REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI DEI
TECNICI ORTOPEDICI
nell’ambito dei Servizi Socio-Sanitari
Rev. 1.0
REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI DEI TECNICI ORTOPEDICI
nell’ambito dei Servizi Socio Sanitari
dell’Ulss n. 4 “Alto Vicentino”
Predisposto da:
UOS Affari Generali e Legali – dr. Renzo Grasselli
Validato:
Direttore Medico dell’Ospedale – dr. Edoardo Vanzetto
Direttore Medicina Legale e Qualità – dr.ssa Licia Sartori
Approvato:
Data
Direttore Generale
04.11.2014
Avv. Daniela Carraro
REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI DEI
TECNICI ORTOPEDICI
nell’ambito dei Servizi Socio-Sanitari
Rev. 1.0
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina la fornitura di un servizio di prestazioni tecnico ortopediche e di
fornitura di presidi e protesi, da effettuarsi presso le strutture dell’Ulss 4.
Art. 2 - Requisiti per l’accesso in Ospedale e nelle sedi Distrettuali
L’accesso alle strutture sarà consentito alle Ditte che siano regolarmente iscritte nell’Elenco dei
fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 11,
comma 7, del D. Lgs n. 46/97 e, pertanto, siano abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici e che
dichiarino di:
a) commercializzare tutti i presidi ortopedici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti di un reparto
di Ortopedia, di Riabilitazione Funzionale e Diabetologia;
b) garantire che i presidi commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali
e comunitarie in materia;
c) garantire che l’applicazione di detti presidi venga espletata da tecnici ortopedici. A tale
proposito le Ditte dovranno produrre la documentazione relativa ai tecnici ortopedici che
potranno, per loro conto, accedere alla struttura.
Art. 3 - Domanda di accesso
Le domande di accesso da parte delle Ditte interessate dovranno essere inoltrate per iscritto alla
Direzione Medica dell’Ospedale e dovranno contenere la precisa ragione sociale della Ditta richiedente
e i relativi recapiti telefonici, la sede di preferenza per l’accesso nonché essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante della Ditta con l’indicazione della relativa qualifica.
Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegate idonee documentazioni/autocertificazioni attestanti i
requisiti di cui al precedente Art 2. Dovranno, in particolare, essere indicati i nominativi dei tecnici
ortopedici dei quali la Ditta intende avvalersi e dovrà essere esplicitato l’impegno della Ditta a
comunicare per iscritto alla Direzione Medica dell’Ospedale ogni variazione dei dati forniti.
La domanda in carta semplice dovrà espressamente prevedere tutti i requisiti previsti nel precedente Art.
2.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle Ditte interessate, la Direzione Medica
dell’Ospedale, in seguito alle domande pervenute, stilerà un elenco aggiornabile annualmente. Le
domande dovranno pervenire entro il 30 novembre dell’anno precedente all’espletamento del
servizio.
Nel caso di elevata numerosità delle domande, la Direzione Medica dell’Ospedale potrà riservarsi di
regolamentare gli accessi introducendo una turnistica, in modo da garantire la presenza di tutti i
richiedenti, compatibilmente con il regolare espletamento dell’attività istituzionale delle U.O.
Art. 4 - Organizzazione interna
La Direzione Medica dell’Ospedale, valutata la documentazione presentata e verificato il possesso dei
requisiti richiesti, procederà all’ammissione delle Ditte.
La Direzione Medica dell’Ospedale, al fine di procedere a una attenta valutazione, si riserva la facoltà di
richiedere alle Ditte chiarimenti, elementi aggiuntivi o ulteriore documentazione.
Alle Ditte ammesse sarà consegnata, entro trenta giorni dalla domanda, apposita autorizzazione scritta, a
firma del Direttore Generale, che avrà validità annuale e che sarà confermata annualmente, indicante
anche i nominativi delle persone di cui autorizzare l’accesso, verificato il permanere del possesso dei
requisiti previsti e fatta salva la possibilità per la Ditta di cessare l’attività dandone comunicazione (con
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TECNICI ORTOPEDICI
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Raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Medica dell’Ospedale) almeno 30 giorni prima della data
della cessazione.
Tale autorizzazione dovrà essere conservata a cura della Ditta ed esibita anche in copia, a richiesta del
personale incaricato.
Le Ditte ammesse saranno inserite, secondo l’ordine d’invio delle domande, in un apposito elenco che
verrà consegnato alle U.O. interessate.
I tempi e le modalità di accesso verranno condivisi fra Direzione Medica dell’Ospedale e i rispettivi
Direttori di U.O. e dovranno essere concordati con le Ditte, a seconda delle disponibilità, e
tassativamente rispettati dai tecnici ortopedici.
Verrà consegnato ai tecnici ortopedici autorizzati un tesserino di riconoscimento che dovrà essere
esposto durante l’attività presso le strutture, pena l’allontanamento in caso di sua mancanza.
Le consulenze per la fornitura di presidi e protesi, saranno scelte direttamente dall’utente dall’elenco di
cui sopra.
All’ingresso delle U.O. interessate (Ortopedia, Fisiatria e Diabetologia) verranno affissi gli elenchi
relativi:
a) alle Ditte autorizzate all’accesso, con i relativi recapiti telefonici;
b) all’articolazione oraria di presenza dei tecnici ortopedici.
Art. 5 - Vigilanza
La competenza allo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente
regolamento è della Direzione Medica dell’Ospedale, che potrà avvalersi del supporto dei Direttori delle
U.O. interessate.
Art. 6 - Applicazione del Regolamento
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione con provvedimento del Direttore
Generale.
Art. 7 – Norme finali e transitorie
In fase di prima attuazione, verrà predisposta la pubblicazione di un avviso, con procedura a evidenza
pubblica, rivolto alle Ditte iscritte presso il Ministero della Sanità ai sensi dell’art.11, comma 7, del
D.Lgs n. 46/97, interessate ad accedere alle strutture dell’Ulss 4.
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Regolamento accessi tecnici ortopedici