Le novità nell’ambito del reddito di
lavoro autonomo e dei contribuenti
minimi
nel Modello Unico 2010
Roma 12 maggio 2010
Videoconferenza
Confederazione Nazionale dell ’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa
Dott.ssa Debora Ricco
Direzione Centrale Servizi ai
contribuenti
NOVITA’
RIFERIMENTI NORMATIVI
 Il Modelli di dichiarazione 2010, hanno subito variazioni a seguito delle
novità introdotte dai vari interventi legislativi e dai provvedimenti
intervenuti nel corso del 2008 e del 2009. In particolare:
 Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133

L’art. 83, comma 28 – quater, lettera b), ha modificato l’art. 54, comma 5
del Tuir, prevedendo la limitazione al 75% della deduzione delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel
periodo d'imposta. Ai sensi del successivo comma 28 – quinquies, le
disposizioni in esame entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
 Per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta
successivo al 31 dicembre 2008 (acconti 2009) occorre tener conto della
disposizione contenuta nel comma 28 quater.
NOVITA’ REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Quadro RE
DOPPIO LIMITE
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande
75 %
2 % dell’ammontare
dei compensi
 In primo luogo si riducono le spese del 75 per cento e successivamente si
verifica il tetto del 2 per cento;
 Entrambi i predetti limiti non operano nel caso in cui le predette spese
siano state sostenute dal committente per conto del professionista e da
questi addebitate in fattura (art. 36, comma 29, d.l. 223/2006)
QUADRO RE
 Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008 non interessano le
spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e
da questi addebitate in fattura, le quali restano interamente deducibili. In tal
caso infatti, così come, in base alla formulazione del secondo periodo del
comma 5 dell'articolo 54, non opera il limite rappresentato dal 2 per cento dei
compensi, allo stesso modo non si applica il nuovo limite del 75 per cento;
Pertanto, nel rigo RE15, colonna 1, va indicato l’ammontare delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in
pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da
questi addebitate in fattura, integralmente deducibili (100 percento) dal reddito di
lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del TUIR.
QUADRO RE
In colonna 2 va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
effettivamente sostenute dal professionista (art. 83, comma 28 - quater, lett. b).
QUADRO RE
 Pertanto, in colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla
somma di colonna 1 più colonna 2. L’importo deducibile di colonna 2 non può
essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla
differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4).
 Pertanto, rispetto alla versione del precedente periodo d’imposta il rigo è
rimasto invariato ma le istruzioni sono state modificate per tener conto del
nuovo limite di deducibilità delle predette spese passato dal 100% al 75%.
Esempio


Totale compensi percepiti ( pari a RE6 – RE4)
Totale spese per alberghi e ristoranti, di cui:
- Spese addebitate ai committenti
- Spese alberghi e ristoranti
1° limite
75% di
900=
675
700
600
€ 30.000
€ 1.600
€
700
€
900
2° limite
2% di
30.000=
600
1.300
SPESE DI RAPPRESENTANZA




L’art. 1, comma 33, lett. p) della legge finanziaria 2008 ha rivisto la
formulazione dell’art. 108, comma 2, del Tuir disciplinante la deducibilità
delle spese di rappresentanza nell’ambito del reddito d’impresa;
Il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 ha dato attuazione alle nuove
previsioni definendo puntualmente un inquadramento delle suddette spese;
Le puntualizzazioni fornite nel decreto in merito alla qualificazione delle
spese di rappresentanza possono essere utilizzate anche per i professionisti
(cfr. circ. 34/E del 2009), a nulla invece rilevando il limite di deducibilità ivi
previsto;
Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo per le spese di rappresentanza è
pari all’1% del totale compensi.
DOPPIO LIMITE
Spese di rappresentanza
se relative alberghi e ristoranti
75 %
Spese di rappresentanza
1%
dell’ammontare dei
compensi
1%
dell’ammontare dei
compensi
 In primo luogo si riducono individuano le spese di rappresentanza relative ad
alberghi e ristoranti (75 per cento);
Successivamente si verifica il tetto dell’1% sull’ammontare complessivo delle
predette spese (1 per cento).
QUADRO RE
 Nel rigo RE16, colonna 1, deve essere indicato il 75 per cento delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si
qualificano come spese di rappresentanza.
UNICO 2009
UNICO 2010
QUADRO RE
 In colonna 2, deve essere indicato l’ammontare delle altre spese di
rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o
l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle
sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito.
QUADRO RE
 L’importo deducibile da indicare in colonna 3 non può essere superiore al 1%
dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo
indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4).
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI


Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili,
incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nel
limite del 50% del loro ammontare;
Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la
partecipazione a convegni vanno considerate nella
misura del 75% e sono deducibili ai sensi dell’art. 54 del
Tuir nel limite del 50%.
DOPPIO LIMITE
Spese per la partecipazione a convegni
se relative alberghi e ristoranti
75 %
Spese la partecipazione a convegni
50%
50%
 In primo luogo si riducono individuano le spese di partecipazione a convegni e
simili relative ad alberghi e ristoranti (75 per cento);
Successivamente si riduce del 50% l’ammontare complessivo di tutte le predette
spese.
QUADRO RE
 Nel rigo RE17, colonna 1, deve essere indicato il 75 per cento delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi
di aggiornamento professionale.
UNICO 2009
UNICO 2010
QUADRO RE
 In colonna 2, deve essere indicato l’ammontare delle altre spese sostenute
per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di
aggiornamento professionale comprese quelle eventualmente sostenute per
viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.
QUADRO RE
 In colonna 3, pertanto deve essere indicato l’importo deducibile, pari al 50 per
cento della somma di colonna 1 più colonna 2 (quest’ultimo importo nei limiti del
2 per cento dei ricavi).
 Spese per prestazioni alberghiere 1.000 altre spese 1.000
750
1.000
Nei limiti
del 50%
875
RIFERIMENTI NORMATIVI


Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
L’art. 17, comma 1, prevede un incentivo fiscale per il rientro in Italia di
docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero. In particolare, stabilisce
che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori,
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non
occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività
di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in
vigore del decreto in esame o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
attività produttive.


L'incentivo si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nel periodo
d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
Tale agevolazione era già stata prevista dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003, il
nuovo incentivo allarga il beneficio anche ai docenti oltre
che ai
ricercatori.
Incentivo fiscale
 I docenti e ricercatori scientifici che intendono avvalersi
dell’agevolazione prevista dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008,
devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti
esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già
compresi nella colonna 2 del medesimo rigo.
PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP
 Nel quadro RS di tutti i modelli UNICO 2010 è stata inserita una nuova sezione
per consentire ai soggetti che hanno presentato l’istanza rimborso da Irap di cui
all’art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’utilizzo delle perdite derivanti
dalla presentazione della predetta istanza;
Pertanto il prospetto deve essere compilato evidenziando maggiori perdite
d’impresa, riportabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo
nei periodi d’imposta precedenti e che possono essere riportate nella presente
dichiarazione.
UNICO SC 2010
2004
2005
2006
2007
21
PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP
 Rispetto al prospetto contenuto nel modello Unico SC, nei Modelli ENC e PF è
prevista anche l’indicazione delle perdite di lavoro autonomo.
UNICO ENC 2010
UNICO PF 2010
22
PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP
 Nel modello Unico SP la sezione va compilata con riferimento al caso in cui le
maggiori perdite pregresse riguardano periodi d’imposta antecedenti alla
trasformazione da società di capitali in società di persone.
23
PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP
Esempio
01.01.2006 31.12.2006
1.200
1.200
1.200
1.200
24
PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP
UNICO SC 2010
1.200
500
500
500
zero
700
25
PERDITA ISTANZA RIMBORSO DA IRAP
Esempio
01.01.2006 31.12.2006
1.200
1.200
1.200
1.200
26
UTILIZZO
01.01.2006 31.12.2006
1.200
1.200
1.200
1.200
300
300
ZERO
900
MODELLO UNICO-PF 2010
Contribuenti minimi
Art.1 commi da 96 a 117
Legge del 24 dicembre 2007 n.
244
28
QUADRO CM
2010
29
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
 Ai fini di una corretta compilazione del quadro CM, il contribuente deve in
primo luogo identificarsi, barrando una delle caselle poste a margine del quadro,
a seconda che abbia svolto un’attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo.
Rispetto al precedente periodo d’imposta, nel quadro CM è stata inserita la
casella per le “Imprese familiari”;
 La predetta casella deve essere barrata nel casso in cui l’attività d’impresa
venga svolta sotto forma di impresa familiare;
 La barratura delle caselle “Impresa”, “Autonomo” e “Impresa familiare” è
alternativa;
 Nel caso vengano svolte più attività, deve essere barrata la casella relativa
all’attività prevalente.
30
Imprese familiari
 Nel caso di imprese familiari si ricorda che deve essere compilato l’apposito
prospetto contenuto nel quadro RS.
 La barratura della casella comporta una segnalazione di “non rispondenza”
nel caso in cui non venga compilato il prospetto contenuto nel quadro RS.
31
TREMONTI TER

