La vigilanza sul sistema bancario
domestico alla luce dei risultati dell’Asset
Quality Review e dell’entrata in vigore del
Single Supervisory Mechanism con
particolare riferimento alla raccolta
obbligazionaria e all’approvazione dei
Documenti Informativi non equity da
parte della Consob
Roma 5 maggio 2015 – dott. G. Giannetta
La vigilanza bancaria europea - la raccolta
obbligazionaria in Italia: adempimenti
Consob - dott. G. Giannetta
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indice
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la ripartizione della vigilanza sul sistema bancario italiano
i comunicati stampa della BCE del 23 ottobre 2013 e del 26 ottobre 2014 sull’Asset Quality Review;
il Progetto di unione bancaria europea
– il meccanismo unico di vigilanza e il comprehensive assessment
– il meccanismo unico per la risoluzione delle crisi bancarie
– il sistema europeo di garanzia dei depositi
la circolare BdI n. 285 del 17 dicembre 2013 – principali elementi;
i controlli da parte di BdI;
i nuovi requisiti patrimoniali delle banche;
la patrimonializzazione delle banche italiane: problemi ancora aperti;
la raccolta obbligazionaria da parte delle banche in Italia nel 2013 (statistiche tratte dalla relazione
annuale Consob 2014);
la vigilanza in materia di offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari
non equity (statistiche tratte dalla relazione annuale Consob 2014)
la trasparenza dei documenti informativi emessi dalla banche da parte della Consob; coerenza,
completezza e comprensibilità;
i documenti informativi concernenti prodotti finanziari non equity;
La Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi
ai clienti retail;
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raccolta obbligazionaria in Italia:
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La vigilanza sul sistema bancario
italiano
Le Autorità di vigilanza dal 1 gennaio 2015:
-BCE
-Banca d’Italia
-Consob
-ISVAP (IVASS dal 1° gennaio 2013)
-COVIP Commissione di vigilanza sui fondi pensione
-AGCM Autorità Garante della concorrenza e del mercato
sono individuate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262
“Disposizioni a tutela del risparmio e disciplina dei
mercati finanziari” c.d. “legge sul risparmio”.
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La vigilanza sul sistema bancario
italiano
 dal 4 novembre 2014 la BCE esercita la vigilanza
diretta su 120 gruppi bancari significativi, che
rappresentano l’82% (in termini di attivi) del
settore bancario dell’area dell’euro, in stretta
collaborazione con le autorità di vigilanza
nazionali. Inoltre, per gli altri 3.500 enti creditizi
la BCE definirà gli standard di vigilanza e ne
verificherà
l’applicazione,
collaborando
strettamente con le autorità nazionali competenti
nella vigilanza di tali enti.
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La vigilanza sul sistema bancario
italiano
La Banca d’Italia persegue la sana e prudente
gestione degli intermediari, la stabilità
complessiva e l’efficienza del sistema
finanziario;
La Consob svolge attività di vigilanza per
quanto riguarda la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti.
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Il progetto di unione bancaria
europea
Il progetto di unione bancaria europea prevede la
creazione di tre diversi sistemi:
 una vigilanza bancaria europea (Single
Supervisory Mechanism - SSM);
 una procedura di risoluzione delle crisi (Single
Resolution Mechanism - SRM)
 una procedura unitaria dei sistemi di garanzia dei
depositi DGS (Deposit Guarant Schemes (Bank
Recovery and Resolution Directive BRRD).
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
 Il comunicato stampa del 23 ottobre 2013 della
BCE (European Central Bank) riguarda l’inizio
della valutazione approfondita del sistema
bancario (comprehensive assessment) in vista
dell’assunzione delle funzioni di vigilanza:
● le grandi banche oggetto di analisi dei rischi, esame
della qualità degli attivi e una prova di stress;
● l’esercizio è stato avviato a novembre 2014 con una
durata di 12 mesi;
● gli obiettivi della valutazione sono la trasparenza, la
correzione e il rafforzamento della fiducia.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
La valutazione approfondita ha
coinvolto 130 istituti di credito
europei in 18 Stati membri , che
rappresentano circa l’85% degli
attivi bancari dell’area Euro.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
Le Banche italiane sottoposte al compehensive assessment sono:
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Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banco Popolare - Società Cooperativa
Credito Emiliano S.p.A.
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
UniCredit S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
Veneto Banca S.C.P.A.
Si rammenta che una delle banche oggetto di AQR e stress test (Credito Valtellinese) non è rientrata tra
gli istituti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
 Il 26 ottobre 2014 le banche centrali nazionali, la BCE e
l’EBA hanno reso noti i risultati dell’AQR e degli stress
test. Tra le 130 banche europee selezionate 25 hanno
evidenziato insufficienze patrimoniali;
 Tra le banche italiane selezionate (i maggiori 15 gruppi
di cui 12 con azioni quotate), 9 banche hanno fatto
registrare carenze patrimoniali, per un totale di 9,7
miliardi di Euro. E’ da segnalare, al riguardo, che i dati
presi in esame si riferivano all’anno 2013 e, quindi, non
consideravano i rafforzamenti patrimoniali eseguiti nel
2014.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza - – i
risultati del comprehensive assessment
• Il MEF con un comunicato stampa del 26
ottobre 2014 ha riassunto i risultati dell’AQR e
dello stress test;
• La prova di stress UE è stata condotto su un
campione di banche UE a livello consolidato
ed ha valutato la loro capacità di resistenza in
scenari ipotetici, uno di base e uno avverso, su
un periodo di tre anni (2014-2016);
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza – i
risultati del comprehensive assessment
 La maggior parte delle 15 banche italiane sottoposte ad analisi
approfondita ha rafforzato il proprio capitale attraverso fonti private per
un importo di circa 11 miliardi di euro dal 31 dicembre 2013. Nello stesso
periodo sono state realizzate altre misure patrimoniali per circa 4 miliardi.
