalente consiste nella condanna al pagamento di una somma di
denaro corrispondente al danno cagionato
• Non può essere avviata una procedura di insolvenza nei confronti di
un ente soggetto a risoluzione. A tal fine il giudice competente deve
notificare alla RA la presentazione di eventuali domande di avvio di
procedure concorsuali. Il giudice può decidere sulla domanda solo se
la RA comunica di non voler attuare un’azione di risoluzione o siano
trascorsi 14 giorni dalla notifica.
69
La crisi dei gruppi cross-border
• Cooperazione internazionale rafforzata tra le autorità nazionali in
tutte le fasi di preparazione, risanamento e risoluzione
• Costituzione di Resolution colleges: vi partecipano la RA dell’autorità
home della capogruppo; le RA host; i rispettivi Ministri delle
finanze che non svolgono la funzione di RA; l’EBA promuove e
monitora l’efficiente funzionamento dei collegi di risoluzione, ma
senza diritto di voto
• Ampio scambio di informazioni. Se una RA accerta che una filiazione
si trova in condizioni che richiedono l’avvio della resolution deve
informare l’autorità home della capogruppo e tutti i membri del RC
dell’azione di risoluzione o delle altre misure ritenute appropriate.
70
Il finanziamento della risoluzione:
il Bank Resolution Fund
• Il BRF è alimentato dai contributi versati ex-ante dalle banche
e, ove necessario, da contribuzioni straordinarie ex-post, forme
alternative di finanziamento (es. prestiti) e attraverso un
meccanismo volontario di mutual borrowing.
• Il livello minimo del fondo deve essere pari all’1 per cento dei
depositi garantiti;
• Tale target deve essere costituito con il versamento delle
contribuzioni ordinarie ex-ante in 10 anni (a partire dal 1°
gennaio 2015, data di entrata in vigore della BRRD).
• Una parte delle risorse finanziarie disponibili (fino al 30%) può
essere nella forma degli impegni irrevocabili di pagamento.
• I DGS sono chiamati a contribuire al costo delle misure di
resolution che assicurano indirettamente la tutela dei diritti dei
depositanti.
71
Il finanziamento della risoluzione
• Nei gruppi cross-border, i costi della resolution sono ripartiti tra i
sistemi di finanziamento dei paesi coinvolti, sulla base di un piano di
finanziamento stabilito nello schema di risoluzione del gruppo,
concordato in seno al resolution college. Tale piano rifletterà i criteri
per ripartire i costi della resolution previamente stabiliti nel
resolution plan, i quali dovranno tener conto dell’impatto della
resolution nei diversi paesi in cui opera il gruppo e della ripartizione
dei poteri di vigilanza fra le varie autorità.
• Qualora le misure di resolution garantiscano indirettamente la tutela
dei depositi garantiti, il DGS partecipa ai costi dela risoluzione in
misura pari agli oneri che avrebbe dovuto sostenere in caso di
liquidazione.
• Gli Stati membri possono scegliere di attribuire le funzioni di
resolution al DGS qualora questo rispetti le condizioni previste dalla
direttiva sui sistemi di finanziamento della resolution.
• Gli Stati membri devono assicurare che il DGS non goda di un
trattamento preferenziale in caso di insolvenza ma sia equiparato ai
creditori unsecured.
72
Fondo europeo di stabilità finanziaria EFSF
•Creato dagli Stati della zona euro (decisioni Ecofin del maggio 2010).
•Mandato EFSF: salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa, fornendo
assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro nel quadro di un
programma di risanamento.
•L’EFSF può intervenire anche attraverso operazioni di ricapitalizzazione delle
istituzioni finanziarie, per mezzo di prestiti ai loro governi, e può compiere attività
volte a prevenire il verificarsi di situazioni di instabilità.
•EFSF emette obbligazioni o altri strumenti di debito sul mercato dei capitali e può
intervenire sui mercati obbligazionari primario e secondario.
•EFSF è stato creato come un meccanismo di salvataggio temporaneo.
•Nel mese di ottobre 2010, è stato deciso di creare un meccanismo permanente di
salvataggio, il meccanismo europeo di stabilità (ESM), entrato in vigore l'8 ottobre
2012. Da questa data in poi, l'ESM sarà il principale strumento per il finanziamento
di nuovi programmi.
•l'EFSF proseguirà con i programmi in corso per la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda.
L'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo sarà
trasferita da EFSF al ESM.
•EFSF è sostenuto da garanzie da parte dei Paesi dell’area euro per un totale di
73
780 miliardi e ha una capacità di prestito pari a 440 miliardi.
European Stability Mechanism (ESM)
• Finalità: salvaguardare la stabilità finanziaria nell'area dell'euro
• ESM fornisce assistenza finanziaria per gli Stati membri della zona euro
colpite o minacciate da difficoltà di finanziamento
• ESM raccoglie fondi mediante l'emissione di strumenti del mercato monetario
e del debito a medio e lungo termine, con scadenza fino a 30 anni
• ESM è sostenuto da un capitale versato di € 80 miliardi e dall'impegno
irrevocabile ed incondizionato degli Stati membri a fornire altri € 620 miliardi
nel caso ce ne fosse bisogno. ESM potrà emettere obbligazioni o altri
strumenti finanziari per raccogliere sul mercato circa € 500 miliardi
• Il fondo emetterà prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare
assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquisterà titoli sul mercato
primario (contestualmente all'attivazione del programma Outright Monetary
Transaction), ma a condizioni molto severe
• I prestiti dell’ESM saranno concessi a stati che si troveranno in difficoltà nel
pagare i loro conti oppure con un sistema bancario che potrebbe entrare in
crisi se non venisse sostenuto. Il prestito sarà concesso soltanto se lo stato
sottoscriverà un Memorandum of Understanding, cioè un impegno ad adottare
una serie di misure economiche per risolvere i suoi problemi di bilancio. Per
ottenere l’aiuto dell’ESM lo stato dovrà anche aver sottoscritto il trattato del
Fiscal compact.
74
4. la liquidazione
quando le altre misure di risoluzione della crisi
non sono perseguibili
La banca cessa di esistere come entità giuridica
Le attività sono liquidate e i realizzi sono distribuiti ai
creditori secondo le regole concorsuali
I depositanti sono tutelati dai sistemi di garanzia dei
depositi
75
L’assetto istituzionale europeo a regime
1.
EBA (Regolamentazione)
a) armonizzazione
della regolamentazione a livello europeo per
realizzare un effettivo single rule book attraverso Bank Technical
Standards (BTS)
b) linee guida sulle prassi di vigilanza
c) conduzione delle prove di stress in coordinamento con la
BCE
2.
BCE (Supervisione)
a) supervisione sulle banche appartenenti all’SSM
b) manuale operativo per la supervisione (sup.ry handbook)
c) conduzione delle prove di stress in coordinamento con l’EBA
3.
Single Resolution Authority
(Gestione delle crisi)
a) gestione delle procedure di risoluzione attivando gli strumenti che
saranno previsti dal framework regolamentare (bridge bank, bad
bank, bail-in, etc.)
76
Il complessivo progetto europeo
Zona
union
e
Zona
euro
CRD IV
ESFS
SSM
ESRB
+
EBA
EIOPA
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Il Bail-in - Regolazione dell`attività e dei mercati finanziari