Università di Genova
Dipartimento di Diritto dell’Economia e dell’Impresa (DI.D.E.I)
Introduzione al trust e ai suoi impieghi nella pratica
professionale – Aiga Sezione Udine
Udine, 1 ottobre 2010
Il trattamento fiscale del Trust: imposte
indirette
di Giorgio Semino
Professore Aggregato di Diritto Commerciale
presso l’Università di Genova
Componente commissione Trust CNDCEC
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La fiscalità dei trust. Profili introduttivi
Il trust sia una strumento poliedrico e proteiforme.
Non esiste il trust, ma un arcipelago trust. Abbiamo,
solo per ricordare alcune fra le fattispecie più conosciute,
i trust revocabili e quelli irrevocabili, i trust liberali e i
trust commerciali, i trust con beneficiari, e i trust di
scopo senza quindi beneficiari, i trust discrezionali e i
trust nudi.
Non può quindi esistere un unico regime di
imponibilità del trust, ma più regimi differenziati in
ragione delle peculiarità concretamente assunte dal
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singolo trust.
La fiscalità dei trust. Profili introduttivi
La bontà di quest’impostazione trova conferma
nell’esperienza comparatistica dei Paesi anglosassoni,
che, avendo ben presente la poliedricità dell’istituto,
applicano regimi differenziati secondo le caratteristiche
concretamente assunte dal trust (Per tutti vedi sul punto
l’orientamento della amministrazione finanziaria
inglese, in Inland revenue, Trusts. An introduction.
Personal Taxpayer Series IR152, p. 11, allegato 8).
Questo risultato, del tutto pacifico nei Paesi che da più
tempo conoscono il trust, può dirsi, ormai acquisito
anche nel nostro ordinamento.
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La fiscalità dei trust. Profili introduttivi
 Chiara sotto questo profilo è stata la Risposta a Interpello
della D.R.E. Liguria del 24 luglio 2003. Questa pronuncia parte
dal presupposto che esistono “svariati rapporti giuridici che sono
ricompresi nella nozione di trust e che sono caratterizzati da
varianti o peculiarità che prendono le mosse dallo schema base”,
per concludere che il “regime fiscale del trust non potrà che
discendere dall’analisi delle regolamentazioni che caratterizzano
il singolo trust, stante la difficoltà a predisporre regole generali
valide per tutte le tipologie di trust”.
 Questa poliedricità di regimi imponibili è ora confermata dalla
stesso legislatore nella novella di cui all’art. 73 del TUIR. ove,
vengono applicati moduli impositivi diversi a seconda di come il
trust è stato strutturato.
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La fiscalità indiretta dei trust
Profili introduttivi
 Nel campo dell’imposizione indiretta, oggetto di
questo intervento, non mi pare dubbio che debba
trovare applicazione lo stesso principio, non solo per le
caratteristiche di poliedricità dell’istituto, ma anche in
ossequio ad una precisa norma interna rappresentata
dall’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di registro,
che la nostra Cassazione pacificamente interpreta
affermando il rilievo preminente che deve essere
attribuito, nell’imposizione di un negozio, alla sua
causa reale e alla regolamentazione degli interessi
effettivamente perseguiti dalle parti.
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La fiscalità indiretta dei trust
Profili introduttivi
 La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che il
principio dettato dall’articolo 20 Testo Unico dell’imposta di registro
“sebbene enunciato in materia di imposta di registro, deve
considerarsi applicabile in linea di principio anche per le altre
imposte indirette” (Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 5.1;
Risoluzione n. 126/E del 1 agosto 2000; Risoluzione n. 310088 del
26 aprile 1988 )
 La prassi amministrativa ha poi precisato che il principio si applica
anche rispetto alla costituzione di vincoli di destinazione dovendosi
distinguere tra quelli con effetti traslativi (soggetti ad imposta di
donazione) e quelli privi di tali effetti (che risultano al di fuori del
perimetro applicativo del tributo) (ancora Circolare n. 3/E del 22
gennaio 2008, par. 5 ).