 I risultati evidenziano che per 9 banche il CET1 capital ratio scende al di
sotto della soglia del 5,5% stabilita per lo scenario avverso della prova di
stress (8 delle quali anche sotto il limite dell’8% previsto per l’AQR e per lo
scenario di base della prova di stress). Le banche al di sotto della soglia
hanno già raccolto più di 8 miliardi di capitale a partire dal 31 dicembre
2013; dopo aver tenuto conto di questi aumenti di capitale nessuna banca
registra una carenza con riferimento all’AQR o allo scenario di base della
prova di stress, mentre il numero di banche sotto il limite previsto per lo
scenario avverso della prova di stress test scende a 4. Considerando
infine le altre azioni patrimoniali già intraprese nel corso del 2014, il
numero di banche con residue carenze di capitale si riduce a 2 (Carige e
Monte dei Paschi di Siena).
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Italian Banks: Recent Capital Increases Are Credit
Positive Ahead of AQR (fonte Moody’s investors service)
Source: Banks. We used the Basel 2.5 core Tier 1 (CT1) ratios as a proxy of the Basel III CET1 because in many cases banks did not
report comparable CET1 figures. For MPS, the increase is not shown, because it will be used to partially repay government hybrids.
The pro-forma CT1 ratio for Veneto Banca also includes the benefit deriving from the conversion of a €350 million convertible bond,
which is expected in 2014. BPM’s ratio is penalised by an add-on on risk-weighted assets imposed by the Bank of Italy, which BPM
estimates having an 169 basis points impact on the bank’s capital.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
Considerando
le
misure
di
rafforzamento patrimoniale eseguite
nel 2014, le carenze patrimoniali delle
banche italiane si sono ridotte a 2,9
miliardi di Euro, riferibili a 2 sole
banche (Carige e Montepaschi).
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza – incrementi
patrimoniali nel periodo 2011-2014 (fonte Consob – Risk Outlook
n. 9 – aprile 2015)
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
Nel comunicato stampa del 26 ottobre 2014 la BCE ha pubblicato i risultati del
Comprehensive Assessment:
• Risultati essenziali della valutazione approfondita sulle 130 maggiori
banche dell’area dell’euro:
• Sono state individuate carenze patrimoniali pari a 25 miliardi di euro per
25 banche partecipanti.
• Il valore degli attivi bancari deve essere corretto per 48 miliardi di euro, di
cui 37 miliardi non hanno generato carenze patrimoniali.
• Sono stati rilevati ulteriori 136 miliardi di euro di esposizioni deteriorate.
• Lo scenario avverso della prova di stress diminuirebbe il capitale delle
banche di 263 miliardi di euro, riducendo la mediana del coefficiente di
CET1 di 4 punti percentuali, dal 12,4% all’8,3%.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
Il comprehensive assessment aveva tre obiettivi
principali:
 trasparenza (migliorare la qualità delle
informazioni disponibili sulla situazione delle
banche),
 correzione (individuare e intraprendere le azioni
correttive eventualmente necessarie) e
 rafforzamento della fiducia (assicurare a tutti i
soggetti interessati dall’attività bancaria che gli
istituti sono fondamentalmente sani e
affidabili).
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
I comunicati stampa del 29 aprile 2014 della
BCE e dell’EBA hanno annunciato i dettagli in
merito al comprehensive assessment ed alla
prova di stress. A conclusione dell’esercizio di
valutazione approfondita, i risultati sono stati
comunicati in forma aggregata, a livello di
paesi e di banche, unitamente alle
raccomandazioni circa misure di vigilanza
prima dell’assunzione del ruolo di vigilanza da
parte della BCE, avvenuto il 4 novembre 2014.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
Nel comunicato stampa del 4 novembre 2014 la
BCE ha precisato che eserciterà la vigilanza
diretta su 120 gruppi bancari significativi, che
rappresentano l’82% (in termini di attivi) del
settore bancario dell’area dell’euro. Inoltre, per
gli altri 3.500 enti creditizi la BCE definirà gli
standard di vigilanza e ne verificherà
l’applicazione, collaborando strettamente con le
autorità nazionali competenti nella vigilanza di
tali enti.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
Sulle altre banche la vigilanza sarà condotta
dalle autorità nazionali nell’ambito di linee
guida stabilite dalla BCE, che potrà tuttavia in
ogni momento avocare a sé i compiti di
supervisione.
