REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI DEI TECNICI ORTOPEDICI nell’ambito dei Servizi Socio-Sanitari Rev. 1.0 REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI DEI TECNICI ORTOPEDICI nell’ambito dei Servizi Socio Sanitari dell’Ulss n. 4 “Alto Vicentino” Predisposto da: UOS Affari Generali e Legali – dr. Renzo Grasselli Validato: Direttore Medico dell’Ospedale – dr. Edoardo Vanzetto Direttore Medicina Legale e Qualità – dr.ssa Licia Sartori Approvato: Data Direttore Generale 04.11.2014 Avv. Daniela Carraro REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI DEI TECNICI ORTOPEDICI nell’ambito dei Servizi Socio-Sanitari Rev. 1.0 Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente Regolamento disciplina la fornitura di un servizio di prestazioni tecnico ortopediche e di fornitura di presidi e protesi, da effettuarsi presso le strutture dell’Ulss 4. Art. 2 - Requisiti per l’accesso in Ospedale e nelle sedi Distrettuali L’accesso alle strutture sarà consentito alle Ditte che siano regolarmente iscritte nell’Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs n. 46/97 e, pertanto, siano abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici e che dichiarino di: a) commercializzare tutti i presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di un reparto di Ortopedia, di Riabilitazione Funzionale e Diabetologia; b) garantire che i presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali e comunitarie in materia; c) garantire che l’applicazione di detti presidi venga espletata da tecnici ortopedici. A tale proposito le Ditte dovranno produrre la documentazione relativa ai tecnici ortopedici che potranno, per loro conto, accedere alla struttura. Art. 3 - Domanda di accesso Le domande di accesso da parte delle Ditte interessate dovranno essere inoltrate per iscritto alla Direzione Medica dell’Ospedale e dovranno contenere la precisa ragione sociale della Ditta richiedente e i relativi recapiti telefonici, la sede di preferenza per l’accesso nonché essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta con l’indicazione della relativa qualifica. Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegate idonee documentazioni/autocertificazioni attestanti i requisiti di cui al precedente Art 2. Dovranno, in particolare, essere indicati i nominativi dei tecnici ortopedici dei quali la Ditta intende avvalersi e dovrà essere esplicitato l’impegno della Ditta a comunicare per iscritto alla Direzione Medica dell’Ospedale ogni variazione dei dati forniti. La domanda in carta semplice dovrà espressamente prevedere tutti i requisiti previsti nel precedente Art. 2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle Ditte interessate, la Direzione Medica dell’Ospedale, in seguito alle domande pervenute, stilerà un elenco aggiornabile annualmente. Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre dell’anno precedente all’espletamento del servizio. Nel caso di elevata numerosità delle domande, la Direzione Medica dell’Ospedale potrà riservarsi di regolamentare gli accessi introducendo una turnistica, in modo da garantire la presenza di tutti i richiedenti, compatibilmente con il regolare espletamento dell’attività istituzionale delle U.O. Art. 4 - Organizzazione interna La Direzione Medica dell’Ospedale, valutata la documentazione presentata e verificato il possesso dei requisiti richiesti, procederà all’ammissione delle Ditte. La Direzione Medica dell’Ospedale, al fine di procedere a una attenta valutazione, si riserva la facoltà di richiedere alle Ditte chiarimenti, elementi aggiuntivi o ulteriore documentazione. Alle Ditte ammesse sarà consegnata, entro trenta giorni dalla domanda, apposita autorizzazione scritta, a firma del Direttore Generale, che avrà validità annuale e che sarà confermata annualmente, indicante anche i nominativi delle persone di cui autorizzare l’accesso, verificato il permanere del possesso dei requisiti previsti e fatta salva la possibilità per la Ditta di cessare l’attività dandone comunicazione (con REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI DEI TECNICI ORTOPEDICI nell’ambito dei Servizi Socio-Sanitari Rev. 1.0 Raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Medica dell’Ospedale) almeno 30 giorni prima della data della cessazione. Tale autorizzazione dovrà essere conservata a cura della Ditta ed esibita anche in copia, a richiesta del personale incaricato. Le Ditte ammesse saranno inserite, secondo l’ordine d’invio delle domande, in un apposito elenco che verrà consegnato alle U.O. interessate. I tempi e le modalità di accesso verranno condivisi fra Direzione Medica dell’Ospedale e i rispettivi Direttori di U.O. e dovranno essere concordati con le Ditte, a seconda delle disponibilità, e tassativamente rispettati dai tecnici ortopedici. Verrà consegnato ai tecnici ortopedici autorizzati un tesserino di riconoscimento che dovrà essere esposto durante l’attività presso le strutture, pena l’allontanamento in caso di sua mancanza. Le consulenze per la fornitura di presidi e protesi, saranno scelte direttamente dall’utente dall’elenco di cui sopra. All’ingresso delle U.O. interessate (Ortopedia, Fisiatria e Diabetologia) verranno affissi gli elenchi relativi: a) alle Ditte autorizzate all’accesso, con i relativi recapiti telefonici; b) all’articolazione oraria di presenza dei tecnici ortopedici. Art. 5 - Vigilanza La competenza allo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è della Direzione Medica dell’Ospedale, che potrà avvalersi del supporto dei Direttori delle U.O. interessate. Art. 6 - Applicazione del Regolamento Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione con provvedimento del Direttore Generale. Art. 7 – Norme finali e transitorie In fase di prima attuazione, verrà predisposta la pubblicazione di un avviso, con procedura a evidenza pubblica, rivolto alle Ditte iscritte presso il Ministero della Sanità ai sensi dell’art.11, comma 7, del D.Lgs n. 46/97, interessate ad accedere alle strutture dell’Ulss 4.