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La fiscalità indiretta dei trust
Profili introduttivi
Il non poter ricondurre tutti i trust ad un unico modulo impositivo
non impedisce tuttavia all’interprete di tracciare i tratti distintivi delle
varie tipologie, al fine di ricavarne regole di tassazione comuni.
Sotto il profilo dell’imposizione indiretta la prassi ha principalmente
tracciato la distinzione tra trust “liberali” o “di famiglia”,
caratterizzati da uno spirito di liberalità del disponente verso i
beneficiari e “trust commerciali”, privi di questo di animus
donandi.I trust interni e esteri che hanno contatti con l’Italia nella
stragrande maggioranza dei casi sono dei trust di famiglia, per cui
pare opportuno che l’analisi si focalizzi da tale fattispecie.
Proviamo a tracciarne un ideale ciclo di vita
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La fiscalità indiretta dei trust
La creazione del Trust.
L’uso che si è affermato in Italia è quello di dividere il negozio
istitutivo del trust, dai successivi negozi dispositivi, tramite i quali lo
stesso viene dotato dei fondi necessari.
 Ai fini delle imposte indirette, ove sia soggetto a registrazione, l’atto
istitutivo, staccato dagli atti di dotazione, risulta un atto meramente
programmatico e sconta un’imposizione in misura fissa di euro 168, in quanto
atto “non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (ai sensi
dell’art 11, parte prima della Tariffa allegata al T.U.). Il punto del tutto pacifico
anche nella prassi amministrativa e confermato dalla Circolare n. 48/E del 6
agosto 2007.
La vera partita si gioca quindi sul regime fiscale dei singoli atti i
dotazione dei beni al trust.
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 Nel trust liberale un soggetto destina già ora dei beni
ai discendenti, ma lo fa per il tramite di un trustee.
 Per capirne il regime impositivo e ancor più la prassi
applicativa che si è sviluppata in Italia è necessario
dedicare qualche cenno alla recente evoluzione del
tributo successorio.
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 I ricordi ancora vicini di questa imposta sono legati all’idea
di un prelievo invasivo e estremamente pesante in vigore
pressoché invariato fino al 2000.
 C’era infatti l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario
netto (la c.d. “imposta sul morto”), introdotta nel 1942, per
venire incontro alle pesanti esigenze finanziarie legate allo
sforzo bellico, che si sovrapponeva all’imposizione sulle singole
quote dei beneficiari.
 Le aliquote di fatto applicate rasentavano quindi in molti casi
una espropriazione
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 Il tributo peraltro di fatto non funzionava, finendo per colpire
solo i piccoli patrimoni, specie se di carattere immobiliare.
 I grandi patrimoni riuscivano spesso a sfuggire
all’imposizione sfruttando alcune smagliature del sistema.
 L’imposta di successione e donazione pur avendo
caratteristiche proprie aveva un modulo applicativo che si
appiattiva sull’imposta di registro che è una tipica imposta
d’atto. Per aversi tassazione deve esserci un atto tassabile in
Italia (rectius un atto per cui è prescritto l’obbligo di
registrazione in Italia).
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 Di qui le tecniche atte ad aggirare il tributo, che si erano
sviluppate su due filoni.
 Da una parte si erano moltiplicate le donazioni all’estero di
beni mobili che nella maggior parte dei casi sfuggivano al
tributo a causa del mancato coordinamento fra le regole di
territorialità del tributo di registro, fondate in linea di principio
sul luogo di formazione dell’atto (tranne l’ipotesi di immobili e
aziende site in Italia) e quelle relative al tributo successorio
caratterizzato dalla residenza del donante e dalla ubicazione dei
beni.
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 Un secondo filone riguardava le cosiddette liberalità
indirette, che si concretizzavano in comportamenti non
formalizzati che producevano un trasferimento di ricchezza (a
titolo di liberalità) che sfuggiva alle rigide regole impositive
proprie dell’imposta di registro.
 Si pensi all’intestazione di beni acquistati con denaro altrui, al
pagamento di crediti altrui con rinuncia al diritto di regresso,
magari in maniera non formale facendo scadere i termini di
prescrizione, alle liberalità effettuate tramite la cointestazione di
conti correnti o libretti bancari. Ai conferimenti atipici (e oggi
disproporzionali) nelle società.
