Le novità nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dei contribuenti minimi nel Modello Unico 2010 Roma 12 maggio 2010 Videoconferenza Confederazione Nazionale dell ’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Dott.ssa Debora Ricco Direzione Centrale Servizi ai contribuenti NOVITA’ RIFERIMENTI NORMATIVI Il Modelli di dichiarazione 2010, hanno subito variazioni a seguito delle novità introdotte dai vari interventi legislativi e dai provvedimenti intervenuti nel corso del 2008 e del 2009. In particolare: Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133 L’art. 83, comma 28 – quater, lettera b), ha modificato l’art. 54, comma 5 del Tuir, prevedendo la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Ai sensi del successivo comma 28 – quinquies, le disposizioni in esame entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2008 (acconti 2009) occorre tener conto della disposizione contenuta nel comma 28 quater. NOVITA’ REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Quadro RE DOPPIO LIMITE Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande 75 % 2 % dell’ammontare dei compensi In primo luogo si riducono le spese del 75 per cento e successivamente si verifica il tetto del 2 per cento; Entrambi i predetti limiti non operano nel caso in cui le predette spese siano state sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (art. 36, comma 29, d.l. 223/2006) QUADRO RE Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008 non interessano le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano interamente deducibili. In tal caso infatti, così come, in base alla formulazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 54, non opera il limite rappresentato dal 2 per cento dei compensi, allo stesso modo non si applica il nuovo limite del 75 per cento; Pertanto, nel rigo RE15, colonna 1, va indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili (100 percento) dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del TUIR. QUADRO RE In colonna 2 va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista (art. 83, comma 28 - quater, lett. b). QUADRO RE Pertanto, in colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più colonna 2. L’importo deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4). Pertanto, rispetto alla versione del precedente periodo d’imposta il rigo è rimasto invariato ma le istruzioni sono state modificate per tener conto del nuovo limite di deducibilità delle predette spese passato dal 100% al 75%. Esempio Totale compensi percepiti ( pari a RE6 – RE4) Totale spese per alberghi e ristoranti, di cui: - Spese addebitate ai committenti - Spese alberghi e ristoranti 1° limite 75% di 900= 675 700 600 € 30.000 € 1.600 € 700 € 900 2° limite 2% di 30.000= 600 1.300 SPESE DI RAPPRESENTANZA L’art. 1, comma 33, lett. p) della legge finanziaria 2008 ha rivisto la formulazione dell’art. 108, comma 2, del Tuir disciplinante la deducibilità delle spese di rappresentanza nell’ambito del reddito d’impresa; Il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 ha dato attuazione alle nuove previsioni definendo puntualmente un inquadramento delle suddette spese; Le puntualizzazioni fornite nel decreto in merito alla qualificazione delle spese di rappresentanza possono essere utilizzate anche per i professionisti (cfr. circ. 34/E del 2009), a nulla invece rilevando il limite di deducibilità ivi previsto; Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo per le spese di rappresentanza è pari all’1% del totale compensi. DOPPIO LIMITE Spese di rappresentanza se relative alberghi e ristoranti 75 % Spese di rappresentanza 1% dell’ammontare dei compensi 1% dell’ammontare dei compensi In primo luogo si riducono individuano le spese di rappresentanza relative ad alberghi e ristoranti (75 per cento); Successivamente si verifica il tetto dell’1% sull’ammontare complessivo delle predette spese (1 per cento). QUADRO RE Nel rigo RE16, colonna 1, deve essere indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza. UNICO 2009 UNICO 2010 QUADRO RE In colonna 2, deve essere indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. QUADRO RE L’importo deducibile da indicare in colonna 3 non può essere superiore al 1% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4). PARTECIPAZIONE A CONVEGNI Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nel limite del 50% del loro ammontare; Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni vanno considerate nella misura del 75% e sono deducibili ai sensi dell’art. 54 del Tuir nel limite del 50%. DOPPIO LIMITE Spese per la partecipazione a convegni se relative alberghi e ristoranti 75 % Spese la partecipazione a convegni 50% 50% In primo luogo si riducono individuano le spese di partecipazione a convegni e simili relative ad alberghi e ristoranti (75 per cento); Successivamente si riduce del 50% l’ammontare complessivo di tutte le predette spese. QUADRO RE Nel rigo RE17, colonna 1, deve essere indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. UNICO 2009 UNICO 2010 QUADRO RE In colonna 2, deve essere indicato