COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 21.3.2003
COM(2003) 130 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO
Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP
Una delle possibili iniziative considerate nel Libro verde sul futuro della politica
comune della pesca (COM(2001)135 def., 20.03.2001) riguardava:
“la possibilità di istituire a livello comunitario una struttura comune di ispezione che
coordini le politiche e le attività di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla
Comunità e che metta insieme i mezzi e le risorse disponibili per i controlli”.
La comunicazione della Commissione sulla riforma della PCP ("calendario")
(COM(2002)181 def., 28.05.2002) propone, oltre ad una nuova regolamentazione per
il controllo e l'esecuzione, le seguenti iniziative:
·
un Piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione il quale
elencherà le azioni che le autorità competenti degli Stati membri e la
Commissione dovranno realizzare in comune; e
·
una proposta della Commissione per la creazione di una struttura ispettiva
comune a livello comunitario, a seguito di uno studio di fattibilità che sarà
condotto in collaborazione con gli Stati membri nel 2003.
La presente comunicazione illustra queste iniziative.
2
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO
Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP
INDICE
1.
Introduzione ................................................................................................................. 5
2.
Migliorare l'attuazione della politica comune della pesca ........................................... 5
3.
Parte I - Piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione......................... 7
3.1.
Campo d'applicazione e obiettivi ................................................................................. 7
3.2.
Strategia comunitaria di ispezione e sorveglianza ....................................................... 7
3.2.1.
Impiego più efficace dei mezzi di ispezione e di sorveglianza esistenti ...................... 7
3.2.2.
Programmi di controllo specifici.................................................................................. 9
3.2.3.
Sorveglianza e valutazione......................................................................................... 11
3.3.
Migliorare la cooperazione nella pratica .................................................................... 12
3.3.1.
Accesso alle informazioni e impiego di nuove tecnologie......................................... 13
3.3.2.
Comunicazione dei dati sulle attività di pesca ........................................................... 13
3.3.3.
Procedure operative e riservatezza............................................................................. 14
3.3.4.
Metodi di comunicazione sicuri tra i vari mezzi d'ispezione ..................................... 15
3.3.5.
Provvedimenti adottati a seguito di irregolarità e infrazioni...................................... 16
3.4.
Maggiore uniformità delle ispezioni e della sorveglianza ......................................... 16
3.4.1.
Equità e non discriminazione ..................................................................................... 17
3.4.2.
Cooperazione e sicurezza ........................................................................................... 18
3.5.
Feedback e riesame .................................................................................................... 18
4.
Parte II - Creare una struttura ispettiva comune (SIC)............................................... 19
4.1.
Introduzione ............................................................................................................... 19
4.2.
Campo di applicazione ed obiettivo ........................................................................... 20
4.2.1.
Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP) ......................................... 21
4.2.2.
Funzioni e compiti essenziali dell'OCCP ................................................................... 21
4.2.3.
Interazioni con gli Stati membri................................................................................. 22
3
4.2.4.
Interazioni con la Commissione................................................................................. 23
4.3.
Spese sostenute per le misure di controllo e di esecuzione........................................ 23
4.4.
Studio di fattibilità in cooperazione con gli Stati membri ......................................... 24
4.4.1.
Altri compiti dell'OCCP ............................................................................................. 24
4.4.2.
Problemi specifici da esaminare................................................................................. 25
5.
CONCLUSIONI......................................................................................................... 26
4
1.
INTRODUZIONE
La riforma della politica comune della pesca (PCP) è stata adottata con il
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune
della pesca1. Il capitolo V di tale regolamento stabilisce una nuova regolamentazione
relativa ad un sistema comunitario di controllo e di esecuzione. L'obiettivo di tale
sistema è di garantire che l'accesso e lo sfruttamento delle risorse ittiche sia
controllato lungo tutta la filiera della pesca e che vengano fatte rispettare le norme
della PCP, comprese le politiche strutturali e di mercato. Vengono precisate le
competenze degli Stati membri e della Commissione, nonché le condizioni per
l'esercizio dell'attività di pesca e attività correlate. Il sistema stabilisce inoltre gli
strumenti di controllo e di esecuzione e le modalità di cooperazione e di
coordinamento tra Stati membri. Queste disposizioni costituiscono la base giuridica
di una strategia comunitaria per l'applicazione uniforme ed efficace della PCP.
Oltre a questa nuova regolamentazione è necessario, a livello comunitario, uno
sforzo coordinato per garantire l'attuazione corretta delle norme della PCP ed in
particolare di questa normativa. Spetta ora agli Stati membri e alla Commissione far
sì che la norme della PCP vengano applicate in modo efficace.
A tal fine la Commissione propone:
· un piano d'azione da attuare a breve termine;
· la creazione di una struttura ispettiva comune che coordini adeguatamente le
attività di ispezione e di esecuzione delle competenti autorità nazionali.
2.
MIGLIORARE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
Per attuare la PCP sono necessari una solida struttura organizzativa di ispezione e di
esecuzione, mezzi sufficienti di ispezione e di controllo e una strategia adeguata per
l'impiego coordinato di tali mezzi.
Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:
· un'efficace attuazione della PCP
· ispezioni e misure di esecuzione uniformi in tutta la Comunità.
Il conseguimento di questi obiettivi è fondamentale se si vuole che il settore della
pesca accetti la PCP e contribuisca alla sua realizzazione.
1
GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59
5
La nuova normativa in materia di controllo e di esecuzione ripartisce le competenze
in questo settore tra la Commissione e gli Stati membri. Il controllo e l'esecuzione
della PCP spettano soprattutto agli Stati membri, mentre è competenza della
Commissione sorvegliare e garantire la corretta applicazione della normativa
comunitaria da parte degli Stati membri.
Nell'ambito dei propri sistemi giuridici e amministrativi gli Stati membri hanno
perlopiù attribuito le competenze in materia di ispezione e esecuzione della PCP a
vari organismi nazionali e regionali già esistenti (come ad esempio gli ispettorati per
la pesca, la guardia costiera, la marina, le autorità doganali, la polizia, ecc.). Molti di
questi organismi hanno competenze non solo in materia di pesca, ma anche in altri
settori; coordinare le loro attività di ispezione e di esecuzione costituisce un compito
importante a livello nazionale e, ancora più, a livello comunitario.
Vi sono stati miglioramenti nel coordinamento, a livello comunitario, delle attività
nazionali di ispezione e di sorveglianza, ma tale coordinamento deve basarsi su
un'adeguata strategia comunitaria. La Commissione propone pertanto:
· che la Commissione adotti strategie comunitarie coerenti in materia di ispezione e
di sorveglianza;
· che vengano messi in comune i mezzi e le risorse nazionali di ispezione e di
sorveglianza, che saranno poi impiegati in base alla suddetta strategia.
L'impiego congiunto di mezzi e risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza in
base ad una strategia comunitaria apposita richiede una struttura organizzativa
adeguata, che dovrà garantire un coordinamento operativo nell'interesse di tutta la
Comunità. Questo aspetto è fondamentale se si vuole garantire un'attuazione efficace
ed uniforme della PCP.