Le
autorità
nazionali
continueranno, quindi, a svolgere le funzioni
di vigilanza prudenziale nei confronti delle
banche di minori dimensioni e a operare in
autonomia in tutti gli altri ambiti di loro
competenza.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza –
problemi aperti
Problemi aperti dopo il comprehensive assessment:
 la gestione delle sofferenze (nel corso del 2014 la qualità del
credito mostra un andamento disomogeneo tra paesi, evidenziando
una certa stabilità in Francia e un miglioramento in Germania e
Spagna; in Italia prosegue la crescita delle sofferenze sebbene ad un
tasso notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti);
 Attuazione della Banking Union (armonizzazione delle regole e delle
prassi di vigilanza nel settore dei mercati finanziari);
 Creazione di una Capital Markets Union (CMU). Diversificazione
delle proprie fonti di finanziamento e rafforzamento del ruolo del
mercato dei capitali come canale di raccolta di risorse, soprattutto
per le Piccole e Medie Imprese;
 I rischi derivanti dall’attività di trading rispetto all’attività bancaria
tradizionale;
 Effetti del Quantitative Easing sul sistema bancario italiano.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza
 Le carenze patrimoniali messe in luce nell’esame della
qualità degli attivi o nello scenario di base della prova
di stress dovrebbero essere appianate entro sei mesi,
mentre quelle individuate nello scenario avverso entro
nove mesi. Gli interventi di ricapitalizzazione a
copertura delle insufficienze rilevate, purché non siano
ridotte con altri mezzi, dovrebbero basarsi su
strumenti patrimoniali della massima qualità.
 Per le banche italiane i requisiti patrimoniali aggiuntivi
riferiti a tali valutazioni sono stati resi noti al pubblico,
su richiesta della CONSOB, lo scorso mese di febbraio.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza – problemi
aperti – gestione delle sofferenze (fonte Consob – Risk Outlook n. 8
– ottobre 2014)
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza – problemi aperti –
gestione delle sofferenze
(fonte Consob – Risk Outlook n. 9 – aprile 2015)
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza –
problemi aperti – Banking Union
 Rischi derivanti da operazioni di trading in derivati e in
strumenti complessi e lo sviluppo di circuiti di
intermediazione finanziaria basati su operazioni di
prestito titoli o garantite da titoli (componente del
sistema bancario ombra, o shadow banking system),
con conseguente utilizzo della leva finanziaria;
 proposta di divieto per le banche di effettuare
operazioni di trading in conto proprio su strumenti
finanziari (collocamento di tali attività in strutture
societarie dedicate, tramite una separazione legale,
attraverso cui una holding al vertice del gruppo
controlli società bancarie e società specializzate nei
servizi di banca d’investimento).
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza –
problemi aperti – Capital Markets Union
 Armonizzazione delle regole e delle prassi di vigilanza nel
settore dei mercati finanziari mediante la predisposizione di
un Testo Unico Europeo delle norme che regolano i mercati
finanziari;
 In analogia a quanto avvenuto nel settore bancario,
tendere, anche per i mercati finanziari ad una più forte
centralizzazione delle responsabilità e dei compiti di
vigilanza in capo ad un’Autorità per i Paesi dell’area euro.
 In assenza di una Capital Markets Union, la Banking Union
rischia di accentuare gli squilibri che oggi caratterizzano il
sistema finanziario europeo, connotato dall’eccessivo peso
del credito bancario sul finanziamento delle imprese, a
fronte di un ruolo ancora marginale del mercato finanziario.
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza –
problemi aperti – trading in derivati (fonte
Consob – Risk Outlook n. 9 – aprile 2015)
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza – problemi
aperti – trading in derivati (fonte Consob – Risk Outlook n. 8 – ottobre 2014)
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza –
problemi aperti – trading in derivati
A conclusione dell’ AQR 9 banche italiane evidenziavano
un’insufficienza patrimoniale per 9,7 miliardi di euro (39%
della carenza complessiva rilevata per le 25 banche in
deficit patrimoniale). Tale risultato è conseguenza anche
di significative svalutazioni delle posizioni in titoli di
Stato italiani, trattati in modo più rigoroso rispetto alle
esposizioni in derivati e titoli illiquidi, presenti nei
portafogli di molte grandi banche estere. Tenendo conto
delle consistenti misure di rafforzamento patrimoniale
realizzate dalle banche italiane nel corso del 2014, la
carenza patrimoniale si è ridotta a 2,9 miliardi di euro e
risultava riferibile a 2 sole banche (Monte Paschi di Siena
e Carige).
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Il Meccanismo Unico di Vigilanza – problemi aperti –
effetti del quantitative easing (fonte Consob – Risk Outllok n. 8 –
ottobre 2014)
I possibili effetti del programma di acquisti di titoli pubblici da parte della BCE (Quantitative
Easing), divenuto operativo lo scorso 9 marzo, sul sistema bancario italiano (che prevede per
l’Italia acquisti di titoli di Stato per circa 130 miliardi di euro fino a settembre 2016
nell’ambito di un intervento complessivo per oltre 1.000 miliardi di euro) sono:
 Possibilità di ridurre la rilevante esposizione verso il debito sovrano domestico
accumulata negli ultimi anni, conducendo tendenzialmente a un miglioramento dei
relativi rating e a un abbassamento del costo della raccolta.
