Giuseppe Lisi Servizio Finanza d’impresa Ufficio Corporate Lending e Crediti Agevolati Mail: [email protected] Tel: 0592021628 Modena (MO), 11 Novembre 2015 Dott. Lorenzo Di Martino Direttore Tecnico & I.P. Management Officer Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 2 REQUISITI DI ACCESSO CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE (Art.2 DM 27.7.15) SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA Ditte individuali Società di capitali ed enti commerciali residenti Enti non commerciali (per il solo reddito di impresa) Società di persone Società non residenti con stabile organizzazione in Italia Anche NON RESIDENTI, ma solo se in Paesi con scambio di informazioni e con un accordo contro doppia imposizione con stabile organizzazione con beni immateriali compresi nel patrimonio Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 3 REQUISITI DI ACCESSO 1 POSSESSO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI BENI IMMATERIALI 2 UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI SERVIZI 3 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEI BENI IMMATERIALI Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 4 REQUISITI DI ACCESSO OECD/G20 BEPS Project 2013-2015 RULES I.P.R. OWNER POSSESSO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI BENI IMMATERIALI SUBSTANTIAL ACTIVITY UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI SERVIZI 1 2 3 NEXUS RATIO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEI BENI IMMATERIALI Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 5 DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE (Art.6 DM 27.7.15) SCELTA DISCREZIONALE E INTEGRABILE: Il beneficiario del PATENT BOX deve essere in possesso di un bene immateriale a titolo di PROPRIETA’ oppure in LICENZA E’ possibile esercitare l’opzione in modo DISCRETO e DISCREZIONALE ovvero SOLO PER ALCUNI beni immateriali posseduti Possibilità di utilizzo CONGIUNTO di più beni immateriali legati da vincoli di complementarietà ed utilizzati in modo unitario per un prodotto/processo Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 6 DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE (Art.6 DM 27.7.15) L’opzione ha ad OGGETTO I REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZO di: BREVETTI INDUSTRIALI concessi o in corso di concessione BREVETTI per INVENZIONE BREVETTI per MODELLO DI UTILITA’ MARCHI DI IMPRESA registrati o in corso di registrazione MARCHI COLLETTIVI SOFTWARE protetto da copyright DISEGNI e MODELLI giuridicamente tutelabili INFORMAZIONI AZIENDALI, ESPERIENZE TECNICO‐INDUSTRIALI, COMMERCIALI, SCIENTIFICHE proteggibili come informazioni segrete ASSET TITOLATI (Codici di Proprieta’ Industriale – Diritti sui generis- Norme Internazionali) ASSET NON TITOLATI (Codici sul Diritto di Autore – diritti sui generis- norme Internazionali ecc….) ASSET NON TITOLABILI (Codice Civie – Diritto di autore – C.P.I. – Norme Internazionali ecc..) Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 7 GLI ASSET IP NEI PRODOTTI Informazioni segrete: -fabbricazione -liste clienti/fornitori -business plan Modelli: -complessivo -dettagli -accessori Marchi: -marca -logo -modello Copyright: -software -brochure -manuali -sito web Nomi a dominio: -marca -modello Brevetti: -elettronica controllo -meccanica protezioni -metodi funzionamento -chimica materiali Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 8 QUANDO IL BENE IMMATERIALE DIVENTA ELEGIBILE AL P.B. ? Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 9 LA TUTELA LEGALE DEL “KNOW HOW” Le informazioni segrete (Art. 2598 CC – Art. 98 C.p.i) Metodi di produzione, procedure interne, formule, informazioni finanziarie, elenchi clienti/fornitori, progetti commerciali, finché sono segreti, sono: •proteggibili se hanno un valore economico •difficili da individuare e classificare •tutelati solo fino a quando sono segreti •difficili da monetizzare •privi di documentazione ufficiale •senza presunzione di validità •onerosi a causa del controllo del segreto Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 10 TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI (Art.7 DM 27.7.15) Determinazione del REDDITO derivante da IP DIPENDE DAL TIPO DI UTILIZZO UTILIZZO DIRETTO UTILIZZO INDIRETTO Il titolare del diritto impiega l’IP per produrre e commercializzare beni o fornire servizi Il titolare del diritto concede a terzi, in licenza, il diritto di utilizzo dell’IP Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 11 TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI (Art.7 DM 27.7.15) UTILIZZO DIRETTO IP Owner (non necessariamente è IP HOLDER) Produce e vende prodotti / servizi che utilizzano l’IP MERCATO UTILIZZO INDIRETTO Concede in licenza l’IP Licenziatari Produce e vende prodotti / servizi che utilizzano l’IP UTILIZZO DIRETTO Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 12 TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI (Art.7 DM 27.7.15) UTILIZZO «INDIRETTO» In caso di utilizzo INDIRETTO il reddito agevolabile è costituito da «CANONI derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi» L’utilizzo INDIRETTO permette un più semplice accesso all’agevolazione Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 13 CASO DI UTILIZZO INDIRETTO) : SE VI E’ LO SVILUPPO DI UNO O PIU’ I.P.R. E LO SI LICENZIA AD ALTRI CHE POI LO PRODUCONO E LO PORTANO SUL MERCATO ECC..... Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 14 UTILIZZO DIRETTO UTILIZZO «DIRETTO» «CONTRIBUTO ECONOMICO DELL’IP ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA» • « [..] Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall’attività svolta dal contribuente. • La scelta […] risponde all’esigenza di attribuire ai soggetti che sfruttano direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero laddove licenziassero gli stessi beni ad altri soggetti. • Tale approccio, di fatto, assume l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto [..] è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile […] RELAZIONE AL DM 27.7.2015 Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 15 CASO DI UTILIZZO DIRETTO) : SE SVILUPPO E VENDO DIRETTAMENTE UN PRODOTTO CHE INCORPORA UNO O PIU’ I.P.R. OPPURE LO VENDO AD UN DISTRIBUTORE CHE A SUA VOLTA LO RIVENDE AL MERCATO. ECC..... ECC..... Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 16 E SE L’AZIENDA E’ POSSEDUTA O CONTROLLATA DA UNA HOLDING NON OPERATIVA VERSO CUI ESISTE UN FLUSSO DI ROYALTIES? SE L’AZIENDA CHE DETIENE LE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E INCASSA LE ROYALTY NON E’ OPERATIVA E NON FA’ R&D SUI BENI IMMATERIALI ..... NON BENEFICIA DEL REGIME PATENT BOX ROYALTY PER UTILIZZO BENI IMMATERIALI Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 17 UTILIZZO DIRETTO UTILIZZO «DIRETTO» DEL BENE IMMATERIALE COSTI INERENTI RICAVI INERENTI REDDITO QUANTA PARTE DEL REDDITO E’ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUTO DELL’ IP? Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 18 IL CALCOLO DEL “NEXUS RATIO” Successivamente ai “RICAVI INERENTI” è necessario definire il rapporto tra i costi relativi al bene immateriale oggetto di valutazione per la determinazione del Reddito Agevolabile. Costi Qualificati + 30% Cq Il numeratore è composto dalla totalità delle spese necessarie a sviluppare e mantenere l’intangibile e da una componente relativa alle spese sostenute per l’acquisizione esterna e/o lo sviluppo Infragruppo degli intangibles entro il 30% del valore dei Costi R&S. PROCESSO DI “UP-LIFT” Costi complessivi Il denominatore fa riferimento alla totalità delle spese sostenute, ovvero è composto dai medesimi Costi (R&S, Legali, inerenti lo sviluppo ed il mantenimento dell’Asset) riportati al numeratore e da un termine relativo al 100% delle spese sostenute per l’acquisizione esterna e/o lo sviluppo infragruppo degli intangibles. Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 19 COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE COEFFICIENTE (NEXUS RATIO) PARI A: REDDITO DERIVANTE DALLO SFRUTTAMENTO DEL BENE IMMATERIALE COSTI QUALIFICATI Costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale. X ----------------------------------------------------------COSTI COMPLESSIVI = REDDITO AGEVOLABILE Costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; di fatto Costi qualificati + costi derivanti da operazioni infragruppo + costi di acquisizione del bene intangibile 2015 2016 2017 2018 2019 30% 40% 50% 50% 50% -9,42% -12,56% -15,70% -15,70% -15,70% Reddito Agevolabile Risparmio fiscale IRES + IRAP Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 20 COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE “Rd” = INERENTE E CONGRUO NON SI PUO’ ASSIMILARE IL VALORE O AL PREZZO DEL PRODOTTO NON SI PUO’ DETERMINARE ARBITRARIAMENTE O IN MODO CASUALE NON SI POSSONO SOVRASTIMARE I RICAVI INERENTI DEVONO ESSERE CONGRUI CON IL TIPO DI ASSET IN ANALISI SI DEVE ADOTTARE UNA STRATEGIA DI MEDIO PERIODO SU OGNI ASSET SI DEVONO CONSIDERARE I FATTORI INTERFUNZIONALI TRA GLI ASSET “Cf” = COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA’ (Nexsus Ratio) E’ UN RAPPORTO MOBILE NEL TEMPO (4 ANNI) NON QUALIFICA LA QUANTITA’ MA LA QUALITA’ DELLA SPESA (a-dimensionale) IL COEFFICIENTE PREMIA LA R&D FATTA INTERNAMENTE (PENALIZZANDO L’ACQUISIZIONE ESTERNA DI ASSET INTANGIBILI), SECONDO IL PRINCIPIO DEL «SUBSTANCIAL ACTIVITY – OCSE» IL COEFFICIENTE PUO’ SCENDERE SOTTO IL 100% ANCHE IN CASO DI RICERCA COMMISSIONATA INFRAGRUPPO ECC……… SI DEVE TENERE CONTO DELLA CATENA DEL VALORE E DELLE MARGINALITA’ SI DEVONO CONSIDERARE LA REALE UTILITA’ DEL BENE IMMATERIALE NELLE CONDIZIONI IN CUI LO UTILIZZO CI SI DEVE CONFRONTARE CON LE DINAMICHE DI UN MERCATO CHE NON SI GOVERNA E CHE E’ TIPICAMENTE ILLIQUIDO Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 21 METODOLOGIA DI ANALISI Ai fini dell'individuazione del reddito attribuibile al bene intangibile (Rbi), si pone l’attenzione sull’utilizzo delle 4 metodologie valutative ritenute più appropriate alle caratteristiche dei differenti beni intangibili oggetto di agevolazione e del proprio CONTESTO D’USO. In particolare, gli approcci proposti hanno come presupposto la valorizzazione dei beni immateriali in funzione dei benefici economici che gli stessi generano. METODI REDDITUALI • Basati sul contributo economico del bene intangibile stimato prendendo a riferimento il flusso reddituale dell’azienda depurato da quanto di pertinenza degli altri asset aziendali; METODI COMPARATIVI • basati sulla logica di quanto un terzo sarebbe disposto a pagare (Royalty + Premio di Esclusiva o Controllo) per ottenere in concessione l’attività immateriale oggetto di agevolazione; METODI EMPIRICI • basati sulla prassi diffusa in un settore specifico o in altri similari; METODI IMPLICITI • basati sull’individuazione del contributo economico attribuibile all’intangibile in funzione del valore dello stesso e di un congruo tasso di remunerazione. Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 22 METODI COMPARATIVI LA LOGICA “TRADIZIONALE” : Metodo RELIEF FROM ROYALTY Il valore di un Asset Intangibile è pari ai mancati flussi di Royalty che la Società dovrebbe pagare per utilizzarlo da Terzi Individuazione di quanto un terzo sarebbe disposto a pagare (Royalty Rate) per ottenere in concessione l’attività immateriale oggetto di analisi. APPLICABILITA’ : •Quale è la durata e le condizioni della Licenza figurativa? •La licenza figurativa è esclusiva o no ? •L’Asset è perfettamente comparabile ? •E’ sufficiente ipotizzare un risparmio e non il valore aggiunto che esso genera ? •Il ricavo figurativo da Royalty remunera adeguatamente l’Asset o la R&D necessaria a generarlo e mantenerlo ? •E’ sufficiente ricercare tassi di Royalty applicati in settori “SIMILARI” ? Flusso reddituale del bene agevolato secondo una prospettiva di mercato IN CASO DI SFRUTTAMENTO DIRETTO DELL’ASSET LA ROYALTY DI MERCATO NON E’ LA ROYALTY IMPLICITA ( + PREMIO DI CONTROLLO). Impiego di appropriato Royalty rate che incorpori il valore generato dal Tax-Payer ATTENZIONE: NON E’ APPLICABILE A PRESCINDERE Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 23 METODI COMPARATIVI METODO RELIEF FROM ROYALTY: APPROCCIO “MUTUATO” Flusso reddituale del bene agevolato secondo una prospettiva di mercato ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Ricavi generati dal bene immateriale (a) 1.800 2.000 3.000 Royalty Rate (b) 2.2% 2.2% 2.2% 40 44 66 Royalty Savings (a * b) Determinazione dei possibili Royalty Rate che il mercato sarebbe disposto a pagare per l’utilizzo del bene immateriale. Tale stima è effettuata applicando il tasso di Royalty Rate individuato al livello di fatturato generato dalla vendita di beni e/o servizi che utilizzano il bene immateriale stesso (*). Stimato mediante analisi di Benchmark Mancate Royaltyies pagate per l’utilizzo dell’Intangibile Fattori da considerare per trovare una transazione comparabile: •Durata della licenza ATTENZIONE •Condizioni di utilizzo del bene trasferito in licenza •Stadio di sviluppo del bene trasferito in licenza •Diritti ad ottenere aggiornamenti, revisioni e modifiche •Garanzie varie collaterali alla licenza in oggetto UNO DEI FATTORI CHE INFLUENZA SEMPRE L’ESITO DELLA TRANSAZIONE E NON E’ REPLICABILE E’ : IL POTERE CONTRATTUALE RELATIVO DELLE PARTI Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 24 METODI COMPARATIVI METODO RELIEF FROM ROYALTY: APPROCCIO “CORRETTO” Flusso reddituale del bene agevolato secondo una prospettiva di mercato ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Ricavi generati dal Prodotto che incorpora il bene immateriale (a) 1.800 2.000 3.000 Royalty Rate relativa al solo Asset Elegibile (b) 2.2% 2.2% 2.2% Royalty Savings di Mercato (a * b)= (c) 40 44 66 Valore aggiunto generato per sviluppo del Bene Immateriale ed integrazione con altri Asset (d) 30% 35% 40% Ricavo Inerente (c * (1+ d)) 52 59,4 92,4 I° livello : Può essere Stimato mediante analisi di Benchmark II° livello : Lo sviluppo dell’Asset è condizione Obbligatoria per l’elezione al Regime “P.B” NEXUS APPROACH Costi inerenti e componenti negative dirette e indirette 30 40 60 Reddito Inerente (“R”) 22 19,4 32,4 Determinazione dei possibili Royalty Rate che il mercato sarebbe disposto a pagare per l’utilizzo del bene immateriale NON è condizione sufficiente poiché è necessario considerare le condizioni funzionali caratterizzanti. La stima è effettuata applicando il tasso di Royalty Rate Figurativo al livello di fatturato generato dalla vendita di beni e/o servizi che utilizzano il bene immateriale stesso (*). Il coefficiente NEXUS è inteso pari a 100% Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 25 Il “PATENT BOX” NON E’ LA PRATICA DI “TRANSFER PRICING” DIFFERENZE SOSTANZIALI: 1 2 3 4 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE AMBITO TECNICO DI APPLICAZIONE AMBITO FATTIVO DI APPLICAZIONE T.P. – A.P.A. PATENT BOX RIGUARDA TRANSAZIONI ESCLUSIVAMENTE INFRAGRUPPO RIGUARDA TRANZAZIONI RETAIL E/O A LIBERO MERCATO ASTRAZIONE PER COMPARAZIONE, RILEVA OPERAZIONI REALIZZATE DA TERZE PARTI ESTRAZIONE PUNTUALE RILEVA L’IMPATTO DEGLI ASSET SUL BUSINESS NELLE SPECIFICHE CONDIZIONI D’USO RILEVA SOLO LA ROYALTY DI MERCATO APPLICA FATTORI CORRETTIVI COMPARABILITA’ FALLACE RILEVA LA ROYALTY IMPLICITA RILEVA L’IMPATTO SUL TEXPAYER MISURANDO IL PREMIO DI ONTROLLO SEZIONA I COMPLEMENTARY ASSET RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DI UN COSTO/PREZZO COMPARABILE RIGUARDA LA DEFINIZIONE DI UN REDDITO/GOODWILL ALTAMENTE SPECIFICO Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 26 IL REGIME “PATENT BOX” DEVE RACCORDARE LE POLICY SUL “TRANSFER PRICING” INTERNAZIONALE UNICAMENTE SE E’ PRESENTE UNA ATTIVITA’ TRA SOCIETA’ CORRELATE). GLI ACCORDI DI “TRANSFER PRICING” O “A.P.A.” NON INCLUDONO (QUINDI NON POSSONO RAPPRESENTARE) L’ATTIVITA’ RETAIL (GOODWILL PAGATO DAL MERCATO) IL PATENT BOX DEVE CONIUGARE TUTTI I PASSAGGI DELLA FILIERA DEL VALORE. Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 27 METODI REDDITUALI LA LOGICA “TRADIZIONALE” METODO EXCESS EARNINGS Il valore di una attività immateriale è dato dall’attualizzazione dei flussi di reddito generati dall’utilizzo dell’asset intangibile al netto dei flussi imputabili agli altri asset aziendali. REPLICABILITA’, FORTE STRUTTURA PROBATORIA E ALTA CORRELABILITA’ CON LE SCRITTURE CONTABILI APPLICABILITA’ I flussi generati dal bene immateriale sono depurati da quanto di pertinenza degli altri Asset aziendali, ottenendo, per differenza, i flussi imputabili esclusivamente all’asset intangibile agevolato. STEP APPLICATIVI Stima dei flussi generati dal bene intangibile oggetto di agevolazione; identificazione del contributo apportato dagli altri asset aziendali; calcolo, per differenza, dei flussi imputabili all’intangibile oggetto di analisi. Identificazione della correlazione tra gli Asset aziendali. Flusso reddituale del bene agevolato ottenuto in via residuale (o per differenza) Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 28 UTILIZZO DIRETTO UTILIZZO «DIRETTO» DEL BENE IMMATERIALE ASSET INTANGIBILE 100,00% ≠ 90,00% 80,00% 70,00% OK “R” COMPONENTE DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO DAL PRODOTTO CHE NE DERIVA O RAPPRESENTA 60,00% 50,00% 40,00% “R” 30,00% 20,00% (RICAVO INERENTE GLI ASSET INTANGIBILI) NON PUO’ ECCEDERE IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO 10,00% 0,00% RICAVI DALLA VENDITA DEL PRODOTTO E/O DEL SERVIZIO MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET INTANGIBILI RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET INTANGIBILI ELEGIBILI AL REGIME PATENT BOX QUANTA PARTE DEI RICAVI E’ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUTO DEL IP? Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 29 UTILIZZO DIRETTO UTILIZZO «DIRETTO» DEL BENE IMMATERIALE OK 100,00% “R” 90,00% COMPONENTE DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% RICAVI DALLA VENDITA DEL PRODOTTO E/O DEL SERVIZIO MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET INTANGIBILI RICAVI RICONDUCIBILI AD ASSET INTANGIBILI ELEGIBILI AL REGIME PATENT BOX QUANTA PARTE DEI RICAVI E’ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUTO DEL IP? Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 30 REDDITO PRODOTTO DAGLI IP BENI INTANGIBILI QUALIFICATI “PATENT BOX” REDDITO PRODOTTO DA PATENT BOX IP REDDITO ALTRI BENI INTANGIBILI PRODOTTO DA ALTRI IP NON ELEGIBILI E/O INDIVISIBILI ALTRI ASSET E FATTORI PRODUTTIVI A VALORE AGGIUNTO REDDITO PRODOTTO DA ATTIVITA’ ROUTINARIE E/O O NON ELEGIBILI Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 31 METODI REDDITUALI METODO EXCESS EARNING: BUSINESS CASE È necessario escludere dal margine operativo generato dal bene intangibile i costi (EBIT MARGIN) e la quota parte di Reddito attribuibile agli asset complementari (Contributory Asset Charge) al bene immateriale oggetto di analisi per la generazione dei ricavi. 2015 2016 2017 Ricavi generati dal prodotto che incorpora i/il bene immateriale (a) 1.350 1.120 1.260 Costi operativi connessi (b) 1.000 820 930 EBIT GROSS MARGIN (c) = (a - b) Margine di contribuzione lordo 350 300 320 Remunerazione Contributory Asset (d) 76 63 71 RICAVI INERENTI = FLUSSI DI PERTINENZA DELL’INTANGIBILE (e) = (c - d) 274 237 249 COSTI INERENTI ALL’ASSET ELEGGIBILE (f) 150 110 120 REDDITO INERENTE (e-f) 124 127 129 Flusso reddituale del bene agevolato ottenuto in via residuale (o per differenza) I Contributory Assets sono strumentali alla generazione di Reddito da parte dell’Intangibile Successivamente alla determinazione del contributo alla generazione del Reddito da parte di tutti i Contributory Assets, (con possibilità di una forte struttura probatoria) verrà determinato il Reddito di competenza del bene immateriale per differenza. 32 METODI EMPIRICI METODO RULE OF THUMB Valore di un’attività immateriale è stimato sulla base di un parametro determinato dalla prassi professionale. LA LOGICA “TRADIZIONALE” Identificare i flussi di reddito di pertinenza del bene immateriale oggetto di agevolazione quale porzione dei Redditi complessivi derivanti dallo sfruttamento dell’IP STEP APPLICATIVI ATTENZIONE: NON E’ APPLICABILE A PRESCINDERE Identificazione di un parametro idoneo che rappresenta la porzione di reddito direttamente attribuibile all’Intangibile oggetto di agevolazione; identificazione dei flussi imputabili all’Intangibile mediante l’applicazione del parametro individuato al reddito complessivo. Identificazione del parametro di attribuzione del reddito reddito imputabile all’intangibile in via proporzionale NON PERMETTE DI DISCRIMINARE PUNTUALMENTE RICAVI E COSTI INERENTI L’ASSET INTANGIBILE. RISULTA EFFICACE COME ELEMENTO DI RACCORDO E CONFRONTO DI OSSERVAZIONI EMPIRICHE. Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 33 METODI EMPIRICI METODO RULE OF THUMB: BUSINESS CASE Identificazione del parametro di attribuzione del reddito Ricavi (a) 1000 EBIT MARGIN (a/b) 8% Costo del Venduto 800 VALORE AL LICENCESEE 6% Margine Lordo 200 Altri costi Operativi 120 VALORE AL LICENSOR 25% 2% Contributo 4 EBIT (b) 80 Rule of Thumb parameter (%) 25% Identificazione del reddito imputabile all’intangibile agevolato Anno 1 Anno 2 Anno 3 Reddito operativo derivante dall’intangibile 1.350 1.120 1.260 Rule of Thumb parameter (%) 25% 25% 25% 338 280 315 Reddito attribuibile all’Intangibile (Royalty Implicita) E’ un principio empirico che stabilisce un metodo semplice di suddivisione del valore della licenza tra il licenziatario e licenziante. Rappresenta una linea guida, un punto di partenza per le negoziazioni Si riconosce che il valore creato dal contratto di licenza dovrebbe essere equamente diviso tra licenziante e licenziatario. 75% licensee, 25% licensor Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 34 METODI IMPLICITI METODO DEL REDDITO EQUIVALENTE Il reddito attribuibile ad un bene intangibile è determinato in funzione del valore dello stesso e di un congruo tasso di remunerazione. LA LOGICA “TRADIZIONALE” Individuare il reddito attribuibile al bene immateriale agevolato sulla base del reddito che ne remuneri congruamente l’investimento. STEP APPLICATIVI ATTENZIONE: NON E’ APPLICABILE A PRESCINDERE Stima del valore del bene intangibile agevolato; Stima del tasso di rendimento congruo; Identificazione del Reddito congruo generato dall’utilizzo del bene. Stima del tasso di remunerazione Identificazione del Reddito agevolato quale remunerazione congrua di mercato NON DISTINGUE PUNTUALMENTE RICAVI E COSTI INERENTI. IL VALORE CESPITALE DELL’ASSET NON RILEVA AI FINI DELL’IMPATTO SUL BUSINESS. RIVALUTAZIONI POSSONO ESSERE ELEMENTI DISTORSIVI. Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 35 METODI IMPLICITI METODO DEL REDDITO EQUIVALENTE: BUSINESS CASE Stima del tasso di rendimento che un generico partecipante al mercato richiederebbe per l’investimento nello specifico asset Identificazione del Reddito attribuibile al bene agevolato quale remunerazione congrua di mercato Possibile metodologia Applicabilità metodologia Tasso di remunerazione CAPM √ 10% Build-up X 9% Expanded CAPM X 11% … … … Tasso di Remunerazione(%) 10% EUR/’000 Valore dell’Intangibile 1.000 Tasso di Remunerazione (%) 10% Reddito di mercato attribuibile all’Intangibile 100 Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 36 COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE “C 1” – COSTI DIRETTI = 100% REDDITO DERIVANTE DALLO SFRUTTAMENTO DEL BENE IMMATERIALE “C 2” – COSTI “R” - RICAVI “C” – COSTI INERENTI INERENTI INDIRETTI, INERENTI E DIVISIBILI = 100% “C 3” – COSTI INDIRETTI, INERENTI E INDIVISIBILI = Q% Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 37 COME CALCOLARE IL REDDITO AGEVOLABILE REDDITO DERIVANTE DALLO SFRUTTAMENTO DEL BENE IMMATERIALE COEFFICIENTE (NEXUS RATIO) PARI A: 0,95 = “C” – COSTI X REDDITO AGEVOLABILE COSTI QUALIFICATIINERENTI Euro 95.000 ------------------------------------------------------ € 1.500.000 COSTI COMPLESSIVI Euro 1.425.000 Euro 100.000 2015 2016 2017 2018 2019 Reddito Agevolabile Euro 1.425.000 € 427.500 € 570.000 € 712.500 € 712.500 € 712.500 Risparmio fiscale IRES + IRAP € 134.235 € 178.980 € 223.725 € 223.725 € 223.725 RISPARMIO FISCALE NEI 5 ANNI € 984.390 Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 38 COME SI INTERVIENE SULLO “STRUMENTO” P.B. non tutti gli approcci potranno essere applicati in ogni situazione ma si dovrà opportunamente analizzare il contesto di riferimento, le caratteristiche del bene immateriale, le informazioni disponibili, etc. La stima del reddito attribuibile al bene agevolato non può essere ricondotto all’applicazione di un singolo metodo meccanicistico ma rappresenta un processo che deve essere confortato da un approccio valutativo consolidato da adattare alle singole fattispecie e da basarsi sulle metodiche riconosciute in ambito di valutazione dei beni intangibili e supportate da attendibili riscontri probatori Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 39 COME SI INTERVIENE SULLO “STRUMENTO” P.B. UTILIZZO/ COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA VENDITA STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET CONCESSIONE DI LICENZA DIFFERENTI APPROCCI AL "PATENT BOX" JOINT VENTURE/ALLEANZE STRATEGICHE 40 COME SI INTERVIENE SULLO “STRUMENTO” P.B. COME SI DEVE GESTIRE IN PRATICA IL REGIME “PATENT BOX”? STEP 1) Valutazione preliminare IP Audit Compliance Normativa Patent Box Strategy Timing 1° anno (2015) Aggiornamento Step 1 Timing a partire dal 2° anno STEP 2) Redazione della relazione tecnica (benchmark) di definizione del percorso per la determinazione del Reddito derivante dall'utilizzo diretto e/o indiretto dei beni immateriali e le dinamiche di R&S. STEP 3) Perizia di rendicontazione della determinazione del reddito agevolabile. Conferma a consuntivo del reddito di competenza in base al percorso delineato dalla relazione tecnica iniziale e calcolo del quoziente applicabile per il calcolo del reddito esente. Timing tutti gli anni nell’esercizio successivo a consuntivo Timing tutti gli anni nel corso d’esercizio Dott. Lorenzo Di Martino IP Management Officer – Technical Director 41 Grazie per l’attenzione Lorenzo Di Martino – Technical Director & IP Management Officer [email protected] Cell. +39 338 6981630 RULING INTERNAZIONALE – QUADRO NORMATIVO • Il “Ruling di standard Internazionale” (Advanced Pricing Agreement o APA) è una procedura atipica di interpello, introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326), che si conclude con un accordo di natura negoziale tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate su specifiche tematiche attinenti la fiscalità internazionale, inclusa la determinazione dei prezzi di trasferimento. • Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 sono state definite le modalità attuative e applicative. • Con i Bollettini dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2010 e del 19 marzo 2013 sono stati diffusi al pubblico i dati di natura statistica sulle istanze di Ruling presentate/negoziate nei periodi 2004-2009 e 2010-2012. • Il Ruling ha quindi una duplice finalità: 1. Garantire all’impresa certezza in merito ai metodi di calcolo applicati; 2. Consentire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di vigilare attentamente sul rispetto del principio di libera concorrenza in via preventiva, senza dover ricorrere ai mezzi di accertamento ordinari in tempi successivi. (Circ. Ag. Entrate n. 58/E/2010). Studio Penta 2 PATENT BOX E RULING L’art. 12 del decreto relativo all’applicazione del Patent Box per i redditi derivanti dall’utilizzazione diretta dei beni immateriali, prevede obbligatoriamente che la quota soggetta ad esclusione fiscale deve essere determinata sulla base di un apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate. Tale accordo o Ruling avrà come oggetto la determinazione in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri di individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il Decreto di attuazione del Patent Box reca tale previsione, applicabile in due casi, uno obbligatorio e l’altro facoltativo. Studio Penta 3 QUANDO SERVE LA PROCEDURA DI RULING TIPO DI UTILIZZO REDDITO AGEVOLABILE MODALITA’ UTILIZZO DIRETTO «Contributo economico dell’IP alla formazione del reddito di impresa» RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE ORDINARIO o «SEMPLIFICATO» UTILIZZO INDIRETTO Il reddito è costituito dai «canoni (royalties) al netto dei costi diretti e indiretti fiscalmente rilevanti di competenza» RULING FACOLTATIVO solo in caso di operazioni con società del GRUPPO Studio Penta 4 L’ISTRUTTORIA DEL RULING L’utilizzo DIRETTO richiede un accordo con il Fisco attraverso lo strumento del Ruling di standard Internazionale ex art.8 DL 269/2003 Attività di Pre - filing Firma dell’accordo o mancato accordo Studio Penta Istanza in carta libera Oggetto del