Nel rigo CM5, è stata inserita la colonna 1, nella quale deve
essere indicato
l’importo escluso dalla base imponibile del
reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del
decreto legge n. 78 del 2009, di cui al rigo RS29, col. 2 (c.d.
Tremonti Ter).
32
RIFERIMENTI NORMATIVI



DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009 , n. 168 (Disposizioni urgenti in
materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni).
L’art. 1, comma 1, ha previsto che “Il versamento di venti punti percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il
periodo d'imposta 2009 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla
data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al
comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435”.
Il successivo comma 2, ha previsto che “Ai contribuenti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento
dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un
credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
33
RIDUZIONE ACCONTO
CONTRIBUENTI MINIMI
La colonna 2, del rigo CM17 è riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento
dell’acconto nella misura del 99 per cento in luogo del 79 per cento previsto dal D.L. n.
168/2009, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge Finanziaria 2010.
Nella predetta colonna deve essere indicato l’importo del credito d’imposta, pari alla
differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice
tributo 4035).
34
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Sul reddito prodotto si applica un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, pari al 20
per cento;
 Dall’imposta sostitutiva, indicata nel rigo CM11, possono
essere scomputati, eventuali crediti d’imposta indicati nel
rigo CM12;
 Essendo il secondo anno di applicazione del regime, sono
stati inseriti i righi da CM15 a CM17 ai fini dello scomputo
delle eccedenze derivanti dall’esercizio precedente e degli
acconti versati.

35
PERDITE NON COMPENSATE
 In costanza di regime i contribuenti minimi devono indicare le perdite
prodotte nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione nel quadro CM;
 Pertanto la sezione delle “Perdite non compensate” è stata riformulata al fine
di tener conto delle perdite derivanti dalla precedente dichiarazione.
36
RILEVANZA DEL REDDITO

Attenzione: Come chiarito con la circolare INPS del 5
giugno 2009, n. 79, § 3, per i contribuenti minimi la
base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti
deve essere determinata come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse)

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva
previdenziale, infatti, stabilisce la predetta circolare,
deve essere considerato al netto delle perdite pregresse
ma al lordo dei contributi previdenziali, che il
contribuente dovrà indicare nel rigo CM7 (art. 5 del
Decreto 2 gennaio 2008 Ministero dell’Economia e delle
Finanze).
37
Indicazione delle perdite da quadro CM
in caso di fuoriuscita dal regime
nuova sezione quadro RS
 Le perdite non compensate nel presente periodo d’imposta e prodotte nel
2008 nell’ambito del regime dei contribuenti minimi, in caso di fuoriuscita dal
regime nel periodo d’imposta 2009, non devono essere indicate nel quadro CM
ma nell’apposita sezione contenuta nel quadro RS, denominata “Perdite
pregresse fuoriuscita dal regime dei minimi non compensate nell’anno”.
38
Esempio di utilizzo nel quadro RF delle perdite dei contribuenti
minimi fuoriusciti dal regime
Perdita derivante dal
quadro CM del Modello
Unico 2009 per Euro 8.000
Unico 2009
8.000
Unico 2010
5.000
5.000
5.000
5.000
zero
3.000
Residuo della Perdita
derivante dal quadro CM
del Modello Unico 2009
39
Esempio di utilizzo nel quadro RE delle perdite dei contribuenti
minimi fuoriusciti dal regime
Perdita derivante dal
quadro CM del Modello
Unico 2009 per Euro 8.000
Unico 2009
8.000
Unico 2010
5.000
5.000
zero
3.000
Residuo della Perdita
derivante dal quadro
CM del Modello Unico
2009
40
RIATTRIBUZIONE DELLE
RITENUTE SOCIETA’ ART . 5
DEL TUIR
41
Riferimenti di prassi



