Lezione 8.: Ruolo giuridico del medico e consenso
informato del paziente
3 maggio 2011
Prof. Paolo Danesino
Dipartimento di Medicina Legale
“Antonio Fornari”
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE
EGIZI: 2780 aC. Papiri :impiccati,sopralluoghi,visite
fiscali.
SUMERI 2500 aC.:aborto , lesioni personali
codice di Hammurabi (1728 a.C.)
ITTITI 1460 aC. :aborto,strupro,omicidio, risarc.
del danno
ASSIRI 1112 a.C : codice severissimo per la ricerca
della prova del reato
EBREI 1000 aC : precetti morali (deontologia)
INDIANI 500 a.C. Codice Manù :simulazioni di
malattia
GRECI: IPPOCRATE codice deontologico
ROMANI:culla del Diritto: Leggi e codici (Lex Aquilia : punivano i
medici responsabili della morte di un loro assistito. Medico-legale
dell’epoca interveniva a verificare le cause della morte
(Antistio/Cesare Augusto )
Medio Evo: dal 1200 il medico interviene nel processo (pareri
giurati di medici per il riconoscimento di ferite, violenze in genere.)
Accertamento tecnico preventivo di oggi (ATP)
CINA 1204-1247 trattato di m. l. ( Shi-Yang-Lu)
PARE’(1575) -INGRASSIA (1578) -CODRONCHI (1597)
ZACCHIA (1612 ) Quaestiones medico-legales
Rivoluzione industriale :Ramazzini : de morbis artificium diatriba
LOMBROSO (1835-1908).
MEDICINA LEGALE
MEDICINA LEGALE PENALISTICA
OSTETRICIA
FORENSE
ODONTOIATRIA
“
SESSUOLOGIA
“
PSICOPATOLOGIA
“
TRAUMATOLOGIA
“
MEDICINA LEGALE CIVILISTICA
MEDICINA LEGALE CANONISTICA
MEDICINA LEGALE ASSICURATIVA / PENSIONISTICA
MEDICINA LEGALE MILITARE
LA MEDICINA LEGALE E’ IL
PUNTO DI CONTATTO TRA
SAPERE MEDICO E SAPERE
GIURIDICO
DE REBUS MEDICIS SUB SPECIE
JURIS
MEDICINA GIURIDICA: CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE DI
NUOVE LEGGI AFFINCHE’ LE NUOVE LEGGI SI ADEGUINO
AI PROGRESSI DELLE SCIENZE BIOLOGICHE
MEDICINA FORENSE :APPLICAZIONE PRATICA DELLE
NOZIONI MEDICHE NECESSARIE A RISOLVERE CASI
CONCRETI DELLA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA
A CHI FACCIAMO
RIFERIMENTO?
•
•
•
•
•
•
COSTITUZIONE
CODICE PENALE
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE CIVILE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
CODICE DEONTOLOGICO
COSTITUZIONE 1.1.48
• Art 2 :Garantisce diritti inviolabili dell’uomo
• Art 3 : Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale
• Art 13 : La libertà personale è inviolabile : non è ammessa alcuna
forma di detenzione, di ispezione,o perquisizione personale né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale , se non per atto
motivato della autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla
legge
• Art 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti
QUANDO SI PUO’ FARE IL
MEDICO?
•
•
•
•
•
LAUREA
ESAME DI STATO
ISCRIZIONE ALL’ORDINE
SPECIALITA’:
RADIOLOGI/ANESTESISTI
PROFESSIONE
INTELLETTUALE
• La medicina è un’arte
• Solo nella relazione clinica l’arte può
esprimersi
• La medicina è una professione intellettuale (
ART 2229 c.c.)