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 Il legislatore fiscale aveva forse contato in un primo tempo
sulla nullità delle donazioni non formalizzate per atto pubblico,
ma quando anche questa barriera era caduta, sulla spinta di una
interpretazione evolutiva compiuta dalla giurisprudenza
civilistica si è trovato senza difese.
Di qui lo svuotamento per decenni della base
imponibile del tributo successorio
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 L’art 69 della l. 21 novembre 2000, n. 342 (c.d. riforma
Marongiu ora ripresa dalla novellata imposta sulle successioni),
con una forte inversione di tendenza rispetto al passato aveva:
• da una parte “dimagrito il tributo” eliminando la c.d. tassa sul
morto e riducendo le aliquote;
• ma dall’altra parte aveva posto in essere “antidoti” contro l’erosione
della sua base imponibile introducendo nuovi criteri di territorialità del
tributo (e in particolare il criterio del beneficiario) e criteri di
imposizione per le cosiddette liberalità indirette (art. 56-bis del
D.Lgs. 346/1990).
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La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità dei trust liberali nell’ambito
dell’evoluzione del tributo successorio
 A breve distanza è però intervenuta la l. 18 ottobre
2001, n. 383 che aveva soppresso l’imposta sulle
successioni e donazioni.
 La nuova maggioranza di governo tramite l’art. 6 del
Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ha surrettiziamente
reintrodotto una imposizione sulle successioni e sulle
donazioni, ma nell’ambito dell’imposta di registro,
creando così un icocervo dai profili giuridici non ben
delineati unanimemente criticato, che è stato espunto in
16
sede di conversione.
La fiscalità indiretta dei trust
 La legge di conversione del 24 novembre 2006, n.
286 ha invece reintrodotto il tributo successorio come
codificato dalla riforma Marongiu, ma con nuove
aliquote e franchigie ed alcune altre novità che
interessano proprio la materia in esame.
 L’art. 2, commi dal 47 al 49 del d.l. 3 ottobre 2006,
n. 262 (“Decreto”) nel reintrodurre la nuova imposta
sulle successioni e donazioni ne hanno allargato
l’ambito applicativo anche ai trasferimenti a titolo
gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione
di beni.
17
La fiscalità indiretta dei trust
Si è già discusso molto su quale debba essere il raggio
applicativo di queste due fattispecie ed in particolare se esse,
come a me è parso subito preferibile, devono essere connotate da
uno spirito di liberalità al fine di poter essere ricomprese
nell’ambito del tributo successorio.
 Per quanto qui interessa, qualunque sia la latitudine che si voglia dare agli
atti gratuiti o ai vincoli di destinazione, è pacifico tra i primi commentatori
che l’ambito applicativo della norma debba essere circoscritto comunque ai
soli trasferimenti che comportino un effettivo arricchimento da parte del
beneficiario dell’atto.
 Il presupposto materiale del tributo già negli anni 70 era stato individuato
nell’arricchimento del beneficiario e non dal trasferimento dei beni, questa
opinione è diventata del tutto maggioritaria con l’abrogazione dell’imposta
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sul morto che pareva invece colpire il patrimonio lasciato dal de cuius.
La fiscalità indiretta dei trust
La segregazione di beni in un trust liberale,
risultando un atto a titolo gratuito, comportante la
costituzione di un vincolo di destinazione, pare
quindi sicuramente ricadere nell’ambito del
novellato tributo successorio.
Risulta invece più complesso stabilire quale sia,
nel concreto, il modulo applicativo del tributo.
19
La fiscalità indiretta dei trust
• Nel corso della vita di un trust liberale vi sono essenzialmente
due momenti potenzialmente rilevanti sotto il profilo fiscale:
 il passaggio dei beni dal disponente al trustee e, al temine
del trust;
 il passaggio dei beni dal trustee ai beneficiari.
• In un primo tempo la prassi amministrativa ha ritenuto di
considerare in maniera autonoma ciascun momento e di
sottoporre entrambi a tassazione (al tributo successorio
secondo il la delibera del Secit n. 37/98, all’imposta di registro
al 3%, ai sensi dell’ di cui all’art. 9, parte prima della Tariffa
allegata al t.u. di registro, per la successiva prassi
amministrativa Risposte a interpello del 26 novembre 2003,
28 settembre 2004 e 2 novembre 2005 ).
