I CONTROLLI FISCALI
Lotta all’evasione fiscale
-I Riduzione del carico tributario-Equità fiscale
 Incremento dei rapporti Fisco-Contribuenti
 Trasparenza dell’azione della P.A.
 Semplificazione degli adempimenti tributari
 Chiarezza delle norme giuridiche
 Riconoscimento di diritti e garanzie
Lotta all’evasione fiscale
- II  Inasprimento delle sanzioni per violazioni
più gravi
 Non punibilità per violazioni meramente
formali
 Definizioni agevolate di sanzioni in caso di
mancata contestazione
Lotta all’evasione fiscale
- III  Inasprimento dei CONTROLLI
- Potenziamento
- Miglioramento
I CONTROLLI FISCALI
Sistema c.d. dell’autoliquidazione
In materia di Imposte Dirette e di IVA vige la
c.d. autoliquidazione o autoaccertamento:
il contribuente è tenuto a dichiarare i propri redditi ed
il proprio volume d’affari e ad autoliquidare e versare
l’imposta relativa.
Il controllo dell’Ufficio è successivo ed eventuale.
I CONTROLLI FISCALI
LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IVA
Le dichiarazioni dei redditi vanno presentate da tutti i
contribuenti mediante modello di dichiarazione approvato con
decreto ministeriale (art. 1, D.P.R. n. 600/73).
Ad oggi esistono i seguenti modelli di dich.:
Mod. 730;
Mod. Unico (in diverse versioni, a seconda che il dichiarante
sia una persona fisica, una società di persone, una società di
capitali, un ente non commerciale);
Mod. 770 (solo per i soggetti non obbligati alla presentazione
dei relativi dati nel mod. Unico).
I CONTROLLI FISCALI
Il modello 730
Il mod. 730 può essere presentato solo da lavoratori
dipendenti e pensionati, titolari esclusivamente dei
seguenti redditi:
 Redditi di lavoro dipendente
 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
 Redditi dei terreni e fabbricati
 Redditi di capitale
 Redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti
dall’esercizio abituale di arti e professioni
 Alcuni redditi diversi ed alcuni redditi soggetti a tassazione
separata
I CONTROLLI FISCALI
L’utilità del mod. 730 sta nella particolare semplicità
di compilazione e dalla possibilità per il lavoratore
dipendente o pensionato di avere l’assistenza del
proprio datore di lavoro o dell’ente erogante la
pensione, oppure di un CAF.
Inoltre eventuali crediti d’imposta saranno
rimborsati ed inclusi direttamente nella successiva
busta paga o rata di pensione.
I CONTROLLI FISCALI
Il modello UNICO
I soggetti che non possono utilizzare il mod. 730 devono
dichiarare i redditi percepiti utilizzando il mod. Unico.
In particolare si tratta dei soggetti titolari di redditi d’impresa o
derivanti dall’esercizio di arti o professioni, e in genere tutti i
contribuenti tenuti a presentare, oltre alla dichiarazione dei
redditi, anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap,
dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Per tali soggetti, quindi, col mod. Unico si utilizza una sola
dichiarazione unificata al posto di più distinte dichiarazioni.
I CONTROLLI FISCALI
Il modello 770
Il mod. 770 è invece la dichiarazione dei sostituti d’imposta,
cioè dei soggetti che effettuano ritenute alla fonte e/o versano
contributi previdenziali su somme o valori corrisposti ad altri
soggetti.
Il mod. 770 ordinario è presentato, anche in forma di
dichiarazione unificata (nel mod. Unico), dai soggetti che
effettuano ritenute su redditi di capitale e redditi diversi erogati.
Il mod. 770 semplificato, riguardante sostanzialmente ritenute
su redditi di lavoro dipendente, costituisce invece un’autonoma
dichiarazione.
I CONTROLLI FISCALI
Segue Le dichiarazioni dei redditi e IVA
Termini di presentazione:
Mod. 730: entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro;
entro il 31 maggio al CAF
Mod. Unico:entro il 31 luglio ad una banca o alle Poste;
entro il 31 ottobre tramite Internet da parte del
contribuente o dell’intermediario abilitato
Mod. 770: ordinario entro il 31 ottobre (nel mod. Unico);
semplificato entro il 1° luglio
I CONTROLLI FISCALI
Correzioni ed integrazioni
Per il mod. 730 errori di compilazione devono essere corretti
consegnando ad un CAF un Mod. 730 integrativo entro il 31
ottobre;
errori che determinino un maggior debito o un minor credito
vanno corretti con la presentazione di un mod. Unico
integrativo.
