Giuseppe Lisi
Servizio Finanza d’impresa
Ufficio Corporate Lending e Crediti Agevolati
Mail: [email protected]
Tel: 0592021628
Modena (MO), 11 Novembre 2015
Dott. Lorenzo Di Martino
Direttore Tecnico & I.P. Management Officer
Dott. Lorenzo Di Martino
IP Management Officer – Technical Director
2
REQUISITI DI ACCESSO
CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE (Art.2 DM 27.7.15)
SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA





Ditte individuali
Società di capitali ed enti commerciali residenti
Enti non commerciali (per il solo reddito di impresa)
Società di persone
Società non residenti con stabile organizzazione in Italia
Anche NON RESIDENTI, ma solo se in Paesi con scambio di informazioni e
con un accordo contro doppia imposizione con stabile organizzazione con beni
immateriali compresi nel patrimonio
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3
REQUISITI DI ACCESSO
1
POSSESSO DEL DIRITTO DI
SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI
BENI IMMATERIALI
2
UTILIZZO DEI BENI
IMMATERIALI PER LA VENDITA
DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI
SERVIZI
3
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI
SVILUPPO E MANTENIMENTO
DEI BENI IMMATERIALI
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4
REQUISITI DI ACCESSO
OECD/G20 BEPS Project
2013-2015 RULES
I.P.R.
OWNER
POSSESSO DEL DIRITTO DI
SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI
BENI IMMATERIALI
SUBSTANTIAL
ACTIVITY
UTILIZZO DEI BENI
IMMATERIALI PER LA VENDITA
DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI
SERVIZI
1
2
3
NEXUS RATIO
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI
SVILUPPO E MANTENIMENTO
DEI BENI IMMATERIALI
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5
DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE (Art.6 DM 27.7.15)
SCELTA DISCREZIONALE E INTEGRABILE:
 Il beneficiario del PATENT BOX deve essere in possesso di un bene
immateriale a titolo di PROPRIETA’ oppure in LICENZA
 E’ possibile esercitare l’opzione in modo DISCRETO e DISCREZIONALE
ovvero SOLO PER ALCUNI beni immateriali posseduti
 Possibilità di utilizzo CONGIUNTO di più beni immateriali legati da vincoli
di complementarietà ed utilizzati in modo unitario per un prodotto/processo
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6
DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE (Art.6 DM 27.7.15)
L’opzione ha ad OGGETTO I REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZO di:
 BREVETTI INDUSTRIALI concessi o in corso di
concessione
 BREVETTI per INVENZIONE
 BREVETTI per MODELLO DI UTILITA’
 MARCHI DI IMPRESA registrati o in corso di registrazione
 MARCHI COLLETTIVI
 SOFTWARE protetto da copyright
 DISEGNI e MODELLI giuridicamente tutelabili
 INFORMAZIONI AZIENDALI, ESPERIENZE
TECNICO‐INDUSTRIALI, COMMERCIALI,
SCIENTIFICHE proteggibili come informazioni segrete
ASSET
TITOLATI
(Codici di Proprieta’ Industriale –
Diritti sui generis- Norme
Internazionali)
ASSET NON
TITOLATI
(Codici sul Diritto di Autore –
diritti sui generis- norme
Internazionali ecc….)
ASSET NON
TITOLABILI
(Codice Civie – Diritto di autore – C.P.I. –
Norme Internazionali ecc..)
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GLI ASSET IP NEI PRODOTTI
Informazioni segrete:
-fabbricazione
-liste clienti/fornitori
-business plan
Modelli:
-complessivo
-dettagli
-accessori
Marchi:
-marca
-logo
-modello
Copyright:
-software
-brochure
-manuali
-sito web
Nomi a dominio:
-marca
-modello
Brevetti:
-elettronica controllo
-meccanica protezioni
-metodi funzionamento
-chimica materiali
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8
QUANDO IL BENE IMMATERIALE DIVENTA ELEGIBILE AL P.B. ?
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9
LA TUTELA LEGALE DEL “KNOW HOW”
Le informazioni segrete (Art. 2598 CC – Art. 98 C.p.i)
Metodi di produzione, procedure interne, formule,
informazioni finanziarie, elenchi clienti/fornitori, progetti
commerciali, finché sono segreti, sono:
•proteggibili se hanno un valore economico
•difficili da individuare e classificare
•tutelati solo fino a quando sono segreti
•difficili da monetizzare
•privi di documentazione ufficiale
•senza presunzione di validità
•onerosi a causa del controllo del segreto
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10
TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI (Art.7 DM 27.7.15)
Determinazione del REDDITO derivante da IP
DIPENDE DAL TIPO DI UTILIZZO
UTILIZZO
DIRETTO
UTILIZZO
INDIRETTO
Il titolare del diritto impiega l’IP per
produrre e commercializzare beni o
fornire servizi
Il titolare del diritto concede a
terzi, in licenza, il diritto di
utilizzo dell’IP
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TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI (Art.7 DM 27.7.15)
UTILIZZO
DIRETTO
IP Owner
(non necessariamente è
IP HOLDER)
Produce e vende
prodotti / servizi che
utilizzano l’IP
MERCATO
UTILIZZO
INDIRETTO
Concede in
licenza l’IP
Licenziatari
Produce e vende
prodotti / servizi che
utilizzano l’IP
UTILIZZO DIRETTO
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TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI (Art.7 DM 27.7.15)
UTILIZZO «INDIRETTO»
In caso di utilizzo INDIRETTO il reddito agevolabile è costituito da
«CANONI derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto
dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi»
L’utilizzo INDIRETTO permette un più semplice accesso all’agevolazione
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13
CASO DI UTILIZZO INDIRETTO) :
SE VI E’ LO SVILUPPO DI UNO O PIU’ I.P.R. E LO SI LICENZIA AD ALTRI CHE POI LO PRODUCONO
E LO PORTANO SUL MERCATO
ECC.....
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14
UTILIZZO DIRETTO
UTILIZZO «DIRETTO»
«CONTRIBUTO ECONOMICO DELL’IP ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
D’IMPRESA»
• « [..] Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni
immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall’attività svolta dal
contribuente.
• La scelta […] risponde all’esigenza di attribuire ai soggetti che sfruttano
direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero laddove licenziassero gli
stessi beni ad altri soggetti.
• Tale approccio, di fatto, assume l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla
concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto [..] è necessario
isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene
intangibile […]
RELAZIONE AL DM 27.7.2015
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15
CASO DI UTILIZZO DIRETTO) :
SE SVILUPPO E VENDO DIRETTAMENTE UN PRODOTTO CHE INCORPORA UNO O PIU’ I.P.R.
