MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
DAL QUOTIDIANO OGGI
FISCO
•Sul contraddittorio
endoprocedimentale la parola
alla Corte Costituzionale - pag. 2
•Legge di Stabilità 2016:
regime CFC con più oneri per i
contribuenti - pag. 4
•Legge di Stabilità 2016:
assegnazione agevolata immobili
con rettifica della detrazione? pag. 6
•Nuovo regime forfetario: le
agevolazioni contributive - pag. 8
•Immobili merce destinati alla
vendita con TASI ridotta - pag. 15
LAVORO E PREVIDENZA
•Giovani precari e disoccupati:
ripristinati gli incentivi alle
imprese - pag. 20
•Premi di produttività: più
conveniente il welfare aziendale
- pag. 22
•Potito di Nunzio: il nuovo ruolo
del Consulente del lavoro - pag.
25
•ASDI: per la domanda si
attendono le istruzioni INPS pag. 26
•Operazioni di conguaglio nel
flusso UniEMens in scadenza pag. 28
•Bando INAIL: finanziamento di
progetti formativi per piccole,
medie e micro imprese - pag. 31
FINANZIAMENTI
•Legge Stabilità 2016: bonus
mobili per tutto il 2016 - pag. 37
IMPRESA
•Commissione Rordorf: per una
riforma organica del fallimento pag. 40
IN EVIDENZA
Sul contraddittorio
endoprocedimentale la parola alla
Corte Costituzionale
di Sara Mecca - Avvocato e Docente di Scienza delle finanze e
della sicurezza finanziaria presso l’Università della Tuscia
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12,
comma 7, dello Statuto del contribuente nella parte in cui riconosce
al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale di chiusura delle
operazioni di accertamento e di disporre dei 60 giorni per eventuali
controdeduzioni, nelle sole ipotesi di verifiche in loco. Infatti, il
contraddittorio amministrativo appare strumentale a garantire il diritto
di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e a far sì che le parti processuali si
trovino su un piano di sostanziale parità. Inoltre, voler applicare l’art.
12, comma 7, alle sole verifiche in loco sarebbe discriminatorio nei
confronti di quei contribuenti che hanno invece subito accertamenti
a tavolino, i quali hanno comunque diritto ad evidenziare le proprie
ragioni prima che la pretesa del fisco si cristallizzi in un atto impositivo.
Così la CTR di Firenze con la sentenza n. 736/1/15 ha rimesso la
questione alla Consulta.
Una società riceveva un avviso di
accertamento che veniva impugnato innanzi la CTP competente.
La
contribuente
eccepiva
preliminarmente la nullità dell’atto impositivo poiché emesso in
violazione delle garanzie previste
dall’art. 12, comma 7, legge
Commissione Rordorf: per una riforma
organica del fallimento
di Andrea Bonelli - Dottore commercialista e Revisore legale
dei conti in Roma, Membro del Comitato scientifico dell’Istituto
per il Governo Societario - IGS, - Studio Signori Professionisti
Associati
Lo schema di disegno di legge delega elaborato dalla Commissione
Rordorf per la revisione della legge fallimentare rappresenta un
importante passo avanti verso una riforma organica delle discipline
della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La riforma si è resa necessaria per
porre rimedio alla disomogenea stratificazione normativa succedutasi
dal 1942, alle rilevanti difficoltà applicative e alla mancanza di indirizzi
giurisprudenziali consolidati. La Commissione riscrive interamente
la disciplina delle procedure concorsuali, nel quale trovano spazio
l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
e il sovraindebitamento del consumatore e degli altri debitori non
assoggettati al fallimento.
Per la riforma fallimentare, oggetto di reiterati interventi normativi,
sono necessari interventi di carattere sia “tecnico” che “politico”. Tra
i primi si fa riferimento alla redazione di un testo unico della crisi
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d’impresa piuttosto che alla disciplina in materia di gruppi societari,
mentre tra gli interventi “politici”
si rimanda alla limitazione dell’autonomia del debitore introducendo, ad esempio, percentuali
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Fisco
La decisione della CTR Toscana
Sul contraddittorio endoprocedimentale la parola alla Corte
Costituzionale
di Sara Mecca - Avvocato e Docente di Scienza delle finanze e della sicurezza finanziaria presso
l’Università della Tuscia
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente nella
parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale di chiusura delle operazioni di
accertamento e di disporre dei 60 giorni per eventuali controdeduzioni, nelle sole ipotesi di verifiche in loco.
Infatti, il contraddittorio amministrativo appare strumentale a garantire il diritto di difesa sancito dall’art. 24
Cost. e a far sì che le parti processuali si trovino su un piano di sostanziale parità. Inoltre, voler applicare l’art.
12, comma 7, alle sole verifiche in loco sarebbe discriminatorio nei confronti di quei contribuenti che hanno
invece subito accertamenti a tavolino, i quali hanno comunque diritto ad evidenziare le proprie ragioni prima
che la pretesa del fisco si cristallizzi in un atto impositivo. Così la CTR di Firenze con la sentenza n. 736/1/15 ha
rimesso la questione alla Consulta.
Una società riceveva un avviso di accertamento che
veniva impugnato innanzi la CTP competente.
La contribuente eccepiva preliminarmente la nullità
dell’atto impositivo poiché emesso in violazione delle garanzie previste dall’art. 12, comma 7, legge n.
212/2000 (dopo il rilascio del PVC e la conseguente
chiusura della verifica, il contribuente può comunicare
entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza).
La CTP accoglieva il ricorso solo parzialmente, respingendo l’eccezione di nullità. Infatti, la norma citata si applicherebbe solo alle verifiche conseguenti
ad accessi, ispezioni o verifiche presso i locali in cui
si svolge l’attività del contribuente e non a quelle a
tavolino (come era nel caso di specie).
La società presentava dunque appello in CTR, riproponendo la medesima eccezione di nullità dell’atto.
La decisione della CTR e il percorso argomentativo
La CTR di Firenze, sez. I, con l’ordinanza n. 736/1/15,
depositata il 10 gennaio 2015 (Pres. e Rel. Cicala),
con un interessante percorso argomentativo ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art.
12, comma 7, legge n. 212/2000, rimettendo gli atti
alla Consulta.
Quadro giurisprudenziale di riferimento
I giudici di appello ripercorrono anzitutto le varie pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite negli
anni sull’argomento.
Le SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n.
18184 del 2013, avevano stabilito che l’inosservanza
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del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione
dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo
che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Detto
termine è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi
del diritto al contraddittorio, che costituisce espressione dei principi costituzionali di collaborazione e buona
fede tra amministrazione e contribuente. Tuttavia, tale
diritto al contraddittorio è previsto dall’art. 12, comma
7 solo per il contribuente che abbia subito un accertamento conseguente ad accessi, ispezioni e verifiche
fiscali effettuate nei locali ove si esercita la sua attività
imprenditoriale o professionale.
Successivamente le medesime SS.UU. (sentenze n.
19667 e n. 19668 del 2014) sembravano aver fatto un
passo in avanti, sancendo un vero e proprio “principio generale del contraddittorio”: infatti, il diritto
al contraddittorio realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino garantito dall’art. 24 Cost., nonché il
buon andamento della PA.
Tale orientamento era stato avallato anche dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 132 del 2015 secondo cui nel nostro diritto vige il principio generale
del contraddittorio, che trova applicazione anche se
non è enunciato in specifiche disposizioni di legge.
Tuttavia, con la recente sentenza n. 24823 del 2015,
le Sezioni Unite della Cassazione hanno nuovamente limitato l’applicazione del contraddittorio. In
particolare, si era affermato che non esiste nel nostro
ordinamento un obbligo generalizzato per l’Amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia espressamente previsto
per legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati” (IVA). Peraltro, anche per questa
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in
tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi. Con tale pronuncia si era dunque di
fatto limitata l’applicazione dell’art. 12, comma 7, alle
sole verifiche in loco.
La questione di legittimità costituzionale
Prendendo le mosse da un tale contraddittorio panorama giurisprudenziale, la CTR si pone dunque il
seguente quesito: sussiste nel nostro ordinamento un
generale obbligo per l’Amministrazione di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di
emettere un accertamento ovvero tale obbligo sorge
solo ove previsto da specifiche disposizioni di legge?
E dunque l’art. 12, comma 7, si applica solo per le
verifiche in loco - così come parrebbe dal dettato letterale della norma - ovvero in generale a tutte le tipologie di accertamento, anche a tavolino?
I giudici della CTR analizzano, a tal proposito, le peculiarità del processo tributario, caratterizzato dalla
sostanziale assenza di una fase istruttoria o di raccolta
delle prove da parte di un giudice terzo, o comunque in
contraddittorio (è infatti vietata la prova testimoniale).
Di fatto, dunque, l’istruttoria fiscale è affidata quasi
esclusivamente all’Amministrazione, che peraltro può
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spesso avvalersi di meri “indizi”.
Posto che non è possibile - osserva la Commissione
- che i giudici tributari si facciano ricercatori di prove, appare dunque necessario che il contribuente abbia voce nella fase “amministrativa”, in cui si forma il
materiale probatorio su cui poi si fonderà il giudizio.
Il contraddittorio amministrativo appare dunque strumentale a garantire il diritto di difesa sancito dall’art.
24 Cost. e a far si che le parti processuali si trovino su
un piano di sostanziale parità.
Peraltro, voler applicare l’art. 12, comma 7, alle sole
verifiche in loco sarebbe discriminatorio nei confronti di quei contribuenti che hanno invece subito accertamenti a tavolino i quali hanno comunque diritto ad
evidenziare le proprie ragioni prima che la pretesa del
fisco si cristallizzi in un atto impositivo.
Ne deriva dunque che è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, legge n.
212/2000 nella parte in cui riconosce al contribuente
il diritto a ricevere copia del verbale di chiusura delle
operazioni di accertamenti e di disporre dei 60 giorni
per eventuali controdeduzioni, nelle sole ipotesi di verifiche in loco.
Sarà ora la Consulta a dover pronunciarsi definitivamente sulla questione.
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Fisco
Verifica del livello di tassazione nominale
Legge di Stabilità 2016: regime CFC con più oneri per i
contribuenti
di Fabio Ghiselli - Dottore Commercialista e Revisore legale, Vice Presidente del CTF ANDAF
Ai fini della disciplina CFC, la legge di Stabilità 2016 prevede che qualunque regime fiscale, ordinario e speciale,
si consideri “privilegiato” se il livello di tassazione nominale risulta essere inferiore al 50% di quello applicabile
in Italia. Non ci sarà più, pertanto, alcun decreto o provvedimento del MEF al quale si potrà fare riferimento
per individuare una lista di Paesi, territori o di soggetti che svolgono una determinata attività, cui si applica
la disciplina. Dovrà essere la controllante residente a verificare il livello di imposizione del Paese estero e
confrontarlo con quello italiano, per ogni periodo d’imposta. Con un onere maggiore per il contribuente che
potrà tradursi in una fonte di rischio qualora la struttura interna o esterna che gestisce gli affari fiscali non sia
dotata del necessario know how in materia di fiscalità internazionale.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto (art. 1, comma 142, lettera b, legge n. 208/2015) alcune modifiche
all’art. 167 TUIR (Disposizioni in materia di imprese
estere controllate), che disciplina sia le CFC “black
list” (commi da 1 a 8), sia quelle c.d. “white” (commi
8-bis e 8-ter).
Secondo quanto disposto dal successivo comma 144,
le nuove disposizioni esplicano i loro effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2016 (per i soggetti con
esercizio coincidente con l’anno solare).
La prima modifica riguarda l’art. 167, comma 1, TUIR.
Come è noto, tale disposizione ha due versioni:
- quella modificata dall’art. 1, comma 83, lettera l),
legge n. 244/2007, che rinvia a un provvedimento del
Ministero dell’Economia da emanare ai sensi dell’art.
168-bis, mai scritto e, quindi, di fatto, mai entrato in
vigore,
- quella previgente, formalmente abrogata dalla stessa
norma ma, per le stesse ragioni, ancora in vigore, su
cui è intervenuta la legge di Stabilità 2016.
Il legislatore ha, quindi, definitivamente abrogato il
suddetto rinvio e, per l’individuazione dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato c.d. black list ha, da
un lato, ricompreso tutti quelli meglio definiti in linea
di principio al nuovo comma 4 e, dall’altro, escluso i
Paesi appartenenti all’Unione europea o aderenti allo
Spazio economico europeo con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio
di informazioni.
La seconda modifica è quella che ha interessato il comma 4, integralmente riformulato con un linguaggio
senz’altro meno ridondante del precedente e secondo
cui qualunque regime fiscale, ordinario e speciale, si
considera “privilegiato” se il livello di tassazione nominale risulta essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
La prima considerazione, che consegue dal combinato
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disposto dei due commi, è che non ci sarà più alcun
decreto o provvedimento del Ministero delle Finanze
al quale si potrà fare riferimento per individuare una
lista di Paesi, territori o di soggetti che svolgono una
determinata attività, cui si applica de plano la disciplina in esame.
Quindi, l’apposito D.M. 21 novembre 2001 non troverà più pratica attuazione, mentre dovrà essere la controllante residente a verificare il livello di imposizione
del Paese estero e confrontarlo con quello italiano,
per ogni periodo d’imposta. Non c’è dubbio che ciò
rappresenterà un onere maggiore per il contribuente che potrà tradursi in una fonte di rischio qualora la
struttura interna o esterna che gestisce gli affari fiscali
non sia dotata del necessario know how in materia di
fiscalità internazionale.
C’è da dire, tuttavia, che l’analisi comparativa appare
agevolata dal fatto che, per espressa previsione normativa, dovrà essere verificato il livello di “tassazione
nominale” del Paese di residenza della società controllata e non quella effettiva.
Sul “livello di tassazione” incominciano a riproporsi i
dubbi sulla rilevanza o meno dell’IRAP.
Come è noto, la norma nulla dice al riguardo, per cui
non resta che riferirsi alla circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 51/E del 6 ottobre 2010 che aveva escluso tale imposta dal computo del livello impositivo
interno.
In realtà, sarebbe forse il caso di affrontare la questione con una maggiore sistematicità, in relazione
a entrambi gli elementi del confronto e all’insieme
dell’onere impositivo. Vi sono Paesi che adottano una
imposizione mista, sul reddito e sul patrimonio netto
che, peraltro, rientrano nell’ambito applicativo della
convenzione contro le doppie imposizioni (come la
Svizzera),oppure una tassazione sui proventi lordi annui quale onere per la facoltà di svolgere determinate
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
attività in concessione (come Monte Carlo), e che vengono sistematicamente disconosciute dall’Agenzia
delle Entrate.
Per questo sarebbe auspicabile un intervento del legislatore o del Dipartimento delle Finanze del MEF,
quale fonte interpretativa primaria.
Rimane fermo, invece, il principio per cui la determinazione del reddito del soggetto non residente cui
corrisponderà la liquidazione separata dell’imposta in
capo alla controllante residente in Italia, dovrà seguire
le regole imposte dalla disciplina del TUIR, in materia
di IRES, secondo quanto disposto dal D.M. 21 novembre 2001, n. 429, di attuazione.