I CONTROLLI FISCALI
Per il mod. Unico, dal 1° gennaio 2002, è possibile integrare le
dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta per
correggere errori ed omissioni che abbiano determinato un
maggior reddito o un maggior debito d’imposta o un minor
credito, presentando un nuovo mod. Unico entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo;
per errori ed omissioni a favore del Fisco, la possibilità di
correggerli, salva l’applicazione di sanzioni, è ammessa
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione in questione.
I CONTROLLI FISCALI
La dichiarazione IVA
In materia di IVA, a partire dal periodo d’imposta 2001, le
dichiarazioni periodiche previste in precedenza sono state
soppresse e sostituite da semplici comunicazioni di dati IVA.
Attraverso la comunicazione il contribuente non procede alla
definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che è
rinviato al momento di presentazione della dichiarazione
annuale.
La dichiarazione annuale IVA è quella nei cui confronti il
Fisco esercita i propri poteri di rettifica ed accertamento.
I CONTROLLI FISCALI
Termini di presentazione della dichiarazione IVA:
entro il 31 ottobre (presentazione in via telematica), attraverso
la dichiarazione unificata (Unico) o in forma a autonoma
I CONTROLLI FISCALI
Distinzione
CONTROLLO
Formale
Controllo automatizzato
(artt. 36 bis DPR 600/73-54 bis DPR 633/72)
ACCERTAMENTO
Sostanziale
o di Merito
Controllo formale vero e proprio
(art. 36 ter DPR 600/73)
I CONTROLLI FISCALI
CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE
DICHIARAZIONI
(LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE)
Finalità:
 Correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte dei contributi e dei premi;
 Correggere errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle
imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
 Ridurre deduzioni dal reddito esposte, detrazioni d’imposta indicate e
crediti d’imposta esposti in misura superiore quella di legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
 Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei
versamenti d’imposta, di contributi e premi e delle ritenute alla fonte
operate in qualità di sostituto d’imposta
I CONTROLLI FISCALI
Procedimento:
 Il sistema informatizzato controlla e liquida le dich. Sulla base dei dati
ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e dai dati in possesso
dell’Anagrafe Tributaria
 L’Agenzia invia una comunicazione di regolarità o irregolarità
 In caso di irregolarità il contribuente può fornire indicazioni all’Ufficio
entro 30 gg. (art. 6, co. 5, L. 212/00)
I CONTROLLI FISCALI
Segue Procedimento
 Nello stesso termine (30 gg) il contribuente può pagare la
differenza dovuta insieme al pagamento delle sanzioni in
misura ridotta (1/3)
Oppure
 Il contribuente può attendere di ricevere la cartella
esattoriale (con sanzioni per intero)
I CONTROLLI FISCALI
Termini:
 La liquidazione deve avvenire entro l’inizio del periodo di
presentazione delle dichiarazioni relative all’anno
successivo.
 L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella
di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena
di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
I CONTROLLI FISCALI
CONTROLLO FORMALE VERO E PROPRIO
DELLE
DICHIARAZIONI
Finalità:
 Escludere in tutto o in parte lo scomputo di ritenute
d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o
dalle certificazioni chieste al contribuente o risultanti in
misura minore;
 Escludere in tutto o in parte detrazioni o deduzioni non
spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli
elenchi inviati ad imprese di assicurazioni e ad enti
previdenziali
I CONTROLLI FISCALI
Segue Finalità:
 Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati
risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti al
contribuente
 Liquidare la maggior imposta e contributi dovuti
sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più
dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno
 Correggere errori materiali e di calcolo commessi nelle
dichiarazioni dei sostituti d’imposta
I CONTROLLI FISCALI
Procedimento:
 Il Ministero dell’Economia e Finanze fissa annualmente criteri
selettivi per la scelta delle dichiarazioni da controllare;
 L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente per
domicilio fiscale, invita il contribuente, anche telefonicamente, a