l’ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. QUADRO RE In colonna 3, pertanto deve essere indicato l’importo deducibile, pari al 50 per cento della somma di colonna 1 più colonna 2 (quest’ultimo importo nei limiti del 2 per cento dei ricavi). Spese per prestazioni alberghiere 1.000 altre spese 1.000 750 1.000 Nei limiti del 50% 875 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: L’art. 17, comma 1, prevede un incentivo fiscale per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero. In particolare, stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Tale agevolazione era già stata prevista dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003, il nuovo incentivo allarga il beneficio anche ai docenti oltre che ai ricercatori. Incentivo fiscale I docenti e ricercatori scientifici che intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 2 del medesimo rigo. PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP Nel quadro RS di tutti i modelli UNICO 2010 è stata inserita una nuova sezione per consentire ai soggetti che hanno presentato l’istanza rimborso da Irap di cui all’art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’utilizzo delle perdite derivanti dalla presentazione della predetta istanza; Pertanto il prospetto deve essere compilato evidenziando maggiori perdite d’impresa, riportabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d’imposta precedenti e che possono essere riportate nella presente dichiarazione. UNICO SC 2010 2004 2005 2006 2007 21 PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP Rispetto al prospetto contenuto nel modello Unico SC, nei Modelli ENC e PF è prevista anche l’indicazione delle perdite di lavoro autonomo. UNICO ENC 2010 UNICO PF 2010 22 PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP Nel modello Unico SP la sezione va compilata con riferimento al caso in cui le maggiori perdite pregresse riguardano periodi d’imposta antecedenti alla trasformazione da società di capitali in società di persone. 23 PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP Esempio 01.01.2006 31.12.2006 1.200 1.200 1.200 1.200 24 PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP UNICO SC 2010 1.200 500 500 500 zero 700 25 PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP Esempio 01.01.2006 31.12.2006 1.200 1.200 1.200 1.200 26 UTILIZZO 01.01.2006 31.12.2006 1.200 1.200 1.200 1.200 300 300 ZERO 900 MODELLO UNICO-PF 2010 Contribuenti minimi Art.1 commi da 96 a 117 Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 28 QUADRO CM 2010 29 DETERMINAZIONE DEL REDDITO Ai fini di una corretta compilazione del quadro CM, il contribuente deve in primo luogo identificarsi, barrando una delle caselle poste a margine del quadro, a seconda che abbia svolto un’attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo. Rispetto al precedente periodo d’imposta, nel quadro CM è stata inserita la casella per le “Imprese familiari”; La predetta casella deve essere barrata nel casso in cui l’attività d’impresa venga svolta sotto forma di impresa familiare; La barratura delle caselle “Impresa”, “Autonomo” e “Impresa familiare” è alternativa; Nel caso vengano svolte più attività, deve essere barrata la casella relativa all’attività prevalente. 30 Imprese familiari Nel caso di imprese familiari si ricorda che deve essere compilato l’apposito prospetto contenuto nel quadro RS. La barratura della casella comporta una segnalazione di “non rispondenza” nel caso in cui non venga compilato il prospetto contenuto nel quadro RS. 31 TREMONTI TER Nel rigo CM5, è stata inserita la colonna 1, nella quale deve essere indicato l’importo escluso dalla base imponibile del reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS29, col. 2 (c.d. Tremonti Ter). 32 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009 , n. 168 (Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni). L’art. 1, comma 1, ha previsto che “Il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”. Il successivo comma 2, ha previsto che “Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 33 RIDUZIONE ACCONTO CONTRIBUENTI MINIMI La colonna 2, del rigo CM17 è riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cento in luogo del 79 per cento previsto dal D.L. n. 168/2009, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge Finanziaria 2010. Nella predetta colonna deve essere indicato l’importo del credito d’imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 4035). 34 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA Sul reddito prodotto si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, pari al 20 per cento; Dall’imposta sostitutiva, indicata nel rigo CM11, possono essere scomputati, eventuali crediti d’imposta indicati nel rigo CM12; Essendo il secondo anno di applicazione del regime, sono stati inseriti i righi da CM15 a CM17 ai fini dello scomputo delle eccedenze derivanti dall’esercizio precedente e degli acconti versati. 35 PERDITE NON COMPENSATE In costanza di regime i contribuenti minimi devono indicare le perdite prodotte nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione nel quadro CM; Pertanto la sezione delle “Perdite non compensate” è stata riformulata al fine di tener conto delle perdite derivanti dalla precedente dichiarazione. 