Si rinvia a F. Ghiselli, “Controlled foreign companies:
aspetti applicativi”, in Elusione fiscale internazionale,
a cura di P. Valente, IPSOA, 2014.
Direttamente connessa a quanto detto sopra è la modifica che ha interessato il comma 6, nel quale è stato
eliminato il riferimento all’aliquota del 27% come
livello minimo cui assoggettare il reddito della CFC,
per introdurre il principio più generale “dell’aliquota
ordinaria dell’imposta sul reddito delle società”, valido anche in caso di interventi di riduzione (come quello previsto dal 2017 al 24%).
Come detto in apertura, la legge di Stabilità 2016 ha
anche modificato, in parte, la disciplina relativa alle
c.d. CFC “white” (che nulla avevano e hanno a che
vedere con una lista apposita, mai redatta, ma così denominate per distinguerle da quelle “black list”), contenuta nei commi 8-bis e 8-ter dell’art. 167.
Qui l’intervento del legislatore è conseguente alla
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modifica operata al comma 4, per specificare che tale
disciplina si applica a quei soggetti localizzati in Stati
o territori diversi da quelli di cui allo stesso comma 4
-ossia diversi da quelli nei quali il livello di tassazione
nominale è inferiore al 50% di quello applicabile in
Italia - e a quelli localizzati in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia ha stipulato un accordo
che assicuri un adeguato scambio di informazioni.
Non sono state apportate altre modifiche al testo normativo, ragione per cui continuano ad applicarsi le
stesse regole sancite nei commi citati a quei soggetti
che risiedono in Paesi UE a fiscalità ridotta e che fino
al passato più recente, hanno dovuto presentare l’apposito interpello disapplicativo.
Se il principio della “tassazione nominale” vale per
i soggetti black list, per quelli white sottoposti alla
disciplina dei commi 8-bis e 8-ter permane univocamente valido il riferimento alla “tassazione effettiva”
contenuto nel comma 8-bis, lettera a).
Ragione per cui, continueranno a presentarsi le stesse
problematiche già viste per questo tipo di società residenti all’estero, anche in ordine alla rilevanza delle
variazioni, soprattutto in aumento, effettuate in sede
di dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di
residenza, non raramente disconosciute dall’Agenzia
delle Entrate in sede di verifica presso la controllante,
ai fini della determinazione del livello di imposizione
effettiva da confrontare con quello italiano.
Leggi anche “Legge di Stabilità 2016: i costi black list
escono di scena”
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Fisco
Verifica sull’atto di provenienza
Legge di Stabilità 2016: assegnazione agevolata immobili con
rettifica della detrazione?
di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma
La disciplina dell’assegnazione agevolata prevista dalla legge di Stabilità 2016 potrebbe determinare la
necessità di applicare il meccanismo della rettifica della detrazione. Ciò anche se all’atto dell’acquisto non è
stata considerata in detrazione l’IVA. Potrebbe non essere sufficiente, in taluni casi, considerare l’operazione
di assegnazione fuori campo IVA; deve essere verificato, infatti, se nel corso del decennio precedente rispetto
all’atto di assegnazione sono stati effettuati lavori straordinari sull’immobile in questione e se la relativa imposta
sia stata o meno considerata in detrazione.
La prima verifica da effettuare, riguarda l’atto di provenienza del bene oggetto di successiva assegnazione.
L’immobile potrebbe essere stato acquistato da un
privato e quindi l’atto di provenienza dovrebbe aver
scontato l’imposta di registro.
L’acquisto del bene potrebbe essere stato a suo tempo
escluso da IVA in quanto acquistato prima dell’entrata
in vigore dell’imposta sul valore aggiunto.
In alternativa, l’atto di acquisto potrebbe aver scontato l’imposta di registro a seguito dell’esenzione della
cessione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis) o n.
8-ter). Quest’ultima disposizione riguarda gli immobili strumentali per natura ed in questo caso l’imposta di registro pagata all’atto dell’acquisto sarà stata
determinata in misura fissa.
In tutti questi casi l’IVA non è stata considerata in
detrazione.
É irrilevante se l’indetraibilità sia dovuta alla mancata applicazione del tributo. Se l’atto di provenienza è
stato assoggettato ad IVA e l’immobile è di tipo abitativo probabilmente l’IVA non sarà stata considerata in
detrazione ai sensi dell’art. 19-bis1, lettera i), D.P.R.
n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato con diversi documenti di prassi che l’assegnazione dei beni ai soci
realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa (cfr. in particolare circolare
n. 40/E del 13 maggio 2002).
É possibile, però, che - precedentemente l’operazione
di assegnazione - l’immobile sia stato oggetto di ristrutturazione. In tale ipotesi l’impresa potrebbe aver
considerato in detrazione l’IVA relativa all’intervento.
Si pone quindi il problema di comprendere se l’operazione di assegnazione continui anche in questo caso ad
essere fuori campo IVA.
I dubbi trovano origine nel fatto che l’eventuale esclusione dal campo di applicazione del tributo attribuirebbe un beneficio al contribuente che, dopo aver considerato in detrazione l’IVA relativa all’intervento di
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ristrutturazione, escluderebbe successivamente l’intero valore del bene (compreso quello incrementato dai
lavori) dall’applicazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il problema con
la risoluzione n. 194/E del 17 giugno 2002.
In base al documento di prassi, se i lavori di ristrutturazione e di ampliamento integrano la realizzazione
di una nuova unità immobiliare ed hanno una consistenza tale da poter essere successivamente destinati
a costituire un’autonoma unità immobiliare, la parte
dell’immobile realizzata a seguito dell’ampliamento
deve essere assoggettata ad IVA (all’atto dell’assegnazione) costituendo anche nell’ipotesi di destinazione a
finalità estranee, un’operazione rilevante.
Viceversa, se i predetti lavori sono finalizzati esclusivamente a migliorare le condizioni di utilizzazione
dell’immobile (senza alcun ampliamento), quindi
non hanno esaurito la loro utilità avendo concorso ad
incrementare il valore del bene, deve essere operata
la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2
del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia in questo caso la rettifica è necessaria solo l’IVA relativa ai predetti lavori
è stata considerata in detrazione nel decennio precedente (periodo di monitoraggio) rispetto all’atto di
assegnazione.
Invece se i predetti oneri di manutenzione e riparazione non sono configurabili quali “elementi che compongono il bene”, o se hanno esaurito la loro utilità
senza incrementare il valore del bene oggetto di assegnazione (ad esempio se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria), la rettifica della detrazione non deve
essere effettuata e l’operazione di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa è fuori campo
di applicazione dell’IVA.
A tal proposito occorre anche ricordare che per i lavori di manutenzione ordinaria effettuati su immobili abitativi l’IVA è indetraibile ai sensi del citato art.
19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972. Non sussiste quindi
alcuna possibilità di fruire di un indebito vantaggio in
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corrispondenza dell’assegnazione se non si applica il
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meccanismo della rettifica della detrazione.
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Fisco
Dal 1° gennaio 2016
Nuovo regime forfetario: le agevolazioni contributive
di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista
Per i contribuenti che accedono al regime forfetario è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 35% della
contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. È una delle novità introdotte dalla legge di Stabilità
per il 2016, che ha riscritto le regole già definite dalla legge di Stabilità 2015. La nuova formulazione prevede,
per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima,
l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali
(rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA),
fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione separata INPS.
I soggetti esercenti attività d’impresa che optano per il
regime forfetario possono applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato.
In pratica, si prevede l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS
dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto
dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della
Gestione Separata INPS (art. 2, comma 29, legge n.
335/1995).
Si ricorda che l’art. 1, commi da 76 a 84, della legge
di Stabilità 2015, nella sua versione originaria, aveva introdotto uno specifico regime agevolato ai fini
contributivi per i contribuenti obbligati al versamento
dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali
artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa
(comma 76).
Ora, come anticipato, la legge di Stabilità 2016 riscrive completamente le regole.
Per capire meglio cosa cambia, è opportuno, però, ricostruire la disciplina così come si è evoluta.
L’agevolazione nella legge di Stabilità 2015
La legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 76 a 84,
legge n. 190/2014) ha introdotto uno specifico regime
agevolato ai fini contributivi di cui potevano usufruire i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani
e commercianti, esercenti attività di impresa (comma
76).
In particolare, i contribuenti esercenti attività d’impresa che rientravano nel regime fiscale forfetario introdotto nel 2015 potevano fruire anche di un regime
agevolato ai fini contributivi nel quale era esclusa
l’applicazione della contribuzione previdenziale minima, con una modalità di calcolo dei contributi basati
su una percentuale del reddito dichiarato.
Si prevedeva, infatti, l’applicazione, per l’accredito
della contribuzione, della procedura disposta dall’art.
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2, comma 29, legge n. 335/1995, di fatto parificando
la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi
per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata INPS (per i quali l’importo
contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi
sulla base dell’imponibile dichiarato nell’esercizio)
(comma 77).
Sull’agevolazione si era espressa anche l’INPS con la
circolare 10 febbraio 2015, n. 29.
Leggi anche
- “Artigiani e commercianti: come accedere al regime
contributivo agevolato”
- “Regime contributivo agevolato: entro il 28 febbraio
l’adesione”
In quell’occasione era stato chiarito che:
- si trattava di un regime agevolativo con carattere
opzionale e accessibile esclusivamente a domanda.
- per i contribuenti che rientravano nel regime fiscale
forfetario non trovava applicazione il livello minimo
imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali; pertanto il contribuente non era
obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti
dovevano essere effettuati in acconto e a saldo, alle
scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
- alle scadenze previste per il pagamento degli acconti,
i soggetti obbligati dovevano versare anche la contribuzione di maternità, pari a 7,44 euro annui, in due
rate uguali pari a 3,72 euro.
In merito all’applicazione, per l’accredito della contribuzione, dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/1995,
era stato spiegato che ciò voleva significare che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul
minimale di reddito, attribuiva il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun
anno solare cui si riferiva il versamento. Al contrario,
nel caso di versamento di un contributo inferiore a
quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati venivano proporzionalmente ridotti.
Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi
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venivano attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coincideva naturalmente con il mese di inizio
di imposizione contributiva.
Nel caso in cui erano presenti coadiuvanti o coadiutori, il contribuente poteva indicare la quota di reddito
di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49%.
Quanto alle modalità operative per fruire del regime
agevolato, l’INPS aveva fornito le istruzioni necessarie per richiedere, entro il termine inderogabile del
28 febbraio, l’ammissione allo stesso.
Inoltre, era stato chiarito che il regime contributivo agevolato cessava di avere applicazione a partire
dall’anno successivo a quello in cui veniva meno taluna delle condizioni previste per l’accesso al regime
forfetario.
Nuove regole dal 2016
Nel modificare il regime forfetario, la legge di Stabilità
2016 ha riscritto - in parte - la sezione relativa alle agevolazioni contributive. La disposizione completamente riscritta è l’art. 1, comma 77, legge n. 190/2014, che
nella sua nuova formulazione prevede che:
“Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su
tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini
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previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui
all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995,
n. 335”.
In pratica:
- sparisce il riferimento al disapplicazione del livello
minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei
contributi previdenziali dall’art. 1, comma 3, legge n.
233/1990;
- si introduce la riduzione del 35%;
- viene confermato l’accredito dei contributi ex art.
2, comma 29, legge n. 335/1995.
In definitiva, ora la norma prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione
della contribuzione previdenziale minima, l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto
quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo
restando il meccanismo di accredito contributivo
secondo le regole della Gestione Separata INPS (art.
2, comma 29, Legge n. 335/1995).
Restano comunque confermate tutte le altre regole, in
particolare quelle connesse:
- ai versamenti;
- ai coadiuvanti e collaboratori;
- alla richiesta di accesso entro il 28 febbraio;
- alla cessazione del regime.
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Fisco
Con il trasporto per conto del fornitore
Vendite a distanza con IVA nel Paese UE del cliente
di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Advisor scientifico di Adacta Studio Associato
Secondo la Commissione europea, ai fini dell’applicazione dell’IVA nel Paese UE di destinazione, previsto per
le vendite a distanza, il trasporto deve intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente
interviene direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli interviene indirettamente
- per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto.
Nell’ambito del D.L. n. 331/1993, le cessioni in base a
cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti/
trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per
suo conto, ovvero spediti/trasportati dal cedente o per
suo conto nel territorio di altro Stato membro, sono
soggette a IVA nel Paese di destinazione dei beni alla
duplice condizione che:
- il cessionario sia un “privato consumatore” o un
operatore non ammesso alla detrazione dell’imposta
- il volume annuo di “vendite a distanza” verso il singolo Stato non sia superiore ad una determinata soglia
(pari a 35.000 euro per l’Italia).
Con norma di interpretazione autentica (art. 11-quater, comma 1, D.L. n. 35/2005) è stato precisato che
la locuzione “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni deve intendersi riferita
alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da
parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto”.
Al riguardo, il corrispondente art. 33, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che “è considerato
luogo di una cessione di beni spediti o trasportati
dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato
membro diverso da quello di arrivo della spedizione
o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”, ossia fissa una deroga al più
generale principio secondo il quale le cessioni a privati consumatori sono assoggettate a IVA nel Paese di
origine.
Pare, quindi, evidente che ciò che caratterizza, in base
alla disciplina unionale, le vendite a distanza, oltre
alla circostanza che l’acquirente sia un privato, non è
il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, etc.) utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il
trasporto della merce venga effettuato direttamente
dal fornitore o per suo conto a destinazione del cliente in un diverso Paese membro.
Ne consegue, secondo la circolare dell’Agenzia delle
Entrate 13 giugno 2006, n. 20 (§ 3), “che le cessioni
di beni sono ammesse al regime di non imponibilità
e devono essere assoggettate ad imposta nello Stato
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membro di destinazione - anche se concluse presso il
punto vendita del fornitore - quando il trasporto a destinazione dell’acquirente in altro Stato membro viene
eseguito ad opera del cedente, configurandosi come
accessorio all’operazione principale di cessione”.
In merito all’interpretazione della locuzione “cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo
conto”, contenuta nell’art. 33, par. 1, della direttiva n.
2006/112/CE, la Commissione europea, nel Working
Paper n. 855 del 5 maggio 2015, ha osservato che, in
base all’interpretazione letterale della norma, l’operazione può qualificarsi come vendita a distanza, soggetta ad IVA nel Paese di destinazione, a condizione
che il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente
o da terzi per suo conto. Si resta, invece, al di fuori
della disciplina delle vendite a distanza in tutti i casi in
cui il contratto di trasporto sia concluso dal cessionario
con il vettore e il cedente non sia, quindi, responsabile
per gli eventuali inadempimenti del vettore, imputabili
a ritardi nella consegna, danneggiamento della merce,
ecc. In base a questa impostazione, anche se il cedente ha consigliato al cessionario un determinato vettore
non è possibile ritenere che il trasporto sia stato effettuato per conto del cedente stesso.
Un’interpretazione più ampia, suggerita dalla
Commissione al fine di privilegiare la “realtà economica” e di evitare l’arbitraria localizzazione territoriale dell’operazione nel Paese di origine o in quello di
destinazione, porta invece a ritenere che il trasporto
debba intendersi effettuato per conto del fornitore non
solo quando il cedente intervenga direttamente o per
mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando
egli intervenga indirettamente - per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al
cessionario un determinato vettore - pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non
sostenendo i costi di trasporto.