Circolare n. 56 del 2009
Regola generale: “Le società ed associazioni di cui
all’articolo 5 del T.U.I.R. subiscono in proprio le ritenute
previste dagli articoli 23 e ss. del d.P.R. n. 600 del 1973
che, in via ordinaria, dovrebbero essere trasferite ai soci
in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, così
che questi possano scomputarla dalla loro IRPEF di
periodo.”
Regola estensiva a seguito della circolare : Possibilità di
utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri
dell’associazione o della società di cui all’art. 5 del Tuir.
42
REQUISITI
Società
1. Società
di
persone,
associazioni
senza
personalità
giuridica
per
l’esercizio in forma associata
di arti e professioni, dalle
società di fatto, da quelle di
armamento e dalle imprese
familiari (ex art. 5 del Tuir)
2. Per
operare
la
compensazione è necessario
il
credito
risulti
dalla
dichiarazione annuale della
società.
Soci
1. Imposta a credito
2. Consenso
espresso
in
apposito atto avente data
certa
3. L’assenso dei soci può essere
riferito al credito derivante
dalle
ritenute
residue
relative
ad
un
singolo
periodo d’imposta (rinnovo
annuale dell’atto) ovvero a
quello derivante da tutte le
ritenute residue senza limiti
di tempo, fino a revoca
espressa.
43
MODALITA’ OPERATIVE
Dichiarazione della società
(Modello SP)
Dichiarazione del socio
IPERF a debito
STOP
IPERF a credito
riattribuzione
delle ritenute alla
società
Riapertura Dichiarazione
della società per indicare le
44
ritenute avocate
Ammontare ritenute da art. 5
nel Modello Unico PF 2010
 Per consentire di identificare l’intero ammontare delle ritenute derivanti dalla
partecipazione in società di cui all’art. 5 del Tuir sono state inserite le seguenti
colonne:
45
Ammontare complessivo
ritenute da art. 5
46
RIATTRIBUZIONE RITENUTE
Modello Unico PF
 La nuova colonna 3 del rigo RN33, va compilata nel caso in cui non si intenda
utilizzare l’ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui
all’art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF.
In questo caso nella presente colonna indicare l’ammontare delle ritenute non
utilizzate. Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o
associazione di cui all’art. 5 del TUIR in compensazione.
 L’importo indicato in questa colonna non può eccedere l’ammontare delle ritenute
attribuite dalle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, risultante dalla
somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righi da
RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF52 e nella colonna 5 del rigo RG35.
47
RIATTRIBUZIONE RITENUTE
Imprese familiari

Per la riattribuzione delle ritenute in caso
di impresa familiare è stata inserita la
nuova colonna 5 nel prospetto contenuto
nel quadro RS.
48
RIATTRIBUZIONE RITENUTE
Modello Unico SP
 Nel quadro RK è stato inserito il campo 12, nel quale deve essere indicato
l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o
associazione dichiarante.
 Nel quadro RX è stata inserita una nuova sezione denominata “Credito IRPEF
da ritenute subite”. La somma degli importi indicati nel presente campo va
riportata nel quadro RX, rigo RX19 colonna 3.
49
Esempio pratico
Quadro RN – Società Alfa S.n.c. Modello Unico SP 2010
5.000
1.000
50
Esempio pratico
Quadro RN – Socio Beta (50%) Modello Unico PF 2010
2.000
Pari al 50% di
1.000 (ritenute
totali
associazione)
500
1.500
1. 500
 Poiché il Socio Beta ha un’imposta a debito non può compilare la colonna 3 del
51
rigo RN33, in quanto non può riattribuire le ritenute alla società.
Esempio pratico
Quadro RN – Socio Gamma (50%) Modello Unico PF 2010
300
Pari al 50% di
1.000 (ritenute
totali
associazione)
500
- 200
400
600
Poiché il Socio Gamma ha un’imposta a credito può compilare la colonna 3 del
52
rigo RN33, in quanto può riattribuire le ritenute residue alla società.
Esempio pratico
Quadro RN – Socio Gamma (50%) Modello Unico PF 2010
300
500
500
300
400
100
53
ANALISI
FRONTESPIZIO
MODELLO UNICO PF 2010
FRONTESPIZIO: Liquidazione volontaria e
fallimento


Art. 5, comma 1, D.p.r. 322 del 1998: “In caso di liquidazione di società o
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche … e di imprese
individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese
successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro
nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del
bilancio finale, se prescritto, in via telematica.”.
Comma 3:”Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso
alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti
dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta”.
FRONTESPIZIO: Liquidazione volontaria e
fallimento

Art. 182, comma 2, del Tuir: “Per le imprese individuali e per le
società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di
impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve
essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun
successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria
in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 66 se
ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio
finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi,
compreso quello in cui ha avuto inizio, nonchè in caso di omessa
presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati,
ancorchè già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21,
si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche
concorrono
a
formare
il
reddito
complessivo
dell'imprenditore, dei
familiari
partecipanti
all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la
liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni
dell'articolo 8.
RISOLUZIONE N. 31/E DEL 4
FEBBRAIO 2009




