I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DELLA
SICUREZZA
E SALUTE DEI LAVORATORI
Massimiliano Di Mario
Il dovere di sicurezza e salvaguardia imposto dall'art. 2087 cod. civ. al
datore di lavoro duplice:
- negativo, poiché obbliga ad astenersi da ogni iniziativa che possa
risultare pregiudizievole per l'integrità psicofisica del prestatore di lavoro;
- positivo, in quanto impone di tenere un comportamento attivo in modo
che il lavoratore non subisca nello svolgimento della propria prestazione
alcun danno alla salute fisica e psichica.
Questa attività di collaborazione attiva non si esaurisce poi nella mera
predisposizione di misure di sicurezza tassativamente imposte dalla
legge, ma si estende, come afferma la Cassazione in una recente
decisione, "ad altre iniziative o misure che si rivelino idonee a tutelare
l'integrità psicofisica del lavoratore
Al datore di lavoro l’onere di provare che l’evento lesivo dipende da un
fatto a lui non imputabile (abnorme, inopinabile,esorbitante) in relazione
al procedimento lavorativo
Nell'ambito aziendale, la Direzione Strategica avrà cura di
disciplinare gli aspetti inerenti e connessi con il vigente
sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro regolando in
particolare le seguenti tematiche:
1)Struttura organizzativa del sistema:
Datore di lavoro - Dirigenti - Preposti - Il Servizio di
Prevenzione e Protezione - Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione - Il Medico Competente –
I Lavoratori incaricati per l'emergenza - I rappresentanti del
lavoratori
2) Adempimenti e procedure:
Documentazione – Valutazione dei rischi - Criteri di verifica e
Procedure
3)Sicurezza nei lavori, in appalto/d'opera, interni e/o esterni:
Criteri di verifica e procedure
4)Sicurezza nella produzione e nei processi:
- Infezioni - Sostanze chimiche - Farmaci antiblastici - Gas
Anestetici - Radiazioni Ionizzanti e Non- Sollevamenti e
Posture – Infortuni - Lavoratrici in gravidanza
5) Gestione degli strumenti:
Identificazione, controllo e corretto utilizzo
6) Classificazione, addestramento all'emergenza e gestione
dell'emergenza
7) Informazione, Formazione, Addestramento
8) Verifiche ispettive del sistema e controlli sanitari per la
sicurezza:
Visite degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente e del SPP - Sopralluoghi da parte degli organi di
vigilanza - Interventi correttivi in caso di non conformità
Valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza
Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo CONTENIMENTO DEL RISCHIO
Riduzione dei rischi
alla fonte
Sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non
lo è, o è meno pericoloso
Es. Utilizzo limitato degli
agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro
Applicazione misure generali di tutela
Rispetto dei
principi
ergonomici
nella
organizzazione
del lavoro
•
•
•
•
•
•
Priorità delle misure
di protezione
collettiva
Misure igieniche
Misure di protezione
collettiva ed
individuale
Misure di emergenza
Segnaletica
Manutenzione di
ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti
•
•
•
Informazione,
formazione,
addestramento
consultazione e
partecipazione
dei lavoratori
ovvero dei loro
rappresentanti
Istruzioni
adeguate ai
lavoratori
Controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi
specifici
•
•
Limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere,
esposti al rischio
Allontanamento del
lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona
Obblighi indelegabili del datore di lavoro
Valutazione
dei rischi per
la salute e la
sicurezza dei
lavoratori
Elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi
(DVR), che contiene:
a) una relazione sulla valutazione
dei rischi;
b) l'individuazione delle misure di
prevenzione;
c) il programma delle misure per
garantire il miglioramento nel
tempo della sicurezza
Designazione del
Responsabile
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione
(RSPP)
Vigilanza e controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di sicurezza
Tutela generale delle condizioni di lavoro (art. 2087 Cod. Civ.)