A tal fine ci si baserà sulla cooperazione tra tutte le autorità nazionali competenti in
materia di ispezione e di esecuzione della PCP, conformemente all'articolo 28 del
regolamento (CE) n. 2371/2002, e si terrà conto delle iniziative avviate dagli Stati
membri nel corso degli anni. Si tratterà inoltre di garantire un miglior rapporto in
termini di costi e benefici; a tal fine i mezzi e le risorse di ispezione e di sorveglianza
nazionali verranno utilizzati nel modo più razionale ed efficace possibile, nell'ambito
di una strategia comunitaria coerente.
Il piano d'azione dovrà essere attuato a partire dal 2003.
L'iniziativa avviata con il piano d'azione verrà proseguita e potenziata su base
permanente mediante la creazione di una struttura ispettiva comune (SIC).
Quest'ultima richiederà tempi più lunghi, in quanto sarà necessario considerare con
attenzione tutti gli aspetti della questione. Come ha indicato nel Calendario, la
Commissione intende realizzare, in collaborazione con gli Stati membri, un esame di
fattibilità sulla creazione di tale struttura e presenterà al Consiglio una proposta
legislativa per questa nuova struttura nel 2004.
6
3.
PARTE I - PIANO D'AZIONE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ESECUZIONE
3.1.
Campo d'applicazione e obiettivi
Il piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione intende contribuire a
riunire, in un'unica strategia comunitaria, le strategie di controllo nazionali. Esso
servirà inoltre a promuovere una cultura europea in materia di controllo e di
esecuzione.
Ai fini dell'applicazione del piano d'azione la Commissione agirà in stretta
collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione per la pesca
e l'acquacoltura e del gruppo consultivo degli esperti per il controllo della pesca.
La durata di queste azioni dovrebbe andare in linea di massima dal 2003 al 2005.
3.2.
Strategia comunitaria di ispezione e sorveglianza
L'obiettivo della prima serie di azioni è quello di utilizzare in modo più efficace gli
strumenti e le risorse di ispezione e di sorveglianza nazionali mediante:
3.2.1.
a)
l'impiego prioritario dei mezzi disponibili per determinate attività di pesca o
certi stock;
b)
l'adozione di programmi di controllo specifici, con la definizione di priorità
comuni d'ispezione e di criteri di riferimento per ognuna delle attività di pesca
o degli stock prescelti. I programmi prevederanno inoltre l'esigenza che i
risultati delle ispezioni delle attività di sorveglianza siano trasparenti;
c)
una valutazione periodica dell'efficacia dei programmi di controllo specifici.
Impiego più efficace dei mezzi di ispezione e di sorveglianza esistenti
La strategia comunitaria di ispezione e di sorveglianza si baserà sui mezzi e sulle
risorse nazionali che esistono in questo campo. Conformemente all'articolo 23,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 gli Stati membri debbono mettere a
disposizione le risorse finanziarie e umane necessarie per le attività di ispezione e
sorveglianza. Non è infatti possibile destinare a queste attività risorse finanziarie o
umane supplementari all'ultimo momento, in quanto è necessario prevedere gli
stanziamenti di bilancio, assumere e formare nuovi ispettori e reperire o costruire le
navi di sorveglianza.
La strategia comunitaria deve garantire che i mezzi e le risorse esistenti vengano
utilizzati in modo ottimale e la relazione della Commissione sul controllo
dell'attuazione della politica comune della pesca fornisce una descrizione dettagliata
della situazione in materia di controllo delle attività di pesca2.
2
COM(2001)526 def., 28.9.2001
7
Per la maggior parte delle attività di pesca, l'impegno degli Stati membri nel campo
delle ispezioni e della sorveglianza potrebbe essere coordinato molto meglio a livello
comunitario. I controlli debbono intervenire in ogni stadio, dalla pesca vera e propria
alla vendita al dettaglio. Non è difficile trovare esempi di come un miglior
coordinamento permetterebbe un'attuazione più adeguata delle norme della PCP:
citiamo il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali, il Mediterraneo come
pure le acque internazionali.
Forniamo alcuni esempi a titolo di chiarimento:
· Oltre la metà delle catture di nasello settentrionale provengono dalle acque
irlandesi. Queste attività di pesca sono soggette al controllo e alla sorveglianza
delle imbarcazioni di controllo irlandesi, in quanto le unità britanniche, francesi e
spagnole non possono ancora pattugliare queste acque. D'altro canto, oltre il 60%
delle catture di nasello settentrionale viene sbarcato in Spagna e il peso delle
ispezioni sugli sbarchi di nasello ricade quindi principalmente sugli ispettori
spagnoli.
· Gran parte delle catture di merluzzo del Mare del Nord provengono dalle acque
norvegesi e dal bacino orientale del Mare del Nord; tali catture sono però
generalmente sbarcate nel Regno Unito. Il compito di controllare gli sbarchi spetta
quindi agli ispettori britannici.
· I pescherecci di numerosi Stati membri, come pure alcuni pescherecci che
praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) utilizzano,
ad esempio, il porto di Las Palmas. Per il momento, tutto il lavoro di controllo
sugli sbarchi a Las Palmas ricade sugli ispettori spagnoli.
· L'applicazione delle misure di conservazione nel Baltico sarebbe molto più
efficace se si potesse garantire, in ogni porto di sbarco, la stessa frequenza delle
ispezioni.
In tutti gli esempi succitati l'efficacia delle ispezioni e della sorveglianza in mare
beneficerebbe notevolmente di un miglior coordinamento e di una maggiore
frequenza delle ispezioni al momento dello sbarco.
Per un uso più efficace dei mezzi e delle risorse di controllo esistenti occorre
selezionare le attività di pesca o gli stock prioritari, cominciando da questi per poi
estendere progressivamente i controlli a tutte le attività di pesca o gli stock di una
certa importanza. La selezione delle attività di pesca o degli stock principali verrà
concordata a livello comunitario.
Da numerose fonti d'informazione, come ad esempio la relazione della Commissione
sul controllo dell'attuazione della PCP e la valutazione scientifica degli stock
effettuata dal CIEM risulta che, per quanto concerne attività di pesca importanti, le
misure di conservazione e di controllo in vigore non sono state pienamente attuate.
Questo vale in particolare per gli stock di merluzzo e di nasello, ma anche per le
specie pelagiche e altamente migratorie, in particolare nel Mediterraneo. La
Comunità deve inoltre cooperare attivamente con paesi terzi, in particolare
nell'ambito del piano d'azione della FAO contro la pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata. La competenza per i controlli e l'esecuzione delle misure di
8
conservazione spetta infatti congiuntamente agli Stati di bandiera, agli Stati costieri e
agli Stati di approdo.
Per le specie maggiormente in pericolo, come ad esempio gli stock di merluzzo e di
nasello nelle acque comunitarie, diventa urgente garantire l'attuazione e l'esecuzione
delle misure di conservazione e di controllo. Ciò significa che devono essere
controllate tutte le attività di pesca che sfruttano questi stock (pesca demersale nel
Baltico, nello Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare del Nord e nelle acque occidentali).
Si sono inoltre registrati problemi di controllo in altre attività di pesca che stanno
compromettendo la conservazione di diversi stock (pesca pelagica nel Baltico, nello
Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare del Nord e nell'Atlantico come pure la pesca di
specie altamente migratorie).
La pesca che sfrutta gli stock summenzionati, come pure gli sbarchi delle navi che
praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata debbono essere
selezionati come settori prioritari per un impiego coordinato, a livello comunitario,
dei mezzi d'ispezione nazionali.