OPPURE LO VENDO AD UN DISTRIBUTORE CHE A SUA
VOLTA LO RIVENDE AL MERCATO.
ECC.....
ECC.....
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16
E SE L’AZIENDA E’ POSSEDUTA O CONTROLLATA DA UNA HOLDING NON OPERATIVA
VERSO CUI ESISTE UN FLUSSO DI ROYALTIES?
SE L’AZIENDA CHE DETIENE LE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E INCASSA LE
ROYALTY NON E’ OPERATIVA E
NON FA’ R&D SUI BENI IMMATERIALI ..... NON BENEFICIA
DEL REGIME PATENT BOX
ROYALTY PER UTILIZZO
BENI IMMATERIALI
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17
UTILIZZO DIRETTO
UTILIZZO «DIRETTO» DEL BENE IMMATERIALE
COSTI INERENTI
RICAVI INERENTI
REDDITO
QUANTA PARTE DEL REDDITO E’ATTRIBUIBILE
AL CONTRIBUTO DELL’ IP?
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18
IL CALCOLO DEL “NEXUS RATIO”
Successivamente ai “RICAVI INERENTI” è necessario definire il rapporto tra i costi relativi
al bene immateriale oggetto di valutazione per la determinazione del Reddito Agevolabile.
Costi Qualificati + 30% Cq
Il numeratore è composto dalla totalità delle spese
necessarie a sviluppare e mantenere l’intangibile e
da una componente relativa alle spese sostenute
per l’acquisizione esterna e/o lo sviluppo
Infragruppo degli intangibles entro il 30% del valore
dei Costi R&S.
PROCESSO DI
“UP-LIFT”
Costi complessivi
Il denominatore fa riferimento alla totalità delle spese
sostenute, ovvero è composto dai medesimi Costi (R&S,
Legali, inerenti lo sviluppo ed il mantenimento dell’Asset)
riportati al numeratore e da un termine relativo al 100%
delle spese sostenute per l’acquisizione esterna e/o lo
sviluppo infragruppo degli intangibles.
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19
COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE
COEFFICIENTE (NEXUS RATIO) PARI A:
REDDITO
DERIVANTE
DALLO
SFRUTTAMENTO
DEL BENE
IMMATERIALE
COSTI QUALIFICATI
Costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il
mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene
immateriale.
X
----------------------------------------------------------COSTI COMPLESSIVI
=
REDDITO
AGEVOLABILE
Costi complessivi sostenuti per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
di fatto Costi qualificati + costi derivanti da operazioni
infragruppo + costi di acquisizione del bene intangibile
2015
2016
2017
2018
2019
30%
40%
50%
50%
50%
-9,42%
-12,56%
-15,70%
-15,70%
-15,70%
Reddito Agevolabile
Risparmio fiscale
IRES + IRAP
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20
COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE
“Rd” = INERENTE E CONGRUO
 NON SI PUO’ ASSIMILARE IL VALORE O AL PREZZO DEL
PRODOTTO
 NON SI PUO’ DETERMINARE ARBITRARIAMENTE O IN MODO
CASUALE
 NON SI POSSONO SOVRASTIMARE I RICAVI INERENTI
 DEVONO ESSERE CONGRUI CON IL TIPO DI ASSET IN
ANALISI
 SI DEVE ADOTTARE UNA STRATEGIA DI MEDIO PERIODO
SU OGNI ASSET
 SI DEVONO CONSIDERARE I FATTORI INTERFUNZIONALI
TRA GLI ASSET
“Cf” = COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA’
(Nexsus Ratio)
 E’ UN RAPPORTO MOBILE NEL TEMPO (4 ANNI)
 NON QUALIFICA LA QUANTITA’ MA LA QUALITA’
DELLA SPESA (a-dimensionale)
 IL COEFFICIENTE PREMIA LA R&D FATTA
INTERNAMENTE
(PENALIZZANDO
L’ACQUISIZIONE
ESTERNA
DI
ASSET
INTANGIBILI), SECONDO IL PRINCIPIO DEL
«SUBSTANCIAL ACTIVITY – OCSE»
 IL COEFFICIENTE PUO’ SCENDERE SOTTO IL
100%
ANCHE
IN
CASO
DI
RICERCA
COMMISSIONATA INFRAGRUPPO
 ECC………
 SI DEVE TENERE CONTO DELLA CATENA DEL VALORE E
DELLE MARGINALITA’
 SI DEVONO CONSIDERARE LA REALE UTILITA’ DEL BENE
IMMATERIALE NELLE CONDIZIONI IN CUI LO UTILIZZO
 CI SI DEVE CONFRONTARE CON LE DINAMICHE DI UN
MERCATO CHE NON SI GOVERNA E CHE E’ TIPICAMENTE
ILLIQUIDO
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21
METODOLOGIA DI ANALISI
Ai fini dell'individuazione del reddito attribuibile al bene intangibile (Rbi), si pone
l’attenzione sull’utilizzo delle 4 metodologie valutative ritenute più appropriate alle
caratteristiche dei differenti beni intangibili oggetto di agevolazione e del proprio
CONTESTO D’USO. In particolare, gli approcci proposti hanno come presupposto la
valorizzazione dei beni immateriali in funzione dei benefici economici che gli
stessi generano.
METODI
REDDITUALI
• Basati sul contributo economico del bene intangibile stimato
prendendo a riferimento il flusso reddituale dell’azienda depurato
da quanto di pertinenza degli altri asset aziendali;
METODI
COMPARATIVI
• basati sulla logica di quanto un terzo sarebbe disposto a pagare
(Royalty + Premio di Esclusiva o Controllo) per ottenere in
concessione l’attività immateriale oggetto di agevolazione;
METODI EMPIRICI
• basati sulla prassi diffusa in un settore specifico o in altri
similari;
METODI IMPLICITI
• basati sull’individuazione del contributo economico attribuibile
all’intangibile in funzione del valore dello stesso e di un congruo
tasso di remunerazione.
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22
METODI COMPARATIVI
LA LOGICA “TRADIZIONALE” :
Metodo RELIEF
FROM
ROYALTY
Il valore di un Asset Intangibile è pari ai mancati flussi di Royalty che
la Società dovrebbe pagare per utilizzarlo da Terzi
Individuazione di quanto un terzo sarebbe
disposto a pagare (Royalty Rate) per ottenere in
concessione l’attività immateriale oggetto di analisi.
APPLICABILITA’ :
•Quale è la durata e le condizioni della Licenza figurativa?
•La licenza figurativa è esclusiva o no ?
•L’Asset è perfettamente comparabile ?
•E’ sufficiente ipotizzare un risparmio e non il valore aggiunto che esso
genera ?