• DISCREZIONALITA’
• NON OBBLIGO DEL RISULTATO MA
OBBLIGO DEI MEZZI
IN CHE MODO SI PUO’ ESSERE
MEDICI
• PUBBLICO UFFICIALE (357 CP)
• INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
(358 CP)
• ESERCENTE SERVIZIO DI PUBBLICA
NECESSITA’ (359 CP)
• LIBERO PROFESSIONISTA
Art. 357 c.p.: Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici
ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
PUBBLICI UFFICIALI
• I MEDICI CHE SVOLGONO LA
PROPRIA ATTIVITA‘ NELL’AMBITO
ED ALLE DIPENDENZE DELLO STATO
( medici della Polizia,sanità militare,
amministrazione penitenziaria, sanità
marittima,aerea,ferrovie, medici di
frontiera,dipendenti ministero salute,medici
di Enti previdenziali,medici universitari o di
altre amministrazioni )
Art. 358 c.p.: Nozione della persona
incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio s’intende un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei
poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
ART. 359 ESERCENTI UN SERVIZIO
DI PUBBLICA NECESSITA’
• 1) I PRIVATI CHE ESECITANO PROFESSIONI
FORENSI O SANITARIE PER LE QUALI E’
RICHIESTA ABILITAZIONE DALLO STATO
• 2) I PRIVATI CHE NON ESERCITANDO UNA
PUBBLICA FUNZIONE NE’ PRESTANDO UN
PUBBLICO SERVIZIO ADEMPIONO
ADEMPIONO UN SERVIZIO DICHIARATO DI
PUBBLICA NECESSITA’
Consenso
• C. personale
• C. spontaneo
• C. consapevole cosciente ,in grado di prendere
decisioni)
• C. attuale
INFORMATO
C. implicito
C. limitato
C. allargato
Cosa e’ il consenso
• Attestazione “scritta” che il
paziente ha compreso l’atto
diagnostico-terapeutico che
verrà eseguito e acconsente che
questo venga ad essere
effettuato.
CONSENSO
• ART 32 COSTITUZIONE: La repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività .
. . . . . . . nessuno può essere obbligato ad un
determinato atto sanitario se non per
disposizione di Legge. La Legge non può
violare , in nessun caso, i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
In tremila anni. . . .
• Dalla medicina paternalistica ( realizzare il bene
del paziente senza prendere atto della sua volontà)
al paziente che decide il suo futuro
• DETERIORAMENTO DEL RAPPORTO
MEDICO / PAZIENTE
• CONSENSO COME ATTO DI
MEDICINA DIFENSIVISTICA INVECE
CHE STRRUMENTO DI ALTO VALORE
ETICO-DEONTOLOGICO
FONDAMENTI ETICO-DEONTOLOGICI E
GIURISPRUDENZIALI DEL CONSENSO INFORMATO
•
CNB nel 1992 pone il principio del consenso al
•
centro dell’attività medico-chirurgica : prima i
•
diritti del paziente e poi i doveri del medico
CODICE DEONTOLOGICO 06
• Art. 33: informazione al cittadino
• Il medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione
• - sulla diagnosi, sulla prognosi,
• - sulle prospettive e sulle eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche,
• - sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
• - dovrà tenere conto delle sue capacità di
comprensione, al fine di
• promuovere la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Art.: 35
• Il medico non deve intraprendere l’attività
diagnostico-terapeutica SENZA l’acquisizione
del consenso esplicito ed informato del paziente .
• Il consenso è integrativo e NON sostitutivo della
informazione
Art.35
• I procedimenti diagnostico-terapeutici che possono
comportare grave rischio per l’incolumità della persona
devono essere intrapresi solo in casi di estrema necessità e
previa informazione sulle possibili conseguenze.
• Il rifiuto del paziente CAPACE DI INTENDERE E
VOLERE a sottoporsi ad atti diagnostico/curativi deve
essere rispettato
• Il medico deve intervenire , IN SCIENZA E
COSCIENZA, nei confronti del malato incapace , nel
rispetto della dignità della persona e della QUALITA’
della Vita, evitando accanimento terapeutico
• Art 13 Costituzione :la libertà personale è
inviolabile
• Art.: 32 la Repubblica tutela la salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse della
Società
CONVENZIONE DI OVIEDO
04.04.97
• ART. 5 Qualsiasi intervento in ambito
sanitario non può essere effettuato se non
dopo che la persona interessata abbia dati il
proprio consenso libero ed informato. La
persona riceve preventivamente una
informazione adeguata in merito allo scopo
e alla natura dell’intervento ,nonché alle
conseguenze e rischi. La persona interessata
può ritirare il proprio consenso.
