Roma, 16 giugno 2010
Master in Gestione
dell’Aviazione Civile
La class action nei confronti dei gestori di
servizi pubblici o di pubblica utilità
Due tipi di azione
Azione di Classe
Art. 140 bis Cod. Cons.
Azione civile volta
alla richiesta di
risarcimento del danno
Azione Collettiva
L. 15/09 e D.lgs. 198/09
Azione amministrativa
volta alla rimozione
di un deficit
organizzativo
Diversi i soggetti, diversi i presupposti, diversi i
Giudici, diverse le finalità
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Azione di classe
L’art.140 bis, comma 12, del Codice del
Consumo prevede che
 l’azione
di classe può essere proposta nei
confronti di gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilità
 in
caso di accoglimento dell’azione, il
Tribunale con la sentenza di condanna “tiene
conto di quanto riconosciuto in favore degli
utenti e dei consumatori danneggiati nelle
relative carte dei servizi eventualmente
emanate”
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Le fonti dell’azione di classe
il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 reca il “Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio
2003, n. 229”
L’art. 2, c. 446, della legge n. 244 del 2007 ha
inserito al Codice di consumo l’art. 140 bis per
disciplinare l’“Azione collettiva risarcitoria”
L’art. 2, comma 447, (successivamente modificato)
prevede l’efficacia dell’istituto decorsi 24 mesi dalla
data di entrata in vigore della n. 244 cit. (1°gennaio
2008)
L’art. 49 della L. 23 luglio 2009, n. 99 (Guri 31 luglio
2009) ha sostituito l’art. 140 bis con una nuova
articolazione della disciplina dedicata alla “Azione di
classe”
Le disposizioni dedicate alla Azione di classe
entrano in vigore il 1°gennaio 2010, ma si
applicano agli illeciti compiuti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge n. 99: 16 agosto
2009
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Presupposti dell’azione
L’art. 140 bis prevede che i diritti individuali
omogenei dei consumatori e degli utenti sono
tutelabili anche attraverso l’azione di classe.
A tal fine ciascun componente della classe,
anche mediante associazioni cui dà mandato
o comitati cui partecipa, può agire per
l’accertamento della responsabilità e per la
condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni (no alla legittimazione autonoma
delle associazioni dei consumatori e comitati)
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L’azione
Il contenuto della domanda
L’azione tutela:
a)i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e
utenti che versano nei confronti di una stessa
impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a
contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del
codice civile;
b)i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto nei confronti del relativo produttore,
anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale;
c)i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante
agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
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L’azione
Il contenuto della domanda
La class action quindi è diretta alla tutela di una
moltitudine di diritti individuali, identici tra loro, e derivanti
da responsabilità contrattuale (1218 c.c.), responsabilità
extracontrattuale (2043 c.c.) e da pratiche commerciali
scorrette (artt. 20 e ss ) e comportamenti
anticoncorrenziali
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Presupposti dell’azione
Legittimazione ad agire
Singoli componenti
della classe
Componenti classe
+
Associazioni
dei consumatori
Azione di classe
Componenti classe
+
Comitati
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Struttura del giudizio
Azione di classe
I fase preliminare
Ammissibilità domanda
Azione rigettata se:
•Manifestamente infondata
•Conflitto interessi
•Diritti non identici
•Proponente non idoneo
Prima udienza
II fase
Giudizio di merito
Se ammissibile il trib. fissa:
•Termini pubblicità
•Caratteri dei diritti inclusi
•Termine adesioni
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Struttura del giudizio
Fase preliminare
ammissibilità della
domanda
Reclamo avverso
l’ordinanza di
(in)ammissibilità
Fase di merito
fondatezza della
domanda
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L’azione
Giudizio di ammissibilità dell’azione
 Il Tribunale in prima udienza valuta l’ammissibilità dell’azione
e la dichiara inammissibile:
 in caso di conflitto di interessi;
 ove manchi l’identità dei diritti individuali tutelabili
 il proponente non appare in grado di curare adeguatamente
l’interesse della classe
 L’ordinanza è reclamabile di fronte alla Corte di Appello nel
termine di 30 gg. dalla comunicazione o notificazione
 Il
Giudice può sospendere il giudizio quando sui fatti
rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a
un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice
amministrativo
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L’azione
Giudizio di ammissibilità dell’azione
Il Tribunale, con l’ordinanza che stabilisce
l’inammissibilità dell’azione:
ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese
del soccombente
regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del
codice di procedura civile
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza….
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche
d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma equitativamente determinata.
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L’azione
Giudizio di ammissibilità dell’azione
Il Tribunale, con l’ordinanza di ammissione
dell’azione:
 definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,
 specifica i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di
aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi
fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini
della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. (a pena
di improcedibilità della domanda)
fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni
dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il
quale gli atti di adesione sono depositati in cancelleria.
Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di
pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito
internet
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Adesioni
I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di
cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza
ministero di difensore.
L’adesione
comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o
risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo il caso
di rinunce e le transazioni intervenute tra le parti che non
pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno
espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi
anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata
del processo
La class action è un nuovo tipo di azione e rappresenta una
opzione per i singoli consumatori che potranno, in alternativa,
agire in via ordinaria per far valere le specificità proprie della
loro posizione
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L’azione
Introduzione del giudizio
 L’istituto dell’azione di classe si presta per sua natura
alla tutela degli small claims
Identità tra loro dei diritti tutelati
Possibilità di aderire anche senza un difensore
 l’istituto permette di vincere l’inerzia dei consumatori
“silenziosi” e di facilitare l’accesso alla giustizia
 contemporaneamente accentra i giudizi seriali evitando
un peso eccessivo sia per l’impresa che per il sistema
giustizia.
 fondamentali le carte dei servizi
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Due tipi di azione
Azione di Classe
Art. 140 bis Cod. Cons.
Azione civile volta
alla richiesta di
risarcimento del danno
Azione Collettiva
L. 15/09 e D.lgs. 198/09
Azione amministrativa
volta alla rimozione
di un deficit
organizzativo
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Azione collettiva
L’azione prevista dal d.lgs 198/2009 attuativo della
legge delega Legge 15/2009 non consente di
ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti
e dai comportamenti contestati per i quali restano
fermi i rimedi ordinari
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Azione collettiva
Lo strumento consente agli utenti di agire, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di
servizi pubblici, nel caso derivi una lesione diretta,
concreta ed attuale dei propri interessi:

dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione
di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi
contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente
entro e non oltre un termine fissato da una legge o da
un regolamento,

dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di
servizi

dalla violazione di standard qualitativi ed economici
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Azione collettiva
procedimento
Proponente
Adempimento e
rimozione del deficit
organizzativo
Diffida l’amministrazione
o il concessionario
ricorso
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Azione collettiva
La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una
pubblica amministrazione è comunicata:
 agli organismi con funzione di regolazione e di controllo
preposti al settore interessato,
 alla Commissione valutazione trasparenza e integrità
amministrazioni pubbliche
all'Organismo indipendente di valutazione delle
performance
alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui
emergono profili di responsabilità erariale,
agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a
quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per
l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva
competenza.
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Azione collettiva
La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un
concessionario di pubblici servizi è comunicata
all'amministrazione vigilante per le valutazioni di
competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi
scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la
disciplina.
Il Legislatore ha intenzione di creare un sistema di qualità
volto alla rimozione dei disagi e alla sanzione dei
comportamenti che li hanno creati
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Considerazioni finali
Nuovo ruolo delle carte dei servizi che passano da
dichiarazioni di mero principio a concreto parametro di
valutazione del servizio in grado di fondare la proposizione sia
dell’azione di classe che dell’azione collettiva
La condivisione delle carte dei servizi con i consumatori
permette una riduzione del rischio.
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REGULA - PAPARO DELLISOLA Convegno 16 giugno 2010