PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo ● Figura apicale incaricata di organizzare, gestire e condurre l’attività edile Il direttore tecnico di cantiere tra appalti pubblici e sicurezza I l direttore tecnico di cantiere è una figura apicale obbligatoria dell’appaltatore, incaricata dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere. Questo soggetto mantiene i rapporti con la direzione dei lavori, coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza. In sostanza, il direttore tecnico di cantiere deve occuparsi, per conto dell’appaltatore, dell’esecuzione concreta del contratto d’appalto con la gestione diretta della relativa mano d’opera. ● di Matteo Benozzo, professore aggregato di Diritto ambientale - Università degli Studi di Macerata La disciplina di riferimento Il direttore tecnico di cantiere riveste un ruolo di rilievo ai sensi di due diverse discipline: ● il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e norme collegate (in primis, il D.P.R. 25 gennaio n. 34, sul sistema di qualificazione degli appaltatori, e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante il capitolato generale dell’appalto dei lavori pubblici); ● il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto Testo unico sicurezza), con particolare riguardo alle regole relative al Titolo IV sui «cantieri temporanei o mobili». Questi provvedimenti, oltre a interessare la figura del direttore tecnico, centrale negli appalti di lavori, ne diventano la disciplina di riferimento per mancanza di regole proprie e di un criterio interpretativo delle fattispecie concrete in ogni genere di appalto pubblico, sia esso di lavori, di forniture o di servizi in settori ordinari ovvero speciali. In particolare, il Codice dei contratti pubblici fa riferimento al direttore tecnico di cantiere in più disposizioni, facendone espressa menzione agli artt. 38, 118 e 131; si tratta di regole applicabili sia ai settori ordinari, sia a quelli speciali (art. 206). Il D.P.R. n. 34/2000 e, più in generale, le regole sull’idoneità finanziaria, economica e tecnica dell’appaltatore, producono i loro effetti sia in caso di appalti per lavori pubblici, sia in caso di appalti misti, anche qualora la componente lavori, per cui il direttore tecnico è necessario, sia minoritaria o accessoria, dovendo l’aggiudicatario garantire sempre «l’adeguata dimostrazione del possesso della capacità finanziaria, economica e tecnica per l’assunzione dell’appalto»[1]. Riguardo al D.M. n. 145/2000 e il suo contenuto (il capitolato generale per i lavori pubblici), infine, è orientamento consolidato della giurisprudenza e di parte della dottrina rico- 1) Si veda Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348, in Foro amm. CDS, 2006, pag. 187. IL SOLE 24 ORE 66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 luglio 2010 - N. 13 PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo noscerne valore normativo per gli appalti stipulati da enti statali[2], là dove solo per gli appalti degli altri enti pubblici (diversi dallo Stato) il capitolato speciale (o quello generale espressamente richiamato) «può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, vale a dire solo se e nei limiti in cui il potere dispositivo delle parti lo abbia richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5612; 28 maggio 1998, n. 5289; 22 luglio 1996, n. 6569)»[3]. Oltretutto, ai sensi della lettera s-bis), art. 5, comma 5, Codice dei contratti pubblici, questo decreto ministeriale, inerente ai soli lavori pubblici, ha acquistato rilevanza generale ed è diventato il punto di riferimento regolamentare anche per «servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali» riguardo alla «tutela dei diritti dei lavoratori». Quindi, pur se con perdita di rigidità normativa, il decreto rappresenterà comunque la disciplina di riferimento per l’individuazione delle regole per lo meno in materia di salute e di sicurezza e di gestione del lavoro nei singoli cantieri, essendo richiamato tra i riferimenti guida e gli obiettivi che «la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice» deve assicurare[4]. Nel TU sicurezza, poi, questa figura ricopre un ruolo centrale quale diretta emanazione del datore di lavoro nell’adempimento degli obblighi in materia di cantieri temporanei e mobili. In materia di sicurezza, sono varie le disposizioni che fanno del direttore tecnico il destinatario di responsabilità concrete nella gestione e nella partecipazione all’implementazione dei piani previsti dal D.Lgs. n. 81/ 2008, come per esempio nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), per i quali «il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano» di sicurezza e coordinamento «da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori» (comma 7, art. 118, Codice dei contratti pubblici). Nei cantieri dove l’appalto è eseguito avvalendosi anche di subappaltatori di singole opere ovvero, ancora, di mandanti in RTI, all’appaltatore-mandatario compete l’obbligo di vigilare «sulla sicurezza dei lavori affidatigli e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del» piano di sicurezza e coordinamento, organizzando gli interventi di sicurezza generali e specifici per i lavori in corso di esecuzione e verificando la congruenza dei piani operativi di sicurezza «delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione» al committente (art. 97, TU sicurezza). Tutte attività, queste, che l’appaltatore-mandatario svolge con il supporto concreto nel singolo cantiere del direttore tecnico. Necessità, modalità di nomina