“L'imprenditore (datore di lavoro) è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
Processo di Valutazione dei Rischi
Soggetti Coinvolti (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS)
Analisi del Contesto Organizzativo e dei processi produttivi
Valutazione di Tutti i Rischi
Mansioni dei lavoratori
Misure di Prevenzione
(Struttura,Macchine,Impianti,Formazione,
Addestramento,Sorveglianza Sanitaria)
Soggetti Attuatori
Procedure per l’Attuazione
Misure di Protezione
(Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale)
Programma delle Misure di Miglioramento nel tempo
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Programma della valutazione dei rischi
•
•
•
•
•
Organizzazione e coordinamento delle varie fasi del procedimento di valutazione;
Nomina dei soggetti incaricati;
Consultazione del RLS;
Coinvolgimento dei livelli dirigenziali e partecipazione della forza lavoro;
Opportunità di coinvolgere o affidare la valutazione a servizi esterni
Individuazione della metodologia da adottare
Deve essere rapportata alla natura del posto di lavoro, al tipo di procedimento lavorativo e
alla complessità tecnica
•
•
•
Definizione dei criteri da applicare - Devono basarsi su:
Norme legali;
Orientamenti pubblicati (es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica ecc.);
Principi gerarchici della prevenzione
Raccolta di informazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
Osservazione dell’ambiente di lavoro;
Identificazione ed esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro;
Osservazione del lavoro in corso di esecuzione;
Esame dei modelli di lavoro;
Esame dei fattori esterni potenzialmente influenti sul lavoro;
Rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro;
Studio su possibili interazioni;
Esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro
«dirigente»
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
«preposto»:
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
«azienda»:
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
«unità produttiva»:
Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
«datore di lavoro»:
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo;
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE E DELPREPOSTO TENENDO CONTO
DELL’ART.299 del D.lgs.n°81/08
Preposto
Dirigente
In ragione delle rispettive
attribuzioni e competenze
•
•
•
•
•
•
Organizzazione nell’attività produttiva e
nel lavoro ad essa necessario delle
decisioni prese dal datore di lavoro in
materia di sicurezza e salute;
Adozione delle misure di sicurezza
(tecniche, organizzative o procedurali)
rese necessarie alla luce della valutazione
dei rischi e dalla pianificazione aziendale
della sicurezza
Valutazione delle capacità professionali e
fisio-psichiche dei lavoratori in relazione
alle mansioni da loro svolte;
Informazione, Formazione,
Addestramento;
Istruzioni di lavoro;
Vigilanza e controllo sul rispetto delle
misure di sicurezza e degli incarichi
impartiti ai lavoratori e applicazione
delle eventuali sanzioni disciplinari
•
•
•
•
•
•
•
Attuazione delle misure di sicurezza decise
dal datore e organizzate dai dirigenti;
Addestramento e trasmissione ai lavoratori
delle istruzioni necessarie per svolgere i
lavori in condizioni di sicurezza e salubrità;
Vigilanza sull’attività lavorativa dei
lavoratori soggetti alla sua sfera di
sovrintendenza e controllo (es. uso dei
dispositivi di protezione individuale e
collettiva e delle procedure di sicurezza);
Verifica della presenza dei rischi residui;
Comunicazione ai superiori delle anomalie e
delle carenze riscontrate in relazioni a essi.
Controllo delle attrezzature, degli impianti e
delle macchine di lavoro;
Intervento diretto in caso di pericolo grave e
immediato (nei limiti delle conoscenze e
capacità di operare in sicurezza).