36 RILEVANZA DEL REDDITO Attenzione: Come chiarito con la circolare INPS del 5 giugno 2009, n. 79, § 3, per i contribuenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata come segue: CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse) Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, stabilisce la predetta circolare, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7 (art. 5 del Decreto 2 gennaio 2008 Ministero dell’Economia e delle Finanze). 37 Indicazione delle perdite da quadro CM in caso di fuoriuscita dal regime nuova sezione quadro RS Le perdite non compensate nel presente periodo d’imposta e prodotte nel 2008 nell’ambito del regime dei contribuenti minimi, in caso di fuoriuscita dal regime nel periodo d’imposta 2009, non devono essere indicate nel quadro CM ma nell’apposita sezione contenuta nel quadro RS, denominata “Perdite pregresse fuoriuscita dal regime dei minimi non compensate nell’anno”. 38 Esempio di utilizzo nel quadro RF delle perdite dei contribuenti minimi fuoriusciti dal regime Perdita derivante dal quadro CM del Modello Unico 2009 per Euro 8.000 Unico 2009 8.000 Unico 2010 5.000 5.000 5.000 5.000 zero 3.000 Residuo della Perdita derivante dal quadro CM del Modello Unico 2009 39 Esempio di utilizzo nel quadro RE delle perdite dei contribuenti minimi fuoriusciti dal regime Perdita derivante dal quadro CM del Modello Unico 2009 per Euro 8.000 Unico 2009 8.000 Unico 2010 5.000 5.000 zero 3.000 Residuo della Perdita derivante dal quadro CM del Modello Unico 2009 40 RIATTRIBUZIONE DELLE RITENUTE SOCIETA’ ART . 5 DEL TUIR 41 Riferimenti di prassi Circolare n. 56 del 2009 Regola generale: “Le società ed associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R. subiscono in proprio le ritenute previste dagli articoli 23 e ss. del d.P.R. n. 600 del 1973 che, in via ordinaria, dovrebbero essere trasferite ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, così che questi possano scomputarla dalla loro IRPEF di periodo.” Regola estensiva a seguito della circolare : Possibilità di utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell’associazione o della società di cui all’art. 5 del Tuir. 42 REQUISITI Società 1. Società di persone, associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, dalle società di fatto, da quelle di armamento e dalle imprese familiari (ex art. 5 del Tuir) 2. Per operare la compensazione è necessario il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. Soci 1. Imposta a credito 2. Consenso espresso in apposito atto avente data certa 3. L’assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta (rinnovo annuale dell’atto) ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa. 43 MODALITA’ OPERATIVE Dichiarazione della società (Modello SP) Dichiarazione del socio IPERF a debito STOP IPERF a credito riattribuzione delle ritenute alla società Riapertura Dichiarazione della società per indicare le 44 ritenute avocate Ammontare ritenute da art. 5 nel Modello Unico PF 2010 Per consentire di identificare l’intero ammontare delle ritenute derivanti dalla partecipazione in società di cui all’art. 5 del Tuir sono state inserite le seguenti colonne: 45 Ammontare complessivo ritenute da art. 5 46 RIATTRIBUZIONE RITENUTE Modello Unico PF La nuova colonna 3 del rigo RN33, va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF. In questo caso nella presente colonna indicare l’ammontare delle ritenute non utilizzate. Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all’art. 5 del TUIR in compensazione. L’importo indicato in questa colonna non può eccedere l’ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF52 e nella colonna 5 del rigo RG35. 47 RIATTRIBUZIONE RITENUTE Imprese familiari Per la riattribuzione delle ritenute in caso di impresa familiare è stata inserita la nuova colonna 5 nel prospetto contenuto nel quadro RS. 48 RIATTRIBUZIONE RITENUTE Modello Unico SP Nel quadro RK è stato inserito il campo 12, nel quale deve essere indicato l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione dichiarante. Nel quadro RX è stata inserita una nuova sezione denominata “Credito IRPEF da ritenute subite”. La somma degli importi indicati nel presente campo va riportata nel quadro RX, rigo RX19 colonna 3. 49 Esempio pratico Quadro RN – Società Alfa S.n.c. Modello Unico SP 2010 5.000 1.000 50 Esempio pratico Quadro RN – Socio Beta (50%) Modello Unico PF 2010 2.000 Pari al 50% di 1.000 (ritenute totali associazione) 500 1.500 1. 500 Poiché il Socio Beta ha un’imposta a debito non può compilare la colonna 3 del 51 rigo RN33, in quanto non può riattribuire le ritenute alla società. Esempio pratico Quadro RN – Socio Gamma (50%) Modello Unico PF 2010 300 Pari al 50% di 1.000 (ritenute totali associazione) 500 - 200 400 600 Poiché il Socio Gamma ha un’imposta a credito può compilare la colonna 3 del 52 rigo RN33, in quanto può riattribuire le ritenute residue alla società. Esempio pratico Quadro RN – Socio Gamma (50%) Modello Unico PF 2010 300 500 500 300 400 100 53 ANALISI FRONTESPIZIO MODELLO UNICO PF 2010 FRONTESPIZIO: Liquidazione volontaria e fallimento Art. 5, comma 1, D.p.r. 322 del 1998: “In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche … e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica.”