Seminario di studio e approfondimento
SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE
GLI SCHEMI TIPO DELLE GARANZIE
FIDEIUSSORIE E DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
PER
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
CONFRONTI E COMMENTI
CON GLI SCHEMI TIPO EX D.M. 12 marzo 2004, n. 123
OSSERVAZIONI ALLA BOZZA ANIA DEL 13 APRILE 2011
(evidenziate in rosso)
Credito e Cauzioni
Pagina: 1
Seminario di studio e approfondimento
SEZIONE I
GARANZIE FIDEIUSSORIE PER LAVORI
•
NOTA 1) PAG. 3
D.M. ……………………
Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dal
Codice emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e
dal regolamento generale di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
COMMENTO
(modifica in connessione con l’emanazione del nuovo Regolamento)
•
NOTA 2) PAG. 5
Certificato di regolare esecuzione: il documento di cui all’art. 141, comma 3, quarto e
quinto periodo, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori nei modi e termini
previsti dal Codice;
COMMENTO
(modifica formale in analogia alla definizione utilizzata per il certificato di collaudo
provvisorio)
Credito e Cauzioni
Pagina: 2
Seminario di studio e approfondimento
SEZIONE I
GARANZIE FIDEIUSSORIE PER LAVORI
•
NOTA 3) PAG. 6
Intermediario finanziario: società iscritta nell’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzato dal Ministero dell’economia e delle
finanze;
COMMENTO
(integrazione inserita per completezza)
Credito e Cauzioni
Pagina: 3
Seminario di studio e approfondimento
NOTA 4) PAG.8 - 9
SCHEMA TIPO 1.1 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
PROVVISORIA PER LAVORI
Art. 2 – Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a) ovvero….;
c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, estinguendosi comunque
ad ogni effetto trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa concorrente;
d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del Contraente od
altra Impresa concorrente aggiudicataria della gara.
COMMENTO
lettera c):35 giorni :modifica in attuazione dell’art.11, comma 10, del Codice;
lettera d): si propone di eliminare “d’appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le concessioni
di lavori e di precisare la cessazione della garanzia anche a seguito della sottoscrizione del contratto da parte
di altra impresa concorrente.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% del prezzo base , così come previsto dall'art. 75,
comma 1, del Codice, e il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica
COMMENTO
(modifica conforme alla norma ed al fine di ricomprendere anche gli oneri per la sicurezza, che, unitamente
all’importo dei lavori, formano il montante di calcolo del 2%)
Credito e Cauzioni
Pagina: 4
Seminario di studio e approfondimento
NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14
SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
DEFINITIVA PER LAVORI
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma
garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o
inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto
ed al pagamento delle somme di cui all’art. 123, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè :
a) rimborso delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle
risultanze della liquidazione finale;
b) rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del
Contraente;
c) rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto
dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
COMMENTO
(allineamento della formulazione della causale a) a quella utilizzata e già in uso per b)
e c) )
Credito e Cauzioni
Pagina: 5
Seminario di studio e approfondimento
segue NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14
SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
DEFINITIVA PER LAVORI
•
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto ovvero, nel caso in cui
sussistano le ragioni di urgenza di cui all’art. 129, comma 1, del Regolamento e
sempre che queste siano adeguatamente e dettagliatamente motivate, dalla
data di consegna dei lavori al Contraente;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
Fermo quanto previsto dalla lettera b) del comma precedente, il Garante rimane
in ogni caso ulteriormente obbligato ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. e rinunzia al
beneficio di cui al secondo comma di detto articolo.
La liberazione anticipata della garanzia …solo con la consegna dell’originale
della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante….
Credito e Cauzioni
Pagina: 6
Seminario di studio e approfondimento
segue NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14
•
SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
DEFINITIVA PER LAVORI
COMMENTO
(lettera a): si propone di eliminare “di appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le
concessioni di lavori, così come la parte successiva evidenziata in rosso, LASCIANDO ALLE
SINGOLE COMPAGNIE LA FACOLTA’ DI VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA
L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA CLAUSOLA, OVE RICHIESTA DALLA STAZIONE
APPALTANTE. Il riferimento all’art. 129, comma 1, del Regolamento non è comunque corretto; per
questa fattispecie pare più appropriato il rinvio all’art, 11, comma 9, del Codice.
(lettera b): la cessazione a 12 mesi, non prevista dal Codice, è contemplata dall’art. 123, comma 1, del
Reg.. Tuttavia, considerando quanto disposto dall’art.235, comma 3, del Reg., si propone la sostituzione
della parte evidenziata con la seguente locuzione: o comunque decorso il termine fissato dalla legge
dalla data di ultimazione dei lavori per il compimento delle operazioni di collaudo, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 235, comma 3, del Regolamento.
•
Deroga al 1957 c.c.: si propone: di stralciare tale deroga dall’art. 2,
riformularla ed inserirla ( anche per la PROVVISORIA) nell’ambito dell’art.