Adempimenti dichiarativi.
Il liquidatore deve presentare, ai soli fini del reddito di impresa:
-una dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione, entro
l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di messa in
liquidazione
indicando il reddito di impresa da tassare
ordinariamente nel quadro RF, ed indicando il codice carica 12 liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in
liquidazione – (cfr istruzioni al modello Unico PF);
-una dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo di
imposta, sempre limitatamente al reddito di impresa, da indicare nel
quadro RF, entro i termini di cui all’articolo 2 del dPR 322 del 1998,
utilizzando, indicando il codice carica 8 liquidazione volontaria.
RISOLUZIONE N. 31/E DEL 4
FEBBRAIO 2009


Adempimenti dichiarativi.
I risultati delle due dichiarazioni relative al
reddito di impresa per il periodo ante
liquidazione e per la residua frazione del periodo
di imposta, devono confluire in un’unica
dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti
dall’istante nel periodo di imposta (compresi
quelli relativi alle altre categorie reddituali), da
presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 2
del decreto 322 del 1998.
RISOLUZIONE N. 31/E DEL 4
FEBBRAIO 2009



Adempimenti dichiarativi.
Nella predetta dichiarazione il contribuente deve indicare
il reddito di impresa relativo al periodo ante liquidazione
nell’apposito quadro RF, il reddito di impresa per il quale
si intende optare per la tassazione separata nell’esercizio
provvisorio, nell’apposito quadro RM sezione II, e tutti gli
altri redditi percepiti nei quadri corrispondenti.
Nell’ipotesi in cui la liquidazione non ecceda i tre anni,
per ciascun anno va presentata una dichiarazione per il
reddito di impresa e una dichiarazione unificata per tutti i
redditi.
FRONTESPIZIO: Liquidazione volontaria e
fallimento
Nuovi campi nella sezione “Dati del contribuente”
Liquidazione volontaria
Dichiarazione presentata dal contribuente che si trova in un periodo
di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria di
cui all’art. 182 del TUIR.
 Stato e periodo d’imposta
Dichiarazione presentata dal liquidatore o dal curatore fallimentare.
Oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere
indicato un codice che identifichi la situazione del contribuente
relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ad
es. periodo ante liquidazione, periodo post liquidazione).

LIQUIDAZIONE O FALLIMENTO
IMPRESA INDIVIDUALE
Stato e periodo d’imposta (Riservato al liquidatore ovvero al
curatore fallimentare)
La casella “Stato” deve essere compilata esclusivamente nel caso
di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore ovvero
da parte del curatore fallimentare.
In tal caso, oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE
RELATIVAMENTE AL PERIODO
D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA
DICHIARAZIONE
CODICI
per il liquidatore:
1
2
3
4
periodo
periodo
periodo
periodo
"Ante liquidazione"
"Post liquidazione"
"Provvisorio"
di liquidazione "Finale"
per il curatore fallimentare:
5 periodo "Ante Fallimento"
6 periodo di "Chiusura Fallimento"
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LIQUIDAZIONE O FALLIMENTO
IMPRESA INDIVIDUALE
STUDI DI SETTORE

Per i periodi post liquidazione il contribuente è
escluso dall’applicazione degli studi di settore
poiché in base alla legge dell’ 8 maggio 1998 n.
146, articolo 10, comma 4, lettera b), gli studi di
settore non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno iniziato o cessato
l’attività nel periodo di imposta. A tal proposito
la circolare del 21 maggio 1999 n. 110, al
paragrafo 6.2, ha precisato che “ (…) il periodo
che precede l’inizio della liquidazione è
considerato periodo di cessazione dell’attività”.
FRONTESPIZIO: Rappresentante firmatario (1)
Nuovi campi nella sezione relativa ai dati del soggetto che
presenta la dichiarazione per conto di altri (rappresentante,
tutore, ecc.)
Quest’anno i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al
domicilio fiscale, devono essere indicati solo se il soggetto che presenta la
dichiarazione per conto del contribuente:


è residente all’estero (in tal caso deve essere barrata anche la nuova
casella “Rappresentante residente all’estero”);
ha indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività
tutoria di minore).
FRONTESPIZIO: Rappresentante firmatario (2)
Nuovi campi nella sezione relativa ai dati del soggetto che presenta la
dichiarazione per conto di altri (rappresentante, tutore, ecc.)
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona
fisica, devono essere indicati:
il codice fiscale della società o ente dichiarante (nuovo campo);
il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o
ente dichiarante;
il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società
o l’ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
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MODELLO UNICO PF 2008