•Il ricavo figurativo da Royalty remunera adeguatamente l’Asset o la R&D necessaria a
generarlo e mantenerlo ?
•E’ sufficiente ricercare tassi di Royalty applicati in settori “SIMILARI” ?
Flusso reddituale del
bene agevolato
secondo una
prospettiva di mercato
IN CASO DI SFRUTTAMENTO DIRETTO
DELL’ASSET LA ROYALTY DI MERCATO
NON E’ LA ROYALTY IMPLICITA ( +
PREMIO DI CONTROLLO).
Impiego di
appropriato Royalty
rate che incorpori il
valore generato dal
Tax-Payer
ATTENZIONE:
NON E’ APPLICABILE
A PRESCINDERE
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METODI COMPARATIVI
METODO RELIEF FROM ROYALTY: APPROCCIO “MUTUATO”
Flusso reddituale del bene agevolato secondo una prospettiva di mercato
ANNO 1
ANNO 2
ANNO 3
Ricavi generati dal bene immateriale (a)
1.800
2.000
3.000
Royalty Rate (b)
2.2%
2.2%
2.2%
40
44
66
Royalty Savings (a * b)
Determinazione dei possibili Royalty Rate che il mercato sarebbe disposto
a pagare per l’utilizzo del bene immateriale. Tale stima è effettuata applicando il
tasso di Royalty Rate individuato al livello di fatturato generato dalla vendita di beni
e/o servizi che utilizzano il bene immateriale stesso (*).
Stimato mediante analisi di
Benchmark
Mancate Royaltyies
pagate per l’utilizzo
dell’Intangibile
Fattori da considerare per trovare una transazione comparabile:
•Durata della licenza
ATTENZIONE
•Condizioni di utilizzo del bene trasferito in licenza
•Stadio di sviluppo del bene trasferito in licenza
•Diritti ad ottenere aggiornamenti, revisioni e modifiche
•Garanzie varie collaterali alla licenza in oggetto
UNO DEI FATTORI CHE INFLUENZA SEMPRE L’ESITO DELLA TRANSAZIONE E NON E’
REPLICABILE E’ : IL POTERE CONTRATTUALE RELATIVO DELLE PARTI
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METODI COMPARATIVI
METODO RELIEF FROM ROYALTY: APPROCCIO “CORRETTO”
Flusso reddituale del bene agevolato secondo una prospettiva di mercato
ANNO 1
ANNO 2
ANNO 3
Ricavi generati dal Prodotto che incorpora il
bene immateriale (a)
1.800
2.000
3.000
Royalty Rate relativa al solo Asset Elegibile
(b)
2.2%
2.2%
2.2%
Royalty Savings di Mercato (a * b)= (c)
40
44
66
Valore aggiunto generato per sviluppo del
Bene Immateriale ed integrazione con altri
Asset (d)
30%
35%
40%
Ricavo Inerente (c * (1+ d))
52
59,4
92,4
I° livello : Può essere
Stimato mediante analisi di
Benchmark
II° livello : Lo sviluppo
dell’Asset è condizione
Obbligatoria per l’elezione
al Regime “P.B”
NEXUS APPROACH
Costi inerenti e componenti negative
dirette e indirette
30
40
60
Reddito Inerente (“R”)
22
19,4
32,4
Determinazione dei possibili Royalty Rate che il mercato sarebbe disposto a pagare per l’utilizzo del
bene immateriale NON è condizione sufficiente poiché è necessario considerare le
condizioni funzionali caratterizzanti.
La stima è effettuata applicando il tasso di Royalty Rate Figurativo al livello di fatturato generato
dalla vendita di beni e/o servizi che utilizzano il bene immateriale stesso (*). Il coefficiente NEXUS è
inteso pari a 100%
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25
Il “PATENT BOX” NON E’ LA PRATICA DI “TRANSFER PRICING”
DIFFERENZE
SOSTANZIALI:
1
2
3
4
AMBITO
OGGETTIVO DI
APPLICAZIONE
AMBITO
SOGGETTIVO DI
APPLICAZIONE
AMBITO TECNICO
DI APPLICAZIONE
AMBITO FATTIVO
DI
APPLICAZIONE
T.P. – A.P.A.
PATENT BOX
RIGUARDA TRANSAZIONI
ESCLUSIVAMENTE
INFRAGRUPPO
RIGUARDA TRANZAZIONI
RETAIL E/O A LIBERO
MERCATO
ASTRAZIONE PER
COMPARAZIONE,
RILEVA OPERAZIONI
REALIZZATE DA TERZE PARTI
ESTRAZIONE PUNTUALE
RILEVA L’IMPATTO DEGLI ASSET
SUL BUSINESS NELLE
SPECIFICHE CONDIZIONI D’USO
RILEVA SOLO LA ROYALTY DI
MERCATO
APPLICA FATTORI CORRETTIVI
COMPARABILITA’ FALLACE
RILEVA LA ROYALTY IMPLICITA
RILEVA L’IMPATTO SUL TEXPAYER
MISURANDO IL PREMIO DI ONTROLLO
SEZIONA I COMPLEMENTARY ASSET
RIGUARDA LA
DETERMINAZIONE DI UN
COSTO/PREZZO
COMPARABILE
RIGUARDA LA DEFINIZIONE DI
UN REDDITO/GOODWILL
ALTAMENTE SPECIFICO
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26
IL REGIME “PATENT BOX” DEVE RACCORDARE LE POLICY SUL “TRANSFER PRICING”
INTERNAZIONALE UNICAMENTE SE E’ PRESENTE UNA ATTIVITA’ TRA SOCIETA’ CORRELATE).
GLI ACCORDI DI “TRANSFER PRICING” O “A.P.A.” NON INCLUDONO (QUINDI NON POSSONO
RAPPRESENTARE) L’ATTIVITA’ RETAIL (GOODWILL PAGATO DAL MERCATO)
IL PATENT BOX DEVE CONIUGARE TUTTI I PASSAGGI DELLA
FILIERA DEL VALORE.
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27
METODI REDDITUALI
LA LOGICA “TRADIZIONALE”
METODO EXCESS
EARNINGS
Il valore di una attività immateriale è dato
dall’attualizzazione dei flussi di reddito generati dall’utilizzo
dell’asset intangibile al netto dei flussi imputabili agli altri
asset aziendali.
REPLICABILITA’, FORTE STRUTTURA PROBATORIA E ALTA
CORRELABILITA’ CON LE SCRITTURE CONTABILI
APPLICABILITA’
I flussi generati dal bene immateriale sono depurati da quanto di pertinenza
degli altri Asset aziendali, ottenendo, per differenza, i flussi imputabili
esclusivamente all’asset intangibile agevolato.
