IL TESTO UNICO
DEL TERZO SETTORE
Dott. Davide Delbono
Assistenza Tecnica dell'Agenzia Liguria Lavoro per la Regione Liguria
Terzo Settore e Cooperazione allo sviluppo
I NUMERI DEL NO PROFIT IN
LIGURIA
• 1.200 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
• 400 COOPERATIVE SOCIALI
• 600 ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE
(150 CON 450 ARTICOLAZIONI)
• 100 SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
• 20 PATRONATI
GLI OBIETTIVI
•
•
•
•
•
RAZIONALIZZARE
SEMPLIFICARE (TROPPE RICHIESTE…)
INFORMATIZZARE, COMUNICARE
COLLABORARE, CO-PROGETTARE
MIGLIORARE USO DELLE RISORSE
IL METODO
• PARTECIPAZIONE: TAVOLI DI LAVORO CON
COMUNI, FORUM TERZO SETTORE,
COMMISSIONI, SINDACATI
• PROGRAMMAZIONE: ATTI DI GOVERNO
(DELIBERE) E RIORGANIZZAZIONE
REGISTRI ESISTENTI
• SEMPLIFICAZIONE
• CONTROLLO
IL RISULTATO
• TESTO UNICO DELLE NORME DEL TERZO
SETTORE
• RAPPRESENTANZA UNITARIA (FORUM)
• CO-PROGETTAZIONE
• SEMPLIFICAZIONE (ADEMPIMENTI)
• CONTROLLI
• MAGGIOR COLLABORAZIONE TRA ENTI
L. 266/1991, L. 328/2000, l.r. 15/1992,
L.383/2000, l.r. 30/2004, l.r. 47/2009, L.
381/1991, l.r. 23/1993, artt. 25, 26 C.C.,
l.r. 3/2011, L. 3818/1886, l.r. 13/2004, L.
152/2001, l.r. 12/2006, l.r. 18/2009, l.r.
30/2008…..
TESTO UNICO DEL TERZO
SETTORE (l.r. 42/2012)
IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE
SEZIONI:
• VOLONTARIATO
• APS
• COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI
• SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO
E CON PREVALENTE FINALITA’ SOCIALE:
- FONDAZIONI
- ISTITUTI DI PATRONATO
- ENTI ED ORGANISMI FACENTI CAPO ALLE
CONFESSIONI RELIGIOSE
MANUALE APPLICATIVO DEL
TESTO UNICO
ATTUALMENTE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE.
TAVOLO DI LAVORO TEMATICO ASSIEME AL
FORUM DEL TERZO SETTORE
FORNIRE STRUMENTI DI LAVORO OMOGENEI
(es. modelli di convenzione, bilancio e rendiconto
ecc.)
RIORGANIZZAZIONE REGISTRO
VOLONTARIATO
dgr 846/2011 linee di indirizzo in materia di terzo settore
dgr 847/2011 riorganizzazione del Registro
regionale del volontariato
Analisi schede di Autocertificazione
Riunioni mensili con la Commissione (ex Osservatorio)
del Volontariato
Sinergia con i Centri di Servizio per il Volontariato
FINALITÀ
• Indirizzare i soggetti iscritti alle corrette
sezioni del Registro;
• valorizzare e tutelare chi opera nel rispetto
della legge;
• informare e formare sulle leggi vigenti e la
normativa del volontariato in generale
RISULTATI
• Trasferimenti contestuali in altre sezioni del
registro (es. promozione sociale)
• Cancellazioni (rari casi)
VOLONTARIATO/ONLUS/APS
Organizzaizoni di Volontariato
Definizioni:
• attività di volontariato (l. 266/1991) deve
intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Associazioni di Promozione Sociale
• associazioni di promozione sociale (l. 303/200) le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non sono
considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti
della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono
altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o
che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale
• volontariato: sempre prestazioni a titolo gratuito e rivolte a terzi. Su
questo tema si sono posti alcuni problemi in quanto sono possibili
solo i rimborsi in convenzione con enti pubblici o privati (sempre e
comunque all’associazione MAI al volontario e MAI come forma di
corrispettivo per le prestazioni erogate). Nessun compenso agli
amministratori. Vi è poi il tema delle attività commerciali marginali
che, come tali, possono essere svolte dall’associazione (Decreto
Ministeriale 25/05/1995 “Criteri per l’individuazione delle attività
commerciali e produttive marginali svolte dalle Organizzazioni di
Volontariato”).