fornire chiarimenti e ad esibire documentazione relativi ai dati
dichiarati o forniti da terzi
 Sulla base delle informazioni e documenti raccolti l’Ufficio
procede ad archiviare il controllo, considerando la liquidazione
perfezionata, oppure invia una comunicazione di irregolarità, con
l’indicazione dell’esito del controllo e dei motivi che hanno dato
luogo a rettifica
 Il contribuente può quindi fornire ulteriori chiarimenti entro 30
giorni
I CONTROLLI FISCALI
Segue Procedimento
 Il contribuente può pagare la maggior imposta (o restituire il
credito), con pagamento di sanzioni in misura ridotta (2/3)
Oppure
 Il contribuente può attendere di ricevere la cartella
esattoriale (con sanzioni per intero)
I CONTROLLI FISCALI
Termini:
 La liquidazione deve avvenire entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione
 L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella
di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena
di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione
I CONTROLLI FISCALI
Segue CONTROLLI FORMALE DELLEDICHIARAZIONI
Natura della comunicazione di irregolarità:
 Sia nel caso di liquidazione della dichiarazione che di
controllo formale vero e proprio, l’Amministrazione
finanziaria, nelle ipotesi di omesso, tardivo o minore
versamento d’imposte, invia al contribuente una
comunicazione, sulla cui base è possibile definire in modo
agevolato le sanzioni
 Tali comunicazioni non sono impugnabili innanzi alle
Comm. Trib. (a differenza della successiva cartella
esattoriale), ma possono essere annullate dagli Uffici in
autotutela
I CONTROLLI FISCALI
CONTROLLI SOSTANZIALI O DI MERITO
L’attività di accertamento è conseguenza di notizie e di elementi
specifici, aventi particolare valore probatorio, acquisiti dal Fisco:
 Utilizzando poteri istruttori
 Dall’esame delle dichiarazioni dei contribuenti
 Dai controlli effettuati nei confronti di determinate categorie di
contribuenti scelti secondo criteri stabiliti annualmente con
decreto, tra le varie categorie economiche e professionali (c.d.
sorteggi)
 Dalle liste selettive, cioè elenchi di contribuenti redatti dal centro
informativo dell’Anagrafe tributaria, sulla base di criteri stabiliti
annualmente con decreto
 Dalle presunzioni di legge, laddove previste (es. per l’elusione)
I CONTROLLI FISCALI










LE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Anagrafe Tributaria
Applicazioni di ausilio all’accertamento
INPS
INAIL
ENEL e simili
CCIAA
Ordini professionali
Assicurazioni-Istituti di credito-Società finanziarie
ACI
Ministero dei Trasporti-Motorizzazione civile
I CONTROLLI FISCALI
SEGUE LE BANCHE DATI…
 Uffici marittimi
 Registro aeronautico nazionale
 AIRE
 Autorità fiscali estere
 ISTAT
 ECOCERVED
 Corte di Cassazione
 Poligrafico dello Stato
 Commissioni Tributarie
 Agenzie del Territorio-Demanio-Dogane
 Anagrafe dei Comuni (invia di realizzazione)
I CONTROLLI FISCALI
I POTERI ISTRUTTORI
(artt. 32-33 D.P.R. 600/73 e 51-52 D.P.R. 633/72)
Per l’espletamento delle loro attività di controllo, gli Uffici
finanziari possono esercitare poteri istruttori, necessari per
verificare e rettificare il reddito imponibile o la base
imponibile IVA, scegliendo tra l’uno o l’altro con ampi
margini di discrezionalità.
I poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria si
possono suddividere in 3 aree:
I CONTROLLI FISCALI
Segue POTERI ISTRUTTORI
 Poteri che consentono di inoltrare al soggetto sottoposto o da
sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o
inviti a comparire, allo scopo di fornire elementi utilizzabili ai fini
dell’accertamento nei suoi confronti
 Poteri che permettono di inoltrare ad enti o organismi qualificati o
a soggetti diversi da quello sottoposto o da sottoporre a controllo,
richieste di informazioni o documenti o inviti a comparire, allo
scopo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento nei
confronti di un certo contribuente
 Poteri che si concretizzano nell’intervento diretto presso i luoghi
in cui il contribuente svolge le proprie attività imprenditoriali o
professionali o presso altri locali allo stesso riferibili
I CONTROLLI FISCALI
Segue POTERI ISTRUTTORI
Gli Uffici finanziari possono, con atto motivato, richiedere
dati e notizie rilevanti ai fini di un (eventuale)
accertamento, sia in materia di Imposte dirette che di
IVA.