STEP
APPLICATIVI
 Stima dei flussi generati dal bene intangibile oggetto
di agevolazione;
 identificazione del contributo apportato dagli altri
asset aziendali;
 calcolo, per differenza, dei flussi imputabili
all’intangibile oggetto di analisi.
Identificazione della
correlazione tra gli
Asset aziendali.
Flusso reddituale del
bene agevolato ottenuto
in via residuale (o per
differenza)
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28
UTILIZZO DIRETTO
UTILIZZO «DIRETTO» DEL BENE IMMATERIALE
ASSET INTANGIBILE
100,00%
≠
90,00%
80,00%
70,00%
OK
“R”
COMPONENTE DEL
MARGINE DI
CONTRIBUZIONE
LORDO
DAL PRODOTTO CHE NE DERIVA
O RAPPRESENTA
60,00%
50,00%
40,00%
“R”
30,00%
20,00%
(RICAVO INERENTE GLI ASSET INTANGIBILI) NON PUO’
ECCEDERE IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO
10,00%
0,00%
RICAVI DALLA VENDITA DEL
PRODOTTO E/O DEL SERVIZIO
MARGINE DI CONTRIBUZIONE
LORDO
RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET
INTANGIBILI
RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET
INTANGIBILI ELEGIBILI AL REGIME
PATENT BOX
QUANTA PARTE DEI RICAVI
E’ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUTO DEL IP?
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29
UTILIZZO DIRETTO
UTILIZZO «DIRETTO» DEL BENE IMMATERIALE
OK
100,00%
“R”
90,00%
COMPONENTE DEL
MARGINE DI
CONTRIBUZIONE
LORDO
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
RICAVI DALLA VENDITA DEL
PRODOTTO E/O DEL SERVIZIO
MARGINE DI CONTRIBUZIONE
LORDO
RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET
INTANGIBILI
RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET
INTANGIBILI ELEGIBILI AL REGIME
PATENT BOX
QUANTA PARTE DEI RICAVI
E’ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUTO DEL IP?
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30
REDDITO PRODOTTO DAGLI IP
BENI
INTANGIBILI
QUALIFICATI
“PATENT BOX”
REDDITO
PRODOTTO DA
PATENT BOX IP
REDDITO
ALTRI BENI
INTANGIBILI
PRODOTTO DA ALTRI
IP NON ELEGIBILI E/O
INDIVISIBILI
ALTRI ASSET E
FATTORI
PRODUTTIVI A
VALORE
AGGIUNTO
REDDITO
PRODOTTO DA
ATTIVITA’
ROUTINARIE E/O O
NON ELEGIBILI
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31
METODI REDDITUALI
METODO EXCESS EARNING: BUSINESS CASE
È necessario escludere dal margine operativo generato dal bene intangibile i costi (EBIT
MARGIN) e la quota parte di Reddito attribuibile agli asset complementari (Contributory
Asset Charge) al bene immateriale oggetto di analisi per la generazione dei ricavi.
2015
2016
2017
Ricavi generati dal prodotto che incorpora
i/il bene immateriale (a)
1.350
1.120
1.260
Costi operativi connessi (b)
1.000
820
930
EBIT GROSS MARGIN (c) = (a - b)
Margine di contribuzione lordo
350
300
320
Remunerazione Contributory Asset (d)
76
63
71
RICAVI INERENTI = FLUSSI DI PERTINENZA
DELL’INTANGIBILE (e) = (c - d)
274
237
249
COSTI INERENTI ALL’ASSET ELEGGIBILE (f)
150
110
120
REDDITO INERENTE (e-f)
124
127
129
Flusso reddituale del
bene agevolato ottenuto
in via residuale (o per
differenza)
I Contributory Assets
sono strumentali alla
generazione di Reddito da
parte dell’Intangibile
Successivamente alla determinazione del contributo
alla generazione del Reddito da parte di tutti i Contributory Assets, (con possibilità di una forte struttura
probatoria) verrà determinato il Reddito di competenza del bene immateriale per differenza.
32
METODI EMPIRICI
METODO RULE
OF THUMB
Valore di un’attività immateriale è stimato sulla base di
un parametro determinato dalla prassi professionale.
LA LOGICA “TRADIZIONALE”
Identificare i flussi di reddito di pertinenza del bene
immateriale oggetto di agevolazione quale porzione
dei Redditi complessivi derivanti dallo sfruttamento dell’IP
STEP
APPLICATIVI
ATTENZIONE:
NON E’
APPLICABILE A
PRESCINDERE
 Identificazione di un parametro idoneo che rappresenta la
porzione di reddito direttamente attribuibile all’Intangibile
oggetto di agevolazione;
 identificazione dei flussi imputabili all’Intangibile mediante
l’applicazione del parametro individuato al reddito
complessivo.
Identificazione
del parametro di
attribuzione
del reddito
reddito
imputabile
all’intangibile
in via
proporzionale
NON PERMETTE DI DISCRIMINARE PUNTUALMENTE RICAVI E
COSTI INERENTI L’ASSET INTANGIBILE.
RISULTA EFFICACE COME ELEMENTO DI RACCORDO E CONFRONTO
DI OSSERVAZIONI EMPIRICHE.
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33
METODI EMPIRICI
METODO RULE OF THUMB: BUSINESS CASE
Identificazione del parametro di attribuzione del reddito
Ricavi (a)
1000
EBIT MARGIN (a/b)
8%
Costo del Venduto
800
VALORE AL LICENCESEE
6%
Margine Lordo
200
Altri costi Operativi
120
VALORE AL LICENSOR
25%
2%
Contributo 4
EBIT (b)
80
Rule of Thumb parameter
(%)
25%
Identificazione del reddito imputabile all’intangibile agevolato
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Reddito operativo
derivante dall’intangibile
1.350
1.120
1.260
Rule of Thumb parameter
(%)
25%
25%
25%
338
280
315
Reddito attribuibile
all’Intangibile (Royalty
Implicita)
E’ un principio empirico che stabilisce
un metodo semplice di suddivisione
del valore della licenza tra il
licenziatario
e
licenziante.
Rappresenta una linea guida, un
punto di partenza per le negoziazioni
Si riconosce che il valore
creato dal contratto di
licenza dovrebbe essere
equamente diviso tra
licenziante e licenziatario.
75% licensee,
25% licensor
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34
METODI IMPLICITI
METODO DEL
REDDITO
EQUIVALENTE
Il reddito attribuibile ad un bene intangibile è determinato
in funzione del valore dello stesso e di un congruo tasso di
remunerazione.