e requisiti soggettivi: introduzione Individuata la disciplina di riferimento, ogni gara avente come oggetto l’affidamento di appalti di opere, anche se minoritarie o accessorie, richiede la nomina di un direttore tecnico per partecipare ed eseguire i lavori, il quale rappresenta l’organo di carattere tecnico-organizzativo necessario per la realizzazione delle attività commissionate (D.P.R. n. 34/2000). In concreto, questa carica può essere ricoperta dal legale rappresentante, dal titolare, da un amministratore, da un socio o da un dipendente dell’impresa oppure, in mancanza di soggetti “interni” dotati dei necessari requisiti 2) Si veda, in questi termini, Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3648, in Giust. civ. Mass., 2009, pag. 239; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2007, n. 19949, in Foro padano, 2008, pag. 14; Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2007, n. 17631, in Giust. civ. Mass., 2007; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16977, in Giust. civ. Mass., 2006; si veda anche, di V. D. Sciancalepore, Art. 5 - Regolamento e capitolati, in La disciplina dei contratti pubblici, a cura di M. Baldi e R. Tomei, Milano, 2009, pag. 72; di R. De Nictolis, I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Tomo I, Milano, 2007, pag. 40; di C. Piacentini e L. Donadeo, L’appalto pubblico di lavori, Torino, 2004, pag. 6; contra, di V. Porqueddu, Regolamento e capitolati, in Il codice dei contratti pubblici, a cura di C. Giurdanella, Napoli, 2009, pag. 37; di F. D’Ottavi, Artt. 4 e 5, in Aa.Vv., Commento al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Torino, 2006. 3) Si veda Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2000, n. 11218, in Riv. giur. edilizia, 2001, I, pag. 172; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2007, n. 9137, in Riv. giur. edilizia, 2007, pag. 1278; Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2006, n. 3768, in Giust. civ. Mass., 2006. 4) In particolare, per quanto d’interesse, ai sensi dell’art. 5, «Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145». 6 luglio 2010 - N. 13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67 IL SOLE 24 ORE PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo tecnici o per libera scelta dell’appaltatore, da un collaboratore esterno assunto con contratto atipico o da un consulente «in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato» (art. 26, D.P.R. n. 34/2000). Qualora la scelta non ricada sul legale rappresentante ma su dipendenti o esterni, la nomina deve avvenire con il conferimento di un «mandato con rappresentanza per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto» e l’atto deve ricoprire la forma di atto pubblico ed essere depositato «presso l’amministrazione committente, che provvede a darne comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori» per il gradimento e l’inserimento del nominativo sulla tabella posta all’esterno del cantiere (art. 4, D.M. n. 145/2000). Nonostante la nomina del direttore tecnico, l’appaltatore rimane responsabile delle attività e del buon ordine nel cantiere, rispondendo verso l’amministrazione committente anche dell’operato del direttore stesso. In caso di appalto affidato a un RTI, inoltre, «l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere» medesimo (art. 6, D.M. n. 145/2000). I requisiti Per poter ricoprire l’incarico di direttore tecnico occorrono «dei requisiti d’idoneità tecnici e morali» (art. 4, comma 1, D.M. n. 145/ 2000). La disciplina sugli appalti pubblici, in particolare, ha precisato le qualifiche che un soggetto, indipendentemente dal suo rapporto con l’impresa (sia esso di lavoro subordinato o autonomo), deve possedere per poter essere nominato direttore tecnico, rappresentando la direzione tecnica di cantiere uno dei parametri d’ordine speciale da giudicare per valutare l’adeguata idoneità tecnica dell’impresa ai fini della qualificazione SOA (art. 18, comma 5, D.M. n. 34/2000). In particolare, negli appalti di importo superiore al IV livello (ossia, 2.582.284,00 euro, ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto ministeriale), è necessario che il direttore tecnico sia munito almeno «di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra» (art. 26, comma 2, D.M. n. 34/2000). IL SOLE 24 ORE 68 Per le classifiche inferiori, la qualificazione è ammessa anche in presenza di direttore in «possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione» (art. 26, comma 2). In caso di lavori che abbiano come oggetto beni immobili sottoposti a vincoli culturali e ambientali o in caso di scavi archeologici, la direzione tecnica può essere affidata unicamente «a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni» (comma 3, art. 26). Se l’oggetto dell’intervento è la restaurazione o la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici o di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico (le cosiddette opere rientranti nella categoria OS2 di cui all’Allegato A al D.P.R. n. 34/2000), infine, è prevista la figura del direttore tecnico di cantiere «restauratore di beni culturali» con specifici requisiti (ai sensi dell’art. 7, D.M. 3 agosto 2000, n. 294). La scelta tra soggetti interni ed esterni Nell’ipotesi di incarico a dipendenti dell’impresa, oltre a essere in possesso di questi requisiti tecnico-professionali e morali, il singolo deve essere inquadrato in una determinata categoria o livello contrattuale in azienda. Nonostante la normativa di riferimento non contenga, sul punto, specifiche indicazioni, è necessario