Il Comitato IVA, nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno
2015 (Documento C - taxud.c.1(2015)4820441 - 876),
ha quasi unanimemente condiviso l’interpretazione
estensiva dell’art. 33 della direttiva n. 2006/112/CE
prospettata dalla Commissione europea. In particolare,
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
il Comitato IVA ha unanimemente convenuto che il fornitore interviene direttamente nel trasporto quando:
- subappalta il servizio di trasporto a terzi che consegnano i beni al cliente;
- il trasporto dei beni è fornito da un terzo, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la responsabilità per la consegna della merce al cliente;
- il fornitore fattura e incassa il costo di trasporto dal
cliente per poi accreditarlo al soggetto terzo che organizza il trasporto dei beni.
Il Comitato IVA ha convenuto quasi all’unanimità che
il fornitore interviene indirettamente nel trasporto nei
casi in cui:
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- promuova attivamente il servizio di consegna dei
beni al cliente da parte di un terzo;
- metta in contatto il cliente e il terzo;
- fornisca a terzi le informazioni necessarie per la consegna dei beni al cliente.
Il Comitato IVA ha, inoltre, convenuto all’unanimità
che i beni non si considerano trasportati o spediti dal
fornitore o per suo conto, ai sensi dell’art. 33 della direttiva n. 2006/112/CE, quando è il cliente che trasporta i beni e, quasi all’unanimità, che si resta al di fuori
della disciplina in esame quando il cliente organizza il
trasporto avvalendosi di un terzo, senza l’intervento,
diretto o indiretto, del fornitore.
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Fisco
La sentenza della CTP Bergamo
Sanzioni amministrative tributarie: favor rei applicabile alle
disposizioni generali
di Raffaele Artina - Dottore Commercialista in Bergamo
Uno degli aspetti mai formalmente chiariti dall’Amministrazione finanziaria attiene all’applicazione del principio
del favor rei agli istituti generali previsti dalla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, recati dal
D.Lgs. n. 472/1997. In questo contesto, la sentenza n. 384/8/15 della CTP di Bergamo, passata in giudicato
per mancata impugnazione, rappresenta un interessante precedente per sostenere l’applicazione trasversale
del favor rei a tutte le disposizioni che regolano le sanzioni amministrative tributarie, incluse, quindi, anche le
disposizioni generali.
L’introduzione dell’applicazione della misura sanzionatoria più favorevole alle violazioni di natura tributaria - cd. principio del favor rei - è mutuata dall’analoga disposizione contenuta nel Codice penale.
Tuttavia la formulazione dell’art. 3, comma 3, D.Lgs.
n. 472/1997 sembra limitare l’applicazione del principio unicamente alla determinazione della misura
della sanzione, con una portata più limitata rispetto
a quanto previsto dalla disciplina penalistica, laddove
deve essere applicata qualsiasi norma che introduca un
vantaggio di qualsivoglia natura per l’imputato.
L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 dispone che “se
la legge in vigore al momento in cui è stata commessa
la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole
[...]”.
Questa previsione trova generalmente applicazione
quando la successione nel tempo delle leggi porti alla
determinazione di sanzioni di entità diversa in relazione ad una determinata violazione.
Ad esempio
In relazione alla recente rimodulazione delle sanzioni
previste per infedele dichiarazione, il nuovo minimo
edittale del 90% previsto dal riformato art. 1, D.Lgs. n.
471/1997 troverà applicazione anche per le violazioni
commesse in data antecedente al 1° gennaio 2016.
D’altro canto, la nuova sanzione prevista dall’art. 1,
comma 3, D.lgs. n. 471/1997, che prevede l’aumento
della metà dei minimi edittali per le ipotesi di infedele
dichiarazione qualora l’infedeltà derivi dall’utilizzo di
documenti per operazioni inesistenti, potrà essere applicata solo per i fatti commessi dal 1° gennaio 2016.
Portata più ampia per il favor rei?
Chiarito, quindi, come il principio operi direttamente sulle disposizioni che ridondano sull’entità della
sanzione, si pone il dubbio se la medesima disposizione possa avere una portata più ampia di quella
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che traspare dal dato letterale della stessa, giungendo
così ad interessare la successione delle leggi che riguardino anche gli istituti generali recati dal D.Lgs.
n. 472/1997.
Favor rei e ravvedimento operoso
Una risposta affermativa a questo interrogativo può
essere ricavata dalle pronunce ufficiali dell’Amministrazione finanziaria in tema di ravvedimento operoso.
In particolare sul tema il Ministero delle finanze con la
C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E ha precisato che:
“In relazione al ravvedimento è opportuna un’ulteriore precisazione avuto riguardo alle disposizioni previgenti che ammettevano la regolarizzazione entro
termini più ampi rispetto a quelli ora previsti dall’art.
13. Nelle ipotesi in cui il ravvedimento possa essere
eseguito, in forza delle disposizioni previgenti, oltre
i termini indicati nell’art. 13, il principio del favor
rei impone di considerare siffatte previsioni ancora
operative”.
Ed ancora l’Agenzia del Territorio, con circolare 27
aprile 2001, n. 4/T, in tema di ravvedimento operoso e
in relazione all’innalzamento della misura percentuale
necessaria per ravvedere una violazione di una norma
tributaria, operata dal D.Lgs. n. 99/2000, ha precisato
che:
“Tale modifica, peraltro, a differenza di quella concernente la lettera c) dell’art.13, traducendosi in un trattamento sanzionatorio più sfavorevole per il contribuente [...] non può essere applicata retroattivamente, ma
soltanto con riferimento alle violazioni commesse a
decorrere dall’11 maggio 2000, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 99/2000”.
Per effetto dei citati interventi interpretativi, il favor
rei risulterebbe, quindi, applicabile anche ad una delle
disposizioni generali regolate dal D.Lgs. n. 472, quella
appunto recata dall’art. 13.
Ci si domanda, quindi, se sia possibile ipotizzare
un’applicazione generalizzata del principio anche
agli altri istituti, quali ad esempio quello relativo alla
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
definizione delle sanzioni in misura ridotta recato
dagli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997.
Modifica alla disciplina della definizione agevolata
L’intervento della giurisprudenza di merito
Una risposta affermativa al quesito può essere ricavata nella pronuncia della CTP di Bergamo (sentenza
n. 384/2015), che ha avuto modo di precisare che la
limitazione o le modifiche in peius alla misura della
definizione agevolata delle sanzioni non possono essere applicate a fatti antecedenti alla data di entrata in
vigore della disposizione modificativa, salvo che l’applicazione retroattiva non derivi da un’espressa previsione della legge.
Il caso allo scrutinio dei giudici bergamaschi riguardava un contribuente a cui era stata irrogata la sanzione per indebita compensazione di crediti prevista
dall’allora vigente art. 27, comma 18, D.L n. 185/2008
(dal 1° gennaio 2016, art. 13 comma 5, D.Lgs. n.
471/1997), in misura pari al 100% del credito indebitamente compensato.
Nella formulazione vigente alla data di commissione
della violazione, tale disposizione non prevedeva alcuna limitazione alla possibilità di definizione agevolata della sanzione.
Successivamente, il D.L. n. 78/2009 (art. 10, comma
1, lettera a, n. 8), con decorrenza 1° luglio 2009 integrava la disposizione normativa con la previsione che
“Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
dall’articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Nonostante la condotta fosse stata posta in essere
antecedentemente al 1à luglio 2009, l’Agenzia delle
Entrate negava il diritto del contribuente di definire la
sanzione con riduzione a 1/3.
Il contribuente, dopo aver pagato la sanzione in misura ridotta (1/3 di quella irrogata), proponeva ricorso avverso questa parte dell’atto di recupero credito,
evidenziando che il comportamento dell’Ufficio comportava una violazione dell’art. 3, comma 3, D.Lgs.
n. 472/1997, in quanto l’esclusione della definizione
agevolata determinava l’applicazione di una misura
sanzionatoria più severa di quanto fosse previsto dal
sistema esistente all’epoca dei fatti. Inoltre, si evidenziava che quando il legislatore abbia inteso derogare
al principio del favor rei lo ha fatto in modo esplicito
(come è avvenuto, ad esempio, per la modifica della
misura della definizione agevolata delle sanzioni, che
in base all’art. 1, comma 20, legge n. 220/2010 ha determinato un innalzamento del versamento necessario
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per la definizione delle sanzioni da 1/4 a 1/3; in tale
ipotesi è stato esplicitamente previsto che la nuova
misura trovasse applicazione per gli atti notificati dal
1° febbraio 2011, prevedendo, quindi, un inasprimento
della misura della sanzione anche per fatti commessi
antecedentemente).
Infine, si invocava l’applicazione dell’art. 3, comma
1, dello Statuto dei diritti del contribuente, dove viene
stabilito che
“Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”
ed, inoltre, l’impossibilità di considerare la novella in
vigore dal 1° luglio 2009 quale norma di interpretazione autentica, in quanto lo stesso Statuto del contribuente stabilisce che:
“l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e
con legge ordinaria, qualificando come tale le disposizioni di interpretazione autentica”.
La pronuncia della CTP di Bergamo
La CTP di Bergamo ha accolto le doglianze del contribuente, evidenziando che nella fattispecie
“deve ritenersi ammessa la definizione agevolata in
quanto solamente con l’entrata in vigore del D.L. 1°
luglio 2009, n. 78 tale possibilità è stata esclusa; e non
vi è dubbio che tale disposizione avesse una portata
innovativa in quanto integrava la fattispecie con un sostanziale inasprimento della sanzione. Né può ritenersi
che la citata disposizione avesse efficacia retroattiva
in quanto non possedeva affatto il carattere di interpretazione autentica di una precedente disposizione.
Pertanto, non potendosi ritenere che nel 2008 fosse
presente nel sistema una norma specifica che inibisse
la definizione agevolata della sanzione, introdotta specificamente con la citata disposizione del 2009, deve
affermarsi il diritto del contribuente alla definizione
agevolata della sanzione”.
Dalla lettura della motivazione della sentenza sembra
potersi ammettere che il favor rei sia un principio trasversalmente applicabile alle disposizione sanzionatorie tributarie, siano esse disposizioni che regolano
le specifiche ipotesi sanzionatorie individuandone la
misura, siano disposizioni generali, la cui modifica
può comportare in ogni caso una misura della sanzione
più aspra di quella prevista al momento in cui è stata
commessa la violazione.
Nel caso in analisi si conclude, quindi, per la disapplicazione dell’inibizione alla definizione agevola della
sanzione, in quanto tale inibizione è stata prevista da
una norma entrata in vigore successivamente alla condotta illecita.
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Riferimenti normativi
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Commissione tributaria provinciale Bergamo, sez.
VIII, sentenza 23/04/2015, n. 384
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Fisco
Come cambia la tassazione immobiliare
Immobili merce destinati alla vendita con TASI ridotta
di Paolo Parisi - Docente di Diritto Tributario Scuola Nazionale dell’Amministrazione Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di Paola Mazza - Dottore commercialista e pubblicista
La legge di Stabilità per il 2016 ha ridotto la tassazione ai fini della TASI per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita - c.d. immobili merce, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati. Al Comune rimane la facoltà di detassarli integralmente. Nella sostanza per gli immobili
merce, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono, però, modificare l’ aliquota, in aumento,
sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 14, lettera
c, legge n. 208/2015) contiene disposizioni che prevedono, a decorrere dal 2016, la ridotta tassazione
ai fini della TASI per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
(immobili merce). Viene, in particolare, previsto per
detti immobili una sostanziale riduzione della TASI,
imposta che le imprese costruttrici sono, comunque,
tenute a versare (diversamente da quanto avviene per
l’IMU ove è prevista per gli stessi immobili l’esenzione dal tributo locale).
Nella sostanza per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1%. I Comuni
possono, però, modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino
all’azzeramento
In ambito oggettivo, l’agevolazione si riferisce:
- ai fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità
immobiliari destinati a uso abitativo;
- ai fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali, purché gli stessi siano destinati alla vendita
dall’impresa che li ha costruiti.
Per ciò che concerne il profilo soggettivo, sono interessate dall’agevolazione le imprese che per attività
statutaria costruiscono fabbricati per la vendita, vale
a dire le c.d. immobiliari di costruzione, per le quali
tali fabbricati costituiscono tipicamente beni merce,
tassati a costi e ricavi.
La norma non richiede, peraltro, che l’impresa costruttrice abbia come oggetto dell’attività propria la costruzione di fabbricati. Pertanto, si ritiene che la riduzione
della TASI prevista dalla norma in commento possa
essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, anche come attività
secondaria.
Attenzione
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Sono escluse dal beneficio TASI le imprese immobiliari di gestione, ovvero quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita.
Beneficiano del trattamento di favore:
- i fabbricati costruiti dall’impresa edile rimasti
invenduti;
- i fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui
quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero (risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11/DF). La riduzione della TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
oltre a riguardare gli immobili costruiti dalle imprese
immobiliari di costruzione, deve estendersi, quindi,
anche agli immobili acquistati e recuperati dalle imprese immobiliari di costruzione a partire dalla data di
ultimazione dei lavori.
Contenuto dell’agevolazione
In relazione ai sopracitati beni merce, è stato previsto
un regime di favore, ossia l’applicazione di un’aliquota ridotta ai fini della TASI pari allo 0,1 per cento
e, inoltre, è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo
0,25 per cento.
Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito
al Comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di
azzerare l’aliquota.
Nella sostanza, si avrà un’aliquota ordinaria TASI dello 0,1% disposta dalla legge di Stabilità 2016 con la
potestà comunale di deliberare variazioni in aumento
o in diminuzione dell’aliquota stessa che vanno dallo 0,25% all’integrale detassazione degli immobili in
commento.
Condizioni per la riduzione della TASI
Per beneficiare della riduzione della TASI sugli immobili invenduti delle imprese edili è necessario che
gli stessi immobili non siano concessi in locazione, ovvero non siano stati posti a reddito dalla medesima impresa, o utilizzati temporaneamente dalla
stessa. Viene, in sintesi, esclusa l’applicazione del
beneficio “in caso di locazione e utilizzazione, anche
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
temporanea, da parte dell’impresa”, poiché il tenore
letterale della norma non consentirebbe una diversa
interpretazione.
La riduzione della TASI per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita opera,
infatti, “fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati”. La riduzione TASI decade
per l’intero periodo d’imposta in caso anche solo di
temporanea locazione o di temporaneo utilizzo degli
immobili invenduti da parte dell’impresa costruttrice.
IMMOBILI CHE FRUISCONO DELLA RIDUZIONE TASI
Beni merce
- finché permane la destinazione alla vendita
- fabbricati costruiti destinati alla vendita
- a condizione che non siano locati
- fabbricati acquistati oggetto di incisivi interventi di
recupero
- a uso abitativo
Attenzione
- ad altri usi (per svolgimento attività industriali, artigiana- Non godono del beneficio le imprese immobiliari di gesli, commerciali e professionali)
tione
Attenzione
Il Legislatore non ha riconosciuto la riduzione in
oggetto nell’ipotesi in cui un immobile sia locato per
una sola frazione dell’anno (ad esempio, 2 mesi su 12):
in termini di equità, si è del parere che la riduzione
TASI doveva essere riconosciuta in proporzione alla
durata del periodo d’imposta in cui l’immobile non
era stato locato, così come è previsto con riferimento
al trattamento fiscale ai fini dell’IMU della abitazione
principale. In tal caso, infatti, nell’ipotesi di un’abitazione che, solo per un lasso temporale, è destinata dal
proprietario a propria abitazione principale e, successivamente venga locata, l’imponibilità IMU è limitata
alla porzione d’anno nella quale l’immobile non è più
la dimora abituale del contribuente.