20
La fiscalità indiretta dei trust
 Già prima della riforma L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito
che trattandosi di atti senza corrispettivo agli stessi non si può
applicare l’imposizione sugli atti onerosi di cui all’art. 1 del t.u.
di registro.
 Ci si era poi chiesti se l’atto segregativo, in ragione della
gratuità, questo poteva entrare nel perimetro applicativo delle
donazione.
 Il secit nel 1998 aveva dato risposta positiva prospettando una
generale applicabilità dell’imposta sulle donazioni a qualsiasi
tipologia di trust, e ciò in quanto aveva ritenuto che il
passaggio dei beni dal disponente al trustee comportasse una
decurtazione del patrimonio del disponente e fosse connotato
dal carattere di liberalità.
21
La fiscalità indiretta dei trust
 Questa impostazione era stata tuttavia successivamente
superata dalla stessa Amministrazione finanziaria. I maligni
dicono anche perché nel mentre era stata abrogata l’imposta
sulle successioni.
 Nel previgente regime la prevalente dottrina e la prassi
ministeriale (Risposta a Interpello del 26 novembre 2003;
Risposta a Interpello del 28 settembre 2004; Risposta a
Interpello del 2 novembre 2005) era pacifica nell’affermare
che il trasferimento dei beni al trustee non rientrasse
nell’ambito degli atti di donazione, mancando:
•
•
sia lo spirito di liberalità (animus donandi), in quanto è certo che non
è nella volontà del disponente arricchire il trustee,
sia alcun arricchimento da parte di quest’ultimo, stante la
segregazione dei beni in trust, che non entrano nel suo patrimonio
personale e devono essere utilizzati unicamente per perseguire22le
finalità presenti nell’atto di trust.
La fiscalità indiretta dei trust
 Come noto al contrario la dottrina assolutamente prevalente, il
notariato (Studio n. 80/2003/T del Consiglio Nazionale del
Notariato del 21 novembre 2003), la giurisprudenza tributaria
più recente (Commissione Regionale di Venezia del 23
gennaio 2003 n. 104/19/02; Commissione Regionale di
Milano sez. Brescia 22 maggio 2007, n. 130/63/07) e la prassi
di molti uffici finanziari (Studio realizzato dal Gruppo di
lavoro presso la Direzione delle Entrate dell’Emilia
Romagna) hanno ricostruito il fenomeno in modo unitario.
 Nel trust di famiglia c’è effettivamente uno spirito liberale del
disponente che però non è verso il trustee, ma verso i
beneficiari. A ben vedere il trustee è solo un tramite per mezzo
del quale i beneficiari ricevono una liberalità dal disponente.
23
La fiscalità indiretta dei trust
Con la Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, al punto 5.2, l’A.F., a
coronamento di un dibattito che ha impegnato gli operatori per più di un
lustro, è finalmente anch’essa approdata alla c.d. “teoria unitaria” e
quindi di considerare il trust liberale “quale espressione di un unico
disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale”
con la conseguenza che ai fini dell’attribuzione delle aliquote “occorre
guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e
non a quello tra disponente e trustee)”.
Ne deriva che l’atto di trasferimento in un trust liberale di beni dal
disponente al trustee è soggetto al novellato tributo successorio con
l’applicazione delle aliquote e delle eventuali franchigie stabilite in
ragione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.