 Incremento della liquidità che potrebbe essere impiegata per aumentare i prestiti alle
imprese in presenza di coefficienti patrimoniali superiori a quelli minimi richiesti dalla
BCE e dunque tali da consentire l’erogazione di nuovo credito.
 Ulteriore rischiosità dei nuovi impieghi, in una fase ciclica ancora incerta. Ciò potrebbe
determinare un’ulteriore crescita delle sofferenze, finendo per erodere i buffer
patrimoniali in eccesso.
 Incertezze sull’entità della domanda di nuovo credito, considerando i risultati delle due
aste a lungo termine condizionate all’erogazione di nuovo credito condotte nell’ultima
parte del 2014 dalla BCE (Targeted Long Term Refinancing Operation - TLTRO). Dei 75
miliardi di euro di liquidità assegnati alle banche italiane (su un programma complessivo
di 400 miliardi di euro), la richiesta è stata del 65% (49 miliardi di euro).
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Il meccanismo unico per la risoluzione
delle crisi bancarie
Il Single Resolution Mechanism (SRM), come il
Meccanismo Unico di Supervisione, si applicherà a tutte
le banche dei paesi dell’Eurozona. Esso prevede un fondo,
alimentato progressivamente da contributi delle banche,
e un Resolution Board a cui verranno affidate le decisioni
sulla gestione del procedimento di risoluzione e sull’uso
del fondo.
Il meccanismo unico di risoluzione si applicherà a tutte le
banche soggette alla vigilanza prudenziale della Banca
centrale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, mentre le
funzioni di salvataggio e risoluzione diventeranno
operative a partire dal 1° gennaio 2016.
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Il sistema europeo di garanzia
dei depositi
Il terzo pilastro dell’unione bancaria (DGS) sarà
costituito da uno schema europeo comune di
garanzia dei depositi. L’obiettivo è quello di
eliminare le asimmetrie competitive che
possono essere causate dai diversi livelli di
protezione offerti per differenti strumenti di
raccolta e dalle diverse modalità di intervento
dei fondi di garanzia.
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La Direttiva sulla risoluzione delle crisi
bancarie e dei depositi
 Il Parlamento europeo ha adottato il 15 aprile
2014 le proposte della Commissione europea
funzionali all’attuazione dell’Unione bancaria,
ovvero la proposta della direttiva per la
costituzione di un regime armonizzato per la
gestione delle crisi degli intermediari finanziari
(BRRD - Banking Recovery and Resolution
Directive), il meccanismo unico di risoluzione
delle crisi (SRM - Single Resolution Mechanism) e
la proposta della direttiva relativa agli Schema
comune di garanzia dei depositi (DGS - Deposit
Guarantee Schemes).
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I controlli di Banca d’Italia (novità 2014)
Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre
2013
Nel dicembre 2013 la Banca d’Italia ha emanato la
Circolare n.285, con cui si è dato avvio all’attuazione
in Italia della direttiva 2013/36/UE. Le nuove
disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
Dalla stessa data è direttamente applicabile nei
singoli Stati il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)
in materia di requisiti patrimoniali.
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I controlli di Banca d’Italia (2014)
assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed
economiche;
migliorare la gestione del rischio e la governance;
rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche;
recepire in Italia le disposizioni della direttiva 2013/36/UE
attraverso disposizioni secondarie di competenza della
Banca d'Italia;
 recepire le norme necessarie a dare applicazione al CRR;
Recepire le disposizioni che, seppur non armonizzate a
livello europeo, sono necessarie per allineare il sistema
regolamentare italiano alle migliori prassi e ai requisiti
stabiliti dagli organismi internazionali, tra cui i Core
principles del Comitato di Basilea.
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I requisiti patrimoniali delle banche (2014)
 In accordo con la nuova definizione, il capitale delle
banche comprende i seguenti elementi:
• Going-concern capital (Tier 1 capital), formato da: (i)
Common Equity Tier 1 capital (CET 1capital): (ii) Common
equity (i.e., azioni ordinarie e riserve di utili) deve essere
la parte predominante del Tier 1 capital; (iii) Additional
Tier 1 capital.
• Gone-concern capital (Tier 2 capital).
Mentre il Tier 1 deve consentire ad una banca di
continuare la sua attività e di prevenire l’insolvenza, il Tier
2 deve consentire alla stessa di rimborsare i depositanti e
gli obbligazionisti senior in caso di fallimento.
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I requisiti patrimoniali delle banche (2014)
Le banche che non dovessero rispettare il requisito di
riserva di capitale non potranno distribuire dividendi,
remunerazioni variabili e altri elementi utili a formare
il patrimonio regolamentare oltre limiti prestabiliti e
dovranno definire le misure necessarie a ripristinare il
livello di capitale richiesto.
Il parametro di riferimento di tipo patrimoniale sarà
fissato di norma all’8% del Common Equity Tier 1 per
le banche sottoposte alla valutazione della BCE.