Questa riduzione soggiace all’obbligo dichiarativo da
effettuare entro il termine ordinario la presentazione
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delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta
municipale sui servizi: l’apposita dichiarazione va redatta utilizzando il modello ministeriale predisposto,
con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si riportano gli identificativi catastali degli immobili per i
quali si applica il beneficio (art. 9, comma 6, D.Lgs.
n. 23/2011).
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Attenzione
Se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, la dichiarazione ha effetto anche le
annualità successive.
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Fisco
Il decreto del MEF
730 precompilato:
comunicazione di spese
funerarie, università private
e bonus casa entro il 28
febbraio
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
che disciplina le modalità di trasmissione all’Agenzia
delle Entrate dei dati relativi alle spese universitarie,
alle spese funebri e a quelle per interventi di
ristrutturazione e riqualificazione energetica ai fini
dell’elaborazione del 730 precompilato. I dati relativi
alle suddette spese dovranno essere trasmessi entro
il 28 febbraio di ciascun anno. Il testo del decreto è
stato anticipato ieri sul sito del MEF.
Sul sito del Ministero dell’Economia è disponibile il
testo del D.M. 13 gennaio 2016 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) recante “Termini e modalità per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate dei
dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri,
alle spese per interventi del recupero del patrimonio
edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata”.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 3, comma
4, del D.Lgs. 175/2014 che prevede che con apposito
decreto del MEF siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati
relativi alle suddette spese che danno diritto alla detrazione dall’IRPEF.
Con riferimento alle spese di istruzione, il decreto dispone che le università statali e private trasmettano in
via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno e
con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all’ano precedente: spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e di specializzazione; spese per la frequenza
di corsi di perfezionamento; spese per la frequenza di
master assimilabili ai predetti corsi; spese di iscrizione
a corsi di dottorato e ricerca. Tali spese devono essere
comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi.
Entro lo stesso termine del 28 febbraio dovranno essere comunicati i dati relativi alle spese funebri e relative a ciascun decesso, con l’indicazione dei dati del
soggetto deceduto e degli intestatari del documento
fiscale.
Infine, con riferimento alle spese per interventi di
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recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica la comunicazione riguarderà l’ammontare
delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente
e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della
detrazione e dei destinatari del pagamento.
A cura della Redazione
Riferimenti normativi
Ministero dell’Economia, D.M. 13/01/2016
Fisco
Anche detenuti a titolo diverso dalla proprietà
Spese ammortizzabili
se relative a beni
funzionalmente autonomi
In tema di agevolazioni fiscali per investimenti
produttivi in aree svantaggiate, è necessario che le
relative spese siano riferite a beni strumentali nuovi,
fiscalmente ammortizzabili tra gli immobilizzi materiali
e, ove insistenti su suolo altrui, funzionalmente
autonomi rispetto all’immobile del terzo su cui sono
realizzati. Ne consegue che, ove si tratti di spese
incrementative riferite a beni detenuti a titolo diverso
dalla proprietà, pur non essendo la circostanza di
per sé sola sufficiente ad escludere l’agevolazione,
è decisivo che il bene, per la sua autonomia, sia
idoneo ad essere rimosso ed utilizzato separatamente
dall’investitore al termine della locazione o comodato
del bene altrui cui accede.
Sono ammortizzabili le spese incrementative relative
a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà se gli
stessi sono funzionalmente autonomi. Così la Corte di
Cassazione nell’ordinanza n. 881/2016.
Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato da una
società e l’Agenzia delle Entrate. La CTR ha accolto
l’appello della società proposto contro la sentenza della CTP che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso
di recupero credito di imposta per l’anno 2003, ed ha
cosi riconosciuto spettante il credito di imposta ex
lege n. 388/2000 (art. 8) commisurato ai nuovi investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate,
che era stato disconosciuto perché relativo a beni di
terzi e per migliorie “non separabili” dai beni a cui
accedono, con conseguente natura di mero costo.
La CTR ha motivato la decisione ritenendo che il credito d’imposta spetti anche a fronte di investimenti effettuati su immobili di proprietà di terzi e che - alla
luce della considerazione globale e unitaria degli interventi effettuati dalla contribuente sul locale condotto in locazione - gli interventi edilizi effettuati erano
valsi a rendere idoneo o maggiormente idoneo il locale
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
all’uso di pubblico esercizio di ristorazione, pur non
avendo comportato aumento della superficie, e non
potevano essere ricondotti alla mera manutenzione
(sia pure straordinaria) poiché costituivano adeguamento alla normativa specifica in materia e refluivano
sulla funzionalità complessiva del locale. D’altronde,
occorreva dare rilevanza al dato sostanziale del genere
di intervento realizzato, dovendosi intendere il requisito della novità in chiave economica piuttosto che in
termini materiali, giacchè l’obiettivo della legge era
quello di incentivare le iniziative capaci di apportare
crescita della produzione e dello sviluppo economico.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate, dolendosi del fatto che il giudice di appello aveva dato rilevanza a spese effettivamente incrementative ma che - sebbene astrattamente non inidonee nell’ottica di essere state effettuate su
beni altrui - non potevano in concreto valorizzarsi perché riferite “a beni che non hanno la loro autonomia
funzionale rispetto ai beni a cui accedono”.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Sul punto, va qui ricordato che la Suprema Corte, in
una vicenda del tutto analoga a quella qui in esame,
ha affermato che in tema di agevolazioni fiscali per
investimenti produttivi in aree svantaggiate è necessario che le relative spese siano riferite a beni strumentali nuovi, fiscalmente ammortizzabili tra gli
immobilizzi materiali ai sensi degli articoli 67 e 68
TUIR e, ove insistenti su suolo altrui, funzionalmente
autonomi rispetto all’immobile del terzo su cui sono
realizzati. Ne consegue che, ove si tratti di spese incrementative riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla
proprietà, pur non essendo la circostanza di per sé sola
sufficiente ad escludere l’agevolazione, è decisivo che
il bene, per la sua autonomia, sia idoneo ad essere
rimosso ed utilizzato separatamente dall’investitore
al termine della locazione o comodato del bene altrui
cui accede.
Nella predetta pronuncia è stato decisivamente evidenziato che la sola circostanza che l’opera sia realizzata
su suolo altrui non è decisiva, a condizione che i relativi costi possano essere contabilizzati tra le “immobilizzazioni materiali”, in quanto il bene, avendo una sua
autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere
da quello - di terzi - a cui accede, al termine del periodo di locazione o di comodato può essere rimosso ed
utilizzato separatamente dall’investitore.
In sostanza, si impone una distinzione tra:
a) spese incrementative che si riferiscono a beni che
non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto al bene a cui accedono (e come tali devono essere classificate civilisticamente nell’attivo dello stato
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patrimoniale alla voce B 17 - “Altre immobilizzazioni
immateriali”, le quali fiscalmente rientrano nella disciplina dell’art. 74, comma 3 TUIR - vecchia formula - e
perciò sono ordinariamente deducibili nei limiti della
quota imputabile a ciascun esercizio), e come tali non
possono rilevare ai fini dell’agevolazione di cui qui
trattasi appunto perché costituiscono beni non autonomi, ma, stante l’accessione su beni altrui, oggetto di
un mero costo;
b) spese incrementative su beni di terzi costituenti beni
materiali autonomo (che, secondo corretti principi
contabili, vanno classificate tra le “Immobilizzazioni
materiali”) e che, in quanto riferibili a beni che hanno una loro autonoma funzionalità e possono essere
rimossi ed utilizzati indipendentemente dal bene a cui
accedono, sono agevolabili ai sensi dell’art. 8, appunto
perché non costituiscono mero costo ma danno luogo
ad un bene “nuovo”, sicchè risultano ammortizzabili
ai sensi degli articoli 67 e 68 (oggi 103 e 104) TUIR.
Poiché nella specie non era controverso che gli investimenti in argomento avessero dato luogo proprio
ad incrementi rientranti nella seconda delle due menzionate categorie, non restava che concludere agli
Ermellini per l’erroneità dell’applicazione della norma
valorizzata.
Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.
Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. In
tema di agevolazioni fiscali per investimenti produttivi
in aree svantaggiate è necessario che le relative spese siano riferite a beni strumentali nuovi, fiscalmente ammortizzabili tra gli immobilizzi materiali e, ove
insistenti su suolo altrui, funzionalmente autonomi rispetto all’immobile del terzo su cui sono realizzati. Ne
consegue che, ove si tratti di spese incrementative riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà, pur
non essendo la circostanza di per sé sola sufficiente ad
escludere l’agevolazione, è decisivo che il bene, per
la sua autonomia, sia idoneo ad essere rimosso ed utilizzato separatamente dall’investitore al termine della
locazione o comodato del bene altrui cui accede.
Precedenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione,
sez. trib., sentenza 11 ottobre 2013, n. 23136
A cura della Redazione
Riferimenti normativi
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 19/01/2016,
n. 881
Fisco
Sistema tessera sanitaria
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730 precompilato, CNA:
proroga per l’invio delle
spese sanitarie al STS
“E’ indispensabile prorogare di almeno quindici giorni
la scadenza, fissata per il prossimo 1° febbraio, della
trasmissione obbligatoria al Sistema tessera sanitaria
di tutti i dati relativi alle prestazione erogate nel
2015 dalle strutture sanitarie accreditate, dai medici
e dagli odontoiatri iscritti negli Albi”. Lo si legge in
un comunicato della CNA diffuso al termine di un
incontro con le strutture territoriali che si occupano
dell’invio.
“La proroga”, sottolinea la CNA, “è dovuta alle numerose, e pesanti, criticità emerse in tutto il territorio
nazionale durante il normale lavoro dei soggetti intermediari incaricati delle operazioni. Solo sabato 16
gennaio, infatti, è stato rimosso un errore nella procedura che impediva agli intermediari di operare”.
Leggi anche
- “730 precompilato: invio spese mediche tra criticità
tecniche ed interpretative”
- “730 precompilato, spese sanitarie: comunicazione a
rischio rinvio?”
- “Spese sanitarie: soluzione in vista per la trasmissione dei dati da parte degli studi professionali”
La proroga di 15 giorni, conclude CNA, “oltre a consentire di lavorare con carichi normali e senz’affanni,
ridurrebbe la possibilità di commettere errori durante
l’invio dei dati”.
A cura della Redazione
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Lavoro e Previdenza
Cumulabile con il bonus assunzioni
Giovani precari e disoccupati: ripristinati gli incentivi alle
imprese
di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza professionale, organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione
Riattivato l’incentivo di 5.000 euro per le imprese private e le cooperative che assumono giovani precari e
disoccupati iscritti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”. L’INPS ha comunicato la riapertura
delle iscrizioni per i giovani genitori di età inferiore ai 35 anni, con figli minori o affidatari di minori. L’iscrizione
dà diritto ad una dote del valore massimo di 5.000 euro, trasferibile al datore di lavoro in caso di assunzione o
trasformazione con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. L’incentivo è cumulabile anche
con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni, prorogato dalla legge di Stabilità 2016.
Riaperte le iscrizioni alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”. A comunicarlo è l’INPS
con il messaggio 7376 del 10 dicembre 2015, che fa
seguito alla nota del 18 novembre 2015, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dopo la sospensione, ha concesso nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni
alla Banca dati, sempre - comunque - nei limiti di stanziamento di cui si dirà di seguito.
Ma vediamo in cosa consiste l’incentivo e quando se
ne ha diritto.
Quadro normativo
Con decreto del 19 novembre 2010, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301 il Ministro della
Gioventù ha stanziato l’importo di € 51.000.000, per
la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori a valere sulla complessiva
dotazione del Fondo di sostegno per l’occupazione e
l’imprenditoria giovanile istituito dall’articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Il decreto prevede la creazione di una banca dati che
raccolga i nominativi dei giovani genitori, alimentata
su iniziativa dei singoli lavoratori interessati e finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di 5.000
euro alle imprese private e delle società cooperative
che assumono con contratto a tempo indeterminato,
anche parziale le persone iscritte alla banca dati stessa.
Il Gestore delle attività di selezione delle domande di accesso ai benefici è l’INPS, con il quale il
Dipartimento della Gioventù ha stipulato una convenzione finalizzata alla gestione della banca dati e
dell’incentivo all’assunzione.
L’INPS ha successivamente fornito le istruzioni operative con la circolare del 5 settembre 2011, n. 115 e il
messaggio 20065 del 21 ottobre 2011.
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Beneficiari
Giovani genitori precari o disoccupati
La dote trasferibile di 5.000 euro spetta ai soggetti
che possiedono, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
- età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente
il compimento del trentaseiesimo anno di età);
- essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o
adottivi - ovvero affidatari di minori;
- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in
somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione a progetto
o occasionale, lavoro accessorio e collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa a quest’ultimo requisito, l’incentivo
spetta anche ad un soggetto che abbia cessato uno dei
rapporti indicati. In tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
Il superamento del limite d’età del soggetto iscritto o
dei minori ovvero di assunzione a tempo indeterminato determina la cancellazione automatica dalla banca
dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento
spetta all’interessato procedere alla cancellazione.
Può essere presentata una nuova domanda di iscrizione alla banca dati ogniqualvolta si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.
Datori di lavoro
L’incentivo è riconosciuto alle imprese private e alle
società cooperative in caso di assunzione dei soggetti
iscritti con contratto a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale e per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a
tempo determinato.
Nel caso delle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto anche per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici - economici e non economici - nonché i datori di lavoro
non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice
civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le
imprese sociali.
Misura e condizioni dell’incentivo
L’incentivo, del valore massimo di 5.000,00 euro
per ogni assunzione, può essere erogato fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o società
cooperativa.
Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni.
· L’assunzione non deve costituire attuazione di un
obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei
disabili.
· Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei
mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale,
fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata
all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati
· Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni
dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione
sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
o in riduzione di orario.
· Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato,
nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima
impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti
dalle norme vigenti.
N.B. Il beneficio è cumulabile anche con l’esonero
contributivo per le nuove assunzioni, prorogato dalla
Legge di Stabilità 2016 alle assunzioni effettuate dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2016.
Consulta il dossier Bonus assunzioni 2016
Come richiedere l’incentivo
Al momento dell’assunzione, il lavoratore deve essere
iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani
genitori”.
L’iscrizione si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.
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it, seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche”
> “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori” e compilando il modulo on line per la
domanda di iscrizione.
Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di
identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato
dall’Istituto.
L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato
collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù
www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione
con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di compilazione
della domanda viene rilasciato un attestato di iscrizione con il “Codice identificativo univoco” (“CIU”)
dell’iscrizione.