Obiettivo: Impiego prioritario dei mezzi di ispezione e di sorveglianza
esistenti per determinate attività di pesca o per taluni stock
Punto 1 dell'azione
Selezionare le attività di pesca o gli stock
· Pesca demersale nelle regioni 2 e 3
· Specie altamente migratorie nel Mediterraneo
· Pesca del merluzzo, dell'aringa e dello spratto
nelle divisioni CIEM III b, c e d
· Pesca industriale e pelagica nelle regioni 1, 2 e 3
· Sbarchi di navi IUU in porti comunitari
3.2.2.
Programmi di controllo specifici
Per le attività di pesca selezionate occorre adottare ed attuare programmi di controllo
specifici. Le strategie dovranno essere adeguate alle caratteristiche delle attività di
pesca in questione nonché alle misure di conservazione e di controllo in vigore. Il
programma riguarderà le ispezioni e i controlli in mare, le ispezioni sugli sbarchi,
compresa la prima vendita dei quantitativi sbarcati, nonché il trasporto e la
commercializzazione.
Conformemente all'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/933 nella
versione modificata4, la Commissione può determinare le attività di pesca cui
3
4
GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1
GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5
9
partecipano due o più Stati membri che saranno soggette ad un programma di
controllo specifico per un periodo limitato, nonché le condizioni particolari di tale
programma. La Commissione adotta i programmi in questione secondo la procedura
della comitatologia. Gli Stati membri interessati debbono adottare le misure
necessarie per facilitare l'attuazione dei programmi, stabilendo in particolare le
risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.
Questi programmi si baseranno sulle esperienze che numerosi Stati membri hanno
fatto nel corso degli anni nel campo della cooperazione transfrontaliera. Le autorità
nazionali hanno sperimentato o stanno sperimentando numerose formule di
cooperazione, in un tentativo pragmatico di rafforzare le misure di controllo e di
esecuzione per le attività di pesca critiche.
Tutte le autorità competenti per i controlli e l'esecuzione hanno cooperato ad esempio
attivamente nell'ambito del fermo temporaneo di un'ampia zona del Mare del Nord
alla pesca del merluzzo nel 2001.
Questa cooperazione ha previsto l'impiego di mezzi di ispezione nelle acque di paesi
limitrofi (il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Norvegia hanno garantito la sorveglianza
aerea nella parte orientale del bacino meridionale del Mare del Nord, nonché in
acque tedesche e danesi, mentre una nave di controllo tedesca con ispettori olandesi a
bordo ha pattugliato la parte settentrionale delle acque olandesi). Lo scambio di
ispettori a bordo dei mezzi di sorveglianza ha costituito una soluzione pragmatica per
garantire che i rapporti di ispezione venissero redatti da un ispettore dello Stato
membro costiero interessato. Questa forma di cooperazione ha contribuito a
migliorare l'applicazione delle norme della PCP e ha fatto sì che il fermo della pesca
di merluzzo nel Mare del Nord sia stato pienamente rispettato. I provvedimenti
adottati a seguito delle poche infrazioni riscontrate, come pure l'intensa attività di
controllo, si sono rivelati nella pratica un ottimo deterrente.
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, le
suddette forme di cooperazione potranno essere formalizzate una volta che la
Commissione avrà adottato le modalità d'applicazione. Essa intende farlo il prima
possibile, non appena tali modalità saranno state esaminate dagli esperti degli Stati
membri. I programmi di controllo specifici si baseranno su queste disposizioni.
L'attuazione dei programmi di controllo specifici da parte delle autorità competenti
dei singoli Stati membri sarà garantita solamente se ognuna di queste autorità
assolverà i propri obblighi nell'ambito di una strategia comunitaria di controllo
coerente. A tal fine è necessario stabilire, in materia di ispezione e di sorveglianza, le
priorità comuni in ogni fase, dalla cattura alla commercializzazione, nonché una serie
di criteri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di ispezione e di
sorveglianza.
La Commissione stabilirà ad esempio, in stretta collaborazione con le autorità
nazionali, la percentuale degli sbarchi dei pescherecci da sottoporre a controlli. I
criteri di riferimento per le ispezioni dovranno riguardare i controlli in ogni stadio
della catena di produzione e le singole autorità competenti dovranno impegnarsi a
rispettarli.
Le priorità comuni di ispezione e di controllo, nonché i relativi criteri di riferimento
dovranno essere definiti, di concerto con gli esperti degli Stati membri interessati, in
10
funzione delle caratteristiche delle attività di pesca o degli stock in questione, nonché
delle misure di conservazione e di controllo in vigore. Le priorità si baseranno sui
metodi di pesca utilizzati e sulle caratteristiche dei pescherecci, in relazione alla loro
osservanza delle misure di controllo e di conservazione.
Obiettivo:
Maggiore efficacia delle attività di ispezione e di sorveglianza
Punto 2 dell'azione
La Commissione adotterà la regolamentazione che
stabilisce i programmi di controllo specifici per le
attività di pesca e gli stock interessati e stabilirà:
· le priorità comuni di ispezione e di sorveglianza
· i criteri di riferimento per le ispezioni e la
sorveglianza delle attività di pesca
· i controlli che gli ispettori dovranno eseguire
Gli Stati membri dovranno adottare le misure
necessarie per agevolare l'attuazione dei programmi di
controllo specifici, in particolare per quanto riguarda le
risorse umane e materiali.
Essi dovranno inoltre garantire che le autorità
competenti nazionali rispettino le priorità comuni di
controllo ed i criteri di riferimento.
3.2.3.
Sorveglianza e valutazione
Le attività di ispezione e di sorveglianza si debbono svolgere in modo trasparente e
verificabile. L'ispettore deve annotare i risultati di ogni ispezione in un rapporto di
ispezione, mentre gli avvistamenti dei pescherecci vanno registrati in un rapporto di
sorveglianza. In tal modo viene documentata l'attività di controllo degli ispettori.
Le autorità nazionali controlleranno e valuteranno le attività di ispezione e di
sorveglianza in base alle priorità comuni e ai criteri di riferimento, nonché
all'andamento delle attività di pesca. I risultati di tale valutazione saranno messi a
disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.
La Commissione avrà il compito di valutare l'attuazione dei programmi di controllo
specifici e eseguirà a tal fine missioni negli Stati membri, senza preavviso e senza la
presenza di ispettori nazionali. Queste missioni le consentiranno di accertare, in
modo obiettivo, l'effettivo rispetto delle norme della PCP.
11
Obiettivo:
Maggiore trasparenza delle attività di ispezione e di sorveglianza
Punto 3 dell'azione
La Commissione riesaminerà periodicamente, in
collaborazione con gli esperti nazionali per i controlli,
l'efficacia delle attività di ispezione e di sorveglianza.
3.3.
Migliorare la cooperazione nella pratica
Le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002 forniscono una
solida base per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri. La
Commissione intende organizzare adeguatamente la cooperazione tra le autorità
nazionali competenti; a tal fine essa considera prioritario formulare e adottare le
modalità d'applicazione relative alle suddette nuove disposizioni.