Precisamente gli Uffici possono:
I CONTROLLI FISCALI
Segue POTERI ISTRUTTORI
 Invitare i contribuenti comparire di persona o a mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie utili per l’accertamento
 Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
specifici, utili per l’accertamento, con invito a restituirli compilati
e firmati
 Invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti,
inclusi bilanci, libri e registri (se obbligati alla tenuta delle
scritture contabili)
 Richiedere la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti,
indicati singolarmente o per categorie, agli organi ed
Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici non economici, a
Società ed Enti di assicurazione, di riscossione e di gestione ed
intermediazione finanziaria
I CONTROLLI FISCALI
Segue POTERI ISTRUTTORI
 Chiedere copie o estratti degli atti e documenti depositati presso i
notai, procuratori del registro, conservatori dei registri
immobiliari e gli altri pubblici ufficiali
 Richiedere ad aziende ed istituti di credito, nonché
all’Amministrazione ostale, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente, nonché la specificazione dei rapporti connessi
 Richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o
verifica, l’indicazione della natura, numero ed estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende ed istituti di
credito, con l’Amministrazione postale, con società fiduciarie ed
ogni altro intermediario finanziario italiano e non
I CONTROLLI FISCALI
Segue POTERI ISTRUTTORI
 Richiedere ai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, dati,
notizie e documenti relativi ad attività svolte nei confronti di
clienti, fornitori e prestatoti di lavoro autonomo, per periodi
determinati e soggetti nominativamente indicati
 Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o
documenti fiscalmente rilevanti, relativi a specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente, ed a fornire chiarimenti esplicativi
 Effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi ove il
contribuente svolge la propria attività
I CONTROLLI FISCALI
CONSEGUENZE SANZIONATORIE
DELL’INOTTEMPERANZA AGLI INVITI E RICHIESTE
DELL’A.F.
L’inadempimento o l’adempimento inesatto agli inviti ed alle
richieste dell’A.F. determina conseguenze dirette ed indirette.
Conseguenza diretta:
 Sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di:
mancata restituzione di questionari o restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta
degli Uffici;
omissione di qualsiasi comunicazione prescritta dalle leggi
tributarie, indipendentemente dall’esercizio dei poteri dell’A.F. di
invito, richiesta o questionario
I CONTROLLI FISCALI
Segue CONSEGUENZE SANZIONATORIE…
Conseguenze indirette:
 Preclusione di utilizzo in favore del contribuente dei dati, notizie
e documenti non forniti all’A.F. in sede di richiesta (L. n. 28/99,
che ha aggiunto i commi 3 e 4 all’art. 32 DPR 600/3, richiamati
dall’art. 51, co. 4, DPR 633/72 a fini IVA);
Il contribuente può però evitare tale preclusione se deposita in
allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le
notizie, i dati, i documenti, i registri o i libri non esposti in
precedenza, dichiarando contestualmente di non aver potuto
adempiere prima per causa a lui non imputabile;
 Inoltre la mancata risposta al questionario o a richieste
dell’Ufficio legittima il ricorso all’accertamento di tipo induttivo
o di tipo sintetico.
I CONTROLLI FISCALI
ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
L’accesso consiste nel potere di entrare e di soffermarsi presso
la sede di svolgimento dell’attività d’impresa o professionale
o in luoghi diversi (con dei limiti) comunque in possesso o
nella disponibilità del contribuente oggetto di controllo.
L’accesso è propedeutico ad ogni altra attività da svolgere
durante i controlli esterni.
I CONTROLLI FISCALI
Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
Natura dell’accesso:
E’ un atto autoritativo della fase istruttoria del
procedimento di accertamento tributario ed obbliga il
soggetto passivo a soggiacere alla presenza attiva
dell’organo ispettivo.
