IL TESTO UNICO DEL TERZO SETTORE Dott. Davide Delbono Assistenza Tecnica dell'Agenzia Liguria Lavoro per la Regione Liguria Terzo Settore e Cooperazione allo sviluppo I NUMERI DEL NO PROFIT IN LIGURIA • 1.200 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO • 400 COOPERATIVE SOCIALI • 600 ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE (150 CON 450 ARTICOLAZIONI) • 100 SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO • 20 PATRONATI GLI OBIETTIVI • • • • • RAZIONALIZZARE SEMPLIFICARE (TROPPE RICHIESTE…) INFORMATIZZARE, COMUNICARE COLLABORARE, CO-PROGETTARE MIGLIORARE USO DELLE RISORSE IL METODO • PARTECIPAZIONE: TAVOLI DI LAVORO CON COMUNI, FORUM TERZO SETTORE, COMMISSIONI, SINDACATI • PROGRAMMAZIONE: ATTI DI GOVERNO (DELIBERE) E RIORGANIZZAZIONE REGISTRI ESISTENTI • SEMPLIFICAZIONE • CONTROLLO IL RISULTATO • TESTO UNICO DELLE NORME DEL TERZO SETTORE • RAPPRESENTANZA UNITARIA (FORUM) • CO-PROGETTAZIONE • SEMPLIFICAZIONE (ADEMPIMENTI) • CONTROLLI • MAGGIOR COLLABORAZIONE TRA ENTI L. 266/1991, L. 328/2000, l.r. 15/1992, L.383/2000, l.r. 30/2004, l.r. 47/2009, L. 381/1991, l.r. 23/1993, artt. 25, 26 C.C., l.r. 3/2011, L. 3818/1886, l.r. 13/2004, L. 152/2001, l.r. 12/2006, l.r. 18/2009, l.r. 30/2008….. TESTO UNICO DEL TERZO SETTORE (l.r. 42/2012) IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE SEZIONI: • VOLONTARIATO • APS • COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI • SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO E CON PREVALENTE FINALITA’ SOCIALE: - FONDAZIONI - ISTITUTI DI PATRONATO - ENTI ED ORGANISMI FACENTI CAPO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE MANUALE APPLICATIVO DEL TESTO UNICO ATTUALMENTE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE. TAVOLO DI LAVORO TEMATICO ASSIEME AL FORUM DEL TERZO SETTORE FORNIRE STRUMENTI DI LAVORO OMOGENEI (es. modelli di convenzione, bilancio e rendiconto ecc.) RIORGANIZZAZIONE REGISTRO VOLONTARIATO dgr 846/2011 linee di indirizzo in materia di terzo settore dgr 847/2011 riorganizzazione del Registro regionale del volontariato Analisi schede di Autocertificazione Riunioni mensili con la Commissione (ex Osservatorio) del Volontariato Sinergia con i Centri di Servizio per il Volontariato FINALITÀ • Indirizzare i soggetti iscritti alle corrette sezioni del Registro; • valorizzare e tutelare chi opera nel rispetto della legge; • informare e formare sulle leggi vigenti e la normativa del volontariato in generale RISULTATI • Trasferimenti contestuali in altre sezioni del registro (es. promozione sociale) • Cancellazioni (rari casi) VOLONTARIATO/ONLUS/APS Organizzaizoni di Volontariato Definizioni: • attività di volontariato (l. 266/1991) deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Associazioni di Promozione Sociale • associazioni di promozione sociale (l. 303/200) le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale • volontariato: sempre prestazioni a titolo gratuito e rivolte a terzi. Su questo tema si sono posti alcuni problemi in quanto sono possibili solo i rimborsi in convenzione con enti pubblici o privati (sempre e comunque all’associazione MAI al volontario e MAI come forma di corrispettivo per le prestazioni erogate). Nessun compenso agli amministratori. Vi è poi il tema delle attività commerciali marginali che, come tali, possono essere svolte dall’associazione (Decreto Ministeriale 25/05/1995 “Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle Organizzazioni di Volontariato”). • promozione sociale: prestazioni a favore dei soci anche a pagamento. Prestazioni gratuite verso terzi. Possibilità di aprire dei punti di somministrazione. Possibilità che gli amministratori siano retribuiti. in nessun caso ai volontari (operino essi nelle odv o nelle aps) possono essere riconosciuti pagamenti o rimborsi che non siano documentati (es posso rimborsare il treno, il bus o il panino ma a fronte di scontrino, MAI posso dare una quota forfettaria) inoltre ad esempio l’attività di formazione nelle odv deve essere gratuita e finalizzata alla formazione dei soci e dei volontari, MAI finalizzata a scopi esterni all’associazione (es acquisizione di titoli professionali per concorsi o comunque per esercizio remunerato). È opportuna infine un’ulteriore precisazione per distinguere tra ODV ONLUS di diritto (in quanto a seguito di iscrizione presso i Registri regionali del volontariato) e ONLUS ai sensi del Decreto legislativo 460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS –“ che prevede un iter presso l’Agenzia delle Entrate, alternativo all’iter di iscrizione al registro del Terzo Settore – sezione volontariato. Questo tema è stato affrontato in un tavolo di lavoro tra Agenzia Liguria Lavoro ed Agenzia delle entrate (che hanno sottoscritto protocollo in materia di controlli) con la supervisione di Regione Liguria. Onlus di diritto (D.lgs. 460/1997, art 10 co. 8). Sono Onlus di diritto: •Le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della L. n. 266/1991. •Le Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, iscritte nell’albo delle soc. cooperative presso il Min. dello sviluppo economico. •Le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ex L. n. 49/1997 dal Min. degli Affari Esteri. Divieto di iscrizione delle Onlus di diritto. Le Onlus di diritto non devono iscriversi all’Anagrafe Unica delle ONLUS e non devono adeguare lo statuto ai requisiti del comma 1 dell’art. 10 D.lgs. 460/1997. Il divieto di iscrizione delle Onlus di diritto si desume dal comma 8 dell’art. 10 del D.lgs n. 460/1997 quando sancisce l'automatica qualifica come ONLUS dei soggetti ivi elencati. In virtù di questo divieto le Cooperative sociali e le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro del Terzo Settore nelle rispettive sezioni, NON DEVONO presentare domanda d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus perché sono già riconosciute come ONLUS di diritto con decreto di iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore (L.266/91; l.r. 42/2012). Per quanto riguarda le Associazioni di Promozione sociale, introdotte con la Legge n. 383/2000, non rientrando tra i soggetti “Onlus di diritto”, devono procedere alla presentazion della comunicazione e, come accade per gli altri organism elencati nell’art. 10 del D.lgs 460/1997, dovranno seguire l’ite previsto per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus. Affinché le associazioni di promozione sociale possan iscriversi nell’anagrafe delle ONLUS debbono preveder nei loro statuti tutte le clausole della disciplina speciale in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d.lgs. n. 460/97). In particolare, le Onlus svolgono un’attività etero destinata nei confronti di persone svantaggiate, esclusi i soci, ad eccezione di quelli tra loro che si trovano nelle condizioni di svantaggio, oggetto d’intervento della Onlus. È possibile l’iscrizione al Registro regionale del Terzo Settore di un soggetto già iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus, che può presentare domanda d’iscrizione in una delle sezioni del Registro regionale del Terzo Settore. Non si rilevano, infatti, problematiche di sorta nel caso in cui un soggetto iscritto all’Anagrafe delle Onlus chieda ed ottenga l’iscrizione anche nel Registro regionale del Terzo Settore, posto che lo stesso deve continuare a mantenere i requisiti di forma e di sostanza previsti dal D.lgs 460/1997. L’iscrizione al Registro regionale del Terzo Settore permette di stipulare accordi e convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, individuati ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 2/2006 e ss.mm.ii., e di poter accedere ai contributi previsti dal T.U. sulle norme del Terzo Settore (l.r. 42/2012). Qualora risultassero ulteriori domande, ricordo che gli uffici regionali sono a disposizione nonché che sul sito web di Regione Liguria / voce sanità e politiche sociali/ terzo settore sono pubblicate tutte le informazioni normative, le schede per l’iscrizione, le circolari, le lettere del dirigente ecc. Sono anche da tempo scaricabili i dati relativi al Registro del terzo settore, a breve anche le sms e gli enti religiosi. Decreto Ministeriale 25/05/1995 Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato: • • • • • attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarieta` svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; attività di prestazione di servizi rese in conformita` alle finalita` istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Le attività devono essere svolte: • in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991; • senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita` sul mercato, quali l'uso di pubblicita` dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. Controlli Con DGR n. 410/2012 e alla DGR n. 822/2013, Regione Liguria ha affidato ad Agenzia Liguria Lavoro, Ente Pubblico strumentale della Regione stessa, attività progettuali