Le imprese e le cooperative interessate:
- possono verificare direttamente se una persona è
iscritta alla banca dati attraverso l’applicazione per
l’invio on line della richiesta di incentivo resa disponibile dall’INPS e abilitata alla semplice consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del
lavoratore
- verificata l’iscrizione, procedere all’assunzione e
anche tramite rappresentante espressamente delegato
richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico disponibile all’interno del
Cassetto previdenziale Aziende, denominato “Istanze
on-line”, presso il sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps, effettuati
con esito positivo i controlli automatizzati in ordine
all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione
corrispondente all’incentivo richiesto.
Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della
richiesta.
Come si fruisce dell’incentivo
La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio
del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.
L’incentivo dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di € 5.000, in quote mensili
non superiori alla retribuzione maturata nel singolo
mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del
rapporto di lavoro.
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Lavoro e Previdenza
Benefici per i datori di lavoro
Premi di produttività: più conveniente il welfare aziendale
di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista
La legge di Stabilità 2016 ha ripristinato la tassazione agevolata sui premi di produttività erogati dai datori
di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti. Il provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2016, alza il
limite dei redditi ammessi all’incentivo e prevede specifiche ipotesi di detassazione e decontribuzione totale
dei premi erogati con specifiche finalità di istruzione, assistenza sociale e sanitaria. Con il venir meno della
decontribuzione dei premi di risultato diviene più conveniente, per i datori di lavoro, lo sfruttamento delle
opportunità collegate alle misure di welfare aziendale.
La legge di Stabilità 2016 ha ripristinato per il 2016 la
detassazione dei premi produttività che non aveva trovato applicazione per l’anno 2015 a causa della mancanza di risorse finanziarie.
Cosa prevede la legge di Stabilità 2016
La nuova disciplina prevede un sostanzioso ampliamento della platea di beneficiari grazie all’innalzamento fino a 50.000 euro del limite dei redditi percepiti nell’anno precedente dal lavoratore.
Se da un lato, dunque, il legislatore ammette alla fruizione della tassazione agevolata anche i lavoratori inquadrati con mansioni più elevate (quadri e dirigenti)
dall’altra viene ridotto per tutti il limite di retribuzione
ammissibile.
Si prevede altresì un doppio tetto all’importo che potrà essere assoggettato a tassazione agevolata:
- 2.000 euro lordi nella generalità dei casi;
- 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, attraverso la contrattazione di istituti di partecipazione (ad es. le commissioni bilaterali).
Nel caso in cui il datore di lavoro tenuto ad applicare
l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato
la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, ai fini del riconoscimento del beneficio, il dipendente è tenuto ad attestare per iscritto l’importo del
reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno.
Da quest’anno non è più prevista la
decontribuzione previdenziale per i premi di produttività, stante
l’azzeramento delle disponibilità del Fondo dedicato:
le retribuzioni premiali non usufruiranno più della
decontribuzione sotto il profilo previdenziale, che, innegabilmente, è aveva costituito, in passato, una forte
spinta per i datori di lavoro a stipulare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori accordi in materia di
premi di produttività.
Regime di tassazione agevolata dal 1° gennaio
2016
A decorrere dal 1° gennaio 2016, salva espressa
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rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato la
cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di specifici criteri,
nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, godono di un regime di tassazione agevolata.
L’agevolazione viene estesa, con lo stesso limite e la
medesima aliquota agevolata, anche agli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.
In entrambi i casi, le erogazioni devono essere previste
e regolate da contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. n. 81/2015.
In particolare, tali emolumenti, entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi sono soggetti
a una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF e delle addizionali regionali
e comunali.
Il predetto limite è aumentato fino ad un importo non
superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del
lavoro.
I premi produttività corrisposti entro i limiti previsti,
non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini
della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE);
Resta fermo il computo dei predetti redditi ai
fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e
assistenziali.
N.B. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
È bene ricordare inoltre che, in base all’articolo 14 del
D.Lgs. 151/2015, per usufruire dei benefici fiscali e
contributivi, i contratti aziendali dovranno essere depositati in via telematica presso la sede dell’Ispettorato
del lavoro competente.
Welfare e detassazione
La perdita della decontribuzione dei premi di risultato
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
rende più conveniente, per i datori di lavoro, lo sfruttamento delle opportunità collegate alle misure di welfare aziendale che in quanto decontribuiti, a differenza dei premi di produttività standard, comportano una
effettiva riduzione del costo del lavoro.
La nuova legge di Stabilità dispone che le somme e
i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del
comma 3 dell’articolo 51 del TUIR non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito
di lavoro anche nell’eventualità in cui gli stessi siano
fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto
o in parte, dei premi di risultato concordati a livello
collettivo e teoricamente detassabili.
In buona sostanza, i premi di produttività possono essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi
versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare.
Più in particolare, la normativa innovata include i servizi di utilità sociale ex art. 100 TUIR “erogati dal
datore di lavoro” e le somme e i servizi “di educazione
e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e
per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Va evidenziato, inoltre, il superamento del concetto
riduttivo di “asili nido” a favore della più ampia definizione di educazione e istruzione “in età prescolare”
che consente di agevolare anche le scuole materne prima escluse.
L’agevolazione viene altresì estesa alle somme e alle
prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
Causali di corresponsione
Tipologia premio
Periodo di applicazione
Beneficiari
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da
parte del datore di lavoro potrà avvenire mediante
buoni, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un
preciso valore nominale.
Si tratta certamente di uno strumento interessante, anche per le piccole imprese, in quanto l’importo corrisposto mediante i servizi sostitutivi agevolati previsti
consente la esclusione dalla base imponibile sia ai fini
fiscali che sotto il profilo contributivo.
A tal fine, è opportuno, nell’interesse sia del datore di
lavoro che del lavoratore, che vi sia la piena tracciabilità dell’effettivo utilizzo dei buoni erogati per gli
scopi previsti, in quanto trattandosi a tutti gli effetti di
una agevolazione, l’onere probatorio rimane in capo a
chi effettivamente ne ha tratto beneficio.
Criteri in attesa di decreto attuativo
La legge rinvia all’emanazione di un decreto ministeriale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, che dovrà stabilire:
- i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- le modalità attuative del regime fiscale agevolato,
compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione
dei dipendenti all’organizzazione del lavoro;
- le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o
territoriali, che regolano il riconoscimento degli emolumenti agevolabili.
Premi di produttività 2016: raffronto con la disciplina previgente
Tassazione agevolata Tassazione agevolata 2016
2014
Premi di risultato
Premi di risultato legati a:
legati a:
- incrementi di produttività, redditività, qual- indicatori quantitaità, efficienza ed innovazione;
tivi di produttività/
- somme erogate sotto forma di partecipazione
redditività/qualità/ef- agli utili dell’impresa.
ficienza/innovazione;
- flessibilità orario di
lavoro o ferie;
- nuove tecnologie;
- fungibilità delle
mansioni
In denaro, unitamente In denaro, unitamente alla retribuzione.
alla retribuzione.
Dall’1 gennaio al 31
Dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016
dicembre 2014
Lavoratori dipendenti del settore privato:
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Detassazione
- Trattamenti di welfare aziendale, fruiti
in alternativa ai premi
aziendali;
- Contributi versati al
fondo di previdenza
complementare
Erogazione di servizi
e prestazioni
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Limite di reddito
2015
Importo massimo
40.000 euro
50.000 euro
3.000 euro
- 2.000 euro
- 2.500 euro se i lavoratori sono coinvolti
pariteticamente nell’organizzazione aziendale
Tassazione agevolata Imposta sostitutiva: aliquota 10%
Imposta sostitutiva:
Detassazione totale
aliquota 10%
Procedura
Deposito degli accordi collettivi o aziendali
L’erogazione deve avvenire in esecuzione
presso le direzioni territoriali del Lavoro entro di contratti aziendali o territoriali sottoscritti
30 giorni dalla sottoscrizione .
dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o dalle
loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle
RSU.
Ulteriore agevolazi- --Redditi neutri per ISEE
one
Come si evince dalla tabella suesposta, la disciplina
incentivante in vigore per quest’anno, pur mantenendo
una applicazione circoscritta al settore privato, amplia,
rispetto al 2014, il riferimento reddituale così da rendere possibile anche agli impiegati di alto livello, ai
quadri e ai dirigenti, la fruizione della tassazione ad
aliquota ridotta. Anzi, va osservato, che il beneficio in
termini monetari per il lavoratore aumenta al crescere del reddito percepito dallo stesso nel periodo
d’imposta.
Inoltre se già la riduzione dell’importo massimo del
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premio penalizza tutte le categorie di lavoratori, risulta
assolutamente disincentivante, per il datore di lavoro,
il fatto che, a differenza che negli anni precedenti, non
sia più prevista in aggiunta alla detassazione anche la
decontribuzione del premio, in una sfera di contestuale esenzione da imposizione fiscale e contributiva.
Si tratta di una circostanza che, si auspica, potrà nel
tempo costituire uno stimolo per le aziende ad operare per una incentivazione degli strumenti di welfare
aziendale che il legislatore ha invece inserito.
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Lavoro e Previdenza
Intervista
Potito di Nunzio: il nuovo ruolo del Consulente del lavoro
di Potito di Nunzio - Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano
“Il Consulente del Lavoro non assiste soltanto i datori di lavoro ma può assistere tutti, essendo il punto di
riferimento professionale su tutte le questioni di lavoro”. E’ quanto ha dichiarato Potito di Nunzio, Presidente
del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, nell’intervista rilasciata a IPSOA
Quotidiano, che anticipa i temi del suo intervento oggi, 20 gennaio, a Bari in sede di Roadshow Wolters
Kluwer per il professionista, un ciclo di incontri di formazione organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA in
collaborazione con Vodafone.
Presidente di Nunzio, il Jobs Act ha rivoluzionato il
mondo del lavoro. Come è cambiata o potrà cambiare la professione del consulente del lavoro?
La nostra professione cambia con il mutare del diritto
del lavoro e delle relazioni industriali. Oggi, dopo il
Jobs Act, le regole che governano il mondo del lavoro sono profondamente cambiate e cambiati sono gli
equilibri tra le parti del rapporto di lavoro, sia esso
autonomo che subordinato. La nostra professione poi
continua ad avere riconoscimenti importanti dal legislatore. Nel Jobs Act si prevede che il consulente del
lavoro possa assistere le parti, e non soltanto del datore
di lavoro, negli atti di conciliazione e avanti le commissioni di certificazione. Questo a conferma che il
Consulente del Lavoro non assiste soltanto i datori di
lavoro ma può assistere tutti, essendo il punto di riferimento professionale su tutte le questioni di lavoro che,
ricordo, non sono soltanto quelle derivanti dal diritto
del lavoro, ma anche quelle che derivano dall’applicazione delle norme della previdenza sociale e di quelle
di carattere fiscale.
Il Jobs Act ha reso vantaggioso per i datori di lavoro stabilizzare le collaborazioni coordinate e continuative. Le alternative alla collaborazione sono
tante. Qual è a suo avviso la più conveniente?
Non è questione di convenienza, innanzitutto bisogna
valutare le necessità del datore di lavoro e di come
strutturerà il rapporto di lavoro e come l’attività lavorativa verrà svolta. Da queste valutazioni discende
l’applicazione di un contratto di lavoro piuttosto che
un altro. Per non eludere la sua domanda, comunque,
valutando esclusivamente i costi per il datore di lavoro, posso dirle che va sicuramente rivalutato il contratto di apprendistato. Il contratto a tempo indeterminato
mantiene comunque il suo appeal anche se in misura
minore rispetto allo scorso anno 2015.
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Nella legge di Stabilità 2016 si torna a parlare di
sgravi contributivi all’assunzione, ma in misura e
durata ridotte. Ritiene che l’agevolazione sosterrà
la ripresa dell’occupazione?
Per far crescere l’occupazione è necessario che l’economia del Paese riparta; oggi abbiamo solo timidi segnali di ripresa. Lo abbiamo constatato lo scorso anno
2015: il lavoro a tempo indeterminato era il più conveniente di tutti in termini di costo, eppure non abbiamo
visto un boom di assunzioni. Va detto, tuttavia, che le
norme introdotte servono sicuramente a far crescere,
senza eccessivi timori, l’occupazione nel momento in
cui le condizioni economiche e di mercato diventeranno più favorevoli.
Le tecnologie digitali stanno modificando il modo
di lavorare dei lavoratori e delle aziende. Il futuro
può chiamarsi “smart working”?
Certamente. Già oggi le aziende propendono per queste forme di lavoro che consentono, oltre che di aumentare la produttività del lavoro, di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Bisogna, tuttavia, superare qualche ostacolo in materia
di sicurezza, essendo il datore di lavoro responsabile
di ciò che accade al lavoratore durante l’attività lavorativa. E soprattutto bisogna regolamentare tale prestazione di lavoro per dare qualche certezza a coloro
i quali vogliono percorrere tale strada. In parlamento
è in discussione un disegno di legge su tale materia,
speriamo che dalla regolamentazione non escano ulteriori rigidità.
La Redazione segnala
Convegni gratuiti e accreditati - Il lavoro parasubordinato e la disciplina delle mansioni alla luce del
Jobs act le novità normative e le procedure per limitare
il contenzioso, Scuola di Formazione IPSOA
25
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Lavoro e Previdenza
Pubblicato il decreto
ASDI: per la domanda si attendono le istruzioni INPS
di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro
Potrà essere richiesto presentando apposita domanda all’INPS in via telematica l’ASDI, l’assegno di disoccupazione
previsto dal decreto sugli ammortizzatori sociali n. 22 del 2015, attuativo del Jobs Act. L’invio della richiesta
sarà consentita utilizzando i moduli e con le modalità previste dall’INPS entro quindici giorni dall’entrata in
vigore del decreto ministeriale 29 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’ASDI è riconosciuto nei limiti
delle risorse disponibili ai lavoratori che abbiano fruito della NASpI e siano ancora in stato di disoccupazione.
Può partire l’assegno di disoccupazione previsto dal
decreto sugli ammortizzatori sociali n. 22 del 2015. E’
stato, infatti, pubblicato sulla GU del 18 gennaio scorso il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali 29 ottobre 2015 previsto dal comma 6 dell’articolo 16 del decreto attuativo della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183 - cd. Jobs act.
Leggi anche
· Centri per l’Impiego: è online la nuova sezione per la
“Comunicazione ASDI”
· Assegno di disoccupazione: al via la comunicazione
ASDI
Il D.Lgs. n.22/2015, infatti, oltre alle prestazioni
NASpI prevista in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore, l’indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa DISS-COLL, infatti, il decreto ha previsto dal 1° maggio 2015 anche l’assegno di disoccupazione - ASDI.
La prestazione potrà essere richiesta presentando apposita domanda all’INPS in via telematica utilizzando i moduli e con le modalità previste dall’INPS entro
quindici giorni dall’entrata in vigore del presente DM.
FIGLI
1
2
3
4 o più
In ogni caso, la misura dell’indennità non potrà superare il 75% dell’ultima indennità NASpI percepita.
Il beneficiario dell’ASDI, per poter vedersi riconosciuta la prestazione, dovrà sottoscrivere l’apposito
progetto personalizzato previsto dall’articolo 5 del
decreto.