I CONTROLLI FISCALI
Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
Una volta operato l’accesso, i funzionari dell’Agenzia
delle Entrate o militari della GdF procedono, a seconda
dello scopo del controllo, a:
 Verificazioni (analisi del processo produttivo)
 Ispezioni (esame dei documenti)
 Rilevazioni
 Perquisizioni
 Ricerche (per reperire documenti e beni su cui eseguire
ispezioni, verificazioni ed altre rilevazioni)
 Richiesta di informazioni ai soggetti presenti
I CONTROLLI FISCALI
Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
E’ necessaria la preventiva autorizzazione del PM:
 Per accedere ai locali diversi da quelli adibiti ad impresa o
professione (autorizzazione concedibile solo in presenza di
gravi indizi di evasione)
 Per l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti,
mobili, ripostigli e simili
 Per perquisizioni personali
 Per la richiesta di notizie su cui è eccepito il segreto
professionale
I CONTROLLI FISCALI
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
SOTTOPOSTO A VERIFICHE
L’art. 12 L. 212/00 (Statuto del contribuente) prevede che:
 Gli accessi presso i locali destinati all’attività devono essere
motivati da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo e,
salvo casi eccezionali, devono svolgersi durante l’ordinario orario
di esercizio dell’attività e con modalità che comportino la minor
turbativa possibile
 All’inizio della verifica il contribuente ha diritto di essere
informato sulle ragioni che l’abbiano giustificata (tipologia della
fonte d’innesco) e dell’oggetto della stessa, nonché della facoltà
di farsi assistere da un professionista abilitato
 L’esame della documentazione, su richiesta del contribuente, può
essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il
professionista
I CONTROLLI FISCALI
Segue DIRITTI DEL CONTRIBUENTE…
 Delle osservazioni e rilievi del contribuente o professionista si dà
atto nel processo verbale di constatazione, conclusivo della
verifica (PVC, che contiene i rilievi mossi dai verificatori)
 La permanenza presso la sede dell’attività non può superare i 30
giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 solo in caso di
indagini particolarmente complesse
 Entro 60 giorni dal rilascio della copia del PVC il contribuente
può presentare all’Ufficio impositore (Agenzia delle Entrate)
osservazioni e richieste
 Il contribuente può opporsi all’apertura di pieghi, borse, mobili,
casseforti e simili, chiusi a chiave o sigillati (diviene allora
necessario per procedere l’autorizzazione del PM)
I CONTROLLI FISCALI
LE INDAGINI BANCARIE
Possono consistere in:
 Richiesta al contribuente di un’attestazione circa i rapporti
finanziari in corso o estinti da meno di 5 anni
 Richiesta di dati, documenti e notizie a banche, Poste e altri
operatori/intermediari finanziari
 Accesso diretto presso banche, Poste e altri
operatori/intermediari finanziari
I CONTROLLI FISCALI
Soggetti autorizzanti:
 Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
 Comandante di zona della GdF
 Direzione Centrale Accertamento (novità)
I CONTROLLI FISCALI
RICHIESTA DIRETTA AL CONTRIBUENTE
Presupposti: accertamenti, verifiche o ispezioni in corso di
svolgimento
Oggetto della richiesta: una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi
dei rapporti intrattenuti con banche, Poste S.p.A.,
intermediari finanziari, imprese di investimento, Organismi
di investimento collettivo del risparmio, società di gestione
del risparmio e società fiduciarie, nazionali o esteri, in corso
ovvero estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta
I CONTROLLI FISCALI
RICHIESTA AD OPERATORI FINANZIARI
Destinatari (ampliati di recente):
Aziende ed istituti di credito
Poste S.p.A.
Banche
Intermediari finanziari
Imprese di investimento
OICVM
Società di gestione del risparmio
Società fiduciarie
I CONTROLLI FISCALI
Oggetto della richiesta:
Dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi
prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate dai
terzi (in precedenza l’oggetto era limitato alla copia dei
conti)
Termini:
La risposta deve essere comunicata, esclusivamente in via
telematica dal 1° luglio 2005, entro 30 giorni, prorogabili di
ulteriori 20 giorni
I CONTROLLI FISCALI
Sulla base delle risultanze di tali controlli, l’Ufficio
può procedere ad accertamento analitico o
induttivo.
Una volta ottenuti i conti, l’Amministrazione invita i
contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o a mezzo rappresentanti per fornire dati,
notizie e chiarimenti relativamente alle operazioni
annotate negli stessi.
I CONTROLLI FISCALI
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
Rilevante in tema di indagini bancarie è la previsione normativa per
cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti (analitico o induttivo), se
l’interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o
soggette ad imposte.
In mancanza di detta prova:
 le entrate risultanti dai conti si considerano componenti positivi
del reddito, ai fini delle II.DD., nonché operazioni attive ai fini
IVA
 i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle
scritture contabili, sono posti come ricavi/compensi ai fini delle
II.DD., a meno che il contribuente ne indichi il soggetto
beneficiario
I CONTROLLI FISCALI
La giurisprudenza riconosce la legittimità della richiesta di
copia dei conti dei soci in occasione della verifica in
capo alla società, e la utilizzabilità delle relative
risultanze per l’accertamento della società.
E’ stato però precisato che l’organo procedente deve
motivare la riconducibilità alla società delle
motivazioni bancarie annotate sui conti dei soci (Cass.
nn. 1728/99 e 2738/01).
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