LA LOGICA “TRADIZIONALE”
Individuare il reddito attribuibile al bene
immateriale agevolato sulla base del reddito che ne
remuneri congruamente l’investimento.
STEP
APPLICATIVI
ATTENZIONE:
NON E’
APPLICABILE A
PRESCINDERE
 Stima del valore del bene intangibile agevolato;
 Stima del tasso di rendimento congruo;
 Identificazione del Reddito congruo generato
dall’utilizzo del bene.
Stima del tasso
di
remunerazione
Identificazione del
Reddito agevolato
quale
remunerazione
congrua di mercato
NON DISTINGUE PUNTUALMENTE RICAVI E COSTI INERENTI.
IL VALORE CESPITALE DELL’ASSET NON RILEVA AI FINI
DELL’IMPATTO SUL BUSINESS. RIVALUTAZIONI POSSONO ESSERE
ELEMENTI DISTORSIVI.
Dott. Lorenzo Di Martino
IP Management Officer – Technical Director
35
METODI IMPLICITI
METODO DEL REDDITO EQUIVALENTE: BUSINESS CASE
Stima del tasso di
rendimento che un
generico partecipante
al mercato
richiederebbe per
l’investimento nello
specifico asset
Identificazione del
Reddito attribuibile al
bene agevolato
quale remunerazione
congrua di mercato
Possibile
metodologia
Applicabilità metodologia
Tasso di
remunerazione
CAPM
√
10%
Build-up
X
9%
Expanded CAPM
X
11%
…
…
…
Tasso di Remunerazione(%)
10%
EUR/’000
Valore dell’Intangibile
1.000
Tasso di Remunerazione (%)
10%
Reddito di mercato
attribuibile all’Intangibile
100
Dott. Lorenzo Di Martino
IP Management Officer – Technical Director
36
COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE
“C 1” – COSTI
DIRETTI = 100%
REDDITO
DERIVANTE
DALLO
SFRUTTAMENTO
DEL BENE
IMMATERIALE
“C 2” – COSTI
“R” - RICAVI
“C” – COSTI
INERENTI
INERENTI
INDIRETTI, INERENTI
E DIVISIBILI = 100%
“C 3” – COSTI
INDIRETTI, INERENTI
E INDIVISIBILI = Q%
Dott. Lorenzo Di Martino
IP Management Officer – Technical Director
37
COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE
REDDITO
DERIVANTE
DALLO
SFRUTTAMENTO
DEL BENE
IMMATERIALE
COEFFICIENTE (NEXUS RATIO) PARI A:
0,95
=
“C” – COSTI
X
REDDITO
AGEVOLABILE
COSTI QUALIFICATIINERENTI
Euro 95.000
------------------------------------------------------
€ 1.500.000
COSTI COMPLESSIVI
Euro
1.425.000
Euro 100.000
2015
2016
2017
2018
2019
Reddito Agevolabile
Euro 1.425.000
€ 427.500
€ 570.000
€ 712.500
€ 712.500
€ 712.500
Risparmio fiscale
IRES + IRAP
€ 134.235
€ 178.980
€ 223.725
€ 223.725
€ 223.725
RISPARMIO FISCALE NEI 5 ANNI
€ 984.390
Dott. Lorenzo Di Martino
IP Management Officer – Technical Director
38
COME SI INTERVIENE SULLO “STRUMENTO” P.B.
non tutti gli approcci potranno essere applicati in ogni
situazione ma si dovrà opportunamente analizzare il
contesto di riferimento, le caratteristiche del bene
immateriale, le informazioni disponibili, etc.
La stima del reddito attribuibile al bene agevolato non
può essere ricondotto all’applicazione di un singolo
metodo meccanicistico ma rappresenta un processo che
deve essere confortato da un approccio valutativo
consolidato da adattare alle singole fattispecie e da
basarsi sulle metodiche riconosciute in ambito di
valutazione dei beni intangibili e supportate da attendibili
riscontri probatori
Dott. Lorenzo Di Martino
IP Management Officer – Technical Director
39
COME SI INTERVIENE SULLO “STRUMENTO” P.B.
UTILIZZO/
COMMERCIALIZZAZIONE
DIRETTA
VENDITA
STRATEGIE DI
VALORIZZAZIONE
DEGLI ASSET
CONCESSIONE DI
LICENZA
DIFFERENTI
APPROCCI AL
"PATENT BOX"
JOINT
VENTURE/ALLEANZE
STRATEGICHE
40
COME SI INTERVIENE SULLO “STRUMENTO” P.B.
COME SI DEVE GESTIRE IN PRATICA IL REGIME
“PATENT BOX”?
STEP 1)
Valutazione preliminare
IP Audit
Compliance Normativa
Patent Box Strategy
Timing 1° anno (2015)
Aggiornamento Step 1
Timing a partire dal 2°
anno
STEP 2)
Redazione della relazione
tecnica (benchmark) di
definizione del percorso per
la determinazione del
Reddito derivante
dall'utilizzo diretto e/o
indiretto dei beni immateriali
e le dinamiche di R&S.
STEP 3)
Perizia di rendicontazione
della determinazione del
reddito agevolabile.
Conferma a consuntivo del
reddito di competenza in
base al percorso delineato
dalla relazione tecnica
iniziale e calcolo del
quoziente applicabile per il
calcolo del reddito esente.
Timing tutti gli anni
nell’esercizio successivo
a consuntivo
Timing tutti gli anni nel
corso d’esercizio
Dott. Lorenzo Di Martino
IP Management Officer – Technical Director
41
Grazie per l’attenzione
Lorenzo Di Martino – Technical Director & IP Management Officer
[email protected]
Cell. +39 338 6981630
RULING INTERNAZIONALE – QUADRO NORMATIVO
• Il “Ruling di standard Internazionale” (Advanced Pricing Agreement o APA) è una procedura
atipica di interpello, introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 8 del D.L. 30 settembre
2003, n. 269 (convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326), che si conclude con un accordo
di natura negoziale tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate su specifiche tematiche
attinenti la fiscalità internazionale, inclusa la determinazione dei prezzi di trasferimento.
• Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 sono state
definite le modalità attuative e applicative.
• Con i Bollettini dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2010 e del 19 marzo 2013 sono stati
diffusi al pubblico i dati di natura statistica sulle istanze di Ruling presentate/negoziate nei
periodi 2004-2009 e 2010-2012.
• Il Ruling ha quindi una duplice finalità:
1. Garantire all’impresa certezza in merito ai metodi di calcolo applicati;
2. Consentire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di vigilare attentamente sul
rispetto del principio di libera concorrenza in via preventiva, senza dover ricorrere ai
mezzi di accertamento ordinari in tempi successivi. (Circ. Ag. Entrate n. 58/E/2010).