Tali modalità dovranno stabilire, tra l'altro, le procedure di notifica e di
coordinamento nel caso in cui i mezzi e le risorse nazionali di ispezione e di
sorveglianza vengano impiegati in acque soggette alla giurisdizione di un altro Stato
membro. È soprattutto allo Stato membro costiero che spetta la competenza per le
ispezioni e la sorveglianza nelle proprie acque. È pertanto indispensabile adottare,
conformemente all'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,
norme precise e trasparenti che disciplinino la cooperazione a livello comunitario.
Le esperienze di cooperazione volontaria tra le autorità nazionali preposte ai controlli
e all'esecuzione hanno evidenziato numerosi problemi pratici, che riguardano
l'accesso alle informazioni, la cooperazione concreta tra mezzi navali e aerei di
sorveglianza di vari Stati membri e i provvedimenti adottati in caso di irregolarità e
infrazioni. La Commissione agevolerà, se del caso, la cooperazione tra le autorità
interessate.
Il ricorso alle moderne tecnologie è un fattore di successo determinante. Si pensi ai
sistemi di posizionamento, timing e navigazione come ad esempio le applicazioni del
sistema GNSS (Sistema globale di navigazione via satellite), che possono contribuire
in maniera determinante al conseguimento degli obiettivi principali della politica
comune della pesca. Essi migliorano le capacità di localizzazione, sorveglianza e
navigazione, nonché di ricerca e salvataggio. Ricordiamo in particolare il programma
Galileo di radionavigazione via satellite, che è il primo programma comune dell'UE e
dell'Agenzia spaziale europea (ASE). Il suo obiettivo è di mettere a punto una
tecnologia all'avanguardia che consentirà ad ogni utente in possesso di un ricevitore
di accedere ai segnali emessi da una costellazione di satelliti per poter determinare
con estrema precisione la sua posizione, nel tempo e nello spazio, in tutto il globo
terrestre. I servizi di ispezione e di sorveglianza comunitari potranno far ampio
ricorso, per le loro strategie, ai moderni mezzi di navigazione e di comunicazione,
dato che la maggior parte dei pescherecci di qualsiasi dimensione hanno comunque a
bordo queste attrezzature, che servono alla navigazione.
Occorrerà tuttavia risolvere alcuni problemi pratici nei seguenti settori.
12
3.3.1.
Accesso alle informazioni e impiego di nuove tecnologie
È necessario razionalizzare, mediante l'impiego di nuove tecnologie, le attività di
controllo, ispezione e sorveglianza. A tal fine occorre che i comandanti dei
pescherecci e gli acquirenti nella fase di prima vendita registrino e trasmettano le
informazioni sulle attività di pesca delle risorse marine comuni.
L'accesso alle informazioni sulle attività di pesca e sulle ispezioni è fondamentale per
poter preparare ed eseguire i controlli. A livello nazionale l'accesso degli ispettori
alle informazioni è disciplinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali.
Le seguenti iniziative sono destinate ad agevolare l'accesso degli ispettori alle
informazioni a livello comunitario. Essi debbono aver a disposizione o poter
accedere a tutte le informazioni necessarie per le ispezioni e le attività di
sorveglianza in una determinata zona. Nel caso in cui gli ispettori operino nelle
acque di un altro Stato membro, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3 del
regolamento (CE) n. 2371/2002, tale Stato membro deve garantire che essi ottengano
o che abbiano accesso alle informazioni necessarie, che debbono provenire da due
fonti:
· dati contenuti nelle banche dati nazionali
· comunicazioni operative tra i mezzi aerei e navali di sorveglianza di più Stati
membri.
L'estensione del sistema di controllo (tracking and tracing: rintracciabilità) a tutti i
pescherecci può essere ottenuta utilizzando un sistema di telerilevamento delle navi
(VDS).
In sintesi: le immagini radar via satellite sono uno strumento complementare in
quanto forniscono la situazione effettiva del traffico in una regione, mentre il sistema
di controllo delle navi via satellite (SCP) rileva solamente i pescherecci che
utilizzano tale sistema. Vi sono pertanto delle nuove applicazioni nel campo delle
ispezioni che possono tener conto di questi aspetti.
3.3.2.
Comunicazione dei dati sulle attività di pesca
Occorre rendere più razionale l'elaborazione dei dati e la comunicazione di questi
alle autorità. Il ricorso a sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati
può agevolare il compito sia dei comandanti dei pescherecci, sia degli acquirenti, sia
delle autorità competenti.
I giornali di bordo elettronici sono fondamentali per la registrazione e la trasmissione
informatica dei dati. I pescherecci operano infatti nelle acque di più Stati membri,
nonché in acque internazionali e di paesi terzi e gli ispettori delle varie parti debbono
poter avere accesso ai giornali di bordo elettronici. Le informazioni in essi contenute
sono necessarie ai fini delle misure di esecuzione, per quanto riguarda la continuità e
la conservazione delle prove relative ad infrazioni quest'ultimo aspetto non è però
garantito dai giornali elettronici attualmente in commercio.
I dati contenuti nei giornali elettronici di bordo debbono inoltre essere trasmessi alle
autorità competenti degli Stati costieri, Stati di approdo e Stati di bandiera. Queste
13
autorità debbono essere in grado di poterli elaborare elettronicamente; è quindi
necessario standardizzare i rapporti e le relative informazioni.
Per i motivi summenzionati è necessario un minimo di armonizzazione per i giornali
di bordo elettronici, che debbono soddisfare alcuni requisiti minimi per essere
riconosciuti come strumenti di controllo. A tal fine un gruppo di lavoro di esperti
nazionali per i controlli sta esaminando la questione, assieme alla Commissione e
alla Norvegia.
Per poter mettere a punto e sperimentare sistemi elettronici di comunicazione dei dati
e giornali di bordo elettronici occorre realizzare progetti pilota su scala
internazionale, coinvolgendo in particolare pescherecci che operano in acque
internazionali e di paesi terzi, ad esempio nell'ambito di accordi bilaterali di pesca. Il
trattamento dei dati provenienti da queste attività di pesca non è stato ancora
razionalizzato.
Obiettivo:
autorità
Razionalizzare la registrazione e la trasmissione dei dati alle
Punto 4 dell'azione
In cooperazione con la Commissione e con i paesi terzi,
gli Stati membri adotteranno una normativa che
preveda l'avvio di progetti pilota per mettere a punto e
sperimentare sistemi elettronici di registrazione dei dati
e giornali di bordo elettronici.
3.3.3.
Procedure operative e riservatezza
Per poter esercitare le loro funzioni gli ispettori hanno talvolta urgente bisogno di
determinate informazioni. Qualora l'accesso per via elettronica ai dati non sia ancora
disponibile, le autorità nazionali debbono designare dei coordinatori incaricati di
fornire rapidamente tali informazioni.
Obiettivo: Maggiore efficacia delle ispezioni e della sorveglianza grazie alla
disponibilità delle informazioni necessarie
Punto 5 dell'azione
Gli Stati membri designano i coordinatori incaricati di
fornire le informazioni necessarie agli ispettori di altri
Stati membri.
Non tutte le informazioni contenute nelle banche dati nazionali sono riservate.
L'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 stabilisce i criteri di riservatezza per
le informazioni nel settore del controllo della pesca. Per garantire la riservatezza dei
dati sulle attività di pesca di singole navi o di informazioni confidenziali concernenti
14
le ispezioni e la sorveglianza, sarà necessario introdurre procedure operative per la
trasmissione di tali informazioni agli ispettori di altri Stati membri.