e di controllo in ambito di Terzo Settore e Politiche Sociali. Agenzia Liguria Lavoro ha l’incarico di monitorare l’applicazione delle procedure di verifica sul mantenimento dei requisiti di iscrizione delle Associazioni nei registri regionali del Terzo Settore e di relazionare sugli esiti al competente Servizio regionale “Interventi per il Terzo Settore Cooperazione allo Sviluppo”. Al fine di verificare le autocertificazioni trasmesse dalle Associazioni iscritte al Registro del Terzo Settore – sezione Organizzazioni di Volontariato, al competente Servizio regionale, Agenzia Liguria Lavoro, in data 17 dicembre 2012, ha sottoscritto con Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria un Protocollo di intesa e collaborazione nell’ambito dei controlli sul “Terzo Settore”. Principali anomalie riscontrate • L'associazione risulta svolgere attività un'Associazione di Promozione Sociale; riconducibili ad • Verificare se la natura e le attività dell'associazione sono più adatte ad un'altra tipologia giuridica; • Associazione irreperibile e/o inattiva; • Presenza di attività a pagamento e/o pagamento di corrispettivi; • Difformità nello statuto e/ o aggiornamento dati di iscrizione; • Presenza di Partita Iva Attiva. nei bilanci / Mancato Sulla base del suddetto protocollo, Agenzia Liguria Lavoro ha posto un quesito ad Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria per sapere se il possesso da parte di una associazione di volontariato, costituita ex lege 266 del 1991, del numero identificativo IVA, costituisca di per sé indice di svolgimento di attività commerciale non marginale e determinando quindi , quale conseguenza, la cancellazione dal Registro Regionale. In merito, Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria ha fornito il parere che si allega e dal quale si evince quanto segue: “appare […] necessario verificare con una diversa ed ulteriore indagine “di fatto” che l’organizzazione titolare di partita IVA rispetti i requisiti previsti così dalla legge n. 266 del 1991 come dalla normativa regionale: in esito a tale approfondimento si potrà procedere alla cancellazione dal suddetto registro regionale di quelle organizzazioni per le quali siano state riscontrate violazioni, ivi compreso lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rientrante tra quelle marginali consentite dalla legge.” Adempimenti per l’anno 2014 con alla semplificazione introdotta dalla l.r. 42/2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo settore”, si fa presente che, al momento, durante l’anno 2014 (adempimenti esercizio 2013): NESSUNA DOCUMENTAZIONE[1] deve essere inviata al Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo della Regione Liguria Si precisa, invece, che, ai sensi dell’art. 18 c.2 della l.r. 42/2012, i soggetti iscritti devono comunque comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione di statuto, denominazione, sede legale, presidente (allegando i verbali di riferimento). Si precisa che lo statuto modificato (debitamente registrato) dovrà avere la stessa forma giuridica di quello approvato in sede di costituzione dell'Associazione e dovrà essere inviato via posta, in originale o in copia autenticata. • [1] Né rendiconto o bilancio, né relazione dell’attività svolto come avveniva ai sensi della l.r. 15/1992, né scheda di autocertificazione. Modelli di bilancio Si ricorda che, per l’anno 2014, le associazioni già iscritte al Registro regionale, possono redigere il proprio bilancio come ritengono, nel rispetto della normativa generale in materia contabile. Il modello pubblicato sul portale regionale è, infatti, da considerarsi come un riferimento utile ma non come obbligatorio. I modelli di bilancio e di rendiconto approvati, sono disponibili nel seguente percorso: http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali/terzosettore/volontariato/documenti-iscrizione-registro-regionale-terzosettore-sezione-organizzazioni-di-volontariato.html Questa nota è pubblicata sul sito della Regione Liguria al percorso: http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali/terzosettore/volontariato/registro-regionale-del-terzo-settore-sezionedelle-organizzazioni-di-volontariato-e-adempimenti.html Davide Delbono Assistenza Tecnica dell'Agenzia Liguria Lavoro per la Regione Liguria Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo Via Fieschi, 15 IX° piano Torre A 16121 Genova Tel: 010.548.5080 Fax: 010.548.4377 E- mail : [email protected]