tenere a mente che i compiti del direttore tecnico hanno natura eminentemente dirigenziale, consistendo nell’organizzazione, nella gestione e nella conduzione del cantiere. I direttori hanno importanti poteri decisionali e di spesa. La categoria e il livello contrattuale del dipendente che deve essere nominato, quindi, dovranno essere coerenti con la tipologia dei www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 luglio 2010 - N. 13 PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo compiti assegnati, dovrà essere un dirigente o un quadro, le cui mansioni già attengano o siano contigue agli ambiti e alle attività oggetto della nomina. Nell’indisponibilità di queste figure, si potranno tenere in considerazione anche dipendenti appartenenti alla categoria impiegatizia, purché inquadrati nel livello contrattuale più elevato, con funzioni direttive già proprie[5]. Considerando che la designazione del direttore tecnico è espressione dell’autonomia organizzativa dell’imprenditore, della sua libera autodeterminazione nella scelta dei propri rappresentanti (quale lo stesso direttore), è sempre possibile far ricoprire l’incarico a soggetti esterni all’impresa. In questo caso, la disciplina ha evidenziato solamente che «l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali» (art. 4, comma 1, D.M. n. 145/2000). Ossia, qualora l’aggiudicatario non ricopra personalmente la funzione di DT, a questo ufficio può essere incaricato un terzo, ma solo dove in possesso di specifici requisiti[6]. Per cui, qualora tra i dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell’impresa non siano presenti figure provviste degli idonei requisiti ovvero, pur presenti, la scelta organizzativa dell’impresa sia quella di non ricorrervi, è sempre possibile procedere alla nomina di un direttore tecnico di cantiere “esterno”, nella figura di un collaboratore atipico o di un vero e proprio libero professionista. In ogni caso, l’incarico deve essere conferito a una persona fisica, l’unica in grado di rispettare i requisiti previsti dalla legge e di essere destinataria di quegli obblighi di condotta sanzionati penalmente. L’incarico sorge con l’instaurazione di un rapporto giuridico che può spaziare da una collaborazione coordinata e continuativa a progetto a una collaborazione occasionale (ricorrendo i requisiti di cui all’art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), fino a un vero e proprio contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti, cod. civ., dove la legge ha previsto solo che il relativo contratto debba essere «regolarmente registrato» (art. 26, D.P.R. n. 34/ 2000). Nessun dubbio, al riguardo, che la sottoscrizione di un tale contratto possa in qualche modo configurare un’ipotesi di “subappalto”, con le relative conseguenze per il rapporto principale, essendo l’incarico personale e non trovando applicazione alla figura del direttore tecnico la regola sull’affidamento con procedure a evidenza pubblica tipica del direttore dei lavori, conferibile esclusivamente in applicazione delle disposizioni di cui agli appalti di servizi. Oltretutto, è lo stesso art. 118, Codice dei contratti pubblici, che al comma 12 ha espressamente stabilito che «non si configurano come attività affidate in subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi». Questa esclusione, oramai chiara, era stata già riconosciuta peraltro dalla giurisprudenza amministrativa prima del 2006 (anno di emanazione del Codice), la quale aveva ritenuto di non integrare nel divieto di subappalto previsto dalla lex specialis per la progettazione dell’opera e la direzione dei lavori l’incarico affidato a un lavoratore autonomo per attività non rientranti nell’oggetto dell’appalto[7]. A ogni modo, la necessità di conferire l’incarico di direttore tecnico esclusivamente a una persona fisica per assolvere ai requisiti voluti dalla legge non equivale a dire che sia inibita la possibilità di concludere contratti con studi professionali. Questa evenienza è sempre praticabile. Nel momento della sottoscrizione del negozio giuridico relativo al singolo cantiere, però, è necessario individuare specificamente il professionista dello studio che assumerà il ruolo di direttore, il cui incarico deve essere oggetto di una apposita nomina per le conseguenti comunicazioni del caso, potendo divenire so- 5) In caso contrario, ossia qualora venisse nominato direttore tecnico di cantiere anche un dipendente appartenente a una categoria o a un livello inferiori, questi potrebbe rivendicare l’inquadramento superiore e la corrispondente più elevata retribuzione. La limitazione della scelta ai dirigenti e ai quadri (o, al più, agli impiegati con funzioni direttive), quindi, si rivela necessaria per assicurare che il dipendente disponga effettivamente dei poteri e delle prerogative necessari allo svolgimento dei compiti propri del direttore tecnico. Solo in questo caso, tra l’altro, sarebbe possibile qualificare la non corretta esecuzione dei compiti di direttore anche quale inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, con il relativo potere del datore di intervenire sul piano disciplinare. 6) Questi requisiti sono definiti dallo stesso D.M. n. 145/2000, dall’art. 26, D.P.R. n. 34/2000, e dal Codice dei contratti pubblici . 7) Si veda TAR Basilicata, Potenza, 30 maggio 2005, n. 468, in Ragiusan, 2006, pag. 97. 