Con il sistema di controllo via satellite della pesca (SCP) è stata creata una rete
elettronica tra i centri di controllo della pesca. L'esperienza ha dimostrato
l'affidabilità e la sicurezza di questa rete, che è stata utilizzata anche nell'ambito della
NEAFC per la comunicazione di rapporti standardizzati contenenti informazioni sia
sull'attività di pesca che sulle ispezioni e la sorveglianza.
Ogni organismo che ha accesso ai dati sulle attività di pesca oppure sulle ispezioni e
la sorveglianza deve seguire le procedure che garantiscono la riservatezza delle
informazioni. Le procedure adottate dalla NEAFC possono costituire un punto di
partenza. Gli organismi che forniscono informazioni riservate agli ispettori di altri
Stati membri debbono pretendere, in materia di riservatezza, le stesse garanzie
previste per le informazioni fornite agli ispettori nazionali.
Obiettivo: Garantire il carattere riservato delle informazioni relative a singole
navi o a singoli operatori
Punto 6 dell'azione
La Commissione riesaminerà, in collaborazione con le
autorità nazionali, le procedure nazionali e le
disposizioni concernenti l'accesso ai dati riguardanti
singole navi e persone ed introdurrà, se del caso,
requisiti minimi armonizzati mediante un'opportuna
legislazione.
3.3.4.
Metodi di comunicazione sicuri tra i vari mezzi d'ispezione
Ai fini della cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri uno degli
aspetti importanti è costituito dalla comunicazione tra i vari mezzi di sorveglianza
aerea e navale dei diversi Stati membri. Una delle formule attualmente adottate dalle
autorità nazionali si basa sulle procedure militari (NATO). Non tutti i mezzi civili di
ispezione dispongono però delle stesse attrezzature e quelle civili tecnologicamente
più avanzate possono rivelarsi assai costose.
È pertanto necessario continuare ad operare sia a livello bilaterale che a livello
internazionale per rendere ottimali la comunicazione e le procedure operative per
l'impiego dei mezzi d'ispezione e di sorveglianza. Nello scambio sistematico di
informazioni sull'attività di pesca si può ricorrere alla tecnologia dell'SCP, purché
tutte le navi di sorveglianza possano comunicare con i centri di controllo della pesca
degli Stati membri interessati.
Non è tuttavia possibile standardizzare tutte le informazioni da trasmettere e occorre
pertanto consentire uno scambio spontaneo di informazioni, sicuro e riservato, per
quanto concerne le irregolarità o le attività sospette. Vanno quindi messe a punto
procedure di comunicazione standardizzate.
15
Obiettivo: Armonizzare le procedure operative di comunicazione fra i vari
mezzi di ispezione
Punto 7 dell'azione
La Commissione riesaminerà, in collaborazione con le
autorità nazionali, le procedure operative di
comunicazione ed introdurrà, se del caso, procedure
uniformi.
3.3.5.
Provvedimenti adottati a seguito di irregolarità e infrazioni
Per garantire l'effettiva applicazione, sia nelle acque comunitarie che nelle acque
internazionali, delle norme internazionali e delle disposizioni comunitarie relative ai
provvedimenti da adottare in caso di infrazioni, gli ispettori debbono essere informati
delle caratteristiche e dei dati di immatricolazione delle navi che hanno commesso
infrazioni, nonché delle modalità per poter contattare le autorità dello Stato di
bandiera della nave interessata.
A seguito del piano d'azione della FAO contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (IUU), tutti gli Stati sono tenuti a fornire informazioni sulle attività
IUU a qualsiasi altro Stato che ne faccia richiesta. Gli Stati di bandiera, gli Stati
costieri e gli Stati di approdo debbono creare reti tra tutte le autorità competenti, con
l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e di garantire che le infrazioni vengano
perseguite in modo efficace.
Obiettivo: Perseguire in modo più efficace le infrazioni commesse da navi
battenti la bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo
Punto 8 dell'azione
La Commissione compilerà e metterà a disposizione di
terzi un elenco dei coordinatori nazionali incaricati di
rispondere rapidamente alle richieste di informazioni
sulle caratteristiche delle navi battenti la bandiera dello
Stato membro interessato. Gli Stati membri dovranno
garantire che tali coordinatori agiscano a nome di tutte
le autorità competenti interessate.
3.4.
Maggiore uniformità delle ispezioni e della sorveglianza
Gli operatori del settore ritengono che le attività d'ispezione e di esecuzione non si
svolgano attualmente in modo uniforme a livello comunitario. I controlli sul rispetto
delle norme della PCP nell'ambito delle attività di pesca variano da uno Stato
membro all'altro.
Con le seguenti iniziative si intende contribuire ad uniformare maggiormente, a
livello comunitario, le attività di ispezione e di sorveglianza.
16
Alla Conferenza sul controllo e la sorveglianza nel campo della pesca5 e alla
Conferenza sul futuro della politica comune della pesca6 il settore della pesca ha
presentato proposte intese a migliorare tale uniformità.
3.4.1.
Equità e non discriminazione
Gli ispettori devono controllare e sorvegliare il rispetto delle norme della PCP
nell'ambito delle attività di pesca in modo equo e professionale e le ispezioni vanno
basate sul principio della presunzione di innocenza. Sia gli ispettori, sia i comandanti
e l'equipaggio sono responsabili per il corretto svolgimento dell'ispezione. Questi
ultimi debbono collaborare, se ne viene fatta richiesta, con gli ispettori i quali, dal
canto loro, debbono interferire il minimo possibile con le attività della nave.
Le attività di ispezione e di sorveglianza debbono rispondere agli stessi standard di
alta qualità, indipendentemente dalla zona in cui si svolgono le attività di pesca, dalla
bandiera della nave o dalla nazionalità di chi pratica tali attività. La definizione di
priorità comuni in materia di ispezione aiuterà gli ispettori a selezionare, su base
obiettiva, le navi o gli sbarchi da controllare.
Anche lo scambio di ispettori tra autorità competenti di vari Stati membri contribuirà
ad uniformare le attività di ispezione e di sorveglianza, in quanto gli ispettori
potranno trarre utili insegnamenti dai metodi e dalle procedure applicate in altri Stati
membri.
È inevitabile che, nell'ambito delle attività di ispezione e di sorveglianza, sorgano
conflitti o dissensi tra gli ispettori e gli operatori controllati. Alcuni operatori
potranno avere l'impressione di non essere stati trattati in modo equo ed è spesso più
difficile reclamare in un altro Stato membro. È pertanto necessario garantire che
ciascuno possa informare la Commissione di eventuali irregolarità o del mancato
rispetto delle regole. La Commissione esaminerà questi casi e prenderà
eventualmente le misure necessarie.
5
6
Conferenza internazionale sulla sorveglianza ed il controllo nel settore della pesca, Bruxelles, 24-27
ottobre 2000
Bruxelles, 5-7 giugno 2001
17
Obiettivo:
Maggiore uniformità nelle attività di ispezione e di sorveglianza
Punto 9 dell'azione
Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie,
compresa la formazione linguistica dei propri ispettori,
per agevolare lo scambio sistematico di ispettori tra le
autorità nazionali competenti, in particolare per quanto
riguarda l'ispezione e la sorveglianza delle attività di
pesca transfrontaliere.