Studio Penta
2
PATENT BOX E RULING
L’art. 12 del decreto relativo all’applicazione del Patent Box per i redditi derivanti
dall’utilizzazione diretta dei beni immateriali, prevede obbligatoriamente che la quota
soggetta ad esclusione fiscale deve essere determinata sulla base di un apposito accordo con
l’Agenzia delle Entrate.
Tale accordo o Ruling avrà come oggetto la determinazione in via preventiva e in
contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di
reddito impliciti e dei criteri di individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti
componenti positivi.
Il Decreto di attuazione del Patent Box reca tale previsione, applicabile in due casi, uno
obbligatorio e l’altro facoltativo.
Studio Penta
3
QUANDO SERVE LA PROCEDURA DI RULING
TIPO DI UTILIZZO
REDDITO
AGEVOLABILE
MODALITA’
UTILIZZO
DIRETTO
«Contributo economico
dell’IP alla formazione del
reddito di impresa»
RULING DI STANDARD
INTERNAZIONALE
ORDINARIO o
«SEMPLIFICATO»
UTILIZZO
INDIRETTO
Il reddito è costituito dai
«canoni (royalties) al
netto dei costi diretti e
indiretti fiscalmente
rilevanti di competenza»
RULING FACOLTATIVO
solo in caso
di operazioni con
società del GRUPPO
Studio Penta
4
L’ISTRUTTORIA DEL RULING
L’utilizzo DIRETTO richiede un accordo con il Fisco attraverso lo strumento
del Ruling di standard Internazionale ex art.8 DL 269/2003
Attività di
Pre - filing
Firma dell’accordo
o mancato accordo
Studio Penta
Istanza in carta
libera
Oggetto del ruling
e degli elementi
informativi
richiesti
Si attiva un
contraddittorio
Ufficio ruling
valuta
ammissibilità
istanza
5
RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE
Procedura di RULING : si propone all’Agenzia una soluzione ad un caso specifico e
circostanziato e si chiede conferma che sia in linea con la norma.
• «indicare dettagliatamente il caso in relazione al quale si è prodotta istanza di
accesso alla procedura di ruling internazionale».
• «indicare la soluzione che intende adottare sul piano applicativo della normativa
di riferimento e le ragioni per cui ritiene che essa sia conforme alla legge».
• «allegare la documentazione illustrativa ritenuta opportuna e necessaria».
Studio Penta
6
RULING – EFFETTI
• L’accordo è vincolante sia per il contribuente sia per l’autorità fiscale italiana.
• L’accordo rimarrà in vigore per 5 esercizi (quello della firma e i successivi
quattro).
• Possibilità di rinnovo a scadenza legato all’esercizio di rinnovo per l’adesione al
Patent Box.
Durante gli anni in cui l’accordo è in vigore, l’Agenzia delle Entrate può (anche
tramite una o più visite concordate presso la società):
• Verificare l’osservanza dei termini dell’accordo;
• Verificare se ci sono stati dei cambiamenti de facto o de jure nelle condizioni
su cui si basa l’accordo.
Studio Penta
7
RULING E DECORRENZA DELL’OPZIONE
In caso di Ruling l’opzione decorre dall’esercizio di Presentazione dell’istanza
anche se l’accordo si chiude in un esercizio successivo
• Nel caso in cui non si raggiunge un accordo entro il termine di presentazione
dell’UNICO, le società beneficiarie non perderanno l’agevolazione.
• I beneficiari determineranno i redditi con le regole ordinarie
• La quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data
di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo,
verranno cumulativamente indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling.
Studio Penta
8
RULING SEMPLIFICATO
Soggetti di MEDIE, PICCOLE E MICRO DIMENSIONI accedono ad una forma
«semplificata» di ruling.
«Il contributo è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti
elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di
prezzi di trasferimento»
La semplificazione potrebbe riguardare la documetazione richiesta ma non i
criteri di calcolo del reddito agevolabile
Necessario un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Studio Penta
9
CHI PUO’ UTILIZZARE IL RULING «SEMPLIFICATO»
PMI
NUMERO
DIPENDENTI
ATTIVO SP
RICAVI NETTI
MICRO imprese
<10
e
2 milioni €
o
2 milioni €
PICCOLE imprese
<50
e
10 milioni €
o
10 milioni €
MEDIE imprese
<250
e
43 milioni €
o
50 milioni €
Raccomandazione Commissione Comunità Europee 6 maggio 2003/361/CE
Studio Penta
10
RULING E ECONSIDERAZIONI DI OPPORTUNITA’
L’obbligo di attivare la procedura di ruling per l’utilizzo diretto degli intangibili
potrebbe portare alcune imprese a pianificare operazioni di spin-off degli assets
intangibili al fine di evitare il suddetto obbligo.
In linea generale però, sebbene la procedura di ruling possa sembrare complessa ed
articolata, ha però il beneficio di poter concordare in anticipo con l’Agenzia delle
Entrate il reddito agevolabile senza il rischio di subire rettifiche in una fase
successiva, e questo a valere anche quando tale procedura sia opzionale e facoltativa.
Studio Penta
11
RULING ‐ TEMI APERTI
 Il Decreto sull’Internazionalizzazione (Dlgs. 147/2015) ha abrogato l’art.8 del
Dl 269/2003.
 E’ stato aggiunto un nuovo art. 31–ter al DPR 600/1973 titolato «Accordi
preventivi per le imprese con attività internazionale».
 In vigore ?
data fissata da Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia Entrate da emettere entro 90 giorni da entrata in vigore del
D.Lgs. – mancante!
E’ quindi presumibile che i primi ruling vengano inviati all’Agenzia delle Entrate secondo le
vecchie regole, tenendo presente che ai sensi dell’art. 4 del decreto sul Patent Box,
l’opzione decorre dal periodo d’imposta durante il quale è presentata la richiesta di
ammissione alla procedura di ruling.
Ad oggi quindi si può affermare che le opzioni riguardanti l’adesione all’agevolazione del
Patent Box per l’anno 2015 verranno assistite ove previsto, dalla procedura di ruling con le
vecchie regole quella del DL 269/2003.