6 luglio 2010 - N. 13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69 IL SOLE 24 ORE PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo lo lui, non l’associazione professionale o la società di ingegneria, il referente pubblico nell’esecuzione dell’opera e unico soggetto in grado di offrire l’assolvimento ai requisiti prescritti dalla legge. In seguito, ovviamente, sarà sempre possibile sostituirlo in caso di necessità con altro professionista della stessa associazione o della società di ingegneria, purché nominando una persona ugualmente dotata dei necessari requisiti tecnici[8]. La forma giuridica del negozio di incarico Nella disciplina di riferimento, solo il capitolato generale di cui al D.M. n. 145/2000 ha previsto modalità e forme particolari per il conferimento dell’incarico di direttore tecnico di cantiere quando a ricoprire questo ruolo non sia direttamente l’“appaltatore-persona fisica” ovvero il legale rappresentate dell’“appaltatore-persona giuridica”. Al di fuori di queste ipotesi, l’art. 4, D.M. n. 145/2000, ha disposto che la nomina del differente soggetto (sia esso interno o esterno)[9] debba avvenire a mezzo di «mandato con rappresentanza» nella forma dell’«atto pubblico», che deve essere depositato «presso l’amministrazione committente, che provvede a darne comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori» per il gradimento e l’inserimento del nominativo sulla tabella posta all’esterno del cantiere. Per sua intitolazione il decreto ministeriale contenente il capitolato generale dovrebbe riguardare i soli lavori pubblici, ma la sua riconosciuta natura normativa, le sue regole sulla «tutela dei diritti dei lavoratori» divenute linee guida e obiettivi per l’adozione del regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici di applicazione anche per «servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali», nonché il suo contenuto minuzioso nell’assoluta assenza di discipline organiche di regolamentazione della figura del direttore tecnico, fanno di questo provvedimento la disciplina di riferimento in appli- cazione diretta, analogica o come criterio interpretativo delle fattispecie concrete, pur se con eventuale mitigazione delle sue rigidità, a seconda della tipologia del cantiere specifico e delle previsioni contrattuali sul punto. Ne consegue che, qualora l’apertura del cantiere non riguardi lavori pubblici oppure, pur interessando questa tipologia di lavori, il relativo contratto sottoscritto dall’ente non statale non richiama espressamente il capitolato generale, la sua applicabilità diretta e, in particolare, la forma solenne prevista dallo stesso trova applicazione solo se ritenuta «a tutela dei diritti dei lavoratori» ovvero indispensabile nell’economia dell’istituto per l’interpretazione del caso concreto. L’obbligo dell’atto pubblico nel conferimento dell’incarico di direttore tecnico, però, non sembra posto a tutela dei diritti dei lavoratori non essendo a loro direttamente o indirettamente destinato, come non appare necessario per l’interpretazione del caso concreto, non trovando rilevanza lo strumento di nomina, qualora la nomina sia comunque avvenuta e risulti essere un dato acquisito. Pertanto, in assenza di lavori pubblici o di espresso richiamo del capitolato generale, la forma solenne di cui all’art. 4, D.M. n. 145/2000, non trova applicazione, lasciando il posto, invece, alle regole generali in materia di mandati con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1392, cod. civ. Ebbene, per conferire una legittima procura, il codice civile ha imposto l’utilizzo delle «forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere» (art. 1392, c.c.). Quindi, nel caso di direttore tecnico e per il ruolo svolto dallo stesso nell’esecuzione del contratto pubblico, nel rapporto con l’amministrazione committente e in materia di salute e di sicurezza, la forma scritta è necessaria, addirittura ad substantiam ai sensi del TU sicurezza[10], dove però l’utilizzo della forma solenne dell’atto pubblico è comunque richiesto lì dove il direttore tecnico di cantiere, oltre alla 8) Questo soggetto sarà tenuto, quindi, alla sottoscrizione dei vari documenti tecnici di competenza del direttore tecnico, mentre la fatturazione delle attività e ogni altro aspetto fiscale relativo all’incarico potrà essere gestito con il centro di imputazione del professionista stesso quale lo studio professionale. 9) È opportuno ricordare che, in caso di direttore tecnico di cantiere “esterno” il consulente deve aver sottoscritto con il “datore di lavoro” un «contratto d’opera professionale regolarmente registrato», il quale rappresenta, ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 34/2000, un presupposto d’incarico. 10) Per un approfondimento sul tema si veda, di C. Brusco, La delega di funzioni alla luce del D.Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Giur. merito, 2008, pag. 2767. IL SOLE 24 ORE 70 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 luglio 2010 - N. 13 PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo gestione dell’ordinaria amministrazione nei rapporti con la stazione appaltante, giunga a stipulare negozi giuridici che per la loro validità richiedano questa forma di stipula[11]. Pertanto, nei limiti dell’applicabilità diretta del capitolato generale alle singole fattispecie per oggetto o espresso richiamo del D.M. n. 145/2000 nei bandi di gara o nei relativi contratti, l’incarico potrà essere conferito esclusivamente ricorrendo alla forma prevista da questo provvedimento. Qualora, invece, l’applicabilità diretta del D.M. n. 145/ 2000 non vi sia per tipologia di cantiere o per suo mancato richiamo, la forma solenne può essere omessa, ma solo se in seguito il direttore, oltre alla gestione