La Commissione esaminerà annualmente, assieme ai
rappresentanti del settore della pesca, le informazioni
pervenute da terzi su eventuali irregolarità e mancato
rispetto delle regole.
3.4.2.
Cooperazione e sicurezza
Un codice di buona condotta delle ispezioni, che precisi i compiti degli ispettori e le
procedure che i comandanti e gli ispettori debbono seguire durante le ispezioni in
mare, potrà utilmente contribuire ad un'armonizzazione a livello comunitario. Esso
fornirà agli ispettori e comandanti gli orientamenti di base per lo svolgimento delle
ispezioni a livello comunitario.
La collaborazione del comandante e dell'equipaggio riguarda anche la sicurezza delle
scalette per salire a bordo, l'assistenza agli ispettori e un accesso sicuro alle stive del
pesce e ad altre parti della nave. Tutti questi aspetti sono di competenza sia degli
ispettori nazionali che dei comandanti e dell'equipaggio.
Il codice chiarirà in che misura il comandante e l'equipaggio sono tenuti a
collaborare con gli ispettori e fornirà, al tempo stesso, alcuni orientamenti agli
ispettori per interferire il meno possibile con le attività di pesca della nave.
Obiettivo: Equità, professionalità e sicurezza delle ispezioni e della
sorveglianza delle attività di pesca in tutta la Comunità nell'interesse degli
ispettori, dei comandanti e degli equipaggi
Punto 10 dell'azione
La Commissione redigerà un progetto di codice di
buona condotta per le ispezioni, da discutere con gli
ispettori nazionali e gli operatori del settore entro la
prima metà del 2003.
3.5.
Feedback e riesame
È importante poter fornire informazioni affidabili sull'attuazione della PCP. La
Commissione valuterà i risultati di tale attuazione e presenterà, nel 2003, la relazione
sui controlli per il periodo 2000-2002.
18
Conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002 la Commissione
riferirà anche in merito alle proprie attività, ed in particolare al lavoro dei suoi
ispettori.
Le conclusione degli ispettori della Commissione relative a carenze nei controlli di
determinate attività di pesca o dello sfruttamento di certi stock verranno trasmesse
alle autorità nazionali competenti, affinché formulino le loro osservazioni. La
soluzione ai problemi riscontrati può consistere nel rafforzare i controlli a breve
termine, in collaborazione con le autorità interessate.
La Commissione dispone solamente di 25 ispettori ed è quindi necessario stabilire le
priorità per il loro lavoro. La Commissione riesaminerà, assieme agli esperti
nazionali incaricati dei controlli, tali priorità per garantire un migliore coordinamento
dei controlli sull'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri
rispetto alle azioni previste ai punti 1, 2 e 3.
A tal fine la Commissione collaborerà attivamente con le autorità nazionali
interessate fornendo loro il necessario feedback, compresi i risultati delle ispezioni
eseguite da ispettori della Commissione.
Obiettivo: Maggiore cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali
competenti
Punto 11 dell'azione
La Commissione fornirà agli esperti nazionali incaricati
dei controlli un regolare feedback sulle ispezioni.
4.
PARTE II - CREARE UNA STRUTTURA ISPETTIVA COMUNE (SIC)
4.1.
Introduzione
Il coordinamento delle attività di ispezione e di sorveglianza tra tutte le autorità
competenti costituisce un compito importante a livello nazionale e ancora più
importante a livello comunitario. A lungo termine, tale coordinamento non può
consistere esclusivamente in accordi volontari e soluzioni ad hoc, ma deve basarsi su
una struttura organizzativa adeguata, sia a livello nazionale che a livello comunitario.
Per aumentare considerevolmente l'efficacia delle ispezioni in mare e nei porti è
necessario che gli ispettori interessati possano sempre disporre, in tempo utile, delle
informazioni necessarie sulle attività di pesca controllate. È a livello comunitario che
il coordinamento tra tutte le autorità interessate può essere organizzato in modo più
razionale e più efficace.
Per meglio gestire su base permanente la cooperazione, in materia di ispezione e di
esecuzione, tra Stati membri e tra questi e la Commissione è necessaria una struttura
ispettiva comune (SIC).
19
La SIC si baserà sulle iniziative di coordinamento avviate nel corso degli anni su
base volontaria dalle autorità nazionali competenti, che dovranno essere inquadrate
in una struttura organizzativa permanente e coerente a livello comunitario. È pertanto
opportuno che la Comunità adotti tale struttura, con il compito di garantire l'impiego
coordinato dei mezzi di ispezione e di sorveglianza nazionali.
Le competenze degli Stati membri in materia di controllo e di esecuzione sono
stabilite dagli articoli 23, 24 e 25 e quelle della Commissione dall'articolo 26 del
regolamento (CE) n. 2371/2002. La creazione della SIC non pregiudicherà tali
competenze degli Stati membri e della Commissione.
La SIC si baserà in particolare sull'articolo 28 del suddetto regolamento, che
stabilisce i requisiti fondamentali per la cooperazione e il coordinamento tra Stati
membri.
4.2.
Campo di applicazione ed obiettivo
I mezzi e le risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza debbono essere utilizzati
secondo una vera e propria strategia europea, che stabilisca le priorità comuni e i
criteri di riferimento. A livello comunitario, la struttura organizzativa di controllo e
di esecuzione deve rispondere ad un'impostazione a lungo termine.
Tale obiettivo verrà conseguito grazie all'armonizzazione delle attività di ispezione e
di sorveglianza e le équipe di ispettori di varie nazionalità svolgeranno un ruolo e
importante in questo senso. Il carattere plurinazionale delle attività di ispezione e
sorveglianza nell'ambito della SIC è fondamentale per conquistare la fiducia del
settore della pesca nelle misure di controllo e di esecuzione della PCP.
I controlli sul rispetto delle norme della PCP riguardano in particolare l'ispezione e i
controlli delle licenze, delle caratteristiche delle navi, nonché delle attività di pesca
nel territorio e nelle acque comunitarie, come pure in acque internazionali e di paesi
terzi.
Nell'ambito della SIC la Comunità agirà nel proprio interesse collaborando
attivamente con i partner esterni. L'effettiva attuazione delle misure di conservazione
deve essere garantita mediante una cooperazione internazionale che riguardi tutti gli
stock sfruttati dai pescherecci comunitari.
È impossibile garantire un controllo efficace solamente mediante le ispezioni e la
sorveglianza in mare. Occorre pertanto controllare anche gli sbarchi (nonché la prima
vendita) in quanto, con le ispezioni in mare, non è sempre possibile controllare
specie per specie i quantitativi presenti a bordo e garantire quindi il rispetto delle
norme, ed in particolare delle restrizioni in materia di cattura. La SIC servirà altresì a
coordinare le ispezioni degli sbarchi, anche quelle effettuate da équipe di ispettori di
varie nazionalità.
È agli Stati membri che spettano i compiti di controllo e di esecuzione delle norme
della PCP. Essi hanno pertanto introdotto una normativa in materia di controlli e
designato le autorità competenti nell'ambito del proprio sistema giuridico e
amministrativo. Hanno inoltre conferito agli ispettori della pesca i poteri di controllo
ed introdotto procedure per l'applicazione di sanzioni.