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Obblighi dei Lavoratori art. 20
-osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
-utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
-utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
-segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
-si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
-contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro
DELEGA
ALL’INTERNO DI UNA ORGANIZZAZIONE
LAVORATIVA COMPLESSA
UNO STRUMENTO A DISPOSIZIONE DEL DATORE
DI LAVORO PER MEGLIO ADEMPIERE AGLI
OBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE
(art. 16)
Le basi della delega :
Un atto giuridico di tipo volontario che :
- Definisce e ribadisce ambiti di responsabilità insiti nelle funzioni svolte
“attenzione, in questo contesto sei tu il responsabile, forse non ci sarebbe
bisogno che io te lo dicessi, ma te lo dico perché qui la posta in gioco è
molto alta”
- Attribuisce delle responsabilità su cui l'organizzazione non è intervenuta,
oppure sposta e definisce determinati compiti.
DELEGA
LA DELEGA , CON IL CONFERIMENTO AL DELEGATO DELLE FUNZIONI PROPRIE
DEL DELEGANTE, NON ESPROPRIA QUEST’ULTIMO DEI RELATIVI POTERI,
COSICCHE’ LA CONOSCENZA E LA COLPEVOLE TOLLERANZA, DA PARTE DEL
DELEGANTE, DI INOSSERVANZE ALLA NORMATIVA ANTIINFORTUNISTICA,
UGUALMENTE NOTE E TOLLERATE DAL SOGGETTO DELEGATO, PER UN
LASSO DI TEMPO SUFFICIENTE A CONSENTIRE LORO DI ATTIVARSI
PERSONALMENTE AL FINE DI RIMUOVERE LA SITUAZIONE ANTIGIURIDICA,
RENDE INEFFICACE LA DELEGA E CONDUCE ALLA AFFERMAZIONE, PER
ENTRAMBI, ALLA RESPONSABILITA’ PENALE
(CASS. PEN. SENT. 9/5/2002 N°26208)
DOVERE DI ADEMPIMENTO DEL DELEGATO
LA POSIZIONE DI GARANZIA E DI CONTROLLO DELL’ORGANO DI VERTICE
(POSIZIONE DI GARANZIA RESIDUA)
LA NECESSITA’ DI INTERVENTO DEL DELEGANTE IN CASO DI INERZIA DEL
DELEGATOCONSIDERARE NON SOLO LE SITUAZIONI CONOSCIUTE MA ANCHE
QUELLE CONOSCIBILI
L’effetto principale della delega e` che non e` piu`
responsabile il primo soggetto (delegante) ma e` diventato
responsabile il soggetto delegato.
La delega e` un atto volontario di gestione della
responsabilita`.
E` un atto giuridico che emana da un soggetto e ricade su un
altro soggetto che deve accettarlo, lo puo` anche accettare,
come si suol dire,implicitamente, pero` deve esserci una
coscienza di svolgere un certo incarico.
Non si puo` delegare ad una persona che per la sua qualifica
e per la sua posizione aziendale non avrebbe neanche il
potere di intervento
Importante :
La capacità e l’idoneità tecnica del delegato (per non configurare la culpa
in eligendo del delegante)
Il divieto di ingerenza del delegante nello svolgimento dell’attività del
delegato (in caso sarebbe una simulazione di delega).
Indelegabilità di specifiche responsabilità penali in materia prevenzionali
ascrivibili al delegato .(le responsabilità penali in tema di sicurezza
appartengono al diritto pubblico e non possono essere delegate per
mezzo di accordi o convenzioni ; il potere liberatorio della delega verrà
sempre verificato dal giudice)
Possibilità di interferire sulle modalità di produzione dei servizi
Possibilità di organizzare la verifica degli impianti e delle attrezzature per
garantirne gli standard di sicurezza.
Attribuzione del potere sanzionatorio (e non solo di vigilanza) nei
confronti di lavoratori subordinati che non intendono adeguarsi alle
disposizioni impartite in materia prevenzionale (art. 7 l. n°300/1970 ,senza
tale potere non si configura un’autonomia completa del delegato).
Attribuzione del potere di dare ordini vincolanti e diretti alle varie figure
aziendali (non rappresenta la sola figura in grado di farlo, in quanto tale
potere /dovere spetta anche a tutti coloro che si trovino in una posizione
tale da potere dare ordini a lavoratori che si trovino in posizione
subordinata).