ordinaria del rapporto con la stazione appaltante, non provveda anche a sottoscrivere per conto del mandante negozi giuridici che per legge richiedono l’atto pubblico. La nomina del DT nella conduzione dei cantieri complessi Nella pratica sono ricorrenti le ipotesi in cui, per adempiere al contratto, l’aggiudicatario dell’appalto abbia necessità di ricorrere a imprese terze per eseguire singole fasi o parti dei lavori, ovvero lo stesso aggiudicatario rappresenti fin dall’origine un RTI in qualità di mandatario, di cui le mandanti sono associate per eseguire parti delle opere civili in appalto in autonomia o in un ambito di coordinamento più ampio. In entrambe le ipotesi (subappalto e RTI), il risultato è che si avrà un “cantiere complesso”, ossia un cantiere in cui due o più imprese operano contemporaneamente o, comunque, nello stesso luogo. Pertanto, nel primo caso (il subappalto) la nomina del direttore tecnico è prerogativa dell’appaltatore, ove i subappaltatori possono esclusivamente designare i propri capicantiere o direzioni tecniche complementari e, comunque, non identificabili nel primo. La direzione cantiere e la connessa attività di coordinamento delle diverse imprese presenti in cantiere, infatti, spetta all’appaltatore, anche quando lo stesso subappalti a terzi la realizzazione di determinate opere. Con l’assegnazione dell’appalto, infatti, l’aggiudi- catario diviene direttamente responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per ogni attività compiuta per l’esecuzione del contratto, anche se meramente complementare, strumentale o accessoria alla prestazione principale, con la specifica che «i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto» e che, qualora sia previsto o autorizzato un subappalto, l’affidatario dei lavori ne è comunque responsabile, come è responsabile «con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente», essendo «tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere» (art. 118, Codice dei contratti pubblici). La nomina del direttore tecnico, quindi, è funzionale al controllo e alla tutela dell’affidatario in relazione all’operato dei suoi subappaltatori che, di fatto, lo espongono alle responsabilità, anche penali, per eventuali violazioni della disciplina in materia di salute e di sicurezza, oltre che a possibili inadempimenti verso l’amministrazione committente. Le stesse responsabilità, però, gravano sul mandatario in ipotesi di RTI, non solo per il proprio operato ma, in regime di solidarietà, anche per l’operato delle singole mandanti. Il mandatario, infatti, risponde sia per le proprie attività, sia per le attività delle mandanti, in quanto la sua posizione porta con sé un’obbligazione di garanzia dell’operato dei partecipanti al raggruppamento temporaneo[12]. Questo a maggior ragione nei contratti pubblici, la cui disciplina generale ha previsto, tra i vari obblighi del mandatario, anche quello in materia di salute e di sicurezza di rendere i piani di sicurezza redatti dalle singole imprese mandanti compatibili tra loro e coordinati nella conduzione del cantiere, assicurandone la coerenza con il piano predisposto dall’amministrazione committente (comma 7, art. 118, Codice dei contratti pubblici). In questo contesto, pur ponendo qualche incertezza nella sua formulazione, la previsione 11) Si veda TAR Lazio, sez. II, 19 gennaio 2006, n. 392, in Foro amm. TAR, 2006, pag. 171. 12) Solo a titolo di esempio, nell’affermazione di questo principio (in realtà già chiaro), si veda TAR Lazio, sez. I, 6 giugno 1997, n. 852, in TAR, 1997, I, pag. 2195. 6 luglio 2010 - N. 13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71 IL SOLE 24 ORE PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo dell’art. 6, D.M. n. 145/2000, che ha identificato nelle «imprese operanti nel cantiere» i soggetti legittimati congiuntamente, «in caso di associazione temporanea di imprese», a conferire «l’incarico della direzione di cantiere», pur ponendo qualche incertezza, dovrebbe essere interpretata nel senso che il mandatario non possa esimersi dal conferimento di questo incarico, ma debba provvedervi congiuntamente alla mandante incaricata dell’esecuzione delle opere civili. Da una analisi di insieme dell’art. 6, infatti, non sembra potersi interpretare, anche in ipotesi estrema di appalti misti con una sola mandante incaricata all’esecuzione di tutte le opere civili, nel senso che questa impresa mandante, quale unico soggetto che opera materialmente nel cantiere di opere civili, sia anche l’unico legittimato alla nomina del direttore tecnico. L’espressione «imprese operanti nel cantiere» si presta, piuttosto, a ricomprendere ogni soggetto del RTI che abbia la disponibilità giuridica del luogo, dunque, anche il mandatario, per il ruolo di responsabile in solido e, quindi, di “garanzia”, dell’operato delle imprese mandanti. In questo senso, la qualifica di impresa mandataria è sufficiente a rendere il cantiere disponibile giuridicamente anche a questa, indipendentemente dall’attività materialmente svolta, essendo la stessa destinataria diretta degli obblighi di coordinamento di tutte le imprese mandanti operanti nel cantiere, con compiti e garanzie anche in materia di salute e di sicurezza. Oltretutto, non sono rare le discipline regionali[13] che espressamente richiedono in materia che il direttore tecnico, «in caso di appalti affidati ad associazioni temporanee di imprese», sia «nominato dall’impresa mandataria» e solo da questa[14]. È necessario privilegiare, quindi, un’interpretazione ampia del dato normativo alla luce della