20
Queste misure di base dovrebbero generalmente consentire alle autorità nazionali di
garantire l'attuazione della normativa comunitaria. Persistono tuttavia notevoli
divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione pratica di tale normativa che
risultano, a parere del settore della pesca, in disparità di trattamento dei pescatori
nelle varie parti della Comunità.
4.2.1.
Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP)
Per la creazione della SIC la Commissione propone di procedere nel seguente modo:
– adozione, da parte della Commissione, di strategie di ispezione e di sorveglianza
comunitarie, in particolare in conformità dell'articolo 34 ter del regolamento (CE)
n. 2847/93;
– messa in comune di mezzi e risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza;
– impiego dei mezzi e delle risorse comuni da parte di un organismo comunitario di
controllo della pesca (OCCP).
L'OCCP provvede affinché i mezzi comuni di ispezione e di sorveglianza vengano
impiegati conformemente alle strategie comunitarie in materia.
L'OCCP possiede competenze proprie per quanto riguarda lo svolgimento dei suoi
compiti e la gestione finanziaria dei fondi ad esso assegnati dalla Comunità. Per
quanto riguarda i suoi compiti operativi (impiego dei mezzi nazionali di ispezione e
di sorveglianza), la struttura organizzativa dell'OCCP deve tener conto della
necessità di garantire la cooperazione tra tale organismo e le autorità nazionali
competenti. Altri aspetti, come ad esempio il controllo sul funzionamento
dell'agenzia e il controllo finanziario delle sue spese, dovranno essere regolati
nell'atto che istituirà tale organismo.
Gli aspetti relativi alla struttura organizzativa dell'OCCP verranno affrontati nella
proposta che la Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento europeo entro
la fine del 2003.
4.2.2.
Funzioni e compiti essenziali dell'OCCP
La creazione dell'OCCP non cambierà le competenze degli Stati membri in materia
di controllo e di esecuzione delle norme della PCP.
Il ruolo fondamentale dell'OCCP consiste nel coordinare l'impiego dei mezzi
nazionali di ispezione e, se del caso, dei mezzi di ispezione supplementari noleggiati,
con l'obiettivo di eseguire controlli comuni sulle attività di pesca, conformemente
alle norme della PCP. Esso deve garantire l'impiego coordinato dei mezzi nazionali,
conformemente alle strategie comunitarie di ispezione con i relativi criteri di
riferimento e le relative priorità.
Questo ruolo prevede i seguenti compiti:
– Pianificare l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza messi in comune
dagli Stati membri
– Organizzare l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza
21
Organizzare l'impiego dei mezzi significa, tra l'altro, diramare istruzioni relative alle
zone geografiche, agli stock, alle attività di pesca e alle flotte da controllare e
sorvegliare in un determinato periodo (organizzare non significa però selezionare i
singoli pescherecci da sottoporre ad ispezione). Il compito di programmare l'impiego
dei mezzi di ispezione e di sorveglianza comprende invece la designazione di équipe
di ispettori di nazionalità diversa, incaricati delle ispezioni in mare e a terra.
L'OCCP dovrà concludere annualmente accordi con ogni autorità nazionale
competente, per quanto riguarda la messa in comune dei mezzi di controllo. Tali
accordi stabiliranno la disponibilità dei mezzi messi in comune e le relative modalità
di utilizzazione.
Ogni Stato membro costiero e ogni Stato membro incaricato delle ispezioni resterà
pienamente competente per l'applicazione delle norme della PCP, mentre l'OCCP
garantirà il coordinamento ottimale delle attività di ispezione e di sorveglianza delle
autorità nazionali. Occorrerà quindi, in pratica, sviluppare una collaborazione fattiva
tra l'OCCP e le autorità nazionali.
L'OCCP dirigerà, in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti,
l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza in tutte le situazioni in cui è in
gioco l'interesse della Comunità e garantirà un coordinamento ottimale a beneficio
della Comunità intera.
4.2.3.
Interazioni con gli Stati membri
Ad ogni Stato membro spetta e continuerà a spettare la competenza per le misure di
controllo e di esecuzione delle norme della PCP.
Nell'ambito della SIC, gli Stati membri hanno i seguenti compiti:
· Assegnare i mezzi di ispezione e di sorveglianza da mettere in comune nell'ambito
della SIC
· Garantire che i mezzi assegnati alla SIC soddisfino determinati standard specifici
in materia di:
-
Manutenzione e attrezzatura dei mezzi aerei e navali di sorveglianza
-
Formazione degli ispettori e degli equipaggi in base alle procedure SIC
· Adottare le misure necessarie per garantire che i mezzi assegnati alla SIC siano
conformi alla programmazione e all'utilizzazione previste dall'organismo.
· Assumersi la responsabilità per i propri mezzi di ispezione e di sorveglianza
nonché per le attività di controllo eseguite dai propri ispettori.
Ai singoli ispettori nazionali spetta il compito di avvistare i pescherecci ed eseguire
le ispezioni sulle attività di pesca nell'intento di verificare il rispetto delle norme
della PCP, nonché quello di annotare i risultati rispettivamente in un rapporto di
sorveglianza o in un rapporto di ispezione. Essi debbono inoltre garantire la
continuità e la conservazione degli elementi di prova nel caso di violazioni delle
norme della PCP.
22
Allo Stato membro costiero e, al di là delle acque comunitarie, allo Stato membro di
bandiera spetta il compito di adottare i provvedimenti necessari a seguito delle
infrazioni, conformemente alle disposizioni della PCP. Ogni infrazione rilevata dagli
ispettori deve essere immediatamente notificata allo Stato membro competente.
4.2.4.
Interazioni con la Commissione
Oltre ai suoi compiti in campo legislativo e di rappresentanza della Comunità nei
negoziati internazionali, la Commissione è tenuta a valutare e a controllare
l'attuazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri e ad agevolare il
coordinamento e la cooperazione fra gli Stati membri.
Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo la Commissione adotterà, tra l'altro, strategie di
ispezione e di sorveglianza, con la definizione di priorità comuni di controllo e di
criteri di riferimento.
Un programma comunitario di ispezione e di sorveglianza adottato dalla
Commissione secondo la procedura del comitato di gestione per una determinata
attività di pesca od un certo stock servirà non solo a definire priorità comuni di
controllo e criteri di riferimento, ma anche a stabilire l'entità dei mezzi di ispezione e
di sorveglianza necessari per il programma.
A livello comunitario occorrerà garantire che vengano messi a disposizione mezzi
sufficienti di ispezione e di sorveglianza. A tal fine la Commissione adotterà,
secondo la procedura del comitato di gestione, le decisioni relative ai mezzi di
controllo che ogni Stato membro dovrà assegnare alla SIC.
Su richiesta della Commissione, l'OCCP fornirà consulenza tecnica per la
formulazione delle strategie comunitarie di ispezione. Tale organismo dovrà inoltre
contribuire alla redazione delle relazioni di valutazione sulle misure di controllo e di
esecuzione.
L'OCCP riferirà alla Commissione in merito ad eventuali problemi di controllo e di
esecuzione. Ciò consentirà alla Commissione di reagire prontamente.