Codice penale
• Art.: 50 : non è punibile chi lede o pone in
pericolo un diritto , col consenso della persona che
può validamente disporne”
• Art.: 54 stato di necessità
“EMERGE SEMPRE PIU’
INDEROGABILMENTE L’ESIGENZA DI
REDIGERE PER CIASCUN PAZIENTE UNA
DOCUMENTAZIONE DI STUDIO CHE
COMPRENDA NON SOLO GLI ASPETTI
CLINICI DELLE VARIE FASI
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE MA
ANCHE QUELLI AMMINISTRATIVI “
•
Dario Betti-Daniele Bordignon-Antonella Massara Riv. Ital. Med. Leg. XVI
4, 94 ,1111
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
- SEZ. I Civile – n.23 del 15 gennaio 1998
Causa Achilli/USL Ravenna
• …omissis … Il paziente ha diritto di essere informato sulla natura e
qualità delle terapie e degli interventi proposti, nonché sulle
possibili conseguenze sfavorevoli o negativamente incidenti sulla
vita di relazione, e del conseguente dovere dei sanitari di provvedere
a fornirgli tutte le informazioni opportune e necessarie.
• Occorre precisare che l’obbligo di informazione si estende ai rischi
specifici rispetto a determinate scelte alternative, in modo che il
paziente, con l’ausilio tecnico-scientifico del sanitario, possa
determinarsi verso l’una o l’altra delle scelte possibili, attraverso
una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti
vantaggi (Cass. 15 gennaio 1997 n.364).
CONSENSO INFORMATO
• “L’ONERE PROBATORIO CIRCA
L’ASSOLVIMENTO DEL DOVERE DI
INFORMAZIONE GRAVA SUL MEDICO ( Cass.
N.7027/2001) : sara’ sufficiente la mera allegazione
dell’inadempimento da parte del creditore –paziente .
• Il medico dovrà provare l’avvenuto assolvimento
dell’obbligo contrattuale posto a suo carico
(Cass.13533/01)
TRIBUNALE DI MILANO
sentenza 3520 del 29.03.05
• UN CONSENSO “IRREGOLARE” NON
VUOL DIRE COLPA DEL SANITARIO :
CI DEVE ESSERE UNA SPECIFICA
COLPA DEL MEDICO E DEVE ESSERE
CONSEGUITO UN EFFETTIVO
PREGIUDIZIO DELLA SALUTE DEL
PAZIENTE.
Sentenza 03.04.07 Corte di
Appello di Genova I° sezione
• Il medico non può esimersi dalla
responsabilità di cure non adeguate
adducendo insistenze del paziente.
Rientra nei doveri professionali del
sanitario il rifiuto degli interventi lesivi
della salute anche se richiesti dal paziente
medesimo
Da non dimenticare
• Il CONSENSO PRESTATO DAL
PAZIENTE NON SOTTRAE MAI IL
MEDICO ODONTOIATRA DALLE SUE
RESPONSABILITA’ GIURIDICHE E
MORALI
Casi particolari
• Persona incapace
• Bambino
• Richiesta di assistenza di minore
all’insaputa dei genitori
• Opposizione dei genitori alla scelta di salute
più vantaggiosa per il minore
• Richiesta di assistenza di minore all’insaputa dei
genitori : a) accertarsi dello stato di maturità in
relazione al problema; b) farsi carico dell’assistenza
solo se c’è questa maturità ; c) se attività assistenziale
medica , coinvolgere il medico ; d) avvisare il
giovane della decisione presa e fargli presente che se i
problemi di salute assumessero caratteristiche tali da
non poter essere gestiti dal ragazzo si avviseranno i
genitori
• Opposizione dei genitori alla scelta di salute più
vantaggiosa o opportune per il minore : giudice
tutelare
CHI DEVE PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO?