Il progetto è finalizzato con la finalità di trovare una
rapida ricollocazione e prevede precise attività cui è
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L’ASDI è previsto venga riconosciuta nei limiti delle
risorse disponibili ai lavoratori che abbiano fruito della NASpI e siano ancora in stato di disoccupazione.
Inoltre, al termine di fruizione della NASpI siano
componenti di un nucleo familiare in cui sia presente
almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a
55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Occorre altresì il possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. La
condizione ISEE dovrà essere aggiornata nel mese di
gennaio, entro il termine del mese pena la sospensione
della prestazione.
Ulteriore requisito è quello che il richiedente non abbia
usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a
6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo
di fruizione della NASpI e comunque per un periodo
pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente.
La prestazione commisurata all’indennità NASpI già
percepita; in particolare, è pari al minor importo tra il
75% di tale prestazione e dell’ammontare dell’assegno
sociale.
E’ prevista una maggiorazione nel caso di figli a carico pari al 20% dell’assegno sociale per il primo figlio .
Per i figli successivi l’incremento è il seguente:
IMPORTO in euro
89,7
116,6
140,8
163,3
tenuto il richiedente la prestazione.
A tal fine è previsto la presa in carico redatto dal servizio per l’impiego ed inoltre il richiedente dovrà svolgere una ricerca attiva di occupazione che dovrà tangibilmente dimostrare di aver fatto.
In particolare, è previsto che il progetto deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) individuazione di un responsabile del progetto;
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
b) definizione del profilo personale di occupabilità;
c) valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro;
d) definizione degli atti di ricerca attiva che devono
essere compiuti in ciascuna settimana;
e) frequenza ordinaria degli appuntamenti con il
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responsabile del progetto, che di regola è bisettimanale;
f) modalità con le quali il lavoratore è tenuto a comprovare la ricerca attiva di lavoro al responsabile del
progetto. A tal fine, il lavoratore è tenuto a tener traccia
degli atti compiuti secondo le modalità concordate nel
progetto.
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Lavoro e Previdenza
Modalità operative
Operazioni di conguaglio nel flusso UniEMens in scadenza
di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista
Danno luogo a conguaglio e recuperi gli eventi o elementi che, in corso d’anno, hanno determinato l’aumento
o la diminuzione delle retribuzioni imponibili. Applicazione del massimale contributivo e pensionabile, esatto
ammontare esente dei fringe benefit e conguagli legati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria: sono alcune
delle operazioni da evidenziare nel flusso UniEMmens di competenza del mese di dicembre 2015, in scadenza
il prossimo 31 gennaio e con la denuncia del mese di gennaio 2016 da trasmettere entro il 28 febbraio. Come
quantificare correttamente l’imponibile contributivo?
Alla fine di ogni anno il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare le operazioni di conguaglio per pervenire
all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo, di verificare la corretta applicazione delle aliquote
contributive correlate all’imponibile e di accertare l’
imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili. Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre
2015 vanno necessariamente evidenziati nel flusso
Uniemens, valorizzando l’elemento VarRetributive
di DenunciaIndividuale, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed
anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
A tal proposito la circolare INPS n. 209 dello scorso
30 dicembre, esamina, come ogni anno, le operazioni
che generalmente danno luogo a conguagli e recuperi
contributivi, tra le quali, per via della maggiore complessità applicativa, ricordiamo:
• l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al
31.12.1995);
• la verifica dell’esatto ammontare esente dei fringe
benefit;
• l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione;
• i conguagli legati al versamento del TFR al Fondo
Tesoreria e relative compensazioni contributive e
la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo
tesoreria.
Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono
essere effettuate, oltre che con il flusso UniEMens di
competenza del mese di dicembre 2015 in scadenza il
prossimo 31 gennaio, anche con la denuncia del mese
di gennaio 2016, da trasmettere entro il 28 febbraio.
L’Istituto tuttavia osserva che le operazioni di conguaglio TFR al Fondo di Tesoreria e relative misure
compensative, possono essere effettuate anche con la
denuncia di febbraio 2016 e dunque con versamento
entro il 16 marzo e invio del flusso entro il 31 marzo,
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senza alcun aggravio di oneri accessori.
Elementi variabili della retribuzione
Si tratta di specifiche fattispecie, legate alla corresponsione di straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi
vari. Al riguardo va osservato che gli elementi relativi
al mese di dicembre 2015 corrisposti o trattenuti nel
mese di gennaio 2016 si considerano:
• con il principio di competenza (dicembre 2015) ai
fini assicurativi, posizione del lavoratore (se ne dovrà
tenere conto Uniemens);
• retribuzioni del mese di gennaio 2016 ai fini dell’assoggettamento contributivo;
Detti importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell’anno 2015. Anche ai fini
della Certificazione Unica 2016 e della dichiarazione
770/2016, i datori di lavoro devono debitamente tener
conto delle predette variabili retributive, nel computo
dell’imponibile dell’anno 2015.
Gestione del massimale contributivo
Si tratta del massimale annuo, non frazionabile a mesi,
applicabile alla base imponibile degli iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, dopo il 31 dicembre 1995 o che comunque abbiano optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Esempio di calcolo
Retribuzione complessiva dell’anno 2015: €
120.000,00
Retribuzione sulla quale è stata calcolato il contributo
IVS: € 104.400,00
Massimale contributivo per il 2015: € 100.324,00
Differenza:€ 4.076,00
contribuzione versata in eccesso: € 4.076,00 /100* 34
= € 1.385,84
Contributo aggiuntivo IVS 1%
Si tratta di una contribuzione aggiuntiva applicata nel
28
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
caso di regimi pensionistici che prevedono aliquote a
carico del dipendente inferiori al 10%. Esso deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile
pari, per il 2015, a € 46.123,00. Il predetto limite deve
essere mensilizzato: l’aliquota aggiuntiva dell’1%
deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
Retribuzione mensile
3.000
3.000
3.000
3.300
3.300
6.000 (incl. 14ma)
3.300
5.600 (incl. premio)
3.300
3.300
3.300
6.000 (incl. 13.ma)
46.400
€ 46.400,00 retribuzione annua - € 46.123,00 prima
fascia retribuzione pensionabile
Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo
aggiuntivo IVS = 277
Contributi da restituire al lavoratore e da riportare
a credito nel flusso nell’UniEmens:
(€ 6.092-277,00) x 1% = € 58,15
Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno,
le retribuzioni, ai fini dell’applicazione del contributo,
devono essere cumulate: in tale ipotesi il lavoratore
deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo
la certificazione delle retribuzioni già percepite e il
conguaglio a fine anno dovrà tenere conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei
precedenti rapporti di lavoro e di quanto già eventualmente trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo. Nel
caso invece di rapporti simultanei, in linea di massima,
sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione
più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal
lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a
credito o a debito.
Fringe benefit
Il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non
concorre a formare reddito imponibile a condizione
che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti
da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta,
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eccedente, per il 2015, € 3.844,00, vale a dire un dodicesimo di € 46.123,00. Ne deriva che il calcolo del
contributo effettuato applicando il criterio della mensilizzazione va verificato a fine anno, o comunque nel
mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere
ad eventuali operazioni di conguaglio.
Esempio di calcolo
Quota retributiva assoggettata a contributo aggiuntivo
2.156
1.756
2.164
a € 258,23. La somma dei benefit di valore superiore
al predetto limite, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini
contributivi, concorre interamente a formare reddito
imponibile.
Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che in
caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda
opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei
contributi solo sul valore del fringe - benefit da essa
erogato
Esempio di calcolo
Il nuovo datore di lavoro procederà, in sede di conguaglio, ad assoggettare a imposte il valore complessivo
dei fringe-benefit € 285,00 mentre assoggetterà a
contribuzione solo il fringe benefit corrisposto direttamente € 155,00.
Imponibile fiscale € 285
Imponibile previdenziale € 155
Gestione del Fondo di Tesoreria
L’INPS rammenta come il versamento delle quote
di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio
a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi,
29
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
le aziende devono provvedere alla sistemazione delle
differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al
Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. L’Istituto precisa inoltre
che la quota di TFR che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di
cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile
previdenziale.
Ne deriva che le aziende, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle
retribuzioni di secondo livello, all’atto del recupero
della percentuale di incentivo spettante, recuperano
anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.
Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di
conseguenza, concorre a implementare la quota che le
aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria.
Per il versamento di tali differenze va utilizzato nella
denuncia individuale il nuovo codice CF03.
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Le aziende costituitesi in data successiva al 31 dicembre 2006 sono tenute al versamento delle quote dovute
anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di
inizio dell’attività, in sede di conguaglio di fine anno,
maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che per l’anno 2015 - è pari al 1,92% calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende
costituitesi durante l’anno in corso che, al 31.12.2015,
hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine
di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al
mese di febbraio 201 (31 marzo 2016).
Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di
cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento
al netto dell’imposta sostitutiva deve essere imputato
alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle
somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario
l’imposta sostitutiva del 11% ex D.Lgs. n. 47/2000,
che grava sul lavoratore.
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Lavoro e Previdenza
Centralinisti non vedenti
Sanzioni amministrative:
adeguamento al costo della
vita
Adeguate al costo della vita, le sanzioni amministrative
previste dall’art. 10 della legge 29 marzo 1985. Il
decreto direttoriale n. 2 dell’8 gennaio 2016 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entrerà
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione sul sito istituzionale avvenuta ieri 19
gennaio 2015.
Entrerà in vigore il 4 febbraio 2015 il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
n. 2 dell’8 gennaio 2016 che prevede, l’aumento delle
seguenti sanzioni:
- gli importi di cui al comma 1, art. 10 L. 29 marzo 1985
n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2010, passano da euro 127,17 a
euro 128,82 e da euro 2.543,12 a € 2.576,18. Trattasi
delle sanzioni previste dai soggetti privati, datori di
lavoro, che non provvedono ad effettuare le comunicazioni agli uffici provinciali del lavoro previste dalla
normativa relative circa le caratteristiche dei centralini
telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei
posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e
vedenti, con l’indicazione della data in cui sono stati
adibiti ai centralini medesimi.
- gli importi di cui al comma 2, art. 10 L. 29 marzo 1985 n. 113, così come rideterminati dal decreto
di adeguamento del 24 luglio 2010 e dal successivo
decreto 3 settembre 2012, passano da euro 25,40 ad
euro 25,73 e da euro 101,41 ad euro102,73. Trattasi
delle sanzioni amministrative previste per i datori di
lavoro privati che, pur essendo obbligati, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti.
La variazione si è resa necessaria a seguito della variazione dell’indice del costo della vita nel periodo
maggio 2012-novembre 2015 che è stata pari a +1,3%.
A cura della Redazione
Riferimenti normativi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto
direttoriale 08/01/16, n. 2
Lavoro e Previdenza
Sicurezza sul lavoro
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Bando INAIL: finanziamento
di progetti formativi per
piccole, medie e micro
imprese
A disposizione 14.589.896 euro per il finanziamento
di una campagna nazionale di rafforzamento della
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nelle piccole, medie e micro imprese, in attuazione
di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni. Il bando INAIL è
stato pubblicato ieri, 19 gennaio 2016, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 14. Le domande di finanziamento,
dovranno essere presentata entro le ore 13:00 del
prossimo 19 aprile.
Con un comunicato congiunto, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INAIL, informano
che con un bando INAIL si mettono a disposizione
14.589.896 euro per il finanziamento di una campagna
nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole,
medie e micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il comunicato relativo al bando è
stato pubblicato ieri, 19 gennaio 2016, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 14.
L’intervento riguarda diversi ambiti che spaziano dalla
formazione finalizzata all’adozione di modelli organizzativi a quella sugli aspetti organizzativi-gestionali
e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, alla valutazione e gestione dei rischi
in ambiente di lavoro. I fondi saranno assegnati a progetti realizzati in almeno quattro regioni, una per ciascuna delle macroaree nord, centro, sud e isole.
I soggetti destinatari sono i datori di lavoro, i lavoratori, compresi quelli stagionali, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst) delle piccole, medie e micro imprese, e i piccoli imprenditori mentre i
soggetti attuatori sono le organizzazioni sindacali e
datoriali, gli organismi paritetici, le università, il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, gli ordini e collegi professionali
per i propri iscritti, gli enti di patronato e i soggetti
formatori accreditati.
L a domanda di finanziamento, deve essere presentata dai soggetti attuatori su delega delle piccole, medie
e micro imprese cui sono dedicati i progetti, entro le
ore 13:00 del prossimo 19 aprile, corredata dalla documentazione richiesta e con le modalità indicate nel
bando.
Non sarà finanziato più di un progetto per ciascun soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ognuno
31
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
dei sei diversi ambiti di intervento l’importo erogabile per ciascun progetto, è compreso tra un minimo
di 200mila e un massimo di 800mila euro. Saranno
coperti il totale dei costi ammissibili sostenuti per la
sua realizzazione. Ogni iniziativa di formazione dovrà
essere realizzata entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.
Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente
Bando possono essere richiesti all’indirizzo di posta
elettronica: [email protected].
A cura della Redazione
Riferimenti normativi
INAIL, bando 19/01/16 (G.U. 19/01/2016, n. 14)
Lavoro e Previdenza
L’omissione non ricade sul lavoratore
Assenza di misure di
sicurezza: rifiuto al lavoro
lecito con conservazione
dello stipendio
Lecito il rifiuto al lavoro e la conservazione dello
stipendio per il periodo di astensione se il datore di
lavoro non appronta le necessarie misure per eseguire
l’attività in sicurezza. Il legittimo rifiuto di eseguire
la prestazione lavorativa motivato dalla violazione
dell’obbligo datoriale di sicurezza garantisce il diritto
alla retribuzione. In caso di violazione da parte del
datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art.
2087 cod. civ. (obbligo di tutela delle condizioni
di lavoro da parte dell’imprenditore), non solo è
legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto
del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma
questi conserva al contempo il diritto alla retribuzione,
in quanto non possono derivargli conseguenze
sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente
del datore.
Con una interessante sentenza, la Corte di Cassazione
ha ribadito un importante principio in tema di prestazioni lavorative, in particolare affermando che in caso
di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo
di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., non solo è
legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto
del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma
questi conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze
sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del
datore.
Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato dalla
Fiat Group Automobiles Spa nei confronti di alcuni
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dipendenti.
Con ricorso al Tribunale quattordici dipendenti della
Fiat Group Automobiles Spa convenivano la datrice di
lavoro esponendo che erano addetti all’assemblaggio
delle portiere delle auto presso il reparto denominato
“Ute 11”; che nei mesi precedenti il marzo 2008 si era
verificata la caduta di diverse portiere; che il 3 marzo
2008 si era verificata l’ennesima caduta di una portiera, per cui i lavoratori si erano rifiutati di proseguire il
lavoro sino a quando l’azienda non avesse adempiuto
agli obblighi in materia di sicurezza; che era intervenuta la squadra di manutenzione che aveva effettuato
i primi interventi urgenti di riparazione e sostituzione dei ganci di tenuta, all’esito dei quali, dopo un’ora
e 45 minuti gli operai avevano ripreso il lavoro; che
l’azienda aveva addebitato ai ricorrenti la retribuzione
corrispondente al fermo di un’ora e 45 minuti qualificando il rifiuto della prestazione come sciopero.