quale, in ipotesi di RTI, il direttore tecnico sia nominato dalla mandataria congiuntamente all’impresa mandante, diretta esecutrice delle opere. Pluralità di mandati, incarichi multipli e rapporto con i capicantiere Da chiunque sia nominato, lo stesso soggetto non può ricoprire il ruolo di direttore tecnico in più imprese o cordate o raggruppamenti che concorrono alla stessa gara d’appalto in quanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.M. n. 34/2000, è esclusa la possibilità di rivestire questo incarico per conto di più soggetti qualificati alla medesima gara d’appalto, infatti, come previsto dalla normativa, al momento della nomina, il direttore tecnico di cantiere deve produrre alla stazione appaltante addirittura «una dichiarazione di unicità di incarico» del direttore. Nel medesimo cantiere, però, è possibile che uno stesso soggetto ricopra, in successione, prima il ruolo di direttore tecnico dei singoli subappaltatori e, poi, quello dell’appaltatore ovvero, prima dei mandanti in caso di RTI e poi del mandatario (o viceversa), in quanto questa figura tecnica, con le caratteristiche indicate, deve sussistere come figura per il solo cantiere dell’appaltatore o, in caso di RTI, in nomina congiunta, per tutti i membri del raggruppamento. Pertanto, fuori da queste due ipotesi, la scelta di designare tecnici qualificati per la gestione, l’organizzazione e la conduzione delle attività rientra nell’autonomia organizzativa dei singoli imprenditori quale libera autodeterminazione nella designazione dei propri rappresentanti o collaboratori. Diverso è il ruolo dei capicantiere, la cui nomina è propria delle imprese che in concreto svolgono attività materiali in cantiere, siano esse l’appaltatore e i subappaltatori o il mandatario e le mandanti in RTI. La nomina di questa figura, infatti, è un fatto interno all’organizzazione della singola impresa, rappresentando questi il “raccordo” tra la direzione generale di cantiere e le maestranze dell’impresa esecutrice e ricoprendo il capocantiere il ruolo di responsabile nello svolgimento e nell’organizzazione concreta del proprio lavoro, con compiti di gestione dei capisquadra, degli operai specializzati e di quelli qualificati o comuni. Se questa figura fosse nominata 13) In questo senso, per esempio, le leggi della Regione Marche 5 novembre 1992, n. 49, contenente le «norme sui procedimenti contrattuali regionali», della Regione Sicilia 12 gennaio 1993, n. 10, «in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi», e della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 17 giugno 1998, n. 6, sull’«appalto e l’esecuzione di lavori pubblici». 14) Così sia l’art. 27, legge della Regione Marche, sia l’art. 63, legge della Regione Sicilia 12 gennaio 1993, n. 10. IL SOLE 24 ORE 72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 luglio 2010 - N. 13 PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo sulla base delle stesse logiche del direttore tecnico e, quindi, dall’appaltatore o dal mandatario nel RTI anche per i subappaltatori e i mandanti, l’ingerenza dei primi nelle attività subappaltate o, comunque, di competenza dei mandanti, potrebbe essere giudicata eccessiva, incidendo sulla stessa autonomia che i due rapporti presuppongono, con evidenti conseguenze in termini di responsabilità. A ogni modo, la presenza del capocantiere sul luogo di lavoro - di solito fisicamente continuativa - non fa venir meno, né in concreto diminuisce, gli obblighi del direttore tecnico di «presenza sul luogo dei lavori». Il D.M. n. 145/2000, in particolare, richiede che il direttore garantisca questa presenza, poiché l’impegno non può essere assolto con un intervento per interposta persona. Tuttavia, la “presenza” alla quale fa riferimento la norma non deve essere intesa in senso fisico-materiale, ma giuridico-formale del controllo e della direzione continuativa del cantiere. Questo rende l’incarico compatibile con eventuali ulteriori attività del medesimo tenore nell’ambito di appalti diversi, sempre ovviamente nei limiti di una effettiva possibilità di gestione contemporanea di più realtà e, comunque, nel rispetto della «dichiarazione di unicità di incarico». Il direttore tecnico e le regole di salute e di sicurezza Tra i vari compiti conferiti al direttore tecnico di cantiere è possibile riscontrare anche l’osservanza delle misure in materia di salute e di sicurezza di cui, in virtù delle sue competenze decisionali e nell’ambito delle stesse, nonché dell’ufficio ricoperto che richiede «la presenza sul luogo dei lavori» (art. 4, comma 3, D.M. n. 145/2000), diviene responsabile diretto in materia e destinatario delle relative sanzioni in caso di violazione delle norme generali di prevenzione degli infortuni[15]. Rispetto ai piani di sicurezza, componente centrale in materia, il direttore tecnico deve collaborare alla predisposizione del piano operativo di sicurezza (POS), anche alla luce del PSC del committente, ovvero del piano sostitutivo di sicurezza (PSS) del singolo cantiere. Questo non equivale a dire che sul direttore grava l’obbligo di redigere i piani di competenza dell’appaltatore di cui è espressione e rappresentante in cantiere, piuttosto che ha il compito di stimolare l’adattamento e l’implementazione di questi piani durante le lavorazioni, provvedendo ad attuare un’azione di coordinamento nei contesti operativi di maggiori dimensioni con più subappaltatori (attraverso l’acquisizione dei rispettivi piani operativi e la relativa trasmissione al coordinatore per l’esecuzione dei lavori), cooperando con le varie