4 – Escussione della garanzia (VD. SLIDE SUCCESSIVA)
Credito e Cauzioni
Pagina: 7
Seminario di studio e approfondimento
segue NOTA 5) PAG. 12 – 13 -14
SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
DEFINITIVA PER LAVORI
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponde l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - presentata
in conformità all’art. 6, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione della garanzia e
corredata almeno dalla copia dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile (VD NOTA ALLA SLIDE PRECEDENTE).
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal garante risultino parzialmente o
totalmente non dovute.
COMMENTO
•
e corredata almeno dalla copia dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori: integrazione suggerita per
la corretta quantificazione del risarcimento, in relazione allo svincolo progressivo ed automatico della
definitiva;
•
DEROGA AL 1957:ANCHE NELLE GARANZIE PROVVISORIE E DEFINITIVE PER SERVIZI E
FORNITURE SI PROPONE DI STRALCIARE TALE DEROGA DALL’ART. 2 ED INSERIRLA
NELL’AMBITO DELL’ART.4 CON LA SUINDICATA FORMULAZIONE
Credito e Cauzioni
Pagina: 8
Seminario di studio e approfondimento
NOTA 6) PAG. 16
SCHEMA TIPO 1.3 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE PER LAVORI
•
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita,
alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione erogata al Contraente, compresa la
maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 124, comma 1, del Regolamento, a seguito
di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente stesso.
COMMENTO
(integrazione in sintonia con l’impostazione dell’analogo articolo per la garanzia di
anticipazione al progettista esecutivo)
•
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
COMMENTO
(modifica formale)
Credito e Cauzioni
Pagina: 9
Seminario di studio e approfondimento
NOTA 7) PAG. 19
SCHEMA TIPO 1.4 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO PER LAVORI
•
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
COMMENTO
(modifica formale)
Credito e Cauzioni
Pagina: 10
Seminario di studio e approfondimento
NOTA 8) PAG. 22
SCHEMA TIPO 1.5 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA
ESECUTIVO DI LAVORI
• Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda
Tecnica:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
COMMENTO
ESECUTIVO:SI PROPONE L’ELIMINAZIONE DEL TERMINE IN QUANTO LA
GARANZIA PUO’ RIGUARDARE ANCHE IL SOGGETTO INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
Art.2 lettera a):modifica formale
Credito e Cauzioni
Pagina: 11
Seminario di studio e approfondimento
SEZIONE III
GARANZIE FIDEIUSSORIE PER SERVIZI E
FORNITURE
NOTA A) PAG. 138 – 139 - 140
•
Beneficiario: il Committente dei servizi o delle forniture;
•
Intermediario finanziario: società iscritta nell’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzato dal Ministero dell’economia e delle
finanze;
•
•
COMMENTO
(integrazione inserita per completezza)
•
Stazione appaltante: gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all’art. 3,
rispettivamente commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei servizi o delle forniture.
Credito e Cauzioni
Pagina: 12
Seminario di studio e approfondimento
NOTA B) PAG. 141 - 142
SCHEMA TIPO 3.1 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA PER
SERVIZI E FORNITURE
Art. 2 – Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a) ovvero sino al termine
maggiore o minore eventualmente richiesto nel bando o nell’invito;
c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara,
estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra
Impresa concorrente;
d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del
Contraente od altra Impresa concorrente aggiudicataria della gara.
COMMENTO
lettera c):35 giorni :modifica in attuazione dell’art.11, comma 10, del Codice;
lettera d): si propone di eliminare “d’appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le
concessioni e di precisare la cessazione della garanzia anche a seguito della sottoscrizione del
contratto da parte di altra impresa concorrente.
•
DEROGA AL 1957 C.C. : VEDERE SLIDES 7 ED 8
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo del contratto da eseguire, così
come previsto dall'art. 75, comma 1, del Codice, e il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.
Credito e Cauzioni
Pagina: 13
Seminario di studio e approfondimento
NOTA C) PAG. 144 - 145
SCHEMA TIPO 3.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER
SERVIZI E FORNITURE
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita,
al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento
da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme
di cui all’art. 123, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè :
a) rimborso delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della
liquidazione finale;
b) rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del
Contraente;
c) rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal
Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di
lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nel contratto.
COMMENTO
(rimborso dell: allineamento della formulazione della causale a) a quella utilizzata e già in
uso per b) e c) )
Credito e Cauzioni
Pagina: 14
Seminario di studio e approfondimento
NOTA C) PAG. 144 - 145
SCHEMA TIPO 3.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER
SERVIZI E FORNITURE
•
a)
b)
•
•
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
decorre dalla data di stipula del contratto di appalto ovvero, nel caso in cui sussistano le ragioni di urgenza di
cui all’art. 129, comma 1, del Regolamento e sempre che queste siano adeguatamente e dettagliatamente
motivate, dalla data di consegna dei lavori al Contraente;
cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione
delle prestazioni o comunque (VD NOTA) non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture
risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
COMMENTO
(lettera a): si propone di eliminare “di appalto”, in quanto la garanzia è da prestare anche per le concessioni, così come la parte
successiva evidenziata in rosso, LASCIANDO ALLE SINGOLE COMPAGNIE LA FACOLTA’ DI VALUTARE DI
VOLTA IN VOLTA L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA CLAUSOLA, OVE RICHIESTA DALLA STAZIONE
APPALTANTE. Il riferimento all’art. 129, comma 1, del Regolamento non è comunque corretto; per questa fattispecie pare più
appropriato il rinvio all’art, 11, comma 9, del Codice.