ruling e degli elementi informativi richiesti Si attiva un contraddittorio Ufficio ruling valuta ammissibilità istanza 5 RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE Procedura di RULING : si propone all’Agenzia una soluzione ad un caso specifico e circostanziato e si chiede conferma che sia in linea con la norma. • «indicare dettagliatamente il caso in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura di ruling internazionale». • «indicare la soluzione che intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui ritiene che essa sia conforme alla legge». • «allegare la documentazione illustrativa ritenuta opportuna e necessaria». Studio Penta 6 RULING – EFFETTI • L’accordo è vincolante sia per il contribuente sia per l’autorità fiscale italiana. • L’accordo rimarrà in vigore per 5 esercizi (quello della firma e i successivi quattro). • Possibilità di rinnovo a scadenza legato all’esercizio di rinnovo per l’adesione al Patent Box. Durante gli anni in cui l’accordo è in vigore, l’Agenzia delle Entrate può (anche tramite una o più visite concordate presso la società): • Verificare l’osservanza dei termini dell’accordo; • Verificare se ci sono stati dei cambiamenti de facto o de jure nelle condizioni su cui si basa l’accordo. Studio Penta 7 RULING E DECORRENZA DELL’OPZIONE In caso di Ruling l’opzione decorre dall’esercizio di Presentazione dell’istanza anche se l’accordo si chiude in un esercizio successivo • Nel caso in cui non si raggiunge un accordo entro il termine di presentazione dell’UNICO, le società beneficiarie non perderanno l’agevolazione. • I beneficiari determineranno i redditi con le regole ordinarie • La quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, verranno cumulativamente indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling. Studio Penta 8 RULING SEMPLIFICATO Soggetti di MEDIE, PICCOLE E MICRO DIMENSIONI accedono ad una forma «semplificata» di ruling. «Il contributo è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento» La semplificazione potrebbe riguardare la documetazione richiesta ma non i criteri di calcolo del reddito agevolabile Necessario un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Studio Penta 9 CHI PUO’ UTILIZZARE IL RULING «SEMPLIFICATO» PMI NUMERO DIPENDENTI ATTIVO SP RICAVI NETTI MICRO imprese <10 e 2 milioni € o 2 milioni € PICCOLE imprese <50 e 10 milioni € o 10 milioni € MEDIE imprese <250 e 43 milioni € o 50 milioni € Raccomandazione Commissione Comunità Europee 6 maggio 2003/361/CE Studio Penta 10 RULING E ECONSIDERAZIONI DI OPPORTUNITA’ L’obbligo di attivare la procedura di ruling per l’utilizzo diretto degli intangibili potrebbe portare alcune imprese a pianificare operazioni di spin-off degli assets intangibili al fine di evitare il suddetto obbligo. In linea generale però, sebbene la procedura di ruling possa sembrare complessa ed articolata, ha però il beneficio di poter concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate il reddito agevolabile senza il rischio di subire rettifiche in una fase successiva, e questo a valere anche quando tale procedura sia opzionale e facoltativa. Studio Penta 11 RULING ‐ TEMI APERTI Il Decreto sull’Internazionalizzazione (Dlgs. 147/2015) ha abrogato l’art.8 del Dl 269/2003. E’ stato aggiunto un nuovo art. 31–ter al DPR 600/1973 titolato «Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale». In vigore ? data fissata da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate da emettere entro 90 giorni da entrata in vigore del D.Lgs. – mancante! E’ quindi presumibile che i primi ruling vengano inviati all’Agenzia delle Entrate secondo le vecchie regole, tenendo presente che ai sensi dell’art. 4 del decreto sul Patent Box, l’opzione decorre dal periodo d’imposta durante il quale è presentata la richiesta di ammissione alla procedura di ruling. Ad oggi quindi si può affermare che le opzioni riguardanti l’adesione all’agevolazione del Patent Box per l’anno 2015 verranno assistite ove previsto, dalla procedura di ruling con le vecchie regole quella del DL 269/2003. Studio Penta 12 Grazie per l’attenzione Studio Penta CONFINDUSTRIA MODENA Patent box: agevolazione per imprese che innovano Modena, 11 novembre 2015 Avv. Francesca Mariotti Direttore Area Politiche Fiscali CONFINDUSTRIA Knowledge based capital • Rapporto OECD Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact (2015) • Contributo delle industrie IP intensive alla creazione del PIL nell’Unione Europea e all’occupazione (77 milioni di posti di lavoro, corrispondenti al 35% del totale; retribuzioni superiori del 40% alla media generale) R&S in Italia Competizione fiscale internazionale • • • • Mobilità dei fattori produttivi “Volatilità” dei beni immateriali Principio della c.d. “integrazione negativa” OCSE 15 azioni di contrasto a: Base Erosion e Profit Shifting BEPS • Action 5: disposizioni per i beni immateriali substantial activity + nexus approach La legislazione italiana FINALITÀ 1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere 2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la localizzazione all’estero) 3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo La legislazione italiana FONTI NORMATIVE • Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) • Investment compact (D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla L. 24 marzo 2015, n. 33) Il decreto interministeriale • Art. 1, co.44, L. Stabilità 2015: decreto di natura non regolamentare, emanato da MiSE e MEF, contenente le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di definire le modalità di calcolo D.M. 30 luglio 2015 • Il regime è, tuttavia, vigente già dal 1 o gennaio 2015 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.014) • Il Provvedimento del Direttore dell’AdE n. 14402 