. Comma 3:”Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta”. FRONTESPIZIO: Liquidazione volontaria e fallimento Art. 182, comma 2, del Tuir: “Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonchè in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorchè già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. RISOLUZIONE N. 31/E DEL 4 FEBBRAIO 2009 Adempimenti dichiarativi. Il liquidatore deve presentare, ai soli fini del reddito di impresa: -una dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di messa in liquidazione indicando il reddito di impresa da tassare ordinariamente nel quadro RF, ed indicando il codice carica 12 liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione – (cfr istruzioni al modello Unico PF); -una dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo di imposta, sempre limitatamente al reddito di impresa, da indicare nel quadro RF, entro i termini di cui all’articolo 2 del dPR 322 del 1998, utilizzando, indicando il codice carica 8 liquidazione volontaria. RISOLUZIONE N. 31/E DEL 4 FEBBRAIO 2009 Adempimenti dichiarativi. I risultati delle due dichiarazioni relative al reddito di impresa per il periodo ante liquidazione e per la residua frazione del periodo di imposta, devono confluire in un’unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti dall’istante nel periodo di imposta (compresi quelli relativi alle altre categorie reddituali), da presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 2 del decreto 322 del 1998. RISOLUZIONE N. 31/E DEL 4 FEBBRAIO 2009 Adempimenti dichiarativi. Nella predetta dichiarazione il contribuente deve indicare il reddito di impresa relativo al periodo ante liquidazione nell’apposito quadro RF, il reddito di impresa per il quale si intende optare per la tassazione separata nell’esercizio provvisorio, nell’apposito quadro RM sezione II, e tutti gli altri redditi percepiti nei quadri corrispondenti. Nell’ipotesi in cui la liquidazione non ecceda i tre anni, per ciascun anno va presentata una dichiarazione per il reddito di impresa e una dichiarazione unificata per tutti i redditi. FRONTESPIZIO: Liquidazione volontaria e fallimento Nuovi campi nella sezione “Dati del contribuente” Liquidazione volontaria Dichiarazione presentata dal contribuente che si trova in un periodo di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di cui all’art. 182 del TUIR. Stato e periodo d’imposta Dichiarazione presentata dal liquidatore o dal curatore fallimentare. Oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato un codice che identifichi la situazione del contribuente relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ad es. periodo ante liquidazione, periodo post liquidazione). LIQUIDAZIONE O FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE Stato e periodo d’imposta (Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare) La casella “Stato” deve essere compilata esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero da parte del curatore fallimentare. In tal caso, oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici: SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE CODICI per il liquidatore: 1 2 3 4 periodo periodo periodo periodo "Ante liquidazione" "Post liquidazione" "Provvisorio" di liquidazione "Finale" per il curatore fallimentare: 5 periodo "Ante Fallimento" 6 periodo di "Chiusura Fallimento" 61 LIQUIDAZIONE O FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE STUDI DI SETTORE Per i periodi post liquidazione il contribuente è escluso dall’applicazione degli studi di settore poiché in base alla legge dell’ 8 maggio 1998 n. 146, articolo 10, comma 4, lettera b), gli studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo di imposta. A tal proposito la circolare del 21 maggio 1999 n. 110, al paragrafo 6.2, ha precisato che “ (…) il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività”. FRONTESPIZIO: Rappresentante firmatario (1) Nuovi campi nella sezione relativa ai dati del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri (rappresentante, tutore, ecc.) Quest’anno i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo se il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente: è residente all’estero (in tal caso deve essere barrata anche la nuova casella “Rappresentante residente all’estero”); ha indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore). FRONTESPIZIO: Rappresentante firmatario (2) Nuovi campi nella sezione relativa ai dati del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri (rappresentante, tutore, ecc.) Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati: il codice fiscale della società o ente dichiarante (nuovo campo); il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante; il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.