Obbligo di redazione di rapporti periodici al delegante
(Possibiltà per il delegante di essere a conoscenza della situazione ed in
caso di inerzia del delegato intervenire) . (Cass. Penale sent. 22/10/2002
n°25157)
Requisiti dei Responsabili e degli Addetti al SPP
• Capacità ed requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro;Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media
superiore;
• Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi
di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro;Corsi specifici per RSPP;Corsi quinquennali di aggiornamento
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal datore di lavoro e
"provvede":
•
•
•
•
•
•
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure di sicurezza;
ad elaborare, per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione e
protezione;
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi presenti in azienda e sulle
misure di sicurezza adottate;
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore
di lavoro.
Responsabiltà del SPP
Il SPP e il RSPP sono soggetti “deboli” privi di poteri autonomi non hanno
compiti di intervento diretto per attuare le norme di prevenzione in
quanto non appartengono alla linea operativa aziendale ed
esercitano funzioni di Analisi, Studio, Elaborazione di interventi
preventivi e formativi.
Non una responsabilità concorrente in quanto il datore di lavoro mantiene
la piena discrezionalità dell’adempimento al meglio degli obblighi di
legge
Pertanto
La normativa previdenziale non li ritiene destinatari di sanzioni specifiche
correlate con l’attività svolta e di specifiche prescrizioni da parte
dell’organo di vigilanza.
NON SI TROVA IN POSIZIONE DI GARANZIA LA SUA E’UNA
OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATO
Responsabiltà del SPP
Può invece configurarsi in caso di infortunio o malattia
professionale una responsabilità allorquando sia provato il
rapporto causale tra condotta negligente, imprudente o
imperita e l'evento dannoso IN QUANTO FIGURA
PROFESSIONALE IN POSSESSO DI SPECIFICI
REQUISITI
Colpa generica, Il RSPP, risponde per colpa generica laddove
la sua «condotta negligente, imperita o imprudente ... abbia
provocato, eventualmente in concorso con altri soggetti
eventi dai quali dipenda l'esistenza di reati»; ciò in forza
degli artt. 43 e 113 del codice penale. trattandosi di
imperizia, negligenza, imprudenza da parte di persona a cui
non è ascritta alcuna funzione attiva in campo di
prevenzione. Ne consegue che per la procedibilità a carico
del RSPP è necessaria la querela della parte offesa.
Responsabiltà del SPP
La Corte di Cassazione è prevalentemente orientata alla
condanna dei RSPP nei casi fossero provate deleghe
che conferiscono loro poteri operativi o una loro fattivo
e determinante intervento nella definizione di soluzioni
tecniche. Quindi
E’ necessario evitare la sovrapposizione della funzione
dirigenziale con quella di RSPP e il conferimento di
deleghe al quale devono essere attribuiti compiti di
esclusiva consulenza pena l’illegittimtà della nomina e
nel rispetto dello spirito della Direttiva 89/391 .
Tenendo comunque in debito conto che in capo al RSPP:
l'adempimento del compito affidatogli, configura
civilmente una obbligazione di risultato.
Responsabiltà del SPP
Il R.S.P.P. è comunque certamente responsabile
civilmente nei confronti del datore di lavoro per tutti
gli inadempimenti alle obbligazioni nascenti dal
proprio incarico e potrà essere chiamato a risarcire
ogni danno subìto da questi (o da dirigenti e
preposti) a causa delle sue inadempienze, compreso
il rimborso delle somme pagate a titolo di sanzioni.
E’ assolutamente illogico applicare sanzioni
disciplinari a RSSP o componenti SPP interni in caso
di inadeguatezza di misure prevenzionali suggerite
in violazione dell’art. 2104 CC……. Logica e giusta la
rimozione dall’incarico !