Concludevano chiedendo la condanna della società
a rimborsare quanto indebitamente trattenuto per la
giornata del 3 marzo 2008.
Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che la non
gravità dell’inadempimento datoriale escludesse l’applicabilità dell’art. 1460 c.c.
I lavoratori impugnavano tale decisione e la Corte di
Appello lo accoglieva condannando la società a pagare
le somme trattenute per la giornata del 3 marzo 2008,
oltre accessori e spese del doppio grado.
La Corte d’appello riteneva “sussistenti tutti i requisiti della fattispecie prevista dall’art. 1460 c.c. con la
conseguente legittimità del rifiuto temporaneo della
prestazione” attuato dai lavoratori.
Ha considerato che il rifiuto era immediatamente seguito all’ennesima caduta di una portiera; che la gravità di tale evento, in correlazione con gli obblighi di
sicurezza e di prevenzione gravanti sul datore di lavoro, era desumibile dalla circostanza, riconosciuta
dall’azienda medesima, che la caduta di una portiera
avrebbe potuto provocare seri danni all’addetto che
ne fosse stato investito; che l’indagine sulla causale
dei distacchi non apportava elementi tali da ridurre o
attenuare la gravità dell’inadempimento circa gli obblighi di sicurezza e prevenzione; che nell’ottica della gravità complessiva del comportamento datoriale
inadempiente occorreva evidenziare che nel periodo
precedente l’episodio del 3 marzo 2008 si erano verificati altri casi di sganciamento totale o parziale delle portiere e tale circostanze erano state comunicate
ai superiori; che, sotto il profilo della proporzionalità della reazione, la sospensione della prestazione si
era protratta per il tempo strettamente necessario per
consentire l’intervento dei manutentori, dopo di che
32
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
i lavoratori, rassicurati dall’intervento aziendale, avevano ripreso a lavorare.
I giudici avevano altresì affermato che “dall’applicazione dell’art. 1460 c.c. deriva direttamente una posizione di mora credendi del datore di lavoro che non
è quindi liberato dall’obbligazione relativa alla corresponsione della retribuzione relativa all’arco temporale in cui la prestazione lavorativa non ha avuto luogo;
una soluzione di diverso segno risulterebbe contraria
ai principi dell’ordinamento, dal momento che, in presenza di un’astensione legittima, ed essendo esclusa
la fattispecie dello sciopero, proprio sul piano della
corrispettività delle prestazioni non ne può derivare un
danno al soggetto che ha subito l’inadempimento
datoriale”.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione
la Fiat, contestando alla Corte d’appello di aver riconosciuto la permanenza in capo al datore di lavoro
dell’obbligo retributivo pur in assenza di una prestazione lavorativa, con deviazione dal principio di corrispettività del contratto di lavoro, nonché di avere
ritenuto che dal rifiuto della prestazione lavorativa,
quale reazione all’inadempimento datoriale, possa
derivare automaticamente una posizione di mora accipiendi del datore di lavoro.
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando un
principio di diritto già presente nella giurisprudenza
della Corte ma che, per la sua importanza, dev’essere
in questa sede ribadito.
Sul punto, gli Ermellini ricordano che il datore di lavoro è obbligato a mente dell’art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza
delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
Per la giurisprudenza della Cassazione la violazione
di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la
prestazione, eccependo l’inadempimento altrui.
La protezione, anche di rilievo costituzionale, dei beni
presidiati dall’art. 2087 c.c. postula meccanismi di
tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese
in tutte le forme che l’ordinamento conosce. Dunque,
per garantire l’effettività della tutela in ambito civile,
non solo azioni volte all’adempimento dell’obbligo di
sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo
ovvero a riparare il danno subito, ma anche il potere
di autotutela contrattuale rappresentato dall’eccezione di inadempimento, rifiutando l’esecuzione della
prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio
dell’imprenditore.
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Di recente è stato altresì statuito che in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di
sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., non solo è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del
lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui
conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in
quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
Poiché la Corte d’appello aveva applicato detto principio di diritto riconoscendo ai lavoratori la retribuzione
per il periodo di sospensione dell’attività, prescindendo dalla costituzione in mora e pur in assenza di una
prestazione lavorativa, la sentenza impugnata non meritava le critiche mosse.
Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.
Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza.
Ed invero, secondo l’interpretazione offerta dalla
Cassazione, in caso di violazione da parte del datore
di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087
cod. civ., non solo è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la
propria prestazione, ma costui conserva, al contempo,
il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
Precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. L, sentenza n. 6631 del 1/04/2015; Cass., Sez. L, sentenza n.
10553 del 7/05/2013
Riferimenti normativi
Corte di Cassazione, Sez. L, sentenza 19 gennaio
2016, n. 836
Lavoro e Previdenza
Istanze di concessione
Cassa integrazione ordinaria:
dall’INPS la mappa delle sedi
competenti
In attesa del decreto ministeriale attuativo del Jobs Act,
l’INPS fornisce i criteri di individuazione delle strutture
territorialmente competenti per la concessione
della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). I
direttori di sede sono i soggetti legittimati ad adottare
i provvedimenti amministrativi di concessione o di
reiezione della domanda.
Con la circolare n. 7 del 20 gennaio 2016 l’INPS fornisce le istruzioni per l’individuazione delle strutture
territorialmente competenti per la concessione della
CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
integrazione salariale ordinaria o di reiezione della
domanda.
Dal 1 gennaio 2016, infatti, le integrazioni salariali
ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente (Decreto Legislativo n. 148/15
all’art. 16, comma 1, attuativo del Jobs Act).
L’INPS sottolinea che la nuova competenza è esercitata anche su tutte le domande giacenti e non definite
nel 2015, con esclusione delle domande già prese in
carico da una Sede (stato domanda “trasferita”), che
saranno definite dalla Sede stessa.
L’INPS definisce i criteri per l’individuazione della
struttura territorialmente competente alla concessione
della CIG Ordinaria. In particolare:
· Se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella
presso cui è iscritta l’azienda.
· Se l’unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps
territorialmente competente a ricevere la domanda è
quella presso cui è ubicata l’unità produttiva. Nel caso
in cui l’unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’area metropolitana o
in una Provincia con almeno una agenzia complessa,
la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o
la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale unità produttiva.
· Se il cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda.
Sono i direttori di sede avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO. Per
ragioni di carattere operativo - funzionale, la definizione delle istanze di CIGO può essere delegata formalmente dal Direttore metropolitano/provinciale e di
Filiale di coordinamento, mediante apposito ordine di
servizio, alla dirigenza di sede.
Fino al momento dell’adozione del decreto del
Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali attuativo le Strutture territorialmente competenti, in sede di
istruttoria della domanda, continueranno ad osservare
i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali.
A cura della Redazione
Riferimenti normativi
INPS, circolare 20/1/2016, n. 7
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Lavoro e Previdenza
CCNL Collaboratori familiari
Lavoratori domestici: nuovi
minimi retributivi dal 1°
gennaio 2016
Determinato il nuovo trattamento economico, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori
domestici. Oltre ad aggiornare gli importi dei
minimi tabellari, il verbale di accordo 18 gennaio
2016 stabilisce i valori orari per i lavoratori addetti
all’assistenza di persone non autosufficienti, e
l’importo dell’indennità di funzione e delle indennità
vitto e alloggio dal 1° gennaio 2016.
Col verbale di accordo 18 gennaio 2016 la Commissione
formata da Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ha determinato il nuovo
trattamento economico, a decorrere dal 1° gennaio
2016, per i lavoratori domestici.
Minimi tabellari
Dal 1° gennaio 2016 gli importi dei minimi tabellari
sono i seguenti:
Categoria
DS
D
CS
C
BS
B
AS
A
Liv.
unico
Conviventi
965,38
908,60
851,80
795,01
738,23
624,65
---
Conviventi(fino
a 30
ore
settimanali)
------658,71
596,26
567,87
-------
Nonconviventi(valori
orari)
8,06
7,72
6,69
6,35
6,02
5,68
5,36
4,54
---
Assis-
----979,57
---------
Pre-
----------------655,89
Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari
Ai lavoratori addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei
giorni di riposo dei lavoratori titolari, spettano i seguenti valori orari:
- € 8,68 per il livello DS;
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
- € 7,20 per il livello CS.
Indennità di funzione
Dal 1° gennaio 2016 l’importo dell’indennità di funzione spettante ai lavoratori conviventi di livello DS e
D è elevato ad € 167,94.
Indennità vitto e alloggio
Dal 1° gennaio 2016 il valore dell’indennità sostitutiva
di vitto e alloggio è fissato in € 5,48 giornalieri di cui:
- € 1,91 per ciascun pasto;
- € 1,66 per il pernottamento.
A cura della Redazione
Riferimenti normativi
Verbale di accordo 18/1/2016
Lavoro e Previdenza
Contribuzione al Filcoop
Alimentari aziende
cooperative: più tempo
per l’assistenza sanitaria
integrativa
I lavoratori del settore alimentare delle aziende
cooperative, ai fini dell’adesione al fondo di assistenza
sanitaria integrativa, potranno manifestare la propria
volontà di partecipare alla contribuzione al Filcoop dal
1° giugno 2016.
Con il verbale di accordo 14 dicembre 2015 AGCIAgrital,
Legacoop-Agroalimentare,
FEDAGRIConfcooperative con FAI-CISL, FLAI-CGIL e
UILA-UIL hanno stabilito quanto segue in materia di
assistenza sanitaria integrativa.
Il c.c.n.l. 5 dicembre 2012 aveva stabilito che dal 1º
gennaio 2016 il dipendente poteva decidere di partecipare alla contribuzione al Filcoop a carico azienda
(€ 10 mensili) con una quota di € 2 a suo carico, per
12 mensilità. Qualora non avesse manifestato una volontà in tal senso, sarebbe decaduto dall’iscrizione, interrompendo altresì la contribuzione a carico azienda.
Considerato che nei tempi individuati non è stato possibile informare adeguatamente i lavoratori, le Parti
hanno stabilito che la mancata contribuzione del lavoratore non avrà effetti fino al 31 maggio 2016 (e
continuerà il versamento a carico azienda) e i lavoratori potranno manifestare la propria volontà dal 1°
giugno 2016.
A cura della Redazione
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Lavoro e Previdenza
Destinatari e domande
Aziende editoriali in crisi,
sui prepensionamenti prime
indicazioni INPS
L’INPS spiega come applicare le norme della Legge
di Stabilità 2016 in merito al prepensionamento dei
lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria
con particolare riguardi ai destinatari e al termine
di presentazione delle domande. Di prossima
pubblicazione una circolare contenente chiarimenti
sul monitoraggio delle domande di pensionamento
ed alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 295 a
297 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto
in merito al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali. L’INPS, con la
circolare n. 8 del 20 gennaio 2016, fornisce le prime
indicazioni operative in merito ai destinatari della norma ed al termine di presentazione delle domande di
prepensionamento.
Lavoratori destinatari della norma
La norma della Legge di Stabilità 2016 si rivolge ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria
finalizzata al prepensionamento (articolo 37, comma
1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416) in forza
di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre
ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per
l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente alla
predetta data.
A tali lavoratori, dispone la Legge di Stabilità 2016,
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei
trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013.
A tal proposito l’INPS richiama le disposizioni del
D.P.R. n. 157 del 2013 che aveva previsto:
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i lavoratori poligrafici un graduale innalzamento del requisito contributivo richiesto per il diritto al prepensionamento
- e, in deroga a tale previsione, che le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuassero ad applicarsi, in caso di
maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
straordinaria finalizzata al prepensionamento in forza
di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto
2013.
Tali lavoratori, spiega l’INPS, hanno diritto al prepensionamento indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla
base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni
da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari
a tre anni fino a un massimo di trentacinque.
Presentazione delle domande
I lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali
devono presentare domanda di prepensionamento
entro 60 giorni:
- dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32
anni nel periodo di godimento del trattamento;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32
anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione
salariale, successiva alla decorrenza del trattamento
stesso, l’interessato non abbia ancora perfezionato il
requisito contributivo;
- dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione
al trattamento straordinario di integrazione salariale se
a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento
stesso, l’interessato abbia già perfezionato il requisito
contributivo di 32 anni ( cfr. punto 5 della circolare n.
107 del 2002).
L’INPS fa riserva di fornire, con successiva circolare,
ulteriori chiarimenti anche in ordine al monitoraggio
delle domande di pensionamento ed alla decorrenza
dei trattamenti pensionistici.
A cura della Redazione
Riferimenti normativi
INPS, circolare 20/1/2016, n. 8
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Finanziamenti
Come beneficiare della detrazione IRPEF
Legge Stabilità 2016: bonus mobili per tutto il 2016
di Bruno Pagamici - Dottore commercialista e pubblicista
La legge di Stabilità 2016 ha confermato fino al 31 dicembre 2016 il bonus mobili, ossia la detrazione IRPEF
del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di appartamenti oggetto di
ristrutturazione. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la
detrazione IRPEF deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro. Tale soglia riguarda la singola
unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. La
detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.
Ancora un anno di vita per il bonus mobili. La detrazione IRPEF del 50%, riservata ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, è stata confermata fino al 31
dicembre 2016 dalla legge di Stabilità 2016 (Legge
n. 208/2015).
Consulta il Dossier Tassazione immobili per approfondire tutte le novità.
Quando è possibile beneficiare del bonus
Condizione fondamentale per avere la detrazione è la
realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio (e usufruire della relativa detrazione),
sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su
parti comuni di edifici residenziali.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;- di restauro e di risanamento
conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti
precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro
18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli
condomini (che usufruiscono pro quota della relativa
detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare
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gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure
l’appartamento del portiere, ma non consente loro di
detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
Per usufruire del bonus è inoltre indispensabile che la
data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda
quella in cui si acquistano i beni. Non è necessario,
invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute
prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da
eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria, o da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori
per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli
abitativi
Beni agevolabili
Si può usufruire della detrazione IRPEF del 50% per
l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere,
librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi
di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi,
nonché di altri complementi di arredo;
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica
non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto
l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi
elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori,
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento,
radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni
acquistati.
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Per fruire della detrazione i beni agevolabili devono
essere acquisti entro il 31 dicembre 2016. Non è previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra
l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è
agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare
un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di
intervento edilizio.
La detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, deve essere
calcolata su un importo massimo di 10.000 euro riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Se la somma delle spese sostenute per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici supera l’importo
di euro 10.000, la detrazione spettante dovrà essere
determinata comunque sull’importo massimo di euro
10.000.
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune
dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Pertanto, se si
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esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari si avrà diritto beneficio per più volte.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute
nella dichiarazione dei redditi.
Modalità di pagamento
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali deve essere
indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa o postali, per i bonifici
relativi ai lavori di ristrutturazione);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico è effettuato.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.
È consentito effettuare il pagamento anche mediante
carte di credito o carte di debito. In questo caso, la
data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo
della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta
di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto
corrente del titolare stesso.
Non è ammesso, invece, effettuare il pagamento
mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento.
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Finanziamenti
imprese e ai raggruppamenti di imprese.