• promozione sociale: prestazioni a favore dei soci anche a
pagamento. Prestazioni gratuite verso terzi. Possibilità di aprire dei
punti di somministrazione. Possibilità che gli amministratori siano
retribuiti.
in nessun caso ai volontari (operino essi nelle
odv o nelle aps) possono essere riconosciuti
pagamenti o rimborsi che non siano
documentati (es posso rimborsare il treno, il bus o
il panino ma a fronte di scontrino, MAI posso dare
una quota forfettaria)
inoltre ad esempio l’attività di formazione nelle odv
deve essere gratuita e finalizzata alla formazione
dei soci e dei volontari, MAI finalizzata a scopi
esterni all’associazione (es acquisizione di titoli
professionali per concorsi o comunque per esercizio
remunerato).
È opportuna infine un’ulteriore precisazione per
distinguere tra ODV ONLUS di diritto (in quanto a
seguito di iscrizione presso i Registri regionali del
volontariato) e ONLUS ai sensi del Decreto legislativo
460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale – ONLUS –“ che prevede un iter presso
l’Agenzia delle Entrate, alternativo all’iter di
iscrizione al registro del Terzo Settore – sezione
volontariato.
Questo tema è stato affrontato in un tavolo di lavoro tra
Agenzia Liguria Lavoro ed Agenzia delle entrate (che
hanno sottoscritto protocollo in materia di controlli) con la
supervisione di Regione Liguria.
Onlus di diritto (D.lgs. 460/1997, art 10 co. 8).
Sono Onlus di diritto:
•Le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
istituiti dalle Regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi della L. n. 266/1991.
•Le Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, iscritte
nell’albo delle soc. cooperative presso il Min. dello
sviluppo economico.
•Le Organizzazioni non governative (ONG)
riconosciute ex L. n. 49/1997 dal Min. degli Affari
Esteri.
Divieto di iscrizione delle Onlus
di diritto.
Le Onlus di diritto non devono iscriversi all’Anagrafe
Unica delle ONLUS e non devono adeguare lo statuto ai
requisiti del comma 1 dell’art. 10 D.lgs. 460/1997.
Il divieto di iscrizione delle Onlus di diritto si desume dal
comma 8 dell’art. 10 del D.lgs n. 460/1997 quando
sancisce l'automatica qualifica come ONLUS dei
soggetti ivi elencati.
In virtù di questo divieto le Cooperative sociali e le
Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro del
Terzo Settore nelle rispettive sezioni, NON DEVONO
presentare domanda d’iscrizione all’Anagrafe delle
Onlus perché sono già riconosciute come ONLUS di
diritto con decreto di iscrizione al Registro Regionale del
Terzo Settore (L.266/91; l.r. 42/2012).
Per quanto riguarda le Associazioni di Promozione sociale,
introdotte con la Legge n. 383/2000, non rientrando tra i
soggetti “Onlus di diritto”, devono procedere alla presentazion
della comunicazione e, come accade per gli altri organism
elencati nell’art. 10 del D.lgs 460/1997, dovranno seguire l’ite
previsto per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.
Affinché le associazioni di promozione sociale possan
iscriversi nell’anagrafe delle ONLUS debbono preveder
nei loro statuti tutte le clausole della disciplina speciale in
materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(d.lgs. n. 460/97).
In particolare, le Onlus svolgono un’attività etero destinata nei
confronti di persone svantaggiate, esclusi i soci, ad eccezione
di quelli tra loro che si trovano nelle condizioni di svantaggio,
oggetto d’intervento della Onlus.
È possibile l’iscrizione al Registro
regionale del Terzo Settore di un
soggetto già iscritto all’Anagrafe Unica
delle Onlus, che può presentare
domanda d’iscrizione in una delle sezioni
del Registro regionale del Terzo Settore.
Non si rilevano, infatti, problematiche di sorta nel caso in cui un soggetto
iscritto all’Anagrafe delle Onlus chieda ed ottenga l’iscrizione anche nel
Registro regionale del Terzo Settore, posto che lo stesso deve continuare a
mantenere i requisiti di forma e di sostanza previsti dal D.lgs 460/1997.
L’iscrizione al Registro regionale del Terzo Settore permette di stipulare
accordi e convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore
regionale allargato, individuati ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 2/2006 e
ss.mm.ii., e di poter accedere ai contributi previsti dal T.U. sulle norme del
Terzo Settore (l.r. 42/2012).
Qualora risultassero ulteriori domande, ricordo che gli uffici regionali sono a
disposizione nonché che sul sito web di Regione Liguria / voce sanità e
politiche sociali/ terzo settore sono pubblicate tutte le informazioni
normative, le schede per l’iscrizione, le circolari, le lettere del dirigente
ecc.
Sono anche da tempo scaricabili i dati relativi al Registro del terzo
settore, a breve anche le sms e gli enti religiosi.
Decreto Ministeriale 25/05/1995
Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive
marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato:
•
•
•
•
•
attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarieta` svolte nel corso
di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione
pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun
intermediario;
cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei
prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
attività di prestazione di servizi rese in conformita` alle finalita` istituzionali, non
riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non
eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Le attività devono essere svolte:
• in funzione della realizzazione del fine istituzionale
dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri
di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
• senza
l'impiego
di
mezzi
organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialita` sul
mercato, quali l'uso di pubblicita` dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi
dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di
distinzione dell'impresa.
Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività
commerciali e produttive marginali quelli derivanti
da convenzioni.
Controlli
Con DGR n. 410/2012 e alla DGR n. 822/2013,
Regione Liguria ha affidato ad Agenzia Liguria
Lavoro, Ente Pubblico strumentale della
Regione stessa, attività progettuali e di controllo
in ambito di Terzo Settore e Politiche Sociali.
Agenzia Liguria Lavoro ha l’incarico di monitorare
l’applicazione delle procedure di verifica sul
mantenimento dei requisiti di iscrizione delle
Associazioni nei registri regionali del Terzo
Settore e di relazionare sugli esiti al competente
Servizio regionale “Interventi per il Terzo Settore
Cooperazione allo Sviluppo”.
Al fine di verificare le autocertificazioni
trasmesse dalle Associazioni iscritte al
Registro del Terzo Settore – sezione
Organizzazioni
di
Volontariato,
al
competente Servizio regionale, Agenzia
Liguria Lavoro, in data 17 dicembre 2012,
ha sottoscritto con Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale della Liguria un
Protocollo di intesa e collaborazione
nell’ambito dei controlli sul “Terzo Settore”.
Principali anomalie riscontrate
• L'associazione risulta svolgere attività
un'Associazione di Promozione Sociale;
riconducibili
ad
• Verificare se la natura e le attività dell'associazione sono più
adatte ad un'altra tipologia giuridica;
• Associazione irreperibile e/o inattiva;
• Presenza di attività a pagamento e/o pagamento di corrispettivi;
• Difformità nello statuto e/ o
aggiornamento dati di iscrizione;
• Presenza di Partita Iva Attiva.
nei
bilanci
/
Mancato
Sulla base del suddetto protocollo, Agenzia Liguria Lavoro ha
posto un quesito ad Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Liguria per sapere se il possesso da parte di
una associazione di volontariato, costituita ex lege 266 del
1991, del numero identificativo IVA, costituisca di per sé indice
di svolgimento di attività commerciale non marginale e
determinando quindi , quale conseguenza, la cancellazione dal
Registro Regionale.
In merito, Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria
ha fornito il parere che si allega e dal quale si evince quanto
segue: “appare […] necessario verificare con una diversa ed
ulteriore indagine “di fatto” che l’organizzazione titolare di
partita IVA rispetti i requisiti previsti così dalla legge n. 266 del
1991 come dalla normativa regionale: in esito a tale
approfondimento si potrà procedere alla cancellazione dal
suddetto registro regionale di quelle organizzazioni per le quali
siano state riscontrate violazioni, ivi compreso lo svolgimento
in concreto di un’attività commerciale non rientrante tra quelle
marginali consentite dalla legge.”
Adempimenti per l’anno 2014
con alla semplificazione introdotta dalla l.r. 42/2012 “Testo Unico delle
norme sul Terzo settore”, si fa presente che, al momento, durante
l’anno 2014 (adempimenti esercizio 2013):
NESSUNA DOCUMENTAZIONE[1] deve essere inviata al Servizio
Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo
della Regione Liguria
Si precisa, invece, che, ai sensi dell’art. 18 c.2 della l.r. 42/2012, i
soggetti iscritti devono comunque comunicare entro sessanta giorni
ogni eventuale variazione di statuto, denominazione, sede legale,
presidente (allegando i verbali di riferimento).
Si precisa che lo statuto modificato (debitamente registrato) dovrà
avere la stessa forma giuridica di quello approvato in sede di
costituzione dell'Associazione e dovrà essere inviato via
posta, in originale o in copia autenticata.
•
[1] Né rendiconto o bilancio, né relazione dell’attività svolto come
avveniva ai sensi della l.r. 15/1992, né scheda di autocertificazione.
Modelli di bilancio
Si ricorda che, per l’anno 2014, le associazioni già iscritte al Registro
regionale, possono redigere il proprio bilancio come ritengono, nel
rispetto della normativa generale in materia contabile. Il modello
pubblicato sul portale regionale è, infatti, da considerarsi come un
riferimento utile ma non come obbligatorio.
I modelli di bilancio e di rendiconto approvati, sono disponibili nel
seguente percorso:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali/terzosettore/volontariato/documenti-iscrizione-registro-regionale-terzosettore-sezione-organizzazioni-di-volontariato.html
Questa nota è pubblicata sul sito della Regione Liguria al percorso:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali/terzosettore/volontariato/registro-regionale-del-terzo-settore-sezionedelle-organizzazioni-di-volontariato-e-adempimenti.html
Davide Delbono
Assistenza Tecnica dell'Agenzia Liguria
Lavoro per la Regione Liguria
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