SORVEGLIANZA SANITARIA
ART. LI 38 - 42
Complesso di azioni che permettono di raggiungere
l’obiettivo principale della tutela della salute del singolo
lavoratore, ovvero la dinamica valutazione della relazione
intercorrente tra stato fisico e psichico dell’individuo,
richieste dal posto di lavoro e compatibilità allo stesso.
Tra gli obiettivi secondari il più interessante è la dinamica
valutazione della relazione fra singolo lavoratore e il gruppo
cui appartiene.
La sorveglianza sanitaria assume valore di sensore della resa
delle azioni di prevenzione primaria attuate ovvero una sorta
di controllo di qualità delle
soluzioni tecniche adottate.
Il medico competente Art 25
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione ,
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
effettua gli accertamenti sanitari ;
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessita` di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
comunica, in occasione delle riunioni periodiche, ai rappresentanti per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita` ai fini delle
valutazioni e dei pareri di competenza;
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso;
collabora all'attivita` di formazione e informazione ;
Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
svolti, esprima un giudizio sull'inidoneita` parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
L’accertamento preventivo e periodico ha la finalità di evitare
esposizioni improprie in funzione delle caratteristiche biologiche e dello
stato di salute dei lavoratori.
Il fulcro su cui si muove tutto il sistema di prevenzione e che qualifica il
risultato dell’accertamento preventivo o periodico è la valutazione del
rischio che è fattore critico di successo.
Questo obbligo fondamentale dispone sul campo delle attività di
prevenzione le conclusioni che alimentano operatività specifiche e mirate.
Gli accertamenti prima citati “ comprendono esami clinici, biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio “lasciandone la scelta e la decisione
finale alla professionalità del medico competente
Le conoscenze generali e specifiche relative alle caratteristiche degli agenti
di rischio presenti in un ambiente di lavoro,la quantificazione
dell’esposizione, la stima di accadimento di un evento indesiderato,
permettono di costruire il cosiddetto “profilo di mansione” di ogni
lavoratore.
SISTEMA REPRESSIVO
L'intervento dell’organo di vigilanza è finalizzato a:
-verificare la regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato.
- individuare il contesto aziendale in cui si è verificato l'infortunio:
inquadramento dell'azienda, esistenza degli organismi sindacali aziendali,
rapporti tra le parti, ecc.;
- verificare l'esistenza dell'organizzazione del "sistema sicurezza",
secondo i parametri legislativi;
- verificare se è stata data attuazione "operativa" al sistema sicurezza;
- verificare le procedure operative effettivamente utilizzate;
- verificare l'efficacia e l'attualità nella valutazione del rischio e nel relativo
documento sulla sicurezza;
- all'analisi dell'evento infortunistico nell'ambito del processo produttivo.
All'atto dell'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.,
l'organo di vigilanza dovrà dettagliatamente trasmettere, la relativa
comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente
competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa
prevista agli art. 20 e 21 del D.L.vo.n°758/1994.
- La violazione della normativa prevenzionale configura reati penali
- L’organo di vigilanza agisce come organo di Polizia Giudiziaria
- Il D.lvo n°758/1994 introduce una particolare procedura sanzionatoria
che persegue la finalità di consentire, mediante la (eventuale) condotta
fattiva e premiale dell'indagato, la sollecita rimozione delle situazioni
antigiuridiche che pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli
utenti.
Procedura in sintesi
PRESCRIZIONE AL
CONTRAVVENTORE
con indicazione del termine
per adempiere
ATTI SUCCESSIVI ALLA
CONTRAVVENZIONE
ACCERTATA
Riferisce al P.M. la notizia di reato.
(Sospensione del procedimento)
Invio copia della prescrizione
al Rappresentante Legale
Contenuti e struttura della prescrizione
Con la prescrizione
vengono fissati dall’O.V.:
Modalità e termine per la regolarizzazione.
L’O.V. verifica il rispetto delle modalità
e termine fissati nella prescrizione.
NO
Verifica
SI
Termine max di 6 mesi.