Studio Penta
12
Grazie per l’attenzione
Studio Penta
CONFINDUSTRIA MODENA
Patent box:
agevolazione per imprese che innovano
Modena, 11 novembre 2015
Avv. Francesca Mariotti
Direttore Area Politiche Fiscali
CONFINDUSTRIA
Knowledge based capital
• Rapporto OECD Enquiries into Intellectual
Property’s Economic Impact (2015)
• Contributo delle industrie IP intensive alla
creazione del PIL nell’Unione Europea e
all’occupazione (77 milioni di posti di lavoro,
corrispondenti al 35% del totale; retribuzioni
superiori del 40% alla media generale)
R&S in Italia
Competizione fiscale internazionale
•
•
•
•
Mobilità dei fattori produttivi
“Volatilità” dei beni immateriali
Principio della c.d. “integrazione negativa”
OCSE 15 azioni di contrasto a:
Base Erosion e Profit Shifting
BEPS
• Action 5: disposizioni per i beni immateriali
substantial activity + nexus approach
La legislazione italiana
FINALITÀ
1. incentivare la collocazione in Italia dei beni
immateriali attualmente detenuti all’estero da
imprese italiane o estere
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in
Italia (o meglio, evitarne la localizzazione all’estero)
3. favorire l’investimento in attività di ricerca e
sviluppo
La legislazione italiana
FONTI NORMATIVE
• Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 37-45, Legge
23 dicembre 2014, n. 190)
• Investment compact (D.L. 24 gennaio 2015, n.
3, convertito dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)
Il decreto interministeriale
• Art. 1, co.44, L. Stabilità 2015: decreto di natura non regolamentare,
emanato da MiSE e MEF, contenente le disposizioni attuative dei
commi da 37 a 43, anche al fine di definire le modalità di calcolo
D.M. 30 luglio 2015
• Il regime è, tuttavia, vigente già dal 1 o gennaio 2015 (periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31.12.014)
• Il Provvedimento del Direttore dell’AdE n. 14402 del 10 novembre
2015 ha definito le modalità e i termini di comunicazione
dell’opzione (art. 4, D.M.). Un successivo provvedimento dovrà
definire le modalità semplificate di accesso al ruling per le PMI (art.
12, D.M.)
Possibili modifiche normative?
DDL Stabilità 2016 – prime bozze (norma poi non confermata nel testo
definitivo)
MARCHI E KNOW-HOW
• in deroga alla disciplina ordinaria, l’opzione PB per i marchi e per processi,
formule e informazioni, esercitata entro il 30/06/2016, non è rinnovabile
• mentre per il know-how sarà possibile esercitare l’opzione anche a partire
dal 1° luglio 2016, seppure con modalità differenti (certificazione del
MiSE e soglia di fatturato), per i marchi l’opzione sarà esercitabile solo fino
al 30 giugno 2016, senza possibilità di opzioni successive
Di fatto, pertanto, ciò comporterebbe una limitazione temporale del
regime agevolativo relativo ai marchi fino al 30 giugno 2021, in
conformità alle indicazioni OCSE
L’agevolazione sui redditi
• I redditi (agevolabili) derivanti dall’utilizzo (o dalla
concessione in uso) di beni immateriali sono esclusi
per il 50% (dal 2017) del loro ammontare dalla base
imponibile IRES/IRPEF e dal valore della produzione
netta ai fini IRAP
Reddito
agevolabile
Reddito derivante
dall’uso del bene
Costi qualificati
Costi complessivi
 2015: esclusione per il 30% da b.i. IRES/IRAP
 2016: esclusione per il 40% da b.i. IRES/IRAP
L’agevolazione sui redditi
2015
2016
2017 e
succ.
30%
40%
50%
Reddito
agevolabile
Reddito che non
concorre alla b.i.
IRES e IRAP
Reddito
agevolabile
Reddito che non
concorre alla b.i.
IRES e IRAP
Reddito
agevolabile
Reddito che non
concorre alla b.i.
IRES e IRAP
La detassazione delle plusvalenze
• Sono escluse dalla formazione del reddito
imponibile le plusvalenze derivanti dalla cessione
dei beni immateriali
• Condizione sospensiva: reinvestimento di una
quota pari almeno al 90% del corrispettivo in
attività di manutenzione o sviluppo di altri beni
immateriali, entro la chiusura del secondo
esercizio di imposta successivo alla cessione
Natura dell’agevolazione
• Il regime agevolativo è di natura opzionale
• E’ una misura di carattere permanente:
l’opzione ha durata di 5 anni (di 5 esercizi
sociali) ed è rinnovabile (chiarimento nell’Investment
compact)
• L’opzione è irrevocabile
Modalità di esercizio dell’opzione
Periodi di imposta 2015/2016:
• modalità definite con Provv. AdE del 10 novembre 2015
• l’opzione riguarda il periodo di imposta in cui è esercitata e i 4
successivi
Periodi di imposta a decorrere dal 2017:
• opzione esercitata mediante comunicazione in dichiarazione
dei redditi
• l’opzione decorre dal periodo di imposta cui la dichiarazione si
riferisce
Aspetti da chiarire: condizioni e
modalità per esercizio
dell’opzione
Condizioni di esercizio dell’opzione
• Redditi da beni immateriali già conseguiti?
• Attività di ricerca e sviluppo?
Nexus approach OCSE: le spese infruttuose
(unsuccessfull ) non vanno incluse nel
rapporto (nexus ratio)
Rapporto con altri incentivi
• Agevolazione cumulabile con altri incentivi
attualmente in vigore (es. incentivi alle startup,
regime ACE, credito d'imposta R&S)
Credito R&S
Patent box
Sono agevolate le spese di R&S al ricorrere di
determinate condizioni
Sono agevolati i redditi; le spese di R&S sono
solo una proxy dell’attività di ricerca svolta (nexus
approach)
Ambito temporale di applicazione limitato
Misura strutturale
Meccanismo incrementale – media fissa – soglia
minima di spese
Non è richiesta spesa incrementale – non c’è una
soglia minima di spesa
R&S
R&S qualificata – nozione più ampia
(design, attività di promozione, etc.)
Ambito soggettivo
• Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a
condizione che svolgano attività di ricerca e
sviluppo (comma 37, L.Stab.; art. 2 D.M.)