FINO AI 14 ANNI
GENITORI
(ma è utile coinvolgere
soprattutto in ortodonzia)
DAI 14 AI DICIOTTO ANNI
COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE:
POSSIBILITA’ DI DISSENTIRE SULLA
VOLONTA’ DEI GENITORI
•
SI DIVENTA MAGGIORENNI E
RESPONSABILI DELLE
DECISIONI PRESE
COSCIENTE
CAPACE DI
INTENDERE
E VOLERE
no
si
T. LEGALE
AMM. DI
SOSTEGNO
CONSENSO
•
Paziente incosciente
•Ipertrofia del
concetto di consenso
Sta cambiando il concetto di
consenso?
• ALCUNI Magistrati ed Avvocati
sostengono che il CONSENSO ,così come
oggi inteso , non sia da considerarsi come
una reale e concreta presa di posizione del
paziente dopo corretta informazione ma . . .
•
LA LEGGE . . . . . .
• Giudizio penale : L’ATTIVITA’ MEDICA TROVA
FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE NON
TANTO NEL CONSENSO DELL’AVENTE
DIRITTO ( ART. 50 CP) BENSI’ IN QUANTO
ESSA STESSA LEGITTIMA , AI FINI DELLA
TUTELA DI UN BENE
COSTITUZIONALMENTE GARANTITO ,
QUALE IL BENE DELLA SALUTE, CUI IL
MEDICO E’ ABILITATO DALLO STATO”
• Non aver agito in difetto di consenso ma
CONTRO il consenso
• Giudizio civile : ancorato alla informazione ed alla
LE INFORMAZIONI RACCOLTE DURANTE IL
COLLOQUIO , GLI ESAMI E LE INDAGINI SVOLTE
DOVREBBERO ESSERE REGISTRATE IN CARTELLA
CLINICA . IL PAZIENTE DEVE ESSERE AL
CORRENTE CHE TUTTE LE INFORMAZIONI
RACCOLTE CHE SARANNO CONSIDERATE
RISERVATE.
NEI CASI LUNGHI E COMPLESSI È FONDAMENTALE
LA PRESENTAZIONE AL PAZIENTE DI UN PIANO DI
TRATTAMENTO SCRITTO
PRIMA DI INIZIARE UN TRATTAMENTO È
NECESSARIO OTTENERE UN CONSENSO
INFORMATO.
NUOVA SENTENZA2437/ 2008
• RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA
LEGALE 4-5/09
•
OVE IL MEDICO SOTTOPONGA A TRATTAMENTO CHIRURGICO
DIVERSO DA QUELLO IN RELAZIONE AL QUALE ERA STATO
PRESTATO IL CONSENSO. . . E L’INTERVENTO SI E’ CONCLUSO
CON ESITO FAUSTO ( MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SALUTE) SENZA CHE VI FOSSERO CONDIZIONI CONTRARIE DA
PARTE DELLA PAZIENTE, TALE CONDOTTA E’ PRIVA DI
RILEVANZA PENALE
Responsabilità professionale
Imperizia
civile
Risarcimento del
danno
Imprudenza
Negligenza
penale
Lesione personale
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA : QUALE ?
•
•
•
•
RICETTA
CERTIFICATO
DENUNCIA / REFERTO
CARTELLA CLINICA
RICETTA : Prescrizione di farmaci
o preparati galenici
• Ricetta non ripetibile: utilizzabile una sola volta ,
validità trenta giorni, trattenuta dal farmacista
• Ricetta ripetibile: valida tre mesi; utilizzabile non
più di cinque volte. Non trattenuta dal farmacista.
• Ricetta limitata: solo su prescrizione ospedaliera.
• Ricetta di emergenza: malattie croniche:
assunzione non può essere rimandata oltre le 24
ore (notte - fine settimana).