Proroga motivata.
Entro 60 giorni dalla
scadenza della prescrizione.
Ammissione alla
oblazione amministrativa
Comunicazione al P.M.
Per riapertura
Per archiviazione
procedimento
SI
Pagamento
NO
In relazione ai termini previsti dagli art.li 20 e 21 del D.L.vo n° 758/1994,
Interpretazione estensiva
Sono da considerare perentori -salvo proroghe concesse dall’organo di
vigilanza- i termini relativi all’adempimento delle prescrizioni
(rimozione violazioni),
Accertata la rimozione delle violazioni entro il termine imposto o
prorogato, l’organo di vigilanza ammetterà il contravventore al pagamento
della somma nel termine di 30 gg.
Qualora il pagamento avvenga nei termini la ASL informerà senza ritardo il
PM; in caso contrario l’informativa potrà essere ritardata fino al 120°
giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Potrebbero essere considerati ordinatori i termini per il pagamento della
sanzione amministrativa (l’art.24, 1° comma stabilisce che il reato si
estingue se il contravventore adempie le prescrizioni nel termine fissato e
provvede -comunque- al pagamento della somma dovuta).
Il contravventore in questo caso potrà essere ammesso a pagare la somma
quindi anche oltre il decorso del termine di 30 gg previsto dall’art.21, 2°
comma.
Tale facoltà di riferire con ritardo dell’avvenuto pagamento è finalizzata
a consentire il pagamento della somma dovuta con una certa dilazione.
(Comunque, quando vi sia stata rimozione delle violazioni, la USSL
riferirà dell’esito della procedura amministrativa in unico contesto
specificando se, oltre alla rimozione, vi sia stato il pagamento della
somma)
Osservazioni presentate dall’indagato
Relativamente al comportamento da tenere quando l’azienda
e/o la società ritualmente contravvenzionata presenti
osservazioni e/o controdeduzioni al verbale dell’ organo di
vigilanza (che dovrà essere, comunque, trasmessa all’ A.G.)
prima della verifica e della scadenza del termine concesso con ciò manifestando chiaramente la volontà di non
adempiere
INFORTUNI SUL LAVORO
In caso si apprenda o venga segnalato un infortunio sul lavoro con esiti mortali o
gravi (con prognosi superiore ai 25 giorni o tale da determinare con probabilità
l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) si procede come segue.
Si segnala immediatamente il fatto alla Procura della Repubblica competente per
territorio Indicando :
a) generalità dell'infortunato;
b) ragione sociale e sede del datore di lavoro;
c) descrizione sommaria della dinamica dell'incidente;
d) prognosi, stato dell'infortunato e, in caso di morte, generalità e domicilio dei
familiari del defunto.
A ciò provvederà non solo l'Autorità di P.G. territoriale eventualmente informata
del fatto, ma tutti i Posti di Polizia presso gli Ospedali che invieranno fax o
fonogramma con i dati richiesti a questa Procura e, per conoscenza, al competente
Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri e agli Ufficiali di P.G. dell'ASL,
sollecitando e coordinando le indagini con gli stessi.
Nella ricostruzione di un infortunio sul lavoro e` errata
l’applicazione meccanicistica dell’equazione per cui, a fronte
di una violazione in materia di prevenzione infortuni, la
responsabilita` gravi sempre sul datore di lavoro.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’infortunio avviene in
assenza del datore di lavoro, per iniziative errate dello stesso
infortunato o di un suo collega, ovvero per errori di
impostazione di determinate fasi lavorative, le cui decisioni
vengono prese da preposti sul momento e figure simili.