Ambito soggettivo
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art. 55, TUIR)
- società per azioni, in accomandita per azioni, s.r.l., soc. cooperative e
di mutua assicurazione, società europee (art. 73, co. 1, lett. a), TUIR)
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di att. commerciale (art. 73, co.2, lett.b), TUIR)
- enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di att. commerciale,
relativamente all’att. comm. esercitata (art. 73, co.2, lett.c), TUIR)
- società in nome collettivo, società in accomandita semplice residenti
(no soc. semplici) (art. 5, co.1, TUIR)
Ambito soggettivo
- Società , enti di ogni tipo, compresi i trust, residenti in Paesi con i
quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con
i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile
organizzazione in Italia, alla quale sono attribuibili i beni immateriali
Altra precisazione (art. 2, D.M.):
- Soggetti che hanno diritto allo sfruttamento economico dei beni (es.
licenziatari)
Soggetti esclusi
Sono escluse dal beneficio, le società:
• assoggettate a fallimento
• assoggettate a liquidazione coatta
• in procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese
Da quando? Dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la
dichiarazione di fallimento, il provv. che ordina la liquidazione
o il decreto che dichiara aperta l’amm. straordinaria
Ambito oggettivo
Redditi derivanti da utilizzo di/plusvalenze derivanti dalla cessione di:
• opere dell’ingegno
• brevetti industriali
• marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti
• processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili
Ambito oggettivo
Redditi derivanti da utilizzo di/plusvalenze derivanti dalla cessione di:
• opere dell’ingegno software protetto da copyright
• brevetti industriali concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i
brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche, i brevetti per
modello di utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le
topografie di prodotti a semiconduttori
• marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti e marchi
collettivi, registrati o in corso di registrazione
• disegni e modelli giuridicamente tutelabili
• processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come
informazioni segrete, giuridicamente tutelabili
Beni immateriali esteri
Riferimento a:
• norme nazionali
• norme UE
• Trattati e Convenzioni internazionali
applicabili nel relativo territorio di protezione
Sono tutelati anche i beni immateriali tutelati
in altri Paesi, in base alle norme ivi applicabili
Beni complementari
• I beni immateriali collegati da vincolo di
complementarietà e utilizzati congiuntamente
per la finalizzazione di un processo o prodotto
si considerano un unico bene immateriale
Software protetto da copyright
Direttiva CEE 91/250 del 14 maggio 1991
Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994 n. 244
Artt. 1 , 2 n. 8), Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)
• Software (programma per elaboratore) che non ha le
caratteristiche per essere brevettato ma ha le
caratteristiche di creatività ed originalità che lo
rendono tutelabile ai sensi della Legge sul diritto
d’autore
Brevetti
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 45
Codice civile – artt. 2584-2591
Convenzione di Monaco sul brevetto europeo
Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario
Tratt. Washington per la cooperazione internazionale in materia di brevetti
Accordo TRIPs (Trade related Agreement on Intellectual Property Rights)
• Brevetto: diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del
quale viene conferito un monopolio temporaneo di
sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile
di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività
inventiva
Brevetti
• Invenzione: soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un
problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla
creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento
completamente nuovo o può semplicemente rappresentare
un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già
esistente (requisiti di ingegno, creatività ed inventiva)
Brevetti
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 82
• Modelli di utilità: i nuovi modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine
o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere,
quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti
Brevetti
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 100
• Varietà vegetali: diritto su una nuova varietà vegetale un
insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso
conosciuto che adempie ai requisiti di: novità, distinzione,
uniformità e stabilità e che venga indicata con una
denominazione adeguata
Brevetti
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 93
• Topografie di prodotto a semiconduttori: topografia di un
circuito integrato usato in microprocessori e processori. Il
prodotto a semiconduttori è un prodotto capace di svolgere
una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di
cui almeno uno è un semiconduttore
Marchi di impresa
Direttiva CEE 89/104 del 21 dicembre 1988
Accordo TRIPs (Trade related Agreement on Intellectual Property Rights)
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Artt. 7ss.
• Marchio: qualunque segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della
confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo
a distinguere prodotti o servizi di un‘impresa da quelli di altre
 Anche marchi collettivi
 Anche marchi in corso di registrazione
 Esclusi i marchi non registrati (marchi di fatto)
Compatibile con
linee guida
OCSE???
Disegni e modelli
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 31
Regolamento CE n. 6/02
• Disegno o modello: aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale
risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del
prodotto stesso e/o del suo ornamento
 “giuridicamente tutelabili”: requisiti sono la novità (intesa come assenza di
divulgazione del modello anteriormente alla domanda di registrazione) e il
carattere individuale (l’impressione che suscita nell’utilizzatore
“informato” differisce dall’impressione di modelli divulgati
precedentemente)
Know-how
Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)-Artt. 98-99
• Know-how: informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali,
comprese quelle commerciali , soggette al legittimo controllo del
detentore, che nel loro complesso sono segrete (PATRIMONIO DI UTILITÀ
AZIENDALE)
 “giuridicamente tutelabili”: il know-how può essere tutelato come oggetto
di privativa industriale quando le informazioni sono:
- segrete (non note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori
del settore)
- dotate di un valore economico in quanto segrete
- sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete
Utilizzo diretto
• Uso diretto: si tratta dell’utilizzo nell’ambito di qualsiasi
attività che i diritti immateriali riservano al titolare dello
stesso
• Il reddito ritraibile dall’uso del bene è un reddito
figurativo che misura la partecipazione di un determinato
bene immateriale alla formazione del reddito di impresa
• Il ruling (obbligatorio) serve a determinare, per ciascun
bene immateriale, la quota di reddito riferibile
all’intangible, inclusa nel prezzo di vendita dei beni e
servizi commercializzati dall’impresa
Concessione in uso
• Utilizzo indiretto (concessione in uso)
• Il reddito ritraibile dall’uso del bene è dato dalla
differenza tra canoni di licenza derivanti dalla
concessione in uso (royalties) e i costi fiscalmente
rilevanti diretti e indiretti di competenza del periodo
di imposta
• Se l’utilizzo indiretto si configura nell’ambito di
operazioni infragruppo, è possibile (su base
opzionale) ricorrere al ruling
Cessione
• La cessione del bene immateriale rileva, invece, ai
fini dell’agevolazione relativa alle plusvalenze
• Se la cessione avviene nell’ambito di operazioni
infragruppo, è possibile (su base opzionale) ricorrere
al ruling
Il ruling con l’Amministrazione finanziaria
i.
Determinazione del contributo economico
alla produzione del reddito o della perdita in
caso di utilizzo diretto dei beni immateriali
Determinazione del reddito derivante
dall’utilizzo dei beni immateriali in caso di
concessione in uso (utilizzo indiretto)
nell’ambito di operazioni infragruppo
iii. Determinazione delle plusvalenze realizzate
nel caso di cessioni di beni immateriali
operate in ambito infragruppo
RULING
OBBLIGATORIO
ii.
RULING
OPZIONALE
Il ruling con l’Amministrazione finanziaria
• Procedura di cui all’art. 8, D.L. n. 269/2003 –
Ruling di standard internazionale
Ruling per imprese con attività internazionale
Nuovo Art. 31-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, norme
per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese,
in attuazione della Legge delega fiscale)
Alcune criticità
Procedura di ruling per PMI
Concetto di complementarietà
Costi diretti e indiretti (nozione)
Adesione frazionata (approccio oggettivo o
soggettivo?)
• Periodo transitorio
• Regime delle perdite PUNTO NODALE
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