Si tratta, come detto, delle banche più rilevanti, 124
gruppi (15 italiani) che detengono l’85 per cento degli
attivi del sistema bancario dell’Eurozona e che
presentano attivi superiori a 30 miliardi di euro o al
20 per cento del PIL nazionale.
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I requisiti patrimoniali delle banche (novità
2014)
In ambito comunitario i contenuti di “Basilea 3” sono stati
trasposti in due atti normativi: — il Regolamento (UE) n.
575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR - Capital Requirements
Regulation), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale
e le regole sull’informativa al pubblico. — la direttiva
2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD - Capital Requirements
Directive IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per
l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la
libera prestazione di servizi, il processo di controllo
prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.
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La raccolta obbligazionaria da parte delle banche in
Italia - fonte Consob relazione annuale 2014
In Europa si è registrato un calo del 30% circa
delle emissioni obbligazionarie, passate da 418 a
291 miliardi di euro (il dato non include i titoli con
garanzia pubblica). In Italia le emissioni lorde degli
istituti di credito sono calate da 152 a 135 miliardi
di euro (-11 per cento circa). In linea con il dato
degli anni precedenti oltre l’80% delle
obbligazioni è stato collocato presso investitori
retail. Il fabbisogno di rifinanziamento risulta
significativo, essendo l’ammontare di obbligazioni
in scadenza entro il 2014 pari al 12 per cento del
totale dell'ammontare emesso a partire dal 2007.
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La raccolta obbligazionaria da parte delle banche in
Italia - fonte Consob relazione annuale 2014
L’irrigidimento delle norme regolamentari di vigilanza
prudenziale, inoltre, accrescerà i fabbisogni di capitale, che i
principali azionisti di controllo (in primis, le fondazioni bancarie)
hanno difficoltà a sostenere. In questo contesto emerge il rischio
di un abbassamento degli standard di trasparenza e correttezza
dell’offerta di prodotti non equity ai risparmiatori retail. Per
mitigare tale rischio, nel 2014 la Consob intende potenziare il
modello di vigilanza informativa relativo ai prodotti non equity
emessi da soggetti bancari, integrando le informazioni riportate
nei prospetti informativi con le risultanze della vigilanza sulle
caratteristiche strutturali dei prodotti in termini di complessità e
rischiosità, l’analisi del relativo materiale pubblicitario e l’esame
dei profili di criticità della situazione finanziaria, patrimoniale e
reddituale degli emittenti.
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
raccolta obbligazionaria in Italia:
adempimenti Consob - dott. G. Giannetta
40
La raccolta obbligazionaria da parte delle banche in
Italia - fonte Consob relazione annuale 2014
 iniziative volte all’applicazione della proposta
di product intervention formulata nell’ambito
dei lavori di revisione della MiFID
 sistematizzazione della procedura di scambio
di informazioni con Banca d'Italia e Ivass, con
riferimento rispettivamente all'approvazione
dei prospetti riguardanti prodotti finanziari
non equity e alla vigilanza informativa sui
prodotti finanziario-assicurativi.
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41
La raccolta obbligazionaria da parte delle
banche in Italia – 2011-2014 (fonte Consob – Risk
Outlook n. 9 – aprile 2015)
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42
La raccolta obbligazionaria da parte delle banche in
Italia - fonte Consob relazione annuale 2014
Fig. 31 Emissioni di obbligazioni bancarie (miliardi di euro)
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43
La raccolta obbligazionaria da parte delle banche in
Italia - fonte Consob relazione annuale 2014
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44
La raccolta obbligazionaria da parte delle banche in
Italia - fonte Consob relazione annuale 2014
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45
La raccolta obbligazionaria da parte delle banche in
Italia - fonte Consob relazione annuale 2014
Fonte: stime su dati GfK Eurisko - Multifinanziaria Retail Market.
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46
La vigilanza in materia di offerta al pubblico e
ammissione alle negoziazioni di strumenti non
equity - (fonte relazione annuale Consob 2014)
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47
La vigilanza in materia di offerta al pubblico e
ammissione alle negoziazioni di strumenti non
equity - (fonte relazione annuale Consob 2014)
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
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48
Le obbligazioni nei portafogli delle banche
italiane – (fonte relazione annuale Consob 2014)
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49
Le obbligazioni nei portafogli delle banche
italiane – (fonte relazione annuale Consob 2014)
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50
I prospetti informativi non Equity –
art.94 del TUF
 Coloro che intendono effettuare un'offerta al
pubblico pubblicano preventivamente un
prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad
oggetto strumenti finanziari comunitari nelle
quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le
offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne
danno preventiva comunicazione alla Consob
allegando
il
prospetto
destinato
alla
pubblicazione. Il prospetto non può essere
pubblicato finché non è approvato dalla Consob.
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51
I prospetti informativi non Equity – casi di
inapplicabilità ed esenzioni dell’approvazione da parte
della Consob
L’art. Art. 34-ter del Regolamento Emittenti
stabilisce i casi di inapplicabilità ed esenzioni
concernenti l’approvazione dei prospetti
informativi non equity da parte della Consob
quali, a titolo di esempio:
 rivolte ad un numero di soggetti inferiore a 150, diversi dagli
investitori qualificati;
 rivolte a investitori qualificati;
 aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui
corrispettivo totale, calcolato all’interno dell’Unione Europea,
sia inferiore a 5.000.000 di euro.