(lettera b): certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione: modifica formale; la cessazione a 12
mesi, non prevista dal Codice, è contemplata dall’art. 123, comma 1, del Reg.. Tuttavia, considerando quanto disposto dall’art.316,
comma 1 e dall’art.325, comma 2, del Reg., si propone la sostituzione della parte evidenziata con la seguente locuzione: o
comunque decorso il termine - fissato dalla legge o dal contratto o dall’ordinamento della singola Stazione
appaltante – dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni, per l’emissione del certificato di
verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse.
•
DEROGA AL 1957 C.C. : VEDERE SLIDES 7 ED 8
Credito e Cauzioni
Pagina: 15
Seminario di studio e approfondimento
NOTA C) PAG. 144 - 145
SCHEMA TIPO 3.2 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA PER
SERVIZI E FORNITURE
•
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è riportata nella Scheda Tecnica ed è calcolata in conformità
a quanto disposto dall’art.113, comma 1, del Codice.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 40, comma 7, del Codice, la somma garantita indicata al
primo comma è ridotta del 50%.
La garanzia è progressivamente e automaticamente svincolata in conformità a quanto disposto dall’art. 113,
comma 3, del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 176, comma 17, lett. a), del Codice.
COMMENTO
salvo quanto disposto dall’art. 176, comma 17, lett. a), del Codice: da un primo esame pare che la
norma citata non si applichi ai contratti di fornitura/servizi; ove ciò sia attentamente verificato e
confermato si deve provvedere al relativo stralcio.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponde l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - presentata
in conformità all’art. 6, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione della garanzia e
corredata almeno dalla copia della documentazione attestante la regolarità e conformità delle
prestazioni eventualmente eseguite.
COMMENTO
(integrazione suggerita per la corretta quantificazione del risarcimento, in relazione allo svincolo
progressivo ed automatico della definitiva..La formulazione, a differenza delle garanzie per lavori, non
risulta particolarmente agevole: al riguardo si suggerisce una rilettura (almeno) dei seguenti artt. del
REG.: 307, c.2;312, 313,317)
Credito e Cauzioni
Pagina: 16
Seminario di studio e approfondimento
NOTA D) PAG. 147
SCHEMA TIPO 3.3 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE PER
SERVIZI E FORNITURE
•
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita,
alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione erogata al Contraente, compresa la
maggiorazione degli interessi legali di cui all’art. 124, comma 1, del Regolamento, a seguito
di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente stesso.
COMMENTO
(integrazione in sintonia con l’impostazione dell’analogo articolo per le garanzie di
anticipazione lavori e al progettista esecutivo)
•
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
COMMENTO
(modifica formale)
Credito e Cauzioni
Pagina: 17
Seminario di studio e approfondimento
NOTA E) PAG. 150
SCHEMA TIPO 3.4 (D.M. …) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
PER SERVIZI E FORNITURE
•
•
da un primo esame pare che questa garanzia, prevista specificamente per i
lavori dall’art. 141, comma 9, del codice e non richiamata nell’art. 253,
contenente le norme transitorie, non trovi applicazione per i contratti di
fornitura/servizi.
Gli artt. 324 e 325, comma 2, del Reg. non subordinano il pagamento del saldo
delle prestazioni al deposito della garanzia. Si richiede, pertanto, una attenta
verifica al riguardo.
Ad ogni buon conto si formulano le seguenti osservazioni:
•
•
nell’art. 1 i riferimenti agli articoli del regolamento sono errati;
nell’art. 2, in analogia alle note precedenti, l’efficacia della garanzia dovrebbe decorrere dalla
data dell’erogazione
Credito e Cauzioni
Pagina: 18
Seminario di studio e approfondimento
NOTA F) PAG. 153
SCHEMA TIPO 3.5 (D.M. …)GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL
PROGETTISTA ESECUTIVO SERVIZI E FORNITURE
•
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
COMMENTO
(modifica formale)
•
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo di
anticipazione concesso
.
COMMENTO
(ESECUTIVO:SI PROPONE L’ELIMINAZIONE DEL TERMINE IN QUANTO LA
GARANZIA RIGUARDA GENERICAMENTE IL SOGGETTO INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE O AGGIUDICATARIO DI UNA GARA
O DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE.
Credito e Cauzioni
Pagina: 19
Scarica

COMMENTO - Concordato Cauzione Credito