A cura della Redazione
Finanziamenti BEI: in Gu
l’attuazione degli interventi
della Sezione speciale
Riferimenti normativi
Ricerca e innovazione PMI
Ministero dello Sviluppo economico,
09/11/2015 (G.U. 19/01/216, n. 14)
decreto
I criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei
progetti da includere nel portafoglio di finanziamenti
BEI (Banca europea per gli investimenti), le tipologie
di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia della Sezione speciale in relazione
al portafoglio garantito, nonché le modalità di
concessione, di gestione e di escussione della
medesima garanzia sono stati definiti dal decreto
6/11/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del
19/01/2016.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2016, il decreto 6 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri,
le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio di finanziamenti BEI
(Banca europea per gli investimenti), le tipologie
di operazioni ammissibili e la misura massima della
garanzia della Sezione speciale in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di
gestione e di escussione della medesima garanzia.
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la BEI comunicherà al Gestore del Fondo la data
di avvio della fase di costruzione del portafoglio di
finanziamenti BEI e a decorrere da tale data, diverrà
operativa la Sezione speciale. Dell’avvio dell’operazione di Risk sharing finance facility per l’innovazione industriale sarà data comunicazione sui siti
Internet del MiSE (www.mise.gov.it), del MEF (www.
mef.gov.it), del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e della BEI (www.eib.org).
Sono finanziabili:
-i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati
alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o
servizi esistenti;
- i progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o tecnologico, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;
- altri progetti che la BEI consideri ammissibili e finanziabili a titolo di innovazione sulla base delle proprie linee di valutazione,
che siano realizzati da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle PMI, alle reti di
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Impresa
Verso il Consiglio dei Ministri
Commissione Rordorf: per una riforma organica del
fallimento
di Andrea Bonelli - Dottore commercialista e Revisore legale dei conti in Roma, Membro del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario - IGS, - Studio Signori Professionisti Associati
Lo schema di disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf per la revisione della legge
fallimentare rappresenta un importante passo avanti verso una riforma organica delle discipline della crisi
d’impresa e dell’insolvenza. La riforma si è resa necessaria per porre rimedio alla disomogenea stratificazione
normativa succedutasi dal 1942, alle rilevanti difficoltà applicative e alla mancanza di indirizzi giurisprudenziali
consolidati. La Commissione riscrive interamente la disciplina delle procedure concorsuali, nel quale
trovano spazio l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese e il sovraindebitamento del
consumatore e degli altri debitori non assoggettati al fallimento.
Per la riforma fallimentare, oggetto di reiterati interventi normativi, sono necessari interventi di carattere sia “tecnico” che “politico”. Tra i primi si fa riferimento alla redazione di un testo unico della crisi
d’impresa piuttosto che alla disciplina in materia di
gruppi societari, mentre tra gli interventi “politici” si
rimanda alla limitazione dell’autonomia del debitore introducendo, ad esempio, percentuali minime di
soddisfacimento dei creditori, piuttosto che l’attribuzione di appositi poteri atti a consentire l’iniziativa
del concordato preventivo ai singoli creditori, con lo
scopo di favorire ancor più celermente l’emersione
della crisi in cui versa l’impresa. Tra gli interventi
di carattere politico, merita particolare attenzione la
Raccomandazione della Commissione europea del
12 marzo 2014, “Un nuovo approccio al fallimento
d’impresa e all’insolvenza”.
Leggi anche:
- Decreto “fallimenti”, tra ritorno al “passato” e allineamento agli standard internazionali
Schema di disegno della legge delega: principi
generali
La Commissione ministeriale istituita dal Ministero
della Giustizia con decreto 28 gennaio 2015, nota anche come Commissione Rordorf, ha elaborato uno
schema di disegno di legge delega recante “Delega
al Governo per la riforma organica delle discipline
della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che non solo
rappresenta una evoluzione dell’ultima revisione della
legge fallimentare contenuta nel D.L. n. 83/2015, ma
riscrive interamente la disciplina delle procedure concorsuali all’interno di un quadro sistematico, nel quale
trovano spazio tra gli altri anche l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese e il
sovraindebitamento del consumatore e degli altri
debitori non assoggettati al fallimento.
Nei Principi generali di cui all’art. 2 dello Schema di
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disegno di delega viene sostituito il termine fallimento
con sinonimi quali “insolvenza” o “liquidazione giudiziale” in aderenza ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei quali quelli di
Francia, Germania e Spagna. La modifica potrebbe apparire folcloristica, ma nella realtà il termine fallimento ha da sempre invocato negatività e discredito, una
sorta di “lettera scarlatta” marchiata sul debitore. In
realtà proprio questa modifica letterale rappresenta un
solco tracciato dal nuovo disegno di legge delega che
vede l’insolvenza come evenienza fisiologica nel ciclo
vitale di un’impresa, che certamente va prevenuta e
regolata ma rimane comunque un evento possibile.
Sempre all’art. 2 della legge delega viene previsto l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, distinta dalla
nozione di insolvenza di cui al D.P.R. n. 267/1942.
Viene, inoltre, previsto l’adozione di un modello unico processuale per l’accertamento dello stato di crisi o
di insolvenza del debitore, caratterizzato da particolare
celerità e dalla legittimazione ad agire anche da soggetti con funzioni di controllo sull’impresa. Via anche
all’assoggettamento al procedimento di accertamento
dello stato di crisi ed insolvenza di ogni categoria di
debitore, sia persona fisica o giuridica, professionista,
imprenditore commerciale o artigiano.
Priorità alle proposte che comportino:
- il superamento dello stato di crisi assicurando la continuità aziendale;
- la riduzione della durata e dei costi inerenti le procedure concorsuali, compresi i compensi dei professionisti per limitare le spese prededucibili; assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia
concorsuale;
- l’ istituzione presso il Ministero della giustizia di un
albo di soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o controllo nell’ambito delle procedure concorsuali.
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MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Quanto evidenziato nei Principi generali dello schema di legge delega risulta perfettamente allineato
con quanto indicato con la Raccomandazione della
Commissione europea del 12 marzo 2014 “Un nuovo approccio al fallimento d’impresa e all’insolvenza”, nelle quali la Commissione ha voluto raccomandare agli Stati membri un approccio che favorisca la
ristrutturazione delle imprese in crisi a salvaguardia
degli asset aziendali e con la tutela dei posti di lavoro senza penalizzare il debitore. In particolare la
Raccomandazione ha posto come obiettivi degli Stati
membri:
a) diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro;
b) aumentare i tassi di recupero del credito;
c) eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi
trasfrontalieri d’impresa.
La Raccomandazione contempla, inoltre, norme minime in materia di:
a) quadri di ristrutturazione preventiva e
b) liberazione dai debiti degli imprenditori falliti.
Molta enfasi viene data dalla Commissione in tema di
ristrutturazione preventiva in un quadro che dovrebbe
prevedere i seguenti elementi:
a) possibilità dell’imprenditore di ristrutturare la propria impresa in una fase precoce che coincide con la
probabilità di insolvenza di quest’ultima;
b) mantenimento da parte del debitore del controllo
della gestione corrente dell’impresa;
c) sospensione temporanea delle azioni esecutive
individuali;
d) vincolo per tutti i creditori sociali del piano di ristrutturazione omologato;
e) agevolazione all’ottenimento di nuova finanza necessaria all’attuazione del piano di ristrutturazione.
Procedure di allerta e composizione assistita
della crisi
Proprio il principio della salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà, riportati nella
Raccomandazione della Commissione europea del 12
marzo 2014, rappresentano uno snodo cruciale nello
schema di legge delega laddove vengono istituiti apposite procedure di allerta volte ad anticipare l’emersione della crisi mediante una rapida analisi delle cause
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del malessere economico finanziario dell’impresa, e
successivamente mirate a supportare i negoziati in vista del raggiungimento dell’accordo con i creditori, o
con alcuni di essi. Risulta evidente come il successo di
tali procedure dipendano per lo più dalla propensione
degli imprenditori ad avvalersene tempestivamente.
In tale ottica è necessario configurare un sistema di
incentivi, per chi vi ricorra, e di disincentivi per chi
non vi ricorra, qualora sussistano le condizioni, fermo
l’obbligo di segnalazione al debitore dei più rilevanti
indizi di difficoltà finanziaria ad opera dei principali
creditori istituzionali, quali ad esempio l’Agenzia delle Entrate, o degli organi di controllo qualora si tratti
d’impresa gestita in forma societaria.
Tali procedure di allerta dovranno assumere un carattere confidenziale e stragiudiziale; è proprio la confidenzialità il punto critico di tale sistema preventivo.
Se si ipotizza, ad esempio, una procedura di allerta di
cui un istituto di credito venga a conoscenza, appare
quanto mai probabile che la banca si attivi per diminuire la propria esposizione mediante ad esempio un
congelamento delle linee autoliquidanti con immediato nocumento dell’impresa stessa. Va, inoltre, capito
come gli organi di controllo societari e revisori dovranno comunicare all’organo amministrativo lo stato
di crisi visto che tale compito/obbligo ricade già nei
doveri/poteri dei su menzionati organi societari.
Concordato preventivo
La riforma ha ritenuto di circoscrivere tendenzialmente l’istituto in questione alla sola ipotesi del concordato in continuità attualmente disciplinato dall’art.
186 bis della legge fallimentare. Il favor verso l’istituto concordatario trova una sua giustificazione, infatti,
non quando lo stesso persegua gli scopi tipici del fallimento, o allineandoci alle auspicate modifiche lessicali della “liquidazione giudiziaria, bensì quando lo
stesso favorisca la continuità aziendale e una migliore
soddisfazione dei creditori sociali. E’ stata comunque
ipotizzata l’eventualità di un concordato liquidatorio purché preveda la provenienza alla procedura di
risorse esterne rispetto al valore dell’attivo realizzabile, e purché tale apporto permetta un aumento “apprezzabile” dei vantaggi ai creditori rispetto all’ipotesi
fallimentare.
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Impresa
Cambiano i requisiti
Riforma appalti: partecipazione alle gare più facile per le PMI
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista
Con la legge delega di riforma del settore degli appalti pubblici, il Governo si propone di intervenire sulle
disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici dedicate ai requisiti generali di partecipazione alle gare
al fine di favorire una più ampia presenza delle PMI. Negli ultimi anni, infatti, le norme del Codice hanno subito
continue integrazioni e modifiche da parte del legislatore: tali e tante da rendere difficile per le imprese di
piccole/medie dimensioni partecipare agli appalti. La riforma prevede criteri meno selettivi per la definizione
dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnica, compresa quella organizzativa, e professionale che gli
operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara.
La legge delega al Governo di riforma del settore degli
appalti pubblici, approvata in via definitiva, il 14 gennaio 2016 al Senato, prevede importanti novità.
Molte le disposizioni che dovranno essere oggetto di
appositi decreti attuativi da emanare, da parte dell’esecutivo di Governo, entro il 18 aprile.
Leggi anche:
- Riforma appalti: contratti sotto soglia, nuovi obblighi
di pubblicità e trasparenza;
- Riforma appalti, il Senato approva in via definitiva:
come cambiano le gare per le imprese;
Tra questi emerge anche la questione legata ai requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria
che devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto
dell’appalto; i potenziali partecipanti devono essere
scelti dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi
di trasparenza e rotazione tenendo presente l’interesse
pubblico a favorire l’accesso delle micro, piccole e
medie imprese.
Il problema della disposizione contenuta nell’attuale
Codice degli appalti pubblici, infatti, è che le misure
contenute, come vedremo nei successivi paragrafi, in
riferimento ai requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria rappresentano per le imprese di medie
e piccole dimensioni, un problema che molto spesso
diventa insuperabile per partecipare al bando di gara.
La direttiva europea
La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE, all’articolo 58 stabilisce, al paragrafo
1, che i criteri di selezione possono riguardare:
- a) l’abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.
Lo stesso paragrafo 1 dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i
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criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato o
un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e
le competenze tecniche e professionali necessarie per
eseguire l’appalto da aggiudicare.
Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
Tale ultimo principio viene ribadito anche per gli appalti divisi in lotti.
Lo strumento che la direttiva n. 24, utilizza per la dimostrazione del possesso dei criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58 (nonché delle cause di
esclusione contemplate dall’art. 57) è il Documento
di gara unico europeo (DGUE).
Leggi anche:
Appalti pubblici, documento di gara unico UE: meno
oneri per le PMI
L’art. 59, della Direttiva 2014/24/UE, stabilisce infatti
che, al momento della presentazione delle domande
di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni
aggiudicatrici accettano il documento di gara unico
europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche
o terzi in cui si conferma che l’operatore economico
in questione soddisfa, tra l’altro, i “pertinenti criteri di
selezione definiti a norma dell’articolo 58”.
Si evidenzia che il documento di gara unico europeo
(DGUE), per le procedure di appalto, è stato di recente
modificato; è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L3, del 6 gennaio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione
Europea del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello
di formulario, per il documento di gara unico europeo
(DGUE), per le procedure di appalto.
Il documento varato dalla Commissione Europea ha
come finalità di evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
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nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei
diversi documenti di gara; in particolare è previsto che
le informazioni che gli operatori economici devono
inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate, chiaramente e in anticipo, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nell’avviso di indizione
di gara, oppure mediante richiami in tale documento
ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori
economici devono, in ogni caso, esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell’eventuale presentazione di offerte.
La normativa nazionale: come il Governo potrebbe intervenire
Le disposizioni nazionali in materia di valutazione dei requisiti sono contenute nel Capo II (intitolato “Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento”) del Titolo I della Parte II del Codice dei
Contratti Pubblici.
In particolare nell’art. 38, sono elencati i requisiti di
ordine generale (le c.d. cause di esclusione, quali ad
esempio procedure fallimentari, misure di prevenzione, sentenze di condanna, ecc.), mentre l’art. 39 riguarda i requisiti di idoneità professionale.
L’articolo 38, del Codice degli appalti pubblici, potrebbe essere oggetto di modifica da parte del Governo
con la legge delega, con disposizioni che semplifichino la presentazione della documentazione e dei requisiti: la normativa attuale è molto restrittiva, per esempio, in materia di soggetti che si trovano in procedura
concorsuali , nei confronti di soggetti in cui è pendente
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il procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione, in materia intestazione fiduciaria, in
materia di società che ha una situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
Questi sono alcuni esempi che potrebbero essere oggetto di modifica del Governo; obiettivamente le disposizioni contenute nell’art. 38, del Codice degli appalti pubblici, in materia di requisiti generali oggetto
di continue integrazioni e modifiche da parte del legislatore in questi anni , sono diventate molte e possono
“spaventare” la ditta di piccole/media dimensioni che
intende partecipare ad un appalto pubblico.
Lo stesso criterio vale anche per i successivi:
- art. 39, il quale dispone che i concorrenti alle gare,
se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i
competenti ordini professionali. Ulteriori disposizioni
sono dettate per i cittadini di un altro Stato membro
non residente in Italia;
- art. 40, sulla disciplina della qualificazione per eseguire lavori pubblici.
Si ritiene che anche in questi casi il Governo debba intervenire cercando di “snellire” gli adempimenti che
le ditte partecipanti alla gara devono presentare.
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