Il trasferimento va quindi trattato come una donazione24tra
disponente e i beneficiari del fondo in trust
La fiscalità indiretta dei trust
Beneficiario del fondo
Aliquota e eventuale
franchigia applicabile
dell’imposta di donazione
Coniuge e parenti in linea retta
del Disponente
4% con franchigia di
Euro 1.000.000,00 per ciascun
beneficiario
Fratelli e sorelle del Disponente
6% con franchigia di Euro 100.000,00
per ciascun beneficiario
Altri parenti del disponente fino
al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in
linea collaterale fino al terzo
grado
6% senza franchigia
25
La fiscalità indiretta dei trust
Beneficiario del fondo
Altri soggetti
Aliquota e eventuale
franchigia applicabile
dell’imposta di donazione
8% senza franchigia
Persona portatrice di handicap Aliquota modulata secondo il
riconosciuto grave ai sensi della grado di parentela con il
legge 5 febbraio 1992, n. 104
disponente con franchigia di
Euro 1.500.000,00
Soggetti di cui all’art. 3 del
D.lgs. 346/1990
Esenti da imposta
26
La fiscalità indiretta dei trust
La tassazione al termine del trust
• La circolare 48/E ha chiaramente evidenziato che: “La
devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non
realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un
presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già
scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di
destinazione al momento della segregazione in trust.
Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il
trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al
momento della costituzione del vincolo, l'eventuale
incremento del patrimonio del trust non sconterà l'imposta
sulle successioni e donazioni al momento della
27
devoluzione”.
La fiscalità indiretta dei trust
Si discute vivacemente sui tempi del prelievo
• Secondo l’A.F. l’imposta sulle successioni e donazioni deve essere corrisposta
sempre e comunque al momento della segregazione dei beni in trust. Il
beneficiario del trust deve quindi poter essere da subito individuato, in mancanza,
sempre per l’Agenzia, non potrà che trovare applicazione l’aliquota più alta
prevista dal novellato tributo successorio, pari all’8% (Circolare 6 agosto 2007, n.
48/E; Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E)
• Secondo la dottrina assolutamente prevalente e la giurisprudenza tributaria il
prelievo deve avvenire solo quando il beneficiario sia definitivamente individuato
(e quindi generalmente solo al termine del trust) in applicazione della normativa sui
negozi condizionali: art. 58, commi 2 e 5 del D.lgs 346/90; art. 27, commi 1 e 2
T.U. di registro. Vedi C.T.P. di Firenze, sez. VIII, 12 febbraio 2009, n. 30; C.T.P.
di Treviso, sez. I, 30 aprile 2009, nn. 47/1/09 e 48/1/09; C.T.P. di Caserta, sez.
XV, 11 giungo 2009, nn. 481/15/09, 482/15/09, 483/15/09 e 484/15/09; C.T.P. di
Bologna, sez. II, 30 ottobre 2009, n. 120-02-09.
28
La fiscalità indiretta dei trust
I tempi del prelievo
 La scelta di un’immediata tassazione non pare tuttavia sempre fondata su
ineccepibili motivazioni tecnico giuridiche e dalla lettura delle Circolari sorge
fondato il dubbio che l’impostazione seguita sia principalmente il frutto di una
scelta politica.
 Si è probabilmente voluto trovare il medio tra due contrapposte esigenze:
• da un lato non si è voluto mortificare lo sviluppo dell’istituto, con una ormai
insostenibile riattestazione sulle posizioni del Secit di doppia tassazione della stessa
ricchezza in entrata e in uscita dal trust.
• dall’altro lato pur imboccando la strada della teoria untitaria, non si è avuto il coraggio
di percorrerla fino in fondo, andando a tassare solo gli effettivi arricchimenti dei
beneficiari.
 La paura che il trasferimento della ricchezza (e quindi la sua tassazione) potesse
essere, anche solo idealmente, bloccata per decenni, tramite il trust, ha portato a
preferire la logica dei “pochi maledetti e subito”, preoccupandosi solo di tassare il
momento genetico del trust, ma disinteressandosi delle sue successive vicende. 29
La fiscalità indiretta dei trust
I tempi del prelievo
 Pare per contro corretto ritenere che, nell’ambito dei trust liberali, assuma
rilevanza centrale ai fini impositivi la poliedricità delle posizioni
beneficiarie ed il loro divenire.
 La posizione ministeriale è pienamente condivisibile ove lo strumento
istitutivo preveda dei beneficiari con posizioni quesite (o “vested interest”)
e cioè comportanti la titolarità di diritti sul fondo in trust.
•
Si può pensare, a titolo esemplificativo ad uno strumento istitutivo
che reciti “Beneficiario del trust è mio figlio Gianni”.