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52
I prospetti informativi non Equity contenuti
 Il prospetto contiene, in una forma facilmente
analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni
che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente
e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie
affinché gli investitori possano pervenire ad un
fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sui risultati economici e sulle
prospettive dell'emittente e degli eventuali
garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui
relativi diritti.
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53
I prospetti informativi non Equity supplementi
Qualunque fatto nuovo significativo, errore
materiale o imprecisione relativi alle
informazioni contenute nel prospetto che sia
atto ad influire sulla valutazione dei prodotti
finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il
momento in cui è approvato il prospetto e
quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta
al pubblico deve essere menzionato in un
supplemento del prospetto.
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54
I prospetti informativi non Equity – il
diritto di revoca
Gli investitori che hanno già accettato di
acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari
prima della pubblicazione di un supplemento
hanno il diritto, esercitabile entro due giorni
lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la
loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori
o imprecisioni, siano intervenuti prima della
chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della
consegna dei prodotti finanziari.
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55
I prospetti informativi non equity – casi di inapplicabilità ed
esenzioni dell’approvazione da parte della Consob
Nel caso di offerte al pubblico aventi ad
oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale
emessi in modo continuo o ripetuto da
banche, è pubblicato un prospetto
semplificato che contenga almeno le
informazioni di cui all’Allegato 1M, purché tali
strumenti abbiano determinate caratteristiche.
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56
I prospetti informativi non Equity
Il prospetto di offerta/quotazione di strumenti
finanziari non equity (diversi, quindi dalle azioni e
dalle obbligazioni convertibili) deve essere redatto
sulla base degli schemi in allegato al Regolamento
809 /2004 CE e successivi aggiornamenti;
 Gli schemi si differenziano a seconda della
tipologia di prodotto (obbligazioni, certificati,
strumenti derivati, ecc);
 Gli schemi prendono in considerazione le
tipologie di operazioni predefinite che si
presentano più frequentemente nella pratica.
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57
I Prospetti informativi non Equity
 In altre parole, come indicato dall’art. 5 comma 2 della
Direttiva, il prospetto contiene informazioni
concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da
offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato. Esso
contiene anche una nota di sintesi;
 La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e
riporta brevemente i rischi e le caratteristiche
essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti
e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il
prospetto è stato in origine redatto.
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58
I Prospetti informativi non Equity –
nota di sintesi
(Articolo 24 Reg./809/2004/CE e successive modifiche)
La nota di sintesi contiene le informazioni chiave del
prospetto:
 è redatta in un linguaggio chiaro, così da presentare
le informazioni chiave in modo facilmente accessibile
e comprensibile;
 La lunghezza tiene conto della complessità
dell’emittente e degli strumenti finanziari offerti, ma
non supera il 7 % della lunghezza del prospetto o 15
pagine, se il primo valore è inferiore. La nota di
sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre
parti del prospetto.
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59
I Prospetti informativi non Equity
Il Prospetto informativo non equity può
riguardare una singola emissione di strumenti
finanziari (prospetto spot) ovvero un programma
di emissioni);
 Nel secondo caso l’emittente sottoporrà
all’approvazione della Consob l’approvazione di un
Prospetto di Base, composto da un Documento di
Registrazione, di una Nota Informativa sugli
strumenti finanziari, di una Nota di Sintesi e di
Modelli di Condizioni Definitive.
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60
I Prospetti informativi non Equity documento di registrazione
(art. 14 Reg./809/2004/CE e successive modifiche).
Schema del documento di registrazione relativo alle
banche
Il documento di registrazione relativo alle
banche avente ad oggetto i titoli di debito, gli
strumenti derivati e gli strumenti finanziari
non disciplinati dall'articolo 4, contiene le
informazioni che figurano nello schema di cui
all'allegato XI.
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61
I Prospetti informativi non Equity
INDICE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE [esempio]
1. PERSONE RESPONSABILI
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI
3. FATTORI DI RISCHIO E INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE
4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE
5. PANORAMICA DELLE ATTIVITA’
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA [Per Emittente facente parte di Gruppo Bancario]
7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
10. PRINCIPALI AZIONISTI
11.INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’, LA
SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE
12. CONTRATTI IMPORTANTI
13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI
INTERESSI
14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
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62
I Prospetti informativi non Equity
Il prospetto d’offerta è valido per
dodici mesi a decorrere dalla sua
approvazione,
purché
venga
completato con i supplementi
eventualmente prescritti ai sensi
dell’articolo 94, comma 7, del TUF.
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63
I Prospetti informativi non Equity
Finalità
 l’approvazione del prospetto è “ l’atto positivo al
termine del controllo della completezza del
prospetto da parte dell’autorità competente dello
Stato membro d’origine, comprendente la verifica
della coerenza dell’informazione fornita e delle
sua comprensibilità”;
 la Consob verifica la completezza del prospetto,
nonchè la coerenza e la comprensibilità delle
informazioni fornite”.