• Va redatta su carta intestata o su ricettario
• D.Legs. 30.12.92 n° 539 e successivi
Ricetta per farmaci oppiodi
• Previsti appositi ricettari
• Validità trenta giorni
• La posologia dovrà comportare una assunzione del
farmaco completata in trenta giorni
• Massimo due medicinali diversi o due dosaggi
diversi
• L. 8.2.01 n°12
• D.M. Sanità 24/5/01
• D.M. Salute 4/4/2003
• L 49 del 28.02.2006
CERTIFICATO
OBBLIGO DI CERTIFICARE
Certus facere
Certificare vuol dire affermare con certezza
Attestazione di un fatto di natura tecnica destinato
a provare la verità
REQUISITI DEL CERTIFICATO
a ) generalità di chi redige
b) generalità del soggetto
c) obiettività clinica rilevata eventuale giudizio discrezionale
del sanitario sugli effetti dello stato di malattia sulle
ordinarie occupazioni (VA VISITATO)
d) data e luogo della compilazione del certificato
e) sottoscrizione
grafia chiara e leggibile
CODICE DEONTOLOGICO 16.12.06
ART.:24 il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni
relative al suo stato di salute che attestino dati clinici
DIRETTAMENTE E/O OGGETTIVAMENTE DOCUMENTATI.
Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta
e corretta registrazione
dei dati ed alla formulazione
di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
CERTIFICATI COMPIACENTI
Destinazione
• LA RETRODATAZIONE DI
UN CERTIFICATO
COSTITUISCE REATO DI
FALSO
FALSA CERTIFICAZIONE art 476 . . . 481c.p.
Provare il DOLO , CHE IL MEDICO ABBIA VOLUTO
CERTIFICARE IL FALSO
Falsità relativa al soggetto attivo
( P.U o esercente serv. Pub. Neces)
Falsità relativa alla natura del documento oggetto di falso
Falsità relativa al tipo di condotta antigiuridica
(F. materiale - ideologica)
FALSITA’materiale (creare ex novo data -luogo-certificante)
FALSITA’ideologica (attestazione del falso relativa al contenuto)
DOLO E VOLONTA’ DI ALTERARE
CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL MEDICO
CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL PAZIENTE
CERTIFICATI FACOLTATIVI: su richiesta
della persona assistita
CERTIFICATI RILASCIATI DA MEDICI DELLA P.A.
certificato di sanità della donna a fini baliatico
certificato di sanità dell’infante “
“
idoneità alla guida di moto e veicoli
idoneità alla guida di imbarcazioni da diporto
certificazioni per l’esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza
certificato per l’attribuzione del contrassegno di invalidità
certificato per il rilascio del porto d’armi
certificato per l’attività sportiva agonistica
certificato per l’ammissione al volo assistito
certificato di non idoneità al servizio militare
certificato necroscopico
certificato per l’imbalsamazione
certificato per la cremazione
certificato accertamento e verifica idoneità al lavoro
certificato convalida T.S.O.
CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL MEDICO
certificato di assistenza al parto
certificato per l’esercizio di attività sportive non agonistiche
certificato di constatazione di morte
certificato di temporanea inidoneità lavorativa
certificato di riammissione alla frequenza scolastica
certificato di infortunio sul lavoro
Ove ovviamente ricorrano le specifiche situazioni
CERTIFICATI RILASCIATI FACOLTATIVAMENTE
DAL MEDICO
certificato per l’ammissione al voto nei luoghi di cura
certificato di invalidità pensionabile INPS - Inv. Civile
certificati a fini assicurativi privati
certificati relativi a impotenza/fertilità/verginità
per problematiche legate al diritto canonico (maggiore età)
SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Certificato per attività sportiva NON agonistica
Prolungamento dello stato di malattia
ESISTE UN CERTIFICATO INFERMIERISTICO ?
• Sicuramente il certificato ostetrico
• Esista anche un certificato infermieristico
che deve ovviamente fare riferimento alle
specifiche attività di competenza
dell’infermiere
DENUNCE
Lo Stato tutela ,in modo
Assoluto, la salute
ed il benessere qualunque
essi siano
Costituzione art. 32
DENUNCE: atto con il quale il Sanitario
Comunica all’Autorità competente fatti direttamente appresi
nell’esercizio della professione e che all’autorità stessa
interessa conoscere
DENUNCE E SEGNALAZIONI
a) ALLA AUTORITA’ SANITARIA
b) ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
c) ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA
•
•
•
•
AMMINISTRATIVE : nascita e morte
SANITARIE : igiene pubblica
GIUDIZIARIE : referto//rapporto
ASSICURATIVO SOCIALE : infortuni sul
lavoro- malattie professionali- medici
esposti a radiazioni ionizzanti
AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Procura della Repubblica
Carabinieri – Polizia- Vigili- Forestale
Sindaco
REFERTO ART 365 C.P.