 La posizione beneficiaria quesita entra subito nel patrimonio del
beneficiario e comporta un suo effettivo arricchimento. Egli può disporne
anche per testamento e, se esercitabile immediatamente, pretendere in ogni
30
momento dal trustee quanto gli spetta
La fiscalità indiretta dei trust
I tempi del prelievo
 Ci si è però resi subito conto che i trust interni di famiglia con
posizioni quesite si contano al più sulle dita di una mano.
 Nella normalità dei trust l’investitura è condizionata al verificarsi
di una circostanza futura, in mancanza della quale la posizione
beneficiaria si estingue (posizioni condizionate o “contingent
interest”)
•
Sempre a titolo esemplificativo pensiamo ad uno strumento istitutivo che
reciti: “Beneficiario del trust è mio figlio Gianni, se vivente al termine del
trust”.
 Qui non si verifica alcun attuale arricchimento del beneficiario, se
31
Gianni premuore non avrà mai diritto a nulla!
La fiscalità indiretta dei trust
I tempi del prelievo
 Il 2° comma dell’art. 58 del D.lgs 346/90 afferma che “Per le
donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni
relative all' imposta di registro” ed il 5° comma che “Le disposizioni
di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti
di liberalità tra vivi diversi dalla donazione” e quindi anche ai trust.
 A sua volta il 1° e 2° comma dell’art. 27 del t.u. di registro
affermano rispettivamente che: “Gli atti sottoposti a condizione
sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura
fissa”; e “Quando la condizione si verifica…, si riscuote la differenza
tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della
formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione”.
32
La fiscalità indiretta dei trust
I tempi del prelievo
 Va precisato che, nel caso che qui interessa, la condizione non
riguarda il trasferimento dei beni al trustee, che è a titolo definitivo,
ma l’individuazione, e quindi l’attribuzione della ricchezza, ai
beneficiari.
 Questa lettura è nondimeno perfettamente conforme alla visione
unitaria del trust, che, come ci insegna la stessa Agenzia, non guarda
al mero trasferimento dei beni al trustee ma al soggetto effettivamente
destinatario della liberalità e cioè il beneficiario definitivamente
individuato.
 Questa ricostruzione trova ora autorevole conferma nelle pronunce
dei Giudici di Firenze, Treviso, Caserta e Bologna prima ricordate
33
La fiscalità indiretta dei trust
La fiscalità indiretta dei trust
con riferimento alle singole
tipologie di beni segregati
34
La fiscalità indiretta dei trust
La segregazione di immobili in Trust.
• Come detto l’atto di segregazione in un trust liberale di immobili è assoggettato
ad imposizione con aliquota variale tra il 4% e l’8%, salvo franchigie, in ragione
del grado di parentela tra disponente e beneficiari.
• La base imponibile è rappresentata dal valore venale del bene, tuttavia ai sensi
dell’art. 34, comma 5 del D.lgs. N. 346/90 sono inibiti i poteri di accertamento
dell’A.F. ove vengano utilizzati i c.d. criteri di “valutazione automatica” basati
sulla rendita catastale (che generalmente sono sensibilmente inferiori rispetto al
valore di mercato).
• Un ulteriore vantaggio può essere conseguito segregando in trust solo la nuda
proprietà del bene risultando il successivo ricongiungimento fra nuda proprietà
ed usufrutto esente da imposizione.
• In presenza di beni immobili è poi necessario aggiungere una tassazione del
3% a titolo di imposte ipotecarie e catastali sia in “entrata” sia in “uscita” dal
35
trust (Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, al punto 5.3)
La fiscalità indiretta dei trust
La segregazione in Trust di beni con atti non
formalizzati.
• Il rinvio operato dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 al d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 346 fa si che anche la novellata imposta di
successione e donazione, pur avendo caratteristiche proprie, ha
tuttora un modulo applicativo che si appiattisce sull’imposta di
registro.
• Il profilo è confermato dall’art. 55 del d.lgs. 31 ottobre 1990,
n. 346 ai sensi del quale “Gli atti di donazione sono soggetti a
registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull' imposta di
registro”.