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I Prospetti informativi non Equity
Completezza
Coloro che si assumono la responsabilità del
prospetto(l’emittente, l’offerente e l’eventuale
garante e l’intermediario responsabile del
collocamento, ciascuno per le parti di propria
competenza) sono tenuti in prima battuta ad
assicurare che il prospetto consegua gli
obiettivi informativi indicati dall’art. 94
comma 2 del Tuf.
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65
I Prospetti informativi non Equity
Completezza (segue)
 L’autorità competente non può esigere che un
prospetto contenga elementi di informazione non
inclusi negli allegati al Regolamento 809/904 e
successive modifiche, regolamentari (art. 3), ma
al fine di assicurare che il prospetto risponda agli
obiettivi stabiliti dall’art. 5, paragrafo 1 della
Direttiva (trasposto nell’art. 94, comma 2 del Tuf),
può esigere che le informazioni fornite vengano
completate, caso per caso, per ognuno degli
elementi richiesti dagli schemi.
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66
I Prospetti informativi non Equity
Coerenza
 Viene svolta dagli uffici istruttori della Consob
un’attività di verifica della coerenza tra il
prospetto e gli elementi di informazione
contenuti nella documentazione acquisita dalla
Consob in allegato alla comunicazione ex art. 94
del Tuf (bilanci d’esercizio e consolidati,
documenti contabili infrannuali, statuto, verbale
dell’assemblea che ha deliberato l’aumento di
capitale al servizio dell’offerta, ecc.).
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I Prospetti informativi non Equity
Al fine di assicurare l'efficienza del
procedimento di approvazione del prospetto
avente ad oggetto titoli di debito bancari, la
Consob stipula accordi di collaborazione con la
Banca d'Italia (TUF art. 94 bis comma 4).
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68
I Prospetti informativi non Equity
I termini per l’esercizio del controllo
 Nel caso in cui l’autorità competente ritenga
necessario richiedere informazioni supplementari, a
norma dell’art. 8 comma 4 del RE esse sono
comunicate all’emittente o all’offerente entro venti
giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso
previsto al comma 3, o entro dieci giorni lavorativi
nel caso previsto dal comma 2. I termini previsti dal
comma 2 e 3 iniziano a decorrere dal giorno in cui
pervengono alla Consob tali informazioni.
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69
I Prospetti informativi non Equity
 la Consob provvede sulla richiesta di
approvazione del prospetto entro quaranta giorni
lavorativi se l’offerta ha ad oggetto valori
mobiliari emessi da un emittente che ha già
offerto valori mobiliari al pubblico o entro
settanta giorni lavorativi se l’emittente non ha
offerto in precedenza valori mobiliari al pubblico,
da quando la comunicazione prende data. Solo in
casi eccezionali, la Consob può prorogare detti
termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.
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70
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
Con la Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014 la
Consob si è posta l'obiettivo di innalzare il livello di tutela a
favore della componente del mercato meno consapevole e
pertanto più debole e indifesa:
 sconsigliando esplicitamente agli intermediari di offrire alla
clientela retail i prodotti finanziari complessi indicati in un
apposito elenco, tra cui le cartolarizzazioni, gli strumenti
convertibili a discrezione dell'emittente, gli strutturati, i
credit linked;
 richiamando gli intermediari al loro dovere di porre il
criterio della coerenza tra i prodotti offerti e i profili della
clientela alla base di tutto il processo di intermediazione,
quindi, non solo la fase finale della distribuzione ma anche
quella iniziale della progettazione e ingegnerizzazione dei
prodotti.
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71
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
 La distribuzione di prodotti finanziari connotati da profili
di complessità rappresenta un’area di particolare
attenzione per la tutela degli investitori di tipo retail;
 livelli di complessità elevata accrescono le difficoltà di
comprensione delle caratteristiche degli investimenti
proposti e sono dunque idonei a pregiudicare la capacità
di assumere consapevoli decisioni di investimento;
 L’investimento in prodotti complessi richiede inoltre una
capacità di monitoraggio nel tempo e di “gestione”,
attività queste che spesso si dimostrano problematiche
per gli investitori al dettaglio.
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
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72
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
 Al fine di innalzare i livelli di tutela sostanziale per
i risparmiatori, l’Autorità europea di vigilanza sui
mercati finanziari (ESMA - European Securities
and Markets Authority) ha richiamato, in due
recenti “Opinion”, l’attenzione delle Autorità
nazionali sulle misure che gli intermediari
devono adottare sin dalle fasi di design/sviluppo
o selezione dei prodotti finanziari connotati da
profili di complessità da destinare al pubblico
per la tenuta di un corretto comportamento con
i propri clienti.
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
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73
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
• L’Opinion recante “MiFID practices for firms
selling complex products” - pubblicata il 7
febbraio 2014 - evidenzia le specifiche cautele
ed i rafforzati presidi organizzativi, anche di
controllo interno, volti ad assicurare, nel
concreto, la cura diligente e professionale
dell’interesse della clientela in sede di
distribuzione di prodotti finanziari complessi.