imprese presenti nel medesimo luogo di lavoro e vigilando per assicurare un alto livello di protezione. Neppure quando la scelta è quella della “esternalizzazione” dell’incarico, il direttore tecnico è obbligato alla redazione dei piani di sicurezza del cantiere. Questo obbligo, invece, rimane di competenza esclusiva del “datore di lavoro” della singola impresa appaltatrice che, ai sensi del punto 3.2.1, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a curare la redazione del POS, quale documento che deve essere predisposto «in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a» [art. 89, comma 1, lettera h)] e, quindi, come obbligo non delegabile a terzi[16]. Il soggetto “esterno” nominato direttore tecnico di cantiere, pertanto, non può che accettare, se richiesto dall’appaltatore, di condividere il PSS o il POS da questi redatto, potendo eventualmente suggerire quegli emendamenti necessari per fronteggiare rischi concreti nel singolo cantiere non tenuti in considerazione dai piani ricevuti. Anche in caso di RTI, «il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori» (comma 7, art. 118, Codice dei contratti pubblici). Nei cantieri in cui l’appalto è eseguito avvalendosi anche di subappaltatori di singole opere ovvero, per gli RTI, eseguito dal man- 15) Si veda, per esempio, Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 45016, in Giust. civ. Mass., 2009, e Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 2007, n. 39606, in Guida al Diritto, 2007, pag. 61. 16) In questo senso, infatti, PSS e POS rappresentano l’adempimento giuridico alla valutazione dei rischi del cantiere; si veda, in merito, Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2008 n. 43111, in CED Cass. pen., 2008. 6 luglio 2010 - N. 13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73 IL SOLE 24 ORE PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo datario e dai mandanti per le parti accessorie dell’appalto, all’appaltatore/mandatario compete l’obbligo di vigilare «sulla sicurezza dei lavori affidatigli e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del» PSC, coordinando gli interventi di sicurezza generali e specifici per i lavori in corso di esecuzione e verificando «la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione» al committente (art. 97, TU sicurezza). In questo senso, quindi, è necessario e obbligatorio che ogni impresa operante nel cantiere, ancorché unica, rediga a propria cura e responsabilità un proprio POS[17], attraverso il quale valutare, sulla base anche del PSC, i rischi concreti derivanti dall’opera che deve essere eseguita in riferimento alle attività da svolgere. All’appaltatore/mandatario compete curare la trasmissione dell’eventuale PSC alle imprese esecutrici e ricevere da queste il loro POS che, previa verifica di congruenza rispetto al proprio con il supporto del direttore tecnico, trasmette alla committenza per le necessarie valutazioni. In ipotesi di RTI, in particolare, al mandatario compete la verifica, il coordinamento e l’invio all’amministrazione committente dei POS dei suoi mandanti unitamente al suo. Questo si concretizza in un obbligo formale espresso di “filtrare” l’invio dei singoli documenti alla stazione appaltante, consentendo, allo stesso tempo, quella verifica connaturale all’assunzione dell’obbligo di garanzia per l’operato dei partecipanti il raggruppamento temporaneo, controllandone l’attività in modo effettivo e concreto. Infatti, tra gli obblighi del mandatario nei contratti pubblici è presente anche quello di rendere i piani di sicurezza redatti dalle singole imprese mandanti compatibili tra loro e coordinati nella conduzione del cantiere, assicurandone la coerenza con il piano predisposto dall’amministrazione committente (comma 7, art. 118, Codice dei contratti pubblici). Riguardo alla sottoscrizione del proprio POS, poi, l’art. 89, TU sicurezza, ha definito questo piano come quel «documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a)» [comma 1, lettera h)]. La sua redazione, quindi, rappresenta quell’obbligo giuridico del datore di lavoro di valutazione dei rischi del luogo di lavoro (ancorché “temporaneo o mobile”), obbligo che, per volontà di legge, è espressamente non delegabile. Nelle imprese “non complesse”, ovvero nelle quali manchino diverse “unità produttive” delocalizzate[18], questa indelegabilità rende esclusivo destinatario dell’obbligo il vertice dell’impresa. Questi, però, non è vincolato a elaborare personalmente il POS, ma a farne proprio il contenuto che, in termini di responsabilità, è a lui direttamente riconducibile. In altri termini, la non delegabilità di questa funzione non si traduce nell’impossibilità per il datore di lavoro di servirsi di persone maggiormente competenti e qualificate per la valutazione del rischio nella propria azienda e la redazione del relativo documento. Significa solo che questi compiti e le relative responsabilità rimangono suoi e il documento conserva questa provenienza. Ne consegue che il datore di lavoro ha un obbligo preciso di informarsi preventivamente sui rischi presenti nell’azienda ai fini della loro valutazione e di verificare successivamente se il documento redatto (anche da altri soggetti) affronti adeguatamente i temi della prevenzione e della protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tenendo conto delle informazioni acquisite sull’esistenza dei rischi. Solo adempiuti questi compiti potrà, per l’accertamento e l’adozione delle scelte tecniche idonee a contrastare i rischi e che abbiano carattere di specializzazione da lui non posseduta, rimettersi alle conclusioni di un consulente interno o esterno sulle quali non abbia la competenza necessaria per interloquire. Insomma, la non delegabilità addossa al datore di lavoro l’obbligo di valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento, di valutare preventivamente quali siano i rischi ritenuti maggiormente significativi all’interno dell’azienda, di verificare se questi rischi siano stati presi in considerazione nel 17) È espressamente il punto 3.2.1, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, che ha specificato che «il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 17». 18) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera t), D.lgs. n. 81/2008, l’unità produttiva è lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale». IL SOLE 24 ORE 74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 luglio 2010 - N. 13 PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo documento e se siano state prospettate soluzioni idonee a contrastarli. Quindi, la sottoscrizione del documento è totalmente irrilevante e non riveste alcuna funzione obbligatoria, potendo addirittura il documento mancare di sottoscrizioni e pur tuttavia continuare a produrre i suoi effetti, in quanto la riconducibilità del suo contenuto è già elemento acquisito per imposizione di legge[19]. Per cui gli obblighi che gravano sul datore di lavoro e solo su lui impongono la verifica, da parte dello stesso, del documento, dove la sottoscrizione può avere solo lo scopo di attestare l’avvenuta esecuzione delle attività di controllo, potendo però materialmente essere evitata o delegata a terzi, ovviamente con delega di esecuzione (meramente attuativa di attività eterodeterminate dal delegante). Comunque nominato, in materia salute e sicurezza, oltre ai compiti collegati ai piani per la sicurezza[20], sono vari i compiti del direttore tecnico di cantiere nell’organizzare e nell’eseguire i lavori in appalto, contribuendo lo stesso ad adottare le misure necessarie ad assolvere le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica e a quelle per i servizi igienico-assistenziali dei lavoratori[21], predisponendo l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili[22] e curando la disposizione o l’accatastamento di materiali o di attrezzature al fine di evitarne il crollo o il ribaltamento[23]. Al direttore tecnico normalmente competono anche la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, la rimozione dei materiali pericolosi presenti in cantiere e lo stoccaggio e l’allontanamento legittimo dei detriti e delle macerie conseguenti delle opere in corso[24]. Conclusioni In conclusione, premesso che settori ordi- nari e speciali non hanno differenze di disciplina al riguardo, è stato evidenziato il ruolo eminente e apicale del direttore tecnico nella conduzione del cantiere di opere pubbliche, quale figura sostanzialmente obbligatoria. Con i compiti di organizzazione, di gestione e di conduzione del cantiere, in particolare, questo soggetto si occupa, per conto dell’appaltatore/mandatario, dell’esecuzione concreta del contratto d’appalto con gestione diretta della relativa mano d’opera, coordinando e seguendo l’adempimento delle prestazioni in contratto e sovrintendendo all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza, con confronto diretto con la direzione dei lavori e i diversi esecutori. Per poter partecipare ad appalti pubblici, quindi, la nomina del direttore tecnico è sempre necessaria, con conferimento dell’incarico con atto pubblico se: - l’amministrazione committente è un ente statale; - il bando lo richieda o richiami la relativa disciplina; - a richiamare questa disciplina sia espressamente il contratto d’appalto. Così nominato, il direttore tecnico di cantiere (sia esso direttamente il responsabile legale dell’impresa appaltatrice/mandataria ovvero un soggetto interno o esterno dotato dei necessari requisiti) può assumere l’incarico solo previo rilascio della dichiarazione di “unicità di incarico” e solo garantendo la presenza giuridico-formale sul luogo dei lavori per tutta la durata delle attività, con impegno al controllo e alla direzione continuativa del cantiere. In sostanza, il direttore tecnico di cantiere è una figura obbligatoria, una costante dall’apertura alla chiusura dei lavori. 19) Si veda Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2005, n. 29229, in Cass. pen., 2006, pag. 3777. 20) In particolare, il direttore tecnico di cantiere contribuisce alla redazione del POS e alla sua attuazione, sorvegliando, per conto dell’appaltatore/mandatario, sull’implementazione di tutte le misure di sicurezza, anche da parte delle imprese subappaltatrici e di quelle mandanti in ipotesi di RTI, curando la messa a disposizione almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori di copia dei piani ai rappresentanti per la sicurezza (art. 100, comma 4, TU) e trasmettendo - sempre prima dell’inizio dei lavori - il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e il suo POS e quello di queste ultime imprese al coordinatore per l’esecuzione (art. 101, comma 3). 21) Si veda l’Allegato XIII e l’art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008. 22) Si veda l’art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008. 23) Si veda l’art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008. 24) Si vedano, rispettivamente, le lettere d), e) e f), art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. 6 luglio 2010 - N. 13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75 IL SOLE 24 ORE