• Salvo alcune deroghe specifiche trovano quindi applicazione anche
per le donazioni le restrizioni applicative proprie delle imposte
36
d’atto.
La fiscalità indiretta dei trust
La segregazione in Trust di beni con atti non
formalizzati.
• Ne deriva che le liberalità che si concretizzano in modalità non
formali sfuggono al tributo (perlomeno in prima battuta) e quindi
sfuggirà al tributo l’eventuale bonifico che doti il trust delle
risorse liquide necessarie.
• Va tuttavia attentamente valutata nel caso di specie l’applicabilità
dell’art. 56-bis del D.lgs 346/90.
• Il modulo impositivo risulta quasi sempre comunque vantaggioso
perché porta un differimento nel momento del prelievo impositivo.
37
La fiscalità indiretta dei trust
La segregazione di partecipazioni in Trust.
• Anche l’atto di segregazione in un trust liberale di partecipazioni
societarie è assoggettato ad imposizione con aliquota variale tra il 4%
e l’8%, salvo franchigie, in ragione del grado di parentela tra
disponente e beneficiari.
• Per le società non quotate in borsa la base imponibile è
rappresentata dal “… valore proporzionalmente corrispondente al
valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto
[contabile] dell'ente o della società risultante dall' ultimo bilancio
pubblicato …” (art. 16, comma 1, lettera b) del d.lgs 346/1990) [non
devono essere quindi conteggiati l’avviamento o altre plusvalenze
latenti, né il P.N. consolidato del gruppo].
38
La fiscalità indiretta dei trust
I trust commerciali
 Il punto nodale è capire se i trust commerciali rientrano
o meno nel nuovo perimetro applicativo del tributo
successorio.
 Si può ragionevolmente sostenere una risposta negativa
sulla base dei seguenti presupposti:
•considerare la nuova ipotesi di costituzione di vincoli di
destinazione di beni (così come quella di atti di trasferimento a titolo
gratuito) non come abrogativa e sostitutiva del primo comma dell’art.
1 del D. Lgsl. 31 ottobre 1990, n. 346 (“D. Lgsl. 346/1990”), ma
aggiuntiva delle fattispecie previste dal secondo comma dello stesso
39
articolo;
La fiscalità indiretta dei trust
I trust commerciali
• limitare il presupposto impositivo del novellato tributo successorio ai
vincoli di destinazione stipulati per spirito liberale, ma non a quelli
completamente privi di animus donandi in cui il disponente ha un
interesse patrimoniale all’attribuzione;
• la necessità di un effettivo arricchimento da parte del beneficiario
dell’atto quale presupposto materiale dell’imposta;
• la circostanza che l’art. 5 D. Lgsl. 346/1990 individui fra i soggetti
passivi del tributo unicamente gli eredi, i donatari o i beneficiarî di
liberalità tra vivi (ipotesi che non ricomprende quindi i beneficiarî di atti
gratuiti o vincoli di destinazione non liberali tout court);
• l’opportunità di ridurre (o meglio di eliminare) le eventuali aree di
sovrapposizione tra la novellata imposta di donazione e l’imposta di
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registro
La fiscalità indiretta dei trust
I trust commerciali
 Ove si ritenga che i trust commerciali rientrano
unicamente nel perimetro dell’imposta di registro resta
aperto il problema della quantificazione del prelievo:
• in misura fissa secondo la prevalente dottrina confermata dalla
recente pronuncia di Lodi;
• in misura proporzionale del 3% secondo la ricordata prassi
ministeriale (Risposta a Interpello del 26 novembre 2003;
Risposta a Interpello del 28 settembre 2004; Risposta a
Interpello del 2 novembre 2005)
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Università di Genova
Dipartimento di Diritto dell’Economia e dell’Impresa (DI.D.E.I)
Giorgio Semino
Professore Aggregato di Diritto Commerciale
Componente commissione Trust CNDCEC
DI.D.E.I Dipartimento di Diritto dell’Economia e dell’Impresa
Via Vivaldi, 5
16126 Genova
tel.
+390102095465
tel. (dir.)
+390102095449
fax
+390102095466
[email protected]
[email protected]
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Udine 1.10.2010 indirette