L'OCCP riferirà annualmente alla Commissione sulla realizzazione dei compiti ad
esso assegnati, nonché sull'utilizzazione dei fondi di bilancio comunitari di cui
dispone. La relazione annuale sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
Nel corso degli anni, la Commissione si è trovata a partecipare ai controlli nelle
acque internazionali, sebbene le sue competenze in materia di controllo e di
esecuzione delle norme della PCP non prevedano un ruolo operativo nell'ispezione e
nella sorveglianza delle attività di pesca. La creazione della SIC consentirà alla
Commissione di disimpegnarsi da questi compiti.
4.3.
Spese sostenute per le misure di controllo e di esecuzione
L'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca, particolarmente in mare,
rappresentano una spesa pubblica significativa, che varia in funzione dell'intensità
delle attività di pesca e delle caratteristiche geografiche del territorio e delle acque da
controllare.
23
La SIC dovrebbe consentire un miglior rapporto costi-benefici nei controlli. Non è
però escluso che la definizione dei criteri di riferimento evidenzi una mancanza di
mezzi di ispezione e di sorveglianza e provochi pertanto una spesa aggiuntiva. Le
conclusioni definitive in materia potranno essere tratte solamente quando saranno
state analizzate in dettaglio tutte le esigenze per garantire misure di controllo e di
esecuzione efficaci.
La Commissione valuterà in modo approfondito la questione prima di presentare una
proposta legislativa sulla SIC.
4.4.
Studio di fattibilità in cooperazione con gli Stati membri
Occorre studiare attentamente la creazione dell'OCCP. Dato che tale organismo
dovrà aiutare le autorità nazionali competenti ad impiegare i mezzi nazionali di
controllo nell'ambito di una vera strategia comune, sarà necessario realizzare uno
studio di fattibilità in collaborazione con gli Stati membri che esamini i vantaggi di
un impiego più efficace, in termini di costi, dei mezzi nazionali rispetto ai costi per la
creazione di tale organismo.
Lo studio di fattibilità va basato su una strategia chiara, che identifichi tutti i possibili
compiti dell'OCCP.
4.4.1.
Altri compiti dell'OCCP
Oltre ai suoi compiti fondamentali (programmare e organizzare l'impiego dei mezzi
di ispezione e di sorveglianza), l'OCCP potrebbe svolgere le seguenti mansioni:
a)
b)
Nelle acque comunitarie
●
Raccolta e valutazione dei dai sulle attività di ispezione e di sorveglianza
e sulle attività di pesca
●
Redazione di relazioni sull'ispezione e la sorveglianza
●
Raccolta e invio dei dati sulle attività di pesca e di ispezione e
sorveglianza
Garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di ispezione e
sorveglianza nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca o degli
accordi di pesca bilaterali, conformemente con le norme della PCP, in
particolare mediante:
●
l'impiego dei mezzi nazionali di ispezione messi in comune
●
la raccolta e la sintesi delle informazioni sulle attività di ispezione e
sorveglianza
●
la raccolta e la trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e di
ispezione e sorveglianza
●
il coordinamento e la cooperazione con le altre autorità di ispezione
interessate
24
●
c)
d)
4.4.2.
la redazione di relazioni sulle attività di ispezione e sorveglianza
Fornire assistenza tecnica, su richiesta, alla Commissione:
●
Valutazione dei mezzi di ispezione e di sorveglianza necessari per
garantire il rispetto delle norme della PCP
●
Valutazione e definizione delle priorità e dei criteri di riferimento ai fini
dell'ispezione e della sorveglianza
●
Definizione di metodi di ispezione e di procedure e di pratiche uniformi
di ispezione
●
Gestione dei fondi finanziari al fine di controllare la spesa
Contribuire all'organizzazione delle iniziative di formazione per gli ispettori.
Problemi specifici da esaminare
Lo studio di fattibilità dovrà esaminare, in particolare, i mezzi finanziari necessari
per il funzionamento dell'OCCP e il personale richiesto.
Per poter funzionare, l'OCCP richiederà riunioni regolari di coordinamento con le
autorità nazionali competenti. Tutte le autorità competenti per le misure di controllo
e di esecuzione relative a determinate attività di pesca e a certi stock dovranno
incontrarsi regolarmente per esaminare le attività di ispezione e di sorveglianza ed
adeguare, se necessario, la strategia di pianificazione.
L'OCCP dovrà avere libero accesso alle informazioni sulle attività di pesca, di
ispezione e di sorveglianza in possesso delle autorità nazionali competenti e avrà
pertanto bisogno di potenti attrezzature elettroniche per l'elaborazione e la
trasmissione dei dati. Esso richiederà una presenza di personale 24 ore al giorno per
poter rispondere ad eventuali quesiti di ispettori o di terzi.
Le autorità nazionali competenti potranno assegnare all'OCCP, su base contrattuale,
alcuni dei compiti svolti a livello nazionale. Lo studio di fattibilità dovrà esaminare
eventuali sinergismi a livello nazionale.
Gli aspetti da considerare con particolare attenzione sono i seguenti:
– Acque comunitarie
Per quanto riguarda l'ispezione e la sorveglianza di alcune attività di pesca nelle
acque comunitarie, dovranno essere considerati i seguenti aspetti:
●
Gli oneri derivanti dal dover organizzare il coordinamento dei mezzi comuni di
ispezione e di sorveglianza e, in particolare, una struttura di cooperazione tra
l'OCCP e le competenti autorità nazionali
●
Le richieste di informazioni sulle attività di pesca dell'OCCP, necessarie per
coordinare l'impiego dei mezzi e delle risorse comuni
25
●
Gli oneri derivanti dalla raccolta, compilazione e valutazione delle
informazioni sulle ispezioni e la sorveglianza delle attività di pesca
●
L'entità dei mezzi di ispezione e di sorveglianza necessari per una strategia di
controllo comunitaria, in considerazione delle caratteristiche delle attività di
pesca e delle misure di conservazione e di controllo in vigore.
– Attività di pesca internazionali
Per quanto riguarda l'ispezione e la sorveglianza di attività di pesca internazionali, lo
studio dovrà innanzitutto esaminare due punti:
5.
●
Il rapporto costi-benefici delle soluzioni basate sui mezzi di ispezione nazionali
e sui mezzi noleggiati
●
L'entità dei mezzi richiesti, in considerazione delle caratteristiche dell'attività
di pesca e delle misure di controllo e di conservazione in vigore
●
Le esigenze di coordinamento per l'impiego dei mezzi e le misure da adottare a
seguito delle ispezioni e della sorveglianza di attività di pesca internazionali
●
Gli oneri amministrativi derivanti dall'ispezione e dalla sorveglianza delle
attività di pesca internazionali
●
Gli oneri, in termini di trasmissione dei dati, derivanti dall'ispezione e dalla
sorveglianza delle attività di pesca internazionali.
CONCLUSIONI
A seguito dell'adozione della riforma della PCP, gli Stati membri e la Commissione
debbono garantire che le norme di tale politica vengano efficacemente attuate e
rispettate. La presente comunicazione stabilisce una strategia comunitaria, sia a breve
termine che a lungo termine, intesa a conseguire un'applicazione uniforme ed
efficace della PCP. Conformemente alle loro competenze, che sono stabilite al
capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri sono tenuti a
sostenere le azioni previste nel piano d'azione. Come indicato al punto 4, il consenso
del Consiglio e del Parlamento europeo è necessario per la Struttura ispettiva
comune.
26
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 21.3