tutela del singolo individuo
• REFERTO
• Segnalazione alla Autorita’ giudiziaria
effettuata DA ESERCENTE UNA
PROFESSIONE SANITARIA
• DENUNCIA : PUBBLICO
UFFICIALE ED INCARICATO DI
PUBBLICO SERVIZIO
Art. 357 c.p.: Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici
ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358 c.p.: Nozione della persona
incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio s’intende un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei
poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
Art.:361 CP : Omissione di denuncia di reato
da parte di pubblico ufficiale di un reato di
cui ha avuto notizia nell’esercizio o causa
delle sue funzioni . . . è punito con la multa
da sessantamila a un milione
• Art.:362 CP : Omissione di denuncia di
reato da parte di incaricato di pubblico
servizio di un reato di cui ha avuto notizia
nell’esercizio o causa del servizio . . .
. è punito con la multa fino a duecentomila
REFERTO
• Art.365 C.P. : chiunque , avendo
nell’esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria opera ( i. occasionale) od
assistenza (i. continuativo) in casi che possano
presentare i caratteri di un delitto per il quale si
debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di
riferirne alla Autorità Giudiziaria, è punito con
la multa fino a lire un milione.
Art. 359 c.p.: Persone esercenti un servizio
di pubblica necessità
1 privati che esercitano professioni forensi o
sanitarie, o altre professioni il cui esercizio
sia per legge vietato senza una speciale
abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498],
quando dell'opera di essi il pubblico sia
per legge obbligato a valersi…
2. i privati che, non esercitando una pubblica
funzione, né prestando un pubblico
servizio, adempiono un servizio dichiarato
di pubblica necessità mediante un atto
della pubblica amministrazione
(I) %
Delitti perseguibili
d’ufficio
•
•
•
•
•
•
Delitti contro la vita
Contro l’incolumità individuale
Incolumità pubblica
Delitti contro la famiglia
Delitti contro la libertà individuale
Delitti contro la libertà sessuale ( < 10a. ;
< 14; padre , tutore convivente etc)
Lo Stato tutela ,in modo
assoluto, la salute
di QUALSIASI persona
Esimenti
• Adempimento di un dovere ( art 51 c.p.)
• Stato di necessità (art 54 c.p.)
• Consenso dell’avente diritto ( art 50 c,p.)
• Esporre la persona assistita a procedimento
penale
Questa disposizione non si applica
( NON SI FA REFERTO )
QUANDO IL REFERTO
ESPORREBBE LA PERSONA
ASSISTITA A PROCEDIMENTO
PENALE ( art. 365 C.P.)
Art. 334 c.p.p.: Referto.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata
prestata assistenza e, se è possibile, le sue
generalità, il luogo dove si trova attualmente e
quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo,
il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà
inoltre le notizie che servono a stabilire le
circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato
commesso e gli effetti che ha causato o può
causare.
(II) %
Art. 334 c.p.p.: Referto.
3. Se più persone hanno prestato la loro
assistenza nella medesima occasione, sono
tutte obbligate al referto, con facoltà di
redigere e sottoscrivere un unico atto.
Come va fatto un referto
• Carta intestata – data – da chi si è stati
chiamati- luogo-ora – generalità della
persona (se la si conosce) – tipologia delle
lesioni- ed eventualmente il mezzo che le ha
prodotte – giudizio prognostico circa<la
durata ed evoluzione dei postumi.
• firma
RAPPORTO
L’ATTO CON IL QUALE IL PUBBLICO
UFFICIALE E L’INCARICATO
DI PUBBLICO SERVIZIO ,DENUNCIANO
ALL’A.G. UN REATO
PERSEGUIBILE
D’UFFICIO DI CUI HANNO AVUTO NOTIZIA
NELL’ESERCIZIO OD A CAUSA DELLE
SUE FUNZIONI O DEL SERVIZIO
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