Chi e`chiamato ad attribuire le responsabilita` di un infortunio
non puo`, dunque, limitarsi alla ricostruzione dell’incidente,
individuazione della violazione eventuale ed imputazione
della responsabilita` al datore di lavoro (o al suo delegato)
Cio` determinerebbe una forma sostanziale di responsabilita`
oggettiva ovvero responsabilita` che prescinde dalla colpa
INFATTI
Una volta che i responsabili dell’organizzazione abbiano
predisposto nel migliore dei modi le operazioni da compiere
per l’esecuzione del lavoro, hanno motivo per contare
sull’esatto adempimento dell’obbligazione di lavoro da parte
dei lavoratori e per attendersi da costoro l’uso della normale
diligenza nell’eseguire l’operazione.
Se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro
lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di
lavoro ha, dal canto suo, il pari diritto di fare affidamento
sull’esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio
lavoro
Sotto il profilo metodologico sara` dunque opportuno
verificare prima di tutto se, in ordine all’infortunio oggetto di
un’indagine, non vi siano delle responsabilita` in capo alle
persone presenti (collega di lavoro e/o preposto), per poi,
mano a mano, risalire nell’ambito di quella che e` la struttura
aziendale, ad altri preposti e/o dirigenti ed, infine, al datore di
lavoro, ma cio` solamente nell’ipotesi in cui a quest’ultimo
siano addebitabili delle colpe sul piano organizzativo
gestionale.
ITER dell’Indagine di Polizia Giudiziaria
a) verranno identificati tutti i possibili destinatari della
normativa prevenzionale del caso, a partire dal legale
rappresentante e verificando altresì l'esistenza di
eventuali deleghe, procure, ordini di servizio (e
possibilmente acquisendoli) che conferiscono ad altri
soggetti tale responsabilità;
b) si provvederà ad eseguire rilievi fotografici di macchine,
impianti, e rilievi sui luoghi, ben evidenziando i
particolari. A tali atti ha facoltà di assistere senza
preavviso il difensore della persona soggetta alle
indagini;
c) si provvederà si raccoglieranno dichiarazioni
spontanee (a norma dell’art.350, 7° comma c.p.p.);
possibilmente sul luogo e nell'immediatezza del fatto gli
eventuali testi e, se in condizioni di deporre, la parte
lesa, in modo che tali dichiarazioni possano essere
utilizzate nel dibattimento per le contestazioni e quindi
essere acquisite nel fascicolo del giudizio;
d) si procederà al sequestro di macchine, impianti,
quando ciò sia necessario o ad impedire il protrarsi di
situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova o
non sia altrimenti possibile averli. In tal caso il relativo
provvedimento andrà presentato alla Procura della
Repubblica competente per territorio entro 48 ore
affinchè il P.M. provveda alla convalida;
e) si raccoglieranno dichiarazioni rese dalla persona
soggetta alle indagini (datore di lavoro) solo se
spontanee (ovvero non sollecitate, a norma
dell’art.350, 7° comma c.p.p.); si ricorda che non è
possibile sentire altrimenti tale persona senza la
presenza di un difensore. Si può, viceversa, procedere
ad assumere sommarie informazioni dalla persona
sottoposta alle indagini con la necessaria presenza del
difensore (a norma dell’art.350, 1°, 2° e 3° comma
c.p.p.);
f) si esaminerà ed eventualmente si acquisirà -ove
esistente- il documento di valutazione dei rischi,
nonché gli atti relativi di cui agli adempimenti previsti
dalla stessa normativa
Una volta completata l'indagine l’organo di vigilanza
provvederà ad inviare, con la massima tempestività, tutti gli
atti alla Procura della Repubblica. (Il termine di 48 ore
contenuto nella formulazione originaria dell’art. 347 C.P.P. è
stato modificato e le segnalazioni di reato vanno trasmesse
"senza ritardo" e che il termine per lo svolgimento delle
indagini è di sei mesi).