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74
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
L’Opinion avente ad oggetto “Structured Retail
Products - Good practices for product
governance arrangements” - pubblicata in
data 27 marzo 2014 - illustra le attività utili ad
assicurare la cura dell’interesse degli
investitori e ad evitare prassi pregiudizievoli
nelle fasi di ideazione dei prodotti strutturati e
di commercializzazione degli stessi;
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
raccolta obbligazionaria in Italia:
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75
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
 fermo restando il dovere dell’intermediario di compiere valutazioni
finalizzate ad individuare prodotti coerenti con il proprio target di
clientela, anche per escludere quelli strutturalmente non adatti, la
comunicazione contiene un elenco nel quale sono riportate a
titolo esemplificativo alcune tipologie di prodotti ritenute dalla
CONSOB a complessità molto elevata;
 la lista non è da intendersi come esaustiva, ma, piuttosto,
esemplificativa: rimane a cura di ogni intermediario, nell’ambito
della definizione della propria gamma prodotti ed in relazione alla
specifica e concreta articolazione dei propri servizi d’investimento,
individuare strumenti con livelli di complessità analoghi o superiori,
anche avuto riguardo al processo continuo di innovazione
finanziaria. A tal fine, potranno essere valutati gli elementi
sistematici della nozione di “complessità” di un prodotto finanziario,
come estrapolabili dalla lettura congiunta dei suddetti documenti
ESMA nonché dalla disciplina MiFID.
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
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adempimenti Consob - dott. G. Giannetta
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La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
 Alla luce delle esperienze di vigilanza maturate e degli indirizzi tratteggiati in sede
comunitaria, la CONSOB ritiene comunque che, fra le tipologie di prodotti a
complessità molto elevata, quelle di seguito riportate non siano normalmente
adatte alla clientela al dettaglio (c.d. retail):
i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti
o di altre attività;
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o
su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la
decurtazione del valore nominale;
iii. prodotti finanziari credit linked;
iv. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j)
del TUF non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle
di copertura;
v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui
pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del
capitale
investito dal cliente.
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
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77
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
la CONSOB raccomanda, pertanto, che le
tipologie di prodotti sopra elencate non siano
consigliate né distribuite in via diretta
(nell’ambito di servizi esecutivi, assistiti o
meno da quello di consulenza) alla clientela
retail;
i servizi di gestione (individuale o collettivo)
mitigano la necessità di comprensione da
parte del cliente di tutte le caratteristiche dei
singoli prodotti inseriti nei portafogli gestiti.
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
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78
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
 Qualora l’intermediario, sotto la propria responsabilità,
disattenda la predetta raccomandazione in quanto ritenga
che il prodotto in concreto si presti alla realizzazione degli
interessi della propria clientela e che siano disponibili
informazioni sufficienti a valutarne le principali
caratteristiche ed i relativi rischi, esso sarà comunque
chiamato ad adottare, oltre alle misure indicate nella
raccomandazione, cautele in grado di contenere in maniera
sostanziale l’innalzato rischio di non conformità. In tale
caso, è raccomandata la di una formale adozione - da parte
dei vertici aziendali dell’intermediario - di una specifica e
motivata decisione sulla commercializzazione di queste
tipologie di prodotti;
La vigilanza bancaria europea (novità) - la
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La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
 la distribuzione di queste tipologie di prodotti non potrà
costituire, in via diretta o indiretta, presupposto per
l’erogazione di incentivi al personale;
 l’intermediario informerà in ogni caso il cliente, al
momento della transazione, circa il fatto che l’Autorità non
ritiene il prodotto adatto a clientela al dettaglio.
L’informativa sarà assicurata anche nel caso di operatività
on-line, con le modalità proprie del canale utilizzato.
 l’offerta ai clienti sarà accompagnata da specifici e
sostanziali presidi di controllo nel continuo, ad ogni livello.
La funzione di compliance porrà attenzione sull’effettivo
rispetto delle regole di condotta da parte dell’intermediario
in ogni fase del processo connesso all’investimento del
cliente in tali tipologie di titoli.
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80
La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
 Qualora l’intermediario abbia deciso di inserire nella propria
gamma d’offerta, sulla scorta delle menzionate valutazioni, prodotti
riconducibili alle seguenti tipologie, la CONSOB raccomanda di
prestare un’attenzione rafforzata, nel rispetto comunque di tutti i
presidi indicati dall’ESMA per i prodotti complessi e/o strutturati:
vi. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere
da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non
rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012
relativi agli ETF [Exchange Traded Fund ];
viii. obbligazioni perpetue
ix. OICR c.d. alternative.
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La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui
pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del
capitale investito dal cliente;
xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
xii. UCITS [Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities, strumenti che tendono a replicare le strategie tipiche
degli hedge fund] di cui all’art. 36 del Regolamento UE n.
583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe
caratteristiche.
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La comunicazione Consob sulla distribuzione di prodotti
finanziari complessi ai clienti Retail
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La comunicazione Consob sulla distribuzione di
prodotti finanziari complessi ai clienti Retail
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La comunicazione Consob sulla distribuzione di prodotti
finanziari complessi ai clienti Retail
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