del 10 novembre 2015 ha definito le modalità e i termini di comunicazione dell’opzione (art. 4, D.M.). Un successivo provvedimento dovrà definire le modalità semplificate di accesso al ruling per le PMI (art. 12, D.M.) Possibili modifiche normative? DDL Stabilità 2016 – prime bozze (norma poi non confermata nel testo definitivo) MARCHI E KNOW-HOW • in deroga alla disciplina ordinaria, l’opzione PB per i marchi e per processi, formule e informazioni, esercitata entro il 30/06/2016, non è rinnovabile • mentre per il know-how sarà possibile esercitare l’opzione anche a partire dal 1° luglio 2016, seppure con modalità differenti (certificazione del MiSE e soglia di fatturato), per i marchi l’opzione sarà esercitabile solo fino al 30 giugno 2016, senza possibilità di opzioni successive Di fatto, pertanto, ciò comporterebbe una limitazione temporale del regime agevolativo relativo ai marchi fino al 30 giugno 2021, in conformità alle indicazioni OCSE L’agevolazione sui redditi • I redditi (agevolabili) derivanti dall’utilizzo (o dalla concessione in uso) di beni immateriali sono esclusi per il 50% (dal 2017) del loro ammontare dalla base imponibile IRES/IRPEF e dal valore della produzione netta ai fini IRAP Reddito agevolabile Reddito derivante dall’uso del bene Costi qualificati Costi complessivi 2015: esclusione per il 30% da b.i. IRES/IRAP 2016: esclusione per il 40% da b.i. IRES/IRAP L’agevolazione sui redditi 2015 2016 2017 e succ. 30% 40% 50% Reddito agevolabile Reddito che non concorre alla b.i. IRES e IRAP Reddito agevolabile Reddito che non concorre alla b.i. IRES e IRAP Reddito agevolabile Reddito che non concorre alla b.i. IRES e IRAP La detassazione delle plusvalenze • Sono escluse dalla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali • Condizione sospensiva: reinvestimento di una quota pari almeno al 90% del corrispettivo in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali, entro la chiusura del secondo esercizio di imposta successivo alla cessione Natura dell’agevolazione • Il regime agevolativo è di natura opzionale • E’ una misura di carattere permanente: l’opzione ha durata di 5 anni (di 5 esercizi sociali) ed è rinnovabile (chiarimento nell’Investment compact) • L’opzione è irrevocabile Modalità di esercizio dell’opzione Periodi di imposta 2015/2016: • modalità definite con Provv. AdE del 10 novembre 2015 • l’opzione riguarda il periodo di imposta in cui è esercitata e i 4 successivi Periodi di imposta a decorrere dal 2017: • opzione esercitata mediante comunicazione in dichiarazione dei redditi • l’opzione decorre dal periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce Aspetti da chiarire: condizioni e modalità per esercizio dell’opzione Condizioni di esercizio dell’opzione • Redditi da beni immateriali già conseguiti? • Attività di ricerca e sviluppo? Nexus approach OCSE: le spese infruttuose (unsuccessfull ) non vanno incluse nel rapporto (nexus ratio) Rapporto con altri incentivi • Agevolazione cumulabile con altri incentivi attualmente in vigore (es. incentivi alle startup, regime ACE, credito d'imposta R&S) Credito R&S Patent box Sono agevolate le spese di R&S al ricorrere di determinate condizioni Sono agevolati i redditi; le spese di R&S sono solo una proxy dell’attività di ricerca svolta (nexus approach) Ambito temporale di applicazione limitato Misura strutturale Meccanismo incrementale – media fissa – soglia minima di spese Non è richiesta spesa incrementale – non c’è una soglia minima di spesa R&S R&S qualificata – nozione più ampia (design, attività di promozione, etc.) Ambito soggettivo • Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo (comma 37, L.Stab.; art. 2 D.M.) Ambito soggettivo - persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art. 55, TUIR) - società per azioni, in accomandita per azioni, s.r.l., soc. cooperative e di mutua assicurazione, società europee (art. 73, co. 1, lett. a), TUIR) - enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di att. commerciale (art. 73, co.2, lett.b), TUIR) - enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di att. commerciale, relativamente all’att. comm. esercitata (art. 73, co.2, lett.c), TUIR) - società in nome collettivo, società in accomandita semplice residenti (no soc. semplici) (art. 5, co.1, TUIR) Ambito soggettivo - Società , enti di ogni tipo, compresi i trust, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione in Italia, alla quale sono attribuibili i beni immateriali Altra precisazione (art. 2, D.M.): - Soggetti che hanno diritto allo sfruttamento economico dei beni (es. licenziatari) Soggetti esclusi Sono escluse dal beneficio, le società: • assoggettate a fallimento • assoggettate a liquidazione coatta • in procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese Da quando? Dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento, il provv. che ordina la liquidazione o il decreto che dichiara aperta l’amm. straordinaria Ambito oggettivo Redditi derivanti da utilizzo di/plusvalenze derivanti dalla cessione di: • opere dell’ingegno • brevetti industriali • marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Ambito oggettivo Redditi derivanti da utilizzo di/plusvalenze derivanti dalla cessione di: • opere dell’ingegno software protetto da copyright • brevetti industriali concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche, i brevetti per modello di utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori • marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti e marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione • disegni e modelli giuridicamente tutelabili • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili Beni immateriali esteri Riferimento a: • norme nazionali • norme UE • Trattati e Convenzioni