Se l'incidente deriva con evidenza da fatto accidentale (ad
esempio conseguente ad una semplice scivolata sul
pavimento, storta, caduta da scala fissa, taglio dall’uso di
coltelli da cucina o affettatrici ecc.), si invierà semplice
comunicazione di archiviazione alla Procura della Repubblica
INDAGINI RELATIVE A MALATTIE PRFESSIONALI
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, presta la
propria assistenza od opera in ipotesi di lesione personale
grave o gravissima (cioè da cui derivi un'incapacità ad
attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o
indebolimento permanente di un organo o una malattia
certamente o probabilmente insanabile) conseguente a
infortunio sul lavoro o malattia professionale, è tenuto a
stilare referto.
Sempre in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali
è opportuno che si riferisca all'Autorità giudiziaria
competente in tutti i casi di malattie di probabile origine
professionale e di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni
(che presumibilmente daranno luogo ad una lesione
perseguibile di ufficio).
L’art. 334 C.P.P. prescrive che il referto debba pervenire
tempestivamente e contenga indicazione della persona cui è stata
prestata assistenza, le sue generalità, il luogo ove si trova e le notizie
che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato
commesso e gli effetti che ha causato. Ciò significa che è sempre
necessario indicare anche l'azienda che ha alle dipendenze l'infortunato
o ammalato e il luogo in cui l'infortunio è accaduto, ovvero le aziende
nelle quali l'ammalato ha lavorato nel corso della sua vita con
specificazione per ciascuna azienda del periodo di occupazione e delle
mansioni esercitate (dati, questi, indispensabili ai fini di una corretta
anamnesi professionale).
Tali segnalazioni andranno trasmesse all’organo di vigilanza ove è
avvenuta la malattia professionale che a sua volta provvederà ad unirlo
agli atti di indagine già esistenti e a inviarlo alla Procura.
All’AG dovranno essere trasmessi anche i referti di prosecuzione della
malattia accertata, evidenziando –ove noto- il numero di procedimento.
Quando i referti siano del tutto isolati, o relativi a lavoratori
che hanno prestato l'opera in numerose aziende e nei casi in
cui risulterà impossibile un'indagine sul nesso di causalità si
informerà questa Procura di tali referti con indicazione dei
nomi dei lavoratori e delle ditte ed esprimendo le valutazioni
circa l'inutilità o l'impossibilità di acquisire la prova del reato.
L’indagine viene svolta con le stesse modalità procedurali con
cui viene svolta l’indagine per infortunio sul lavoro,
privilegiando in questo caso gli aspetti relativi alla valutazione
dei rischi a rilievi strumentali e alla sorveglianza sanitaria
L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per
il risarcimento dei relativi danni se l'infortunio o la malattia non sono
stati provocati da fatto-reato del datore di lavoro stesso o dei suoi
dipendenti.
Tale disposizione, nella posizione che assumeva alle origini
dell'assicurazione contro gli infortuni professionali «corrisponde alla
logica originaria della struttura assicurativa di questa forma di tutela
previdenziale» e «nega il diritto al lavoratore di ottenere dal suo
datore di lavoro anche nei casi in cui l'infortunio si è verificato per
colpa di quest'ultimo il risarcimento dei danni eccedenti le
prestazioni previdenziali»
La progressiva erosione dell'area dell'esonero in conseguenza della
progressiva «penalizzazione» degli obblighi della sicurezza del lavoro
fa ormai quasi coincidere l'area della responsabilità civile con quella
della responsabilità penale. Sono ormai assai rari i casi i cui è
possibile riconoscere una «colpa civile» del datore di lavoro in
assenza della «colpa penale» che fa sorgere a suo carico la
responsabilità penale per il reato di lesioni o omicidio personale
colposi.
L'Inail è tenuto comunque a pagare le prestazioni
previdenziali ma può agire per la restituzione delle stesse
nei limiti dell'ammontare dei danni civilmente dovuti,
contro i civilmente responsabili dell'infortunio.
L'azione per la rivalsa delle prestazioni erogate
all'infortunato o ai superstiti dall'Inail è esperibile non solo
nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti
responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della
condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di
preposizione e di meri addetti all'attività lavorativa .
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datore di lavoro - Sabina Universitas