internazionali applicabili nel relativo territorio di protezione Sono tutelati anche i beni immateriali tutelati in altri Paesi, in base alle norme ivi applicabili Beni complementari • I beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà e utilizzati congiuntamente per la finalizzazione di un processo o prodotto si considerano un unico bene immateriale Software protetto da copyright Direttiva CEE 91/250 del 14 maggio 1991 Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994 n. 244 Artt. 1 , 2 n. 8), Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) • Software (programma per elaboratore) che non ha le caratteristiche per essere brevettato ma ha le caratteristiche di creatività ed originalità che lo rendono tutelabile ai sensi della Legge sul diritto d’autore Brevetti Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 45 Codice civile – artt. 2584-2591 Convenzione di Monaco sul brevetto europeo Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario Tratt. Washington per la cooperazione internazionale in materia di brevetti Accordo TRIPs (Trade related Agreement on Intellectual Property Rights) • Brevetto: diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva Brevetti • Invenzione: soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente (requisiti di ingegno, creatività ed inventiva) Brevetti Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 82 • Modelli di utilità: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti Brevetti Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 100 • Varietà vegetali: diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che adempie ai requisiti di: novità, distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata Brevetti Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 93 • Topografie di prodotto a semiconduttori: topografia di un circuito integrato usato in microprocessori e processori. Il prodotto a semiconduttori è un prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di cui almeno uno è un semiconduttore Marchi di impresa Direttiva CEE 89/104 del 21 dicembre 1988 Accordo TRIPs (Trade related Agreement on Intellectual Property Rights) Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Artt. 7ss. • Marchio: qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere prodotti o servizi di un‘impresa da quelli di altre Anche marchi collettivi Anche marchi in corso di registrazione Esclusi i marchi non registrati (marchi di fatto) Compatibile con linee guida OCSE??? Disegni e modelli Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) – Art. 31 Regolamento CE n. 6/02 • Disegno o modello: aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento “giuridicamente tutelabili”: requisiti sono la novità (intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla domanda di registrazione) e il carattere individuale (l’impressione che suscita nell’utilizzatore “informato” differisce dall’impressione di modelli divulgati precedentemente) Know-how Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)-Artt. 98-99 • Know-how: informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali , soggette al legittimo controllo del detentore, che nel loro complesso sono segrete (PATRIMONIO DI UTILITÀ AZIENDALE) “giuridicamente tutelabili”: il know-how può essere tutelato come oggetto di privativa industriale quando le informazioni sono: - segrete (non note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore) - dotate di un valore economico in quanto segrete - sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete Utilizzo diretto • Uso diretto: si tratta dell’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti immateriali riservano al titolare dello stesso • Il reddito ritraibile dall’uso del bene è un reddito figurativo che misura la partecipazione di un determinato bene immateriale alla formazione del reddito di impresa • Il ruling (obbligatorio) serve a determinare, per ciascun bene immateriale, la quota di reddito riferibile all’intangible, inclusa nel prezzo di vendita dei beni e servizi commercializzati dall’impresa Concessione in uso • Utilizzo indiretto (concessione in uso) • Il reddito ritraibile dall’uso del bene è dato dalla differenza tra canoni di licenza derivanti dalla concessione in uso (royalties) e i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti di competenza del periodo di imposta • Se l’utilizzo indiretto si configura nell’ambito di operazioni infragruppo, è possibile (su base opzionale) ricorrere al ruling Cessione • La cessione del bene immateriale rileva, invece, ai fini dell’agevolazione relativa alle plusvalenze • Se la cessione avviene nell’ambito di operazioni infragruppo, è possibile (su base opzionale) ricorrere al ruling Il ruling con l’Amministrazione finanziaria i. Determinazione del contributo economico alla produzione del reddito o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali Determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali in caso di concessione in uso (utilizzo indiretto) nell’ambito di operazioni infragruppo iii. Determinazione delle plusvalenze realizzate nel caso di cessioni di beni immateriali operate in ambito infragruppo RULING OBBLIGATORIO ii. RULING OPZIONALE Il ruling con l’Amministrazione finanziaria • Procedura di cui all’art. 8, D.L. n. 269/2003 – Ruling di standard internazionale Ruling per imprese con attività internazionale Nuovo Art. 31-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, norme per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, in attuazione della Legge delega fiscale) Alcune criticità Procedura di ruling per PMI Concetto di complementarietà Costi diretti e indiretti (nozione) Adesione frazionata (approccio oggettivo o soggettivo?) • Periodo transitorio • Regime delle perdite PUNTO NODALE • • • •